regolamento_ SAGRE

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regolamento_ SAGRE
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA IN OCCASIONE DI
SAGRE E FESTE PATROCINATE DAL COMUNE
Approvato con delibera consiliare n. 26 del 4 maggio 2015
Modificato con delibera consiliare n. 26 del 14 aprile 2016
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INDICE
Art. 1 - Oggetto ……………………………………………………………...
Pag. 3
Art. 2 - Principi generali …………………………………………………….
Pag. 3
Art. 3 - Qualificazione di Manifestazione Eno-gastronomica ………………
Pag. 3
Art. 4 - Periodo di svolgimento, luogo ed orari ……………………………...
Pag. 4
Art. 5 - Validità temporale dell’attività temporanea di somministrazione ….
Pag. 5
Art. 6 – Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza ……………………………
Pag. 5
Art. 7 – Attività non consentite ………………………………………………
Pag. 5
Art. 8 – Calendario delle attività temporanee di somministrazione ………….
Pag. 5
Art. 9 – Menù – Alcolici- Prodotti – Servizio – Addetti …………………….
Pag. 6
Art. 10 – Gestione produzione di rifiuti ……………………………………...
Pag. 6
Art. 11 – Agevolazioni ……………………………………………………….
Pag. 7
Art. 12 – Sanzioni ……………………………………………………………
Pag. 8
Art. 13 - Vigilanza …………………………………………………………… Pag. 8
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Art. 1
OGGETTO
1.Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività temporanee di
somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e feste patrocinate dal
Comune su aree pubbliche ai sensi dell’art. 64 comma 2 del D.Lgs n. 59 del 26/03/2010.
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
a) Sagra: manifestazione eno-gastronomico che si svolge per più giorni;
b) Festa: manifestazione eno-gastronomico che si svolge nell’arco di una sola
giornata;
c) Manifestazione eno-gastronomica: le sagre e le feste nella loro accezione
generale.
Art. 2
PRINCIPI GENERALI
1.Le Manifestazioni eno-gastronomiche previste dal presente regolamento possono
essere organizzate da:
a) enti o associazioni non aventi scopo di lucro la cui finalità istituzionale è volta
alla valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio ambientale, culturale,
turistico, sportivo ed enogastronomico del territorio, che propongono la
promozione dei valori della vita civile e di solidarietà sociale;
b) privati, esclusivamente in occasione di concerti ed eventi patrocinati dal Comune
di Varazze.
2.In particolare il Comune di Varazze intende, attraverso questo regolamento,
promuovere una gestione ecosostenibile degli eventi in argomento orientando la
comunità verso comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.
3.
In particolare il comune di Varazze intende regolarizzare le sagre sul suolo
pubblico comunale al fine di contemperare le diverse esigenze dei soggetti interessati con
le attività commerciali circa la somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 3
QUALIFICAZIONE DI MANIFESTAZIONE ENO-GASTRONOMICA
1.Le attività organizzate dai soggetti indicati all’art. 2 possono assumere la
denominazione di Manifestazione Eno-gastronomica nei seguenti casi :
a) valorizzazione in maniera prevalente dei prodotti della tradizione Ligure,
individuati tra quelli a marchio DOP e/o IGP, secondo il principio della filiera
corta legata al territorio dove insiste la manifestazione.
b) realizzazione di un protocollo d’intesa con le parti locali maggiormente
rappresentative degli esercenti l’attività di somministrazione, con le associazioni
dei commercianti del territorio e le consulte, che dia vita:
- alla creazione di una manifestazione che valorizzi i prodotti enogastronomici
della tradizione legata al territorio;
3
-
ad un menù al quale gli organizzatori si devono attenere, da somministrare
durante la manifestazione;
ad una fattiva collaborazione con i pubblici esercizi del luogo.
Art. 4
PERIODO DI SVOLGIMENTO, LUOGO ED ORARI
1.Le sagre e le feste si svolgono tenendo conto degli impegni già assunti dal Comune e
dei problemi di viabilità anche derivanti dal maggior afflusso di pubblico nei periodi:
natalizio, pasquale, estivo ed in occasione di “ponti festivi”.
2.Le sagre possono essere organizzate in ogni mese dell’anno ed in particolare si
svolgeranno con le seguenti limitazioni:
a) N. 1 Sagra all’anno nel Comune (centro) organizzata dal Comune
b) N. 1 Sagra all’anno nel Comune (centro) organizzata da Associazioni o Comitati
c) N. 1 Sagra all’anno per ogni Frazione
3.Le sagre saranno effettuate durante tutto l’anno alle seguenti condizioni:
a) Dal 15/6 al 21/8
-
massimo tre giorni comprensivi di prefestivo e festivo;
-
massimo quattro giorni feriali con esclusione di prefestivo e festivo;
con un massimo di n. 3 primi (di cui due tipici liguri), n. 3 secondi (di cui uno
tipico ligure), n. 2 contorni e n. 2 dolci.
b) Dal 22/8 al 14/6
-
massimo tre giorni comprensivi di prefestivo e festivo;
-
massimo cinque giorni feriali con esclusione di prefestivo e festivo;
con un massimo di n. 3 primi (di cui due tipici liguri), n. 3 secondi (di cui uno
tipico ligure), n. 2 contorni e n. 2 dolci.
4.Le proposte di manifestazioni enogastronomiche sono presentate al Comune entro il 28
febbraio di ogni anno, per essere inserite nell’elenco da effettuare nell’anno in corso (dal
1/1 al 31/12).
In caso di mancato rispetto delle date scelte, la sagra o festa non potrà svolgersi.
5.Le sagre monotematiche di promozione dei “Piatto tipici” locali (per monotematiche
si intende la preparazione di un unico piatto; qualora tale unico piatto consista in carne o
pesce, lo stesso può essere accompagnato da un contorno, un antipasto o un dolce) non
sono soggette agli obblighi di cui ai precedenti punti del presente articolo e non potranno
durare più di sette giorni.
6.Qualora più attività di somministrazione temporanea si svolgano all’interno della stessa
area pubblica concessa, non sarà possibile effettuare un nuovo evento se non sono
decorsi almeno (trenta) giorni dalla conclusione di quello precedentemente organizzato.
Nel periodo che va dal 15 giugno al 31 agosto non sono consentite iniziative e/o
manifestazioni a carattere eno-gastronomico sul demanio marittimo e su quello comunale
compresi nel “centro storico cittadino”,delimitato come ambito C1 del PUC vigente,
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salvo motivata deroga della Giunta prevista per supportare manifestazioni inserite nel
calendario estivo che ne facciano esplicita richiesta.
Art. 5
VALIDITA’ TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ TEMPORANEA DI
SOMMINISTRAZIONE
1.La segnalazione certificata d’inizio attività per la somministrazione temporanea deve
essere presentata 30 giorni prima della manifestazione da parte del soggetto organizzatore
su apposito modello predisposto dall’Ufficio Commercio, unitamente alla copia della
notifica igienico-sanitaria inviata all’Ufficio Igiene Alimenti dell’ASL n. 2 Savonese.
2.La scia è valida soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione ivi indicato.
Art.6
REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA
1.Per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni
temporanee dovranno essere osservate tutte le disposizioni di legge sotto il profilo
igienico-sanitario e di sicurezza in particolare:
-
Impiantistica ed attrezzature a norma di legge (circolare Prefettura);
-
Piano di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP).
2.Gli organizzatori devono essere muniti di idonea certificazione a firma di tecnico
abilitato in cui si attesti la rispondenza e conformità degli impianti utilizzati alla norme
previste in materia. Gli organizzatori dovranno altresì stipulare idonea assicurazione a
copertura dei danni che possono essere cagionati durante l’esercizio dell’attività a
persone e/o cose.
Art. 7
ATTIVITA’ NON CONSENTITE
1.Ai fini del presente regolamento, non è consentito lo svolgimento di attività temporanee
di somministrazione nelle quali sia presente unicamente ed esclusivamente l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
2.L’attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere abbinata a manifestazioni
di carattere turistico, culturale, sportivo, ricreativo, di promozione del territorio con
accesso al pubblico dei visitatori.
3.Non è consentita l’attività di somministrazione temporanea, su uno spazio superiore al
(25%) dell’area a disposizione del soggetto organizzatore.
Art. 8
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ TEMPORANEE DI
SOMMINISTRAZIONE
1.L’Amministrazione comunale, previa concertazione con le parti sociali maggiormente
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rappresentative degli esercizi di somministrazione e più in generale con le associazioni
del commercio sul territorio interessate, redige il calendario “Programma annuale delle
attività temporanee di somministrazione” entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base
delle richieste formulate dai soggetti abilitati, così come disposto dall’art. 2 del presente
regolamento.
2.Le richieste suddette presentate al Sindaco devono indicare:
a) la denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore
dell’iniziativa;
b) il luogo di svolgimento della manifestazione, periodo e denominazione della
stessa;
c) la tipologia di manifestazione secondo le tipologie di cui all’art. 1 del presente
regolamento;
d) il programma della manifestazione comprensivo delle iniziative turistiche,
culturali, sportive, ricreative o espositive e del menù, con indicazione esclusiva in
caso di Manifestazioni Eno-gastronomiche , del prodotto tipico valorizzato.
Art. 9
MENU’ – ALCOOLICI – PRODOTTI - SERVIZIO - ADDETTI
1.Il tema culinario della Sagra o Festa dovrà essere legato al territorio in misura
maggioritaria proponendo ed individuando il “Prodotto tipico”, che caratterizza la sagra
da verificare in base ai piatti nell’art. 3, privilegiando l’acquisto di prodotti locali a km 0
che consentono di ridurre gli effetti inquinanti sull’ambiente.
2.Durante le Sagre o Feste non possono essere somministrati alcoolici superiori a 21°.
3.Nelle Feste o Sagre dovranno essere usati per la somministrazione stoviglie
compostabili o biodegradabili o in materiali tali da non produrre rifiuto secco residuo,
che dovranno essere smaltiti conformemente alla legge in materia.
4.Tutti i prodotti, compresi i cibi, disponibili nell’ambito dell’evento dovranno essere
forniti con il minor utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase
organizzativa e preparatoria l’acquisto di confezioni più grandi e più capienti, al fine di
renderne più semplice lo smaltimento ed il recupero.
5.Dovranno essere inoltre utilizzati prodotti igienico sanitari per le attività di pulizia con
caratteristiche a basso impatto ambientale.
6.Gli addetti alla somministrazione dovranno essere tutti volontari dell’Associazione o
Ente organizzatore della Sagra o Festa o di altre associazioni operanti sul territorio.
7.E’ fatto divieto di somministrare qualsiasi bevanda alcolica ai minori di anni 18 ai sensi
della risoluzione n. 18512 del 4 febbraio 2013 del Ministero dello Sviluppo economico.
Detto divieto dovrà essere reso noto tramite apposizione di cartelli da ubicarsi in modo
ben visibile presso ogni punto di somministrazione alimenti e bevande.
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Art. 10
GESTIONE PRODUZIONE RIFIUTI
1.I rifiuti prodotti durante ogni manifestazione eno-gastronomica di cui al presente
regolamento dovranno essere raccolti, differenziati per tipologia, in appositi sacchi
inseriti in cassonetti/ contenitori individuabili per colore e recanti apposita dicitura
indicante la frazione raccolta.
2.In particolare dovranno essere raccolte separatamente le seguenti tipologie di rifiuto:
-
plastica
-
carta/ cartone
-
vetro/ alluminio
-
rifiuto indifferenziato
-
olio vegetale esausto
3.Gli organizzatori dell’evento dovranno preventivamente munirsi a propria cura e spesa
dei contenitori necessari per la raccolta di cui sopra, indicandone in una piantina la
precisa dislocazione degli stessi.
4.La raccolta dei rifiuti prodotti, con esclusione dell’olio vegetale esausto, avverrà a cura
del servizio comunale concordando preventivamente, con gli organizzatori stessi, le
modalità e orari di ritiro.
5. Il Comune di Varazze per tramite della Polizia Municipale, ovvero tramite gli uffici
competenti, potrà effettuare controlli anche preventivi circa la corretta attuazione e
osservanza delle modalità di
raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo.
Eventuali inottemperanze sono sanzionate come previsto all’art. 12.
6.Sarà a carico degli organizzatori dell’evento provvedere, tramite ditta specializzata, il
cui nominativo dovrà essere obbligatoriamente comunicato nella SCIA di cui al
precedente art. 5 del presente regolamento, alla raccolta e smaltimento, secondo le
vigenti disposizioni di legge, dell’olio vegetale esausto utilizzato per la preparazione dei
cibi.
7.Qualora, successivamente all’approvazione del presente regolamento, venga modificato
l’attuale sistema di raccolta degli rifiuti ed introdotto il metodo “porta a porta”, le
tipologie e le modalità di raccolta saranno quelle indicate nell’apposito capitolato
speciale d’appalto e verranno comunicate preventivamente agli organizzatori.
8.Ad evento ultimato le aree interessate dovranno essere riportate in pristino stato;
dovranno nello specifico essere smontate tutte le attrezzature e gli impianti utilizzati,
essere accatastati in un unico posto i rifiuti derivanti dell’attività e non ancora recuperati,
provvedendo altresì ad avvisare il Responsabile del Servizio igiene urbana per
concordare la loro rimozione.
9.Per ultimo, prima della riconsegna delle aree concesse per l’evento, le stesse dovranno
essere ripulite e spazzate a cura e spese dell’organizzazione.
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Art. 11
AGEVOLAZIONI
1.Gli organizzatori delle manifestazioni eno-gastronomiche che rispetteranno le
disposizioni di cui all’art. 10 del presente regolamento potranno beneficiare della
riduzione del canone di occupazione suolo pubblico come indicato nel vigente
regolamento di occupazione del suolo pubblico.
2.Qualora venissero rilevate violazioni all’art. 10, sarà applicata la sanzione di cui all’art.
12 e il canone di occupazione suolo pubblico per l’intera area occupata .
Art. 12
SANZIONI
1.Per le violazioni al presente Regolamento non previste da altre norme di legge, si
applica la sanzione amministrativa e pecuniaria da € 25,00 a € 600,00 tenendo conto
delle disposizioni della legge 24-11-1981, n.689 e s.m. ed i..
2.Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui sopra dovranno esser acquisiti a bilancio
comunale e destinati ad attività inerenti la tutela dell’ambiente.
Art. 13
VIGILANZA
1.La vigilanza sul rispetto di quanto disciplinato nel presente regolamento è affidata alla
Polizia Municipale, che potrà avvalersi degli uffici comunali competenti in materia di
rifiuti o di altri organi di controllo.
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