Lavori Pubblici: la disciplina del collaudo dell`opera Normativa e

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Lavori Pubblici: la disciplina del collaudo dell`opera Normativa e
COSTRUZIONI
Lavori Pubblici:
la disciplina
del collaudo
dell’opera
Normativa e prassi
di Mauro Cappello
Mauro Cappello
GEOCENTRO/magazine pubblica, di Mauro Cappello,
Ingegnere e Ispettore Verificatore del Ministero dello Sviluppo
Economico, la quarta delle sei lezioni del corso “Normativa e
procedure alla base della realizzazione delle opere pubbliche”
tenute nella Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “La
Sapienza”.
La versione video della lezione è visionabile gratuitamente sul
sito www.filotecna.it, sezione “e-learning”.
La fase del collaudo delle opere costituisce uno dei momenti
più delicati dell’intera procedura dell’appalto pubblico, in
quanto essa rappresenta un importante momento di verifica,
da parte della Stazione Appaltante, sul lavoro dell’impresa
esecutrice ed indirettamente anche sull’attività dello stesso
Direttore dei Lavori. L’attività del collaudo ha ad oggetto
non solo la verifica della corretta realizzazione delle opere e
dei lavori, ma anche la documentazione che viene prodotta
durante l’appalto.
Salvo per gli appalti di importo inferiore ad una determinata
soglia, per i quali in luogo del certificato di collaudo si redige
il certificato di regolare esecuzione, il collaudo è un atto
ineludibile e necessariamente propedeutico al pagamento
della rata di saldo, dopo che sia stata comunque verificata la
correttezza della procedura amministrativa e contabile.
Il collaudo: oggetto e modalità di esecuzione
La disciplina del collaudo viene trattata nell’articolo 120 –
Collaudo e 141 – Collaudo dei lavori pubblici del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di
lavori servizi e forniture” e viene regolato nel Titolo X –
Collaudo dei lavori – artt. 215 – 238 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione del
Codice dei Contratti.
Il collaudo ha lo scopo di:
• verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati
eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato
e le relative prescrizioni tecniche;nonché le eventuali
perizie di variante, in conformità del contratto e degli
eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
approvati;
• verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale
(redatta dal Direttore dei Lavori) e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze
di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità,
ma anche per qualità dei materiali (verificandone
la compatibilità con quanto previsto nel capitolato
speciale d’appalto o capitolato speciale prestazionale),
dei componenti e delle provviste, e che le procedure
espropriative poste a carico dell’esecutore siano state
espletate tempestivamente e diligentemente;
• verificare che il pagamento dei lavori eseguiti sia stato
calcolato con i prezzi di contratto;
• sottoporre le opere realizzate a tutte le verifiche tecniche
previste dalla normativa vigente;
• esaminare le riserve dell’esecutore, sulle quali non
sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via
amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità
e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal
regolamento.
L’obbligatorietà del collaudo tecnico - amministrativo è
sancita dall’articolo 141, comma 7, del codice, che prevede
il collaudo in corso d’opera, sempre che non sussistano le
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condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione
di cui all’articolo 141, comma 3, del codice, (importo dei
lavori inferiore ad euro 500.000,00) è obbligatorio nei
seguenti casi:
a. quando la direzione dei lavori sia stata affidata al
progettista incaricato oppure ad altri soggetti esterni
alla Stazione Appaltante;
b. in caso di lavoro di particolare complessità di cui
all’articolo 236;
c. nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi
degli articoli 142 o 153 del codice, nonché con dialogo
competitivo o mediante locazione finanziaria;
d. nel caso di intervento affidato ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, lettere b) o c), del codice. Nella fattispecie
si tratta di quelle particolari tipologie di appalto che
prevedono affidamento della progettazione esecutiva
e dei lavori (partendo da un progetto definitivo
redatto dalla stessa Amministrazione) oppure, previa
acquisizione della progettazione definitiva dall’impresa
(in sede di offerta), affidamento della progettazione
esecutiva e lavori. In tale caso l’Amministrazione pone
in gara solamente un progetto preliminare;
e. nel caso di opere o lavori comprendenti significative e
non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede
di collaudo finale;
f. in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Opere di particolare complessità tecnica o di grande
rilevanza economica: particolarità del collaudo
L’art. 141 comma 6 del Codice dei Contratti prevede una
particolare disposizione relativa alla presenza di certificazioni
di qualità dell’opera e dei materiali in caso di “opere
di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza
economica”.
Per comprendere meglio la definizione di queste opere si
deve fare riferimento al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che
all’art. 236 definisce tali lavori riconducendoli a due grandi
categorie, in particolare:
• importo superiore ai 25 milioni di euro;
• lavori nei quali le componenti architettoniche e/o
strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di
particolare rilevanza.
La figura del collaudatore: requisiti ed incompatibilità
La nomina della figura del collaudatore, ove prevista dalla
norma, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data
di ultimazione dei lavori, mentre nei casi in cui si prevede
il collaudo in corso d’opera, tale nomina deve essere fatta
entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori.
In particolare l’art. 141 del Codice afferma che
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l’Amministrazione aggiudicatrice deve nominare da uno a
tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento
alla tipologia dei lavori, alla loro complessità ed all’importo
dei medesimi.
È previsto che nella Commissione di Collaudo possano
essere nominati, limitatamente ad un solo componente,
i funzionari amministrativi in servizio presso le stazioni
appaltanti in possesso di laurea giuridica od economica
o equipollente, i quali abbiano prestato servizio in uffici
pubblici per un periodo non inferiore a cinque anni.
I requisiti di ordine tecnico che la normativa impone per
poter accedere alla nomina in Commissioni di Collaudo di
un’opera pubblica sono:
• laurea in ingegneria;
• laurea in architettura;
• laurea in geologia (solo 1 componente della
Commissione);
• laurea in scienze agrarie e forestali (solo 1 componente
della Commissione).
Per tutti i casi è sempre richiesta l’abilitazione alla professione,
oltre che l’iscrizione nel rispettivo albo professionale da
almeno cinque anni antecedenti all’incarico, fatta eccezione
per i dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici.
La delicata funzione del collaudo impone grande attenzione
nella selezione delle figure professionali cui affidare l’incarico,
per tale ragione la norma oltre a definire i requisiti dei
membri della Commissione di Collaudo, delimita in modo
preciso anche le incompatibilità con tale ruolo, in particolare
l’art. 141 comma 5 del Codice dei Contratti dispone che i
Collaudatori:
• non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività
autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione,
di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al
Collaudo;
• non debbono avere avuto, nell’arco temporale che
abbraccia gli ultimi tre anni, rapporti di lavoro o di
consulenza con l’impresa appaltatrice che ha effettuato
i lavori;
• non debbono appartenere ad organismi che svolgano
funzioni di vigilanza, controllo o giurisdizionali;
• non possano essere Magistrati ordinari, amministrativi
e contabili;
• non possano essere Avvocati dello Stato.
La documentazione necessaria per il collaudo
La documentazione necessaria al Collaudatore deve essere
trasmessa dall’Amministrazione aggiudicatrice, a cura del
Responsabile Unico del Procedimento, secondo le modalità
definite dall’art. 217 del Regolamento di attuazione del
Codice dei Contratti.
Lo stesso articolo al comma 2 sancisce la non esaustività
dell’elenco documentale citato, infatti si prevede che l’organo
Art. 217. Documenti da fornirsi al collaudatore (art. 190, d.P.R. n. 554/1999)
1.
Il responsabile del procedimento trasmette all’organo di collaudo:
a. la copia conforme del contratto d’appalto e dei documenti di cui all’articolo 137, nonché il provvedimento di approvazione del
progetto;
b. eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
c. copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall’esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei
lavori;
d. verbale di consegna dei lavori;
e. disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
f. eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
g. certificato di ultimazione lavori;
h. originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;
i. verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
l. conto finale dei lavori
m. relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione allegata nonché l’esito dell’avviso ai
creditori di cui all’articolo 218;
n. relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
o. relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall’esecutore dei
lavori non definite in corso d’opera ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice;
p. certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori,
nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l);
q. certificati di cui all’articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A
2.
È facoltà dell’organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria
o utile per l’espletamento dell’incarico.
3.
In caso di incarico di collaudo in corso d’opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all’organo di collaudo la
documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.
4.
Ferma la responsabilità dell’organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento
provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.
di collaudo possa integrare la lista della documentazione da
richiedere.
La scansione dei tempi nel collaudo: il termine - ritardo
- prolungamento delle operazioni
Il termine temporale definito dal legislatore per le
operazioni di collaudo è contenuto nell’art. 141 del Codice
dei Contratti ed è pari a sei mesi dalla data di conclusione
dei lavori, assunta valida quella di cui al certificato di
ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori in
contraddittorio con l’impresa.
È importante fare una piccola notazione a margine, ovvero
che essendo il Collaudatore Statico un membro della
Commissione di Collaudo tecnico - amministrativo, si
intende che entro sei mesi deve essere concluso anche il
collaudo statico delle strutture.
Pertanto non è possibile ipotizzare un termine temporale
differente per le operazioni di collaudo statico.
La questione inerente al ritardo nella conclusione delle
operazioni di collaudo è purtroppo un tema assai ricorrente
nella gestione dell’appalto pubblico, e costituisce un problema
potenzialmente molto critico per l’Amministrazione.
Infatti se è vero che il ritardo nella conclusione delle
operazioni di collaudo non reca di per sè un danno alle
opere realizzate, diventa un problema insidioso se si pone
mente al fatto che i citati ritardi sottopongono l’impresa
esecutrice a maggiori costi in termini di vigilanza, custodia e
manutenzione delle opere medesime.
Art. 233. Richieste formulate dall’esecutore sul certificato di collaudo (art. 203, d.P.R. n. 554/1999)
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All’atto della
firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le
conseguenze previste.
L’organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall’esecutore al certificato di collaudo, formulando
le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
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Tutte le maggiori spese potranno costituire la giustificazione
per una richiesta di maggior compenso avanzata dall’impresa
in sede di sottoscrizione del certificato di collaudo, così come
previsto dall’art. 233 del Regolamento di attuazione del
Codice.
È possibile ottenere una proroga del termine delle operazioni
di collaudo previa comunicazione, da parte dell’organo di
Collaudo, al responsabile del procedimento ed all’impresa;
va da sè che la comunicazione deve recare precisa descrizione
delle cause che impediscono la conclusione delle operazioni
di Collaudo.
In genere tali cause riguardano persistenti condizioni meteo
avverse che hanno ostacolato gli accessi alle opere oppure
l’esecuzione di particolari prove (per esempio di carico) o
controlli.
Le figure operanti nella fase di collaudo
Le figure coinvolte nelle attività di Collaudo sono varie e
rientrano nell’ambito dell’Amministrazione aggiudicatrice e
dell’impresa esecutrice dei lavori, in particolare:
• il responsabile del procedimento;
• il direttore dei lavori;
• il responsabile dei lavori;
• il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
• il collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera.
Responsabile del procedimento: come più volte dichiarato
nel corso delle precedenti lezioni, il Responsabile Unico del
Procedimento (brevemente il RUP) rappresenta il “dominus”
della situazione ed è quindi presente in tutte le fasi del
procedimento di realizzazione dell’opera. Analizzando il
ruolo del RUP, limitatamente alle operazioni di Collaudo, la
norma prevede una serie di adempimenti, relativi in primis
alla trasmissione della necessaria documentazione, per finire
con la ricezione della documentazione finale di collaudo, in
particolare:
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•
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•
•
•
•
•
•
perizie di variante e suppletive con i relativi
provvedimenti di approvazione e copia degli atti di
sottomissione e/o aggiuntivi;
programma dei lavori ed eventuali aggiornamenti
approvati dall’Ufficio di Direzione dei Lavori;
verbale di consegna dei lavori;
disposizioni emanate dal RUP, ordini di servizio e
rapporti della Direzione dei Lavori;
verbali di sospensione e ripresa, se presenti;
certificato di ultimazione dei lavori;
documentazione contabile o giustificativa inerente
l’appalto in oggetto;
certificati di qualità dei materiali uniti ad eventuali
verbali di prova dei medesimi;
conto finale delle lavorazioni;
relazione del Direttore dei Lavori in accompagnamento
al conto finale;
relazione sul conto finale redatta dal RUP medesimo;
in caso siano state avanzate riserve, debbono essere
inoltrate al Collaudatore le relazioni riservate del
Direttore dei Lavori e del RUP;
documentazione inerente ai controlli eseguiti;
oltre alla già richiamata documentazione prevista nel
caso di collaudo in corso d’opera.
Deve sempre ricevere informazioni in merito alle cause
dell’eventuale protrarsi dei tempi previsti per il collaudo ed
assegnare un nuovo termine, non superiore a trenta giorni
per la conclusione delle operazioni di collaudo.
L’organo di Collaudo deve trasmettere sempre i verbali di
visita al RUP che, in caso di partecipazione attiva alla visita,
deve anche firmare i medesimi.
Responsabile dei lavori: la figura del Responsabile dei
lavori è riconducibile alla normativa in materia di sicurezza,
precisamente al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, che
all’art.89 comma 1 lettera c recita “responsabile dei lavori:
soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere
i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile
photo©shutterstock.com/ Haralamby Sertev
Avvio del collaudo – Trasmissione atti:
• copia del contratto di appalto, documentazione relativa
a contratti di cottimo e provvedimento di approvazione
del progetto;
•
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photo©shutterstock.com/ Alexander Kalina
del procedimento; (lettera così sostituita dall’articolo 58 del
d.lgs. n. 106 del 2009)”
Quanto richiamato mette in luce che i principali
adempimenti del Responsabile dei Lavori (brevemente
RdL) riguardano il rispetto e l’applicazione della normativa
sulla sicurezza, quindi vanno dalla richiesta di nomina dei
coordinatori per la sicurezza al controllo della loro attività,
trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
nelle occasioni di rito, pianificazione dei lavori o fasi
di essi che abbiano particolare rischio per via della loro
contemporaneità e/o complessità, ecc.
Ufficio Direzione dei lavori: il ruolo riservato al Direttore
dei Lavori, durante la fase del Collaudo, è squisitamente di
supporto alle operazioni dell’Organo di Collaudo fornendo
a richiesta informazioni sulle modalità di esecuzione dei
lavori e sul generale andamento del cantiere.
Deve necessariamente intervenire alla visita di collaudo,
firmando con gli appartenenti all’Ufficio di Direzione
Lavori, i singoli verbali redatti in occasione delle visite.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: è il
soggetto incaricato dall’Amministrazione aggiudicatrice
(dipendente interno ad essa oppure professionista esterno
selezionato in base alle norme) di garantire il rispetto del
Piano di Sicurezza e Coordinamento (brevemente PSC) ed
i massimi livelli di sicurezza durante lo svolgimento delle
lavorazioni in cantiere.
La prima attività che il Coordinatore deve svolgere riguarda
la valutazione del PSC alla luce delle lavorazioni da
eseguire in cantiere, particolare cura deve essere riservata
alle lavorazioni che si svolgono in contemporanea nella
medesima zona del cantiere, ma anche alla viabilità esterna
ed interna; quindi se necessario deve procedere al relativo
aggiornamento.
Una volta informato delle varie aziende che dovranno
operare, egli deve acquisire per ognuna di esse il Piano
Operativo di sicurezza (brevemente POS) e valutarlo, quindi
se necessario può richiederne modifiche od integrazioni,
così da adattarsi meglio al documento generale di sicurezza
ovvero il PSC.
Acquisisce la nomina dei responsabili di cantiere per ogni
singola azienda e redige le schede di identificazione delle
imprese e degli eventuali lavoratori autonomi.
Un passaggio molto delicato delle attività del Coordinatore
riguarda la convocazione delle riunioni di coordinamento
alle quali partecipano:
• il Direttore dei Lavori;
• i responsabili di cantiere delle aziende operanti nel
cantiere;
• il responsabile dei lavori;
durante questi incontri il Coordinatore illustra le
disposizioni contenute nel PSC ed organizza le varie attività
da effettuare, con particolare riferimento a quelle che nel
cronoprogramma dei lavori risultano essere previste come
contemporanee tra loro.
L’esame della contabilità dei lavori
L’esame della contabilità si concretizza con un controllo
formale-sostanziale della documentazione redatta dall’Ufficio
di Direzione Lavori durante l’esecuzione delle opere.
La documentazione contabile – amministrativa che
viene redatta dalla Direzione Lavori è dettagliatamente
elencata dall’art. 181 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in
particolare:
• il giornale dei lavori: è un documento all’interno del
quale vengono annotate tutte le circostanze ed i fatti
di rilievo che si sono verificati durante l’esecuzione dei
lavori oltre che la forza lavoro e le attrezzature impiegate
quotidianamente;
• libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste: è il
documento destinato ad accogliere la registrazione delle
misure relative alle varie lavorazioni, per esempio metri
cubi relativi ad uno scavo, oppure metri lineari di una
dorsale posata per impianto elettrico, ecc;
• liste settimanali: relative agli operai ed ai mezzi impiegati
definiscono la “forza” del cantiere e consentono di
verificare se eventuali ritardi siano imputabili all’impresa
che ha mobilitato una forza lavoro insufficiente rispetto
a quanto previsto in sede di cronoprogramma;
• registro di contabilità: ha la funzione di determinare
il credito dell’appaltatore, in esso vengono registrate
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12/09/2010
Inizio dei lavori, installazione uffici, box, servizi di cantiere
14/09/2010
Installazione della recinzione di cantiere
15/09/2010
Inizio lavorazioni di scavo e collocazione delle relative
protezioni
1
elevatore
Consegna dei lavori
bobcat
11/09/2010
Operai e mezzi d’opera
impiegati nel cantiere
caposquadra
Annotazioni speciali e generali sull’andamento
e modo di esecuzione dei lavori, sugli
avvenimenti straordinari e sul tempo utilmente
impiegato
manovali
Data
LUGLIO - AGOSTO 2011
carpentieri
| n. 16 |
elettricisti
ANNO III
Osservazioni ed
istruzioni emanate
dal Direttore dei Lavori
1
1
1
1
1
Tabelle 1A e 1B, Esempio di giornale dei lavori compilato
•
•
•
•
in ordine cronologico le operazioni effettuate
dall’appaltatore con riferimento ai dati forniti dal
libretto delle misure. Viene integrato con i prezzi
unitari di progetto e gli importi di ciascuna lavorazione.
Il registro è materialmente costituito da una serie di
fogli numerati e firmati preventivamente dal RUP, in
esso debbono essere annotate eventuali controversie
(riserve dell’appaltatore). Viene firmato dal RUP e
dall’impresa;
sommario del registro di contabilità;
stati di avanzamento dei lavori: generalmente gli
appalti pubblici recano all’interno del capitolato speciale
di appalto una clausola che prevede il pagamento
di una certa somma (calcolata in percentuale) al
raggiungimento di determinate percentuali di lavori.
Pertanto quando l’impresa raggiunge tali soglie
chiede al Direttore dei Lavori di emettere lo Stato di
Avanzamento Lavori (brevemente SAL). I dati per la
compilazione sono ricavati dal registro contabilità e
forniscono informazioni in merito al costo sostenuto ai
fini della liquidazione degli acconti;
certificato per il pagamento delle rate di acconto:
stabilisce l’importo che può essere corrisposto
all’impresa da ogni rata di acconto. In esso vengono
riportate le ritenute di garanzia (0,50%) per la regolarità
contributiva – in calce vengono riportate i numeri di
polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro;
conto finale: è di fatto l’ultimo SAL, ovvero viene
emesso quando l’impresa ha maturato il 100% delle
lavorazioni previste dal progetto. Viene trasmesso
dal Direttore dei Lavori unitamente ad una relazione
nella quale sono riepilogate tutte le vicende che si sono
verificate durante l’esecuzione delle opere;
L’istituto della riserva nell’appalto pubblico
Durante la fase di esecuzione delle opere può capitare che
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insorgano divergenze tra l’Amministrazione aggiudicatrice,
nella persona del Direttore dei Lavori, e l’impresa incaricata
dell’esecuzione magari in merito all’errata stima di quantità
riportate in progetto per alcune lavorazioni, oppure in
merito ad un grado di definizione progettuale poco.
La divergenza si trasforma quindi in una richiesta di maggior
compenso dell’impresa verso la stazione appaltante.
Tale situazione viene definita “riserva” in quanto permette
all’impresa si continuare a lavorare senza perdere quello che
essa ritiene essere un proprio diritto.
Una delle attività che deve svolgere l’organo di collaudo è
proprio quella legata alla valutazione delle riserve proposte
dall’impresa.
Per essere formalmente valide le riserve debbono essere
avanzate con una procedura formale molto precisa, in
particolare:
• la domanda deve essere iscritta sul primo atto idoneo
a riceverla e deve essere esplicitata entro i successivi 15
giorni;
• le riserve debbono essere iscritte nel registro di
contabilità;
• le riserve debbono essere confermate nel conto finale.
L’accordo bonario
Quando l’importo delle riserve avanzate dall’impresa supera
il 10% dell’importo contrattuale la Direzione dei Lavori deve
comunicare la circostanza al RUP, ove tale comunicazione
fosse omessa l’Ufficio di Direzione Lavori incorrerebbe nelle
sanzioni derivanti dal danno subito dall’Amministrazione.
Dopo aver ricevuto la notizia dell’esistenza di riserve il RUP
deve procedere ad una preventiva valutazione delle stesse per
stabilirne l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza
quindi, in caso positivo, può dare luogo all’attivazione
della procedura relativa al cosiddetto “accordo bonario”
ovvero una soluzione delle controversie con l’impresa in via
stragiudiziale.