L`ABC per non farsi fregare lo straordinario

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L`ABC per non farsi fregare lo straordinario
L’ABC per non farsi
fregare lo straordinario
Il Ccnl 3.11.2005 dell'area della dirigenza medico-veterinaria del Ssn (art. 14) attua l'art. 24, Dlgs n.
165/2001, che evidenzia due capisaldi:
a) la retribuzione del personale dirigenziale è determinata dai contratti collettivi correlando il trattamento
economico accessorio alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità;
b) il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti.
Nell'attuazione di tali principi la contrattazione d'area stabilisce che l'orario dei dirigenti è fissato in 38 ore
sett. e che, nell'ambito dell'organizzazione dell'azienda, i medici devono assicurare la presenza in servizio e
il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per riferirlo alle esigenze
della struttura cui sono preposti e all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti vanno definiti con le apposite procedure dal
dirigente responsabile nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa,
stabilendo la previsione oraria per la loro realizzazione.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza Medico - Veterinaria del servizio sanitario
nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003
Data stipula: 3 novembre 2005
Articolo 14 – Orario di lavoro
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed
il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo
flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi
prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 nell'assegnazione
degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la
realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti
dell'art. 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le
liste di attesa.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare
il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle
attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget
negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
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Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria. Parte normativa
quadriennio 1994-1997 e parte economica biennio 1994-1995
Data stipula: 5 dicembre 1996
Articolo 65 - La retribuzione di risultato
[omissis]
6. Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono
assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a
ciascun di essi ai sensi degli artt. 55 e 56 con l'indicazione dell'incentivo economico connesso.
7. L'erogazione dell'incentivo di cui al comma 6 è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione
alla realizzazione degli obiettivi assegnati. Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del
competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 59, che ne definisce
parametri e standard di riferimento.
8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, la retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, nei limiti delle quote
di produttività assegnate all'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie
complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato.
Tale verifica può anche essere periodica, per stati di avanzamento.
In via di maggior precisazione, tuttavia, la disciplina contrattuale (art. 28, comma 2, del C.C.N.L. del 10
febbraio 2004 che richiama sul punto le previsioni degli artt. 19 e 20 C.C.N.L. 5 dicembre 1996 in materia di
guardia notturna e di pronta disponibilità) stabilisce la corresponsione del compenso per lavoro
straordinario in tre tassative ipotesi:
- svolgimento di turni di guardia notturna e festivi;
- attività prestata in caso di chiamata durante i servizi di pronta disponibilità;
- esecuzione di attività non programmabili.
In questi casi, le ore di lavoro straordinario effettuate per l'adempimento di tali attività sono retribuite
mediante una maggiorazione ovvero possono essere compensate mediante la concessione di riposi
compensativi.
Nella pratica attuazione delle disposizioni contrattuali, gli interventi effettuati su chiamata in pronta
disponibilità vengono in genere retribuiti sempre come straordinario, in conformità all'indirizzo comunitario
che pretende che il periodo di servizio di guardia svolto dai medici secondo il regime della presenza fisica
nel centro sanitario deve essere interamente considerato come rientrante nell'orario di lavoro e, se del
caso, come lavoro straordinario, mentre per quanto concerne il servizio di guardia in cui i medici devono
essere reperibili in permanenza, deve essere considerato rientrante nell'orario di lavoro solo il tempo
connesso alla prestazione effettiva di servizi (Corte Giust. Cee 3.10.2000, C-303/98). Eventuali ulteriori ore
di lavoro eccedenti eseguite per attività non programmabili, quando non recuperate successivamente
con tempi concordati con il dirigente responsabile, sono retribuite ma, tanto nell’ipotesi del recupero
delle ore quanto nel caso della loro retribuzione , ciò può realizzarsi solo in presenza di preventiva
autorizzazione al singolo medico da parte del Dirigente responsabile.
In pratica è necessario stabilire a priori per ogni unità operativa, con il Dirigente responsabile, il volume
delle prestazioni da svolgere con la correlata quantificazione del debito orario di ogni medico in base
all’incarico conferitogli, nell’ambito delle 38 ore settimanali.
Eventuali servizi di guardia notturna e festiva nonché attività svolte in caso di chiamata a seguito di
pronta disponibilità ovvero esecuzioni di attività non programmabili che debordano dai volumi delle
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prestazioni preventivamente concordati sono da considerarsi prestazioni di lavoro straordinario e da
considerarsi come tali.
In assenza di un preciso accordo su detti volumi prestazionali richiesti ad ogni singolo medico (accordo da
ricercarsi – come detto - tra il singolo medico ed il Dirigente responsabile in relazione all’incarico
conferitogli) diventa pressoché impossibile per il medico interessato rivendicare una qualsiasi
prestazione straordinaria soprattutto nel caso di esecuzione di attività non programmabili.
Proprio in quest’ultimo caso, di volta in volta, il medico interessato deve ottenere l’autorizzazione
preventiva dal Dirigente responsabile il quale, repetita iuvant, concedendo o meno l’autorizzazione
richiesta dal medico confermerà o smentirà la caratteristica di attività non programmabile.
Ovviamente in caso negativo dovrà immediatamente avviarsi un contenzioso a chiarimento.
Per quanto riguarda gli altri due casi (guardie e reperibilità) l’autorizzazione alla loro effettuazione deve
essere anch’essa preventiva quando non rientrano nei normali volumi di prestazioni concordati dal
dirigente medico con il Responsabile della struttura.
Nel regime del pubblico impiego, l'effettuazione delle prestazioni lavorative di carattere straordinario deve
essere preventivamente autorizzata in modo espresso dall'amministrazione, con la specificazione del limite
massimo fattibile di ore lavorative (Cons. Stato, sez. V, 5.1.2002, n. 43). E' configurabile, peraltro,
l'autorizzazione implicita allo svolgimento di straordinario qualora questo sia necessario per lo
svolgimento di un servizio improcrastinabile (Cons. Stato, sez. V, 6.9.1999, n. 1020).
L'applicazione di questo ultimo criterio nell'area della dirigenza medica presso l’A.O. di Lodi si è tradotta,
nei fatti, nella prestazione di un numero davvero ingente di ore di lavoro eccedenti non retribuite.
Affinché si perfezioni il diritto del medico ospedaliero alla remunerazione di lavoro straordinario occorre
che venga prestato lavoro in eccedenza alle 38 ore settimanali e che la prestazione sia autorizzata. Nella
ricorrenza di questi due presupposti l'obbligo per l'amministrazione di retribuire le ore eccedenti
prestate non è mai stato posto in forse dalla giurisprudenza.
E’ di abbagliante evidenza che l'orario di lavoro risultante dai prospetti di paga di ogni medico ha valore
probante, non soltanto dell'effettuazione dello straordinario, ma anche dell'autorizzazione del Dirigente
responsabile: questa autorizzazione è implicitamente ricavabile proprio dal riconoscimento del debito in
capo all’azienda nei confronti del dirigente medico .
Si ribadisce in questo modo il principio secondo cui il lavoratore dimostra di avere lavorato oltre l'orario
normale di lavoro e di provare il numero di ore effettivamente svolto, attribuendo un valore probatorio
alle annotazioni sui prospetti di paga.
Per queste ragioni il dirigente medico deve preoccuparsi di stabilire sempre a priori ( per iscritto) quali
siano i suoi volumi prestazionali in relazione al suo incarico (entro le 38 ore settimanali) e di chiedere
l’autorizzazione ad effettuare prestazioni - eccedenti i volumi concordati – sempre e preventivamente al
Dirigente responsabile, tranne casi eccezionali e comunque da giustificarsi ed annotarsi a posteriori.
Solo in questo modo il medico si vedrà riconosciuto il proprio diritto alla liquidazione delle prestazioni
straordinarie.
Va da sé che nel caso il Responsabile – che è obbligato a negoziare il volume delle prestazioni con il
dirigente medico, neghi l’autorizzazione preventiva ovvero non la giustifichi in casi eccezionali anche a
posteriori, non potrà obbligare il medico a svolgere prestazioni ulteriori, ma dovrà trovare altre strade per
garantirsi queste prestazioni eccedenti.
Nel caso di prestazioni di lavoro straordinario eccedenti la capienza del fondo, sarà obbligatorio procedere
a nuove assunzioni ovvero a liquidare il credito dei dirigenti medici attraverso risorse dirette e straordinarie
attinte al bilancio aziendale.
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Premesse queste considerazioni e partendo proprio delle risultanze dei prospetti paga o dalla stampa del
debito/credito orario di ciascuno, Confsal è disponibile ad avviare le necessarie azioni a recupero del
credito, considerato che circa 42.000 ore straordinarie restano ancora senza liquidazione.
I medici interessati non dovranno fare altro che produrre questa semplice documentazione,
suddividendola per ogni anno pregresso (2009/2010) ed inviarla a mezzo fax (0691270997) ovvero in via
telematica ([email protected]) alla nostra segreteria provinciale. Non sarà richiesto alcun contributo
economico a nessun medico. Ovviamente, non si fornisce alcuna garanzia preventiva, sull’esito della
vertenza, precisando tuttavia che l’impegno Confsal sarà assiduo e concreto. Non si tratta di una vertenza
in sede giudiziaria, ma di vertenza in sede amministrativa assunta direttamente dal sindacato. La
documentazione fornita dai medici avrà il solo scopo di suddividere per ognuno l’eventuale quid a
liquidazione.
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