i controlli sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici nei

Transcript

i controlli sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici nei
I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI
OPERATORI ECONOMICI NEI PROCEDIMENTI CONTRATTUALI
INTRODUZIONE .........................................................................................................................2
1. I REQUISITI DI ORDINE GENERALE E I REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICOPROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA (C.D. REQUISITI SPECIALI) ........3
2. I CONTROLLI NELLE PROCEDURE APERTE E RISTRETTE: SOGGETTI E
MOMENTO DEL CONTROLLO................................................................................................4
2.A. I CONTROLLI SUI REQUISITI SPECIALI: FORNITURE E SERVIZI ....................................................4
2.B. I CONTROLLI SUI REQUISITI SPECIALI: LAVORI PUBBLICI ..........................................................4
3. I CONTROLLI NELLE PROCEDURE NEGOZIATE CON E SENZA BANDO DI GARA,
NELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA, NEI CONTRATTI ESCLUSI, NEGLI APPALTI
PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO
INFERIORE A 100.000 EURO.....................................................................................................7
3.A. SPECIFICITÀ NEI CONTROLLI SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE NELLE PROCEDURE IN
ECONOMIA PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E NEI CONTRATTI ESCLUSI DI IMPORTO
INFERIORE A 20.000 EURO .............................................................................................................7
3.B. SPECIFICITÀ NEI CONTROLLI NELLE PROCEDURE IN ECONOMIA PER L’ACQUISIZIONE DI
FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO E PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 10.000 EURO AFFIDATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30, COMMA 3, E
35, COMMA 3, DEL DPGR N. 30/R DEL 27.05.2008 ........................................................................8
4. LE INDICAZIONI OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI ………..9
4.A. I CONTROLLI SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE ................................................................10
4.B. I CONTROLLI SUI REQUISITI SPECIALI PER FORNITURE E SERVIZI .............................................16
4.C. CONTROLLI SUI REQUISITI SPECIALI PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO ......19
4.D. CONTROLLI SUI REQUISITI SPECIALI PER LAVORI DI IMPORTO FINO A 150.000 EURO ...............19
4.E. CONTROLLI SUI REQUISITI SPECIALI PER LAVORI CONCERNENTI I BENI CULTURALI .................20
4.F. CONTROLLI SULL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA .......21
5. GLI EFFETTI DELLA MANCATA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI
REQUISITI PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI........................................23
Introduzione
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti
amministrativi posti in essere dall’Amministrazione, compresi i procedimenti inerenti i contratti.
Le norme di riferimento per i controlli nei procedimenti contrattuali di competenza degli uffici della
Giunta regionale sono l’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’art. 38 della L.R. 13 luglio 2007
n. 38 e gli articoli 21, 21bis e 32 del Regolamento di attuazione del Capo VII della L.R. 38/2007
emanato con DPGR 27 maggio 2008 n. 30/R.
L’attività di controllo costituisce un procedimento amministrativo: pertanto, ai sensi dell’art. 7 della
L. 241/90 e dell’art. 16 della L.R. 9/95, deve essere data comunicazione dell’avvio del
procedimento agli operatori economici soggetti a controllo.
L’avvio del procedimento è fissato nei termini di cui all’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Oggetto del controllo sono i requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria previsti dalla vigente normativa che disciplina i contratti pubblici e indicati
nel bando, nell’invito a gara o nella richiesta di preventivo.
I controlli sono effettuati dal dirigente responsabile del contratto prima dell’affidamento del
contratto, salvo quanto previsto di seguito per i lavori pubblici.
Nel decreto di conclusione del procedimento o, nei casi previsti dalla normativa regionale,
nell’ordinativo diretto, deve essere dato atto dell’effettuazione dei controlli e del loro esito.
2
1. I requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria (c.d. requisiti speciali)
Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di affidamento di appalti di lavori,
servizi e forniture devono possedere i requisiti disciplinati nel Capo II del Titolo I della Parte II del
Codice dei contratti e cioè non devono incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare previsti dall’art. 38 e da altra normativa speciale (requisiti di ordine
generale) ed essere qualificati per l’esecuzione della prestazione richiesta (requisiti di natura
tecnico-professionale ed economico-finanziaria).
I requisiti di ordine generale sono gli stessi per i contratti di lavori, servizi e forniture, sia negli
appalti dei settori ordinari che negli appalti dei settori speciali.
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, indipendentemente dall’importo e dalla
tipologia di appalto, da ogni soggetto che partecipa alla gara, anche in forma associata o di
consorzio e sono autodichiarati dall’operatore economico ai sensi del DPR n. 445/2000.
Per i contratti di forniture e servizi, i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria (d’ora in avanti “requisiti speciali”) vengono previsti dal dirigente responsabile del
contratto sulla base degli articoli 41 e 42 del Codice.
Nell’ambito dei lavori pubblici i requisiti speciali, per gli appalti di importo superiore a 150.000
euro1, essendo previsto un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori, sono
assolti attraverso l’attestazione SOA, quale requisito necessario e sufficiente per l’esecuzione dei
lavori. I requisiti di ordine generale dei soggetti sottoposti a controllo, anche se teoricamente già
ricompresi nell’attestazione SOA in corso di validità dichiarata dal concorrente, vanno però sempre
verificati dalla stazione appaltante, dato che gli stessi configurano un’idoneità “dinamica”; al
contrario, per i requisiti speciali è sufficiente accertare il possesso dell’attestazione SOA, in corso di
validità, per la categoria e classifica oggetto d’appalto, dato che gli stessi danno luogo ad una
idoneità “statica” nell’ambito del periodo di validità dell’attestazione.
Per appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro la SOA non è un requisito
obbligatorio, pertanto le imprese vengono qualificate direttamente dalle stazioni appaltanti in base
ai requisiti dell’art. 28 del DPR n. 34/20002.
1
Il riferimento all’importo dell’appalto si intende sempre al netto degli oneri fiscali.
Nel caso in cui, nell’ambito di un appalto di importo complessivo superiore a 150.000 euro, siano presenti singole
lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro, queste ultime vengono qualificate in base ai parametri dettati dall’art.
28 del DPR n. 34/2000.
2
2. I controlli nelle procedure aperte e ristrette: soggetti e momento del controllo
I soggetti da sottoporre a controllo sono: un campione corrispondente al 10% dei soggetti ammessi
a gara, arrotondato all’unità superiore, individuato mediante sorteggio pubblico, il concorrente
aggiudicatario e il secondo in graduatoria se non compresi nel suddetto campione.
I controlli sui requisiti generali di cui all’art. 38 sono svolti, dopo l’aggiudicazione provvisoria, a
cura del dirigente responsabile del contratto.
I controlli sui requisiti speciali sono svolti ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti per lavori
pubblici e ai sensi dell’art. 38 della L.R. 38/2007 per forniture e servizi.
2.A. I controlli sui requisiti speciali: forniture e servizi
L’art. 38 della L.R. 38/2007 prevede un’importante eccezione rispetto alla disciplina indicata
dall’art. 48 del Codice, che nella prassi della Regione Toscana viene applicata come regola
generale: in base a questa regola, nelle procedure aperte e ristrette per forniture e servizi, i controlli
sul possesso dei requisiti speciali da parte del campione del 10% dei concorrenti sorteggiati in gara,
sono effettuati, anziché prima dell’apertura delle offerte, dopo l'aggiudicazione provvisoria della
gara.
Pertanto i suddetti controlli vengono effettuati, unitamente a quelli sull'aggiudicatario e sul
concorrente che segue in graduatoria, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva della gara.
2.B. I controlli sui requisiti speciali: lavori pubblici
Come detto sopra, per i lavori pubblici si applica invece la disciplina prevista dall’art. 48 del Codice
in base alla quale i controlli a campione sui requisiti speciali vengono effettuati, dopo l’ammissione
a gara, prima dell’apertura delle offerte; i controlli sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in
graduatoria, in analogia a forniture e servizi, vengono effettuati prima di procedere
all'aggiudicazione definitiva della gara.
I controlli sui requisiti speciali attengono alla qualificazione del soggetto esecutore e in particolare:
4
- per gli appalti di importo superiore a 150.000 Euro, i controlli sono effettuati dal Presidente di
gara, mediante verifica del possesso dell’attestazione SOA necessaria per la qualificazione in gara
del soggetto.
Il Presidente di gara, nella prima seduta pubblica di gara, dopo l’ammissione alla gara dei
concorrenti, effettua il sorteggio previsto dall’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti,
sospendendo la seduta di gara per il tempo necessario a effettuare, presso la banca dati
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la verifica on-line del possesso dei requisiti
speciali (SOA) richiesti dal bando di gara ed autodichiarati dai concorrenti sorteggiati. Effettuata
tale verifica, si può procedere all’apertura delle offerte dei concorrenti. Il controllo sul possesso
dei requisiti speciali (SOA) viene altresì effettuato, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice dei
contratti, a cura del dirigente responsabile del contratto, nei confronti dell’aggiudicatario
provvisorio e del secondo in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti
sorteggiati, ai sensi dell’art. 48, comma 1.
Nella prassi, ove possibile in relazione al numero dei partecipanti alla gara, il controllo sul
possesso dell’attestazione SOA viene effettuato dal Presidente di gara, con le modalità sopra
indicate, prima della seduta pubblica di gara nei confronti di tutti i partecipanti e quindi senza che
sia necessario sospendere la seduta di gara. In seduta pubblica viene comunque effettuato il
sorteggio per individuare i concorrenti nei cui confronti il dirigente responsabile del contratto
dovrà effettuare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il controllo a campione sul possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;
- per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 Euro, i controlli attengono ai requisiti
previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 oppure all’attestazione SOA, in corso di validità, in una
categoria di lavori di natura analoga a quella dei lavori da appaltare.
Il Presidente di gara, nella prima seduta pubblica di gara, dopo l’ammissione a gara dei
concorrenti, effettua il sorteggio previsto dall’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti. Nel caso
in cui vengano sorteggiati tutti soggetti che hanno dichiarato il possesso dell’attestazione SOA, si
applica, per analogia, la regola prevista per le procedure aperte di importo superiore a 150.000
euro.
Nel caso in cui, invece, anche una sola delle imprese sorteggiate non abbia dichiarato il possesso
dell’attestazione SOA bensì abbia dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 28 del DPR n.
34/2000, il Presidente di gara sospende la procedura di gara per richiedere, solamente a tali
imprese (per le altre sorteggiate si procederà alla sopra indicata verifica on-line), di comprovare,
con le modalità previste dal disciplinare di gara, il possesso dei requisiti speciali richiesti dagli atti
5
di gara.
In questo caso, quindi, solo dopo l’effettuazione del controllo sui documenti prodotti dai
sorteggiati che non possiedono la SOA, sarà possibile, riconvocando una nuova seduta pubblica,
procedere all’apertura delle offerte.
Anche in questo caso, come indicato sopra per gli appalti di importo superiore a 150.000 Euro, il
dirigente responsabile del contratto dovrà procedere ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, nei
confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria, ove gli stessi non rientrino
tra i sorteggiati, al controllo sul possesso dei requisiti speciali (SOA o requisiti dell’art. 28 del
DPR n. 34/2000).
La procedura prevista dall’art. 48 si applica anche all’affidamento delle concessioni di lavori
pubblici (art. 142, comma 3, del Codice).
6
3. I controlli nelle procedure negoziate con e senza bando di gara, nelle
acquisizioni in economia, nei contratti esclusi, negli appalti per incarichi di
progettazione ed altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000 euro
Nelle procedure negoziate di lavori, forniture e servizi, comprese le acquisizioni in economia, nei
contratti esclusi, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del DPGR n. 30/R del 27.05.2008, nonché negli
incarichi di progettazione ed altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000 euro, i controlli sui
requisiti di ordine generale e sui requisiti speciali vengono effettuati solo sull’affidatario.
Ai sensi dell’art. 21, comma 3, del DPGR n. 30/R del 27.05.2008, nel caso in cui, a seguito di un
evento imprevisto non imputabile all’Amministrazione, si renda necessario procedere nel rispetto
delle disposizioni del Codice, nella misura strettamente necessaria, all’immediata acquisizione di
una fornitura o di un servizio, i controlli sono effettuati nei confronti del solo affidatario con le
modalità di cui all’art. 32 del medesimo DPGR, illustrate nel paragrafo successivo, e l’affidamento
è condizionato risolutivamente all’esito dei controlli stessi.
3.A. Specificità nei controlli sui requisiti di ordine generale nelle procedure in economia per
l’acquisizione di forniture e servizi e nei contratti esclusi di importo inferiore a 20.000 euro
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del DPGR n. 30/R del 27.05.2008 i controlli sui requisiti di ordine
generale nelle procedure in economia per l’acquisizione di forniture e di servizi e nei contratti
esclusi, di importo inferiore a 20.000 euro, sono svolti con le modalità di cui all’art. 32 del
medesimo DPGR: pertanto, se per l’esecuzione della fornitura/servizio non è previsto l’utilizzo di
manodopera presso l’amministrazione, i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei
confronti del solo affidatario unicamente tramite acquisizione della visura camerale.
In caso di fornitura con posa in opera e in caso di servizi che richiedono l’impiego di manodopera
presso l’amministrazione, viene acquisito, prima della liquidazione della spesa, anche il DURC. Se
viene riscontrata un’irregolarità contributiva, l’amministrazione sospende il pagamento fino
all’avvenuta regolarizzazione.
7
3.B. Specificità nei controlli nelle procedure in economia per l’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 5.000 euro e per l’acquisizione di lavori pubblici di importo
inferiore a 10.000 euro affidati ai sensi degli articoli 30, comma 3, e 35, comma 3, del DPGR n.
30/R del 27.05.2008
Per le acquisizioni in economia di forniture e servizi di importo non superiore a 5.000 euro e di
lavori pubblici di importo non superiore a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del DPGR n.
30/R del 27.05.2008, non è necessario svolgere alcun tipo di controllo.
8
4. Le indicazioni operative per l’effettuazione dei controlli
Momento per l’effettuazione del controllo
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di
presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per tutto lo svolgimento della
procedura di affidamento fino alla stipula del contratto (Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 12.01.2010).
Il particolare, in relazione alla verifica sul possesso dei seguenti requisiti:
Esistenza di situazioni fallimentari in corso. [art.38, co. 1, lett. a)];
Esistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. [art.38, co. 1, lett. g)];
Esistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. [art.38, co. 1, lett. i)].
il controllo va effettuato sia in riferimento alla situazione dell’operatore economico alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte,
sia in riferimento alla situazione dell’operatore economico alla data di richiesta di certificazione per l’aggiudicazione definitiva.
Validità della certificazione
Tutte le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale dell’operatore economico, ad eccezione del DURC, hanno una validità di
6 mesi dalla data del loro rilascio e pertanto se il contratto viene stipulato successivamente al periodo di validità della certificazione, questa dovrà
essere nuovamente acquisita.
Per quanto riguarda la validità del DURC la Circolare n.145 del 17/11/2010 dell’INPS puntualizza le disposizioni attualmente da seguire:
1) la validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura contrattuale per la quale è stato richiesto il DURC;
2) il DURC emesso ai fini del controllo attesta la regolarità alla medesima data di emissione e la validità trimestrale decorre dalla data di
autocertificazione indicata dall’amministrazione nella richiesta di emissione del DURC;
3) il DURC richiesto ai fini dell’aggiudicazione definitiva (oltre che ai fini della partecipazione alla gara) può essere utilizzato ai fini della stipula
del contratto sempreché risulti emesso in data non anteriore a 3 mesi rispetto a quella della stipula;
4) ai fini del pagamento dev’essere comunque richiesto un nuovo DURC che ugualmente avrà validità trimestrale per eventuali ulteriori pagamenti.
In relazione ai requisiti di ordine generale, si riporta, di seguito, per ognuno di essi, il certificato o documentazione da acquisire e le relative
modalità.
4.A. I controlli sui requisiti di ordine generale
Tipologia di controllo
Strumento
Dati generali: numero iscrizione impresa, Dati che si evincono e si
rappresentanza legale, direttori tecnici, soci e varie verificano dal certificato
tipologie di soci, potere di firma, eventuali firme camerale
congiunte (per ordinaria o straordinaria amm.ne)
soggetti cessati da cariche societarie.
Modalità
Certificato camerale con eventuale dicitura antimafia. Si invitano gli uffici a richiedere il
certificato storico in quanto oltre a fotografare la situazione esistente, permette di avere una
ricostruzione storica dell’operatore economico. Il certificato deve essere richiesto alla Camera di
Commercio di Firenze essendo quest’ultima collegata in rete con le altre sedi d’Italia, solitamente
via fax; i tempi di risposta sono di circa 2-3gg (il ritiro può essere fatto tramite i nostri autisti che
passano presso la CCIAA e lo lasciano nel loro ufficio). E’ inoltre possibile fare la visura camerale
on line (ordinaria o storica), sul sito https://telemaco.infocamere.it/, che è immediata. Per poter
fare tale visura è necessario avere i codici di accesso: dato che il numero di accessi disponibile in
RT è limitato si consiglia agli uffici di individuare i colleghi che si incaricheranno di effettuare i
controlli e che quindi saranno i titolari di tali codici (strettamente personali per la privacy), per avere
i quali deve essere chiesta autorizzazione sul sito: http://www.rete.toscana.it/infocamere.htm
attraverso “richiesta registrazione”. Contestualmente si manda copia della richiesta all’ufficio della
Regione Toscana per la privacy, ed una volta ricevuti i codici di accesso si comunica nuovamente
all’ufficio privacy confermando la ricezione e che si è provveduto al censimento del trattamento dati
per la privacy.
Dalla visura on line si evincono gli stessi dati del certificato, ma tale documento non ha valore di
certificazione. Oltretutto la visura on line è priva della dicitura antimafia, che può essere apposta
solo sul certificato in originale. La dicitura antimafia è sempre necessaria per contratti il cui importo
(determinato dall’importo di aggiudicazione o sulla base dell’importo massimo contrattuale stabilito
nel CSA o nel bando) è superiore a € 154.937,07, e inferiore alle soglie comunitarie vigenti (fino al
31/12/2011 l’importo IVA esclusa di tali soglie è di € 193.000,00 per forniture e servizi e di €
4.845.000,00 per i lavori pubblici).
Stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato Certificato camerale o
preventivo e situazioni definitive ed in corso. Certificato di procedura
[art.38, comma 1, lett. a)]
fallimentare in corso
Rispetto normativa “antimafia” ai sensi del DPR
n. 252/98. [art.38, comma 1 lett. b)]
Informazione prefettizia
Esistenza di procedimenti per l’applicazione di una Registri procedimenti ex
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 art.34 L.55/1990
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575. [art.38, comma 1,
lett. b)]
Sentenze di condanna passate in giudicato e/oCasellario giudiziale
decreti penali di condanna e/o sentenza di
applicazione della pena su richiesta, di tutti i
rappresentanti legali, direttori tecnici, soci e dei
soggetti cessati da cariche societarie. [art.38,
comma 1, lett. b), c)]
3
Certificato camerale con dicitura fallimentare, relativa a eventuali fallimenti passati. Per acquisire
il certificato camerale provvisto di tale dizione ci si deve rivolgere alla Camera di Commercio di
Firenze che, come già riportato, è collegata con tutte le altre Camere di Commercio (con poche
esclusioni3).
Al Tribunale, Sezione Fallimentare, nella cui circoscrizione ha sede legale l’operatore economico
che si vuole controllare, si inoltra la richiesta per verificare eventuali procedure fallimentari in
corso, attivate e non ancora concluse, che non si evincono dal certificato o visura camerale. Il
certificato di procedura fallimentare in corso, va acquisito, in riferimento alla situazione
dell’operatore economico sia alla data del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sia
alla data invio della richiesta del certificato stesso per l’aggiudicazione definitiva.
Per importi di aggiudicazione pari o superiori alle soglie comunitarie (fino al 31/12/2011 l’importo
IVA esclusa di tali soglie è di € 193.000,00 per forniture e servizi e di € 4.845.000,00 per i lavori
pubblici) è fatto obbligo alle stazioni appaltanti richiedere la cosiddetta informazione prefettizia
mediante l’invio, al Prefetto territorialmente competente (che opera nell’ambito in cui ha residenza o
sede legale la persona fisica o società, impresa, etc., da verificare), di una richiesta accompagnata
dalla duplice copia del certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia in calce. Può
accadere che entro 45 gg. non arrivi l’esito del controllo ma una comunicazione interlocutoria, per
cui la stazione appaltante può procedere, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 252/98, alla stipula del
contratto inserendo una clausola di recesso.
E’ possibile, nel caso la richiesta sia al Prefetto di Firenze, chiedere il ritiro a mano del certificato ai
fini di velocizzare la procedura.
Si procede a tale verifica con una richiesta alla Procura della Repubblica dove ha la residenza il
soggetto (inteso come persona fisica) da controllare (nel caso di Firenze la Segreteria è in Viale S.
Lavagnini).
Si richiede alla Procura della Repubblica di Firenze (attualmente in Piazza S.Firenze) per i soggetti
che hanno potere di firma/rappresentano (il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) e per i
soggetti cessati.
Ad oggi le Camere di Commercio non collegate sono le seguenti: Benevento, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Salerno, Teramo, Vibo Valentia.
Divieto di intestazione fiduciaria (art. 17, comma Una dichiarazione
3, della legge 19 marzo 1990, n. 55). [art. 38, rilasciata dall’operatore
comma 1, lett. d)]
economico
Tale controllo, prima collegato solo ai LL.PP., con la previsione dell’art. 38 del Codice, vale per
tutti gli appalti.
Art. 1, commi 1 e 2, D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991: “Le società per azioni, in accomandita per
azioni a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le
società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi
comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare (vedi fac-simile n. 4)
all’amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della
convenzione, la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto
a comunicare i dati riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla
progettazione ed all’esecuzione dell’opera.”
Esistenza di gravi infrazioni debitamente accertateCasellario Informatico
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro presso l’Autorità per la
obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti Vigilanza
dai dati in possesso dell'Osservatorio. [art.38,
comma 1, lett. e)]
Esistenza di grave negligenza o malafede Casellario Informatico
nell’esecuzione di prestazioni affidate dallapresso l’Autorità per la
Regione Toscana. [art.38, comma 1, lett. f)]
Vigilanza o qualsiasi altro
strumento
È
una
procedura
che
si
effettua
sul
sito
dell’Autorità
di Vigilanza
(http://www.autoritalavoripubblici.it/), una volta autenticati e in possesso di ID e password,
attraverso i servizi ad accesso riservato: si apre una pagina per accedere alle annotazioni riservate
sulle imprese, nella quale si può immettere il codice fiscale dell’operatore economico da controllare.
Esistenza di errore grave nell’esercizio dell’attività Casellario Informatico
professionale accertato con qualsiasi mezzo dipresso l’Autorità per la
prova da parte della stazione appaltante. [art.38,Vigilanza o qualsiasi altro
comma 1, lett. f)]
strumento
Esistenza di violazioni, definitivamente accertate, Attestazione di regolarità
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle fiscale
È
una
procedura
che
si
effettua
sul
sito
dell’Autorità
di
Vigilanza
(http://www.autoritalavoripubblici.it/), una volta autenticati e in possesso di ID e password,
attraverso i servizi ad accesso riservato, si apre una pagina per accedere alle annotazioni riservate
sulle imprese, nella quale si può immettere il codice fiscale dell’operatore economico da controllare.
Si specifica che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del Codice, l'accertamento della grave
negligenza o malafede è effettuato secondo motivata valutazione della stazione appaltante e pertanto
anche direttamente da parte della stessa, dunque con qualsiasi altro strumento senza necessariamente
limitarsi a quanto riportato nel casellario.
Dalla Determinazione n. 1/2010 Avcp : “l’accertamento dell’errore grave può avvenire con qualsiasi
mezzo di prova e, quindi, può risultare sia da fatti certificati in sede amministrativa o
giurisdizionale, che da fatti attestati da altre stazioni appaltanti o anche da fatti resi noti attraverso
altre modalità”.
Tale controllo deve essere effettuato dalla stazione appaltante richiedendo all’ufficio locale della
competente Agenzia delle Entrate il rilascio dell’Attestazione della regolarità fiscale del soggetto di
imposte e tasse. [art.38, comma 1, lett. g)]
cui sopra. Tale certificato deve essere rilasciato entro 30 gg. dalla data della richiesta. Per esso al
momento non opera il silenzio-assenso.
Per questo tipo di controllo i tempi di risposta non sono brevi, pertanto si consiglia di sollecitare
telefonicamente.
L’Attestazione di regolarità fiscale, va acquisita, in riferimento alla situazione dell’operatore
economico sia alla data del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sia alla data invio
della richiesta della medesima Attestazione per l’aggiudicazione definitiva.
L’anno decorre dalla data di iscrizione nel casellario informatico (vedi Determinazione n. 1/2010
Avcp).
Esistenza di false dichiarazioni rese nell'anno Casellario Informatico
antecedente la data di pubblicazione del bando di presso l’Autorità per la
gara in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti Vigilanza
per la partecipazione alle procedure di gara, e per
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio. [art.38, comma 1, lett.
h)]
Esistenza di violazioni gravi, definitivamente DURC (documento unico di La richiesta del DURC avviene sempre in modalità telematica. A tal fine, preliminarmente, la stazione
accertate, alle norme in materia di contributi regolarità contributiva)
appaltante deve richiedere il codice di accesso/identificativo tramite il sito internet
previdenziali e assistenziali. [art.38, comma 1, lett.
www.sportellounicoprevidenziale.it (scaricare dal sito il modulo di richiesta, compilarlo in ogni sua
i)]
parte ed inviarlo a mezzo fax al 055/4627788). Verrà successivamente trasmesso il codice di cui sopra
che permetterà di entrare nella procedura, predisposta sempre nel sito sopra citato, per richiedere il
DURC (importante: annotare il codice identificativo della pratica o stamparlo, in quanto serve per
ulteriori consultazioni, vedi in seguito). La risposta arriva a mezzo posta ordinaria entro 30 gg. Decorsi
30 gg., senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali, è possibile procedere perché opera il
meccanismo del silenzio-assenso. È inoltre possibile verificare l’esito anche on line, accedendo sempre
al medesimo sito, nello spazio consultazione: inserendo il codice identificativo della pratica, si può
visualizzare lo stato di avanzamento e l’esito positivo del DURC; in tal caso è possibile procedere con
l’affidamento, ricordandosi poi di mettere agli atti la risposta cartacea quando arriva. Il DURC deve
essere richiesto sia alla data del termine di scadenza per la presentazione delle offerte sia con
riferimento alla data di effettuazione del controllo stesso, ovvero nella fase di affidamento. Il DURC,
va acquisito, in riferimento alla situazione dell’operatore economico sia alla data del termine di
scadenza per la presentazione delle offerte, sia alla data invio della richiesta del medesimo DURC per
l’aggiudicazione definitiva.
Se manca una delle due iscrizioni (INPS o INAIL) il DURC deve essere chiesto attraverso un
modello cartaceo via fax agli uffici INPS o INAIL di competenza, e la risposta arriverà per posta.
Raramente accade che manchino entrambe le iscrizioni. Può accadere che l’operatore economico
non abbia personale dipendente: in tal caso è possibile richiedere una dichiarazione che chiarisca la
Rispetto normativa sui disabili L.68/1999. [art.38, Certificato della Direzione
comma 1, lett. l)]
Provinciale del Lavoro o
dell’Amministrazione
Provinciale o verifica
DM10/Emens/Uniemens
4
situazione.
In caso di LL.PP. si richiede il DURC con le stesse modalità di cui sopra, inserendo oltre alle
matricole INPS e INAIL anche quella della Cassa Edile. I tempi e modi di risposta sono gli stessi
anche in questo caso.
Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di avere meno di 15 dipendenti, richiedere allo stesso
copia dell’ultimo DM10 pagato al fine di avere la certezza sulla veridicità della dimensione
aziendale dichiarata. E’ possibile che gli operatori forniscano al posto del modello DM10 un altro
modello denominato Emens o Unimens, essendo questo il nuovo sistema di trasmissione agli enti
previdenziali dei dati contributivi e retributivi.
Nel caso in cui dichiari di avere più di 15 dipendenti, la richiesta deve essere effettuata chiedendo
apposito certificato alla Direzione Provinciale del Lavoro presso la Provincia o all’Amministrazione
Provinciale stessa, dove ha sede legale l’operatore economico4. Nell’effettuazione di tale controllo è
stato spesso rilevato dalle strutture regionali che l’ufficio competente al rilascio della certificazione
in oggetto è un altro rispetto alla Direzione Provinciale del Lavoro, molto spesso è un ufficio interno
all’Amministrazione Provinciale, pertanto si consiglia di effettuare una ricerca tramite i siti dell’ente
per individuare l’ufficio competente.
Poiché i tempi di risposta si sono rivelati nell’esperienza degli uffici piuttosto lunghi, decorsi 30 gg.
si consiglia di sollecitare telefonicamente.
CALCOLO DELLA BASE DI COMPUTO: I datori di lavoro, pubblici e privati, che hanno come base di computo almeno 15 dipendenti sono obbligati ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili.
Per determinare correttamente la base di computo, dall'organico aziendale complessivo devono essere esclusi i soggetti assunti con le seguenti tipologie contrattuali:
. Dirigenti
. Apprendisti
. Lavoratori C.F.L. ( solo per enti pubblici)
. Lavoratori assunti con contratto di inserimento
. Lavoratori con contratto a termine non superiore a nove mesi
. Lavoratori con contratto di reinserimento
. Lavoratori con contratto di fornitura lavoro temporaneo
. Lavoratori a domicilio o con modalità di telelavoro
. Lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero per la durata di tale attività
. Soci di cooperative di produzione e lavoro
. Lavoratori disabili o appartenenti alle " categorie protette" assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio ( L. 482/68 e L. 68/99 )
I dipendenti con contratto a tempo indeterminato parziale devono essere calcolati con la seguente modalità:
1. si procede alla somma delle ore lavorative di tutti i dipendenti assunti a tempo parziale;
2. si divide la somma così ottenuta per il numero delle ore previste dal contratto collettivo applicato in azienda;
3. si arrotonda alla unità superiore il risultato della divisione ove dia luogo a resti di frazione che superano lo 0,50.
Esistenza di sanzioni interdittive con divieto di Casellario Informatico
contrarre con la P.A. di cui all’art. 9 D.Lgs. n. presso l’Autorità per la
231/2001. [art.38, comma 1, lett. m)]
Vigilanza
Registro sanzioni
interdittive a carico di
società/enti presso la
Procura della Repubblica
Esistenza di provvedimenti di sospensione Casellario Informatico
dell’attività imprenditoriale e provvedimenti presso l’Autorità per la
interdittivi alla contrattazione con le pubblicheVigilanza
amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
[art.38, comma 1, lett. m)]
Esistenza di provvedimenti di sospensione o diCasellario Informatico
decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto presso l’Autorità per la
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, Vigilanza
risultanti dal casellario informatico. [art.38, comma
1, lett. m-bis)]
Omessa denuncia dei reati di concussione ed Casellario Informatico
estorsione aggravata. [art. 38, comma 1, lett. m- presso l’Autorità per la
ter)].
Vigilanza
Si procede a tale verifica, oltre che tramite la banca dati dell’Autorità, con una richiesta alla Procura
della Repubblica dove ha sede legale la persona giuridica/società (intesa come ditta) (nel caso di
Firenze la Segreteria è in Viale S. Lavagnini).
L’Autorità pubblica sul Casellario Informatico la comunicazione di omessa denuncia a seguito di
comunicazione della Procura della Repubblica, unitamente al nominativo del soggetto che ha
omesso di denunciare e alla data di rinvio a giudizio, data da prendere a riferimento per il calcolo del
triennio.
4.B. I controlli sui requisiti speciali per forniture e servizi
I controlli sui requisiti tecnici ed economici sono di competenza del Dirigente responsabile del
contratto.
Le modalità di controllo sotto indicate attengono ai requisiti tecnici ed economici più frequentemente
utilizzati nelle procedure espletate dagli uffici della Giunta Regionale.
Dietro richiesta dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 48 del Codice, la documentazione a
comprova dei requisiti tecnici ed economici deve essere fornita dall’operatore economico.
Si fa comunque presente che, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni
pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che
risultino elencati all’art. 46 del D.P.R. stesso. Tra gli stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46,
quelli che possono riguardare alcuni dei requisiti di seguito indicati si ritrovano: nella lettera i)
“iscrizioni in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni”, nella lettera m) “titolo di studio”,
nella lettera n) “qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica”.
Qualora, in relazione a uno specifico requisito (ad esempio “Servizi e forniture prestati negli ultimi 3
anni”), costituiscano oggetto di verifica prestazioni effettuate a favore di soggetti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati dai soggetti pubblici stessi.
Requisito oggetto di controllo
Documentazione da richiedere e verificare
ATTINENTE LA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (art. 41 D.Lgs.
n. 163/2006)
Fatturato globale (volume d’affari5) d’impresa, realizzato negli ultimi 3 esercizi
Dichiarazioni Iva: verifica della riga VE40.
Modello Unico o modello dichiarazione dei redditi: verifica degli appositi punti.
Fatturato specifico relativo ai servizi e forniture analoghi a quelli oggetto
dell’appalto, realizzato negli ultimi 3 esercizi
Fatture (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale.
La documentazione deve comprovare l’oggetto (le attività) e gli importi fatturati.
Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. n. 385/1993
Le dichiarazioni bancarie in originale devono essere presentate dall’operatore economico già
in sede di offerta e pertanto il controllo viene effettuato dall’Amministrazione direttamente in
questa fase.
ATTINENTE LA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE (art. 42 D.Lgs.
n. 163/2006)
Servizi e forniture (attinenti l’oggetto dell’appalto) prestati negli ultimi 3 anni
Contratti, fatture (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale.
La documentazione deve comprovare l’oggetto (le attività), gli importi, le date (periodo), la
regolare esecuzione della prestazione ed eventualmente altri parametri richiesti
dall’Amministrazione ai fini della soglia d’ammissione alla gara.
Per i servizi
Titoli di studio e professionali dei prestatori
Documentazione che comprovi i titoli di studio (e/o abilitazione, e/o specializzazione, etc.).
Nel caso che tra i titoli professionali siano richieste esperienze di lavoro:
5
Si intende per volume d’affari quello indicato all’art. 20 D.P.R. n. 633/72.
Contratti (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale dai quali risultino oggetto
e date (periodo) della prestazione ed eventualmente importi o altri parametri richiesti
dall’Amministrazione ai fini della soglia d’ammissione alla gara.
Per i servizi
Numero medio annuo dei dipendenti e numero di dirigenti impiegati negli ultimi
3 anni
Modello DM10.
Modello Emens o Unimens.
Libro Unico del Lavoro.
Per i servizi
Libro inventari (per i beni strumentali all’attività dell’impresa).
Dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico Libro beni ammortizzabili (non è più obbligatorio).
Fatture d’acquisto in copia conforme all'originale.
di cui il prestatore disporrà per eseguire l’appalto
Contratti di noleggio, leasing, etc., in copia conforme all'originale.
4.C. Controlli sui requisiti speciali per lavori di importo superiore a 150.000 euro
Per la verifica del possesso dei requisiti speciali è sufficiente controllare, sulla banca dati
disponibile all’interno del sito internet dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
(www.autoritalavoripubblici.it), il possesso dell’attestazione SOA per categorie e classifiche
adeguate alle lavorazioni da appaltare, così come indicate nel bando o disciplinare di gara,
nell’avviso o nella lettera di invito.
A tale scopo, dopo aver effettuato l’accesso alla home page dell’Autorità, bisogna cliccare su
“Servizi”, quindi su “Servizi ad accesso libero” ed infine su “Casellario imprese”.
Per gli appalti relativi a lavori di importo pari o superiore alla terza classifica di attestazione, è
necessario verificare che l’attestazione SOA riporti anche l’obbligatoria menzione della
certificazione di qualità conforme alle norme europee.
4.D. Controlli sui requisiti speciali per lavori di importo fino a 150.000 euro
Le imprese possono partecipare all’appalto dichiarando di possedere i requisiti di cui all’art. 28 del
DPR n. 34/2000, che sono i seguenti:
1) aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando o dell’invio della
lettera di invito, lavorazioni analoghe 6 a quelle oggetto dell’affidamento per un ammontare
complessivo non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
2) aver sostenuto, per il personale dipendente, un costo complessivo non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando o
dell’invio della lettera di invito;
3) possedere o comunque disporre di adeguata attrezzatura tecnica.
6
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal
concorrente e quelli da affidare, con la Deliberazione n. 165/2003 segnala 1’opportunità di inserire nei bandi di gara (o
nelle lettere d’invito o nelle richieste di preventivo) per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, l’indicazione
della natura dei lavori (lavori edilizi e stradali, lavori idraulici, lavori fluviali e marittimi, ecc.) e le seguenti indicazioni
di corrispondenza:
a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12;
b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;
c) lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie OG7 e OG8;
d) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;
e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed
ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2;
f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2;
g) lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla categoria OS25;
h) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13.
In particolare, per la verifica del requisito dell’esecuzione di lavorazioni analoghe a quelle oggetto
dell’affidamento, occorre richiedere l’elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio, corredato dai
certificati di esecuzione dei lavori di cui all’art. 18, comma 6, del DPR n. 34/2000.
Per la verifica del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, occorre richiedere i
documenti di cui all’art. 18, comma 11, del DPR n. 34/2000, e nello specifico: copia dei bilanci o
dichiarazioni annuali IVA o Modello unico (questi ultimi due corredati dalla relativa ricevuta di
presentazione) riguardanti l’ultimo quinquennio e il documento relativo alla consistenza
dell’organico e all’eventuale ripartizione del costo dei dipendenti tra le varie attività svolte dal
concorrente.
Infine, per la verifica dell’adeguata attrezzatura tecnica, il controllo avviene mediante l’acquisizione
della documentazione che attesti il possesso o la disponibilità, ai sensi dell’art. 18, comma 8, del
DPR n. 34/2000, dell’attrezzatura richiesta nel bando o nel disciplinare o nella lettera d’invito.
In ogni caso, è ammessa la partecipazione anche per le imprese in possesso dell’attestazione SOA
per categoria analoga a quella dei lavori da appaltare (vedi nota n. 6).
4.E. Controlli sui requisiti speciali per lavori concernenti i beni culturali
- Per lavori di importo superiore a 150.000 euro il controllo verte, oltre che sui requisiti di ordine
generale, sul possesso dell’attestazione SOA in categoria OG2 (lavori su beni immobili sottoposti a
tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali), OS2 (lavori su superfici
decorate e beni mobili di interesse storico artistico) e OS25 (lavori inerenti scavi archeologici) con
le modalità specificate al punto 4. C.
- Per lavori su beni immobili sottoposti a tutela (OG2) e per gli scavi archeologici (OS25) di
importo inferiore a 150.000 euro sono richiesti i requisiti di ordine tecnico-professionale di cui
all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000. Ai sensi dell’art. 28, comma 2, le imprese devono aver realizzato,
nel quinquennio antecedente la data del bando o della lettera d’invito, lavori analoghi per importo
pari a quello dei lavori che si intendono eseguire e presentare l’attestato di buon esito degli stessi
rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori
eseguiti.
-
Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici
decorate di beni architettonici (OS2) di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese, ai sensi
dell’art. 10 del Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali n. 294/2000, devono possedere i
seguenti requisiti: 1) avere eseguito direttamente e in proprio nel corso dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando o la data dell’invito alla gara ufficiosa, lavori del medesimo
20
tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in
alternativa, avere il direttore tecnico con la qualifica di restauratore di beni culturali; 2) avere un
organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto. Per le imprese
fino a quattro addetti è comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in
possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7.
La verifica dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) deve essere accompagnata dall’acquisizione della
certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è
intervenuti.
4.F. Controlli sull’idoneità tecnico-professionale dell’impresa aggiudicataria
Indipendentemente dal tipo di procedura espletata per l’individuazione del contraente, ai sensi degli
articoli 16 della L.R. n. 38/2007 e 26 del D.Lgs n. 81/2008, negli appalti di forniture e servizi, e
nel caso di lavori che non rientrano tra quelli disciplinati dal “Titolo IV – Cantieri temporanei
o mobili” del D.Lgs. n. 81/2008, quando la prestazione viene svolta presso locali regionali o
comunque presso luoghi nella disponibilità giuridica dell’Amministrazione, il dirigente responsabile
del contratto, prima dell’aggiudicazione definitiva, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza di cui agli articoli 47, 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da
parte dell’aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:
• la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli
articoli 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
• la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi
previsti dall’art. 41 dello stesso decreto;
• la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 17, comma 1, lett. a)
e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art. 29, comma 5, dello stesso
decreto, l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi;
• l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nel solo caso di lavori rientranti tra quelli disciplinati dal “Titolo IV – Cantieri temporanei o
mobili” del D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi degli articoli 16 della L.R. n. 38/2007 e 90, comma 9,
lettera a), del D.Lgs n. 81/2008, prima dell’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione verifica il
rispetto da parte dell’aggiudicatario, oltre che degli adempimenti di cui sopra, anche della
presentazione dell’ulteriore documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs n. 81/2008.
21
L’eventuale esito negativo delle verifiche di cui sopra è comunicato dall’Amministrazione alla
competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale sui
contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 38/2007 anche il subappaltatore è soggetto alle verifiche di cui sopra.
In attesa dell’emanazione della Deliberazione della Giunta Regionale che dovrà fornire un atto di
indirizzo a supporto degli uffici regionali, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale da parte
degli uffici regionali dovrà essere effettuata secondo le modalità di seguito indicate.
Tipo di controllo
Documentazione da
richiedere
Nomina del responsabile del servizio di prevenzione Atto di nomina del
e protezione aziendale di cui agli articoli 17, comma responsabile
del
1, lett. b) 31 del D.Lgs. n. 81/2008
servizio
di
prevenzione
e
protezione aziendale
(o
analoga
documentazione)
Nomina del medico competente di cui all’art. 18, Atto di nomina del
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti medico competente
dall’art. 41 dello stesso decreto
(o
analoga
documentazione)
Redazione del documento di valutazione dei rischi
ai sensi degli articoli 17, comma 1, lett. a) e 28 del
D.Lgs. n. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall’art.
29,
comma
5,
dello
stesso
decreto,
l’autocertificazione
dell’effettuazione
della
valutazione dei rischi
Documento
di
valutazione
dei
rischi (ad esclusione
degli atti secretati)
Adeguata e documentata formazione dei propri Autocertificazione
lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008
22
Modalità
- originali e loro copie, per le
quali
l’Amministrazione
procede al controllo tramite
loro
autenticazione,
che
contestualmente
acquisisce
agli atti d’ufficio;
- copie autenticate, anche nelle
forme previste ai sensi del
D.P.R. 445/2000;
- in formato elettronico
sottoscritto con firma digitale
- originali e loro copie, per le
quali
l’Amministrazione
procede al controllo tramite
loro
autenticazione,
che
contestualmente
acquisisce
agli atti d’ufficio;
- copie autenticate, anche nelle
forme previste ai sensi del
D.P.R. 445/2000;
- in formato elettronico
sottoscritto con firma digitale
- originali e loro copie, per le
quali
l’Amministrazione
procede al controllo tramite
loro
autenticazione,
che
contestualmente
acquisisce
agli atti d’ufficio;
- copie autenticate, anche nelle
forme previste ai sensi del
D.P.R. 445/2000;
- in formato elettronico
sottoscritto con firma digitale
Originale
5. Gli effetti della mancata dimostrazione del possesso dei requisiti per forniture,
servizi e lavori pubblici
L’accertamento della veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine
generale è onere della stazione appaltante secondo le regole generali in materia di
autocertificazione (art. 77 bis del DPR n. 445/2000).
Nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese, la stazione appaltante procederà:
-
all’esclusione dalla gara dell’operatore economico;
-
alla denuncia all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni;
-
alla segnalazione all’Autorità di vigilanza per l’iscrizione nel casellario informatico.
Se la falsa dichiarazione riguarda l’aggiudicatario provvisorio, oltre agli adempimenti di cui sopra,
la stazione appaltante procederà all’incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75,
comma 6, del Codice (Determinazione dell’Autorità di vigilanza n. 5 del 21/05/2009).
Inoltre, ove sia prevista nel bando di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell'articolo 122, comma 9 (appalti di lavori pubblici) o dell'articolo 124, comma 8 (appalti di
forniture e servizi), nel caso in cui la verifica della falsità delle dichiarazioni abbia riguardato il
primo e secondo in graduatoria (cioè la falsa dichiarazione sia stata resa da entrambi questi
soggetti), si procede a determinare la nuova soglia di anomalia e la nuova aggiudicazione.
Per quanto riguarda la verifica sui requisiti speciali di cui all’art. 48, commi 1 e 2, del Codice, in
caso di esito negativo, e cioè se la documentazione non viene presentata o il concorrente non
conferma le dichiarazioni contenute nella scheda di rilevazione, la stazione appaltante procederà:
-
all’esclusione dalla gara dell’operatore inadempiente;
-
alla denuncia all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni;
-
all’escussione della cauzione provvisoria costituita in gara;
-
entro 10 giorni dall’esclusione, alla segnalazione all’Autorità di vigilanza ai fini dell’irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6, comma 11, del Codice, della eventuale
sospensione dalla partecipazione da altre gare per un periodo che va da un minimo di un mese ad un
massimo di dodici mesi a seconda della gravità del caso e dell’iscrizione nel casellario informatico.
Inoltre, ove sia prevista nel bando di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell'articolo 122, comma 9 (appalti di lavori pubblici) o dell'articolo 124, comma 8 (appalti di
23
forniture e servizi), nel caso in cui la verifica con esito negativo abbia riguardato il primo e secondo
in graduatoria (cioè la falsa dichiarazione sia stata resa da entrambi questi soggetti), si procede a
determinare la nuova soglia di anomalia e la nuova aggiudicazione.
L’accertamento in fase di controllo sull’affidatario di eventuali irregolarità collegate ai requisiti
speciali, non comporta le conseguenze sopra previste ove non vengano inficiati i requisiti minimi di
partecipazione richiesti.
24