regolamento impianti pubblicitari e piano generale degli impianti

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regolamento impianti pubblicitari e piano generale degli impianti
COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE
Provincia di Brescia
PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI
E
NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 29/02/2008,
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE NR. 14 DEL 14/03/2011
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Premessa
Art. 1 - Quadro normativo di riferimento
Art. 2– Oggetto
Art. 3 – Suddivisione del territorio in zone omogenee
Art. 4 – Definizione di mezzo pubblicitario
Art. 5 - Domanda di autorizzazione
Art. 6 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione
Art. 7 - Determinazione visibilità degli impianti dalle strade
Art. 8 – Localizzazione dei mezzi pubblicitari
Art. 9 – Regole generali di installazione
Art. 10 – Caratteristiche strutturali e materiche
Art. 11 - Illuminazione
Art. 12 - Limitazioni
Art. 13 - Divieti
Art. 14 Vincoli culturali e ambientali
Art. 15 Targhette di identificazione
TITOLO II
TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI
CAPO I
INSEGNE DI ESERCIZIO
Art. 16 - Definizione di insegna di esercizio
Art. 17 - Insegna frontale
Art. 18 - Insegna a bandiera
Art. 19 - Insegna su palo
Art. 20 - Insegna a totem
Art. 21 - Insegna su tetto
Art. 22 - Insegne di esercizio su tende
Art. 23 – Insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nelle aree di servizio
CAPO II
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
Art. 24 - Cartelli
Art. 25 - Impianti a messaggio variabile
Art. 26 – Preinsegne
Art. 27 – Segnaletica direzionale pubblicitaria
Art. 28 - Targa
Art. 29 - Segno orizzontale reclamistico
Art. 30 - Impianti pubblicitari di servizio (pubblicità su elementi di arredo urbano)
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CAPO III
MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI
Art. 31 - Striscioni
Art. 32 - Locandine, gonfaloni e stendardi
Art. 33 – Pubblicità sugli autoveicoli.
Art. 34 - Pubblicità sui ponteggi
Art. 35 - Cartello pubblicitario di cantiere
TITOLO III
IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI
Art. 36 – Definizione di impianto pubblicitario per affissioni
Art. 37 – Impianti destinati alle affissioni pubbliche
Art. 38 – Impianti destinati alle affissioni dirette
Art. 39 – Caratteristiche e tipologia degli impianti
Art. 40 – Criteri di installazione
Art. 41 – Disposizioni di adeguamento degli impianti già installati
Art. 42 - Pubblicità nelle aiuole e nelle rotatorie
Art. 43 Pubblicità Fonica
TITOLO IV
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44 Sanzioni
Art. 45 Disposizioni finali e transitorie
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Premessa
La qualità dell’ambiente urbano e, più in generale del territorio, costituisce sempre più un
elemento percepito come “valore”.
La qualificazione dell’ambiente passa anche attraverso l’adozione di strumenti di pianificazione
che regolamentino determinate attività.
Nello specifico quindi, oltre che un adempimento previsto dalla normativa vigente, il Piano
Generale degli Impianti Pubblicitari costituisce uno strumento per rendere ordinato e più
gradevole il territorio.
Esso inoltre diviene indispensabile anche a fronte del proliferare degli impianti.
L’attuale distribuzione e tipologia degli impianti, non contribuisce alla costruzione di una
immagine urbana consona ai principi sopra esposti.
In particolare, in alcune strade a maggiore densità di traffico e con maggiore presenza di attività
economiche, si rileva un gran numero di impianti mezzi pubblicitari di varia natura, dimensione,
foggia.
Spesso inoltre si rileva la presenza di impianti con evidenti carenze manutentive.
Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.), si occupa quindi di definire la tipologia,
le caratteristiche, le modalità di installazione dei vari tipi di impianti e mezzi pubblicitari in
relazione alle diverse zone del territorio.
Art. 1 - Quadro normativo di riferimento
Il piano generale degli impianti e le norme tecniche di attuazione fanno riferimento al seguente
quadro normativo:
D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada)
D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada)
D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 (Imposta comunale sulla pubblicità, diritto pubbliche affissioni)
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio)
Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per
l’applicazione della relativa tassa, approvato con delibera consiliare n. 7 del 30/01/1996 e
successive modificazioni.
Art. 2– Oggetto
Obiettivo del presente piano è quello di inserire armonicamente nel tessuto urbano, rispettando
l’ambiente ed il territorio, gli impianti di pubblicità per poter soddisfare le esigenze del
commercio anche locale, inserendo la città in un più vasto circuito commerciale.
Sono oggetto del piano generale degli impianti pubblicitari:
la pianificazione del territorio comunale attraverso l’individuazione di aree omogenee per la
propria destinazione e dei tratti viari in cui ammettere, limitare o vietare la pubblicità;
le norme per la localizzazione, il dimensionamento e l’installazione delle diverse tipologie di
mezzi e impianti pubblicitari nelle zone e nelle strade individuate nel piano;
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Il piano generale degli impianti si preoccupa di distribuire sul territorio comunale, gli impianti per
le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette, nonché gli impianti di pubblicità fissi o
temporanei quali cartelli, striscioni e tutti gli altri mezzi pubblicitari, determinandone la tipologia,
l’ubicazione e la quantità.
Art. 3 – Suddivisione del territorio in zone omogenee
Il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee, considerate significative dal punto di
vista del tema trattato, in cui si individueranno le tipologie, le quantità e le modalità di
installazione, sia degli impianti di affissione pubblici e privati, sia degli altri mezzi pubblicitari.
Le zone individuate sono di seguito riportate.
Zona 1: luoghi sottoposti a particolare tutela.
Comprende i centri storici, i nuclei antichi, i cimiteri, le chiese e gli edifici di interesse storico ed
artistico ed i luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali.
Per sua natura poco si appresta ad accogliere la pubblicità.
Zona 2: a prevalente carattere residenziale.
Comprende i quartieri residenziali caratterizzati dalla presenza di commercio di distribuzione
medio-piccola ed i luoghi collettivi connessi a queste realtà. Per sua natura si appresta ad
accogliere una limitata quantità di pubblicità.
Zona 3: a prevalente carattere produttivo e commerciale.
Comprende le aree di produzione industriale ed artigianale ed i centri commerciali di
distribuzione di dimensioni medio-grandi, nonché i parcheggi urbani di grandi dimensioni. Per
sua natura può accogliere impianti pubblicitari anche di grandi dimensioni.
Zona 4: il territorio extraurbano.
Comprende le zone agricole da salvaguardare, senza tuttavia precludere la possibilità di installare
impianti pubblicitari lungo i margini di esse, laddove siano attraversate da strade di accesso alla
città.
Per l’esatta individuazione delle suddette zone si fa riferimento alla ripartizione prevista dallo
strumento urbanistico vigente.
Art. 4 – Definizione di mezzo pubblicitario
Si definisce mezzo pubblicitario qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e
promuovere le attività di esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre
messaggi informativi o pubblicitari in genere.
In tale definizione sono comprese insegne d’esercizio, cartelli, striscioni, gonfaloni, locandine e
stendardi, segni orizzontali reclamistici, targhe, preinsegne, tende e mezzi pubblicitari e di
propaganda di varia natura con esclusione dei veicoli.
Art. 5 - Domanda di autorizzazione
Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di
qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.
Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale contenente le seguenti
indicazioni:
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generalità: residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività
autorizzata;
b) strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione;
c) ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o
partita IVA e numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
d) generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato.
a)
Alla domanda deve essere allegata:
1) Documentazione tecnica in 3 copie [*], firmata da un tecnico abilitato e costituita da:
a) planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare
l'insegna;
b) documentazione fotografica (formato minimo cm. 9 x 12), dalla quale risulti la posizione
in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente
circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;
c) progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario
realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni
massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
d) relazione tecnica illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafici e con
riferimento ai materiali, ai colori e alle forme.
[*]
in caso di richiesta di installazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti ai vincoli
di cui al D.Lgs. 29.10.1999,490 -"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali" (ex Leggi 1089/39, n.1497/39 e n. 431/85) la documentazione elencata ai punti 1a, 1b e 2 dovrà essere
prodotta in 5 copie per consentire l'invio alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,
Artistici e Storici di Brescia
2) dichiarazione redatta ai sensi della L. 04/01/1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni,
relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di
assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione
se trattasi di suolo pubblico;
3) dichiarazione redatta ai sensi della L. 04.01.1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni,
con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà
posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento,
onde garantirne la stabilità;
4) bozzetto del messaggio da esporre;
5) bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per
messaggi variabili.
6) nulla osta dell’ente proprietario della strada su cui va installato l’impianto o da cui lo stesso è
visibile secondo i parametro indicati nel successivo Art. 7.
Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, ma potrà comprendere più impianti.
L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:
a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.
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L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.
Non sono soggette ad autorizzazione le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per
dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria (ad
esempio l’indicazione degli orari di apertura ecc.), nonché indicazioni grafiche applicate alle
vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.
Art. 6 – Autorizzazioni
6.1) Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione
L'ufficio preposto provvede alla istruttoria della pratica, entro 60 gg. dalla ricezione della
domanda ed all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione.
Nel caso di domanda relativa ad impianti soggetti sia all'autorizzazione edilizia sia
all'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada di competenza del Comune, l'ufficio
preposto, allo scopo della massima semplificazione del procedimento, rilascia un unico
provvedimento nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.
Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo
pubblico, il corrispettivo in unica soluzione per diritti (comprese spese di sopralluogo) e canone
annuo per tutto il triennio di validità dell'autorizzazione.
Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea
attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3°
comma dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso,
mentre, per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a
norma di legge dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione
dei lavori.
Non è ammesso il rilascio di autorizzazioni a soggetti che abbiano pendenze con il Comune di
Capriano Del Colle.
6.2) Durata e rinnovo.
L'autorizzazione alla installazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari ha
validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 – 6° comma - del Reg. Es. del Codice della Strada.
L’autorizzazione è rinnovabile a fronte di una richiesta presentata almeno 60 giorni prima della
scadenza naturale.
La richiesta di rinnovo, oltre ai dati completi del richiedente, deve contenere gli estremi della
autorizzazione originaria ed avere in allegato:
1. una dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto documentate e dichiarate
al momento della prima autorizzazione;
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2. una nuova dichiarazione redatta ai sensi della L. 04.01.1968, n. 15 e successive modifiche
ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto è ancora idoneo ed in uno stato di
manutenzione tale da garantirne la stabilità;
3. l’attestazione del pagamento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di
imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il
corrispettivo in unica soluzione per diritti (comprese spese di sopralluogo) e canone annuo
per tutto il triennio di validità della nuova autorizzazione;
4. il bozzetto del messaggio pubblicitario se, contestualmente al rinnovo, lo stesso viene
modificato.
Per gli impianti collocati lungo le strade non comunali, andrà altresì prodotto un nuovo nulla osta
tecnico dell’Ente proprietario.
Se la richiesta di rinnovo non è accolta il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del
proprietario.
L’autorizzazione non può essere rinnovata se il richiedente non è in regola con i pagamenti
dell’imposta sulla pubblicità o di occupazione di suolo pubblico quando prevista.
6.3) cambio del messaggio pubblicitario
Per gli impianti di pubblicità permanente regolarmente autorizzati, il solo cambio del messaggio
pubblicitario è possibile a fronte di una comunicazione a cui viene allegato il bozzetto del nuovo
messaggio.
In assenza di provvedimento di diniego entro 15 giorni dal deposito, la sostituzione si ritiene
approvata ed autorizza.
Qualora l’originaria autorizzazione sia stata assoggettata a preventivo nulla osta dell’Ente
proprietario della strada, anche il cambio del messaggio è possibile previo specifico nulla osta, se
previsto dai regolamenti dell’Ente medesimo.
In tale caso, il termine di 15 giorni sopra indicato, decorre dal ricevimento del nulla osta da parte
del Comune di Capriano Del Colle.
6.4) Numero massimo di autorizzazioni
Nel rispetto del principio di libera concorrenza, in considerazione del numero limitato di
autorizzazioni disponibili, non è consentito il rilascio ad un singolo soggetto, di più di quattro
autorizzazioni per l’installazione di cartelli lungo gli assi viari principali (Strada Provinciale IX,
strada Provinciale 73 e strada provinciale 21).
Qualora un operatore sia già titolare di un numero maggiore di autorizzazioni, dovrà indicare
quali intende mantenere.
Gli impianti in soprannumero potranno rimanere fino alla scadenza ma non rinnovati, salvo la
possibilità di rinnovo a titolo provvisorio qualora non siano presenti altre richieste.
6.5) Revoca, decadenza e rinuncia all’autorizzazione
L'autorizzazione è revocata:
a) Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
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b)
c)
d)
e)
Per mancato pagamento nei termini della relativa imposta o, se vi è occupazione di suolo
pubblico, per mancato pagamento nei termini del corrispondente canone, salvo i casi di
contenzioso in atto;
Per difformità rispetto all'oggetto della autorizzazione;
Per mancato rispetto delle condizioni previste nella stessa autorizzazione.
In caso di mancata collocazione del mezzo pubblicitario entro tre mesi dal rilascio, dal
rinnovo o, nel corso di validità del titolo, qualora l’impianto rimanga privo di messaggio per
oltre tre mesi. Si considera privo di messaggio anche l’impianto su cui vengono installati
pannelli con diciture quali “spazio libero” o simili.
La revoca, ad esclusione del primo caso, non dà diritto a restituzione degli oneri eventualmente
già versati.
La decadenza dell’autorizzazione non fa venire meno, ove previsto, l'obbligo del pagamento degli
oneri collegati all'atto.
L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con specifica preventiva
comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l’atto, con diritto al rimborso del canone
eventualmente già versato a far tempo dalla data di rimozione dell'impianto.
Art. 7 - Determinazione visibilità degli impianti dalle strade
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato
"sulla strada", quando l’installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e
delle fasce di rispetto della stessa.
Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone
precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla
distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del regolamento di
esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere
alfanumerico, simbolo o immagine, di maggior dimensioni contenuto nel messaggio
pubblicitario.
Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione
dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
a) impianti la cui particolare forma costituisca di per se messaggio pubblicitario;
b) impianti luminosi;
c) cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e
caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.
Art. 8 – Localizzazione dei mezzi pubblicitari
La possibilità di localizzazione dei mezzi pubblicitari nelle zone del territorio comunale come
sopra definite, dipende dalla tipologia degli stessi. Il presente Piano individua le zone in cui la
pubblicità è ammessa in relazione a ciascuna tipologia di impianto.
Art. 9 – Regole generali di installazione
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Le caratteristiche geometriche, i formati e le regole di posizionamento, come l’altezza dal suolo,
le distanze, gli orientamenti rispetto ai vari elementi territoriali, sono specificati dal presente
Piano per ciascuna delle tipologie ammesse.
Art. 10 – Caratteristiche strutturali e materiche
I mezzi pubblicitari e le relative strutture di sostegno devono essere progettati e realizzati con
materiali non deperibili e di facile manutenzione, nonché messi in opera in modo da resistere alla
spinta del vento ed agli altri agenti atmosferici.
Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è
regolamentata da specifiche norme, l’installatore deve documentare il rispetto delle stesse.
L’installatore deve altresì rilasciare una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra
citati e la regolare esecuzione dell’impianto, per poter ritirare il titolo autorizzativo.
I manufatti devono avere una sagoma regolare.
In ogni caso non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
Particolare cautela è adottata nell’abbinamento dei colori in corrispondenza ed in prossimità delle
intersezioni e in prossimità e in allineamento con impianti semaforici specialmente nell’utilizzo
del colore rosso e verde.
Art. 11 - Illuminazione
I mezzi pubblicitari possono essere illuminati:
 per luce diretta: con sorgente luminosa interna (ad esempio cassonetti luminosi, filamenti
neon, ecc.)
 per luce indiretta, con sorgente luminosa esterna. La luce può essere frontale o riflessa dal
supporto retrostante
Le sorgenti luminose devono essere continue (è esclusa l’intermittenza), non devono provocare
abbagliamento e la loro intensità non può essere superiore a 150 Candele per metro quadro.
Al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in prossimità
delle intersezioni e degli impianti semaforici, va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti
luminose verdi e rosse. Nel caso la sorgente luminosa sia a distanza inferiore a 15 metri dal ciglio
della strada, la distanza dalle intersezioni semaforizzate non può essere inferiore a mt. 300 fuori
centro abitato ed a m. 100 in centro abitato (Art. 50 D.P.R.495/1992)
Le sorgenti luminose devono essere conformi a quanto disposto dalla L. Regionale Lombardia n.
17/2000 e al relativo regolamento di attuazione, anche per quanto concerne la riduzione
dell’intensità luminosa nelle ore notturne.
Art. 12 - Limitazioni
Le dimensioni, la forma, i colori, il disegno e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari seguono le
seguenti limitazioni, ai sensi del Codice della Strada, Art.23:

non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la
comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia;
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





non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con
conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide
non devono essere rifrangenti (ad eccezione delle scritte della segnaletica verticale
publicitaria), né produrre abbagliamento;
non possono essere posizionati sulle isole di traffico né sulle intersezioni canalizzate, fatte
salve le deroghe contenute nel presente regolamento;
non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se
non previo nulla osta dell'autorità competente in materia;
Non possono essere dotati di sorgenti sonore;
Art. 13 - Divieti
Il posizionamento di mezzi pubblicitari lungo le strade, sia all’interno che all’esterno del centro
abitato, ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti, ai sensi
dell’Art.51 comma 3 del Regolamento di attuazione del Codice della strada,:
 sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, sulle pertinenze stradali di esercizio
comprese tra carreggiate contigue, se all’esterno del centro abitato;
 in corrispondenza delle intersezioni
 lungo le curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza, fatta
eccezione per le insegne di esercizio
- poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza a fabbricati esistenti
- fuori dai centri abitati, poste ad una distanza dal limite della carreggiata di almeno 3 mt.
- nei centri abitati poste alle distanze dal limite della carreggiata indicate nel capo I del
titolo II:
 sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata su terreno con pendenza superiore a 45°;
 in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 sui cavalcavia stradali e loro rampe
 sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e
di segnalamento;
 nelle zone soggette a dissesto idrogeologico, se non specificatamente autorizzati dall’autorità
competente
Art. 14 Vincoli culturali e ambientali
Ai sensi degli articoli 50 e 157 del D. Lgs. n. 490/99 è fatto divieto di installare cartelli o altri
mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo le strade site all'interno di aree
vincolate, con le procedure e nelle forme di legge, a tutela delle bellezze naturali culturali ed
ambientali, salvo autorizzazione rilasciata dal Comune a norma dell'art. 23, comma 4 del Codice
della Strada, previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela sulla compatibilità della
collocazione del manufatto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici e dei
luoghi soggetti a tutela.
Art. 15 Targhette di identificazione
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Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà
essere saldamente fissata; a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica,
posta in posizione facilmente accessibile e leggibile, sulla quale dovranno essere riportati con
caratteri incisi i seguenti dati:
 amministrazione rilasciante;
 soggetto titolare;
 numero e data dell'autorizzazione ed estremi dell’eventuale nulla osta Provinciale o
Comunale;
 limitatamente ai tratti di strada correnti all’esterno dei centri abitati, indicazione della Strada
(n. ______), progressiva chilometrica del punto di installazione (Prog. km ____ +_______ ) e
lato stradale ( dx I sx );
 data di scadenza (gg/mm/anno )
Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è
ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive.
La targhetta di cui al comma precedente dovrà essere sostituita dal titolare ad ogni rinnovo
dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati
oppure sia stata danneggiata o manomessa.
Non è obbligatoria l’esposizione della targa sulle insegne di esercizio ma deve essere mantenuta,
all’interno dell’esercizio stesso, copia dell’autorizzazione.
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TITOLO II
TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI
CAPO I
INSEGNE DI ESERCIZIO
Art. 16 - Definizione di insegna di esercizio
Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da
simboli o da marchi dell’azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con
materiali di qualsiasi natura, installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze
accessorie alla stessa.
Sono da ritenersi pertinenze accessorie dell’attività anche i piazzali e i parcheggi non di proprietà
ma connessi all’attività stessa.
E’ da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta completata con simboli e marchi di altre ditte
estranee, purché attinenti all’attività svolta nel luogo dove è installata.
Le insegne di esercizio sono classificate a seconda della tipologia e sono specificate negli articoli
seguenti.
Art. 17 - Insegna frontale
Si definisce di tipo “frontale”, l'insegna di esercizio posta in aderenza alla parete su cui viene
installata
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:
SPORGENZA DALLA - non superiore ai cm 15 per altezze inferiori o uguali a mt. 2,5 dal suolo
FACCIATA
- non superiore ai cm 30 per altezze superiori a mt. 2,5
SUPERFICIE
ILLUMINAZIONE
all'interno del centro abitato, ad esclusione della zona 3 di cui all’Art. 3
del presente regolamento, la superficie di ogni singola insegna non può
superare la superficie di 6 mq.;
fuori dal centro abitato e nella zona 3 di cui all’Art. 3 del presente
regolamento, la superficie di ciascun insegna non può essere superiore a
20 mq. con possibilità di incremento della superficie nella misura del
10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq. Fino al limite di 50
mq.
sia per luce diretta che per luce indiretta
In ogni caso per forma e per collocazione, le insegne frontali non devono alterare l'equilibrio
delle linee orizzontali e verticali che compongono la facciata dell'edificio e non devono occultare
elementi architettonici come inferriate, rostri, fregi, decori.
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In caso di vetrine con sopraluce, l'insegna dovrà essere collocata nei sopraluce stessi. In tal caso
la dimensione potrà essere pari a quella del vano che la ospita.
In caso di mancanza del vano portinsegna, per le zone 1 e 2 di cui all’art. 3 del presente
regolamento, l'Amministrazione valuterà le proposte caso per caso, nel rispetto del decoro
architettonico dell’edificio e dell’area urbana interessata;
Nella zona 1 e sugli edifici sottoposti a vincolo e nei nuclei antichi, le insegne devono essere dì
particolare pregio e fattura. Sono preferibili insegne a lettere singole scatolate illuminate per luce
riflessa.
Art. 18 - Insegna a bandiera
Si definisce di tipo “a bandiera”, l'insegna d'esercizio posta perpendicolarmente alla parete su cui
viene installata, o formante un angolo con la facciata dell’edificio ed avente sporgenza superiore
a quella determinata per l’insegna frontale.
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:
SPORGENZA DALLA 1/10 della larghezza stradale e comunque non superiore a m. 1,0 nelle
FACCIATA
zone 1 e 2 di cui all’Art.3, e m. 1,50 nelle altre zone;
DISTANZE
- dall'angolo dell'edificio: non inferiore ai m. 1,00
- dal limite della carreggiata: non inferiore ai m. 0,50 nel centro abitato,
non inferiore a m. 3,00 fuori dal centro abitato
ALTEZZA
DEL - dalle strade prive di marciapiede: non inferiore a mt. 5,10
MARGINE
- da marciapiedi e spazi pedonali e suolo privato, non inferiore:
INFERIORE
a m. 3,00 per sporgenze comprese tra 0 e 30 cm.
a m. 3,50 per sporgenze superiori a 30 cm.
SUPERFICIE
- nel Centro Storico e nei nuclei antichi: non superiore a 1,5 mq
- nella restante zona del centro abitato la superficie non deve superare i
3,0 mq
- all'esterno dei centri abitati: non superiore a 6,0 mq.
ILLUMINAZIONE
Ammessa, sia per luce diretta che per luce indiretta.
Nella zona 1 le insegne devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere
particolarmente curate, nei materiali, nella forma e nei colori. E’ privilegiato l’uso di ferro,
ottone, rame, bronzo, pietra, legno ed altri materiali tradizionali. L’illuminazione avviene
preferibilmente per luce indiretta. Soluzioni diverse sono valutate dal responsabile del
procedimento in relazione al caso specifico.
Art. 19 - Insegna su palo
Si definisce di tipo “su palo”, l’insegna di esercizio, anche plurifacciale, sollevata dal suolo e
supportata da pali di sostegno vincolati al terreno pertinenziale dell’esercizio.
E’ ammessa solo nelle zone 2, 3 e 4 dei cui all’Art. 3 e nelle aree di pertinenza dell’attività a cui
l’insegna si riferisce.
14
Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono preferibili strutture che
raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:
SUPERFICIE
SUPPORTI
ILLUMINAZIONE
DISTANZE
non superiore a 6 mq. se singola e sino a 24 mq. totali se raggruppate.
strutture metalliche vincolate al suolo
sia per luce diretta che per luce indiretta
Le distanze dai vari elementi stradali sono stabilite dall’Art. 51 del D.P.R.
495/1992, Regolamento di esecuzione del Codice Della Strada.
In deroga, la distanza dal limite della carreggiata in centro abitato per le
strade di tipo E, ed F (come definite dal C.d.S.), è stabilito in m. 1,00. tale
distanza può essere ulteriormente ridotta quando l’insegna è installata su
suolo non soggetto a pubblico passaggio e ricade interamente entro la
recinzione dell’area di pertinenza dell’immobile.
ORIENTAMENTO Sia parallelo che perpendicolare all’asse stradale
Art. 20 - Insegna a totem
Si e definisce di tipo “totem”, l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto tridimensionale multi
facciale, con struttura di sostegno indipendente, vincolata al suolo
E’ ammessa nelle zone 2, 3, e 4, di cui al precedente Art.3, nelle pertinenze delle attività a cui si
riferisce.
Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono privilegiate strutture che
raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione sono i seguenti:
SUPERFICIE
SUPPORTI
ALTEZZA
ILLUMINAZIONE
DISTANZE
ORIENTAMENTO
non superiore a 20 mq (totali per facciata)
strutture metalliche vincolate al suolo
Non superiore all’altezza del fabbricato sede dell’attività.
sia per luce diretta che per luce indiretta
Le distanze dai vari elementi stradali sono stabilite dall’Art. 51 del D.P.R.
495/1992, Regolamento di esecuzione del Codice Della Strada.
In deroga, la distanza dal limite della carreggiata in centro abitato per le
strade di tipo E, ed F (come definite dal C.d.S.), è stabilito in m. 1,00. tale
distanza può essere ulteriormente ridotta quando l’insegna è installata su
suolo non soggetto a pubblico passaggio e ricade interamente entro la
recinzione dell’area di pertinenza dell’immobile.
Sia parallelo che perpendicolare all’asse stradale
Art. 21 - Insegna su tetto
Si definisce di tipo “su tetto” l’insegna di esercizio posizionata su struttura autoportante,
vincolata alla copertura, in parte o completamente al di fuori dell’ingombro dell’edificio della
sede dell’attività
E’ ammessa solo nella zona 3 di cui al precedente Art.3.
15
REQUISITO
SUPERFICIE
Deve essere preferibilmente realizzata con lettere singole.
mq. 20 con altezza massima m.2, con possibilità di incremento della
superficie nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100
mq. fino al limite di 50 mq.
L’ingombro deve comunque essere proporzionato ai volumi degli edifici su
cui è collocata e pertanto non deve superare in lunghezza il limite del 60%
della lunghezza della facciata ed in altezza il limite del 25% dell’altezza
dell’edificio;
SUPPORTI
strutture metalliche vincolate alla copertura
ILLUMINAZIONE sia per luce diretta che per luce indiretta
Art 22 - Insegne di esercizio su tende
Si definisce di tipo “su tenda” l’insegna di esercizio o altro messaggio pubblicitario, composta da
iscrizioni e simboli stampati un manufatto costituito in qualsiasi materiale, non rigido e
supportato da una struttura vincolata alla facciata di un edificio, al di sopra di vetrine o porte di
accesso ed aggettante sul suolo.
Le tende aggettanti su suolo pubblico potranno essere installate, previa autorizzazione
dell'Amministrazione, secondo i seguenti criteri:
 possono essere fisse o retrattili e devono essere prive di sostegni verticali fissati al suolo.
 possono essere autorizzate tende verticali tra le colonne dei portici o nei vani delle arcate,
purché vi sia omogeneità di materiale forma e colore e che vi siano meccanismi per
l'innalzamento;
 le tende aggettanti al piano terreno di fabbricati sono ammesse solo sulle strade provviste di
marciapiedi;
 nelle strade prive di marciapiedi, purché all'interno di zone dichiarate pedonali, sono ammesse
tende che siano in condizione di essere ritratte nel caso di passaggio di mezzi autorizzati o di
soccorso, se la larghezza della strada non consente il transito di detti mezzi;
I requisiti geometrici ammessi per l'installazione, fatte salve le limitazioni dettate dalle norme
urbanistiche, sono i seguenti:
DISTANZA MINIMA DAL 40 cm, salvo deroghe per progetti particolari.
LIMITE DEL MARCIAPIEDE
ALTEZZA DAL SUOLO
margine inferiore della struttura e della tenda
(comprese le frange o le appendici): non inferiore a 2,20 m,
salvo casi particolari che comunque garantiscano il libero
passaggio a pedoni e disabili.
Nella zona 1 e sugli edifici vincolati, il colore dovrà essere concordato con l'Amministrazione.
La superficie del messaggio pubblicitario o dell’iscrizione dell’insegna di esercizio non può
essere superiore ai limiti stabiliti dall’art. 17 per l’insegna frontale.
Art. 23 – Insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nelle aree di servizio
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Presso le stazioni di rifornimento carburante e presso le stazioni di servizio, fuori dal centro
abitato, è ammessa la collocazione di una sola insegna di esercizio per ogni senso di marcia di
superficie non superiore a 4 mq., nel rispetto delle disposizioni dell’Art. 51 del D.P.R. 495/1992.
Nel centro abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio:
 si applicano le disposizioni del presente Piano inerenti le insegne d’esercizio;
 possono essere installati mezzi pubblicitari per una superficie massima pari al 8% dell'area
occupata dalla stazione di servizio, calcolata sulla base di un’autocertificazione presentata dal
proprietario/gestore in cui si dichiara la superficie totale dell’impianto o dell’area di
parcheggio.
 I mezzi pubblicitari non devono occupare il fronte stradale o le zone di accesso e non devono
in alcun modo disturbare la visibilità di accesso e di uscita dalla stessa.
 Dal computo della superficie sono esclusi i mezzi pubblicitari attinenti ai servizi prestati
presso la stazione o l'area di parcheggio.
CAPO II
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
Art. 24 - Cartelli
Si definisce cartello quel manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno con
una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici
sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc.
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
Possono avere carattere permanente o temporaneo; possono essere installati in aderenza a muri e
fabbricati esistenti o su appositi supporti.
I requisiti geometrici ammessi per l’installazione sono i seguenti:
SAGOMA
SUPERFICIE E
LIMITAZIONI
Regolare
massimo mq. 6,
- Zona 1: non ammessi
- Zona 2: ammessi solo addossati ad edifici,
- Zona 3: ammessi
- Zona 4: ammessi solo per messaggi diretti alla
promozione delle peculiarità territoriali (strada del vino, zona
produzione DOC, e simili)
ALTEZZA DAL SUOLO margine inferiore: non inferiore a 1,50 mt.
SUPPORTI
strutture metalliche vincolate al suolo o a pareti esistenti
ILLUMINAZIONE:
sia per luce diretta che indiretta
DISTANZE
Esterno centro abitato
 3 mt. dal limite della carreggiata; 1,5 per le strade di tipo D,
E, F;
 100 mt. da altri cartelli e mezzi pubblicitari
 250 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e di
prescrizione
 150 mt. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
17
 150 mt. prima dei segnali di indicazione
 100 mt. dopo i segnali di indicazione
 100 mt. dal punto di tangenza delle curve planimetriche di
raggio inferiore a 2,50 m
 250 mt. prima delle intersezioni
 100 mt. dopo le intersezioni
 200 mt. dagli imbocchi delle gallerie
Interno centro abitato o tratti di strada extraurbana con limite
di velocità permanente inferiore o uguale a 50 km/h:
 1,5 mt dal limite della carreggiata per le strade di tipo E, F;
 20 mt. da altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di
indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di
prescrizione, impianti semaforici e le intersezioni
 30 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione,
dagli impianti semaforici e dalle intersezioni
In deroga, in presenza di ostacoli fissi, già esistenti, a distanza
inferiore a 1,5 mt. dalla carreggiata, è ammesso il
posizionamento in allineamento con questi ultimi.
Nell’installazione dei cartelli pubblicitari si predilige l’installazione di gruppi omogenei di cartelli
lungo la medesima strada abilitata all’installazione.
Per gruppo omogeneo si intende un insieme di manufatti che debbano rispettare i seguenti criteri:
 identica altezza minima dal suolo
 identica distanza dal ciglio stradale
 identiche dimensioni (base altezza)
Art. 25 - Impianti a messaggio variabile
Si definisce impianto a messaggio variabile quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea
struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi
pubblicitari o propagandistici mediante iscrizioni e simboli che si alternano in modo automatico
ad intervalli di tempo regolari
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
L’installazione di questa tipologia di impianti è ammessa esclusivamente nella zona 3 di cui
all’art. 3
I requisiti geometrici ammessi per l’installazione sono i seguenti:
SAGOMA
SUPERFICIE
ALTEZZA DAL SUOLO
SUPPORTI
ILLUMINAZIONE:
Regolare
massimo mq. 18
margine inferiore: non inferiore a 1,50 mt.
strutture metalliche vincolate al suolo o a pareti esistenti
sia per luce diretta che indiretta. La sorgente luminosa deve
essere continua (è esclusa l’intermittenza), non deve provocare
abbagliamento e l’intensità non può essere superiore a 150
18
DURATA
MESSAGGIO
DISTANZE
Candele per metro quadro. Al fine di non ingenerare confusione
con la segnaletica luminosa, specialmente in prossimità delle
intersezioni e degli impianti semaforici, va adottata particolare
cautela nell'uso di sorgenti luminose verdi e rosse. Nel caso la
sorgente luminosa sia a distanza inferiore a 15 metri dal ciglio
della strada, la distanza dalle intersezioni semaforizzate non può
essere inferiore a mt. 300 fuori centro abitato ed a m. 100 in
centro abitato (Art. 50 D.P.R.495/1992)
DEL Non inferiore a 1 minuto in centro abitato e a 5 minuti fuori
centro abitato
Esterno centro abitato
 3 mt. dal limite della carreggiata; 1,5 per le strade di tipo D,
E, F;
 100 mt. da altri cartelli e mezzi pubblicitari
 250 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e di
prescrizione
 150 mt. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
 150 mt. prima dei segnali di indicazione
 100 mt. dopo i segnali di indicazione
 100 mt. dal punto di tangenza delle curve planimetriche di
raggio inferiore a 2,50 m
 250 mt. prima delle intersezioni
 100 mt. dopo le intersezioni
 200 mt. dagli imbocchi delle gallerie
Interno centro abitato o tratti di strada extraurbana con limite
di velocità permanente inferiore o uguale a 50 km/h:
 1,5 mt dal limite della carreggiata per le strade di tipo E, F;
 25 mt. da altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di
indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di
prescrizione, impianti semaforici e le intersezioni
 30 mt. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione,
dagli impianti semaforici e dalle intersezioni
 150 mt da altri impianti a messaggio variabile visibili nella
medesima direzione di marcia
Art. 26 – Preinsegne
Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento
ed eventualmente altri simboli o marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, supportato da
idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede in cui si
esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede
stessa. E’ ammessa al di fuori del centro abitato, entro un raggio di 5 Km dalla sede dell’attività.
Le preinsegne hanno forma rettangolare.
I requisiti geometrici ammessi per l’installazione sono i seguenti:
19
SAGOMA
Rettangolare, bidimensionale, eventualmente bifacciale
DIMENSIONI
Lunghezza compresa fra 1 ed 1,5 mt, altezza fra 0,20 e 0,30 m
ALTEZZA
DAL margine inferiore: non inferiore a 1,50 m
SUOLO
margine superiore non oltre mt. 3,00
nel caso di posizionamento su marciapiede, il margine inferiore non
potrà essere inferiore a 2,10 m. fermo restando il limite massimo
previsto
DISTANZE
possono essere collocate esclusivamente all’esterno centro abitato ad
una distanza non superiore a m. 500 dall’intersezione.
La distanza dal limite della carreggiata e dai segnali stradali è regolata
dall’art. 51 comma 13 del D.P.R. 495/1992.
La distanza da altri impianti di preinsegne e da altri impianti o mezzi
pubblicitari non deve essere inferiore a m 15.
COLORI
Tutti purchè i singoli colori o la loro combinazione non possano
ingenerare confusione con la segnaletica stradale
SUPPORTI
strutture metalliche vincolate al suolo costituite da pali zincati
FRECCIA
ammessa all’intero della sagoma rettangolare
DIREZIONALE
ILLUMINAZIONE non possono essere illuminate ne’ rifrangenti
Sono preferibili strutture che raggruppino più preinsegne, fino ad un massimo di 6 per ogni
struttura, a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e siano riferite ad attività
diverse.
Non è consentita la collocazione di un nuovo impianto segnaletico se non dopo il completamento
di altro esistente in prossimità della medesima intersezione.
Nel caso in cui esistano costruzioni fisse, di altezza non inferiore a 3 m, a distanze dalla
carreggiata inferiori a quelle prescritte, è ammesso il posizionamento di impianti in allineamento
con tali edificazioni;
E’ ammesso il posizionamento a filo interno dei guard rail o da altre strutture di contenimento,
per gli impianti posti parallelamente all’asse stradale, purchè siano rispettati i requisiti di cui
all’art. 23 comma 1 del C.d.S.
Art. 27 – Segnaletica direzionale pubblicitaria
Ai sensi dell'art. 39 del D.L.vo 285/1992 e dell'art. 134 del D.P.R. 495/1992, si definisce segnale
di indicazione la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed
eventualmente da simboli o marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale,
utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da idonea struttura di sostegno,
finalizzata a fornire agli utenti della strada informazioni per l'individuazione di itinerari, località,
servizi, impianti e attività industriali, commerciali, artigianali.
I requisiti dei segnali di indicazione sono i seguenti:
 congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione
stradale in modo da consentirne la corretta percezione;
 coerenza: sul medesimo itinerario si devono trovare le stesse indicazioni;
20
 omogeneità: sul medesimo itinerario la segnaletica deve essere realizzata con la stessa grafica,
simbologia, colori e distanza di leggibilità;
I segnali di indicazione si distinguono in temporanei o permanenti a seconda del tipo di
messaggio:
segnali direzionali temporanei: sono segnali che riportano indicazioni relative a percorsi di
avvicinamento a luoghi di manifestazioni, mostre e eventi commerciali eccezionali
(esclusivamente per nuove aperture), limitatamente alla durata delle stesse;
segnali direzionali permanenti: sono segnali che riportano indicazioni relative a:
 indicazioni turistiche;
 indicazioni territoriali;
 indicazioni di luoghi di pubblico interesse
 indicazioni industriali, artigianali, commerciali
 indicazioni alberghiero-ricettive e di ristoranti;
Tali segnali vengono istallati a cura dell'Amministrazione Comunale, o da soggetti privati, e sono
ammessi in tutte le zone di cui all’Art. 3 del presente regolamento, sia all’interno che all’esterno
del centro abitato. In base ai criteri del presente articolo il Dirigente competente, previa verifica
della situazione di fatto, individua i punti in cui è possibile l’installazione di tali impianti e
approva con propria determinazione un apposito piano di localizzazione.
Devono rispettare i seguenti requisiti:
 devono essere installati in prossimità delle intersezioni in modo da indicare la direzione
necessaria al fine del raggiungimento dell’azienda segnalata;
 devono essere collocati a distanza dal luogo di insediamento dell’attività non superiore a 10
Km., solo sulla strada di diretto accesso o qualora sia comprovata la necessità di un percorso
di avvicinamento, purchè su diverse intersezioni
 devono essere installati in posizione autonoma rispetto alla restante segnaletica stradale;
 non devono compromettere la sicurezza della circolazione ne’ devono interferire con
l’avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e indicazione;
In prossimità di ciascuna intersezione possono essere collocati di norma due gruppi segnaletici
unitari (con un massimo di sei frecce cadauno) per senso di marcia con possibilità di un
incrementarne il numero in caso di effettive e comprovate esigenze;
Non è consentita la collocazione di un nuovo impianto segnaletico se non dopo il completamento
di altro esistente in prossimità della medesima intersezione;
Sono comunque preferibili strutture che, raggruppino più segnali, fino ad un massimo di 6 per
ogni struttura.
I requisiti geometrici per l'installazione dei segnali di indicazione sono i seguenti:
SAGOMA
COLORI
DIMENSIONI
ALTEZZA
SUOLO
Rettangolare entro il centro abitato
Rettangolare con punta direzionale fuori dal centro abitato
Marrone, bianco, nero e giallo, combinati in base all’art. 78 del DPR
495/92. E’ ammessa la riproduzione con grafica propria delle parole
e dei simboli che contraddistinguono il logotipo dell’attività
segnalata.
non inferiori 1 x 0,20 mt. e non superiori a 1,50 x 0,30 mt., 1,50 x
0,40 mt.
DA margine inferiore: non meno di 1,00 m se collocate parallelamente al
senso di marcia di fronte all’intersezione (incroci a T)
21
margine inferiore: non meno di 2,10 mt. se collocate su marciapiede
pedonale.
margine inferiore: non meno di 1,50 mt. negli altri casi
DISTANZA
DAL m. 0,50 sia all’interno che all’esterno del centro abitato. È ammessa
LIMITE
DELLA l’installazione lungo le aiuole ricomprese fra carreggiate parallele se
CARREGGIATA
queste sono larghe almeno mt. 4.
SUPPORTI
strutture metalliche vincolate al suolo costituite da pali zincati,
sabbiati e verniciati epossidicamente che garantiscano elevata
resistenza statica agli urti ed all’erosione degli agenti atmosferici
ILLUMINAZIONE
devono obbligatoriamente essere catarinfrangenti per garantire la
medesima visibilità sia di giorno che di notte
Art. 28 - Targa
Si definisce targa un manufatto bidimensionale finalizzato alla denominazione di studi
professionali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui l'attività
si svolge.
La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del
professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri
telefonici, e simili.
I requisiti geometrici per le nuove installazioni sono i seguenti:
SPORGENZA DALLA non superiore ai cm. 4
FACCIATA
SUPERFICIE
non superiore a cm2 1.300
ILLUMINAZIONE
Solo per luce indiretta
Non sono ammesse targhe:
 su portali in pietra, su particolari decorazioni di facciata, sulle colonne dei portici;
 poste perpendicolarmente alla superficie su cui vengono installate.
In caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata è necessario che le stesse siano
uniformate per dimensioni, materiale e colori.
Art. 29 - Segno orizzontale reclamistico
Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole
adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di
messaggi pubblicitari o propagandistici.
Tale tipo di pubblicità è ammessa
 all’interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi commerciali e industriali;
 sulle strade, esclusivamente in occasione di manifestazioni temporanee (sportive, fiere ecc.) e
limitatamente al periodo di durata della manifestazione.
Possono essere collocati 48 ore prima della manifestazione e devono essere rimossi nelle 24 ore
successive il termine della manifestazione stessa.
22
L’utilizzo dei materiali di decorazione deve garantire comunque la sicurezza stradale non
diminuendo l’aderenza del manto stradale.
Art. 30 - Impianti pubblicitari di servizio (pubblicità su elementi di arredo urbano)
La pubblicità sugli elementi di arredo urbano (pensiline di fermata autobus, paline, transenne
parapedonali, orologi, panchine, ecc….) è ammessa nel rispetto dell’art. 23 comma 1 del Codice
della Strada.
Quando lo spazio pubblicitario è inferiore a 3 m 2, non si applicano le distanze minime previste
per gli altri mezzi pubblicitari.
La collocazione di transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario è di norma ammessa in
tutte le zone di cui all’Art. 3.
Nella zona 1 deve essere scelta una tipologia di particolare pregio formata da strutture metalliche
vincolate al suolo costituite da pali zincati, sabbiati e verniciati epossidicamente in modo da
garantire anche un buon risultato estetico.
Nella medesima strada o intersezione, deve essere installato un unico tipo di transenna.
CAPO III
MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI
Art. 31 - Striscioni
Si definisce striscione un impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto
bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di
superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa, sostenuto unicamente da cavi,
opportunamente dimensionati, situato trasversalmente su vie o piazze.
L’esposizione di striscioni è ammessa sia per la promozione di manifestazioni e spettacoli che per
la promozione di iniziative commerciali.
L’installazione può essere effettuata 15 giorni prima dell’inizio dell’evento pubblicizzato e deve
essere rimosso 24 ore dopo la fine dello stesso.
Il bordo inferiore dello striscione, se posizionato sopra la carreggiata stradale, deve essere in ogni
suo punto ad una quota non inferiore a mt. 5,10 rispetto al piano viabile.
E’ vietata la collocazione di striscioni i cui cavi di sostegno siano affrancati a supporti non idonei
quali lampioni d’illuminazione stradale, balconate, alberi, ecc.,
Speciali deroghe nei tempi di installazione può essere concessa solo per manifestazioni
organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale o, comunque, per eventi degni di
particolare rilevanza dal punto di vista sociale e culturale.
23
Art. 32 - Locandine, gonfaloni e stendardi
Sono elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidezza,
mancanti di superficie d’appoggio o comunque non aderenti alla stessa.
L’esposizione di tali impianti è ammessa sia per la promozione di manifestazioni e spettacoli che
per la promozione di iniziative commerciali.
La locandina se posizionata su terreno può essere realizzata anche in materiale rigido costituendo
così il cosiddetto cavalletto le cui dimensioni non potranno essere superiori a cm. 100 x 140
sostegni esclusi.
L’installazione può essere effettuata 15 giorni prima dell’inizio dell’evento pubblicizzato e deve
essere rimosso 24 ore dopo la fine dello stesso.
Limitatamente ai cavalletti si precisa che debbano rispettare le distanze previste per i cartelli
pubblicitari considerando il gruppo omogeneo di cavalletti come un unico impianto, essendo privi
di distanze minime fra di loro.
La collocazione deve essere tale da non occultare o rendere meno percepibile altri mezzi
pubblicitari già presenti.
La distanza dal segnali di prescrizione o pericolo è quella prevista nella tabella di cui al
precedente Art. 24.
Art. 33 – Pubblicità sugli autoveicoli.
La pubblicità su autoveicoli è regolata dall’Art. 23 del Codice della Strada e dall’Art. 57 del
Regolamento di Attuazione, ed è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente
proprietario della strada. Nell’interno dei centri abitati la competenza è del comune, salvo il
preventivo nulla osta tecnico della Provincia di Brescia per le strade provinciali.
L’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata
per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 centimetri rispetto
alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate
Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della
ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
La pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e
non di linea, ad eccezione dei taxi, alle seguenti condizioni:
 che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva
e di illuminazione ed alle targhe, in modo
 tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
24

che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 centimetri
rispetto alla superficie quella quale sono applicati.
La pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita sui veicoli adibiti a servizio taxi
unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e a simboli
e a particolari condizioni di cui:
 che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di
sopra dell’abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia (il
pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 centimetri e la pubblicità non deve
essere realizzata con messaggi variabili);
 che sia realizzata tramite l’applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della
misura di 100 x 12 centimetri;
 che sia realizzata tramite l’applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad
esclusione di quelle vetrate;
L’apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli alle seguenti
condizioni:





che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di
classe 1;
che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del
veicolo e comunque non sia superiore a 3 m/q;
che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore a 1/6 della superficie;
che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 centimetri
dai dispositivi di segnalazione visiva;
che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione di colori non devono generare confusione con
i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo né disegni
confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o
indicazione.
All’interno del veicolo è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile,
direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento
o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli
stessi (disposizione che non si applica ai veicoli deputati a competizioni sportive autorizzate
dall’articolo 9 C.d.S.)
La pubblicità effettuata per mezzo di veicoli con specifica destinazione (le cosiddette “vele”) è
soggetta ad autorizzazione nel rispetto dei limiti previsti per i cartelli pubblicitari (Art. 24 del
presente regolamento) ed è consentita esclusivamente nella zona 3 di cui al precedente Art. 3.
L’installazione può essere effettuata 15 giorni prima dell’inizio dell’evento pubblicizzato e deve
essere rimosso 24 ore dopo la fine dello stesso.
In assenza di autorizzazione per la pubblicità, fuori e dentro il centro abitato, è consentita la sosta
e la fermata di tali veicoli pubblicitari previo oscuramento, con appositi mezzi, del messaggio
pubblicitario.
CAPO IV
PUBBLICITA’ NEI CANTIERI
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Art. 34 - Pubblicità sui ponteggi
La parte contenente il messaggio pubblicitario deve rispettare le dimensioni di cui alla tabella che
segue, mentre la restante superficie può essere trattata con la riproduzione della facciata
dell'edificio o con altre decorazioni.
SUPERFICIE MASSIMA
NELLA ZONA 1
SUPERFICIE MASSIMA
IN ALTRE ZONE
25% del fronte di appoggio del ponteggio di ogni singola
facciata dell'edificio
50% del fronte di appoggio del ponteggio di ogni singola
facciata dell'edificio
In ogni caso il messaggio pubblicitario:
 non deve essere invasivo;
 deve essere consono all’ambiente circostante:
 non deve ingenerare confusione con la segnaletica stradale circostante;
 non deve creare distrazione ai conducenti in transito;
Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in
elevazione in modo da resistere alla spinta del vento e da garantire un elevato grado di sicurezza;
l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione che attesti la regolare esecuzione dell'impianto.
Il messaggio può essere illuminato esclusivamente per luce indiretta.
Art. 35 - Cartello pubblicitario di cantiere
Si definisce cartello pubblicitario di cantiere un manufatto bidimensionale, mono o bifacciale,
avente una struttura di sostegno fissata al suolo, o ancorata ad edificazioni fisse nell'area di
pertinenza del cantiere, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari inerenti i lavori in
corso nel cantiere medesimo, avente le seguenti caratteristiche geometriche:
SAGOMA
SUPERFICIE
SUPPORTI
ALTEZZA DA SUOLO
rettangolare
non superiore a 18 mq
su pali o su strutture edificate
non inferiore a 1,50 m
Il cartello pubblicitario di cantiere può essere illuminato unicamente con luce indiretta (faretti o
altra fonte esterna).
Si specifica che il cartello indicatore dei lavori edili, riportante i dati del committente, del
direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, le cui dimensioni non devono essere inferiori a 1,20
x 0,70 m, può essere integrato al cartello pubblicitario di cantiere, in tale caso la superficie con le
indicazioni di legge è decurtata ai fini del computo dell’imposta da corrispondere.
TITOLO III
IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI
Art. 36 – Definizione di impianto pubblicitario per affissioni
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Si intende “Impianto pubblicitario per affissioni” un manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni ed installato
stabilmente come supporto per l’esposizione di manifesti temporanei.
Tali impianti possono essere sia di proprietà comunale per l’espletamento del servizio delle
pubbliche affissioni, gestito dal Comune o da un concessionario, sia di proprietà privata per le
affissioni dirette.
Art. 37 – Impianti destinati alle affissioni pubbliche
Costituiscono patrimonio del Comune e della comunità; servono a garantire ai cittadini la propria
libertà costituzionale di espressione, anche commerciale, di religione e di fede politica.
Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e
collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e
vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs 15
novembre 1993 n. 507 e del “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle
pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa”

Impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale e sociale
vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato,
dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un
quantitativo pari al 30% della superficie complessiva di cui al “Regolamento comunale per la
disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa”, ed
in particolar modo:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di
lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche
e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza;
e) gli annunci mortuari.

Impianti destinati alle affissioni commerciali
vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei
manifesti aventi rilevanza economica, per la parte non affidata a soggetti privati per un
quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui al “Regolamento comunale per la
disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa”;
Art. 38 – Impianti destinati alle affissioni dirette
Ai sensi dell’articolo 3, del Dec. Leg.vo 507/93 potrà essere attribuita a soggetti privati, in forma
concessoria, la facoltà di installare impianti per l’effettuazione di affissioni dirette.
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La superficie massima assegnabile per le affissioni dirette è fissato in mq 40.
Ad ogni singolo operatore non potrà essere assegnato più del 20% del totale della superficie
prevista per le affissioni dirette.
Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico
secondo il disposto di cui al precedente articolo 38, talché deve considerarsi eccedente la
disponibilità pubblica.
Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di
tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari.
Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati alle condizioni stabilite
dall’Amministrazione Comunale.
Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.
Art. 39 – Caratteristiche e tipologia degli impianti
Gli impianti sono costituiti da strutture metalliche aventi pannelli espositivi atti a contenere
manifesti temporanei, le cui dimensioni sono multiple del foglio standard, cm 70x100:
F1 (70x100) cm;
F2 (100x140) cm;
F4 (140x200) cm;
F8 (280x200) cm;
F 16 (400x280/300) cm;
F24 (600x280/300) cm.
Sono costituiti da un pannello per l’affissione dei manifesti e da una cornice. Sono ancorati
direttamente su edificazioni esistenti (tabella), oppure dotati di un proprio sostegno di appoggio al
suolo (stendardo). Possono essere posizionati in senso verticale o orizzontale rispetto all’asse
stradale, possono essere mono o bi-facciali
Art. 40 – Criteri di installazione
La superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel “regolamento comunale per la
disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa”;
Ogni impianto dovrà essere identificabile tramite una cimasa che distingua gli impianti comunali
per la pubblica affissione, dagli impianti privati per le affissioni dirette.
In prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed
ambientali, sugli edifici storici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti,
fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei
cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali, chiese e nelle loro immediate adiacenze è vietato
collocare impianti per affissioni se riguardanti beni e servizi ed aventi finalità economica.
Caratteristiche geometriche:
Formati
ammessi
nelle
varie Zona 1: F1 ed F2
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zone:
Altezza minima dal suolo:
Spessore massimo:
Materiale e colorazione
Zona 2: F2 ed F4
Zona 3: F4, F8 ed F16
Zona 4: F1 ed F2
1m
6 cm
strutture metalliche vincolate al suolo costituite da pali
zincati, sabbiati e verniciati epossidicamente che
garantiscano elevata resistenza statica agli urti ed all’erosione
degli agenti atmosferici
Art. 41 – Disposizioni di adeguamento degli impianti già installati,
Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni
già installate alla data di entrata in vigore del presente Piano generale.
In base ai criteri sopra indicati il Dirigente competente, previa ricognizione e verifica del rispetto
delle quantità di cui ai precedenti articoli, e delle relative ripartizioni, potrà individuare ulteriori
localizzazioni per gli impianti da destinare alle affissioni, distribuendoli per destinazione d’uso.
Ove del caso disporrà le integrazioni necessarie agli impianti esistenti, ovvero le sostituzioni
parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente
Piano Generale.
Art. 42 - Pubblicità nelle aiuole e nelle rotatorie
Nelle aree a verde, all’interno del centro abitato e all’esterno su strade comunali, è ammessa
l’installazione di cartelli permanenti, nel numero nel formato da stabilire in base al contesto in cui
andranno inserite, ad una distanza minima dal bordo esterno dell’aiuola tale da garantire la
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, reclamizzanti le ditte che provvedono con
accordo di sponsorizzazione a favore del comune, alla manutenzione dell’area a verde,
E’ ammessa altresì l’installazione a carattere temporaneo di impianti riferentesi a iniziative
culturali o sportive esclusivamente a cura dell’amministrazione comunale.
In nessun caso il mezzo pubblicitario dovrà interferire, nemmeno parzialmente, con la visibilità
della segnaletica stradale insistente sulla rotatoria o sulle strade adiacenti.
Nelle rotatorie ed in corrispondenza delle intersezioni è vietata qualsiasi forma di pubblicità
Art. 43 - Pubblicità Fonica
La pubblicità fonica effettuata mediante una sorgente mobile o fissa è vietata entro il limite di
cento metri dal perimetro di ospedali, case di riposo e scuole.
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La pubblicità fonica nelle aree non sottoposte a divieto è ammessa, previa autorizzazione, dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
Al fine del rilascio dell’autorizzazione il richiedente deve presentare apposita richiesta almeno
trenta giorni prima corredata da:
 Descrizione del messaggio da diffondere (testo del messaggio, se accompagnato da musica
ecc.)
 Giorni, orari e strade interessate
 Autocertificazione del rispetto dei limiti di legge per l’emissione sonora
Il Comune ha facoltà limitare o ampliare i limiti di orario sopra indicati, nonché di escludere la
possibilità di effettuare tale pubblicità, in occasione di particolari eventi di carattere sociale,
politico o ricreativo anche limitatamente a zone particolari.
Il messaggio diffuso non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e deve comunque rientrare
entro il limite massimo del livello sonoro previsto dalle disposizioni del DPCM 01/03/1991.
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TITOLO IV
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44 - Sanzioni
Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del
presente Piano è soggetto alle norme di cui al Capo V del regolamento comunale per la disciplina
della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa (*), approvato
con deliberazione consiliare n. 7 del 30/01/1996 e successive modifiche e integrazioni ed alla
legislazione vigente in materia.
La sanzione prevista per la violazione di ordinanze sindacali o dirigenziali nella materia oggetto
del presente regolamento, emanate ai sensi del predetto regolamento, è determinata nella misura
fissa di Euro 200,00.
Art. 45 - Disposizioni finali e transitorie
Impianti e mezzi pubblicitari non espressamente previsti dal presente regolamento sono ammessi
nel rispetto delle norme generali in materia richiamate nell’Art. 1 e possono essere autorizzati
solo se consoni all’ambiente circostante, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente Piano si applicano, in quanto compatibili se non
derogate, le norme vigenti in materia ed in particolare il Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285) ed il relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all’entrata in vigore del
presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati entro un
anno dalla delibera di approvazione.
I manufatti abusivi dovranno essere tempestivamente rimossi a cura e a spese del proprietario o
dell’utilizzatore del mezzo pubblicitario sulla base dei termini temporali indicati nei singoli
provvedimenti di rimozione.
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