proposta di legge n. 32 - Consiglio regionale delle Marche

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proposta di legge n. 32 - Consiglio regionale delle Marche
REGIONE
MARCHE
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CONSIGLIO REGIONALE
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VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
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proposta di legge n. 32
a iniziativa dei Consiglieri Capponi, Giannotti, Bugaro, Brini, Ceroni, Cesaroni, Santori, Tiberi
presentata in data 20 luglio 2005
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MODIFICHE ALLA L.R. 22 DICEMBRE 2003,N. 25
“ULTERIORI PROVVEDIMENTI TRIBUTARI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF E
DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI”
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VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
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Signori Consiglieri,
la presente proposta di legge interpreta le
istanze di tutti quei cittadini marchigiani che intendono contrastare gli effetti della cosiddetta
“stangata fiscale” con la quale la Regione Marche, nel dicembre del 2001, ha aumentato in
misura sproporzionata e vessatoria le tasse di
propria competenza (IRPEF, IRAP e bollo auto),
penalizzando l’intera popolazione e creando forti
sperequazioni fiscali rispetto ai contribuenti di
tutte le regioni italiane.
L’addizionale IRPEF è stata istituita, ed è interamente disciplinata, dall’articolo 50 del d.lgs.
446/1997 che ha originariamente fissato la corrispondente aliquota allo 0,50% del reddito imponibile.
Successivamente, l’articolo 3 del d.lgs. 18
febbraio 2000, n. 56 ha elevato, a decorrere
dall’anno 2000, detta misura-base allo 0,90%,
autorizzando le Regioni ad incrementarla fino ad
un massimo dello 0,50% e, quindi, sino alla concorrenza massima dell’1,4%.
La successiva legge 16 novembre 2001, n.
405 (articolo 4, comma 3 bis), concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18
settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti
in materia di spesa sanitaria”, ha stabilito che le
Regioni, limitatamente all’anno 2002, in deroga ai
termini e alle modalità previste dall’articolo 50,
comma 3, secondo periodo del d.lgs. 446/1997,
potevano disporre la maggiorazione dell’aliquota
dell’addizionale regionale all’IRPEF con propri
provvedimenti da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre 2001.
Ha, inoltre, disposto che le maggiorazioni superiori all’aliquota dello 0,50% dovevano essere
determinate con legge regionale.
Tale manovra fiscale, oltre ad aver annoverato le Marche tra le regioni con la più alta
pressione fiscale a livello nazionale (in quanto
solo il Veneto e le Marche hanno superato il
limite dell’1,4% fissando la maggiorazione dell’aliquota rispettivamente all’1,9% e al 4%,) contrasta con la normativa statale sotto un duplice
profilo.
Innanzitutto la citata legge 405/2001 ha riconosciuto alle Regioni la facoltà di aumentare l’aliquota suddetta solamente per l’anno 2002, mentre la formulazione letterale dell’articolo 1,
comma 7, della l.r. 35/2001 ha esteso
l’operatività delle maggiorazioni anche agli anni
2003 e seguenti.
A tal proposito, si evidenzia che le Marche
risultano l’unica Regione italiana in cui, nel
2003, l’addizionale regionale all’IRPEF è stata
applicata sulla base di un’aliquota superiore alla
misura dell’1,4% così come invece individuata
nel suo limite massimo dall’articolo 3 del d.lgs.
156/2000.
Va inoltre precisato che tale tributo, in coerenza con quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza costituzionale, non deve essere annoverato tra i “tributi propri” della Regione ai sensi
dell’articolo 119, secondo comma.
Ne deriva che la disciplina sostanziale dell’imposta rientra nella competenza esclusiva dello
Stato in materia di tributi erariali sulla scorta di
quanto previsto dall’articolo 117, secondo
comma, lettera e) della Costituzione.
L’evidente illegittimità dell’intera manovra fiscale attuata dalla Regione Marche è dimostrata
dal fatto che alcune recenti pronunce delle Commissioni tributarie marchigiane, in particolare di
Ascoli Piceno e Pesaro, hanno sollevato la questione di incostituzionalità della legge regionale in
argomento, sia sotto il profilo dell’ultrattività della
maggiorazione regionale, in quanto la locuzione
“a decorrere dall’anno 2002” significa che l’efficacia dell’intervento è stata concepita, contrariamente a quanto previsto dalla disposizione statale autorizzatrice, senza limiti di tempo; sia in relazione alla previsione di più aliquote differenziate
per fasce di reddito, instaurando di fatto una
doppia progressività dell’imposta che “altera la
curva delle aliquote, pregiudicando i principi di
equità e ragionevolezza che devono alimentare il
sistema tributario”.
Inoltre, la grave disparità di trattamento tributario a carico dei cittadini residenti nelle Marche,
produce implicitamente una menomazione sulla
libertà di scelta delle persone fisiche in ordine alla
residenza e all’insediamento di iniziative industriali ed artigianali o più semplicemente sociali.
La l.r. 35/2001 ha, inoltre, penalizzato fortemente anche le imprese marchigiane elevando
l’aliquota dell’IRAP al 5,15%.
Le modifiche apportate, a decorrere dal 2004,
alla manovra fiscale del 2001 con la l.r. 22 dicembre 2003, n. 25 (Riduzione al 4,5 dell’aliquota
IRAP in favore del settore calzaturiero e
rideterminazione in diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF secondo fasce
di reddito) non sono idonee a contrastare la grave crisi economica nella quale versano, ormai da
tempo le imprese marchigiane, colpite dalla particolare congiuntura internazionale, dalla concorrenza estera e dalla situazione di stagnazione del
mercato.
L’iniziativa legislativa in esame intende quindi
porre fine a tale sperequazione fiscale perpetuata ai danni dei contribuenti marchigiani, prevedendo a tale proposito, interventi regionali più
ampi e significativi in favore sia dei cittadini che
delle imprese.
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Essa, inoltre, è quanto mai necessaria tenuto
conto del fatto che la Giunta regionale non ha
onorato l’impegno, assunto in occasione dell’approvazione della l.r. 25/2001, di ridurre la pressione fiscale per famiglie ed imprese.
La presente proposta di legge si compone di
n. 2 articoli:
- il comma 1 dell’articolo 1, prevede la riduzione
al 4%, a decorrere dal 2006, dell’aliquota
IRAP posta a carico delle imprese locali al
-
-
fine di sostenere tutti i comparti produttivi e
garantire livelli occupazionali adeguati;
il comma 2 dell’articolo 1, fissa, a decorrere
dal 2006, allo 0,9% l’addizionale regionale all’IRPEF a carico di tutti i contribuenti, a prescindere dal reddito, così come originariamente stabilito dall’articolo 50, comma 3, del
d.lgs. 446/1997;
l’articolo 2 prevede la dichiarazione d’urgenza.
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/2003)
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 22 dicembre 2003, n. 25 (Ulteriori provvedimenti tributari in
materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all’IRPEF e di tasse
automobilistiche regionali) è sostituito dal seguente:
“1. A decorrere dal periodo di imposta in corso
al 1° gennaio 2006, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 19 dicembre 2001, n.
35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è ridotta al 4 per cento per tutte le imprese
aventi domicilio fiscale nella regione.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 25/2003
è sostituito dal seguente:
“2. A decorrere dal periodo di imposta in corso
dal 1° gennaio 2006 l’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 7, della l.r. 35/
2001 è fissata allo 0,9 per cento.”.
Art. 2
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.