SCHEMA ATTO D`OBBLIGO UNILATERALE PROGRAMMA

Transcript

SCHEMA ATTO D`OBBLIGO UNILATERALE PROGRAMMA
SCHEMA ATTO D’OBBLIGO UNILATERALE
PROGRAMMA AZIENDALE
(Ai sensi dell’art. 71 c.4 - dell'art. 72 – dell'art. 73 c. 2 e c. 4 - dell’art. 74, c. 5 e c. 6 – dell’art. 81 della
L.R.T. 65/2014)
L’anno___________ e questo dì______________ del mese di_______________ con il presente atto d’obbligo reso e
sottoscritto davanti a_________________________________________________________
il sottoscritto - NOME E COGNOME nato/a a _____________ il ___________, residente a ___________, località
____________,
Via___________
numero
___,
Codice
Fiscale
___________;
in
qualità
di
______________________(proprietario oppure conduttore e titolare dell'omonima impresa individuale oppure in
qualità di amministratore/legale rappresentante della Società ____________) con sede in _______________località
_____________ Codice Fiscale ____________________________, Partita IVA _____________________, REA
numero: ___________ dell'azienda agraria situata nel Comune di Scansano in località __________________;
PREMESSO
-
Che il sottoscritto ha redatto un “Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale”
(di seguito Programma aziendale) ai sensi dell’art. 74 della L.R.T. 10/11/2014 n. 65 e ss.mm.ii. che forma
parte integrante e sostanziale del presente contratto, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, pur
non essendo materialmente allegato;
-
Che detto Programma aziendale ha ottenuto parere favorevole della Unione dei Comuni montani Colline del
Fiora espresso con determina n. ________ del _______________ ed è stato approvato dall’Amministrazione
Comunale di Scansano con Determinazione del Responsabile n. ____________ del ____________;
-
Che dal suddetto Programma aziendale risulta l’indispensabilità di procedere alla realizzazione dei seguenti
interventi:
________________________________________________________________________________;
-
Considerato che il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla sottoscrizione di apposito atto
d’obbligo unilaterale di cui all’art. 74 comma 5 della L.R.T. 10/11/2014 n. 65 e ss.mm.ii.;
-
Che l’azienda agricola oggetto degli interventi previsti nel Programma aziendale è costituita dai beni censiti al
(deve essere indicata tutta la superficie aziendale riconducibile agli interventi in oggetto come riportata nel
P.A.P.M.A.A.);
-
CATASTO TERRENI del Comune di ____________:
al Foglio ______ particella ____, della superficie catastale di Ha.xx.xx.xx (Ettari xxx, Are xxxxxx e centiare
xxxxxxx) - di proprietà di NOME E COGNOME (piena proprietà)/(proprietario per la quota di
1/x)/(disponibilità);(ripetere per ogni proprietario) per una superficie catastale totale di Ha. xx.xx.xx (Ettari
____, Are _____ e Centiare ____);
-
CATASTO FABBRICATI del Comune di ____________:
al Foglio ___ particella ____ subalterno ____, di proprietà di NOME E COGNOME (piena
proprietà)/(proprietario per la quota di 1/x )/(disponibilità);(ripetere per ogni proprietario)
Tutto ciò premesso
Art. 1
Il sottoscritto, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 71, 72, 73, 74 e 81 della L.R.T. 65/2014, si impegna per sé e
per i suoi aventi causa:
1. ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale in relazione ai quali sono richiesti interventi sul
patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali di cui agli articoli 72 e 73 della LRT 65/2014 per il periodo
di validità del programma aziendale e precisamente: __________________(inserire gli interventi di carattere
agronomico che giustificano la nuova volumetria richiesta);
2. a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono
riferiti, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione per il periodo di validità
del programma aziendale;
3. ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle oggetto di
programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi di mitigazione
ambientale eventualmente necessari;
4. a non modificare la destinazione d’uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell’attività
agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma aziendale e precisamente:
__________________________(inserire l'elenco dei fabbricati esistenti anche se oggetto di ristrutturazione);
5. a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo (art. 81c. 3 L.R.T. 65/2014),
per almeno 20 anni dalla loro ultimazione e precisamente:___________(inserire l'elenco dei fabbricati ad uso abitativi
sia che derivino da nuova edificazione che da ristrutturazione. Nel caso di fabbricato abitativo derivante da
ristrutturazione NON inserire nel punto precedente)
6. a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici, nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1,
lettere c), d), e) e di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 71, siano realizzati per lo svolgimento delle attività
agrituristiche, per 15 (quindici) anni dalla ultimazione degli interventi medesimi (art. 71 c.4 della LRT65/2014) e
precisamente:___________( inserire l'elenco dei fabbricati destinati ad agriturismo)
7. a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi annessi agricoli (art. 81c. 1 L.R.T. 65/2014), e
precisamente:___________( inserire l'elenco dei nuovi fabbricati destinati ad annesso agricolo)
8. a non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove abitazioni rurali destinate agli addetti a tempo
indeterminato (Variante al PRG approvato con DCC n. 24 del 25/05/2015), e precisamente:___________( inserire
l'elenco dei nuovi fabbricati ad uso abitativo destinate agli addetti a tempo indeterminato)
9. a produrre regolarmente (ogni 2 anni) le certificazioni che attestino il possesso dei requisiti necessari per le abitazioni
rurali (Variante al PRG approvato con DCC n. 24 del 25/05/2015);
10. ad assoggettarsi alle penali previste nella convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento. In ogni caso,
le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall’inadempienza, secondo le seguenti modalità
applicative:
- nel caso in cui l'inadempimento riguardi gli obblighi del punto 1, nel caso in cui gli interventi agronomici previsti in
relazione ai quali sono richiesti interventi sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali non
risultassero effettuati come da impegni assunti, il sottoscritto è tenuto a pagare a titolo di sanzione una somma pari al
valore delle opere non eseguite. Sono comunque esclusi dalle disposizioni del presente articolo gli interventi di
manutenzione concernenti gli aspetti ambientali ed idrogeologici;
- nel caso in cui l'inadempimento riguardi gli obblighi del punto 2, l’inosservanza dell’impegno a non alienare
separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti porta
all’annullamento dell’atto su azione dell’Amministrazione Comunale a favore della quale viene trascritto il presente
atto d’obbligo;
- nel caso in cui l'inadempimento riguardi gli obblighi del punto 3, relativi agli interventi nelle pertinenze di edifici non
più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle oggetto di programmata alienazione, il sottoscritto è tenuto a pagare a
titolo di sanzione una somma pari al valore delle opere non eseguite. Sono comunque esclusi dalle disposizioni del
presente articolo gli interventi di manutenzione concernenti gli aspetti ambientali ed idrogeologici;
- nel caso in cui l'inadempimento riguardi gli obblighi dei punti 4,5 e 6, il sottoscritto dovrà ripristinare, entro i termini
fissati dall’Amministrazione Comunale, la destinazione prevista dal Permesso di Costruire e pagare a titolo di penale
una somma pari al triplo del canone di locazione calcolato secondo le leggi in vigore per gli immobili aventi
destinazione abitativa, per tutto il periodo intercorrente dal momento di utilizzazione fino all’effettivo ripristino.
Qualora il ripristino non avvenga entro il termine fissato dall’Amministrazione Comunale, oppure risulti impossibile,
sia per essere l’immobile occupato da terzi, sia per essere divenuta irrealizzabile l’utilizzazione agricola del fondo, sia
per altre cause, il sottoscritto si impegna a pagare a titolo di penale una somma pari al valore venale dell’intero
immobile come risulta dal mutamento di destinazione. Il valore venale sarà stimato dall’Ufficio Tecnico del Comune,
sulla base della “Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’agenzia delle Entrate” (Osservatorio del Mercato
Immobiliare O.M.I.). In ogni caso tale valore non potrà essere inferiore per edifici utilizzati a scopo abitativo, a Euro
500,00 al mq. di superficie lorda, oppure nelle altre ipotesi, a Euro 200,00 al mq. di superficie lorda, con rivalutazione
secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita. Gli intestatari del presente atto che non intendono accettare tale
stima potranno chiedere, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stima stessa, che il valore venale in questione
sia determinato da un collegio di arbitri nominati da ciascuna delle parti ed il terzo in comune accordo o in difetto dal
competente Ordine o Collegio professionale a cui appartiene il progettista dell’opera. In tutti i casi resta ferma
l’applicabilità e le sanzioni amministrative e degli oneri di concessione a norma delle vigenti leggi.
Qualora il mantenimento della destinazione agricola, od attività connessa diventa impossibile per cause di forza
maggiore, sarà comunque dovuta al Comune una indennità pari alla differenza fra il valore che la costruzione assumerà
per la nuova destinazione non agricola e quelle che avrebbe avuto secondo la destinazione originariamente prevista. Per
la stima dei lavori saranno applicabili i criteri soprarichiamati;
- nel caso in cui l'inadempimento riguardi gli obblighi del punto 7 e 8, nel caso di variazioni della destinazione d’uso
rispetto all’uso agricolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 196 della LRT 65/2014;
- nel caso in cui l'inadempimento riguardi gli obblighi del punto 9, il sottoscritto è tenuto al pagamento di una
sanzione amministrativa di € 100,00 per la mancata presentazione della certificazione. Qualora sia verificata la perdita
dei requisiti per il rilascio del permesso a costruire, il fabbricato di nuova costruzione avrà la destinazione di annesso
agricolo, sino a quando non saranno prodotto le certificazioni che regolarizzino i requisiti necessari.
Art. 2
1.Il programma aziendale ha durata decennale a partire dalla data di stipula del presente atto.
2.Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o
regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.
3.Il programma aziendale può essere modificato per motivi diversi da quelli di cui al c. 2 su richiesta dell’imprenditore
agricolo, a scadenze non inferiori ad un anno.
4. Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le
varianti in corso d’opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti
sotto il profilo agronomico con gli assetti colturali e produttivi dell’azienda previsti dal programma aziendale
approvato, e che comunque:
a) non comportino incremento della superficie utile complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma
aziendale;
b) non comportino incremento superiore al 20 per cento per singolo edificio di nuova realizzazione;
c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale;
d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati.
5. La disposizione di cui al c. 4 non si applica ai programmi aziendali con valore di piano attuativo.
Art 3 – Il presente atto d’obbligo, oltre al sottoscritto, obbliga anche i loro aventi causa a qualsiasi titolo, compresi
coloro che risultino per qualsiasi ragione titolari del Permesso di Costruire. Il sottoscritto si impegna pertanto ad inserire
negli eventuali atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali una clausola con cui siano assunti anche gli obblighi
di cui al presente atto.
Art. 4 – Per quanto non contemplato nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 5 – Il presente atto unilaterale d’obbligo verrà trascritto ai sensi di legge, presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, con esonero, per il signor Conservatore, da ogni responsabilità ed ingerenza in merito. Tutte le
spese del presente atto fanno carico al sottoscritto che se le assume.
Autentica notarile della firma