Cumulo tra ammortizzatori sociali e redditi da lavoro

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Cumulo tra ammortizzatori sociali e redditi da lavoro
Maggio 2010
Cumulo tra ammortizzatori
sociali e redditi da lavoro
Premessa
Considerato l'attuale periodo che vede il
moltiplicarsi di aziende che sospendono o
licenziano i propri lavoratori, riteniamo utile
pubblicare un ragguaglio complessivo delle
norme e delle prassi relative alle regole di
compatibilità e cumulo tra redditi da lavoro ed ammortizzatori sociali.
Purtroppo il sedimentarsi delle normative, i
dubbi interpretativi dell'Inps e, addirittura
della Suprema Corte, non consentono la
dovuta sicurezza rispetto al comportamento da seguire nelle molteplici casistiche che
possono venirsi a creare.
Raccomandiamo pertanto - nei casi dubbi
- di rivolgersi ai nostri funzionari.
Ricordiamo inoltre che, rispetto al cumulo,
gli ammortizzatori in deroga seguono le
stesse norme degli ammortizzatori ordinari.
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Mobilità
Lavoro dipendente
A cura di G. Marcante
In costanza di percezione dell'indennità di mobilità l'articolo 8 comma 6 della legge 223/91
stabilisce che il lavoratore ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo
l'iscrizione nella lista.
Il comma 7 aggiunge che tali periodi sospendono la mobilità e non concorrono alla determinazione del periodo massimo di iscrizione e di
percezione dell'indennità (da 1 a 4 anni a seconda dell'età e dell'ubicazione dell'azienda) fino
ad un periodo pari alla durata massima dell'indennità stessa.
Quindi, un lavoratore che abbia diritto a 3 anni
di mobilità può svolgere lavori a tempo parziale
o con contratti a tempo determinato che prolungheranno il periodo di iscrizione alle liste di
mobilità fino ad un massimo di ulteriori 3 anni,
o fino alla maturazione del diritto a pensione di
vecchiaia.
Fermo restando quanto stabilito dal comma 7 in
merito alla durata massima possibile della sospensione dell'indennità, non ci sono limiti al
numero complessivo dei contratti di lavoro a
tempo determinato, salvo, chiaramente, i limiti
posti dalla legge in materia di durata e possibilità di rinnovo dei tempi determinati. Ricordiamo
che l'articolo 8 comma 2 della legge 223/91 stabilisce che la durata massima del singolo contratto di lavoro a tempo determinato è pari a 12
mesi.
In caso di rioccupazione che rispetti i requisiti di
cui sopra, anche nel caso in cui il lavoratore si
dimetta avrà diritto a percepire il residuo periodo
di indennità di mobilità spettante al momento
della sospensione.
Si rammenta che il lavoratore ha l'obbligo di
informare entro 5 giorni dall'inizio dell'attività la
sede Inps competente, pena la cancellazione
dalle liste (la circolare Inps nr.3/92 richiede una
informazione “preventiva” ma tutte le seguenti comunicazioni Inps convengono con la legge nr.223/91 sul
CGIL Vicenza
termine dei 5 giorni successivi).
Nel caso in cui il lavoratore in mobilità si
rioccupi con un lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato egli viene cancellato
dalle liste e decade dal diritto all'indennità.
Se, tuttavia, il lavoratore viene licenziato o si
dimette per giusta causa prima di aver maturato i requisiti previsti dall'articolo 16 comma
1 della legge 223/91, ovvero un anno di anzianità aziendale di cui 6 mesi di effettivo
lavoro, ha diritto a percepire la parte residua
non goduta dell'indennità che gli sarebbe
spettata (Inps, con Circ. nr. 255/94, punto 2, su
articolo 2 comma 6 del DL 299/94 , ribadisce che i
periodi di maternità obbligatoria concorrono al
raggiungimento del requisito dei 6 mesi di effettivo
lavoro).
Il comma 5 dell'articolo 9 della 223/91 prevede che un lavoratore in mobilità che accetti un
lavoro a tempo pieno e indeterminato comportante una retribuzione inferiore rispetto a
quella percepita durante il precedente rapporto di lavoro ha diritto a domanda alla corresponsione, per un massimo di dodici mesi
complessivi, di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i due
livelli retributivi (la legge prevedeva “fino ad un
massimo del 10%”; circolare Inps nr.105/97 ha
eliminato questo limite, ponendo come unico discrimine che l'assegno integrativo non possa essere di importo superiore all'indennità di mobilità
che sarebbe spettata).
I lavoratori che, assunti a tempo pieno ed
indeterminato, non superino il periodo di prova potranno reiscriversi alle liste di mobilità
per un massimo di due volte, che possono
arrivare a tre in casi eccezionali.
Teniamo a specificare che possono reiscriversi solamente coloro i quali durante tale periodo sono stati licenziati; non è possibile la
reiscrizione per i lavoratori che volontariamente si dimettano durante il periodo di prova, in quanto questo atto è assimilabile al
rifiuto di un lavoro.
Lavoro autonomo – parasubordinato
La legge 223/91 nulla prevede in merito alla
possibilità di cumulare l'indennità di mobilità
con il lavoro autonomo o parasubordinato,
quest'ultimo in verità ancora scarsamente
normato al tempo dell'approvazione della
legge.
Rispetto al cumulo tra indennità di mobilità e
lavoro autonomo o parasubordinato anche la
giurisprudenza di cassazione ha mostrato un
andamento non lineare.
A fronte di sentenze che hanno stabilito la
possibilità di cumulabilità esistono sentenze
che hanno statuito che lo svolgimento di attività di lavoro autonomo interrompe definitivamente l'erogazione dell'indennità.
La questione non ha ancora trovato una solu-
zione definitiva.
La risposta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ad un interpello della
Direzione regionale del Lavoro Abruzzo
sembra aprire uno spiraglio chenr. può essere
considerato ragionevole oltre a rispettare lo
spirito della legge 223/91 ed a non essere in
contrapposizione diretta neanche con le sentenze contrarie alla possibilità di cumulo.
Nella nota il ministero condivide la tesi della
DRL Abruzzo laddove sostiene che: la possibilità di svolgere una attività di lavoro
autonomo da parte di un lavoratore iscritto
nelle liste di mobilità e di mantenere sia l'iscrizione stessa che la relativa indennità
[…] sempre che venga rispettato il limite
imposto dall'articolo 4 D. Lgs 181/00, come
sostituito dall'articolo 5 del D.Lgs
nr.287/02, 1°comma, lettera a) alla stregua
del quale si ha la conservazione dello stato
di disoccupazione a seguito di svolgimento
di attività tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale esclusa(sic) l'imposizione, che attualmente risulta essere pari ad € 8.000, per il
lavoro dipendente ad € 4.500 per quello autonomo.
Si ribadusce tuttavia che ancora la giurisprudenza è contrastante, per cui è necessaria la
massima cautela nel consigliare ad un lavoratore di intraprendere una attività autonoma
in costanza di percezione dell'indennità di
mobilità, in quanto non possiamo escludere
che la sede Inps, ma anche il giudice, possano revocare la mobilità al lavoratore.
Nel caso in cui il lavoratore in mobilità sia
fortemente motivato ad intraprendere attività
autonoma, è bene consigliare di richiedere
l'anticipo dell'indennità residua espressamente previsto dall'articolo 7 comma 5 della legge nr.223/91.
Segnaliamo che il concetto di intraprendere,
sostiene la Suprema Corte nella sentenza
5951/01, deve essere inteso non soltanto
come “iniziare” da zero, ma anche come
“intensificare” una attività già precedentemente svolta dal lavoratore in costanza di
attività subordinata.
In merito alla possibilità di richiedere l'anticipo anche per rapporti di collaborazione a
progetto, l'Inps nella sua nota datata
17/04/2003, citando la sentenza della corte
di Cassazione sezione Lavoro numero 9007
del 20 giugno 2002, interpreta l'espressione
“lavoro autonomo” includendo tutte quelle
attività connotate dal requisito dell'autonomia, lasciando perciò intendere che sia possibile richiedere l'anticipazione della mobilità residua anche per aprire una impresa nella
quale non si contribuisce con il proprio lavoro, o per iniziare un lavoro parasubordinato.
E' tuttavia necessario prestare particolare
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Lavoro Accessorio
(Voucher)
L'articolo 7-ter,
comma 12, lettera
b) della legge
nr.33/09 e la legge
191/09 hanno introdotto la possibilità, per tutti i percettori di prestazioni integrative del
salario, nei soli anni 2009 e 2010, di
poter prestare lavoro accessorio nel
limite retributivo
massimo di 3.000
€ netti per anno
solare, in tutti i settori produttivi
(3.000 € rappresenta la cifra che
può percepire il lavoratore, pari ad
una quantità di
voucher pagati dal
committente di
4.000 €. Si veda
Circolare Inps
nr.17/2010).
Fino al tetto di
3.000 € i lavoratori non sono obbligati a fornire alcuna comunicazione all'Inps
CGIL Vicenza
attenzione, in quanto la sentenza qualifica la corresponsione anticipata come un contributo finanziario
destinato a sopperire alle spese iniziali da sostenere
per svolgere un'attività autonoma. Crediamo sia necessario, in alcuni casi, giustificare la richiesta di
anticipazione con la necessità di coprire spese iniziali per acquisto di materiali occorrenti all'inizio
dell'attività di parasubordinato.
Ricordiamo che una volta chiesta l'anticipazione
delle somme, il lavoratore non può rioccuparsi alle
altrui dipendenze, pena l'obbligo di restituzione
dell'anticipazione percepita.
Cassa Integrazione guadagni
Lavoro dipendente, autonomo, parasubordinato
I lavoratori in cassa integrazione hanno la possibilità
di svolgere lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato.
E' tuttavia utile tenere a mente che il lavoratore cassintegrato è ancora in forza presso l'azienda, per cui
è necessario che l'inizio dell'attività venga comunicato preventivamente sia all'Inps (a pena di decadenza)
che al datore di lavoro, e che l'attività che il lavoratore si appresta a svolgere non sia confliggente con gli
interessi dell'azienda di cui il lavoratore in cassa
integrazione è ancora dipendente.
Bisogna inoltre tenere conto delle norme relative
all'incumulabilità tra cassa integrazione e reddito da
lavoro, descritte dall'Inps nella sua circolare numero
179 del 2002.
In tale circolare l'istituto sostiene che è presente un
regime di totale incumulabilità per le giornate in cui
viene svolto lavoro dipendente, eccezion fatta nel
caso in cui la retribuzione sia inferiore all'integrazione salariale, nel qual caso sarà dovuta una quota fino
a concorrenza.
Se il lavoratore in cassa integrazione è a tempo parziale e l'attività non coincide temporalmente con
quella rimasta sospesa, invece, la cumulabilità è totale.
Sul cumulo tra attività autonoma (all'interno della
quale definizione riteniamo debba essere inserito
anche il lavoro parasubordinato) e cassa integrazione
guadagni la circolare Inps sostiene che, non potendosi il reddito da lavoro autonomo collocare temporalmente, il regime di incumulabilità opera fino a concorrenza dell'importo dell'integrazione salariale,
comportando una proporzionale riduzione di esso.
Rispetto a questo tema l'Inps ha annunciato da tempo che diramerà una circolare che chiarirà quanto
lasciato in sospeso dalla propria circolare nr.179, in
particolare rispetto all'arco temporale nel quale valutare il cumulo tra redditi da lavoro autonomo e indennità di cassa integrazione, anche in relazione alla
contribuzione figurativa.
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Tale regime di cumulo si applica sia alla cassa integrazione ordinaria
che a quella straordinaria.
Tuttavia è bene ricordare che la data finale di una cassa integrazione
ordinaria può non essere prevedibile con certezza, cosa che rende
sconsigliabile per il lavoratore programmare una attività di lungo
periodo.
Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali
Lavoro dipendente
L'indennità di disoccupazione viene sospesa quando il percettore si
rioccupi per un periodo fino a 5 giorni effettivi, anche inframezzati
da festività, come indicato dall'Inps nella circolare INPS nr. 3-275
Prs. del 3 ottobre 1957 esplicativa del DPR nr. 818/57.
Se il contratto è di durata superiore l'indennità di disoccupazione è
revocata, ed alla fine del contratto, previa verifica dei requisiti, dovrà
essere presentata una nuova domanda di indennità di disoccupazione,
la quale verrà erogata nel rispetto del c.d. periodo mobile
(limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, la convenzione Inps-MIUR
esclude i precari della scuola dall'obbligo di ripresentare domanda di disoccupazione anche a seguito di supplenze di durata superiore ai 5 giorni. Circ.
Inps 125/09).
Lavoro autonomo e parasubordinato
In merito alla compatibilità tra indennità di disoccupazione e lavoro
autonomo è stato formulato specifico quesito al quale la questione
alla Direzione Centrale Inps la quale non ha ancora risposto.
In attesa di un pronunciamento dell'Istituto è opportuno rifarci alla
circolare INPS nr.3-275 del 1957 che recita, tra le altre cose: Ove
dalla dichiarazione risulti un’occupazione in proprio e questa sia
preesistente alla cessazione dell’attività alle dipendenze di terzi[…]
resta fermo il principio che non costituisce impedimento alla indennizzabilità dello stato di disoccupazione l’attività che il disoccupato
continua ad esplicare per proprio conto dopo la cessazione
dell’attività alle dipendenze altrui indipendentemente dalla natura e
dal carattere dell'attività stessa.
Ove, invece, l’occupazione in proprio sia sopravvenuta[…]occorre
stabilire se questa sia da considerare per sua natura occasionale
indipendentemente dalla durata ovvero rivesta i caratteri della professionalità e continuità[…]
Nel primo caso, la occupazione in proprio non esclude
l’indennizzabilità dello stato di disoccupazione, mentre nella seconda è da considerare venuto meno lo stato di disoccupazione indennizzabile a partire dalla data iniziale dell’occupazione in proprio.
Quanto riportato in questa circolare Inps sembrerebbe permettere
l'occupazione occasionale anche in una attività autonoma. In realtà il
comportamento delle sedi Inps nei confronti di chi intraprende una
attività di lavoro autonomo o parasubordinato è l'immediata revoca
dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione residua.
Trattandosi di una revoca, e non di una sospensione, essa non viene
riattivata neanche nel caso di attività autonome della durata di una
sola giornata.
A ciò si aggiunga che, mancando il requisito della cessazione di un
lavoro dipendente, pur in presenza degli altri requisiti non sarà poi
possibile ripresentare una nuova domanda alla cessazione dell'attività
autonoma o parasubordinata, ma sarà invece necessario attendere la
fine di un eventuale successivo contratto di lavoro dipendente.
Tale particolare confusione deriva anche dall'anzianità delle norme,
le quali contengono concetti quali iscrizione al Collocamento o attività di lavoro occasionale, il cui senso è assai differente oggi rispetto
al periodo in cui sono state emanate le normative; basti pensare alle
innovazioni portate dal D.Lgs 181/00 come modificato dal D.Lgs
297/02 o alla galassia di occupazioni occasionali o discontinue dise-
CGIL Vicenza
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PATRONATO INCA-CGIL
Legge 30 marzo 2001, n. 152
!!
CGI
L
Il PATRONATO INCA (Istituto Nazionale
Confederale di Assistenza) è stato istituito –
dalla CGIL - nel 1945 per difendere i diritti
dei lavoratori e per contribuire alla riforma
della legislazione sociale e previdenziale.
L’attività Inca è svolta gratuitamente nei
confronti di tutti coloro che chiedono tutela.
Inca è il primo patronato italiano per volume
di attività e per struttura organizzativa.
Recapiti telefonici:
∗ Vicenza:
Via Maganza, n.96 - 0444 56 48 44
Contrà Riale, n. 6 - 0444 54 41 16
∗ Alte/Mont. M. - 0444 49 01 33
∗ Arzignano - 0444 67 57 61
∗ Camisano V. - 0444 41 05 81
∗ Chiampo - 0444 62 51 60
∗ Lonigo - 0444 83 08 53
∗ Noventa V. - 0444 78 71 03
∗ Recoaro T. - 0445 78 04 90
∗ Valdagno - 0445 40 23 18
∗ Bassano d. Gr. - 0424 52 91 54
∗ Schio - 0445 53 06 62
∗ Thiene - 0445 36 89 05
∗ Asiago - 0424 46 33 03
gnate dal D.Lgs 276/03.
Per tale motivo, allo stato dell'arte pare opportuno sconsigliare ai percettori di indennità di disoccupazione di iniziare una
attività di lavoro autonomo o parasubordinato. Le riflessioni presenti nella prima parte del paragrafo, si ritiene, debbano
essere utili soltanto nei casi in cui si presentino a lavoratori ai quali è stata revocata l'indennità a cagione di una occupazione
occasionale, per la eventuale redazione di un ricorso amministrativo (precisando che, anche se andasse a buon fine, non potrà però essere considerato come precedente in mancanza di direttive da parte della Direzione Centrale Inps.
Disciplina particolare per lavoro intermittente e lavoro accessorio
Lavoro intermittente
Nel messaggio nr.24865 del 06/11/2008, l'Inps ha dichiarato che coloro che hanno un contratto di lavoro intermittente che
non preveda obbligo di risposta, quindi senza la corresponsione della relativa indennità, può essere riconosciuto, limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità.
Considerata tale posizione dell’Istituto appare ragionevole sostenere che, anche in materia di cumulabilità con gli ammortizzatori sociali, le norme relative al cumulo con il lavoro dipendente devono essere applicate limitatamente ai giorni di effettiva attività lavorativa, considerando come periodi di non lavoro quelli intercorrenti, anche all'interno del contratto, tra una
chiamata e la successiva.
Lavoro Accessorio (Voucher)
L'articolo 7-ter, comma 12, lettera b) della legge nr.33/09, nonché la legge nr.191/09, hanno introdotto la possibilità, per
tutti i percettori di prestazioni integrative del salario - nei soli anni 2009 e 2010 - di poter prestare lavoro accessorio nel
limite retributivo massimo di 3.000 € netti, per anno solare, in tutti i settori produttivi (3.000 € rappresenta la cifra che può percepire il lavoratore, pari ad una quantità di voucher pagati dal committente di 4.000 €. Si veda Circolare Inps nr.17/2010).
Fino al tetto di 3.000 € i lavoratori non sono obbligati a fornire alcuna comunicazione all'Istituto.
Ciò non esclude che, presenti gli ulteriori requisiti, i lavoratori non possano guadagnare una cifra superiore, ma questa sarà
soggetta al normale regime di cumulabilità ed il superamento del tetto dovrà essere comunicato all'INPS.
Con il messaggio nr.12082 del 4/5/2010 l'Istituto comunica che, differentemente da quanto inizialmente previsto, la contribuzione (di importo pari a € 1,30 per ogni buono da € 10 riscosso dal lavoratore) non sarà detratta dalla contribuzione figurativa del singolo percettore di prestazione a sostegno del reddito.
Tale contribuzione andrà invece a parziale ristoro dell'onere legato alla contribuzione figurativa da accreditare al singolo
lavoratore, senza, quindi, provocare la diminuzione della retribuzione pensionabile.