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FISCALITÀ ESTERA n. 1 • 2016 •Aspetti ed elementi contrattuali •Aspetti fiscali •Imposte e tasse •Doganale •Societario •Giurisprudenza •Varie •Quesiti FISCALITÀ ESTERA Fiscalità Estera Rivista telematica mensile Registrata al Tribunale di Padova n. 1466 del 23-05-2012 Direttore responsabile Luigia Lumia Coordinamento scientifico Cristina Rigato Comitato scientifico Lorenzo Riccardi Fulvio Degrassi Francesca Romana Bottari Sara Martucciello Paolo Battaglia Progetto grafico Niki Caragiulo Canone di abbonamento annuale € 150,00 + Iva Fiscoetasse s.r.l. Galleria del Pincio, 1 40126 Bologna Indirizzo mail [email protected] Indirizzo web www.fiscoetasse.com Tel. 051-223459 1 2016 Sommario ASPETTI ED ELEMENTI CONTRATTUALI International Corporate Joint Venture (parte 1)..........................................................» 4 uu Maurizio Verona ASPETTI FISCALI Breve commentario al modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni fiscali – art. 11..........................................................................................................» 9 uu Ernesto Cherici Le novità sulla tassazione delle persone fisiche in Vietnam....................................... »12 uu Lorenzo Riccardi, Giorgio Riccardi Novità della legge di stabilità in materia di costi black list........................................ »14 uu Diana Pérez Corradini Le Garanzie Reali prestate all’estero, su contratti di locazione di immobili esistenti nel territorio dello Stato............................................................................................ »15 uu Chiara Porrovecchio, Paolo Antonio Iacopino Common Consolidated Corporate Tax Base.............................................................. »17 uu Paolo Soro VARIE Il ruolo dell’Export Project Manager nella filiera del network dei servizi .................. »20 uu Gianni Gregoris Lavoro estero – il distacco nei Paesi extracomunitari dopo le modifiche apportate alla legge 398/1987.................................................................................................. »22 uu Luigi Rodella Reporting Design: cosa cambia con l’uso delle nuove tecnologie............................. »28 uu Alessandro Garlassi, Luca Fornaciari Le tendenze del mobile marketing tracciate dai big Brand per il 2016...................... »31 uu Stefano Grigoletti Il progetto Beps dell’Ocse e gli ultimi sviluppi.......................................................... »33 uu Claudia Scardino ASPETTI ED ELEMENTI CONTRATTUALI Fiscalità estera n. 1 • 2016 International Corporate Joint Venture (parte 1) Abbiamo trattato in precedenza di alcuni modelli di contratti internazionali, basandoci sulle leggi che regolano tali rapporti, e sugli accordi bilaterali fra gli stati. Adesso parleremo di un modello di contratto per realizzare una Joint Venture tra due parti di due nazioni diverse per stabilire una società comune denominata “JVC”. Divideremo questo argomento in due articoli, nel presente illustrando quali sono le premesse per la costituzione e gli articoli del contratto riferite: all’oggetto dell’attività, il capitale investito, finanziamento, amministrazione e funzionamento della JVC. Nel prossimo articolo tratteremo dei dividendi, del trasferimento delle azioni, della cessazione, degli accordi tra le parti, delle norme transitorie e delle clausole di arbitrato e foro competente. Le caratteristiche principali che regolano la costituzione di una JVC sono: 1. Uguale partecipazione al capitale pari 50%. Se vi sono più di due Parti, una può avere una quota di maggioranza, e le seguenti disposizioni dovranno essere adattate. 2. Ciascuna parte darà un contributo finanziario iniziale per il capita- le della JVC. È importante stabilire come verranno forniti gli ulteriori finanziamenti, se una delle parti ha l’obbligo di continuare a finanziare e le modalità di come avviene il finanziamento che dovrà essere stabilito sulla base di un reciproco consenso. 3. Ogni JVC deve essere redatta in una particolare giurisdizione. Di solito, questo determinerà la legge che disciplina il rapporto tra le parti. Sarà necessario preparare l’Atto costitutivo comprensivo di Statuto e Regolamento, secondo le norme della legislazione scelta per la costituzione della JVC. È buona prassi garantire che la International Corporate Joint Venture determini il suo scopo al momento dell’atto costitutivo, stabilendo l’oggetto dell’attività e le finalità che le parti vogliono raggiungere. 4. È buona prassi che ci sia un business plan concordato tra le parti, in via preliminare, dove venga esplicitato il piano industriale che si vuole realizzare con la costituzione della JVC. 5. In molte Joint Venture, le parti contribuiscono con l’apporto di beni immobili, tecnologie, o servizi di distribuzione o di fornitura. Questi spesso richiedono “contratti accessori” stipulati al fine di precisare nel dettaglio le condizioni (prezzo, responsabilità, ecc). 6. La direzione generale e la gestione del JVC è di solito nelle mani di un Consiglio di Amministrazione. È importante, in via preliminare chiarire l’equilibrio di potere decisionale tra le parti come azionisti, Consiglio di Amministrazione e singoli dirigenti della JVC. È prassi che su alcune “questioni riservate” si richiede un mutuo consenso delle parti sia come azionisti che al consiglio di amministrazione. 7. La vendita di una parte delle proprie Azioni in una JVC può, essere fatta solo con il consenso reciproco. 8. Se una parte vuole cessare l’attività della Joint Venture, questo di solito richiede un comune accordo. Le leggi che regolano la costituzione di una JVC, prevedono che una parte può comunque richiedere la messa in liquidazione della JVC in determinate circostanze di mancato accordo fra le parti e stallo. Sulla base di queste premesse adesso riportiamo il modello di contratto da potere utilizzare secondo le Maurizio Verona Maurizio Verona dottore commercialista e revisore contabile in Catania. Dopo avere sviluppato una decennale esperienza nel territorio italiano per aziende della GDO tra cui Mercatone Uno e Gruppo Pam, ha avviato agli inizi del 2003 uno studio di consulenza mirato allo sviluppo imprenditoriale. Svolge attività di consulenza per il Tribunale, ed ha ricoperto incarichi di liquidatore di società per alcune aziende nel settore industriale e nella grande distribuzione organizzata, ed ha collaborato con diverse aziende per l’apertura di centri commerciali in Sicilia. È socio amministratore della società di consulenza M.P.O. Service, ed attualmente sta seguendo lo sviluppo di alcuni gruppi imprenditoriali all’estero. [email protected] http://www.linkedin.com/in/maurizioverona 4 FISCO e TASSE Fiscalità estera n. 1 • 2016 indicazioni dell’International Trade Centre per stipulare un “INTERNATIONAL CORPORATE JOINT VENTURE” PARTI: Denominazione parte 1“ABC” Name (name of company) ....................................................... Legal form (e.g. limited liability company) ....................................................... Country of incorporation and (if appropriate) trade register number ....................................................... Address (place of business, phone, fax, e-mail) ....................................................... ....................................................... Represented by (name, position, address) ....................................................... ....................................................... Denominazione parte 2 “XYZ” ABC e XYZ sono insieme denominate “le parti” e individualmente come parte. Background ABC e XYZ (le “Parti”) hanno deciso di costituire una nuova Società (“JVC”), che ha sede e svolge attività secondo le modalità di cui al presente contratto. Le parti hanno convenuto che le loro relazioni come azionisti JVC sono disciplinate dalle condizioni del presente contratto. Disposizioni operative 1. Definizioni 1.1 Nel presente contratto i seguenti termini hanno il seguente significato: “Consiglio”: il Consiglio di amministrazione della JVC; “Business”: l’attività che deve essere esercitata dalla JVC, ai sensi del Piano industriale approvato dal Consiglio; FISCO e TASSE ASPETTI ED ELEMENTI CONTRATTUALI “Cessazione”: il raggiungimento dello scopo; “Membro del Gruppo ABC” si intende ABC una delle parti che costituiscono la JVC e qualsiasi controllata o controllante della stessa, o filiale; “Membro del Gruppo XYZ” si intende XYZ una delle parti che costituiscono la JVC e qualsiasi controllata o controllante della stessa, o filiale; “Azioni” Azioni ordinarie nel capitale della JVC. 1.2 Ogni riferimento ad una “forma concordata” è alla bozza del relativo documento concordato tra le parti deve essere firmato per loro conto per la fine dell’individuazione prima della firma del presente contratto 1.3 Qualsiasi riferimento nel presente contratto per un importo [specificare la valuta] è incluso il suo equivalente tasso di mercato nel periodo in questione in altra valuta. 2. Oggetto della JVC 2.1 Le parti intendono stabilire la JVC con lo scopo di (indicare il “Business” ed eventuale opzione, di operare esclusivamente in un particolare territorio). L’attività si svolge nel migliore interesse della JVC in conformità con il Piano Industriale in corso. Il primo Piano Industriale è allegato al presente contratto. 2.2 Ogni parte deve agire in buona fede verso l’altro al fine di promuovere il successo della JVC. Le parti dichiarano la loro intenzione di consultarsi pienamente su tutte le questioni che riguardano lo sviluppo del business. 3. Costituzione della JVC e condizioni sospensive 3.1 Le Parti (o una sola parte se si vuole dare ad essa la sola responsabilità) adottano le misure opportune per or- ganizzare la formazione della JVC nel territorio di .......... (specificare paese). La JVC non può cambiare la propria attività prima della sua cessazione. La cessazione è subordinata a ciascuna delle seguenti Condizioni (“condizioni sospensive”); raggiungimento dello scopo oggetto dell’attività, rinuncia dello stesso, mancato rilascio delle autorizzazioni previste da parte delle autorità competenti. 3.2 Ciascuna parte si impegna a garantire che le condizioni precedenti siano soddisfatte nel più breve tempo possibile e comunica immediatamente all’altra eventuali difficoltà incontrate. Se le condizioni sospensive non sono soddisfatte (o in caso di rinuncia) da parte di (specificare), il presente contratto (a parte le disposizioni dell’articolo 12, (riservatezza) e l’articolo 24 (procedura di risoluzione delle controversie) salvo diverso accordo, cessa di avere effetto e automaticamente nessuno delle due parti ha alcuna pretesa di qualsiasi natura contro l’altra parte. 4. Costituzione e Cessazione 4.1 La cessazione della JVC avrà luogo il (data specifica) (o, se successiva, entro 7 giorni dopo il compimento dello scopo, la rinuncia e per tutte le condizioni sospensive) quando i seguenti eventi e le prescrizioni di cui al presente articolo 4, si svolgono. Se non precedentemente costituita ai sensi dell’articolo 3.1, le parti devono costituire la JVC da incorporare con le seguenti caratteristiche: 4.1.1 La JVC deve essere costituita nel seguente paese …… come società (specificare il tipo di società ad esempio, società per azioni). 4.1.2 Lo Statuto della JVC si trova in una Forma concordata allegata al presente contratto. 4.1.3 Il nome della JVC è “[specificare]”; 5 ASPETTI ED ELEMENTI CONTRATTUALI 4.1.4 La sede della JVC è stabilita a [specificare]; 4.1.5 Gli amministratori della JVC sono i seguenti: 4.2 ABC sottoscrive incondizionatamente per (specificare numero) Azioni in contanti al prezzo di (specificare) per azione, il pagamento per le quali e effettuato con versamento nel conto bancario n. come concordato tra le parti (indicare il conto corrente della JVC). XYZ sottoscrive incondizionatamente per (specificare numero) Azioni in contanti al prezzo di (specificare) per azione, il pagamento per le quali è effettuato con versamento nel conto bancario n. ……. come concordato tra le parti (indicare il conto corrente della JVC).. Le parti dichiarano di avere provveduto al pagamento delle suddette somme. 4.2.1 (Specificare il numero di Azioni ordinarie sottoscritte da ABC e XYZ al momento della costituzione ed indicare i nomi di ABC e XYZ che vengono iscritti nel registro dei membri del JVC come rispettivi titolari delle Azioni sottoscritte). 4.3 Le parti, inoltre, anticipano i seguenti prestiti a JVC (indicare la moneta) nei seguenti importi: ABC............. XYZ............. Le condizioni di questi prestiti, anche in riferimento agli interessi, sono le stesse per ogni parte (tranne se le parti stabiliscono diversamente, e come concordato tra loro e il Consiglio di volta in volta). Tali prestiti saranno rimborsati alle parti allo stesso tempo e nello stesso proporzioni. 4.4 Le Parti stabiliscono i seguenti contratti accessori: (Secificare eventuali ulteriori contratti, al fine di stabilire il Business della JVC) 4.4.1 Il contratto di cessione di immobili (vendita e l’acquisto nella forma concordata) fra .......... e il 6 JVC per il trasferimento di..........; 4.4.2 Il contratto di distribuzione (nella forma concordata) tra.......... e il JVC relativo alla distribuzione di..........; 4.4.3 Il contratto di assistenza tecnica (nella forma concordata) fra .......... e JVC per la fornitura di assistenza tecnica e la licenza di..........; 4.4.4 Il contratto di fornitura (nella forma concordata) tra.......... e il JVC per la fornitura di..........; 4.4.5 Il contratto di servizi (nella forma concordata) tra.......... e il JVC per la prestazione di servizi a JVC come qui forniti; 4.4.6 La licenza di marchio (s) (nella forma concordata) tra.......... e JVC per le licenze di utilizzo del .......... marchio.] [Commento: esempi Outline di un certo numero di questi contratti appaiono come programmi per la forma lunga JVC contratto.] 5. Capitale e altri finanziamenti (Il presente modello di contratto prevede che le Azioni della JVC sono divise al 50% fra le parti Se ci sono più di due parti o le Azioni non sono divise in parti uguali, i termini dovranno essere adattati alle circostanze. In alcuni casi, può essere opportuno avere “classi” di Azioni separate, con diritti diversi connessi a ciascuna classe). 5.1 La JVC, in conformità con e dopo il completamento degli eventi e operazioni di cui all’articolo 4, ha un capitale azionario emesso di (specificare importo) consistente in (specificare numero) Azioni di proprietà di ABC e (specificare numero) di azioni di proprietà di XYZ. 5.2 Il capitale sociale della JVC può di volta in volta essere aumentato di tale somma deve essere previamente concordato ma in modo che in ogni caso, se non diversamente concordato, l’aumento di capitale della JVC potrà essere tenu- Fiscalità estera n. 1 • 2016 to in proporzioni del 50% da ABC (o membro (s) del Gruppo ABC) e del il 50% da XYZ (o membro (s) del Gruppo XYZ). 5.3 Se la JVC a giudizio del Consiglio deve richiedere ulteriori finanziamenti, la JVC deve prima affrontare le proprie fonti bancarie. Se la finanza non può essere ottenuta da proprie fonti bancarie della JVC, nessuna delle due parti è tenuta a fornire eventuali finanziamenti per la JVC. Qualsiasi finanza che le parti sono d’accordo per fornire deve (salvo diversi accordi) fornite dalle parti in ugual proporzioni (sia mediante sottoscrizione di capitale azionario, prestiti o altrimenti). 5.4 Le Parti non sono tenute a fornire garanzie in relazione a qualsiasi i finanziamenti della JVC, ma, se lo fanno, devono essere fornite in egual proporzioni. Se la domanda è presentata nei confronti di un partito sotto tale garanzia, che partito ha diritto a un contributo della parte di tale importo come assicurano che la responsabilità complessiva è sostenuto in parti uguali. 6. Amministratori e gestione 6.1 L’attività e gli affari della JVC sono stabilite dagli azionisti. Le questioni di cui all’articolo 7.2 sono gestite dal Consiglio della JVC. Viene costituita un Consiglio di Amministrazione composto da quattro (4) persone (variano numero a seconda del caso) di cui: 6.1.1 ABC ha il diritto di nominare e mantenere in carica due (2) amministratori (“Amministratori ABC”) 6.1.2 XYZ avrà il diritto di nominare e mantenere in carica due (2) amministratori (“Amministratori XYZ”) 6.2 Ogni nomina e revoca da parte di ABC o XYZ di un amministratore ai sensi il suo diritto deve essere notificata per iscritto all’altra parte e JVC. ABC e XYZ utilizzano i rispettivi voti nella JVC per assicurare che FISCO e TASSE Fiscalità estera n. 1 • 2016 il Consiglio di JVC è costituito da persone nominate secondo le modalità di cui al presente contratto. 6.3 Il Consiglio si riunisce con almeno 14 giorni di preavviso scritto da comunicare a ciascun membro del Consiglio, salvo che viene richiesto un periodo più breve di avviso con l’approvazione scritta di almeno un (1) amministratore ABC e almeno un (1) amministratore XYZ. Tale comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, identificare con ragionevole dettaglio le tematiche da discutere nel corso della riunione e devono essere corredate dalle copie di tutti i documenti rilevanti. Il Consiglio si riunisce regolarmente (sia telefonicamente, in videoconferenza o di persona) e, a meno che diversamente concordato, ogni trimestre. 6.4 Il quorum in qualsiasi riunione del Consiglio deve essere almeno un (1) amministratore della ABC e almeno un (1) amministratore della XYZ presenti nel momento in cui il relativo business viene negoziato. 6.5 Il presidente è nominato tra gli amministratori della ABC e XYZ, (in alternativa se si preferisce, la nomina del presidente può ruotare ogni anno/incontro, tra un amministratore di una società e l’altra. Il presidente non partecipa al voto decisivo. 6.6 In ogni riunione del Consiglio, ciascun amministratore ha diritto ad un voto. Qualsiasi decisione del Consiglio a favore di una risoluzione, per essere valida, deve richiedere il voto positivo di almeno un (1) amministratore di ABC e almeno un (1) amministratore di XYZ. Se le parti non sono rappresentate in qualsiasi riunione del Consiglio per un pari numero degli Amministratori e Direttori ABC XYZ, allora uno degli amministratori presenti nominato dalla parte che è rappresentato dal minor numero di ammi- FISCO e TASSE ASPETTI ED ELEMENTI CONTRATTUALI nistratori, ha diritto in quella riunione di un voto supplementare. 7. Materie riservate (L’articolo precisa che la JVC non può in ogni caso trattare questi argomenti senza il consenso di entrambe le parti. L’elenco dovrebbe essere adattato per rispondere le circostanze. Materie riservate saranno particolarmente importante se una parte ha un minoranza posizione di voto). 7.1 Le seguenti materie (“materie riservate”) devono essere approvate congiuntamente da ABC e XYZ: 7.1.1 Qualsiasi emissione di Azioni (o titoli convertibili in azioni) del JVC diversa da una emissione di Azioni a ABC e XYZ in parità proporzioni come specificato all’articolo 5.2; 7.1.2 Qualsiasi modifica dello Statuto Sociale / statuto della JVC; 7.1.3 La vendita di tutta o di una parte sostanziale della JVC; 7.1.4 Qualsiasi indebitamento della JVC che risulterebbe superiore a (specificare importo); 7.1.5 Approvazione del bilancio annuale e il piano di funzionamento del JVC; 7.1.6 Ogni espansione del Territorio ella JVC oltre [specificare Territorio) o qualsiasi sviluppo della linea di prodotti della JVC al di là di (specificare); 7.1.7 Qualsiasi riorganizzazione importante che incide sulla JVC, compreso ila formazione di qualsiasi filiale della JVC; 7.1.8 Qualsiasi contratto o impegno da parte di JVC con un valore di spesa da parte del JVC in eccesso di (specificare importo) (o come altro limite come le parti di volta in volta concordare); 7.1.9 La nomina (o la rimozione) e il mandato del amministratore delegato e la nomina (o la rimozione) di qualsiasi dipendente il cui compen- so è superiore a (specificare importo) (o altro importo che le parti di volta in volta concordare); 7.1.10 La nomina (o la rimozione) dei sindaci della JVC o di qualsiasi significativo cambiamento nei principi contabili della JVC; 7.1.11 Qualsiasi cambiamento per un particolare anno nella politica dei dividendi specificato di cui all’articolo 10; 7.1.12 L’inizio, la liquidazione o l’abbandono di controversia o ammissione di responsabilità da parte del JVC coinvolgendo una controversia in eccesso di [specificare importo] (diverso da un credito nei confronti di un membro della ABC Gruppo o di un membro del gruppo XYZ); 7.1.13 Qualsiasi pagamento effettuato JVC a qualsiasi membro del gruppo ABC o il Gruppo XYZ (sia a titolo di gestione o oneri amministrativi, bonus, canoni, rimborso del prestito, dividendi o altro) a meno che entro limiti consentiti prima approvato dal Consiglio; 7.1.14 Le scelte riguardanti la JVC in merito all’amministrazione controllata, riorganizzazione o liquidazione sotto qualsiasi legge concorsuali o qualunque azione simile. 7.2 Le decisioni in merito all’articolo 7.1 possono essere prese: 7.2.1 In caso di oggetti di cui agli articoli 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 [list opinione a decidere le questioni che richiedono l’approvazione a livello dell’azionista piuttosto che il Consiglio] (“Questioni Azionisti”), da ABC e XYZ sia per iscritto o con delibera unanime in una riunione generale della azionisti della JVC o di delibera scritta; 7.2.2 Nel caso dei restanti materie riservate, per unanime accordo di tutti gli amministratori sia dalla delibera scritta o risoluzione unanime in una riunione del consiglio di amministrazione. 7 ASPETTI ED ELEMENTI CONTRATTUALI 7.3 Le disposizioni dell’articolo 7.1 si applicano anche a tutte le questioni intraprese da una filiale della JVC come se il riferimento qui a “JVC” comprende, se del caso, tale controllata. 8. L’Assemblea 8.1 L’Assemblea delle Parti come azionisti della JVC si adottano in conformità con le disposizioni applicabili agli articoli di associazione/statuto che comprende i seguenti termini: 8.1.1 Il quorum per la transazione di qualsiasi attività commerciale richiede la presenza di un rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna delle parti; 8.1.2 L’avviso di convocazione deve definito un programma di identificazione in ragionevole dettaglio le tematiche da trattare (a meno che le parti concordare altrimenti); 8 8.1.3 Il presidente della riunione è nominato da) specificare ABC o XYZ a seconda del caso), ma non hanno un voto decisivo. 9. Ulteriori contributi delle parti (Il presente articolo si riferisce ai contratti accessori previsti dall’articolo 4.4). 9.1 Si prevede che ciascuna parte contribuirà a particolari conoscenze, competenze o servizi di assistenza alla creazione e al successo della JVC. Il generale le responsabilità di ogni parte sono indicate nel presente articolo 9. 9.2 I contributi generali della ABC verso il JVC sono i seguenti: (specificare) 9.2.1 Fornire assistenza tecnica (anche attraverso la fornitura di formazione) nel campo ....... a condizioni ragionevoli da concordare con JVC attraverso il Consiglio [tale Fiscalità estera n. 1 • 2016 assistenza tecnica da dare secondo i termini del contratto di assistenza tecnica]; 9.2.2 [.............]. 9.3 I contributi generali XYZ verso JVC sono i seguenti: 9.3.1 Per utilizzare la sua rete di contatti, la conoscenza e la distribuzione in [paese] a aiutare la promozione dei prodotti della JVC; 9.3.2 [Per facilitare il reclutamento di personale locale, le strutture e le risorse per le operazioni del JVC]; 9.3.3 [.............]. 9.4 Ciascuna parte darà il suo contributo per promuovere il successo della JVC operando con diligenza e abilità. La seconda parte del testo del modello del contratto di International Corporate Joint Venture sarà pubblicato nel prossimo numero. FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 1 • 2016 Breve commentario al modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni fiscali – art. 11 Riprendiamo il commento al Modello OCSE analizzando l’articolo 11 Art. 11 Interest – interessi Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation. The term ‘‘interest’’ as used in this Article means income from debtclaims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Ernesto Cherici Tributarista internazionale. Fondatore dell’omonimo studio internazionale tributario. Da diversi anni collabora con primari studi localizzati a Shanghai, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti. Si occupa di diritto tributario e societario per Cina, Hong Kong, India, Emirati Arabi Uniti, di antiricilaggio, trust e governance fiscale. [email protected] FISCO e TASSE 9 ASPETTI FISCALI Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno, di comune accordo, la modalità di applicazione di tale limitazione. Ai fini del presente articolo, il termine ”interessi” designa i redditi derivanti da crediti di ogni tipo, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare redditi da titoli del debito pubblico, da buoni o obbligazioni, compresi i premi ed altri frutti annessi a tali titoli, buoni o obbligazioni. Le penali relative a ritardati pagamenti non sono considerate interessi ai fini di questo articolo. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un’attività economica mediante una stabile organizzazione ivi situata se il credito generatore degli interessi pagati sia effettivamente connesso con tale stabile organizzazione. In tal caso si applicheranno le disposizioni dell’art. 7. Per interessi si devono intendere i redditi che derivano da: 1) crediti di qualsiasi natura (compresi depositi, conti correnti e mutui) garantiti o non garantiti da ipoteca, provvisti o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore; 2) titoli di debito pubblico, buoni ed obbligazioni, compresi i premi annessi. Tale definizione è da considerar- 10 Fiscalità estera n. 1 • 2016 si esaustiva (paragrafo 21 del commentario all’art. 11) senza la necessità, quindi, di fornire riferimenti alla legislazione interna degli Stati sottoscrittori perché: a) la definizione inserita nel paragrafo 3 comprende tutte le tipologie di reddito che sono considerate interessi dagli Stati contraenti, b)attribuisce indipendenza della convenzione da eventuali futuri cambiamenti legislativi dei singoli Stati. In merito, il paragrafo 21 del commentario fornisce la facoltà ai contraenti di ampliare la definizione riportata nel paragrafo 3, consentendo di fare riferimento alle rispettive leggi interne con il precipuo scopo di ricomprendere, tra la voce interessi, fattispecie non espressamente previste dal modello Ocse di convenzione. Non sono, invece, ricomprese tra gli interessi i ritardati pagamenti. È previsto, inoltre, che gli Stati sottoscrittori possano omettere il contenuto del paragrafo 3 decidendo, quindi, di considerare i ritardati pagamenti quali interessi. L’Italia nel sottoscrivere i propri trattati ha inserito una “norma di chiusura” considerando interesse “ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono”. I principi di tassazione previsti sono due: i) tassazione nel Paese del beneficiario; ii) tassazione nel Paese della fonte. In tale circostanza, quindi, la potestà impositiva grava su entrambi gli Stati; infatti, pur risultando imponibili nello Stato della residenza, lo Stato della fonte ha la possibilità, se la propria legislazione lo consente, di tassare gli interessi con un tetto massimo del 10%. Il paragrafo 4 prevede i casi di esclusione dal regime di tassazione previsto nei paragrafi 1 e 2: a) quando il beneficiario effettivo degli interessi opera nello Stato della fonte tramite una stabile organizzazione ovvero svolge la libera professione per mezzo di una base fissa; b)il credito dal quale si generano gli interessi è collegabile alla stabile organizzazione. In tale circostanza troveranno applicazione le disposizioni previste dagli artt. 7 ovvero 14 del Modello Ocse. Il paragrafo 24 del Commentario precisa non deve farsi riferimento alla forza di attrazione della stabile organizzazione, bensì prevede che gli utili della stabile organizzazione (ovvero della base fissa) siano tassati nello Stato della fonte quale parte degli utili della stabile organizzazione posseduta in tale Stato dal beneficiario residente nell’altro Stato sottoscrittore, nel caso in cui gli interessi sono pagati in relazione ai crediti che fanno parte dei beni della stabile organizzazione (ovvero della base fissa) o sono comunque ad essa connessi. Il principio generale dettato dal paragrafo 5, prevede che gli interessi si considerano derivanti da uno Stato contraente quando il debitore risiede in tale Stato oppure lo Stato stesso è il debitore. Tale regola, però, viene derogata dal medesimo paragrafo nel caso in cui il debitore degli interessi abbia una stabile organizzazione (ovvero una base fissa) in uno Stato contraente ed il prestito è stato stipulato per esigenze della medesima stabile organizzazione. In tale circostanza l’elemento rilevante è rappresentato dallo Stato dove è situata la stabile organizzazione. La circostanza sopra indicata, comporta che la convenzione risulterà applicabile tra lo Stato della re- FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 1 • 2016 sidenza del debitore e quello in cui insiste la stabile organizzazione, non rilevando la residenza del soggetto debitore/possessore della stabile organizzazione. Nel caso, invece, non esistesse alcun legame tra la stabile organizzazione ed il prestito contratto su cui maturano gli interessi, lo Stato dove è situata la stabile organizzazione non ha alcun diritto di procedere a tassare gli interessi perché in detto Stato non maturano gli interessi. Il paragrafo 27, in relazione al legame economico esistente tra la stabile organizzazione ed il prestito prevede il verificarsi di tre casi (v. Tabella a lato). Il paragrafo 28 prevede, invece, il caso in cui il creditore e il debitore sono residenti di due Stato contraenti, ma il prestito è stato contratto per le necessità di una stabile organizzazione localizzata in uno Stato terzo. In tale circostanza l’interesse deve essere considerato maturato nello Stato di residenza del debi- FISCO e TASSE 1 2 3 CASO SOLUZIONE Il prestito è stato contratto dalla stabile organizzazione per propria esigenza La stabile organizzazione paga gli interessi direttamente al creditore, indicando il prestito tra le passività. Lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione è considerato come lo Stato in cui maturano gli interessi. Il prestito è contratto dall’head office e i relativi proventi sono utilizzati per le necessità della stabile organizzazione che è situata in altro Stato. Il prestito è stato contrat- --to direttamente dall’head office e i relativi proventi sono utilizzati per le necessità i più stabili organizzazioni che sono localizzate in diversi Stati. tore e non più in quello in cui è situata la stabile organizzazione, situazione che prevederà la tassazione sia nello Stato di residenza del debitore che in quello di residenza del creditore. La doppia imposizione sarà evitata mediante appli- APPLICAZIONE PARAGRAFO 5 SÌ. È possibile applicare il paragrafo 5 in quanto lo Stato dove è situata la stabile organizzazione è considerato lo Stato in cui maturano gli interessi. NO. Non è possibile applicare il paragrafo 5. cazione della convenzione, mentre non potrà essere evitata nei confronti dello Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione, nel caso in cui detto Stato tassa gli interessi pagati dalla stabile organizzazione. 11 ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 1 • 2016 Le novità sulla tassazione delle persone fisiche in Vietnam A seguito dei forti incentivi fiscali che il Vietnam ha introdotto per le imprese, si è attuata, anche, una riforma fiscale anche per le persone fisiche. Tale riforma ha ridotto e semplificato la procedura di pagamento delle imposte sulle persone fisiche e ne ha ridotto l’aliquota. L’attuale normativa prevede un’aliquota per le persone fisiche residenti in Vietnam suddivisa in scaglioni per reddito annuale e reddito mensile. Per i non residenti, invece, è prevista una aliquota fissa. Altra aliquota è prevista, invece, per le persone fisiche che lavorano in una impresa collocata in una Economic Zone. Soggetti passivi di imposta In Vietnam sono soggetti a tassazione i cittadini vietnamiti residenti o domiciliati all’estero per visite lavorative, cittadini non vietnamiti ma con residenza permanente in Vietnam e i cittadini stranieri che lavorano in Vietnam. L’imposta sulle persone fisiche (Personal Income Tax – “PIT”) è disciplinata dalla L. n. 4/2007/QH11 e al Decreto attuativo n. 100/2008/NDCP, che prevedono che l’imposta sulle persone fisiche venga versata dai soggetti residenti in Vietnam o non abitualmente residenti in Vietnam (per esempio un cittadino straniero che ha una casa in affitto in Vietnam); i soggetti residenti vengono tassati sulla base del worldwide taxation principle, cioè sulla base di tutti i redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti sono tassati solamente considerando quale base imponibile il reddito conseguito in territorio vietnamita. Reddito imponibile Il reddito imponibile è suddiviso dalla legge in ordinario e straordinario: - reddito imponibile ordinario è il salario e qualsiasi remunerazione derivante da lavoro dipendente, il compenso dell’amministratore, i redditi professionali, i canoni derivanti dalla concessione del diritto di utilizzo di un diritto di proprietà industriale. - reddito imponibile straordinario Lorenzo Riccardi È Professore Associato presso Xian Jiao Tong-Liverpool University. Ha insegnato taxation alla Tonjin University, Shanghai Jiao Tong e Hult Business School. È un Dottore commercialista specializzato in fiscalità internazionale ed è autore di articoli e saggi su tematiche di vario genere relative agli investimenti stranieri in Asia Orientale. Vive e lavora a Shanghai, dove si occupa di diritto commerciale e tributario, seguendo gli investimenti stranieri in Cina e Sud Est Asiatico. Ricopre il ruolo di sindaco e consigliere per diversi gruppi societari ed è socio dello Studio di consulenza RSA, specializzato in Asia e paesi emergenti. Ha pubblicato Guida alla Fiscalità di Cina, India e Vietnam per Il Sole24Ore ed è membro del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio Italiana in Cina e della Camera Italia-Vietnam. Per Maggioli Editore è responsabile della sezione Asia del portale Fisco e Tasse. [email protected] Giorgio Riccardi È un dottore commercialista specializzato in aspetti fiscali e regolamentari relativi agli investimenti esteri nella regione asiatica. Ha conseguito un master in economia presso l’Università UIBE di Pechino e pubblicato con regolarità articoli sulle economie emergenti del Far East. Lavora tra l’Italia e la Cina, occupandosi di diritto commerciale e tributario e ha maturato una significativa esperienza inerente la pianificazione della fiscalità persone fisiche e giuridiche dall’Italia all’Asia. È socio dello Studio di consulenza RSA, specializzato in Asia e paesi emergenti ed è membro dell’ordine dei Dottori Commercialisti e del Registro dei Revisori Legali in Italia. [email protected] 12 FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 1 • 2016 Reddito annuale Fino a 60 milioni VND Da 60 a 120 milioni VND Da 120 a 216 milioni VND Da 126 a 384 milioni VND Da 384 a 624 milioni VND Da 624 a 960 milioni VND Oltre 960 milioni VND Reddito mensile Fino a 5 milioni VND Da 5 a 10 milioni VND Da10 a 18 milioni VND Da 18 a 32 milioni VND Da 32 a 52 milioni VND Da 52 a 80 milioni VND Oltre 80 milioni VND è l’utile derivante da un trasferimento di tecnologia, le vincite a lotterie, i dividendi, gli interessi, il capital gain, le donazioni per la parte eccedente ai 10 milioni di VND. Tassazione soggetti residenti L’attuale normativa prevede un’aliquota per le persone fisiche residenti in Vietnam suddivisa in scaglioni per reddito annuale e reddito mensile (v. tabella sopra). I redditi straordinari sono soggetti ad una tassazione ad un’aliquota variabile dal 5% al 25% a secon- FISCO e TASSE Aliquota 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% da della tipologia di reddito conseguito. Tassazione persone fisiche non residenti Le persone fisiche non residenti in Vietnam (gli stranieri che lavorano in Vietnam senza avervi la residenza) sono soggette per quanto concerne il reddito ordinario ad una tassazione ad aliquota fissa del 20%, mentre per il reddito straordinario è applicata un’aliquota uguale a quella applicata ai soggetti residenti, con la sola differenza del capital gain, che è tassato allo 0,1% sul prezzo lordo di cessione delle partecipazioni ed al 2% sul prezzo lordo di cessione degli immobili. Tassazione persone fisiche che lavorano per una impresa collocata in una Economic Zone La Circolare n. 176/2009-TT-BTC del Ministero delle Finanze del 09/09/2009 ha operato una riduzione del reddito delle persone fisiche (sia vietnamite che straniere, residenti o non residenti) che lavorano in un’impresa situata all’interno di una Economic Zone. Tale circolare, in vigore da ottobre 2009 in relazione al reddito di persone fisiche conseguito all’interno di una zona economica dal 01/01/2009, prevede una riduzione del 50% della Personal Income Tax (PIT) del solo salario (con esclusione, cioè, di componenti reddituali non strettamente salariali) dovuto ai lavoratori che operano all’interno di una zona economica. 13 ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 1 • 2016 Novità della legge di stabilità in materia di costi black list Con un apposito emendamento al disegno di legge di stabilità 2016, il Governo ha apportato delle modifiche significative al regime di deducibilità dei costi black list. Per quanto riguarda tale disciplina, vale la pena ricordare che il d.lgs. 147 del 2015 aveva apportato delle modifiche significative all’art. 110, commi dal 10 al 12-bis del TUIR. In tal sede, le modifiche avevano portato a ritenere deducibili i costi nei confronti di paesi black list nel limite del valore normale dei beni e dei servizi acquisiti. Quindi, da tale testo normativo, tali costi risultavano sempre deducibili secondo le ordinarie regole del TUIR se l’importo era contenuto entro il valore normale e sempre che le operazioni avessero avuto concreta attuazione. In questo senso, il corrispettivo determinato tra le parti delle operazioni doveva essere valutato dalle parti per determinare che tale operazione rientrasse nelle logiche di deducibilità proposte dalla nuova normativa. Soltanto nel caso in cui fosse superato il valore normale, la deducibilità di tali costi rimaneva condizionata alla dimostrazione del particolare in- Art. 110, commi da 10 a 12-bis Tuir 10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni. 11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che [...] le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 10 sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. [...] 12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 [...] concernenti disposizioni in materia di imprese estere partecipate. 12 bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con il decreto di cui al comma 10. teresse ad avvalersi del fornitore paradisiaco (c.d. seconda esimente). In questo senso, è intervenuta la Legge di Stabilità 2016 eliminando tutta la disciplina riguardante i costi black list. Con tale intervento legislativo, tutti i costi provenienti dall’estero sarebbero trattati alla stregua dei costi di origine interna, senza alcuna limitazione. In questo modo, la deducibilità di tali costi viene assoggettata alla disciplina del TUIR e quindi, ai requisiti di inerenza, certezza e oggettiva determinabilità richiesti dalle norme. Inoltre, non vi sarà più alcun obbligo di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi. Le modifiche appena esposte risultano applicabili dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Diana Pérez Corradini È stata Tax Europe and America Manager nel Gruppo Piaggio, maturando una pluriennale esperienza internazionale. Si dedica prevalentemente alla consulenza e alla formazione in ambito amministrativo e fiscale. Autrice di testi in materia fiscale, collabora, oltre che con Maggioli Editore, con il sito di aggiornamento professionale www.fiscoetasse.com e con altre case editrici del settore giuridico-fiscale. 14 FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 1 • 2016 Le Garanzie Reali prestate all’estero, su contratti di locazione di immobili esistenti nel territorio dello Stato Nel presente lavoro, ci proponiamo di sviluppare il regime impositivo ai fini del Registro delle garanzie reali prestate all’estero su contratti di locazione aventi ad oggetto immobili situati nel territorio dello Stato. La fattispecie che andremo ad esaminare, pone un problema di coordinamento interno nell’applicazione delle aliquote previste dalla Tariffa parte prima del TUR. Per una migliore comprensione delle questioni che ci proponiamo di affrontare, abbiamo immaginato un caso pratico. Ipotizziamo due società capogruppo Alfa UK e Beta Uk entrambe di diritto anglosassone operanti rispettivamente nel settore bancario e in quello immobiliare. Le due società dispongono di società controllate in vari paesi europei tra cui l’Italia. La controllata italiana di Alfa sottoscrive con la controllata italiana di Beta un contratto di locazione sugli immobili di proprietà di quest’ultima, redatto in Italia e regolarmente registrato. In ogni immobile preso in locazione la controllata italiana del gruppo bancario (da adesso Alfa Ita) ha collocato una filiale. Alfa UK sottoscrive all’estero con Beta UK un documento, ove Alfa UK consegna a Beta UK una somma di denaro a garanzia delle obbligazioni assunte dalla controllata italiana Alfa Ita. Si prevede che la somma depositata verrà restituita a conclusione del contratto di locazione sottoscritto tra le due società controllate nazionali. La consegna di una somma di denaro costituisce la fattispecie del pegno irregolare1 che rientra nella categoria delle garanzie reali. La figura contrattuale prevede il passaggio di proprietà della somma di denaro dato in pegno, in favore del creditore pignoratizio che può disporre liberamente della somma ricevuta. D’altra parte il creditore pignoratizio è obbligato a restituire le somme date in pegno al momento dell’adempimento dell’obbligazione garantita. In caso di inadempimento dovrà essere restituita soltanto la somma che eccede la parte della prestazione garantita. L’accordo sottoscritto tra le due ca1. In Italia il pegno è regolato dagli art. 2784 fino a 2807 del codice civile. Paolo Antonio Iacopino Funzionario dal 2004 presso una Agenzia Fiscale. Attualmente svolge attività di verifica nell’ambito della Direzione Regionale del Piemonte. Ha svolto attività di formazione professionale per conto dell’Agenzia e della S.S.E.F. Abilitato all’esercizio della professione forense (tuttavia non esercente poiché pubblico dipendente). Nel 2013 ha conseguito presso la Scuola Superiore di Economia e Finanze il master in Diritto tributario Internazionale. Chiara Porrovecchio Funzionario dal 2006 presso una Agenzia Fiscale. Attualmente svolge attività di Audit Interno nell’ambito della Direzione Regionale del Piemonte. È stata consulente telefonico tributario presso il Call Center di Torino. Abilitata all’esercizio delle professioni contabili e alla Revisione legale (tuttavia non esercita poiché pubblico dipendente). Ricercatore in Economia tributaria e materie giuridico – fiscali dal 2008, anno in cui ha conseguito il Dottorato presso l’Università degli Studi di Palermo. Autrice di numerosi articoli per il sito web www.fiscoetasse.com, collabora dal 2013 alla Rivista Fiscalità Estera. FISCO e TASSE 15 ASPETTI FISCALI pogruppo configura la fattispecie della garanzia reale. Infatti la somma consegnata da Alfa UK in favore di Beta UK ha la funzione di garantire gli obblighi assunti dalla controllata di Alfa. Il fatto che la garanzia venga prestata dalla capogruppo e non dalla controllata, che è la società che ha assunto l’obbligo contrattuale sottoscrivendo il contratto di locazione, non svilisce la funzione di garanzia reale della somma consegnata. Infatti rientra tra le funzioni tipiche delle holding anche la prestazione di garanzia sugli obblighi assunti dalle controllate. L’art. 2 comma 1 lett. d) del TUR prevede che sono soggetti a registrazione … gli atti formati all’estero … che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione e l’affitto di tali beni. L’esame dell’articolo appena citato prevede, tra l’altro, la tassazione ai fini dell’imposta di Registro degli atti redatti all’estero che istituiscono una garanzia reale su contratti di locazione aventi oggetti situati nel territorio dello Stato. Il caso esemplificato rientra, per quanto detto, appieno nella disciplina dell’art. 2. Ne consegue che il contratto sottoscritto all’estero tra le due holding è soggetto alla tassazione obbligatoria in Italia, entro 60 16 Fiscalità estera n. 1 • 2016 giorni dalla sua formazione2. L’analisi testuale dell’art. 2 pone un problema di coordinamento interno al TUR con riferimento all’aliquota impositiva da applicare. Infatti l’art. 2 in commento parla letteralmente di garanzie reali senza alcun riferimento al beneficiario della stessa garanzia. Invece l’art. 6 Parte Prima Tariffa che tratta in generale delle garanzie dispone che le garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge sono imponibili con l’aliquota dello 0,50%. Ne discende che la disposizione dell’articolo 2 relativa agli atti esteri è più ampia rispetto al regime previsto dall’art. 6 Parte Prima della Tariffa applicabile agli atti redatti in Italia. Il diverso tenore letterale delle due disposizioni ci autorizza a ritenere che le garanzie reali su immobili o aziende situate in Italia e relativi contratti di locazione previste in atti formati all’estero siano imponibili anche se previsti in favore della parte. Il registro sottopone a tassazione le garanzie reali e personali rilasciate in favore di terzi, con aliquota proporzionale dello 0,50%, se non richieste dalla legge3. Nel caso in cui le garanzie sono rilasciate in solido da più soggetti in unico atto l’imposta si assolve una sola volta. 2. Il termine di 60 giorni è indicato dall’art. 13 comma 1 del TUR. 3. Pertanto nel caso di atto redatto in Italia il deposito cauzionale riconosciuto dal conduttore al locatore non è soggetto ad imposta perché non è una garanzia prestata in favore di terzi. Riassumendo, l’art. 6 della Tariffa parte Prima colloca le garanzie reali e personali rilasciate in favore di terzi, se non richieste dalla legge, tra le disposizioni da tassare ad aliquota dello 0,50%. Invece, l’art. 2, comma 1 lett. d, TUR attrae a tassazione gli atti formati all’estero contenenti garanzie su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato, non replicando le caratteristiche dell’art. 6. Infatti, l’art. 2 sopra citato, parla, per gli atti formati all’estero, genericamente di garanzie reali, non limitando, quindi, l’imposizione alle sole garanzie in favore di terzi. Consegue che la disposizione, almeno limitatamente alla garanzia prestata in favore della parte, trova come sua aliquota naturale quella disposta dall’art. 9 parte Prima della Tariffa, contenente gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. In conclusione, nel caso immaginato, la garanzia prestata da Alfa UK in favore di Beta UK sconta l’aliquota dello 0,5% in quanto Alfa UK presta una garanzia in favore di un terzo, Beta UK. Se invece le due holding avrebbero esercitato in Italia le attività di impresa, mediante le stabili organizzazioni lo stesso contratto avrebbe scontato l’aliquota del 3% prevista dall’art. 9 della Tariffa Parte Prima del TUR in quanto la garanzia sarebbe stata resa in favore della controparte. FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 1 • 2016 Common Consolidated Corporate Tax Base Una comune base imponibile per le società UE La base imponibile consolidata comune per l’imposta di tutte le società operanti all’interno dell’UE potrebbe risultare uno strumento estremamente efficace per conseguire obiettivi di maggiore equità ed efficienza della tassazione. Dopo la prima proposta datata 2011, si attende di conoscere le novità che dovrebbero essere introdotte nel corso del corrente anno 2016. Il 16 marzo 2011, è stata presentata dalla Commissione Europea la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB). Seppure permangano molti interrogativi sulla sua pratica attuazione, la Common Consolidated Corporate Tax Base costituisce un progetto ambizioso che potrebbe finalmente far raggiungere quella tanto desiderata omogeneità fiscale tra tutti i Paesi membri. In effetti, in assenza di regole comuni, l’interazione tra i diversi sistemi tributari nazionali conduce spesso a sovra-tassazione e doppia imposizione; e le imprese sono soggette a oneri amministrativi gravosi e a elevati costi di adeguamento alla normativa. Oltre a ciò, solo adottando una base impositiva uguale in ciascuna nazione, si è in condizione di affrontare tutti quei meccanismi (già ben individuati dall’OCSE nell’ambito del progetto BEPS) che, all’interno dell’UE, oltre che su scala mondiale, oggigiorno consentono una pianificazione fiscale aggressiva (esempio: transfer pricing, indebitamento, patent box etc.). La CCCTB è un unico insieme di norme che le società operanti all’interno dell’Unione potranno utilizzare per calcolare i loro profitti tassabili. Ciò significa che le società avranno l’obbligo di rispettare un unico regime fiscale europeo per il calcolo del loro reddito imponibile, invece che 28 regimi tributari diversi. La CCCTB, però, non inciderà necessariamente sul potere discrezionale dei Paesi dell’UE, riguardo alle aliquote nazionali di imposizione delle società. Questo approccio appare particolarmente rilevante in quanto garantirà la coerenza dei regimi fiscali nazionali degli Stati membri, senza doverne contestualmente armonizzare pure le varie aliquote d’imposta. La proposta attuale prevede che la CCCTB sia disponibile per le società di qualsiasi dimensione, costituite conformemente alle leggi di un Paese dell’UE, qualora rivestano una delle forme regolamentate, o siano soggette a una delle im- poste sul reddito delle società, o a un’imposta analoga introdotta successivamente. La direttiva, peraltro, si può applicare pure a determinate società costituite conformemente alle leggi di un Paese terzo. Una società che rispetti i requisiti di cui sopra e che sia residente a fini fiscali in un Paese dell’UE, potrà dunque optare per il particolare regime della CCCTB. Tale entità economica andrà, di conseguenza, assoggettata all’imposta sul reddito delle società su tutti i proventi derivanti da qualsiasi fonte, sia all’interno che all’esterno del suo Paese UE di residenza. Importante evidenziare come la proposta in argomento consenta anche ai gruppi che non risultino essere residenti a fini fiscali in un Paese dell’UE, ma che abbiano una stabile organizzazione ivi presente, la quale si uniformi agli indicati requisiti, di optare per il regime in questione alle condizioni previste – ovviamente – con riferimento solo a detta stabile organizzazione mantenuta nell’UE. Queste imprese saranno quindi soggette all’imposta sul reddito delle società, in base a tale regime, su tutti i redditi derivanti dall’attività svolta tramite la PE (Permanent Establishment) avente sede effettiva all’interno dell’Unione. Paolo Soro Dottore commercialista e revisore contabile, titolare dell’omonimo studio con sedi in Roma, Milano, Cagliari e Dubai. Laureato in economia e commercio; master in direzione aziendale (SDA Bocconi – Milano) e in fiscalità internazionale (USI – Lugano). International Certificate in Financial English. Specializzato in pianificazione fiscale internazionale, contenzioso e lavoro. Presidente collegio sindacale consorzio garanzia fidi Sardegna. Consulente tecnico presso i tribunali di Roma e Cagliari. Responsabile fiscalità internazionale e marketing MESCO DWC – LLC (Dubai – EAU). Amministratore delegato Green River Holding LTD – Malta. Relatore in convegni e autore di articoli in materia di fiscalità internazionale, trust, contenzioso tributario e consulenza del lavoro. Collabora con la rivista telematica di approfondimento “Il Tributo” e con il sito web www.fiscoetasse.com www.paolosoro.it [email protected] FISCO e TASSE 17 ASPETTI FISCALI Da quanto esposto ne deriva che una “società ammissibile”, la quale desideri optare per la CCCTB, cesserà di essere soggetta alle disposizioni nazionali in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutte le questioni disciplinate dal regime comune. Sul punto, dunque, la direttiva dimostra di essere ossequiosa delle linee guida dettate dall’OCSE con particolare riferimento ai due noti principi del functional separate entity approach e del nexus approach, in base ai quali ciascuna singola azienda deve essere tassata nello Stato in cui effettivamente produce il proprio reddito e acquisisce il conseguente valore aggiunto. La base imponibile sarà determinata per ogni esercizio fiscale, sottraendo dai ricavi: quelli esenti, le spese e le altre voci deducibili. È opportuno che siano soggetti a imposizione tutti i ricavi, tranne quelli appunto espressamente esentati. In proposito, si rammenta che sono esenti dall’imposta sul reddito delle società: - i sussidi direttamente collegati all’acquisizione, alla costruzione o al miglioramento delle attività immobilizzate; - i proventi della cessione di panieri di attività, compreso il valore di mercato di doni non monetari; - le distribuzioni di profitti ricevute; - i proventi della cessione di azioni; - il reddito di una stabile organizzazione ubicata in un Paese terzo. È, poi, necessario che le attività immobilizzate possano essere ammortizzate ai fini fiscali, fatte salve determinate eccezioni: le attività di lunga durata dovrebbero essere ammortizzate singolarmente, mentre le altre dovrebbero confluire nel menzionato paniere. Secondo tale principio, le attività non soggette ad ammortamento includono: 18 Fiscalità estera n. 1 • 2016 - attività materiali immobilizzate non soggette a deterioramento fisico e obsolescenza, quali terreni, oggetti d’arte, pezzi d’antiquariato o gioielli; - attività finanziarie. Le perdite sostenute in un esercizio fiscale potranno, inoltre, essere dedotte negli esercizi successivi. Una riduzione della base imponibile a causa delle perdite di esercizi fiscali precedenti non potrà produrre un importo negativo. La proposta precisa, altresì, che sono società figlie qualificate per il consolidamento (appartenenza a un gruppo per le società) tutte quelle in cui la società madre detiene: - il potere di esercitare più del 50% dei diritti di voto; - un diritto di proprietà su oltre il 75% del capitale della società, od oltre il 75% dei diritti sui profitti. La direttiva CCCTB si basa sul principio: “all-in/all-out”; detto in altri termini: tutti o nessuno. Le società che soddisfano i requisiti di ammissibilità per la costituzione di un gruppo dovranno consolidarsi e ciò implica che non potranno semplicemente optare per il calcolo individuale dei loro risultati fiscali ai sensi delle norme comuni. In sostanza, vengono qui ripresi i principi relativi alla redazione del bilancio consolidato mondiale. Nella proposta è anche precisato che il gruppo di un contribuente residente è costituito da: - tutte le sue stabili organizzazioni ubicate in altri Paesi dell’UE; - tutte le stabili organizzazioni ubicate in un Paese dell’UE appartenenti alle sue società figlie qualificate residenti in un Paese terzo; - tutte le sue società figlie qualificate residenti in uno o più Paesi dell’UE; - altri contribuenti residenti che siano società figlie qualifica- te della stessa società che è residente in un Paese terzo e che soddisfa le condizioni necessarie. La base imponibile consolidata sarà ripartita tra i membri di un gruppo, in ogni esercizio fiscale, sulla base di una formula per determinarne la percentuale assegnata agli stessi membri del gruppo. Tale formula conferisce pari peso agli elementi: fatturato, lavoro e attività. Vengono individuate anche delle norme anti-abuso: le operazioni artificiali svolte con l’esclusiva finalità di eludere l’imposizione sono ignorate ai fini del calcolo della base imponibile; tuttavia, ciò non si applica alle attività commerciali autentiche, nelle quali il contribuente sia in grado di scegliere due o più possibili operazioni che abbiano lo stesso risultato commerciale, ma producano basi imponibili differenti. Il quadro amministrativo della CCCTB prevede, infine, un’impostazione basata sull’idea di “sportello unico”, che consenta ai gruppi di società soggetti a imposta in più di un Paese dell’UE di adempiere ai propri obblighi fiscali rivolgendosi a un’unica Amministrazione Fiscale dell’UE, presso la quale dover presentare una dichiarazione dei redditi consolidata. In conclusione, pare indubbio che la CCCTB migliorerebbe notevolmente il contesto imprenditoriale nell’UE. Non va, invero, sottaciuto che consentire agli Stati membri di presentare un’impostazione comune nei confronti dei Paesi terzi, significherebbe avere una potentissima arma di difesa per il mercato europeo contro la pianificazione fiscale aggressiva. Tutte le Amministrazioni Finanziarie potrebbero, infatti, dare una risposta unitaria alle società controllate estere, al fine di evitare il trasferimento degli utili verso giurisdizioni non collaborative. FISCO e TASSE ASPETTI FISCALI Fiscalità estera n. 1 • 2016 Occorre, peraltro, rilevare che l’attuale proposta concerne una CCCTB facoltativa. Questo ne costituisce un grave limite, atteso che appare assai improbabile che le multinazionali, le quali riducono al minimo gli utili imponibili mediante una pianificazione fiscale aggressiva, scelgano liberamente di aderire alla CCCTB. Occorrerà, dunque, rendere la CCCTB obbligatoria, perlomeno per tali soggetti. Oltre a ciò, le discussioni che hanno fatto seguito alla proposta in questione con riferimento ai suoi aspetti più complessi, rappresentano degli oggettivi freni ai potenziali progressi che cercano di farsi strada FISCO e TASSE su quelli che sono gli altri elementi – viceversa – fondamentali della proposta. Conseguentemente, appare inevitabile un approccio graduale della CCCTB che si basi pure su obbligatori equilibri politici comunemente accettati da tutti i Paesi membri. Al riguardo, la Commissione ha in programma di presentare nel corso del 2016 una nuova proposta legislativa che si adatti alle esigenze maggioritarie (specie con riferimento al corretto bilanciamento fra il trattamento favorevole delle spese per ricerca e sviluppo – richiesto da svariati Paesi, tra cui l’Italia – e l’indebitamento societario), introduca l’ele- mento dell’obbligatorietà e consenta il predetto approccio graduale. Il punto focale resta quello di garantire l’effettiva tassazione nel luogo in cui gli utili vengono realmente generati: appare senza dubbio indispensabile fare in modo che le società, le quali traggono tutti i benefici dall’operare nel mercato unico e ivi maturano profitti, debbano anche corrispondere le imposte su tali redditi, appunto, nel luogo in cui agiscono, ovverossia all’interno dell’UE. Orbene, la CCCTB, se ben strutturata e resa gradualmente obbligatoria per tutti, potrebbe davvero consentire di conseguire tale importantissimo obiettivo. 19 VARIE Fiscalità estera n. 1 • 2016 Il ruolo dell’Export Project Manager nella filiera del network dei servizi Internazionalizzazione nei mercati esteri globalizzati ed emergenti di Cina, Paesi del Sud-Est Asia e India La Globalizzazione dei mercarti esteri emergenti, sta rivoluzionando il concetto di come un’impresa deve fare internazionalizzazione. In questo nuovo scenario, altamente competitivo e tecnologico, l’Export Project Manager coordina e lavora insieme al network dei servizi della filiera all’internazionalizzazione, indirizza l’impresa verso la cultura della globalizzazione e trasmette tutti quei valori e le raccomandazioni degli specialisti della filiera estera, per poi gestire le fasi del progetto di sviluppo estero. L’Export Project Manager, deve essere visto come il collante tra l’impresa e il network della filiera, prima però, per meglio comprenderne la collocazione ed i vantaggi sia per l’impresa sia per il network, sarà necessario prima rendersi conto dei cambiamenti importanti, imposti dalla globalizzazione e come prevederli. Il successo di qualsiasi progetto, metodologia, idea o professione, dipende molto dalla sua semplicità: semplice è tutto ciò che si capisce, realizzabile con metodologie semplici ed innovativi, adatti a creare modelli flessibili di sviluppo. L’internazionalizzazione è semplice da comprendere: richiede la presenza globalizzata delle Pmi sui territori dei mercati esteri emergenti. Lo sviluppo dell’economia della Cina, India e Paesi del Sud-Est Asia, continuerà nei prossimi decenni, sempre più area driver della globalizzazione mondiale. La leadership di questi paesi, sta avendo l’effetto di una perfetta tempesta sull’intera economia mondiale: una serie di fattori esterni che tutti insieme creano nuovi equilibri nell’economia sempre più globalizzata, competitiva e quindi portatore di eccezionali e favorevoli condizioni economiche, opportunità e sviluppo per il Made in italy espressione dei valori delle Pmi italiane. Gli effetti della tempesta economica e dei cambiamenti richiesti, non interessa solo le Pmi, anche se poco inclini ai cambiamenti che, vedono maggiormente coinvolte le multinazionali storiche dell’Europa e del Nord America, però pronti a riconsiderare ed aggiornare il loro modelli aziendali ai bsogni che cambiano. Le Multinazionali storiche, continueranno a crescere in futuro a ritmi più lenti con marginalità ridotte. Tra il 1980 ed il 2013, i profitti delle multinazionali, crescevano del 30% più del PIL mondiale (Prodotto Interno Lordo). Nel 1980 il totale dei profitti rapportati al PIL mondiale era pari al 7,6%, nel 2013 i profitti sono ulteriormente aumentati ed il rapporto con il PIL mondiale è salito al 9.8%. Quindi, le multinazionali, complessivamente ad oggi catturano più del 50% dei profitti dell’intera economia mondiale. Ma l’evoluzione della globalizzazione dei mercati emergenti, ha come effetto di modificare gli equilibri dell’intero sistema mondiale, in quanto le multinazionali storiche avvertono di essere minacciate dai nuovi competitors dei mercati emergenti a causa dei nuovi modelli di come fare impresa. I nuovi competitors dei paesi emergenti, in tempi brevi acquisiscono quote di mercato importanti grazie alla tecnologia che dispongono, flessibilità, mezzi finanziari, politiche di pianificazione di medio e lungo ter- Gianni Gregoris Export Project Manager per le imprese che avviano o ampliano progetti di internazionalizzazione in Cina, Sud-est Asia e India. Figura professionale formata attraverso una ampia e diversificata esperienza professionale di consulente finanziario ed aziendale prima, nella divisione corporate e poi in ambito internazionale in diversi settori industriali, commerciali e dei servizi del terziario avanzato dell’hi-tech. Il metodo innovativo di concepire l’internazionalizzazione e gli effetti della globalizzazione si basa sul lavoro che viene svolto all’estero in team con l’impresa e il network della filiera dell’internazionalizzazione espressione dei valori del paese estero dove l’impresa vuole realizzare il progetto di investimento. 20 FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 1 • 2016 mine e dimensioni aziendali sempre più grandi, favoriti da mercati in espansione: nel 1980 la quota dei ricavi dei paesi emergenti, (riferito ai ricavi totali delle multinazionali nel mondo), era pari al 21% nel 2013 è cresciuta al 41%. Quest’ultimo dato, spiega in modo semplice, il ruolo sempre più importante che nei prossimi decenni avranno i Paesi emergenti ed in particolare quelli dell’area Asiatica che guidati da Cina, India e Paesi sud-est Asia assumeranno sempre di più, la leadership dell’economia mondiale. L’evoluzione in atto, apre nuovi scenari dell’economia globalizzata mettendo a confronto due sistemi incentrati sulla presenza globale: le multinazionali tradizionali caratterizzati da poca flessibilità e progetti di investimenti di breve periodo, dall’altra le nuove imprese e multinazionali dei mercati emergenti che stanno trasformando i loro modelli produttivi, caratterizzati prima dal basso valore aggiunto del prodotto e costi del lavoro, verso innovativi formule di sviluppo tecnologicamente avanzati, automatizzati, qualità dei prodotti, attenzione alle politiche ambientali che interessano l’intero ciclo produttivo, il tutto a costi competitivi. È evidente che, il nuovo scenario cambia il concetto classico della definizione di internazionalizzazione, laddove i mercati esteri oggi impongo una scelta obbligata, la presenza globale delle nostre Pmi sui territori dei paesi esteri emergenti. Prendendo atto di ciò che succede nei mercati internazionali emergenti, le imprese italiane devono cambiare strategia, guardando con attenzione alla seguente formula che consente di presidiare i mercati emergenti, sviluppare l’impresa in ambito internazionale e rafforzare la nuova visione del Made in Italy: (Know-how, tecnologia e design made in Italy) + (qualità dei prodotti, rispetto ambientale e garanzie, secondo lo standard europeo) + (produrre nel paese o area emergente per FISCO e TASSE vendere in quel paese o area) = Risultato, prodotto competitivo in termini di qualità e di prezzo sul mercato di riferimento, realizzato attraverso l’idea, il design e la tecnologia del made in Italy. Questa nuova visione dell’internazionalizzazione, molto semplice consente di rafforzare il brand del Made in Italy nel mondo ed attrarre in Italia, nel medio e lungo termine gli investimenti esteri (IDE). Le imprese italiane, non hanno scelta se non quella di affrontare i mercati esteri con la stessa logica delle multinazionali, quindi torno a ripetere è necessario presidiare il territorio. Le nostre imprese, sono storicamente favorite dalla tecnologia e modelli organizzativi validi che potranno mettere a disposizione del sistema produttivo mondiale delle multinazionali, per sostenerli nella flessibilità produttiva, know how tecnologico, innovazione dei prodotti e cicli produttivi, qualità e politiche industriali nel rispetto dell’ambiente. La presenza globale, interessa non solo le Pmi di produzione ma anche quelle commerciali ed in particolare ci sarà grande spazio per le aziende del settore dei servizi e del terziario avanzato dell’hi-tech. In generale, per le attività tipiche commerciali di microimprese o piccole imprese, non orientate alla produzione sui territori esteri e non forti di un proprio brand, l’approccio commerciale all’estero deve avvenire attraverso le piattaforme digitali dell’e-commerce che si svilupperà sempre di più per commercializzare nel mondo qualsiasi tipo di bene di consumo. L’ecommerce, richiede grandi competenze ed importanti investimenti per posizionare il brand del prodotto da vendere. In questo modello globalizzato dell’economia, l’Export Project Manager, deve avere una visione globalizzata prima del mondo e poi dell’economia, disponibile ai cambiamenti, prevederli in anticipo, conoscere i mercati attraverso la presenza costante sul territorio, visitare le realtà produttive, commerciali e dei servizi dei paesi esteri, clienti e fornitori, relazionare con le persone, i costumi, la cultura del popolo, le abitudini, conoscere e dialogare con l’amministrazione pubblica locale, al fine di costruire modelli di impresa made in Italy, in sintonia con i valori espressione dei territori esteri. L’export Project Manager, deve avere inoltre, una forte capacità relazionale e lavorare in team, deve essere a disposizione dell’impresa e di tutti i partner della filiera dei servizi dell’internazionalizzazione, deve conoscere il mondo delle imprese attraverso una consolidata esperienza aziendale, meglio se supportata da esperienze di lavoro nelle Pmi in aree di sviluppo, organizzazione, human resources, marketing, finanziario, ecc. L’Export Project Manager, lavora a fianco dell’impresa ma svolge la sua professione sul territorio estero ed a stretto contatto con il network dell’intera filiera dei servizi all’internazionalizzazione, a loro volta espressione del territorio, strutturati ed organizzati nel paese o area estera. La filiera dei servizi all’internazionalizzazione: studi professionali di fiscalità internazionale e legali, società di servzi specializzati nelle attività di marketing, nel digitale, nell’e-commerce, traduzioni legali e servizi interpreti, banche, associazioni, camere di commercio estere, società specializzate come Simest, Sace e Ice. L’export Project Manager, deve essere l’espressione dei valori della filiera, avere la capacità e le competenze per coordinarla ed assistere l’impresa in team, in tutte le fasi del progetto, pre-internazionalizzazione, realizzazione, entrata a regime ed attività di monitoraggio negli anni successivi. Il sistema integrato del network dei servizi all’internazionalizzazione, favorisce la ricerca dei bisogni nei nuovi mercati emergenti e consentono di assistere progetti chiavi in mano. 21 VARIE Fiscalità estera n. 1 • 2016 Lavoro estero – il distacco nei Paesi extracomunitari dopo le modifiche apportate alla legge 398/1987 Il decreto legislativo 151/20151 L’articolo 18 del decreto legislativo 151/2015 (Decreto semplificazioni), ha modificato parzialmente la procedura di distacco dei lavoratori subordinati in ambito extra Ue; 1. D.lgs. n. 151/2015 – Art. 18 Abrogazione autorizzazione al lavoro estero. 1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 1, comma 4, è abrogato; b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero). – 1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero prevede: a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l’entità’ delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro; b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego; c) un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente; d) il tipo di sistemazione logistica; e) idonee misure in materia di sicurezza.»; c) l’articolo 2-bis è abrogato. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346 è abrogato. l’aspetto più rilevante di questa modifica riguarda sicuramente l’abrogazione della normativa in materia di autorizzazioni al lavoro all’estero, procedura che i datori di lavoro dovevano compiere, al momento in cui assegnavano lavoratori subordinati in Paesi extracomunitari. In questa sede vorrei riprendere questa materia, evidenziando le modifiche apportate dalla recente normativa e ponendo in risalto gli adempimenti che i datori dovranno ancora eseguire. Occorre innanzi tutto evidenziare che il distacco di lavoratori subordinati, in campo transnazionale, è uno strumento sempre più utilizzato dalle imprese italiane sia in ambito comunitario che in quello extracomunitario, finalizzato alla realizzazione di progetti destinati al mercato mondiale. Il voler rendere meno gravose le numerose procedure poste in capo alle aziende, è sicuramente un fatto da recepire con soddisfazione, a condizione che l’opera di semplificazione non debba incidere negativamente sullo svolgimento del rapporto di lavoro all’estero, essen- do venuta meno l’attività di verifica propedeutica al distacco, svolta dal Ministero del Lavoro e dal Ministero degli affari Esteri. Nei Paesi extracomunitari, il distacco è disciplinato dalla legge 398/1987, legge che, sotto un profilo sistematico, ha voluto rendere obbligatoria l’assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori residenti in Italia ed inviati all’estero in Paesi non comunitari, privi di convenzioni sulla sicurezza sociale, nonché disciplinare i criteri di controllo. Ora, in base alle recenti modifiche legislative, l’aspetto collegato ai controlli, propedeutici all’assunzione è stato molto attenuato. La portata di questa norma riguarda tutti i lavoratori residenti in Italia, sia i cittadini italiani che quelli comunitari, inviati a lavorare in Stati extracomunitari. Questo principio è stato chiarito dall’Inps, dove evidenzia che “Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ritenendo che un’interpretazione letterale della predetta norma che escludesse la tutela legislativa dei lavoratori cittadini dei Paesi membri CEE, temporaneamente occupati in Luigi Rodella Consulente del lavoro. Già Responsabile di “Amministrazione dirigenti e compensation” in Indesit Spa, da oltre venti anni si occupa della gestione del rapporto di lavoro estero, collaborando con Istituti di formazione alla redazione di pubblicazioni, all’attività di formazione e consulenza sugli expatriates. Dal 1998 fa parte del Comitato tecnico scientifico della rivista “EUROPER NOTIZIE”, edito da ISPER NOTIZIE, periodico mensile dedicato al personale all’estero, fornendo articoli sulla previdenza e sulla fiscalità dei lavoratori inviati all’estero. [email protected] 22 FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 1 • 2016 Paesi extracomunitari risulterebbe lesiva dei principi sanciti dalla normativa comunitaria, ha espresso l’avviso che la legge 398/1987 debba essere applicata anche ai cittadini dei Paesi comunitari”. La normativa si riferisce in modo generico ai “lavoratori”, senza entrare nel merito se trattasi di lavoratori subordinati ovvero di collaboratori, in quanto la specifica disciplina di questi ultimi è avvenuta solo successivamente, con la legge 335/1995 e con il d.lgs. 276/2003. In ogni caso, abbiamo ragione di ritenere che la normativa di cui alla legge 398/1987, si debba applicare solo ai rapporti di lavoro subordinato, ciò in quanto esaminando la bozza del modello di domanda, ora abrogato, contenuto nel d.m. 16 agosto 1988, venivano richiesti elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, come ad esempio la disciplina dell’orario di lavoro settimanale, la tutela delle festività, l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché la fruizione delle ferie, tutti elementi che ci hanno sempre indotto a ritenere l’esclusione per questi contratti “parasubordinati”, dall’applicazione della presente normativa. L’articolo 1 della legge 398/1987 rimane invariato relativamente alla parte che prevede l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani all’estero2; non subisce inoltre modifiche nella definizione degli istituti assicurati, nonché i destinatari datorili della norma che sono: a) datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, 2. Le assicurazioni coperte, previste nell’articolo 1 della l. 398/1987 sono: a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti b) assicurazione contro la tubercolosi; c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) assicurazione contro le malattie; f) assicurazione di maternità. FISCO e TASSE anche secondaria, nel territorio nazionale. b) le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile; c) le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; d) i datori di lavoro stranieri. Il comma 3 dell’articolo 1 rimane confermato3, mentre invece il d.lgs. n. 151/2015, dispone l’abrogazione del comma 4, che prevedeva: “4. I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attività all’estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall’ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilascia il nulla osta all’assunzione che può avvenire con richiesta nominativa. L’iscrizione nella lista è compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che stipula un contratto per l’estero può chiedere di mantenere l’iscrizione nella lista ordinaria”. In relazione all’abrogazione della normativa sopra esposta, i lavoratori che intendono operare all’estero dovranno affidarsi agli ordinari canali di reclutamento. Allo stato attuale l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro, una volta prevalentemente pubblico, dal 1997 è svolto dai servizi per il lavoro pubblici e privati che sono i Centri per l’Impiego e le Agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 e 6 del d.lgs. 276/2003. Questi soggetti svolgono funzione di intermediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro in qualità di operatori del mercato del lavoro. 3. Il comma 3 dell’articolo 1 prevede “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari). I Centri per l’impiego sono strutture pubbliche mentre le Agenzie per il lavoro sono soggetti privati autorizzati dallo Stato; possono svolgere attività di somministrazione di lavoro di tipo generalista e specialista, intermediazione, ricerca e selezione del personale, e supporto di ricollocazione professionale. La modifica dell’articolo 2 della legge 398/1987 – abrogazione dell’autorizzazione al distacco I datori di lavoro italiani e stranieri, che intendevano assumere sul territorio nazionale lavoratori italiani da impiegare all’estero in Paesi extracomunitari, ovvero distaccare o trasferire dei propri dipendenti già precedentemente assunti, erano tenuti a richiedere ai sensi dell’articolo 2 della legge 398/1987, una autorizzazione preventiva. La richiesta inizialmente cartacea è stata successivamente resa informatica, nell’ambito delle iniziative tese a semplificare le procedure amministrative. La domanda doveva essere avanzata da parte dei datori di lavoro che inviavano all’estero in Paesi extracomunitari lavoratori residenti in Italia, indipendentemente che questi Paesi fossero legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. La richiesta doveva essere preventiva. A tale scopo doveva essere presentata istanza in bollo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e inoltrare copia in carta semplice al Ministero degli Affari Esteri. Una ulteriore copia doveva essere inviata alla Direzione Regionale del Lavoro competente per sede del richiedente l’autorizzazione. Tutti questi adempimenti, per effetto del decreto legislativo 151/2015, sono stati soppressi Questo non vuole significare che il legislatore non tuteli più il lavora- 23 VARIE tore all’estero, poiché, come abbiamo visto, permane sempre l’obbligo assicurativo, contenuto nell’articolo 1, mentre il controllo non è più preventivo ma verrebbe esercitato a posteriori. A quest’ultimo proposito, non si capisce bene quali saranno le conseguenze nel caso in cui l’azienda non dovesse ottemperare al disposto secondo la norma; escludendo una invalidità del contratto, si potrebbe forse ritenere che la società dovrà sopportare tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto della disposizione. Ad esempio, il lavoratore avrebbe diritto a percepire un determinato trattamento ove questo, se previsto dalla contrattazione nazionale non fosse stato stato riconosciuto. Il rinnovato articolo 2 della legge 398/1987, ora titolato “Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero” lascia intendere che a monte debba esserci un contratto di espatrio, sottoscritto dal datore e dal lavoratore, definito dalla norma: “Il contratto dei lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero”. Il contratto deve contenere: •Un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente l’entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro. • La possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego. 24 Fiscalità estera n. 1 • 2016 • Un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente. • Il tipo di sistemazione logistica. • Idonee misure in materia di sicurezza. Questa norma è divenuta immediatamente esecutiva ed in merito alle istanze già presentate dalle aziende ed in attesa di essere autorizzate, la Direzione generale per le politiche attive, con nota del 1° ottobre 2015, ha disposto che l’esercizio dei poteri datoriali verrà liberalizzato con riferimento anche alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, ed ancora in corso di istruttoria. Vorrei inoltre evidenziare che il nuovo articolo 2 così come è stato formulato, si sostituisce al precedente decreto del 16 agosto 1988 (non specificamente abrogato dall’articolo 18 del d.lgs. 151/2015), nell’ambito del quale era stato pubblicato il fac-simile di domanda di assunzione e/o di trasferimento di lavoratori italiani in paesi extracomunitari. La domanda doveva tra l’altro contenere una dichiarazione circa l’assunzione di responsabilità che il datore di lavoro doveva assumersi; come ad esempio: Qualora non ci fosse un contratto tipo depositato al Ministero del lavoro, i rapporti di lavoro dovevano essere regolati dal C.C.N.L. di categoria integrato con le seguenti previsioni: a) riconoscimento delle festività locali (integrabili o limitate fino a quelle italiane). b) orario di lavoro di ......... ore settimanali con possibilità di lavoro straordinario nel limite massimo di 2 ore giornaliere. c) spese di viaggio a carico della richiedente per i trasferimenti e per i rientri periodici per le ferie. d) ripartizioni delle spese di viaggio di “ritorno” nell’ipotesi di dimissioni, anche durante la prova, nella proporzione pro-tempore pro quota (viaggio di andata è sempre a carico del richiedente”. e) spese sanitarie di ricovero a cura del datore di lavoro. f) retribuzioni mensili o annuali (per ogni livello) ............. g) prestazioni connesse con l’attività all’estero: indennità estero, mensili, annuale € ..........., pocket money € ............, vitto e alloggio € ............. h) ................................. Inoltre ai sensi dell’articolo 2, quarto comma, della legge 398/1987, precisa: 1) che nel caso di destinazione, all’estero, del lavoratore a prestare l’attività presso le società collegate, il rapporto sarà regolato dal contratto come stabilito nei punti precedenti; 2) che il trattamento economiconormativo concernente i rapporti di lavoro per i quali si chiede l’autorizzazione non sarà complessivamente inferiore a quello dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, anche per quanto concerne il trattamento economico per i casi di malattia ed infortunio; 3) che nel caso di restrizioni al trasferimento di valuta all’estero, esistenti o introdotte nel Paese di destinazione, sarà esperita azione da parte del datore di lavoro per consentire il trasferimento in Italia della quota-parte di valuta consentita, compatibilmente con le disposizioni vigenti; oppure le retribuzioni saranno corrisposte in Italia; 4) che con polizza n. .............. (o allegata) è stato provveduto all’assicurazione per i rischi dei viaggi (indicare i capitali assicurati FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 1 • 2016 che non devono essere inferiori a Lire 130 e 150 milioni per i casi di morte e di invalidità permanente); oppure: che ci si riserva di comunicare il numero di polizza di assicurazione per i rischi di viaggi i cui capitali assicurati non saranno inferiori a L. 130.000 e L. 150.000 per i casi di morte o di invalidità permanente. 5) che la sistemazione logistica prevista è ......................(es. in alloggi del datore di lavoro costituita da camera a n........... letti, servizi; in albergo; in prefabbricati composti......... ecc.). 6) che si impegna ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 7) ......................................... In base a quanto evidenziato giova ricordare che il rinnovato articolo 2 della legge 398/1987, rispetto alla precedente bozza prevista dal decreto del 16 agosto 1988 risulta essere sicuramente peggiorativa, infatti: • la disciplina delle festività dovrebbe essere regolamentata, in quanto quasi mai questo istituto coincide per i due Paesi. •Non vengono disciplinate le spese di viaggio per il rientro feriale. • Non vengono disciplinate la ripartizione delle spese di viaggio nell’ipotesi di dimissione/licenziamento. • Nulla viene detto per le spese sanitarie di ricovero in caso di malattia o di infortunio. Questo è un aspetto realmente penalizzante per il lavoratore, in quanto stiamo esaminando l’assegnazione in Paesi extracomunitari, quasi mai convenzionati con l’Italia con Accordi sulla sicurezza sociale. Il nuovo articolo 2, pur prevedendo l’accensione di una polizza assicurativa a favore del lavoratore per FISCO e TASSE ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente, non specifica i relativi valori di riferimento assicurabili (prima, il decreto del 1988 faceva riferimento a Lire 130.000 caso morte – L. 150.000 caso invalidità permanente). In base a tutto quanto esposto, la bozza contenuta nel decreto del 1988, era sicuramente un punto di riferimento al momento in cui gli Organi competenti del Ministero si apprestavano a rilasciare il nulla osta. Sicuramente in assenza di solide garanzie poste a tutela della salute del lavoratore all’estero, l’autorizzazione non veniva concessa. Oggi tutto questo viene demandato alla liberalità dell’imprenditore ovvero alla negoziabilità delle parti. I datori di lavoro stranieri Una considerazione a parte, deve essere fatta per i datori di lavoro stranieri previsti nel punto d) dell’articolo 1 della legge 398/1987. La presente disposizione è sempre stata considerata un pò in contraddizione in quanto, il nostro legislatore ha voluto estendere la tutela dei lavoratori assunti all’estero, non solo alle imprese italiane, ma anche ai datori di lavoro stranieri, che all’estero assumono lavoratori residenti in Italia. Ovviamente, la norma contenuta al punto d) prevista per i datori di lavoro stranieri, si sarebbe rivelata di dubbia efficacia sul piano pratico se non fosse stata accompagnata da ulteriori disposizioni che obbligavano il datore di lavoro straniero a fornire idonee garanzie in Italia sul rispetto di tutti gli adempimenti (non solo quelli previdenziali), connessi al rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore italiano distaccato all’estero. Infatti, con il decreto del 16 agosto 1988, il Ministero del lavoro ha previsto che “per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale, alla domanda di autorizzazione va unita la documentazione relativa al conferimento del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e della corrispondente accettazione del mandato, con obbligazione solidale per l’adempimento di tutti gli obblighi di cui alla legge 398/1987; il conferimento e l’accettazione del mandato devono risultare da atto pubblico; qualora la domanda sia presentata direttamente, essa va corredata di documentazione equipollente, tradotta in lingua italiana e autenticata dalle autorità consolari italiane”. Il Decreto 16 agosto 1988 pur non essendo stato abrogato dalle successive disposizioni legislative, è stato di fatto superato dall’eliminazione dell’autorizzazione all’espatrio, contenuta appunto nell’articolo 18 del d.lgs. 151/2015 e, come diretta conseguenza, il superamento della garanzia che si era voluta fornire ai lavoratori ed all’Inps, qualora il datore di lavoro straniero si fosse reso insolvente nei confronti dell’Istituto. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro straniero non versasse i contributi in Italia, generando così una evasione contributiva, molto probabilmente, il lavoratore potrebbe ottenere i contributi omessi (nell’ambito prescrittivo), in base al principio generale dell’automaticità delle prestazioni, di cui all’articolo 2116 del codice civile4. All’Istituto, in questa 4. el rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall’altro, vige il principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Ne può essere trascurato che tale principio – nella interpretazione che ne è stata data dalla Corte costituzionale (sentenza n. 374 del 1997) – costituisce regola generale – nell’ambito di tutte 25 VARIE ipotesi, verrebbe meno la figura del mandatario sulla quale soddisfarsi per il mancato versamento dei contributi, in quanto questa procedura è stata superata dal “decreto semplificazioni”. Rimane invece a carico dell’Inps, e quindi della collettività il danno contributivo. Abrogazione della verifica del ministero degli affari esteri La semplificazione della procedura ha inoltre abolito la trasmissione della domanda al Ministero degli affari esteri. Questo adempimento era contenuto: • nel comma 1 dell’articolo 2 .... Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari esteri... le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti – e, come tale, trova applicazione, nello stesso ambito, a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito, essendo semmai necessaria una disposizione esplicita per derogare al principio stesso. Tuttavia, il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali non trova, invece, applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista) ed ente previdenziale – nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria), che eccezionalmente dispongano in senso contrario – con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni. Né la prospettata diversità di trattamento – tra lavoratori dipendenti, appunto, e lavoratori autonomi (e, segnatamente, liberi professionisti) – si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), anche sotto il profilo della ragionevolezza, in considerazione della diversità di situazione esistente tra lavoratore subordinato (al quale non possono essere, all’evidenza, imputate omissioni contributive del proprio datore di lavoro) e lavoratore autonomo (o, segnatamente, libero professionista) che, in dipendenza, appunto, della inapplicabilità del principio dell’automatismo, subisce soltanto le conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento di obbligazioni contributive a proprio carico.(Cassazione Sez. Lavoro n. 23164 del 7/11/2007 pres. e rel. De Luca) Vorrei evidenziare che l’Inps ha tratttato in modo molto esaustivo questa tematica ne: “L’INFORMAZIONE PREVIDENZALE” N. 3/2007 – Pietro Capurso – pagine da 549 a 555; questa ipotesi non è stata contemplata nè peraltro esclusa. 26 Fiscalità estera n. 1 • 2016 • nel comma 2 dell’articolo 2... La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione stabilita con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con i Ministri degli affari esteri... • nel comma 3 dell’articolo 2: Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’esito di tale accertamento. L’azienda intestataria dell’autorizzazione doveva inoltre inviare all’Ambasciata italiana del Paese di destinazione, fin dal primo trasferimento e con cadenza bimestrale, gli elenchi nominativi dei lavoratori trasferiti. Io credo che questo adempimento non si debba più fare in quanto il datore non è più oggetto di autorizzazione5. Questi adempimenti erano sicuramente utili per verificare le condizioni collegate all’espatrio; soprattutto la vigilanza del Ministero degli affari esteri era estremamente importante quando il lavoratore doveva operare in Paesi particolarmente pericolosi. Vorrei rammentare che in questi casi il parere del Ministero degli affari esteri era vincolante. Su questo tema specifico, si è acceso un interessante dibattito; personalmente ritengo che la sicurezza e la salute del lavoratore, dovrebbe avere la prevalenza, rispetto alle necessità di semplificazione. Concordo inoltre su quanto è stato scritto, sul tema della competitività delle aziende e della globalizzazio- 5. Cfr. Guida al lavoro n. 45/2015 pag. 17 – Gabriele Bonati ritiene che la comunicazione alle rappresentanze diplomatiche si debba ancora fare. ne del mercato del lavoro6; in ogni caso, in una parte considerevole di mondo sempre più a rischio, è indispensabile che ai datori di lavoro vengano forniti i necessari strumenti affinché possano essere a conoscenza dei luoghi di lavoro non sicuri, come i lavoratori hanno diritto affinché lo Stato italiano sorvegli e tuteli la propria sicurezza all’estero. Sistema sanzionatorio – abrogazione dell’articolo 2-bis Essendo venuta meno la richiesta di autorizzazione all’espatrio, di conseguenza sono state abrogate le sanzioni in caso di mancato adempimento previste dall’articolo 2-bis della legge 398/19877. Abrogazione del d.P.R. n. 346 del 18/4/1994 Il comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo 151/2015, prevede l’abrogazione del Regolamento (d.P.R. 346/1994) che disciplinava la procedura di richiesta di autorizzazione all’espatrio. Il d.P.R. 346/1994 conteneva specifiche disposizioni volte alla semplificazione del procedimento di auto6. Cfr. Diritto & Pratica del lavoro n. 44/2015 – Andrea Costa – Pag. 2537 “... In un mondo sempre più globalizzato, laddove il vantaggio competitivo viene assicurato anche dalla flessibilità della manodopera, rendendola disponibile nei tempi e nei modi richiesti dall’attività produttiva, capita sovente che l’assegnazione all’estero avvenisse prima del rilascio, o persino della richiesta, dell’obbligatoria autorizzazione...”. 7. Articolo 2-bis Abrogato Sanzioni 1. Chiunque operando in proprio o per conto terzi, svolge attività di mediazione per l’assunzione o il trasferimento fuori del territorio nazionale di lavoratori italiani in violazione dell’articolo 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni. 2. I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di cui all’articolo 2, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con una ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi più gravi, con l’arresto da tre mesi ad un anno. 3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 non si applicano ai datori di lavoro nella ipotesi di cui all’articolo 2, comma 6. FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 1 • 2016 rizzazione all’assunzione e al trasferimento dei lavoratori italiani in Paesi non aderenti all’Unione europea. Nello specifico regolava la richiesta di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento dei lavoratori in ambito extra Ue; demandava al Ministero degli affari esteri l’accertamento delle condizioni generali dei Paesi di destinazione circa le situazioni politiche, sociali e sanitarie ed infine poneva dei termini sul rilascio dell’autorizzazione (75 giorni per le imprese italiane e 90 giorni per le imprese straniere, trascorsi i quali l’autorizzazione si intendeva concessa). Gli adempimenti che rimangono in capo al datore di lavoro a seguito dell’abrogazione dell’autorizzazione Comunicazioni assunzione modello UNILAV Il fatto di essere venuti meno gli adempimenti collegati all’abrogazione della richiesta di autorizzazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non ha fatto venir meno la comunicazione all’assunzione tramite il modello Unilav. A questo proposito, in precedenza il Ministero del lavoro, prima con l’interpello n. 13/2014 e poi con la successiva nota ministeriale n. 10039/2014, aveva precisato che la FISCO e TASSE richiesta di autorizzazione numerica per l’assunzione e/o il trasferimento dei lavoratori italiani o comunitari all’estero deve essere accompagnata anche dalla comunicazione telematica di assunzione o di trasferimento attraverso il modello Unilav. Laddove il rapporto, a prescindere dal luogo di instaurazione, è regolato dal diritto nazionale, il datore di lavoro deve infatti inviare il Modello Unilav; invece, qualora il rapporto si instaura all’estero ed è regolato dal diritto locale, non c’è né la richiesta di autorizzazione (oggi abrogata dal d.lgs. 151/2015), né il modello Unilav. Applicazione delle retribuzioni convenzionali In base a quanto disposto dall’articolo 4 della legge 398/1987, i contributi dovuti per i regimi assicurativi previsti per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale, sono calcolati sulle retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro e con quello delle Finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all’articolo 1 sono stabilite come segue: • per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell’ordine indicato all’articolo 1. • Per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell’INAIL. In attesa dell’emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. 27 VARIE Fiscalità estera n. 1 • 2016 Reporting Design: cosa cambia con l’uso delle nuove tecnologie Costruzione e utilizzo della Business intelligence per l’analisi dei risultati Nelle aziende internazionalizzate riveste sempre più importanza il tema della rappresentazione dei dati di performance sia di tipo “corporate” che di singola “filiale”. I manager aziendali che gestiscono business di livello multinazionale, non svolgono più la sola funzione di misurare, in termini quantitativo-monetari, i risultati d’impresa o di gruppo, ma si trovano nella necessità di trovare una nuova, e più efficace, modalità di analisi dei dati: più semplice, più veloce, più sicura. Visualizzazione, analisi ed accesso ai report delle situazioni economiche e finanziarie delle unità strategiche di affari, diventano materie di un unico argomento che coinvolge, e deve far interagire, più responsabili di diversa nazionalità, cultura e capacità di attenzione. Chi redige il modello di controllo di gestione si trova ad affrontare una “nuova” e affascinante sfida professionale: quella di dover affiancare alla tradizionale funzione di costruzione e gestione del sistema di controllo anche la creazione di un sistema di reporting concepito in senso interattivo, multiculturale e di diretto, ed immediato, accesso ai dati aziendali. In questo nuovo contesto, diventa decisiva la scelta sugli strumenti software da acquistare. le logiche di sviluppo dei layout, le modalità di sicurezza di consegna dei report. Il modo di concepire il controllo di gestione cambia, arricchendosi di nuove competenze basate su tre grandi macro aree di conoscenza: • la tecnologia; • il design; • il management accounting. La Tecnologia applicativa L’accesso ai dati sicuro, veloce e condiviso, implica, in modo imprescindibile, l’abbandono dei sistemi personalizzati di controllo basati sui soli fogli elettronici. Se da un lato, i software di calcolo forniscono, certamente, un primo e fondamentale contributo alla raccolta, elaborazione e misurazione dei dati, dall’altro, Alessandro Garlassi Dottore Commercialista e Revisore Contabile, è membro del Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Commercialisti di Reggio Emilia di cui è anche Presidente della Commissione di Studio. Specializzato in Consulenza aziendale in materia di controllo di gestione e sviluppo internazionale delle imprese, è il creatore della metodologia di controllo “MMC” ed il Fondatore della start up innovativa Map Managing Control Srl, che si occupa di progetti di Business Plan, nazionali ed internazionali, Controllo e Pianificazione d’impresa, Analisi e Implementazione di Sistemi di Controllo gestione Strategico e Direzionale per il Management. Scrittore e Pubblicista in numerose riviste specializzate, svolge attività di docenza per l’Ordine dei Commercialisti di Reggio Emilia e per i principali Istituti di formazione privata e pubblica nazionale. [email protected] Luca Fornaciari Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma e docente nei corsi di Programmazione e Controllo, di Controllo e Sviluppo Internazionale delle Imprese e di Contabilità e Bilancio. È docente per la formazione continua per l’Ordine Dottori Commercialisti di Reggio Emilia e di Parma su tematiche di bilancio, controllo di gestione e fiscalità d’impresa. È autore di numerose pubblicazioni in tema di bilancio, controllo di gestione e fiscalità d’impresa. Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Reggio Emilia e membro della Società Italiana di Storia della Ragioneria e della European Accounting Association. [email protected] 28 FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 1 • 2016 essi, prestano il fianco a numerose criticità in tema di complessità della struttura e visualizzazione dei dati, soprattutto in contesti di approccio worldwide ai risultati. I fogli elettronici, sono, infatti, troppo spesso costruiti “ad personam”, nel senso che sono formati e alimentati da formule e fogli fortemente personalizzati, difficilmente trasmissibili e spiegabili in breve tempo a eventuali nuovi collaboratori. Inoltre, ma non per ultimo, i fogli elettronici hanno una complessa, e a volte incompleta, capacità di correlazione tra misure e dimensioni derivanti da processi aziendali distinti ma funzionalmente collegati. Pioniera di una nuova strada di rappresentazione dei dati è la tecnologia proposta dai software di “Business Intelligence” (BI), i quali, ormai, non rappresentano più una eccezione all’interno dei sistemi di controllo aziendale. La strada segnata dalla B.I. per il sistema di reporting è chiara: rapidità di acquisizione del dato da qualsiasi archivio dati, relazione e costruzione dei legami dei valori in modo veloce e intuitivo, costruzione dei risultati di performance strutturati e sicuri. Attraverso software dotati di potenti strumenti tecnologici ETL “Extract, Trasform and load”, i sistemi di Business intelligence, riescono a supportare query complesse e produrre l’associazione immediata tra processi anche diversi tra di loro. La visualizzazione dei report è completa e facilitata grazie l’applicazione, alle interfacce utente, di una vera e propria tecnica di design dei numeri, basata sulla scienza della neuro-percezione delle persone. Il Design dei numeri Tutti i prodotti complessi hanno bisogno di essere semplificati per essere utilizzati, capiti e distribuiti in un mondo sempre più globale e veloce. FISCO e TASSE In questo senso, negli ultimi decenni, la tecnologia, così complicata dietro le quinte, è risultata sempre più semplice per l’utilizzatore, studiando nuovi design, nuove icone e nuovi colori, al fine di attrarre la nostra attenzione e renderne più facile ed immediato l’uso. Ma se si utilizzano, con risultati stupefacenti, le tecniche del design per i beni complessi e di largo consumo, perché non utilizzare le medesime logiche facilitatrici e accattivanti anche nell’ambito della gestione aziendale? A questa risposta rispondono proprio i nuovi sistemi di reporting che, basati sulle nuove tecnologie, consentono una navigazione chiara e diretta dei dati aziendali. Ogni giorno, nelle imprese, il management è alle prese con decisioni strategiche non semplici da spiegare ai colleghi e agli imprenditori. Spesso ci si trova, addirittura, nell’imbarazzo di dover spiegare concetti tecnici, complessi e correlati, in poco tempo. La soluzione a queste criticità richiede un “nuovo” modo di rappresentare e spiegare i problemi di gestione. In Un mondo con nuovi tempi e nuove necessità, troppo spesso, si continuano ad applicare, per abitudine o ignoranza, regole di comunicazione non tradizionali e non più accettate. Questo tema, che incrocia percezione e bisogni, è specificatamente approfondito da una scienza ancora poco conosciuta in ambito aziendale ma già molto importante e applicata presso tutte le più influenti imprese di successo che producono informazione, media e software: la “Data Visualization”: la materia che studia la percezione visuale dei numeri ed il modo con il quale essi vengono compresi dall’uomo. Con essa, i numeri diventano elementi di design inseriti in “forme” consapevoli, cambiando radical- mente l’efficacia dei risultati riportati nei report aziendali. Lo spazio di rappresentazione viene suddiviso in sezioni descrittive, numeriche e grafiche, i colori e i font creano distinzione tra valori prioritari e secondari, gli indicatori e le tabelle sono scelte per segnare la differenza tra dettaglio e sintesi. Con il “design dei numeri” i risultati aziendali diventano immediatamente comprensibili dall’imprenditore che può realmente utilizzarli, ogni giorno, in velocità, traducendo la teoria in azione economica. Il management accounting Nessuno strumento, così come nessun disegno o layout di reporting, può sostituire l’idea di controllo che deve sottintendere ad ogni sistema di analisi dei risultati aziendali. Ciò che cambia nel management accounting moderno e multinazionali è, invece, il punto di vista del risultato che, grazie a tecnologia e design, non è più solo multidimensionale, tematica già affrontata e risolta nei decenni scorsi attraverso l’utilizzo dei data warehouse e delle tecnologie OLAP1, ma è anche “elastica”. Il reporting moderno consente l’analisi del dato dalla sintesi al dettaglio, e viceversa, senza soluzione di continuità, senza il cambio dei parametri (o filtri) di lancio, senza alcuna perdita di tempo. In questo contesto, la costruzione delle misure e delle dimensioni di controllo, devono essere viste dal modello di reporting sotto la duplice ottica di “albero” delle performance e “partizione di business” che, producono analisi e dati, per diversi interlocutori, diversamente autorizzati nei diversi paesi del mondo. Il sistema di reporting si personalizza, così come si struttura, in modo 1. OLAP è l’acronimo di “On-Line Analytical Processing” 29 VARIE nuovo: le discussioni sui dati trovano una risposta diretta attraverso le tecniche di: • drill down (riduzione dell’aggregazione dei dati); • roll up (aumento dell’aggregazione dei dati); • drill-cross (relazione tra strutture di analisi differenti); • slice-and-dice (aggregazione per partizione); rese disponibili dagli strumenti software di ultima generazione. Le modalità di accesso ai dati, così variegate e immediate, pongono un “nuovo” potere al controller o al CFO: la responsabilità di cosa e come far vedere le performance. Conclusioni Il mondo che cambia si vede anche dai nuovi approcci al “design” delle analisi aziendali. 30 Fiscalità estera n. 1 • 2016 Nuove tecnologie implicano nuove possibilità ma anche nuove conoscenze da sviluppare in seno ai board delle aziende multinazionali che devono parlare un linguaggio dei numeri necessariamente differente da un paese all’altro. La competitività aziendale sui mercati moderni, passa anche attraverso una struttura collaudata e tecnologica dei propri processi di controllo e delle conseguenti risposte in termini di analisi strategiche e operative. Sofisticate tecniche di compressione e decomposizione dei risultati aziendali, totali o parziali, sono consentite da strumenti software sempre più complessi nella loro struttura (back-end) e sempre più intuitivi, ed alla portata dell’utente, nelle loro interfacce d’uso (frontend). Saper scegliere lo strumento più opportuno per le proprie necessità ed economie di investimento, diventa un vero e proprio skill del manager o controller del futuro. Scelte difficili che implicano anche una precisa assunzione di responsabilità in termini di sicurezza e accesso ai risultati per l’intera organizzazione aziendale. Come preannunciato da diversi anni dai più importanti studiosi nazionali ed internazionali di management system, il ruolo del controller si trasforma, sempre più, da quello di “costruttore” dei dati a quello di “manager” delle informazioni. Esso deve essere capace di dialogare contemporaneamente con i sistemi informative e con la dirigenza aziendale, cambiando linguaggio e dirigendo il “traffico”, sempre più numeroso, di dati aziendali. FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 1 • 2016 Le tendenze del mobile marketing tracciate dai big Brand per il 2016 Il 2015 è stato un anno interessante sul piano del digital marketing e, in particolare, per il mobile marketing. I principali retailer US hanno testato e consolidato progetti di marketing attraverso i canali mobile. Continua in modo significativo l’interesse per le attività di promozione e scontistica veicolate tramite telefonini e tablet. Si stanno imponendo buone pratiche di mobile marketing nel campo della sanità e benessere, così detto m-health. Per capire quali siano le strade tracciate dai brand conosciuti nel panorama internazionale, vediamo alcuni casi di successo da cui trarre le principali tendenze per il marketing in mobilità nel 2016. Il retail è sempre più (per definizione) mobile Ristorazione, cosmetica ma anche il settore bancario, per citarne alcuni, sono ambiti in cui il mobile marketing sta dando prova di essere uno strumento efficace e ormai maturo. Mobile Commerce Daily propone alcuni casi di successo, provenienti dalle esperienze di aziende conosciute nel panorama mondiale, che fanno capire quali possibilità e opportunità marketing si possano già intercettare attraverso il mobile. Starbucks è il Brand retail mobilemaketer.com dell’anno 2015 Starbucks ci ha già abituato a ottime applicazioni del mobile in ambito marketing. La grande attenzione che il brand pone al canale mobile e gli importanti risultati raccolti sono inoltre verificati dai numeri: il 20% del fatturato Starbucks proviene infatti da transazioni sul canale mobile. La catena di caffetterie ha iniziato lo sviluppo di questo canale trasferendo su mobile app la propria fidelity card, negli anni cresciuta come piattaforma mobile che integra contenuti, pagamenti e, oggi, anche un nuovo sistema di ordinazione on-demand. Starbucks è la dimostrazione di come le mobile app siano soprattutto canali di fidelizzazione dei clienti, su cui costruire servizi funzionali e, quindi, profittevoli. L’esperienza di acquisto fisica e digitale di Sephora Creare un’unica esperienza per il cliente è da sempre nella strategia di Sephora (così come dovrebbe essere per tutti i Brand, in primis, B2C). Negli store Sephora è già stato introdotto un nuovo concept che integra fisico e digitale attraverso tablet interattivi e “selfie mirror” che permettono di fare un selfie (dopo aver provato i prodotti Sephora) da condividere sui social. Nel 2015, il Brand è uscito con la nuova applicazione mobile Play!By Sephora (collegata al sito mobile Pocket Contour) che permette di trovare clienti con tratti somatici simili ai propri e scoprire quali prodotti Sephora hanno utilizzato. Contemporaneamente, l’utente può ricevere indicazioni personalizzate sull’utilizzo dei prodotti che trova negli store. Il mobile banking come leva per il pagamento con smartphone L’istituto Chase ha da tempo, come altri grandi istituti, adottato e sviluppato servizi su mobile, attraverso la propria applicazione. Oggi, tuttavia, Stefano Grigoletti Consulente e formatore in Marketing B2B, strategico e mobile. Certified Social Marketing Associate (CSMA) e Certified Mobile Marketer (CMM) presso eMarketing Association (U.S.). Lavora come consulente marketing presso aziende di diversi settori ed in particolare dei servizi di Information Technology Business to Business, Calzaturiero, Design e Arredo urbano. Dal 2013 segue il progetto SportelloMarketing.com inerente a nuovi servizi di digital e mobile marketing per PMI. Professore a contratto per l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese alla Facoltà di Lettere e Filosofia/Dipartimento Studi Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova, dal 2009 al 2013. Collabora dal 2005 con Venice International University – Centro TeDIS, nell’ambito di progetti formativi e consulenziali relativi allo sviluppo d’impresa e alla gestione di progetti complessi, sia per aziende private sia nella Pubblica Amministrazione. FISCO e TASSE 31 VARIE se l’operatività bancaria da mobile può considerarsi consolidata – almeno per il target a cui si rivolge – l’opportunità consiste nell’andare oltre le operazioni di conto e spostare l’attenzione sui circuiti di pagamento tramite dispositivo mobile. Chase ha introdotto nel 2015 un “mobile wallet” (portafoglio digitale su dispositivi mobile) che sarà lanciato massivamente quest’anno rendendo la soluzione disponibile su numerosi device e, soprattutto, estendendo il sistema a numerosi punti retail. Avendo un bacino di clienti ampio, il sistema di mobile payment dell’istituto (denominato Chase Pay) è uno dei canali da guardare con attenzione, al pari delle soluzioni già disponibili da parte dei big del settore IT (Apple Pay e imminenti sistemi Android e Samsung). La ricerca di occasioni di acquisto spinge il coupon mobile Il tradizionale codice sconto o buono cartaceo non passa mai di moda e cambia semplicemente fisionomia, diventando digitale e fruibile da mobile. Secondo Mobile Commerce Daily la diffusione dei cou- 32 Fiscalità estera n. 1 • 2016 pon digitali è in continua crescita, dato che Juniper Research rileva che nel 2015 sono stati utilizzati olre 31 miliardi di coupon digitali, quasi il doppio rispetto ai 16 miliardi nel 2014. L’utilizzo di questi sconti è sempre più legato all’esperienza d’acquisto che i consumatori vivono e che oggi si snoda in gran parte sui dispositivi mobile. Mobile Commerce Daily rileva infatti che negli US circa il 96% degli utilizzatori di uno smartphone cerca coupon mentre fa acquisti, anche direttamente all’interno degli store. Ecco perché distribuire coupon in forma digitale e attraverso il canale mobile tramite app e advertising, è oggi un’opportunità di marketing da considerare con attenzione. Salute e benessere: un settore in crescita nell’utilizzo del mobile (mHealth) La nuova ricerca di Apigee Institute relativa agli impatti digitali (2015 Digital Impact Survey) rileva che nel settore della salute e del benessere stanno cambiando le regole del gioco in termini di contesti di fruizione dei servizi, a favore di una crescita dell’uso di dispositivi mobile e servizi connessi. In particolare, cambierà significativamente il modo in cui gestiamo la nostra salute, grazie a dispositivi “wearables” e app. Lo studio rileva infatti che il 60% degli adulti e quasi 3 giovani su 4 possessori di uno smartphone negli US confermano che questi strumenti hanno cambiato il modo di gestire diversi aspetti della propria salute e del proprio benessere. In aggiunta, circa la metà richiede che il proprio medico si uniformi a questi nuovi schemi, utilizzando e condividendo dati, informazioni e consigli partendo proprio dalle applicazioni mobile per health & fitness in uso. In questo contesto, mhealthwatch. com presenta un interessante caso d’uso atraverso la mobile app di HealthEast’s Bethesda Hospital. L’app per tablet permette di arricchire e rendere ancor più funzionale l’esperienza dei propri assistiti grazie alla possibilità per pazienti e familiari di accedere a informazioni sulle visite previste, i risultati, indicazioni informative e formative rilevanti, oltre a comunicare con il proprio team di cura per questioni non urgenti. FISCO e TASSE VARIE Fiscalità estera n. 1 • 2016 Il progetto Beps dell’Ocse e gli ultimi sviluppi Lunedì 5 ottobre 2015 l’Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha presentato la versione finale del progetto Beps (acronimo di Base erosion and profit shifting), il piano contro l’evasione e l’elusione delle aziende multinazionali commissionato dal G20 nel 2013. Per Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) si intende l’insieme di strategie di natura fiscale che alcune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile (baseerosion) e dunque sottrarre imposte al fisco. La traslazione dei profitti (profit shifting) da paesi ad alta imposizione a paesi a tassazione nulla o ridotta è, di fatto, una strategia che conduce all’erosione della base imponibile. Il Consiglio UE, l’8 dicembre 2015, ha accolto con favore le conclusioni del piano d’azione dell’Ocse in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (Beps), approvato dai ministri delle finanze del G20 a Lima, in Perù, l’8 ottobre 2015 e dai capi di Stato del G20 ad Antalya, in Turchia, il 15 e 16 novembre 2015 e ha illustrato i principali interventi da effettuare a livello comunitario e ha inoltre invitato la Commissione europea ad avanzare proposte, tenendo in considerazione l’attività effettuata fino ad oggi. Il piano di azioni Beps Il pacchetto di misure di contrasto al Beps costituisce la prima e sostanziale riforma delle regole di fiscalità internazionale da quando queste, circa 100 anni fa, sono state inizialmente discusse e via via introdotte. L’obiettivo delle nuove misure è di ricondurre l’imposizione dei profitti aziendali nei paesi in cui le attività hanno luogo e dove il valore aggiunto è effettivamente creato, così da rendere inefficaci le strategie di erosione della base imponibile e di traslazione dei profitti. Secondo l’analisi dell’Ocse, il Beps sottrae ingenti risorse alle economie nazionali che potrebbero essere impiegate per sostenere la crescita, migliorare le politiche di welfare delle economie in via di sviluppo e, più in generale, creare sistemi fiscali più equi. Secondo le stime condotte nell’ambito del progetto Beps, le perdite di gettito sono stimabili in una somma compresa tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all’anno (88211 miliardi di euro) ovvero tra il 4 e il 10% del gettito globale relativo all’imposizione societaria. Il report finale del pacchetto di azioni BEPS presentato a ottobre comprende nuovi standard minimi in materia di: scambio di informazioni tra paesi, con l’obiettivo di fornire, per la prima volta, alle amministrazioni finanziarie un quadro globale delle strategie implementate dalle imprese multinazionali; abuso (uso) dei trattati, per porre fine allo sfruttamento delle società-veicolo con finalità elusive; limitazione alle pratiche fiscali dannose, in particolare nel settore della proprietà intellettuale; scambio automatico di informazioni in sede di accordi fiscali tra multinazionali e paesi (ruling); accordi tra amministrazioni fiscali al fine di evitare che le azioni di contrasto alla doppia-non-imposizione si traducano in una doppia tassazione. Inoltre il pacchetto rivede le linee guida in tema di transfer pricing con l’obiettivo di impedire il ricorso alle cd. “cash box” per sottrarre base imponibile al fisco e ridefinisce il concetto di stabile organizzazione per porre un freno alle pratiche di erosione della base imponibile rese possibili dalla nozione in vigore prima. Il piano di azione illustra 15 azioni per raggiungere concretamente le finalità del progetto Beps. Le azioni da 2 a 14 sono articolate su tre pilastri: Claudia Scardino Da ottobre 2005 funzionario dell’Agenzia delle Entrate, prima nell’ufficio comunicazione multimediale e poi, dal 2011 nell’ufficio stampa. Attività di docenza in materia di comunicazione esterna nell’ambito dei corsi di formazione dell’Agenzia. Esperienza di stage strutturale nel 2008 presso la Direzione Comunicazione della Commissione Europea e dal 2009 al 2011 come Esperto Nazionale Distaccato (End) presso la Direzione Salute della Commissione Europea. Esperienze presso Confcommercio, ICE e agenzie di pubbliche relazioni nazionali/internazionali. Collaborazione dal 2006 con la rivista online FiscoOggi e dal 2013 con la rivista Ipsoa “Fiscalità e commercio internazionale”. FISCO e TASSE 33 VARIE dare coerenza ai regimi fiscali nazionali in materia di attività trans-nazionali; rafforzare i requisiti sostanziali alla base degli standard internazionali vigenti, perseguendo un riallineamento della tassazione (e dei regimi impositivi) con la localizzazione sostanziale delle attività produttive e la creazione del valore; aumentare la trasparenza, lo scambio di informazioni e migliorare le condizioni di certezza del diritto sia per il mondo delle imprese che per i governi. Due ulteriori azioni a carattere trasversale completano la strategia e, idealmente, rappresentano la base su cui poggiano i tre pilastri: si tratta della prima azione in tema di economia digitale e dell’ultima (15) sull’impiego di uno strumento convenzionale di tipo multilaterale. Sviluppi futuri Nelle conclusioni dell’8 dicembre 2015 del Consiglio Ue, viene ricordato che l’8 ottobre 2015 i ministri delle finanze del G20 hanno rinnovato l’impegno per un’attuazione rapida, globale ed efficace delle conclusioni sul Beps e hanno chiesto all’Ocse di elaborare un quadro di monitoraggio inclusivo entro i primi mesi del 2016. Inoltre, nelle conclusioni, viene segnalato che sono attualmente in discussione in sede di Consiglio varie proposte legislative collegate all’agenda Beps, in particolare la proposta relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) e viene sottolineata l’esigenza di trovare soluzioni comuni a livello dell’UE in linea con le conclusioni dell’Ocse sul Beps, dedicando particolare attenzione alla conformità con le libertà e le competenze sancite dal trattato UE, e viene sostenuta un’attuazione efficace, rapida e coordinata da parte degli Stati membri delle misure anti-Beps da adottare a livello dell’UE. Alcune delle misure contenute nel 34 Fiscalità estera n. 1 • 2016 pacchetto BEPS saranno immediatamente applicabili quali ad esempio le nuove linee guida in materia di transfer pricing, mentre altre richiederanno una revisione delle normative nazionali e dei trattati fiscali bilaterali; l’azione 15, per esempio, suggerisce l’impiego di uno strumento multilaterale che consenta di evitare di dover sottoscrivere centinaia di trattati bilaterali e al contempo garantisce condizioni di maggiore uniformità applicativa. Il rapporto finale del progetto chiarisce che la fiscalità resta un ambito di sovranità nazionale tuttavia l’obbligo di non confliggere con gli impegni assunti a livello internazionale pone un concreto limite all’implementazione differenziata. Si prevede che la collaborazione dei diversi paesi continuerà fino al 2020 per completare le diverse linee di attività che nel corso dei prossimi 4 anni verranno monitorate attraverso un quadro di monitoraggio che sarà presentato entro i primi mesi del 2016. Storia del progetto Beps Nel marzo 2013 il Consiglio europeo ha messo in evidenza la necessità di una stretta collaborazione tra l’UE, l’OCSE e il G 20 per sviluppare norme concordate a livello internaziona- le al fine di evitare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. In linea con la richiesta espressa dal vertice dei leader del G 20 di Los Cabos nel novembre 2012, l’OCSE ha pubblicato nel luglio 2013 un piano d’azione sul BEPS, pienamente approvato dai leader del G 20 a San Pietroburgo nel settembre 2013, che indicava 15 azioni prioritarie da realizzare tra il settembre 2014 e il dicembre 2015. Il Consiglio europeo ha accolto con favore nel dicembre 2013 i lavori svolti dall’OCSE nell’ambito del piano d’azione sul BEPS nel dicembre 2014 e ha confermato la necessità di proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta all’elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello sia globale che dell’UE. A seguito dell’approvazione delle conclusioni dell’OCSE sul BEPS da parte dei ministri delle finanze del G 20 l’8 ottobre 2015 a Lima e dei leader del G 20 il 15 e 16 novembre 2015 ad Antalya, la presidenza intende evidenziare l’importanza attribuita dall’UE alla rapida attuazione di tali conclusioni mediante uno scambio di opinioni a livello ministeriale sulla questione e l’adozione di conclusioni del Consiglio che sottolineino l’azione dell’UE in materia (consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2015). FISCO e TASSE