COMUNE DI SANNICOLA Provincia di Lecce

Transcript

COMUNE DI SANNICOLA Provincia di Lecce
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
COMUNE DI SANNICOLA
Provincia di Lecce
PIANO URBANISTICO GENERALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Ing. Marcello FABBRI
Arch. Mauro Leone (U.T.C.)
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 1
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
SOMMARIO
TITOLO I – DISPOISIZIONI GENERALI
Art.
Art.
Art.
Art.
1 - Elementi costitutivi del P.U.G.
2 - Finalità delle norme e degli elaborati grafici
3 - Applicazione del P.U.G..
4 - Trasformazione urbanistica ed edilizia
TITOLO II – ZONIZZAZIONI
Art. 5 - Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee
Art. 6 - Zone residenziali e miste: destinazioni d’uso ammesse
CAPO I - ZONE DESTINATE PREVALENTEMENTE ALLE RESIDENZE.
Art. 7 - Zona A: aree edificate di interesse storico - ambientale , edificate o edificabili
sulla base di Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) approvato, come delimitate
nelle tavole di progetto;
7a) – Definizione interventi di “Restauro e Risanamento Conservativo”.
7b) – Arredo Urbano, segnaletica e Pubblicità.
7c) – Antenne radio, T.V. e telefonia cellulare.
Art. 8 - Zona A1 - Manufatti significativi di interesse Storico, Architettonico, Ambientale
e Relative Pertinenze.
Art. 9 - Zona A2- Programma Integrato di Intervento “Paesaggi di Pietra”.
9a) “ Lu furnieddu”. Progetto pilota per la manutenzione, ristrutturazione e nuova
costruzione.
Art. 10 - Zona B: Tessuti Urbani e/o Aree di Completamento, edificati o in corso di
edificazione sulla base di Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) approvato come
delimitate nelle tavole di progetto;
10a) - Arredo Urbano, segnaletica e Pubblicità.
10b) - Antenne radio, T.V. e telefonia cellulare.
Art. 11- Zona B1: Aree di Completamento dei Centri Urbani
11a) - Arredo Urbano, segnaletica e Pubblicità.
11b) – Antenne radio, T.V. e telefonia cellulare.
Art. 12 - Zona B2 - Aree di completamento e riqualificazione della zona costiera
12a) – Arredo Urbano, segnaletica e Pubblicità.
12b) – Antenne radio, T.V. e telefonia cellulare.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 2
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Art. 13 - Zona C: Aree di espansione edificabili sulla base di Piano Urbanistico
Esecutivo (P.U.E.) di iniziativa pubblica o privata, come delimitate nelle tavole
di progetto.
Art. 14 - Zona C1: Aree di espansione.
Art. 15 - Zona C2: Aree di Espansione con interventi a ville isolate nel verde.
Art. 16 - Zona C3 - Aree Residenziali zona agricola. Parti di Territorio Ricadenti in Zona
Agricola il cui frazionamento della proprietà richieda insediamenti da
considerare come zona C ( Art. 2, D.I.M. 2.4.68, n. 1444)
Art. 17 - Norme comuni per le zone C
CAPO II - ZONE DESTINATE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Art. 18 - Aree per attività produttive. Il P.U.G.
Art. 19 - Zone D: aree produttive destinate ad attività industriali, artigianali, commerciali
a destinazione mista, direzionali, terziarie, turistico alberghiere.
Art. 20 - Zona D1 - Aree per Attività Industriali , Artigianali e Commerciali edificabili o
sulla base di permesso di costruire diretto o previa redazione di P.U.E. o da
edificare sulla base di P.U.E. già approvato ( ex P.I.P.)
D1.a - Aree già trattate con P.U.E. di iniziativa pubblica ( ex P.I.P.):
D1.b- Aree edificabili sulla base di permesso di costruire diretto
D1.c - Aree da edificare previa redazione di P.U.E. di iniziativa pubblica
Art. 21- Zona D2 – Aree per Alberghi e Attrezzature Ricettive
Art. 22 - Zona D3 – Aree a destinazione commerciale.
Art. 23 - Zona D3a – Aree a Destinazione Mista , Commerciale, , Turistico - Alberghiera ,
ecc. (dipendente da procedura di cui al D.P.R. 20.10.1998, n. 447 ).
Art. 24 - Zona D3b – Aree a Destinazione Mista , Commerciale, Turistico Alberghiera,
ecc. (dipendente da procedura di cui alla L.R. 20.1.1998, n. 3)
Art. 25 - Zona D4 – Aree a Destinazione Mista , Residenziale, Commerciale, Turistico Alberghiera, Terziaria, Direzionale, ecc.D4.a - Aree edificabili sulla base sulla base di permesso di costruire diretto
D4.b - Aree da edificare previa redazione di P.U.E. di iniziativa privata e/o
pubblica
Art. 26 - Zona D5 – Aree e/o Attrezzature Per Attività e/o Sport Turistici
D5.a - Aree edificabili sulla base di permesso di costruire diretto
D5.b - Aree da edificare previa redazione di P.U.E. di iniziativa privata e/o
pubblica
Art. 27 - Zona D6 PIc1 - Programma Integrato di Intervento “Cave” Zona 1. Turistico
Residenziale con Attrezzature –
Art. 28 – Zona D7 – PIc2 - Programma Integrato di Intervento “Cave” Zona 2 . Attività di
tempo libero.
CAPO III - ZONE AGRICOLE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 3
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Art. 29 - Zona E1a – Zona Agricola;
Art. 30 - Zona E1b - Zona Agricola con divieto di accorpamento.
Art. 31 - Zona E2 - Zona Agricola con Ubicazione Preferenziale di Attività Agrituristiche
per: Artigianato Tipico, Cucina Tipica, Equitazione, Golf, Prodotti Tipici,
Turismo Residenziale, Attività Sportive
Art. 32 - Zona E3 - Zona Agricola Speciale (con attività di trasformazione della
produzione)
CAPO IV - ZONE PER DESTINAZIONI DI INTERESSE GENERALE
Art. 33 - ZONE F:
Zona F1e - Aree per Attrezzature e Servizi Pubblici, Centri di Quartiere (art. 3
D.I.M. 1444/1968, lett. a e b ) esistenti;
Zona F1p - Aree per Attrezzature e Servizi Pubblici, Centri di Quartiere (art. 3
D.I.M. 1444/1968, lett. a e b) di progetto;
Zona F2 - Aree Cimiteriali (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b);
Zona F3 - Ampliamento Aree Cimiteriali (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b);
Zona F4 – Attrezzatura per Turismo Sociale ( ex colonia marina Patronati
Scolastici) (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b);
Zona F5 – Servizi PUE Impianti Produttivi ( ex P.I.P.);
Zona F6 - Servizi Pubblici.
Art. 34 - Zona F1e - Aree per Attrezzature e Servizi Pubblici, Centri di Quartiere (art. 3
D.I.M. 1444/1968, lett. a - b ) esistenti
Art. 35 - Zona F1p - Aree per Attrezzature e Servizi Pubblici , Centri di Quartiere (art. 3
D.I.M. 1444/1968, lett. a - b) di progetto
Art. 36 - Zona F2 - Aree Cimiteriali (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b)
Art. 37 Zona F3 - Ampliamento Aree Cimiteriali (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b)
Art. 38 - Zona F4 – Attrezzatura per Turismo Sociale ( ex colonia marina Patronati
Scolastici) (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b)
Art. 39 - Zona F5 – Servizi PUE Impianti Produttivi ( ex P.I.P.)
Art. 40 - Zona F6 - Servizi Pubblici
CAPO V - ZONE VERDI
Art. 41 - ZONE V:
Art. 42 - Zona V1a: Verde Privato Vincolato e di Rispetto, Parco Privato.
Art. 43 - Zona V1b: Verde Privato con Risanamento Edifici Esistenti
Art. 44 - Zona V2e: Verde Pubblico con Attrezzature (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. c),
esistente.
Art. 45 - Zona V2p: Verde Pubblico con attrezzature (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. c), di
progetto.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 4
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Art. 46 - Zona V3 : Parco territoriale, Zone Boscate.
Art. 47 - Zona V4 : Parco Urbano (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. c).
Art. 48 - Zona V5 : Vincolo cimiteriale
Art. 49 - Zona V6 : Vincolo Idrogeologico.
Art. 50 - Zona V6a : Area di depressione alluvionale
Art. 51 - Zona V7 : Vincolo di Salvaguardia Paesistica ( Commissione Provinciale per la
tutela delle bellezze naturali e paesistiche, Lecce 11.12.1968)
Art. 52 - Zona V8 : Vincolo di Salvaguardia Paesistica di P.U.G.
Art. 53 - Zona V9 : Vincolo Storico - Archeologico . V9e Edifici / V9a Aree.
Art. 54 - Zona V10: Spiagge, Parco Costiero Attrezzato in Territorio di altro Comune.
CAPO V I - ZONE DI USO PUBBLICO
Art. 55 - Aree per Urbanizzazioni Primarie (UP)
Art. 56 - Aree Per Urbanizzazioni Secondarie (US)
Art. 57 - Infrastrutture stradali e ferroviarie
Art. 58 - Parcheggi
Art. 59 - Percorsi ciclabili e percorsi pedonali
Art. 60 - Maglia di rilevanza paesistica. Collegamento meccanizzato mare collina.
Percorso servizio navetta intercomunale mare-collina. Limite di edificabilità.
Alberature ed uliveti,
TITOLO III – ATTIVITA’ SPECIFICHE , NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA
Art. 61 – Distributori di carburanti
Art. 62 - Serre
Art. 63- Attività artigianali e commerciali esistenti nel territorio comunale al di fuori dei
centri abitati.
Art. 64 - Recinzioni
Art. 65- Aree Interessate da cave di prestito dismesse.
Art. 66- Costruzioni in precario e temporanee
Art. 67 - Edifici esistenti che ricadono su sedi viarie o in aree per attrezzature pubbliche
Art. 68 - Arredo urbano, piano del colore
Art. 69 - Barriere architettoniche
Art. 70 - Tutela generale dell’ambiente
Art. 71 – Tutela idrogeologica del territorio
Art. 72 - Norme contro l’inquinamento idrico
Art. 73- Norme contro l’inquinamento dell’aria
Art. 74 – Elettrodotti
Art. 75 – sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi.
Art. 76 - Discariche ed interramenti
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 5
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Art. 77 - Ritrovamenti archeologici
Art. 78 - Arredo urbano, piano del colore
Art. 79 - Norme finali . Modalità di attuazione del P.U.G.
Art. 80 – Misure di salvaguardia del P.U.G.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 6
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Premesse:
Il P.U.G definisce e disciplina il contenuto e la forma dell'assetto territoriale ed insediativo
del Comune di Sannicola, ne stabilisce le norme e ne finalizza e programma gli usi, le
trasformazioni e gli sviluppi.
In particolare il P.U.G. definisce:
- l’uso del suolo edificato, edificabile e non, per l’intero territorio;
- la tutela e valorizzazione dei beni culturali, storici, artistici,documentari, naturali,
paesistici e ambientali;
- l’utilizzazione e la trasformazione degli immobili pubblici e privati esistenti e la
riqualificazione delle aree urbane degradate;
- la caratterizzazione quantitativa, funzionale, spaziale delle aree destinate a
residenza, alle attività produttive, ai servizi, alle attività culturali al tempo libero e
al turismo, alla tutela e alla fruizione dell’ambiente naturale, all’agricoltura e alle
altre funzioni specifiche;
- la qualificazione e localizzazione delle attrezzature pubbliche a livello comunale e
di quelle intercomunali ricadenti nel territorio comunale;
- il tracciato e le caratteristiche tecniche della rete infrastrutturale per la mobilità;
- i principali impianti e servizi tecnologici urbani;
- le prescrizioni per ogni operazione d’intervento e/o per insiemi di operazioni;
- le norme generali e particolari per l’attuazione del P.U.G.
Art. 1 – Elementi costitutivi del P.U.G..
Sono elementi Costitutivi del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.)
(1) gli elaborati e le tavole qui di seguito indicate:
1. Relazione illustrativa ( TAV. 1);
2. Norme tecniche di attuazione (TAV. 2);
3. Norme tecniche di attuazione “ Allegati” (TAV. 2A);
4. Regolamento Edilizio (TAV. 3);
5. Manuale del recupero (TAV. 4);
6. Repertorio fotografico (TAV. 5);
7. Planimetria “Inquadramento territoriale. Interrelazioni con i Comuni contermini ”.
Rapp.1:25000 (TAV. 6);
8. Piano Urbanistico Territoriale Tematico ( P.U.T.T.) ( TAV. 7a – TAV. 7b – TAV. 7c
– TAV. 7d – TAV. 7e – TAV. 7f – TAV. 7g – TAV. 7h – TAV. 7i – TAV. 7l – TAV.
7m – TAV. 7n – TAV. 7o – TAV. 7p);
9. Planimetria “Stato di attuazione del P.R.G.”. Rapp. 1:10000 (TAV.8);
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 7
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
10. Planimetria “Uso attuale del suolo” Rapp. 1:10000 (TAV. 9);
11. “Progetto P.U.G.”. Rapp. 1:10000 (TAV. 10);
12. “Progetto P.U.G.”. Rapp. 1:5000 (TAV. 11a-TAV. 11b);
13. Progetto P.U.G. “Servizi e standards” Rapp. 1:5000 (TAV. 12a – 12b);
14. Progetto P.U.G. “Comparti di intervento” Rapp. 1:5000 (TAV. 13a- 13b);
15. Progetto P.U.G. ” Rapp. 1:2000 (- TAV. 14a- TAV. 14b- TAV. 14c- TAV. 14dTAV. 14e- TAV. 14f- TAV. 14g- TAV. 14h- TAV. 14i – TAV, 14l);
16. “Progetto P.U.G. su mappe catastali”. Rapp. 1:2000 ( - TAV. 15a- TAV. 15b- TAV.
15c- TAV. 15d- TAV. 15e- TAV. 15f- TAV. 15g- TAV. 15h- TAV. 15i – TAV. 15l);
17. Caratteri geologico-tecnici a supporto del P.U.G.: (TAV. 16);
− Relazione geologica generale;
− Carta geologica-idrogeologica;
− Carta ad orientamento geotecnico e delle depressioni alluvionali. Sezioni
geologiche-idogeologiche;
− Schema geomorfologico (Rappresentazione 3D);
18. Carta archeologica del territorio:
− Relazione scientifica ( tav. 17);
− Planimetria “Carta archeologica”. Rapp. 1:5000 (TAV. 17a- TAV. 17bTAV.17c- TAV. 17d);
− Planimetria “Carta del rischio archeologico”. Rapp. 1:10000 (TAV. 17e);
(2) Le norme particolari, i vincoli e le prescrizioni riguardanti singole zone o determinate
destinazioni risultanti dalle presenti norme e dalle tavole di piano, prevalgono sulla
normativa generale.
(3) In caso di eventuali diversità fra tavole a scale diverse, prevale la tavola a scala più
dettagliata ed in ogni caso le tavole di P.U.G. predisposte o elaborate sul catastale.
(4) Le norme e gli elaborati grafici del P.U.G. prevalgono in caso di contrasto su
qualsiasi norma del Regolamento Edilizio, del Regolamento di Igiene e di altri
regolamenti comunali.
(5) Le prescrizioni di piano e le presenti norme sono derogabili nei casi consentiti
dall’art. 41 quater della Legge 1150/42 e s.m.i., nei casi previsti dal D.P.R. 447/98,
nei casi previsti dall’art. 30 delle legge 56/80 con le procedure ivi previste e
comunque nei casi previsti da altre leggi dello Stato o della Regione.
Art. 2 – Finalità delle norme e degli elaborati grafici.
(1) Le Norme di Attuazione, il Regolamento Edilizio e gli elaborati grafici del P.U.G.
disciplinano attraverso le necessarie prescrizioni, l'attività edilizia pubblica e privata e
le opere di urbanizzazione che modificano l'ambiente urbano e territoriale.
Art. 3 – Applicazione del P.U.G..
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 8
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(1) Il P.U.G. si applica a tutto il territorio comunale, seguendo le prescrizioni delle
presenti N.T.A. e degli elaborati grafici, secondo quanto previsto della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i. e delle leggi regionali in materia di
edilizia ed urbanistica
(2) Il P.U.G.. regola l'attività edificatoria nel territorio Comunale.
(3) L'edificazione è inoltre soggetta alle disposizioni del Regolamento Edilizio e delle
altre leggi e regolamenti vigenti in materia.
(4) Il rilascio di ogni permesso di costruire sarà subordinato al rispetto delle prescrizioni
contenute nelle presenti norme N.T.A., nel Regolamento Edilizio e negli elaborati
grafici del P.U.G..
Art. 4 – Trasformazione urbanistica ed edilizia.
(1) Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
comunale, prevista dal P.U.G., partecipa agli oneri ad essa relativi ed è subordinata a
permesso di costruire od autorizzazione, secondo le norme di legge, di P.U.G. e
come meglio specificato nei successivi articoli.
(2) Le previsioni del P.U.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione del suolo
ove manchino le opere di urbanizzazione primaria a meno che i soggetti richiedenti la
trasformazione si impegnino con apposito atto a realizzarle a propria cura e spese,
secondo le prescrizioni comunali, fornendo adeguata garanzia reale o fideiussoria o
corrispondendo al Comune il costo effettivo, determinato dagli uffici comunali,
delegando in tal senso l’Ente Pubblico alla loro realizzazione e ciò solo nel caso in
cui il Comune, a mezzo di apposita deliberazione della Giunta Comunale, attesti la
possibilità di intervento dell’Ente stesso sulla base della verifica oggettiva di realizzo
delle urbanizzazioni propedeutiche all’intervento edilizio richiesto..
(3) L'entrata in vigore del P.U.G. e delle presenti norme comporta la decadenza delle
concessioni edilizie non conformi alla zonizzazione salvo che i relativi lavori non
siano iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data del rilascio della
concessione.
(4) Gli immobili che alla data di adozione del P.U.G. siano in contrasto con le sue
disposizioni potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi.
(5) I terreni e gli immobili compresi dal P.U.T.T./ P.B.A. (Piano Urbanistico Territoriale
Tematico Paesaggio e Beni Ambientali della Regione Puglia) negli ambiti territoriali
perimetrati nel territorio comunale, di valore “rilevante” (B), “distinguibile” (C),
“relativo” (D), come da tavole del P.U.G., sono sottoposti a tutela diretta e (titolo III,
art.2 del P.U.T.T.):
- non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato
fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata
l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.5.01 del P.U.T.T.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 9
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- non possono essere oggetto di strumento di pianificazione attuativa del presente
strumento urbanistico senza che per detti piani attuativi sia stato rilasciato il
parere paesaggistico di cui all’art. 5.03 del P.U.T.T.;
- non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come
definiti nell’art. 4.01 del P.U.T.T., senza che per gli stessi sia stata rilasciata
l’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 5.04 del medesimo
P.U.T.T.
(6) Le prescrizioni contenute nel punto precedente non trovano applicazione (art. 1.03,
punto 5 del P.U.T.T.:
- nelle aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e
“B” o incluse nei centri edificati come approvati dal Consiglio Comunale in
relazione all’applicazione delle N.T.A. del P.U.T.T.;
- nelle aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C”
oppure zone “turistiche”, “direzionali”, “artigianali”, “industriali”, “mista” se, alla
data del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano
particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato e, altresì
incluse in programmi pluriennali di attuazione approvati alla stessa data.
(7) Le prescrizioni ed indicazioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del
P.U.T.T. non sono modificabili o derogabili dalle N.T.A. del P.U.G.
TITOLO II – ZONIZZAZIONE
Art. 5 – Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee.
(1) Il P.U.G. suddivide il territorio comunale in zone omogenee ed articola queste in
sottozone per tipologie di interventi consentiti, come risulta dalle allegate tavole,
elencate nell’art. 1 del Titolo 1 delle presenti norme, secondo la seguente
classificazione:
ZONE DESTINATE PREVALENTEMENTE ALLA RESIDENZA (Zone A, B e C)
ZONA A: Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono
considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi; si articolano in:
Zona A: Delimitazione Aree Edificate di Interesse Storico-Ambientale assoggettate
a Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) approvato ;
Zona A1: Manufatti Significativi di Interesse Storico, Architettonico, Ambientale e
Relative Pertinenze;
Zona A2: Programma Integrato di Intervento “Paesaggi di Pietra”.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 10
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
ZONA B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A :
si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici
esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e
nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc./mq.; si articolano in:
Zona B: Delimitazione Tessuti Urbani e/o Aree di Completamento, assoggettate
a Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) approvato.
Zona B1: Aree di Completamento centri urbani;
Zona B2: Aree di Completamento e di Riqualificazione Urbana della Zona
Costiera.
ZONA C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino
inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e
densità di cui alle Zone B; si articola in sottozone per tipologia di intervento e
precisamente:
Zona C: Delimitazione aree di espansione assoggettate a Piano Urbanistico
Esecutivo (P.U.E.) di iniziativa pubblica o privata, approvato;
Zona C1: Aree di Espansione;
Zona C2: Aree di Espansione con Interventi a Ville Isolate nel Verde;
Zona C3: Aree Residenziali in Zona Agricola. Parti di Territorio Ricadenti in Zona
Agricola il cui frazionamento della proprietà richieda insediamenti da
considerare come zona C (art. 2, D.M. 2.4.68.n. 1444).
ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE (zone D)
ZONE D: le parti del territorio destinate ad insediamenti per attività industriali, artigianali,
commerciali o terziarie o ad essi assimilati; articolate in:
Zona D1 - Aree per Attività Industriali, Artigianali e Commerciali edificabili o sulla
base di permesso di costruzione diretto o previa redazione di P.U.E. o
da edificare sulla base di P.U.E. già approvato ( ex P.I.P.);
Zona D2 - Aree per Alberghi e Attrezzature Ricettive;
Zona D3 - Aree a destinazione commerciale;
Zona D3a - Aree a Destinazione Mista, Commerciale, Turistico-Alberghiera
(dipendente da procedura di cui al D.P.R. 20.10.1998, n. 447 );
Zona D3b - Aree a Destinazione Mista, Commerciale, Turistico Alberghiera
(dipendente da procedura di cui alla L.R. 20.1.1998, n. 3);
Zona D4 - Aree a Destinazione Mista, Residenziale, Commerciale, TuristicoAlberghiera, Terziaria, Direzionale, ecc.;
Zona D5 - Aree e/o Attrezzature per Attività e/o Sport Turistici;
Zona D6 - PIc1 - Programma Integrato di Intervento “Cave” Zona 1. Turistico
Residenziale con Attrezzature;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 11
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Zona D7 - PIc2 - Programma Integrato di Intervento “Cave” Zona 2 . Attività di
tempo libero.
ZONE AGRICOLE (zone E)
ZONE E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli escluse quelle in cui - fermo
restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento della proprietà richieda
insediamenti da considerare come zone C3; sono articolate in:
Zona E1a - Zona Agricola;
Zona E1b - Zona Agricola con divieto di accorpamento;
Zona E2 - Zona Agricola con Ubicazione Preferenziale di Attività Agrituristiche
per: Artigianato Tipico, Cucina Tipica, Equitazione, Golf, Prodotti
Tipici, Turismo Residenziale, Attività Sportive
Zona E3 -.Zona Agricola Speciale con Attività di Trasformazione della
Produzione;
ZONE PER DESTINAZIONI DI INTERESSE GENERALE (zone F)
ZONE F: le parti di territorio interessate a destinazioni, attrezzature e impianti di
interesse generale, sono articolate in:
Zona F1e - Aree per Attrezzature e Servizi Pubblici, Centri di Quartiere (art. 3
D.I.M. 1444/1968, lett. a e b ) esistenti;
Zona F1p - Aree per Attrezzature e Servizi Pubblici, Centri di Quartiere (art. 3
D.I.M. 1444/1968, lett. a e b) di progetto;
Zona F2 - Aree Cimiteriali (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b);
Zona F3 - Ampliamento Aree Cimiteriali (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b);
Zona F4 - Attrezzatura per Turismo Sociale ( ex colonia marina Patronati
Scolastici) (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b);
Zona F5 - Servizi PUE Impianti Produttivi ( ex P.I.P.);
Zona F6 - Servizi Pubblici.
ZONE VERDI (zone V)
ZONE V: le parti di territorio vincolate a verde e/o destinate alla realizzazione di aree
verdi di uso privato e pubblico. Sono articolate in:
Zona V1a: Verde Privato Vincolato e di Rispetto, Parco Privato;
Zona V1b: Verde Privato con Risanamento Edifici Esistenti;
Zona V2e: Verde Pubblico con Attrezzature (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. c),
esistente;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 12
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Zona V2p: Verde Pubblico con attrezzature (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. c), di
progetto;
Zona V3 : Parco territoriale, Zone Boscate;
Zona V4 : Parco Urbano (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. c);
Zona V5 : Vincolo Cimiteriale;
Zona V6 : Vincolo Idrogeologico;
Zona V6a: Aree di Depressione Alluvionale;
Zona V7 : Vincolo di Salvaguardia Paesistica (Commissione Provinciale per la
tutela delle bellezze naturali e paesistiche, Lecce 11.12.1968);
Zona V8 : Vincolo di Salvaguardia Paesistica di P.U.G.;
Zona V9 : Vincolo Storico - Archeologico . V9e Edifici / V9a Aree;
Zona V10: Spiagge, Parco Costiero Attrezzato in Territorio di altro Comune;
(2) Il P.U.G. , oltre alle Zone omogenee di cui al predetto punto (1) del presente articolo
riporta, come risulta dalle allegate tavole elencate nell’art. 1 del Titolo 1 delle presenti
N.T., altre indicazioni che prescindendo dalla Zonizzazione pongono vincoli ed
indicazioni in ordine alla gestione ed attuazione dello stesso e precisamente:
- Aree per Urbanizzazioni Primarie (UP)
- Aree Per Urbanizzazioni Secondarie (US)
- Infrastrutture stradali e ferroviarie
- Percorsi ciclabili e percorsi pedonali
- Maglia di rilevanza paesistica
- Collegamento meccanizzato mare-collina;
- Percorso servizio navetta intercomunale mare-collina
- Limite di edificabilità;
- Alberature ed ultiveti
Art. 6 – Zone residenziali e miste: destinazioni d’uso ammesse.
(1) Le zone omogenee A, B, e C hanno carattere prevalentemente residenziale. In esse
sono ammesse tutte le attività connesse alla residenza e con essa compatibili quali
gli uffici pubblici e privati - negozi - pubblici esercizi - uffici - luoghi di spettacolo e
ritrovi - attività artigianali e di servizio – sedi di associazioni , partiti, enti, ecc. alberghi e attività ricettive e di ristorazione in genere - e comunque tutte le atre
destinazioni previste da PUE ove questi fosse , per la zona interessata, già
operativo ai sensi di legge precedentemente all’adozione del P.U.G.
(2) Le attività produttive esistenti in zone residenziale possono essere mantenute,
ristrutturate, ampliate nel rispetto delle norme di zona, purché non nocive e non
moleste e comunque compatibili con il carattere residenziale delle zone stesse e
nel rispetto delle norme previste dalla legge sull’inquinamento acustico.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 13
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
CAPO I - ZONE DESTINATE PREVALENTEMENTE ALLE RESIDENZE
Art. 7 - Zona A: aree edificate di interesse storico - ambientale, edificate o
edificabili sulla base di Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) approvato,
come delimitate nelle tavole di progetto.
(1) La “ Zona A”, come delimitata nelle tavole del P.U.G., è già stata trattata con P.U.E.
di iniziativa pubblica (ex P.P.) approvato ab origine con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 348 del 03/06/1978, - in relazione al quale deve intendersi
disciplinata, sotto il profilo urbanistico – edilizio, tutta l’area come delimitata e ciò sia
con riferimento alla zonizzazione per interventi pubblici e privati che con riferimento
alla edificabilità di iniziativa pubblica che privata.
(2) Sono consentiti nella zona omogenea A, tutti gli interventi ammessi dal P.U.E. di cui
al predetto punto (1) come ammessi dalle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso,
salvo le modifiche e/o definizioni edilizio - urbanistiche inserite nelle tavole del
P.U.G. o trattate dalle presenti N.T.A. e dal Regolamento Edilizio.
(3) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, quelli previsti dal Regolamento Edilizio.
Rimangono salve e vincolanti, anche per la realizzazione dei volumi tecnici, le
sagome di massimo ingombro edilizio, i rapporti di copertura, le altezze massime
consentite e le distanze dai confini e dalla aree pubbliche se e come previste dal
P.U.E. operativo nella zona interessata
(4) Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva per gli interventi di nuova
costruzione.
(5) Il Consiglio Comunale, successivamente alla approvazione definitiva del P.U.G., può
individuare nell’ambito della Zona A comparti di recupero per i quali l'Amministrazione
Comunale potrà provvedere alla redazione dei P.U.E. secondo gli artt. 22, 23 e 24
della legge regionale n. 56/80.
(6) Il P.U.E. di Recupero può essere anche di iniziativa privata qualora i proprietari
degli immobili, rappresentanti in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del
valore degli immobili interessati, presentino una "proposta di piano", come da art.
24 della legge regionale 56/80.
(7) Il Comune può intervenire per l'esecuzione di opere volte al restauro,
consolidamento, risanamento igienico, al ripristino dei valori storico - ambientali
qualora se ne presenti la necessità per ragioni di salvaguardia della incolumità e
per ragioni igienico - sanitarie. Il recupero avviato dal Comune deve concorrere:
- ripristinare i valori ambientali originali degli interni degli isolati stessi;
- costituire un sistema di spazi pubblici al servizio della collettività.
(8) In particolare il Comune può elaborare e attuare P.U.E. di recupero relativi alle
superfici ed alle opere esterne degli immobili prospettanti su ambienti urbanistici
unitari, quali piazze, strade, corti.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 14
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(9) E’ prescritta la salvaguardia sociale e funzionale relativa alla permanenza dei
gruppi sociali insediati; è consentita, a tal fine, la modifica della destinazione d'uso
da residenza ad attività terziarie o artigianali non moleste, tese alla rivitalizzazione
del tessuto socio - economico. L'Amministrazione Comunale promuoverà inoltre
l'insediamento di uffici pubblici, servizi sociali ed Associazioni Culturali. E’ altresì
prescritta la salvaguardia dell’impianto edilizio esistente degli edifici di particolare
pregio storico-ambientale, come deducibile dal contesto edilizio esistente e come
individuati nella tav.2a di P.U.G. “ NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – allegato
– “sia attraverso il repertorio fotografico che da rilievi diretti in loco –“ in relazione ai
quali sono ammessi gli interventi previsti dal PUE di cui al predetto punto (1) ma è
fatto obbligo di mantenere inalterate le caratteristiche architettoniche delle facciate
sulle quali potranno essere consentiti solo interventi di “ Restauro e Risanamento
Conservativo” come definiti successivamente nel presente articolo.
(10) E’ inoltre prescritta la salvaguardia delle “ coperture d’epoca “ di qualsiasi tipo quali:
volte a botte, volte a spigolo, a squadro, a padiglione in relazione alle quali è fatto
assoluto divieto di demolizione e per le quali sono solo consentiti interventi di “
Restauro e Risanamento Conservativo” come definiti successivamente nel presente
articolo. Ove situazioni particolari, connesse con l’incolumità pubblica,
opportunamente documentate ed accertate, dovessero comportare la demolizione
di dette coperture queste devono essere ricostruite mantenendo le stesse
configurazioni geometriche esistenti e con il reimpiego, per quanto possibile, del
materiale originario da integrare con materiale della stessa natura e forma.
(11) Il volume espresso dai vani con “copertura d’epoca“, con riferimento all’indice di
edificabilità fondiaria ammesso dal P.U.E. approvato, deve essere computato,
prescindendo dall’altezza effettiva, assegnando a detti vani altezza massima
(teorica) di m.3,00.
(12) E’ vietata la realizzazione di coperture a tetto di qualsiasi tipo e per qualsiasi
elemento costituente l’unità immobiliare interessata dall’intervento. - Le coperture a
falde e le soffitte, che non costituiscono superfetazione e/o modifiche recenti,
devono restare tali.
(13) Particolare attenzione dovrà essere posta al mantenimento delle caratteristiche
architettoniche e di rifinitura degli edifici, adottando materiali e lavorazioni tipiche
dell'ambiente in cui si opera, come deducibili dal Manuale del Recupero allegato al
P.U.G., quali murature, intonaci, pavimentazioni stradali in pietra, ecc., nonché
tecniche di lavorazione e di rifinitura per materiali non tradizionali tali da renderli
assimilabili all'ambiente .
7a) – Definizione interventi di “Restauro E Risanamento Conservativo”.
(14) Gli interventi di restauro e risanamento conservativo consistono in un insieme di
lavori ed opere il cui fine è non solo la conservazione dell'unità formale e strutturale
ma, anche, la valorizzazione dei caratteri architettonici e decorativi, nel rispetto
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 15
COMUNE
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
delle valenze storico - ambientali. Riguardano gli edifici di particolare pregio
storico-ambientale per i quali si prescrive la conservazione degli elementi esterni
nel loro insieme (pareti e coperture) e delle caratteristiche tipologiche e strutturali,
delle tecnologie costruttive e dei materiali.
Per gli edifici interessati devono essere conservati e consolidati, oltre all'impianto
strutturale, tutti gli elementi distributivi, costruttivi e decorativi di rilievo, quali
posizione e collegamenti verticali ed orizzontali collettivi, androni, cortili, volte,
soffitti, stipiti in pietra, pavimentazioni, ecc.
E’ consentita la modifica dei caratteri distributivi interni nei limiti strettamente
necessari e senza alterare l’impianto edilizio esistente ,al fine di ottenere, anche
attraverso aggregazione di più unità immobiliari, abitazioni dotate di tutti i servizi
necessari. In tal senso è permessa, ove necessaria, l'installazione dei servizi
igienici e cucine, anche in blocchi unificati, dotati di areazione e ventilazione
meccanica e ciò in deroga ad eventuali norme differenti riportate nel Regolamento
Edilizio.
Per la modifica delle destinazioni d'uso ammesse deve essere conservato, a
livello spaziale e distributivo, l'impianto distributivo originario.
In sede di Restauro e Risanamento Conservativo devono essere eliminate quelle
superfetazioni e quelle sovrastrutture che non rivestono interesse ai fini della storia
e della lettura filologica dell'edificio.
Le norme entro cui potranno articolarsi gli interventi di Restauro e Risanamento
Conservativo sin qui descritti sono:
1) - Coperture.
(20) Le strutture di copertura, come già riportato in precedenza nel presente articolo,
devono mantenere le stesse configurazioni geometriche esistenti con il reimpiego,
per quanto possibile del materiale originario da integrare, ove indispensabile, con
materiale della stessa natura e forma.
(21) Sono escluse, ovunque e per qualsiasi dimensione, coperture e pensiline di
materiale translucido, di lastre di fibrocemento, di lamiera e simili.
(22) Le coperture piane di tipo praticabile devono essere pavimentate con pietra locale
e comunque con materiale realizzato localmente in modo da uniformare i criteri
edilizi d’intervento.
(23) E’ vietata la realizzazione di controsoffitti piani all’interno dei vani con “ Copertura
d’Epoca” ad eccezione di soppalchi intermedi interferenti sua una superficie
massima del 60% del vano interessato e a condizione che questi comportino la
realizzazione di superficie con destinazione ammessa dal regolamento Edilizio.
2) - Pluviali.
(24) E' vietata l'installazione di pluviali in P.V.C. o simili a vista sulle facciate; sono
obbligatori quelli in lamiera zincata e/o verniciata. La parte inferiore dei pluviali
deve essere realizzata secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 16
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(25) Il convogliamento dell'acqua dai pluviali deve avvenire direttamente nella rete
urbana delle acque bianche,
(26) Ove detta rete manchi, lo sbocco del pluviale deve avvenire nella rete stradale al di
sotto del piano marciapiede; ove, infine, manchi quest'ultimo, lo sbocco è
consentito a livello stradale con opportuno elemento curvo di raccordo.
3) - Comignoli.
(27) I comignoli esistenti vanno conservati nelle forme originarie e recuperati alla loro
funzione.
(28) Quelli di nuova costruzione devono uniformarsi alle forme tradizionali.
4) - Solai e Volte.
(29) La variazione di quota dei solai esistenti , in caso di sostituzione, è ammessa solo
quando non comporti lo stravolgimento della tipologia dell'organismo edilizio, con
particolare riguardo alle aperture esterne.
(30) Ogni intervento sui solai deve essere finalizzato al recupero dell'esistente e,
soltanto in caso di dimostrata ed accertata impossibilità del loro recupero, ne è
ammessa la sostituzione mantenendo le stesse configurazioni geometriche
esistenti e con il reimpiego, per quanto possibile con materiale della stessa natura
e forma.
(31) E’ vietata l'alterazione della struttura portante e di tutte le “ coperture d’ epoca”,
salvo casi di gravissimi dissesti statici documentati con relazione scritto - grafica del
quadro delle lesioni e delle cause di dissesto, a firma del tecnico abilitato e
accertata dagli uffici comunali.
(32) L’eventuale intervento di demolizione e ricostruzione dovrà essere effettuato in
forme e con materiali uguali o dello stesso tipo.
5) - Facciate.
(33) Negli edifici, per le facciate e le superfici murarie sia prospettanti su spazi pubblici
che privati, compresi gli intradossi degli archi e delle volte a giorno, è vietata ogni
alterazione delle soluzioni di rivestimento e/o trattamento originari o similari
(34) E’ escluso ogni impiego di rivestimenti lapidei, ceramici o realizzati con materiali e
tecnologie non tradizionali; sono ammessi solo intonaci comuni.
(35) Valgono in genere le seguenti norme : sulle intonacature sono ammessi solo il
colore bianco o colori “pastello” rispondenti al piano del colore predisposto dal
Comune di cui successivo art 78
(36) Per necessità di risanamento delle superficie lapidee è consentito solo il
trattamento protettivo superficiale trasparente e completamente assorbito, con resa
finale opaca.
(37) Tutte le facciate, che alla data di approvazione delle presenti norme risultino non
rispondenti a quanto su prescritto, devono uniformarsi in caso di intervento.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 17
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(6) Balconi e Ballatoi
(38) I balconi e ballatoi originari devono essere trattati con le tecniche del restauro.
(39) E’ vietata la chiusura di balconi, verande, ballatoi o qualsiasi spazio esistente,
prospiciente la pubblica strada.
7) - Finestre, Porte e Cancelli
(40) E’ vietata la trasformazione di porte e porte - finestre con visuale su spazi pubblici e
privati.
(41) Per i serramenti esterni (finestre, porte, persiane, portoncini ed altre aperture) è
ammesso solo l’impiego di legno o alluminio verniciato verde scuro, marrone scuro
e bianco. Le persiane esterne e portoncini dovranno essere coordinati nel colore
con i serramenti a vetro retrostanti. Per i cancelli e ammesso l’impiego del ferro il
cui colore deve essere uniformato a quello delle finestre e porte.
8) - Ingressi e Affacci su Spazi Pubblici di Negozi, Locali Pubblici, Laboratori Artigianali e
Simili.
(42) Per quanto riguarda le mostre, le vetrine, ecc., sono consentite soluzioni
armonizzate agli assetti murari esistenti ed alle aperture originarie.
(43) E’ vietato l’impiego di coperture e pensiline di ogni specie ed, in generale, di
qualsiasi elemento sporgente rispetto ai fili di facciata.
(44) E’ vietata, altresì, l’installazione sulle facciate di insegne, cartelli, ecc. luminosi e
non, a bandiera. Le insegne devono essere contenute nel perimetro dell’apertura
degli ingressi ed affacci.
(45) Le targhe, le insegne e qualsiasi altra forma di pubblicità devono essere di modeste
dimensioni, non appariscenti e della massima semplicità.
7b) – Arredo Urbano, segnaletica e Pubblicità.
(46) Per la tutela dell’ambiente, tutti gli elementi di arredo urbano, quali segnaletica
orizzontale e verticale, insegne pubblicitarie, attrezzature per la raccolta dei rifiuti,
panche e sedili, elementi e sistemi di illuminazione sia pubblici che privati, fioriere,
ecc. devono essere unificati per l'intera zona A, posizionati e realizzati in modo
garantire una corretta fruizione degli spazi architettonici e nel rispetto del D.P.R.
16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
(47) Per la pubblica illuminazione, ove è possibile, si prescrive la installazione a braccio
sui muri o soluzioni alternative finalizzate alla realizzazione di tipologia similare;
(48) E’ obbligatorio il mantenimento, la cura ed il ripristino dei basolati in pietra calcarea
esistenti al fine della buona conservazione e rispetto dell'immagine urbana.
(49) L’obiettivo da perseguire è la sistemazione non in vista delle reti di distribuzione
E.N.E.L. e Telecom. E’ opportuno, infatti, che in tutti gli interventi i cavi E.N.E.L. e
Telecom di zona e di fabbricato siano collocati in cunicoli, al fine di realizzare
soluzioni non in vista.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 18
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(50) Tutte le fontane e le prese d'acqua tradizionali Acquedotto Pugliese devono essere
conservate in efficienza e, ove dismesse, riattivate nell'originaria configurazione.
(51) Le reti di adduzione, da installarsi sia in spazi pubblici che privati non devono
risultare in vista né compromettere le cortine murarie e pertanto essere sistemate in
appositi cunicoli orizzontali, mentre i tratti ascendenti devono essere collocati
all'interno dei corpi di fabbrica in modo da essere facilmente ispezionabili. Si
prescrive che, alla fine dei lavori di sistemazione delle reti orizzontali, siano
ripristinate le pavimentazioni originarie. Se queste sono state nel tempo coperte con
manto bituminoso e simili, si dovrà provvedere al ripristino delle antiche
pavimentazioni.
(52) La rete di distribuzione del gas, nei suoi tratti al di fuori delle reti stradali, pur nel
rispetto della specifica normativa di sicurezza, deve essere installata arrecando il
minimo disturbo possibile alle cortine murarie, con accorgimenti tali da
mascherarne il più possibile la presenza.- Alla fine dei lavori di installazione della
rete adduttrice del gas metano al di sotto delle sedi stradali è prescritto il ripristino
integrale delle pavimentazioni originarie.
7c) – Antenne radio, T.V. e telefonia cellulare.
(53) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia
delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in
sede di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione
delle stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve
essere contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato..
(54) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate
nel P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art.8 - Zona A1 - Manufatti significativi di interesse Storico, Architettonico,
Ambientale e Relative Pertinenze.
(1) Trattasi di manufatti e di complessi di particolare interesse storico, architettonico e
ambientale, rappresentanti nell'insieme il patrimonio dei beni culturali del Comune e
del suo territorio: ville, “casini”, conventi, masserie, e inoltre stabilimenti vinicoli
depositi ed altri edifici analoghi con antiche strutture a volta ecc., con i relativi annessi
e pertinenze come indicati nelle tavole del P.U.G.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 19
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(2) E’ prescritta la salvaguardia dell’impianto edilizio esistente in relazione al quali è fatto
obbligo di mantenere inalterate le caratteristiche architettoniche delle facciate sulle
quali potranno essere consentiti solo interventi di “ Restauro e Risanamento
Conservativo” come definiti per le “ Zone A “ nel precedente art. 7a. e secondo un
progetto filologicamente studiato e volto a conservare o a ripristinare le forme
architettoniche originarie, con accurato studio di materiali, tecniche ed elementi
decorativi sulla base di quanto riportato nel “Manuale di Recupero“ allegato al P.U.G..
(3) E’ inoltre prescritta la salvaguardia delle “ coperture d’epoca “ di qualsiasi tipo quali:
volte a botte, volte a spigolo, a squadro, a padiglione in relazione alle quali è fatto
assoluto divieto di demolizione e per le quali sono solo consentiti interventi di “
Restauro e Risanamento Conservativo” come definiti successivamente nel presente
articolo. Ove situazioni particolari, connesse con l’incolumità pubblica,
opportunamente documentate ed accertate, dovessero comportare la demolizione di
dette coperture queste devono essere ricostruite mantenendo le stesse
configurazioni geometriche esistenti e con il reimpiego, per quanto possibile, del
materiale originario da integrare con materiale della stessa natura e forma.
(4) In caso di intervento, le pertinenze di tali immobili , qualora siano caratterizzate da
forme originali e tradizionali di organizzazione dell'ambiente e del verde, e da un
particolare rapporto con il territorio vanno conservate e restaurate secondo un
progetto filologicamente studiato e volto a restituire l'assetto originario. In particolare
l'intervento deve mirare al restauro e al ripristino di parchi e giardini, “giardini chiusi”,
viali e relative decorazioni, portali d'ingresso, pozzi monumentali, cappelle, “coffee houses”, padiglioni e pergolati, sedili in pietra, aie, frantoi, cisterne ed ogni altro
elemento architettonico e decorativo esistente o di cui risulti possibile la preesistenza
(5) Per adeguare gli edifici ricadenti in tali zone ad esigenze funzionali, e qualora non vi
siano vincoli che impediscano forme di intervento e di trasformazione, sono ammessi
interventi di completamento e/o adeguamento funzionale ( in particolare qualora il
complesso edificato sia stato evidentemente non completato o abbisognevole di
superfici complementari), soprelevazione ( se trattasi di edifici ad un solo piano fuori
terra), ripristino e quant’altro, secondo progetti che ne rispettino rigorosamente il
carattere storico ed architettonico e rispondenti a prescrizioni di cui sopra per una
volumetria non superiore al 20% dell’immobile documentato come regolarmente
assentito.
(6) Sono ammesse negli edifici interessati destinazioni d’uso a carattere residenziale, per
attività agricole nonché finalizzate all’espletamento di attività turistico ricettive e/o
agrituristiche.
Le attività turistico ricettive sono ammesse a condizione che non comportino effetti
diretti o indiretti nell’ambiente circostante e tali da compromettere i tratti fondamentali
dell’assetto paesistico e dell’ambiente esistente. Pertanto non sono ammesse
destinazioni/attività che comportino: qualsiasi forma di inquinamento acustico e
sonoro, incremento del volume di traffico motorizzato tale da incidere sull’equilibrio
esistente della rete di traffico locale relativa alla zona interessata e a un ambito
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 20
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
circostante per una distanza di m. 500 dai confini della zona stessa come tipizzata e
localizzata nelle tavole del PUG.. Qualsiasi destinazione che comporti comunque
afflusso veicolare deve prevedere adeguate superfici di parcheggio , inserite
opportunamente nell’ambiente, dimensionandole secondo “il criterio” previsto dall’art.
18 della legge 765/67 e s.m.i. (1 metro quadrato ogni 10 metri cubi). Il
dimensionamento predetto deve essere fatto assumendo come “volume di
riferimento“ quello espresso dal numero massimo degli avventori ammessi
nell’attrezzatura attribuendo ad ogni avventore, teoricamente, mc. 80.. La superficie
a parcheggio, se superiore a mq. 3.000,deve essere suddivisa in aree di non oltre
mq. 1000 ciascuna, obbligatoriamente piantumate ed integrate in una sistemazione
progettuale di verde di cui il 30% ad alto fusto. Il contenimento degli indici di
inquinamento acustico sarà soggetto a verifica parte del Comune al momento della
massima attività.
(7) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini della volumetria
di cui al predetto punto (5) ammessa nella zona, quelli previsti dal regolamento
edilizio fatta eccezione per quelli espressi dal Parcheggio obbligatorio di cui al
precedente punto (6).
(8) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato..
(9) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art.9- Zona A2- Programma Integrato di Intervento “Paesaggi di Pietra”.
(1) La “ Zona A2” è definita nel P.U.G. e delimita come “Paesaggi di Pietra” il vasto
comprensorio adiacente la via per Neviano ad Est dell’abitato, nella quale sono
presenti su vasta scala preesistenze edilizie rurali ed ambientali “spontanee”
adeguate alle forme di economia agraria specifica dell’epoca dell’insediamento con le
corrispondenti forme tecnologiche costruttive, culturali e di immagine urbanisticoarchitettonica. Rappresentano perciò, a qualunque data esse risalgano, un
patrimonio culturale e di identità specifica singolarmente rappresentativo della cultura
materiale Jonico-Salentina e, più latamente mediterranea.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 21
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(2) Destinazione d’uso : “Parco - Museo storico territoriale all’aperto”, di cui il trattamento
e la destinazione vanno affrontati con criteri strettamente “museografici” moderni,
che comprendano - oltre alla salvaguardia attuata nel rispetto della continuità delle
attività produttive – i modi per la fruizione, per la utilizzazione formativa e didattica,
per lo studio e le ricerche , oltre che per la visita da parte del pubblico, la gestione, la
custodia e la manutenzione evitando ogni forma di alterazione e manomissione e di
abbandono.
(3) Modalità d’intervento: Piano integrato d’intervento o PUE di iniziativa pubblica in
modo da disciplinare, nell’abito dell’intera area come definita nelle tavole di P.U.G., le
attività edilizio- urbanistiche per le finalità di cui ai predetti punti (1) e (2) del presente
articolo.
(4) Il Piano Integrato d’Intervento o il PUE di iniziativa pubblica dovranno essere
elaborati nel rispetto dei seguenti elementi di base:
- Realizzazione, anche in osservanza a quanto disposto con il presente articolo, di
aree per parcheggi, per giochi bambini, per ristoro e “pic nic” in ubicazione marginale
e con il rispetto assoluto dell’ambiente e dei caratteri originali edilizi, tipologici e
ambientali con utilizzazione per tali finalità di elementi edilizi esistenti; qualora ciò non
fosse possibile, le nuove strutture dovranno essere di dimensione minima secondo le
più ristrette esigenze dell’uso previsto e comunque realizzate assumendo come tipo
edilizio comparativo- vincolante “ lu furnieddu”
- Realizzazione di strutture , da studiare e realizzare con il rispetto assoluto
dell’ambiente e dei caratteri originali edilizi, tipologici e ambientali, da adibire a finalità
espositive, formative e didattiche e relativi servizi per una volumetria strettamente
necessaria e comunque non superiore a 1.350,00 mc. e comunque realizzate
assumendo come tipo edilizio comparativo- vincolante “ lu furnieddu”.
- Realizzazione di interventi a cura dei privati, finalizzati alla valorizzazione
dell’economia agricola, ivi compresa la residenza, o per le finalità di cui ai predetti
punti (1) e (2) del presente articolo, applicando le prescrizioni e gli indici urbanistici ed
edilizi qui di seguito definiti e assumendo come tipo edilizio comparativo- vincolante “
lu furnieddu”.
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,03 mc./mq.;
- Altezza massima dell’edificio: mt. 4,50;
- Distanza minima dai confini di proprietà: mt. 10,00 o sul confine
- Distanza minima tra fabbricati: mt. 30,00;
- Distanza dalla strada: E’ richiesta. una distanza minima di m. 20,00
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva per gli interventi di
nuova costruzione.
- Superficie fondiaria minima del lotto: non inferiore a mq. 4.000
- Ripristino e valorizzazione degli elementi sia edilizi che di arredo ambientale e di
funzionalità colturale ecc. esistenti (secondo le indicazioni del “Manuale del
Recupero” : frantoi ipogei, cisterne con relativi sistemi di raccolta acque pluviali,
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 22
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
“furnieddi”, cappelle votive, aie, muretti a secco, elementi ornamentali, ecc.
Particolare cura va posta nella individuazione e valorizzazione di essenze
particolarmente da conservare : ulivi secolari, ecc.
- Studio di specifici itinerari segnalati e attrezzati (panchine, ecc.), con particolare
cura per l’accessibilità ai disabili.
(5) Nelle more della redazione del Piano Integrato d’intervento o PUE di iniziativa
pubblica è ammessa, a mezzo di permesso di costruire diretto, la realizzazione di
interventi a cura dei privati, finalizzati alla valorizzazione dell’economia agricola, ivi
compresa la residenza, o per le finalità di cui ai predetti punti (1) e (2) del presente
articolo, applicando le prescrizioni e gli indici urbanistici ed edilizi definiti qui di
seguito definiti e assumendo come tipo edilizio comparativo- vincolante “ lu
furnieddu”.
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,02 mc./mq.
- Volume massimo consentito per ogni intervento sulla stessa zona di proprietà:
mc. 200 . La consistenza della alla data di adozione del P.U.G. da parte del
Consiglio Comunale, la quale potrà essere solo ampliata. Eventuali successivi
frazionamenti delle aree esistenti a quella data non potranno dare luogo a nuovi
lotti minimi
- Altezza massima dell’edificio: mt. 4,00;
- Distanza minima dai confini di proprietà: mt. 10,00 o sul confine secondo le norme
del Codice Civile;
- Distanza minima tra fabbricati: mt. 30,00;
- Distanza dalla strada: E’ richiesta. una distanza minima di m. 30;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva.
- Superficie fondiaria minima del lotto: non inferiore a mq. 6.000.
(6) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini della volumetria
di cui al predetti punti (4) e (5) ammessa nella zona, quelli previsti dal Regolamento
Edilizio fatta eccezione per quelli espressi da eventuali “ furnieddi ” .
(7) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato..
(8) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 23
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
9a - “ Lu furnieddu” . Progetto pilota per la manutenzione ristrutturazione e nuova
costruzione)
(9) Entro un anno dall’entrata in vigore del presente PRG, predisporrà un “progetto pilota
per la manutenzione ristrutturazione e nuova costruzione dei “ Furnieddi” e di i
manufatti tradizionali in pietra a secco . Detto progetto dovrà consentire di avere un
abaco delle modalità realizzative delle costruzioni in muratura a secco, che individui
sia le corrette modalità manutentive e di aggiornamento tipologico delle strutture
esistenti, sia le modalità attraverso cui pervenire a nuove costruzioni con analoghe
tecniche costruttive. L’abaco individuerà altresì le modalità di sistemazione degli
spazi aperti e le possibili dotazioni impiantistiche (servizi igienici, adduzione e scarico
acque,…) compatibili sia con gli obiettivi di riuso come dimora estiva, sia con le
necessità di salvaguardia della naturalità dei siti.
Art. 10 – Zona B: Tessuti Urbani e/o Aree di Completamento, edificati o in corso di
edificazione sulla base di Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) approvato
come delimitate nelle tavole di progetto.
(1) La “Zona B”, come delimitata nelle tavole del P.U.G., già di completamento o di
espansione, è già stata trattata con P.U.E. di iniziativa pubblica ( ex P.P.) approvato
ab origine con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 348 del 03/06/1978
in relazione al quale deve intendersi disciplinata sotto il profilo urbanistico edilizio
tutta l’area come delimitata e ciò sia con riferimento alla zonizzazione per interventi
pubblici e privati che con riferimento alla edificabilità di iniziativa pubblica che privata.
(2) Sono consentiti nella zona omogenea B, tutti gli interventi ammessi dal P.U.E. di cui
al predetto punto (1), come ammessi dalle Norme Tecniche di Attuazione dello
stesso , salvo le modifiche e/o definizioni edilizio urbanistiche inserite nelle tavole del
P.U.G. o trattate dalle presenti N.T.A. e dal Regolamento Edilizio.
(3) E’ prescritta la salvaguardia dell’impianto edilizio esistente degli edifici di particolare
pregio Storico-Ambientale, escluse le superfetazioni sugli stessi realizzate, come
deducibile dal contesto edilizio esistente e come individuati nella tav.2a di P.U.G. “
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – allegato – in relazione ai quali sono
ammessi gli interventi previsti dal PUE di cui al predetto punto (1) ma è fatto obbligo
di mantenere inalterate le caratteristiche architettoniche delle facciate sulle quali
potranno essere consentiti solo interventi di “ Restauro e Risanamento Conservativo”
come definiti per la “ Zona A”. E’ inoltre prescritta la salvaguardia delle “ coperture
d’epoca “ di qualsiasi tipo quali volte a botte, volte a spigolo, a squadro, a padiglione
in relazione alle quali è fatto assoluto divieto di demolizione e per le quali sono solo
consentiti interventi di “ Restauro e Risanamento Conservativo” come definiti per le
“Zone A“.. Ove situazioni particolari, connesse con l’incolumità pubblica
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 24
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
opportunamente documentate ed accertate, dovessero comportare la demolizione di
dette coperture queste devono essere ricostruite mantenendo le stesse
configurazioni geometriche esistenti e con il reimpiego, per quanto possibile, del
materiale originario da integrare, ove indispensabile, con materiale della stessa
natura e forma.
(4) Il volume espresso dai vani con “ copertura d’epoca “ , con riferimento all’indice di
edificabilità fondiaria ammesso dal P.U.E. approvato, deve essere computato
assegnando a detti vani, prescindendo dall’altezza effettiva ,altezza massima
(teorica) di m.3,00.
(5) E’ vietata:
- la realizzazione di coperture a tetto di qualsiasi tipo e per qualsiasi elemento
costituente l’unità immobiliare interessata dall’intervento;
- la realizzazione di coperture e pensiline di materiale traslucido, di lastre di
fibrocemento, di lamiera e simili.
- L’installazione di pluviali in P.V.C. o simili a vista sulle facciate; sono obbligatori
quelli in lamiera zincata e/o verniciata. La parte inferiore dei pluviali deve essere
realizzata secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio;
- L’alterazione della struttura portante e di tutte le “ coperture d’epoca “ come
individuate nella “ Zona A” salvo casi di gravissimi dissesti statici documentati con
relazione scritto - grafica del quadro delle lesioni e delle cause di dissesto, a firma
del tecnico progettista. L’eventuale intervento di demolizione e ricostruzione dovrà
essere effettuato in forme e con materiali uguali o dello stesso tipo.
- L’impiego ampiamente diffuso sulle facciate prospicienti strade e aree pubbliche
di rivestimenti lapidei, ceramici o realizzati con materiali e tecnologie non
tradizionali. Sulle intonacature sono ammessi solo il colore bianco o colori
“pastello” rispondenti al piano del colore predisposto dal Comune di cui
successivo art. 78
(6) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, quelli previsti dal Regolamento Edilizio.
Rimangono salve e vincolanti, anche per la realizzazione dei volumi tecnici, le
sagome di massimo ingombro edilizio, i rapporti di copertura, le altezze massime
consentite e le distanze dai confini e dalla aree pubbliche se e come previste dal
P.U.E. operativo nella zona interessata
(7) Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva per gli interventi di nuova
costruzione.
10a) – Arredo Urbano, segnaletica e Pubblicità.
(8) Per la tutela dell’ambiente, tutti gli elementi di arredo urbano, quali segnaletica
orizzontale e verticale, insegne pubblicitarie, attrezzature per la raccolta dei rifiuti,
panche e sedili, elementi e sistemi di illuminazione sia pubblici che privati, fioriere,
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 25
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
ecc. devono essere unificati per l'intera zona , raccordandoli con quanto previsto per
limitrofa “ Zona A” ,posizionati e realizzati in modo garantire una corretta fruizione
degli spazi architettonici e nel rispetto del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e s.m.i..
(9) Per la pubblica illuminazione, nelle aree interferenti e/o limitrofe alla “ Zona A” , si
prescrive la scelta di soluzioni architettonicamente compatibili con quelle della
predetta “ Zona A”, come già individuate .
(10) Per le aree ed i manufatti la cui localizzazione interferisce con la “ Zona A “ essendo
alla stessa contigui , gli interventi devono tener conto dei criteri di salvaguardia
architettonica riportati nelle presenti N.T.A. per la “ Zona A”.
10b) – Antenne radio, T.V. e telefonia cellulare.
(11) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia
delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in
sede di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione
delle stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve
essere contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(12) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate
nel P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 11- Zona B1: Aree di Completamento dei Centri Urbani.
(1) In queste zone la destinazione d’uso è quella prevista dall’Art. 6 delle presenti N.T.A..
E’ possibile procedere alla costruzione, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti,
per intervento diretto con permesso di costruire su singoli lotti costituiti da una o più
particelle, nel rispetto di quanto disposto dall’ art. 4, punti 1) e 2) delle presenti N.T.A.
ed applicando le prescrizioni e gli indici urbanistici ed edilizi qui di seguito definiti. In
ogni caso con il progetto allegato all’istanza di permesso di costruire devono essere
specificate le modalità secondo le quali verranno realizzati l'allacciamento alla rete di
distribuzione dell'energia elettrica, l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle
acque reflue nere e bianche.
- Indice di fabbricabilità fondiario: 3,00 mc./mq.;
- Altezza massima dell'edificio: mt. 8,00;
- Distanza dai confini non edificati: non inferiore a mt. 5,00 o in aderenza;
- Distanza tra fabbricati: non deve essere inferiore, tra pareti finestrate, a mt. 10,00;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 26
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- Distanza dalla strada: è consentito il rispetto degli allineamenti stradali esistenti;
per eventuali nuove strade è richiesta una distanza minima di mt. 5,00;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva per gli interventi di
nuova costruzione;
- Rapporto di copertura: 60%;
- Obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree private , interferenti con il lotto
costituito da una o più particelle, che sul P.U.G. hanno “ destinazione pubblica”;
- Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, quelli previsti dal Regolamento
Edilizio.
(2) Le nuove costruzioni e le sopraelevazioni sono consentite a condizione che venga
prevista e vincolata una superficie per parcheggio, coperta o scoperta, direttamente
accessibile dalla strada, pari a 1,00 mq. per ogni 10 mc. di costruzione.
(3) E’ prescritta la salvaguardia dell’impianto edilizio degli edifici di particolare pregio
Storico-Ambientale, come deducibile dal contesto esistente e come individuati nella
tav.2a di P.U.G. “ NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – allegato – “ sia attraverso
il repertorio fotografico che da rilievi diretti in loco – “ in relazione ai quali sono
ammessi gli interventi come disciplinati nel presente articolo, secondo quanto
previsto nel precedente punto (1), ma è fatto obbligo di mantenere inalterate le
caratteristiche architettoniche delle facciate sulle quali potranno essere consentiti
solo interventi di “ Restauro e Risanamento Conservativo” come definiti per la “ Zona
A”. E’ inoltre prescritta la salvaguardia delle “coperture d’epoca “ di qualsiasi tipo
quali volte a botte, volte a spigolo, a squadro, a padiglione in relazione alle quali è
fatto assoluto divieto di demolizione e per le quali sono solo consentiti interventi di “
Restauro e Risanamento Conservativo” come definiti per le “ Zone A “.. Ove
situazioni particolari, connesse con l’incolumità pubblica opportunamente
documentate ed accertate, dovessero comportare la demolizione di dette coperture
queste devono essere ricostruite mantenendo le stesse configurazioni geometriche
esistenti e con il reimpiego, per quanto possibile, del materiale originario da integrare,
ove indispensabile, con materiale della stessa natura e forma.
(4) Il volume espresso dai vani con “ copertura d’epoca “ , con riferimento all’indice di
edificabilità fondiaria ammesso dal P.U.E. approvato, deve essere computato
assegnando a detti vani, prescindendo dall’altezza effettiva, altezza massima
(teorica) di m.3,00.
(5) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, quelli previsti dal Regolamento Edilizio.
(6) E’ vietato:
- lo svolgimento di attività artigianali rumorose e comunque moleste e le attività
industriali;
- la realizzazione di coperture a tetto di qualsiasi tipo e per qualsiasi elemento
costituente l’unità immobiliare interessata dall’intervento;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 27
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- la realizzazione di coperture e pensiline di materiale traslucido, di lastre di
fibrocemento, di lamiera e simili.
- L’installazione di pluviali in p.v.c. o simili a vista sulle facciate; sono obbligatori
quelli in lamiera zincata e/o verniciata. La parte inferiore dei pluviali deve essere
realizzata secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio;
- L’alterazione della struttura portante e di tutte le “ coperture d’epoca “ come
individuate nella “ Zona A” salvo casi di gravissimi dissesti statici documentati con
relazione scritto - grafica del quadro delle lesioni e delle cause di dissesto, a firma
del tecnico progettista. L’eventuale intervento di demolizione e ricostruzione dovrà
essere effettuato in forme e con materiali uguali o dello stesso tipo.
- L’impiego ampiamente diffuso sulle facciate prospicienti strade e aree pubbliche
di rivestimenti lapidei, ceramici o realizzati con materiali e tecnologie non
tradizionali. Sulle intonacature sono ammessi solo il colore bianco o colori
“pastello” rispondenti al piano del colore predisposto dal Comune di cui
successivo art. 78
11a) – Arredo Urbano, segnaletica e Pubblicità.
(7) Per la tutela dell’ambiente, tutti gli elementi di arredo urbano, quali segnaletica
orizzontale e verticale, insegne pubblicitarie, attrezzature per la raccolta dei rifiuti,
panche e sedili, elementi e sistemi di illuminazione sia pubblici che privati, fioriere,
ecc. devono essere unificati per l'intera zona, realizzati in modo garantire una
corretta fruizione degli spazi architettonici e nel rispetto del D.P.R. 16.12.1992, n.495
e s.m.i..
11b) – Antenne radio, T.V. e telefonia cellulare.
(8) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia
delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede
di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle
stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere
contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato..
(9) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 28
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Art. 12 Zona B2 - Aree di completamento e riqualificazione della zona costiera.
(1) In queste zone la destinazione d’uso è quella prevista dall’Art. 6 delle presenti N.T.A..
E’ possibile procedere alla costruzione, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti,
per intervento diretto con permesso di costruire su singoli lotti costituiti da una o più
particelle, nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 4, punti 1) e 2), ed
applicando le prescrizioni e gli indici urbanistici ed edilizi definiti qui di seguito definiti.
In ogni caso con il progetto allegato all’istanza di permesso di costruire devono
essere specificate le modalità secondo le quali verranno realizzati l'allacciamento
alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, l'approvvigionamento idrico e lo
smaltimento delle acque reflue nere e bianche.
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 1.5 mc/mq;
- Altezza massima dell'edificio: m. 7.50;
- Distanza dai confini non edificati: non inferiore a m.5.00 o in aderenza;
- Distanza tra fabbricati non deve essere inferiore tra pareti finestrate a m. 10,00;
- Distanza dalla strada: è consentito il rispetto degli allineamenti esistenti; per
eventuali nuove strade è richiesta. una distanza minima di m. 5,00;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva per gli interventi di
nuova costruzione.
- Rapporto di copertura: 50 %.
- Obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree private , interferenti con il lotto
costituito da una o più particelle, che sul P.U.G. hanno “ destinazione pubblica”.
(2) Sono escluse le attività artigianali rumorose e comunque moleste e le attività
industriali.
(3) Deve essere riservata una superficie per parcheggio eventualmente anche coperto
pari a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
(4) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, quelli previsti dal Regolamento Edilizio.
(5) E’ vietato:
- lo svolgimento di attività artigianali rumorose e comunque moleste e le attività
industriali;
- la realizzazione di coperture a tetto di qualsiasi tipo e per qualsiasi elemento
costituente l’unità immobiliare interessata dall’intervento;
- la realizzazione di coperture e pensiline di materiale traslucido, di lastre di
fibrocemento, di lamiera e simili.
- sulle intonacature sono ammessi solo il colore bianco o colori “pastello”
rispondenti al piano del colore predisposto dal Comune di cui successivo art. 78
12a) – Arredo Urbano, segnaletica e Pubblicità.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 29
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(6) Per la tutela dell’ambiente, tutti gli elementi di arredo urbano, quali segnaletica
orizzontale e verticale, insegne pubblicitarie, attrezzature per la raccolta dei rifiuti,
panche e sedili, elementi e sistemi di illuminazione sia pubblici che privati, fioriere,
ecc. devono essere unificati per l'intera zona, realizzati in modo garantire una corretta
fruizione degli spazi architettonici e nel rispetto del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
12b) – Antenne radio, T.V. e telefonia cellulare.
(7) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato..
(8) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 13 – Zona C: Aree di espansione edificabili sulla base di Piano Urbanistico
Esecutivo (P.U.E.) di iniziativa pubblica o privata, come delimitate nelle
tavole di progetto.
(1) La “ Zona C”, come delimitata nelle tavole del P.U.G., già di espansione del P.R.G.
vigente prima del P.U.G., è stata trattata con P.U.E. di iniziativa pubblica ( ex P.P.) o
privata (P.d.L.) regolarmente approvato ed operante in relazione al quale deve
intendersi disciplinata sotto il profilo urbanistico edilizio tutta l’area come delimitata e
ciò sia con riferimento alla zonizzazione per interventi pubblici e privati che con
riferimento alla edificabilità di iniziativa pubblica che privata.
(2) Sono consentiti nella Zona C, tutti gli interventi ammessi dal P.U.E. di cui al predetto
punto (1), come ammessi dalle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso, salvo le
modifiche e/o definizioni edilizio urbanistiche inserite nelle tavole del P.U.G. o trattate
dalle presenti N.T.A. e dal Regolamento Edilizio.
(3) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, quelli previsti dal Regolamento Edilizio.
Rimangono salve e vincolanti, anche per la realizzazione dei volumi tecnici, le
sagome di massimo ingombro edilizio, i rapporti di copertura, le altezze massime
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 30
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
consentite e le distanze dai confini e dalla aree pubbliche se e come previste dal
P.U.E. operativo nella zona interessata
(4) Deve essere riservata una superficie per parcheggio eventualmente anche coperto
pari a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
(5) Per le antenne TV e, comunque, sempre in caso di nuova costruzione, ampliamento
o restauro/ristrutturazione è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche della soluzione \antenne T.V. su palo ed in sostituzione delle stesse
l’impiego di tecnologia diversa (parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto
al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(7) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(8) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
(9) Per la tutela dell’ambiente, tutti gli elementi di arredo urbano, quali segnaletica
orizzontale e verticale, insegne pubblicitarie, attrezzature per la raccolta dei rifiuti,
panche e sedili, elementi e sistemi di illuminazione sia pubblici che privati, fioriere,
ecc. devono essere unificati per l'intera zona, realizzati in modo garantire una corretta
fruizione degli spazi architettonici e nel rispetto del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
(10) E’ altresì vietato:
- lo svolgimento di attività artigianali rumorose e comunque moleste e le attività
industriali;
- la realizzazione di coperture a tetto di qualsiasi tipo e per qualsiasi elemento
costituente l’unità immobiliare interessata dall’intervento;
- la realizzazione di coperture e pensiline di materiale traslucido, di lastre di
fibrocemento, di lamiera e simili.
- L’impiego ampiamente diffuso sulle facciate prospicienti strade e aree pubbliche
di rivestimenti lapidei, ceramici o realizzati con materiali e tecnologie non
tradizionali. Sulle intonacature sono ammessi solo il colore bianco o colori
“pastello” rispondenti al piano del colore predisposto dal Comune di cui
successivo art. 78
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 31
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Art. 14 – Zona C1: Aree di espansione.
(1) Nelle zone di espansione C1 la destinazione d'uso è quella prevista dall'Art. 6 delle
presenti norme.
(2) Nelle zone C1 l'edificazione è subordinata alla redazione ed approvazione di
preventivi strumenti Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) di iniziativa pubblica o
privata, come disciplinati dalla vigente legislazione statale e regionale e dal
Regolamento Edilizio. In detti strumenti urbanistici verranno applicati gli indici
urbanistici ed edilizi definiti qui si seguito riportati:
- Indice di fabbricabilità fondiario: 3,00 mc./mq.;
- Rapporto di copertura: non superiore al 40%;
- Altezza massima dell'edificio: mt. 10,00;
- Distanza dai confini: non inferiore a mt. 5,00;
- Distanza tra fabbricati: non deve essere inferiore, tra pareti finestrate, a mt. 10,00;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva.
(3) Superficie territoriale minima di intervento: intera maglia urbanistica di P.U.G. come
sullo stesso perimetrata ed individuata.
Art. 15 – Zona C2: Aree di Espansione con interventi a ville isolate nel verde.
(1) Nelle zone di espansione C2 la destinazione d'uso è quella prevista dall'Art. 6 delle
presenti norme.
(2) E’ solo ammessa la costruzione di ville isolate nel verde. Almeno il 50% della
superficie scoperta deve essere sistemata a verde con essenza ad alto fusto. Tale
sistemazione va considerata come destinazione d’uso del suolo.
(3) E’ vietata la costruzione sul confine del lotto in aderenza.
(4) Nelle zone C2 l'edificazione è subordinata alla redazione ed approvazione di
strumenti urbanistici preventivi (P.U.E.) di iniziativa pubblica o privata come
disciplinati dalla vigente legislazione statale e regionale e dal Regolamento Edilizio.
In detti strumenti urbanistici verranno applicati gli indici urbanistici ed edilizi definiti qui
si seguito riportati:
- Indice di fabbricabilità fondiario: 1,50 mc./mq.;
- Rapporto di copertura: non superiore al 30%;
- Altezza massima dell'edificio: mt. 7,50;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva.
- Distanza dai confini tassativa: non inferiore a mt. 5,00;
- Distanza tra fabbricati: non deve essere inferiore, tra pareti finestrate, a mt. 10,00;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 32
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- Superficie territoriale minima di intervento: intera maglia urbanistica di P.U.G.
come sullo stesso perimetrata ed individuata.
Art. 16 – Zona C3 - Aree Residenziali zona agricola. Parti di Territorio Ricadenti in
Zona Agricola il cui frazionamento della proprietà richieda insediamenti
da considerare come zona C ( Art. 2, D.I.M. 2..4.68, n. 1444).
(1) Trattasi di aree ricadenti in zona destinata ad uso agricolo, il cui frazionamento della
proprietà richieda insediamenti da considerare come “Zona C” ( Art. 2 del D.I.
02.04.1968, n. 1444 ). In queste aree la destinazione d’uso ammessa ha carattere
prevalentemente residenziale e con essa compatibile quali negozi, pubblici esercizi e
uffici.
(2) Gli interventi devono essere finalizzati alla salvaguardia ed al recupero dei caratteri
del patrimonio architettonico, ambientale e produttivo esistente. nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 4, punti 1) e 2) delle presenti N.T.A. ed applicando le prescrizioni e
gli indici urbanistici ed edilizi qui di seguito definiti. In ogni caso con il progetto
allegato all’istanza di permesso di costruire devono essere specificate le modalità
secondo le quali verranno realizzati l'allacciamento alla rete di distribuzione
dell'energia elettrica, l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque reflue
nere e bianche.
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,10 mc./mq.
- Altezza massima dell’edificio: mt. 4,50;
- Lotto minimo: mq. 4.000. La consistenza del lotto minimo va rilevata alla data di
adozione del P.U.G. da parte del Consiglio Comunale. Eventuali successivi
frazionamenti delle aree esistenti a quella data non potranno dare luogo a nuovi
lotti minimi .
- Volume massimo consentito: mc. 400. Per lotti di superficie maggiore a mq. 4.000
e ammessa la realizzazione di un ulteriore volume in ragione di mc./mq. 0,03 da
computare sulla superficie eccedente quella del lotto minimo. Per volume
massimo consentito deve intendersi quello relativo all’intero manufatto da
realizzare, ivi compreso quello espresso dai volumi tecnici come definiti nel
Regolamento Edilizio.
- Distanza minima dalla strada: (D.I. 01.04.1968, n. 1404, art. 4) non inferiore a mt.
20,00 e comunque nel rispetto dei minimi stabiliti, in relazione alla classificazione
della strada, dal D.P.R. 16.12.1992, n.495 ove questi fossero maggiori.;
- Distanza dai confini: mt. 5,00 salvo distanze minori in loco, da applicarsi
limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;;
- Distanza tra fabbricati: mt. 10,00, salvo distanze minori in loco, da applicarsi
limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 33
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- Distanza minima dalle concimaie: mt. 25,00;
(3) Qualora nel lotto insistano altre costruzioni, il volume massimo edificabile deve
comprendere anche quello delle costruzioni esistenti.
(4) Nel caso che i fabbricati esistenti siano furnieddi o lamie, l'altezza massima della
nuova costruzione non deve superare di mt. 1,00 la quota dell'imposta di base del
cono del trullo o della volta della lamia.
(5) Gli ampliamenti devono formare unico corpo di fabbrica con le costruzioni esistenti
ed il lotto su cui insisterà la costruzione rimarrà di pertinenza della stessa e non potrà
essere destinata ad altra costruzione in futuro.
(6) E’ vietata la demolizione di trulli, volte o di altri fabbricati esistenti aventi caratteri
storico - artistici o ambientali.
(7) Obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree private , interferenti con il lotto
costituito da una o più particelle, che sul P.U.G. hanno “ destinazione pubblica”
ART. 17 – Norme comuni per le Zone C.
a) Per le zone C1 e C2 valgono le seguenti norme di carattere generale oltre a quelle di
carattere specifico da prevedere in sede di redazione del P.U.E.
(1) - Distanza dalla strada:
- mt. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a mt. 7,00;
- mt. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7,00 e mt. 15,00;
- mt. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15,00;
(2) In .sede di redazione di P.U.E. possono essere considerati volumi tecnici, non
computabili ai fini del volume massimo ammesso nella zona (Indice di edificabilità
fondiaria), quelli previsti dal Regolamento Edilizio. Deve essere riservata una
superficie per parcheggio eventualmente anche scoperto, pari a un metro quadrato
per ogni dieci metri cubi di costruzione.
(3) E’ prescritta la salvaguardia dell’impianto edilizio esistente degli edifici di particolare
pregio storico-ambientale, come deducibile dal contesto edilizio esistente e come
individuati nella tav.2a di P.U.G. “ NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – allegato –
“ in relazione ai quali sono ammessi gli interventi previsti dal PUE operativo o a
redigersi ma è fatto obbligo di mantenere inalterate le caratteristiche architettoniche
delle facciate sulle quali potranno essere consentiti solo interventi di “ Restauro e
Risanamento Conservativo” come definiti successivamente nel presente articolo.
(4) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 34
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato..
(5) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
(6) Per la tutela dell’ambiente, tutti gli elementi di arredo urbano, quali segnaletica
orizzontale e verticale, insegne pubblicitarie, attrezzature per la raccolta dei rifiuti,
panche e sedili, elementi e sistemi di illuminazione sia pubblici che privati, fioriere,
ecc. devono essere unificati per l'intera zona, realizzati in modo garantire una corretta
fruizione degli spazi architettonici e nel rispetto del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
(7) E’ vietato lo svolgimento di attività artigianali rumorose e comunque moleste e le
attività industriali;
(8) In ogni maglia di P.U.G. lo strumento urbanistico attuativo deve prevedere passaggi
pedonali tendenti a formare una rete autonoma e staccata rispetto alla rete viaria
meccanizzata, nonché spazi di sosta (piazzette) attrezzati a verde e a giochi per
bambini, e parcheggi per una superficie non inferiore al 25% della maglia stessa.
Pertanto l’indice di edificabilità fondiaria all'interno della delimitazione di ciascuna
maglia sarà pari al 75% dell’indice di edificabilità fondiaria e quindi nella Zona C1
(mc/mq.3,00) = 2,25 e nella Zona C2 (mc/mq.1,5) = 1,13. Tali superfici verranno
computate secondo le modalità e ai fini degli standards del DIM n. 1444/1968 (ved.
Delibera G.R. 6320/1989, Zone C ), saranno di uso pubblico e la loro gestione e
manutenzione sarà a carico dei proprietari o aventi titolo della maglia urbanistica a
cui si riferisce lo strumento urbanistico esecutivo.
(9) Per la redazione dei Piani Urbanistici Esecutivi possono essere aggregate due o più
maglie di P.U.G.
(10) Nelle aree destinate a standard di cui al D.M. 2.4.68, n. 1444 , da individuarsi in
sede di redazione di P.U.E., l’intervento da realizzare potrà essere sia di iniziativa
pubblica che privata.
(11) Ove l’intervento fosse promosso dal privato , dovrà essere predisposto apposito “
Progetto Tecnico di dettaglio Urbanistico del P.U.G “, che in quanto tale dovrà
essere sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale, il quale dovrà essere
corredato da schema di convenzione dove siano definiti i criteri di utilizzazione e
gestione dello “ standards “ che in ogni cado dovranno essere compatibili con le
finalità dello stesse come di norma già consolidate.
b) Per le zone C1, C2 e C3 valgono le seguenti norme:
(12) E’ vietata :
- la realizzazione di coperture e pensiline di materiale traslucido, di lastre di
fibrocemento, di lamiera e simili.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 35
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- L’installazione di pluviali in p.v.c. o simili a vista sulle facciate; sono obbligatori
quelli in lamiera zincata e/o verniciata. La parte inferiore dei pluviali deve essere
realizzata secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio;
- Lo svolgimento di attività artigianali rumorose e comunque moleste e le attività
industriali;
- L’impiego ampiamente diffuso sulle facciate prospicienti strade e aree pubbliche
di rivestimenti lapidei, ceramici o realizzati con materiali e tecnologie non
tradizionali. Sulle intonacature sono ammessi solo il colore bianco o colori
“pastello” rispondenti al piano del colore predisposto dal Comune di cui
successivo art. 78
- La demolizione di volte o di altri fabbricati esistenti aventi caratteri storico-artistici
o ambientali. Detti manufatti devono essere conservati e specificatamente trattati
dal P.U.E.
(13) Le nuove costruzioni sono consentite a condizione che venga prevista e vincolata
una superficie per parcheggio, coperta o scoperta, direttamente accessibile dalla
strada, pari a 1,00 mq. per ogni 10 mc. di costruzione.
CAPO II- ZONE DESTINATE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Art. 18 - Aree per attività produttive. Il P.U.G. individua nelle Tavole di progetto le
zone destinate ad attività produttive suddividendole in zone D e zone E.
Art.19 - Zone D: aree produttive destinate ad attività industriali, artigianali,
commerciali, a destinazione mista, direzionali, terziarie, turistico
alberghiere. Le Zone D sono articolate in:
Art. 20 - Zona D1 - Aree per Attività Industriali , Artigianali e Commerciali edificabili
o sulla base di permesso di costruire diretto o previa redazione di P.U.E. o
da edificare sulla base di P.U.E. già approvato ( ex P.I.P.).
(1) la Zona D1 è destinata ad insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali
per la produzione, trasformazione e la conservazione di prodotti nonché per attività
ausiliarie a servizio dei mezzi di trasporto e per deposito di materie prime.
(2) Sulla base di quanto riportato nelle tavole del P.U.G. la Zona D1 è così individuabile:
- Aree già trattate con P.U.E. di iniziativa pubblica ( ex P.I.P.) che nelle presenti
norme è identificabile con “ D1.a”:
- Aree edificabili sulla base sulla base di permesso di costruire diretto che nelle
presenti norme è identificabile con “ D1.b”.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 36
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- Aree da edificare previa redazione di P.U.E. di iniziativa pubblica o privata che
nelle presenti norme è identificabile con “ D1.c”.
(3) Riepilogativamente l’edificazione è così disciplinata:
D1.a - Aree già trattate con P.U.E. di iniziativa pubblica ( ex P.I.P.):
(4) Nelle zone D1.a , aree già trattate con P.U.E. di iniziativa pubblica ( ex P.I.P.) , come
individuate e delimitate nelle tavole del P.U.G., ogni intervento deve intendersi
disciplinato, sotto il profilo urbanistico – edilizio dal P.U.E. interessato e ciò sia con
riferimento alla zonizzazione per interventi pubblici e privati che con riferimento alla
edificabilità di iniziativa pubblica che privata.
(5) In queste zone la destinazione d’uso è quella prevista nel punto (1) del presente
articolo nonché tutti gli interventi ammessi dal P.U.E. di cui al predetto punto (3) ,
come ammessi dalle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso , salvo le modifiche
e/o definizioni edilizio urbanistiche inserite nelle tavole del P.U.G. o trattate dalle
presenti N.T.A. e dal Regolamento Edilizio.
(6) Per ciascuna azienda di nuovo insediamento è ammessa la costruzione di un solo
alloggio per il personale di custodia o per il proprietario, della superficie massima
coperta lorda di mq. 130.
(7) Le nuove costruzioni sono consentite a condizione che venga prevista e vincolata
una superficie per parcheggio, coperta o scoperta, direttamente accessibile dalla
strada, non inferiore a 1,00 mq. per ogni 10 mc. di costruzione.
(8) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini del volume
massimo ammesso nella zona (Indice di edificabilità fondiaria) , quelli previsti dal
Regolamento Edilizio. Sono salve e vincolanti le sagome di massimo ingombro
edilizio, i rapporti di copertura, le altezze massime consentite e le distanze dai confini
e dalla aree pubbliche se e come previste dal P.U.E. operativo nella zona
interessata.
(9) E’ consentita , sulla base di apposito permesso di costruzione, l’installazione di
stazioni radio base per telefonia mobile, sulla base della specifica norma di
riferimento di cui al successivo all’art. 75
D1.b- Aree edificabili sulla base di permesso di costruire diretto
(9) Nelle Zone D1.b la destinazione d’uso è quella prevista nel punto (1) del presente
articolo. E’ possibile procedere, nell’ambito dell’area come delimitata sulle tavole di
P.U.G., alla ristrutturazione, nuova costruzione, ampliamento, demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti, nel rispetto di quanto disposto dall ’art. 4, punti 1) e 2)
delle presenti N.T.A. ed applicando le prescrizioni e gli indici urbanistici ed edilizi qui
di seguito definiti. In ogni caso con il progetto allegato all’istanza di permesso di
costruire devono essere specificate le modalità secondo le quali verranno realizzati
l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, l'approvvigionamento
idrico e lo smaltimento delle acque reflue nere e bianche.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 37
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(10) Indice di fabbricabilità fondiario: 2,00 mc / mq.;
(11) Altezza massima: mt. 10,50, salvo particolari esigenze di carattere produttivo
documentate;
(12) Rapporto di copertura: 40%;
(13) Superficie sistemata a verde: 40% della superficie scoperta;
(14) Distanza minima dalle strade m. 10 e comunque nel rispetto del D.P.R.
16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
(15) - Distanza dai confini del lotto: mt. 10,00 o in aderenza salvo distanze minori in
loco, da applicarsi limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati
come regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;
(16) - Distanza tra fabbricati: non inferiore all’altezza del corpo di fabbrica più alto, con
un minimo assoluto di mt. 10,00 salvo distanze minori in loco, da applicarsi
limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti
documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;
(17) Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva da osservare sia per le
nuove costruzioni che per gli ampliamenti e le ristrutturazioni, quest’ultime solo e
nel caso in cui siano finalizzate a riconvertire e/o modificare l’attività produttiva in
atto.
(18) Aree per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi, nelle forme e secondo le modalità previste all’art. 5 del D.I.M.
02/04/19*68, n. 1444 in ragione di mq. 80 ogni 100 mq. di superficie lorda di
pavimento. Il richiedente il permesso di costruire, in alternativa alla cessione
gratuita delle aree predette, può monetizzare le stesse sia come superficie del
terreno che come costo per la loro realizzazione e ciò ove tale fatto fosse
tecnicamente ritenuto ammissibile dal servizio tecnico del Comune.
(19) Rispetto degli indici di inquinamento acustico da documentare in sede di richiesta di
permesso di costruire e da assoggettare a verifica al momento della massima
attività
(20) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, quelli previsti dal Regolamento Edilizio.
(21) Obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree private, interferenti con il singolo
lotto costituito da una o più particelle, che sul P.U.G. hanno “ destinazione pubblica”
(22) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia
delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in
sede di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione
delle stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve
essere contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato..
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 38
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(23) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate
nel P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
D1.c - Aree da edificare previa redazione di P.U.E. di iniziativa pubblica .
(24) In queste zone la destinazione d’uso è quella prevista nel punto (1) del presente
articolo.
(25) Nelle zone D1.c l'edificazione è subordinata alla redazione ed approvazione di
preventivi strumenti Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) di iniziativa pubblica ( ex
P.I.P.), come disciplinati dalla vigente legislazione statale e regionale e dal
Regolamento Edilizio. In detti strumenti urbanistici verranno applicati gli indici
urbanistici ed edilizi definiti qui si seguito riportati:
- Indice di fabbricabilità territoriale: 2,00 mc /mq.;
- Indice di fabbricabilità fondiario: 3,00 mc / mq.;
- Altezza massima: mt. 10,50, salvo particolari esigenze di carattere produttivo
documentate;
- Rapporto di copertura: 40%;
- Superficie sistemata a verde: 40% della superficie scoperta;
- Distanza minima dalle strade mt. 10,00 e comunque nel rispetto del D.P.R.
16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
- Distanza minima dai confini del lotto: mt. 7.50;
- Distanza tra fabbricati: non inferiore all’altezza del corpo di fabbrica più alto, con
un minimo assoluto di mt. 15,00;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva.
(26) In queste zone devono essere previsti, opportunamente accorpati, locali destinati a
servizi socio sanitari.
(27) La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10%
dell’intera superficie della zona.
(28) Per ciascuna azienda di nuovo insediamento è ammessa la costruzione di un solo
alloggio per il personale di custodia o per il proprietario, della superficie massima
coperta lorda di mq. 130.
(29) Rispetto degli indici di inquinamento acustico da documentare in sede di richiesta di
permesso di costruire e da assoggettare a verifica al momento della massima
attività
(30) Il P.U.E. e i singoli manufatti in essi previsti sono soggetti a verifica di impatto
ambientale da allegare agli elaborati progettuali, nonché alle disposizioni di cui al
precedente art. 4 , punti (5) e (6) delle presenti norme.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 39
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(31) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia
delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in
sede di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione
delle stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve
essere contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato..
(32) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate
nel P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 21- Zona D2 – Aree per Alberghi e Attrezzature Ricettive.
(1) Nella zona D2 è solo consentita la realizzazione di alberghi e pensioni con relative
attrezzature, comprendenti ristoranti, bar, impianti sportivi e ricreativi.
(2) E’ esclusa la costruzione di alloggi e di manufatti da destinare a tutte le attività
connesse alla residenza e con essa compatibili quali negozi, pubblici esercizi, uffici, ,
attività artigianali e di servizio.
(3) E’ possibile procedere alla costruzione, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti,
per intervento diretto con permesso di costruire solo ed esclusivamente su singoli
lotti, come qui di seguito definiti, costituiti da una o più particelle, nel rispetto di
quanto disposto dal precedente art. 4, punti 1) e 2), ed applicando le prescrizioni e
gli indici urbanistici ed edilizi definiti qui di seguito definiti. In ogni caso con il progetto
allegato all’istanza di permesso di costruire devono essere specificate le modalità
secondo le quali verranno realizzati l'allacciamento alla rete di distribuzione
dell'energia elettrica, l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque reflue
nere e bianche.
ƒ Indice di fabbricabilità fondiario: 3,00 mc./mq.
ƒ Altezza massima: mt. 10,50;
ƒ Parcheggio: mq. 1,00 ogni mc. 6,00 di costruzione.
ƒ Distanza dalla strada:
ƒ mt. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a mt. 7,00;
ƒ mt. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7,00 e mt. 15,00;
ƒ mt. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15,00;
ƒ Obbligo di realizzare le recinzioni secondo disegni facenti parte integrante del
progetto, oggetto della domanda di permesso di costruire le quali dovrà
armonizzarsi con le forme della tradizione e del territorio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 40
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(4) Per “singolo lotto” della “Zona D2” si intende l’intera maglia d’intervento che sul
P.U.G è delimitata, nel suo perimetro, da aree che hanno differente destinazione
urbanistica sia a carattere pubblico che privato. Il Consiglio Comunale, su conforme
parere vincolante della Commissione Edilizia Comunale e del Dirigente del Servizio
tecnico Comunale, potrà individuare una differente consistenza del “singolo lotto”
purché non a modificarsi l’impianto urbanistico della zona interessata.
(5) Vanno previste attrezzature per il gioco e lo sport, per una superficie pari a mq. 40
per ogni posto letto; dette aree possono essere ubicate anche in zone non adiacenti
l'edificio, purché sia assicurato il facile accesso; diversi esercizi alberghieri possono
accorpare le relative aree per il gioco e lo sport in un unico complesso.
(6) Aree per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
(escluse eventuali sedi viarie) nelle forme e secondo le modalità previste all’art. 5 del
D.I.M. 02/04/1968, n. 1444 nella misura non inferiore al 10% dell’intera superficie del
singolo lotto. Il richiedente il permesso di costruire, in alternativa alla cessione
gratuita delle aree predette, può monetizzare le stesse sia come superficie del
terreno che come costo per la loro realizzazione. Dette somme saranno
accantonate dal Comune e una volta raggiunta l’importo idoneo investite per le
finalità per le quali sono state riscosse.
(7) Rispetto degli indici di inquinamento acustico da documentare in sede di richiesta di
permesso di costruire e da assoggettare a verifica al momento della massima
attività
(8) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(9) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
(10) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, quelli previsti dal Regolamento Edilizio.
(11) Obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree private , interferenti con il
singolo lotto costituito da una o più particelle, che sul P.U.G. hanno “ destinazione
pubblica”
Art. 22 - Zona D3 – Aree a destinazione commerciale.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 41
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(1) La Zona D3 è destinata ad attività commerciali ed artigianali qualificate
propedeutiche all’attività commerciale in loco.
(2) E’ possibile procedere alla costruzione, demolizione, nuova costruzione e
ricostruzione di edifici esistenti, per intervento diretto con permesso di costruire solo
ed esclusivamente su singoli lotti, come qui di seguito definiti, costituiti da una o più
particelle, nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 4, punti 1) e 2), ed
applicando le prescrizioni e gli indici urbanistici ed edilizi definiti qui di seguito da
applicarsi a qualunque tipo di intervento da eseguire. In ogni caso con il progetto
allegato all’istanza di permesso di costruire devono essere specificate le modalità
secondo le quali verranno realizzati l'allacciamento alla rete di distribuzione
dell'energia elettrica, l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque reflue
nere e bianche.
- Indice di fabbricabilità fondiario: 3,00 mc./ mq.;
- Altezza massima: 8,50 m;
- Rapporto di copertura: 40% del lotto;
- Numero massimo dei piani fori terra : 2
- Area destinata a parcheggio: 25% del lotto;
- Superficie sistemata a verde: 25% del lotto;
- Distanza minima dalle strade: mt. 10,00 e comunque nel rispetto del D.P.R.
16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
- Distanza minima dai confini del lotto: mt. 6,00 salvo distanze minori in loco, da
applicarsi limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;
- Distanza tra fabbricati: non inferiore all’altezza del corpo di fabbrica più alto, con
un minimo assoluto di mt. 10,00 salvo distanze minori in loco, da applicarsi
limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile; Obbligo di
realizzare le recinzioni secondo disegni facenti parte integrante del progetto,
oggetto della domanda di permesso di costruire le quali dovrà armonizzarsi con
le forme della tradizione e del territorio
(3) Per “singolo lotto” della “Zona D3” si intende l’intera maglia d’intervento che sul
P.U.G è delimitata, nel suo perimetro, da aree che hanno differente destinazione
urbanistica sia a carattere pubblico che privato. Il Consiglio Comunale, su conforme
parere vincolante della Commissione Edilizia Comunale e del Dirigente del Servizio
tecnico Comunale, potrà individuare una differente consistenza del “singolo lotto”
purché non si modifichi l’impianto urbanistico della zona interessata.
(4) Per ciascuna azienda commerciale esistente o di nuovo insediamento è ammessa la
costruzione di un solo alloggio per il personale di custodia o per il proprietario, della
superficie massima coperta lorda di mq. 130.
(5) E’ prescritta la salvaguardia dell’impianto edilizio esistente se questi ha requisiti
architettonici assimilabili a quelli della “ Zona A2 “in relazione al quale è fatto obbligo
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 42
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
di mantenere inalterate le caratteristiche architettoniche delle facciate sulle quali
potranno essere consentiti solo interventi di “ Restauro e Risanamento Conservativo”
come definiti per le “ Zone A “ nel precedente art. 7a. e secondo un progetto
filologicamente studiato e volto a conservare o a ripristinare le forme architettoniche
originarie, con accurato studio di materiali, tecniche ed elementi decorativi sulla base
di quanto riportato nel “ Manuale di Recupero “ allegato al P.U.G.
(6) E’ inoltre prescritta la salvaguardia delle “ coperture d’epoca “ di qualsiasi tipo quali:
volte a botte, volte a spigolo, a squadro, a padiglione in relazione alle quali è fatto
assoluto divieto di demolizione e per le quali sono solo consentiti interventi di
“Restauro e Risanamento Conservativo” come definiti per la “Zona A2”. Ove
situazioni particolari, connesse con l’incolumità pubblica, opportunamente
documentate ed accertate, dovessero comportare la demolizione di dette coperture
queste devono essere ricostruite mantenendo le stesse configurazioni geometriche
esistenti e con il reimpiego, per quanto possibile, del materiale originario da integrare
con materiale della stessa natura e forma.
(7) Aree per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
(escluse eventuali sedi viarie) nelle forme e secondo le modalità previste all’art. 5 del
D.I.M. 02/04/1968, n. 1444 nella misura non inferiore al 10% dell’intera superficie del
singolo lotto. Il richiedente permesso di costruire, in alternativa alla cessione gratuita
delle aree predette, può monetizzare le stesse sia come superficie del terreno che
come costo per la loro realizzazione. Dette somme saranno accantonate dal
Comune e una volta raggiunta l’importo idoneo investite per le finalità per le quali
sono state riscosse.
(8) Rispetto degli indici di inquinamento acustico da documentare in sede di richiesta di
permesso di costruire e da assoggettare a verifica al momento della massima
attività
(9) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(10) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate
nel P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
(11) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, quelli previsti dal Regolamento Edilizio.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 43
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(12) Obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree private , interferenti con il
singolo lotto costituito da una o più particelle, che sul P.U.G. hanno “ destinazione
pubblica”.
Art. 23 - Zona D3a - Aree a Destinazione Mista, Commerciale, TuristicoAlberghiera, ecc. (dipendente da procedura di cui al D.P.R. 20.10.1998,
n. 447 ).
(1) La “Zona D3a”, come delimitata nelle tavole del P.U.G., riviene da variante allo
strumento urbanistico regolarmente approvata sulla base delle procedure previste ed
ammesse dal D.P.R. 20.10.1998 n., n. 447, in relazione alla quale tutta l’area deve
intendersi disciplinata sotto il profilo urbanistico – edilizio in forma vincolante sia con
riferimento al tipo di intervento e di destinazione che in relazione alle clausole ed
indicazione disposte dal Consiglio Comunale.
(2) Sull’intervento edilizio oggetto della variante, allorché sarà ultimato e dichiarato
agibile ai sensi di legge, sono ammessi interventi funzionali rigorosamente connessi
con quanto assento con la variante approvata, per una volumetria non superiore al
10% dell’immobile interessato, dichiarato agibile ed applicando le prescrizioni e gli
indici urbanistici ed edilizi definiti qui di seguito definiti:
- Altezza massima: da contenere nei limiti del fabbricato esistente nel punto più
basso rispetto all’area esterna sistemata;
- Numero massimo dei piani fori terra : N. 2;
- Area destinata a parcheggio: deve essere quantificata e garantita, per qualsiasi
intervento successivo alla dichiarazione di agibilità, nella misura non inferiore
25% del lotto;
- Distanza minima dalle strade: mt. 10,00 e comunque nel rispetto del D.P.R.
16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
- Distanza minima dai confini del lotto: mt. 6,00 ;
- Distanza tra fabbricati: non inferiore all’altezza del corpo di fabbrica più alto, con
un minimo assoluto di mt. 10,00;
(3) Aree per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
(escluse eventuali sedi viarie) nelle forme e secondo le modalità previste all’art. 5 del
D.I.M. 02/04/1968, n. 1444 nella misura quantificata in sede di convenzione
sottoscritta con il Comune successivamente alla variante, rapportata all’intervento in
ampliamento richiesto. Il richiedente il permesso di costruire, in alternativa alla
cessione gratuita delle aree predette, può monetizzare le stesse sia come superficie
del terreno che come costo per la loro realizzazione. Dette somme saranno
accantonate dal Comune e una volta raggiunta l’importo idoneo investite per le
finalità per le quali sono state riscosse.
(4) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 44
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(5) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 24 - Zona D3b - Aree a Destinazione Mista, Commerciale, Turistico
Alberghiera, ecc. (dipendente da procedura di cui alla L.R. 20.1.1998,
n. 3).
(1) La “Zona D3b”, come delimitata nelle tavole del P.U.G., riviene da variante allo
strumento urbanistico regolarmente approvata sulla base delle procedure previste ed
ammesse dalla Legge Regionale n. 3 del 20.01.1998, in relazione alla quale tutta
l’area deve intendersi disciplinata sotto il profilo urbanistico – edilizio in forma
vincolante sia con riferimento al tipo di intervento e di destinazione che in relazione
alle clausole ed indicazione disposte dal Consiglio Comunale.
(2) Sull’intervento edilizio oggetto della variante, allorché sarà ultimato e dichiarato
agibile ai sensi di legge, sono ammessi interventi funzionali rigorosamente connessi
con quanto assentito con la variante approvata, per una volumetria non superiore al
10% dell’immobile interessato, dichiarato agibile ed applicando le prescrizioni e gli
indici urbanistici ed edilizi definiti qui di seguito definiti:
- Altezza massima: da contenere nei limiti del fabbricato esistente nel punto più
basso rispetto all’area esterna sistemata;
- Numero massimo dei piani fuori terra : N. 2;
- Area destinata a parcheggio: deve essere quantificata e garantita, per qualsiasi
intervento successivo alla dichiarazione di agibilità, nella misura non inferiore
25% del lotto;
- Distanza minima dalle strade: mt. 10,00 e comunque nel rispetto del D.P.R.
16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
(3) Aree e per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi (escluse eventuali sedi viarie) nelle forme e secondo le modalità previste
all’art. 5 del D.I.M. 02/04/1968, n. 1444 nella misura quantificata in sede di
convenzione sottoscritta con il Comune successivamente alla variante, rapportata
all’intervento in ampliamento richiesto. Il richiedente il permesso di costruire, in
alternativa alla cessione gratuita delle aree predette, può monetizzare le stesse sia
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 45
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
come superficie del terreno che come costo per la loro realizzazione. Dette somme
saranno accantonate dal Comune e una volta raggiunta l’importo idoneo investite per
le finalità per le quali sono state riscosse.
(4) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(5) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 25 - Zona D4 – Aree a Destinazione Mista, Residenziale, Commerciale,
Turistico-Alberghiera, Terziaria, Direzionale, ecc..
(1) La Zona D4 è a Destinazione Mista, Residenziale, Commerciale, TuristicoAlberghiera, Terziaria, Direzionale, ecc.
(2) Sulla a base di quanto riportato nelle tavole del P.U.G. la Zona D4 è così
individuabile:
- Aree edificabili sulla base di permesso di costruire diretto che nelle presenti
norme è identificabile con “ D4.a”;
- Aree da edificare previa redazione di P.U.E. di iniziativa pubblica o privata che
nelle presenti norme è identificabile con “ D4.b”;
(3) Riepilogativamente l’edificazione è così disciplinata:
D4.a - Aree edificabili sulla base di permesso di costruire diretto.
(4) Nelle Zone D4.a la destinazione d’uso è quella prevista nel punto (1) del presente
articolo. E’ possibile procedere, nell’ambito dell’area come delimitata sulle tavole di
P.U.G., alla ristrutturazione, nuova costruzione, ampliamento, demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4, punti 1) e 2)
delle presenti N.T.A. ed applicando le prescrizioni e gli indici urbanistici ed edilizi qui
di seguito definiti. In ogni caso con il progetto allegato all’istanza di permesso di
costruire devono essere specificate le modalità secondo le quali verranno realizzati
l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, l'approvvigionamento
idrico e lo smaltimento delle acque reflue nere e bianche.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 46
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Indice di fabbricabilità fondiario: 3,00 mc / mq.;
Altezza massima: mt. 10,50;
Rapporto di copertura: 40%;
Superficie sistemata a verde: 40% della superficie scoperta;
Distanza minima dalle strade m. 10 e comunque nel rispetto del D.P.R.
16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
- Distanza dai confini del lotto: mt. 6,00 salvo distanze minori in loco, da applicarsi
limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;;
- Distanza tra fabbricati: non inferiore all’altezza del corpo di fabbrica più alto, con
un minimo assoluto di mt. 10,00 salvo distanze minori in loco, da applicarsi
limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva da osservare sia per
le nuove costruzioni che per gli ampliamenti e le ristrutturazioni, quest’ultime solo
e nel caso in cui siano finalizzate a riconvertire e/o modificare l’attività produttiva
in atto.
(5) La volumetria destinata alla residenza non deve superare il 30% della volumetria
totale.
(6) Aree per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi, nelle forme e secondo le modalità previste dal DIM n. 1444/1968, art. 5,
punto 2 , nonché art.3 per le parti residenziali. Il richiedente il permesso di costruire,
in alternativa alla cessione gratuita delle aree predette, può monetizzare le stesse sia
come superficie del terreno che come costo per la loro realizzazione e ciò ove tale
fatto fosse tecnicamente ritenuto ammissibile dal servizio tecnico del Comune.
(7) Rispetto degli indici di inquinamento acustico da documentare in sede di richiesta di
permesso di costruire e da assoggettare a verifica al momento della massima attività.
(8) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, quelli previsti dal Regolamento Edilizio.
(9) E’ vietata la installazione sulle terrazze e sulle aree libere di antenne radio o per
telefonia cellulare in quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei
luoghi con pregiudizio per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici.
Le aree destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nelle presenti
N.T.A.
(10) Obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree private, interferenti con il singolo
lotto costituito da una o più particelle, che sul P.U.G. hanno “destinazione pubblica”
(11) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia
delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in
-
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 47
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
sede di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione
delle stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve
essere contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(12) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate
nel P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
D4.b - Aree da edificare previa redazione di P.U.E. di iniziativa privata e/o pubblica.
(13) In queste zone la destinazione d’uso è quella prevista nel punto (1) del presente
articolo.
(14) Nella zona D4.b l'edificazione è subordinata alla redazione ed approvazione di
preventivi strumenti Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) di iniziativa privata e/o
pubblica, come disciplinati dalla vigente legislazione statale e regionale e dal
Regolamento Edilizio. In detti strumenti urbanistici verranno applicati gli indici
urbanistici ed edilizi definiti qui si seguito riportati:
- Indice di fabbricabilità fondiario: 3,00 mc / mq.;
- Altezza massima: m.10,50;
- Distanza minima dalle strade: m. 10,00;
- Distanza minima dai confini del lotto: m. 6,00;
- Distanza tra fabbricati: non inferiore all’altezza del corpo di fabbrica più alto, con
un minimo assoluto di mt. 10,00;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva.
(15) La volumetria destinata alla residenza non deve superare il 30% della volumetria
totale.
(16) Le superfici per i parcheggi e gli spazi a verde devono corrispondere ai rapporti
minimi previsti dal DIM n. 1444/1968, art. 5, punto 2, nonché art.3 per le parti
residenziali.
(17) Rispetto degli indici di inquinamento acustico per i locali a destinazione non
residenziale, da documentare in sede di richiesta di permesso di costruire e da
assoggettare a verifica al momento della massima attività.
(18) I manufatti esistenti nell’ambito dell’area perimetrata interessati da attività produttive
di qualunque settore operative regolarmente alla data di adozione del P.U.G. e
qualora non vi siano vincoli che impediscano forme di intervento e di
trasformazione, sono ammessi, , a mezzo di permesso di costruire diretto,
interventi di completamento e/o adeguamento funzionale per una volumetria non
superiore al 10% dell’immobile come esistente. Il volume del manufatto
interessato, come esistente alla data di adozione del PUG, è da ritenersi come
volume assentibile, sulla base delle presenti N.T.A. Gli interventi di ampliamento,
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 48
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
da assentire con permesso di costruire diretto, devono osservare le prescrizioni e
gli indici urbanistici ed edilizi definiti qui di seguito definiti:
- Altezza massima: da contenere nei limiti del fabbricato esistente nel punto più
basso rispetto all’area esterna sistemata;
- Numero massimo dei piani fuori terra : N. 2;
- Area destinata a parcheggio: deve essere quantificata e garantita, per qualsiasi
intervento successivo alla dichiarazione di agibilità, nella misura non inferiore
25% del lotto;
- Distanza minima dalle strade: mt. 10,00 e comunque nel rispetto del D.P.R.
16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
- Aree per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi (escluse eventuali sedi viarie) nelle forme e secondo le modalità
previste dal DIM n. 1444/1968, art. 5, punto 2, nonché art. 3 per le parti
residenziali. Il richiedente il permesso di costruire, in alternativa alla cessione
gratuita delle aree predette, può monetizzare le stesse sia come superficie del
terreno che come costo per la loro realizzazione. Dette somme saranno
accantonate dal Comune e una volta raggiunta l’importo idoneo investite per le
finalità per le quali sono state riscosse.
- Obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree private, interferenti con il
singolo lotto costituito da una o più particelle, che sul P.U.G. hanno “ destinazione
pubblica”.
(19) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, per tutti gli interventi ammessi dalle
presenti N.T.A. nella zona, quelli previsti dal regolamento edilizio.
(20) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia
delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in
sede di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione
delle stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve
essere contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(21) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate
nel P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 26 - Zona D5 – Aree e/o Attrezzature Per Attività e/o Sport Turistici.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 49
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(1) La Zona D5 è destinata alla realizzazione di attrezzature destinata ad attività e sport
turistici.
(2) Sulla base di quanto riportato nelle tavole del P.U.G. la Zona D1 è così individuabile :
- Aree edificabili sulla base sulla base di permesso di costruire diretto che nelle
presenti norme è identificabile con “ D5.a”;
- Aree da edificare previa redazione di P.U.E. di iniziativa pubblica o privata che
nelle presenti norme è identificabile con “ D5.b”.
(3) Riepilogativamente l’edificazione è così disciplinata:
D5.a - Aree edificabili sulla base sulla base di permesso di costruire diretto.
(4) Le “ Zona D5.a “ riguardano aree sulle quale insistono, allo stato, attività produttive
correlative essenzialmente con la domanda riveniente dal turismo. In dette Zone
D5.a la destinazione d’uso è quella prevista nel punto (1) del presente articolo.
(5) E’ possibile procedere, nell’ambito dell’area come delimitata sulle tavole di P.U.G.,
sulla base di permesso di costruire, all’adeguamento degli edifici ricadenti in tali zone
ad esigenze funzionali e, qualora non vi siano vincoli che impediscano forme di
intervento e di trasformazione, sono ammessi interventi di completamento e/o
adeguamento funzionale ripristino e quant’altro, secondo progetti che prevedano la
principalmente la tassativa salvaguardia dell’ambiente come esistente in sito, per
una volumetria non superiore al 10% dell’immobile documentato come regolarmente
assentito, applicando le prescrizioni e gli indici urbanistici ed edilizi qui di seguito
definiti. In ogni caso l’istanza finalizzata al permesso di costruire deve contenere, tra
l’altro, la scheda di valutazione impatto ambientale.
- Altezza massima: m. 4,50 e comunque non superiore a quella del fabbricato più
alto esistente nel lotto d’intervento come delimitato dal P.U.G.;
- Distanza minima dai confini di proprietà: mt. 5,00 salvo distanze minori in loco, da
applicarsi limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;;
- Distanza minima tra fabbricati: mt. 30,00 salvo distanze minori in loco, da
applicarsi limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;;
- Distanza dalla strada: E’ richiesta. una distanza minima di m. 30,00 e comunque
non inferiore a quella del fabbricato esistente;
- Piantumazione sull’area libera residuale di essenze di alto fusto similari a quelle
esistenti in sito e ciò sulla base di apposito progetto di sistemazione del verde
redatto da tecnico specializzato;
(6) Gli interventi di ampliamento, come ammessi, non devono in alcun modo interessare
aree libere sulle quali insistono essenze di alto fusto di qualsiasi natura, età e specie.
(7) Le attività e/o destinazioni di cui al precedente punto (1) del presente articolo, sono
ammesse, sempre nel caso in cui non vi siano vincoli che impediscano forme di
intervento e di trasformazione, a condizione che non comportino effetti diretti o
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 50
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
indiretti nell’ambiente circostante e tali da compromettere i tratti fondamentali
dell’assetto paesistico e dell’ambiente esistente. Pertanto non sono ammesse
destinazioni/attività che comportino: qualsiasi forma di inquinamento acustico e
sonoro, Qualsiasi destinazione che comporti comunque afflusso veicolare deve
prevedere adeguate superfici di parcheggio, inserite opportunamente nell’ambiente,
dimensionandole secondo “il criterio” previsto dall’art. 18 della legge 765/67 e s.m.i.
(1 metro quadrato ogni 10 metri cubi). Il dimensionamento predetto deve essere
fatto assumendo come “ volume di riferimento “ quello espresso dal numero massimo
degli avventori ammessi nell’attrezzatura attribuendo ad ogni avventore,
teoricamente, mc. 80. La superficie a parcheggio, se superiore a mq. 3.000. La
superficie a parcheggio, se superiore a mq. 3.000, deve essere suddivisa in aree di
non oltre mq. 1000 ciascuna, obbligatoriamente piantumate ed integrate in una
sistemazione progettuale di verde di cui il 30% ad alto fusto. Il contenimento degli
indici di inquinamento acustico sarà soggetto a verifica parte del Comune al momento
della massima attività.
(8) Devono essere previste aree per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggi ( escluse eventuali sedi viarie) nelle forme e secondo
le modalità previste all’art. 5 del D.I.M. 02/04/1968, n. 1444. Il richiedente il permesso
di costruire, in alternativa alla cessione gratuita delle aree predette, può monetizzare
le stesse sia come superficie del terreno che come costo per la loro realizzazione.
Dette somme saranno accantonate dal Comune e una volta raggiunto l’importo
idoneo da investire per le finalità per le quali sono state riscosse.
(9) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(10) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
D5.b - Aree da edificare previa redazione di P.U.E. di iniziativa privata e/o pubblica
(11) In queste zone la destinazione d’uso è quella prevista nel punto (1) del presente
articolo.
(12) Nella zona D5.b l'edificazione è subordinata alla redazione ed approvazione di
preventivi strumenti Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) di iniziativa privata e/o
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 51
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
pubblica, come disciplinati dalla vigente legislazione statale e regionale e dal
Regolamento Edilizio. In detti strumenti urbanistici verranno applicati gli indici
urbanistici ed edilizi definiti qui si seguito riportati:
- Indice di fabbricabilità fondiario: 1,50 mc / mq.;
- Rapporto ci copertura : 30% del lotto;
- Altezza massima: m. 5,00;
- Distanza minima dalle strade: m. 10,00;
- Diistanza minima dai confini del lotto: m. 6,00;
- Diistanza tra fabbricati: non inferiore all’altezza del corpo di fabbrica più alto, con
un minimo assoluto di mt. 10,00;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva.
(13) Gli interventi da realizzare in relazione alle attività e/o destinazioni di cui al
precedente punto (1) del presente articolo, sono ammessi, a condizione che siano
previste azioni che non comportino effetti diretti o indiretti nell’ambiente e tali da
compromettere i tratti fondamentali dell’assetto paesistico e dell’ambiente esistente.
Pertanto non sono ammesse destinazioni/attività che comportino: qualsiasi forma
di inquinamento acustico e sonoro, Qualsiasi destinazione che comporti comunque
afflusso veicolare deve prevedere adeguate superfici di parcheggio, inserite
opportunamente nell’ambiente, dimensionandole secondo “il criterio” previsto
dall’art. 18 della legge 765/67 e s.m.i. (1 metro quadrato ogni 10 metri cubi). Il
dimensionamento predetto deve essere fatto assumendo come “volume di
riferimento“ quello espresso dal numero massimo degli avventori ammessi
nell’attrezzatura attribuendo ad ogni avventore, teoricamente, mc. 80.. La superficie
a parcheggio, se superiore a mq. 3.000, deve essere suddivisa in aree di non oltre
mq. 1000 ciascuna, obbligatoriamente piantumate ed integrate in una sistemazione
progettuale di verde di cui il 30% ad alto fusto. Il contenimento degli indici di
inquinamento acustico sarà soggetto a verifica parte del Comune al momento della
massima attività.
(14) Per ogni nuovo insediamento è ammessa la costruzione di un solo alloggio per il
personale di custodia o per il proprietario, della superficie massima coperta lorda di
mq. 130.
(15) Le superfici per i parcheggi e gli spazi a verde devono corrispondere ai rapporti
minimi previsti dal DIM n. 1444/1968, art. 5.
(16) Rispetto degli indici di inquinamento acustico per i locali a destinazione non
residenziale, da documentare in sede di richiesta di permesso di costruire e da
assoggettare a verifica al momento della massima attività.
(17) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, per tutti gli interventi ammessi dalle
presenti N.T.A. nella zona, quelli previsti dal regolamento edilizio, con esclusione
del parcheggio come disciplinato nel predetto punto (13).
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 52
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(18) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista.
(19) E’ vietata in ogni caso la installazione sulle terrazze di antenne radio o per telefonia
cellulare in quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con
pregiudizio per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici. Le aree
destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nelle presenti N.T.A.
(20) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia
delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in
sede di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione
delle stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve
essere contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(21) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate
nel P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 27 - Zona D6 PIc1 - Programma Integrato di Intervento “Cave” Zona 1.
Turistico Residenziale con Attrezzature.
(1) Gli obiettivi urbanistici dell’intervento sono finalizzati al risanamento ambientale,
riqualificazione e rivitalizzazione dell’area “Cave” e recupero vegetazionale ed
ambientale per l’intera consistenza o per la parte ricadente nella zona soggetta a
PUE, del parco territoriale – zone boscate Lido Conchiglie. L’area “Cave”,
attraversata dalla via Provinciale per Nardò, costituirà un complesso unitario per il
quale pertanto andrà predisposto un P.U.E. di iniziativa privata o pubblica per le
seguenti finalità:
- Risanamento ambientale;
- Organizzazione di un complesso unitario con caratteri turistico-residenziali e per
attrezzature di tempo libero, con particolari caratteristiche ambientali e
paesaggistiche, di grande pregio tali da costituire l’idoneo coronamento dell’area
costiera Lido Conchiglie (parco territoriale residenziale e di tempo libero).
A tale scopo il P.U.E. comprenderà due “sottoaree” da trattare unitariamente dal
punto di vista progettuale e di piano, anche se sulle tavole di P.U.G. risultano
delimitate separatamente come zone soggette a P.U.G. (Zona D6 e Zona D7), e
precisamente:
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 53
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- Zona D6 PIc1 a valle della Provinciale per Nardò ;
- Zona D7 PIc2 a monte della Provinciale per Nardò .
Nelle predette sottoaree è consentita la realizzazione delle seguenti categorie di
intervento anche se queste saranno in parte previste per le Zone D6 ed in parte per
le Zone D7:
- Risanamento ambientale delle aree compromesse dalle cave ad integrazione del
parco esistente;
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- Realizzazione di residenze turistiche organizzate in villaggio turistico attrezzato;
- Realizzazione di impianti sportivi e di tempo libero (equitazione, tennis, piscine e
relativi servizi, ecc.);
- Realizzazione di strutture di ristoro e per lo spettacolo (bar, ristorante,discoteche,
Pub, ecc.);
- Realizzazione di aree attrezzate per il gioco dei bambini;
- Realizzazione di una struttura destinata al turismo sociale (casa vacanze –
ostello);
- Realizzazione e gestione del Parco territoriale per l’intera consistenza o per la
parte ricadente nella zona soggetta a PUE.
(2) Nella sottoarea in argomento D6 PIc1, dovranno essere studiate apposite tipologie
che si integrino negli scavi delle cave, armonizzandosi con la morfologia ambientale,
utilizzandone il fondo come patio giardino delle unità residenziali in modo che il filo
conduttore della progettazione sia il quadro di reciproca integrazione dei vari scavi e
delle loro particolarità planoltimetriche, in una visione unitaria che comprenda un
piano generale del verde e delle attrezzature, i percorsi pedonali, eliminando per
quanto possibile il traffico automobilistico, con la previsione di idonei collegamenti al
mare nonché di idonee attrezzature quali : piscine, campi di gioco, luoghi di sosta,
terrazze panoramiche ecc., secondo un qualificato piano generale.
(3) Gli interventi previsti nella zona D6 PIc1, possono così riassumersi:
- Risanamento ambientale delle aree compromesse dalle cave ad integrazione del
parco esistente;
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- Realizzazione di residenze turistiche organizzate in villaggio turistico attrezzato;
- Realizzazione di impianti sportivi e di tempo libero (equitazione, tennis, piscine e
relativi servizi, ecc.);
- Realizzazione di una struttura destinata al turismo sociale (casa vacanze –
ostello);
- Realizzazione e gestione del Parco territoriale per l’intera consistenza o per la
parte ricadente nella zona soggetta a PUE.
(4) Nella zona D6 PIc1 l'edificazione è subordinata alla redazione ed approvazione di
preventivi strumenti Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) di iniziativa privata e/o
pubblica, come disciplinati dalla vigente legislazione statale e regionale e dal
Regolamento Edilizio, da trattare unitariamente dal punto di vista progettuale
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 54
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
secondo quanto previsto nel predette punto(1). In detti strumenti urbanistici verranno
applicati gli indici urbanistici ed edilizi definiti qui si seguito riportati:
- Superficie minima di intervento: Ha. 4,00;
- Indice di fabbricabilità territoriale: 0,5 mc./mq.;
- Indice di fabbricabilità fondiario: 1,00 mc / mq.;
- Rapporto ci copertura: 15 % del lotto;
- Altezza massima: m. 5,00;
- Distanza minima dalle strade: Non inferiore a m. 20,00 e comunque nel rispetto
dei minimi stabiliti, in relazione alla classificazione della strada, ove questi fossero
maggiori, dal D.P.R. 16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
- Distanza minima dai confini del lotto: m. 5,00;
- Distanza tra fabbricati: non inferiore all’altezza del corpo di fabbrica più alto, con
un minimo assoluto di mt. 10,00;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore a mq. 30,00
metri cubi per ogni abitante da insediare;
- Aree da destinare ad attività sportive, culturali, sociali, sanitarie, per pubblici
servizi, negozi, ecc. : mq. 40,00 per abitante da insediare.
(5) Per adeguare gli edifici ricadenti in tali zone ad esigenze funzionali degli stessi
purché con destinazione compatibile con quella della zona, purché documentati come
assentiti regolarmente e qualora non vi siano vincoli che impediscano forme di
intervento e di trasformazione, prescindendo dalla redazione del P.U.E., sono
ammessi sulla base di permesso di costruzione diretto, interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, completamento e/o adeguamento funzionale ripristino e
quant’altro, secondo progetti che ne rispettino rigorosamente il carattere
architettonico in sito sopra per una volumetria non superiore al 10% dell’immobile.
(6) Le parti del lotto, come dimensionato con il P.U.E., non edificate devono essere
destinate a verde secondo le previsioni che devono obbligatoriamente far parte del
progetto la cui attuazione è vincolate per l’abitabilità e/o agibilità dei fabbricati.
(7) Il progetto deve specificare le modalità secondo le quali verranno realizzati
l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, l’approvvigionamento
idrico e lo smaltimento delle acque reflue nere e bianche.
(8) Procedure d’attuazione: L’attuazione degli obiettivi urbanistici di risanamento
ambientale, riqualificazione e rivitalizzazione dell’area “ Cave” e del contigua Parco
territoriale – Zona Boscata “ Lido Conchiglie” viene perseguita tramite una procedura
di tipo convenzionale attuata attraverso un Programma integrato d’intervento ai
sensi dell’art. 16 della legge 179/92. Tale procedura consente infatti, in aree
interessate da processi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale e da un
assetto proprietario frammentario, di definire ipotesi organiche d’intervento che,
coinvolgendo direttamente i privati, permettano di raggiungere l’equilibrio economico
necessario a sostenere l’attuazione integrata dell’insieme degli interventi previsti dal
programma.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 55
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Nell’area in questione, le nuove potenzialità di utilizzazione urbanistica dell’area
offerte dal Comune ai proprietari, dovranno essere compensate da impegni
sostanziali e vincolanti da parte dei privati finalizzati alla realizzazione delle opere in
modo integrato e coordinato, all’attuazione del programma in tempi certi
predeterminati, all’obbligatorietà di garantire modalità di gestione e manutenzione
dell’intera area Cave e del parco.
Le proposte dei privati dovranno contestualmente riguardare sia il progetto di
trasformazione urbanistica dell’area “ Cave” e di risanamento del Parco (P.U.E.) , sia
le modalità di gestione delle nuove opere realizzate e di manutenzione del parco.
Ogni proposta dovrà essere supportata da un piano di fattibilità economico-finanziaria
che descriva le modalità di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione
delle opere da eseguire (risorse private, pubbliche, comunitarie, ecc.) nonché da una
valutazione dell’efficacia dell’investimento pubblico e privato, attraverso un’analisi dei
costi-ricavi anche in fase di esercizio.
(9) Le ipotesi di espletamento della procedura attutiva possono essere le seguenti:
a. 1^ ipotesi: Invito ai proprietari a presentare proposte riguardanti l’area
d’intervento. In questa prima fattispecie si invitano i proprietari ad aggregarsi e a
formulare una proposta di programma d’intervento e di PUE che riguarda l’intera
area oggetto del programma d’intervento. I proponenti dovranno predisporre
ipotesi compensative per i proprietari i cui terreni sono destinati ad opere
pubbliche che devono essere ceduti volontariamente, corredate dai relativi
protocolli d’intesa. La proposta di programma , pur riguardando il progetto
urbanistico dell’intera area, potrà essere operativa solo se formulata da soggetto
che complessivamente dispongano della superficie minima d’interventi di cui al
predetto punto (4) del presente articolo.
b. 2^ ipotesi. Invito a presentare proposte su un progetto preliminare d’intervento
predisposto dal Comune. In questa seconda fattispecie il Comune predispone un
progetto preliminare d’intervento, tenendo in considerazione l’assetto proprietario
dell’area. Successivamente si procede a definire per proprietario o per gruppi di
proprietari aggregati (comparto) una procedura con invito a presentare proposte
sulla base di quel progetto preliminare, per la realizzazione di quota parte di opere
previste, sia pubbliche che private.
(10) Le recinzioni devono essere tassativamente realizzate con murature a secco del tipo
tradizionale, con l’esclusione di qualsiasi altra tecnologia anche se già esistente nel
fondo interessato.
(11) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini della
volumetria di cui al predetto punto (5) ammessa nella zona, quelli previsti dal
Regolamento Edilizio fatta eccezione per quelli espressi dal parcheggio obbligatorio
di cui al precedente punto (4).
(12) Rispetto degli indici di inquinamento acustico da documentare in sede di richiesta di
permesso di costruire e da assoggettare a verifica al momento della massima
attività
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 56
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(13) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia
delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in
sede di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione
delle stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve
essere contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato..
(14) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate
nel P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 28 – Zona D7 – PIc2 - Programma Integrato di Intervento “Cave” Zona 2 .
Attività di tempo libero.
(1) Gli obiettivi urbanistici dell’intervento sono finalizzati al risanamento ambientale,
riqualificazione e rivitalizzazione dell’area “Cave” e recupero vegetazionale ed
ambientale, per l’intera consistenza o per la parte ricadente nella zona soggetta a
PUE, del parco territoriale – zone boscate Lido Conchiglie. L’area “Cave”,
attraversata dalla via Provinciale per Nardò, costituirà un complesso unitario per il
quale pertanto andrà predisposto un P.U.E. di iniziativa privata o pubblica per le
seguenti finalità:
- Risanamento ambientale;
- Organizzazione di un complesso unitario con caratteri turistico-residenziali e per
attrezzature di tempo libero, con particolari caratteristiche ambientali e
paesaggistiche, di grande pregio tali da costituire l’idoneo coronamento dell’area
costiera Lido Conchiglie (parco territoriale residenziale e di tempo libero).
A tale scopo il P.U.E. comprenderà due “sottoaree” da trattare unitariamente dal punto di
vista progettuale e di piano, anche se sulle tavole di P.U.G. risultano delimitate
separatamente come zone soggette a P.U.G. (Zona D6 e Zona D7), e precisamente:
- Zona D6 PIc1 a valle della Provinciale per Nardò ;
- Zona D7 PIc2 a monte della Provinciale per Nardò .
Nelle predette sottoaree è consentita la realizzazione delle seguenti categorie di
intervento anche se queste saranno in parte previste per le Zone D6 ed in parte per
le Zone D7:
- Risanamento ambientale delle aree compromesse dalle cave ad integrazione del
parco esistente;
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- Realizzazione di residenze turistiche organizzate in villaggio turistico attrezzato;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 57
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- Realizzazione di impianti sportivi e di tempo libero (equitazione, tennis, piscine e
relativi servizi, ecc.);
- Realizzazione di strutture di ristoro e per lo spettacolo (bar, ristorante,discoteche,
Pub, ecc.);
- Realizzazione di aree attrezzate per il gioco dei bambini;
- Realizzazione di una struttura destinata al turismo sociale (casa vacanze – ostello);
- Realizzazione e gestione del Parco territoriale per l’intera consistenza o per la parte
ricadente nella zona soggetta a PUE;
- Nella sottoarea in argomento D7 PIc2, può essere prevista la realizzazione e la
trasformazione di manufatti esistenti nonché la costruzione di nuovi manufatti per la
destinazione di attività sportive e di tempo libero, gioco per bambini e anche di ritrovo
e spettacolo, quali : discoteche, Pub ecc., nonché bar, ristoranti, ecc. Ogni
intervento, in ogni caso, dovrà tener conto dello stato dei luoghi con particolare
riferimento alle cave abbandonate in modo che il filo conduttore della progettazione
sia il quadro di reciproca integrazione dei vari scavi e delle loro particolarità
planoltimetriche, in una visione unitaria che comprenda un piano generale del verde e
delle attrezzature, i percorsi pedonali, eliminando per quanto possibile il traffico
automobilistico, con la previsione di idonei collegamenti al mare, secondo un
qualificato piano generale.
(2) Gli interventi previsti nella zona D7 PIc2, possono così riassumersi:
- Risanamento ambientale delle aree compromesse dalle cave ad integrazione del
parco esistente;
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- Realizzazione di impianti sportivi e di tempo libero (equitazione, tennis, piscine e
relativi servizi, ecc.);
- Realizzazione di strutture di ristoro e per lo spettacolo (bar, ristorante,discoteche,
Pub, ecc.).
(3) Nella zona D7 PIc2 l'edificazione è subordinata alla redazione ed approvazione di
preventivi strumenti Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) di iniziativa privata e/o
pubblica, come disciplinati dalla vigente legislazione statale e regionale e dal
Regolamento Edilizio, da trattare unitariamente dal punto di vista progettuale
secondo quanto previsto nel predette punto(1). In detti strumenti urbanistici verranno
applicati gli indici urbanistici ed edilizi definiti qui si seguito riportati:
- Superficie minima di intervento: Ha. 4,00;
- Indice di fabbricabilità territoriale: 0,5 mc./mq.;
- Indice di fabbricabilità fondiario: 1,00 mc / mq.;
- Rapporto ci copertura: 15 % del lotto;
- Altezza massima: m. 5,00;
- Distanza minima dalle strade: Non inferiore a m. 20,00 e comunque nel rispetto
dei minimi stabiliti, in relazione alla classificazione della strada, ove questi fossero
maggiori, dal D.P.R. 16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
- Distanza minima dai confini del lotto: m. 5,00;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 58
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- Distanza tra fabbricati: non inferiore all’altezza del corpo di fabbrica più alto, con
un minimo assoluto di mt. 10,00;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore a mq. 30,00
metri cubi per ogni abitante da insediare;
- Aree da destinare ad attività sportive, culturali, sociali, sanitarie, per pubblici
servizi, negozi, ecc. : mq. 40,00 per abitante da insediare.
(4) E’ consentita, sulla base di apposito permesso di costruzione, nelle aree a
destinazione pubblica come emergenti dal PUE a redigersi, l’installazione di stazioni
radio base per telefonia mobile, sulla base della specifica norma di riferimento di cui
al successivo art. 75.
(5) Per adeguare gli edifici ricadenti in tali zone ad esigenze funzionali degli stessi
purché con destinazione compatibile con quella della zona , purché documentati
come assentiti regolarmente e qualora non vi siano vincoli che impediscano forme di
intervento e di trasformazione, prescindendo dalla redazione del P.U.E, sono
ammessi sulla base di permesso di costruzione diretto, interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, completamento e/o adeguamento funzionale ripristino e
quant’altro, secondo progetti che ne rispettino rigorosamente il carattere
architettonico in sito sopra per una volumetria non superiore al 10% dell’immobile
(6) Le parti del lotto , come dimensionato con il P.U.E., non edificate devono essere
destinate a verde secondo le previsioni che devono obbligatoriamente far parte del
progetto la cui attuazione è vincolate per l’abitabilità e/o agibilità dei fabbricati.
(7) Il progetto deve specificare le modalità secondo le quali verranno realizzati
l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, l’approvvigionamento
idrico e lo smaltimento delle acque reflue nere e bianche.
(8) Procedure d’attuazione: L’attuazione degli obiettivi urbanistici di risanamento
ambientale, riqualificazione e rivitalizzazione dell’area “ Cave” e del contigua Parco
territoriale – Zona Boscata “ Lido Conchiglie” viene perseguita tramite una procedura
di tipo convenzionale attuata attraverso un Programma integrato d’intervento ai
sensi dell’art. 16 della legge 179/92 , Tale procedura consente infatti, in aree
interessate da processi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale e da un
assetto proprietario frammentario, di definire ipotesi organiche d’intervento che,
coinvolgendo direttamente i privati, permettano di raggiungere l’equilibrio economico
necessario a sostenere l’attuazione integrata dell’insieme degli interventi previsti dal
programma.
Nell’area in questione, le nuove potenzialità di utilizzazione urbanistica dell’area
offerte dal Comune ai proprietari, dovranno essere compensate da impegni
sostanziali e vincolanti da parte dei privati finalizzati alla realizzazione delle opere in
modo integrato e coordinato, all’attuazione del programma in tempi certi
predeterminati, all’obbligatorietà di garantire modalità di gestione e manutenzione
dell’intera area Cave e del parco.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 59
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Le proposte dei privati dovranno contestualmente riguardare sia il progetto di
trasformazione urbanistica dell’area “ Cave” e di risanamento del Parco (P.U.E.), sia
le modalità di gestione delle nuove opere realizzate e di manutenzione del parco.
Ogni proposta dovrà essere supportata da un piano di fattibilità economico-finanziaria
che descriva le modalità di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione
delle opere da eseguire (risorse private, pubbliche, comunitarie, ecc.) nonché da una
valutazione dell’efficacia dell’investimento pubblico e privato, attraverso un’analisi dei
costi-ricavi anche in fase di esercizio.
(9) Le ipotesi di espletamento della procedura attutiva possono essere le seguenti:
a. 1^ ipotesi: Invito ai proprietari a presentare proposte riguardanti l’area
d’intervento. In questa prima fattispecie si invitano i proprietari ad aggregarsi e a
formulare una proposta di programma d’intervento e di PUE che riguarda l’intera
area oggetto del programma d’intervento. I proponenti dovranno predisporre
ipotesi compensative per i proprietari i cui terreni sono destinati ad opere
pubbliche che devono essere ceduti volontariamente, corredate dai relativi
protocolli d’intesa. La proposta di programma , pur riguardando il progetto
urbanistico dell’intera area, potrà essere operativa solo se formulata da soggetto
che complessivamente dispongano della superficie minima d’interventi di cui al
predetto punto (4) del presente articolo.
b. 2^ ipotesi. Invito a presentare proposte su un progetto preliminare d’intervento
predisposto dal Comune. In questa seconda fattispecie il Comune predispone un
progetto preliminare d’intervento, tenendo in considerazione l’assetto proprietario
dell’area. Successivamente si procede a definire per proprietario o per gruppi di
proprietari aggregati (comparto) una procedura con invito a presentare proposte
sulla base di quel progetto preliminare, per la realizzazione di quota parte di opere
previste, sia pubbliche che private.
(10) Le recinzioni devono essere tassativamente realizzate con murature a secco del tipo
tradizionale, con l’esclusione di qualsiasi altra tecnologia anche se già esistente nel
fondo interessato.
(11) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini della
volumetria di cui al predetto punto (5) ammessa nella zona, quelli previsti dal
Regolamento Edilizio fatta eccezione per quelli espressi dal parcheggio obbligatorio
di cui al precedente punto (4).
(12) Rispetto degli indici di inquinamento acustico da documentare in sede di richiesta di
permesso di costruire e da assoggettare a verifica al momento della massima
attività.
(13) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia
delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in
sede di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 60
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
delle stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve
essere contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
CAPO III- ZONE AGRICOLE
Art. 29 - Zona E1a – Zona Agricola.
(1) La zona E1a comprende le parti del territorio attualmente destinate ad usi agricoli, per
le quali il P.U.G. si propone l’obiettivo della tutela e conservazione delle
caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi mediante il mantenimento e la
ricostruzione di attività agricole compatibili con l’obiettivo medesimo.
(2) Le costruzioni ammesse sono le seguenti:
- abitazioni dei titolari del diritto reale di godimento sul fondo interessato aventi la
qualifica professionale di coltivatori diretti, braccianti e Imprenditori agricoli a titolo
principale il cui reddito derivi in prevalenza dall’attività in campo agricolo (art.12
Legge 09.05.1975, n.153);
- magazzini per il ricovero di attrezzi e scorte, edifici per la conservazione,
lavorazione e trasformazione dei prodotti (silos, cantine, frigoriferi, caseifici),
edifici per allevamenti zootecnici, locali per la vendita diretta dei prodotti, serre ed
ogni altra costruzione connessa all’esercizio dell’attività agricola delle aziende.
(3) In tali aree sono ammesse attività industriali connesse solo ed esclusivamente con
l’agricoltura e con l’allevamento del bestiame.
(4) Negli interventi di restauro e ristrutturazione degli edifici e dei manufatti esistenti, così
come nella costruzione di nuovi edifici, si dovrà prestare particolare attenzione al
problema del decoro architettonico, dell’impiego dei materiali, della tutela delle
caratteristiche architettoniche e tipologiche della tradizionale edilizia agricola locale
anche mediante la creazione di opportune zone di rispetto.
(5) E’ vietata la formazione di piazzali, di aree pavimentate, di depositi di materiali e
cose che non siano strettamente attinenti alla conduzione del fondo. Manufatti di
valore storico ed ambientale (ponti, cippi, muri di sostegno, edicole votive, ecc.) sono
soggetti a vincolo di tutela anche se non specificatamente individuati dal P.U.G..
(6) Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla presentazione da parte del
richiedente, in aggiunta alla documentazione richiesta dal Regolamento Edilizio, di un
piano di sviluppo aziendale, o in assenza del piano, di una certificazione
dell’Ispettorato Provinciale dell‘Agricoltura attestante la idoneità tecnica e produttiva
degli interventi, nei termini di cui all’art. 2 della Legge Regionale n. 66 del 31.10.1979;
tale piano o certificazione potrà contenere le previsioni di:
- annessi rustici e impianti produttivi agricoli;
- residenze connesse alla attività agricola;
- In ogni caso il Piano di sviluppo aziendale, al fine di consentire la valutazione
della congruità dell’intervento richiesto le ricadute territoriali e ambientali
dell'intervento proposto, dovrà, tra l’altro, contenere:
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 61
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- l'appartenenza del richiedente ad una delle classi di soggetti giuridici titolari di
concessione di cui all'articolo 9 della Legge regionale n° 6/79;
- la forma di conduzione aziendale;
- la consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a
tempo pieno, a tempo parziale, nonché degli occupati già residenti sui fondi
specificando i rapporti di parentela che legano gli occupati al titolare dell'azienda;
- la distribuzione delle qualità colturali e gli indirizzi produttivi aziendali, definendoli
anche in modo quantitativo oltre che in ordine ai tempi di lavoro di seguito
specificati;
- la disponibilità di strutture e di aree poste anche in aree diverse, poste anche in
comuni contermini, rispetto a quella su cui si intende intervenire;
- gli interventi previsti, i tempi di attuazione e le previsioni di sviluppo o di nuovo
assetto, conseguenti alle opere che si intendono realizzare;
- il tipo di sistemazione idraulica agraria forestale in atto e quella che
eventualmente deriverà dalla realizzazione delle opere o dei programmi che si
intendono realizzare;
- Una relazione tecnico-economica in ordine al giudizio di convenienza
dell’intervento proposto.
(7) Nelle zone non sottoposte a vincoli di qualunque genere derivante da Leggi
Nazionali o Regionali è possibile il rilascio di permesso di costruire a titolo oneroso
e ciò nel rispetto di quanto previsto dal P.P.A. vigente.
(8) Per le aziende con terreni non confinanti che sul P.U.G. ricadono in Zona E1a ed
E1b è ammesso l’accorpamento delle aree non confinanti ai sensi dell’art. 51 della
L.R. n. 56 del 31.5.1980 ’ . Il fondo sul quale dovrà essere realizzato l’intervento,
prescindendo dalla superficie dall’accorpamento,non deve essere inferiore a mq.
5.000.
(9) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini della
volumetria ammessa nella zona, quelli previsti dal Regolamento Edilizio
(10) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia
delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in
sede di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione
delle stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve
essere contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(11) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate
nel P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 62
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(12) I termini e le caratteristiche ammissibili delle suddette tipologie di costruzione sono
qui di seguito indicati :
a) - Annessi rustici ed impianti produttivi agricoli.
(13) Gli annessi rustici e gli impianti produttivi ammessi sono qui di seguito indicati:
- ricovero di bestiame;
- deposito e la riparazione di attrezzi e macchinari agricoli;
- fienili, silos e similari;
- attrezzature tecnologiche relative alla conduzione agricola del fondo ed alle
attività agricole connesse;
(14) L’edificabilità degli annessi rustici e degli impianti produttivi connessi con e
dipendenti dall’attività agricola è consentita nel rispetto dei seguenti indici e delle
seguenti prescrizioni edilizie
- Indice di fabbricabilità fondiario: di cui 0,03 mc./mq. in aggiunta all’indice di
edificabilità fondiario ammesso per le residenze agricole di cui alla successiva
punto a) del presente articolo.
- Altezza massima degli edifici: mt. 7,00;
- Altezza massima dei corpi tecnici o maggiori altezze rivenienti da esigenze
tecnologiche: mt. 10,00;
- Distanza minima dalla strada: (D.I. 01.04.1968, n.1404, art. 4) non inferiore a mt.
20,00 e comunque nel rispetto dei minimi stabiliti, in relazione alla classificazione
della strada, dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- Distanza minima tra fabbricati: mt. 30,00, salvo distanze minori in loco, da
applicarsi limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;
- Superficie fondiaria minima del lotto: mq. 5.000;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva.
- Superficie coperta per locali interrati o seminterrati : non superiore a quella del
piano terra o del piano rialzato ed in corrispondenza degli stessi.
b) - Residenze agricole.
(15) Sono ammesse costruzioni destinate alla abitazione, purché nella condizione di cui
all’art. 9 della legge Regionale n. 66 del 31.10.1979 e con le caratteristiche di cui
all’art. 9 della stessa legge.
(16) Dette costruzioni, che si intendono dover far parte di una unità aziendale, devono
rispettare i seguenti indici e
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,03 mc./mq. in aggiunta all’indice di edificabilità
fondiario ammesso per gli annessi rustici ed impianti produttivi agricoli di cui alla
precedente lett. a) del presente articolo.
- Altezza massima dell’edificio: mt. 7,00;
- Distanza minima dalla strada: (D.I. 01.04.1968, n. 1404, art. 4) non inferiore a mt.
20,00 e comunque nel rispetto dei minimi stabiliti, in relazione alla classificazione
della strada, dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 63
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- Distanza minima tra fabbricati: mt. 30,00 salvo distanze minori in loco, da
applicarsi limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;;
- Superficie fondiaria minima del lotto: mq. 5.000;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva.
- Superficie coperta per locali interrati o seminterrati : non superiore a quella del
piano terra o del piano rialzato ed in corrispondenza degli stessi.
Art. 30 - Zona E1b - Zona Agricola con divieto di accorpamento.
(1) La zona E1b comprende le parti del territorio attualmente destinate ad usi agricoli,
per le quali il P.U.G. si propone l’obiettivo della tutela e conservazione delle
caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi mediante il mantenimento e la
ricostruzione di attività agricole compatibili con l’obiettivo medesimo.
(2) In detta zona E1b sono ammessi tutti gli interventi di cui alla Zona E.1a e ciò
secondo le modalità nella stessa riportate fatta eccezione per quanto riportato nel
punto (8). Non è infatti ammesso , per gli interventi edilizi da eseguire per qualsiasi
destinazione, l’accorpamento delle aree non confinanti ai sensi dell’art. 51 della L.R.
n. 56 del 31.5.1980.
Art. 31 - Zona E2 – Zona Agricola con Ubicazione Preferenziale di Attività
Agrituristiche per: Artigianato Tipico, Cucina Tipica, Equitazione, Golf,
Prodotti Tipici, Turismo Residenziale, Attività Sportive.
(1) L’attività agrituristica è quella esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135
del Codice Civile, singoli o associati, e dai loro familiari di cui all’art. 230 bis del
Codice Civile attraverso l’utilizzazione della propria azienda e quindi correlando le
attività di coltivazione del fondo stesso.
(2) Lo svolgimento dell’attività agrituristica non costituisce modificazione dell’attività e
della destinazione agricola per i fondi interessati.
(3) L’agriturismo potrà essere esercitato, oltre che dando ospitalità (turismo
residenziale), anche sulla base delle seguenti attività: artigianato tipico, cucina tipica,
prodotti tipici, attività sportive in generale, equitazione e golf.
(4) Nella Zona E2 è’ possibile procedere alla costruzione, demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti, per intervento diretto con permesso di costruire, nel rispetto di quanto
disposto dall’ art. 4, punti 1) e 2) delle presenti N.T.A., per le finalità d’intervento di
cui al precedente punto (3) ed applicando le prescrizioni e gli indici urbanistici ed
edilizi qui di seguito definiti. In ogni caso con il progetto allegato all’istanza di
permesso di costruire devono essere specificate le modalità secondo le quali
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 64
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
verranno realizzati l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica,
l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque reflue nere e bianche.
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,10 mc./mq.;
- Altezza massima dell’edificio: mt. 4,00;
- Distanza minima dalla strada: (D.I. 01.04.1968, n. 1404, art. 4) non inferiore a mt.
20,00 e comunque nel rispetto dei minimi stabiliti, in relazione alla classificazione
della strada, dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- Distanza minima tra fabbricati: mt. 30,00, salvo distanze minori in loco, da
applicarsi limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;
- Superficie fondiaria minima del lotto: mq. 5.000;
(5) Le nuove costruzioni dovranno uniformarsi a caratteristiche di inserimento ambientale
secondo le seguenti prescrizioni:
- murature ad intonaco rustico, bianche o di colori comunque chiari;
- coperture a terrazza piana con l’esclusione di tetti a tegola su qualunque
elemento del manufatto;
(6) Possono essere ubicate nelle aree libere del fondo, sempre ai fini dell’ospitalità
turistica, installazioni mobili (campers, roulottes, tende) purché siano assicurate le
disponibilità dei servizi secondo gli standard fissati dalla legislazione regionale in
materia e per un totale di utenti non superiore a 50 per ettaro. Gli impegni del
concessionario in ordine al numero massimo di utenti ammissibili, alla dimensione e
caratteristiche delle diverse attrezzature di servizio, alla depurazione degli scarichi,
agli allacciamenti e alle altre opere di urbanizzazione saranno definiti con il Comune
sulla base di apposita convenzione.
(7) E’ prescritta, per i fabbricati esistenti di pregio architettonico, la salvaguardia
dell’impianto edilizio esistente in relazione al quali è fatto obbligo di mantenere
inalterate le caratteristiche architettoniche delle facciate sulle quali potranno essere
consentiti solo interventi di “ Restauro e Risanamento Conservativo” come definiti per
le “ Zone A “ nel precedente art. 7a. e secondo un progetto filologicamente studiato e
volto a conservare o a ripristinare le forme architettoniche originarie, con accurato
studio di materiali, tecniche ed elementi decorativi sulla base di quanto riportato nel “
Manuale di Recupero “ allegato al P.U.G.. E’ inoltre prescritta la salvaguardia delle “
coperture d’epoca “ di qualsiasi tipo quali: volte a botte, volte a spigolo, a squadro, a
padiglione in relazione alle quali è fatto assoluto divieto di demolizione e per le quali
sono solo consentiti interventi di “ Restauro e Risanamento Conservativo” come
definiti successivamente nel presente articolo. Ove situazioni particolari, connesse
con l’incolumità pubblica, opportunamente documentate ed accertate, dovessero
comportare la demolizione di dette coperture queste devono essere ricostruite
mantenendo le stesse configurazioni geometriche esistenti e con il reimpiego, per
quanto possibile, del materiale originario da integrare con materiale della stessa
natura e forma.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 65
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(8) Le attività agrituristiche sono ammesse a condizione che non comportino effetti
diretti o indiretti nell’ambiente circostante e tali da compromettere i tratti fondamentali
dell’assetto paesistico e dell’ambiente agricolo esistente. Pertanto non sono
ammesse destinazioni/attività che comportino: qualsiasi forma di inquinamento
acustico e sonoro, incremento del volume di traffico motorizzato tale da incidere
sull’equilibrio esistente della rete di traffico locale relativa alla zona interessata
Qualsiasi destinazione che comporti comunque afflusso veicolare deve prevedere
adeguate superfici di parcheggio,anche in area libera, inserite opportunamente
nell’ambiente, dimensionandole secondo “il criterio” previsto dall’art. 18 della legge
765/67 e s.m.i. ( 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi). Il dimensionamento predetto
deve essere fatto assumendo come “volume di riferimento“ quello espresso dal
numero massimo degli avventori ammessi nell’attrezzatura attribuendo ad ogni
avventore, teoricamente, mc. 80.. La superficie a parcheggio, se superiore a mq.
3.000, deve essere suddivisa in aree di non oltre mq. 1000 ciascuna,
obbligatoriamente piantumate ed integrate in una sistemazione progettuale di verde
di cui il 30% ad alto fusto. Il contenimento degli indici di inquinamento acustico sarà
soggetto a verifica parte del Comune al momento della massima attività.
(9) Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla presentazione da parte del
richiedente, in aggiunta alla documentazione richiesta dal Regolamento Edilizio, di un
piano di sviluppo aziendale, attestante la idoneità tecnica degli interventi, il quale
dovrà contenere le previsioni di:
- la valutazione della congruità dell’intervento richiesto;
- La qualifica del richiedente come indicata al punto (1) del presente articolo;
- la forma di conduzione aziendale;
- la consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a
tempo pieno, a tempo parziale, nonché degli occupati già residenti sui fondi
specificando i rapporti di parentela che legano gli occupati al titolare dell'azienda;
- la distribuzione delle qualità colturali e gli indirizzi produttivi aziendali, definendoli
anche in modo quantitativo oltre che in ordine ai tempi di lavoro di seguito
specificati;
- gli interventi previsti, i tempi di attuazione e le previsioni di sviluppo o di nuovo
assetto, conseguenti alle opere che si intendono realizzare;
(10) Per le aziende con terreni non confinanti che sul P.U.G. ricadono solo ed
esclusivamente nella stessa Zona E2 e per interventi inerenti la realizzazione di
manufatti per attività agrituristica, è ammesso l’accorpamento delle aree non
confinanti ai sensi dell’art. 51 della L.R. n. 56 del 31.5.1980. Il fondo sul quale
dovrà essere realizzato l’intervento, prescindendo dalla superficie
dall’accorpamento, non deve essere inferiore a mq. 5.000.
(11) Nelle Zone E2 è in ogni caso fatto salvo l’intervento, solo ed esclusivamente del
bracciante agricolo, del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo a titolo
principale, per il rilascio di permesso di costruire a titolo gratuito per finalità edilizie
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 66
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
differenti dall’agriturismo ma compatibili con la realizzazione di manufatti relativi ad
annessi rustici o a complessi produttivi agricoli considerati funzionali alla
conduzione del fondo, ivi compresa la residenza in funzione delle esigenze
dell’imprenditore agricolo, il tutto come previsto e disciplinato dalla L.R. n.6 del
12.2.79 e s.m.i.. Gli interventi predetti sono disciplinati dalle norme relative alla
Zona E1b “Zona agricola con divieto di accorpamento” di cui all’art. 30 delle
presenti Norme Tecniche.
(12) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini della
volumetria di cui al predetto punto (5) ammessa nella zona, quelli previsti dal
regolamento edilizio fatta eccezione per quelli espressi dal Parcheggio obbligatorio
di cui al precedente punto .
(13) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia
delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in
sede di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione
delle stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve
essere contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(14) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate
nel P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 32 - Zona E3 - Zona Agricola Speciale (con attività di trasformazione della
produzione).
(1) La Zona E3 è destinata per l’’edificazione di costruzioni destinate alla lavorazione,
conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici.
(2) Nelle Zone E3 la destinazione d’uso è quella prevista nel punto (1) del presente
articolo. E’ possibile procedere, nell’ambito dell’area come delimitata sulle tavole di
P.U.G., sulla base di permesso di costruire diretto, alla ristrutturazione, nuova
costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, nel rispetto
di quanto disposto dall’art. 4, punti 1) e 2) delle presenti N.T.A. ed applicando le
prescrizioni e gli indici urbanistici ed edilizi qui di seguito definiti. In ogni caso con il
progetto allegato all’istanza di permesso di costruire devono essere specificate le
modalità secondo le quali verranno realizzati l'allacciamento alla rete di distribuzione
dell'energia elettrica, l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque reflue
nere e bianche.
- Indice di fabbricabilità fondiario 0,10 mc./mq.;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 67
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- Altezza massima degli edifici: mt. 8,50;
- Altezza massima dei corpi tecnici o maggiori altezze rivenienti da esigenze
tecnologiche: mt. 10,00;
- Distanza minima dalla strada: (D.I. 01.04.1968, n. 1404, art. 4) non inferiore a mt.
20,00 e comunque nel rispetto dei minimi stabiliti, in relazione alla classificazione
della strada, dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 ove questi fossero maggiori;
- Distanza minima dai confini di proprietà: mt. 10,00 salvo distanze minori in loco,
da applicarsi limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati
come regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;;
- Distanza minima tra fabbricati: mt. 10,00 salvo distanze minori in loco, da
applicarsi limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;Superficie
fondiaria minima del lotto: mq. 10.000.
(3) Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva da osservare sia per le
nuove costruzioni che per gli ampliamenti e le ristrutturazioni, quest’ultime solo e nel
caso in cui siano finalizzate a riconvertire e/o modificare il settore di attività produttiva
in atto.
(4) Aree per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi, nelle forme e secondo le modalità previste all’art. 5 del D.I.M.
02/04/19*68, n. 1444 in ragione di mq. 80 ogni 100 mq. di superficie lorda di
pavimento. Il richiedente il permesso di costruire, in alternativa alla cessione gratuita
delle aree predette, può monetizzare le stesse sia come superficie del terreno che
come costo per la loro realizzazione e ciò ove tale fatto fosse tecnicamente ritenuto
ammissibile dal servizio tecnico del Comune.
(5) Per ogni nuovo insediamento è ammessa la costruzione di un solo alloggio per il
personale di custodia o per il proprietario, della superficie massima coperta lorda di
mq. 130.
(6) Negli interventi di restauro e ristrutturazione degli edifici e dei manufatti esistenti,
così come nella costruzione di nuovi edifici, si dovrà prestare particolare attenzione
al problema del decoro architettonico, dell’impiego dei materiali, della tutela delle
caratteristiche architettoniche e tipologiche della tradizionale edilizia agricola locale
anche mediante la creazione di opportune zone di rispetto.
(7) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione da parte del
richiedente, in aggiunta alla documentazione richiesta dal Regolamento Edilizio, di
un piano di sviluppo aziendale, o in assenza del piano, di una certificazione
dell’Ispettorato Provinciale dell‘Agricoltura attestante la idoneità tecnica e produttiva
degli interventi, nei termini di cui all’art. 2 della Legge Regionale n. 66 del
31.10.1979;
(8) Rispetto degli indici di inquinamento acustico da documentare in sede di richiesta di
permesso di costruire e da assoggettare a verifica al momento della massima
attività.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 68
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(9) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, quelli previsti dal Regolamento Edilizio.
(10) Obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree private , interferenti con il singolo
lotto costituito da una o più particelle, che sul P.U.G. hanno “ destinazione
pubblica”.
(11) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di
nuova costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto
televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata
sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia
delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in
sede di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione
delle stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve
essere contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato..
(12) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate
nel P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
CAPO IV - ZONE PER DESTINAZIONI DI INTERESSE GENERALE
Art. 33 - ZONE F: le parti di territorio interessate a destinazioni, attrezzature e impianti di
interesse generale. Sono articolate e distinte nel modo seguente:
Zona F1e - Aree per Attrezzature e Servizi Pubblici, Centri di Quartiere (art. 3
D.I.M. 1444/1968, lett. a e b ) esistenti;
Zona F1p - Aree per Attrezzature e Servizi Pubblici, Centri di Quartiere (art. 3
D.I.M. 1444/1968, lett. a e b) di progetto;
Zona F2 - Aree Cimiteriali (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b);
Zona F3 - Ampliamento Aree Cimiteriali (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b);
Zona F4 – Attrezzatura per Turismo Sociale ( ex colonia marina Patronati
Scolastici) (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b);
Zona F5 – Servizi PUE Impianti Produttivi ( ex P.I.P.);
Zona F6 - Servizi Pubblici.
Art. 34 - Zona F1e - Aree per Attrezzature e Servizi Pubblici, Centri di Quartiere
(art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. a - b ) esistenti.
(1) In sede di redazione del P.U.E. devono essere verificate e quantificate le aree già
destinate a spazio pubblico o riservato alle attività collettive o a verde pubblico e ciò
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 69
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
al fine di verificare ed osservare i rapporti stabiliti dall’art. 3, lett. a e b, del DIM
02.04.1968, n. 1444.
(2) Nelle aree destinate ad attrezzature scolastiche, oltre agli edifici scolastici, sono
consentite attrezzature culturali, sportive e ricreative connesse con l’attività didattica.
(3) In tale zone il P.U.G. si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici:
- Indice di fabbricabilità fondiario: 3,5 mc./mq.;
- Altezza massima dell’edificio: mt. 10,50;
- Distanza dai confini non edificati: non deve essere inferiore alla metà dell’altezza
del fronte prospiciente del fabbricato (H/2) con un minimo di mt. 5,00 con
salvezza di distanze inferiori, ove esistenti, alle quali devono essere adeguati i
nuovi interventi;
- Distanza tra fabbricati: è data dalla somma delle altezze delle fronti dei fabbricati
prospicienti moltiplicate per 0,50 (Df = (H1 + H2) :2); tale valore non deve essere
inferiore a mt. 10,00 tra pareti finestrate; con salvezza di distanze inferiori, ove
esistenti, alle quali devono essere adeguati i nuovi interventi nel rispetto però di
quanto disposto dal Codice Civile in termini di distanze, luci e vedute;
- Distanza dalla strada: mt. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a mt.
7,00;mt. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7,00 e mt.
15,00;mt. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15,00; con
salvezza di distanze inferiori, ove esistenti, alle quali devono essere adeguati i
nuovi interventi;
- Rapporto di copertura: 50%.
(4) E’ possibile procedere all’adeguamento degli edifici esistenti ad esigenze funzionali e,
qualora non vi siano vincoli che impediscano forme di intervento e di trasformazione,
sono ammessi interventi di completamento e/o adeguamento funzionale ripristino e
quant’altro per una volumetria non superiore al 10% dell’immobile e ciò prescindendo
dal rapporto di coperta e dall’indice di edificabilità fondiaria sopra riportato.
(5) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(6) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 70
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Art. 35 - Zona F1p - Aree per Attrezzature e Servizi Pubblici, Centri di Quartiere
(art.3 D.I.M. 1444/1968, lett. a - b) di progetto.
(1) In sede di redazione del P.U.E. devono essere previste, previa verifica di quelle
esistenti, aree da destinare a spazio pubblico o riservato alle attività collettive o a
verde pubblico in base ai rapporti stabiliti dall’art. 3, lett. a e b, del DIM 02.04.1968,
n. 1444.
(2) Nelle aree destinate ad attrezzature scolastiche, oltre agli edifici scolastici, sono
consentite attrezzature culturali, sportive e ricreative connesse con l’attività didattica.
(3) In tali zone il P.U.G. si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici:
- Indice di fabbricabilità fondiario: 3,5 mc./mq.;
- Altezza massima dell’edificio: mt. 10,50;
- Distanza dai confini non edificati: non deve essere inferiore alla metà dell’altezza
del fronte prospiciente del fabbricato (H/2) con un minimo di mt. 5,00;
- Distanza tra fabbricati: è data dalla somma delle altezze delle fronti dei fabbricati
prospicienti moltiplicate per 0,50 (Df = (H1 + H2) :2); tale valore non deve essere
inferiore a mt. 10,00 tra pareti finestrate;
- Distanza dalla strada: mt. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a mt.
7,00;mt. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7,00 e mt.
15,00;mt. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15,00;
- Rapporto di copertura: 50%.
(4) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(5) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 36 - Zona F2 - Aree Cimiteriali (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b).
(1) La Zona F2 comprende le aree cimiteriali materialmente utilizzate. In tale Zona si
applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti ed in particolare dal DPR 10
settembre 1990 n.285.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 71
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Art. 37 Zona F3 - Ampliamento Aree Cimiteriali (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b).
(1) La Zona F3 individua l’ampliamento delle aree cimiteriali materialmente utilizzate. In
tale Zona si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti ed in particolare
dal DPR 10 settembre 1990 n.285.
Art. 38 - Zona F4 – Attrezzatura per Turismo Sociale ( ex colonia marina Patronati
Scolastici) (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. b).
(1) Nella “Zona F4” riguarda un’area sulla quale risulta già insediato un manufatto
destinato specificatamente a “ colonia marina“, realizzato dal Consorzio dei Patronati
Scolastici (ora di proprietà della Regione Puglia) nell’ambito della quale la
destinazione edilizia ammessa è quella del turismo sociale da espletare, per
comparazione, nelle forme “ degli alberghi e pensioni “ E’ altresì possibile realizzare
attrezzature correlata con l’attività predetta , comprendenti ristoranti, bar, impianti
sportivi e ricreativi.
(2) E’ possibile procedere, nell’ambito dell’area come delimitata sulle tavole di P.U.G.,
alla ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione fedele dell’ingombro
planivolumetrico di edifici esistenti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4, punti 1)
e 2) delle presenti N.T.A. ed applicando le prescrizioni e gli indici urbanistici ed edilizi
qui di seguito definiti. In ogni caso con il progetto allegato all’istanza di permesso di
costruire devono essere specificate le modalità secondo le quali verranno realizzati
l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, l'approvvigionamento
idrico e lo smaltimento delle acque reflue nere e bianche:
- Altezza massima: da contenere nei limiti del fabbricato esistente nel punto più
basso rispetto all’area esterna sistemata;
- Numero massimo dei piani fuori terra : N. 2;
- Area destinata a parcheggio: deve essere quantificata e garantita, per qualsiasi
intervento successivo alla dichiarazione di agibilità, nella misura non inferiore
25% del lotto;
- Distanza minima dalle strade: mt. 10,00 e comunque nel rispetto del D.P.R.
16.12.1992, n.495 e s.m.i. ove fosse da questi prevista maggiore;
(3) Sul manufatto esistente, ove non demolito e ricostruito nelle forme di cui al predetto
punto (2) del presente articolo, sono ammessi interventi funzionali rigorosamente
connessi con la destinazione di cui al predetto punto (1) del presente articolo, per una
volumetria non superiore al 10% di quella esistente.
(4) Aree per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
(escluse eventuali sedi viarie) nelle forme e secondo le modalità previste all’art. 5 del
D.I.M. 02/04/1968, n. 1444 nella misura non inferiore al 10% dell’intera superficie del
singolo lotto e ciò solo nel caso in cui si proceda alla demolizione e ricostruzione del
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 72
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
manufatto esistente. Il richiedente il permesso di costruire, in alternativa alla cessione
gratuita delle aree predette, può monetizzare le stesse sia come superficie del
terreno che come costo per la loro realizzazione. Dette somme saranno
accantonate dal Comune e una volta raggiunta l’importo idoneo investite per le
finalità per le quali sono state riscosse.
(5) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini della volumetria
ammessa in ampliamento quelli previsti dal Regolamento Edilizio, fatta eccezione per
quello espresso da eventuale parcheggio coperto a realizzarsi.
(6) Rispetto degli indici di inquinamento acustico da documentare in sede di richiesta di
permesso di costruire e da assoggettare a verifica al momento della massima attività
(7) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa (parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(8) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 39 - Zona F5 - Servizi PUE Impianti Produttivi ( ex P.I.P.).
(1) Nella zone F5, aree già trattate con P.U.E. di iniziativa pubblica (ex P.I.P.), come
individuate e delimitate nelle tavole del P.U.G., ogni intervento deve intendersi
disciplinato, sotto il profilo urbanistico – edilizio dal P.U.E. interessato.
(2) E’ consentita, sulla base di apposito permesso di costruzione, l’installazione di
stazioni radio base per telefonia mobile, sulla base della specifica norma di
riferimento di cui al successivo art. 75.
Art. 40 - Zona F6 - Servizi Pubblici.
(1) Le Zone F6 localizzano le aree sulle quali sono state e possono essere localizzate le
attrezzature tecnologiche di interesse pubblico per la raccolta e lo smaltimento delle
acque bianche ed il trattamento delle acque reflue nonché l’installazione di stazioni
radio base per telefonia mobile.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 73
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(2) La realizzazione delle attrezzature predette dovrà essere limitata all’indispensabile,
attuando tutti i provvedimenti necessari ad un corretto inserimento nell’ambiente,
osservando le seguenti indicazioni di carattere edilizio ed urbanistico
- Indice di fabbricabilità fondiario: 1mc/mq.;
- Altezza massima delle costruzioni: mt. 4,50 o maggiore da documentare quale
necessaria per situazioni correlate con le tecnologie d’intervento;
(3) E’ consentita, sulla base di apposito permesso di costruzione, l’installazione di
stazioni radio base per telefonia mobile, sulla base della specifica norma di
riferimento di cui al successivo art. 75.
CAPO V - ZONE VERDI
Art. 41 - ZONE V: le parti di territorio vincolate a verde e/o destinate alla
realizzazione di aree verdi di uso privato e pubblico. Sono articolate e
distinte nel modo seguente.
Zona V1a - Verde Privato Vincolato e di Rispetto, Parco Privato;
Zona V1b: Verde Privato con Risanamento Edifici Esistenti;
Zona V2e: Verde Pubblico con Attrezzature (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. c),
esistente;
Zona V2p: Verde Pubblico con attrezzature (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. c), di
progetto;
Zona V3 : Parco territoriale, Zone Buscate;
Zona V4 : Parco Urbano (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. c);
Zona V5 : Vincolo cimiteriale;
Zona V6 : Vincolo Idrogeologico;
Zona V7 : Vincolo di Salvaguardia Paesistica (Commissione Provinciale per la
tutela delle bellezze naturali e paesistiche, Lecce 11.12.1968);
Zona V8 : Vincolo di Salvaguardia Paesistica di P.U.G.;
Zona V9 : Vincolo Storico - Archeologico . V9e Edifici / V9a Aree;
Zona V10: Spiagge, Parco Costiero Attrezzato in Territorio di Altro Comune.
Art. 42 - Zona V1a: Verde Privato Vincolato e di Rispetto, Parco Privato.
(1) Comprendono le parti del territorio in cui il P.U.G. prevede la conservazione e la cura
del verde esistente o la realizzazione di verde a servizio di manufatti esistenti o da
realizzare.
(2) Su dette aree è fatto divieto di realizzare qualsiasi costruzione, salvo percorsi di
accesso all’interno dell’area di proprietà. La superficie delle stesse potrà essere
computata ai fini degli indici di edificabilità ammessi nella rimanente parte della zona
costituente il lotto d’intervento dello stesso proprietario.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 74
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Art. 43 - Zona V1b: Verde Privato con Risanamento Edifici Esistenti.
(1) Trattasi di aree ricadenti in zona destinata ad uso agricolo, vicina al mare e quindi
con naturale vocazione per ammettere la realizzazione di residenze turistiche ed
attività con esse compatibile quali negozi, pubblici esercizi e uffici a condizione che
queste siano realizzate nel rispetto ambientale.
(2) Gli interventi devono essere finalizzati alla salvaguardia ed al recupero dei caratteri
del patrimonio architettonico, ambientale esistente. nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 4, punti 1) e 2) delle presenti N.T.A. ed applicando le prescrizioni e gli indici
urbanistici ed edilizi qui di seguito definiti. In ogni caso con il progetto allegato
all’istanza di permesso di costruire devono essere specificate le modalità secondo le
quali verranno realizzati l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica,
l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque reflue nere e bianche.
− Indice di fabbricabilità fondiario: 0,10 mc./mq.;
− Altezza massima dell’edificio: mt. 4,50;
− Lotto minimo: mq. 1500. La consistenza del lotto minimo va rilevata alla data di
adozione del P.U.G. da parte del Consiglio Comunale. Eventuali successivi
frazionamenti delle aree esistenti a quella data non potranno dare luogo a nuovi
lotti minimi;
− Volume massimo consentito: mc. 200. Per lotti di superficie maggiore a mq.1.500
è ammessa la realizzazione di un ulteriore volume in ragione di mc./mq. 0,03 da
computare sulla superficie eccedente quella del lotto minimo. Per volume
massimo consentito deve intendersi quello relativo all’intero manufatto da
realizzare, ivi compreso quello espresso dai volumi tecnici come definiti nel
Regolamento Edilizio;
− Distanza minima dalla strada: (D.I. 01.04.1968, n. 1404, art. 4) non inferiore a mt.
20,00 e comunque nel rispetto dei minimi stabiliti, in relazione alla classificazione
della strada, dal D.P.R. 16.12.1992, n.495 ove questi fossero maggiori;
− Distanza dai confini: mt. 5,00 salvo distanze minori in loco, da applicarsi
limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;
− Distanza tra fabbricati: mt. 10,00 salvo distanze minori in loco, da applicarsi
limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;;
− Distanza minima dalle concimaie: mt. 25,00;
(3) Qualora nel lotto insistano altre costruzioni, il volume massimo edificabile deve
comprendere anche quello delle costruzioni esistenti.
(4) Gli ampliamenti devono formare unico corpo di fabbrica con le costruzioni esistenti
ed il lotto su cui insisterà la costruzione rimarrà di pertinenza della stessa e non potrà
essere destinato ad altra costruzione in futuro.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 75
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(5) E’ vietata la demolizione di trulli, volte o di altri fabbricati esistenti aventi caratteri
storico - artistici o ambientali.
(6) Obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree private, interferenti con il lotto
costituito da una o più particelle, che sul P.U.G. hanno “ destinazione pubblica”.
(7) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato.
(8) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 44 - Zona V2e: Verde Pubblico con Attrezzature (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett.
c), esistente.
(1) In sede di redazione del P.U.E. devono essere verificate e quantificate le aree già
destinate a spazio pubblico o riservato alle attività collettive o a verde pubblico e ciò
al fine di verificare ed osservare i rapporti stabiliti dall’art. 3, lett. c, del DIM
02.04.1968, n. 1444.
(2) Ogni intervento è subordinato alla redazione di apposito progetto tecnico esecutivo,
quale intervento dipendente e collegato al P.U.G., da sottoporre all’approvazione
preventiva del Consiglio Comunale quale “ Progetto tecnico di dettaglio urbanistico
del P.U.G., il quale definirà l’assetto e le modalità di uso giustificando l’intervento di
dettaglio come dipendente dallo Standard Urbanistico di cui alla lett c. dell’art. 3, del
D.I.M. 1444/68.
(3) In detta zona V2e l’intervento di cui al “ Progetto Tecnico di dettaglio Urbanistico del
P.U.G.” potrà essere sia di iniziativa pubblica che privata.
(4) Ove l’intervento fosse promosso dal privato, al “Progetto Tecnico di dettaglio
Urbanistico del P.U.G “ da sottoporre al Consiglio Comunale, dovrà essere allegato
schema di convenzione con il quale sia definiti i criteri di utilizzazione e gestione che
in ogni cado dovranno essere compatibili con le finalità delle stesse come di norma
già consolidate.
(5) In tali zone è vietata qualsiasi costruzione, salvo piccoli chioschi per bar, servizi
igienici ed altre minute attrezzature di servizio, nel rispetto dei seguenti indici:
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,10 mc./mq.;
- Altezza massima delle costruzioni: mt. 3,50.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 76
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(6) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 45 - Zona V2p: Verde Pubblico con attrezzature (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. c),
di progetto.
(1) In sede di redazione del P.U.E. devono essere previste aree da destinare . a spazio
pubblico o riservato a verde pubblico con attrezzature in base ai rapporti stabiliti
dall’art. 3, lett. c, del DIM 02.04.1968, n. 1444.
(2) Ogni intervento è subordinato alla redazione di apposito progetto tecnico esecutivo,
quale intervento dipendente e collegato al P.U.G., da sottoporre all’approvazione
preventiva del Consiglio Comunale quale “ Progetto tecnico di dettaglio urbanistico
del P.U.G., il quale definirà l’assetto e le modalità di uso giustificando l’intervento di
dettaglio come dipendente dallo Standards Urbanistico di cui alla lett c. dell’art. 3, del
D.I.M. 1444/68.
(3) In detta zona V2e l’intervento di cui al “ Progetto Tecnico di dettaglio Urbanistico del
P.U.G.” potrà essere sia di iniziativa pubblica che privata.
(4) Ove l’intervento fosse promosso dal privato, al “Progetto Tecnico di dettaglio
Urbanistico del P.U.G “ da sottoporre al Consiglio Comunale, dovrà essere allegato
schema di convenzione con il quale sia definiti i criteri di utilizzazione e gestione che
in ogni cado dovranno essere compatibili con le finalità come di norma già
consolidate.
(5) In tali zone è vietata qualsiasi costruzione, salvo piccoli chioschi per bar, servizi
igienici ed altre minute attrezzature di servizio, nel rispetto dei seguenti indici:
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,10 mc./mq.;
- Altezza massima delle costruzioni: mt. 3,50.
(6) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 46 - Zona V3 : Parco territoriale, Zone Boscate.
(1) Le zone V3 – Parco Territoriale e Zone Boscate” sono prevalentemente destinate
alla conservazione dei boschi, della macchia esistente ed al rimboschimento.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 77
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(2) In tali zone è vietata qualsiasi costruzione, salvo piccoli chioschi per bar, servizi
igienici ed altre minute attrezzature di servizio,: da realizzare soltanto nelle radure,
intese quali soluzioni di continuità permanente nella struttura del bosco ed esistenti
alla data di adozione del P.U.G.., previo nulla - osta dell’Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste che sarà vincolante anche ai fini dell’ammissibilità degli indici e dei
parametri edilizi utilizzati; e che devono rispettare le seguenti prescrizioni ed i
seguenti indici
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,01 mc./mq.;
- Volume massimo consentito per ogni intervento: mc. 100;
- Altezza massima: mt. 3,50;
- Distanza minima dalla strada: non inferiore a mt. 50,00;
- Distanza minima tra fabbricati: mt. 100;
(3) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 47 - Zona V4 : Parco Urbano (art. 3 D.I.M. 1444/1968, lett. c).
(1) Tali zone sono destinate alla realizzazione di parchi pubblici previsti dal P.R.G., nei
quali possono essere previste attrezzature sportive, con la salvaguardia del verde
esistente, la sistemazione idrogeologica e la piantumazione.
(2) Ogni intervento è subordinato alla redazione di apposito progetto tecnico esecutivo,
quale intervento dipendente e collegato al P.U.G., da sottoporre all’approvazione
preventiva del Consiglio Comunale quale “ Progetto tecnico di dettaglio urbanistico
del P.U.G.”, il quale definirà l’assetto e le modalità di uso giustificando l’intervento di
dettaglio come dipendente dallo Standard Urbanistico di cui alla lett c. dell’art. 3, del
D.I.M. 1444/68.
(3) In detta zona V4 l’intervento di cui al “Progetto Tecnico di dettaglio Urbanistico del
P.U.G.” potrà essere sia di iniziativa pubblica che privata.
(4) Ove l’intervento fosse promosso dal privato, al “Progetto Tecnico di dettaglio
Urbanistico del P.U.G “ da sottoporre al Consiglio Comunale, dovrà essere allegato
schema di convenzione con il quale sia definiti i criteri di utilizzazione e gestione che
in ogni cado dovranno essere compatibili con le finalità come di norma già
consolidate.
(5) In tali zone è vietato qualsiasi costruzione, salvo piccoli chioschi per bar, servizi
igienici ed altre minute attrezzature di servizio, nel rispetto dei seguenti indici:
− Indice di fabbricabilità fondiario: 0,03 mc. /mq.;
− Altezza massima delle costruzioni: mt. 3,50.
(6) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 78
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 48 - Zona V5 : Vincolo cimiteriale.
(1) Il vincolo cimiteriale comprende la zona di rispetto cimiteriale.
(2) Nella zona V5, quale area di rispetto, è vietata qualsiasi tipo di costruzione a norma
dell’art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 e legge
17.10.1937, N.983 e dell’art. 57 del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.
Art. 49 - Zona V6 : Vincolo Idrogeologico.
(1) Il vincolo idrogeologico non costituire zonizzazione urbanistica della zona interessata,
sulla quale gli interventi sono quelli previsti dalla destinazione urbanistica rilevabile
dalle tavole di PUIG.
(2) In queste aree, come definite nella nelle tavole di P.U.G., ove presente il solo vincolo
idrogeologico non è consentita l’edificabilità.Sono consentiti solo ed esclusivamente
interventi di recinzione dell’area, conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e
sistemazione di immobili, ove preesistenti e documentati come regolarmente
assentiti, previo progetto da sottoporre al parere vincolante sulla base delle leggi di
cui ai relativi decreti di vincolo geologico.
Art. 50 - Zona V6a : Area di depressione alluvionale.
(1) L’area di depressione alluvionale non costituire zonizzazione urbanistica della zona
interessata, sulla stessa gli interventi sono quelli previsti dalla destinazione
urbanistica rilevabile dalle tavole di PUIG.
(2) Gli interventi in ogni caso dovranno essere realizzati corredando l’istanza del
permesso di costruzione, oltre della documentazione prevista dal Regolamento
Edilizio, anche da progetto esecutivo acclarante il sistema di regimentazione delle
acque su tutta l’area interessata dall’intervento con riferimento specifico all’intero
bacino nella quale la stessa ricade, come rilevabile dalle tavole di PUG.
Art. 51 - Zona V7 : Vincolo di Salvaguardia Paesistica ( Commissione Provinciale
per la tutela delle bellezze naturali e paesistiche, Lecce 11.12.1968).
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 79
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(1) La zona V7 comprende le parti del territorio interessate da indirizzo di salvaguardia
proposta dalla Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e
paesistiche, per le quali il P.U.G. si propone l’obiettivo della tutela e conservazione
delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi anche mediante il
mantenimento e la ricostruzione di attività agricole compatibili con l’obiettivo
medesimo.
(2) Nella zona V7 è prescritta la salvaguardia dei filari, delle siepi naturali, delle fasce
boscate, delle alberature in genere, dei segni orografici, delle scarpate, dei dislivelli e
dei terrazzamenti, delle strade campestri comunali e vicinali e quelle private di uso
pubblico ed in generale di tutti gli elementi che contribuiscono alla definizione ed alla
qualificazione del paesaggio agrario e naturale. Per filari, siepi naturali, fasce
boscate e alberature in genere sono ammesse le normali pratiche colturali con divieto
di taglio a raso e di estirpazione delle ceppaie.
(3) I canali naturali scolmatori esistenti sono soggetti a salvaguardia: è vietata la loro
alterazione e/o sostanziale modifica, il loro intubamento e/o copertura,
l’impermeabilizzazione del fondo e delle rive salvo limitati tratti e per comprovata
necessità idraulica. E’ in ogni caso vietata la realizzazione di costruzioni o manufatti
ad una distanza inferiore a m 10 dalle loro scarpate.In caso di ricomposizione
fondiaria o di riordino idraulico è ammesso lo spostamento di canali secondari che
può essere autorizzato in base ad un progetto ove siano previsti anche idonei
interventi di salvaguardia idrogeologica.
(4) Le costruzioni ammesse sono sia le residenze di campagna a qualunque titolo
realizzate che i magazzini per il ricovero di attrezzi scorte.
(5) Negli interventi di restauro e ristrutturazione degli edifici e dei manufatti esistenti,
così come nella costruzione di nuovi edifici, si dovrà prestare particolare attenzione al
problema del decoro architettonico, dell’impiego dei materiali, della tutela delle
caratteristiche architettoniche e tipologiche della tradizionale edilizia agricola locale
anche mediante la creazione di opportune zone di rispetto.
(6) L’edificabilità è consentita nel rispetto dei seguenti indici e delle seguenti prescrizioni
edilizie
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,02 mc./mq.;
- Altezza massima dell’edificio: mt. 4,00;
- Distanza minima tra fabbricati: mt. 30,00 salvo distanze minori in loco, da
applicarsi limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;
- Distanza dalla strada: E’ richiesta. una distanza minima di m. 30,00 e comunque
nel rispetto dei minimi stabiliti in relazione alla classificazione della strada, dal
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ciò ove questa fosse dallo stesso prevista maggiore;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva per gli interventi di
nuova costruzione.
- Superficie fondiaria minima del lotto: non inferiore a mq. 5.000.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 80
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- Superficie coperta per locali interrati o seminterrati : non superiore a quella del
piano terra o del piano rialzato ed in corrispondenza degli stessi.
- Ripristino e valorizzazione degli elementi sia edilizi che di arredo ambientale e di
funzionalità colturale ecc. esistenti (secondo le indicazioni del “Manuale del
Recupero”) : frantoi ipogei, cisterne con relativi sistemi di raccolta acque pluviali,
“furnieddi”, cappelle votive, aie, muretti a secco, elementi ornamentali, ecc.
Particolare cura va posta nella individuazione e valorizzazione di essenze
particolarmente da conservare : ulivi secolari, ecc.
(7) L’edificabilità, come disciplinata nel precedente punto (6) del presente articolo, è
applicabile solo ed esclusivamente per le aree sulle quali insiste il solo vincolo di
salvaguardia paesistica di P.U.G. Ove sull’area, oltre al predetto vincolo, fosse
presente differente zonizzazione si applicheranno le norme di attuazione previste per
quella differente zonizzazione nel rispetto, però, di quanto stabilito nei punti (2), (3),
(5), (9) e (10) del presente articolo 51.
(8) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini della volumetria
di cui al predetto punto (4) ammessa nella zona, quelli previsti dal Regolamento
Edilizio
(9)Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato..
(10)E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 52 - Zona V8 : Vincolo di Salvaguardia Paesistica di P.U.G..
(1) La zona V8 comprende le parti del territorio che , data la loro valenza paesaggistico –
ambientale sono interessate da indirizzo di salvaguardia previsto nel P.U.G. per le
quali si propone l’obiettivo della tutela e conservazione delle caratteristiche naturali e
paesaggistiche, da attuarsi anche mediante il mantenimento e la ricostruzione di
attività agricole compatibili con l’obiettivo medesimo.
(2) Nella zona V7 è prescritta la salvaguardia dei filari, delle siepi naturali, delle fasce
boscate, delle alberature in genere, dei segni orografici, delle scarpate, dei dislivelli e
dei terrazzamenti, delle strade campestri comunali e vicinali e quelle private di uso
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 81
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
pubblico ed in generale di tutti gli elementi che contribuiscono alla definizione ed alla
qualificazione del paesaggio agrario e naturale. Per filari, siepi naturali, fasce boscate
e alberature in genere sono ammesse le normali pratiche colturali con divieto di taglio
a raso e di estirpazione delle ceppaie.
(3) I canali naturali scolmatori esistenti sono soggetti a salvaguardia: è vietata la loro
alterazione e/o sostanziale modifica, il loro intubamento e/o copertura,
l’impermeabilizzazione del fondo e delle rive salvo limitati tratti e per comprovata
necessità idraulica. E’ in ogni caso vietata la realizzazione di costruzioni o manufatti
ad una distanza inferiore a m 10 dalle loro scarpate.In caso di ricomposizione
fondiaria o di riordino idraulico è ammesso lo spostamento di canali secondari che
può essere autorizzato in base ad un progetto ove siano previsti anche idonei
interventi di salvaguardia idrogeologica.
(4) Le costruzioni ammesse sono sia le residenze di campagna a qualunque titolo
realizzate che i magazzini per il ricovero di attrezzi scorte
(5) Negli interventi di restauro e ristrutturazione degli edifici e dei manufatti esistenti,
così come nella costruzione di nuovi edifici, si dovrà prestare particolare attenzione al
problema del decoro architettonico, dell’impiego dei materiali, della tutela delle
caratteristiche architettoniche e tipologiche della tradizionale edilizia agricola locale
anche mediante la creazione di opportune zone di rispetto.
(6) L’edificabilità è consentita nel rispetto dei seguenti indici e delle seguenti prescrizioni
edilizie
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,02 mc./mq.;
- Altezza massima dell’edificio: mt. 4,00;
- Distanza minima tra fabbricati: mt. 30,00, salvo distanze minori in loco, da
applicarsi limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;
- Distanza dalla strada: E’ richiesta. una distanza minima di m. 30,00 e comunque
nel rispetto dei minimi stabiliti in relazione alla classificazione della strada, dal
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ciò ove questa fosse dallo stesso prevista maggiore;
- Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva per gli interventi di
nuova costruzione.
- Superficie fondiaria minima del lotto: non inferiore a mq. 5.000.
- Superficie coperta per locali interrati o seminterrati : non superiore a quella del
piano terra o del piano rialzato ed in corrispondenza degli stessi.
- Ripristino e valorizzazione degli elementi sia edilizi che di arredo ambientale e di
funzionalità colturale ecc. esistenti (secondo le indicazioni del “Manuale del
Recupero”) : frantoi ipogei, cisterne con relativi sistemi di raccolta acque pluviali,
“furnieddi”, cappelle votive, aie, muretti a secco, elementi ornamentali, ecc.
Particolare cura va posta nella individuazione e valorizzazione di essenze
particolarmente da conservare : ulivi secolari, ecc.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 82
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(7) L’edificabilità, come disciplinata nel precedente punto (6) del presente articolo, è
applicabile solo ed esclusivamente per le aree sulle quali insiste il solo vincolo di
salvaguardia paesistica di P.U.G. Ove sull’area, oltre al predetto vincolo, fosse
presente differente zonizzazione si applicheranno le norme di attuazione previste per
quella differente zonizzazione nel rispetto, però, di quanto stabilito nei punti (2), (3),
(5), (9) e (10) del presente articolo 52.
(8) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini della volumetria
di cui al predetto punto (4) ammessa nella zona, quelli previsti dal Regolamento
Edilizio
(9)Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, sempre in caso di nuova
costruzione, ampliamento o restauro è prescritta l'installazione di impianto televisivo
centralizzato con antenna unica e relativa rete di utenza installata sottotraccia e
comunque non in vista. Per situazioni connesse con la salvaguardia delle peculiarità
architettoniche dell’immobile interessato può essere vietata, in sede di permesso di
costruire, la installazione di antenne T.V. e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di
tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui ingombro deve essere contenuto al di sotto
dell’altezza del muro d’attico dell’edificio interessato..
(10)E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area. Le Zone destinate alla localizzazione di dette antenne sono individuate nel
P.U.G. attraverso le presenti N.T.A.
Art. 53 - Zona V9 : Vincolo Storico - Archeologico . V9e Edifici / V9a Aree.
(1) In queste aree, come definite nella nelle tavole di P..U..G.,sono consentiti solo ed
esclusivamente interventi di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e
sistemazione di cose mobili ed immobili di interesse storico ed archeologico, previo
progetto da sottoporre all’approvazione della competente Soprintendenza.
Art. 54 - Zona V10:
Comune.
Spiagge, Parco Costiero Attrezzato in Territorio di altro
(1) Sono le aree costituiscono la dotazione naturale di spiaggia e Parco costiero
attrezzato a servizio di tutta la zona costiera di Sannicola e dei Comuni contermini
ricadente in Territorio del Comune di Gallipoli. In detta zona, per le finalità di
destinazione prima indicata, ogni intervento deve intendersi disciplinato, sotto il
profilo urbanistico – edilizio dallo strumento urbanistico di riferimento vigente in
Gallipoli e ciò sia con riferimento alla zonizzazione per interventi pubblici e privati
che con riferimento alla edificabilità di iniziativa pubblica che privata
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 83
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
CAPO VI - ZONE DI USO PUBBLICO
Art. 55 - Aree per Urbanizzazioni Primarie (UP).
(1) Sono le aree destinate alle sedi delle opere di urbanizzazione, come previste in parte
nelle tavole del P.U.G. e come disciplinate dalla vigente legislazione nazionale e
regionale.
(2) Nell’ambito degli strumenti di attuazione viene definita l’esatta ubicazione delle aree
occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Art. 56 - Aree Per Urbanizzazioni Secondarie (US).
(1) Sono le aree destinate alle sedi delle opere di urbanizzazione secondaria come
previste in parte nelle tavole del P.U.G. e come disciplinate dalla vigente legislazione
nazionale e regionale.
(2) Le opere di urbanizzazione secondaria urbana e l’acquisizione delle relative aree
sono realizzate dall’Amministrazione Comunale, con salvezza di quanto previsto dalla
legislazione urbanistica in termini di redazione di P.U.E. di iniziativa privata, e da
parte di altri enti sia direttamente oppure tramite convenzioni, attraverso i contributi
pro - quota.
(3) Le opere di urbanizzazione secondaria potranno essere realizzate dai privati sulla
base di “Progetto Tecnico di dettaglio Urbanistico del P.U.G.” da sottoporre
all’approvazione al Consiglio Comunale, con allegato schema di convenzione con il
quale sia definiti i criteri di utilizzazione e gestione che in ogni cado dovranno essere
compatibili con le finalità delle stesse come di norma già consolidate.
(4) Qualora non sia determinata dal P.U.G. la localizzazione delle aree per alcune delle
opere di urbanizzazione secondaria, esso determina per ogni zona omogenea,
globalmente, le dimensioni minime inderogabili delle aree di urbanizzazione
secondaria, così che risulta possibile calcolarne le quote diversificate in relazione alle
varie destinazioni delle aree.
(5) Per le zone in cui le suddette quantità sono inferiori ai minimi fissati si procederà a
conguaglio degli oneri di urbanizzazione mediante monetizzazione.
(6) Le somme in tal modo depositate costituiscono un fondo speciale comunale
utilizzabile esclusivamente per l’acquisizione di aree per le opere di urbanizzazione
secondaria di cui al presente articolo.
(7) e da parte di altri enti direttamente oppure tramite convenzioni, attraverso i contributi
pro - quota.
Art. 57 – Infrastrutture stradali e ferroviarie.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 84
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(1) Nelle tavole di P.U.G. sono indicati i tracciati relativi alla viabilità principale di
connettivo e di distribuzione interna in progetto o esistenti da modificare.
(2) L’esatta localizzazione e le caratteristiche tipologiche e costruttive delle infrastrutture
viarie, nonché la quantità e la frequenza delle immissioni saranno precisate in sede di
progetto.
(3) I tracciati e le tipologie delle infrastrutture viarie indicate nelle tavole di P.U.G. sono
vincolanti nei confronti della proprietà privata fino alla redazione dei progetti esecutivi
di sistemazione o di costruzione delle singole strade; fino a quel momento le
indicazioni del P.U.G. vanno considerate di massima per quanto riguarda
l’andamento generale del tracciato, le caratteristiche degli svincoli e la larghezza
della carreggiata stradale; gli assestamenti di tracciato sono definiti in sede di
progetto esecutivo nell’ambito delle fasce contigue , come zonizzate dal P.U.G.,
senza che tali modifiche comportino variante al P.U.G. stesso.Le nuove strade,
comprese quelle di uso pubblico all’interno di piani attuativi, dovranno essere dotate
di idonei marciapiedi di larghezza minima di m 2.00. Nel caso di ampliamenti di
strade in zona inedificata, qualora questi possano avvenire solo tramite demolizioni di
preesistenti murature in pietrame a secco, le stesse dovranno essere ricostruite sul
nuovo confine istituite dall’ampliamento.
(4) Non sono comunque ammesse, salvo che per motivi di salvaguardia ambientale, sedi
stradali di larghezza inferiore a quella definita dal P.U.G..
(5) Le sedi stradali relative alla viabilità primaria urbana devono essere costituite da
almeno due corsie per senso di marcia, al netto degli spazi di sosta.
(6) L’edificazione lungo le strade esterne alle zone edificate o edificabili avverrà nel
rispetto delle distanze minime dal ciglio stradale stabilite per ogni singola zona dalle
presenti N.T.A., salvo distanze maggiori previste dal D.I. 01.04.1968, n. 1404 e dal
D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
(7) In sede di pianificazione particolareggiata esecutiva e di progetto, nelle aree riservate
a sede stradale e ferroviaria, potranno essere previste opere in sottosuolo o in
sopraelevazione per la formazione di svincoli, sovrappassi e sottopassi, nonché per
la realizzazione di spazi per la sosta di veicoli e per le attività complementari al
trasporto pubblico e privato, quali stazioni di servizi, distributori di carburante, ecc.;
quanto sopra compatibilmente con le disposizioni di cui alla circolare del Ministero
LL.PP., Direzione Generale dell’Urbanistica n. 5980 del 30.12.1970 - “Istruzioni sulle
distanze da osservare nella edificazione a protezione del nastro stradale”.
(8) Sulla zona di rispetto stradale, individuabile anche sulla base dell’arretramento
obbligatorio, non è consentita la costruzione di edifici o di altri manufatti edilizi.
(9) Tutte le costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di edifici e manufatti di qualsiasi
specie, da realizzare in prossimità delle sedi ferroviarie devono avere una distanza,
misurata in proiezione orizzontale, non inferiore a mt. 30 dalla zona di occupazione
della più vicina rotaia, come prescritto dall’ art. 49 del D.P.R. 11.07.1980, n. 753.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 85
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Art. 58 – Parcheggi.
(1) Il P.U.G. individua apposite aree destinate a parcheggi i quali possono essere
realizzati sia in superficie che sotterranei , quest’ultimi del tipo “ Multipiano ”.
(2) I parcheggi per autovetture dovranno avere forma regolare ed ordinata ed avere le
seguenti caratteristiche:
- Le dimensione dei singoli spazi di sosta per autovetture devono essere di m 2,50 x
5,00 minimo;
- L’incidenza degli spazi di manovra e di accesso pavimentati dovrà essere non
superiore a mq 10 per ogni posto auto;
- Nei parcheggi con capienza superiore a 10 posti auto è prescritta la sistemazione a
verde, con alberatura, di una superficie minima di mq 1,50 per ogni posto auto: le
alberature dovranno avere le caratteristiche specificate nel “Indirizzi per l’intervento
sul verde” di cui all’articolo 21.4 delle presenti norme.
(3) Le aree a parcheggio localizzate nella zona costiera, come individuate nelle tavole di
P.U.G., per situazioni connesse alla sicurezza dei veicoli e correlate con la possibilità
di dare “ una migliore offerta turistica” possono essere definite , oltre che da iniziativa
pubblica anche sulla base di iniziativa privata.
(4) Ove l’ intervento fosse promosso dal privato questo dovrà produrre apposito progetto
esecutivo quale “ Progetto Tecnico di dettaglio Urbanistico del P.U.G “ da sottoporre
al Consiglio Comunale al quale dovrà essere allegato schema di convenzione con il
quale sia definiti i criteri di utilizzazione e gestione che in ogni cado dovranno essere
compatibili con le finalità come di norma già consolidate
Art. 59 - Percorsi ciclabili e percorsi pedonali.
1) IL P.U.G. individua con apposito segno grafico i percorsi pedonali e/o ciclabili di uso
pubblico. I percorsi pedonali di progetto, oltre a quelli dipendenti dalla redazione dei
P.U.E. o definiti in sede di progettazione di strade, sono sulle tavole di PUG
individuati come “ SP Strada Parco e luoghi di Sosta”.
2) Tali percorsi sono destinati prevalentemente ai pedoni ed ai ciclisti con annessa
circolazione di mezzi a motore per le attività agricole e per l’accesso ai fabbricati
esistenti.
3) I percorsi pedonali e/o ciclabili di nuova formazione dovranno avere una larghezza
minima di m 2,5 salvo in casi particolari ove lo stato dei luoghi non consenta tale
larghezza.
4) I percorsi ciclabili dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche contenute
nella parte II della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 432 del 31
marzo 1993 e nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 557/1999
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 86
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
5) Il tracciato dei percorsi di nuova formazione indicati nel P.U.G., fermi restando i punti
di recapito, potrà subire modeste modifiche in sede esecutiva.
TITOLO III – ATTIVITA’ SPECIFICHE , NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA
Art. 60 – Maglia di rilevanza paesistica. Collegamento meccanizzato mare collina.
Percorso servizio navetta intercomunale mare-collina. Limite di
edificabilità. Alberature ed uliveti.
(1) Come già indicato nell’art. 5, punto (2) delle presenti Norme Tecniche il P.U.G., oltre
alle Zone omogenee di cui al punto (1) dello stesso art. 5, come rilevabile dalle
tavole elencate nell’art. 1 del Titolo 1 delle presenti Norme Tecniche, riporta altre
indicazioni, alcune delle quali sono state trattate nei precedenti articoli, qui di seguito
riportate le quali, prescindendo dalla Zonizzazione, pongono vincoli ed indicazioni in
ordine alla gestione ed attuazione dello stesso.
(2) Maglia di rilevanza paesistica
- La maglia di rilevanza paesistica definisce le aree di particolare pregio ambientale
e ciò anche sulla base di quanto previsto dal PUTT “Paesaggio”. Nelle aree
definite dalla maglia di rilevanza paesistica ogni intervento è disciplinato dalle
N.T.A. relative alla zona interessata sia essa omogenea o di altra destinazione
urbanistica.
(3) Collegamento meccanizzato mare-collina.
- Il collegamento meccanizzato di cui trattasi è finalizzato sia a dotare le aree di cui
alle zone D6 – PIc1 e D7 PIc2 dei servizi correlati e dipendenti dalla Zona V10
“Spiagge , Parco Costiero attrezzato in territorio di altro Comune” che ad attivare
un collegamento diretto tra la collina ed il mare in modo da ridurre le percorrenze
sulle strade esistenti e di progetto per chi si reca sulla zona costiera interessata.
- L’intervento è subordinato alla redazione di apposito progetto tecnico esecutivo,
quale intervento dipendente e collegato al P.U.G., da sottoporre all’approvazione
preventiva del Consiglio Comunale quale “Progetto tecnico di dettaglio urbanistico
del P.U.G.”, il quale definirà nel dettaglio la soluzione da adottare con i relativi
manufatti necessari ai servizi a monte e a valle.
(4) Percosso servizio navetta intercomunale mare-collina.
- Il percorso in argomento, come individuabile sulle tavole del P.U.G., rappresenta
l’ipotesi per un servizio navetta intercomunale, di iniziativa pubblica o privata, che
colleghi la fascia costiera con i Comuni limitrofi e ciò al fine di meglio qualificare
l’ipotesi di sviluppo e di gestione delle aree destinate ad “attività turistiche” di
qualunque genere.
(5) Limite di edificabilità
- Il limite di edificabilità, come individuato sulle tavole del P.U.G., rappresenta il
confine entro il quale, rispetto alla strada, devono essere contenuti i manufatti da
realizzare ammessi dalle N.T.A. per la zona interessata e dallo stesso delimitata.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 87
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Di fatto è vietata la localizzazione di manufatti nella fascia di terreno compresa tra
il limite di edificabilità indicato sulle tavole del P.U.G. e la strada pubblica
antistante lo stesso.
(6) Alberature ed ultiveti.
- Nelle aree interessate dalla presenza di “alberature ed uliveti”, come individuabili
sulle tavole del P.U.G. sulla base di apposita legenda sulle stesse inserita, è
vietato lo svellimento delle alberature esistenti di qualunque genere. La
realizzazione di manufatti eventualmente ammessi nell’area interessata dovranno
essere realizzati nel rispetto assoluto della vegetazione arborea esistente da
documentare con apposito elaborato da allegare all’istanza di permesso di
costruzione e ciò in aggiunta alla documentazione prevista dal Regolamento
Edilizio.
Art. 61 – Distributori di Carburanti.
(1) La realizzazione di distributori di carburanti di qualsiasi natura è ammessa ivi
comprese le strutture accessorie con gli stressi compatibili (chioschi, locali artigianali,
piccoli locali commerciali, servizi igienici, ecc.), solo ed esclusivamente sotto il profilo
edilizio urbanistico, nelle seguenti Zone del P.U.G. : C, C1, C2, D1, D4, D6 Pic1 , D7
Pic2 , E1a, E1b ed F5 nel rispetto di quanto disposto dall’ art. 4, punti 1) e 2) delle
presenti N.T.A. ed applicando le prescrizioni e gli indici urbanistici ed edilizi qui di
seguito definiti. In ogni caso con il progetto allegato all’istanza di permesso di
costruire devono essere specificate le modalità secondo le quali verranno realizzati
l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, l'approvvigionamento
idrico e lo smaltimento delle acque reflue nere e bianche.
− Indice di fabbricabilità fondiario: 0,30 mc./mq.;
− Altezza massima dell’edificio: mt. 4,50;
− Lotto minimo: mq. 2.000. La consistenza del lotto minimo va rilevata alla data di
adozione del P.U.G. da parte del Consiglio Comunale;
− Volume massimo consentito: mc. 600;
− Per volume massimo consentito deve intendersi quello relativo all’intero
manufatto da realizzare, ivi compreso quello espresso dai volumi tecnici come
definiti nel Regolamento Edilizio;
− Distanza minima dalla strada per i manufatti m. 20,00 e comunque nel rispetto dei
minimi stabiliti, in relazione alla classificazione della strada, dal D.P.R.
16.12.1992, n.495, ove questi fossero maggiori;
− Distanza dai confini: mt. 10, salve maggiori distanze previste dalla normativa delle
leggi di riferimento;
− Distanza da fabbricati: mt. 50,00, salve maggiori distanze previste dalla normativa
delle leggi di riferimento.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 88
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(2) Nelle Zone di cui al predetto punto 1) del presente articolo la realizzazione degli
impianti è ammessa con intervento diretto, sulla base d’ istanza di permesso di
costruzione su singoli lotti costituiti da una o più particelle, solo se nella Zona
interessata tale possibilità è ammessa per tutti gli interventi previsti. Diversamente i
lotti da interessate per la costruzione dei Distributori di Carburanti dovranno essere
previsti in sede di redazione di strumenti urbanistici di attuazione, come previsti dalla
Norma urbanistica della Zona Interessata.
(3) Nelle Zone già dotate di PUE approvato la localizzazione deve essere fatta in aree
idonee, sulla base di apposito progetto esecutivo quale “Progetto Tecnico di dettaglio
Urbanistico del P.U.G.“ da sottoporre al Consiglio Comunale al quale dovrà essere
allegato schema di convenzione con il quale sia definiti i criteri di utilizzazione e
gestione, che in ogni cado dovranno essere compatibili con le finalità come di norma
già consolidate, se l’intervento ricade in aree a destinazione pubblica.
(4) E’ vietata la demolizione di trulli, volte o di altri fabbricati esistenti aventi caratteri
storico - artistici o ambientali ricadenti sulla zona interessata.
(5) Obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree private , interferenti con il lotto
costituito da una o più particelle, che sul P.U.G. hanno “ destinazione pubblica” e che
si rendano necessarie per adeguare la viabilità pubblica esistente.
(6) Aree per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi, nelle forme e secondo le modalità previste all’art. 5 del D.I.M.
02/04/19*68, n. 1444 in ragione di mq. 80 ogni 100 mq. di superficie lorda di
pavimento. Il richiedente il permesso di costruire, in alternativa alla cessione gratuita
delle aree predette, può monetizzare le stesse sia come superficie del terreno che
come costo per la loro realizzazione e ciò ove tale fatto fosse tecnicamente ritenuto
ammissibile dal servizio tecnico del Comune.
(7) Per le antenne TV ovunque si renda possibile e, comunque, è prescritta
l'installazione di impianto televisivo centralizzato con antenna unica e relativa rete di
utenza installata sottotraccia e comunque non in vista. Per situazioni connesse con la
salvaguardia delle peculiarità architettoniche dell’immobile interessato o ella Zona
può essere vietata, in sede di permesso di costruire, la installazione di antenne T.V.
e, in sostituzione delle stesse, l’impiego di tecnologia diversa ( parabole ecc.) il cui
ingombro deve essere contenuto al di sotto dell’altezza del muro d’attico dell’edificio
interessato.
(8) E’ vietata in ogni caso la installazione di antenne radio o per telefonia cellulare in
quanto il loro ingombro costituisce alterazione dello stato dei luoghi con pregiudizio
per la salvaguardia delle peculiarità architettoniche degli edifici e paesaggistiche
dell’area fatta eccezione per le zone ad hoc destinate , come individuate nel P.U.G.
attraverso le presenti N.T.A nel successivo art. 75 del quale, in ogni caso, devono
essere osservate le prescrizioni ed indicazione per la loro realizzazione.
(9) La realizzazione degli impianti deve essere fatta nel rispetto dellE LeggI RegionalI n.
13 del 20.04.1990 E N. 20 DEL 01.09.1993 e s.m.i., del D.Lgs. n. 32 del 11.22.1998
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 89
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
e comunque nel rispetto della normativa di riferimento in vigore alla data della
richiesta.
Art. 62 – Serre.
(1) Nelle Zone C3 - E1a - E1b - E2 – E3 – V7 – V8 in aggiunta a quanto ammesso dalla
relative Norme Tecniche è consentito ai fini dell’incremento della produzione
ortofrutticola l’utilizzo di serre con copertura sia stagionale che permanente.
(2) La costruzione delle serre nelle zone E1a – E1b – E3, non è soggetta ai limiti
dell’indice di fabbricabilità fondiario che di seguito saranno indicati, se hanno le
superfici di inviluppo costruite con materiali che consentono il passaggio della luce e
sono a carattere stagionale..
(3) In ogni caso, fatto salvo quanto riportato nel precedente punto (2) la loro installazione
è soggetta ai seguenti indici:
- altezza massima:se a falda mt. 3,00 in gronda e mt. 6,00 al colmo; se a copertura
piana mt. 4,00;
- rapporto di copertura:se a copertura stagionale 30%;se a copertura permanente 20%;
- (Distanza minima dalla strada: (D.I. 01.04.1968, n.1404, art.4) non inferiore a mt.
20,00 e comunque nel rispetto dei minimi stabiliti, in relazione alla classificazione
della strada, dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495;, se questi prevedono una distanza
maggiore;
- Distanza dai confini: mt. 5,00 salvo distanze minori in loco, da applicarsi
limitatamente agli ampliamenti di serre esistenti documentate come regolarmente
assentite, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;
- Distanza dai fabbricati: mt. 10,00, salvo distanze minori in loco, da applicarsi
limitatamente agli ampliamenti di serre esistenti documentate come regolarmente
assentite, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;
(4) Le serre a copertura provvisoria o permanente sono sottoposte al rilascio di
concessione edilizia non onerosa.
Art. 63 – Attività artigianali e commerciali esistenti nel territorio comunale al di
fuori dei centri abitati.
(1) E’ consentito il mantenimento delle attività artigianali e commerciali esistenti nel
territorio comunale, alla data di adozione del P.U.G., al di fuori delle zone “A” – “B” –
“B1” – “B2” – “C” - D1a – D1b – D3 – D4a – D4b .
(2) L’ampliamento delle suddette attività è consentito nel rispetto dei seguenti indici:
- Indice di fabbricabilità fondiario: 1,00 mc/mq.;
- Altezza massima dell’edificio: mt. 5,00;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 90
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
- Distanza minima dalla strada: (D.I. 01.04.1968, n. 1404, art. 4) non inferiore a mt.
20,00 e comunque nel rispetto dei minimi stabiliti, in relazione alla classificazione
della strada, dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495, ove questi fossero maggiori;
- Distanza dai confini: mt. 5,00 salvo distanze minori in loco, da applicarsi
limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti
documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;
- Distanza tra fabbricati: mt. 10,00 salvo distanze minori in loco, da applicarsi
limitatamente agli ampliamenti di fabbricati esistenti
documentati come
regolarmente assentiti, nel rispetto delle Norme del Codice Civile;
- Superficie coperta massima: mq. 300 per ogni costruzione;
- Superficie fondiaria minima di intervento: mq. 2.000;
- Rapporto di copertura: 15%;
- Volume massimo consentito: mc. 1.500;
(3) Superficie destinata a parcheggio, anche non coperto, non inferiore ad un metro
quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione complessiva da osservare sia per le
nuove costruzioni che per gli ampliamenti e le ristrutturazioni, quest’ultime solo e nel
caso in cui siano finalizzate a riconvertire e/o modificare l’attività produttiva in atto.
(4) Aree per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi, nelle forme e secondo le modalità previste all’art. 5 del D.I.M.
02/04/19*68, n. 1444 in ragione di mq. 80 ogni 100 mq. di superficie lorda di
pavimento. Il richiedente il permesso di costruire, in alternativa alla cessione gratuita
delle aree predette, può monetizzare le stesse sia come superficie del terreno che
come costo per la loro realizzazione e ciò ove tale fatto fosse tecnicamente ritenuto
ammissibile dal servizio tecnico del Comune.
(5) Rispetto degli indici di inquinamento acustico da documentare in sede di richiesta di
permesso di costruire e da assoggettare a verifica al momento della massima
attività.
(6) Volumi tecnici : sono considerati volumi tecnici non computabili ai fini dell’indice di
edificabilità fondiaria ammesso nella zona, quelli previsti dal Regolamento Edilizio.
(7) Obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree private , interferenti con il singolo
lotto costituito da una o più particelle, che sul P.U.G. hanno “destinazione pubblica”.
Art. 64 - Recinzioni.
(1) In tutte le zone– il progetto tecnico allegato alla istanza di permesso di costruzione,
da definire secondo le indicazioni e prescrizioni formulate dal Regolamento Edilizio,
dovrà contenere specificazioni esecutive delle recinzioni le quali dovranno
armonizzarsi con le forme della tradizione e del territorio. ed essere realizzate
secondo disegni facenti parte integrante del progetto stesso.
(2) Nelle zone A1 – A2 -. C3 – D5 – E1a – E1b – E2 – E3 – V1b – V3 –V6 – V6a – V7 –
V8, oltre a quanto disposto nel precedente punto (1) del presente articolo, le
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 91
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
recinzioni devono essere realizzate tassativamente con murature a secco del tipo di
“fattura tradizionale”. con l’esclusione di qualsiasi altra tecnologia anche se già
esistente nella zona interessata.
Art. 65 - Aree Interessate da cave di prestito dismesse.
(1) E’ vietata l’apertura di nuove cave di qualsiasi genere e la riattivazione di quelle
inattive in qualunque zona del Territorio Comunale e ciò prescindendo dalla
Zonizzazione del P.U.G.
Art. 66– Costruzioni in precario e temporanee.
(1) Le costruzioni in precario e temporanee sono disciplinate dall’art. 20 del
Regolamento Edilizio con riferimento al quale deve intendersi disciplinata ogni attività
edilizia.
(2) Le costruzioni “in precario” che insistono su aree private devono essere dimensionate
nel rispetto delle finalità per le quali vengono richieste, da giustificare sotto tutti i
profili, e possono essere concesse solo per situazioni di pubblico interesse o per
attività commerciali correlate con esercizio commerciale attivo alla data della
richiesta.
(3) Il permesso di costruzione per attività edilizia “in precario e temporanea” deve
specificare la durata dell’autorizzazione che non può comunque superiore a quella
prevista dal predetta art. 20 del R.E.
(4) Il permesso di costruire per e opere “in precario e temporanee ” sono soggette a tutti
gli obblighi ed oneri stabiliti dal P.U.G.. per qualsiasi altro tipo di costruzione.
(5) Per le concessioni “in precario e temporanee ” sono dovuti i corrispettivi di cui agli
artt. 5 e 6 della legge 10/1977.
Art. 67 - Edifici esistenti che ricadono su sedi viarie o in aree per attrezzature
pubbliche.
(1) Gli edifici esistenti che ricadono su sedi viarie o in aree per attrezzature pubbliche
previste dal P.U.G. sono destinati alla demolizione a spese della pubblica
amministrazione ovvero a carico di enti e privati titolari dell'autorizzazione a realizzare
i piani attuativi entro il cui perimetro eventualmente ricadono.
(2) Temporaneamente tali edifici sono consolidati allo stato di fatto e su di essi sono
ammessi esclusivamente interventi di manutenzione o risanamento conservativo.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 92
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Art. 68 – Arredo urbano, piano del colore.
(1) Entro due anni dall’entrata in vigore delle presenti norme il Consiglio Comunale
adotta una delibera per la regolazione dell’arredo urbano con la quale stabilisce per
ciascun settore del territorio comunale, sulla base del rilievo dello stato di fatto:
A) Il piano del colore;
B) le modalità di esecuzione di opere quali:
- pavimentazione, tinteggiatura, zoccolatura e rivestimenti esterni di edifici e di
impianti;
- nuove aperture e modificazioni di aperture esistenti;
- modifica di elementi architettonici;
- finestre, serrande e vetrine;
- tende e frangisole;
- insegne, targhe, tabelle, iscrizioni e cartelli pubblicitari;
- verande , balconi e ringhiere.
(2) Fino all’adozione di tale delibera le prescrizioni concernenti l’arredo urbano verranno
stabilite di volta in volta nei permessi di costruzione.
Art. 69 – Barriere architettoniche.
(1) In tutti gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, residenziali e produttivi, nelle
relative adiacenze e sistemazioni esterne, nonché nelle previsioni degli strumenti
urbanistici attuativi, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche, si applicano
le prescrizioni contenute nella legge 30.03.1971, n. 118, D.P.R. 27.04.1978, n. 384,
legge 09.01.1989, n.13, legge 27.02.1989, n. 62 e D.M. LL.PP. 14.06.1989, n. 236.
Art. 70 – Tutela generale dell’ambiente.
(1) Il Comune, nel rispetto delle competenze degli altri organi pubblici, cura la
conservazione, lo sviluppo, l’utilizzazione sociale dell’ambiente, sia nell’aspetto
naturale sia nell’aspetto assunto attraverso le successive trasformazioni storiche
operate dall’uomo, al fine di garantire il benessere igienico e culturale della
popolazione.
(2) Il P.U.G. si pone l’obiettivo di tutelare i valori storico ambientali su tutto il territorio
comunale
(3) L’estensione della tutela dei valori storico ambientali a tutto il territorio comunale
supera pertanto i limiti del “centro storico” così come inteso dalla legge 865 e dal
D.I.M. 02.04.1968 n. 1444.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 93
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(4) Ogni strumento urbanistico esecutivo e qualsiasi intervento comportante
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi al principio
enunciato nel comma precedente.
(5) I progetti che riguardano il restauro conservativo, il risanamento, la ristrutturazione o
qualsiasi altra trasformazione di zone urbanizzate, nonché le autorizzazioni di
interventi edilizi su fabbricati esistenti devono comprendere norme ed elaborati dai
quali risultino evidenti:
- i materiali previsti per ogni tipo di lavorazione sia strutturale che di rifinitura;
- le tecniche di lavorazione dei materiali suddetti;
- le tinteggiature;
- le zoccolature, gli stipi, architravi di aperture e gli altri eventuali elementi di arredo;
- i serramenti esterni e le tende;
- le ringhiere e le recinzioni;
- le targhe, le tabelle, le insegne e l’illuminazione.
(6) Con gli elementi progettuali elencati nel precedente comma si dovranno fornire
elementi di rilievo della situazione attuale e comunque una completa
documentazione fotografica dello stato di fatto.
Art. 71 – Tutela idrogeologica del territorio.
(1) A tutela delle caratteristiche ambientali del territorio comunale, l'attuazione di tutti gli
interventi aventi rilevanza di trasformazione idrogeologica,
dovrà essere
preventivamente valutata con riferimento “ all'indagine geologica a supporto del
P.U.G.” del Comune di Sannicola.
Art. 72 – Norme contro l’inquinamento idrico.
(1) Ogni progetto o richiesta di permesso di costruzione per di intervento preventivo o
diretto, per convenzione, deve comprendere:
- indicazioni della quantità e delle qualità degli scarichi liquidi prodotti dal fabbricato o
dal complesso di cui si chiede il permesso di costruzione, con l’indicazione dei
valori medi delle punte massime e, ove sia il caso, dei periodi in cui si effettuano gli
scarichi;
- progetto dei sistemi di depurazione corrispondenti, dei sistemi adottati per la
eliminazione dei materiali residui, delle località e dei modi di scarico delle acque
trattate.
(2) Le indicazioni di cui al precedente punto (1) del presente articolo dovranno essere
formulate secondo quanto disposto dalla legge 319/1976 e s.m.i., ferme restando
tutte le altre disposizioni ed obblighi della legge stessa e delle successive disposizioni
regionali.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 94
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
(3) Al termine dell’impianto fognante interno all’area oggetto della richiesta deve essere
ubicato un pozzetto di ispezione, in posizione tale che gli organi di vigilanza.possano
accedervi in qualsiasi momento e senza alcun preavviso per ispezioni e prelievi.
(4) Tutti gli oneri relativi alle opere di cui ai precedenti commi, ai sensi dell’art. 10 della
legge 10/1977, sono a carico del richiedente, comprese le quote eventualmente
necessarie per l’adeguamento della rete e degli impianti di depurazione, fermi
restando oneri e diritti di allaccio e di uso.
(5) Nei permessi di costruzione da rilasciare deve essere fatta precisa menzione della
quantità e delle qualità degli scarichi liquidi; qualsiasi loro variazione deve essere
oggetto di ulteriore autorizzazione.
Art. 73 – Norme contro l’inquinamento dell’aria.
(1) Ogni progetto o permesso di richiesta di costruzione per intervento preventivo o
diretto deve comprendere:
- indicazioni della quantità e delle qualità dei fumi se e comunque prodotti;
- progetto dei sistemi di depurazione dei fumi stessi e modi di eliminazione delle
acque di lavaggio o del ricavato dei filtri.
(2) Tutti gli oneri relativi alle opere di cui al precedente comma sono a carico del
richiedente, compresi gli eventuali oneri relativi alla depurazione delle acque di
lavaggio ed alla immissione di queste nella rete della fognatura.
(3) Nelle autorizzazioni rilasciate deve essere fatta precisa menzione della quantità e
delle qualità dei fumi e dei loro modi di depurazione; qualsiasi variazione deve essere
oggetto di ulteriore autorizzazione.
Art. 74 – Elettrodotti.
(1) Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno rilasciate concessioni di
edificazione che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti
ed in particolare con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile
1992 che fissa le seguenti distanze di rispetto per i fabbricati adibiti ad abitazione o
ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati:
•
a) linea 132 kV > 10 m da qualunque conduttore della linea;
•
b) linea 220 kV > 18 m da qualunque conduttore della linea;
•
c) linea 380 kV > 28 m da qualunque conduttore della linea.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 95
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
Art. 75 - Sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi.
(1) In relazione a quanto riportato nei precedenti articoli , il permesso di costruzione per
stazioni radio base per telefonia mobile può essere rilasciato solo ed esclusivamente
delle seguenti Zone del P.U.G. :
- Zona D1.a - Aree già trattate con P.U.E. di iniziativa pubblica ( ex P.I.P.):
- Zona D7 PIc2- limitatamente alle aree a destinazione pubblica da prevedere in
sede di PUE .
- Zona F5 - Servizi PUE Impianti Produttivi ( ex P.I.P.)
- Zona F6 - Servizi Pubblici.
(2) Il permesso di costruzione di nuove stazioni radio base per telefonia mobile, nonché
la manutenzione, la modifica o la disattivazione delle stesse, può essere rilasciato
previa sottoscrizione di apposita convenzione riguardante la durata della concessione
e l’indennizzo che il gestore dovrà riconoscere annualmente al Comune.
(3) Alla richiesta di permesso di costruzione, oltre alla documentazione d’obbligo prevista
dalle leggi e circolari vigenti, dovrà essere allegato atto di impegno relativo alla buona
manutenzione della stazione radio base, anche dopo la sua disattivazione e fino alla
demolizione.
(4) Il progetto, prescindendo dalla normativa di riferimento, è assoggettato a formale
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il rilascio della autorizzazione è
subordinato alla previa acquisizione della valutazione favorevole di impatto
ambientale da parte delle competenti autorità.
(5) Fuori i dai casi di obbligatorio espletamento della Valutazione di Impatto Ambientale,
l’autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole obbligatorio della competente
ASL/ARPA.
(6) Il progetto allegato all’istanza di permesso di costruzione dovrà essere predisposto
in diverse soluzioni architettoniche, elaborate secondo criteri di compatibilità estetica
e di impatto visivo con le zone circostanti, in modo che il Comune attraverso gli
organi preposti, , potrà individuare la scelta definitiva della soluzione architettonica
tra quelle proposte, con facoltà di prescrivere modificazioni, ove necessarie, ai fini di
armonia estetica con l’ambiente circostante.
Art. 76 – Discariche ed interramenti.
(1) L’Amministrazione Comunale predispone un’area, dove è autorizzato lo scarico di
materiali solidi di risulta da scavi, demolizioni, ecc.
(2) L’intervento è subordinato alla redazione di apposito progetto tecnico esecutivo,
quale intervento dipendente e collegato al P.U.G. , da sottoporre all’approvazione
preventiva del Consiglio Comunale quale “ Progetto tecnico di dettaglio urbanistico
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 96
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
del P.U.G., il quale definirà l’assetto e le modalità di uso giustificando l’intervento
sotto il profilo ambientale, igienico-sanitario e quant’altro.
(3) Nella pubblica discarica di cui al punti (1) del presente articolo è vietato scaricare
rifiuti solidi rientranti nelle categorie obbligatoriamente raccolte dal servizio di
nettezza urbana.
(4) L’area della pubblica discarica deve essere recintata e contraddistinta da cartelli.
L’ingresso e lo scarico sono consentiti solo in punti predisposti in modo da ottenere
l’automatico e razionale disporsi dei materiali secondo il piano di scarico di cui
all’ultimo comma del presente articolo.
(5) L’area di pubblica discarica può essere comunale o privata; in questo secondo caso
la discarica può essere aperta per decisione del Comune o su richiesta del
proprietario.
(6) L’apertura della discarica, sia di iniziativa comunale che su richiesta di privati, è
sottoposta a concessione deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il parere delle
autorità competenti, della Commissione Edilizia integrata da almeno un naturalista in
servizio presso Pubbliche Amministrazioni o Enti competenti in materia idrogeologica.
(7) La domanda di apertura di una discarica deve essere accompagnata da un piano di
scarico comprendente, gli elaborati che qui di seguito verranno elencati oltre a quelli
previsti dal Regolamento Edilizio:
- Fotografie in numero sufficiente per la completa descrizione dell’area;
- Relazione sullo stato idrogeologico del sottosuolo, completa del necessario
numero di carotaggi e sullo stato delle acque superficiali o incanalate;
- Relazione sui modi e tempi di funzionamento della discarica, comprensiva di
eventuali disposizioni particolari per accesso, ripianamento e sicurezza;
- Progetto di sistemazione finale del terreno, comprendente le indicazioni della
messa in essere di humus vegetale, di cotica erbosa, di piantumazioni e di quanto
altro necessario per garantire la rapida ricostituzione di una situazione
geologicamente stabilizzata, utilizzando piante erbacee, arbustive ed
eventualmente arboree locali;
- Relazione sulle spese necessarie per la suddetta sistemazione finale e relativo
piano finanziario.
Art. 77– Ritrovamenti archeologici.
(1) Qualora nel corso di lavori di qualsiasi natura, quali scavi, demolizioni, restauri, ecc.,
avvengano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale è obbligo del
proprietario, del direttore dei lavori, dell’assuntore dei lavori farne denuncia
immediata sia al Sindaco che alla competente Soprintendenza.
(2) In seguito ai ritrovamenti di cui al precedente comma il Sindaco può disporre la
sospensione totale o parziale dei lavori e deve, entro trenta giorni dalla sospensione,
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 97
COMUNE
DI SANNICOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE
motivarla indicando gli elementi necessari per una eventuale variante della
concessione in corso o disporne la revoca, sentita la competente Soprintendenza.
(3) La mancata denuncia, ai sensi del primo comma, comporta l’immediata revoca della
concessione, fatta salva ogni altra sanzione legale.
Art. 78– Norme finali - Modalità di attuazione del P.U.G..
(1) Il P.U.G. si attua per mezzo di interventi urbanistici preventivi ed interventi diretti.
(2) Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni di
P.U.G. indicate negli elaborati grafici e previste nelle presenti norme e nel
Regolamento Edilizio.
(3) L’Amministrazione Comunale in relazione alla verifica dello stato di avanzamento del
processo di pianificazione, potrà procedere, se ricorrono i presupposti di legge, alla
deliberazione di eventuali varianti al Piano Urbanistico Generale.
(4)Per l’attuazione del P.U.G. il Comune o privati ed Enti anche riuniti in consorzio,
possono procedere alla formazione di comparti edificatori, per la predisposizione e la
attuazione di strumenti urbanistici esecutivi, secondo quanto previsto dall’art. 23 della
legge 17.08.1942. n. 1150, modificata e integrata con legge 06.08.1967, n.765, e
secondo le modalità contenute nelle presenti norme.
(5) Il Comune di Sannicola, al fine di concretizzare l’attuazione del P.U.G. per le Zone
riguardanti ambiti ed iniziative di interesse sovraccomunale, può promuovere appositi
“ Accordi di Programma “con i comuni limitrofi interessati alla loro realizzazione.
Art. 79– Misure di salvaguardia del P.U.G..
(1) Fino all’approvazione del PRG sono obbligatorie le misure di salvaguardia di cui alla
legge 3/1/1952 n. 1902 e s.m.i.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PAG. 98