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COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI
Gruppo di studio formato da:
Foschi Rag. Maria Grazia (responsabile)
Artioli Rag. Nadia
De Lillo Rag. Marfisa
Vellani Dott. Rag. Claudio
I presupposti soggettivi ed oggettivi
della dichiarazione di fallimento
Revisione 2008
Aggiornata con il d.lgs. 169/2007
1
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.
Modifiche introdotte dal D.l.gs 169/2007 – Testo comparato
ART. 1 L.F.
AGGIORNATO CON IL D.L. N. 169/2007
Vigente dal 1/1/2008
ART. 1 L.F.
Vigente fino al 31/12/2007
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento
e sul concordato preventivo gli imprenditori
che esercitano un'attività commerciale ,
esclusi gli enti pubblici e i piccoli
imprenditori.
Ai fini del primo comma non sono piccoli
imprenditori gli esercenti un'attività
commerciale in forma individuale o collettiva
che, anche alternativamente:
a) hanno effettuato investimenti nell'azienda
per un capitale di valore superiore a euro
trecentomila;
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e
sul concordato preventivo gli imprenditori che
esercitano un'attività commerciale , esclusi gli
enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori di cui al primo comma, i quali
dimostrino il possesso congiunto dei seguenti
requisiti;
a) aver avuto nei tre esercizi antecedenti la
data di deposito della istanza di fallimento
o dall'inizio dell'attività se di durata
inferiore, un attivo patrimoniale di
ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro trecentomila;
b) hanno realizzato, in qualunque modo
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti,
risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli nei tre esercizi antecedenti la data di
ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di
deposito dell'istanza di fallimento o
durata inferiore, per un ammontare
dall'inizio dell'attività se di durata inferiore,
complessivo annuo superiore a euro
ricavi lordi per un ammontare complessivo
duecentomila.
annuo non superiore ad euro
duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non
scaduti non superiore ad euro
cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo I limiti di cui alle lettere a) e b) c) del secondo
comma possono essere aggiornati ogni tre comma possono essere aggiornati ogni tre
anni con decreto del ministro della giustizia anni con decreto del ministro della giustizia
sulla base della media delle variazioni degli sulla base della media delle variazioni degli
indici Istat dei prezzi al consumo per le
indici Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati intervenute nel famiglie di operai e impiegati intervenute nel
periodi di riferimento.
periodi di riferimento.
2
NOVITA’
L’art. 1 è stato modificato sostanzialmente, intervenendo per risolvere dubbi e
problematiche ancora irrisolti nella precedente versione normativa.
1) Piccolo Imprenditore:
L'art. 1 modificato dal Dlgs. N. 169 elimina ogni riferimento alla nozione di piccolo
imprenditore commerciale (art. 2083 c.c), utilizzando esclusivamente requisiti
dimensionali per delimitare l'area dei soggetti esonerati dalle procedure concorsuali.
Accanto ai due criteri strettamente dimensionali già individuati dalla riforma, viene inoltre
introdotto un ulteriore terzo parametro, avente ad oggetto la misura dell'esposizione
debitoria dell'imprenditore.
Conseguentemente sono assoggettabili a fallimento tutti gli imprenditori commerciali
(individuali o collettivi, piccoli o medi, artigiani o commercianti) che non riescano a
dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti, che verranno di seguito individuati.
2) Esclusioni:
Il primo comma assoggetta alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, pertanto viene
confermata la non fallibilità:
DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO a prescindere delle dimensioni in quanto si tratta di
imprenditore non commerciale;
DELLE IMPRESE DI GRANDI E GRANDISSIME DIMENSIONI che, se esistono
possibilità di risanamento sono soggette alle procedure di amministrazione straordinaria
previste dal Dlgs. 8/7/99 N. 270 e dal D.L. N. 347/2003.
Non rileva invece la qualità di artigiano, assorbita dal parametro dimensionale.
3) Requisiti dimensionali:
Il secondo comma individua tre requisiti dimensionali, aggiornabili ogni tre anni con
decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai impiegati intervenute nel periodo di
riferimento.
Tali requisiti sono:
ATTIVO PATRIMONIALE
RICAVI LORDI
INDEBITAMENTO
3
Va ricordato che i requisiti dimensionali costituiscono un limite non soltanto per l’accesso
al fallimento, ma anche al concordato preventivo.
ATTIVO PATRIMONIALE
a) Attivo patrimoniale:
Viene sostituito quello di incerta definizione degli investimenti nell'azienda con quello più
preciso dell'attivo patrimoniale il quale consente di far riferimento alla precisa
elencazione contenuta nell'art. 2424 c.c., ovvero, in caso di bilancio redatto in forma
abbreviata, di cui all’art. 2435 bis.
Qualche incertezza potrebbe sorgere circa i beni in leasing traslativo, il cui valore
potrebbe essere aggiunto all'attivo. Le indicazioni sulla somma complessivamente
investita si ricavano dalla nota integrativa al bilancio.
Per quanto riguarda il caso di fallimento di una persona fisica la dottrina ritiene che nel
valore complessivo dell'attivo patrimoniale debbono essere ricompresi anche i beni
personali del fallito. Quando invece fallisce una società di persone non devono essere
ricompresi nell'attivo patrimoniale anche i beni dei soci falliti per estensione nonostante
tale patrimonio sia poi acquisto al fallimento.
b) Periodo di riferimento temporale
L'imprenditore deve aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo
non superiore a euro 300,000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della
istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore.
La precisazione dell'elemento temporale delimita il campo di indagine del Tribunale e
corrisponde alla previsione dell'art. 14 L.F. ciò impone al creditore che chiede il proprio
fallimento di depositare presso la cancelleria del Tribunale le scritture contabili e fiscali
obbligatorie relative ai tre esercizi precedenti, evidentemente al fine di dimostrare il
raggiungimento di tale requisito dimensionale.
Con riferimento alla data di deposito dell'istanza di fallimento, se, ad esempio, avviene il
31/10/2008 dovendosi considerare i dati relativi ai tre esercizi antecedenti si devono
considerare gli esercizi 2007 -2006- 2005. La frazione dell'anno 2008 assume rilevanza
solo se nella frazione del periodo viene superata la soglia dei 300,000 euro.
Occorre precisare che basta il superamento del parametro in uno solo dei tre esercizi di
riferimento per entrare nell'area di fallibilità.
RICAVI
Il parametro dei ricavi lordi è stato precisato specificando che si fa riferimento anche in
questo caso ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, mentre
l'ultima dizione "ultimi tre anni" poteva consentire il riferimento anche all'anno della
presentazione dell'istanza se il relativo deposito avveniva verso la fine dell'anno.
Il requisito è stato reso più rigido perché non si fa più riferimento alla media degli ultimi tre
anni, ma basta il superamento del limite anche in uno solo degli esercizi precedenti
per fare venire meno l'esenzione.
I ricavi che rappresentano il fatturato dell'azienda, si ricavano sempre da una voce di
bilancio: ricavi delle vendite e delle prestazioni, alle voci A1 e A5 del conto
economico, quindi non soltanto i ricavi relativi alla vendita o produzione del prodotto e/o
servizio ma anche qualsiasi altra componente positiva, sempre che siano stati generati
4
dall'attività d'impresa.
Per ricavi lordi si intende che non devono essere detratti i costi di diretta imputazione.
La relazione ministeriale chiarisce che i ricavi possono essere accertati in qualunque
modo e pertanto possono desumersi, oltre che dalle scritture contabili e dai registri fiscali,
anche da accertamenti tributari non definitivi, ovvero da dati extracontabili come ad
esempio corrispettivi di contratti di vendita in considerazione della sommarietà
dell'istruttoria prefallimentare. Inoltre il giudice può chiedere anche d'ufficio informazioni
alla Guardia di Finanza, alla quale possono essere delegate indagini in sede di istruttoria
prefallimentare.
L'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO
Il decreto correttivo ha introdotto il nuovo requisito al di sotto del quale l'imprenditore deve
rimanere per essere esente da fallimento e riguarda il suo indebitamento, più
precisamente l'intero ammontare dei suoi debiti anche non scaduti. Il valore non deve
essere superiore a euro cinquecentomila ed è riferito al momento del deposito
dell'istanza di fallimento.
In tale modo si recuperano all'area di fallibilità le imprese, anche di medie dimensioni, che
non raggiungevano i requisiti degli investimenti e dei ricavi perché inattive o poste in
liquidazione negli ultimi esercizi prima della dichiarazione di fallimento.
Secondo la dottrina nell'importo dei debiti che concorrono al calcolo vanno ricompresi, tra
quelli indicati al passivo del bilancio (art. 2424 c.c.):
DEBITI INDICATI ALLA LETTERA C)
Debiti relativi ai TFR di lavoro subordinato.
DEBITI INDICATI ALLA LETTERA D)
Obbligazioni, debiti verso soci per finanziamenti, debiti verso banche, debiti verso altri
finanziatori, acconti, debiti verso fornitori, debiti rappresentati da titoli di credito, debiti
verso imprese controllate collegate e controllanti, debiti tributari, debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza sociale ed altri debiti
4) Requisito oggettivo:
Resta invariata la sussistenza del requisito oggettivo dello stato di insolvenza (art. 5) e
dell’esistenza di debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria prefallimentare pari o
superiore a € 30.000 (art. 15).
5
L'ONERE DELLA PROVA
Una importante novità introdotta nel decreto correttivo riguarda l'individuazione dell'onere
della prova del presupposto soggettivo di non fallibilità: secondo la nuova formulazione
dell'art. 1, 2° comma L.F. l 'onere della prova della sussistenza di tutti i predetti
requisiti di esenzione dal fallimento incombe al debitore.
In altri termini la qualifica di imprenditore commerciale e l'insolvenza devono ritenersi fatti
costitutivi della dichiarazione di fallimento, la cui prova incombe al creditore istante, invece
il mancato superamento dei predetti parametri costituisce un fatto impeditivo la cui prova
incombe al debitore fallito.
Se mancano o sono insufficienti gli elementi di prova dedotti dal debitore, quindi non sono
sufficienti a provare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità l'art. 15 L.F. attribuisce
genericamente poteri istruttori d'ufficio al Tribunale attraverso l'acquisizione dei bilanci
degli ultimi tre esercizi se non ancora depositati.
Ciò assume rilevanza anche nel caso di imprenditori non tenuti ad utilizzare gli schemi di
bilancio Cee, ovvero ai soggetti in contabilità semplificata, che, in mancanza di uno stato
patrimoniale, dovranno provare di avere un totale attivo non superiore a € 300.000.
Se in esito all'istruttoria prefallimentare non viene raggiunta la prova del mancato
superamento dei requisiti dimensionali di fallibilità, anche in caso di inerzia del debitore
deve essere dichiarato il fallimento.
Nella relazione illustrativa si legge che " si evita così di premiare con la non fallibilità quegli
imprenditori che scelgono di non difendersi in sede di istruttoria prefallimentare o che non
depositano la documentazione contabile dalla quale sarebbe possibile rilevare i dati
necessari per verificare la sussistenza dei parametri dimensionali"
Sembra quasi che il legislatore sia tornato alla concezione del fallimento sanzionatorio
ante riforma, senza considerare che l'imprenditore può avere interesse a fallire per
beneficiare dell'esdebitazione o per proporre un concordato fallimentare, specie con la
nuova disciplina che consente il pagamento parziale dei creditori privilegiati. Pertanto il
debitore troppo piccolo per fallire potrebbe comunque ottenere di essere dichiarato fallito
semplicemente restando inerte.
6
ESEMPLIFICAZIONE
Quale lavoro di aggiornamento, si ritiene utile ripetere la medesima esemplificazione
pratica, utilizzando chiaramente i nuovi criteri dell’art. 1 ed aggiornando le date di
riferimento.
Si ipotizza che l’istruttoria prefallimentare abbia avuto inizio il 26 aprile 2008.
31/12/07
31/12/06
31/12/05
Immobilizzi materiali
Immobilizzi immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Rimanenze finali
Crediti verso clienti
3.938
861
0
4.799
166.631
25.699
4.439
1.341
0
5.780
43.324
193.893
0
1.821
0
1.821
247.667
441.074
Crediti tributari
Altri crediti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
85.656
31.235
118.041
427.262
2.275
21.488
2.209
10.562
271.476
0
44.899
0
100
733.740
0
TOTALE ATTIVO
434.336
277.256
735.561
Capitale sociale
Riserve
Risultato d'esercizio
50.000
-8.959
-174.330
50.000
-2.498
-6.461
50.000
1.057
-3.555
PATRIMONIO NETTO
FONDO TFR
DEBITI
-133.289
3.124
41.041
2.135
47.502
0
Banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
324.024
231.222
2.066
1.616
4.690
563.618
883
126.874
95.305
4.553
2.668
4.680
234.080
0
202.404
236.159
0
0
249.496
688.059
0
TOTALE PASSIVO
434.336
277.256
735.561
STATO PATRIMONIALE COMPARATO
ATTIVO
B
B
B
I
II
III
C
C
I
II
C
C
C
II
II
IV
D
1
4
bis
5
PASSIVO
A
A
A
C
D
D
D
D
D
D
E
I
VII
IX
4
7
12
13
14
7
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Contratto n. XXX - Macchina per taglio matricola yy
Costo storico
Fondo Ammortamento
31/12/07
36.542
- 16.444
31/12/06
31/12/05
36.542
36.542
- 10.963 5.481
Valore di iscrizione teorico
20.098
25.579
31.061
Valore attuale delle rate non scadute
18.271
26.461
34.106
CONTO ECONOMICO COMPARATO
2007
2006
2005
149.836
A
1
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
329.852
A
2
Variazione delle rimanenze
125.707
399.960
206.743
A
5
Altri ricavi
3.950
0
2.023
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
459.509
193.217
399.526
284.675
52.379
285.992
247.667
B
6
Materie prime
B
7
Costi per servizi
108.499
73.978
45.912
B
8
Costi per il godimento di beni di terzi
104.453
20.000
65.000
B
9
Costi per il personale
62.082
42.562
0
B
10
Ammortamenti e svalutazioni
B
11
Variazioni delle rimanenze
B
14
Oneri diversi di gestione
981
981
480
2.400
-2.400
0
64.028
7.613
1.029
627.118
195.113
398.413
-167.609
604
-1.896
1.113
124
443
-7.326
-3.346
-5.112
0
0
0
-6.722
0
-3.222
1
-4.669
1
0
1
1
-174.331
-5.117
-1.344
-3.555
22
RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE
Imposte
23
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
-174.331
-6.461
-3.555
Costi di produzione
DIFF. Tra VALORE e COSTI di produzione (A-B)
C
15
Altri proventi finanziari
C
Oneri finanziari
C
17
17
bis
E
20
Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi Straordinari
Totale proventi e oneri straordinari
8
Verifichiamo ora il rispetto dei parametri
1) TOTALE ATTIVO
All’ammontare del totale attivo, quale si desume dai bilanci degli ultimi tre esercizi,
si aggiunge il valore dei beni in locazione finanziaria, sulla base delle informazioni
che si desumono dalla nota integrativa, tale per cui:
ATTIVO
2007
2006
2005
TOTALE ATTIVO BILANCIO
434.336
277.256
735.561
VALORE BENI IN LEASING
20.098
31.061
10.232
454.434
308.317
745.793
TOTALE ATTIVO
Conseguentemente la società può essere assoggettata a fallimento o concordato
preventivo.
Merita qualche approfondimento l’aggiunta all’attivo del valore dei beni in
leasing, aggiunta che non riguarda le società che redigono i bilanci con i principi
intermazionali IAS, in quanto queste già includono fra le immobilizzazioni il
valore dei beni in leasing.
Quanto alle altre (ad oggi, la maggioranza) occorre verificare la portata delle
variazioni normative portate all’art. 1 l.f. dal “correttivo”. Da tali variazioni e
dal testo della Relazione Illustrativa allo steso D. Lgs. 169/2007 si desume la
volontà del legislatore di eliminare i dubbi interpretativi che nascevano dal
riferimento al precedente parametro “investimenti”, sostituito con quello
dell’attivo patrimoniale, “il quale consente di far riferimento alla precisa
elencazione contenuta nell’art. 2424 C.C.”1
Una lettura della norma che privilegi la semplicità ed immediatezza di
rilevazione del dato porta indubbiamente a tener conto del valore del totale
dell’attivo patrimoniale così come risulta dal bilancio redatto con lo schema di
cui all’art. 2424 C.C.
E’ pur vero, tuttavia, che lo stesso art. 2424 C.C., al terzo comma, impone
1
Dal commento all’art. 1 del D.Lgs. 169/2007 contenuto nella Relazione Illustrativa allo stesso.
9
l’indicazione, in calce allo stato patrimoniale, fra l’altro, i c.d. “conti d’ordine”,
fra i quali la tecnica ragionieristica comprende i beni di terzi, quindi – per
quanto ci riguarda – i beni in leasing2.
Seguendo questo ragionamento, e facendosi carico della ingiustificata differenza
che deriverebbe fra soggetti che adottano i principi IAS e soggetti che non li
adottano, la commissione ha ritenuto preferibile aggiungere al totale attivo
anche il valore dei beni in leasing.
2) TOTALE RICAVI LORDI
Essendo venuto meno il riferimento alla media, ora è sufficiente superare la soglia in
almeno uno degli ultimi tre esercizi (e non più anni).
Restano confermate le indicazioni già illustrate nella precedente dispensa
relativamente alle voci da considerare e non, ovvero:
- i ricavi debbono essere considerati al netto delle rettifiche per sconti e abbuoni ed al
netto delle imposte (iva) . Lo stabilisce l’art 2425 bis c.c. nel suo primo comma;
- i ricavi non comprendono le voci A2, A3 ed A4 (variazioni nelle rimanenze,
variazioni di lavori in corso, incrementi di immobilizzazioni. Essi infatti non
costituiscono ricavi “realizzati” ma variazioni di costi sospesi (rimanenze) e
capitalizzazioni di costi incrementativi.
- i ricavi non comprendono i proventi finanziari, gli utili su cambi, le rivalutazioni di
attività finanziarie ed i proventi straordinari. Tali componenti positivi del conto
economico in una impresa industriale o commerciale sono di livello poco
significativo i primi e non ricorrenti gli ultimi.
Pertanto, le voci dello schema di conto economico indicato all’art 2425 c.c. che
compongono i “ricavi lordi” sono le seguenti :
A1 ) ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) altri ricavi e proventi.
2
Così anche Valentina Zanelli, ne “I requisiti di fallibilità tra giurisprudenza e riforma fallimentare”, ne “Il Fallimento”
n. 8/2008, pagg. 873 segg.
10
Nel caso specifico:
RICAVI
2007
2006
2005
A1) RICAVI DELLE VENDITE
329.852
399.960
149.836
3.950
-
2.023
333.802
399.960
151.859
A5) RICAVI DIVERSI
TOTALE ATTIVO
Conseguentemente la società, superando il limite per almeno un esercizio, può
essere assoggettata a fallimento o concordato preventivo.
3) DEBITI
Per quanto riguarda il parametro dei DEBITI il legislatore fa riferimento al totale
dei debiti anche non scaduti. Si ritiene che il bilancio di riferimento sia quello più
recente rispetto alla data di inizio dell’istruttoria pre-fallimentare.
Il totale dell’ammontare dei debiti in essere può venire ricavato dalla voce D del
passivo dello stato patrimoniale dell’ultimo bilancio disponibile al momento della
presentazione dell’istanza di fallimento, sommando ad esso il valore attuale dei debiti
verso società di leasing sulla scorta delle indicazioni di cui all’art. 2427, n. 22, C.C. .
Nel caso specifico:
DEBITI
2007
C) FONDO TFR
D) DEBITI
DEBITO RESIDUO LEASING
TOTALE ATTIVO
2006
2005
3.124
2.135
-
563.618
234.080
688.059
18.271
26.461
34.106
585.013
262.676
722.165
Conseguentemente la società, superando il limite per almeno un esercizio, può
essere assoggettata a fallimento o concordato preventivo.
Società di persone ed imprenditori individuali
11
Vengono in buona sostanza riproposte le considerazioni di cui alla precedente
dispensa, aggiornate con i nuovi parametri e i riferimenti ai modelli UNICO 2008.
E’ necessaria innanzitutto la distinzione tra coloro che utilizzano il regime di
contabilità ordinaria e coloro che utilizzano il regime di contabilità semplificata.
CONTABILITA’ ORDINARIA
In tal caso la fonte dei dati è il libro inventari o il bilancio di verifica.
In caso di utilizzo degli schemi di bilancio CEE valgono le stesse osservazioni fatte
per le società di capitali, ovvero:
1 - Per quanto riguarda il TOTALE ATTIVO il parametro di riferimento è la
“capovoce” dell’Attivo riportato all’art. 2424 c.c. (già al netto dei rispettivi fondi
rettificativi), oltre al valore dei beni in leasing rilevabile dai contratti di leasing (da
cui è ricavabile il valore dell’investimento iniziale).
Totale Attivo + Valore Beni in Leasing
2 - Per quanto riguarda i RICAVI LORDI i parametri di riferimento sono le voci A1 e
A5 dei Conti Economici degli ultimi 3 bilanci.
Ricavi Lordi = voci A1+A5
3 - Per quanto riguarda l’ AMMONTARE DEI DEBITI il dato di riferimento è il
totale dei debiti presente nella sezione passività, voci C) e D), aumentato del valore
attuale dei debiti verso società di leasing.
In caso di utilizzo degli schemi di bilancio ante IV Direttiva CEE (cioè con le sezioni
contrapposte):
1- Per quanto riguarda l’ ATTIVO PATRIMONIALE i dati di riferimento dovranno
essere ricavati in parte dalla sezione Attività ed in parte dalla sezione Passività del
bilancio.
12
2- Per quanto riguarda i RICAVI LORDI i dati di riferimento dovranno essere
desunti
dai Conti Economici – Sezione Ricavi degli ultimi 3 bilanci, individuando le voci di
Ricavo riferibili alle vendite, alle prestazioni di servizi ed altri ricavi.
3- Per quanto riguarda l’ AMMONTARE DEI DEBITI il dato di riferimento è il
totale dei debiti presente nella sezione passività, aumentato del valore attuale dei
debiti verso società di leasing.
Alternativamente specifiche informazioni possono essere desunte anche dalle
seguenti fonti:
1- Per quanto riguarda l’ ATTIVO:
a) da dichiarazione Modello Unico Redditi Quadro RF Reddito d’Impresa in regime
di contabilità ordinaria:
- Società di persone: Totale attivo -----> Rigo RF68 (Modello Unico SP 2008)
- Imprenditori individuali: Totale attivo ---->Rigo RF64 (Modello Unico PF 2008)
b) dal libro degli Inventari
2- Per quanto riguarda i RICAVI LORDI:
a) Dichiarazione dei redditi Modello Unico Irap Quadro IQ Determinazione
dell’imposta: si tratta di fare la sommatoria delle seguenti voci sia per le
Società di Persone che per gli Imprenditori Individuali:
13
+ Ricavi delle vendite e prestazioni -----> Rigo IQ1 (Modello Unico 2008)
+ Altri ricavi e proventi -----> Rigo IQ5 (Modello Unico 2008)
b) Dichiarazione dei redditi Modello Unico Quadro RF Reddito d’Impresa in
regime di contabilità ordinaria:
- Società di persone: Ricavi delle vendite ---> Rigo RF78 (Modello Unico
2008)
- Imprenditori Individuali: Ricavi delle vendite -> Rigo RF74 (Modello Unico
2008)
c) Qualora non fosse possibile rinvenire i dati precedenti, un sintetico indicatore
può essere desunto dalla dichiarazione Iva, sebbene il concetto di volume
d’affari non coincida con i ricavi, come illustrato in premessa:
Dichiarazione dei redditi Modello Unico Iva Quadro VE Determinazione del
volume d’affari
Rigo VE40 Volume d’affari
d) - Registro Iva Vendite o Registro dei Corrispettivi: si tratta di individuare il
totale del fatturato annuo
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CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
In tal caso non vi è obbligo fiscale né di tenuta del libro inventari né di redazione del
bilancio.
I parametri di riferimento sia per le Società di Persone che per gli Imprenditori
Individuali sono ricavabili quasi esclusivamente da registri e dichiarazioni fiscali e da
altri documenti forniti dall’imprenditore:
1- Per quanto riguarda l’ ATTIVO PATRIMONIALE si tratta di comporre il Totale
Attivo sommando i seguenti dati:
a) + Cespiti: valore residuo da ammortizzare
Alternativamente da:
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- Registro dei Beni Ammortizzabili (se esistente)
- Registro Iva Acquisti (che in assenza del registro dei beni ammortizzabili riporta le
indicazioni sui cespiti)
- dichiarazione degli ultimi tre esercizi “redditi Modello Unico “
- Iva Quadro VA Informazioni sull’attività Rigo VA3:
+ Campo 1 Beni ammortizzabili
+ Campo 2 Beni strumentali non ammortizzabili
b) + Giacenze di Magazzino
da dichiarazioni Modello Unico Redditi Quadro RG Reddito d’Impresa in regime di
contabilità semplificata: si tratta di fare la sommatoria delle seguenti voci:
+ Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime, semilavorati
etc... ------> Rigo RG7 (Modello Unico 2008)
+ Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale --> Rigo
RG8 (Modello Unico 2008)
c) + Liquidità Fonte: estratti conto bancari
d) + Crediti Fonte: debitore
e) + Valore dei Beni in Leasing Fonte: Contratti di Leasing
2- Per quanto riguarda i RICAVI LORDI i parametri di riferimento per gli ultimi
3 esercizi sono ricavabili alternativamente da:
- Dichiarazioni Modello Unico Redditi Quadro RG Reddito d’Impresa in regime
di contabilità semplificata: si tratta di fare la sommatoria delle seguenti voci:
+ Ricavi > Rigo RG2 (Modello Unico 2008)
+ Altri proventi considerati ricavi > Rigo RG3 (Modello Unico 2008)
+ Plusvalenze patrimoniali > Rigo RG5 (Modello Unico 2008)
- Dichiarazione dei redditi Modello Unico Irap Quadro IQ Determinazione
dell’imposta: si tratta di fare la sommatoria delle seguenti voci:
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+ Ricavi delle vendite e prestazioni > Rigo IQ1 (Modello Unico 2008)
+ Altri ricavi e proventi > Rigo IQ5 (Modello Unico 2008)
Qualora non fosse possibile rinvenire i dati precedenti, un sintetico indicatore può
essere desunto dalla dichiarazione Iva, sebbene il concetto di volume d’affari non
coincida con i ricavi, come illustrato in premessa:
- Dichiarazione dei redditi Modello Unico Iva Quadro VE Determinazione del
volume d’affari Rigo VE40 Volume d’affari
- Registro Iva Vendite o Registro dei Corrispettivi: si tratta di individuare il totale
del fatturato annuo.
3- Per quanto riguarda l’AMMONTARE DEI DEBITI l’unica fonte alternativa
possibile è invece l’interrogazione diretta dei creditori.
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