Gomma e plastica: malattia e periodo di comporto Paghe

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Gomma e plastica: malattia e periodo di comporto Paghe
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Dentro il Ccnl - Industria
Gomma e plastica: malattia
e periodo di comporto
Fabio Licari
- Consulente del lavoro
Nozione
Tutele
La malattia si annovera tra i casi più comuni di fattispecie sospensive del rapporto di lavoro
poiché, per definizione legale, si intende un’alterazione psico-fisica dello stato di salute del
lavoratore che determini una incapacità al lavoro in quanto incompatibile con l’attività necessaria per l’espletamento della prestazione dovuta.
Occorre evidenziare che la fattispecie in esame, in deroga ai principi generali, non è riconducibile alle norme civilistiche che disciplinano l’impossibilità sopravvenuta della prestazione in materia di obbligazioni (art. 1464 c.c.), poiché, il regime protettivo della malattia, cosı̀
come disciplinato dall’art. 38 della Costituzione e dall’art. 2110 c.c., mira alla piena tutela
dello stato di salute dei lavoratori.
La suddetta manifesta volontà legale di tutela, pertanto, impone al datore di lavoro, pur in
mancanza di una prestazione lavorativa, di garantire la corresponsione della retribuzione, o
un’indennità, e la conservazione del posto di lavoro (cd. comporto) durante il periodo sospensivo della prestazione.
Conservazione del posto
Durata
Anzianità aziendale
Come già osservato, quindi, si ritiene che, il periodo di comporto, sia quell’arco temporale
generalmente disciplinato dai contratti collettivi, durante il quale il datore di lavoro debba
«tollerare» l’assenza per malattia del lavoratore pur garantendo, allo stesso, la retribuzione
e la conservazione del posto di lavoro.
L’art. 40 del Ccnl Gomma e Plastica industria 4 luglio 2008 prevede che in caso di interruzione della prestazione lavorativa per malattia o infortunio non professionale, «sempreché
non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (ad es. ferimento in rissa da
lui provocata, ubriachezza, ecc.)», il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del
posto in relazione ai seguenti periodi:
lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni, 6 mesi;
lavoratori con anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni, 9 mesi;
lavoratori con anzianità di servizio oltre 6 anni, 12 mesi.
Il Ccnl in esame non disciplina compiutamente l’anzianità aziendale; a tale mancanza tuttavia si può sopperire verificando la trattazione di altri istituti contrattuali che per le loro
peculiarità sono strettamente correlati all’anzianità stessa; indirettamente, pertanto, è possibile dedurre che l’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore entra a far parte
della azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Per il computo degli anni di anzianità di servizio ai fini del periodo di conservazione del
posto, quindi, si deve fare riferimento alla data di assunzione del lavoratore.
A mero titolo esemplificativo, un lavoratore che abbia un’anzianità aziendale pari a quattro
anni potrà beneficiare, in caso di prolungata assenza per malattia, di un periodo di conservazione del posto (cd. comporto) per complessivi nove mesi.
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Licenziamento
del lavoratore
Durante il periodo di malattia del lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il
posto di lavoro e, quindi, gli è fatto espressamente divieto di licenziare lo stesso durante il
periodo di comporto.
Modalità di calcolo
Comporto
per sommatoria
Determinazione del
periodo di comporto
Oltre alla durata, i contratti collettivi disciplinano anche le modalità di determinazione del
periodo di comporto stesso, che è possibile distinguere in:
comporto secco, quando per determinare la durata massima di conservazione del posto
si fa riferimento ad un unico evento ininterrotto di malattia;
comporto per sommatoria, quando per determinare la durata massima di conservazione del posto si fa riferimento a tutti i distinti eventi di malattia (cd. termine interno)
occorsi in un determinato arco temporale (cd. termine esterno), anch’esso espressamente disciplinato dai contratti collettivi;
comporto misto, quando per determinare la durata massima di conservazione del posto
il contratto collettivo fa riferimento all’insieme del comporto secco e per sommatoria.
Con il «termine interno» si identifica il periodo complessivo oltre il quale il datore di lavoro
può effettuare il licenziamento del lavoratore, o determinare i trattamenti retributivi, in
relazione a quanto disciplinato dal contratto collettivo. Per «termine esterno» si definisce
l’arco temporale entro il quale può determinarsi la sommatoria di tutti i singoli, e non
continuativi, eventi di malattia considerandoli, a tal fine, come unico evento morboso.
Posto che nessun problema sorge nell’ipotesi di comporto secco, poiché si fa espresso
riferimento ad un unico evento di malattia, nello specifico caso del comporto per sommatoria il Ccnl Gomma e Plastica industria fissa i periodi di conservazione del posto, nel caso di
una pluralità di assenze effettuate per altrettanti autonomi eventi morbosi, facendo espresso riferimento ad un arco temporale di 36 mesi.
Quindi, la somma delle assenze per malattia reiterate e frazionate nel tempo (termine
interno) dovrà riferirsi ad un periodo di monitoraggio di 36 mesi (termine esterno); si ottiene
in questo modo un unico arco temporale di assenza da raffrontare ai limiti di conservazione
del posto definiti dal Ccnl medesimo.
A puro titolo esemplificativo, pertanto, supponendo un lavoratore con anzianità di servizio di
4 anni, lo stesso avrà diritto alla conservazione del posto per complessivi 9 mesi. Qualora il
medesimo lavoratore abbia avuto più eventi di malattia, occorre verificare nel «termine
esterno» di 36 mesi, il «termine interno» costituito da tutti gli eventi morbosi avvenuti
nel «termine esterno» e che, quindi, possano essere sommati e considerati unitariamente
ai fini del comporto.
Generalmente la base di computo del periodo di comporto si identifica nell’anno solare,
intendendosi per tale non già l’anno civile, decorrente dal 1º gennaio al 31 dicembre, ma il
periodo nell’intervallo di 365 giorni decorrente dal primo episodio morboso, dall’inizio della
malattia se continuativa, ovvero a ritroso dalla eventuale data di licenziamento intervenuto
in costanza dell’evento morboso (Cass. sez. lav., n. 13396/2002).
Il Ccnl in esame determina il periodo di comporto in mesi e, qualora si sia in presenza di
assenze non continuative, per la verifica del superamento del periodo di conservazione del
posto occorre convertire il termine espresso in mesi in un corrispondente numero di giorni.
Nel calcolo del periodo di comporto vanno computati anche i giorni festivi e comunque non
lavorativi (come ad esempio la settimana corta) che cadono durante il periodo ricompreso
nel certificato medico, poiché si presume la continuità dello stato di malattia (Cass. sez. lav.,
n. 14633/2006).
Sono tuttavia esclusi i giorni festivi o non lavorativi che abbiano preceduto o immediatamente seguito quelli di assenza per malattia indicati nel certificato medico, poiché non
ricompresi nei giorni di malattia certificata (Cass. sez. lav., n. 7405/1994).
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Fermo restando quanto disciplinato in materia dai contratti collettivi, secondo un orientamento maggioritario della giurisprudenza, per la determinazione del periodo di comporto in
giorni, in assenza di criteri disposti dalla contrattazione collettiva, come nel caso del Ccnl
Gomma e plastica industria, occorre fare riferimento alle norme civilistiche dettate dall’art.
2963 c.c. (computo dei termini di prescrizione). Pertanto, in tal senso, occorre ricondurre i
criteri di computo secondo il calendario comune, quindi, calcolando i mesi in funzione della
loro effettiva durata ed escludendo il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale
dell’evento (Cass. sez. lav., n. 3675/1986).
Tuttavia, altra parte della giurisprudenza, tende a determinare il periodo di conservazione
del posto attribuendo a ciascun mese la durata di 30 giorni prescindendo, pertanto, dalla
loro effettiva durata (Cass. sez. lav., n. 3751/1983).
La magistratura ha tuttavia precisato che l’assenza di espressa pattuizione disciplinante la
materia non comporta l’automatica utilizzazione del criterio ordinario dettato dalle norme
civilistiche in quanto tale carenza non esclude la possibilità di procedere alla ricostruzione
della comune volontà delle parti attraverso l’interpretazione complessiva di clausole anche
indirettamente riferibili alla determinazione del periodo utile ai fini del comporto (Cass. sez.
lav., n. 6554/2004).
Trattamento economico
Il trattamento economico della malattia disciplinato dall’art. 40 del Ccnl è definito in funzione dei periodi di conservazione del posto e varia a seconda che si tratti di lavoratori:
appartenenti al gruppo 3) dell’art. 4 del Ccnl: categoria operai;
appartenenti ai gruppi 1) e 2) dell’art. 4 del Ccnl: categoria quadri e impiegati.
Operai
Anticipazione della
indennità a carico Inps
Integrazione aziendale
delle indennità
Cessazione delle
indennità a carico Inps
UniEMens
Giorni di carenza
Entro i limiti di conservazione del posto, il datore di lavoro riconosce agli operai un’anticipazione, alle normali scadenze dei periodi di paga, delle indennità definite dalla legge e
disposte a carico dell’Inps.
Il datore di lavoro deve inoltre corrispondere al lavoratore un’integrazione delle predette
indennità sino a raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione dovuta, calcolata
con riferimento agli elementi indicati nell’art. 20 del Ccnl (oltre a paga base e contingenza
anche, ad esempio, eventuali maggiorazioni per lavoro a turni e premi di produzione).
L’integrazione dell’indennità Inps da parte del datore di lavoro è direttamente correlata al
periodo di comporto ed è prevista nei seguenti termini:
per i primi 3 mesi, nel caso di lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni con diritto
alla conservazione del posto per 6 mesi;
per i primi 4 mesi, nel caso di lavoratori con anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni con
diritto alla conservazione del posto per 9 mesi;
per i primi 5 mesi, nel caso di lavoratori con anzianità di servizio oltre 6 anni con diritto
alla conservazione del posto per 12 mesi.
Fermi restando i limiti di conservazione del posto di lavoro, qualora la corresponsione
dell’indennità Inps cessi esclusivamente per il superamento dei limiti temporali previsti
dalle norme vigenti, il datore di lavoro deve continuare a corrispondere al lavoratore il
50% della retribuzione di cui sopra.
I lavoratori interessati dall’indennità economica di malattia erogata dall’Inps percepiscono le
competenze direttamente dal datore di lavoro, il quale anticipa le somme dovute dall’Istituto e le recupera successivamente ponendole a conguaglio con i contributi dovuti, tramite
il modello UniEMens.
L’indennità economica di malattia erogata dall’Inps spetta dal 4º al 180º giorno nel periodo
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Malattia a cavallo
di due anni
Misura dell’indennità
1º gennaio-31 dicembre. I primi tre giorni di malattia (cd. carenza) sono interamente a carico
del datore di lavoro.
Qualora la malattia sia dislocata su un arco temporale a cavallo di due distinti anni, il limite
dei 180 giorni è inquadrabile per ogni singolo e autonomo anno.
Tuttavia, nell’eventualità in cui un lavoratore in malattia abbia completamente esaurito il
limite solare di 180 giornate e la malattia prosegua anche per il successivo anno, il diritto
agli ulteriori 180 giorni, per il nuovo anno, è concesso nella sola ipotesi che la sospensione
dei trattamenti retributivi, tra i due anni, non sia superiore a due mesi (Inps, circ. n. 144/
1988 e n. 145/1993).
Per quel che riguarda la misura delle indennità spettanti al lavoratore ammalato, l’Inps si fa
carico dei seguenti trattamenti:
50% della retribuzione media giornaliera, per le giornate indennizzabili comprese tra il 4º
e il 20º giorno di malattia;
66,66% della retribuzione media giornaliera, per le giornate indennizzabili comprese tra il
21º e il 180º giorno di malattia.
Nel caso di ricovero ospedaliero, ai lavoratori non aventi familiari a carico l’indennità giornaliera spetta in misura pari ai 2/5 delle percentuali suddette. Tuttavia, il giorno di dimissione dall’ospedale deve essere indennizzato in misura normale.
Quadri e impiegati
Misura del trattamento
Esempio
Poiché la legge per i quadri e gli impiegati del settore industriale esclude l’indennità di
malattia a carico dell’Inps, il Ccnl prevede che sia il datore di lavoro a retribuire il lavoratore
durante il periodo di malattia (nei limiti del periodo di comporto) nelle seguenti misure:
per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni, con diritto ad un periodo di comporto
pari a 6 mesi:
– 100% della retribuzione dovuta, per i primi 3 mesi;
– 2/3 della retribuzione, per i successivi 3 mesi;
per i lavoratori con anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni, con diritto ad un periodo di
comporto pari a 9 mesi:
– 100% della retribuzione dovuta, per i primi 4 mesi;
– 2/3 della retribuzione, per i successivi 5 mesi;
per i lavoratori con anzianità di servizio oltre 6 anni, con diritto ad un periodo di comporto
pari a 12 mesi:
– 100% della retribuzione dovuta, per i primi 5 mesi;
– 2/3 della retribuzione, per i successivi 7 mesi.
Fermi restando i limiti di conservazione del posto di lavoro, nei casi in cui non siano
applicabili i trattamenti sopra indicati il datore di lavoro continuerà a corrispondere al lavoratore il 50% della retribuzione di cui sopra.
Il trattamento di malattia ricomincia ex novo in caso di malattia intervenuta dopo un periodo
di 4 mesi senza alcuna assenza per malattia.
Ipotizziamo un lavoratore con categoria di operaio (gruppo 3) che abbia una anzianità aziendale di 2 anni e, per la quale, pertanto, sia riconducibile un periodo di comporto di 6 mesi.
Il lavoratore nel periodo dal 1/9/2010 al 28/2/2011 si è assentato per un unico evento di
malattia.
Per determinare il trattamento retributivo occorre porre attenzione al periodo di comporto
che, nel caso di specie, è riconducibile al più semplice «comporto secco» e pertanto al
lavoratore dovranno essere erogate le dovute competenze cosı` come di seguito specificato.
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Si ipotizzi inoltre che:
il lavoratore svolge la prestazione lavorativa, dislocata su cinque giorni settimanali, dal
lunedı` al venerdı`, a tempo pieno (40 ore settimanali);
il lavoratore è retribuito con il criterio della mensilizzazione ed è inquadrato al livello «E»
della classificazione del personale operaio.
Si ipotizza che:
la retribuzione lorda su base mensile per il tempo pieno per l’anno 2011 è pari a:
E 1.543,32. Per favorire i conteggi si suppone la stessa retribuzione anche per il 2010;
la retribuzione lorda giornaliera è pari a: E 1.543,32 25 = E 61,73280;
la retribuzione lorda oraria è pari a: E 1.543,32 173 = E 8,92092;
l’aliquota per la trattenuta previdenziale, a carico del lavoratore, è pari a: 9,19%;
la retribuzione media giornaliera ai fini Inps è pari a: E 64,50;
il lavoratore non ha familiari a carico.
Determinazione della carenza malattia
Carenza malattia dal 1/9/2010 al 3/9/2010;
retribuzione lorda giornaliera per tre giorni pari a: 24 ore;
carenza malattia: E 8,92092 x 24 = E 214,10.
Determinazione dell’indennità di malattia a carico Inps
Le giornate indennizzabili dall’Inps, come sopra descritto, sono computate applicando la
percentuale del 50% alla retribuzione media giornaliera per le malattie di durata fino al 20º
giorno e applicando la percentuale del 66,66% per le malattie dal 21º giorno e fino al 180º
giorno.
Le giornate indennizzabili dall’Inps, al 50%, sono le giornate dal 4/9/2010 al 20/9/2010
escludendo le giornate non indennizzabili.
Le giornate indennizzabili al 66,66%, sono le giornate dal 21/9/2010 al 28/2/2011 escludendo le giornate non indennizzabili, pertanto:
E 64,50 x 50% = E 32,25 x 14 giorni indennizzabili fino al 20/9/2010 = E 451,50;
E 64,50 x 66,66% = E 43,00 x 9 giorni indennizzabili dal 21/9/2010 al 30/9/2010 =
E 387,00;
indennità Inps per il mese di settembre 2010: E 451,50 + E 387,00 = E 838,50.
Determinazione dell’integrazione malattia a carico del datore di lavoro
Si ricorda che, per garantire la retribuzione spettante al lavoratore, come contrattualmente
disciplinato, è necessario lordizzare l’indennità di malattia erogata dall’Inps, quindi:
indennità Inps lordizzata: E 838,50 x 1,10120031 = E 923,36.
Se il lavoratore avesse regolarmente prestato attività lavorativa nel periodo interessato dalla
malattia avrebbe percepito una retribuzione complessiva come di seguito descritto:
retribuzione lorda per le giornate retribuibili nel periodo dal 4/9/2010 al 30/9/2010:
retribuzione lorda oraria per ore lavorabili
E 8,92092 x 152 = E 1.355,99
retribuzione complessivamente spettante escluso la carenza: E 1.355,99.
A questo punto abbiamo tutti gli elementi per quantificare, complessivamente, l’ammontare esatto a carico del datore di lavoro a titolo di integrazione malattia per il mese di settembre:
retribuzione complessivamente spettante al lavoratore meno indennità a carico Inps
lordizzata:
integrazione malattia ditta: E 1.355,99 E 923,36 = E 432,63.
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Busta paga
Per il mese di ottobre 2010 la determinazione del cedolino paga sarà la seguente:
E 64,50 x 66,66% = E 43,00 x 26 giorni indennizzabili dal 1/10/2010 al 31/10/2010;
indennità Inps per il mese di ottobre 2010 = E 1.118,00;
indennità Inps lordizzata: E 1.118,00 x 1,10120031 = E 1.231,14;
retribuzione spettante per il mese di ottobre 2010: E 1.543,32;
integrazione malattia ditta per il mese di ottobre 2010: E 1.543,32 - E 1.231,14 =
E 312,18.
Busta paga
Sostanzialmente anche per il mese di novembre 2010 le ipotesi di calcolo applicabili sono
mutuabili dall’esempio svolto per il mese di ottobre 2010.
Diversa sarà la situazione a partire dal mese di dicembre 2010 e fino alla scadenza della
malattia ipotizzata (28/2/2011). Infatti il Ccnl dispone, come per il caso in esempio, che la
ditta integri al lavoratore assente per malattia, per i primi tre mesi, una indennità pari al
100% della retribuzione dovuta, mentre per i restanti tre mesi (complessivi sei mesi di
comporto) nessuna integrazione a carico ditta è dovuta.
Qualora la corresponsione delle indennità a carico dell’Inps venisse a cessare, fermo restando il rispetto dei limiti di conservazione del posto, l’azienda continuerà la corresponsione delle retribuzioni fino soddisfare il 50% della retribuzione dovuta al lavoratore. Ovviamente, il periodo di malattia che interessa rientra totalmente nel periodo massimo indennizzabile dall’Inps (180 giorni nell’anno).
A questo punto, si passa direttamente al calcolo della malattia dovuta per il mese di
febbraio 2011 poiché, anche per i mesi precedenti (nello specifico dicembre 2010 e gennaio
2011), si porterebbe a termine la medesima determinazione.
Determinazione dell’indennità di malattia a carico Inps
Le giornate indennizzabili dall’Inps per il mese di febbraio 2011 sono computate applicando
la percentuale del 66,66%, poiché la malattia si è prolungata oltre il 21º giorno e, nello
specifico, anche oltre il 180º giorno. Infatti, dal 1/9/2010 al 28/2/2011 si quantificano complessivi 181 giorni di malattia.
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Le giornate indennizzabili al 66,66%, sono le giornate dal 1/2/2011 al 27/2/2011 escludendo
le giornate non indennizabili, pertanto:
E 64,50 x 66,66% = E 43,00 x 23 giorni indennizzabili = E 989,00
indennità Inps per il mese di febbraio 2011: E 989,00.
Determinazione dell’integrazione malattia a carico del datore di lavoro
Come sopra descritto per il mese in questione il lavoratore avrà diritto alla sola indennità di
malattia a carico Inps.
Si ricorda che, in questo caso, non avendo integrazioni a carico ditta non vi è la necessità di
lordizzare l’indennità di malattia erogata dall’Inps.
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