CERTIFICAZIONE SOA: CATEGORIE E REQUISITI ATTESTAZIONE
Transcript
CERTIFICAZIONE SOA: CATEGORIE E REQUISITI ATTESTAZIONE
CERTIFICAZIONE SOA: CATEGORIE E REQUISITI ATTESTAZIONE SOA Il Codice Civile, all’art. 1655, definisce l’appalto nei seguenti termini: “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro”. Detta definizione per avere una completezza deve essere contigua a quella di impresa. Dell’imprenditore il Codice Civile, all’art. 2082, dà la seguente definizione: “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”. L’appaltatore è un imprenditore. La professionalità, tuttavia, non deve ritenersi elemento essenziale dell’appalto. Può aversi, cioè, un appalto assunto occasionalmente. In tale caso l’assunzione dell’appalto non fa assumere all’appaltatore la figura di imprenditore. APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI Il compimento di un’opera o la prestazione di un servizio verso il corrispettivo in denaro possono essere commessi anche dai comuni, così come dai privati. Mentre, però, l’esecuzione di opere per conto di privati e l’esecuzione di opere per conto dei comuni assumono la stessa figura giuridica dell’appalto vero e proprio, pur nella diversa regolamentazione, la prestazione dei servizi, invece, si atteggia in modo diverso Il compimento di un’opera o la prestazione di un servizio verso il corrispettivo in denaro possono essere commessi anche dai comuni, così come dai privati. Mentre, però, l’esecuzione di opere per conto di privati e l’esecuzione di opere per conto dei comuni assumono la stessa figura giuridica dell’appalto vero e proprio, pur nella diversa regolamentazione, la prestazione dei servizi, invece, si atteggia in modo diverso Il primo settore dove è obbligo di legge per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche la certificazione.Inoltre in questo compartimento, molto delicato e particolarmente attento al rispetto delle leggi in materia, nell’ottica di una massima sicurezza e garanzia delle opere costruite, è stata introdotta un altro tipo di qualificazione: la cosiddetta SOA: Società Organismo di Attestazione. Con il DPR 25/01/2000, n° 34, il legislatore ha identificato nelle SOA i soggetti a cui affidare il compito di attestare le imprese che intendono partecipare a gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici. Con il , il legislatore ha identificato nelle SOA i soggetti a cui affidare il compito di attestare le imprese che intendono partecipare a gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici. SOA come Società Organismo di Attestazione, organismi di diritto privato autorizzati ad agire sul territorio nazionale per accertare ed attestare l'esistenza degli elementi di qualificazione richiesti dalla nuova normativa. Composizione azionaria e struttura organizzativa delle SOA, come definito con più precisione all'art. 7 del regolamento, devono assicurare alle imprese clienti il rispetto del principio di indipendenza del giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale e finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Nel nuovo scenario per la qualificazione delle imprese, le SOA intervengono dunque come organismi di terza parte, in una posizione equidistante tra ente appaltante ed impresa cliente, con l'esclusivo compito di svolgere attività di attestazione, nella stretta osservanza delle norme del regolamento. E' previsto per le SOA un organico minimo con specifici requisiti professionali, ed il preciso divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni all'organizzazione aziendale per lo svolgimento dell'attività di attestazione. Il compito di autorizzare le SOA all'esercizio dell'attività e di controllare che esse operino in modo coerente alle indicazioni riportate all'art. 12 del regolamento, spetta all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.L'attestazione consiste nella verifica dei requisiti stabiliti dalla legge per accedere all'assegnazione di lavori pubblici. È il documento che sostituisce il vecchio certificato ANC, rappresentando il lasciapassare per accedere alle gare d'appalto. Ogni SOA può rilasciare l'attestazione in seguito alla verifica dei requisiti definiti nel dettaglio per ogni categoria cui l'impresa vuole accedere. Le imprese vengono giudicate in base al fatturato, al loro monte lavori, ai costi ed alle spese per il personale, all'attrezzatura tecnica posseduta ed alla presenza di un Sistema Qualità o di elementi di esso.L'attestazione è obbligatoria per dimostrare di possedere gli elementi idonei alla partecipazione a gare d'appalto per l'assegnazione di lavori pubblici di importo superiore ai 150.000 €. Le motivazioni per cui l'attestazione è necessaria, tuttavia, vanno ben oltre. Le disposizioni di legge sono state modificate per prevedere che la sola attestazione di qualificazione costituisca condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti abilitanti; questo significa che le stazioni appaltanti non possono più richiedere ai concorrenti di ottenere la qualificazione in base a caratteristiche, requisiti e modalità diversi da quelli previsti dal regolamento. Le motivazioni per cui l'attestazione è necessaria, tuttavia, vanno ben oltre. Le disposizioni di legge sono state modificate per prevedere che la sola attestazione di qualificazione costituisca per la dimostrazione dell'esistenza dei; questo significa che le stazioni appaltanti non possono più richiedere ai concorrenti di ottenere la qualificazione in base a caratteristiche, requisiti e modalità diversi da quelli previsti dal regolamento. In quest'ottica l'attestazione, non vuole più rappresentare soltanto un obbligo di legge, ma anche uno strumento che possa garantire maggiore trasparenza ed imparzialità, a tutela dell'impresa concorrente e degli utenti finali dell'opera pubblica. La qualificazione viene rilasciata in base al possesso di determinati requisiti: Cittadinanza italiana o stato appartenente all'unione europea, assenza di procedimenti in corso, assenza di violazioni gravi, iscrizione alla C.C.I.A.A. ecc; Cittadinanza italiana o stato appartenente all'unione europea, assenza di procedimenti in corso, assenza di violazioni gravi, iscrizione alla C.C.I.A.A. ecc: requisiti di ordine speciale: Capacità economico finanziaria, capacità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, adeguato organico medio annuo. Quest'ultimo ordine di requisiti stabilisce le categorie e classifiche che l'impresa può chiedere come qualificazione; Capacità economico finanziaria, capacità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, adeguato organico medio annuo. Quest'ultimo ordine di requisiti stabilisce le categorie e classifiche che l'impresa può chiedere come qualificazione; Sistema di Gestione Qualità certificato. Dal 1° gennaio 2000 viene disposta l'abrogazione della L. 57/1962, che regola la qualificazione per la partecipazione agli appalti pubblici attraverso l'Albo Nazionale Costruttori ed entra in vigore la nuova disciplina che in sintesi prevede: la qualificazione obbligatoria per appalti di valore superiore a 150.000 euro modellata in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori; il sistema di qualificazione è affidato a organismi di diritto privato sottoposti all'autorizzazione e controllo dell'autorità: le SOA; la qualificazione è subordinata al possesso di requisiti di ordine generale, tecnicoorganizzativi ed economico-finanziari, conformi alle norme comunitarie; le SOA attestano il possesso da parte dell'impresa dei requisiti richiesti, nonché della certificazione (o della dichiarazione) rilasciata da soggetti accreditati secondo le norme europee UNI-CEI-EN-45000; l'obbligo di qualificazione per le imprese mediante l'ottenimento dell'attestazione da parte di una delle SOA autorizzate; per l'entrata in vigore della legge è previsto un periodo transitorio, a seconda degli importi dei lavori, fino al 28 febbraio 2001 e 31 dicembre 2001, nel quale la partecipazione alle gare può essere consentita sia alle imprese qualificate dalle SOA, sia a quelle in corso di qualificazione (in tale secondo caso il possesso dei requisiti deve essere accertato direttamente dalle stazioni appaltanti). Il D.P.R. 34/2000 prevede che per la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 è obbligatoria l’attestazione SOA, permettendo alle imprese che ne sono in possesso la possibilità di realizzare tutti i lavori pubblici in base alla propria categoria e classifica di iscrizione. Tuttavia dal 01/01/2003, le imprese per ottenere l’appalto di opere pubbliche, per un valore superiore a € 620.000,00 oltre alla certificazione SOA devono possedere anche la "Certificazione di Qualità" aziendale o la "Dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità" aziendale. I soggetti che possono beneficiare della qualificazione SOA sono le società ammesse alle gare, secondo la legge 109/94, ovvero: le imprese individuali, anche artigiane, le società di persone (S.n.c., S.a.s), società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a), le società cooperative; i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti e tra imprese artigiane; i consorzi stabili. In base a questa legge sono stati fatti 2 regolamenti: 1. Regolamento generale sui lavori pubblici, dove viene disciplinato tutto, cioè vita morte e miracoli delle procedure dei lavori pubblici, dall'inizio quando viene stanziato il finanziamento, alla progettazione fino al collaudo dei lavori 2. Regolamento sulla qualificazione (DPR 34/2000), quello che abolisce l'Albo Nazionale Costruttori, fissa nuove categorie e classifiche, e fa si che le imprese per poter concorrere ad appalti pubblici debbano avere un attestato di qualificazione rilasciato da Società private abilitate al rilascio di detta o qualificazione, le cosiddette SOA. Minor Concorrenza: Prima del nuovo sistema di qualificazione le imprese iscritte all'ANC e cioè che partecipavano a gare d'appalto, in tutta Italia, erano 50.000, attualmente le imprese che hanno stipulato contratto con una SOA e che potranno partecipare alle gare sono soltanto 9.000. Quindi si prevede maggior spazio per le aziende che vogliono iniziare ad operare con il pubblico. Prima del nuovo sistema di qualificazione le imprese iscritte all'ANC e cioè che partecipavano a gare d'appalto, in tutta Italia, erano , attualmente le imprese che hanno stipulato contratto con una SOA e che potranno partecipare alle gare sono soltanto . Quindi si prevede maggior spazio per le aziende che vogliono iniziare ad operare con il pubblico. Prezzi concorrenziali: I prezzi che si applicano per i lavori pubblici sono differenti rispetto ai prezzi del mercato privato, le differenze variano rispetto alla zona in cui si opera, ma in ogni caso non si differenziano di molto e sono sempre remunerativi perché realizzati da apposite analisi di mercato e garantiscono continuità nel tempo. I prezzi che si applicano per i lavori pubblici sono differenti rispetto ai prezzi del mercato privato, le differenze variano rispetto alla zona in cui si opera, ma in ogni caso non si differenziano di molto e sono sempre remunerativi perché realizzati da apposite analisi di mercato e garantiscono continuità nel tempo. Indispensabile per il subappalto: L'attestato SOA garantisce a chi lo possiede l'acquisizione di commesse in subappalto per grandi opere pubbliche, infatti nei lavori pubblici non possono essere affidati lavori in subappalto superiori a 150.000 euro ad imprese che non sono in possesso dell'attestato SOA, l'attestato, quindi, consentirà alle imprese che lo posseggono di potersi proporre come subappaltanti per opere di importo elevato con poca concorrenza, pensate che per la categoria OG11 (Impianti tecnologici ) sono attualmente in procinto di attestarsi poco più di 300 imprese in tutta Italia, per la Categoria OS4 (Impianti elettromeccanici trasportatori) le imprese attestate sono soltanto in 50, per la OS26 (Pavimentazioni e sovrastrutture speciali) sono in 71 e solo in 7 per OS32 (Strutture in legno), ma lo stesso vale per categorie molto usate: per la OG2 (restauri) le imprese attestate sono solamente 570. Il mercato del pubblico offre molto di più rispetto alle imprese attualmente abilitate. L'attestato SOA garantisce a chi lo possiede l'acquisizione di commesse in subappalto per grandi opere pubbliche, infatti nei lavori pubblici essere affidati lavori in subappalto superiori a 150.000 euro ad imprese che non sono in possesso dell'attestato SOA, l'attestato, quindi, consentirà alle imprese che lo posseggono di potersi proporre come subappaltanti per opere di importo elevato con poca concorrenza, pensate che per la categoria OG11 (Impianti tecnologici ) sono attualmente in procinto di attestarsi poco più di 300 imprese in tutta Italia, per la Categoria OS4 (Impianti elettromeccanici trasportatori) le imprese attestate sono soltanto in 50, per la OS26 (Pavimentazioni e sovrastrutture speciali) sono in 71 e solo in 7 per OS32 (Strutture in legno), ma lo stesso vale per categorie molto usate: per la OG2 (restauri) le imprese attestate sono solamente 570. Il mercato del pubblico offre molto di più rispetto alle imprese attualmente abilitate. Potersi associare per grandi opere: un iscrizione con importo basso, ad esempio un iscrizione per lavori stradali per 500milioni, consente, a chi la possiede, la possibilità di potersi associare con altre imprese qualificate e concorrere per lavori di importi superiori a cinque volte quello posseduto, lo stesso vale per la costituzione di consorzi, l'attestato dà la possibilità di sommare le iscrizioni possedute e di costituire consorzi stabili qualificati per gli importi complessivi e le categorie possedute dai consorziati. Sarà possibile quindi concorrere a gare con importi bassi singolarmente e a gare con importi elevati come consorzio. un iscrizione con importo basso, ad esempio un iscrizione per lavori stradali per 500milioni, consente, a chi la possiede, la possibilità di potersi associare con altre imprese qualificate e concorrere per lavori di importi superiori a cinque volte quello posseduto, lo stesso vale per la costituzione di consorzi, l'attestato dà la possibilità di sommare le iscrizioni possedute e di costituire consorzi stabili qualificati per gli importi complessivi e le categorie possedute dai consorziati. Sarà possibile quindi concorrere a gare con importi bassi singolarmente e a gare con importi elevati come consorzio. Dimostrazione di attendibilità e di capacità tecnica organizzativa: l'attestato conferisce a chi lo possiede dimostrazione di regolarità con gli obblighi fiscali e contributivi, capacità tecnica organizzativa , assenza di procedimenti penali e possesso di referenze bancarie, requisiti indispensabili per proporsi sul mercato, sia pubblico che privato. l'attestato conferisce a chi lo possiede dimostrazione di regolarità con gli obblighi fiscali e contributivi, capacità tecnica organizzativa , assenza di procedimenti penali e possesso di referenze bancarie, requisiti indispensabili per proporsi sul mercato, sia pubblico che privato. Referenze sui lavori: lo stesso vale per la dimostrazione della capacità operativa, se siete attestati per una determinata categoria (es. opere di finiture edili), vuol dire che avete dimostrato di aver eseguito lavori per quella categoria e che i lavori sono stati eseguiti con buon esito, non hanno dato luogo a vertenza alcuna e siete in possesso dell'attrezzatura necessaria. lo stesso vale per la dimostrazione della capacità operativa, se siete attestati per una determinata categoria (es. opere di finiture edili), vuol dire che avete dimostrato di aver eseguito lavori per quella categoria e che i lavori sono stati eseguiti con buon esito, non hanno dato luogo a vertenza alcuna e siete in possesso dell'attrezzatura necessaria.