Istruzioni Operative n. 31 del 16 settembre 2016
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Istruzioni Operative n. 31 del 16 settembre 2016
UFFICIO MONOCRATICO Via Palestro, 81 – 00185 Roma Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.751 Ai Produttori interessati Ai Primi Acquirenti LORO SEDI Alle Organizzazioni professionali LORO SEDI ISTRUZIONI OPERATIVE N. 31 e, p.c.: Alle Amministrazioni Regionali LORO SEDI Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Via XX Settembre, 20 00187 ROMA OGGETTO: Regime quote latte – Pagamento del prelievo della campagna 2014/2015 ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come modificato dal decreto-legge decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. L’articolo 1, del decreto--legge 5 maggio 2015, 5, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al comma 4-bis 4 stabilisce che: “In In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo ell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 3 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione Europea, maggiorato del 5 per cento.”. cento Al successivo comma 4-sexies sexies è previsto che: “L'AGEA L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, 4 bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, quinquies, e ne da' comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti”. Pertanto, questa Agenzia, fermo restando l’esito dei calcoli di fine periodo 2014/2015, di cui alla relazionee illustrativa appositamente pubblicata sul sito istituzionale di Agea, ha provveduto a determinare la percentuale di prelievo imputato che è necessario necessario riscuotere ai sensi del sopra citato comma 4-bis. Considerato che il prelievo imputato ai produttori produttori è risultato pari a 103,71 milioni di euro e che il totale da riscuotere è pari a 32,06 (30,53 milioni da corrispondere alla UE sommati a 1,53 milioni di euro di maggiorazione), la percentuale risulta pari al 30,92%. Tanto premesso, ciascun produttore è tenuto a versare il 30,92% dell’importo imputato e già comunicato per la campagna 2014/2015. 2014/2015 Ai sensi del comma 4-ter ter dell’articolo 1, del D.L. 51 sopra citato, i produttori che hanno aderito alla rateizzazione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate e ricevono la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto determinato ai sensi del comma 4-bis 4 e le garanzie prestate ai sensi dello stesso comma 1 vengono svincolate. Inoltre, ai sensi del successivo comma 4-quater, 4 quater, i produttori che non hanno aderito alla predetta rateizzazione e hanno già gi provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo loro imputato, o hanno già provveduto al versamento in misura superiore ore rispetto alla percentuale determinata ai sensi del comma 4-bis, 4 ricevono la restituzione ne di quanto versato in eccesso. Questa Agenzia esegue le restituzioni da effettuare ai sensi dei commi 4-ter 4 e 4-quater successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016. Lee garanzie di cui al comma 4-ter sono svincolate alla data della presente circolare. Infine, ai sensi del comma 4-quinquies, 4 i produttori che non hanno aderito alla rateizzazione su menzionata e non hanno versato ersato l'importo del prelievo ievo supplementare loro imputato, o comunque hanno pagato un importo inferiore rispetto a quanto determinato ai sensi del comma 4-bis, 4 entro il 1° ottobre 2016 versano all'AGEA l’importo del prelievo ancora dovuto, maggiorato dei relativi interessi, decorrenti enti dal 1° ottobre 2015 alla data di versamento, versamento calcolati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, Regolamento (CE) 30/03/2004, n. 595/2004 e ss.mm.ii.. Il tasso di interesse da applicare in forza della normativa comunitaria testé citata, corrispondente corrispondente all’euribor a tre mesi al 1° ottobre 2015 maggiorato di un punto percentuale, è pari a 0,957%. In caso di mancato rispetto del termine di versamento del 1º ottobre 2016, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 15.000. Gli importi determinati ai sensi della normativa in oggetto sono comunicati da questa Agenzia alle Amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti. Il Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’O.P. (Maurizio Salvi)