INTERPOSIZIONE FISCALE DELLE POLIZZE
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INTERPOSIZIONE FISCALE DELLE POLIZZE
L’INTERPOSIZIONE FISCALE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA LUCE DEI RECENTI CASI DI PRASSI adempimenti degli intermediari e dei contribuenti I poteri istruttori del fisco I profili sanzionatori: amministrativi e penali UFFICIO CENTRALE PER IL CONTRASTO AGLI ILLECITI FISCALI INTERNAZIONALI L’art. 12, co. 3, del D.L. n. 78/2009, ha istituito presso la Direzione Centrale Accertamento l’Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali (U.C.I.F.I.), con i seguenti compiti: 1. individuazione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero e di trasferimento della residenza all’estero a fini di evasione fiscale e definizione delle relative strategie di contrasto e le connesse metodologie operative; 2. coordinamento e monitoraggio delle attività di controllo sul territorio nazionale concernenti i predetti fenomeni; 3. acquisizione di informazioni rilevanti per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con l’ausilio, per le attività da svolgere all’estero, del personale della Guardia di Finanza di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 4. esecuzione delle indagini e dei controlli sui fenomeni di maggiore rilevanza e pericolosità. 2 - L’AMBITO DI OPERATIVITÀ Contrasto agli illeciti fiscali internazionali: principali aree d’azione 1. 2. 3. Sistematica valorizzazione dei dati sui flussi finanziari transfrontalieri inviati dagli intermediari finanziari nazionali in ottemperanza agli obblighi di “monitoraggio fiscale” attraverso un analisi di coerenza con le informazioni già presenti al sistema informativo dell’A.T. e altre rivenienti da altre fonti “aperte”; Metodico impiego delle informazioni sui redditi conseguiti all’estero dai contribuenti nazionali ottenuti attraverso il cd. “scambio automatico” tra Stati; Accordi FATCA con USA e progetto pilota tra 5 paesi UE (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) su scambio automatico di informazioni bancarie; Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, sulla base dell'art. 26 del modello OCSE. Il pieno e costante utilizzo delle informazioni acquisite nel corso delle indagini penali. 3 La situazione in Italia: maggiori informazioni in A.T. e poteri di indagine più ampi • Potenziamento delle comunicazioni degli intermediari finanziari (art. 11, d.l. 201/2011) • Comunicazioni black list • Recenti modiche alla disciplina del monitoraggio fiscale (legge europea 2013 - legge 6 agosto 2013, n. 97): - Estensione ai «titolari effettivi» secondo definizione antiriciclaggio, - Ampliamento delle comunicazioni da parte degli intermediari sui trasferimenti (anche dei non residenti) - Poteri di richiesta più ampi per l’A.F. nei confronti di intermediari e professionisti che intervengono in operazioni con l’estero 4 Nuovo monitoraggio: comunicazioni degli intermediari – d.l. 167/90 «Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5 Intermediari tenuti alla comunicazione Si tratta degli intermediari e altri soggetti indicati dall’art. 11, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 231/2007): • Banche e Poste Italiane S.p.A. • IMEL, IP, SIM, SGR E SICAV • Assicurazioni per i rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP • Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi • Intermediari iscritti all’articolo 106 T.U.B. • Società fiduciarie ex art. 199 T.U.F. ed ex legge n. 1966/1939 • Cassa depositi e prestiti S.p.A. • Soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del T.U.B. • Cambiavalute 6 Informazioni da trasmettere • Solo operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; A differenza della precedente normativa, la nuova disposizione riguarda: • i soggetti residenti e non residenti; • i “titolari effettivi” dell’investimento secondo le norme di cui all’art. 1, c. 1, lett u) del D.Lgs. n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio). Vedi ad esempio nel caso di veicoli societari ed altre entità giuridiche quali ad es. fondazioni, trust delle quali il contribuente risulti beneficiario effettivo. 7 Informazioni da trasmettere • Trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’art. 1, comma 2 lettera i) del decreto legislativo n. 231/2007: - denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie - rilevati ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata N:B.: operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere anche attraverso più operazioni di importo singolarmente inferiore al limite, effettuate in momenti diversi e in un periodo di tempo fissato di 7 giorni. La soglia viene verificata tenendo conto di tutte le sedi dell’intermediario [art. 36, co. 2 lett. b), D.Lgs. n. 231/2007]. 8 Gli obblighi dei titolari effettivi • Lo status di “titolare effettivo” potrebbe verificarsi anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia sottoscritto una polizza con una compagnia di assicurazione estera in cui le attività sottostanti siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in Paesi non collaborativi. Verificandosi tali condizioni, devono essere riportati nel quadro RW anche il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate alla società estera di cui il contribuente risulti “titolare effettivo”. 9 Adempimenti RW Le attività estere di natura finanziaria, da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, vanno sempre indicate nel quadro RW, in quanto produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. È necessario indicarle, indicando il valore della polizza. Nella Circolare n.38/E/2013 l'Agenzia non si limita a chiarire che la polizza vita va indicata nell'RW, ma addirittura con l'esempio n. 15 presenta il caso della persona fisica che stipula un contratto di assicurazione con un’impresa di assicurazione di diritto estero, i cui premi sono investiti in una partecipazione al capitale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26 per cento, la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria. In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW, in luogo del valore della polizza, il valore complessivo degli investimenti e delle attività della società estera indicando la percentuale di partecipazione nella società estera (26%). 10 Monitoraggio fiscale ESONERI OGGETTIVI Art. 4, c. 3, DL 167/1990 e Circ. 19/E/2014 Attività finanziarie e patrimoniali Affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti I cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari Contratti finanziari Produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti A condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano assoggettati a tassazione C/c e depositi Se di valore massimo complessivo ≤ €15.000 11 Monitoraggio fiscale ESONERI OGGETTIVI - AD ESEMPIO Polizze «optate» Esonero da RW se la compagnia di assicurazione opta per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del DPR 600/1973 e imposta di bollo laddove il contribuente o la compagnia abbiano attribuito l’incarico ad un intermediario italiano per il pagamento dei premi e delle prestazioni, anche in assenza dell’opzione per il regime del «risparmio amministrato» Polizze «non optate» Esonero da RW se contribuente attribuisce l’incarico ad un intermediario italiano per il pagamento dei premi e delle prestazioni con applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del DPR 600/1973 ed, eventualmente, dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.lgs. 461/1997 E’ necessaria sempre la canalizzazione informata oltre che la tassazione alla fonte Monitoraggio fiscale Casi di esonero Ai fini dell’esonero è sufficiente la canalizzazione dei redditi di fonte estera tramite un intermediario (a prescindere dalla tassazione) 13 • Esempio: stipulazione contratto assicurativo tramite fiduciaria con mandato all’incasso dei relativi redditi di capitale • Esempio: conto corrente con disposizione irrevocabile alla banca estera di bonificare gli interessi su conto italiano Monitoraggio fiscale ESONERI OGGETTIVI - AD ESEMPIO Attività che nel periodo d’imposta non hanno prodotto reddito Se affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente, anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito, con canalizzazione dei redditi In mancanza di tale affidamento il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta o che sono infruttifere Monitoraggio fiscale ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI E DEGLI INTERMEDIARI In assenza della canalizzazione informata e dell’applicazione delle imposte, il contribuente deve compilare: - Il quadro RW per la consistenza delle attività nel periodo d’imposta e per il pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE - Quadri reddituali (RM – RL – RT) In ogni caso, gli intermediari: - Obbligo di segnalazione nel mod. 770 quadro SO della chiusura del rapporto con l’intermediario e della fuoriuscita delle attività dal circuito degli intermediari - Obbligo di segnalazione ex art. 1 DL 167/90 dei trasferimenti da o verso l’estero di attività finanziarie di importo pari o superiori a €15.000 Modifiche al D.L. 167/90 – Legge Europea 2013 Nuovi obblighi in capo agli intermediari finanziari a fronte di richieste da parte dell’UCIFI e GdF 16 Modifiche al D.L. 167/90 – Legge Europea 2013 Art. 9, comma 1, lett. b), L. n. 97/2013 – Modifiche all’art. 2, D.L. n. 167/90 – UCIFI e GdF – Richiesta informazioni Art. 2, comma 1 => • l’unità speciale di cui al D.L. 78/2009 (UCIFI); • i reparti speciali della Guardia di Finanza possono richiedere (in deroga ad ogni vigente disposizione di legge) – previa autorizzazione del Direttore centrale di accertamento dell’Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di Finanza – agli intermediari e altri soggetti (v. art. 11 D. Lgs. n. 231/2007) nuove segnalazioni periodiche. In particolare: (segue) 17 Modifiche al D.L. 167/90 – Legge Europea 2013 Art. 9, comma 1, lett. b), L. n. 97/2013 – Modifiche all’art. 2, D.L. n. 167/90 – UCIFI e GdF – Richiesta informazioni (segue) a) INTERMEDIARI di cui all’articolo 1, comma 1, del DL 167/1990, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale. b) SOGGETTI di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Osservazioni – Provvedimento (08/08/2014) congiunto del Direttore AdE e del Comandante della GdF di cui all’art. 2, comma 2 – sono state definite le modalità e i termini delle richieste al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni. 18 Modifiche al D.L. 167/90 – Legge Europea 2013 Modifiche al D.L. n. 167/90 Monitoraggio fiscale Nuove sanzioni Confronto con le regole vigenti 19 Modifiche al D.L. 167/90 – Legge Europea 2013 Art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 97/2013 – Modifiche all’art. 5, D.L. n. 167/90 – SANZIONI Soggetti colpiti Violazioni Sanzioni vigenti • • Intermediari • Violazione obblighi di monitoraggio • Violazioni relative alle modalità di trasmissione delle evidenze • • Sez. I del quadro W della dichiarazione dei redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti di denaro o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti. • Contribuenti: • Sez. II del quadro W della dichiarazione dei redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze all'estero e delle attività estere e delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta. • Sez. III del quadro W della dichiarazione dei redditi. Violazione dell'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria. Sanzione amministrativa pecuniaria del 25% degli importi non rilevati Sanzione amministrativa da 206 euro a 5.136 euro per l’omissione (1/2 in caso di trasmissione incompleta/inesatta • dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati con la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo d'imposta, a 10.000 EURO • dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore • dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati. 20 Sanzioni future VIOLAZIONE OBBLIGHI DI TRASMISSIONE ALL’ADE •Sanzione amministrativa dal 10% al 25% dell’importo non segnalato VIOLAZIONI OBBLIGO DICHIARAZIONE •Sanzioni amministrativa dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato (v. ammontare attività estere); •Sanzione amministrativa dal 6% al 30% se le attività sono detenute in Paesi c.d. “black list” •E’ prevista una riduzione della sanzione a 258 euro se la dichiarazione viene presentata entro 90 gg. dalla scadenza ordinaria. Polizze (riqualificazioni contrattuali) POLIZZE ASSICURATIVE In linea generale, le polizze di assicurazione sulla vita stipulate con compagnie di assicurazione estere possono dar luogo a: redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quater) del TUIR («redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione» redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies) del TUIR realizzati in caso di cessione del contratto prima della scadenza della polizza Utilizzo improprio di una polizza CONTRAENTE SOCIETÀ FIDUCIARIA COMPAGNIA ASSICURATIVA Asset Management Reale operatività FONDO DEDICATO Banca Depositaria (non residente) 22 Utilizzo improprio di una polizza Si trattava di contratti privi di una effettiva natura assicurativa L’incremento dei premi versati, in caso di morte, era al di sotto del rendimento medio dei Titolo di Stato, valore che poteva essere anche notevolmente inferiore a quello dei premi corrisposti e financo pari a zero In realtà i contratti assicurativi sono serviti per trasferire disponibilità finanziarie ad un soggetto con sede all’estero che li ha gestiti attraverso C/C collocati in Svizzera sulla base di precise istruzioni fornite dal contraente 23 Polizze (riqualificazioni contrattuali) Il risultato finale è tramite la procura conferita dalla branch estera Il cliente italiano è libero di effettuare un investimento DIRETTO con la società estera Si trattava di contratti privi di 24una effettiva natura assicurativa Utilizzo improprio di una polizza Nei casi esaminati, la Compagnia assicuratrice non ha effettuato in concreto alcuna prestazione nei confronti della controparte contrattuale; ha assunto un ruolo meramente formale nell’operazione di investimento ed, al contempo, si è tenuta indenne da qualsiasi profilo di responsabilità attraverso specifica previsione contrattuale di manleva. Il portafoglio di investimenti, infatti, è stato selezionato personalmente dal Contraente (contribuente) tra una vasta gamma di attivi ammissibili e la Compagnia non ha fornito alcuna consulenza finanziaria relativamente al prodotto né agli attivi detenuti nel singolo Fondo. È evidente, quindi, la natura strumentale del contratto di polizza sottoscritto che, indipendentemente dal nomen iuris e dalle parti contrattuali intervenute, è finalizzato all'acquisto da parte del contribuente di uno strumento finanziario, ossia una quota di un fondo comune d'investimento, peraltro, prevalentemente di natura azionaria con maggiore possibilità di oscillazione del valore sulla base dell'andamento delle borse 25 I POTERI DI INDAGINE NELLA NORMATIVA NAZIONALE Art. 37 D.P.R. 600/1973 • ...“gli Uffici delle imposte procedono (…) al controllo delle dichiarazioni sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi degli artt. 32 e s.s., di quelli raccolti e comunicati dall’anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso.” • Per il perseguimento dell’interesse pubblico al conseguimento del gettito erariale e alla repressione dell’evasione, il legislatore ha dotato l’Amministrazione finanziaria di poteri ispettivi e d’indagine molto ampi I POTERI DELL’AMMINISTARZIONE FINANZIARIA Art. 37, comma 3, DPR 600/1973 “in sede di rettifica o di accertamento di ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona” Poteri istruttori del Fisco presupposto imposte È il possesso dei redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie previste dalla legge. Il concetto di possesso del reddito non assume uno specifico significato giuridico. Ai fini civilistici (art. 1140 c.c.) il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Per possesso del reddito va invece intesa la disponibilità economica dello stesso che deriva dal fatto di possederne la fonte produttiva. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte La norma punisce chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle II. DD. o IVA (ovvero di interessi o sanzioni amministrative), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Trattasi di reato di pericolo: si assegna al giudice il compito di accertare con giudizio ex ante, riferito cioè al momento in cui gli atti fraudolenti sono stati posti in essere, la potenzialità depauperatoria dell’azione intrapresa. IN SOSTANZA: e’ vietato "rendersi fittiziamente nullatenenti" nei confronti del Fisco. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Soggetto attivo: soltanto colui che: – Sia obbligato al pagamento di imposte dirette o dell’IVA – Sia soggetto ad obbligo di pagamento di cifre superiori ad € 50.000,00 (La suddetta soglia quantitativa non si riferisce alla singola voce d’imposta, ma riguarda il debito che cumulativamente risulta dall’insieme di queste voci). – Circostanza aggravante: superamento delle soglie quantitative superiore a € 200.000,00, la norma prevede la reclusione da 1 a 6 anni; – Elementi essenziali: 1. sotto il profilo psicologico: il dolo specifico; 2. Sotto il profilo materiale: condotta fraudolenta atta a vanificare l’esito della esecuzione tributaria coattiva.