Illeciti depenalizzati: fedina pulita e portafoglio vuoto
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Illeciti depenalizzati: fedina pulita e portafoglio vuoto
4 Lunedì 25 Gennaio 2016 GIUSTIZIA AL RESTYLING Dopo i dlgs approvati il 15 gennaio, sanzioni salate e procedura amministrativa o civile Illeciti depenalizzati: fedina pulita e portafoglio vuoto DI L Pagine a cura ANTONIO CICCIA MESSINA a depenalizzazione imbocca due strade, che portano la prima davanti a un funzionario amministrativo e la seconda davanti al giudice civile. Molti reati cambiano pelle e si trasformano alcuni in illeciti amministrativi e altri, invece, in illeciti civili. La manovra attuata con la riforma approvata dal governo il 15 gennaio scorso è doppia. Da un lato, abbiamo la depenalizzazione classica con subentro di sanzioni amministrative (quindi abbiamo sempre una p.a. che punisce, ma senza intaccare la libertà personale e, comunque, fuori dal circuito delle aule penali); dall’altro lato assistiamo a una manovra da gambero: un passo indietro delle autorità penali, per lasciare (criticamente si potrebbe dire: abbandonare) il campo e la vittima a farsi le proprie ragioni in una causa civile per ottenere il risarcimento del danno, salvo, poi, fare un mezzo passo avanti e incassare (o tentare di incassare) una aggiuntiva sanzione punitiva, disposta dal giudice civile a favore dello stato. I due decreti legislativi (il n. 7 e il n. 8, pubblicati sulla G.U. n. 17 del 22/1/2016) in commento si possono considerare da più punti di vista, ma hanno un tratto in comune: alleggerire il carico di lavoro delle procure e dei tribunali. A parte questo e, con un occhio agli effetti della riforma, il responsabile scansa condanne ed effetti penali, ma, se viene beccato dalla p.a. (titolata a irrogare la subentrata sanzione amministrativa) oppure se viene condannato a risarcire il danno e a pagare l’aggiuntiva sanzione per il nuovo illecito civile, non è detto che sia un bene, perché la sanzione amministrativa o l’importo del danno, aumentato della sanzione civile, rischia di essere pesante sul portafoglio. Se però la condotta illecita non emerge (perché la p.a. non la scopre o perché la vittima non promuove un’azione civile), per il responsabile sarà un colpo di spugna. D’altra parte il successo della deterrenza di una reazione sanzionatoria (penale, amministrativa o civile) dipende dalla effettività della reazione e cioè dal rapporto tra illeciti commessi e illeciti sanzionati. Anche per le sanzioni amministrative e civili, il sistema avrà successo se riuscirà a reagire (e a dare tutela alla collettività e alla vittima) in tutte o quasi tutte le volte, che verrà La sorte dei reati puniti con pena pecuniaria Depenalizzazione/1 Depenalizzazione/2 Che succede Trasformazione in illecito Trasformazione in illecito amministrativo civile Conseguenza Risarcimento dei danni Pagamento sanzione pe- alla vittima più pagamencuniaria amministrativa to sanzione allo stato (solo per fatti dolosi) Autorità competente P.a. individuata dalla legge Giudice civile Retroattività Si applica anche agli Si applica agli illeciti comilleciti commessi precemessi precedentemente dentemente Derubricazione ma non per tutti i reati Sono depenalizzati e scontano una sanzione amministrativa tutte le violazioni (attualmente reato) per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Non sono depenalizzati i reati previsti dal codice penale, tranne alcune eccezioni e quelli previsti in alcune leggi speciali, che riguardano settori particolarmente delicati: edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi ed esplosivi, elezioni e finanziamento ai partiti, proprietà intellettuale e industriale. Del codice penale sono depenalizzati gli atti osceni (527), pubblicazioni e spettacoli osceni (528), rifiuto di prestazione d’opera in caso di tumulto (652), abuso della credulità popolare (668), turpiloquio (726). Anche i reati in materia di immigrazione, allo stato, non sono depenalizzati. Sono depenalizzati tre reati in materia antiriciclaggio previsti dall’art. 55 dlgs 231/07: contravvenzioni agli obblighi di identificazione della clientela da parte di intermecommesso un illecito. Anzi è proprio questo un argomento a favore delle riforme: il sistema penale non ce la fa e certi illeciti rimangono solo sulla carta, la persona offesa non ne ha alcun beneficio e, anche quando si arriva a una condanna a pena pecuniaria, lo stato, con spese sproporzionate per irrogare la sanzione e organizzare la riscossione, riesce a incassare solo 6/7 euro su 100. Tanto vale, è la filosofia dei due procedimenti, ottenere almeno un risultato economico: spendere meno risorse per indagini e processi penali; tanto vale scommettere sul fatto che l’autorità amministrativa sarà più efficiente e che il cittadino abbia voglia e soldi per iniziare una causa civile, scommettendo ancora una volta sull’efficienza della giustizia civile. Certo per misurare l’effettività di una riforma (anzi due) diari, professionisti e revisori, l’omessa o tardiva o incompleta registrazione di tutta la documentazione e di tutte le informazioni, per i 10 anni previsti dalla legge, sulle operazioni (art. 36)e le omesse comunicazioni di cui sono obbligati agenti di cambio, ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria (art. 36). Sono depenalizzati l’impedito controllo dell’attività di revisione legale, prevista dall’art. 29 dlgs 39/10 e l’omesso versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro, per un importo non superiore a euro 10.000 annui. Più sanzioni amministrative anche per il noleggio di falsi audio, video (in violazione del diritto d’autore) e il reato di guida senza patente (art. 116, comma 15, codice della strada (dlgs 285/92). Altre fattispecie depenalizzate riguardano l’installazione o l’esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione e l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione per la coltivazione di piante da cui estrarre sostanze stupefacenti. bisognerà attendere un lasso di tempo per potere computare un primo bilancio. Nell’immediato, e senza dover aspettare, ci sono comunque effetti oggettivi. Sono effetti favorevoli ai responsabili coinvolti in procedimenti penali, che traggono vantaggio dalla depenalizzazione (è già un beneficio) e che forse in futuro subiranno una sanzione amministrativa oppure una causa per danni più sanzione civile punitiva. La sanzione (derubricata) viene rinviata e il responsabile (non solo profitta del rinvio) ma ha già subito un tornaconto nel fatto che non ci saranno conseguenze sul piano dell’onorabilità (la fedina penale non viene toccata: è come prendere una multa per avere parcheggiato in sosta vietata), non si subiranno indagini e processi penali. Per i procedimenti pendenti ci sono effetti sfavorevoli per le vittime: magari avevano la sicurezza che qualcosa si era mosso o che, addirittura, per esempio, il procedimento aveva già prodotto una rinvio a giudizio e ora cade tutto e bisogna, se si vuole ottenere qualcosa, ricominciare da capo. C’è, poi, dal lavoro da fare per le procure e i tribunali penali: bisogna fare il passaggio di consegne all’autorità amministrativa e comunque chiudere i procedimenti per reati derubricati in sanzioni civili. È l’ultimo atto da compiere (per il sistema penale), anche se ci vorrà un bel po’ di tempo, ma lo si farà sapendo che non c’è più un flusso di procedimenti in entrata. Nell’immediato, per i reati depenalizzati in illeciti amministrativi, le autorità amministrative dovranno gestire (dedicando risorse e personale) il flusso in entrata sia delle pen- denze di procure e tribunali sia organizzare l’accertamento e la repressione di fatti commessi dopo la riforma. Sempre nell’immediato, se la riforma dei reati trasformati in illecito civile avesse followers, ci sarebbe da lavorare per chi ha un ruolo nella soluzione delle controversie civili (avvocati, tribunali civili, organismi di mediazione, ecc.). Come saranno puniti i reati. Le nuove sanzioni amministrative si articolano in tre fasce: - da 5.000 a 10.000 euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; - da 5.000 a 30.000 euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 20.000 euro; - da 10.000 a 50.000 euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a 20.000 euro. In genere si tratta di sanzioni più alte delle precedenti penali. Tuttavia, ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del dlgs non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato. Il procedimento è regolato dalla legge del 1981 n. 689, e quindi la sanzione viene irrogata con una ordinanza ingiunzione. Per i ricorsi contro le ordinanze si applica il dlgs 150/2011. I procedimenti pendenti. Le sanzioni amministrative sono retroattive: si applicano anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore del dlgs e non ancora giudicati con sentenza definitiva. Tre le ipotesi. La prima è che non sia pendente nessun procedimento. In questo caso il fatto verrà accertato e sanzionato dall’autorità amministrativa con l’applicazione della sanzione amministrativa. Se il procedimento pendente è già stato definito, prima dell’entrata in vigore della depenalizzazione, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e vengono meno gli effetti penali della stessa. Se, invece, il procedimento è pendente presso l’autorità giudiziaria e non ancora definito, i fascicoli dovranno essere trasmessi all’autorità amministrativa competente entro 90 giorni. A meno che non sia già decorso il termine di prescrizione del reato. A quel punto l’autorità amministrativa inizia il procedimento per applicare la sanzione pecuniaria amministrativa. Lunedì 25 Gennaio 2016 GIUSTIZIA AL RESTYLING 5 Se la vittima ottiene il risarcimento in sede civile, il giudice tiene conto anche dell’Erario Ristoro al cittadino e allo stato I llecito civile con strascico punitivo dello stato. Il decreto legislativo sulla abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, approvato dal governo il 15 gennaio 2016, introduce un istituto ibrido. C’è un fatto, che è valutato negativamente dalla legge, ma il rimprovero al trasgressore scatta solo se il privato prende l’iniziativa di chiedere i danni in un processo civile. E fin qui nulla di diverso da quanti capita in una normale richiesta danno. Per i reati depenalizzati, c’è una coda. Se arriva una condanna al risarcimento del danno, allora lo stato torna in pista: il giudice civile, che ha liquidato il danno, deve anche ricordarsi dell’Erario e condannare il responsabile a pagare una sanzione a favore delle casse pubbliche. In sostanza la vittima è padrona di decidere se fare o non fare la causa al trasgressore, cosicché l’interesse pubblico a sanzionare una certa condotta è subordinato all’iniziativa del privato. Con la conseguenza che se il privato non fa nulla, allo stesso modo lo stato non muoverà un dito. La sorte dei reati depenalizzati si valuterà a consuntivo. Da subito, però, la vittima perderà la possibilità di attivare una tutela pubblica (quella penale): nel confronto con l’aggressore la vittima non potrà contare sul fatto che lo stato, attivato ad esempio da una Le diverse possibilità Persona offesa propone azione civile per danni Condanna per fatto doloso p Si aggiunge d’ufficio condanna a pagare sanzione allo stato Condanna p per fatto colposo Rigetto d della domanda Nessuna condanna a pagare sanzione allo stato aliliizz zzato Fatto depenalizzato Persona offesa non propone azione civile per danni querela, disponga dei mezzi e della forza pubblica a sua difesa. Anzi è la persona offesa che farà da apripista alla tutela di un interesse pubblico. Quindi l’interesse offeso dal reato depenalizzato è pubblico (tanto che la sanzione è incamerata dallo stato), ma non a tal punto da giustificare l’utilizzo della magistratura penale per le indagini e la repressione. Vediamo a quali reati si applica questo cambio dei connotati. Un primo gruppo di illeciti è punito con la sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro (che si aggiunge al risarcimento del danno). Si tratta dell’ingiuria, anche con il mezzo informatico o telematico: la commette chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, o mediante comunicazione telegrafica, Nessuna conseguenza a carico del responsabile telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Si tratta anche della sottrazione di cosa comune, commessa da un comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore. Di questo primo gruppo fanno anche parte il danneggiamento di cose mobili o immobili e l’appropriazione di cose smarrite o ricevute per errore o caso fortuito. Un secondo gruppo di illeciti civili è punito con una più grave sanzione pecuniaria, da 200 a 12.000 euro. Si tratta di falsità nelle scritture private, dell’abuso di un foglio firmato in bianco, della distruzione di una scrittura privata vera, dell’ingiuria, mediante nell’attribuzione di un fatto determinato o commessa in presenza di più persone. Gli illeciti di falso nelle scritture private saranno sanzionati anche quando riguardano un documento informatico privato con efficacia probatoria. Applicazione. Le nuove disposizioni sulle sanzioni pecuniarie civili del decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Così il decreto legislativo, che però apre molti problemi pratici con riferimento alle violazioni commesse anterior- mente alla entrata in vigore del decreto legislativo in commento. Il decreto non chiarisce le modalità attraverso le quali il giudizio penale in corso sia dichiarato estinto e, se del caso, convertito in un procedimento civile per il risarcimento e le sanzioni civili. Potrebbe infine essere disciplinata anche l’ipotesi residuale di giudizi civili per azioni risarcitorie in corso, riferite a reati già definiti con sentenza irrevocabile. Si aggiunge, però, che, i problemi della norma transitoria riguardano le sole sanzioni da pagare allo stato. Nei limiti del termine di prescrizione, l’interessato potrà sempre iniziare una causa civile per ottenere il risarcimento del danno, a prescindere dal fatto che possano o meno applicarsi le sanzioni pecuniarie civili. Per la sanzione pecuniaria civile non è ammessa copertura assicurativa Le sanzioni pecuniarie civili saranno applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno. Il giudice deciderà, d’ufficio, sull’applicazione della sanzione al termine del giudizio, se accoglierà la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa. I lavori preparatori ricordano che l’azione di risarcimento può essere accolta anche nel caso in cui la condotta sia colposa: in tale ipotesi non è applicabile la sanzione punitiva civile. La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata nemmeno quando il processo è iniziato senza che si abbia la certezza che il responsabile abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. Al procedimento, anche ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Questo porterà a qualche problema applicativo, ad esempio per il regime delle prove. Nel giudizio civile il giudice può dare ragione a una parte se l’altra non contesta i fatti o su basi presuntive: ci si chiede se questo sarà sufficiente anche a giustificare una sanzione pubblicistica (sostitutiva di quella penale) e forse meritevole di un più alto grado di garanzie per l’incolpato. Cosa cambia. Rispetto alla normativa mandata in soffitta cambiano molte cose. In particolare prima si poteva andare dalla polizia e sporgere querela e, poi, chiedere i danni nel procedimento penale. Venendo a mancare il canale della tutela penale, la vittima non può più sporgere querela o denuncia, ma deve iniziare una causa civile. Nella causa civile dovrà dare prova del danno e dovrà provare i fatti posti a base della domanda. Se il fatto è di poco conto, magari la persona offesa sarà portata a lasciar perdere, disincentivata da costi e tempi della giustizia civile. Se così sarà il responsabile la farà franca. A chi vanno i soldi. Mettiamo che il privato si attivi e che, per un fatto doloso, si arriva alla condanna al risarcimento del danno e al pagamento della sanzione pecuniaria. I soldi della sanzione civile vanno all’Erario pubblico. La relazione illustrativa riferisce che il governo, tra le diverse opzioni possibili (destinazione dei proventi allo stato, destinazione dei proventi alla persona offesa dall’illecito, destinazione dei proventi in parte allo stato e in parte alla persona offesa), ha optato per la destinazione pubblicistica, in considerazione della funzione generale preventiva e compensative a sottesa alla minaccia della sanzione pecuniaria civile nonché della vocazione pubblicistica di quest’ultima. Sarà un decreto del ministro della giustizia da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo a stabilire termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile. Il giudice civile potrà disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili (non inferiori a 50 euro) da due a otto. In ogni caso, il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in una unica soluzione in qualsiasi momento. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa la copertura assicurativa. Anche se nei dossier parlamentari, relativi ai lavori preparatori, si osserva che non sono previste misure sanzionatorie per chi contravvenga a tale divieto, né a carico dei singoli né a carico di assicurazioni. L’obbligo di pagamento delle sanzioni punitive civile, al contrario di quello al risarcimento del danno, non si trasmette agli eredi. Chi paga. Obbligato a pagare allo stato la sanzione pecuniaria è la persona condannata al risarcimento del danno per fatto doloso. Se il fatto è commesso da più persone, ciascuna di esse è obbligata a pagare la sanzione pecuniaria civile, che non si suddivide. Quanto si paga. La forbice è molto ampia. Per un gruppo di illeciti (ingiuria, sottrazioni di cose, danneggiamenti) si va da 100 a 8 mila euro. Per i fatti relativi alle scritture private false, all’ingiuria aggravata si va da 200 euro a 12 mila euro. Il giudice avrà un ampio potere discrezionale, ma dovrà attenersi ad alcuni parametri generali. Dovrà tenere conto di: gravità della violazione; reiterazione dell’illecito; arricchimento del soggetto responsabile; opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito; personalità dell’agente; condizioni economiche dell’agente. Si ha reiterazione quando l’illecito civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione di un’altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. Per poter contestare la reiterazione si consulterà (una volta varato) registro automatizzato in cui siano iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civile: sul punto si attende un decreto del ministro della giustizia.