Condizioni Generali di somministrazione di gas naturale.indd

Transcript

Condizioni Generali di somministrazione di gas naturale.indd
A
A
PI
D
O
C
EN
ZI
A
Condizioni generali di fornitura gas - Allegato A
ART. 1 - Oggetto
1.1 ENERcom s.r.l., in quanto società autorizzata alla vendita del
gas ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 164/2000 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
in data 27/09/2004, fornirà al Cliente i quantitativi di gas naturale in
conformità alle scelte effettuate dal Cliente nella Proposta di Fornitura (PdF). La consegna del gas avverrà al punto di riconsegna
(PdR) presso l’indirizzo della fornitura di cui alla PdF. Per punto di
riconsegna si intende il punto in cui ENERcom s.r.l. mette a disposizione, consegnandolo, il gas naturale al Cliente e si identifica, ad
ogni effetto, con il misuratore.
1.2 Il gas naturale verrà somministrato alla pressione e per gli
usi indicati nella PdF, ove verrà altresì specificata potenzialità e
pressione richiesta, nonché, se già presente, matricola del
contatore.
1.3 La fornitura avverrà nel rispetto dei livelli di qualità
commerciale disposti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas (di seguito Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) per le società di vendita gas naturale.
1.4 Ai fini dell’esecuzione della fornitura, ENERcom s.r.l.
provvederà a stipulare i contratti di trasporto e distribuzione del
gas ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno
a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di
reti competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione,
per qualsivoglia causa, del contratto di gas naturale.
ART 2 – Conclusione del contratto ed inizio della fornitura
2.1 Il Cliente, con la sottoscrizione della PdF e delle Condizioni
Particolari, ha manifestato l’intenzione di acquistare gas
naturale dalla ENERcom s.r.l.. Nel caso in cui il Cliente domestico sia
stato contattato con tecniche di comunicazione a distanza,
ovvero fuori dai locali commerciali della ENERcom s.r.l., può,
entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, revocare detta
PdF, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, con
comunicazione scritta da inviarsi a ENERcom s.r.l., ai
riferimenti
di
cui
al
successivo
art.
13,
mediante
Raccomandata A.R. oppure mediante fax, in quest’ultimo caso
a condizione che sia data conferma mediante Raccomandata
A.R. entro le 48 (quarantotto) ore successive. Il contratto si
perfeziona nel momento in cui ENERcom s.r.l. comunica la
propria accettazione al Cliente, l’accettazione può essere
verbale se il contratto viene sottoscritto presso gli sportelli
ENERcom.
La fornitura avrà inizio secondo le tempistiche stabilite
dall’Autorità
per
l’Energia
Elettrica
ed
il
Gas
e,
compatibilmente
con
l’intervenuta
efficacia
dei
recessi esercitati dal Cliente verso i precedenti fornitori, ove si
tratti di switching, la somministrazione da parte di ENERcom
s.r.l. non potrà avere inizio prima del secondo mese
successivo
a
quello
di
sottoscrizione
della
PdF.
ENERcom s.r.l. si riserva, in ogni caso, la facoltà di non dar
seguito alla PdF e/o revocare la richiesta di switching nel caso
il Cliente risulti sospeso per morosità al momento della
richiesta medesima e/o risulti precedentemente moroso nei
confronti di ENERcom s.r.l. nonché per ogni altro giustificato
motivo.
2.2 La fornitura è subordinata:
• alla realizzazione, da parte del Distributore Locale, presso il
Cliente, qualora non già disponibile, di un punto di
riconsegna gas (PdR);
• alla presentazione, da parte del Cliente e del Fornitore, per
quanto di pertinenza, delle autorizzazioni, concessioni,
certificazioni e permessi previsti dalla legge oltre che della
documentazione, anche in forma di autocertificazione,
attestante l’esistenza in capo al Cliente, dei diritti di servitù
necessari per eseguire la fornitura;
• al pagamento di quanto dovuto per contribuire alle spese
dell’allacciamento, qualora non già disponibile.
Se il Cliente che sottoscrive la PdF non è proprietario
dell’immobile al quale è destinata la fornitura egli, con la
sottoscrizione della stessa, sotto la propria responsabilità, dà
atto che il proprietario ha dato il proprio assenso all’attivazione
della fornitura.
Art.3 - Recesso
3.1 ll Cliente può liberamente recedere dal contratto in
qualsiasi momento, inviando direttamente o, in caso di
switching, per il tramite del nuovo Fornitore, comunicazione
scritta a ENERcom s.r.l., con il preavviso massimo previsto
dalla legge.
Attualmente la delibera n. 144/07 pubblicata sul sito www.autorita.
energia.it in data 26/06/2007 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed
il Gas prevede che il recesso possa essere esercitato:
• con un preavviso di almeno un mese, decorrente dal primo
giorno del mese successivo a quello di ricevimento della
relativa comunicazione, per il Cliente finale domestico o per
tutti i Clienti che esercitano il recesso al fine di cessare la
fornitura;
• con preavviso di mesi 3 (tre) nel caso di Cliente finale non
domestico con consumi annui non superiori a 200.000
mc/anno.
A seguito della comunicazione di recesso e, qualora non sia
previsto alcun subentro di nuovo Cliente o di nuovo Fornitore,
ENERcom s.r.l. dispone per la chiusura dello stesso
misuratore. Fino a detta operazione il Cliente è obbligato al
pagamento degli importi relativi ai consumi del gas.
Il Cliente resta inoltre responsabile dei consumi di gas e di
quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire
la fornitura, non rende possibile la rilevazione finale dei
consumi e la chiusura del misuratore.
In mancanza di recesso scritto da parte del Cliente, il contratto
rimane in vigore, salvo quanto precisato al successivo art. 9.
ME 01/All. A Rev.0 del 01.01.2011
ART 4 - Uso del gas - pericolosità dello stesso Responsabilità
4.1 Il Cliente si impegna ad utilizzare il gas naturale per l’uso e
la potenzialità richiesti con la PdF e in conformità alle regole di
prudenza e sicurezza. Ogni variazione dovrà essere
comunicata tempestivamente alla ENERcom s.r.l.. In tal caso
le parti concorderanno le necessarie modifiche contrattuali.
Il Cliente ha inoltre l’obbligo di comunicare tempestivamente le
variazioni di residenza e, quando il Cliente è un condominio, è
fatto obbligo all’amministratore dello stesso di comunicare
tempestivamente a ENERcom s.r.l. eventuali variazioni
intervenute nella carica di amministratore, ivi comprese le date
di cessazione e di subentro nella carica e le generalità
complete del nuovo amministratore.
Il Cliente non potrà, sotto qualsiasi forma, trasferire o cedere
gas a terzi tramite derivazioni o altri metodi di consegna.
4.2 Tutti i misuratori sono muniti di sigillo di garanzia apposto
dal Distributore locale ed essi rimangono di proprietà dello
stesso Distributore. Il Cliente ha l’onere di accertare che il
misuratore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l’obbligo di
comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva.
Il cliente deve, inoltre, assicurare la corretta custodia e conservazione degli apparecchi e componenti installati presso i
punti di riconsegna.
La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione
destinata a turbare il regolare funzionamento dei misuratori,
nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento, danno luogo a
conguaglio dei consumi non misurati, determinati con una
opportuna stima, all’addebito di tutte le spese, e possono dar
luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione
della fornitura ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 che segue.
4.3 In caso di violazione delle presenti norme, il Contratto si
intende immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti del
successivo art. 9, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni
spettante alla ENERcom s.r.l..
4.4 Il Cliente è consapevole che il gas naturale può essere
pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune
che egli stesso si impegna a conoscere e far osservare. Il
Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati,
rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a
personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica UNI
CIG 7129 e successive modifiche e integrazioni. In caso
avverta odore di gas non dovrà accendere luci, ma aprire le
finestre e chiudere sia il rubinetto dell’impianto interno che
quello a valle del PdR. In ogni caso ENERcom non potrà
essere in alcun modo ritenuta responsabile di incidenti di
qualunque specie che avvenissero presso il Cliente.
Il Cliente si impegna a prendere accurata visione dell’opuscolo
informativo sulla sicurezza “Istruzioni per l’uso” allegato alla
PdF e a fornire evidenza della regolare esecuzione
dell’impianto interno presentando i documenti previsti per
legge o norme in materia.
4.5 Il Cliente è responsabile per apporto di modifiche, difetto di
manutenzione o per incuria sugli impianti che comportino
diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle
del PdR. L’inosservanza di detto impegno darà facoltà alla
ENERcom di sospendere la fornitura di esperire ogni ulteriore
azione a salvaguardia degli interessi della medesima.
4.6 Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore
locale eventuali situazioni di pericolo o necessità di
manutenzione riscontrate a monte del PdR.
4.7 ENERcom, in quanto società autorizzata alla sola vendita
del gas, si limita ad acquisire, per le attività di allacciamento,
installazione, attivazione e disattivazione svolte dal Distributore
locale, le dichiarazioni e le certificazioni di competenza dello
stesso Distributore locale e non assume alcuna responsabilità
in relazione agli impianti, sia a monte che a valle del punto di
riconsegna, e alle attività di competenza del Distributore locale
e/o del Cliente.
4.8
Nessun
indennizzo,
risarcimento,
riduzione
del
corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia
titolo, avanzati dal Cliente nei confronti della ENERcom per i
casi in cui si verifichino delle interruzioni dell’erogazione o delle
variazioni di pressione dipendenti da caso fortuito, forza
maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero
di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque
imputabili al Distributore locale ovvero al trasportatore
nazionale. In tali casi l’interruzione, ovvero la mancata
erogazione, non potranno costituire ragione di risoluzione del
contratto né potrà essere imposto a ENERcom di provvedere
al trasporto del gas naturale in qualsiasi modo fino al PdR.
ART. 5 Garanzie
5.1 E’ facoltà di ENERcom richiedere ed il Cliente si impegna a
versare, con addebito sulla prima fattura, il deposito cauzionale di
cui alla delibera 229/01 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
in data 05/12/2001 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e
successive modifiche ed integrazioni come di seguito indicato.
L’importo del deposito cauzionale è fissato pari a:
• € 25,00 se il consumo annuo è inferiore a 500 mc;
• € 77,00 se il consumo annuo è compreso tra 500 e 5000 mc;
• un importo relativo ad una mensilità di consumo medio annuo, al
netto delle imposte, se i consumi superano i 5000 mc/ anno.
In alternativa, i Clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno,
potranno, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
consegnare a ENERcom una fideiussione di pari importo
rilasciata da primario istituto bancario e costituita con
l’espressa condizione che l’istituto bancario si obbliga a
versare l’importo previsto a semplice richiesta di ENERcom,
senza
riserva
alcuna
ed
ogni
eccezione
rimossa.
Il Deposito Cauzionale potrà subire variazioni o modifiche a
seguito di Delibere emesse dall’A.E.E.G..
La domiciliazione bancaria o postale della fattura è considerata
forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i
clienti con consumi fino a 5000 mc/anno; detta garanzia verrà
a cessare nel momento in cui una sola fattura domiciliata
dovesse essere respinta per motivi imputabili al Cliente e,
perche’ la fornitura possa continuare, occorrerà che il Cliente
provveda a versare il deposito cauzionale secondo quanto
previsto al punto precedente.
Qualora, al termine di ogni anno solare, il Cliente venga a
variare l’entità dei suoi consumi la ENERcom ha la facoltà di
adeguare il deposito cauzionale con addebito o accredito sulla
prima fattura utile.
5.2 Il Deposito Cauzionale è fruttifero per il Cliente in ragione
degli interessi legali. Il Fornitore provvede alla restituzione del
Deposito Cauzionale al termine del rapporto contrattuale
tramite conguaglio sull’ultima fattura.
5.3 La fornitura non può essere sospesa per un debito del
Cliente di valore inferiore o uguale al deposito versato. In
questo caso ENERcom può trattenere la somma versata a
saldo del debito e addebitare nella successiva fattura
l’ammontare del deposito cauzionale utilizzato che il Cliente è
tenuto a versare, reintegrando così la garanzia.
ART. 6 Misure e controlli
6.1 La rilevazione del dato di misura e gli eventuali controlli
spettano al Distributore locale che è tenuto ad effettuarli
conformemente alle periodicità stabilite dall’Autorità.
6.2 l Cliente può tuttavia effettuare l’autolettura del misuratore
nel periodo indicato nelle fatture, comunicando gratuitamente il
dato
al
numero
verde
della
ENERcom.
L’autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di
non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente
finale rispetto ai consumi storici del cliente stesso.
L’autolettura, se comunicata alla ENERcom nel periodo
indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a
conguaglio salvo eventuale successiva rettifica a seguito di
raccolta di misura effettiva.
6.3 Il Cliente si impegna a consentire al personale incaricato
da ENERcom o dal Distributore locale il libero accesso ai
propri locali per la lettura e per permettere ispezioni e controlli
tecnici al misuratore.
6.4 In caso di mancata raccolta della misura secondo le
previsioni di cui all’articolo 14 del TIVG per i clienti titolari di un
punto di riconsegna dotato di misuratore non accessibile o con
accessibilità parziale, l’ ENERcom è tenuta a fornire, nella
prima bolletta utile, informazione al cliente sulle cause che
hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto
trasmesso dal Distributore.
ART. 7 Fatturazioni - Calcolo dei consumi
7.1
La
fatturazione
avverrà
con
periodicità
almeno
quadrimestrale per i Clienti con consumi fino a 500 mc/anno,
con periodicità almeno trimestrale per i Clienti con consumi
superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno; con
periodicità mensile per i Clienti con consumo superiore a 5.000
mc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono
inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
In presenza di misuratore accessibile e nel caso di disponibilità
dei dati di misura: i clienti titolari di punti di riconsegna con
consumi fino a 500 mc/anno devono ricevere ogni anno
almeno una bolletta di conguaglio; i clienti titolari di punti di
riconsegna con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a
5.000 mc/anno, devono ricevere ogni sei mesi almeno una
bolletta di conguaglio; i clienti titolari di punti di riconsegna con
consumo superiore a 5.000 mc/anno, devono ricevere solo
bollette calcolate su consumi effettivi.
Le fatturazioni sono emesse sulla base degli Standard Metri
Cubi (Smc) calcolati in funzione dei consumi rilevati al
contatore , ovvero stimati dalla ENERcom sulla base dei
consumi storici del Cliente.
I consumi in Smc utilizzati ai fini del calcolo delle fatture sono
ottenuti moltiplicando, qualora non sia presente un correttore
automatico presso il misuratore, i numeri rilevati al misuratore
stesso per il coefficiente “C” calcolato per ogni Pdr dal
Distributore nel rispetto dei contenuti di cui alla delibera 159/08
e successive modifiche ed integrazioni.
Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si
effettua sulla base dei consumi che l’ENERcom ritiene
possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto
dichiarato dal cliente stesso al momento della richiesta di
allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura
in ordine alla destinazione d’uso del gas, al numero ed al tipo
di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il cliente.
7.2 La fatturazione avverrà nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza dei documenti di fatturazione di cui alla delibera Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 202/09 pubblicata sul sito www.
autorita.energia.it in data 30/12/2009 e successive modifiche ed
integrazioni.
La ENERcom si riserva di non emettere fattura per importi che
non superano i 10 (dieci) euro, che verranno sommati agli
importi della successiva fattura.
7.3 La fattura viene inviata in formato cartaceo. La ENERcom
rende disponibile gratuitamente nel corso della fornitura un
servizio di fattura on line facendone applicazione al Cliente che
manifesterà interesse per lo stesso e che abbia i necessari
presupposti tecnici; in tal caso il Cliente avrà l’onere di
stampare la fattura trasmessa. La ENERcom continuerà l’invio
delle fatture in formato cartaceo al Cliente che non abbia
manifestato interesse per il servizio di fattura on line, o che
non abbia i necessari presupposti tecnici per l’applicazione del
servizio.
7.4 A seguito di richiesta di rettifica da parte del Cliente per
Pag. 1 di 2
errori nella fatturazione a suo danno, di una fattura già pagata,
l’accredito della somma non dovuta verrà effettuato nei tempi
fissati dalla normativa Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in
tema di qualità commerciale.
7.5 A seguito della cessazione della fornitura, a qualsiasi titolo
intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati o accreditati gli
eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione
anche in base alla lettura finale da parte del Distributore.
ART. 8 Condizioni Particolari e condizioni economiche di
Fornitura
8.1 Il prezzo per la fornitura di gas naturale per i Clienti domestici
sarà calcolato in base ai criteri definiti ed approvati dall’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas con delibera n. 64/09 pubblicata sul sito
www.autorita.energia.it in data 04/05/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e composto come segue: (a) corrispettivo per
la vendita, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione applicato
dal Distributore locale, (c) corrispettivo per il servizio di trasporto
e stoccaggio e (d) corrispettivo relativo alla commercializzazione
all’ingrosso (CCI).
8.2 Il prezzo per la fornitura di gas naturale per i Clienti non domestici sarà calcolato in base ai criteri uniformi definiti da ENERcom
e composta come segue: (a) corrispettivo per la vendita, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione applicato dal Distributore
locale, (c) corrispettivo per il servizio di trasporto e stoccaggio e (d)
corrispettivo relativo alla “componente sostitutiva della commercializzazione all’ingrosso” (in breve CSCI).
I corrispettivi di cui ai precedenti punti a), b) e c) del presente comma verranno aggiornati secondo quanto previsto dall’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas ed eventuali organismi competenti,
mentre il CSCI verrà aggiornato secondo quanto previsto nei “Criteri di Aggiornamento”, allegato alle Condizioni Economiche.
8.3 Le condizioni economicheplicate in forza di quanto previsto ai
punti 8.1 e 8.2 del presente articolo, integrate con gli oneri accessori di volta in volta definiti dalla stessa Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, sono indicate in allegato alle Condizioni Particolari
di Fornitura.
8.4 Salvo quanto previsto dal precedente punto 8.2 in merito a
modalità di aggiornamento del corrispettivo CSCI, qualora, nel
corso dell’esecuzione del contratto, i criteri, le componenti, gli
elementi e/o i parametri previsti dalla Delibera n. 64/09 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 04/05/2009 e sue
successive modifiche o integrazioni dovessero subire delle
variazioni, ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o
diversi criteri, componenti, elementi, parametri, ovvero ulteriori
oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini
della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella
stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita
dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. Di tali variazioni il
Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni sono
applicate.
8.5 Il prezzo del gas di cui alle Condizioni Particolari fa
riferimento ad un Potere Calorifico Superiore nelle stesse
specificato.
ART.
9
Pagamento
Interessi
di
mora
–
Sospensione/interruzione della fornitura – Cessazione
amministrativa del contratto.
9.1 IL Cliente è tenuto al pagamento delle fatture entro la data
di scadenza indicata sulle stesse, e comunque non prima di 20
giorni dalla data di emissione delle stesse fatture.
Il
pagamento
può
avvenire
tramite
domiciliazione
bancaria/postale presso il proprio istituto bancario o ufficio
postale con pagamento diretto in c/c o, utilizzando il bollettino
di conto corrente allegato alla fattura, presso gli sportelli delle
Poste Italiane, delle banche indicate sulla fattura e,
gratuitamente, presso gli sportelli della ENERcom indicati in
fattura.
9.2 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo
indicato in fattura
9.3 Il Cliente non potrà procedere alla sospensione del
pagamento, differirlo o ridurlo neanche in caso di
contestazione, né lo stesso pagamento potrà essere
compensato con eventuali crediti che il Cliente vanti nei
confronti della ENERcom anche relativi ad altri contratti, salvo
diverso ed espresso accordo tra le parti e salvo che il Cliente
sia un consumatore ai sensi dell’art. 1496-bis C.C. e cioè una
“persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta “ (di
seguito Consumatore).
9.4 In casodi ritardato pagamento delle fatture ENERcom
addebiterà sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo,
interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della
fattura fino alla data dell’effettivo pagamento; tali interessi
saranno calcolati su base annua al tasso ufficiale di riferimento
(TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali.
Il Cliente buon pagatore, vale a dire il Cliente che ha pagato
nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio,
sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi
10 (dieci) giorni di ritardo.
9.5 In caso di mancato pagamento, ENERcom invia al Cliente
una raccomandata di sollecito di pagamento e preavviso di
sospensione della fornitura che avrà, a tutti gli effetti, valore di
costituzione in mora. Nella raccomandata verrà indicato il
temine ultimo entro il quale il Cliente dovrà provvedere al
pagamento di quanto dovuto, nonché le modalità di
comunicazione alla ENERcom dell’avvenuto pagamento, il
conteggio delle spese di riattivazione e disattivazione della
fornitura e le spese postali relative alla messa in mora, oltre
agli eventuali costi fissi derivanti dalla fornitura ed a carico del
Cliente.
Con la comunicazione di cui sopra, la ENERcom provvederà
inoltre ad avvertire il Cliente che trascorso inutilmente il
termine ultimo di pagamento di cui al presente punto ed
indicato nella Raccomandata, la ENERcom potrà sospendere
Data
ME 01/All. A Rev.0 del 01.01.2011
la fornitura senza ulteriore preavviso (in ogni caso la
sospensione non potrà intervenire prima che siano trascorsi 10
(dieci) giorni dalla data di invio della raccomandata di sollecito)
ovvero, in alternativa, di risolvere il contratto (cessazione
amministrativa). La ENERcom si riserva infatti il diritto di
risolvere immediatamente il contratto, senza obbligo di
preavviso, nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento
del dovuto nel termine di preavviso come sopra previsto e
comunicato.
9.6. Qualora il Distributore dovesse necessariamente
procedere alla sospensione della fornitura tramite un intervento
di interruzione dell’alimentazione del Punto di Riconsegna, il
Cliente sarà tenuto al pagamento delle spese conseguenti
detto intervento di interruzione.
Anche nel caso di disattivazione con intervento di interruzione
di cui al capoverso precedente, la ENERcom potrà dichiarare
immediatamente risolto senza preavviso il contratto.
9.7 In deroga a quanto previsto al precedente punto 9.5, la
ENERcom può sospendere la fornitura immediatamente ed
autonomamente senza bisogno di alcun avviso al Cliente e
senza concedere a questi preavviso di sorta, in caso di
prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli dei
gruppi di misura, di riattivazione non autorizzata della fornitura
sospesa per morosità, ovvero di utilizzo degli impianti in modo
non conforme al contratto. Anche in tali casi il contratto si
intende automaticamente risolto.
9.8 Il Cliente potrà ottenere la rateizzazione dei corrispettivi
dovuti per la fornitura di gas, secondo le modalità indicate al
punto 9.9 del presente articolo, nei seguenti casi: (a) qualora la
fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più
elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute
successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il
caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella fattura di
conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in
acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione
stagionale
dei
consumi;
(b)
qualora
a
seguito
di
malfunzionamento del misuratore per causa non imputabile al
Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per
consumi non registrati dal misuratore; (c) qualora a causa di
una o più mancate letture, al Cliente dotato di un misuratore
accessibile, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
La rateizzazione non sarà possibile per corrispettivi inferiore a
€ 50,00 (euro cinquanta/00).
9.9 ENERcom informerà il Cliente della possibilità di ottenere
una rateizzazione nella fattura relativa al pagamento
rateizzabile. Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione
ne dovrà dare comunicazione ad ENERcom entro il termine
fissato per il pagamento della fattura, a pena di decadenza. Il
corrispettivo dovuto sarà diviso in un numero di rate di
ammontare costante pari almeno al numero di fatture stimate o
di acconto ricevute successivamente rispetto alla precedente
fattura di conguaglio e comunque non inferiore a due.
9.10 Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno
interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento.
ART. 10 Variazioni e variazioni unilaterali Contrattuali Cessione del contratto.
10.1 Il Contratto recepirà, qualora suscettibili d’inserimento
automatico, le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di
Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino
modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai
corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a
servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto. La
ENERcom dovrà provvedere ad informare il Cliente della
variazione apportata, comunicandola nella prima fattura
emessa dopo la prima applicazione della variazione disposta.
10.2 Ove non sia possibile il recepimento automatico, la
ENERcom comunicherà al Cliente in forma scritta le modifiche
o le integrazioni delle disposizioni contrattuali con un preavviso
non inferiore a 90 (novanta) giorni di calendario rispetto alla
decorrenza delle stesse variazioni. Dalla data di ricevimento
della comunicazione il Cliente ha 60 giorni di tempo per
rifiutare tali variazioni e rinegoziare eventuali modifiche con la
ENERcom.
10.3 La comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà
contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le
seguenti informazioni: (a) il testo completo di ciascuna delle
disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (b)
l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e
degli effetti della variazione proposta; (c) la decorrenza della
variazione proposta; (d) i termini e le modalità per la
comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di
esercitare il recesso senza oneri.
10.4 Nel caso non si addivenisse ad un accordo entro il
periodo su citato, il contratto si intende risolto. La risoluzione
sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo
alla ricezione della comunicazione di recesso.
10.5 La ENERcom potrà cedere il contratto ad altra impresa
autorizzata alla vendita di gas senza necessità di ottenere il
consenso del Cliente o doverlo preventivamente avvertire. In
questo caso resta fermo che la cessione non potrà comportare
un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli,
salva la possibilità per il Cliente di concordare nuove condizioni
direttamente con il nuovo Fornitore.
ART. 11 Fallimento
In caso di fallimento del Cliente, il contratto è risolto
immediatamente e di diritto alla data della pronuncia della
sentenza dichiarativa. In tal caso ENERcom provvede alla
lettura e alla chiusura del contatore per cui, qualora gli organi
fallimentari intendessero ottenere il proseguimento della
fornitura di gas, dovrà essere sottoscritta una nuova PdF
secondo quanto stabilito dall’art. 1. Le spese per la riapertura
del contatore sono a carico del Fallimento richiedente.
Luogo
ART. 12 Funzionamento difettoso del contatore –
Ricostruzione dei consumi
12.1 In caso di arresto o di presunto funzionamento difettoso
del misuratore, il Cliente deve segnalare prontamente il fatto al
numero verde di Pronto Intervento del Distributore locale,
indicato sulle fatture di consumo, che provvederà a
predisporre tutte le verifiche del caso e, se necessario, alla
sostituzione dello stesso ed al conguaglio dei consumi, per il
tramite della ENERcom, ai sensi del successivo punto 12.4.
12.2 Il Cliente può sempre richiedere la verifica del corretto
funzionamento del misuratore in contraddittorio, effettuando
una richiesta scritta. Il Cliente ha il diritto di presenziare alla
prova di verifica e, ove non si avvalga di tale diritto, l’esito della
verifica verrà comunicato per scritto da ENERcom al Cliente.
12.3
ENERcom
predisporrà
l’intervento
indicando
preventivamente al Cliente i tempi, i costi e le modalità di
esecuzione della verifica; il tutto nel rispetto delle Delibere in
materia emanate dall’Autorità
12.4 Qualora il misuratore installato presso il Cliente, a seguito
delle verifiche di cui sopra, presenti un errore nella
registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza
riferiti alla portata del misuratore, come previsto dalla
normativa vigente, nulla è dovuto dal Cliente per la verifica ed
il Distributore procede, sulla base dei dati di verifica e con
riferimento ai consumi storici del Cliente stesso, alla
valutazione del consumo gas durante il periodo di irregolare
funzionamento del misuratore, e comunque per un periodo non
superiore ad 365 giorni, provvedendo alla eventuale
determinazione del conguaglio che ENERcom applicherà sulla
prima fattura utile.
Eventuali diversi obblighi imposti in merito dagli organi
competenti verranno automaticamente recepiti da ENERcom.
Se la verifica riscontra l’esattezza della misura, ENERcom
addebiterà al Cliente le spese da sostenersi.
ART. 13 Comunicazioni - Richieste di informazioni e
reclami – attivazione procedure extragiudiziali
13.1 In ogni caso ed in qualunque momento, il Cliente potrà
far pervenire qualsiasi comunicazione alla ENERcom ai
seguenti recapiti:
- via posta: ENERcom, via S. Chiara 9, 26010 Crema (CR)
- via Fax, al numero 0373 893543
- via posta elettronica all’indirizzo [email protected]
Eventuali reclami devono essere inoltrati con le stesse
modalità ed agli stessi indirizzi di cui sopra e potranno essere
effettuati utilizzando il modulo allegato al contratto che è anche
disponibile presso tutti gli uffici e sul sito internet della
ENERcom (www.ENERcomsrl.it).
Le modalità di compilazione ed inoltro del reclamo sono
indicate sul modulo stesso.
I reclami potranno essere inoltrati anche in via telematica
seguendo le istruzioni reperibili nel sito sopraindicato.
Tenuto conto delle difficoltà dei Clienti anziani e dei disabili, il
reclamo può essere presentato alla ENERcom anche
telefonicamente; in tale caso il modulo sarà compilato
dall’operatore che riceve la chiamata.
13.2 La ENERcom risponde al Cliente con la massima celerità
e comunque non oltre i termini previsti dalla Delibera 168/04 e
successive modifiche ed integrazioni.
La ENERcom si riserva di inviare le comunicazioni anche con
nota in fattura.
13.3 Il Cliente può, con le stesse modalità di inoltro di cui
sopra, presentare richieste di informazioni alla ENERcom o
richieste di attivazione di procedure extragiudiziali per la
risoluzione di controversie con la ENERcom.
Per le richieste telefoniche evase dall’operatore, non sarà
inviata risposta scritta.
13.4 Restano salve le previsioni di cui al Contratto che
prevedono una specifica modalità di comunicazione.
ART. 14 Disciplina Fiscale
Oltre al prezzo, di cui al precedente art. 8 (condizioni particolari
ed economiche di fornitura), sono posti a carico del Cliente tutti
i diritti ed i tributi che ENERcom è tenuta a pagare
all’Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione
al contratto stesso.
Le normative fiscali riguardanti la fornitura del gas prevedono,
per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato.
Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di
poter essere assoggettato al trattamento agevolato deve fare
specifica
richiesta
alla
ENERcom
producendo
la
documentazione prevista a tale scopo.
Il Cliente, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale,
assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle
dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate.
ART. 15 Deroghe
Eventuali deroghe, anche se ripetute, da parte di ENERcom,
alle clausole del presente contratto, non comportano rinuncia
al contenuto delle stesse.
ART. 16 Indennizzi automatici - Modalità e termini di
corresponsione degli Indennizzi automatici
La ENERcom riconoscerà al Cliente finale gli indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale dei servizi di vendita di cui alla delibera Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas 164/08 pubblicata sul sito www.
autorita.energia.it in data 20/11/2008 e successive modifiche ed
integrazioni e 120/08 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in
data 08/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni Trasferirà
inoltre al Cliente finale gli indennizzi automatici che il Distributore
gli farà pervenire per il mancato rispetto degli standard specifici di
qualità per il servizio di distribuzione e misura previsti dall’Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas.
Firma
Pag. 2 di 2