proposta di legge n. 32 - Consiglio regionale delle Marche
Transcript
proposta di legge n. 32 - Consiglio regionale delle Marche
REGIONE MARCHE —1— CONSIGLIO REGIONALE ________________________________________________________________________________________________________________________ VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ________________________________________________________________________________________________________________________ proposta di legge n. 32 a iniziativa dei Consiglieri Capponi, Giannotti, Bugaro, Brini, Ceroni, Cesaroni, Santori, Tiberi presentata in data 20 luglio 2005 ______ MODIFICHE ALLA L.R. 22 DICEMBRE 2003,N. 25 “ULTERIORI PROVVEDIMENTI TRIBUTARI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF E DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI” __________ (43) REGIONE MARCHE —2— CONSIGLIO REGIONALE ________________________________________________________________________________________________________________________ VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ________________________________________________________________________________________________________________________ Signori Consiglieri, la presente proposta di legge interpreta le istanze di tutti quei cittadini marchigiani che intendono contrastare gli effetti della cosiddetta “stangata fiscale” con la quale la Regione Marche, nel dicembre del 2001, ha aumentato in misura sproporzionata e vessatoria le tasse di propria competenza (IRPEF, IRAP e bollo auto), penalizzando l’intera popolazione e creando forti sperequazioni fiscali rispetto ai contribuenti di tutte le regioni italiane. L’addizionale IRPEF è stata istituita, ed è interamente disciplinata, dall’articolo 50 del d.lgs. 446/1997 che ha originariamente fissato la corrispondente aliquota allo 0,50% del reddito imponibile. Successivamente, l’articolo 3 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha elevato, a decorrere dall’anno 2000, detta misura-base allo 0,90%, autorizzando le Regioni ad incrementarla fino ad un massimo dello 0,50% e, quindi, sino alla concorrenza massima dell’1,4%. La successiva legge 16 novembre 2001, n. 405 (articolo 4, comma 3 bis), concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, ha stabilito che le Regioni, limitatamente all’anno 2002, in deroga ai termini e alle modalità previste dall’articolo 50, comma 3, secondo periodo del d.lgs. 446/1997, potevano disporre la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF con propri provvedimenti da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre 2001. Ha, inoltre, disposto che le maggiorazioni superiori all’aliquota dello 0,50% dovevano essere determinate con legge regionale. Tale manovra fiscale, oltre ad aver annoverato le Marche tra le regioni con la più alta pressione fiscale a livello nazionale (in quanto solo il Veneto e le Marche hanno superato il limite dell’1,4% fissando la maggiorazione dell’aliquota rispettivamente all’1,9% e al 4%,) contrasta con la normativa statale sotto un duplice profilo. Innanzitutto la citata legge 405/2001 ha riconosciuto alle Regioni la facoltà di aumentare l’aliquota suddetta solamente per l’anno 2002, mentre la formulazione letterale dell’articolo 1, comma 7, della l.r. 35/2001 ha esteso l’operatività delle maggiorazioni anche agli anni 2003 e seguenti. A tal proposito, si evidenzia che le Marche risultano l’unica Regione italiana in cui, nel 2003, l’addizionale regionale all’IRPEF è stata applicata sulla base di un’aliquota superiore alla misura dell’1,4% così come invece individuata nel suo limite massimo dall’articolo 3 del d.lgs. 156/2000. Va inoltre precisato che tale tributo, in coerenza con quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza costituzionale, non deve essere annoverato tra i “tributi propri” della Regione ai sensi dell’articolo 119, secondo comma. Ne deriva che la disciplina sostanziale dell’imposta rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. L’evidente illegittimità dell’intera manovra fiscale attuata dalla Regione Marche è dimostrata dal fatto che alcune recenti pronunce delle Commissioni tributarie marchigiane, in particolare di Ascoli Piceno e Pesaro, hanno sollevato la questione di incostituzionalità della legge regionale in argomento, sia sotto il profilo dell’ultrattività della maggiorazione regionale, in quanto la locuzione “a decorrere dall’anno 2002” significa che l’efficacia dell’intervento è stata concepita, contrariamente a quanto previsto dalla disposizione statale autorizzatrice, senza limiti di tempo; sia in relazione alla previsione di più aliquote differenziate per fasce di reddito, instaurando di fatto una doppia progressività dell’imposta che “altera la curva delle aliquote, pregiudicando i principi di equità e ragionevolezza che devono alimentare il sistema tributario”. Inoltre, la grave disparità di trattamento tributario a carico dei cittadini residenti nelle Marche, produce implicitamente una menomazione sulla libertà di scelta delle persone fisiche in ordine alla residenza e all’insediamento di iniziative industriali ed artigianali o più semplicemente sociali. La l.r. 35/2001 ha, inoltre, penalizzato fortemente anche le imprese marchigiane elevando l’aliquota dell’IRAP al 5,15%. Le modifiche apportate, a decorrere dal 2004, alla manovra fiscale del 2001 con la l.r. 22 dicembre 2003, n. 25 (Riduzione al 4,5 dell’aliquota IRAP in favore del settore calzaturiero e rideterminazione in diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF secondo fasce di reddito) non sono idonee a contrastare la grave crisi economica nella quale versano, ormai da tempo le imprese marchigiane, colpite dalla particolare congiuntura internazionale, dalla concorrenza estera e dalla situazione di stagnazione del mercato. L’iniziativa legislativa in esame intende quindi porre fine a tale sperequazione fiscale perpetuata ai danni dei contribuenti marchigiani, prevedendo a tale proposito, interventi regionali più ampi e significativi in favore sia dei cittadini che delle imprese. REGIONE MARCHE —3— CONSIGLIO REGIONALE ________________________________________________________________________________________________________________________ VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ________________________________________________________________________________________________________________________ Essa, inoltre, è quanto mai necessaria tenuto conto del fatto che la Giunta regionale non ha onorato l’impegno, assunto in occasione dell’approvazione della l.r. 25/2001, di ridurre la pressione fiscale per famiglie ed imprese. La presente proposta di legge si compone di n. 2 articoli: - il comma 1 dell’articolo 1, prevede la riduzione al 4%, a decorrere dal 2006, dell’aliquota IRAP posta a carico delle imprese locali al - - fine di sostenere tutti i comparti produttivi e garantire livelli occupazionali adeguati; il comma 2 dell’articolo 1, fissa, a decorrere dal 2006, allo 0,9% l’addizionale regionale all’IRPEF a carico di tutti i contribuenti, a prescindere dal reddito, così come originariamente stabilito dall’articolo 50, comma 3, del d.lgs. 446/1997; l’articolo 2 prevede la dichiarazione d’urgenza. REGIONE MARCHE —4— CONSIGLIO REGIONALE ________________________________________________________________________________________________________________________ VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 1 (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/2003) 1. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 22 dicembre 2003, n. 25 (Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all’IRPEF e di tasse automobilistiche regionali) è sostituito dal seguente: “1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è ridotta al 4 per cento per tutte le imprese aventi domicilio fiscale nella regione.”. 2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 25/2003 è sostituito dal seguente: “2. A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2006 l’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 7, della l.r. 35/ 2001 è fissata allo 0,9 per cento.”. Art. 2 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.