Illeciti depenalizzati: fedina pulita e portafoglio vuoto

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Illeciti depenalizzati: fedina pulita e portafoglio vuoto
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Lunedì 25 Gennaio 2016
GIUSTIZIA AL RESTYLING
Dopo i dlgs approvati il 15 gennaio, sanzioni salate e procedura amministrativa o civile
Illeciti depenalizzati: fedina
pulita e portafoglio vuoto
DI
L
Pagine a cura
ANTONIO CICCIA
MESSINA
a depenalizzazione imbocca due strade, che
portano la prima davanti a un funzionario
amministrativo e la seconda
davanti al giudice civile. Molti
reati cambiano pelle e si trasformano alcuni in illeciti amministrativi e altri, invece, in
illeciti civili.
La manovra attuata con
la riforma approvata dal governo il 15 gennaio scorso è
doppia. Da un lato, abbiamo
la depenalizzazione classica
con subentro di sanzioni amministrative (quindi abbiamo
sempre una p.a. che punisce,
ma senza intaccare la libertà
personale e, comunque, fuori
dal circuito delle aule penali);
dall’altro lato assistiamo a una
manovra da gambero: un passo
indietro delle autorità penali,
per lasciare (criticamente si
potrebbe dire: abbandonare) il
campo e la vittima a farsi le
proprie ragioni in una causa
civile per ottenere il risarcimento del danno, salvo, poi,
fare un mezzo passo avanti e
incassare (o tentare di incassare) una aggiuntiva sanzione
punitiva, disposta dal giudice
civile a favore dello stato.
I due decreti legislativi (il
n. 7 e il n. 8, pubblicati sulla
G.U. n. 17 del 22/1/2016) in
commento si possono considerare da più punti di vista, ma
hanno un tratto in comune:
alleggerire il carico di lavoro
delle procure e dei tribunali.
A parte questo e, con un occhio agli effetti della riforma, il
responsabile scansa condanne
ed effetti penali, ma, se viene
beccato dalla p.a. (titolata a
irrogare la subentrata sanzione amministrativa) oppure se
viene condannato a risarcire il
danno e a pagare l’aggiuntiva
sanzione per il nuovo illecito
civile, non è detto che sia un
bene, perché la sanzione amministrativa o l’importo del
danno, aumentato della sanzione civile, rischia di essere
pesante sul portafoglio.
Se però la condotta illecita
non emerge (perché la p.a. non
la scopre o perché la vittima
non promuove un’azione civile), per il responsabile sarà un
colpo di spugna.
D’altra parte il successo della deterrenza di una reazione
sanzionatoria (penale, amministrativa o civile) dipende
dalla effettività della reazione
e cioè dal rapporto tra illeciti
commessi e illeciti sanzionati.
Anche per le sanzioni amministrative e civili, il sistema avrà
successo se riuscirà a reagire
(e a dare tutela alla collettività e alla vittima) in tutte o
quasi tutte le volte, che verrà
La sorte dei reati puniti con pena pecuniaria
Depenalizzazione/1
Depenalizzazione/2
Che succede
Trasformazione in illecito Trasformazione in illecito
amministrativo
civile
Conseguenza
Risarcimento dei danni
Pagamento sanzione pe- alla vittima più pagamencuniaria amministrativa to sanzione allo stato
(solo per fatti dolosi)
Autorità competente
P.a. individuata dalla
legge
Giudice civile
Retroattività
Si applica anche agli
Si applica agli illeciti comilleciti commessi precemessi precedentemente
dentemente
Derubricazione ma non per tutti i reati
Sono depenalizzati e scontano una sanzione amministrativa tutte le violazioni
(attualmente reato) per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Non sono depenalizzati i reati previsti
dal codice penale, tranne alcune eccezioni
e quelli previsti in alcune leggi speciali, che
riguardano settori particolarmente delicati:
edilizia e urbanistica, ambiente, territorio
e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi
ed esplosivi, elezioni e finanziamento ai
partiti, proprietà intellettuale e industriale. Del codice penale sono depenalizzati gli
atti osceni (527), pubblicazioni e spettacoli
osceni (528), rifiuto di prestazione d’opera
in caso di tumulto (652), abuso della credulità popolare (668), turpiloquio (726).
Anche i reati in materia di immigrazione,
allo stato, non sono depenalizzati.
Sono depenalizzati tre reati in materia antiriciclaggio previsti dall’art. 55 dlgs 231/07:
contravvenzioni agli obblighi di identificazione della clientela da parte di intermecommesso un illecito. Anzi è
proprio questo un argomento
a favore delle riforme: il sistema penale non ce la fa e certi
illeciti rimangono solo sulla
carta, la persona offesa non
ne ha alcun beneficio e, anche
quando si arriva a una condanna a pena pecuniaria, lo stato,
con spese sproporzionate per
irrogare la sanzione e organizzare la riscossione, riesce a incassare solo 6/7 euro su 100.
Tanto vale, è la filosofia dei
due procedimenti, ottenere almeno un risultato economico:
spendere meno risorse per indagini e processi penali; tanto
vale scommettere sul fatto che
l’autorità amministrativa sarà
più efficiente e che il cittadino
abbia voglia e soldi per iniziare
una causa civile, scommettendo ancora una volta sull’efficienza della giustizia civile.
Certo per misurare l’effettività di una riforma (anzi due)
diari, professionisti e revisori, l’omessa o
tardiva o incompleta registrazione di tutta
la documentazione e di tutte le informazioni, per i 10 anni previsti dalla legge, sulle
operazioni (art. 36)e le omesse comunicazioni di cui sono obbligati agenti di cambio,
ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria (art. 36). Sono depenalizzati
l’impedito controllo dell’attività di revisione legale, prevista dall’art. 29 dlgs 39/10 e
l’omesso versamento delle ritenute da parte
del datore di lavoro, per un importo non
superiore a euro 10.000 annui. Più sanzioni amministrative anche per il noleggio di
falsi audio, video (in violazione del diritto
d’autore) e il reato di guida senza patente
(art. 116, comma 15, codice della strada
(dlgs 285/92). Altre fattispecie depenalizzate riguardano l’installazione o l’esercizio
di impianti di distribuzione automatica
di carburanti per uso di autotrazione in
mancanza di concessione e l’inosservanza
delle prescrizioni dell’autorizzazione per
la coltivazione di piante da cui estrarre
sostanze stupefacenti.
bisognerà attendere un lasso
di tempo per potere computare
un primo bilancio. Nell’immediato, e senza dover aspettare,
ci sono comunque effetti oggettivi. Sono effetti favorevoli
ai responsabili coinvolti in
procedimenti penali, che traggono vantaggio dalla depenalizzazione (è già un beneficio)
e che forse in futuro subiranno
una sanzione amministrativa
oppure una causa per danni
più sanzione civile punitiva. La
sanzione (derubricata) viene
rinviata e il responsabile (non
solo profitta del rinvio) ma ha
già subito un tornaconto nel
fatto che non ci saranno conseguenze sul piano dell’onorabilità (la fedina penale non
viene toccata: è come prendere
una multa per avere parcheggiato in sosta vietata), non si
subiranno indagini e processi
penali. Per i procedimenti pendenti ci sono effetti sfavorevoli
per le vittime: magari avevano
la sicurezza che qualcosa si era
mosso o che, addirittura, per
esempio, il procedimento aveva
già prodotto una rinvio a giudizio e ora cade tutto e bisogna,
se si vuole ottenere qualcosa,
ricominciare da capo.
C’è, poi, dal lavoro da fare
per le procure e i tribunali penali: bisogna fare il passaggio
di consegne all’autorità amministrativa e comunque chiudere i procedimenti per reati
derubricati in sanzioni civili. È
l’ultimo atto da compiere (per
il sistema penale), anche se ci
vorrà un bel po’ di tempo, ma
lo si farà sapendo che non c’è
più un flusso di procedimenti
in entrata.
Nell’immediato, per i reati
depenalizzati in illeciti amministrativi, le autorità amministrative dovranno gestire (dedicando risorse e personale) il
flusso in entrata sia delle pen-
denze di procure e tribunali sia
organizzare l’accertamento e la
repressione di fatti commessi
dopo la riforma.
Sempre nell’immediato, se la
riforma dei reati trasformati in
illecito civile avesse followers,
ci sarebbe da lavorare per chi
ha un ruolo nella soluzione delle controversie civili (avvocati,
tribunali civili, organismi di
mediazione, ecc.).
Come saranno puniti i
reati. Le nuove sanzioni amministrative si articolano in
tre fasce:
- da 5.000 a 10.000 euro per
i reati puniti con la multa o
l’ammenda non superiore nel
massimo a euro 5.000;
- da 5.000 a 30.000 euro per
i reati puniti con la multa o
l’ammenda non superiore nel
massimo a 20.000 euro;
- da 10.000 a 50.000 euro
per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel
massimo a 20.000 euro.
In genere si tratta di sanzioni più alte delle precedenti
penali. Tuttavia, ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del dlgs non può
essere applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria
per un importo superiore al
massimo della pena originariamente inflitta per il reato. Il
procedimento è regolato dalla
legge del 1981 n. 689, e quindi
la sanzione viene irrogata con
una ordinanza ingiunzione.
Per i ricorsi contro le ordinanze
si applica il dlgs 150/2011.
I procedimenti pendenti.
Le sanzioni amministrative
sono retroattive: si applicano
anche ai reati commessi prima dell’entrata in vigore del
dlgs e non ancora giudicati
con sentenza definitiva. Tre
le ipotesi. La prima è che non
sia pendente nessun procedimento. In questo caso il fatto
verrà accertato e sanzionato
dall’autorità amministrativa
con l’applicazione della sanzione amministrativa.
Se il procedimento pendente è già stato definito, prima
dell’entrata in vigore della depenalizzazione, con sentenza
di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione
revoca la sentenza o il decreto,
dichiarando che il fatto non è
previsto dalla legge come reato e vengono meno gli effetti
penali della stessa.
Se, invece, il procedimento
è pendente presso l’autorità giudiziaria e non ancora
definito, i fascicoli dovranno
essere trasmessi all’autorità
amministrativa competente
entro 90 giorni. A meno che
non sia già decorso il termine di prescrizione del reato. A
quel punto l’autorità amministrativa inizia il procedimento per applicare la sanzione
pecuniaria amministrativa.
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Se la vittima ottiene il risarcimento in sede civile, il giudice tiene conto anche dell’Erario
Ristoro al cittadino e allo stato
I
llecito civile con strascico punitivo dello stato. Il
decreto legislativo sulla
abrogazione di reati e
introduzione di illeciti con
sanzioni pecuniarie civili,
approvato dal governo il 15
gennaio 2016, introduce un
istituto ibrido.
C’è un fatto, che è valutato
negativamente dalla legge, ma
il rimprovero al trasgressore
scatta solo se il privato prende
l’iniziativa di chiedere i danni
in un processo civile. E fin qui
nulla di diverso da quanti capita in una normale richiesta
danno. Per i reati depenalizzati, c’è una coda. Se arriva una
condanna al risarcimento del
danno, allora lo stato torna in
pista: il giudice civile, che ha
liquidato il danno, deve anche
ricordarsi dell’Erario e condannare il responsabile a pagare
una sanzione a favore delle
casse pubbliche.
In sostanza la vittima è padrona di decidere se fare o non
fare la causa al trasgressore,
cosicché l’interesse pubblico a
sanzionare una certa condotta
è subordinato all’iniziativa del
privato.
Con la conseguenza che se il
privato non fa nulla, allo stesso
modo lo stato non muoverà un
dito.
La sorte dei reati depenalizzati si valuterà a consuntivo.
Da subito, però, la vittima perderà la possibilità di attivare
una tutela pubblica (quella
penale): nel confronto con l’aggressore la vittima non potrà
contare sul fatto che lo stato,
attivato ad esempio da una
Le diverse possibilità
Persona offesa
propone
azione civile
per danni
Condanna
per fatto doloso
p
Si aggiunge d’ufficio
condanna a pagare
sanzione allo stato
Condanna
p
per fatto colposo
Rigetto
d
della domanda
Nessuna condanna
a pagare sanzione
allo stato
aliliizz
zzato
Fatto depenalizzato
Persona offesa
non propone
azione civile
per danni
querela, disponga dei mezzi e
della forza pubblica a sua difesa. Anzi è la persona offesa che
farà da apripista alla tutela di
un interesse pubblico.
Quindi l’interesse offeso dal
reato depenalizzato è pubblico
(tanto che la sanzione è incamerata dallo stato), ma non a
tal punto da giustificare l’utilizzo della magistratura penale
per le indagini e la repressione.
Vediamo a quali reati si applica
questo cambio dei connotati.
Un primo gruppo di illeciti
è punito con la sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000
euro (che si aggiunge al risarcimento del danno).
Si tratta dell’ingiuria, anche
con il mezzo informatico o telematico: la commette chi offende l’onore o il decoro di una
persona presente, o mediante
comunicazione telegrafica,
Nessuna conseguenza
a carico
del responsabile
telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni,
diretti alla persona offesa. Si
tratta anche della sottrazione
di cosa comune, commessa da
un comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o
ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune sottraendola a chi la detiene, salvo
che il fatto sia commesso su
cose fungibili e il valore di esse
non ecceda la quota spettante
al suo autore. Di questo primo
gruppo fanno anche parte il
danneggiamento di cose mobili
o immobili e l’appropriazione
di cose smarrite o ricevute per
errore o caso fortuito.
Un secondo gruppo di illeciti civili è punito con una più
grave sanzione pecuniaria, da
200 a 12.000 euro. Si tratta di
falsità nelle scritture private,
dell’abuso di un foglio firmato
in bianco, della distruzione di
una scrittura privata vera,
dell’ingiuria, mediante nell’attribuzione di un fatto determinato o commessa in presenza
di più persone.
Gli illeciti di falso nelle scritture private saranno sanzionati anche quando riguardano un
documento informatico privato
con efficacia probatoria.
Applicazione. Le nuove disposizioni sulle sanzioni pecuniarie civili del decreto si applicano anche ai fatti commessi
anteriormente alla data della
sua entrata in vigore, salvo che
il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con
decreto divenuti irrevocabili.
Così il decreto legislativo,
che però apre molti problemi
pratici con riferimento alle
violazioni commesse anterior-
mente alla entrata in vigore
del decreto legislativo in commento. Il decreto non chiarisce
le modalità attraverso le quali
il giudizio penale in corso sia
dichiarato estinto e, se del caso,
convertito in un procedimento
civile per il risarcimento e le
sanzioni civili. Potrebbe infine
essere disciplinata anche l’ipotesi residuale di giudizi civili
per azioni risarcitorie in corso,
riferite a reati già definiti con
sentenza irrevocabile.
Si aggiunge, però, che, i problemi della norma transitoria
riguardano le sole sanzioni da
pagare allo stato. Nei limiti del
termine di prescrizione, l’interessato potrà sempre iniziare
una causa civile per ottenere
il risarcimento del danno, a
prescindere dal fatto che possano o meno applicarsi le sanzioni pecuniarie civili.
Per la sanzione pecuniaria civile non è ammessa copertura assicurativa
Le sanzioni pecuniarie civili saranno applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di
risarcimento del danno. Il giudice
deciderà, d’ufficio, sull’applicazione della sanzione al termine del
giudizio, se accoglierà la domanda di risarcimento proposta dalla
persona offesa. I lavori preparatori
ricordano che l’azione di risarcimento può essere accolta anche nel
caso in cui la condotta sia colposa:
in tale ipotesi non è applicabile la
sanzione punitiva civile. La sanzione pecuniaria civile non può essere
applicata nemmeno quando il processo è iniziato senza che si abbia
la certezza che il responsabile abbia
avuto effettiva conoscenza del procedimento.
Al procedimento, anche ai fini della
irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in
quanto compatibili. Questo porterà
a qualche problema applicativo, ad
esempio per il regime delle prove.
Nel giudizio civile il giudice può
dare ragione a una parte se l’altra
non contesta i fatti o su basi presuntive: ci si chiede se questo sarà
sufficiente anche a giustificare una
sanzione pubblicistica (sostitutiva
di quella penale) e forse meritevole
di un più alto grado di garanzie per
l’incolpato.
Cosa cambia. Rispetto alla normativa mandata in soffitta cambiano
molte cose. In particolare prima si
poteva andare dalla polizia e sporgere querela e, poi, chiedere i danni
nel procedimento penale. Venendo a
mancare il canale della tutela penale, la vittima non può più sporgere
querela o denuncia, ma deve iniziare
una causa civile. Nella causa civile
dovrà dare prova del danno e dovrà
provare i fatti posti a base della domanda.
Se il fatto è di poco conto, magari la
persona offesa sarà portata a lasciar
perdere, disincentivata da costi e
tempi della giustizia civile.
Se così sarà il responsabile la farà
franca.
A chi vanno i soldi. Mettiamo che il
privato si attivi e che, per un fatto
doloso, si arriva alla condanna al risarcimento del danno e al pagamento della sanzione pecuniaria.
I soldi della sanzione civile vanno
all’Erario pubblico. La relazione illustrativa riferisce che il governo, tra
le diverse opzioni possibili (destinazione dei proventi allo stato, destinazione dei proventi alla persona
offesa dall’illecito, destinazione dei
proventi in parte allo stato e in parte
alla persona offesa), ha optato per
la destinazione pubblicistica, in considerazione della funzione generale
preventiva e compensative a sottesa
alla minaccia della sanzione pecuniaria civile nonché della vocazione
pubblicistica di quest’ultima.
Sarà un decreto del ministro della
giustizia da emanarsi entro sei mesi
dall’entrata in vigore del decreto legislativo a stabilire termini e modalità per il pagamento della sanzione
pecuniaria civile.
Il giudice civile potrà disporre, in relazione alle condizioni economiche
del condannato, che il pagamento
della sanzione pecuniaria civile sia
effettuato in rate mensili (non inferiori a 50 euro) da due a otto. In
ogni caso, il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria
in una unica soluzione in qualsiasi
momento.
Per il pagamento della sanzione
pecuniaria civile non è ammessa la
copertura assicurativa. Anche se nei
dossier parlamentari, relativi ai lavori preparatori, si osserva che non
sono previste misure sanzionatorie
per chi contravvenga a tale divieto,
né a carico dei singoli né a carico
di assicurazioni. L’obbligo di pagamento delle sanzioni punitive civile,
al contrario di quello al risarcimento del danno, non si trasmette agli
eredi.
Chi paga. Obbligato a pagare allo
stato la sanzione pecuniaria è la persona condannata al risarcimento del
danno per fatto doloso.
Se il fatto è commesso da più persone, ciascuna di esse è obbligata a
pagare la sanzione pecuniaria civile,
che non si suddivide.
Quanto si paga. La forbice è molto ampia. Per un gruppo di illeciti
(ingiuria, sottrazioni di cose, danneggiamenti) si va da 100 a 8 mila
euro. Per i fatti relativi alle scritture
private false, all’ingiuria aggravata
si va da 200 euro a 12 mila euro.
Il giudice avrà un ampio potere discrezionale, ma dovrà attenersi ad
alcuni parametri generali. Dovrà
tenere conto di: gravità della violazione; reiterazione dell’illecito;
arricchimento del soggetto responsabile; opera svolta dall’agente per
l’eliminazione o attenuazione delle
conseguenze dell’illecito; personalità dell’agente; condizioni economiche dell’agente.
Si ha reiterazione quando l’illecito
civile sia compiuto entro quattro
anni dalla commissione di un’altra
violazione sottoposta a sanzione
pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata
con provvedimento esecutivo.
Per poter contestare la reiterazione si consulterà (una volta varato)
registro automatizzato in cui siano
iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civile: sul punto si attende un decreto del ministro della giustizia.