CERTIFICAZIONE SOA: CATEGORIE E REQUISITI ATTESTAZIONE

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CERTIFICAZIONE SOA: CATEGORIE E REQUISITI ATTESTAZIONE
CERTIFICAZIONE SOA: CATEGORIE E REQUISITI
ATTESTAZIONE SOA
Il Codice Civile, all’art. 1655, definisce l’appalto nei seguenti termini: “L’appalto è il
contratto col quale una parte assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la
gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso il
corrispettivo in denaro”.
Detta definizione per avere una completezza deve essere contigua a quella di impresa.
Dell’imprenditore il Codice Civile, all’art. 2082, dà la seguente definizione: “È
imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni e servizi”. L’appaltatore è un imprenditore.
La professionalità, tuttavia, non deve ritenersi elemento essenziale dell’appalto. Può
aversi, cioè, un appalto assunto occasionalmente. In tale caso l’assunzione dell’appalto
non fa assumere all’appaltatore la figura di imprenditore.
APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI
Il compimento di un’opera o la prestazione di un servizio verso il corrispettivo in denaro
possono essere commessi anche dai comuni, così come dai privati. Mentre, però,
l’esecuzione di opere per conto di privati e l’esecuzione di opere per conto dei comuni
assumono la stessa figura giuridica dell’appalto vero e proprio, pur nella diversa
regolamentazione, la prestazione dei servizi, invece, si atteggia in modo diverso
Il compimento di un’opera o la prestazione di un servizio verso il corrispettivo in denaro
possono essere commessi anche dai comuni, così come dai privati. Mentre, però,
l’esecuzione di opere per conto di privati e l’esecuzione di opere per conto dei comuni
assumono la stessa figura giuridica dell’appalto vero e proprio, pur nella diversa
regolamentazione, la prestazione dei servizi, invece, si atteggia in modo diverso Il primo
settore dove è obbligo di legge per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche la
certificazione.Inoltre in questo compartimento, molto delicato e particolarmente
attento al rispetto delle leggi in materia, nell’ottica di una massima sicurezza e garanzia
delle opere costruite, è stata introdotta un altro tipo di qualificazione: la cosiddetta
SOA: Società Organismo di Attestazione.
Con il DPR 25/01/2000, n° 34, il legislatore ha identificato nelle SOA i soggetti a cui
affidare il compito di attestare le imprese che intendono partecipare a gare
d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.
Con il , il legislatore ha identificato nelle SOA i soggetti a cui affidare il compito di
attestare le imprese che intendono partecipare a gare d'appalto per l'esecuzione di
lavori pubblici. SOA come Società Organismo di Attestazione, organismi di diritto privato
autorizzati ad agire sul territorio nazionale per accertare ed attestare l'esistenza degli
elementi di qualificazione richiesti dalla nuova normativa.
Composizione azionaria e struttura organizzativa delle SOA, come definito con più
precisione all'art. 7 del regolamento, devono assicurare alle imprese clienti il rispetto
del principio di indipendenza del giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale
e finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
Nel nuovo scenario per la qualificazione delle imprese, le SOA intervengono dunque
come organismi di terza parte, in una posizione equidistante tra ente appaltante ed
impresa cliente, con l'esclusivo compito di svolgere attività di attestazione, nella
stretta osservanza delle norme del regolamento.
E' previsto per le SOA un organico minimo con specifici requisiti professionali, ed il
preciso divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni all'organizzazione aziendale
per lo svolgimento dell'attività di attestazione.
Il compito di autorizzare le SOA all'esercizio dell'attività e di controllare che esse
operino in modo coerente alle indicazioni riportate all'art. 12 del regolamento, spetta
all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.L'attestazione consiste nella verifica dei
requisiti stabiliti dalla legge per accedere all'assegnazione di lavori pubblici. È il
documento che sostituisce il vecchio certificato ANC, rappresentando il lasciapassare
per accedere alle gare d'appalto.
Ogni SOA può rilasciare l'attestazione in seguito alla verifica dei requisiti definiti nel
dettaglio per ogni categoria cui l'impresa vuole accedere. Le imprese vengono giudicate
in base al fatturato, al loro monte lavori, ai costi ed alle spese per il personale,
all'attrezzatura tecnica posseduta ed alla presenza di un Sistema Qualità o di elementi di
esso.L'attestazione è obbligatoria per dimostrare di possedere gli elementi idonei alla
partecipazione a gare d'appalto per l'assegnazione di lavori pubblici di importo
superiore ai 150.000 €.
Le motivazioni per cui l'attestazione è necessaria, tuttavia, vanno ben oltre. Le
disposizioni di legge sono state modificate per prevedere che la sola attestazione di
qualificazione costituisca condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione
dell'esistenza dei requisiti abilitanti; questo significa che le stazioni appaltanti non
possono più richiedere ai concorrenti di ottenere la qualificazione in base a
caratteristiche, requisiti e modalità diversi da quelli previsti dal regolamento.
Le motivazioni per cui l'attestazione è necessaria, tuttavia, vanno ben oltre. Le
disposizioni di legge sono state modificate per prevedere che la sola attestazione di
qualificazione costituisca per la dimostrazione dell'esistenza dei; questo significa che le
stazioni appaltanti non possono più richiedere ai concorrenti di ottenere la
qualificazione in base a caratteristiche, requisiti e modalità diversi da quelli previsti dal
regolamento.
In quest'ottica l'attestazione, non vuole più rappresentare soltanto un obbligo di legge,
ma anche uno strumento che possa garantire maggiore trasparenza ed imparzialità, a
tutela dell'impresa concorrente e degli utenti finali dell'opera pubblica.
La qualificazione viene rilasciata in base al possesso di determinati requisiti:
Cittadinanza italiana o stato appartenente all'unione europea, assenza di
procedimenti in corso, assenza di violazioni gravi, iscrizione alla C.C.I.A.A. ecc;
Cittadinanza italiana o stato appartenente all'unione europea, assenza di procedimenti
in corso, assenza di violazioni gravi, iscrizione alla C.C.I.A.A. ecc:
requisiti di ordine speciale: Capacità economico finanziaria, capacità tecnica e
organizzativa, adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, adeguato organico medio
annuo. Quest'ultimo ordine di requisiti stabilisce le categorie e classifiche che
l'impresa può chiedere come qualificazione;
Capacità economico finanziaria, capacità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di
attrezzatura tecnica, adeguato organico medio annuo. Quest'ultimo ordine di requisiti
stabilisce le categorie e classifiche che l'impresa può chiedere come qualificazione;
Sistema di Gestione Qualità certificato.
Dal 1° gennaio 2000 viene disposta l'abrogazione della L. 57/1962, che regola la
qualificazione per la partecipazione agli appalti pubblici attraverso l'Albo Nazionale
Costruttori ed entra in vigore la nuova disciplina che in sintesi prevede:

la qualificazione obbligatoria per appalti di valore superiore a 150.000 euro
modellata in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori;

il sistema di qualificazione è affidato a organismi di diritto privato sottoposti
all'autorizzazione e controllo dell'autorità: le SOA;

la qualificazione è subordinata al possesso di requisiti di ordine generale, tecnicoorganizzativi ed economico-finanziari, conformi alle norme comunitarie;

le SOA attestano il possesso da parte dell'impresa dei requisiti richiesti, nonché
della certificazione (o della dichiarazione) rilasciata da soggetti accreditati
secondo le norme europee UNI-CEI-EN-45000;

l'obbligo di qualificazione per le imprese mediante l'ottenimento dell'attestazione
da parte di una delle SOA autorizzate;
per l'entrata in vigore della legge è previsto un periodo transitorio, a seconda degli
importi dei lavori, fino al 28 febbraio 2001 e 31 dicembre 2001, nel quale la
partecipazione alle gare può essere consentita sia alle imprese qualificate dalle SOA, sia
a quelle in corso di qualificazione (in tale secondo caso il possesso dei requisiti deve
essere accertato direttamente dalle stazioni appaltanti).
Il D.P.R. 34/2000 prevede che per la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori
pubblici di importo superiore a € 150.000,00 è obbligatoria l’attestazione SOA,
permettendo alle imprese che ne sono in possesso la possibilità di realizzare tutti i lavori
pubblici in base alla propria categoria e classifica di iscrizione.
Tuttavia dal 01/01/2003, le imprese per ottenere l’appalto di opere pubbliche, per un
valore superiore a € 620.000,00 oltre alla certificazione SOA devono possedere anche la
"Certificazione di Qualità" aziendale o la "Dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità" aziendale.
I soggetti che possono beneficiare della qualificazione SOA sono le società ammesse alle
gare, secondo la legge 109/94, ovvero: le imprese individuali, anche artigiane, le società
di persone (S.n.c., S.a.s), società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a), le società
cooperative; i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti e tra
imprese artigiane; i consorzi stabili.
In base a questa legge sono stati fatti 2 regolamenti:
1. Regolamento generale sui lavori pubblici, dove viene disciplinato tutto, cioè vita
morte e miracoli delle procedure dei lavori pubblici, dall'inizio quando viene
stanziato il finanziamento, alla progettazione fino al collaudo dei lavori
2. Regolamento sulla qualificazione (DPR 34/2000), quello che abolisce l'Albo
Nazionale Costruttori, fissa nuove categorie e classifiche, e fa si che le imprese
per poter concorrere ad appalti pubblici debbano avere un attestato di
qualificazione rilasciato da Società private abilitate al rilascio di detta o
qualificazione, le cosiddette SOA.
Minor Concorrenza: Prima del nuovo sistema di qualificazione le imprese iscritte all'ANC
e cioè che partecipavano a gare d'appalto, in tutta Italia, erano 50.000, attualmente le
imprese che hanno stipulato contratto con una SOA e che potranno partecipare alle gare
sono soltanto 9.000. Quindi si prevede maggior spazio per le aziende che vogliono
iniziare ad operare con il pubblico.
Prima del nuovo sistema di qualificazione le imprese iscritte all'ANC e cioè che
partecipavano a gare d'appalto, in tutta Italia, erano , attualmente le imprese che
hanno stipulato contratto con una SOA e che potranno partecipare alle gare sono
soltanto . Quindi si prevede maggior spazio per le aziende che vogliono iniziare ad
operare con il pubblico.
Prezzi concorrenziali: I prezzi che si applicano per i lavori pubblici sono differenti
rispetto ai prezzi del mercato privato, le differenze variano rispetto alla zona in cui si
opera, ma in ogni caso non si differenziano di molto e sono sempre remunerativi perché
realizzati da apposite analisi di mercato e garantiscono continuità nel tempo.
I prezzi che si applicano per i lavori pubblici sono differenti rispetto ai prezzi del
mercato privato, le differenze variano rispetto alla zona in cui si opera, ma in ogni caso
non si differenziano di molto e sono sempre remunerativi perché realizzati da apposite
analisi di mercato e garantiscono continuità nel tempo.
Indispensabile per il subappalto: L'attestato SOA garantisce a chi lo possiede
l'acquisizione di commesse in subappalto per grandi opere pubbliche, infatti nei lavori
pubblici non possono essere affidati lavori in subappalto superiori a 150.000 euro ad
imprese che non sono in possesso dell'attestato SOA, l'attestato, quindi, consentirà alle
imprese che lo posseggono di potersi proporre come subappaltanti per opere di importo
elevato con poca concorrenza, pensate che per la categoria OG11 (Impianti tecnologici )
sono attualmente in procinto di attestarsi poco più di 300 imprese in tutta Italia, per la
Categoria OS4 (Impianti elettromeccanici trasportatori) le imprese attestate sono
soltanto in 50, per la OS26 (Pavimentazioni e sovrastrutture speciali) sono in 71 e solo in
7 per OS32 (Strutture in legno), ma lo stesso vale per categorie molto usate: per la OG2
(restauri) le imprese attestate sono solamente 570. Il mercato del pubblico offre molto
di più rispetto alle imprese attualmente abilitate.
L'attestato SOA garantisce a chi lo possiede l'acquisizione di commesse in subappalto per
grandi opere pubbliche, infatti nei lavori pubblici essere affidati lavori in subappalto
superiori a 150.000 euro ad imprese che non sono in possesso dell'attestato SOA,
l'attestato, quindi, consentirà alle imprese che lo posseggono di potersi proporre come
subappaltanti per opere di importo elevato con poca concorrenza, pensate che per la
categoria OG11 (Impianti tecnologici ) sono attualmente in procinto di attestarsi poco
più di 300 imprese in tutta Italia, per la Categoria OS4 (Impianti elettromeccanici
trasportatori) le imprese attestate sono soltanto in 50, per la OS26 (Pavimentazioni e
sovrastrutture speciali) sono in 71 e solo in 7 per OS32 (Strutture in legno), ma lo stesso
vale per categorie molto usate: per la OG2 (restauri) le imprese attestate sono
solamente 570. Il mercato del pubblico offre molto di più rispetto alle imprese
attualmente abilitate.
Potersi associare per grandi opere: un iscrizione con importo basso, ad esempio un
iscrizione per lavori stradali per 500milioni, consente, a chi la possiede, la possibilità di
potersi associare con altre imprese qualificate e concorrere per lavori di importi
superiori a cinque volte quello posseduto, lo stesso vale per la costituzione di consorzi,
l'attestato dà la possibilità di sommare le iscrizioni possedute e di costituire consorzi
stabili qualificati per gli importi complessivi e le categorie possedute dai consorziati.
Sarà possibile quindi concorrere a gare con importi bassi singolarmente e a gare con
importi elevati come consorzio.
un iscrizione con importo basso, ad esempio un iscrizione per lavori stradali per
500milioni, consente, a chi la possiede, la possibilità di potersi associare con altre
imprese qualificate e concorrere per lavori di importi superiori a cinque volte quello
posseduto, lo stesso vale per la costituzione di consorzi, l'attestato dà la possibilità di
sommare le iscrizioni possedute e di costituire consorzi stabili qualificati per gli importi
complessivi e le categorie possedute dai consorziati. Sarà possibile quindi concorrere a
gare con importi bassi singolarmente e a gare con importi elevati come consorzio.
Dimostrazione di attendibilità e di capacità tecnica organizzativa: l'attestato conferisce
a chi lo possiede dimostrazione di regolarità con gli obblighi fiscali e contributivi,
capacità tecnica organizzativa , assenza di procedimenti penali e possesso di referenze
bancarie, requisiti indispensabili per proporsi sul mercato, sia pubblico che privato.
l'attestato conferisce a chi lo possiede dimostrazione di regolarità con gli obblighi fiscali
e contributivi, capacità tecnica organizzativa , assenza di procedimenti penali e
possesso di referenze bancarie, requisiti indispensabili per proporsi sul mercato, sia
pubblico che privato.
Referenze sui lavori: lo stesso vale per la dimostrazione della capacità operativa, se
siete attestati per una determinata categoria (es. opere di finiture edili), vuol dire che
avete dimostrato di aver eseguito lavori per quella categoria e che i lavori sono stati
eseguiti con buon esito, non hanno dato luogo a vertenza alcuna e siete in possesso
dell'attrezzatura necessaria.
lo stesso vale per la dimostrazione della capacità operativa, se siete attestati per una
determinata categoria (es. opere di finiture edili), vuol dire che avete dimostrato di
aver eseguito lavori per quella categoria e che i lavori sono stati eseguiti con buon esito,
non hanno dato luogo a vertenza alcuna e siete in possesso dell'attrezzatura necessaria.