regolamento per il servizio di distribuzione di

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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI ALLE
FAMIGLIE BISOGNOSE
Art. 1 - Oggetto e ambito territoriale
1. Il presente servizio riguarda la distribuzione di generi alimentari alle famiglie
bisognose, ai sensi della normative vigenti, in particolare della L. 25/06/2003 n. 155 recante
“Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentati ai fini di solidarietà sociale”.
2. Esso consiste nella consegna di un pacco alimentare commisurato alla
composizione del nucleo famigliare beneficiario.
3. Il servizio si colloca all’interno dei servizi socio-assistenziali rivolti a perseguire
l’obiettivo di rispondere alla povertà, nelle sue molteplici forme, in cui versano persone sole o
nuclei famigliari che vivono in situazioni temporanee di disagio socio-economico.
4. Il servizio è svolto a favore dei cittadini residenti nel territorio comunale.
Art. 2 – Modalità di gestione del servizio
1. Il servizio è gestito attraverso l’operato di Caritas Parrocchiale della parrocchia di
“SS Faustino e Giovita” di Sorbolo, che provvede, in particolare:
a) all’approvvigionamento dei prodotti alimentari presso la Fondazione Banco
Alimentare di Parma;
b) alla raccolta di prodotti alimentari presso supermercati locali che offrono prodotti
freschi, prossimi alla scadenza, ma ancora commestibili;
c) all’acquisto di generi alimentari ulteriori a quelli di cui alle lettere a) e b);
d) alla distribuzione agli utenti dei generi alimentari in giornate prestabilite della
settimana, comunicate alla cittadinanza;
e) alla consegna a domicilio dell’utente, previa autorizzazione dell’assistente sociale
dell’Ente, a favore dei soggetti, aventi diritto, che non possono accedere al centro di
distribuzione per oggettivi e motivati impedimenti, anche transitori.
Art. 3 - Destinatari
1. Destinatari del servizio in oggetto sono le persone sole o i nuclei famigliari che
vivono in situazioni temporanee di disagio socio-economico, in possesso dei requisiti di cui
all’art 5.
Art. 4 - Modalità di accesso al servizio
1. L’accesso al servizio di distribuzione dei generi alimentari è subordinato
all’autorizzazione del servizio sociale dell’Ente.
2. L’autorizzazione è personale, può essere concessa ad un solo componente per
nucleo famigliare anagraficamente convivente o per persone residenti in nuclei famigliari
differenti ma conviventi, di fatto, nella stessa unità abitativa.
3. Le autorizzazioni concesse sono rinnovabili, ove necessario, di semestre in
semestre, al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e contengono la descrizione
dell’intervento, che deve configurarsi come sostegno al mantenimento, finalizzato a riattivare
nel soggetto assistito autonomia ed indipendenza, anche di tipo economico.
4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 3, in sede di prima applicazione
del presente regolamento le autorizzazioni potranno avere una durata diversa dagli ordinari 6
mesi.
5. L’autorizzazione alla fruizione del servizio in oggetto può essere rilasciata:
a) tramite domanda del richiedente, redatta su apposito modulo disponibile presso lo
sportello sociale comunale, corredata della dichiarazione sostitutiva delle condizioni
economiche (ISEE) riferita al nucleo famigliare di appartenenza;
b) tramite segnalazione dell’assistente sociale competente, cui compete la
predisposizione del progetto socio-assistenziale individualizzato, che dovrà coinvolgere
necessariamente gli altri servizi della rete, soprattutto sanitaria (CSM, Ser.T.) che hanno in
carico l’interessato.
6. Le autorizzazioni saranno fruibili nei limiti delle disponibilità di generi alimentari
esistenti.
7. La frequenza della fruizione del servizio è stabilita ad insindacabile valutazione del
servizio sociale competente ed in relazione al bisogno del soggetto che presenta l’istanza e
del suo nucleo.
8. La distribuzione potrà avvenire due volte al mese o una volta alla settimana. Nei casi
di eccezionale gravità o emergenza sociale, l’assistente sociale competente può richiedere,
per un periodo di tempo limitato e tramite costante contatto e collaborazione con la Caritas
Parrocchiale, una distribuzione bi-settimanale.
9. La frequenza della distribuzione è stabilita dal servizio sociale, considerando
prioritari elementi quali il numero di minori presenti nel nucleo, la presenza di persone disabili
e, più in generale, l’emergenza sociale della situazione.
10. L’autorizzazione verrà rilasciata dal servizio sociale competente previa
presentazione della documentazione richiesta e previa accettazione, da parte dell’utente, delle
regole che disciplinano il servizio.
11. La scheda di autorizzazione conterrà le generalità della persona autorizzata al ritiro
e la composizione del nucleo famigliare di riferimento.
12. Per ottenere la consegna dei generi alimentari l’utente dovrà esibire al volontario
della Caritas la propria tessera personale, nella quale saranno registrate tutte le consegne.
13. La mancata presentazione della documentazione richiesta, la non veridicità delle
dichiarazioni rese, la mancata accettazione delle regole del servizio o il mancato rispetto di
queste comporterà l’immediata revoca del beneficio alimentare.
Art. 5 - Requisiti per l’accesso
1. Hanno diritto ad accedere al servizio di distribuzione dei generi alimentari i soggetti
di cui all’art. 3 in possesso dei seguenti requisiti:
a) Nuclei famigliari con Isee riferito all’anno precedente fino a 7.500,00 euro;
b) Nuclei famigliari in cui siano presenti minori ed entrambi i genitori risultino
disoccupati, pur avendo conseguito nell’anno precedente un Isee superiore al limite sopra
indicato ma inferiore a 17.500,00 euro, previa presentazione di certificazione che attesti la
disoccupazione o uno stato di cassa integrazione di durata almeno trimestrale;
c) Persone separate o divorziate con figli minori affidati in modo prevalente, anche con
Isee superiore a 7.500,00 euro ma inferiore a 17.500,00 euro, nel caso in cui l’assegno di
mantenimento sia inferiore ai 300 euro mensili per ciascun minore;
2. E’ demandata alla Giunta Comunale la facoltà, decorso un anno dall’entrata in vigore
del presente regolamento, di aggiornare gli importi indicati nel precedente comma 1 del
presente articolo.
3. Possono accedere al servizio in oggetto anche coloro che percepiscono altri benefici
da parte del Comune.
4. Per coloro che risiedono in un alloggio di edilizia residenziale pubblica il limite Isee è
in ogni caso fissato in euro 7.500,00.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
1. Agli effetti del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rende noto che:
a) i dati personali forniti verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, connesse o strumentali all’esercizio dell’attività amministrativa dell’ente, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
b) il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti automatizzati e da
parte di soggetti che gestiscano servizi elaborativi, o che svolgano attività connesse,
strumentali o di supporto all’ente, per conto e previa autorizzazione dello stesso;
c) la comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei
soli soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli
enti pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest’ultimo caso previa
comunicazione al Garante;
d) il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria.
Art. 7 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore con il conseguimento dell’esecutività della
deliberazione che approva il presente regolamento, ai sensi della legge e dello Statuto del
comune.