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CPS: requisiti del coordinamento delle pianificazioni ospedaliere cantonali
L’essenziale in breve
La CDS sta elaborando le raccomandazioni per attuare la pianificazione ospedaliera. Per le cliniche private, le nuove raccomandazioni saranno accettabili solo se saranno soddisfatte le seguenti richieste:
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attuazione rigorosa secondo la LAMal
nessuna estensione al settore delle assicurazioni complementari
concorsi pubblici per l’assegnazione dei mandati di prestazioni e delle prestazioni d’interesse generale
nessuna ingerenza nelle decisioni sugli investimenti (apparecchiature) e nei rapporti di
lavoro con i collaboratori
nessuna ingerenza nell’assegnazione tra il settore stazionario e quello ambulatoriale
In Svizzera, le cliniche private operano con successo da decenni. Dal 2012 i Cantoni partecipano,
in tutta la Svizzera e secondo una formula definita, al finanziamento delle prestazioni degli
ospedali riconosciuti (pubblici e privati). Oggi, nel settore acuto gli ospedali privati assicurano
oltre il 20 per cento dei giorni di cura e raggiungono valori record per quanto riguarda la qualità
(www.spitalfinder.ch). Anche il coordinamento delle pianificazioni ospedaliere cantonali deve
tener conto di questa rilevanza sistemica degli ospedali privati.
Vari studi (da ultimo polynomics 2016 e Felder/Meyer 2016) evidenziano differenze sostanziali
nell’attuazione cantonale del finanziamento ospedaliero. In vista dell’elaborazione di principi
per le raccomandazioni della CDS concernenti il coordinamento intercantonale delle pianificazioni ospedaliere, CPS formula i seguenti requisiti:
A. Requisiti di contenuto
1.
Secondo la LAMal, la pianificazione ospedaliera deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e
non discriminatori di economicità e qualità per tutti gli ospedali che domandano di figurare
nell’elenco, tenendo conto al contempo della giurisprudenza (p. es. per i pazienti extracantonali e i budget globali cantonali). Un valido esempio sono le norme relative ai concorsi
pubblici per gruppi di prestazioni conformemente alla sistematica zurighese, la cui applicazione concreta deve tener conto del contesto regionale. La pianificazione non può però basarsi su ambiti di prestazioni definiti in modo molto eterogeneo a livello cantonale.
Zieglerstrasse 29 ● Casella postale 530 ● CH-3000 Berna 14
Tel: +41 31 387 37 20 ● [email protected]
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I criteri devono essere trasparenti: la pianificazione deve far leva, sia per il settore acuto e la
psichiatria sia per il settore della riabilitazione, sul numero di casi e sui giorni di cura (stessi
principi e misurazioni). Il numero minimo di casi deve essere giustificato dal punto di vista
qualitativo, valere per tutti gli ospedali indipendentemente dal proprietario e tener conto
anche del contesto regionale e delle offerte.
I criteri di pianificazione devono essere proporzionati e praticabili. L’estensione all’intero
territorio nazionale dei criteri di pianificazione applicati nei cantoni urbani e universitari
avrebbe conseguenze fatali sulla garanzia dell’offerta nelle regioni periferiche. Il numero minimo di casi o criteri relativi alla struttura e ai processi devono pertanto sempre essere visti
anche in quest’ottica.
Le tariffe per i trattamenti extracantonali devono basarsi su una regolamentazione delle tariffe di riferimento uniforme a livello svizzero, trasparente, scandita da scadenze chiare e
rintracciabile. Gli ospedali extracantonali toccati dalla pianificazione devono avere la garanzia di potersi esprimere su quanto previsto.
Ogni paziente con un’assicurazione complementare ha anche l’assicurazione di base. L’obbligo di accettazione è soddisfatto anche se un ospedale dell’elenco cura, facendo capo alle
assicurazioni complementari, molti pazienti con l’assicurazione di base. La pianificazione dei
bisogni (che è parte integrante dei criteri della pianificazione ospedaliera definiti dal Consiglio federale secondo la LAMal) analizza la totalità dei flussi di pazienti, ivi inclusi quelli che
oltre all’assicurazione di base dispongono anche di un’assicurazione complementare.
L’attribuzione degli interventi al settore ambulatoriale o stazionario deve basarsi su una valutazione medica e non politica. In caso contrario i Cantoni dovranno rispondere delle complicanze degli interventi ambulatoriali.
L’autorizzazione degli investimenti da parte dello Stato non è una misura opportuna. Questo
compito spetta ai responsabili degli ospedali, i quali documentano i costi in modo trasparente.
Prescrizioni relative al personale, come l’assoggettamento al CCL, non possono essere oggetto delle raccomandazioni, dal momento che manca la base legale nella LAMal.
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B. Requisiti di processo
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Le direttive della CDS si riferiscono all’attuazione della pianificazione ospedaliera secondo la
LAMal. I Cantoni non hanno alcuna competenza di legiferare a livello di assicurazioni complementari.
I mandati di prestazione e le prestazioni d’interesse generale devono essere definiti in modo
trasparente.
I processi devono essere trasparenti: dopo la pubblicazione, tutti i mandati di prestazioni e
le prestazioni d’interesse generale devono essere aggiudicati mediante concorsi pubblici
aperti a qualsiasi fornitore di prestazioni (analogamente al sistema simap).
L’aggiudicazione dei mandati di prestazioni e delle prestazioni d’interesse generale va riveduta regolarmente. Periodicamente devono essere effettuate revisioni straordinarie secondo criteri definiti chiaramente (qualità dei risultati, delle strutture e dei processi). In occasione di ogni revisione, tutti i fornitori di prestazioni devono continuare ad avere le stesse
opportunità.
Le prestazioni di medicina altamente specializzata (MAS) non devono più essere pianificate
dai Cantoni: tutti i pazienti devono potersi rivolgere a uno stabilimento con mandato di prestazioni MAS alla tariffa locale.
I Cantoni non possono abusare delle conclusioni delle decisioni del Tribunale amministrativo
federale nelle cause Susch e Aadorf per bloccare mandati di prestazioni extracantonali, in
particolare a cliniche private.
Nell’ambito dell’approvazione delle tariffe occorre elaborare principi verificabili e vincolanti
per tutti i Cantoni.
L’esame dell’economicità deve basarsi unicamente sull’economicità dello stabilimento e non
sul tipo di ospedale.
25.10.2016 Zurigo, convegno CPS