Difesa personale

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Difesa personale
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poliziadistato.it Gli spray o in generale i dispositivi nebulizzatori contenenti capsicum (comunemente detti al
peperoncino), dopo vari interventi normativi, sono stati disciplinati con il regolamento del 12 maggio 2011, n.
103, che ha appunto definito le “caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un
principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla
persona“, così come era previsto dall’articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. Il regolamento citato, che entrerà in
vigore il 9 gennaio 2012, elenca i requisiti che i prodotti debbono attualmente rispettare, per essere liberamente venduti e
portati.
Tutti i dispositivi che non rispettano le indicazioni elencate nel comma 1 del decreto, sono soggetti alla normativa sulle
armi. Per approfondimenti è possibile consultare la circolare del Ministero dell’Interno, Ufficio Per l’Amministrazione
Generale, che sintetizza il contenuto del regolamento.
Difesa personale
http://billmurray.it/difesa/
Autodifesa, o difesa personale, è la capacità propria di saper gestire (o evitare) una disputa (non per forza violenta) tra
individui che, per svariati motivi, possono giungere ad uno scontro.
Le attività rivolte al miglioramento della difesa personale sono molte. Si evidenziano:
1. studio di arti marziali specializzate nell’autodifesa quindi non sportive
– Il Krav Maga
2. studio approfondito del corretto atteggiamento mentale (vedi anche manuale qui sotto)
3. controllo della paura e degli stati emotivi (vedi anche manuale qui sotto)
4. uso di articoli dissuasivi
– Spray antiaggressione
– Taser
– Armi ad aria compressa
5. possesso di un arma
– Possesso di un’arma
– Cosa si intende per arma?
– Acquistare un’arma
– Poligono di tiro
6. uso delle guardie del corpo
IN SOSTANZA IN ITALIA CI SI PUO’ DIFENDERE A MANI NUDE OPPURE USANDO LO
SPRAY
ANTIAGGRESSIONE AUTORIZZATO MENTRE NON SI PUO’ GIRARE CON ARMI COMUNI (A MENO CHE NON SI
HA IL PORTO D’ARMI, MOLTO DIFFICILE DA AVERE), NE CON ARMI NON CONVENZIONALI, TANTO MENO CON
ARMI AD ARIA COMPRESSA O TASER. MENTRE IN CASA SI POSSONO DETENERE ARMI COMUNI (OTTENENDO
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UN SEMPLICE PERMESSO) E ARMI AD ARIA COMPRESSA CON POTENZA INFERIORE A 7,5J.
Qui a fianco c’è un e-book (libro elettronico in formato pdf)
molto ben fatto che da consigli per l’autodifesa e sull’uso
dello spray anti-aggressione, è stato scritto da Roberto
Cereda e si può trovare anche sul suo sito http://tatamido.it/
1) Le tecniche di difesa personale
prendono comunque spunto da molte arti marziali come ad
esempio il Ju-Jitsu, l’Aikido, il Karate o il Kung-Fu, oppure da sistemi di combattimento come il Jeet Kune Do, il Kaisendo, il
Wing Chun, il Krav Maga israeliano o il Kali filippino.
Esistono diversi corsi di autodifesa, come scritto sopra sono un misto tra diverse arti marziali, ma forse la migliore è il
Krav Maga tecnica usata dall’esercito israeliano molto adatta per difendersi, si trovano molti punti sparsi in Italia dove
insegnano questa tecnica di autodifesa.
Ecco alcuni esempi.
Altri esempi interessanti: http://www.youtube.com/watch?v=slKKNteV1fk – http://youtube.com/watch?v=xhKjpdWyYMc –
4) Per quanto riguarda gli articoli dissuasavi
come: spray, Taser (anche se in Italia vi sono problemi legali nel porto e nell’utilizzo di Taser mentre gli spray antiaggressione sono venduti legalmente).
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Il sempre progressivo diminuire rilascio licenze di porto d’armi per difesa personale porta i cittadini uomini e donne a dover ricorrere al porto di armi bianche ed armi improprie esponendoli ai
rigori della legge che impedisce di portare e/o trasportarle senza giustificato motivo. La difesa personale non “pare” sia giustificato motivo se non dimostrandolo in tribunale!
Però portare un prodotto o uno strumento non considerabile “arma” non è reato.
Domanda n. 11523: Vorrei acquistare uno spray antiaggressione, quali sono di libera vendita?
La quasi totalità degli strumenti antiaggressione presenti sul mercato possiede i requisiti di funzionamento e destinazione di impiego che consentono di inserirli nel novero delle armi comuni, in quanto strumenti la cui destinazione
naturale è l’offesa alla persona.
Il loro porto ed utilizzo al di fuori dell’abitazione è vietato, ed impone alle forze dell’ordine l’obbligo di segnalazione all’Autorità giudiziaria.
Ad oggi sono solo 3 i prodotti spray per la difesa personale di cui è consentita la libera vendita, in quanto la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all’art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ha espresso il
parere, condiviso dal Ministero dell’Interno, che essi, in ragione del modesto contenuto di sostanza attiva (Estratto di frutti di capsicum), non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, qualificandoli, quindi, “non armi” e ritenendo
ammissibile la loro libera vendita e circolazione:
· Penna SAFEGUARD-S, prodotta dalla ditta Spring Time di Taipei (Cina):
Provvedimento del Ministero dell’Interno n. 559/C-50.005-A-77(98) del 9 gennaio 1998;
· Portachiavi KEY DEFENDER e PALM DEFENDER prodotti negli U.S.A. dalla ditta Armaments Systems and Procedures:
Provvedimento del Ministero dell’Interno n. 559/C-50.047-E-98 del 25 giugno 1998;
Provvedimento del Ministero dell’Interno n. 557/PAS-50.804/C/07 del 3 novembre 2008.
Vai alla pagina del sito della polizia di Stato
AL MOMENTO GLI ALTRI SPRAY IN VENDITA SONO STATI UFFICIALMENTE ADOTTATI DA UNA INFINITA’ DI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE, PROVINCIALE, ECC SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE.
ALL’ESTERO SONO DI LIBERA VENDITA E FANNO PARTE DEGLI ACCESSORI BASE DEGLI AGENTI DI POLIZIA E REPARTI DI POLIZIA MILITARE.
MOLTISSIMI LOCALI COME BAR, PUB, BIRRERIE, RISTORANTI, DISCOTECHE, SALE DA BALLO, SALE GIOCHI, SALE D’INTRATTENIMENTO, ECC. SEMPRE PIU’ SPESSO ACQUISTANO SPRAY PER DIFESA
PERSONALE E/O PER ALLONTANARE PERSONE INDESIDERATE O MOLESTE, COME UBRIACHI O PEGGIO. OVVIAMENTE AFFINCHE’ L’EFFETTO SIA SUGLI OCCHI CHE ALLA RESPIRAZIONE SIA LIMITATO AL
TEMPO ESCLUSIVAMENTE NECESSARIO AL ALLONTANAMENTO DEI SOGGETTI INDESIDERATI O PERICOLOSI ESISTONO APPOSITI DECONTAMINATORI SPRAY, CHE SONO ANCHE ECONOMICI. NB. NON
PENSATE DI POTER AFFRONTARE CHI HA UNO SPRAY AL CAPSICUM CON UN DECONTAMINATORE, SAREBBE COME AFFRONTARE UNO ARMATO DI PISTOLA CON UNO SCUDO… E’ DAL 1700 CHE NON CI
PROVA PIU’ NESSUNO…
Troppo spesso si è auspicata la creazione di armi difensive non solo non letali ma solo incapacitanti gli aggressori senza arrecar loro danni permanenti! Ebbene questi spray hanno queste caratteristiche e non sono nemmeno armi.
I cittadini, soprattutto i più deboli vista la quantità minima di licenze di porto d’armi rilasciati per difesa personale posso usufruire di questi spray. Ci sono stati molti attacchi dei media e giornalisti contro questi prodotti adducendo che
essi possano essere utilizzati dai criminali: i criminali innanzitutto usano già armi da fuoco o da punta e taglio come coltelli (loro preferiscono farsi dare i soldi con le minacce, non dover lottare con una vittima che si dibatte come
un gatto selvatico per colpa dello spray al Capsicum per perquisirlo e prendere i suoi averi), come spray preferiscono usare quelli soporiferi per entrare nelle case delle vittime.
Anche se… questo articolo “Spray al peperoncino, la nuova arma” parla degli usi criminali fatti con questo spray, tuttavia è vale lo stesso concetto, un criminale si può procurare qualsiasi arma, mentre un cittadino ALMENO lo spray deve
poter averlo.
Taser o storditore elettrico
Domanda n. 56: Vorrei acquistare un apparecchio portatile ad emissione di onde elettriche, quello che qualcuno chiama “storditore”. E’ consentito portare questo strumento per la difesa personale? Comprando lo “storditore” all’estero,
è possibile importarlo nel nostro Paese?
Risposta: Riguardo alla Sua richiesta, La informiamo che gli strumenti in questione sono “armi comuni” . Degli stessi è vietato il porto in quanto non rientranti nelle previsioni di cui agli art. 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e 42 del
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza ( R.D. 18 giugno 1931, n. 773). La qualificazione giuridica di “arma comune” di tali oggetti è stata costantemente ribadita dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi,
che ha più volte esaminato diversi prototipi degli strumenti in argomento, in relazione ai loro requisiti di funzionamento, riconoscendo che la destinazione naturale di essi è l’offesa alla persona. Considerato, come già detto, che dei c.d.
“storditori”, ai sensi della vigente normativa non è consentito il porto, ne è, conseguentemente, vietata l’importazione, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento al citato testo unico (R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Comunque, considerato che
talune ditte hanno ampiamente pubblicizzato la possibilità dell’acquisto degli strumenti in questione, questo Ministero, fin dal dicembre 1997, ha chiarito i termini della questione con apposita circolare, precisando che chiunque sia
interessato alla loro commercializzazione, per coloro che vogliono conseguire la mera detenzione nel luogo di privata dimora, deve produrre preventiva istanza al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, disponendo altresì la sottoposizione
della stessa istanza al parere della predetta Commissione Consultiva.
Armi ad aria compressa
Dal sito della polizia dello stato:
Domanda n. 164: Vorrei sapere se mi è consentito circolare liberamente con un’arma ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule senza tenerla in custodia. La stessa cosa può essere consentita ad un minorenne?
Risposta: Per entrambi i quesiti la risposta è negativa. La normativa in materia, ed esattamente il D.M. 362 del 2001, consente il solo trasporto in apposita custodia delle cosiddette “armi a modesta capacità offensiva”. La possibilità di
“porto” fuori dalla propria abitazione è prevista solo in presenza di giustificato motivo (che, per questa tipologia di armi, può ricondursi al solo utilizzo in strutture idonee alle esercitazioni di tiro). La stessa norma, inoltre, all’art. 3,
prevede che tali armi possono essere acquistate solo da soggetti maggiorenni e, lo stesso articolo, ne vieta l’affidamento ai minorenni.
Domanda n. 85: Vorrei conoscere quali sono le condizioni e i limiti per portare un’arma ad aria compressa liberalizzata.
Risposta: Il porto, in senso tecnico, delle armi a “modesta capacità offensiva” è escluso dal D.L. 9 agosto 2001, n° 362. L’art. 10 di detta norma, infatti, consente il solo trasporto delle armi da esso contemplate. Durante il trasporto esse
debbono essere scariche ed in custodia; chi effettua il trasporto deve, inoltre, usare la massima diligenza (che vuol significare anche, evitare di esibire pubblicamente l’arma o “portarla”). Oltre a ciò, nessun altro limite è imposto in merito
al trasporto.
In pratica le armi ad aria compressa (con potenza inferiore ai 7,5 Joule, volendo bucano anche una mano) possono essere acquistate liberamente da un maggiorenne, però non possono essere portate in giro per
difesa personale, possono essere portate in giro nella loro custodia, scariche e solo per uso sportivo, quindi purtroppo nemmeno queste possono essere usate per difesa personale. Mentre si possono tenere cariche e
pronte all’uso nella propria abitazione o negozio e usale per difesa personale.
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5) Per il possesso dell’arma
“Ogni cittadino sano di mente e che non sia pregiudicato o malfamato o
obiettore di coscienza ha diritto di acquistare armi”, ma si può detenere solo in casa (o comunque non si può girare con
l’arma, a parte dal punto “A” al punto “B” che ad esempio può essere il poligono di tiro).
Le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze solo in mano di persona munita di licenza di
trasporto o di porto d’armi. Adiacenze di una abitazione sono i luoghi esterni direttamente collegati ad essa e di uso
esclusivo del proprietario (aia, cortile, orto, giardino, atrio, garage, stalle, ecc.) poiché ad essi è logico estendere le
esigenze di difesa abitativa. Licenza di porto di arma corta per difesa personale (ossia girare armati) viene rilasciata
dal prefetto a chi ha dimostrato bisogno di difendersi (frequente trasporto di danaro, pericolo di sequestro, possesso di
preziosi, professione a rischio, raccomandati, politici, ecc.).
FONDAMENTALMENTE IL PRIVATO CITTADINO PUO’ POSSEDERE UNA O PIU’ ARMI DA FUOCO MA LA PUO’
TENERE SOLO IN CASA E USARLA PER LA DIFESA PERSONALE, MENTRE NON PUO’ PORTARLA IN GIRO A
MENO CHE NON CI SIANO REALI (? LA DIFESA PERSONALE A QUANTO PARE NON LO E’) MOTIVI.
Cosa si intende per arma?
“Si definiscono armi tutti quegli strumenti la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. Esse possono essere da
sparo o da taglio“.
Possono essere suddivise in:
Armi bianche, spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici,
bombolette lacrimogene non approvate dal ministero.
Armi da sparo, cioè armi ad aria compressa, da fuoco, strumenti lanciarazzi e a fionda.
Poi ci sono:
Armi improprie: si considerano armi improprie tutti quegli strumenti atti a offendere, dei quali la legge vieta il porto in
modo assoluto, quali catene in metallo, mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, bastoni animati, etc. (ricordando che
sono esclusi gli spray antiaggressione autorizzati)
Strumenti atti ad offendere, cioè quegli oggetti utilizzabili per l’offesa alla persona ma per le quali può essere addotto
un giustificato motivo per il porto, ad esempio destinato come strumento sportivo o di lavoro (asce e altri strumenti da
boscaiolo, strumenti da macellaio i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (vedi quelli a scatto*), gli archi, le balestre, i
fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali ecc…).
*Per la Cassazione sono armi i coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio
non acquistarli oppure acquistarli con porto d’armi e denunziarli, senza mai portarli.
Quindi avere qualsiasi oggetto atto ad offendere di cui il porto da parte nostra non sia giustificato, è reato. In esempio:
uscendo di casa con un cacciavite o un paio di forbici in tasca e non andando in un luogo in cui si abbia bisogno di questi
oggetti si sta commettendo reato (pensate alle perquisizioni prima di una partita di calcio).
La differenza fra strumento solo atto ad offendere e arma impropria sembra essere solo presenza comune
dell’oggetto o meno nella vita quotidiana e l’utilizzo possibile o meno dell’oggetto come strumento di lavoro o simile,
insomma la possibilità o meno che esista la giusta causa di possesso o porto.
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Acquistare un’arma
Per acquistare una o più armi da detenere in casa questo link può essere utile come abbiamo detto, ogni cittadino secondo
le leggi vigente può acquistare un’arma (nei limiti consentiti) e detenerla a patto che la denunci.
Mentre il porto d’armi, ossia poterla portare in giro per difesa personale o altro è un po’ più complicato. Dipende anche se
serve per difesa personale o per uso sportivo, qui potete trovare le informazioni
Autorizzazione all’acquisto di armi e munizioni
Per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle è necessario ottenere
il nulla osta del Questore. Anche chi eredita un’arma deve chiedere l’autorizzazione.
I titolari di porto di pistola e porto di fucile non hanno bisogno del nulla osta.
Il modulo (pdf 43 KB) di presentazione della richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica
Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:
direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta;
per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare:
due marche da bollo da euro 14,62, da applicare sulla richiesta e sul nulla osta;
la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e
dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il
certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale; (si può avere
frequentando corso di 1 ora in un poligono di tiro che vi rilascerà il certificato)
una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge 8 luglio 1998 nr. 230.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
Poligono di tiro
Per andare al poligono di tiro non è necessaria nessuna licenza particolare, a parte quella fisica che molte volte rilasciano
nella struttura, le armi e le munizioni si “affittano” sono pure comprese le lezioni base o quantomeno l’assistenza del
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personale. Una volta che si ha la propria arma si può portare al poligono di tiro, ma bisogna avere l’autorizzazione al porto
d’armi per uso sportivo, che viene data più facilmente rispetto a quella per la difesa personale, ad esempio per portarla al
poligono di tiro, viene dato un percorso obbligatorio, orari ecc. Se no la pistola deve rimanere a casa.
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