AZIENDA ULSS 18 ROVIGO REGOLAMENTO PER
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AZIENDA ULSS 18 ROVIGO REGOLAMENTO PER
Allegato A al Piano della Residenzialità AZIENDA ULSS 18 ROVIGO REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI Il presente regolamento, che disciplina l’accesso ai servizi residenziali per le persone anziane non autosufficienti è recepito con atto formale dalla Conferenza dei Sindaci, dalla Azienda Ulss 18, dalle Amministrazioni Comunali, dagli Enti ed Organismi che aderiscono al Piano di Zona dei Servizi Sociali. Gli Enti di cui sopra si impegnano a far rispettare il presente Regolamento dalle proprie strutture o servizi, nonché dalle altre strutture o servizi che aderiscono al piano di zona. Questo regolamento è parte sostanziale del Piano di Zona dei Servizi Sociali. Con la delibera 3632 del 13 dicembre 2002, "Residenzialità a favore delle persone anziane. Criteri di mobilità", la Regione Veneto ha definito l'assetto organizzativo del sistema della residenzialità extraospedaliera come delineato dalla D.G.R. n° 751/2000 che comportava quale essenziale componente evolutiva l'attivazione dei processi di mobilità. Mobilità intesa quale facoltà di ogni cittadino di scegliere il Centro Servizi che meglio si adatta alle proprie esigenze. La Regione Veneto con la succitata D.R.G.V. n° 3632/2002 ha istituito il Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.) in ogni Azienda ULSS (Unità Locale Sociosanitaria) come strumento di attribuzione, di gestione e di regolazione delle impegnative di residenzialità. Il processo programmatorio è stato completato con le successive DGR 464/06 e 394/07, che hanno delineato i nuovi livelli di programmazione regionale e locale. L’impegnativa di residenzialità costituisce il titolo per spendere la quota di rilievo sanitario legata all’assistenza sanitaria all’interno della retta applicata presso i Centri Servizi autorizzati /accreditati. L’impegnativa è rilasciata sulla base della gravità della situazione e consente l’esercizio della libera scelta per l’accoglienza nei centri residenziali autorizzati. Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS18 è titolare della istituzione del R.U.R., attraverso il Direttore dei Servizi Sociali, che ne segue l'attuazione avvalendosi delle apposite strutture aziendali; Il registro unico della residenzialità deve contenere, oltre alle sezioni già articolate dalla DGRV n° 3632/2002, una graduatoria unica distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità per l'accesso ai servizi residenziali territoriali. L'aggiornamento della graduatoria del Registro Unico della Residenzialità avviene costantemente attraverso la comunicazione delle disponibilità del posto da parte delle strutture e la comunicazione dei nuovi aventi diritto da parte della UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale). In sintesi, con il presente documento si disciplinano: 1. I criteri di regolazione del flusso delle domande ammesse al trattamento di residenzialità a seguito della favorevole valutazione della UVMD; 2. Il regolamento per il funzionamento della UVMD; 3. I criteri per la gestione della graduatoria unica, per l’Azienda ULSS18, delle persone aspiranti al riconoscimento della impegnativa; 4. I criteri e le modalità per l'attribuzione delle impegnative di residenzialità. Pag. 1 di 12 Allegato A al Piano della Residenzialità Obiettivi L’obiettivo generale del Distretto Socio-Sanitario, attraverso la metodologia della valutazione multidimensionale e di presa in carico della Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D. già U.O.D.), consiste nell’accogliere la domanda espressa e nell’individuare e offrire l’attuazione della migliore soluzione possibile per la persona e la famiglia riconosciuta in stato di bisogno socio sanitario, formulando un progetto personalizzato e condiviso che rispetti la libertà di scelta della persona. Gli obiettivi specifici seguono comunque i seguenti indirizzi: • favorire il più a lungo possibile una idonea permanenza della persona in stato di bisogno socio-sanitario presso il proprio domicilio • promuovere il miglioramento continuo della qualità nei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari; • monitorare il rientro a domicilio dopo i ricoveri temporanei in strutture residenziali con attento utilizzo delle risorse territoriali • ottimizzazione della spesa socio-sanitaria con attento controllo del budget assegnato dalla Regione Veneto Art. 1 - LA LIBERTÀ DI SCELTA Il presente regolamento disciplina, in relazione alla caratteristica qualitativa e quantitativa dell'offerta attualmente disponibile nei Centri Servizi operanti nel territorio Veneto, le modalità di applicazione del principio di libera scelta, intesa come la facoltà di ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare della impegnativa di residenzialità, il Centro Servizi residenziali autorizzato meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie aspettative, alle disponibilità economiche anche superando i confini territoriali dell’Azienda ULSS di residenza. Il cittadino può scegliere di utilizzare l’impegnativa di residenzialità, emessa dall’A.Ulss secondo le modalità e le forme previste nei seguenti articoli, presso: a) Centri Servizi residenziali del territorio dell'Azienda ULSS di residenza; b) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito territoriale della Azienda ULSS di residenza; c) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito regionale attraverso le modalità previste da presente regolamento. Presso i punti di accesso alla rete dei servizi (Comuni e Distretti socio-sanitari) saranno resi disponibili, da parte della Regione del Veneto, gli elenchi dei Centri Servizi residenziali operanti nel territorio regionale Art. 2 LA DOMANDA Eccettuati i casi di assoluta urgenza sociale (stati di documentato “abbandono sociale”), l’iter procedurale per l’ammissione di un assistito ai trattamenti di residenzialità deve prendere l’avvio da una domanda di valutazione UVMD, inoltrata dall’interessato o da un familiare di riferimento (Art.433 C.C. – parenti tenuti agli alimenti) o, nei casi di interdizione, dal tutore, con consensuale autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Valutare significa trattare dati anagrafici e sensibili. Pag. 2 di 12 Allegato A al Piano della Residenzialità Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, che ha sostituito tutte le precedenti norme emanate in materia di trattamento dei dati personali. In aderenza alla disciplina dell’Unione Europea, le norme del Codice intendono garantire che il trattamento dei dati personali e sensibili si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali (tutelati in via generale dalla Costituzione della Repubblica), nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. L’inosservanza delle misure idonee al trattamento dei dati sensibili e al rispetto della privacy comporta responsabilità civile, mentre l’inosservanza delle misure minime comporta responsabilità penale. La SOC Direzione dei Distretti Socio Sanitari è la Struttura di Riferimento all’interno della quale viene effettuato il trattamento dei dati sensibili relativi alle procedure di inserimento degli Assistiti presso le Strutture Residenziali e Semiresidenziali e l’attivazione di programmi di Assistenza Domiciliare Integrata. Il personale amministrativo dei Distretti non prenderà in considerazione alcun tipo di documentazione inerente ai procedimenti sopra indicati che pervenga alle segreterie priva di dimostrato consenso al trattamento dei dati personali da parte degli autorizzati all’espressione dello stesso. La modulistica per la richiesta di valutazione UVMD e il consenso informato al trattamento dei dati personali è a disposizione presso le Segreterie U.V.M.D. di Rovigo e Badia Polesine e permette la libera indicazione della tipologia di servizio e delle strutture di preferenza. L’Azienda si riserva di apportare a tale modulistica, le modifiche che riterrà necessarie per una piena congruenza della stessa nei confronti di quanto previsto dalla Legge. Le richieste di valutazione, qualunque sia la loro provenienza (ospedale, domicilio, strutture extra-ospedaliere, etc.) , dovranno essere inviate o consegnate presso le Segreterie di Rovigo o Badia Polesine. Il cittadino potrà modificare in qualsiasi momento le preferenze registrate all’atto della domanda tramite comunicazione in forma scritta da far pervenire presso le Segreterie UVMD. Art.3 L’UNITA’ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DISTRETTUALE (U.V.M.D. già U.O.D.) L’ammissione ai trattamenti di residenzialità è disposta dall'Azienda ULSS di residenza dell'interessato a seguito della valutazione effettuata dalla UVMD. 3.1.-Definizione: la UVMD è l’articolazione operativa che, secondo la normativa sociosanitaria regionale vigente, è chiamata a garantire l’integrazione della rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali a livello territoriale. L’attività di valutazione multidimensionale e di presa in carico della U.V.M.D. deve intendersi come un specifico metodo di lavoro integrato che, grazie all’apporto delle varie professionalità, permetta una piena valutazione delle problematiche assistenziali sociali e sanitarie presentate dall’Assistito. Lo strumento operativo utilizzato è la Scheda SVaMA (Scheda di Valutazione Multidimensionale dell’Anziano), come previsto dalla DGRV n. 3979/99 e successive modifiche. Tramite tale scheda viene definito il profilo di non autosufficienza della persona, in relazione al quale possono essere stabilite le diverse articolazioni dei livelli assistenziali. Pag. 3 di 12 Allegato A al Piano della Residenzialità 3.2 -Composizione della UVMD - di norma i componenti della UVMD sono: Il Coordinatore UVMD : relativamente all’area anziani, nell’assetto organizzativo dell’Azienda Ulss 18, è il Direttore SOC Assistenza Primaria o altro medico della Struttura Operativa da lui delegato. Ha il compito di verificare la pertinenza e la completezza della domanda, di coordinare l’iter della valutazione coinvolgendo l’Assistente Sociale competente e il Medico Curante, direttamente o avvalendosi del personale amministrativo del Distretto. Il Medico Curante: analizza le problematiche specificatamente di natura sanitaria della persona, redige la sottoscheda Valutazione Sanitaria della S.Va.M.A. Tale ruolo viene svolto dal Medico di Medicina Generale per quanto riguarda le valutazioni a domicilio o dal Medico di Ospedaliero per i pazienti ricoverati e dimissibili. L’Assistente Sociale del Comune di residenza della persona ovvero, in caso di delega, l’Assistente Sociale Ulss. Svolge un ruolo fondamentale nella definizione del progetto assistenziale in quanto incaricata di contattare l’interessato e i familiari acquisendo informazioni relativamente all’ambiente di vita, alla situazione economica, ai bisogni socio-assistenziali. Redige la sottoscheda Relazione Sociale della SVaMA .Ha il compito di fornire le informazioni relative ai contenuti del presente regolamento e le indicazioni inerenti i costi della retta sociale applicata dalle strutture. Dovrà inoltre relazionare in merito al consenso informato della persona e alla possibilità dell’interessato e della famiglia di sostenere i costi della retta alberghiera. In caso di richiesta di integrazione economica da parte della famiglia, dovrà acquisire il parere del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune per l’eventuale assunzione di responsabilità del costo retta. Dovrà inoltre valutare la congruità della richiesta, filtrando adeguatamente le domande di carattere “cautelativo” e trasmettendo l’informazione al Responsabile UVMD che potrà, di conseguenza, considerare l’opportunità di sospendere, almeno temporaneamente, la valutazione. In relazione alle valutazioni delle persone già ospiti dei Centri Servizio residenziali viene inoltre prevista la presenza di norma dell’Assistente Sociale della struttura. Altre figure professionali in UVMD: il Responsabile UVMD individuerà le figure professionali e/o l’ equipe competente, sentiti i dirigenti interessati, ritenuti indispensabili per la corretta valutazione dei bisogni rappresentati dalla persona e la formulazione di un appropriato progetto assistenziale. Il procedimento si conclude con la convocazione delle figure professionali coinvolte nella valutazione, allo scopo di redigere il Verbale UVMD della SVaMA. Nel Verbale devono essere evidenziate in modo sintetico ma puntuale, in base a quanto emerso dalla valutazione multidimensionale, le problematiche socio-sanitarie espresse dal caso, definendo un appropriato progetto assistenziale. Nel Verbale deve essere indicato obbligatoriamente il Responsabile del Caso (Case Manager), che ha il compito di monitorare lo stato di realizzazione del progetto, di attivare la verifica programmata, di segnalare al Responsabile UVMD le nuove problematiche emerse che suggeriscano l’opportunità di riconvocare anticipatamente la UVMD. Nel caso in cui il progetto in questione preveda l’inserimento in residenza deve essere indicata la tipologia di prestazione di residenzialità appropriata. 3.3 - Tempistica: la UVMD convocata in sede valutativa e di presa in carico elabora il progetto assistenziale entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda, nel caso di paziente ricoverato in un reparto ospedaliero, la UVMD dovrà essere completata prima della dimissione. Pag. 4 di 12 Allegato A al Piano della Residenzialità Qualora il progetto assistenziale preveda l’inserimento nella graduatoria unica per l’emissione della impegnativa di residenzialità, l’esito verrà comunicato in forma scritta all’interessato (o al fam. di riferimento) e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Residenza. L’interessato o il familiare di riferimento ha facoltà di chiedere la revisione del progetto assistenziale presentando richiesta scritta motivata e documentata al Direttore SOC Assistenza Primaria entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione dello stesso. Copia della documentazione SVaMA archiviata agli atti potrà essere richiesta dagli aventi diritto e rilasciata conformemente alle disposizioni già previste per il rilascio di copia fotostatica delle cartelle di ricovero ospedaliero. Art. 4 Graduatoria unica A seguito della valutazione di cui al precedente articolo, il cittadino viene collocato nella graduatoria unica per la residenzialità dell’Azienda ULSS18. La graduatoria deve riportare: • Dati anagrafici del richiedente (data di nascita; sesso; comune di residenza prima dell'ingresso in struttura; Azienda ULSS di provenienza); • Data valutazione UVMD; • Profilo di autonomia (scheda SVAMA aggiornata a non più di 12 mesi) In concreto la formazione della graduatoria considera le seguenti variabili articolate per struttura prescelta e per sesso del richiedente: a) Intensità assistenziale della persona interessata al ricovero, desumibile dalla scheda SvaMA: i livelli di intensità di assistenza socio-sanitaria devono discendere dai profili di non autosufficienza individuati dalla scheda S.Va.M.A., al fine di ottenere livelli di intensità assistenziale in rapporto ai bisogni della persona e conseguente differenziazione della quota di rilievo sanitario assegnata. a) il primo livello, corrispondente agli attuali livelli di intensità ridotta e minima di assistenza sanitaria di cui alla DGR 751/00 ed assegnata ai seguenti profili S.Va.M.A dal 2 al 13 e16; b) il secondo livello, corrispondente all’attuale livello di intensità media di assistenza sanitaria di cui alla DGR 751/00 ed assegnata ai seguenti profili S.Va.M.A., 14, 15 e 17. La suddetta articolazione dei profili assistenziali in relazione ai livelli di intensità, potrà essere rivista (con apposito atto della Giunta Regionale) a seguito della sperimentazione in atto di cui alla DGR 2831 del 4 ottobre 2005. b) Punteggio di gravità complessiva determinata in base alla situazione di salute, alla situazione sociale ed economica e alla presenza di significative alternative alla istituzionalizzazione: Viene inoltre applicato un punteggio aggiuntivo differenziato in base alla Ulss di provenienza della persona. La valutazione ponderata degli indicatori S.Va.M.A. è esplicitata nell’allegato n…1 Indicazione dei Centro Servizi residenziali per i quali il cittadino ha espresso preferenza di accoglimento: Tale preferenza è sottoposta a valutazione di appropriatezza da parte della UVMD per la verifica della corrispondenza tra i bisogni assistenziali della persona richiedente e l’offerta del servizio residenziale. La graduatoria unica dell'Azienda ULSS18 è distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità, attualmente: ridotta/minima intensità (Primo Livello); media intensità (Secondo Livello); Sezione ad Alta Protezione Alzheimer (SAPA). Eventuali passaggi di graduatoria devono necessariamente comportare una rivalutazione UVMD. Pag. 5 di 12 Allegato A al Piano della Residenzialità La graduatoria unica è trasmessa mensilmente ai centri di servizio del territorio, nelle more della predisposizione dei necessari collegamenti del sistema informativo/informatico atti a permettere la consultazione online della graduatoria da parte degli stessi. Aggiornamento della graduatoria L’Azienda ULSS18 provvede costantemente ad aggiornare la graduatoria unica sulla base di elementi modificativi della stessa, quali: la disponibilità di posti in Centri Servizi residenziali (a tal fine si dispone la immediata comunicazione alla Azienda ULSS da parte del Centro Servizi della propria disponibilità); ingresso in struttura residenziale del cittadino; nuove richieste di iscrizione alla graduatoria unica; decesso di un cittadino iscritto nella graduatoria; rinuncia dell'utente all'inserimento in struttura; trasferimento dell'utente in altra Azienda ULSS; aggravamento della condizione complessiva di non autosufficienza risultante da nuova valutazione. L’aggravamento di un Ospite già titolare dell’impegnativa di residenzialità potrà essere valutato dall’UVMD, di norma dopo almeno sei mesi dall’ultima valutazione. Il Centro Servizio presso il quale si rende disponibile una impegnativa di residenzialità a seguito della dimissione di un ospite, deve darne comunicazione immediata alla Segreteria UVMD del Distretto di afferenza e alla Unità Operativa dell’Azienda Ulss di provenienza dell’assistito, se diversa. Il cittadino può restare iscritto nella graduatoria con la valutazione di cui all’art. 3 e con la modalità collocativa di cui all’art. 4 fino a dodici mesi consecutivi; trascorso questo periodo, fermo restando nelle more della validità della graduatoria, deve essere rivalutato e ricollocato su iniziativa dell’UVMD. Per le persone già inserite da almeno sei mesi nei Centri Servizi residenziali e non titolari di impegnativa di residenzialità il punteggio relativo al “supporto della rete sociale”, previsto per la definizione del profilo di autonomia della scheda SVAMA, viene convenzionalmente fissato in "240" punti. Il passaggio dalla condizione di autosufficienza a quella di non autosufficienza di un ospite di un Centro Servizi residenziali segue le procedure ordinarie previste per l’ accertamento della condizione di non autosufficienza da parte della UVMD con l’ applicazione della scheda SVAMA e l’ inserimento nella graduatoria. L’ attribuzione della impegnativa di residenzialità a persone non autosufficienti, che sono già ospiti di Centri Servizi residenziali, segue i criteri generali di cui al comma precedente. A parità di punteggio di priorità verrà considerato il tempo di permanenza in graduatoria, desumibile dalla data UVMD. Art. 5 Ammissione in struttura di cittadini residenti nei Comuni del territorio dell’Azienda ULSS 18 - Emissione delle impegnative L’Azienda ULSS18 rilascia l’impegnativa di residenzialità alle persone non autosufficienti valutate dall’UVMD e inserite nella graduatoria unica aziendale, articolata secondo il Centro di Servizio prescelto dalla persona e secondo il livello di intensità assistenziale definito nel progetto individuale approvato dalla UVMD. l Centri di Servizio residenziali comunicheranno entro 24 ore all'Azienda ULSS la disponibilità ad accogliere un nuovo ospite, compatibilmente con la tipologia del posto letto liberatosi (variabile livello di intensità assistenziale e sesso ); L'Azienda ULSS18, al fine di procedere all'ammissione del cittadino al Centro Servizi residenziali, verificherà la disponibilità di impegnative di residenzialità il cui rilascio è condizionato dal numero effettivo di impegnative/anno equivalenti disponibili nel corso dell'anno presso l’Azienda ULSS come programmato dalla Regione del Veneto; Pag. 6 di 12 Allegato A al Piano della Residenzialità Le modalità per il rilascio dell’impegnativa di residenzialità per l’accesso ad uno dei Centri di Servizio del territorio regionale sono disciplinate dal regolamento unico di cui alle DGR 3632/02 e DGR 38/06. L’impegnativa viene emessa nel momento in cui il cittadino che risulta essere primo nella graduatoria può accedere al Centro di Servizio da lui prescelto per la disponibilità esistente di un posto letto accreditato ai sensi della LR 22/02, o allo stato, autorizzato all’esercizio o al funzionamento sulla base della normativa vigente. Accertata la disponibilità dell’impegnativa, l'Azienda ULSS informa la prima persona in graduatoria di tale disponibilità in relazione alla tipologia del posto liberatosi, e , acquisito il consenso nei confronti dell’ingresso, emette l’impegnativa di residenzalità. Qualora la prima persona in graduatoria abbia espresso preferenza per l’inserimento in Struttura situata al di fuori del territorio aziendale, l'Azienda ULSS provvede ad acquisire il consenso della persona nei confronti dell’ingresso e ad accertare la disponibilità all’accoglienza del Centro di Servizio fuori Ulss. Qualora non vi sia la disponibilità del posto letto presso il Centro Servizi residenziali prescelto dal cittadino primo in graduatoria e avente diritto alla emissione dell'impegnativa, il cittadino verrà ugualmente contattato per esprimere la propria scelta sul Centro Servizi che ha la disponibilità di un posto letto; nel caso non venga accettata la disponibilità del Centro Servizi diverso da quello scelto, l’interessato rimane in graduatoria utile, seppur dinamica circa la posizione assegnata, fino alla dichiarata disponibilità da parte del Centro Servizi richiesto. Il cittadino, informato della disponibilità dell’impegnativa, dovrà esprimere le proprie decisioni nei confronti dell’ingresso in struttura entro il primo giorno lavorativo utile. In caso di parere favorevole, l’Azienda Ulss provvede a consegnare all’interessato ( o, previo consenso dello stesso, alla Struttura) l’impegnativa di residenzialità. La Struttura utilizza l’impegnativa per la registrazione dell’avvenuto ingresso e la ritrasmette immediatamente all’Azienda Ulss 18 con data, timbro e firma del Funzionario incaricato all’accoglienza Qualora, entro 4 giorni , dalla data di emissione dell’impegnativa, non pervenga la comunicazione dell’ingresso, il diritto all’utilizzo dell’impegnativa viene perduto e la stessa ritirata a tutti gli effetti. L’impegnativa riporta il Centro di Servizio prescelto dalla persona e il livello assistenziale definito dalla UVMD. In particolare l’impegnativa di residenzialità è emessa per l’accesso ai seguenti livelli di assistenza socio-sanitaria erogata presso Centri di servizio residenziali: • assistenza di intensità ridotta/minima (1° livello), anche a carattere temporaneo • assistenza di intensità media (2° livello), anche a carattere temporaneo • assistenza presso Sezioni Alta Protezione Alzheimer • assistenza presso Sezioni di Stati Vegetativi Permanenti • assistenza presso Centri Diurni Socio-sanitari L’emissione dell’impegnativa di residenzialità per l’accesso ad uno dei suddetti livelli assistenziali comporta il riconoscimento della quota di rilevo socio-sanitario regionale così come determinata con apposito provvedimento annuale della Giunta Regionale. L’impegnativa di residenzialità è emessa dall’Azienda ULSS di residenza del cittadino e, in ogni caso, da quella in cui risulta iscritto nei registri anagrafici al momento dell’ingresso in struttura, come disposto dall’art. 32 della LR 1/04. Pag. 7 di 12 Allegato A al Piano della Residenzialità Le Aziende ULSS provvedono alla gestione del registro unico di residenzialità provvedendo a comunicare periodicamente e con tempestività la graduatoria aggiornata agli enti gestori dei Centri di Servizio, anche al fine di permettere un’adeguata formalizzazione delle procedure amministrative tra l’ente gestore, il cittadino e gli altri enti territorialmente competenti. Art 6 - Casi di rinuncia all'ingresso in struttura. Nel caso che l'interessato rinunci momentaneamente all'ingresso in struttura richiedendo di mantenere il proprio nominativo nella graduatoria unica, l’Azienda ULSS18 provvederà a sospendere la richiesta per sei mesi. Durante tale periodo il nominativo continua ad essere presente in graduatoria con apposita evidenziazione; tale richiesta può essere modificata a seguito di ulteriore valutazione della UVMD. Alla scadenza la richiesta verrà reinserita nella graduatoria unica e seguirà da quel momento il normale scorrimento previsto secondo l'ordine di precedenza sopra descritto. Un'eventuale seconda rinuncia comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria unica. Nel caso l'interessato abbia espresso la propria preferenza per l’ accoglimento in più Centri Servizi residenziali, egli potrà entrare nel Centro Servizi che per primo presenterà la disponibilità del posto letto, o decidere di attendere per l'ingresso in uno degli altri Centri Servizi prescelti, senza che il suo diritto in graduatoria venga rimosso. In tale caso la rinuncia all'ingresso nel Centro Servizi che offre la disponibilità del posto comporta la chiamata per i restanti Centri Servizi residenziali prescelti. Art. 7 Mobilità dei cittadini dell'Azienda ULSS18 in Centri Servizi residenziali extra Azienda ULSS ed extra Regione Nel caso il cittadino esprima la scelta di essere accolto in un Centro Servizi ubicato in ambito territoriale esterno a quello aziendale, l’Azienda ULSS18, provvede a: a) Accertare l'effettiva disponibilità del posto letto presso l'Azienda ULSS competente per territorio (per i casi extra Regione è necessario acquisire le certificazioni di autorizzazione all'esercizio conformi alle disposizioni della Regione competente); b) Iscrivere la persona stessa nella graduatoria delle persone in attesa di attribuzione di impegnativa; c) Emettere l'impegnativa al momento in cui la persona richiedente è la prima nella graduatoria e ricorra la disponibilità effettiva del posto letto, comunicata dal Centro Servizi interessato; d) L'Azienda ULSS dove ha sede il Centro Servizi ospitante iscriverà la persona nell’apposita sezione del locale Registro Unico della Residenzialità. e provvederà al pagamento della quote di rilevo sanitario che sarà compensata dalla regione Veneto in sede di rendicontazione annuale. Nel caso di inserimento extra Regione, l’Azienda Ulss 18 provvede direttamente al pagamento della quota di rilievo sanitario al Centro Servizi Residenziale che ha accolto la persona non autosufficiente, secondo la tipologia e il livello assistenziale definito nella impegnativa di residenzialità. Nel caso in cui l'importo della quota sanitaria richiesta per l'ammissione in una struttura extraregionale di un cittadino residente nel Veneto sia superiore ai livelli massimi stabiliti dalla Regione del Veneto, l'Azienda ULSS riconosce l'importo massimo praticato nel Veneto per il corrispondente livello di intensità assistenziale. La struttura interessata provvederà a dare immediata comunicazione, nelle forme previste e concordate, all’Azienda ULSS18 della data di effettivo ingresso dell’assistito. Pag. 8 di 12 Allegato A al Piano della Residenzialità Art. 8 Ammissione in strutture per accoglimenti temporanei La graduatoria unica viene utilizzata anche per regolamentare l’accesso per accoglimenti temporanei (ovvero di durata non superiore a 3 mesi). A tali accoglimenti viene assicurata la precedenza rispetto alle domande di inserimento di maggior durata. La percentuale di impegnative destinate a tale scopo non può superare contemporaneamente il 2,5% delle impegnative assegnate all’ Azienda ULSS. Art. 9 Mobilità dei cittadini extra Azienda ULSS ed extra Regione in Centri Servizi residenziali operanti nel territorio dell'Azienda ULSS I cittadini provenienti da una Azienda ULSS diversa da quella competente per territorio del Centro Servizi prescelto, dovranno produrre oltre all’impegnativa di residenzialità, la domanda di accoglimento e la Scheda SVAMA. L'Azienda ULSS di provenienza comunica con immediatezza l'avvenuta emissione di impegnativa al Centro Servizi e all'Azienda ULSS interessata. I richiedenti verranno inseriti nella graduatoria unica dell’Azienda ULSS ove è inserita la struttura prescelta secondo le modalità indicate al punto 4. Per i soli cittadini non veneti, ospiti nelle strutture ubicate nel territorio dell'Azienda ULSS, il Centro Servizi residenziale interessato procederà in autonomia alla diretta fatturazione di rilievo sanitario all'Azienda ULLS di provenienza dell'assistito. Il Centro Servizi è comunque tenuto a comunicare all’Azienda ULSS i dati relativi agli ospiti provenienti da fuori Regione per la registrazione degli stessi nell'ambito dell'apposita sezione del registro unico della residenzialità di cui all'art. 12. Art. 10 - Mobilità di ospiti non autosufficienti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS da un Centro Servizi residenziali ad un altro II cittadino non autosufficiente ospite di un Centro Servizi residenziali e in possesso di regolare impegnativa di residenzialità per un determinato livello di assistenza, può inoltrare richiesta di trasferimento ad un altro Centro di Servizio residenziale autorizzato ad erogare quel determinato livello di assistenza sanitaria. Gli accordi preliminari al trasferimento si ritengono a carico dell’interessato o dei familiari. Il cittadino dovrà comunque dare alla struttura di provenienza un preavviso di almeno 5 giorni. Le strutture dovranno tempestivamente comunicare alla segreteria UVMD le variazioni intervenute. Art. 11 - L’impegnativa di residenzialità costituisce il titolo per spendere la quota di rilievo sanitario legata all’assistenza sanitaria all’interno della retta applicata presso i Centri Servizi autorizzati all’esercizio. L’impegnativa è rilasciata sulla base della gravità della situazione e consente l’esercizio della libera scelta per l’accoglienza nei centri residenziali autorizzati. Gestione delle impegnative di residenzialità dell’Azienda ULSS18 Il sistema della residenzialità territoriale definito dalla DGRV n. 751/2000 prevede per ogni Azienda ULSS una dotazione di impegnative il cui valore è distinto in base alla intensità assistenziale necessaria. Pag. 9 di 12 Allegato A al Piano della Residenzialità Al momento si distinguono impegnative di ridotta/minima intensità (Primo Livello); media intensità (Secondo Livello); Servizi Alta Protezione Alzheimer (SAPA); Stati Vegetativi Permanenti (SVP); Hospice. La responsabilità della gestione delle impegnative è dell'Azienda ULSS. L'emissione dell'impegnativa di residenzialità è subordinata alla valutazione effettuata dalla UVMD in applicazione della scheda SVAMA (DGRV n. 3979/99) come specificato agli artt. 3 e 4 del presente regolamento. L'emissione dell'impegnativa è condizionata dalla effettiva disponibilità del posto letto nel Centro Servizi scelto dalla prima persona della graduatoria unica aziendale e dalla corrispondente disponibilità economica della quota di rilievo sanitario. Il numero effettivo massimo di impegnative/anno equivalenti disponibili è definito di anno in anno dalla Regione Veneto. L'impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dall'Azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o è iscritto ai registri di anagrafe al momento dell'ingresso in un Centro Servizi residenziali ancorché come autosufficiente. L'impegnativa è corredata dalla scheda SVAMA e viene comunicata formalmente al Centro Servizi residenziali scelto dal cittadino assistito. Nell'eventualità di centro Servizi esterno all'Azienda ULSS, viene data comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio al fine della registrazione dell'impegnativa nell'apposita sezione del registro unico. L’impegnativa cessa di avere valore: • Alla scadenza indicata • In caso di dimissioni dell’Ospite • Per passaggio ad altro livello assistenziale • Per nuova valutazione UVMD che disponga un diverso trattamento L’impegnativa è immodificabile durante il periodo di autorizzazione. Art. 12 Registro unico della residenzialità Il registro unico della residenzialità, previsto nelle DGRV n. 751/2000 e n. 312/2001, è reso obbligatorio con DGRV n. 2210/2001. Il registro unico della residenzialità rappresenta lo strumento di attivazione del flusso informativo sulla assistenza residenziale e semiresidenziale territoriale (extraospedaliera), che contiene i dati fondamentali per il governo della materia a livello locale, e di gestione e monitoraggio costante delle impegnative di residenzialità. A tal fine i Centri Servizio residenziali dovranno comunicare immediatamente alla segreteria UVMD dell'Azienda ULSS18 la disponibilità del posto, al fine di garantire la copertura immediata. Il registro, sulla base della dotazione complessiva delle impegnative/anno equivalenti disponibili e sulla base dei posti letto attivati nei Centri Servizi autorizzati all’esercizio, si articola secondo le sezioni che seguono: 1) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza della Azienda ULSS18 e ospitate in strutture residenziali dello stesso territorio; 2) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza della Azienda ULSS18 e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale di altra Azienda ULSS del Veneto; Pag. 10 di 12 Allegato A al Piano della Residenzialità 3) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza della Azienda ULSS18 e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale fuori della Regione Veneto; 4) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse da altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto a favore di persone ospitate nelle strutture residenziali del territorio di competenza della Azienda ULSS18; 5) Sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore di persone residenti fuori dal Veneto e ospitate nelle strutture residenziali del territorio di competenza della ULSS18 . Le sezioni sono articolate per tipologia di impegnativa Art. 13 Attribuzione di quote La quota di retta di residenzialità qualificata "alberghiera" è a carico della persona ospite o del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento dell'ingresso in un Centro Servizi, (art. 6 comma 4 Legge n. 328/2000 e art. 13 - bis Legge Regionale n. 5/1996, come introdotto dall'art. 102 della Legge Regionale n. 5/2000), ancorché autosufficiente. L'impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dalla Azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento di ingresso in un Centro Servizi, ancorché in qualità di autosufficiente, e viene comunicata al Centro Servizi scelto dal cittadino assistito. L'Azienda ULSS18 provvede a liquidare ai Centri Servizi residenziali tutte le impegnative attive nei Centri medesimi come risulta dal registro unico della residenzialità, secondo le modalità stabilite dalla Regione, limitatamente agli ospiti di provenienza della Regione Veneto. I Centri Servizi residenziali operanti nel territorio trasmetteranno all'Azienda ULSS di competenza, secondo le forme e le procedure stabilite dalla Regione, il rendiconto annuale della attività rese per tutti i cittadini ospitati e accreditati. Art. 14 Norme finali II presente regolamento si applica dall’1/7/2007 in tutta l’Azienda ULSS18 e per tutti i Centri Servizi residenziali autorizzati all’esercizio, afferenti al territorio aziendale, che gestiscono posti letto per l’accoglienza dei cittadini titolari di impegnative di residenzialità, indipendentemente dalle singole e specifiche norme statutarie e regolamentari. Pag. 11 di 12 Allegato A al Piano della Residenzialità Allegato 1 VALUTAZIONE PONDERATA DEGLI INDICATORI S.Va.M.A. VALUTAZIONE U.V.M.D. DEL SIG./SIG.RA _________________________________ data di nascita:________ INDICATORI SANITARI SITUAZIONE COGNITIVA VCOG (max 10) MOBILITA' VMOB (max 40) X 0,2 SITUAZIONE FUNZIONALE VADL (max 60) X 0,2 NECESSITA' DI ASSISTENZA SANITARIA VSAN X 0,2 Totale indicatori sanitari (max = 43) (max 40) X 1,5 _______________________________ INDICATORI SOCIALI 1) situazione economica TOTALMENTE INDIPENDENTE DIPENDENTE DAI FAMILIARI DIPENDENTE DALL’ENTE PUBBLICO 2) supporto della rete sociale Valore VSOC (max 240) pt. 0 2 6 X 0,1 Totale indicatori sociali (max = 30) _______________________________ ALTERNATIVE ALLA ISTITUZIONALIZZAZIONE 0 10 Esistono alternative alla Istituzionalizzazione Le alternative alla Istituz. rispondono parzialm. ai bisogni 15 1^ UOD Non vi sono alternative alla istituzionalizzazione 2^ UOD 15 20 succ. UOD Assoluta Urgenza Sociale 15 20 25 25 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO IN BASE ALLA PROVENIENZA DELL’ASSISTITO Assistito proveniente da Comune Az. Ulss 18 Assistito proveniente da Comune intra Regione Veneto Assistito proveniente da Comune extra Regione Veneto Pt. Pt. Pt. 4 2 0 Totale punteggio di priorità (max 102)____________________________ Pag. 12 di 12