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A A PI D O C EN ZI A Condizioni generali di fornitura gas - Allegato A ART. 1 - Oggetto 1.1 ENERcom s.r.l., in quanto società autorizzata alla vendita del gas ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 164/2000 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 27/09/2004, fornirà al Cliente i quantitativi di gas naturale in conformità alle scelte effettuate dal Cliente nella Proposta di Fornitura (PdF). La consegna del gas avverrà al punto di riconsegna (PdR) presso l’indirizzo della fornitura di cui alla PdF. Per punto di riconsegna si intende il punto in cui ENERcom s.r.l. mette a disposizione, consegnandolo, il gas naturale al Cliente e si identifica, ad ogni effetto, con il misuratore. 1.2 Il gas naturale verrà somministrato alla pressione e per gli usi indicati nella PdF, ove verrà altresì specificata potenzialità e pressione richiesta, nonché, se già presente, matricola del contatore. 1.3 La fornitura avverrà nel rispetto dei livelli di qualità commerciale disposti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) per le società di vendita gas naturale. 1.4 Ai fini dell’esecuzione della fornitura, ENERcom s.r.l. provvederà a stipulare i contratti di trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di reti competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del contratto di gas naturale. ART 2 – Conclusione del contratto ed inizio della fornitura 2.1 Il Cliente, con la sottoscrizione della PdF e delle Condizioni Particolari, ha manifestato l’intenzione di acquistare gas naturale dalla ENERcom s.r.l.. Nel caso in cui il Cliente domestico sia stato contattato con tecniche di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali della ENERcom s.r.l., può, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, revocare detta PdF, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta da inviarsi a ENERcom s.r.l., ai riferimenti di cui al successivo art. 13, mediante Raccomandata A.R. oppure mediante fax, in quest’ultimo caso a condizione che sia data conferma mediante Raccomandata A.R. entro le 48 (quarantotto) ore successive. Il contratto si perfeziona nel momento in cui ENERcom s.r.l. comunica la propria accettazione al Cliente, l’accettazione può essere verbale se il contratto viene sottoscritto presso gli sportelli ENERcom. La fornitura avrà inizio secondo le tempistiche stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e, compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati dal Cliente verso i precedenti fornitori, ove si tratti di switching, la somministrazione da parte di ENERcom s.r.l. non potrà avere inizio prima del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione della PdF. ENERcom s.r.l. si riserva, in ogni caso, la facoltà di non dar seguito alla PdF e/o revocare la richiesta di switching nel caso il Cliente risulti sospeso per morosità al momento della richiesta medesima e/o risulti precedentemente moroso nei confronti di ENERcom s.r.l. nonché per ogni altro giustificato motivo. 2.2 La fornitura è subordinata: • alla realizzazione, da parte del Distributore Locale, presso il Cliente, qualora non già disponibile, di un punto di riconsegna gas (PdR); • alla presentazione, da parte del Cliente e del Fornitore, per quanto di pertinenza, delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni e permessi previsti dalla legge oltre che della documentazione, anche in forma di autocertificazione, attestante l’esistenza in capo al Cliente, dei diritti di servitù necessari per eseguire la fornitura; • al pagamento di quanto dovuto per contribuire alle spese dell’allacciamento, qualora non già disponibile. Se il Cliente che sottoscrive la PdF non è proprietario dell’immobile al quale è destinata la fornitura egli, con la sottoscrizione della stessa, sotto la propria responsabilità, dà atto che il proprietario ha dato il proprio assenso all’attivazione della fornitura. Art.3 - Recesso 3.1 ll Cliente può liberamente recedere dal contratto in qualsiasi momento, inviando direttamente o, in caso di switching, per il tramite del nuovo Fornitore, comunicazione scritta a ENERcom s.r.l., con il preavviso massimo previsto dalla legge. Attualmente la delibera n. 144/07 pubblicata sul sito www.autorita. energia.it in data 26/06/2007 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas prevede che il recesso possa essere esercitato: • con un preavviso di almeno un mese, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, per il Cliente finale domestico o per tutti i Clienti che esercitano il recesso al fine di cessare la fornitura; • con preavviso di mesi 3 (tre) nel caso di Cliente finale non domestico con consumi annui non superiori a 200.000 mc/anno. A seguito della comunicazione di recesso e, qualora non sia previsto alcun subentro di nuovo Cliente o di nuovo Fornitore, ENERcom s.r.l. dispone per la chiusura dello stesso misuratore. Fino a detta operazione il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi del gas. Il Cliente resta inoltre responsabile dei consumi di gas e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non rende possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del misuratore. In mancanza di recesso scritto da parte del Cliente, il contratto rimane in vigore, salvo quanto precisato al successivo art. 9. ME 01/All. A Rev.0 del 01.01.2011 ART 4 - Uso del gas - pericolosità dello stesso Responsabilità 4.1 Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas naturale per l’uso e la potenzialità richiesti con la PdF e in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente alla ENERcom s.r.l.. In tal caso le parti concorderanno le necessarie modifiche contrattuali. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e, quando il Cliente è un condominio, è fatto obbligo all’amministratore dello stesso di comunicare tempestivamente a ENERcom s.r.l. eventuali variazioni intervenute nella carica di amministratore, ivi comprese le date di cessazione e di subentro nella carica e le generalità complete del nuovo amministratore. Il Cliente non potrà, sotto qualsiasi forma, trasferire o cedere gas a terzi tramite derivazioni o altri metodi di consegna. 4.2 Tutti i misuratori sono muniti di sigillo di garanzia apposto dal Distributore locale ed essi rimangono di proprietà dello stesso Distributore. Il Cliente ha l’onere di accertare che il misuratore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l’obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. Il cliente deve, inoltre, assicurare la corretta custodia e conservazione degli apparecchi e componenti installati presso i punti di riconsegna. La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei misuratori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento, danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con una opportuna stima, all’addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione della fornitura ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 che segue. 4.3 In caso di violazione delle presenti norme, il Contratto si intende immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 9, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni spettante alla ENERcom s.r.l.. 4.4 Il Cliente è consapevole che il gas naturale può essere pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e far osservare. Il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129 e successive modifiche e integrazioni. In caso avverta odore di gas non dovrà accendere luci, ma aprire le finestre e chiudere sia il rubinetto dell’impianto interno che quello a valle del PdR. In ogni caso ENERcom non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di incidenti di qualunque specie che avvenissero presso il Cliente. Il Cliente si impegna a prendere accurata visione dell’opuscolo informativo sulla sicurezza “Istruzioni per l’uso” allegato alla PdF e a fornire evidenza della regolare esecuzione dell’impianto interno presentando i documenti previsti per legge o norme in materia. 4.5 Il Cliente è responsabile per apporto di modifiche, difetto di manutenzione o per incuria sugli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle del PdR. L’inosservanza di detto impegno darà facoltà alla ENERcom di sospendere la fornitura di esperire ogni ulteriore azione a salvaguardia degli interessi della medesima. 4.6 Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore locale eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate a monte del PdR. 4.7 ENERcom, in quanto società autorizzata alla sola vendita del gas, si limita ad acquisire, per le attività di allacciamento, installazione, attivazione e disattivazione svolte dal Distributore locale, le dichiarazioni e le certificazioni di competenza dello stesso Distributore locale e non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti, sia a monte che a valle del punto di riconsegna, e alle attività di competenza del Distributore locale e/o del Cliente. 4.8 Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei confronti della ENERcom per i casi in cui si verifichino delle interruzioni dell’erogazione o delle variazioni di pressione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al Distributore locale ovvero al trasportatore nazionale. In tali casi l’interruzione, ovvero la mancata erogazione, non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto a ENERcom di provvedere al trasporto del gas naturale in qualsiasi modo fino al PdR. ART. 5 Garanzie 5.1 E’ facoltà di ENERcom richiedere ed il Cliente si impegna a versare, con addebito sulla prima fattura, il deposito cauzionale di cui alla delibera 229/01 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 05/12/2001 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e successive modifiche ed integrazioni come di seguito indicato. L’importo del deposito cauzionale è fissato pari a: • € 25,00 se il consumo annuo è inferiore a 500 mc; • € 77,00 se il consumo annuo è compreso tra 500 e 5000 mc; • un importo relativo ad una mensilità di consumo medio annuo, al netto delle imposte, se i consumi superano i 5000 mc/ anno. In alternativa, i Clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno, potranno, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, consegnare a ENERcom una fideiussione di pari importo rilasciata da primario istituto bancario e costituita con l’espressa condizione che l’istituto bancario si obbliga a versare l’importo previsto a semplice richiesta di ENERcom, senza riserva alcuna ed ogni eccezione rimossa. Il Deposito Cauzionale potrà subire variazioni o modifiche a seguito di Delibere emesse dall’A.E.E.G.. La domiciliazione bancaria o postale della fattura è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno; detta garanzia verrà a cessare nel momento in cui una sola fattura domiciliata dovesse essere respinta per motivi imputabili al Cliente e, perche’ la fornitura possa continuare, occorrerà che il Cliente provveda a versare il deposito cauzionale secondo quanto previsto al punto precedente. Qualora, al termine di ogni anno solare, il Cliente venga a variare l’entità dei suoi consumi la ENERcom ha la facoltà di adeguare il deposito cauzionale con addebito o accredito sulla prima fattura utile. 5.2 Il Deposito Cauzionale è fruttifero per il Cliente in ragione degli interessi legali. Il Fornitore provvede alla restituzione del Deposito Cauzionale al termine del rapporto contrattuale tramite conguaglio sull’ultima fattura. 5.3 La fornitura non può essere sospesa per un debito del Cliente di valore inferiore o uguale al deposito versato. In questo caso ENERcom può trattenere la somma versata a saldo del debito e addebitare nella successiva fattura l’ammontare del deposito cauzionale utilizzato che il Cliente è tenuto a versare, reintegrando così la garanzia. ART. 6 Misure e controlli 6.1 La rilevazione del dato di misura e gli eventuali controlli spettano al Distributore locale che è tenuto ad effettuarli conformemente alle periodicità stabilite dall’Autorità. 6.2 l Cliente può tuttavia effettuare l’autolettura del misuratore nel periodo indicato nelle fatture, comunicando gratuitamente il dato al numero verde della ENERcom. L’autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente finale rispetto ai consumi storici del cliente stesso. L’autolettura, se comunicata alla ENERcom nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva. 6.3 Il Cliente si impegna a consentire al personale incaricato da ENERcom o dal Distributore locale il libero accesso ai propri locali per la lettura e per permettere ispezioni e controlli tecnici al misuratore. 6.4 In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all’articolo 14 del TIVG per i clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, l’ ENERcom è tenuta a fornire, nella prima bolletta utile, informazione al cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal Distributore. ART. 7 Fatturazioni - Calcolo dei consumi 7.1 La fatturazione avverrà con periodicità almeno quadrimestrale per i Clienti con consumi fino a 500 mc/anno, con periodicità almeno trimestrale per i Clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno; con periodicità mensile per i Clienti con consumo superiore a 5.000 mc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. In presenza di misuratore accessibile e nel caso di disponibilità dei dati di misura: i clienti titolari di punti di riconsegna con consumi fino a 500 mc/anno devono ricevere ogni anno almeno una bolletta di conguaglio; i clienti titolari di punti di riconsegna con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno, devono ricevere ogni sei mesi almeno una bolletta di conguaglio; i clienti titolari di punti di riconsegna con consumo superiore a 5.000 mc/anno, devono ricevere solo bollette calcolate su consumi effettivi. Le fatturazioni sono emesse sulla base degli Standard Metri Cubi (Smc) calcolati in funzione dei consumi rilevati al contatore , ovvero stimati dalla ENERcom sulla base dei consumi storici del Cliente. I consumi in Smc utilizzati ai fini del calcolo delle fatture sono ottenuti moltiplicando, qualora non sia presente un correttore automatico presso il misuratore, i numeri rilevati al misuratore stesso per il coefficiente “C” calcolato per ogni Pdr dal Distributore nel rispetto dei contenuti di cui alla delibera 159/08 e successive modifiche ed integrazioni. Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che l’ENERcom ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura in ordine alla destinazione d’uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il cliente. 7.2 La fatturazione avverrà nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza dei documenti di fatturazione di cui alla delibera Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 202/09 pubblicata sul sito www. autorita.energia.it in data 30/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni. La ENERcom si riserva di non emettere fattura per importi che non superano i 10 (dieci) euro, che verranno sommati agli importi della successiva fattura. 7.3 La fattura viene inviata in formato cartaceo. La ENERcom rende disponibile gratuitamente nel corso della fornitura un servizio di fattura on line facendone applicazione al Cliente che manifesterà interesse per lo stesso e che abbia i necessari presupposti tecnici; in tal caso il Cliente avrà l’onere di stampare la fattura trasmessa. La ENERcom continuerà l’invio delle fatture in formato cartaceo al Cliente che non abbia manifestato interesse per il servizio di fattura on line, o che non abbia i necessari presupposti tecnici per l’applicazione del servizio. 7.4 A seguito di richiesta di rettifica da parte del Cliente per Pag. 1 di 2 errori nella fatturazione a suo danno, di una fattura già pagata, l’accredito della somma non dovuta verrà effettuato nei tempi fissati dalla normativa Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in tema di qualità commerciale. 7.5 A seguito della cessazione della fornitura, a qualsiasi titolo intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore. ART. 8 Condizioni Particolari e condizioni economiche di Fornitura 8.1 Il prezzo per la fornitura di gas naturale per i Clienti domestici sarà calcolato in base ai criteri definiti ed approvati dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con delibera n. 64/09 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 04/05/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e composto come segue: (a) corrispettivo per la vendita, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione applicato dal Distributore locale, (c) corrispettivo per il servizio di trasporto e stoccaggio e (d) corrispettivo relativo alla commercializzazione all’ingrosso (CCI). 8.2 Il prezzo per la fornitura di gas naturale per i Clienti non domestici sarà calcolato in base ai criteri uniformi definiti da ENERcom e composta come segue: (a) corrispettivo per la vendita, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione applicato dal Distributore locale, (c) corrispettivo per il servizio di trasporto e stoccaggio e (d) corrispettivo relativo alla “componente sostitutiva della commercializzazione all’ingrosso” (in breve CSCI). I corrispettivi di cui ai precedenti punti a), b) e c) del presente comma verranno aggiornati secondo quanto previsto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ed eventuali organismi competenti, mentre il CSCI verrà aggiornato secondo quanto previsto nei “Criteri di Aggiornamento”, allegato alle Condizioni Economiche. 8.3 Le condizioni economicheplicate in forza di quanto previsto ai punti 8.1 e 8.2 del presente articolo, integrate con gli oneri accessori di volta in volta definiti dalla stessa Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, sono indicate in allegato alle Condizioni Particolari di Fornitura. 8.4 Salvo quanto previsto dal precedente punto 8.2 in merito a modalità di aggiornamento del corrispettivo CSCI, qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dalla Delibera n. 64/09 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 04/05/2009 e sue successive modifiche o integrazioni dovessero subire delle variazioni, ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri, ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. 8.5 Il prezzo del gas di cui alle Condizioni Particolari fa riferimento ad un Potere Calorifico Superiore nelle stesse specificato. ART. 9 Pagamento Interessi di mora – Sospensione/interruzione della fornitura – Cessazione amministrativa del contratto. 9.1 IL Cliente è tenuto al pagamento delle fatture entro la data di scadenza indicata sulle stesse, e comunque non prima di 20 giorni dalla data di emissione delle stesse fatture. Il pagamento può avvenire tramite domiciliazione bancaria/postale presso il proprio istituto bancario o ufficio postale con pagamento diretto in c/c o, utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla fattura, presso gli sportelli delle Poste Italiane, delle banche indicate sulla fattura e, gratuitamente, presso gli sportelli della ENERcom indicati in fattura. 9.2 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura 9.3 Il Cliente non potrà procedere alla sospensione del pagamento, differirlo o ridurlo neanche in caso di contestazione, né lo stesso pagamento potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti della ENERcom anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti e salvo che il Cliente sia un consumatore ai sensi dell’art. 1496-bis C.C. e cioè una “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta “ (di seguito Consumatore). 9.4 In casodi ritardato pagamento delle fatture ENERcom addebiterà sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo, interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data dell’effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati su base annua al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente buon pagatore, vale a dire il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio, sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. 9.5 In caso di mancato pagamento, ENERcom invia al Cliente una raccomandata di sollecito di pagamento e preavviso di sospensione della fornitura che avrà, a tutti gli effetti, valore di costituzione in mora. Nella raccomandata verrà indicato il temine ultimo entro il quale il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto, nonché le modalità di comunicazione alla ENERcom dell’avvenuto pagamento, il conteggio delle spese di riattivazione e disattivazione della fornitura e le spese postali relative alla messa in mora, oltre agli eventuali costi fissi derivanti dalla fornitura ed a carico del Cliente. Con la comunicazione di cui sopra, la ENERcom provvederà inoltre ad avvertire il Cliente che trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento di cui al presente punto ed indicato nella Raccomandata, la ENERcom potrà sospendere Data ME 01/All. A Rev.0 del 01.01.2011 la fornitura senza ulteriore preavviso (in ogni caso la sospensione non potrà intervenire prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio della raccomandata di sollecito) ovvero, in alternativa, di risolvere il contratto (cessazione amministrativa). La ENERcom si riserva infatti il diritto di risolvere immediatamente il contratto, senza obbligo di preavviso, nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento del dovuto nel termine di preavviso come sopra previsto e comunicato. 9.6. Qualora il Distributore dovesse necessariamente procedere alla sospensione della fornitura tramite un intervento di interruzione dell’alimentazione del Punto di Riconsegna, il Cliente sarà tenuto al pagamento delle spese conseguenti detto intervento di interruzione. Anche nel caso di disattivazione con intervento di interruzione di cui al capoverso precedente, la ENERcom potrà dichiarare immediatamente risolto senza preavviso il contratto. 9.7 In deroga a quanto previsto al precedente punto 9.5, la ENERcom può sospendere la fornitura immediatamente ed autonomamente senza bisogno di alcun avviso al Cliente e senza concedere a questi preavviso di sorta, in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, di riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto. Anche in tali casi il contratto si intende automaticamente risolto. 9.8 Il Cliente potrà ottenere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti per la fornitura di gas, secondo le modalità indicate al punto 9.9 del presente articolo, nei seguenti casi: (a) qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; (b) qualora a seguito di malfunzionamento del misuratore per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal misuratore; (c) qualora a causa di una o più mancate letture, al Cliente dotato di un misuratore accessibile, sia richiesto il pagamento di un conguaglio. La rateizzazione non sarà possibile per corrispettivi inferiore a € 50,00 (euro cinquanta/00). 9.9 ENERcom informerà il Cliente della possibilità di ottenere una rateizzazione nella fattura relativa al pagamento rateizzabile. Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dovrà dare comunicazione ad ENERcom entro il termine fissato per il pagamento della fattura, a pena di decadenza. Il corrispettivo dovuto sarà diviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di fatture stimate o di acconto ricevute successivamente rispetto alla precedente fattura di conguaglio e comunque non inferiore a due. 9.10 Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento. ART. 10 Variazioni e variazioni unilaterali Contrattuali Cessione del contratto. 10.1 Il Contratto recepirà, qualora suscettibili d’inserimento automatico, le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto. La ENERcom dovrà provvedere ad informare il Cliente della variazione apportata, comunicandola nella prima fattura emessa dopo la prima applicazione della variazione disposta. 10.2 Ove non sia possibile il recepimento automatico, la ENERcom comunicherà al Cliente in forma scritta le modifiche o le integrazioni delle disposizioni contrattuali con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse variazioni. Dalla data di ricevimento della comunicazione il Cliente ha 60 giorni di tempo per rifiutare tali variazioni e rinegoziare eventuali modifiche con la ENERcom. 10.3 La comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: (a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; (c) la decorrenza della variazione proposta; (d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. 10.4 Nel caso non si addivenisse ad un accordo entro il periodo su citato, il contratto si intende risolto. La risoluzione sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso. 10.5 La ENERcom potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata alla vendita di gas senza necessità di ottenere il consenso del Cliente o doverlo preventivamente avvertire. In questo caso resta fermo che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente di concordare nuove condizioni direttamente con il nuovo Fornitore. ART. 11 Fallimento In caso di fallimento del Cliente, il contratto è risolto immediatamente e di diritto alla data della pronuncia della sentenza dichiarativa. In tal caso ENERcom provvede alla lettura e alla chiusura del contatore per cui, qualora gli organi fallimentari intendessero ottenere il proseguimento della fornitura di gas, dovrà essere sottoscritta una nuova PdF secondo quanto stabilito dall’art. 1. Le spese per la riapertura del contatore sono a carico del Fallimento richiedente. Luogo ART. 12 Funzionamento difettoso del contatore – Ricostruzione dei consumi 12.1 In caso di arresto o di presunto funzionamento difettoso del misuratore, il Cliente deve segnalare prontamente il fatto al numero verde di Pronto Intervento del Distributore locale, indicato sulle fatture di consumo, che provvederà a predisporre tutte le verifiche del caso e, se necessario, alla sostituzione dello stesso ed al conguaglio dei consumi, per il tramite della ENERcom, ai sensi del successivo punto 12.4. 12.2 Il Cliente può sempre richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio, effettuando una richiesta scritta. Il Cliente ha il diritto di presenziare alla prova di verifica e, ove non si avvalga di tale diritto, l’esito della verifica verrà comunicato per scritto da ENERcom al Cliente. 12.3 ENERcom predisporrà l’intervento indicando preventivamente al Cliente i tempi, i costi e le modalità di esecuzione della verifica; il tutto nel rispetto delle Delibere in materia emanate dall’Autorità 12.4 Qualora il misuratore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui sopra, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del misuratore, come previsto dalla normativa vigente, nulla è dovuto dal Cliente per la verifica ed il Distributore procede, sulla base dei dati di verifica e con riferimento ai consumi storici del Cliente stesso, alla valutazione del consumo gas durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, e comunque per un periodo non superiore ad 365 giorni, provvedendo alla eventuale determinazione del conguaglio che ENERcom applicherà sulla prima fattura utile. Eventuali diversi obblighi imposti in merito dagli organi competenti verranno automaticamente recepiti da ENERcom. Se la verifica riscontra l’esattezza della misura, ENERcom addebiterà al Cliente le spese da sostenersi. ART. 13 Comunicazioni - Richieste di informazioni e reclami – attivazione procedure extragiudiziali 13.1 In ogni caso ed in qualunque momento, il Cliente potrà far pervenire qualsiasi comunicazione alla ENERcom ai seguenti recapiti: - via posta: ENERcom, via S. Chiara 9, 26010 Crema (CR) - via Fax, al numero 0373 893543 - via posta elettronica all’indirizzo [email protected] Eventuali reclami devono essere inoltrati con le stesse modalità ed agli stessi indirizzi di cui sopra e potranno essere effettuati utilizzando il modulo allegato al contratto che è anche disponibile presso tutti gli uffici e sul sito internet della ENERcom (www.ENERcomsrl.it). Le modalità di compilazione ed inoltro del reclamo sono indicate sul modulo stesso. I reclami potranno essere inoltrati anche in via telematica seguendo le istruzioni reperibili nel sito sopraindicato. Tenuto conto delle difficoltà dei Clienti anziani e dei disabili, il reclamo può essere presentato alla ENERcom anche telefonicamente; in tale caso il modulo sarà compilato dall’operatore che riceve la chiamata. 13.2 La ENERcom risponde al Cliente con la massima celerità e comunque non oltre i termini previsti dalla Delibera 168/04 e successive modifiche ed integrazioni. La ENERcom si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. 13.3 Il Cliente può, con le stesse modalità di inoltro di cui sopra, presentare richieste di informazioni alla ENERcom o richieste di attivazione di procedure extragiudiziali per la risoluzione di controversie con la ENERcom. Per le richieste telefoniche evase dall’operatore, non sarà inviata risposta scritta. 13.4 Restano salve le previsioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di comunicazione. ART. 14 Disciplina Fiscale Oltre al prezzo, di cui al precedente art. 8 (condizioni particolari ed economiche di fornitura), sono posti a carico del Cliente tutti i diritti ed i tributi che ENERcom è tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al contratto stesso. Le normative fiscali riguardanti la fornitura del gas prevedono, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato deve fare specifica richiesta alla ENERcom producendo la documentazione prevista a tale scopo. Il Cliente, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. ART. 15 Deroghe Eventuali deroghe, anche se ripetute, da parte di ENERcom, alle clausole del presente contratto, non comportano rinuncia al contenuto delle stesse. ART. 16 Indennizzi automatici - Modalità e termini di corresponsione degli Indennizzi automatici La ENERcom riconoscerà al Cliente finale gli indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale dei servizi di vendita di cui alla delibera Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 164/08 pubblicata sul sito www. autorita.energia.it in data 20/11/2008 e successive modifiche ed integrazioni e 120/08 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 08/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni Trasferirà inoltre al Cliente finale gli indennizzi automatici che il Distributore gli farà pervenire per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità per il servizio di distribuzione e misura previsti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. Firma Pag. 2 di 2