Cumulo tra ammortizzatori sociali e redditi da lavoro
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Cumulo tra ammortizzatori sociali e redditi da lavoro
Maggio 2010 Cumulo tra ammortizzatori sociali e redditi da lavoro Premessa Considerato l'attuale periodo che vede il moltiplicarsi di aziende che sospendono o licenziano i propri lavoratori, riteniamo utile pubblicare un ragguaglio complessivo delle norme e delle prassi relative alle regole di compatibilità e cumulo tra redditi da lavoro ed ammortizzatori sociali. Purtroppo il sedimentarsi delle normative, i dubbi interpretativi dell'Inps e, addirittura della Suprema Corte, non consentono la dovuta sicurezza rispetto al comportamento da seguire nelle molteplici casistiche che possono venirsi a creare. Raccomandiamo pertanto - nei casi dubbi - di rivolgersi ai nostri funzionari. Ricordiamo inoltre che, rispetto al cumulo, gli ammortizzatori in deroga seguono le stesse norme degli ammortizzatori ordinari. ——————–———————————— Mobilità Lavoro dipendente A cura di G. Marcante In costanza di percezione dell'indennità di mobilità l'articolo 8 comma 6 della legge 223/91 stabilisce che il lavoratore ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. Il comma 7 aggiunge che tali periodi sospendono la mobilità e non concorrono alla determinazione del periodo massimo di iscrizione e di percezione dell'indennità (da 1 a 4 anni a seconda dell'età e dell'ubicazione dell'azienda) fino ad un periodo pari alla durata massima dell'indennità stessa. Quindi, un lavoratore che abbia diritto a 3 anni di mobilità può svolgere lavori a tempo parziale o con contratti a tempo determinato che prolungheranno il periodo di iscrizione alle liste di mobilità fino ad un massimo di ulteriori 3 anni, o fino alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Fermo restando quanto stabilito dal comma 7 in merito alla durata massima possibile della sospensione dell'indennità, non ci sono limiti al numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato, salvo, chiaramente, i limiti posti dalla legge in materia di durata e possibilità di rinnovo dei tempi determinati. Ricordiamo che l'articolo 8 comma 2 della legge 223/91 stabilisce che la durata massima del singolo contratto di lavoro a tempo determinato è pari a 12 mesi. In caso di rioccupazione che rispetti i requisiti di cui sopra, anche nel caso in cui il lavoratore si dimetta avrà diritto a percepire il residuo periodo di indennità di mobilità spettante al momento della sospensione. Si rammenta che il lavoratore ha l'obbligo di informare entro 5 giorni dall'inizio dell'attività la sede Inps competente, pena la cancellazione dalle liste (la circolare Inps nr.3/92 richiede una informazione “preventiva” ma tutte le seguenti comunicazioni Inps convengono con la legge nr.223/91 sul CGIL Vicenza termine dei 5 giorni successivi). Nel caso in cui il lavoratore in mobilità si rioccupi con un lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato egli viene cancellato dalle liste e decade dal diritto all'indennità. Se, tuttavia, il lavoratore viene licenziato o si dimette per giusta causa prima di aver maturato i requisiti previsti dall'articolo 16 comma 1 della legge 223/91, ovvero un anno di anzianità aziendale di cui 6 mesi di effettivo lavoro, ha diritto a percepire la parte residua non goduta dell'indennità che gli sarebbe spettata (Inps, con Circ. nr. 255/94, punto 2, su articolo 2 comma 6 del DL 299/94 , ribadisce che i periodi di maternità obbligatoria concorrono al raggiungimento del requisito dei 6 mesi di effettivo lavoro). Il comma 5 dell'articolo 9 della 223/91 prevede che un lavoratore in mobilità che accetti un lavoro a tempo pieno e indeterminato comportante una retribuzione inferiore rispetto a quella percepita durante il precedente rapporto di lavoro ha diritto a domanda alla corresponsione, per un massimo di dodici mesi complessivi, di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i due livelli retributivi (la legge prevedeva “fino ad un massimo del 10%”; circolare Inps nr.105/97 ha eliminato questo limite, ponendo come unico discrimine che l'assegno integrativo non possa essere di importo superiore all'indennità di mobilità che sarebbe spettata). I lavoratori che, assunti a tempo pieno ed indeterminato, non superino il periodo di prova potranno reiscriversi alle liste di mobilità per un massimo di due volte, che possono arrivare a tre in casi eccezionali. Teniamo a specificare che possono reiscriversi solamente coloro i quali durante tale periodo sono stati licenziati; non è possibile la reiscrizione per i lavoratori che volontariamente si dimettano durante il periodo di prova, in quanto questo atto è assimilabile al rifiuto di un lavoro. Lavoro autonomo – parasubordinato La legge 223/91 nulla prevede in merito alla possibilità di cumulare l'indennità di mobilità con il lavoro autonomo o parasubordinato, quest'ultimo in verità ancora scarsamente normato al tempo dell'approvazione della legge. Rispetto al cumulo tra indennità di mobilità e lavoro autonomo o parasubordinato anche la giurisprudenza di cassazione ha mostrato un andamento non lineare. A fronte di sentenze che hanno stabilito la possibilità di cumulabilità esistono sentenze che hanno statuito che lo svolgimento di attività di lavoro autonomo interrompe definitivamente l'erogazione dell'indennità. La questione non ha ancora trovato una solu- zione definitiva. La risposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad un interpello della Direzione regionale del Lavoro Abruzzo sembra aprire uno spiraglio chenr. può essere considerato ragionevole oltre a rispettare lo spirito della legge 223/91 ed a non essere in contrapposizione diretta neanche con le sentenze contrarie alla possibilità di cumulo. Nella nota il ministero condivide la tesi della DRL Abruzzo laddove sostiene che: la possibilità di svolgere una attività di lavoro autonomo da parte di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e di mantenere sia l'iscrizione stessa che la relativa indennità […] sempre che venga rispettato il limite imposto dall'articolo 4 D. Lgs 181/00, come sostituito dall'articolo 5 del D.Lgs nr.287/02, 1°comma, lettera a) alla stregua del quale si ha la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale esclusa(sic) l'imposizione, che attualmente risulta essere pari ad € 8.000, per il lavoro dipendente ad € 4.500 per quello autonomo. Si ribadusce tuttavia che ancora la giurisprudenza è contrastante, per cui è necessaria la massima cautela nel consigliare ad un lavoratore di intraprendere una attività autonoma in costanza di percezione dell'indennità di mobilità, in quanto non possiamo escludere che la sede Inps, ma anche il giudice, possano revocare la mobilità al lavoratore. Nel caso in cui il lavoratore in mobilità sia fortemente motivato ad intraprendere attività autonoma, è bene consigliare di richiedere l'anticipo dell'indennità residua espressamente previsto dall'articolo 7 comma 5 della legge nr.223/91. Segnaliamo che il concetto di intraprendere, sostiene la Suprema Corte nella sentenza 5951/01, deve essere inteso non soltanto come “iniziare” da zero, ma anche come “intensificare” una attività già precedentemente svolta dal lavoratore in costanza di attività subordinata. In merito alla possibilità di richiedere l'anticipo anche per rapporti di collaborazione a progetto, l'Inps nella sua nota datata 17/04/2003, citando la sentenza della corte di Cassazione sezione Lavoro numero 9007 del 20 giugno 2002, interpreta l'espressione “lavoro autonomo” includendo tutte quelle attività connotate dal requisito dell'autonomia, lasciando perciò intendere che sia possibile richiedere l'anticipazione della mobilità residua anche per aprire una impresa nella quale non si contribuisce con il proprio lavoro, o per iniziare un lavoro parasubordinato. E' tuttavia necessario prestare particolare pag. 2 Lavoro Accessorio (Voucher) L'articolo 7-ter, comma 12, lettera b) della legge nr.33/09 e la legge 191/09 hanno introdotto la possibilità, per tutti i percettori di prestazioni integrative del salario, nei soli anni 2009 e 2010, di poter prestare lavoro accessorio nel limite retributivo massimo di 3.000 € netti per anno solare, in tutti i settori produttivi (3.000 € rappresenta la cifra che può percepire il lavoratore, pari ad una quantità di voucher pagati dal committente di 4.000 €. Si veda Circolare Inps nr.17/2010). Fino al tetto di 3.000 € i lavoratori non sono obbligati a fornire alcuna comunicazione all'Inps CGIL Vicenza attenzione, in quanto la sentenza qualifica la corresponsione anticipata come un contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali da sostenere per svolgere un'attività autonoma. Crediamo sia necessario, in alcuni casi, giustificare la richiesta di anticipazione con la necessità di coprire spese iniziali per acquisto di materiali occorrenti all'inizio dell'attività di parasubordinato. Ricordiamo che una volta chiesta l'anticipazione delle somme, il lavoratore non può rioccuparsi alle altrui dipendenze, pena l'obbligo di restituzione dell'anticipazione percepita. Cassa Integrazione guadagni Lavoro dipendente, autonomo, parasubordinato I lavoratori in cassa integrazione hanno la possibilità di svolgere lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato. E' tuttavia utile tenere a mente che il lavoratore cassintegrato è ancora in forza presso l'azienda, per cui è necessario che l'inizio dell'attività venga comunicato preventivamente sia all'Inps (a pena di decadenza) che al datore di lavoro, e che l'attività che il lavoratore si appresta a svolgere non sia confliggente con gli interessi dell'azienda di cui il lavoratore in cassa integrazione è ancora dipendente. Bisogna inoltre tenere conto delle norme relative all'incumulabilità tra cassa integrazione e reddito da lavoro, descritte dall'Inps nella sua circolare numero 179 del 2002. In tale circolare l'istituto sostiene che è presente un regime di totale incumulabilità per le giornate in cui viene svolto lavoro dipendente, eccezion fatta nel caso in cui la retribuzione sia inferiore all'integrazione salariale, nel qual caso sarà dovuta una quota fino a concorrenza. Se il lavoratore in cassa integrazione è a tempo parziale e l'attività non coincide temporalmente con quella rimasta sospesa, invece, la cumulabilità è totale. Sul cumulo tra attività autonoma (all'interno della quale definizione riteniamo debba essere inserito anche il lavoro parasubordinato) e cassa integrazione guadagni la circolare Inps sostiene che, non potendosi il reddito da lavoro autonomo collocare temporalmente, il regime di incumulabilità opera fino a concorrenza dell'importo dell'integrazione salariale, comportando una proporzionale riduzione di esso. Rispetto a questo tema l'Inps ha annunciato da tempo che diramerà una circolare che chiarirà quanto lasciato in sospeso dalla propria circolare nr.179, in particolare rispetto all'arco temporale nel quale valutare il cumulo tra redditi da lavoro autonomo e indennità di cassa integrazione, anche in relazione alla contribuzione figurativa. pag.3 Tale regime di cumulo si applica sia alla cassa integrazione ordinaria che a quella straordinaria. Tuttavia è bene ricordare che la data finale di una cassa integrazione ordinaria può non essere prevedibile con certezza, cosa che rende sconsigliabile per il lavoratore programmare una attività di lungo periodo. Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali Lavoro dipendente L'indennità di disoccupazione viene sospesa quando il percettore si rioccupi per un periodo fino a 5 giorni effettivi, anche inframezzati da festività, come indicato dall'Inps nella circolare INPS nr. 3-275 Prs. del 3 ottobre 1957 esplicativa del DPR nr. 818/57. Se il contratto è di durata superiore l'indennità di disoccupazione è revocata, ed alla fine del contratto, previa verifica dei requisiti, dovrà essere presentata una nuova domanda di indennità di disoccupazione, la quale verrà erogata nel rispetto del c.d. periodo mobile (limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, la convenzione Inps-MIUR esclude i precari della scuola dall'obbligo di ripresentare domanda di disoccupazione anche a seguito di supplenze di durata superiore ai 5 giorni. Circ. Inps 125/09). Lavoro autonomo e parasubordinato In merito alla compatibilità tra indennità di disoccupazione e lavoro autonomo è stato formulato specifico quesito al quale la questione alla Direzione Centrale Inps la quale non ha ancora risposto. In attesa di un pronunciamento dell'Istituto è opportuno rifarci alla circolare INPS nr.3-275 del 1957 che recita, tra le altre cose: Ove dalla dichiarazione risulti un’occupazione in proprio e questa sia preesistente alla cessazione dell’attività alle dipendenze di terzi[…] resta fermo il principio che non costituisce impedimento alla indennizzabilità dello stato di disoccupazione l’attività che il disoccupato continua ad esplicare per proprio conto dopo la cessazione dell’attività alle dipendenze altrui indipendentemente dalla natura e dal carattere dell'attività stessa. Ove, invece, l’occupazione in proprio sia sopravvenuta[…]occorre stabilire se questa sia da considerare per sua natura occasionale indipendentemente dalla durata ovvero rivesta i caratteri della professionalità e continuità[…] Nel primo caso, la occupazione in proprio non esclude l’indennizzabilità dello stato di disoccupazione, mentre nella seconda è da considerare venuto meno lo stato di disoccupazione indennizzabile a partire dalla data iniziale dell’occupazione in proprio. Quanto riportato in questa circolare Inps sembrerebbe permettere l'occupazione occasionale anche in una attività autonoma. In realtà il comportamento delle sedi Inps nei confronti di chi intraprende una attività di lavoro autonomo o parasubordinato è l'immediata revoca dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione residua. Trattandosi di una revoca, e non di una sospensione, essa non viene riattivata neanche nel caso di attività autonome della durata di una sola giornata. A ciò si aggiunga che, mancando il requisito della cessazione di un lavoro dipendente, pur in presenza degli altri requisiti non sarà poi possibile ripresentare una nuova domanda alla cessazione dell'attività autonoma o parasubordinata, ma sarà invece necessario attendere la fine di un eventuale successivo contratto di lavoro dipendente. Tale particolare confusione deriva anche dall'anzianità delle norme, le quali contengono concetti quali iscrizione al Collocamento o attività di lavoro occasionale, il cui senso è assai differente oggi rispetto al periodo in cui sono state emanate le normative; basti pensare alle innovazioni portate dal D.Lgs 181/00 come modificato dal D.Lgs 297/02 o alla galassia di occupazioni occasionali o discontinue dise- CGIL Vicenza pag. 4 PATRONATO INCA-CGIL Legge 30 marzo 2001, n. 152 !! CGI L Il PATRONATO INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) è stato istituito – dalla CGIL - nel 1945 per difendere i diritti dei lavoratori e per contribuire alla riforma della legislazione sociale e previdenziale. L’attività Inca è svolta gratuitamente nei confronti di tutti coloro che chiedono tutela. Inca è il primo patronato italiano per volume di attività e per struttura organizzativa. Recapiti telefonici: ∗ Vicenza: Via Maganza, n.96 - 0444 56 48 44 Contrà Riale, n. 6 - 0444 54 41 16 ∗ Alte/Mont. M. - 0444 49 01 33 ∗ Arzignano - 0444 67 57 61 ∗ Camisano V. - 0444 41 05 81 ∗ Chiampo - 0444 62 51 60 ∗ Lonigo - 0444 83 08 53 ∗ Noventa V. - 0444 78 71 03 ∗ Recoaro T. - 0445 78 04 90 ∗ Valdagno - 0445 40 23 18 ∗ Bassano d. Gr. - 0424 52 91 54 ∗ Schio - 0445 53 06 62 ∗ Thiene - 0445 36 89 05 ∗ Asiago - 0424 46 33 03 gnate dal D.Lgs 276/03. Per tale motivo, allo stato dell'arte pare opportuno sconsigliare ai percettori di indennità di disoccupazione di iniziare una attività di lavoro autonomo o parasubordinato. Le riflessioni presenti nella prima parte del paragrafo, si ritiene, debbano essere utili soltanto nei casi in cui si presentino a lavoratori ai quali è stata revocata l'indennità a cagione di una occupazione occasionale, per la eventuale redazione di un ricorso amministrativo (precisando che, anche se andasse a buon fine, non potrà però essere considerato come precedente in mancanza di direttive da parte della Direzione Centrale Inps. Disciplina particolare per lavoro intermittente e lavoro accessorio Lavoro intermittente Nel messaggio nr.24865 del 06/11/2008, l'Inps ha dichiarato che coloro che hanno un contratto di lavoro intermittente che non preveda obbligo di risposta, quindi senza la corresponsione della relativa indennità, può essere riconosciuto, limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità. Considerata tale posizione dell’Istituto appare ragionevole sostenere che, anche in materia di cumulabilità con gli ammortizzatori sociali, le norme relative al cumulo con il lavoro dipendente devono essere applicate limitatamente ai giorni di effettiva attività lavorativa, considerando come periodi di non lavoro quelli intercorrenti, anche all'interno del contratto, tra una chiamata e la successiva. Lavoro Accessorio (Voucher) L'articolo 7-ter, comma 12, lettera b) della legge nr.33/09, nonché la legge nr.191/09, hanno introdotto la possibilità, per tutti i percettori di prestazioni integrative del salario - nei soli anni 2009 e 2010 - di poter prestare lavoro accessorio nel limite retributivo massimo di 3.000 € netti, per anno solare, in tutti i settori produttivi (3.000 € rappresenta la cifra che può percepire il lavoratore, pari ad una quantità di voucher pagati dal committente di 4.000 €. Si veda Circolare Inps nr.17/2010). Fino al tetto di 3.000 € i lavoratori non sono obbligati a fornire alcuna comunicazione all'Istituto. Ciò non esclude che, presenti gli ulteriori requisiti, i lavoratori non possano guadagnare una cifra superiore, ma questa sarà soggetta al normale regime di cumulabilità ed il superamento del tetto dovrà essere comunicato all'INPS. Con il messaggio nr.12082 del 4/5/2010 l'Istituto comunica che, differentemente da quanto inizialmente previsto, la contribuzione (di importo pari a € 1,30 per ogni buono da € 10 riscosso dal lavoratore) non sarà detratta dalla contribuzione figurativa del singolo percettore di prestazione a sostegno del reddito. Tale contribuzione andrà invece a parziale ristoro dell'onere legato alla contribuzione figurativa da accreditare al singolo lavoratore, senza, quindi, provocare la diminuzione della retribuzione pensionabile.