convenzione s. lorenzo ferri
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convenzione s. lorenzo ferri
COMUNE DI ALBIGNASEGO Provincia di Padova REP. CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPPRIETA’ COMUNALE IN ZONA SAN LORENZO E FERRI PER IL QUINQUENNIO 2010 – 2015. ---------------------------------------------------CUP D69E10002280004 ----------------------------------------------------------L’anno 2011 (duemilaundici), addì 05 (cinque), del mese di Aprile, in Albignasego e nella sede comunale di Via Milano n. 7. -----------------------Avanti a me Buson dott. Roberto, segretario generale della convenzione tra i Comuni di Albignasego e Cadoneghe e, come tale, ufficiale rogante anche dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali del Comune di Albignasego ai sensi dell’art. 22 comma 8 del vigente regolamento dell’Istituzione per la “Gestione dei servizi sociali”, si sono personalmente presentati i signori: -----------------------------------------------------------------A) Fabrizia dott.ssa Pertegato, nata a Milano (Mi) il 11/04/1965, domiciliata per la carica presso la sede comunale di Albignasego, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Responsabile dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali del Comune di Albignasego, con sede ad Albignasego (Pd) in Via Milano, 7, e, quindi, in nome, per conto e nell’interesse dell’Istituzione stessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 57 del vigente Statuto Comunale (c.f. del Comune: 80008790281); --------------------------B) Sig. Mauro Pirazzini, nato a Lugo (Ra) il 15/04/1946, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di presidente della Unione Dilettantistica Sportiva “San Lorenzo” con sede ad Albignasego (Pd) in 1 Via XVI Marzo, 14, codice fiscale e partita IVA n. 02564210280; ---------C) Sig. Daniele Don Carlo, nato a Saonara (Pd) il 26/02/1942, il quale dichiara di intervenire nelpresente atto nella sua qualità di parroco protempore della Parrocchia di “San Lorenzo in Roncon” con sede ad Albignasego (Pd) in Via XVI Marzo, 14, codice fiscale e partita I.V.A. 92040280288; -----------------------------------------------------------------------Premesso: ----------------------------------------------------------------------------- che il Comune di Albignasego è proprietario degli impianti sportivi denominati campo sportivo S.Lorenzo e campo sportivo in zona Ferri come da allegato A) “Elenco impianti sportivi comunali” del Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi approvato con deliberazione di C.C. n. 64/09 e s.m.i., impianti ubicati rispettivamente nel territorio comunale e, precisamente in via XVI Marzo,14 ed in Via Umberto Saba s.n.; ------------------------------------------------------------------- che con disposizione n. 219 del 26/10/2010, esecutiva in data 28/10/2010, del Responsabile dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali del Comune di Albignasego è stato aggiudicato definitivamente l’affidamento in concessione del Campo sportivo San Lorenzo e del Campo sportivo in zona Ferri per il quinquennio 2010/2015 decorrente dal 01/09/2010 al 31/08/2015 alla Parrocchia “San Lorenzo in Roncon” e all’Unione Sportiva Dilettantistica “San Lorenzo”, che hanno offerto un aumento dell’1,00% sul canone annuo di € 9.000,00 (I.V.A. esclusa) posto a base d’asta determinando quindi un canone annuo di € 9.090,00 (esclusa I.V.A.). -----TUTTO CIO’ PREMESSO Si conviene e si stipula quanto segue: --------------------------------------------- 2 Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE (individuazione e descrizione degli impianti) --------------------------------------------------------1.Gli impianti e le attrezzature sportive di proprietà del Comune, oggetto della presente convenzione, sono: ------------------------------------------------A) CAMPO SPORTIVO S.LORENZO situato in via XVI Marzo n. 14, costituito da: -------------------------------------------------------------------------- campo di calcio regolamentare di ca. mq. 5.800 (m. 105 x 55) a tappeto erboso; ----------------------------------------------------------------------- n. 2 porte in alluminio con montanti di sostegno; ---------------------- - n. 2 panchine regolamentari aventi struttura metallica e legno con copertura in plexiglass; -------------------------------------------------------------- recinzione del terreno di gioco eseguita con rete metallica plastificata h. m. 2 su due lati e h. m. 6 sul lato nord e sud con sostegni in cemento; ------------------------------------------------------------------------------- tribunetta in legno e ferro sul lato ovest del campo di gioco; --------- - impianto di illuminazione costituito da 4 torri-faro, complete di proiettori. -----------------------------------------------------------------------------A servizio dell’impianto sono disponibili gli spogliatoi della Parrocchia S. Lorenzo a titolo di comodato gratuito per tutta la durata della presente convenzione. -------------------------------------------------------------------------B) CAMPO SPORTIVO IN ZONA FERRI situato in Via Umberto Saba s.n., costituito da: -------------------------------------------------------------------− Campo da calcio a tappeto erboso completamente delimitato lungo il perimetro con recinzione a norma UNI 10121 avente altezza pari a 2,5 m lungo il lato adiacente alle tribune e altezza pari a 8 m lungo i tre rimanenti 3 lati (dimensioni del perimetro recintato 113 x 71 m), dotato di impianto di irrigazione ad 11 getti; -------------------------------------------------------------− Tribuna spettatori con gradinate costituite da elementi prefabbricati, dotate di parapetti metallici a norma e con doppia scala di accesso, con ingombro complessivo pari a 25,68x12,74 m., dotata di n. due servizi igienici per il pubblico al piano terra; -----------------------------------− Locali spogliatoi e di servizio ubicati nel corpo di fabbrica delle tribune, sotto le gradinate, costituiti da n. 2 spogliatoi per atleti con docce e servizi wc, n. 1 spogliatoio per arbitro e n. 1 locale medico / pronto soccorso; -----------------------------------------------------------------------------− Impianto idro-termo-sanitario a servizio degli spogliatoi e relativo locale centrale termica e locale pompe adiacente alla tribuna. Caldaia a condensazione dell’impianto di riscaldamento con potenza nominale di 25,9 kW; -----------------------------------------------------------------------------− Impianto elettrico e di illuminazione a servizio degli spogliatoi, del campo sportivo e delle aree esterne di pertinenza; in particolare per l’illuminazione del campo da calcio sono in dotazione n. 4 torri faro aventi altezza 20 m, ciascuna con 4 proiettori con lampade da 2000 W – 380 V; -− Aree esterne di pertinenza dell’impianto sportivo costituite da percorsi pedonali per spettatori e per atleti in betonella, parcheggio riservato per atleti con pavimentazione in asfalto e relativa segnaletica orizzontale e verticale, sistemazione a prato su area perimetrale al campo da calcio e alle tribune, bacino d’invaso delimitato con recinzione a norma; l’area coperta e scoperta zona spogliatoi ha una superficie di mq 2.400, quella riferita al campo sportivo e adiacenze è di circa mq 8.300, mentre 4 quella relativa al bacino d’invaso e aree limitrofe è di circa mq 2.450, per un totale di circa mq. 13.150; -----------------------------------------------------− Recinzione metallica di delimitazione delle aree esterne e cancelli in corrispondenza degli accessi - distinti - per spettatori e per atleti dal parcheggio antistante l’impianto; -------------------------------------------------− Aperture e cancelli per accesso atleti, accesso spettatori, uscita di sicurezza, accesso carraio per manutenzione campo e mezzi di soccorso; --− Attrezzature del campo da calcio quali porte per il gioco e relative reti, n. due panchine lato ovest, attrezzature all’interno degli spogliatoi quali panchine, sedie, tavolini. Tale materiale risulterà nell’inventario che sarà redatto tra le parti al momento della consegna. ---------------------------Art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE ---------------------------------1. La presente convenzione ha validità di 5 anni,con decorrenza dal 01/09/2010 e fino al 31/08/2015. -------------------------------------------------Art. 3 – CONSEGNA --------------------------------------------------------------1. Il concedente ha consegnato le strutture con i relativi impianti, arredi e attrezzature come da appositi verbali di consistenza dei beni immobili e mobili di proprietà comunale redatti e sottoscritti in data 13/01/2011. ------2. Dopo la consegna degli impianti il Concessionario potrà sostituire, a propria cura e spese, le attuali serrature degli accessi agli impianti. Nel caso di sostituzione, copia delle chiavi dovrà essere consegnata all’Ufficio Sport e all’Ufficio Tecnico Comunale. Di norma, le chiavi non devono essere cedute a terzi; qualora il gestore decida di farlo, resta comunque responsabile diretto nei confronti del Comune. ---------------------------------3. Il Concessionario potrà acquisire e installare altri arredi e attrezzature 5 che riterrà necessari allo svolgimento dei suoi compiti, previo nulla osta dell’ufficio tecnico comunale. ----------------------------------------------------4. Alla scadenza della concessione il Concedente effettuerà un controllo, in contraddittorio con Il Concessionario, sullo stato di consistenza dei beni consegnati in gestione e verrà redatto un verbale di restituzione. ------------Art. 4- LIMITE D’USO DEI CAMPI SPORTIVI -----------------------------1. Gli impianti sportivi oggetto di convenzione sono riservati principalmente all’attività agonistica e agli allenamenti del calcio del concessionario. ----------------------------------------------------------------------2. L’Amministrazione comunale, tenuto conto del numero di squadre con cui il concessionario impegna i campo sportivi per l’attività agonistica e di allenamento, si riserva di ammettere all’utilizzo dell’impianto anche altre associazioni per lo svolgimento di attività calcistica. --------------------------3. Al fine di riconoscere al concessionario la rifusione dei maggiori costi afferenti detto utilizzo, l’Amministrazione comunale stabilisce di anno in anno con proprio provvedimento l’importo da corrispondere a titolo di rimborso di detti costi. -------------------------------------------------------------Art. 5 - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE ------------------------------1. La gestione, la custodia e la manutenzione ordinaria di tutti i complessi sportivi, attrezzature comprese, è a totale carico del concessionario. -------2. Il Concessionario assume a suo carico e spese la custodia e la pulizia degli impianti sportivi anche per ogni attività svolta nell’impianto. ---------3. Il Concessionario, inoltre, assume a suo carico la pulizia e la manutenzione degli spazi di pertinenza degli impianti sportivi, in particolare delle aree verdi, senza 6 onere alcuno a carico dell’Amministrazione comunale. -------------------------------------------------Per il campo sportivo S.Lorenzo gli oneri suddetti sono riferiti altresì agli spogliatoi in comodato d’uso. -----------------------------------------------------Art. 6 - SPESE DI GESTIONE ---------------------------------------------------1. Tutte le spese conseguenti alla gestione degli impianti in oggetto da parte del concessionario, sono a totale carico dello stesso. -------------------ART. 7 – PUBBLICITA’ COMMERCIALE -----------------------------------1. I proventi della pubblicità per tutta la durata della concessione, spettano al concessionario, fermo restando l’obbligo dello stesso di richiedere le necessarie autorizzazioni all’installazione di attrezzature pubblicitarie ai competenti uffici del Concedente oltre a corrispondere la relativa imposta di pubblicità secondo la normativa vigente. Il concessionario è responsabile della manutenzione e del decoro delle installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni possono derivare a terzi e solleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità. ----------------------------------ART. 8 – UTENZE -----------------------------------------------------------------1. Il concessionario provvede alla volturazione e pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e depurazione, eventuale telefono fisso, metano per riscaldamento dove presente, smaltimento rifiuti, con intestazione al concessionario medesimo dei relativi contratti. --------------------------------2. Il concessionario deve provvedere alla volturazione dei contratti entro 2 mesi dalla firma della convenzione. ----------------------------------------------3. Con riferimento all’impianto relativo al campo di calcio “Ferri”, il concessionario si impegna a rimborsare per il periodo dal 01/09/2010 (data 7 di decorrenza della concessione dell’impianto) e fino alla data della volturazione dei contratti di cui al precedente punto 2., tutte le spese relative a consumi di energia elettrica, gas metano per riscaldamento, acqua e depurazione, eventuale telefono fisso e smaltimento rifiuti, al Comune di Albignasego che per tutto il periodo anzidetto ha provveduto al pagamento delle stesse. Tale rimborso avverrà mediante trattenuta del corrispondente importo (che sarà puntualmente quantificato dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla scorta delle bollette pagate per il periodo in questione) sul budget di gestione di cui al successivo art. 11. ----------------4. In vista della scadenza della concessione in oggetto, il concessionario si obbliga a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al nuovo concessionario/proprietario e del relativo eventuale conguaglio delle spese per i periodi di gestione di rispettiva competenza. -----------------------------ART. 9 - GESTIONE DELLA SICUREZZA ----------------------------------1. Per tutta la durata di vigenza della presente convenzione, il concessionario è considerato – ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18.03.1996 titolare degli impianti/complessi sportivi e nella gestione dovrà rispettare la normativa vigente in materia (D.M. 18.03.1996, D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/2009, ecc.), sia in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso e di “emergenza” in generale. -------------------------------------------------------2. A titolo indicativo e non esaustivo, il concessionario dell’impianto dovrà farsi carico di: ------------------------------------------------------------------------ effettuare i controlli necessari a prevenire gli incendi; ------------------------ istruire e formare il personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull’uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di 8 evacuazione in caso di emergenza; ---------------------------------------------- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo; ------------- garantire la manutenzione e l’efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio; ------------------------------------------------------------------------ garantire la manutenzione e l’efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva; -------------------------------------------- garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti; ---------------------- effettuare le verifiche periodiche di legge previste dal DPR 462/01 (impianti elettrici e di terra); ------------------------------------------------------- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza; ---------------------------------------- mantenere efficiente la cassetta di pronto soccorso nel rispetto delle prescrizioni di legge, reintegrare il materiale utilizzato, adoperarsi in caso di infortunio perché quanto necessario sia facilmente reperibile; ------------- tenere un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza; ----------------------------------------------------- redigere il piano d’emergenza, comprensivo delle planimetrie, e di tutti gli accorgimenti necessari, compreso l’adeguamento della segnaletica. --- 9 Art. 10 - CANONE ANNUO -----------------------------------------------------1. Il concessionario è obbligato al pagamento di un canone annuo di € 9.090,00 (esclusa I.V.A.), risultante dall’aumento dell’1,00% offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica sul canone di € 9.000,00 (al netto di I.V.A.) posto a base di gara, da corrispondere anche in un'unica soluzione entro il 31 Dicembre dell’anno di riferimento o con le tempistiche che verranno documentate e concordate con il RUP. Il canone nel primo e ultimo anno di gestione è ridotto in proporzione alle mensilità di vigenza della concessione. ------------------------------------------------------Art. 11 - BUDGET DI GESTIONE (B.d.G) ------------------------------------1. In considerazione dell’uso degli impianti destinati principalmente all’attività agonistica del calcio, per cui non risultano applicabili tariffe in uso stabilite dal Comune, della onerosità gestionale dello stesso per le manutenzioni ordinarie ed altri costi ed in conseguenza degli obblighi a carico del concessionario, il concedente assegna annualmente un budget pari ad € 15.000,00 al netto di I.V.A. per totali € 75.000,00 (esclusa I.V.A.) a seguito di richiesta con allegata rendicontazione delle entrate e delle spese da inoltrare entro il 31 dicembre di ogni anno: --------------------------Il B.d.G. alla fine del secondo anno potrà essere modificato in aumento o diminuzione a seguito dell’analisi dei costi e delle entrate. -------------------2. Il pagamento del B.d.G. sarà effettuato mediante mandato di pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, presso il Tesoriere comunale sul conto corrente dedicato, acceso presso la Banca “Popolare di Verona” – filiale di Albignasego (Pd): Codice Iban: IT 76 U 05188 62340 000000001233 comunicato dal soggetto affidatario con dichiarazione agli 10 atti prot. 46764 del 29/12/2010; la persona delegata ad operare sul conto corrente sopracitato in nome e per conto del soggetto affidatario è il Sig. Paolo Ing. Sguotti, nato a Padova il 15/06/1953 c.odice fiscale SGT PLA 53H15G224Q. -----------------------------------------------------------------------3. Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità di movimenti finanziari relativi all’appalto. ---------------------10. Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto e, quindi, quando le transazioni sono state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente punto 2., la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. --------------------------------------------------4. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituzione e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. --------------------------------------------------5. Il responsabile del Procedimento verifica in occasione del pagamento al concessioanrio e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. ----------------------------------------------------------------------------Art. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ------------1. La manutenzione ordinaria degli impianti è a totale carico del Concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di 11 seguito alcuni interventi manutentivi: --------------------------------------------• sfalcio periodico dell’erba nei tappeti erbosi dei campi di calcio e nelle aree adiacenti e irrigazione degli stessi, secondo la necessità, ivi compreso l’onere economico dello smaltimento del verde. Il concessionario dovrà provvedere al taglio periodico dell’erba ogni qualvolta lo sviluppo erbaceo superi i 5 cm. ------------------------------------------------------------------------• concimazione delle aree verdi e piccoli lavori di giardinaggio stagionali (potatura, pulizia da foglie e sporcizia, aerazione del tappeto erboso, ecc.); -----------------------------------------------------------------------------------------• risistemazione dei campi di calcio successiva ad ogni partita (rullo, riporti di sabbia, pulizia e segnatura delle linee); -------------------------------• tinteggiatura delle stanze dell’edificio adibito a spogliatoi e servizi, con vernice lavabile sulle pareti fino ai 2 mt. di altezza e con tempera ad acqua sulle superfici rimanenti in base alle necessità (di norma con cadenza annuale); -----------------------------------------------------------------------------• riparazione di recinzioni, finestre, porte e sostituzione di vetri rotti, anche a causa di azioni vandaliche e/o furti; ------------------------------------• riparazione e sostituzione di parti accessorie dell’impianto elettrico, dell’acqua e del gas (es.: lampade, fari, interruttori, punti presa, valvole, cavi o tubazioni non interrati o non murati, rubinetti, bracci doccia, manicotti, ecc.) soggetti a rottura o deterioramento a causa dell’uso; -------• verniciatura, quando necessario e comunque almeno due volte nell’arco temporale di durata della convenzione, delle parti in ferro come inferriate, cancelli, divisori metallici, ecc.; --------------------------------------------------• riparazione di recinzioni, compresa la sostituzione dei pali di sostegno. 12 2. Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti con tempestività nel rispetto delle tempistiche indicate dal concessionaio nel proprio piano di gestione degli interventi di manutenzione. ------------------Art. 13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ----1. La manutenzione straordinaria degli impianti a totale carico dell’Ente Concedente limitatamente agli immobili di proprietà del Comune e comprende quanto segue: ----------------------------------------------------------• tutti i lavori inerenti ed interventi per rifacimento o ristrutturazione di opere murarie, di intonaco, sia esterne che interne agli spogliatoi, magazzino e servizi; ----------------------------------------------------------------• interventi per la sostituzione o riparazione di reti fognarie o di scarico, di tubazioni e cavi interrati o inseriti all’interno di pareti o pavimenti; -----• acquisto di attrezzature inerenti le attività sportive svolte, escluse le palle da gioco, cerchi, birilli, corde per il salto ecc.: nei limiti delle disponibilità di bilancio all’uopo annualmente assegnate dall’Amministrazione; -------------------------------------------------------------• interventi per la sostituzione o rifacimento di infissi, finestre e porte; --- • intervento per il rifacimento totale o di parti oltre 300 mq. del manto erboso e del sottofondo dei campi di calcio; ------------------------------------2. Il concessionario può essere autorizzato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 della Legge Regionale n. 27/03, a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria il cui importo non superi € 20.000,00. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da una relazione tecnica e da un dettagliato preventivo di spesa. Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali del Comune di 13 Albignasego autorizza la realizzazione dei lavori da parte del concessionario, previa acquisizione del parere tecnico sull’idoneità dei lavori e sulla congruità del prezzo da parte degli uffici tecnici comunali ed in presenza di disponibilità di bilancio. La liquidazione dell’importo autorizzato verrà effettuata una volta ultimati i lavori da parte del concessionario, dietro presentazione di apposita rendicontazione e di documentazione attestante la spesa ad avvenuto accertamento di regolare esecuzione degli stessi a cura dell’ufficio tecnico comunale. -----------------Art. 14 - USO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE ------------1. Gli impianti devono essere messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale senza alcun onere aggiuntivo per n. 11 (undici) giornate annue, come da offerta tecnica presentata in sede di gara, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni al fine di non arrecare pregiudizio alle attività del concessionario. L’Amministrazione può autorizzare in detto contesto l’utilizzo a favore di soggetti terzi, ad esempio scuole. ------------------------Art. 15 - RISERVA DI CONTROLLO ------------------------------------------1. L’Ente concedente ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso degli impianti e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l’interesse pubblico o che, comunque, allontani la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi. La funzione di vigilanza si realizza mediante l’esercizio di un’attività preventiva di direzione, ed inoltre attraverso interventi successivi volti a sindacare l’operato del concessionario, sia sotto il profilo organizzativo che esecutivo. A tal fine l’Ente concedente, tramite i propri 14 referenti, procede a visite di controllo almeno quadrimestrali. ---------------2. Il Concessionario è tenuto a fornire all’ente concedente in sede di controllo la più ampia collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari, esibendo la documentazione richiesta, consentendo l’accesso alle strutture. ------------------------------------------------------------------------------3. L’esito dei controlli può costituire avvio della procedura per l’applicazione delle penali di cui all’art 17. -------------------------------------Art. 16 – REFERENTI -------------------------------------------------------------1. Referenti per il Concessionario sono il responsabile unico di procedimento (RUP) dell’ufficio sport, a cui il gestore si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale, ed il responsabile dell’ufficio lavori pubblici o responsabile di procedimento da questi designato per qualsiasi problema di natura tecnica e manutentiva relativi agli impianti. Il gestore dovrà indicare ad entrambi gli uffici il proprio o i propri referenti. --------------------------------------------------------Art. 17 – PENALI ------------------------------------------------------------------1. Ogni inadempimento del concessionario a qualunque obbligo previsto nella concessione è contestato per iscritto con l’assegnazione di congruo termine, non inferiore a sette giorni, per presentare eventuali giustificazioni e/o controdeduzioni. ----------------------------------------------------------------2. Decorso il termine assegnato senza che il concessionario si sia avvalso della facoltà del contraddittorio o valutato ingiustificato l’inadempimento occorso, è applicata una penalità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00, in base alla gravità e salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno e la revoca della concessione, nonchè la riserva del concedente di far 15 eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente con spese a carico del concessionario. La reiterazione degli inadempimenti e/o la pluralità degli inadempimenti è un elemento di gravità. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate innanzitutto mediante ritenuta sul B.d.G. ----------------------------3. Solo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le seguenti inadempienze: ------------------------------------------------------------------------ mancata effettuazione o carenze delle pulizie: da € 50,00 a € 300,00; ----- mancato rispetto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria: da € 100,00 ad € 1.000,00, in rapporto alla gravità attestata dall’ufficio tecnico comunale; ----------------------------------------------------- mancata trasmissione dei calendari: minimo € 100,00 a crescere in relazione al contestato ritardo e /o alle attività non dichiarate; --------------- ritardo nel pagamento del canone: € 50,00 per ogni mese di ritardo fino ad un massimo di 6 mesi; ---------------------------------------------------------- ritardo nella produzione del rendiconto economico: € 50,00 per ogni giorno. -------------------------------------------------------------------------------Art. 18 - OMOLOGAZIONI. -----------------------------------------------------1. Il concessionario dovrà provvedere a tutte le necessarie omologazioni in proprio o attraverso le Associazioni Sportive richiedenti l’utilizzo degli impianti. ------------------------------------------------------------------------------ART. 19 – PERSONALE: E OBBLIGHI ASSICURATIVI ------------------1. Il concessionario si obbliga all’incondizionato rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. --------------------------------------------------2. Il concessionario è obbligato nei confronti del proprio personale 16 (collaboratori - volontari e non - ed altro personale cui si avvale per lo svolgimento dei servizi oggetto della convenzione), ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti leggi in materia. -----------------------------------------------------3. Il personale impiegato dal concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo ai servizi richiesti e mantenere un comportamento educato e civile, rapportandosi correttamente con quanti, per motivo di lavoro, si troverà ad entrare in contatto. -----------------------------------------4. Il concedente potrà a suo insindacabile giudizio, chiedere l’allontanamento dal servizio del personale non ritenuto idoneo o per condotta non irreprensibile. -------------------------------------------------------5. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del concedente e di ogni indennizzo. -------------------------------------------------6. Il concedente si riserva di effettuare delle verifiche e di chiedere al concessionario di documentare a che titolo egli si avvale del personale con cui il concessionario svolge i servizi oggetto della presente concessione. --ART. 20 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI -----------------------------1. Poiché nell’esercizio del rapporto concessorio opera una “sostituzione” integrale del concessionario nella posizione del concedente, l’unico responsabile nei confronti dei terzi è il concessionario, conformemente al principio secondo cui il concessionario ha l’obbligo di tenere indenne il Concedente proprietario degli impianti da qualsiasi pretesa vantata da terzi e riconducibile al presente rapporto di concessione. ---------------------------- 17 2. Il concessionario esonera quindi interamente e senza riserve ed eccezioni il Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. -----------------------------3. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da questi designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Concedente, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. ---------------------4. Il concessionario dovrà rifondere al Concedente tutti i danni provocati agli impianti e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso degli impianti durante la concessione in gestione, non derivanti dalla normale usura. ------------------Art. 21 - NORME DI COMPORTAMENTO -----------------------------------Fanno parte della presente convenzione, anche se materialmente non allegate, le “Norme di comportamento per l’uso degli impianti”. ------------Art. 22 - OBBLIGHI GESTIONALI ULTERIORI E COPERTURE ASSICURATIVE -------------------------------------------------------------------1. Il concessionario è obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno agli impianti, alle attrezzature e a terzi. -----------------------------------------------2. Il concessionario è obbligato a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, 18 che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. ------------------------------------------------------------------3. Il Concedente e gli eventuali incaricati comunali della custodia e della vigilanza degli impianti sportivi, non rispondono di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive. ------------------------------------------------------------------------------5. Il concessionario ha trasmesso al Concedente copia delle seguenti polizze: -------------------------------------------------------------------------------CAMPO SPORTIVO S.LORENZO ---------------------------------------------- responsabilità civile verso terzi n. 109549996 redatta in data 24/11/2010 dalla società “Allianz S.p.A. – Divisione Allianz Subalpina” - agenzia principale di Padova Stanga “Bettella, Amato, Seffusatti Ass.ni S.r.l.”, per l’importo assicurato di € 2.500.000,00, e relativa appendice didichiarazione n. 00001 redatta in data 09/02/2011, ed ancora relativa dichiarazione rilasciata dalla medesima agenzia di assicurazioni acquisita agli atti al protocollo generale n. 5068 in data 11/02/2011; -------------------------------CAMPO SPORTIVO IN ZONA FERRI ----------------------------------------- responsabilità civile verso terzi n. 095 00413353 con effetto dal 30/10/2010 emessa dalla società “INA ASSITALIA” - Agenzia Generale di Venezia, per l’importo assicurato di € 2.500.000,00, e relativa dichiarazione rilasciata dalla medesima agenzia di assicurazioni acquisita agli atti al protocollo generale n. 9462 in data 21/03/2011; -------------------ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE --------------1. E’ fatto divieto al Concessionario di cedere la presente concessione- 19 contratto e/o di subconcedere, anche parzialmente, a terzi la gestione degli impianti sportivi, pena la declaratoria di decadenza, oltre al risarcimento dei danni. -----------------------------------------------------------------------------Art. 24 – REVOCA -----------------------------------------------------------------1. La concessione è revocata dal concedente quando: -------------------------- la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto è tale da pregiudicare l’incolumità e la salute dei cittadini; ---------------------------------------------- i pagamenti del canone sono effettuati dal concessionario con un ritardo superiore a sei mesi in assenza di un piano di rientro approvato dal Concedente; --------------------------------------------------------------------------- la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d’arte con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti, rilevato dall’ufficio tecnico comunale; -------------------------------- il concessionario ha commesso gravi inadempimenti della concessione. -2. La revoca comporta la risoluzione del rapporto concessorio con tutte le conseguenze che ne derivano. -----------------------------------------------------3. La revoca può essere parziale qualora le cause che la comportano siano riferite ad uno solo degli impianti oggetto della presente convenzione. -----ART. 25 – RECESSO --------------------------------------------------------------1. Il recesso dalla presente convenzione è consentito ad entrambe le parti con preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi, a decorrere dal terzo anno di gestione. ------------------------------------------------------------------------------2. Il Concedente, per motivi di interesse pubblico, può recedere anche prima del termine suddetto. In particolare costituisce causa di recesso la non ammissione all’utilizzo degli impianti per lo svolgimento di attività 20 calcistica di associazioni indicate dall’Amministrazione comunale ai sensi del precedente art. 4. ---------------------------------------------------------------3. Il recesso può essere parziale qualora riferito ad uno solo degli impianti oggetto della presente convenzione. ----------------------------------------------Art. 26 – CONTROVERSIE ------------------------------------------------------1. Le parti tenteranno di definire bonariamente qualsiasi controversia dovesse derivare dal rapporto concessorio. -------------------------------------2. Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà deferita, con esclusione di intervento arbitrale, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle relative ai rapporti individuali di utenza. ----------------------------------------3. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili ed al Regolamento comunale per a gestione e l’uso degli impianti sportivi. --------------------------------------------------------------------Sussiste il diritto di accesso nei confronti degli atti del concessionario (artt. 22 e segg. Legge 08 Agosto 1990 n. 241) esercitabile tramite il concedente. Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ------------------------1. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il concessionario con l’aggiudicazione della concessione e la presa in consegna delle strutture, se anteriori alla sottoscrizione del contratto, è designato “responsabile esterno” del trattamento dei dati acquisiti per conto del concedente o dallo stesso messi a disposizione per lo svolgimento delle attività oggetto della 21 concessione, salvo facoltà del concessionario di indicare il nominativo di uno o più responsabili del trattamento che rispondano ai requisiti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., all’uopo nominato/i. Il/i Responsabile/i devono attenersi ai compiti ed istruzioni previsti nella convenzione ed a quelli eventualmente successivamente impartiti dall’Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali del Comune di Albignasego in adempimento alla normativa in materia di privacy. In particolare è dovuta l’informativa privacy nei confronti degli utilizzatori nell’ambito della gestione degli spazi a cura diretta del concessionario. E’ fatto espresso divieto al concessionario di costituire banche dati relative agli utilizzatori degli impianti. In sede di assegnazione dell’utilizzo degli impianti curata direttamente dal concessionario, i dati del richiedente l’utilizzo dovranno essere pertinenti e limitati come prescritto da D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. --------------------------------------------------------------------Art. 28 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” -----------------------------------------------------------------------1. Il Concedente, come sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e s.m.i., informa il concessionario che tratterà i dati conferiti relativi al concessionario e da questi conferiti nell’ambito dello svolgimento del rapporto concessorio ivi disciplinato, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Albignasego, Barison Massimiliano. Responsabile del trattamento per 22 l’Istituzione del Comune di Albignasego è Pertegato Fabrizia (sede comunale di Via Milano n. 7 – tel. 049-8042211), cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati verranno trattati anche informaticamente dagli incaricati e saranno oggetto di comunicazione e/o pubblicazione unicamente nell’ambito delle normative e degli obblighi di legge che prevedono il relativo trattamento (es. L. 241/1990, D.Lgs 267/2000 …). ------------------------------------------Art. 29 - NORME FINALI VARIE ----------------------------------------------1. OBBLIGATORIETA’ DEI PIANI E DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI OFFERTI. --------------------------------------------------------I piani e gli altri elementi qualitativi offerti dal Concessionario in sede di offerta tecnica costituiscono obblighi del Concessionario nell’adempimento della presente convenzione. ---------------------------------2. INTERVENUTE MODIFICHE DI LEGGE ---------------------------------In caso di intervenute modifiche di legge nel periodo di durata della presente concessione in materia di gestione della sicurezza, di adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed in generale in tutti i campi che possono interessare sicurezza e incolumità dei frequentatori, utilizzatori e operatori degli impianti, il concessionario ha l’obbligo di adottare gli adeguamenti necessari per garantire il rispetto delle norme. ------------------3. CAMBIAMENTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ----------I cambiamenti della struttura organizzativa del concessionario (fusioni, scissioni, incorporazioni etc.) dovranno essere comunicati al concedente entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi; in tali evenienze il rapporto di concessione proseguirà automaticamente fino alla sua naturale scadenza, 23 con l’eventuale nuova e/o diversa denominazione del concessionario, fatto salvo il diritto del concedente di recedere anticipatamente dal contratto di concessione. -------------------------------------------------------------------------4. SPESE -----------------------------------------------------------------------------Le spese, le tasse e le imposte conseguenti alla presente convenzione e quant’altro occorra per dar corso legale alla stessa, anche per il futuro, sono a carico del concessionario. Ai soli fini fiscali il valore della presente convenzione per l’intero quinquennio viene fissato nell’importo di € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) + I.V.A. di legge. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, su carta resa legale, si compone di n. 23 (ventitre) facciate scritte per intero e n. 09 (nove) righe di quest’ultima facciata ed è stato da me letto agli intervenuti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e, con me, lo sottoscrivono. 24