Assicurazione Rc auto

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Assicurazione Rc auto
Assicurazione Rc auto: ecco i cambiamenti da gennaio 2013
Tolti i 15 giorni di margine per il pagamento della polizza auto. Dal 1° gennaio 2013 chi
non pagherà il rinnovo entro la scadenza rischierà il sequestro della propria vettura.
Con le recenti modifiche apportate all’art. 22 del dl 179, apportate lo scorso 18 ottobre,
pochi ancora sanno che i contratti Rc auto in scadenza dopo i prossimo primo gennaio
non saranno più tacitamente prorogabili, quindi non esisteranno più i 15 giorni di tempo
per pagare la propria assicurazione auto. Conseguenza, per chi se ne dimenticherà o
ancora non lo sapesse, il pagamento di una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato
del veicolo finalizzato alla confisca (così come previsto dell’art. 193 del codice della
strada).
Il nuovo codice civile non ammette più scuse, anzi, l’art. 1899 cc dispone che
l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24
dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Anche gli assicurati con polizze
a copertura di durata poliennale, avranno delle sorprese. Infatti, se fino al 20 ottobre
scorso il contratto poteva essere tacitamente prorogato una o più volte (con ciascuna
proroga tacita di durata non superiore a due anni), ad oggi questa soluzione non è più
fattibile.
Prima dell’entrata in vigore del decreto in oggetto, il contratto che prevedeva fra le
clausole il tacito rinnovo s’intendeva prorogato alla scadenza, con una tolleranza di
quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, sussisteva la
copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premio. Dal prossimo gennaio
cambierà tutto. Infatti, proprio con lo scopo di escludere il rinnovo tacito delle polizze
assicurative, il dl n. 179/2012 prevede che “il contratto di assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non
può essere tacitamente rinnovato e non è stipulabile per una durata superiore
all’anno; le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle”.
Inclusi, quindi, anche tutti contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012, dove la nullità
scatterà dal 1° gennaio 2013. Alle compagnie assicu rative il compito di comunicare per
iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine
Assicurazione Rc auto: ecco i cambiamenti da gennaio 2013
Tolti i 15 giorni di margine per il pagamento della polizza auto. Dal 1° gennaio 2013 chi
non pagherà il rinnovo entro la scadenza rischierà il sequestro della propria vettura.
Con le recenti modifiche apportate all’art. 22 del dl 179, apportate lo scorso 18 ottobre,
pochi ancora sanno che i contratti Rc auto in scadenza dopo i prossimo primo gennaio
non saranno più tacitamente prorogabili, quindi non esisteranno più i 15 giorni di tempo
per pagare la propria assicurazione auto. Conseguenza, per chi se ne dimenticherà o
ancora non lo sapesse, il pagamento di una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato
del veicolo finalizzato alla confisca (così come previsto dell’art. 193 del codice della
strada).
Il nuovo codice civile non ammette più scuse, anzi, l’art. 1899 cc dispone che
l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24
dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Anche gli assicurati con polizze
a copertura di durata poliennale, avranno delle sorprese. Infatti, se fino al 20 ottobre
scorso il contratto poteva essere tacitamente prorogato una o più volte (con ciascuna
proroga tacita di durata non superiore a due anni), ad oggi questa soluzione non è più
fattibile.
Prima dell’entrata in vigore del decreto in oggetto, il contratto che prevedeva fra le
clausole il tacito rinnovo s’intendeva prorogato alla scadenza, con una tolleranza di
quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, sussisteva la
copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premio. Dal prossimo gennaio
cambierà tutto. Infatti, proprio con lo scopo di escludere il rinnovo tacito delle polizze
assicurative, il dl n. 179/2012 prevede che “il contratto di assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non
può essere tacitamente rinnovato e non è stipulabile per una durata superiore
all’anno; le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle”.
Inclusi, quindi, anche tutti contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012, dove la nullità
scatterà dal 1° gennaio 2013. Alle compagnie assicu rative il compito di comunicare per
iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine