Multe eccesso di velocità e perdita punti patente: come difendersi

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Multe eccesso di velocità e perdita punti patente: come difendersi
Multe eccesso di velocità e
perdita punti patente: come
difendersi
Casistica e giurisprudenza sul verbale ex art. 126 bis C.d.S.
di Stefano Tamagna – In tema di sanzioni amministrative
emanate in conseguenza di violazioni di norme del Codice della
Strada, ed in particolare per ciò che attiene agli eccessi di
velocità, accade, nei casi in cui si oltrepassi i limiti di
oltre di 10 km/h (ex art. 142, co. 8, C.d.S.), che oltre alla
sanzione principale che attesta appunto l’avvenuta violazione
e commina la relativa sanzione, venga irrogata anche la
sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente
di guida.
La stessa può essere comminata solo previa collaborazione del
soggetto obbligato, ossia del trasgressore, il quale avrà 60
giorni di tempo dalla notifica del verbale di accertamento per
recarsi presso il Comando accertatore o, in alternativa, per
inviare una raccomandata a/r al fine di dichiarare chi si
trovasse alla guida del mezzo, in modo che gli accertatori
possano comunicare i suoi dati e provvedere alla decurtazione
del relativo punteggio.
Spesso tuttavia accade che il soggetto si dimentichi di
effettuare tale dichiarazione, o pensi che una volta pagata la
sanzione in misura ridotta (usufruendo nel caso dello sconto
del 30% per chi paga nei 5 giorni) non occorrano altri
adempimenti, non avvedendosi dell’apposito avvertimento
indicato nel verbale.
Infatti
statuisce
l’art.
126
bis,
co.
2,
C.d.S.:
‘il
proprietario del veicolo o il legale rappresentante deve
comunicare all’organo di polizia i dati del conducente entro
60 giorni dalla notifica del verbale anche se il proprietario
del mezzo e il conducente sono la stessa persona. Il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai
sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica,
che omette, senza giustificato e documentato motivo, di
fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 286 a euro 1.142′.
Pertanto in casi simili al soggetto verrà notificato
un’ulteriore verbale, ex art. 126 bis C.d.S., il quale ammonta
a circa 300,00 euro, per aver omesso di dichiarare i dati del
conducente.
Ciò premesso ecco una serie di casi nei quali ci si può
trovare.
Verbale ex art. 126 bis C.d.S.
emanato nelle more di un eventuale
giudizio di opposizione del verbale
principale
Qualora il contravventore decida di impugnare la sanzione
principale avanti al Giudice di Pace competente,
indipendentemente dal fatto che il giudice sospenda o meno
l’efficacia esecutiva del verbale presupposto, si ritiene per
consolidata giurisprudenza, che muove dal testo stesso della
norma di legge, che l’obbligo di comunicare i dati del
conducente debba ritenersi sospeso sino alla conclusione del
giudizio di opposizione.
Sul punto sostengono la giurisprudenza di legittimità e
costituzionale (Cass. n. 20974/2014; Corte Cost. n. 27/2005)
‘in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati
personali e della patente sino a che non siano conclusi i
procedimenti giurisdizionali volti all’annullamento del
verbale in quanto tale obbligo deve ritenersi sospeso sino
all’esito del relativo giudizio di opposizione, ove ovviamente
lo stesso risulti negativo per il ricorrente’.
Sulla stessa linea l’Ufficio del Giudice di Pace di Parma, in
due sentenze gemelle rese su ricorsi presentati dal
sottoscritto per analoghi casi, ha aderito al summenzionato
principio (Sent. N. 1527/15 e 197/2017).
Per completezza si segnala tuttavia
giurisprudenziale di segno opposto.
un
orientamento
Verbale ex art. 126 bis C.d.S.
notificato tardivamente
Può altresì accadere che il verbale ex art. 126 bis C.d.S.,
ancorchè legittimo, venga tuttavia notificato al trasgressore
tardivamente (ossia oltre i 90 giorni dall’accertamento) da
parte dell’amministrazione.
L’art. 201 C.d.S. dispone: “Qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi
precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata,
deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere
notificato all’effettivo trasgressore…”.
Già a far tempo dalla sentenza n. 198 del 10 giugno 1996, la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del I comma
dell’articolo 201 del Codice della Strada, nella formulazione
all’epoca vigente, nella parte in cui non faceva decorrere il
termine per la notificazione al trasgressore “dalla data in
cui la Pubblica Amministrazione è posta in grado di provvedere
alla identificazione. Appare pertanto indubbio che le ragioni
che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi
accertatori a superare tali limiti non possano che dipendere
da fattori esterni e non da prassi organizzative interne “.
Sul punto insegna la giurisprudenza che ‘la data di
accertamento coincide con quella dell’infrazione poichè la
stessa avviene mediante dispositivi che consentono
all’Amministrazione di accertare immediatamente il
responsabile dell’illecito con una semplice visura al PRA cui
l’Amministrazione ha accesso immediato; da tale data scattano
i termini per la notifica del verbale, i quali si identificano
in giorni 90. Conseguentemente il superamento di tale limite
previsto dall’art. 201 C.d.S. da parte dell’Amministrazione
procedente comporta l’annullamento del verbale‘.
Perfettamente in linea con tali orientamento si è espresso a
più riprese l’Ufficio del G.d.P. di Parma su ricorsi
presentati
dal
sottoscritto,
l’Amministrazione alle spese di
condannando
altresì
lite (n. 1833/2016 e
303/2017).
Verbale ex art. 126 bis C.d.S.
notificato in prossimità della
scadenza dei 90 giorni
Altro caso, che peraltro sta riscontrando un continuo
uniformarsi della più recente giurisprudenza, consiste nel
fatto che ancorchè l’amministrazione riesca a notificare il
verbale nei 90 giorni previsti, la stessa attenda gli ultimi
giorni ad essa disponibili.
Ebbene, poiché spesso i mezzi vengono usati da vari soggetti
della famiglia –e non- il passare delle settimane rende
difficile ricordare chi fosse alla guida del mezzo multato,
poiché i ricordi talvolta non aiutano.
Ebbene a tal riguardo la Corte di Cassazione ha recentemente
ribadito il principio secondo cui ‘in tema di violazione per
omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai
sensi dell’art. 126-bis cod. strada, ove la contestazione
della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va
esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del
veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al
momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la
tempestività della contestazione risponde alla ratio di porre
il destinatario in condizione di difendersi, considerato che
il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi’ (Cass.
Civile, sez. VI, ordinanza del 23.12.2016, n. 26964; Cass.,
Sez, VI-2, 11 aprile 2016, n. 7003).
Verbale ex art. 126 bis C.d.S.:
pagare per salvare i punti
Per i ‘recidivi’ degli eccessi di velocità è infine possibile
che il trasgressore, ancorchè ben consapevole che debba
dichiarare i dati del conducente, di proposito non lo faccia
in quanto opti per pagare la contravvenzione del 126 bis
C.D.S. (come detto 300 euro circa) piuttosto che vedersi
decurtare i punti oppure addirittura sospendere la patente.
Tale fenomeno è stato da alcuni ritenuto una sorta di
ingiustizia in quanto paradossalmente chi ha maggiori facoltà
economiche può permettersi di oltrepassare i limiti senza, di
fatto, vedersi mai decurtare il punteggio, in quanto
semplicemente lo stesso omette di dichiarare i dati del
conducente (senza quindi perdere punti) ‘cavandosela’ con una
semplice contravvenzione di poche centinaia di euro che di
fatto non va ad incidere particolarmente sul proprio bilancio
famigliare.
Tuttavia sul punto la recentissima ordinanza della Corte
Costituzionale (ordinanza 7 dicembre 2016 – 13 gennaio 2017,
n. 12) ha ritenuto pienamente legittimo tale meccanismo
statuendo che “avendo peraltro questa Corte, proprio con
riguardo alle sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, ritenuto «paradossale» l’ipotizzata
necessità di «una “graduazione” legislativa della misura delle
sanzioni pecuniarie […], non già in base alla gravità
dell’infrazione commessa, bensì alle capacità economiche del
responsabile della violazione» (ordinanza n. 292 del 2006)”
(leggi in merito: “Due multe da 286 euro e salvi la patente“).
Conseguentemente non dichiarare volontariamente chi sia alla
guida del mezzo per non farsi decurtare i punti è
perfettamente lecito indipendentemente dal reddito del
soggetto.
Dott. Stefano Tamagna, patrocinatore legale del Foro di Parma
Fonte:
(www.StudioCataldi.it)