L`ABC per non farsi fregare lo straordinario
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L`ABC per non farsi fregare lo straordinario
L’ABC per non farsi fregare lo straordinario Il Ccnl 3.11.2005 dell'area della dirigenza medico-veterinaria del Ssn (art. 14) attua l'art. 24, Dlgs n. 165/2001, che evidenzia due capisaldi: a) la retribuzione del personale dirigenziale è determinata dai contratti collettivi correlando il trattamento economico accessorio alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità; b) il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti. Nell'attuazione di tali principi la contrattazione d'area stabilisce che l'orario dei dirigenti è fissato in 38 ore sett. e che, nell'ambito dell'organizzazione dell'azienda, i medici devono assicurare la presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per riferirlo alle esigenze della struttura cui sono preposti e all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti vanno definiti con le apposite procedure dal dirigente responsabile nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la loro realizzazione. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza Medico - Veterinaria del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 Data stipula: 3 novembre 2005 Articolo 14 – Orario di lavoro 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. 2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 1 Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria. Parte normativa quadriennio 1994-1997 e parte economica biennio 1994-1995 Data stipula: 5 dicembre 1996 Articolo 65 - La retribuzione di risultato [omissis] 6. Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascun di essi ai sensi degli artt. 55 e 56 con l'indicazione dell'incentivo economico connesso. 7. L'erogazione dell'incentivo di cui al comma 6 è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati. Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 59, che ne definisce parametri e standard di riferimento. 8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, la retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, nei limiti delle quote di produttività assegnate all'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato. Tale verifica può anche essere periodica, per stati di avanzamento. In via di maggior precisazione, tuttavia, la disciplina contrattuale (art. 28, comma 2, del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 che richiama sul punto le previsioni degli artt. 19 e 20 C.C.N.L. 5 dicembre 1996 in materia di guardia notturna e di pronta disponibilità) stabilisce la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in tre tassative ipotesi: - svolgimento di turni di guardia notturna e festivi; - attività prestata in caso di chiamata durante i servizi di pronta disponibilità; - esecuzione di attività non programmabili. In questi casi, le ore di lavoro straordinario effettuate per l'adempimento di tali attività sono retribuite mediante una maggiorazione ovvero possono essere compensate mediante la concessione di riposi compensativi. Nella pratica attuazione delle disposizioni contrattuali, gli interventi effettuati su chiamata in pronta disponibilità vengono in genere retribuiti sempre come straordinario, in conformità all'indirizzo comunitario che pretende che il periodo di servizio di guardia svolto dai medici secondo il regime della presenza fisica nel centro sanitario deve essere interamente considerato come rientrante nell'orario di lavoro e, se del caso, come lavoro straordinario, mentre per quanto concerne il servizio di guardia in cui i medici devono essere reperibili in permanenza, deve essere considerato rientrante nell'orario di lavoro solo il tempo connesso alla prestazione effettiva di servizi (Corte Giust. Cee 3.10.2000, C-303/98). Eventuali ulteriori ore di lavoro eccedenti eseguite per attività non programmabili, quando non recuperate successivamente con tempi concordati con il dirigente responsabile, sono retribuite ma, tanto nell’ipotesi del recupero delle ore quanto nel caso della loro retribuzione , ciò può realizzarsi solo in presenza di preventiva autorizzazione al singolo medico da parte del Dirigente responsabile. In pratica è necessario stabilire a priori per ogni unità operativa, con il Dirigente responsabile, il volume delle prestazioni da svolgere con la correlata quantificazione del debito orario di ogni medico in base all’incarico conferitogli, nell’ambito delle 38 ore settimanali. Eventuali servizi di guardia notturna e festiva nonché attività svolte in caso di chiamata a seguito di pronta disponibilità ovvero esecuzioni di attività non programmabili che debordano dai volumi delle 2 prestazioni preventivamente concordati sono da considerarsi prestazioni di lavoro straordinario e da considerarsi come tali. In assenza di un preciso accordo su detti volumi prestazionali richiesti ad ogni singolo medico (accordo da ricercarsi – come detto - tra il singolo medico ed il Dirigente responsabile in relazione all’incarico conferitogli) diventa pressoché impossibile per il medico interessato rivendicare una qualsiasi prestazione straordinaria soprattutto nel caso di esecuzione di attività non programmabili. Proprio in quest’ultimo caso, di volta in volta, il medico interessato deve ottenere l’autorizzazione preventiva dal Dirigente responsabile il quale, repetita iuvant, concedendo o meno l’autorizzazione richiesta dal medico confermerà o smentirà la caratteristica di attività non programmabile. Ovviamente in caso negativo dovrà immediatamente avviarsi un contenzioso a chiarimento. Per quanto riguarda gli altri due casi (guardie e reperibilità) l’autorizzazione alla loro effettuazione deve essere anch’essa preventiva quando non rientrano nei normali volumi di prestazioni concordati dal dirigente medico con il Responsabile della struttura. Nel regime del pubblico impiego, l'effettuazione delle prestazioni lavorative di carattere straordinario deve essere preventivamente autorizzata in modo espresso dall'amministrazione, con la specificazione del limite massimo fattibile di ore lavorative (Cons. Stato, sez. V, 5.1.2002, n. 43). E' configurabile, peraltro, l'autorizzazione implicita allo svolgimento di straordinario qualora questo sia necessario per lo svolgimento di un servizio improcrastinabile (Cons. Stato, sez. V, 6.9.1999, n. 1020). L'applicazione di questo ultimo criterio nell'area della dirigenza medica presso l’A.O. di Lodi si è tradotta, nei fatti, nella prestazione di un numero davvero ingente di ore di lavoro eccedenti non retribuite. Affinché si perfezioni il diritto del medico ospedaliero alla remunerazione di lavoro straordinario occorre che venga prestato lavoro in eccedenza alle 38 ore settimanali e che la prestazione sia autorizzata. Nella ricorrenza di questi due presupposti l'obbligo per l'amministrazione di retribuire le ore eccedenti prestate non è mai stato posto in forse dalla giurisprudenza. E’ di abbagliante evidenza che l'orario di lavoro risultante dai prospetti di paga di ogni medico ha valore probante, non soltanto dell'effettuazione dello straordinario, ma anche dell'autorizzazione del Dirigente responsabile: questa autorizzazione è implicitamente ricavabile proprio dal riconoscimento del debito in capo all’azienda nei confronti del dirigente medico . Si ribadisce in questo modo il principio secondo cui il lavoratore dimostra di avere lavorato oltre l'orario normale di lavoro e di provare il numero di ore effettivamente svolto, attribuendo un valore probatorio alle annotazioni sui prospetti di paga. Per queste ragioni il dirigente medico deve preoccuparsi di stabilire sempre a priori ( per iscritto) quali siano i suoi volumi prestazionali in relazione al suo incarico (entro le 38 ore settimanali) e di chiedere l’autorizzazione ad effettuare prestazioni - eccedenti i volumi concordati – sempre e preventivamente al Dirigente responsabile, tranne casi eccezionali e comunque da giustificarsi ed annotarsi a posteriori. Solo in questo modo il medico si vedrà riconosciuto il proprio diritto alla liquidazione delle prestazioni straordinarie. Va da sé che nel caso il Responsabile – che è obbligato a negoziare il volume delle prestazioni con il dirigente medico, neghi l’autorizzazione preventiva ovvero non la giustifichi in casi eccezionali anche a posteriori, non potrà obbligare il medico a svolgere prestazioni ulteriori, ma dovrà trovare altre strade per garantirsi queste prestazioni eccedenti. Nel caso di prestazioni di lavoro straordinario eccedenti la capienza del fondo, sarà obbligatorio procedere a nuove assunzioni ovvero a liquidare il credito dei dirigenti medici attraverso risorse dirette e straordinarie attinte al bilancio aziendale. 3 Premesse queste considerazioni e partendo proprio delle risultanze dei prospetti paga o dalla stampa del debito/credito orario di ciascuno, Confsal è disponibile ad avviare le necessarie azioni a recupero del credito, considerato che circa 42.000 ore straordinarie restano ancora senza liquidazione. I medici interessati non dovranno fare altro che produrre questa semplice documentazione, suddividendola per ogni anno pregresso (2009/2010) ed inviarla a mezzo fax (0691270997) ovvero in via telematica ([email protected]) alla nostra segreteria provinciale. Non sarà richiesto alcun contributo economico a nessun medico. Ovviamente, non si fornisce alcuna garanzia preventiva, sull’esito della vertenza, precisando tuttavia che l’impegno Confsal sarà assiduo e concreto. Non si tratta di una vertenza in sede giudiziaria, ma di vertenza in sede amministrativa assunta direttamente dal sindacato. La documentazione fornita dai medici avrà il solo scopo di suddividere per ognuno l’eventuale quid a liquidazione. 4