regolamento impianti pubblicitari e piano generale degli impianti
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regolamento impianti pubblicitari e piano generale degli impianti
COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE Provincia di Brescia PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 29/02/2008, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 14/03/2011 1 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Premessa Art. 1 - Quadro normativo di riferimento Art. 2– Oggetto Art. 3 – Suddivisione del territorio in zone omogenee Art. 4 – Definizione di mezzo pubblicitario Art. 5 - Domanda di autorizzazione Art. 6 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione Art. 7 - Determinazione visibilità degli impianti dalle strade Art. 8 – Localizzazione dei mezzi pubblicitari Art. 9 – Regole generali di installazione Art. 10 – Caratteristiche strutturali e materiche Art. 11 - Illuminazione Art. 12 - Limitazioni Art. 13 - Divieti Art. 14 Vincoli culturali e ambientali Art. 15 Targhette di identificazione TITOLO II TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI CAPO I INSEGNE DI ESERCIZIO Art. 16 - Definizione di insegna di esercizio Art. 17 - Insegna frontale Art. 18 - Insegna a bandiera Art. 19 - Insegna su palo Art. 20 - Insegna a totem Art. 21 - Insegna su tetto Art. 22 - Insegne di esercizio su tende Art. 23 – Insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nelle aree di servizio CAPO II ALTRI MEZZI PUBBLICITARI Art. 24 - Cartelli Art. 25 - Impianti a messaggio variabile Art. 26 – Preinsegne Art. 27 – Segnaletica direzionale pubblicitaria Art. 28 - Targa Art. 29 - Segno orizzontale reclamistico Art. 30 - Impianti pubblicitari di servizio (pubblicità su elementi di arredo urbano) 2 CAPO III MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI Art. 31 - Striscioni Art. 32 - Locandine, gonfaloni e stendardi Art. 33 – Pubblicità sugli autoveicoli. Art. 34 - Pubblicità sui ponteggi Art. 35 - Cartello pubblicitario di cantiere TITOLO III IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI Art. 36 – Definizione di impianto pubblicitario per affissioni Art. 37 – Impianti destinati alle affissioni pubbliche Art. 38 – Impianti destinati alle affissioni dirette Art. 39 – Caratteristiche e tipologia degli impianti Art. 40 – Criteri di installazione Art. 41 – Disposizioni di adeguamento degli impianti già installati Art. 42 - Pubblicità nelle aiuole e nelle rotatorie Art. 43 Pubblicità Fonica TITOLO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 44 Sanzioni Art. 45 Disposizioni finali e transitorie 3 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Premessa La qualità dell’ambiente urbano e, più in generale del territorio, costituisce sempre più un elemento percepito come “valore”. La qualificazione dell’ambiente passa anche attraverso l’adozione di strumenti di pianificazione che regolamentino determinate attività. Nello specifico quindi, oltre che un adempimento previsto dalla normativa vigente, il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari costituisce uno strumento per rendere ordinato e più gradevole il territorio. Esso inoltre diviene indispensabile anche a fronte del proliferare degli impianti. L’attuale distribuzione e tipologia degli impianti, non contribuisce alla costruzione di una immagine urbana consona ai principi sopra esposti. In particolare, in alcune strade a maggiore densità di traffico e con maggiore presenza di attività economiche, si rileva un gran numero di impianti mezzi pubblicitari di varia natura, dimensione, foggia. Spesso inoltre si rileva la presenza di impianti con evidenti carenze manutentive. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.), si occupa quindi di definire la tipologia, le caratteristiche, le modalità di installazione dei vari tipi di impianti e mezzi pubblicitari in relazione alle diverse zone del territorio. Art. 1 - Quadro normativo di riferimento Il piano generale degli impianti e le norme tecniche di attuazione fanno riferimento al seguente quadro normativo: D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 (Imposta comunale sulla pubblicità, diritto pubbliche affissioni) D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio) Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa, approvato con delibera consiliare n. 7 del 30/01/1996 e successive modificazioni. Art. 2– Oggetto Obiettivo del presente piano è quello di inserire armonicamente nel tessuto urbano, rispettando l’ambiente ed il territorio, gli impianti di pubblicità per poter soddisfare le esigenze del commercio anche locale, inserendo la città in un più vasto circuito commerciale. Sono oggetto del piano generale degli impianti pubblicitari: la pianificazione del territorio comunale attraverso l’individuazione di aree omogenee per la propria destinazione e dei tratti viari in cui ammettere, limitare o vietare la pubblicità; le norme per la localizzazione, il dimensionamento e l’installazione delle diverse tipologie di mezzi e impianti pubblicitari nelle zone e nelle strade individuate nel piano; 4 Il piano generale degli impianti si preoccupa di distribuire sul territorio comunale, gli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette, nonché gli impianti di pubblicità fissi o temporanei quali cartelli, striscioni e tutti gli altri mezzi pubblicitari, determinandone la tipologia, l’ubicazione e la quantità. Art. 3 – Suddivisione del territorio in zone omogenee Il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee, considerate significative dal punto di vista del tema trattato, in cui si individueranno le tipologie, le quantità e le modalità di installazione, sia degli impianti di affissione pubblici e privati, sia degli altri mezzi pubblicitari. Le zone individuate sono di seguito riportate. Zona 1: luoghi sottoposti a particolare tutela. Comprende i centri storici, i nuclei antichi, i cimiteri, le chiese e gli edifici di interesse storico ed artistico ed i luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali. Per sua natura poco si appresta ad accogliere la pubblicità. Zona 2: a prevalente carattere residenziale. Comprende i quartieri residenziali caratterizzati dalla presenza di commercio di distribuzione medio-piccola ed i luoghi collettivi connessi a queste realtà. Per sua natura si appresta ad accogliere una limitata quantità di pubblicità. Zona 3: a prevalente carattere produttivo e commerciale. Comprende le aree di produzione industriale ed artigianale ed i centri commerciali di distribuzione di dimensioni medio-grandi, nonché i parcheggi urbani di grandi dimensioni. Per sua natura può accogliere impianti pubblicitari anche di grandi dimensioni. Zona 4: il territorio extraurbano. Comprende le zone agricole da salvaguardare, senza tuttavia precludere la possibilità di installare impianti pubblicitari lungo i margini di esse, laddove siano attraversate da strade di accesso alla città. Per l’esatta individuazione delle suddette zone si fa riferimento alla ripartizione prevista dallo strumento urbanistico vigente. Art. 4 – Definizione di mezzo pubblicitario Si definisce mezzo pubblicitario qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere le attività di esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere. In tale definizione sono comprese insegne d’esercizio, cartelli, striscioni, gonfaloni, locandine e stendardi, segni orizzontali reclamistici, targhe, preinsegne, tende e mezzi pubblicitari e di propaganda di varia natura con esclusione dei veicoli. Art. 5 - Domanda di autorizzazione Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale contenente le seguenti indicazioni: 5 generalità: residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata; b) strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione; c) ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA e numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.; d) generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato. a) Alla domanda deve essere allegata: 1) Documentazione tecnica in 3 copie [*], firmata da un tecnico abilitato e costituita da: a) planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l'insegna; b) documentazione fotografica (formato minimo cm. 9 x 12), dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte; c) progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare; d) relazione tecnica illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafici e con riferimento ai materiali, ai colori e alle forme. [*] in caso di richiesta di installazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 29.10.1999,490 -"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" (ex Leggi 1089/39, n.1497/39 e n. 431/85) la documentazione elencata ai punti 1a, 1b e 2 dovrà essere prodotta in 5 copie per consentire l'invio alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Brescia 2) dichiarazione redatta ai sensi della L. 04/01/1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico; 3) dichiarazione redatta ai sensi della L. 04.01.1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità; 4) bozzetto del messaggio da esporre; 5) bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili. 6) nulla osta dell’ente proprietario della strada su cui va installato l’impianto o da cui lo stesso è visibile secondo i parametro indicati nel successivo Art. 7. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, ma potrà comprendere più impianti. L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta: a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda; b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale. 6 L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi. Non sono soggette ad autorizzazione le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria (ad esempio l’indicazione degli orari di apertura ecc.), nonché indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali. Art. 6 – Autorizzazioni 6.1) Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione L'ufficio preposto provvede alla istruttoria della pratica, entro 60 gg. dalla ricezione della domanda ed all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione. Nel caso di domanda relativa ad impianti soggetti sia all'autorizzazione edilizia sia all'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada di competenza del Comune, l'ufficio preposto, allo scopo della massima semplificazione del procedimento, rilascia un unico provvedimento nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo in unica soluzione per diritti (comprese spese di sopralluogo) e canone annuo per tutto il triennio di validità dell'autorizzazione. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3° comma dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso, mentre, per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori. Non è ammesso il rilascio di autorizzazioni a soggetti che abbiano pendenze con il Comune di Capriano Del Colle. 6.2) Durata e rinnovo. L'autorizzazione alla installazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 – 6° comma - del Reg. Es. del Codice della Strada. L’autorizzazione è rinnovabile a fronte di una richiesta presentata almeno 60 giorni prima della scadenza naturale. La richiesta di rinnovo, oltre ai dati completi del richiedente, deve contenere gli estremi della autorizzazione originaria ed avere in allegato: 1. una dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione; 7 2. una nuova dichiarazione redatta ai sensi della L. 04.01.1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto è ancora idoneo ed in uno stato di manutenzione tale da garantirne la stabilità; 3. l’attestazione del pagamento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo in unica soluzione per diritti (comprese spese di sopralluogo) e canone annuo per tutto il triennio di validità della nuova autorizzazione; 4. il bozzetto del messaggio pubblicitario se, contestualmente al rinnovo, lo stesso viene modificato. Per gli impianti collocati lungo le strade non comunali, andrà altresì prodotto un nuovo nulla osta tecnico dell’Ente proprietario. Se la richiesta di rinnovo non è accolta il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del proprietario. L’autorizzazione non può essere rinnovata se il richiedente non è in regola con i pagamenti dell’imposta sulla pubblicità o di occupazione di suolo pubblico quando prevista. 6.3) cambio del messaggio pubblicitario Per gli impianti di pubblicità permanente regolarmente autorizzati, il solo cambio del messaggio pubblicitario è possibile a fronte di una comunicazione a cui viene allegato il bozzetto del nuovo messaggio. In assenza di provvedimento di diniego entro 15 giorni dal deposito, la sostituzione si ritiene approvata ed autorizza. Qualora l’originaria autorizzazione sia stata assoggettata a preventivo nulla osta dell’Ente proprietario della strada, anche il cambio del messaggio è possibile previo specifico nulla osta, se previsto dai regolamenti dell’Ente medesimo. In tale caso, il termine di 15 giorni sopra indicato, decorre dal ricevimento del nulla osta da parte del Comune di Capriano Del Colle. 6.4) Numero massimo di autorizzazioni Nel rispetto del principio di libera concorrenza, in considerazione del numero limitato di autorizzazioni disponibili, non è consentito il rilascio ad un singolo soggetto, di più di quattro autorizzazioni per l’installazione di cartelli lungo gli assi viari principali (Strada Provinciale IX, strada Provinciale 73 e strada provinciale 21). Qualora un operatore sia già titolare di un numero maggiore di autorizzazioni, dovrà indicare quali intende mantenere. Gli impianti in soprannumero potranno rimanere fino alla scadenza ma non rinnovati, salvo la possibilità di rinnovo a titolo provvisorio qualora non siano presenti altre richieste. 6.5) Revoca, decadenza e rinuncia all’autorizzazione L'autorizzazione è revocata: a) Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; 8 b) c) d) e) Per mancato pagamento nei termini della relativa imposta o, se vi è occupazione di suolo pubblico, per mancato pagamento nei termini del corrispondente canone, salvo i casi di contenzioso in atto; Per difformità rispetto all'oggetto della autorizzazione; Per mancato rispetto delle condizioni previste nella stessa autorizzazione. In caso di mancata collocazione del mezzo pubblicitario entro tre mesi dal rilascio, dal rinnovo o, nel corso di validità del titolo, qualora l’impianto rimanga privo di messaggio per oltre tre mesi. Si considera privo di messaggio anche l’impianto su cui vengono installati pannelli con diciture quali “spazio libero” o simili. La revoca, ad esclusione del primo caso, non dà diritto a restituzione degli oneri eventualmente già versati. La decadenza dell’autorizzazione non fa venire meno, ove previsto, l'obbligo del pagamento degli oneri collegati all'atto. L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con specifica preventiva comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l’atto, con diritto al rimborso del canone eventualmente già versato a far tempo dalla data di rimozione dell'impianto. Art. 7 - Determinazione visibilità degli impianti dalle strade Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando l’installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggior dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi: a) impianti la cui particolare forma costituisca di per se messaggio pubblicitario; b) impianti luminosi; c) cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario. Art. 8 – Localizzazione dei mezzi pubblicitari La possibilità di localizzazione dei mezzi pubblicitari nelle zone del territorio comunale come sopra definite, dipende dalla tipologia degli stessi. Il presente Piano individua le zone in cui la pubblicità è ammessa in relazione a ciascuna tipologia di impianto. Art. 9 – Regole generali di installazione 9 Le caratteristiche geometriche, i formati e le regole di posizionamento, come l’altezza dal suolo, le distanze, gli orientamenti rispetto ai vari elementi territoriali, sono specificati dal presente Piano per ciascuna delle tipologie ammesse. Art. 10 – Caratteristiche strutturali e materiche I mezzi pubblicitari e le relative strutture di sostegno devono essere progettati e realizzati con materiali non deperibili e di facile manutenzione, nonché messi in opera in modo da resistere alla spinta del vento ed agli altri agenti atmosferici. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l’installatore deve documentare il rispetto delle stesse. L’installatore deve altresì rilasciare una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra citati e la regolare esecuzione dell’impianto, per poter ritirare il titolo autorizzativo. I manufatti devono avere una sagoma regolare. In ogni caso non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’abbinamento dei colori in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni e in prossimità e in allineamento con impianti semaforici specialmente nell’utilizzo del colore rosso e verde. Art. 11 - Illuminazione I mezzi pubblicitari possono essere illuminati: per luce diretta: con sorgente luminosa interna (ad esempio cassonetti luminosi, filamenti neon, ecc.) per luce indiretta, con sorgente luminosa esterna. La luce può essere frontale o riflessa dal supporto retrostante Le sorgenti luminose devono essere continue (è esclusa l’intermittenza), non devono provocare abbagliamento e la loro intensità non può essere superiore a 150 Candele per metro quadro. Al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in prossimità delle intersezioni e degli impianti semaforici, va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose verdi e rosse. Nel caso la sorgente luminosa sia a distanza inferiore a 15 metri dal ciglio della strada, la distanza dalle intersezioni semaforizzate non può essere inferiore a mt. 300 fuori centro abitato ed a m. 100 in centro abitato (Art. 50 D.P.R.495/1992) Le sorgenti luminose devono essere conformi a quanto disposto dalla L. Regionale Lombardia n. 17/2000 e al relativo regolamento di attuazione, anche per quanto concerne la riduzione dell’intensità luminosa nelle ore notturne. Art. 12 - Limitazioni Le dimensioni, la forma, i colori, il disegno e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari seguono le seguenti limitazioni, ai sensi del Codice della Strada, Art.23: non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia; 10 non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide non devono essere rifrangenti (ad eccezione delle scritte della segnaletica verticale publicitaria), né produrre abbagliamento; non possono essere posizionati sulle isole di traffico né sulle intersezioni canalizzate, fatte salve le deroghe contenute nel presente regolamento; non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non previo nulla osta dell'autorità competente in materia; Non possono essere dotati di sorgenti sonore; Art. 13 - Divieti Il posizionamento di mezzi pubblicitari lungo le strade, sia all’interno che all’esterno del centro abitato, ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti, ai sensi dell’Art.51 comma 3 del Regolamento di attuazione del Codice della strada,: sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, sulle pertinenze stradali di esercizio comprese tra carreggiate contigue, se all’esterno del centro abitato; in corrispondenza delle intersezioni lungo le curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza, fatta eccezione per le insegne di esercizio - poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza a fabbricati esistenti - fuori dai centri abitati, poste ad una distanza dal limite della carreggiata di almeno 3 mt. - nei centri abitati poste alle distanze dal limite della carreggiata indicate nel capo I del titolo II: sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata su terreno con pendenza superiore a 45°; in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; sui ponti e sottoponti non ferroviari; sui cavalcavia stradali e loro rampe sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; nelle zone soggette a dissesto idrogeologico, se non specificatamente autorizzati dall’autorità competente Art. 14 Vincoli culturali e ambientali Ai sensi degli articoli 50 e 157 del D. Lgs. n. 490/99 è fatto divieto di installare cartelli o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo le strade site all'interno di aree vincolate, con le procedure e nelle forme di legge, a tutela delle bellezze naturali culturali ed ambientali, salvo autorizzazione rilasciata dal Comune a norma dell'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela sulla compatibilità della collocazione del manufatto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela. Art. 15 Targhette di identificazione 11 Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere saldamente fissata; a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile e leggibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati: amministrazione rilasciante; soggetto titolare; numero e data dell'autorizzazione ed estremi dell’eventuale nulla osta Provinciale o Comunale; limitatamente ai tratti di strada correnti all’esterno dei centri abitati, indicazione della Strada (n. ______), progressiva chilometrica del punto di installazione (Prog. km ____ +_______ ) e lato stradale ( dx I sx ); data di scadenza (gg/mm/anno ) Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive. La targhetta di cui al comma precedente dovrà essere sostituita dal titolare ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati oppure sia stata danneggiata o manomessa. Non è obbligatoria l’esposizione della targa sulle insegne di esercizio ma deve essere mantenuta, all’interno dell’esercizio stesso, copia dell’autorizzazione. 12 TITOLO II TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI CAPO I INSEGNE DI ESERCIZIO Art. 16 - Definizione di insegna di esercizio Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da simboli o da marchi dell’azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Sono da ritenersi pertinenze accessorie dell’attività anche i piazzali e i parcheggi non di proprietà ma connessi all’attività stessa. E’ da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta completata con simboli e marchi di altre ditte estranee, purché attinenti all’attività svolta nel luogo dove è installata. Le insegne di esercizio sono classificate a seconda della tipologia e sono specificate negli articoli seguenti. Art. 17 - Insegna frontale Si definisce di tipo “frontale”, l'insegna di esercizio posta in aderenza alla parete su cui viene installata I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: SPORGENZA DALLA - non superiore ai cm 15 per altezze inferiori o uguali a mt. 2,5 dal suolo FACCIATA - non superiore ai cm 30 per altezze superiori a mt. 2,5 SUPERFICIE ILLUMINAZIONE all'interno del centro abitato, ad esclusione della zona 3 di cui all’Art. 3 del presente regolamento, la superficie di ogni singola insegna non può superare la superficie di 6 mq.; fuori dal centro abitato e nella zona 3 di cui all’Art. 3 del presente regolamento, la superficie di ciascun insegna non può essere superiore a 20 mq. con possibilità di incremento della superficie nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq. Fino al limite di 50 mq. sia per luce diretta che per luce indiretta In ogni caso per forma e per collocazione, le insegne frontali non devono alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono la facciata dell'edificio e non devono occultare elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori. 13 In caso di vetrine con sopraluce, l'insegna dovrà essere collocata nei sopraluce stessi. In tal caso la dimensione potrà essere pari a quella del vano che la ospita. In caso di mancanza del vano portinsegna, per le zone 1 e 2 di cui all’art. 3 del presente regolamento, l'Amministrazione valuterà le proposte caso per caso, nel rispetto del decoro architettonico dell’edificio e dell’area urbana interessata; Nella zona 1 e sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, le insegne devono essere dì particolare pregio e fattura. Sono preferibili insegne a lettere singole scatolate illuminate per luce riflessa. Art. 18 - Insegna a bandiera Si definisce di tipo “a bandiera”, l'insegna d'esercizio posta perpendicolarmente alla parete su cui viene installata, o formante un angolo con la facciata dell’edificio ed avente sporgenza superiore a quella determinata per l’insegna frontale. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: SPORGENZA DALLA 1/10 della larghezza stradale e comunque non superiore a m. 1,0 nelle FACCIATA zone 1 e 2 di cui all’Art.3, e m. 1,50 nelle altre zone; DISTANZE - dall'angolo dell'edificio: non inferiore ai m. 1,00 - dal limite della carreggiata: non inferiore ai m. 0,50 nel centro abitato, non inferiore a m. 3,00 fuori dal centro abitato ALTEZZA DEL - dalle strade prive di marciapiede: non inferiore a mt. 5,10 MARGINE - da marciapiedi e spazi pedonali e suolo privato, non inferiore: INFERIORE a m. 3,00 per sporgenze comprese tra 0 e 30 cm. a m. 3,50 per sporgenze superiori a 30 cm. SUPERFICIE - nel Centro Storico e nei nuclei antichi: non superiore a 1,5 mq - nella restante zona del centro abitato la superficie non deve superare i 3,0 mq - all'esterno dei centri abitati: non superiore a 6,0 mq. ILLUMINAZIONE Ammessa, sia per luce diretta che per luce indiretta. Nella zona 1 le insegne devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate, nei materiali, nella forma e nei colori. E’ privilegiato l’uso di ferro, ottone, rame, bronzo, pietra, legno ed altri materiali tradizionali. L’illuminazione avviene preferibilmente per luce indiretta. Soluzioni diverse sono valutate dal responsabile del procedimento in relazione al caso specifico. Art. 19 - Insegna su palo Si definisce di tipo “su palo”, l’insegna di esercizio, anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da pali di sostegno vincolati al terreno pertinenziale dell’esercizio. E’ ammessa solo nelle zone 2, 3 e 4 dei cui all’Art. 3 e nelle aree di pertinenza dell’attività a cui l’insegna si riferisce. 14 Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono preferibili strutture che raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: SUPERFICIE SUPPORTI ILLUMINAZIONE DISTANZE non superiore a 6 mq. se singola e sino a 24 mq. totali se raggruppate. strutture metalliche vincolate al suolo sia per luce diretta che per luce indiretta Le distanze dai vari elementi stradali sono stabilite dall’Art. 51 del D.P.R. 495/1992, Regolamento di esecuzione del Codice Della Strada. In deroga, la distanza dal limite della carreggiata in centro abitato per le strade di tipo E, ed F (come definite dal C.d.S.), è stabilito in m. 1,00. tale distanza può essere ulteriormente ridotta quando l’insegna è installata su suolo non soggetto a pubblico passaggio e ricade interamente entro la recinzione dell’area di pertinenza dell’immobile. ORIENTAMENTO Sia parallelo che perpendicolare all’asse stradale Art. 20 - Insegna a totem Si e definisce di tipo “totem”, l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto tridimensionale multi facciale, con struttura di sostegno indipendente, vincolata al suolo E’ ammessa nelle zone 2, 3, e 4, di cui al precedente Art.3, nelle pertinenze delle attività a cui si riferisce. Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono privilegiate strutture che raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco. I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti: SUPERFICIE SUPPORTI ALTEZZA ILLUMINAZIONE DISTANZE ORIENTAMENTO non superiore a 20 mq (totali per facciata) strutture metalliche vincolate al suolo Non superiore all’altezza del fabbricato sede dell’attività. sia per luce diretta che per luce indiretta Le distanze dai vari elementi stradali sono stabilite dall’Art. 51 del D.P.R. 495/1992, Regolamento di esecuzione del Codice Della Strada. In deroga, la distanza dal limite della carreggiata in centro abitato per le strade di tipo E, ed F (come definite dal C.d.S.), è stabilito in m. 1,00. tale distanza può essere ulteriormente ridotta quando l’insegna è installata su suolo non soggetto a pubblico passaggio e ricade interamente entro la recinzione dell’area di pertinenza dell’immobile. Sia parallelo che perpendicolare all’asse stradale Art. 21 - Insegna su tetto Si definisce di tipo “su tetto” l’insegna di esercizio posizionata su struttura autoportante, vincolata alla copertura, in parte o completamente al di fuori dell’ingombro dell’edificio della sede dell’attività E’ ammessa solo nella zona 3 di cui al precedente Art.3. 15 REQUISITO SUPERFICIE Deve essere preferibilmente realizzata con lettere singole. mq. 20 con altezza massima m.2, con possibilità di incremento della superficie nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq. fino al limite di 50 mq. L’ingombro deve comunque essere proporzionato ai volumi degli edifici su cui è collocata e pertanto non deve superare in lunghezza il limite del 60% della lunghezza della facciata ed in altezza il limite del 25% dell’altezza dell’edificio; SUPPORTI strutture metalliche vincolate alla copertura ILLUMINAZIONE sia per luce diretta che per luce indiretta Art 22 - Insegne di esercizio su tende Si definisce di tipo “su tenda” l’insegna di esercizio o altro messaggio pubblicitario, composta da iscrizioni e simboli stampati un manufatto costituito in qualsiasi materiale, non rigido e supportato da una struttura vincolata alla facciata di un edificio, al di sopra di vetrine o porte di accesso ed aggettante sul suolo. Le tende aggettanti su suolo pubblico potranno essere installate, previa autorizzazione dell'Amministrazione, secondo i seguenti criteri: possono essere fisse o retrattili e devono essere prive di sostegni verticali fissati al suolo. possono essere autorizzate tende verticali tra le colonne dei portici o nei vani delle arcate, purché vi sia omogeneità di materiale forma e colore e che vi siano meccanismi per l'innalzamento; le tende aggettanti al piano terreno di fabbricati sono ammesse solo sulle strade provviste di marciapiedi; nelle strade prive di marciapiedi, purché all'interno di zone dichiarate pedonali, sono ammesse tende che siano in condizione di essere ritratte nel caso di passaggio di mezzi autorizzati o di soccorso, se la larghezza della strada non consente il transito di detti mezzi; I requisiti geometrici ammessi per l'installazione, fatte salve le limitazioni dettate dalle norme urbanistiche, sono i seguenti: DISTANZA MINIMA DAL 40 cm, salvo deroghe per progetti particolari. LIMITE DEL MARCIAPIEDE ALTEZZA DAL SUOLO margine inferiore della struttura e della tenda (comprese le frange o le appendici): non inferiore a 2,20 m, salvo casi particolari che comunque garantiscano il libero passaggio a pedoni e disabili. Nella zona 1 e sugli edifici vincolati, il colore dovrà essere concordato con l'Amministrazione. La superficie del messaggio pubblicitario o dell’iscrizione dell’insegna di esercizio non può essere superiore ai limiti stabiliti dall’art. 17 per l’insegna frontale. Art. 23 – Insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nelle aree di servizio 16 Presso le stazioni di rifornimento carburante e presso le stazioni di servizio, fuori dal centro abitato, è ammessa la collocazione di una sola insegna di esercizio per ogni senso di marcia di superficie non superiore a 4 mq., nel rispetto delle disposizioni dell’Art. 51 del D.P.R. 495/1992. Nel centro abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio: si applicano le disposizioni del presente Piano inerenti le insegne d’esercizio; possono essere installati mezzi pubblicitari per una superficie massima pari al 8% dell'area occupata dalla stazione di servizio, calcolata sulla base di un’autocertificazione presentata dal proprietario/gestore in cui si dichiara la superficie totale dell’impianto o dell’area di parcheggio. I mezzi pubblicitari non devono occupare il fronte stradale o le zone di accesso e non devono in alcun modo disturbare la visibilità di accesso e di uscita dalla stessa. Dal computo della superficie sono esclusi i mezzi pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio. CAPO II ALTRI MEZZI PUBBLICITARI Art. 24 - Cartelli Si definisce cartello quel manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Possono avere carattere permanente o temporaneo; possono essere installati in aderenza a muri e fabbricati esistenti o su appositi supporti. I requisiti geometrici ammessi per l’installazione sono i seguenti: SAGOMA SUPERFICIE E LIMITAZIONI Regolare massimo mq. 6, - Zona 1: non ammessi - Zona 2: ammessi solo addossati ad edifici, - Zona 3: ammessi - Zona 4: ammessi solo per messaggi diretti alla promozione delle peculiarità territoriali (strada del vino, zona produzione DOC, e simili) ALTEZZA DAL SUOLO margine inferiore: non inferiore a 1,50 mt. SUPPORTI strutture metalliche vincolate al suolo o a pareti esistenti ILLUMINAZIONE: sia per luce diretta che indiretta DISTANZE Esterno centro abitato 3 mt. dal limite della carreggiata; 1,5 per le strade di tipo D, E, F; 100 mt. da altri cartelli e mezzi pubblicitari 250 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione 150 mt. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione 17 150 mt. prima dei segnali di indicazione 100 mt. dopo i segnali di indicazione 100 mt. dal punto di tangenza delle curve planimetriche di raggio inferiore a 2,50 m 250 mt. prima delle intersezioni 100 mt. dopo le intersezioni 200 mt. dagli imbocchi delle gallerie Interno centro abitato o tratti di strada extraurbana con limite di velocità permanente inferiore o uguale a 50 km/h: 1,5 mt dal limite della carreggiata per le strade di tipo E, F; 20 mt. da altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, impianti semaforici e le intersezioni 30 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni In deroga, in presenza di ostacoli fissi, già esistenti, a distanza inferiore a 1,5 mt. dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento in allineamento con questi ultimi. Nell’installazione dei cartelli pubblicitari si predilige l’installazione di gruppi omogenei di cartelli lungo la medesima strada abilitata all’installazione. Per gruppo omogeneo si intende un insieme di manufatti che debbano rispettare i seguenti criteri: identica altezza minima dal suolo identica distanza dal ciglio stradale identiche dimensioni (base altezza) Art. 25 - Impianti a messaggio variabile Si definisce impianto a messaggio variabile quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici mediante iscrizioni e simboli che si alternano in modo automatico ad intervalli di tempo regolari Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. L’installazione di questa tipologia di impianti è ammessa esclusivamente nella zona 3 di cui all’art. 3 I requisiti geometrici ammessi per l’installazione sono i seguenti: SAGOMA SUPERFICIE ALTEZZA DAL SUOLO SUPPORTI ILLUMINAZIONE: Regolare massimo mq. 18 margine inferiore: non inferiore a 1,50 mt. strutture metalliche vincolate al suolo o a pareti esistenti sia per luce diretta che indiretta. La sorgente luminosa deve essere continua (è esclusa l’intermittenza), non deve provocare abbagliamento e l’intensità non può essere superiore a 150 18 DURATA MESSAGGIO DISTANZE Candele per metro quadro. Al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in prossimità delle intersezioni e degli impianti semaforici, va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose verdi e rosse. Nel caso la sorgente luminosa sia a distanza inferiore a 15 metri dal ciglio della strada, la distanza dalle intersezioni semaforizzate non può essere inferiore a mt. 300 fuori centro abitato ed a m. 100 in centro abitato (Art. 50 D.P.R.495/1992) DEL Non inferiore a 1 minuto in centro abitato e a 5 minuti fuori centro abitato Esterno centro abitato 3 mt. dal limite della carreggiata; 1,5 per le strade di tipo D, E, F; 100 mt. da altri cartelli e mezzi pubblicitari 250 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione 150 mt. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione 150 mt. prima dei segnali di indicazione 100 mt. dopo i segnali di indicazione 100 mt. dal punto di tangenza delle curve planimetriche di raggio inferiore a 2,50 m 250 mt. prima delle intersezioni 100 mt. dopo le intersezioni 200 mt. dagli imbocchi delle gallerie Interno centro abitato o tratti di strada extraurbana con limite di velocità permanente inferiore o uguale a 50 km/h: 1,5 mt dal limite della carreggiata per le strade di tipo E, F; 25 mt. da altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, impianti semaforici e le intersezioni 30 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni 150 mt da altri impianti a messaggio variabile visibili nella medesima direzione di marcia Art. 26 – Preinsegne Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. E’ ammessa al di fuori del centro abitato, entro un raggio di 5 Km dalla sede dell’attività. Le preinsegne hanno forma rettangolare. I requisiti geometrici ammessi per l’installazione sono i seguenti: 19 SAGOMA Rettangolare, bidimensionale, eventualmente bifacciale DIMENSIONI Lunghezza compresa fra 1 ed 1,5 mt, altezza fra 0,20 e 0,30 m ALTEZZA DAL margine inferiore: non inferiore a 1,50 m SUOLO margine superiore non oltre mt. 3,00 nel caso di posizionamento su marciapiede, il margine inferiore non potrà essere inferiore a 2,10 m. fermo restando il limite massimo previsto DISTANZE possono essere collocate esclusivamente all’esterno centro abitato ad una distanza non superiore a m. 500 dall’intersezione. La distanza dal limite della carreggiata e dai segnali stradali è regolata dall’art. 51 comma 13 del D.P.R. 495/1992. La distanza da altri impianti di preinsegne e da altri impianti o mezzi pubblicitari non deve essere inferiore a m 15. COLORI Tutti purchè i singoli colori o la loro combinazione non possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale SUPPORTI strutture metalliche vincolate al suolo costituite da pali zincati FRECCIA ammessa all’intero della sagoma rettangolare DIREZIONALE ILLUMINAZIONE non possono essere illuminate ne’ rifrangenti Sono preferibili strutture che raggruppino più preinsegne, fino ad un massimo di 6 per ogni struttura, a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e siano riferite ad attività diverse. Non è consentita la collocazione di un nuovo impianto segnaletico se non dopo il completamento di altro esistente in prossimità della medesima intersezione. Nel caso in cui esistano costruzioni fisse, di altezza non inferiore a 3 m, a distanze dalla carreggiata inferiori a quelle prescritte, è ammesso il posizionamento di impianti in allineamento con tali edificazioni; E’ ammesso il posizionamento a filo interno dei guard rail o da altre strutture di contenimento, per gli impianti posti parallelamente all’asse stradale, purchè siano rispettati i requisiti di cui all’art. 23 comma 1 del C.d.S. Art. 27 – Segnaletica direzionale pubblicitaria Ai sensi dell'art. 39 del D.L.vo 285/1992 e dell'art. 134 del D.P.R. 495/1992, si definisce segnale di indicazione la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli o marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata a fornire agli utenti della strada informazioni per l'individuazione di itinerari, località, servizi, impianti e attività industriali, commerciali, artigianali. I requisiti dei segnali di indicazione sono i seguenti: congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione; coerenza: sul medesimo itinerario si devono trovare le stesse indicazioni; 20 omogeneità: sul medesimo itinerario la segnaletica deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità; I segnali di indicazione si distinguono in temporanei o permanenti a seconda del tipo di messaggio: segnali direzionali temporanei: sono segnali che riportano indicazioni relative a percorsi di avvicinamento a luoghi di manifestazioni, mostre e eventi commerciali eccezionali (esclusivamente per nuove aperture), limitatamente alla durata delle stesse; segnali direzionali permanenti: sono segnali che riportano indicazioni relative a: indicazioni turistiche; indicazioni territoriali; indicazioni di luoghi di pubblico interesse indicazioni industriali, artigianali, commerciali indicazioni alberghiero-ricettive e di ristoranti; Tali segnali vengono istallati a cura dell'Amministrazione Comunale, o da soggetti privati, e sono ammessi in tutte le zone di cui all’Art. 3 del presente regolamento, sia all’interno che all’esterno del centro abitato. In base ai criteri del presente articolo il Dirigente competente, previa verifica della situazione di fatto, individua i punti in cui è possibile l’installazione di tali impianti e approva con propria determinazione un apposito piano di localizzazione. Devono rispettare i seguenti requisiti: devono essere installati in prossimità delle intersezioni in modo da indicare la direzione necessaria al fine del raggiungimento dell’azienda segnalata; devono essere collocati a distanza dal luogo di insediamento dell’attività non superiore a 10 Km., solo sulla strada di diretto accesso o qualora sia comprovata la necessità di un percorso di avvicinamento, purchè su diverse intersezioni devono essere installati in posizione autonoma rispetto alla restante segnaletica stradale; non devono compromettere la sicurezza della circolazione ne’ devono interferire con l’avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e indicazione; In prossimità di ciascuna intersezione possono essere collocati di norma due gruppi segnaletici unitari (con un massimo di sei frecce cadauno) per senso di marcia con possibilità di un incrementarne il numero in caso di effettive e comprovate esigenze; Non è consentita la collocazione di un nuovo impianto segnaletico se non dopo il completamento di altro esistente in prossimità della medesima intersezione; Sono comunque preferibili strutture che, raggruppino più segnali, fino ad un massimo di 6 per ogni struttura. I requisiti geometrici per l'installazione dei segnali di indicazione sono i seguenti: SAGOMA COLORI DIMENSIONI ALTEZZA SUOLO Rettangolare entro il centro abitato Rettangolare con punta direzionale fuori dal centro abitato Marrone, bianco, nero e giallo, combinati in base all’art. 78 del DPR 495/92. E’ ammessa la riproduzione con grafica propria delle parole e dei simboli che contraddistinguono il logotipo dell’attività segnalata. non inferiori 1 x 0,20 mt. e non superiori a 1,50 x 0,30 mt., 1,50 x 0,40 mt. DA margine inferiore: non meno di 1,00 m se collocate parallelamente al senso di marcia di fronte all’intersezione (incroci a T) 21 margine inferiore: non meno di 2,10 mt. se collocate su marciapiede pedonale. margine inferiore: non meno di 1,50 mt. negli altri casi DISTANZA DAL m. 0,50 sia all’interno che all’esterno del centro abitato. È ammessa LIMITE DELLA l’installazione lungo le aiuole ricomprese fra carreggiate parallele se CARREGGIATA queste sono larghe almeno mt. 4. SUPPORTI strutture metalliche vincolate al suolo costituite da pali zincati, sabbiati e verniciati epossidicamente che garantiscano elevata resistenza statica agli urti ed all’erosione degli agenti atmosferici ILLUMINAZIONE devono obbligatoriamente essere catarinfrangenti per garantire la medesima visibilità sia di giorno che di notte Art. 28 - Targa Si definisce targa un manufatto bidimensionale finalizzato alla denominazione di studi professionali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui l'attività si svolge. La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici, e simili. I requisiti geometrici per le nuove installazioni sono i seguenti: SPORGENZA DALLA non superiore ai cm. 4 FACCIATA SUPERFICIE non superiore a cm2 1.300 ILLUMINAZIONE Solo per luce indiretta Non sono ammesse targhe: su portali in pietra, su particolari decorazioni di facciata, sulle colonne dei portici; poste perpendicolarmente alla superficie su cui vengono installate. In caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata è necessario che le stesse siano uniformate per dimensioni, materiale e colori. Art. 29 - Segno orizzontale reclamistico Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Tale tipo di pubblicità è ammessa all’interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi commerciali e industriali; sulle strade, esclusivamente in occasione di manifestazioni temporanee (sportive, fiere ecc.) e limitatamente al periodo di durata della manifestazione. Possono essere collocati 48 ore prima della manifestazione e devono essere rimossi nelle 24 ore successive il termine della manifestazione stessa. 22 L’utilizzo dei materiali di decorazione deve garantire comunque la sicurezza stradale non diminuendo l’aderenza del manto stradale. Art. 30 - Impianti pubblicitari di servizio (pubblicità su elementi di arredo urbano) La pubblicità sugli elementi di arredo urbano (pensiline di fermata autobus, paline, transenne parapedonali, orologi, panchine, ecc….) è ammessa nel rispetto dell’art. 23 comma 1 del Codice della Strada. Quando lo spazio pubblicitario è inferiore a 3 m 2, non si applicano le distanze minime previste per gli altri mezzi pubblicitari. La collocazione di transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario è di norma ammessa in tutte le zone di cui all’Art. 3. Nella zona 1 deve essere scelta una tipologia di particolare pregio formata da strutture metalliche vincolate al suolo costituite da pali zincati, sabbiati e verniciati epossidicamente in modo da garantire anche un buon risultato estetico. Nella medesima strada o intersezione, deve essere installato un unico tipo di transenna. CAPO III MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI Art. 31 - Striscioni Si definisce striscione un impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa, sostenuto unicamente da cavi, opportunamente dimensionati, situato trasversalmente su vie o piazze. L’esposizione di striscioni è ammessa sia per la promozione di manifestazioni e spettacoli che per la promozione di iniziative commerciali. L’installazione può essere effettuata 15 giorni prima dell’inizio dell’evento pubblicizzato e deve essere rimosso 24 ore dopo la fine dello stesso. Il bordo inferiore dello striscione, se posizionato sopra la carreggiata stradale, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a mt. 5,10 rispetto al piano viabile. E’ vietata la collocazione di striscioni i cui cavi di sostegno siano affrancati a supporti non idonei quali lampioni d’illuminazione stradale, balconate, alberi, ecc., Speciali deroghe nei tempi di installazione può essere concessa solo per manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale o, comunque, per eventi degni di particolare rilevanza dal punto di vista sociale e culturale. 23 Art. 32 - Locandine, gonfaloni e stendardi Sono elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidezza, mancanti di superficie d’appoggio o comunque non aderenti alla stessa. L’esposizione di tali impianti è ammessa sia per la promozione di manifestazioni e spettacoli che per la promozione di iniziative commerciali. La locandina se posizionata su terreno può essere realizzata anche in materiale rigido costituendo così il cosiddetto cavalletto le cui dimensioni non potranno essere superiori a cm. 100 x 140 sostegni esclusi. L’installazione può essere effettuata 15 giorni prima dell’inizio dell’evento pubblicizzato e deve essere rimosso 24 ore dopo la fine dello stesso. Limitatamente ai cavalletti si precisa che debbano rispettare le distanze previste per i cartelli pubblicitari considerando il gruppo omogeneo di cavalletti come un unico impianto, essendo privi di distanze minime fra di loro. La collocazione deve essere tale da non occultare o rendere meno percepibile altri mezzi pubblicitari già presenti. La distanza dal segnali di prescrizione o pericolo è quella prevista nella tabella di cui al precedente Art. 24. Art. 33 – Pubblicità sugli autoveicoli. La pubblicità su autoveicoli è regolata dall’Art. 23 del Codice della Strada e dall’Art. 57 del Regolamento di Attuazione, ed è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada. Nell’interno dei centri abitati la competenza è del comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico della Provincia di Brescia per le strade provinciali. L’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 centimetri rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. La pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi, alle seguenti condizioni: che non sia realizzata mediante messaggi variabili; che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; che sia contenuta entro forme geometriche regolari; 24 che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 centimetri rispetto alla superficie quella quale sono applicati. La pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita sui veicoli adibiti a servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e a simboli e a particolari condizioni di cui: che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell’abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia (il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 centimetri e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili); che sia realizzata tramite l’applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 centimetri; che sia realizzata tramite l’applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate; L’apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli alle seguenti condizioni: che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m/q; che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore a 1/6 della superficie; che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 centimetri dai dispositivi di segnalazione visiva; che non sia realizzata mediante messaggi variabili. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione di colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. All’interno del veicolo è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi (disposizione che non si applica ai veicoli deputati a competizioni sportive autorizzate dall’articolo 9 C.d.S.) La pubblicità effettuata per mezzo di veicoli con specifica destinazione (le cosiddette “vele”) è soggetta ad autorizzazione nel rispetto dei limiti previsti per i cartelli pubblicitari (Art. 24 del presente regolamento) ed è consentita esclusivamente nella zona 3 di cui al precedente Art. 3. L’installazione può essere effettuata 15 giorni prima dell’inizio dell’evento pubblicizzato e deve essere rimosso 24 ore dopo la fine dello stesso. In assenza di autorizzazione per la pubblicità, fuori e dentro il centro abitato, è consentita la sosta e la fermata di tali veicoli pubblicitari previo oscuramento, con appositi mezzi, del messaggio pubblicitario. CAPO IV PUBBLICITA’ NEI CANTIERI 25 Art. 34 - Pubblicità sui ponteggi La parte contenente il messaggio pubblicitario deve rispettare le dimensioni di cui alla tabella che segue, mentre la restante superficie può essere trattata con la riproduzione della facciata dell'edificio o con altre decorazioni. SUPERFICIE MASSIMA NELLA ZONA 1 SUPERFICIE MASSIMA IN ALTRE ZONE 25% del fronte di appoggio del ponteggio di ogni singola facciata dell'edificio 50% del fronte di appoggio del ponteggio di ogni singola facciata dell'edificio In ogni caso il messaggio pubblicitario: non deve essere invasivo; deve essere consono all’ambiente circostante: non deve ingenerare confusione con la segnaletica stradale circostante; non deve creare distrazione ai conducenti in transito; Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione in modo da resistere alla spinta del vento e da garantire un elevato grado di sicurezza; l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione che attesti la regolare esecuzione dell'impianto. Il messaggio può essere illuminato esclusivamente per luce indiretta. Art. 35 - Cartello pubblicitario di cantiere Si definisce cartello pubblicitario di cantiere un manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo, o ancorata ad edificazioni fisse nell'area di pertinenza del cantiere, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari inerenti i lavori in corso nel cantiere medesimo, avente le seguenti caratteristiche geometriche: SAGOMA SUPERFICIE SUPPORTI ALTEZZA DA SUOLO rettangolare non superiore a 18 mq su pali o su strutture edificate non inferiore a 1,50 m Il cartello pubblicitario di cantiere può essere illuminato unicamente con luce indiretta (faretti o altra fonte esterna). Si specifica che il cartello indicatore dei lavori edili, riportante i dati del committente, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, le cui dimensioni non devono essere inferiori a 1,20 x 0,70 m, può essere integrato al cartello pubblicitario di cantiere, in tale caso la superficie con le indicazioni di legge è decurtata ai fini del computo dell’imposta da corrispondere. TITOLO III IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI Art. 36 – Definizione di impianto pubblicitario per affissioni 26 Si intende “Impianto pubblicitario per affissioni” un manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni ed installato stabilmente come supporto per l’esposizione di manifesti temporanei. Tali impianti possono essere sia di proprietà comunale per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni, gestito dal Comune o da un concessionario, sia di proprietà privata per le affissioni dirette. Art. 37 – Impianti destinati alle affissioni pubbliche Costituiscono patrimonio del Comune e della comunità; servono a garantire ai cittadini la propria libertà costituzionale di espressione, anche commerciale, di religione e di fede politica. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e del “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa” Impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale e sociale vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 30% della superficie complessiva di cui al “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa”, ed in particolar modo: a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) gli annunci mortuari. Impianti destinati alle affissioni commerciali vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica, per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui al “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa”; Art. 38 – Impianti destinati alle affissioni dirette Ai sensi dell’articolo 3, del Dec. Leg.vo 507/93 potrà essere attribuita a soggetti privati, in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l’effettuazione di affissioni dirette. 27 La superficie massima assegnabile per le affissioni dirette è fissato in mq 40. Ad ogni singolo operatore non potrà essere assegnato più del 20% del totale della superficie prevista per le affissioni dirette. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui al precedente articolo 38, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati alle condizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale. Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto. Art. 39 – Caratteristiche e tipologia degli impianti Gli impianti sono costituiti da strutture metalliche aventi pannelli espositivi atti a contenere manifesti temporanei, le cui dimensioni sono multiple del foglio standard, cm 70x100: F1 (70x100) cm; F2 (100x140) cm; F4 (140x200) cm; F8 (280x200) cm; F 16 (400x280/300) cm; F24 (600x280/300) cm. Sono costituiti da un pannello per l’affissione dei manifesti e da una cornice. Sono ancorati direttamente su edificazioni esistenti (tabella), oppure dotati di un proprio sostegno di appoggio al suolo (stendardo). Possono essere posizionati in senso verticale o orizzontale rispetto all’asse stradale, possono essere mono o bi-facciali Art. 40 – Criteri di installazione La superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel “regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa”; Ogni impianto dovrà essere identificabile tramite una cimasa che distingua gli impianti comunali per la pubblica affissione, dagli impianti privati per le affissioni dirette. In prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, sugli edifici storici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali, chiese e nelle loro immediate adiacenze è vietato collocare impianti per affissioni se riguardanti beni e servizi ed aventi finalità economica. Caratteristiche geometriche: Formati ammessi nelle varie Zona 1: F1 ed F2 28 zone: Altezza minima dal suolo: Spessore massimo: Materiale e colorazione Zona 2: F2 ed F4 Zona 3: F4, F8 ed F16 Zona 4: F1 ed F2 1m 6 cm strutture metalliche vincolate al suolo costituite da pali zincati, sabbiati e verniciati epossidicamente che garantiscano elevata resistenza statica agli urti ed all’erosione degli agenti atmosferici Art. 41 – Disposizioni di adeguamento degli impianti già installati, Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Piano generale. In base ai criteri sopra indicati il Dirigente competente, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui ai precedenti articoli, e delle relative ripartizioni, potrà individuare ulteriori localizzazioni per gli impianti da destinare alle affissioni, distribuendoli per destinazione d’uso. Ove del caso disporrà le integrazioni necessarie agli impianti esistenti, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Piano Generale. Art. 42 - Pubblicità nelle aiuole e nelle rotatorie Nelle aree a verde, all’interno del centro abitato e all’esterno su strade comunali, è ammessa l’installazione di cartelli permanenti, nel numero nel formato da stabilire in base al contesto in cui andranno inserite, ad una distanza minima dal bordo esterno dell’aiuola tale da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, reclamizzanti le ditte che provvedono con accordo di sponsorizzazione a favore del comune, alla manutenzione dell’area a verde, E’ ammessa altresì l’installazione a carattere temporaneo di impianti riferentesi a iniziative culturali o sportive esclusivamente a cura dell’amministrazione comunale. In nessun caso il mezzo pubblicitario dovrà interferire, nemmeno parzialmente, con la visibilità della segnaletica stradale insistente sulla rotatoria o sulle strade adiacenti. Nelle rotatorie ed in corrispondenza delle intersezioni è vietata qualsiasi forma di pubblicità Art. 43 - Pubblicità Fonica La pubblicità fonica effettuata mediante una sorgente mobile o fissa è vietata entro il limite di cento metri dal perimetro di ospedali, case di riposo e scuole. 29 La pubblicità fonica nelle aree non sottoposte a divieto è ammessa, previa autorizzazione, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Al fine del rilascio dell’autorizzazione il richiedente deve presentare apposita richiesta almeno trenta giorni prima corredata da: Descrizione del messaggio da diffondere (testo del messaggio, se accompagnato da musica ecc.) Giorni, orari e strade interessate Autocertificazione del rispetto dei limiti di legge per l’emissione sonora Il Comune ha facoltà limitare o ampliare i limiti di orario sopra indicati, nonché di escludere la possibilità di effettuare tale pubblicità, in occasione di particolari eventi di carattere sociale, politico o ricreativo anche limitatamente a zone particolari. Il messaggio diffuso non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e deve comunque rientrare entro il limite massimo del livello sonoro previsto dalle disposizioni del DPCM 01/03/1991. 30 TITOLO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 44 - Sanzioni Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente Piano è soggetto alle norme di cui al Capo V del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa (*), approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 30/01/1996 e successive modifiche e integrazioni ed alla legislazione vigente in materia. La sanzione prevista per la violazione di ordinanze sindacali o dirigenziali nella materia oggetto del presente regolamento, emanate ai sensi del predetto regolamento, è determinata nella misura fissa di Euro 200,00. Art. 45 - Disposizioni finali e transitorie Impianti e mezzi pubblicitari non espressamente previsti dal presente regolamento sono ammessi nel rispetto delle norme generali in materia richiamate nell’Art. 1 e possono essere autorizzati solo se consoni all’ambiente circostante, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. Per tutto quanto non previsto dal presente Piano si applicano, in quanto compatibili se non derogate, le norme vigenti in materia ed in particolare il Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ed il relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all’entrata in vigore del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati entro un anno dalla delibera di approvazione. I manufatti abusivi dovranno essere tempestivamente rimossi a cura e a spese del proprietario o dell’utilizzatore del mezzo pubblicitario sulla base dei termini temporali indicati nei singoli provvedimenti di rimozione. 31