Istruzioni Operative n. 31 del 16 settembre 2016

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Istruzioni Operative n. 31 del 16 settembre 2016
UFFICIO MONOCRATICO
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.751
Ai
Produttori interessati
Ai
Primi Acquirenti
LORO SEDI
Alle
Organizzazioni professionali
LORO SEDI
ISTRUZIONI OPERATIVE N. 31
e, p.c.:
Alle
Amministrazioni Regionali
LORO SEDI
Al
Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
OGGETTO: Regime quote latte – Pagamento del prelievo della campagna 2014/2015 ai sensi del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.
91, come modificato dal decreto-legge
decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
L’articolo 1, del decreto--legge 5 maggio 2015,
5, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2015, n. 91, al comma 4-bis
4
stabilisce che: “In
In applicazione dell'articolo 15,
paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo
2004, il pagamento dell'importo
ell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1°
aprile 2014-31
31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3,
3 4-ter e 4-ter.1,
del decreto-legge
legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, e' effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione
Europea, maggiorato del 5 per cento.”.
cento
Al successivo comma 4-sexies
sexies è previsto che: “L'AGEA
L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai
produttori di latte ai sensi del comma 4-bis,
4 bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni
previste dai commi 4-ter e 4-quater
quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del
comma 4-quinquies,
quinquies, e ne da' comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i
conseguenti adempimenti”.
Pertanto, questa Agenzia, fermo restando l’esito dei calcoli di fine periodo 2014/2015, di cui
alla relazionee illustrativa appositamente pubblicata sul sito istituzionale di Agea, ha provveduto a
determinare la percentuale di prelievo imputato che è necessario
necessario riscuotere ai sensi del sopra citato
comma 4-bis.
Considerato che il prelievo imputato ai produttori
produttori è risultato pari a 103,71 milioni di euro e
che il totale da riscuotere è pari a 32,06 (30,53 milioni da corrispondere alla UE sommati a 1,53
milioni di euro di maggiorazione), la percentuale risulta pari al 30,92%.
Tanto premesso, ciascun produttore è tenuto a versare il 30,92% dell’importo imputato
e già comunicato per la campagna 2014/2015.
2014/2015
Ai sensi del comma 4-ter
ter dell’articolo 1, del D.L. 51 sopra citato, i produttori che hanno
aderito alla rateizzazione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non sono tenuti al pagamento
delle ulteriori rate e ricevono la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto
determinato ai sensi del comma 4-bis
4
e le garanzie prestate ai sensi dello stesso comma 1 vengono
svincolate.
Inoltre, ai sensi del successivo comma 4-quater,
4 quater, i produttori che non hanno aderito alla
predetta rateizzazione e hanno già
gi provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo loro
imputato, o hanno già provveduto al versamento in misura superiore
ore rispetto alla percentuale
determinata ai sensi del comma 4-bis,
4
ricevono la restituzione
ne di quanto versato in eccesso.
Questa Agenzia esegue le restituzioni da effettuare ai sensi dei commi 4-ter
4
e 4-quater
successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016. Lee garanzie di cui al comma 4-ter
sono svincolate alla data della presente circolare.
Infine, ai sensi del comma 4-quinquies,
4
i produttori che non hanno aderito alla rateizzazione
su menzionata e non hanno versato
ersato l'importo del prelievo
ievo supplementare loro imputato, o comunque
hanno pagato un importo inferiore rispetto a quanto determinato ai sensi del comma 4-bis,
4
entro il
1° ottobre 2016 versano all'AGEA l’importo del prelievo ancora dovuto, maggiorato dei
relativi interessi, decorrenti
enti dal 1° ottobre 2015 alla data di versamento,
versamento calcolati ai sensi
dell’articolo 15, paragrafo 2, Regolamento (CE) 30/03/2004, n. 595/2004 e ss.mm.ii.. Il tasso di
interesse da applicare in forza
della normativa comunitaria testé citata, corrispondente
corrispondente all’euribor a tre mesi al 1° ottobre 2015
maggiorato di un punto percentuale, è pari a 0,957%.
In caso di mancato rispetto del termine di versamento del 1º ottobre 2016, è prevista
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 15.000.
Gli importi determinati ai sensi della normativa in oggetto sono comunicati da questa
Agenzia alle Amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti.
Il Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’O.P.
(Maurizio Salvi)