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FISCALITÀ
ESTERA n. 1 • 2016
•Aspetti ed elementi contrattuali
•Aspetti fiscali
•Imposte e tasse
•Doganale
•Societario
•Giurisprudenza
•Varie
•Quesiti
FISCALITÀ
ESTERA
Fiscalità Estera
Rivista telematica mensile
Registrata al Tribunale di
Padova n. 1466
del 23-05-2012
Direttore responsabile
Luigia Lumia
Coordinamento scientifico
Cristina Rigato
Comitato scientifico
Lorenzo Riccardi
Fulvio Degrassi
Francesca Romana Bottari
Sara Martucciello
Paolo Battaglia
Progetto grafico
Niki Caragiulo
Canone
di abbonamento annuale
€ 150,00 + Iva
Fiscoetasse s.r.l.
Galleria del Pincio, 1
40126 Bologna
Indirizzo mail
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Indirizzo web
www.fiscoetasse.com
Tel.
051-223459
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2016
Sommario
ASPETTI ED ELEMENTI CONTRATTUALI
International Corporate Joint Venture (parte 1)..........................................................» 4
uu Maurizio Verona
ASPETTI FISCALI
Breve commentario al modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni
fiscali – art. 11..........................................................................................................» 9
uu Ernesto Cherici
Le novità sulla tassazione delle persone fisiche in Vietnam....................................... »12
uu Lorenzo Riccardi, Giorgio Riccardi
Novità della legge di stabilità in materia di costi black list........................................ »14
uu Diana Pérez Corradini
Le Garanzie Reali prestate all’estero, su contratti di locazione di immobili esistenti
nel territorio dello Stato............................................................................................ »15
uu Chiara Porrovecchio, Paolo Antonio Iacopino
Common Consolidated Corporate Tax Base.............................................................. »17
uu Paolo Soro
VARIE
Il ruolo dell’Export Project Manager nella filiera del network dei servizi .................. »20
uu Gianni Gregoris
Lavoro estero – il distacco nei Paesi extracomunitari dopo le modifiche apportate
alla legge 398/1987.................................................................................................. »22
uu Luigi Rodella
Reporting Design: cosa cambia con l’uso delle nuove tecnologie............................. »28
uu Alessandro Garlassi, Luca Fornaciari
Le tendenze del mobile marketing tracciate dai big Brand per il 2016...................... »31
uu Stefano Grigoletti
Il progetto Beps dell’Ocse e gli ultimi sviluppi.......................................................... »33
uu Claudia Scardino
ASPETTI ED ELEMENTI CONTRATTUALI
Fiscalità estera n. 1 • 2016
International Corporate Joint Venture
(parte 1)
Abbiamo trattato in precedenza di
alcuni modelli di contratti internazionali, basandoci sulle leggi che
regolano tali rapporti, e sugli accordi bilaterali fra gli stati. Adesso parleremo di un modello di contratto
per realizzare una Joint Venture tra
due parti di due nazioni diverse per
stabilire una società comune denominata “JVC”. Divideremo questo
argomento in due articoli, nel presente illustrando quali sono le premesse per la costituzione e gli articoli del contratto riferite: all’oggetto dell’attività, il capitale investito,
finanziamento, amministrazione e
funzionamento della JVC. Nel prossimo articolo tratteremo dei dividendi, del trasferimento delle azioni, della cessazione, degli accordi
tra le parti, delle norme transitorie
e delle clausole di arbitrato e foro
competente.
Le caratteristiche principali che regolano la costituzione di una JVC
sono:
1. Uguale partecipazione al capitale pari 50%. Se vi sono più di due
Parti, una può avere una quota di
maggioranza, e le seguenti disposizioni dovranno essere adattate.
2. Ciascuna parte darà un contributo finanziario iniziale per il capita-
le della JVC. È importante stabilire come verranno forniti gli ulteriori finanziamenti, se una delle parti
ha l’obbligo di continuare a finanziare e le modalità di come avviene il finanziamento che dovrà essere stabilito sulla base di un reciproco consenso.
3. Ogni JVC deve essere redatta in
una particolare giurisdizione. Di
solito, questo determinerà la legge
che disciplina il rapporto tra le parti. Sarà necessario preparare l’Atto
costitutivo comprensivo di Statuto
e Regolamento, secondo le norme
della legislazione scelta per la costituzione della JVC. È buona prassi garantire che la International Corporate Joint Venture determini il suo
scopo al momento dell’atto costitutivo, stabilendo l’oggetto dell’attività e le finalità che le parti vogliono
raggiungere.
4. È buona prassi che ci sia un business plan concordato tra le parti, in
via preliminare, dove venga esplicitato il piano industriale che si vuole
realizzare con la costituzione della
JVC.
5. In molte Joint Venture, le parti
contribuiscono con l’apporto di beni immobili, tecnologie, o servizi di
distribuzione o di fornitura. Questi
spesso richiedono “contratti accessori” stipulati al fine di precisare nel
dettaglio le condizioni (prezzo, responsabilità, ecc).
6. La direzione generale e la gestione del JVC è di solito nelle mani di
un Consiglio di Amministrazione. È
importante, in via preliminare chiarire l’equilibrio di potere decisionale tra le parti come azionisti, Consiglio di Amministrazione e singoli
dirigenti della JVC.
È prassi che su alcune “questioni riservate” si richiede un mutuo consenso delle parti sia come azionisti che al consiglio di amministrazione.
7. La vendita di una parte delle proprie Azioni in una JVC può, essere
fatta solo con il consenso reciproco.
8. Se una parte vuole cessare l’attività della Joint Venture, questo di
solito richiede un comune accordo.
Le leggi che regolano la costituzione di una JVC, prevedono che una
parte può comunque richiedere la
messa in liquidazione della JVC in
determinate circostanze di mancato
accordo fra le parti e stallo.
Sulla base di queste premesse adesso riportiamo il modello di contratto da potere utilizzare secondo le
Maurizio Verona
Maurizio Verona dottore commercialista e revisore contabile in Catania. Dopo avere sviluppato una decennale esperienza nel territorio italiano per aziende della GDO tra cui Mercatone Uno e Gruppo Pam, ha avviato agli inizi del 2003 uno studio di consulenza mirato
allo sviluppo imprenditoriale. Svolge attività di consulenza per il Tribunale, ed ha ricoperto incarichi di liquidatore di società per alcune aziende nel settore industriale e nella grande distribuzione organizzata, ed ha collaborato con diverse aziende per l’apertura di centri
commerciali in Sicilia. È socio amministratore della società di consulenza M.P.O. Service,
ed attualmente sta seguendo lo sviluppo di alcuni gruppi imprenditoriali all’estero.
[email protected]
http://www.linkedin.com/in/maurizioverona
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FISCO e TASSE
Fiscalità estera n. 1 • 2016
indicazioni dell’International Trade
Centre per stipulare un “INTERNATIONAL CORPORATE JOINT VENTURE”
PARTI:
Denominazione parte 1“ABC”
Name (name of company)
.......................................................
Legal form (e.g. limited liability
company)
.......................................................
Country of incorporation and (if appropriate) trade register number
.......................................................
Address (place of business, phone,
fax, e-mail)
.......................................................
.......................................................
Represented by (name, position, address)
.......................................................
.......................................................
Denominazione parte 2 “XYZ”
ABC e XYZ sono insieme denominate “le parti” e individualmente come parte.
Background
ABC e XYZ (le “Parti”) hanno deciso di costituire una nuova Società
(“JVC”), che ha sede e svolge attività secondo le modalità di cui al presente contratto.
Le parti hanno convenuto che le loro relazioni come azionisti JVC sono disciplinate dalle condizioni del
presente contratto.
Disposizioni operative
1. Definizioni
1.1 Nel presente contratto i seguenti
termini hanno il seguente significato:
“Consiglio”: il Consiglio di amministrazione della JVC;
“Business”: l’attività che deve essere esercitata dalla JVC, ai sensi
del Piano industriale approvato dal
Consiglio;
FISCO e TASSE
ASPETTI ED ELEMENTI CONTRATTUALI
“Cessazione”: il raggiungimento
dello scopo;
“Membro del Gruppo ABC” si intende ABC una delle parti che costituiscono la JVC e qualsiasi controllata o controllante della stessa,
o filiale;
“Membro del Gruppo XYZ” si intende XYZ una delle parti che costituiscono la JVC e qualsiasi controllata o controllante della stessa,
o filiale;
“Azioni” Azioni ordinarie nel capitale della JVC.
1.2 Ogni riferimento ad una “forma concordata” è alla bozza del
relativo documento concordato tra
le parti deve essere firmato per loro conto per la fine dell’individuazione prima della firma del presente contratto
1.3 Qualsiasi riferimento nel presente contratto per un importo [specificare la valuta] è incluso il suo
equivalente tasso di mercato nel periodo in questione in altra valuta.
2. Oggetto della JVC
2.1 Le parti intendono stabilire la
JVC con lo scopo di (indicare il
“Business” ed eventuale opzione, di
operare esclusivamente in un particolare territorio).
L’attività si svolge nel migliore interesse della JVC in conformità con il
Piano Industriale in corso. Il primo
Piano Industriale è allegato al presente contratto.
2.2 Ogni parte deve agire in buona
fede verso l’altro al fine di promuovere il successo della JVC.
Le parti dichiarano la loro intenzione di consultarsi pienamente su
tutte le questioni che riguardano lo
sviluppo del business.
3. Costituzione della JVC
e condizioni sospensive
3.1 Le Parti (o una sola parte se si vuole dare ad essa la sola responsabilità)
adottano le misure opportune per or-
ganizzare la formazione della JVC nel
territorio di .......... (specificare paese).
La JVC non può cambiare la propria
attività prima della sua cessazione. La
cessazione è subordinata a ciascuna
delle seguenti Condizioni (“condizioni sospensive”); raggiungimento dello scopo oggetto dell’attività, rinuncia
dello stesso, mancato rilascio delle
autorizzazioni previste da parte delle autorità competenti.
3.2 Ciascuna parte si impegna a garantire che le condizioni precedenti siano soddisfatte nel più breve
tempo possibile e comunica immediatamente all’altra eventuali difficoltà incontrate. Se le condizioni sospensive non sono soddisfatte (o in caso di rinuncia) da parte
di (specificare), il presente contratto (a parte le disposizioni dell’articolo 12, (riservatezza) e l’articolo
24 (procedura di risoluzione delle
controversie) salvo diverso accordo, cessa di avere effetto e automaticamente nessuno delle due parti
ha alcuna pretesa di qualsiasi natura contro l’altra parte.
4. Costituzione e Cessazione
4.1 La cessazione della JVC avrà
luogo il (data specifica) (o, se successiva, entro 7 giorni dopo il compimento dello scopo, la rinuncia e
per tutte le condizioni sospensive)
quando i seguenti eventi e le prescrizioni di cui al presente articolo
4, si svolgono. Se non precedentemente costituita ai sensi dell’articolo 3.1, le parti devono costituire la
JVC da incorporare con le seguenti
caratteristiche:
4.1.1 La JVC deve essere costituita
nel seguente paese …… come società (specificare il tipo di società
ad esempio, società per azioni).
4.1.2 Lo Statuto della JVC si trova
in una Forma concordata allegata al
presente contratto.
4.1.3 Il nome della JVC è “[specificare]”;
5
ASPETTI ED ELEMENTI CONTRATTUALI
4.1.4 La sede della JVC è stabilita a
[specificare];
4.1.5 Gli amministratori della JVC
sono i seguenti:
4.2 ABC sottoscrive incondizionatamente per (specificare numero)
Azioni in contanti al prezzo di (specificare) per azione, il pagamento
per le quali e effettuato con versamento nel conto bancario n. come
concordato tra le parti (indicare il
conto corrente della JVC). XYZ sottoscrive incondizionatamente per
(specificare numero) Azioni in contanti al prezzo di (specificare) per
azione, il pagamento per le quali è
effettuato con versamento nel conto
bancario n. ……. come concordato
tra le parti (indicare il conto corrente della JVC).. Le parti dichiarano di
avere provveduto al pagamento delle suddette somme.
4.2.1 (Specificare il numero di
Azioni ordinarie sottoscritte da ABC
e XYZ al momento della costituzione ed indicare i nomi di ABC e XYZ
che vengono iscritti nel registro dei
membri del JVC come rispettivi titolari delle Azioni sottoscritte).
4.3 Le parti, inoltre, anticipano i seguenti prestiti a JVC (indicare la moneta) nei seguenti importi:
ABC.............
XYZ.............
Le condizioni di questi prestiti, anche in riferimento agli interessi, sono le stesse per ogni parte (tranne se
le parti stabiliscono diversamente, e
come concordato tra loro e il Consiglio di volta in volta).
Tali prestiti saranno rimborsati alle
parti allo stesso tempo e nello stesso proporzioni.
4.4 Le Parti stabiliscono i seguenti
contratti accessori:
(Secificare eventuali ulteriori contratti, al fine di stabilire il Business
della JVC)
4.4.1 Il contratto di cessione di immobili (vendita e l’acquisto nella forma concordata) fra .......... e il
6
JVC per il trasferimento di..........;
4.4.2 Il contratto di distribuzione
(nella forma concordata) tra..........
e il JVC relativo alla distribuzione
di..........;
4.4.3 Il contratto di assistenza tecnica (nella forma concordata) fra
.......... e JVC per la fornitura di assistenza tecnica e la licenza di..........;
4.4.4 Il contratto di fornitura (nella
forma concordata) tra.......... e il JVC
per la fornitura di..........;
4.4.5 Il contratto di servizi (nella
forma concordata) tra.......... e il JVC
per la prestazione di servizi a JVC
come qui forniti;
4.4.6 La licenza di marchio (s) (nella forma concordata) tra.......... e
JVC per le licenze di utilizzo del
.......... marchio.]
[Commento: esempi Outline di un
certo numero di questi contratti appaiono come programmi per la forma lunga JVC contratto.]
5. Capitale e altri finanziamenti
(Il presente modello di contratto
prevede che le Azioni della JVC sono divise al 50% fra le parti Se ci sono più di due parti o le Azioni non
sono divise in parti uguali, i termini dovranno essere adattati alle circostanze. In alcuni casi, può essere
opportuno avere “classi” di Azioni
separate, con diritti diversi connessi
a ciascuna classe).
5.1 La JVC, in conformità con e dopo il completamento degli eventi e operazioni di cui all’articolo 4,
ha un capitale azionario emesso di
(specificare importo) consistente in
(specificare numero) Azioni di proprietà di ABC e (specificare numero)
di azioni di proprietà di XYZ.
5.2 Il capitale sociale della JVC può
di volta in volta essere aumentato di tale somma deve essere previamente concordato ma in modo
che in ogni caso, se non diversamente concordato, l’aumento di capitale della JVC potrà essere tenu-
Fiscalità estera n. 1 • 2016
to in proporzioni del 50% da ABC
(o membro (s) del Gruppo ABC) e
del il 50% da XYZ (o membro (s) del
Gruppo XYZ).
5.3 Se la JVC a giudizio del Consiglio deve richiedere ulteriori finanziamenti, la JVC deve prima affrontare le proprie fonti bancarie.
Se la finanza non può essere ottenuta da proprie fonti bancarie della
JVC, nessuna delle due parti è tenuta a fornire eventuali finanziamenti per la JVC. Qualsiasi finanza che
le parti sono d’accordo per fornire
deve (salvo diversi accordi) fornite
dalle parti in ugual proporzioni (sia
mediante sottoscrizione di capitale
azionario, prestiti o altrimenti).
5.4 Le Parti non sono tenute a fornire garanzie in relazione a qualsiasi i finanziamenti della JVC, ma, se
lo fanno, devono essere fornite in
egual proporzioni. Se la domanda è
presentata nei confronti di un partito sotto tale garanzia, che partito ha
diritto a un contributo della parte di
tale importo come assicurano che la
responsabilità complessiva è sostenuto in parti uguali.
6. Amministratori e gestione
6.1 L’attività e gli affari della JVC sono stabilite dagli azionisti.
Le questioni di cui all’articolo 7.2
sono gestite dal Consiglio della JVC.
Viene costituita un Consiglio di Amministrazione composto da quattro
(4) persone (variano numero a seconda del caso) di cui:
6.1.1 ABC ha il diritto di nominare
e mantenere in carica due (2) amministratori (“Amministratori ABC”)
6.1.2 XYZ avrà il diritto di nominare e mantenere in carica due (2) amministratori (“Amministratori XYZ”)
6.2 Ogni nomina e revoca da parte
di ABC o XYZ di un amministratore ai sensi il suo diritto deve essere
notificata per iscritto all’altra parte e
JVC. ABC e XYZ utilizzano i rispettivi voti nella JVC per assicurare che
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il Consiglio di JVC è costituito da
persone nominate secondo le modalità di cui al presente contratto.
6.3 Il Consiglio si riunisce con almeno 14 giorni di preavviso scritto da comunicare a ciascun membro del Consiglio, salvo che viene
richiesto un periodo più breve di
avviso con l’approvazione scritta di
almeno un (1) amministratore ABC
e almeno un (1) amministratore
XYZ. Tale comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, identificare con ragionevole dettaglio le tematiche da discutere nel corso della riunione e devono essere corredate dalle copie di tutti i documenti
rilevanti. Il Consiglio si riunisce regolarmente (sia telefonicamente, in
videoconferenza o di persona) e, a
meno che diversamente concordato, ogni trimestre.
6.4 Il quorum in qualsiasi riunione del Consiglio deve essere almeno un (1) amministratore della ABC
e almeno un (1) amministratore della XYZ presenti nel momento in cui
il relativo business viene negoziato.
6.5 Il presidente è nominato tra gli
amministratori della ABC e XYZ, (in
alternativa se si preferisce, la nomina
del presidente può ruotare ogni anno/incontro, tra un amministratore
di una società e l’altra. Il presidente
non partecipa al voto decisivo.
6.6 In ogni riunione del Consiglio,
ciascun amministratore ha diritto ad
un voto.
Qualsiasi decisione del Consiglio a
favore di una risoluzione, per essere
valida, deve richiedere il voto positivo di almeno un (1) amministratore di ABC e almeno un (1) amministratore di XYZ.
Se le parti non sono rappresentate
in qualsiasi riunione del Consiglio
per un pari numero degli Amministratori e Direttori ABC XYZ, allora uno degli amministratori presenti
nominato dalla parte che è rappresentato dal minor numero di ammi-
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ASPETTI ED ELEMENTI CONTRATTUALI
nistratori, ha diritto in quella riunione di un voto supplementare.
7. Materie riservate
(L’articolo precisa che la JVC non
può in ogni caso trattare questi argomenti senza il consenso di entrambe le parti. L’elenco dovrebbe
essere adattato per rispondere le circostanze. Materie riservate saranno
particolarmente importante se una
parte ha un minoranza posizione di
voto).
7.1 Le seguenti materie (“materie riservate”) devono essere approvate
congiuntamente da ABC e XYZ:
7.1.1 Qualsiasi emissione di Azioni (o titoli convertibili in azioni) del
JVC diversa da una emissione di
Azioni a ABC e XYZ in parità proporzioni come specificato all’articolo 5.2;
7.1.2 Qualsiasi modifica dello Statuto Sociale / statuto della JVC;
7.1.3 La vendita di tutta o di una
parte sostanziale della JVC;
7.1.4 Qualsiasi indebitamento della JVC che risulterebbe superiore a
(specificare importo);
7.1.5 Approvazione del bilancio annuale e il piano di funzionamento
del JVC;
7.1.6 Ogni espansione del Territorio ella JVC oltre [specificare Territorio) o qualsiasi sviluppo della linea di prodotti della JVC al di là di
(specificare);
7.1.7 Qualsiasi riorganizzazione
importante che incide sulla JVC,
compreso ila formazione di qualsiasi filiale della JVC;
7.1.8 Qualsiasi contratto o impegno da parte di JVC con un valore
di spesa da parte del JVC in eccesso di (specificare importo) (o come
altro limite come le parti di volta in
volta concordare);
7.1.9 La nomina (o la rimozione) e
il mandato del amministratore delegato e la nomina (o la rimozione) di
qualsiasi dipendente il cui compen-
so è superiore a (specificare importo) (o altro importo che le parti di
volta in volta concordare);
7.1.10 La nomina (o la rimozione)
dei sindaci della JVC o di qualsiasi
significativo cambiamento nei principi contabili della JVC;
7.1.11 Qualsiasi cambiamento per
un particolare anno nella politica dei dividendi specificato di cui
all’articolo 10;
7.1.12 L’inizio, la liquidazione o
l’abbandono di controversia o ammissione di responsabilità da parte del JVC coinvolgendo una controversia in eccesso di [specificare
importo] (diverso da un credito nei
confronti di un membro della ABC
Gruppo o di un membro del gruppo XYZ);
7.1.13 Qualsiasi pagamento effettuato JVC a qualsiasi membro del
gruppo ABC o il Gruppo XYZ (sia
a titolo di gestione o oneri amministrativi, bonus, canoni, rimborso del
prestito, dividendi o altro) a meno
che entro limiti consentiti prima approvato dal Consiglio;
7.1.14 Le scelte riguardanti la JVC
in merito all’amministrazione controllata, riorganizzazione o liquidazione sotto qualsiasi legge concorsuali o qualunque azione simile.
7.2 Le decisioni in merito all’articolo 7.1 possono essere prese:
7.2.1 In caso di oggetti di cui agli
articoli 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 [list opinione a decidere le questioni che richiedono l’approvazione a livello
dell’azionista piuttosto che il Consiglio] (“Questioni Azionisti”), da
ABC e XYZ sia per iscritto o con delibera unanime in una riunione generale della azionisti della JVC o di
delibera scritta;
7.2.2 Nel caso dei restanti materie
riservate, per unanime accordo di
tutti gli amministratori sia dalla delibera scritta o risoluzione unanime
in una riunione del consiglio di amministrazione.
7
ASPETTI ED ELEMENTI CONTRATTUALI
7.3 Le disposizioni dell’articolo 7.1
si applicano anche a tutte le questioni intraprese da una filiale della JVC come se il riferimento qui a
“JVC” comprende, se del caso, tale
controllata.
8. L’Assemblea
8.1 L’Assemblea delle Parti come
azionisti della JVC si adottano in
conformità con le disposizioni applicabili agli articoli di associazione/statuto che comprende i seguenti termini:
8.1.1 Il quorum per la transazione
di qualsiasi attività commerciale richiede la presenza di un rappresentante debitamente autorizzato di
ciascuna delle parti;
8.1.2 L’avviso di convocazione deve definito un programma di identificazione in ragionevole dettaglio le
tematiche da trattare (a meno che le
parti concordare altrimenti);
8
8.1.3 Il presidente della riunione
è nominato da) specificare ABC o
XYZ a seconda del caso), ma non
hanno un voto decisivo.
9. Ulteriori contributi delle parti
(Il presente articolo si riferisce ai
contratti accessori previsti dall’articolo 4.4).
9.1 Si prevede che ciascuna parte
contribuirà a particolari conoscenze, competenze o servizi di assistenza alla creazione e al successo
della JVC. Il generale le responsabilità di ogni parte sono indicate nel
presente articolo 9.
9.2 I contributi generali della ABC
verso il JVC sono i seguenti:
(specificare)
9.2.1 Fornire assistenza tecnica
(anche attraverso la fornitura di formazione) nel campo ....... a condizioni ragionevoli da concordare
con JVC attraverso il Consiglio [tale
Fiscalità estera n. 1 • 2016
assistenza tecnica da dare secondo
i termini del contratto di assistenza tecnica];
9.2.2 [.............].
9.3 I contributi generali XYZ verso
JVC sono i seguenti:
9.3.1 Per utilizzare la sua rete di
contatti, la conoscenza e la distribuzione in [paese] a aiutare
la promozione dei prodotti della
JVC;
9.3.2 [Per facilitare il reclutamento
di personale locale, le strutture e le
risorse per le operazioni del JVC];
9.3.3 [.............].
9.4 Ciascuna parte darà il suo contributo per promuovere il successo
della JVC operando con diligenza e
abilità.
La seconda parte del testo del modello del contratto di International
Corporate Joint Venture sarà pubblicato nel prossimo numero.
FISCO e TASSE
ASPETTI FISCALI
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Breve commentario al modello Ocse
di convenzione contro le doppie
imposizioni fiscali – art. 11
Riprendiamo il commento al Modello OCSE
analizzando l’articolo 11
Art. 11 Interest – interessi
Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in
that other State.
However, such interest may also
be taxed in the Contracting State in
which it arises and according to the
laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident
of the other Contracting State, the tax
so charged shall not exceed 10 per
cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of
the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
The term ‘‘interest’’ as used in this
Article means income from debtclaims of every kind, whether or not
secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in
particular, income from government
securities and income from bonds
or debentures, including premiums
and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not
be regarded as interest for the purpose of this Article.4. The provisions
of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State in which
the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of
which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the
provisions of Article 7 shall apply.
Interest shall be deemed to arise in a
Contracting State when the payer is
a resident of that State. Where, however, the person paying the interest,
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment in
connection with which the indebtedness on which the interest is paid was
incurred, and such interest is borne
by such permanent establishment,
then such interest shall be deemed to
arise in the State in which the permanent establishment is situated.
Where, by reason of a special relationship between the payer and the
beneficial owner or between both
of them and some other person, the
amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it
is paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by
the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws
of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Ernesto Cherici
Tributarista internazionale. Fondatore dell’omonimo studio internazionale tributario. Da
diversi anni collabora con primari studi localizzati a Shanghai, Hong Kong ed Emirati
Arabi Uniti. Si occupa di diritto tributario e societario per Cina, Hong Kong, India, Emirati Arabi Uniti, di antiricilaggio, trust e governance fiscale.
[email protected]
FISCO e TASSE
9
ASPETTI FISCALI
Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in
conformità alla legislazione di detto
Stato, ma, se l’effettivo beneficiario
degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente l’imposta così applicata non può eccedere il 10
per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno,
di comune accordo, la modalità di
applicazione di tale limitazione.
Ai fini del presente articolo, il termine ”interessi” designa i redditi derivanti da crediti di ogni tipo, garantiti o meno da ipoteca e portanti o
meno un diritto di partecipazione
agli utili del debitore, e in particolare redditi da titoli del debito pubblico, da buoni o obbligazioni, compresi i premi ed altri frutti annessi a
tali titoli, buoni o obbligazioni. Le
penali relative a ritardati pagamenti
non sono considerate interessi ai fini di questo articolo.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2
non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi
un’attività economica mediante una
stabile organizzazione ivi situata se
il credito generatore degli interessi
pagati sia effettivamente connesso
con tale stabile organizzazione. In
tal caso si applicheranno le disposizioni dell’art. 7.
Per interessi si devono intendere i
redditi che derivano da:
1) crediti di qualsiasi natura (compresi depositi, conti correnti e
mutui) garantiti o non garantiti
da ipoteca, provvisti o meno di
una clausola di partecipazione
agli utili del debitore;
2) titoli di debito pubblico, buoni
ed obbligazioni, compresi i premi annessi.
Tale definizione è da considerar-
10
Fiscalità estera n. 1 • 2016
si esaustiva (paragrafo 21 del commentario all’art. 11) senza la necessità, quindi, di fornire riferimenti
alla legislazione interna degli Stati
sottoscrittori perché:
a) la definizione inserita nel paragrafo 3 comprende tutte le tipologie di reddito che sono considerate interessi dagli Stati contraenti,
b)attribuisce indipendenza della
convenzione da eventuali futuri
cambiamenti legislativi dei singoli Stati. In merito, il paragrafo
21 del commentario fornisce la
facoltà ai contraenti di ampliare
la definizione riportata nel paragrafo 3, consentendo di fare riferimento alle rispettive leggi interne con il precipuo scopo di
ricomprendere, tra la voce interessi, fattispecie non espressamente previste dal modello
Ocse di convenzione.
Non sono, invece, ricomprese tra
gli interessi i ritardati pagamenti. È
previsto, inoltre, che gli Stati sottoscrittori possano omettere il contenuto del paragrafo 3 decidendo,
quindi, di considerare i ritardati pagamenti quali interessi.
L’Italia nel sottoscrivere i propri trattati ha inserito una “norma di chiusura” considerando interesse “ogni
altro provento assimilabile ai redditi
di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da
cui i redditi provengono”.
I principi di tassazione previsti sono due:
i) tassazione nel Paese del beneficiario;
ii) tassazione nel Paese della fonte.
In tale circostanza, quindi, la potestà impositiva grava su entrambi gli
Stati; infatti, pur risultando imponibili nello Stato della residenza, lo
Stato della fonte ha la possibilità, se
la propria legislazione lo consente,
di tassare gli interessi con un tetto
massimo del 10%.
Il paragrafo 4 prevede i casi di
esclusione dal regime di tassazione
previsto nei paragrafi 1 e 2:
a) quando il beneficiario effettivo
degli interessi opera nello Stato della fonte tramite una stabile
organizzazione ovvero svolge la
libera professione per mezzo di
una base fissa;
b)il credito dal quale si generano gli interessi è collegabile alla
stabile organizzazione.
In tale circostanza troveranno applicazione le disposizioni previste
dagli artt. 7 ovvero 14 del Modello Ocse. Il paragrafo 24 del Commentario precisa non deve farsi riferimento alla forza di attrazione
della stabile organizzazione, bensì prevede che gli utili della stabile organizzazione (ovvero della base fissa) siano tassati nello Stato della fonte quale parte degli utili della
stabile organizzazione posseduta in
tale Stato dal beneficiario residente
nell’altro Stato sottoscrittore, nel caso in cui gli interessi sono pagati in
relazione ai crediti che fanno parte
dei beni della stabile organizzazione (ovvero della base fissa) o sono
comunque ad essa connessi.
Il principio generale dettato dal paragrafo 5, prevede che gli interessi
si considerano derivanti da uno Stato contraente quando il debitore risiede in tale Stato oppure lo Stato
stesso è il debitore. Tale regola, però, viene derogata dal medesimo
paragrafo nel caso in cui il debitore degli interessi abbia una stabile organizzazione (ovvero una base fissa) in uno Stato contraente ed
il prestito è stato stipulato per esigenze della medesima stabile organizzazione. In tale circostanza l’elemento rilevante è rappresentato dallo Stato dove è situata la stabile organizzazione.
La circostanza sopra indicata, comporta che la convenzione risulterà applicabile tra lo Stato della re-
FISCO e TASSE
ASPETTI FISCALI
Fiscalità estera n. 1 • 2016
sidenza del debitore e quello in cui
insiste la stabile organizzazione,
non rilevando la residenza del soggetto debitore/possessore della stabile organizzazione. Nel caso, invece, non esistesse alcun legame tra la
stabile organizzazione ed il prestito
contratto su cui maturano gli interessi, lo Stato dove è situata la stabile organizzazione non ha alcun diritto di procedere a tassare gli interessi perché in detto Stato non maturano gli interessi.
Il paragrafo 27, in relazione al legame
economico esistente tra la stabile organizzazione ed il prestito prevede il
verificarsi di tre casi (v. Tabella a lato).
Il paragrafo 28 prevede, invece, il
caso in cui il creditore e il debitore
sono residenti di due Stato contraenti, ma il prestito è stato contratto
per le necessità di una stabile organizzazione localizzata in uno Stato
terzo. In tale circostanza l’interesse deve essere considerato maturato nello Stato di residenza del debi-
FISCO e TASSE
1
2
3
CASO
SOLUZIONE
Il prestito è stato contratto dalla stabile organizzazione per propria esigenza
La stabile organizzazione paga gli interessi direttamente al creditore,
indicando il prestito tra
le passività.
Lo Stato in cui si trova
la stabile organizzazione è considerato come
lo Stato in cui maturano
gli interessi.
Il prestito è contratto
dall’head office e i relativi proventi sono utilizzati per le necessità della stabile organizzazione che è situata in
altro Stato.
Il prestito è stato contrat- --to direttamente dall’head office e i relativi proventi sono utilizzati per
le necessità i più stabili
organizzazioni che sono localizzate in diversi Stati.
tore e non più in quello in cui è situata la stabile organizzazione, situazione che prevederà la tassazione sia nello Stato di residenza del
debitore che in quello di residenza del creditore. La doppia imposizione sarà evitata mediante appli-
APPLICAZIONE
PARAGRAFO 5
SÌ. È possibile applicare
il paragrafo 5 in quanto
lo Stato dove è situata la stabile organizzazione è considerato lo
Stato in cui maturano gli
interessi.
NO. Non è possibile applicare il paragrafo 5.
cazione della convenzione, mentre
non potrà essere evitata nei confronti dello Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione, nel
caso in cui detto Stato tassa gli interessi pagati dalla stabile organizzazione.
11
ASPETTI FISCALI
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Le novità sulla tassazione delle persone
fisiche in Vietnam
A seguito dei forti incentivi fiscali che il Vietnam ha introdotto per le imprese, si è attuata, anche, una riforma fiscale anche per le persone fisiche. Tale riforma ha ridotto e semplificato la procedura di pagamento delle imposte sulle persone fisiche e ne ha ridotto l’aliquota. L’attuale normativa prevede un’aliquota per le persone fisiche residenti in
Vietnam suddivisa in scaglioni per reddito annuale e reddito mensile. Per i non residenti,
invece, è prevista una aliquota fissa. Altra aliquota è prevista, invece, per le persone fisiche che lavorano in una impresa collocata in una Economic Zone.
Soggetti passivi di imposta
In Vietnam sono soggetti a tassazione i cittadini vietnamiti residenti o
domiciliati all’estero per visite lavorative, cittadini non vietnamiti ma
con residenza permanente in Vietnam e i cittadini stranieri che lavorano in Vietnam.
L’imposta sulle persone fisiche (Personal Income Tax – “PIT”) è disciplinata dalla L. n. 4/2007/QH11 e al
Decreto attuativo n. 100/2008/NDCP, che prevedono che l’imposta
sulle persone fisiche venga versata
dai soggetti residenti in Vietnam o
non abitualmente residenti in Vietnam (per esempio un cittadino straniero che ha una casa in affitto in
Vietnam); i soggetti residenti vengono tassati sulla base del worldwide taxation principle, cioè sulla base di tutti i redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti
sono tassati solamente considerando quale base imponibile il reddito
conseguito in territorio vietnamita.
Reddito imponibile
Il reddito imponibile è suddiviso
dalla legge in ordinario e straordinario:
- reddito imponibile ordinario è
il salario e qualsiasi remunerazione derivante da lavoro dipendente, il compenso dell’amministratore, i redditi professionali,
i canoni derivanti dalla concessione del diritto di utilizzo di un
diritto di proprietà industriale.
- reddito imponibile straordinario
Lorenzo Riccardi
È Professore Associato presso Xian Jiao Tong-Liverpool University. Ha insegnato taxation alla
Tonjin University, Shanghai Jiao Tong e Hult Business School. È un Dottore commercialista specializzato in fiscalità internazionale ed è autore di articoli e saggi su tematiche di vario genere relative agli investimenti stranieri in Asia Orientale. Vive e lavora a Shanghai, dove si occupa di diritto commerciale e tributario, seguendo gli investimenti stranieri in Cina e Sud Est Asiatico. Ricopre il ruolo di sindaco e consigliere per diversi gruppi societari ed è socio dello Studio di consulenza RSA, specializzato in Asia e paesi emergenti. Ha pubblicato Guida alla Fiscalità di Cina,
India e Vietnam per Il Sole24Ore ed è membro del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Cina e della Camera Italia-Vietnam. Per Maggioli Editore è responsabile della sezione Asia del portale Fisco e Tasse.
[email protected]
Giorgio Riccardi
È un dottore commercialista specializzato in aspetti fiscali e regolamentari relativi agli
investimenti esteri nella regione asiatica. Ha conseguito un master in economia presso l’Università UIBE di Pechino e pubblicato con regolarità articoli sulle economie emergenti del Far East. Lavora tra l’Italia e la Cina, occupandosi di diritto commerciale e
tributario e ha maturato una significativa esperienza inerente la pianificazione della fiscalità persone fisiche e giuridiche dall’Italia all’Asia. È socio dello Studio di consulenza
RSA, specializzato in Asia e paesi emergenti ed è membro dell’ordine dei Dottori Commercialisti e del Registro dei Revisori Legali in Italia.
[email protected]
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FISCO e TASSE
ASPETTI FISCALI
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Reddito annuale
Fino a 60 milioni VND
Da 60 a 120 milioni VND
Da 120 a 216 milioni VND
Da 126 a 384 milioni VND
Da 384 a 624 milioni VND
Da 624 a 960 milioni VND
Oltre 960 milioni VND
Reddito mensile
Fino a 5 milioni VND
Da 5 a 10 milioni VND
Da10 a 18 milioni VND
Da 18 a 32 milioni VND
Da 32 a 52 milioni VND
Da 52 a 80 milioni VND
Oltre 80 milioni VND
è l’utile derivante da un trasferimento di tecnologia, le vincite a
lotterie, i dividendi, gli interessi,
il capital gain, le donazioni per
la parte eccedente ai 10 milioni di VND.
Tassazione soggetti residenti
L’attuale normativa prevede un’aliquota per le persone fisiche residenti in Vietnam suddivisa in scaglioni
per reddito annuale e reddito mensile (v. tabella sopra).
I redditi straordinari sono soggetti ad una tassazione ad un’aliquota variabile dal 5% al 25% a secon-
FISCO e TASSE
Aliquota
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
da della tipologia di reddito conseguito.
Tassazione persone fisiche
non residenti
Le persone fisiche non residenti in
Vietnam (gli stranieri che lavorano in Vietnam senza avervi la residenza) sono soggette per quanto concerne il reddito ordinario ad
una tassazione ad aliquota fissa del
20%, mentre per il reddito straordinario è applicata un’aliquota uguale a quella applicata ai soggetti residenti, con la sola differenza del capital gain, che è tassato allo 0,1%
sul prezzo lordo di cessione delle
partecipazioni ed al 2% sul prezzo
lordo di cessione degli immobili.
Tassazione persone fisiche
che lavorano per una impresa
collocata in una Economic Zone
La Circolare n. 176/2009-TT-BTC
del Ministero delle Finanze del
09/09/2009 ha operato una riduzione del reddito delle persone fisiche
(sia vietnamite che straniere, residenti o non residenti) che lavorano
in un’impresa situata all’interno di
una Economic Zone.
Tale circolare, in vigore da ottobre
2009 in relazione al reddito di persone fisiche conseguito all’interno di
una zona economica dal 01/01/2009,
prevede una riduzione del 50% della
Personal Income Tax (PIT) del solo salario (con esclusione, cioè, di componenti reddituali non strettamente salariali) dovuto ai lavoratori che operano
all’interno di una zona economica.
13
ASPETTI FISCALI
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Novità della legge di stabilità
in materia di costi black list
Con un apposito emendamento al
disegno di legge di stabilità 2016, il
Governo ha apportato delle modifiche significative al regime di deducibilità dei costi black list.
Per quanto riguarda tale disciplina,
vale la pena ricordare che il d.lgs.
147 del 2015 aveva apportato delle
modifiche significative all’art. 110,
commi dal 10 al 12-bis del TUIR. In
tal sede, le modifiche avevano portato a ritenere deducibili i costi nei
confronti di paesi black list nel limite del valore normale dei beni e dei
servizi acquisiti.
Quindi, da tale testo normativo, tali
costi risultavano sempre deducibili
secondo le ordinarie regole del TUIR se l’importo era contenuto entro
il valore normale e sempre che le
operazioni avessero avuto concreta
attuazione.
In questo senso, il corrispettivo determinato tra le parti delle operazioni doveva essere valutato dalle parti
per determinare che tale operazione rientrasse nelle logiche di deducibilità proposte dalla nuova normativa.
Soltanto nel caso in cui fosse superato il valore normale, la deducibilità di tali costi rimaneva condizionata
alla dimostrazione del particolare in-
Art. 110, commi da 10 a 12-bis Tuir
10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti
del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che [...] le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 10 sono separatamente indicati
nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione
nell’avviso di accertamento. [...]
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 [...] concernenti disposizioni in materia di imprese estere partecipate.
12 bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di
servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con il decreto di cui al comma 10.
teresse ad avvalersi del fornitore paradisiaco (c.d. seconda esimente).
In questo senso, è intervenuta la
Legge di Stabilità 2016 eliminando
tutta la disciplina riguardante i costi black list.
Con tale intervento legislativo, tutti i costi provenienti dall’estero sarebbero trattati alla stregua dei costi di origine interna, senza alcuna
limitazione.
In questo modo, la deducibilità di
tali costi viene assoggettata alla disciplina del TUIR e quindi, ai requisiti di inerenza, certezza e oggettiva
determinabilità richiesti dalle norme. Inoltre, non vi sarà più alcun
obbligo di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.
Le modifiche appena esposte risultano applicabili dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2015
(2016 per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare).
Diana Pérez Corradini
È stata Tax Europe and America Manager nel Gruppo Piaggio, maturando una pluriennale esperienza internazionale. Si dedica prevalentemente alla consulenza e alla formazione in ambito amministrativo e fiscale.
Autrice di testi in materia fiscale, collabora, oltre che con Maggioli Editore, con il sito
di aggiornamento professionale www.fiscoetasse.com e con altre case editrici del settore giuridico-fiscale.
14
FISCO e TASSE
ASPETTI FISCALI
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Le Garanzie Reali prestate all’estero,
su contratti di locazione di immobili
esistenti nel territorio dello Stato
Nel presente lavoro, ci proponiamo
di sviluppare il regime impositivo ai
fini del Registro delle garanzie reali prestate all’estero su contratti di
locazione aventi ad oggetto immobili situati nel territorio dello Stato.
La fattispecie che andremo ad esaminare, pone un problema di coordinamento interno nell’applicazione delle aliquote previste dalla Tariffa parte prima del TUR.
Per una migliore comprensione delle questioni che ci proponiamo di
affrontare, abbiamo immaginato un
caso pratico.
Ipotizziamo due società capogruppo Alfa UK e Beta Uk entrambe di
diritto anglosassone operanti rispettivamente nel settore bancario e in
quello immobiliare. Le due società
dispongono di società controllate in
vari paesi europei tra cui l’Italia.
La controllata italiana di Alfa sottoscrive con la controllata italiana di
Beta un contratto di locazione sugli
immobili di proprietà di quest’ultima, redatto in Italia e regolarmente
registrato. In ogni immobile preso in
locazione la controllata italiana del
gruppo bancario (da adesso Alfa Ita)
ha collocato una filiale.
Alfa UK sottoscrive all’estero con
Beta UK un documento, ove Alfa UK
consegna a Beta UK una somma di
denaro a garanzia delle obbligazioni
assunte dalla controllata italiana Alfa
Ita. Si prevede che la somma depositata verrà restituita a conclusione del
contratto di locazione sottoscritto tra
le due società controllate nazionali.
La consegna di una somma di denaro costituisce la fattispecie del pegno irregolare1 che rientra nella categoria delle garanzie reali. La figura contrattuale prevede il passaggio
di proprietà della somma di denaro dato in pegno, in favore del creditore pignoratizio che può disporre liberamente della somma ricevuta. D’altra parte il creditore pignoratizio è obbligato a restituire le
somme date in pegno al momento dell’adempimento dell’obbligazione garantita. In caso di inadempimento dovrà essere restituita soltanto la somma che eccede la parte
della prestazione garantita.
L’accordo sottoscritto tra le due ca1. In Italia il pegno è regolato dagli art.
2784 fino a 2807 del codice civile.
Paolo Antonio Iacopino
Funzionario dal 2004 presso una Agenzia Fiscale. Attualmente svolge attività di verifica nell’ambito della Direzione Regionale del Piemonte. Ha svolto attività di formazione
professionale per conto dell’Agenzia e della S.S.E.F.
Abilitato all’esercizio della professione forense (tuttavia non esercente poiché pubblico
dipendente). Nel 2013 ha conseguito presso la Scuola Superiore di Economia e Finanze il master in Diritto tributario Internazionale.
Chiara Porrovecchio
Funzionario dal 2006 presso una Agenzia Fiscale. Attualmente svolge attività di Audit
Interno nell’ambito della Direzione Regionale del Piemonte. È stata consulente telefonico tributario presso il Call Center di Torino.
Abilitata all’esercizio delle professioni contabili e alla Revisione legale (tuttavia non esercita poiché pubblico dipendente).
Ricercatore in Economia tributaria e materie giuridico – fiscali dal 2008, anno in cui
ha conseguito il Dottorato presso l’Università degli Studi di Palermo.
Autrice di numerosi articoli per il sito web www.fiscoetasse.com, collabora dal 2013
alla Rivista Fiscalità Estera.
FISCO e TASSE
15
ASPETTI FISCALI
pogruppo configura la fattispecie
della garanzia reale. Infatti la somma consegnata da Alfa UK in favore
di Beta UK ha la funzione di garantire gli obblighi assunti dalla controllata di Alfa.
Il fatto che la garanzia venga prestata dalla capogruppo e non dalla
controllata, che è la società che ha
assunto l’obbligo contrattuale sottoscrivendo il contratto di locazione,
non svilisce la funzione di garanzia reale della somma consegnata.
Infatti rientra tra le funzioni tipiche
delle holding anche la prestazione
di garanzia sugli obblighi assunti
dalle controllate.
L’art. 2 comma 1 lett. d) del TUR
prevede che sono soggetti a registrazione … gli atti formati all’estero … che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti
reali, anche di garanzia, su immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno
per oggetto la locazione e l’affitto
di tali beni.
L’esame dell’articolo appena citato
prevede, tra l’altro, la tassazione ai
fini dell’imposta di Registro degli atti redatti all’estero che istituiscono
una garanzia reale su contratti di locazione aventi oggetti situati nel territorio dello Stato.
Il caso esemplificato rientra, per
quanto detto, appieno nella disciplina dell’art. 2. Ne consegue che
il contratto sottoscritto all’estero tra
le due holding è soggetto alla tassazione obbligatoria in Italia, entro 60
16
Fiscalità estera n. 1 • 2016
giorni dalla sua formazione2.
L’analisi testuale dell’art. 2 pone un
problema di coordinamento interno al TUR con riferimento all’aliquota impositiva da applicare. Infatti l’art. 2 in commento parla letteralmente di garanzie reali senza alcun riferimento al beneficiario della
stessa garanzia. Invece l’art. 6 Parte
Prima Tariffa che tratta in generale
delle garanzie dispone che le garanzie reali e personali a favore di terzi,
se non richieste dalla legge sono imponibili con l’aliquota dello 0,50%.
Ne discende che la disposizione
dell’articolo 2 relativa agli atti esteri è più ampia rispetto al regime
previsto dall’art. 6 Parte Prima della Tariffa applicabile agli atti redatti in Italia.
Il diverso tenore letterale delle due disposizioni ci autorizza a ritenere che
le garanzie reali su immobili o aziende situate in Italia e relativi contratti di
locazione previste in atti formati all’estero siano imponibili anche se previsti in favore della parte.
Il registro sottopone a tassazione le
garanzie reali e personali rilasciate
in favore di terzi, con aliquota proporzionale dello 0,50%, se non richieste dalla legge3. Nel caso in cui
le garanzie sono rilasciate in solido
da più soggetti in unico atto l’imposta si assolve una sola volta.
2. Il termine di 60 giorni è indicato dall’art.
13 comma 1 del TUR.
3. Pertanto nel caso di atto redatto in Italia
il deposito cauzionale riconosciuto dal
conduttore al locatore non è soggetto ad
imposta perché non è una garanzia prestata
in favore di terzi.
Riassumendo, l’art. 6 della Tariffa
parte Prima colloca le garanzie reali e personali rilasciate in favore di
terzi, se non richieste dalla legge,
tra le disposizioni da tassare ad aliquota dello 0,50%.
Invece, l’art. 2, comma 1 lett. d, TUR
attrae a tassazione gli atti formati
all’estero contenenti garanzie su beni immobili o aziende esistenti nel
territorio dello Stato, non replicando
le caratteristiche dell’art. 6. Infatti,
l’art. 2 sopra citato, parla, per gli atti
formati all’estero, genericamente di
garanzie reali, non limitando, quindi, l’imposizione alle sole garanzie
in favore di terzi. Consegue che la
disposizione, almeno limitatamente
alla garanzia prestata in favore della parte, trova come sua aliquota naturale quella disposta dall’art. 9 parte Prima della Tariffa, contenente gli
atti diversi da quelli altrove indicati
aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
In conclusione, nel caso immaginato, la garanzia prestata da Alfa
UK in favore di Beta UK sconta l’aliquota dello 0,5% in quanto Alfa
UK presta una garanzia in favore di
un terzo, Beta UK.
Se invece le due holding avrebbero
esercitato in Italia le attività di impresa, mediante le stabili organizzazioni lo stesso contratto avrebbe
scontato l’aliquota del 3% prevista
dall’art. 9 della Tariffa Parte Prima
del TUR in quanto la garanzia sarebbe stata resa in favore della controparte.
FISCO e TASSE
ASPETTI FISCALI
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Common Consolidated Corporate Tax Base
Una comune base imponibile per le società UE
La base imponibile consolidata comune per l’imposta di tutte le società operanti all’interno dell’UE
potrebbe risultare uno strumento
estremamente efficace per conseguire obiettivi di maggiore equità
ed efficienza della tassazione. Dopo la prima proposta datata 2011, si
attende di conoscere le novità che
dovrebbero essere introdotte nel
corso del corrente anno 2016.
Il 16 marzo 2011, è stata presentata
dalla Commissione Europea la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB). Seppure permangano molti interrogativi sulla sua pratica attuazione, la Common Consolidated Corporate Tax Base costituisce un progetto ambizioso che potrebbe finalmente far raggiungere
quella tanto desiderata omogeneità
fiscale tra tutti i Paesi membri.
In effetti, in assenza di regole comuni, l’interazione tra i diversi sistemi
tributari nazionali conduce spesso
a sovra-tassazione e doppia imposizione; e le imprese sono soggette a
oneri amministrativi gravosi e a elevati costi di adeguamento alla normativa. Oltre a ciò, solo adottando
una base impositiva uguale in ciascuna nazione, si è in condizione di
affrontare tutti quei meccanismi (già
ben individuati dall’OCSE nell’ambito del progetto BEPS) che, all’interno dell’UE, oltre che su scala
mondiale, oggigiorno consentono
una pianificazione fiscale aggressiva (esempio: transfer pricing, indebitamento, patent box etc.).
La CCCTB è un unico insieme di
norme che le società operanti all’interno dell’Unione potranno utilizzare per calcolare i loro profitti tassabili. Ciò significa che le società avranno l’obbligo di rispettare un unico
regime fiscale europeo per il calcolo del loro reddito imponibile, invece che 28 regimi tributari diversi. La
CCCTB, però, non inciderà necessariamente sul potere discrezionale dei
Paesi dell’UE, riguardo alle aliquote
nazionali di imposizione delle società. Questo approccio appare particolarmente rilevante in quanto garantirà la coerenza dei regimi fiscali nazionali degli Stati membri, senza doverne contestualmente armonizzare
pure le varie aliquote d’imposta.
La proposta attuale prevede che la
CCCTB sia disponibile per le società di qualsiasi dimensione, costituite conformemente alle leggi
di un Paese dell’UE, qualora rivestano una delle forme regolamentate, o siano soggette a una delle im-
poste sul reddito delle società, o a
un’imposta analoga introdotta successivamente. La direttiva, peraltro,
si può applicare pure a determinate società costituite conformemente
alle leggi di un Paese terzo.
Una società che rispetti i requisiti di
cui sopra e che sia residente a fini fiscali in un Paese dell’UE, potrà dunque optare per il particolare regime
della CCCTB. Tale entità economica
andrà, di conseguenza, assoggettata
all’imposta sul reddito delle società
su tutti i proventi derivanti da qualsiasi fonte, sia all’interno che all’esterno del suo Paese UE di residenza. Importante evidenziare come la
proposta in argomento consenta anche ai gruppi che non risultino essere residenti a fini fiscali in un Paese
dell’UE, ma che abbiano una stabile
organizzazione ivi presente, la quale si uniformi agli indicati requisiti,
di optare per il regime in questione alle condizioni previste – ovviamente – con riferimento solo a detta stabile organizzazione mantenuta nell’UE. Queste imprese saranno quindi soggette all’imposta sul
reddito delle società, in base a tale regime, su tutti i redditi derivanti
dall’attività svolta tramite la PE (Permanent Establishment) avente sede
effettiva all’interno dell’Unione.
Paolo Soro
Dottore commercialista e revisore contabile, titolare dell’omonimo studio con sedi in Roma, Milano,
Cagliari e Dubai. Laureato in economia e commercio; master in direzione aziendale (SDA Bocconi –
Milano) e in fiscalità internazionale (USI – Lugano). International Certificate in Financial English. Specializzato in pianificazione fiscale internazionale, contenzioso e lavoro. Presidente collegio sindacale
consorzio garanzia fidi Sardegna. Consulente tecnico presso i tribunali di Roma e Cagliari. Responsabile fiscalità internazionale e marketing MESCO DWC – LLC (Dubai – EAU). Amministratore delegato
Green River Holding LTD – Malta. Relatore in convegni e autore di articoli in materia di fiscalità internazionale, trust, contenzioso tributario e consulenza del lavoro. Collabora con la rivista telematica di
approfondimento “Il Tributo” e con il sito web www.fiscoetasse.com
www.paolosoro.it
[email protected]
FISCO e TASSE
17
ASPETTI FISCALI
Da quanto esposto ne deriva che
una “società ammissibile”, la quale
desideri optare per la CCCTB, cesserà di essere soggetta alle disposizioni nazionali in materia di imposta sul reddito delle società per
quanto riguarda tutte le questioni
disciplinate dal regime comune.
Sul punto, dunque, la direttiva dimostra di essere ossequiosa delle
linee guida dettate dall’OCSE con
particolare riferimento ai due noti principi del functional separate entity approach e del nexus approach, in base ai quali ciascuna
singola azienda deve essere tassata nello Stato in cui effettivamente produce il proprio reddito e acquisisce il conseguente valore aggiunto.
La base imponibile sarà determinata per ogni esercizio fiscale, sottraendo dai ricavi: quelli esenti, le spese e le altre voci deducibili. È opportuno che siano soggetti a imposizione tutti i ricavi, tranne quelli appunto
espressamente esentati. In proposito,
si rammenta che sono esenti dall’imposta sul reddito delle società:
- i sussidi direttamente collegati
all’acquisizione, alla costruzione o al miglioramento delle attività immobilizzate;
- i proventi della cessione di panieri di attività, compreso il valore di mercato di doni non monetari;
- le distribuzioni di profitti ricevute;
- i proventi della cessione di azioni;
- il reddito di una stabile organizzazione ubicata in un Paese terzo.
È, poi, necessario che le attività immobilizzate possano essere ammortizzate ai fini fiscali, fatte salve determinate eccezioni: le attività di
lunga durata dovrebbero essere ammortizzate singolarmente, mentre
le altre dovrebbero confluire nel
menzionato paniere. Secondo tale
principio, le attività non soggette ad
ammortamento includono:
18
Fiscalità estera n. 1 • 2016
- attività materiali immobilizzate
non soggette a deterioramento
fisico e obsolescenza, quali terreni, oggetti d’arte, pezzi d’antiquariato o gioielli;
- attività finanziarie.
Le perdite sostenute in un esercizio
fiscale potranno, inoltre, essere dedotte negli esercizi successivi. Una
riduzione della base imponibile a
causa delle perdite di esercizi fiscali precedenti non potrà produrre un
importo negativo.
La proposta precisa, altresì, che sono società figlie qualificate per il
consolidamento (appartenenza a un
gruppo per le società) tutte quelle in
cui la società madre detiene:
- il potere di esercitare più del
50% dei diritti di voto;
- un diritto di proprietà su oltre il
75% del capitale della società,
od oltre il 75% dei diritti sui profitti.
La direttiva CCCTB si basa sul principio: “all-in/all-out”; detto in altri
termini: tutti o nessuno.
Le società che soddisfano i requisiti di ammissibilità per la costituzione
di un gruppo dovranno consolidarsi e
ciò implica che non potranno semplicemente optare per il calcolo individuale dei loro risultati fiscali ai sensi delle norme comuni. In sostanza,
vengono qui ripresi i principi relativi alla redazione del bilancio consolidato mondiale. Nella proposta è anche precisato che il gruppo di un contribuente residente è costituito da:
- tutte le sue stabili organizzazioni ubicate in altri Paesi dell’UE;
- tutte le stabili organizzazioni
ubicate in un Paese dell’UE appartenenti alle sue società figlie
qualificate residenti in un Paese
terzo;
- tutte le sue società figlie qualificate residenti in uno o più Paesi
dell’UE;
- altri contribuenti residenti che
siano società figlie qualifica-
te della stessa società che è residente in un Paese terzo e che
soddisfa le condizioni necessarie.
La base imponibile consolidata sarà
ripartita tra i membri di un gruppo,
in ogni esercizio fiscale, sulla base di una formula per determinarne
la percentuale assegnata agli stessi membri del gruppo. Tale formula
conferisce pari peso agli elementi:
fatturato, lavoro e attività.
Vengono individuate anche delle
norme anti-abuso: le operazioni artificiali svolte con l’esclusiva finalità
di eludere l’imposizione sono ignorate ai fini del calcolo della base imponibile; tuttavia, ciò non si applica
alle attività commerciali autentiche,
nelle quali il contribuente sia in grado di scegliere due o più possibili
operazioni che abbiano lo stesso risultato commerciale, ma producano basi imponibili differenti.
Il quadro amministrativo della
CCCTB prevede, infine, un’impostazione basata sull’idea di “sportello unico”, che consenta ai gruppi
di società soggetti a imposta in più
di un Paese dell’UE di adempiere ai
propri obblighi fiscali rivolgendosi
a un’unica Amministrazione Fiscale
dell’UE, presso la quale dover presentare una dichiarazione dei redditi consolidata.
In conclusione, pare indubbio che la
CCCTB migliorerebbe notevolmente
il contesto imprenditoriale nell’UE.
Non va, invero, sottaciuto che consentire agli Stati membri di presentare un’impostazione comune nei
confronti dei Paesi terzi, significherebbe avere una potentissima arma
di difesa per il mercato europeo contro la pianificazione fiscale aggressiva. Tutte le Amministrazioni Finanziarie potrebbero, infatti, dare una
risposta unitaria alle società controllate estere, al fine di evitare il trasferimento degli utili verso giurisdizioni
non collaborative.
FISCO e TASSE
ASPETTI FISCALI
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Occorre, peraltro, rilevare che
l’attuale proposta concerne una
CCCTB facoltativa. Questo ne costituisce un grave limite, atteso che
appare assai improbabile che le
multinazionali, le quali riducono al
minimo gli utili imponibili mediante una pianificazione fiscale aggressiva, scelgano liberamente di aderire alla CCCTB. Occorrerà, dunque,
rendere la CCCTB obbligatoria, perlomeno per tali soggetti.
Oltre a ciò, le discussioni che hanno fatto seguito alla proposta in
questione con riferimento ai suoi
aspetti più complessi, rappresentano degli oggettivi freni ai potenziali
progressi che cercano di farsi strada
FISCO e TASSE
su quelli che sono gli altri elementi – viceversa – fondamentali della
proposta. Conseguentemente, appare inevitabile un approccio graduale della CCCTB che si basi pure
su obbligatori equilibri politici comunemente accettati da tutti i Paesi membri.
Al riguardo, la Commissione ha in
programma di presentare nel corso del 2016 una nuova proposta legislativa che si adatti alle esigenze
maggioritarie (specie con riferimento
al corretto bilanciamento fra il trattamento favorevole delle spese per ricerca e sviluppo – richiesto da svariati Paesi, tra cui l’Italia – e l’indebitamento societario), introduca l’ele-
mento dell’obbligatorietà e consenta
il predetto approccio graduale.
Il punto focale resta quello di garantire l’effettiva tassazione nel luogo in cui gli utili vengono realmente generati: appare senza dubbio indispensabile fare in modo che le società, le quali traggono tutti i benefici dall’operare nel mercato unico e ivi maturano profitti, debbano anche corrispondere le imposte
su tali redditi, appunto, nel luogo in
cui agiscono, ovverossia all’interno
dell’UE. Orbene, la CCCTB, se ben
strutturata e resa gradualmente obbligatoria per tutti, potrebbe davvero consentire di conseguire tale importantissimo obiettivo.
19
VARIE
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Il ruolo dell’Export Project Manager
nella filiera del network dei servizi
Internazionalizzazione nei mercati esteri
globalizzati ed emergenti di Cina,
Paesi del Sud-Est Asia e India
La Globalizzazione dei mercarti
esteri emergenti, sta rivoluzionando il concetto di come un’impresa
deve fare internazionalizzazione. In
questo nuovo scenario, altamente
competitivo e tecnologico, l’Export
Project Manager coordina e lavora
insieme al network dei servizi della filiera all’internazionalizzazione,
indirizza l’impresa verso la cultura della globalizzazione e trasmette tutti quei valori e le raccomandazioni degli specialisti della filiera
estera, per poi gestire le fasi del progetto di sviluppo estero.
L’Export Project Manager, deve essere
visto come il collante tra l’impresa e il
network della filiera, prima però, per
meglio comprenderne la collocazione ed i vantaggi sia per l’impresa sia
per il network, sarà necessario prima
rendersi conto dei cambiamenti importanti, imposti dalla globalizzazione e come prevederli. Il successo di
qualsiasi progetto, metodologia, idea
o professione, dipende molto dalla
sua semplicità: semplice è tutto ciò
che si capisce, realizzabile con metodologie semplici ed innovativi, adatti
a creare modelli flessibili di sviluppo.
L’internazionalizzazione è semplice
da comprendere: richiede la presenza globalizzata delle Pmi sui territori
dei mercati esteri emergenti.
Lo sviluppo dell’economia della Cina, India e Paesi del Sud-Est Asia, continuerà nei prossimi decenni, sempre
più area driver della globalizzazione mondiale. La leadership di questi
paesi, sta avendo l’effetto di una perfetta tempesta sull’intera economia
mondiale: una serie di fattori esterni
che tutti insieme creano nuovi equilibri nell’economia sempre più globalizzata, competitiva e quindi portatore di eccezionali e favorevoli condizioni economiche, opportunità e sviluppo per il Made in italy espressione
dei valori delle Pmi italiane. Gli effetti
della tempesta economica e dei cambiamenti richiesti, non interessa solo
le Pmi, anche se poco inclini ai cambiamenti che, vedono maggiormente coinvolte le multinazionali storiche
dell’Europa e del Nord America, però pronti a riconsiderare ed aggiornare il loro modelli aziendali ai bsogni
che cambiano.
Le Multinazionali storiche, continueranno a crescere in futuro a ritmi più lenti con marginalità ridotte. Tra il 1980 ed il 2013, i profitti
delle multinazionali, crescevano del
30% più del PIL mondiale (Prodotto Interno Lordo). Nel 1980 il totale
dei profitti rapportati al PIL mondiale era pari al 7,6%, nel 2013 i profitti sono ulteriormente aumentati ed il
rapporto con il PIL mondiale è salito
al 9.8%. Quindi, le multinazionali,
complessivamente ad oggi catturano
più del 50% dei profitti dell’intera
economia mondiale. Ma l’evoluzione della globalizzazione dei mercati
emergenti, ha come effetto di modificare gli equilibri dell’intero sistema
mondiale, in quanto le multinazionali storiche avvertono di essere minacciate dai nuovi competitors dei
mercati emergenti a causa dei nuovi
modelli di come fare impresa.
I nuovi competitors dei paesi emergenti, in tempi brevi acquisiscono
quote di mercato importanti grazie
alla tecnologia che dispongono, flessibilità, mezzi finanziari, politiche di
pianificazione di medio e lungo ter-
Gianni Gregoris
Export Project Manager per le imprese che avviano o ampliano progetti di internazionalizzazione in Cina, Sud-est Asia e India. Figura professionale formata attraverso una
ampia e diversificata esperienza professionale di consulente finanziario ed aziendale
prima, nella divisione corporate e poi in ambito internazionale in diversi settori industriali, commerciali e dei servizi del terziario avanzato dell’hi-tech. Il metodo innovativo
di concepire l’internazionalizzazione e gli effetti della globalizzazione si basa sul lavoro
che viene svolto all’estero in team con l’impresa e il network della filiera dell’internazionalizzazione espressione dei valori del paese estero dove l’impresa vuole realizzare il
progetto di investimento.
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FISCO e TASSE
VARIE
Fiscalità estera n. 1 • 2016
mine e dimensioni aziendali sempre più grandi, favoriti da mercati in
espansione: nel 1980 la quota dei ricavi dei paesi emergenti, (riferito ai
ricavi totali delle multinazionali nel
mondo), era pari al 21% nel 2013 è
cresciuta al 41%. Quest’ultimo dato, spiega in modo semplice, il ruolo
sempre più importante che nei prossimi decenni avranno i Paesi emergenti ed in particolare quelli dell’area Asiatica che guidati da Cina, India e Paesi sud-est Asia assumeranno
sempre di più, la leadership dell’economia mondiale. L’evoluzione in
atto, apre nuovi scenari dell’economia globalizzata mettendo a confronto due sistemi incentrati sulla
presenza globale: le multinazionali tradizionali caratterizzati da poca
flessibilità e progetti di investimenti
di breve periodo, dall’altra le nuove
imprese e multinazionali dei mercati
emergenti che stanno trasformando i
loro modelli produttivi, caratterizzati
prima dal basso valore aggiunto del
prodotto e costi del lavoro, verso innovativi formule di sviluppo tecnologicamente avanzati, automatizzati, qualità dei prodotti, attenzione alle politiche ambientali che interessano l’intero ciclo produttivo, il tutto
a costi competitivi. È evidente che,
il nuovo scenario cambia il concetto classico della definizione di internazionalizzazione, laddove i mercati esteri oggi impongo una scelta obbligata, la presenza globale delle nostre Pmi sui territori dei paesi esteri
emergenti. Prendendo atto di ciò che
succede nei mercati internazionali emergenti, le imprese italiane devono cambiare strategia, guardando
con attenzione alla seguente formula che consente di presidiare i mercati emergenti, sviluppare l’impresa
in ambito internazionale e rafforzare la nuova visione del Made in Italy:
(Know-how, tecnologia e design made in Italy) + (qualità dei prodotti, rispetto ambientale e garanzie, secondo lo standard europeo) + (produrre nel paese o area emergente per
FISCO e TASSE
vendere in quel paese o area) = Risultato, prodotto competitivo in termini di qualità e di prezzo sul mercato di riferimento, realizzato attraverso l’idea, il design e la tecnologia del made in Italy. Questa nuova
visione dell’internazionalizzazione,
molto semplice consente di rafforzare il brand del Made in Italy nel
mondo ed attrarre in Italia, nel medio e lungo termine gli investimenti esteri (IDE).
Le imprese italiane, non hanno scelta se non quella di affrontare i mercati esteri con la stessa logica delle
multinazionali, quindi torno a ripetere è necessario presidiare il territorio. Le nostre imprese, sono storicamente favorite dalla tecnologia e
modelli organizzativi validi che potranno mettere a disposizione del
sistema produttivo mondiale delle
multinazionali, per sostenerli nella
flessibilità produttiva, know how tecnologico, innovazione dei prodotti e
cicli produttivi, qualità e politiche
industriali nel rispetto dell’ambiente.
La presenza globale, interessa non
solo le Pmi di produzione ma anche
quelle commerciali ed in particolare ci sarà grande spazio per le aziende del settore dei servizi e del terziario avanzato dell’hi-tech. In generale, per le attività tipiche commerciali di microimprese o piccole imprese, non orientate alla produzione sui
territori esteri e non forti di un proprio brand, l’approccio commerciale
all’estero deve avvenire attraverso le
piattaforme digitali dell’e-commerce
che si svilupperà sempre di più per
commercializzare nel mondo qualsiasi tipo di bene di consumo. L’ecommerce, richiede grandi competenze ed importanti investimenti per posizionare il brand del prodotto da vendere. In questo modello
globalizzato dell’economia, l’Export
Project Manager, deve avere una visione globalizzata prima del mondo e poi dell’economia, disponibile
ai cambiamenti, prevederli in anticipo, conoscere i mercati attraverso la
presenza costante sul territorio, visitare le realtà produttive, commerciali
e dei servizi dei paesi esteri, clienti e
fornitori, relazionare con le persone,
i costumi, la cultura del popolo, le
abitudini, conoscere e dialogare con
l’amministrazione pubblica locale,
al fine di costruire modelli di impresa made in Italy, in sintonia con i valori espressione dei territori esteri.
L’export Project Manager, deve avere
inoltre, una forte capacità relazionale e lavorare in team, deve essere a
disposizione dell’impresa e di tutti i
partner della filiera dei servizi dell’internazionalizzazione, deve conoscere il mondo delle imprese attraverso
una consolidata esperienza aziendale, meglio se supportata da esperienze di lavoro nelle Pmi in aree di sviluppo, organizzazione, human resources, marketing, finanziario, ecc.
L’Export Project Manager, lavora a
fianco dell’impresa ma svolge la sua
professione sul territorio estero ed a
stretto contatto con il network dell’intera filiera dei servizi all’internazionalizzazione, a loro volta espressione
del territorio, strutturati ed organizzati nel paese o area estera.
La filiera dei servizi all’internazionalizzazione: studi professionali di
fiscalità internazionale e legali, società di servzi specializzati nelle
attività di marketing, nel digitale,
nell’e-commerce, traduzioni legali
e servizi interpreti, banche, associazioni, camere di commercio estere,
società specializzate come Simest,
Sace e Ice. L’export Project Manager, deve essere l’espressione dei
valori della filiera, avere la capacità
e le competenze per coordinarla ed
assistere l’impresa in team, in tutte
le fasi del progetto, pre-internazionalizzazione, realizzazione, entrata
a regime ed attività di monitoraggio
negli anni successivi. Il sistema integrato del network dei servizi all’internazionalizzazione, favorisce la
ricerca dei bisogni nei nuovi mercati emergenti e consentono di assistere progetti chiavi in mano.
21
VARIE
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Lavoro estero – il distacco nei Paesi
extracomunitari dopo le modifiche
apportate alla legge 398/1987
Il decreto legislativo
151/20151
L’articolo 18 del decreto legislativo 151/2015 (Decreto semplificazioni), ha modificato parzialmente
la procedura di distacco dei lavoratori subordinati in ambito extra Ue;
1. D.lgs. n. 151/2015 – Art. 18 Abrogazione
autorizzazione al lavoro estero.
1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1, comma 4, è abrogato;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art.
2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani
da impiegare o da trasferire all’estero). – 1. Il
contratto di lavoro dei lavoratori italiani da
impiegare o da trasferire all’estero prevede:
a) un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative
per la categoria di appartenenza del
lavoratore, e, distintamente, l’entità’ delle
prestazioni in denaro o in natura connesse
con lo svolgimento all’estero del rapporto
di lavoro; b) la possibilità per i lavoratori
di ottenere il trasferimento in Italia della
quota di valuta trasferibile delle retribuzioni
corrisposte all’estero, fermo restando il
rispetto delle norme valutarie italiane e
del Paese d’impiego; c) un’assicurazione
per ogni viaggio di andata nel luogo
di destinazione e di rientro dal luogo
stesso, per i casi di morte o di invalidità
permanente; d) il tipo di sistemazione
logistica; e) idonee misure in materia di
sicurezza.»;
c) l’articolo 2-bis è abrogato.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 346 è abrogato.
l’aspetto più rilevante di questa modifica riguarda sicuramente l’abrogazione della normativa in materia
di autorizzazioni al lavoro all’estero, procedura che i datori di lavoro
dovevano compiere, al momento in
cui assegnavano lavoratori subordinati in Paesi extracomunitari.
In questa sede vorrei riprendere questa materia, evidenziando le
modifiche apportate dalla recente
normativa e ponendo in risalto gli
adempimenti che i datori dovranno
ancora eseguire.
Occorre innanzi tutto evidenziare
che il distacco di lavoratori subordinati, in campo transnazionale, è
uno strumento sempre più utilizzato dalle imprese italiane sia in ambito comunitario che in quello extracomunitario, finalizzato alla realizzazione di progetti destinati al
mercato mondiale.
Il voler rendere meno gravose le numerose procedure poste in capo alle aziende, è sicuramente un fatto da recepire con soddisfazione, a
condizione che l’opera di semplificazione non debba incidere negativamente sullo svolgimento del
rapporto di lavoro all’estero, essen-
do venuta meno l’attività di verifica
propedeutica al distacco, svolta dal
Ministero del Lavoro e dal Ministero degli affari Esteri.
Nei Paesi extracomunitari, il distacco è disciplinato dalla legge
398/1987, legge che, sotto un profilo sistematico, ha voluto rendere
obbligatoria l’assicurazione sociale
nei confronti dei lavoratori residenti
in Italia ed inviati all’estero in Paesi non comunitari, privi di convenzioni sulla sicurezza sociale, nonché disciplinare i criteri di controllo. Ora, in base alle recenti modifiche legislative, l’aspetto collegato ai
controlli, propedeutici all’assunzione è stato molto attenuato.
La portata di questa norma riguarda tutti i lavoratori residenti in Italia, sia i cittadini italiani che quelli
comunitari, inviati a lavorare in Stati extracomunitari.
Questo principio è stato chiarito
dall’Inps, dove evidenzia che “Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ritenendo che un’interpretazione letterale della predetta norma
che escludesse la tutela legislativa dei
lavoratori cittadini dei Paesi membri
CEE, temporaneamente occupati in
Luigi Rodella
Consulente del lavoro.
Già Responsabile di “Amministrazione dirigenti e compensation” in Indesit Spa, da oltre
venti anni si occupa della gestione del rapporto di lavoro estero, collaborando con Istituti di formazione alla redazione di pubblicazioni, all’attività di formazione e consulenza
sugli expatriates. Dal 1998 fa parte del Comitato tecnico scientifico della rivista “EUROPER NOTIZIE”, edito da ISPER NOTIZIE, periodico mensile dedicato al personale all’estero, fornendo articoli sulla previdenza e sulla fiscalità dei lavoratori inviati all’estero.
[email protected]
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FISCO e TASSE
VARIE
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Paesi extracomunitari risulterebbe lesiva dei principi sanciti dalla normativa comunitaria, ha espresso l’avviso
che la legge 398/1987 debba essere
applicata anche ai cittadini dei Paesi
comunitari”.
La normativa si riferisce in modo
generico ai “lavoratori”, senza entrare nel merito se trattasi di lavoratori subordinati ovvero di collaboratori, in quanto la specifica disciplina di questi ultimi è avvenuta
solo successivamente, con la legge
335/1995 e con il d.lgs. 276/2003.
In ogni caso, abbiamo ragione di ritenere che la normativa di cui alla
legge 398/1987, si debba applicare solo ai rapporti di lavoro subordinato, ciò in quanto esaminando
la bozza del modello di domanda,
ora abrogato, contenuto nel d.m.
16 agosto 1988, venivano richiesti
elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, come ad esempio la
disciplina dell’orario di lavoro settimanale, la tutela delle festività,
l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché la fruizione delle ferie, tutti elementi che
ci hanno sempre indotto a ritenere
l’esclusione per questi contratti “parasubordinati”,
dall’applicazione
della presente normativa.
L’articolo 1 della legge 398/1987 rimane invariato relativamente alla parte che prevede l’obbligatorietà
delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani all’estero2; non subisce
inoltre modifiche nella definizione
degli istituti assicurati, nonché i destinatari datorili della norma che sono:
a) datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede,
2. Le assicurazioni coperte, previste
nell’articolo 1 della l. 398/1987 sono:
a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione
involontaria;
d) assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternità.
FISCO e TASSE
anche secondaria, nel territorio
nazionale.
b) le società costituite all’estero con
partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’articolo 2359,
primo comma, del codice civile;
c) le società costituite all’estero, in
cui persone fisiche e giuridiche
di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore
ad un quinto del capitale sociale;
d) i datori di lavoro stranieri.
Il comma 3 dell’articolo 1 rimane
confermato3, mentre invece il d.lgs.
n. 151/2015, dispone l’abrogazione
del comma 4, che prevedeva:
“4. I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attività all’estero
devono iscriversi in apposita lista di
collocamento tenuta dall’ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilascia il nulla osta
all’assunzione che può avvenire con
richiesta nominativa. L’iscrizione nella lista è compatibile con quella nella
lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che stipula un contratto per
l’estero può chiedere di mantenere
l’iscrizione nella lista ordinaria”.
In relazione all’abrogazione della
normativa sopra esposta, i lavoratori che intendono operare all’estero
dovranno affidarsi agli ordinari canali di reclutamento.
Allo stato attuale l’incontro tra la
domanda e offerta di lavoro, una
volta prevalentemente pubblico,
dal 1997 è svolto dai servizi per il
lavoro pubblici e privati che sono
i Centri per l’Impiego e le Agenzie
per il lavoro, di cui all’articolo 4 e 6
del d.lgs. 276/2003.
Questi soggetti svolgono funzione
di intermediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro in qualità di
operatori del mercato del lavoro.
3. Il comma 3 dell’articolo 1 prevede “Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche nel caso di assunzione di lavoratori
italiani in Paesi extra comunitari).
I Centri per l’impiego sono strutture pubbliche mentre le Agenzie per
il lavoro sono soggetti privati autorizzati dallo Stato; possono svolgere
attività di somministrazione di lavoro di tipo generalista e specialista,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, e supporto di ricollocazione professionale.
La modifica dell’articolo 2
della legge 398/1987 –
abrogazione dell’autorizzazione
al distacco
I datori di lavoro italiani e stranieri,
che intendevano assumere sul territorio nazionale lavoratori italiani da
impiegare all’estero in Paesi extracomunitari, ovvero distaccare o trasferire dei propri dipendenti già precedentemente assunti, erano tenuti a richiedere ai sensi dell’articolo 2 della
legge 398/1987, una autorizzazione
preventiva. La richiesta inizialmente
cartacea è stata successivamente resa
informatica, nell’ambito delle iniziative tese a semplificare le procedure
amministrative. La domanda doveva
essere avanzata da parte dei datori di
lavoro che inviavano all’estero in Paesi extracomunitari lavoratori residenti
in Italia, indipendentemente che questi Paesi fossero legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
La richiesta doveva essere preventiva. A tale scopo doveva essere presentata istanza in bollo al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali,
e inoltrare copia in carta semplice
al Ministero degli Affari Esteri.
Una ulteriore copia doveva essere
inviata alla Direzione Regionale del
Lavoro competente per sede del richiedente l’autorizzazione.
Tutti questi adempimenti, per
effetto del decreto legislativo
151/2015, sono stati
soppressi
Questo non vuole significare che il
legislatore non tuteli più il lavora-
23
VARIE
tore all’estero, poiché, come abbiamo visto, permane sempre l’obbligo assicurativo, contenuto nell’articolo 1, mentre il controllo non è
più preventivo ma verrebbe esercitato a posteriori. A quest’ultimo
proposito, non si capisce bene quali saranno le conseguenze nel caso
in cui l’azienda non dovesse ottemperare al disposto secondo la norma; escludendo una invalidità del
contratto, si potrebbe forse ritenere
che la società dovrà sopportare tutte
le conseguenze derivanti dal mancato rispetto della disposizione. Ad
esempio, il lavoratore avrebbe diritto a percepire un determinato trattamento ove questo, se previsto dalla
contrattazione nazionale non fosse
stato stato riconosciuto.
Il rinnovato articolo 2 della legge
398/1987, ora titolato “Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da
impiegare o da trasferire all’estero”
lascia intendere che a monte debba
esserci un contratto di espatrio, sottoscritto dal datore e dal lavoratore,
definito dalla norma:
“Il contratto dei lavoratori italiani da
impiegare o trasferire all’estero”.
Il contratto deve contenere:
•Un trattamento economico e
normativo
complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per
la categoria di appartenenza del
lavoratore, e, distintamente l’entità delle prestazioni in denaro o
in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di
lavoro.
• La possibilità per i lavoratori di
ottenere il trasferimento in Italia
della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte
all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego.
24
Fiscalità estera n. 1 • 2016
• Un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo
stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente.
• Il tipo di sistemazione logistica.
• Idonee misure in materia di sicurezza.
Questa norma è divenuta immediatamente esecutiva ed in merito alle
istanze già presentate dalle aziende
ed in attesa di essere autorizzate, la
Direzione generale per le politiche
attive, con nota del 1° ottobre 2015,
ha disposto che l’esercizio dei poteri datoriali verrà liberalizzato con
riferimento anche alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore
del decreto legislativo, ed ancora in
corso di istruttoria.
Vorrei inoltre evidenziare che il nuovo articolo 2 così come è stato formulato, si sostituisce al precedente decreto del 16 agosto 1988 (non
specificamente abrogato dall’articolo 18 del d.lgs. 151/2015), nell’ambito del quale era stato pubblicato il
fac-simile di domanda di assunzione e/o di trasferimento di lavoratori italiani in paesi extracomunitari.
La domanda doveva tra l’altro contenere una dichiarazione circa l’assunzione di responsabilità che il datore di lavoro doveva assumersi; come ad esempio:
Qualora non ci fosse un contratto tipo depositato al Ministero del lavoro, i rapporti di lavoro dovevano essere regolati dal C.C.N.L. di categoria integrato con le seguenti previsioni:
a) riconoscimento delle festività locali (integrabili o limitate fino a
quelle italiane).
b) orario di lavoro di ......... ore settimanali con possibilità di lavoro
straordinario nel limite massimo
di 2 ore giornaliere.
c) spese di viaggio a carico della
richiedente per i trasferimenti e
per i rientri periodici per le ferie.
d) ripartizioni delle spese di viaggio di “ritorno” nell’ipotesi di dimissioni, anche durante la prova, nella proporzione pro-tempore pro quota (viaggio di andata è sempre a carico del richiedente”.
e) spese sanitarie di ricovero a cura
del datore di lavoro.
f) retribuzioni mensili o annuali
(per ogni livello) .............
g) prestazioni connesse con l’attività all’estero: indennità estero,
mensili, annuale € ..........., pocket money € ............, vitto e alloggio € .............
h) .................................
Inoltre ai sensi dell’articolo 2, quarto comma, della legge 398/1987,
precisa:
1) che nel caso di destinazione,
all’estero, del lavoratore a prestare l’attività presso le società
collegate, il rapporto sarà regolato dal contratto come stabilito
nei punti precedenti;
2) che il trattamento economiconormativo concernente i rapporti di lavoro per i quali si chiede
l’autorizzazione non sarà complessivamente inferiore a quello
dei contratti collettivi nazionali
di lavoro di categoria, anche per
quanto concerne il trattamento
economico per i casi di malattia
ed infortunio;
3) che nel caso di restrizioni al trasferimento di valuta all’estero,
esistenti o introdotte nel Paese di
destinazione, sarà esperita azione da parte del datore di lavoro per consentire il trasferimento
in Italia della quota-parte di valuta consentita, compatibilmente con le disposizioni vigenti; oppure le retribuzioni saranno corrisposte in Italia;
4) che con polizza n. .............. (o allegata) è stato provveduto all’assicurazione per i rischi dei viaggi (indicare i capitali assicurati
FISCO e TASSE
VARIE
Fiscalità estera n. 1 • 2016
che non devono essere inferiori a
Lire 130 e 150 milioni per i casi
di morte e di invalidità permanente); oppure: che ci si riserva
di comunicare il numero di polizza di assicurazione per i rischi di
viaggi i cui capitali assicurati non
saranno inferiori a L. 130.000 e L.
150.000 per i casi di morte o di
invalidità permanente.
5) che la sistemazione logistica prevista è ......................(es. in alloggi del datore di lavoro costituita da camera a n........... letti,
servizi; in albergo; in prefabbricati composti......... ecc.).
6) che si impegna ad apprestare
idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
7) .........................................
In base a quanto evidenziato giova ricordare che il rinnovato articolo 2 della legge 398/1987, rispetto
alla precedente bozza prevista dal
decreto del 16 agosto 1988 risulta essere sicuramente peggiorativa,
infatti:
• la disciplina delle festività dovrebbe essere regolamentata, in
quanto quasi mai questo istituto
coincide per i due Paesi.
•Non vengono disciplinate le
spese di viaggio per il rientro feriale.
• Non vengono disciplinate la ripartizione delle spese di viaggio
nell’ipotesi di dimissione/licenziamento.
• Nulla viene detto per le spese
sanitarie di ricovero in caso di
malattia o di infortunio. Questo
è un aspetto realmente penalizzante per il lavoratore, in quanto stiamo esaminando l’assegnazione in Paesi extracomunitari,
quasi mai convenzionati con l’Italia con Accordi sulla sicurezza
sociale.
Il nuovo articolo 2, pur prevedendo l’accensione di una polizza assicurativa a favore del lavoratore per
FISCO e TASSE
ogni viaggio di andata nel luogo di
destinazione e di rientro dal luogo
stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente, non specifica i
relativi valori di riferimento assicurabili (prima, il decreto del 1988 faceva riferimento a Lire 130.000 caso morte – L. 150.000 caso invalidità permanente).
In base a tutto quanto esposto, la
bozza contenuta nel decreto del
1988, era sicuramente un punto di
riferimento al momento in cui gli
Organi competenti del Ministero
si apprestavano a rilasciare il nulla
osta. Sicuramente in assenza di solide garanzie poste a tutela della salute del lavoratore all’estero, l’autorizzazione non veniva concessa.
Oggi tutto questo viene demandato
alla liberalità dell’imprenditore ovvero alla negoziabilità delle parti.
I datori di lavoro stranieri
Una considerazione a parte, deve essere fatta per i datori di lavoro
stranieri previsti nel punto d) dell’articolo 1 della legge 398/1987.
La presente disposizione è sempre
stata considerata un pò in contraddizione in quanto, il nostro legislatore ha voluto estendere la tutela
dei lavoratori assunti all’estero, non
solo alle imprese italiane, ma anche ai datori di lavoro stranieri, che
all’estero assumono lavoratori residenti in Italia.
Ovviamente, la norma contenuta
al punto d) prevista per i datori di
lavoro stranieri, si sarebbe rivelata
di dubbia efficacia sul piano pratico se non fosse stata accompagnata da ulteriori disposizioni che obbligavano il datore di lavoro straniero a fornire idonee garanzie in Italia
sul rispetto di tutti gli adempimenti
(non solo quelli previdenziali), connessi al rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore italiano distaccato all’estero.
Infatti, con il decreto del 16 agosto
1988, il Ministero del lavoro ha previsto che “per i datori di lavoro non
aventi sede nel territorio nazionale,
alla domanda di autorizzazione va
unita la documentazione relativa al
conferimento del mandato ad una
persona fisica o giuridica residente
in Italia e della corrispondente accettazione del mandato, con obbligazione solidale per l’adempimento
di tutti gli obblighi di cui alla legge
398/1987; il conferimento e l’accettazione del mandato devono risultare da atto pubblico; qualora la domanda sia presentata direttamente,
essa va corredata di documentazione equipollente, tradotta in lingua
italiana e autenticata dalle autorità
consolari italiane”.
Il Decreto 16 agosto 1988 pur non
essendo stato abrogato dalle successive disposizioni legislative, è
stato di fatto superato dall’eliminazione dell’autorizzazione all’espatrio, contenuta appunto nell’articolo 18 del d.lgs. 151/2015 e, come
diretta conseguenza, il superamento della garanzia che si era voluta
fornire ai lavoratori ed all’Inps, qualora il datore di lavoro straniero si
fosse reso insolvente nei confronti
dell’Istituto.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro
straniero non versasse i contributi in
Italia, generando così una evasione
contributiva, molto probabilmente, il lavoratore potrebbe ottenere i
contributi omessi (nell’ambito prescrittivo), in base al principio generale dell’automaticità delle prestazioni, di cui all’articolo 2116 del
codice civile4. All’Istituto, in questa
4. el rapporto fra lavoratore subordinato
e datore di lavoro, da un lato, ed ente
previdenziale, dall’altro, vige il principio
generale dell’automatismo delle prestazioni
previdenziali in forza del quale le
prestazioni previdenziali spettano al
lavoratore anche quando i contributi
dovuti non siano stati effettivamente
versati. Ne può essere trascurato che tale
principio – nella interpretazione che ne
è stata data dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 374 del 1997) – costituisce
regola generale – nell’ambito di tutte
25
VARIE
ipotesi, verrebbe meno la figura del
mandatario sulla quale soddisfarsi
per il mancato versamento dei contributi, in quanto questa procedura
è stata superata dal “decreto semplificazioni”. Rimane invece a carico
dell’Inps, e quindi della collettività
il danno contributivo.
Abrogazione della verifica
del ministero degli affari esteri
La semplificazione della procedura ha inoltre abolito la trasmissione della domanda al Ministero degli affari esteri.
Questo adempimento era contenuto:
• nel comma 1 dell’articolo 2 ....
Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari
esteri...
le forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie per i lavoratori dipendenti
– e, come tale, trova applicazione,
nello stesso ambito, a prescindere da
qualsiasi richiamo esplicito, essendo
semmai necessaria una disposizione
esplicita per derogare al principio stesso.
Tuttavia, il principio dell’automatismo
delle prestazioni previdenziali non trova,
invece, applicazione nel rapporto fra
lavoratore autonomo (e, segnatamente,
libero professionista) ed ente previdenziale
– nel difetto di esplicite norme di legge
(o di legittima fonte secondaria), che
eccezionalmente dispongano in senso
contrario – con la conseguenza che
il mancato versamento dei contributi
obbligatori impedisce, di regola, la stessa
costituzione del rapporto previdenziale
e, comunque, la maturazione del diritto
alle prestazioni. Né la prospettata diversità
di trattamento – tra lavoratori dipendenti,
appunto, e lavoratori autonomi (e,
segnatamente, liberi professionisti) – si pone
in contrasto con il principio costituzionale
di uguaglianza (art. 3 Cost.), anche
sotto il profilo della ragionevolezza, in
considerazione della diversità di situazione
esistente tra lavoratore subordinato (al
quale non possono essere, all’evidenza,
imputate omissioni contributive del proprio
datore di lavoro) e lavoratore autonomo (o,
segnatamente, libero professionista) che, in
dipendenza, appunto, della inapplicabilità
del principio dell’automatismo, subisce
soltanto le conseguenze pregiudizievoli
dell’inadempimento di obbligazioni
contributive a proprio carico.(Cassazione
Sez. Lavoro n. 23164 del 7/11/2007 pres. e
rel. De Luca)
Vorrei evidenziare che l’Inps ha tratttato in
modo molto esaustivo questa tematica ne:
“L’INFORMAZIONE PREVIDENZALE” N.
3/2007 – Pietro Capurso – pagine da 549 a
555; questa ipotesi non è stata contemplata
nè peraltro esclusa.
26
Fiscalità estera n. 1 • 2016
• nel comma 2 dell’articolo 2... La
domanda di autorizzazione deve
essere corredata della documentazione stabilita con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con i Ministri degli affari esteri...
• nel comma 3 dell’articolo 2: Il
Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni
generali nei Paesi di destinazione offrono idonee garanzie alla
sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale l’esito di tale accertamento.
L’azienda intestataria dell’autorizzazione doveva inoltre inviare
all’Ambasciata italiana del Paese di
destinazione, fin dal primo trasferimento e con cadenza bimestrale,
gli elenchi nominativi dei lavoratori trasferiti.
Io credo che questo adempimento
non si debba più fare in quanto il
datore non è più oggetto di autorizzazione5.
Questi adempimenti erano sicuramente utili per verificare le condizioni collegate all’espatrio; soprattutto la vigilanza del Ministero degli
affari esteri era estremamente importante quando il lavoratore doveva operare in Paesi particolarmente
pericolosi. Vorrei rammentare che
in questi casi il parere del Ministero degli affari esteri era vincolante.
Su questo tema specifico, si è acceso un interessante dibattito; personalmente ritengo che la sicurezza
e la salute del lavoratore, dovrebbe
avere la prevalenza, rispetto alle necessità di semplificazione.
Concordo inoltre su quanto è stato
scritto, sul tema della competitività
delle aziende e della globalizzazio-
5. Cfr. Guida al lavoro n. 45/2015
pag. 17 – Gabriele Bonati ritiene che
la comunicazione alle rappresentanze
diplomatiche si debba ancora fare.
ne del mercato del lavoro6; in ogni
caso, in una parte considerevole di
mondo sempre più a rischio, è indispensabile che ai datori di lavoro
vengano forniti i necessari strumenti affinché possano essere a conoscenza dei luoghi di lavoro non sicuri, come i lavoratori hanno diritto
affinché lo Stato italiano sorvegli e
tuteli la propria sicurezza all’estero.
Sistema sanzionatorio –
abrogazione dell’articolo 2-bis
Essendo venuta meno la richiesta di
autorizzazione all’espatrio, di conseguenza sono state abrogate le
sanzioni in caso di mancato adempimento previste dall’articolo 2-bis
della legge 398/19877.
Abrogazione del d.P.R. n. 346
del 18/4/1994
Il comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo 151/2015, prevede l’abrogazione del Regolamento
(d.P.R. 346/1994) che disciplinava
la procedura di richiesta di autorizzazione all’espatrio.
Il d.P.R. 346/1994 conteneva specifiche disposizioni volte alla semplificazione del procedimento di auto6. Cfr. Diritto & Pratica del lavoro n.
44/2015 – Andrea Costa – Pag. 2537 “... In
un mondo sempre più globalizzato, laddove
il vantaggio competitivo viene assicurato
anche dalla flessibilità della manodopera,
rendendola disponibile nei tempi e nei
modi richiesti dall’attività produttiva,
capita sovente che l’assegnazione all’estero
avvenisse prima del rilascio, o persino della
richiesta, dell’obbligatoria autorizzazione...”.
7. Articolo 2-bis Abrogato
Sanzioni
1. Chiunque operando in proprio o per
conto terzi, svolge attività di mediazione
per l’assunzione o il trasferimento fuori del
territorio nazionale di lavoratori italiani in
violazione dell’articolo 2, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e, per ogni
lavoratore reclutato, con la multa da lire due
milioni a lire dieci milioni.
2. I datori di lavoro che, senza la prescritta
autorizzazione di cui all’articolo 2,
impiegano fuori del territorio nazionale
lavoratori italiani, sono puniti con una
ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni e, nei casi più gravi, con l’arresto da
tre mesi ad un anno.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma
2 non si applicano ai datori di lavoro nella
ipotesi di cui all’articolo 2, comma 6.
FISCO e TASSE
VARIE
Fiscalità estera n. 1 • 2016
rizzazione all’assunzione e al trasferimento dei lavoratori italiani in Paesi non aderenti all’Unione europea.
Nello specifico regolava la richiesta di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento dei lavoratori
in ambito extra Ue; demandava al
Ministero degli affari esteri l’accertamento delle condizioni generali
dei Paesi di destinazione circa le situazioni politiche, sociali e sanitarie
ed infine poneva dei termini sul rilascio dell’autorizzazione (75 giorni per le imprese italiane e 90 giorni per le imprese straniere, trascorsi
i quali l’autorizzazione si intendeva
concessa).
Gli adempimenti che rimangono
in capo al datore di lavoro
a seguito dell’abrogazione
dell’autorizzazione
Comunicazioni assunzione
modello UNILAV
Il fatto di essere venuti meno gli
adempimenti collegati all’abrogazione della richiesta di autorizzazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non ha
fatto venir meno la comunicazione all’assunzione tramite il modello Unilav.
A questo proposito, in precedenza
il Ministero del lavoro, prima con
l’interpello n. 13/2014 e poi con
la successiva nota ministeriale n.
10039/2014, aveva precisato che la
FISCO e TASSE
richiesta di autorizzazione numerica per l’assunzione e/o il trasferimento dei lavoratori italiani o comunitari all’estero deve essere accompagnata anche dalla comunicazione telematica di assunzione o
di trasferimento attraverso il modello Unilav.
Laddove il rapporto, a prescindere
dal luogo di instaurazione, è regolato dal diritto nazionale, il datore
di lavoro deve infatti inviare il Modello Unilav; invece, qualora il rapporto si instaura all’estero ed è regolato dal diritto locale, non c’è né
la richiesta di autorizzazione (oggi
abrogata dal d.lgs. 151/2015), né il
modello Unilav.
Applicazione delle retribuzioni
convenzionali
In base a quanto disposto dall’articolo 4 della legge 398/1987, i contributi dovuti per i regimi assicurativi previsti per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale, sono calcolati sulle retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del Tesoro e con quello delle Finanze, sono determinate
con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.
Le aliquote contributive relative ai
regimi assicurativi di cui all’articolo
1 sono stabilite come segue:
• per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L’aliquota complessiva a carico del
datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad
esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell’ordine indicato all’articolo 1.
• Per il regime assicurativo contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell’INAIL. In
attesa dell’emanazione di detta
tariffa, i premi sono determinati
in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di
lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura
corrispondente, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro.
27
VARIE
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Reporting Design: cosa cambia
con l’uso delle nuove tecnologie
Costruzione e utilizzo della Business intelligence
per l’analisi dei risultati
Nelle aziende internazionalizzate
riveste sempre più importanza il tema della rappresentazione dei dati
di performance sia di tipo “corporate” che di singola “filiale”.
I manager aziendali che gestiscono
business di livello multinazionale,
non svolgono più la sola funzione di misurare, in termini quantitativo-monetari, i risultati d’impresa o di gruppo, ma si trovano nella necessità di trovare una nuova,
e più efficace, modalità di analisi
dei dati: più semplice, più veloce,
più sicura.
Visualizzazione, analisi ed accesso
ai report delle situazioni economiche e finanziarie delle unità strategiche di affari, diventano materie di
un unico argomento che coinvolge,
e deve far interagire, più responsabili di diversa nazionalità, cultura e
capacità di attenzione.
Chi redige il modello di controllo di
gestione si trova ad affrontare una
“nuova” e affascinante sfida professionale: quella di dover affiancare
alla tradizionale funzione di costruzione e gestione del sistema di controllo anche la creazione di un sistema di reporting concepito in senso interattivo, multiculturale e di diretto, ed immediato, accesso ai dati aziendali.
In questo nuovo contesto, diventa decisiva la scelta sugli strumenti software da acquistare. le logiche
di sviluppo dei layout, le modalità
di sicurezza di consegna dei report.
Il modo di concepire il controllo
di gestione cambia, arricchendosi
di nuove competenze basate su tre
grandi macro aree di conoscenza:
• la tecnologia;
• il design;
• il management accounting.
La Tecnologia applicativa
L’accesso ai dati sicuro, veloce e
condiviso, implica, in modo imprescindibile, l’abbandono dei sistemi
personalizzati di controllo basati sui
soli fogli elettronici. Se da un lato, i
software di calcolo forniscono, certamente, un primo e fondamentale
contributo alla raccolta, elaborazione e misurazione dei dati, dall’altro,
Alessandro Garlassi
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, è membro del Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Commercialisti di Reggio Emilia di cui è anche Presidente della Commissione di Studio. Specializzato in Consulenza aziendale in materia di controllo di gestione e sviluppo internazionale delle
imprese, è il creatore della metodologia di controllo “MMC” ed il Fondatore della start up innovativa Map Managing Control Srl, che si occupa di progetti di Business Plan, nazionali ed internazionali, Controllo e Pianificazione d’impresa, Analisi e Implementazione di Sistemi di Controllo gestione Strategico e Direzionale per il Management.
Scrittore e Pubblicista in numerose riviste specializzate, svolge attività di docenza per l’Ordine dei
Commercialisti di Reggio Emilia e per i principali Istituti di formazione privata e pubblica nazionale.
[email protected]
Luca Fornaciari
Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Economia dell’Università
degli Studi di Parma e docente nei corsi di Programmazione e Controllo, di Controllo
e Sviluppo Internazionale delle Imprese e di Contabilità e Bilancio. È docente per la formazione continua per l’Ordine Dottori Commercialisti di Reggio Emilia e di Parma su
tematiche di bilancio, controllo di gestione e fiscalità d’impresa. È autore di numerose pubblicazioni in tema di bilancio, controllo di gestione e fiscalità d’impresa. Dottore
Commercialista iscritto all’Ordine di Reggio Emilia e membro della Società Italiana di
Storia della Ragioneria e della European Accounting Association.
[email protected]
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FISCO e TASSE
VARIE
Fiscalità estera n. 1 • 2016
essi, prestano il fianco a numerose
criticità in tema di complessità della
struttura e visualizzazione dei dati,
soprattutto in contesti di approccio
worldwide ai risultati.
I fogli elettronici, sono, infatti, troppo spesso costruiti “ad personam”,
nel senso che sono formati e alimentati da formule e fogli fortemente personalizzati, difficilmente trasmissibili e spiegabili in breve tempo a eventuali nuovi collaboratori.
Inoltre, ma non per ultimo, i fogli
elettronici hanno una complessa, e
a volte incompleta, capacità di correlazione tra misure e dimensioni
derivanti da processi aziendali distinti ma funzionalmente collegati.
Pioniera di una nuova strada di rappresentazione dei dati è la tecnologia proposta dai software di “Business Intelligence” (BI), i quali, ormai, non rappresentano più una eccezione all’interno dei sistemi di
controllo aziendale.
La strada segnata dalla B.I. per il sistema di reporting è chiara: rapidità
di acquisizione del dato da qualsiasi
archivio dati, relazione e costruzione
dei legami dei valori in modo veloce
e intuitivo, costruzione dei risultati di
performance strutturati e sicuri.
Attraverso software dotati di potenti
strumenti tecnologici ETL “Extract,
Trasform and load”, i sistemi di Business intelligence, riescono a supportare query complesse e produrre l’associazione immediata tra processi anche diversi tra di loro.
La visualizzazione dei report è completa e facilitata grazie l’applicazione, alle interfacce utente, di una vera e propria tecnica di design dei
numeri, basata sulla scienza della
neuro-percezione delle persone.
Il Design dei numeri
Tutti i prodotti complessi hanno bisogno di essere semplificati per essere utilizzati, capiti e distribuiti in un
mondo sempre più globale e veloce.
FISCO e TASSE
In questo senso, negli ultimi decenni, la tecnologia, così complicata
dietro le quinte, è risultata sempre
più semplice per l’utilizzatore, studiando nuovi design, nuove icone e
nuovi colori, al fine di attrarre la nostra attenzione e renderne più facile
ed immediato l’uso.
Ma se si utilizzano, con risultati stupefacenti, le tecniche del design per
i beni complessi e di largo consumo, perché non utilizzare le medesime logiche facilitatrici e accattivanti anche nell’ambito della gestione aziendale?
A questa risposta rispondono proprio i nuovi sistemi di reporting che,
basati sulle nuove tecnologie, consentono una navigazione chiara e
diretta dei dati aziendali.
Ogni giorno, nelle imprese, il management è alle prese con decisioni strategiche non semplici da spiegare ai colleghi e agli imprenditori. Spesso ci si trova, addirittura,
nell’imbarazzo di dover spiegare
concetti tecnici, complessi e correlati, in poco tempo. La soluzione a
queste criticità richiede un “nuovo”
modo di rappresentare e spiegare i
problemi di gestione. In Un mondo
con nuovi tempi e nuove necessità,
troppo spesso, si continuano ad applicare, per abitudine o ignoranza,
regole di comunicazione non tradizionali e non più accettate.
Questo tema, che incrocia percezione e bisogni, è specificatamente
approfondito da una scienza ancora poco conosciuta in ambito aziendale ma già molto importante e applicata presso tutte le più influenti
imprese di successo che producono informazione, media e software:
la “Data Visualization”: la materia
che studia la percezione visuale dei
numeri ed il modo con il quale essi
vengono compresi dall’uomo.
Con essa, i numeri diventano elementi di design inseriti in “forme”
consapevoli, cambiando radical-
mente l’efficacia dei risultati riportati nei report aziendali. Lo spazio
di rappresentazione viene suddiviso in sezioni descrittive, numeriche e grafiche, i colori e i font creano distinzione tra valori prioritari e
secondari, gli indicatori e le tabelle
sono scelte per segnare la differenza tra dettaglio e sintesi.
Con il “design dei numeri” i risultati aziendali diventano immediatamente comprensibili dall’imprenditore che può realmente utilizzarli,
ogni giorno, in velocità, traducendo
la teoria in azione economica.
Il management accounting
Nessuno strumento, così come nessun disegno o layout di reporting,
può sostituire l’idea di controllo che
deve sottintendere ad ogni sistema
di analisi dei risultati aziendali.
Ciò che cambia nel management accounting moderno e multinazionali è, invece, il punto di vista del risultato che, grazie a tecnologia e design, non è più solo multidimensionale, tematica già affrontata e risolta
nei decenni scorsi attraverso l’utilizzo dei data warehouse e delle tecnologie OLAP1, ma è anche “elastica”.
Il reporting moderno consente l’analisi del dato dalla sintesi al dettaglio, e viceversa, senza soluzione di
continuità, senza il cambio dei parametri (o filtri) di lancio, senza alcuna perdita di tempo.
In questo contesto, la costruzione delle misure e delle dimensioni di controllo, devono essere viste dal modello di reporting sotto
la duplice ottica di “albero” delle
performance e “partizione di business” che, producono analisi e dati, per diversi interlocutori, diversamente autorizzati nei diversi paesi
del mondo.
Il sistema di reporting si personalizza, così come si struttura, in modo
1. OLAP è l’acronimo di “On-Line
Analytical Processing”
29
VARIE
nuovo: le discussioni sui dati trovano una risposta diretta attraverso le
tecniche di:
• drill down (riduzione dell’aggregazione dei dati);
• roll up (aumento dell’aggregazione dei dati);
• drill-cross (relazione tra strutture
di analisi differenti);
• slice-and-dice (aggregazione per
partizione);
rese disponibili dagli strumenti software di ultima generazione.
Le modalità di accesso ai dati, così variegate e immediate, pongono
un “nuovo” potere al controller o al
CFO: la responsabilità di cosa e come far vedere le performance.
Conclusioni
Il mondo che cambia si vede anche
dai nuovi approcci al “design” delle
analisi aziendali.
30
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Nuove tecnologie implicano nuove possibilità ma anche nuove conoscenze da sviluppare in seno ai
board delle aziende multinazionali che devono parlare un linguaggio
dei numeri necessariamente differente da un paese all’altro.
La competitività aziendale sui mercati moderni, passa anche attraverso una struttura collaudata e tecnologica dei propri processi di controllo e delle conseguenti risposte in
termini di analisi strategiche e operative.
Sofisticate tecniche di compressione e decomposizione dei risultati aziendali, totali o parziali, sono consentite da strumenti software sempre più complessi nella loro
struttura (back-end) e sempre più
intuitivi, ed alla portata dell’utente,
nelle loro interfacce d’uso (frontend).
Saper scegliere lo strumento più opportuno per le proprie necessità ed
economie di investimento, diventa
un vero e proprio skill del manager
o controller del futuro.
Scelte difficili che implicano anche
una precisa assunzione di responsabilità in termini di sicurezza e accesso ai risultati per l’intera organizzazione aziendale.
Come preannunciato da diversi anni dai più importanti studiosi nazionali ed internazionali di management system, il ruolo del controller
si trasforma, sempre più, da quello di “costruttore” dei dati a quello di “manager” delle informazioni.
Esso deve essere capace di dialogare contemporaneamente con i sistemi informative e con la dirigenza
aziendale, cambiando linguaggio
e dirigendo il “traffico”, sempre più
numeroso, di dati aziendali.
FISCO e TASSE
VARIE
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Le tendenze del mobile marketing
tracciate dai big Brand per il 2016
Il 2015 è stato un anno interessante sul piano del digital marketing e, in particolare, per il
mobile marketing. I principali retailer US hanno testato e consolidato progetti di marketing
attraverso i canali mobile. Continua in modo significativo l’interesse per le attività di promozione e scontistica veicolate tramite telefonini e tablet. Si stanno imponendo buone pratiche
di mobile marketing nel campo della sanità e benessere, così detto m-health. Per capire quali
siano le strade tracciate dai brand conosciuti nel panorama internazionale, vediamo alcuni
casi di successo da cui trarre le principali tendenze per il marketing in mobilità nel 2016.
Il retail è sempre più
(per definizione) mobile
Ristorazione, cosmetica ma anche il
settore bancario, per citarne alcuni,
sono ambiti in cui il mobile marketing sta dando prova di essere uno
strumento efficace e ormai maturo.
Mobile Commerce Daily propone
alcuni casi di successo, provenienti dalle esperienze di aziende conosciute nel panorama mondiale, che
fanno capire quali possibilità e opportunità marketing si possano già
intercettare attraverso il mobile.
Starbucks è il Brand
retail mobilemaketer.com
dell’anno 2015
Starbucks ci ha già abituato a ottime applicazioni del mobile in ambito marketing. La grande attenzione che il brand pone al canale mobile e gli importanti risultati raccolti sono inoltre verificati dai numeri:
il 20% del fatturato Starbucks proviene infatti da transazioni sul canale mobile. La catena di caffetterie ha iniziato lo sviluppo di questo
canale trasferendo su mobile app la
propria fidelity card, negli anni cresciuta come piattaforma mobile che
integra contenuti, pagamenti e, oggi, anche un nuovo sistema di ordinazione on-demand. Starbucks è
la dimostrazione di come le mobile app siano soprattutto canali di fidelizzazione dei clienti, su cui costruire servizi funzionali e, quindi,
profittevoli.
L’esperienza di acquisto fisica
e digitale di Sephora
Creare un’unica esperienza per il
cliente è da sempre nella strategia di Sephora (così come dovrebbe essere per tutti i Brand, in primis,
B2C). Negli store Sephora è già stato introdotto un nuovo concept che
integra fisico e digitale attraverso tablet interattivi e “selfie mirror” che
permettono di fare un selfie (dopo
aver provato i prodotti Sephora) da
condividere sui social.
Nel 2015, il Brand è uscito con la
nuova applicazione mobile Play!By
Sephora (collegata al sito mobile Pocket Contour) che permette
di trovare clienti con tratti somatici simili ai propri e scoprire quali
prodotti Sephora hanno utilizzato.
Contemporaneamente, l’utente può
ricevere indicazioni personalizzate
sull’utilizzo dei prodotti che trova
negli store.
Il mobile banking come
leva per il pagamento
con smartphone
L’istituto Chase ha da tempo, come
altri grandi istituti, adottato e sviluppato servizi su mobile, attraverso la
propria applicazione. Oggi, tuttavia,
Stefano Grigoletti
Consulente e formatore in Marketing B2B, strategico e mobile. Certified Social Marketing Associate (CSMA) e Certified Mobile Marketer (CMM) presso eMarketing Association (U.S.). Lavora come consulente marketing presso aziende di diversi settori ed in particolare dei servizi di Information Technology Business to Business, Calzaturiero, Design e Arredo urbano. Dal
2013 segue il progetto SportelloMarketing.com inerente a nuovi servizi di digital e mobile marketing per PMI. Professore a contratto per l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese alla Facoltà di Lettere e Filosofia/Dipartimento Studi Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova, dal 2009 al 2013. Collabora dal 2005 con Venice International University
– Centro TeDIS, nell’ambito di progetti formativi e consulenziali relativi allo sviluppo d’impresa e
alla gestione di progetti complessi, sia per aziende private sia nella Pubblica Amministrazione.
FISCO e TASSE
31
VARIE
se l’operatività bancaria da mobile può considerarsi consolidata – almeno per il target a cui si rivolge –
l’opportunità consiste nell’andare oltre le operazioni di conto e spostare
l’attenzione sui circuiti di pagamento tramite dispositivo mobile. Chase ha introdotto nel 2015 un “mobile wallet” (portafoglio digitale su
dispositivi mobile) che sarà lanciato massivamente quest’anno rendendo la soluzione disponibile su numerosi device e, soprattutto, estendendo il sistema a numerosi punti retail.
Avendo un bacino di clienti ampio,
il sistema di mobile payment dell’istituto (denominato Chase Pay) è uno
dei canali da guardare con attenzione, al pari delle soluzioni già disponibili da parte dei big del settore IT
(Apple Pay e imminenti sistemi Android e Samsung).
La ricerca di occasioni
di acquisto spinge
il coupon mobile
Il tradizionale codice sconto o buono cartaceo non passa mai di moda
e cambia semplicemente fisionomia, diventando digitale e fruibile
da mobile. Secondo Mobile Commerce Daily la diffusione dei cou-
32
Fiscalità estera n. 1 • 2016
pon digitali è in continua crescita, dato che Juniper Research rileva che nel 2015 sono stati utilizzati olre 31 miliardi di coupon digitali, quasi il doppio rispetto ai 16 miliardi nel 2014. L’utilizzo di questi
sconti è sempre più legato all’esperienza d’acquisto che i consumatori vivono e che oggi si snoda in gran
parte sui dispositivi mobile. Mobile Commerce Daily rileva infatti che
negli US circa il 96% degli utilizzatori di uno smartphone cerca coupon mentre fa acquisti, anche direttamente all’interno degli store. Ecco
perché distribuire coupon in forma
digitale e attraverso il canale mobile tramite app e advertising, è oggi un’opportunità di marketing da
considerare con attenzione.
Salute e benessere:
un settore in crescita
nell’utilizzo del mobile
(mHealth)
La nuova ricerca di Apigee Institute relativa agli impatti digitali (2015
Digital Impact Survey) rileva che nel
settore della salute e del benessere
stanno cambiando le regole del gioco in termini di contesti di fruizione
dei servizi, a favore di una crescita
dell’uso di dispositivi mobile e servizi connessi. In particolare, cambierà significativamente il modo in
cui gestiamo la nostra salute, grazie
a dispositivi “wearables” e app. Lo
studio rileva infatti che il 60% degli adulti e quasi 3 giovani su 4 possessori di uno smartphone negli US
confermano che questi strumenti
hanno cambiato il modo di gestire
diversi aspetti della propria salute e
del proprio benessere. In aggiunta,
circa la metà richiede che il proprio
medico si uniformi a questi nuovi
schemi, utilizzando e condividendo
dati, informazioni e consigli partendo proprio dalle applicazioni mobile per health & fitness in uso.
In questo contesto, mhealthwatch.
com presenta un interessante caso d’uso atraverso la mobile app
di HealthEast’s Bethesda Hospital.
L’app per tablet permette di arricchire e rendere ancor più funzionale l’esperienza dei propri assistiti grazie alla possibilità per pazienti e familiari di accedere a informazioni sulle visite previste, i risultati,
indicazioni informative e formative
rilevanti, oltre a comunicare con il
proprio team di cura per questioni
non urgenti.
FISCO e TASSE
VARIE
Fiscalità estera n. 1 • 2016
Il progetto Beps dell’Ocse
e gli ultimi sviluppi
Lunedì 5 ottobre 2015 l’Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha presentato la versione finale del progetto
Beps (acronimo di Base erosion and
profit shifting), il piano contro l’evasione e l’elusione delle aziende multinazionali commissionato dal G20
nel 2013.
Per Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS) si intende l’insieme di strategie di natura fiscale che alcune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile (baseerosion) e
dunque sottrarre imposte al fisco. La
traslazione dei profitti (profit shifting)
da paesi ad alta imposizione a paesi
a tassazione nulla o ridotta è, di fatto, una strategia che conduce all’erosione della base imponibile.
Il Consiglio UE, l’8 dicembre 2015,
ha accolto con favore le conclusioni
del piano d’azione dell’Ocse in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (Beps),
approvato dai ministri delle finanze del G20 a Lima, in Perù, l’8 ottobre 2015 e dai capi di Stato del G20
ad Antalya, in Turchia, il 15 e 16 novembre 2015 e ha illustrato i principali interventi da effettuare a livello
comunitario e ha inoltre invitato la
Commissione europea ad avanzare
proposte, tenendo in considerazione
l’attività effettuata fino ad oggi.
Il piano di azioni Beps
Il pacchetto di misure di contrasto
al Beps costituisce la prima e sostanziale riforma delle regole di fiscalità internazionale da quando
queste, circa 100 anni fa, sono state inizialmente discusse e via via introdotte. L’obiettivo delle nuove misure è di ricondurre l’imposizione
dei profitti aziendali nei paesi in cui
le attività hanno luogo e dove il valore aggiunto è effettivamente creato, così da rendere inefficaci le strategie di erosione della base imponibile e di traslazione dei profitti.
Secondo l’analisi dell’Ocse, il Beps
sottrae ingenti risorse alle economie nazionali che potrebbero essere impiegate per sostenere la crescita, migliorare le politiche di welfare
delle economie in via di sviluppo e,
più in generale, creare sistemi fiscali più equi. Secondo le stime condotte nell’ambito del progetto Beps,
le perdite di gettito sono stimabili in
una somma compresa tra i 100 e i
240 miliardi di dollari all’anno (88211 miliardi di euro) ovvero tra il 4
e il 10% del gettito globale relativo
all’imposizione societaria.
Il report finale del pacchetto di azioni
BEPS presentato a ottobre comprende nuovi standard minimi in materia
di: scambio di informazioni tra paesi,
con l’obiettivo di fornire, per la prima
volta, alle amministrazioni finanziarie
un quadro globale delle strategie implementate dalle imprese multinazionali; abuso (uso) dei trattati, per porre fine allo sfruttamento delle società-veicolo con finalità elusive; limitazione alle pratiche fiscali dannose, in
particolare nel settore della proprietà
intellettuale; scambio automatico di
informazioni in sede di accordi fiscali
tra multinazionali e paesi (ruling); accordi tra amministrazioni fiscali al fine di evitare che le azioni di contrasto
alla doppia-non-imposizione si traducano in una doppia tassazione. Inoltre il pacchetto rivede le linee guida in
tema di transfer pricing con l’obiettivo di impedire il ricorso alle cd. “cash
box” per sottrarre base imponibile al
fisco e ridefinisce il concetto di stabile
organizzazione per porre un freno alle pratiche di erosione della base imponibile rese possibili dalla nozione
in vigore prima.
Il piano di azione illustra 15 azioni
per raggiungere concretamente le finalità del progetto Beps. Le azioni da
2 a 14 sono articolate su tre pilastri:
Claudia Scardino
Da ottobre 2005 funzionario dell’Agenzia delle Entrate, prima nell’ufficio comunicazione multimediale e poi, dal 2011 nell’ufficio stampa. Attività di docenza in materia
di comunicazione esterna nell’ambito dei corsi di formazione dell’Agenzia. Esperienza di stage strutturale nel 2008 presso la Direzione Comunicazione della Commissione Europea e dal 2009 al 2011 come Esperto Nazionale Distaccato (End) presso la Direzione Salute della Commissione Europea. Esperienze presso Confcommercio, ICE e agenzie di pubbliche relazioni nazionali/internazionali. Collaborazione dal
2006 con la rivista online FiscoOggi e dal 2013 con la rivista Ipsoa “Fiscalità e commercio internazionale”.
FISCO e TASSE
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VARIE
dare coerenza ai regimi fiscali nazionali in materia di attività trans-nazionali; rafforzare i requisiti sostanziali
alla base degli standard internazionali vigenti, perseguendo un riallineamento della tassazione (e dei regimi impositivi) con la localizzazione sostanziale delle attività produttive e la creazione del valore; aumentare la trasparenza, lo scambio
di informazioni e migliorare le condizioni di certezza del diritto sia per
il mondo delle imprese che per i governi. Due ulteriori azioni a carattere trasversale completano la strategia e, idealmente, rappresentano la
base su cui poggiano i tre pilastri: si
tratta della prima azione in tema di
economia digitale e dell’ultima (15)
sull’impiego di uno strumento convenzionale di tipo multilaterale.
Sviluppi futuri
Nelle conclusioni dell’8 dicembre
2015 del Consiglio Ue, viene ricordato che l’8 ottobre 2015 i ministri
delle finanze del G20 hanno rinnovato l’impegno per un’attuazione rapida, globale ed efficace delle conclusioni sul Beps e hanno chiesto all’Ocse di elaborare un quadro di monitoraggio inclusivo entro i primi mesi del
2016. Inoltre, nelle conclusioni, viene segnalato che sono attualmente in
discussione in sede di Consiglio varie proposte legislative collegate all’agenda Beps, in particolare la proposta
relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) e viene sottolineata l’esigenza di trovare soluzioni comuni a
livello dell’UE in linea con le conclusioni dell’Ocse sul Beps, dedicando
particolare attenzione alla conformità con le libertà e le competenze sancite dal trattato UE, e viene sostenuta un’attuazione efficace, rapida e coordinata da parte degli Stati membri
delle misure anti-Beps da adottare a
livello dell’UE.
Alcune delle misure contenute nel
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Fiscalità estera n. 1 • 2016
pacchetto BEPS saranno immediatamente applicabili quali ad esempio le
nuove linee guida in materia di transfer pricing, mentre altre richiederanno una revisione delle normative nazionali e dei trattati fiscali bilaterali;
l’azione 15, per esempio, suggerisce
l’impiego di uno strumento multilaterale che consenta di evitare di dover
sottoscrivere centinaia di trattati bilaterali e al contempo garantisce condizioni di maggiore uniformità applicativa. Il rapporto finale del progetto
chiarisce che la fiscalità resta un ambito di sovranità nazionale tuttavia
l’obbligo di non confliggere con gli
impegni assunti a livello internazionale pone un concreto limite all’implementazione differenziata.
Si prevede che la collaborazione dei diversi paesi continuerà fino al 2020 per completare le diverse linee di attività che nel corso dei
prossimi 4 anni verranno monitorate attraverso un quadro di monitoraggio che sarà presentato entro i
primi mesi del 2016.
Storia del progetto Beps
Nel marzo 2013 il Consiglio europeo
ha messo in evidenza la necessità di
una stretta collaborazione tra l’UE,
l’OCSE e il G 20 per sviluppare norme concordate a livello internaziona-
le al fine di evitare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli
utili. In linea con la richiesta espressa
dal vertice dei leader del G 20 di Los
Cabos nel novembre 2012, l’OCSE
ha pubblicato nel luglio 2013 un piano d’azione sul BEPS, pienamente approvato dai leader del G 20 a San Pietroburgo nel settembre 2013, che indicava 15 azioni prioritarie da realizzare tra il settembre 2014 e il dicembre 2015. Il Consiglio europeo ha accolto con favore nel dicembre 2013 i
lavori svolti dall’OCSE nell’ambito del
piano d’azione sul BEPS nel dicembre
2014 e ha confermato la necessità di
proseguire con urgenza gli sforzi nella
lotta all’elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello sia
globale che dell’UE. A seguito dell’approvazione delle conclusioni dell’OCSE sul BEPS da parte dei ministri delle finanze del G 20 l’8 ottobre 2015
a Lima e dei leader del G 20 il 15 e
16 novembre 2015 ad Antalya, la presidenza intende evidenziare l’importanza attribuita dall’UE alla rapida attuazione di tali conclusioni mediante
uno scambio di opinioni a livello ministeriale sulla questione e l’adozione
di conclusioni del Consiglio che sottolineino l’azione dell’UE in materia
(consiglio ECOFIN dell’8 dicembre
2015).
FISCO e TASSE