REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo
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REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo
N. 04187/2015 REG.PROV.CAU. N. 09957/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 9957 del 2015, proposto da: Maria Rosalba Pellegrini, Renzullo Paola, Verona Alessandra, Noto Lucia, Marinucci Eleonora, Mariani Francesco, Cerelli Daniele, Picariello Fabrizio, Paola Daniele, Teti Alessio, Bonanno Anna, Cervoni Emanuele, Sutera Loredana, Felici Guendalina, Proietti Clara, Delledonne Federico, Celentano Giacomo, Colaianni Simone, La Rocca Marco, Colarusso Sergio, Neri Giuseppe, Fabbrizzi Valerio, Tamburrini Francesca, Spanu Arianna, Conti Giorgia, Albanese Andrea, Salierno Domenico, Fantoni Maria Rita, Sestito Mariagrazia, Sinisi Lucia, Eliantonio Vincenzo, Oranges Veronica, Luccone Gisella, De Carolis Gianni, De Carolis Stefano, Lunetti Alessandra, Fusco Mario Luigi, Giorgioli Giovanni, Angeletti Mario, Verrico Martina, Casinelli Sandra, Capogna Anna Rita, Felluca Fabio, Balduini Laura, Milano Cecilia, Panetta Ilaria, Myjak Natalia, Gamba Tiziana, Mariani Francesco, Salera Valter, Iamele Roberto, Salinetti Martina, Prestianni Giada, Di Bisceglie Grazia, Sconci Elisa, Femia Lucia, Antognoni Francesca, Antognoni Luca, La Rocca Francesco, Esposito Monja, Seppia Daniela, Di Gaetano Alessio, Bisegna Andrea, Monica Santelli, Dario Masuzzo, Marzia Virgili, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Emilia Pulcini, Filippo Muzi, con domicilio eletto presso Studio Legale Cerulli Irelli - Lorizio e associati in Roma, Via Dora, 1; contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Sportelli, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via Tempio di Giove, 21; nei confronti di Giorgia De Angelis, Claudia Bernardi, Vittorio Ferro, Francesca Schiavoni, Sabrina Bodò, Marta Fabbrizzi, Daniela Lina Tricoli, Francesco Remo Frascà; Isabella Martelloni, Sabrina Bertini, Tiziana ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Lacerenza, Incoronata Marika Di Biase, con domicilio eletto presso Augusto Lione in Roma, Lungotevere della Vittoria, 9; Barbara Germanelli, rappresentato e difeso dagli avv. Peppino Lonetti, Rossella Lonetti, con domicilio eletto presso Peppino Lonetti in Roma, Via Livorno, 42; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota pubblicata sull'Albo Pretorio in data 15.06.2015 con la quale è stato trasmesso l'elenco delle votazioni riportate dai candidati nella prova scritta e dal quale risultano i candidati ammessi alla prova orale relativa alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 300 posti nel profilo professionale di istruttore Polizia Municipale;- dell'allegato elenco pubblicato in data 15.06.2015;- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Isabella Martelloni e di Barbara Germanelli e di Sabrina Bertini e di Tiziana ed altri; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, il ricorso – il quale involge questioni che richiedono una delibazione a cognizione piena in sede di merito – non appare manifestamente sprovvisto di fumus boni iuris con particolare riferimento: alla insussistenza della motivazione circa la necessità di procedere alla ricorrezione degli elaborati scritti da parte della Commissione successivamente costituita in quanto nessun vizio nella correzione di detti elaborati da parte della precedente Commissione appare essere stato accertato in sede amministrativa o giurisdizionale; alla carenza di motivazione circa le riduzioni dei punteggi, talvolta ampie, attribuiti agli elaborati dei ricorrenti in sede di ricorrezione rispetto ai punteggi attribuiti in sede di prima correzione; Ritenuto equo, in ragione della estrema complessità della fattispecie in fatto ed in diritto, di disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione degli atti impugnati. Compensa le spese della presente fase cautelare. Fissa l’udienza pubblica del 23 marzo 2016 per la trattazione del merito della controversia. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: Filoreto D'Agostino, Presidente Silvia Martino, Consigliere Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/10/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)