Roma, 16 febbraio 2016 A Ministero del Lavoro e delle Politiche
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Roma, 16 febbraio 2016 A Ministero del Lavoro e delle Politiche
Roma, 16 febbraio 2016 A Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’Attività Ispettiva c. att.ne Dott. Danilo Papa [email protected] [email protected] e p.c. INPS Direzione Centrale Prestazioni Sostegno al Reddito c. att.ne Dott. Luca Sabatini [email protected] Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 avente ad oggetto quesiti di carattere generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito al diritto all’integrazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali a favore di lavoratori del trasporto aereo interessati da licenziamenti collettivi (Mobilità) a seguito di procedure concorsuali, in presenza di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 1 ter della legge 3/12/2004 n. 291 ovvero di irregolarità incolpevole della curatela. Data la complessità della materia, appare utile elencare le fonti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni di integrazione da parte del Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del Trasporto Aereo (di seguito Fondo o FSTA): ▪ D.L. 5 ottobre 2004 n. 249 , convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, che all’art. 1 ter istituisce il Fondo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione dei lavoratori del settore, che recita: “1. È istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante: a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari; Via G.B. Morgagni, 27 – 00161 ROMA – Tel. 06440761 – Fax 0644243164 e-mail: [email protected] - Internet: http://www.filtcgil.it - CF 97001040589 - 1 - b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità, secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali. 2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso. 3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.) (cfr. anche Circolari INPS n. 108 del 7 ottobre 2005 e n. 102 del 9 luglio 2007); ▪ Verbale di Accordo del 28 luglio 2005 con cui sono stati specificati i criteri e le modalità di gestione del Fondo; ▪ Verbale di Accordo del 24 marzo 2006 che ha disciplinato la composizione e le competenze del Comitato Amministratore del Fondo, rinnovato in data 17 marzo 2010; ▪ D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, che all’articolo 13, comma 22, ha abrogato il comma 47, lettera c), articolo 3, della Legge n. 92/2012, lasciando in vigore, pertanto, l’articolo 1 ter del D.L. n. 249/2004, convertito dalla Legge n. 291/2004 concernente il Fondo speciale del Trasporto Aereo; ▪ Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2015, in materia di addizionale sui diritti di imbarco da destinare all’INPS per l’operatività del Fondo fino al 2018. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004, le Scriventi espongono la seguente problematica circa la quale si chiede alla Spettabile Direzione Generale in indirizzo di esprimere il proprio parere in relazione alle imprese del settore del trasporto aereo soggette a procedure concorsuali che: a) abbiano definito con le OO.SS. apposito accordo sindacale raggiunto in sede governativa e ottenuto l’emanazione del decreto di autorizzazione al trattamento di ammortizzatore sociale richiesto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 218/2000; Via G.B. Morgagni, 27 – 00161 ROMA – Tel. 06440761 – Fax 0644243164 e-mail: [email protected] - Internet: http://www.filtcgil.it - CF 97001040589 - 2 - b) abbiano attivato il flusso relativo all’ammortizzatore sociale richiesto da parte dell’INPS; c) successivamente siano state assoggettate a procedure concorsuali a seguito di conclamata crisi aziendale; d) abbiano una situazione contributiva irregolare nel periodo immediatamente precedente l’apertura della procedura concorsuale e regolare successivamente; e) presentino, nei termini previsti dal Regolamento del Fondo, l’istanza di intervento di integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto degli ammortizzatori sociali applicabili alla specifica fattispecie (Mobilità o C.I.G.S.), al fine di ottenere per i propri lavoratori le prestazioni previste dall’art. E, punto 1, lett. b) dello stesso Regolamento, allegando relativa dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, amministratore straordinario, commissario giudiziale, liquidatore o curatore, ai sensi dell’art. F, lett. a), punto iv), relativa all’avvenuto versamento del contributo dello 0,50% (art. 1 ter, comma 2, della Legge 3 dicembre 2004 n. 291), supportata dalla relativa documentazione (F24), che attesti l’avvenuto versamento della stessa contribuzione; f) ottengano per i propri lavoratori l’erogazione del trattamento “base” di ammortizzatore sociale, anche nei casi in cui non presentino una situazione di regolarità contributiva, generalmente determinatasi in coincidenza con la vera e propria condizione di crisi conclamata che ha condotto al ricorso dell’ammortizzatore sociale, in attuazione del principio dell’automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.); Si pone il quesito su come sia possibile evitare che, qualora le suddette imprese ricevano esito di non regolarità della domanda a causa dell’impossibilità della curatela di sanare eventuali debiti contributivi per i periodi immediatamente precedenti l’apertura della procedura concorsuale, si determini il conseguente effetto della mancata erogazione ai lavoratori dell’integrazione alle prestazioni percepite con gli ammortizzatori sociali applicabili alla specifica fattispecie, qualora successivamente all’apertura della procedura concorsuale sia stato assolto il versamento del contributo dello 0,50% previsto dalla legge, peraltro indicato nel Regolamento del Fondo quale unica condizione in materia di obbligo contributivo per l’ammissibilità/erogabilità delle stesse prestazioni. La prassi prevede che la regolarità dell’istanza di cui alla precedente lett. e) venga verificata dall’INPS secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo, al citato art. F, lett. b) e lett. c) punto i), per mezzo dei controlli finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. F), lett. a), punto iii) e in modo specifico punto iv): “L’attestazione dell’avvenuto regolare versamento del contributo dello 0,50%.” Qualora l’INPS ritenga non soddisfatti tutti i requisiti di legge, la dichiarazione di “domanda non in regola” viene trasmessa dall’INPS al Comitato del Fondo allegando un prospetto di sintesi delle motivazioni a base della reiezione della domanda, indicante i periodi per i Via G.B. Morgagni, 27 – 00161 ROMA – Tel. 06440761 – Fax 0644243164 e-mail: [email protected] - Internet: http://www.filtcgil.it - CF 97001040589 - 3 - quali è accertata l’omissione contributiva anche qualora l’impresa, all’atto di presentazione al Fondo dell’istanza di prestazione di sostegno del reddito, abbia allegato la documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo dello 0,50%. Tale motivazione sintetica trasmessa al Comitato del Fondo trova anche riferimento nell’art. F), lett. c), punto i) terza alinea, secondo cui: “gli uffici competenti trasmettono, inoltre mensilmente al Comitato le domande non in regola, indicandone sinteticamente la motivazione (vedi secondo paragrafo successivo punto G)”. Il punto G) fa riferimento al sistema sanzionatorio: “Ai contributi di finanziamento dovuti ai sensi dell’art. 1 ter, comma 2 della legge 3 dicembre 2004, n. 291, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, in caso di omesso versamento della predetta contribuzione di cui all’art. 1 ter, comma 2 della legge 291/2004, si fa riferimento al regime sanzionatorio previsto dall’art. 116, commi 8-20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388…”. Dunque, in caso di mancato versamento del contributo dello 0,50% previsto dall’art. 1 ter della Legge 3 dicembre 2004 n. 291, la disciplina sanzionatoria di cui al Regolamento del Fondo, secondo i principi che regolano il rapporto contributivo, è la stessa prevista per tutti i contributi ordinari soggetti ad obbligatorietà di adempimento da parte del datore di lavoro anche per la parte posta a carico dei lavoratori, con diritto di rivalsa del primo nei confronti dei secondi mediante la trattenuta sulle retribuzioni. II Regolamento del Fondo, riguardo all’obbligo del pagamento del contributo in oggetto, al verificarsi delle condizioni previste dal citato articolo di legge in materia di omessa e irregolare contribuzione previdenziale, fa esplicito riferimento all’art. 116 della Legge n. 338 del 2000 che presenta un ventaglio di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria consistenti o connesse ad omissioni contributive. Allo stesso art. G si prevede che: “… l’eventuale domanda di accesso alle prestazioni a carico del fondo sarà portata da INPS al Comitato, che ne farà oggetto di delibera di rigetto, salva la possibilità di riesame dopo la dimostrazione documentata dell’avvenuta regolarizzazione della contribuzione dovuta, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, o dalla data di costituzione dell’azienda stessa, se successiva. In tal senso l’INPS invia apposita comunicazione alle aziende interessate”. La stessa disciplina, facendo riferimento esclusivamente all’art. 1 ter e al relativo versamento dello 0,50%, viene poi dettagliatamente specificata dall’INPS con la Circolare n. 108 del 7 ottobre 2005 e successivamente dalla Circolare n. 102 del 9 luglio 2007. I riferimenti legali sono rimasti immutati e non risulta che l’INPS abbia emesso successive circolari o messaggi che mettano in discussione il meccanismo di corrispettività previsto dalla citata disciplina. Eventuali modifiche della disciplina successive non possono, ovviamente, avere effetti retroattivi. Una motivazione tecnica, in quanto tale però inopponibile alle ragioni dei lavoratori assicurati, che più volte è stata addotta per giustificare la mancata produzione degli effetti Via G.B. Morgagni, 27 – 00161 ROMA – Tel. 06440761 – Fax 0644243164 e-mail: [email protected] - Internet: http://www.filtcgil.it - CF 97001040589 - 4 - del versamento dello 0,50%, è che esso confluisce in una gestione indistinta in quanto, non esistendo un apposito codice che individui la quota di contribuzione dello 0,50% indicabile nel modello F24 (si è obbligati ad indicare genericamente “DM10”), l’importo versato a titolo di 0,50% perviene all’INPS attraverso il flusso indistinto dei contributi attraverso l’Agenzia delle Entrate e va a spalmarsi “in automatico” sui debiti più vecchi, ad esempio a favore della gestione IVS. E quindi, a fronte di una verifica che presenti un quadro non omogeneo dal quale si rilevino, per la stessa impresa, omissioni contributive di altra natura, al regolare versamento dello 0,50% non viene attribuita nessuna rilevanza, con il conseguente esito di valutazione negativa che viene espresso nelle delibere di reiezione con la seguente formula standardizzata: “Accertata la non regolarità contributiva dell’azienda; Visto il Regolamento del Fondo, lettera G) che dispone in caso di omesso versamento della contribuzione di cui all’art. 1 ter, comma 2, L. 291/2004, l’adozione della delibera di rigetto da parte del Comitato, salva la possibilità del riesame dopo la dimostrazione documentata dell’avvenuta regolarizzazione della contribuzione dovuta, con decorrenza dal 1° gennaio 2005 o dalla data di costituzione dell’azienda stessa, se successiva; che non si generino dubbi di coerenza rispetto alla delibera di reiezione della richiesta di prestazione previdenziale quale quella in oggetto alla presente istanza di interpello”. La natura specifica del finanziamento delle prestazioni del Fondo, alimentato, seppure in parte, dal contributo ordinario dello 0,50% (di cui giova sottolineare lo 0,375% è a carico del datore di lavoro e lo 0,125% è a carico del lavoratore), evidenzia un legame diretto tra la regolarità della citata obbligazione contributiva e l’erogazione della prestazione di integrazione, in una chiara relazione di corrispettività che è peraltro prevista dalla legge, a differenza di altri contributi previdenziali i quali, nell’ambito del sistema giuridico della previdenza sociale, appartenendo alla natura del tributo, sono imposti al fine di garantire il soddisfacimento pubblico, a conferma dell’applicazione del principio dell’automaticità delle prestazioni. Nel caso di specie che interessa il FSTA, invece, non si verte nell’ambito dell’assicurazione generale IVS, che risente dei vincoli posti dalle esigenze di soddisfacimento della previdenza generale, ma nel diverso ambito della gestione di un fondo alimentato dalle risorse versate ad hoc dai lavoratori, dai datori di lavoro e dai passeggeri attraverso i vettori per lo scopo specifico e “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” come stabilito dal più volte citato art. 1 ter del D.L. n. 249/2004; pertanto a tale Fondo va applicato il principio di corrispettività delle prestazioni in caso di effettivo versamento della contribuzione al Fondo stesso, restando ininfluente l’eventuale concorrente sussistenza di irregolarità sui versamenti per titoli diversi. Per fare un esempio concreto, riportiamo il caso di Groundcare s.p.a. e, dopo il dichiarato fallimento della società dal Tribunale di Civitavecchia, del Fallimento Groundcare s.p.a. n. 16/2014, ove, a fronte di una modesta irregolarità nella contribuzione ordinaria (ma non in quella dello 0,50% diretta al Fondo) ante fallimento e, soprattutto, di versamenti regolari Via G.B. Morgagni, 27 – 00161 ROMA – Tel. 06440761 – Fax 0644243164 e-mail: [email protected] - Internet: http://www.filtcgil.it - CF 97001040589 - 5 - successivamente al fallimento da parte della curatela, il Fondo ha negato l’integrazione assumendo come causale giustificativa la non regolarità della contribuzione generale, e così confondendo le gestioni e i patrimoni e rendendo sostanzialmente inutile la trattenuta pur subita dai lavoratori, con la conseguenza che quella specifica trattenuta eseguita in applicazione delle citate norme intese a fornire mezzi economici al Fondo, non ha alimentato il Fondo, ma si è illegittimamente confusa con la contribuzione generale che, come innanzi ricordato, ha un diverso scopo e una diversa disciplina. In questa fattispecie la curatela, per assicurare il rispetto del principio della par condicio creditorum, è legalmente impossibilitata a sanare l’irregolarità contributiva precedente il fallimento, ancorché ne abbia i mezzi economici. La legge, infatti, impedisce in modo netto alla curatela di pagare debiti pregressi, dovendo destinare tutte le risorse alla soddisfazione dei creditori del Fallimento secondo l’ordine dei privilegi e all’interno di ciascuna categoria, nel caso di solo parziale capienza, pro-quota. In tal caso la persistenza della irregolarità della contribuzione generale è assolutamente incolpevole, cosi come quando si determinino “buchi” contributivi nei periodi immediatamente precedenti il fallimento oggettivamente inevitabili. In tutte queste circostanze, pur essendo state regolarmente versate le quote dello 0,5% di finanziamento al Fondo, a causa della pregressa irregolarità sulla contribuzione generale, e quindi della dichiarazione di non regolarità contributiva da parte dell’INPS, si blocca l’erogazione della prestazione di integrazione da parte del Fondo, ancorché: 1) la specifica contribuzione del Fondo dello 0,50% sia stata sempre regolare e quindi sussista una regolarità contributiva specifica circa la autonoma contribuzione al Fondo; 2) la irregolarità sulla contribuzione generale non sia stata sanata non per la volontà di violare l’obbligo contributivo da parte della procedura concorsuale, ma solo per l’impossibilità legale della curatela di disporre pagamenti per debiti prodotti dalla società in bonis; 3) sussista quindi una condizione di incolpevolezza della società sottoposta alla procedura concorsuale. In situazioni analoghe a quella innanzi descritta che interessa i dipendenti di Groundcare s.p.a. e poi del suo Fallimento, i lavoratori verrebbero quindi doppiamente danneggiati, prima per aver subito la trattenuta in busta paga e poi per non poter usufruire dell’integrazione dell’ammortizzatore sociale (Mobilità) da essa derivante, per cause indipendenti dalla curatela (e certamente dai lavoratori) e, quel che è paradossale, non sanabili dalla stessa neppure volendolo per l’impossibilità oggettiva di essa di pagare debiti pregressi per il divieto di violazione della par condicio creditorum. Inoltre tale effetto si determinerebbe ugualmente nel caso in cui l’INPS si insinuasse al passivo, stante la prevedibile attribuzione in sede di riparto di solo una parte del suo credito, perché potrebbe continuare per tale motivo a giudicare la posizione della società non in regola. A tal proposito, però, si osserva che l’Istituto è titolare, come ogni altro creditore, di un autonomo diritto di credito verso il Fallimento, la cui gestione è solo ad esso imputabile, Via G.B. Morgagni, 27 – 00161 ROMA – Tel. 06440761 – Fax 0644243164 e-mail: [email protected] - Internet: http://www.filtcgil.it - CF 97001040589 - 6 - per cui non è legittimo ribaltare gli esiti di una soddisfazione solo parziale del credito previdenziale generale contro i lavoratori, che, rispetto a tale – ripetiamo – autonoma posizione creditizia dell’INPS, sono del tutto privi di qualsiasi strumento idoneo a sindacarne le scelte e le strategie di recupero del credito adottate dall’Istituto verso il Fallimento. Quindi, in tali fattispecie in cui l’irregolarità si è protratta – rectius non è stata sanata – per causa incolpevole della curatela, a cui questo adempimento è di fatto precluso dalla legge, sarebbe corretto e coerente con i principi che ispirano la prestazione previdenziale non considerare la posizione dell’azienda come irregolare, ma autorizzare l’erogazione della prestazione da parte del FSTA in considerazione del regolare versamento del contributo dello 0,50% (di cui parte è stata trattenuta ai lavoratori) e dell’inesistenza di una volontà di non onorare l’obbligazione previdenziale da parte della curatela, a ciò impedita dal sistema. Un altro esempio: il finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è quasi tutto a carico dello Stato tramite la “GIAS” (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), istituita presso l’INPS dall’art. 37 della Legge n. 88 del 1989. Per la parte residuale del finanziamento permane l’art 9 della Legge n. 407 del 1990, che prevede un contributo ordinario pari allo 0,9 punti percentuali delle retribuzioni mensili soggette a contribuzione, con 0,6 punti a carico dei datori di lavoro e 0,3 punti a carico dei lavoratori beneficiari, con diritto di rivalsa del primo nei confronti dei secondi mediante la trattenuta sulle retribuzioni. Le imprese sono inoltre soggette a un contributo addizionale del 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai lavoratori o del 3% per le aziende fino a 50 dipendenti (vedi circolare INPS n. 240 del 1988). In questa fattispecie esemplificativa, ai fini della concessione del trattamento di C.I.G.S. non risulta che, in presenza di omissione del versamento di tali contributi obbligatori, non si determini l’attivazione o successivamente si interrompa il trattamento di ammortizzatore sociale nel corso del periodo previsto dal decreto di autorizzazione ministeriale. Un ulteriore elemento di riflessione a sostegno del quesito posto con il presente Interpello è dato dalla considerazione dell’interesse legittimo che si viene a determinare da parte del lavoratore, rispetto alla prospettata prestazione integrativa del reddito e le forme di compensazione previste, e le conseguenze che possono derivare dalla sua mancata applicazione. Seppure ciò attenga a una tematica di altra natura, al riguardo giova citare la Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a firma del Ministro Sacconi sulla spinosa questione dell’obbligatorietà o meno, da parte delle imprese, del versamento contributivo agli enti bilaterali, con cui ha risposto cumulativamente a numerosi interpelli. L’interpretazione ministeriale è stata la seguente: l’iscrizione agli enti bilaterali non è obbligatoria (nel rispetto della libertà sindacale negativa). Laddove essa sia prevista dalla contrattazione collettiva, il lavoratore ha un diritto di natura retributiva nei confronti del datore di lavoro che ha deciso di non iscriversi alla bilateralità, che viene rispettato Via G.B. Morgagni, 27 – 00161 ROMA – Tel. 06440761 – Fax 0644243164 e-mail: [email protected] - Internet: http://www.filtcgil.it - CF 97001040589 - 7 - attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione, equivalenti a quelle del sistema bilaterale. La circolare ministeriale specifica: “Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli entri bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché laddove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente previsti dagli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva”. Ci si pone la domanda se ciò che vale in presenza di una contrattazione collettiva non debba a maggior ragione valere in presenza di una legge, la cui applicazione è prevista da accordi sindacali raggiunti in sede aziendale o ministeriale, sulla base dei quali si conferma la previsione di operare ai lavoratori la trattenuta di una quota di retribuzione a titolo di contributo per il finanziamento del FSTA che prevede determinate corrispettive prestazioni di sostegno al reddito al verificarsi della crisi aziendale. Il diritto in questione, discendente da valide intese sindacali coerenti con quanto previsto dal Regolamento regolarmente approvato dalle fonti istitutive del FSTA, in presenza di una legislazione vigente che ne sancisce la legittimità, merita quindi una approfondita riflessione circa la problematica relativa agli effetti che una mancata positiva soluzione possa generare presso i lavoratori, già colpiti duramente dalla crisi del settore. Mediante il presente interpello, si chiede che per le imprese del trasporto aereo in crisi soggette a procedure concorsuali, laddove risultino in situazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 1 ter della Legge 3 dicembre 2004 n. 291, possa ritenersi ammissibile l’istanza inoltrata attenendosi alla procedura prevista per dimostrare lo stato di regolarità contributiva rispetto al contributo dello 0,50% (interamente versato dalla data di costituzione della stessa a seguito della richiesta degli interventi di ammortizzatore sociale con le relative forme di sostegno al reddito) e quindi si renda conseguentemente fruibile l’integrazione allo stesso trattamento di ammortizzatore sociale in base alle esplicitate disposizioni normative del Regolamento FSTA e del citato art. 1 ter della Legge 3 dicembre 2004 n. 291. SOLUZIONE PROPOSTA DALLE SCRIVENTI Le Scriventi propongono: di accogliere l’istanza di riesame da parte delle imprese che presentino il requisito della regolarità in riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 1 ter; Via G.B. Morgagni, 27 – 00161 ROMA – Tel. 06440761 – Fax 0644243164 e-mail: [email protected] - Internet: http://www.filtcgil.it - CF 97001040589 - 8 - per ciò che riguarda il flusso che perviene all’INPS, di adottare una modalità simile a quella esposta nella Risoluzione n. 8/E del 19 gennaio 2015 emessa dall’Agenzia Entrate, in virtù della convenzione del 9 gennaio 2008 e s.m.i. stipulata tra la stessa Agenzia e l’INPS che regola il servizio di riscossione mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto ottenendo l’istituzione di un’apposita causale contributo per la riscossione tramite il modello F24 (che accompagna la domanda dell’impresa a FSTA inoltrata tramite SR63) dei contributi da destinare al FSTA. In modo più specifico, con apposita convenzione tra INPS e FSTA, si affidi al primo il servizio di riscossione mediante F24 dei versamenti dello 0,50% a favore di FSTA, istituendo apposita casuale tributo contraddistintiva della specifica contribuzione, con le relative istruzioni di compilazione; che la dichiarazione di responsabilità da parte del legale rappresentante presente nel modulo SR63, finalizzata ad attestare il regolare versamento del contributo dello 0,50%, venga ulteriormente rafforzata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, peraltro già presente su altra modulistica in cui è richiesta la stessa dichiarazione. Tenuto conto: dell’attualità della problematica rappresentata e del fatto che sul quesito presentato non risulta ancora intervenuto nessun chiarimento o presa di posizione ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, né con circolare, e che situazioni che possono ritenersi analoghe ( vedi caso Ams e risposta al relativo interpello e caso Wind Jet ) hanno dato risposta positiva al fine dell’approvazione da parte del Comitato FSTA delle relative delibere di ammissibilità ed erogabilità; del carattere di ordine generale del chiesto chiarimento e più propriamente dello specifico caso Groundcare SPA che con la valutazione di irregolarità contributiva (come già esplicitato conseguenza degli atti dovuti dalla curatela) viene assimilata ad altre società che non hanno la regolarità contributiva pur continuando ad operare; le Scriventi ritengono che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità per la presentazione dell’Interpello stabilite dall’art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 2004 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24/2004 e, pertanto, chiedono che il quesito sia sottoposto alla Spettabile Direzione Generale per l’Attività Ispettiva presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Via G.B. Morgagni, 27 – 00161 ROMA – Tel. 06440761 – Fax 0644243164 e-mail: [email protected] - Internet: http://www.filtcgil.it - CF 97001040589 - 9 -