Ordinanza Sicurezza balneare Venezia
Transcript
Ordinanza Sicurezza balneare Venezia
NUMERO BLU 1530 SUL MARE E SULLE SPIAGGE MINISTERO DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA GUARDIA COSTIERA Il Capo del Compartimento Marittimo e Capo del Circondario Marittimo di Venezia, RITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo nell’ambito del Circondario Marittimo di Venezia, che comprende il territorio del Comune di Venezia, nonché stabilire i limiti di navigazione rispetto alla costa dei Circondari Marittimi di Venezia, Caorle e Jesolo compresi nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia; VISTI il R.D. 30 marzo 1942, n.327 “Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione” ed il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)”; VISTA la legge 11 febbraio 1971, n° 50 e 6 marzo 1976, n° 71 sulla navigazione da diporto e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il D.P.R. 09 ottobre 1997, n° 431 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; VISTO il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n° 478, “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”; VISTA la Legge 08 luglio 2003, n ° 172 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico; VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 8 luglio 2003, n.172” VISTI gli artt. 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 e l’art. 9 delle Legge 16 marzo 2001 n° 88; VISTA la Legge Regionale Veneto 4 novembre 2002, n° 3 recante la disciplina delle concessioni del Demanio Marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari; VISTI il dispaccio n°02.01.04/34660 del 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, la circolare prot. n° 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n° 5171080/A.2.50 datata 10 aprile 1995 e la circolare n° 5171328/A.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei trasporti e della navigazione aventi per oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”, nonché la circolare n° 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n° DEM2A-1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni ed il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03.04.2003 dello stesso Ministero; CONSIDERATO che i litorali dei Circondari Marittimi di Venezia, Jesolo e Caorle sono formati in gran parte da coste basse con spiagge estese, intervallate in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali che degradano lentamente verso il largo, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare e delle spiagge; RITENUTO opportuno aggiornare la propria ordinanza n° 77/04 in data 25 giugno 2004; ORDINA Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, come stabilito dai Comuni costieri, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono. Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dal Comune costiero competente ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. 2. Nelle spiagge libere, il Comune, se non provvede a garantire il servizio di salvamento, deve provvedere ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. Art. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NELL’AMBITO DEL COMPARTIMENTO_MARITTIMO DI VENEZIA 1. Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, dalla diga nord del porto di Chioggia alla foce del fiume Tagliamento, la zona di mare per una distanza di 500 metri dalla battigia è prioritariamente destinata alla balneazione nel periodo di cui all’art. 1 della presente ordinanza. Chi nuota oltre tale distanza deve segnalare la propria presenza mediante il galleggiante bicolore previsto per l’attività subacquea all’art.5 punto 1.4, ma con sagola non più lunga di tre metri, ovvero mantenersi in prossimità dell’unità dalla quale si è immerso. 1.1 Nella zona di mare riservata alla balneazione è vietato il transito di qualsiasi unità navale ad eccezione dei mezzi appartenenti a Corpi dello Stato impiegati in attività di servizio nonché dei mezzi nautici indicati nella presente ordinanza e di quelli individuati nelle ulteriori ordinanze emesse rispettivamente dalla Capitaneria di Porto di Venezia e dagli Uffici Circondariali Marittimi di Caorle e Jesolo per le zone di mare ricadenti nella propria giurisdizione; 1.2 Il limite della zona sopra indicata deve esser segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di 2; 1.3 I Comuni provvedono a mettere in opera e a mantenere tale sistema di segnalazione, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Nelle spiagge frequentate dai bagnanti sprovviste di boe che segnalino le acque riservate alla balneazione dev’essere sistemata un’adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE! LIMITE DELLE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 500 DALLA COSTA) NON SEGNALATO” 1.4 I concessionari, per le aree in concessione, e i Comuni rivieraschi, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a cinque metri, le cui estremità sono ancorate al fondo ovvero con cartelli di segnalazione apposti su pali. Ove ciò non sia possibile deve essere apposta sulla relativa spiaggia la seguente segnaletica redatta in più lingue ben visibile agli utenti “ATTENZIONE! LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”. 1.5 I gavitelli ed i relativi corpi morti devono essere rimossi definitivamente al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 1° ottobre da parte di chi ha provveduto a farli installare. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Nella zona di mare riservata alla balneazione, nelle ore comprese fra le 08.30 e le 19.30, È VIETATO: Il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto a propulsione a remi/pale del tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n°470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. Dal divieto sono esentate altresì le unità impiegate in operazioni di pulizia degli specchi acquei, qualora preventivamente autorizzate dall’Ufficio Circondariale Marittimo competente. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento o di pulizia; l’ormeggio e l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli enti locali; l’atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di kite-surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. Sulle spiagge libere l’atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario se non condotte a remi devono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio le cui caratteristiche sono indicate al successivo art. 8. Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti si richiamano le disposizioni contenute nelle Leggi 11 febbraio 1971, n°50 e 6 gennaio 1976, n°51 sulla navigazione da diporto e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel Decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n°478. Il conduttore è responsabile delle dotazioni della propria unità e della propria attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare. Art. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE 1. - È VIETATA la balneazione: nei porti; nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali; fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50; all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati, dei campi boe in concessione e dei campi boe per la sosta temporanea; nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze e quelle riservate alla maricoltura; entro metri 100 da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque; nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque genere fino ad una distanza di 100 metri di raggio dai margini dell’imboccatura verso il largo; - ad una distanza inferiore a metri 200 dalle navi militari e mercantili alla fonda di qualsiasi nazionalità; nelle zone di mare interdette dall’Autorità Marittima con apposita ordinanza nonché dalle altre Autorità competenti; - Art. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO 1. 1.1 1.2 2. - Durante l’orario di apertura gli stabilimenti balneari e - nel caso abbiano il fronte mare libero da altre strutture balneari in concessione - anche i campeggi e le colonie marine concessionari, devono attivare servizi di assistenza, salvataggio e pronto soccorso. I servizi sopra citati, oltre che essere organizzati in forma individuale da ciascun concessionario, possono essere svolti anche in forma collettiva da consorzi/società, appositamente incaricati dai concessionari interessati che sono tenuti a dare comunicazione all’Autorità Marittima, fornendo un piano di salvataggio ove siano indicate le postazioni di salvataggio, i mezzi impiegati nonché il personale addetto. Anche se il servizio viene svolto in forma collettiva, la responsabilità del corretto funzionamento del servizio medesimo rimane attribuita al concessionario. Il servizio di assistenza e salvataggio, nella sua consistenza minima e prescindendo dalla forma in cui esso è svolto, deve essere assicurato da almeno un assistente abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 100 metri di fronte mare in concessione o frazione. Se per il predetto servizio viene utilizzato un mezzo di salvataggio con motore ad idrogetto, è consentito l’impiego di due assistenti ogni 300 metri di fronte mare o frazione. Presso ogni piscina ubicata in area demaniale marittima, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito da un bagnino di salvataggio. L’assistente sopra citato deve: a) Indossare una maglietta con la scritta “SALVATAGGIO”; b) Essere dotato di fischietto professionale; Non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato al altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con un altro operatore abilitato. L’assistente deve stazionare, salvo i casi di assoluta necessità nella postazione di cui al successivo comma 2 oppure in mare sull’imbarcazione di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d’autorità delle strutture fino all’accertamento del ripristino del servizio stesso. Presso ogni postazione di salvataggio, che può essere ubicata su un’altana od altra idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri devono essere permanentemente disponibili: un binocolo; un paio di pinne; un megafono; un’imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta “SALVATAGGIO”, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola 3. 4. 5. 6. 7. galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi. E’ facoltà del concessionario posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d’acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Venezia, quale mezzo integrativo dell’organizzazione dell’attività di salvamento predisposta a norma del presente articolo. Qualora sia impiegata una moto d’acqua dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: - la moto d’acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta SALVATAGGIO su entrambi i lati e a far data dal 1 maggio 2007 dovrà essere di colore rosso; - dovrà essere impiegata esclusivamente per l’espletamento del servizio salvataggio; per tale impiego non si applica l’art. 9 della presente ordinanza. - il conduttore della moto d’acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in corso di validità; - a bordo della moto d’acqua, oltre al conduttore di cui al punto che precede, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento; - durante l’uscita in mare conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco; - la moto d’acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d’acqua tramite sganci rapidi. E’ rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.). In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con la sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L’avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte per altoparlante o megafono. In relazione alla presenza di bagnanti in mare, il servizio di salvataggio potrà essere ridotto del 50%, mediante turnazione del personale impiegato, nell’arco temporale dalle ore 13:00 alle ore 15:00 previa esposizione della bandiera rossa e di un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO È RIDOTTO DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 15:00”; Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da: - tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione, - una cannula di respirazione bocca a bocca; - un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie; 8. - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente; Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato: - di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia; - di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all’uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 7 del presente articolo. Art. 5 – DISCIPLINA DELLA PESCA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 L’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 1.2, È VIETATO dalle ore 08:30 alle 19:30 nella fascia di mare di metri 500 dalla spiaggia indicata all’art. 2 della presente ordinanza. Da moletti, pennelli e scogliere (naturali o artificiali) è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna purché la zona non sia frequentata da bagnanti e comunque non ne siano presenti entro il raggio di 50 metri. In tal caso l’attività dovrà essere sospesa in modo da non inibire il sereno e sicuro esercizio della balneazione. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n°1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare È SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. La pesca subacquea a carattere sportivo è consentita soltanto in apnea, senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. È VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica. Quando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione, chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca, deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo mediante apposito pallone ovvero segnale (bandiera rossa con banda trasversale bianca) issato su unità navale e ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di detto segnale. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro d’orizzonte, presente sull’unità di appoggio o qualora sia assente, fissata sull’asta del segnale galleggiante. Nella zona di mare ove vengono esercitate tali attività, le unità navali in transito devono prestare la massima attenzione e comunque è vietato navigare ad una distanza inferiore a 100 metri dal segnalamento previsto. Art. 6 - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE E TRAINO GALLEGGIANTI DEL TIPO SILURI, BIG BANANA, ECC. 1. 2. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile. Il paracadutismo ascensionale ed il rimorchio di galleggianti comunemente denominati “banana” e simili, sono disciplinati dagli artt.5, 6 e 7 dell’ordinanza n°48/2006 emessa dalla Capitaneria di Porto di Venezia in data 4 maggio 2006 che ne vieta l’esercizio ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa, nonché all’imboccatura e lungo le rotte di accesso ai porti e nell’intero ambito portuale di Venezia e limita le suddette attività solo alle ore diurne con mare calmo e vento di intensità non superiore al terzo grado della scala Beaufort. La richiamta ordinanza detta le altre condizioni di sicurezza e gli adempimenti amministrativi a cui è subordinato lo svolgimento dell’attività. Art. 7 – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DELLE UNITÀ NAVALI A MOTORE E DEI NATANTI DA DIPORTO NELL’AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VENEZIA. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Nelle acque ricadenti nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, dalla diga Nord del porto di Chioggia alla foce del fiume Tagliamento, tutte le unità navali e a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 e i 1000 metri dalla spiaggia devono tenere una velocità non superiore a 10 nodi e comunque devono navigare in dislocamento. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia e fatte salve le eccezioni previste nelle apposite ordinanze emesse rispettivamente dai Capi dei Circondari Marittimi di Venezia, Caorle e Jesolo per la zona di mare ricadente nella propria giurisdizione, l’esercizio del noleggio di piccoli natanti a remi o pedali destinati al diporto dei bagnanti, da parte delle ditte debitamente autorizzate dai Comuni costieri competenti per territorio, nel Circondario Marittimo di Venezia deve essere effettuato con l’osservanza delle disposizioni dell’art.4 dell’ordinanza 48/2006. I natanti a remi o a pedali comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti similari possono navigare entro 300 metri dalla costa in ore diurne senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza. Tali unità non potranno comunque superare i 500 metri dalla costa anche se munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. Le tavole a vela e le piccole imbarcazioni a vela o a motore non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa in ore diurne. I natanti non a motore possono essere condotti da persone di età non inferiore ad anni 14. I natanti a motore devono essere condotti nel rispetto e nei limiti del vigente Regolamento che disciplina le patenti nautiche (D.P.R. n°431/1997) ed in particolare: a) Il conducente deve aver compiuto i 16 anni d’età nell’ipotesi in cui a bordo del natante sia installato un motore avente una cilindrata inferiore a 750 cc. se a carburazione a 2 tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entrobordo, o a 2000 cc. se a motore a diesel, comunque con potenza inferiore a 30 Kw o a 40.8 cv.; b) Per la condotta di natanti a motore, a bordo dei quali sia installato un motore avente potenza superiore a quelle indicate alla precedente lettera a), il conducente deve aver compiuto 18 anni d’età e deve essere in possesso di patente nautica. c) Per la condotta delle moto d’acqua il conducente deve aver compiuto 18 anni d’età e deve essere in possesso di patente nautica. 1.5 1.6 1.7 1.8 Il noleggiante deve tenere sempre approntata un’idonea unità di salvataggio con salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 mt. e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti noleggiati in caso di pericolo o di cambiamento meteorologico. Tale unità non è necessaria quando il noleggiante si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare che sia già munito di unità per soccorso da ritenersi idonea. Gli scafi dei natanti noleggiati devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il noleggiante deve segnalare la situazione di pericolo issando una bandiera rossa su un pennone installato sulla spiaggia. In tali condizioni di pericolo non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare. Per l’uso delle tavole a vela (windsurf) deve essere indossata una cintura di salvataggio di tipo approvato. Per effettuare il noleggio di natanti da diporto è fatto obbligo di predisporre apposito corridoio di lancio di cui all’art. 8 della presente Ordinanza. L’utilizzo del kite surf è consentito in ore diurne oltre 500 metri e fino a un miglio dalla costa, a non meno di un miglio dalle dighe fonaree o dall’imboccatura dei porti e dalle foci dei fiumi. Tali mezzi, sospinti da aquilone/paracadute, devono raggiungere i 500 metri dalla costa senza l’utilizzo di detta propulsione. Art. 8 – CORRIDOI DI LANCIO 1. 1.1 1.2 Aree in concessione per l’esercizio di attività nautiche e noleggio natanti. I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare “corridoi di lancio” per l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, con motore ausiliario e tavole a vela. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche: - larghezza non inferiore a metri 10; - profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti pari a 500 metri; - delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri; - individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione; - posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di cartelli all’inizio del corridoio riportanti la segnalazione “CORRIDOIO RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE”. 2. Norme di comportamento 2.1 Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza. Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi. Le unità da diporto a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. È fatto comunque divieto di ormeggiarsi od ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio. 2.2 2.3 2.4 Art. 9 – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DELLE MOTO D’ACQUA O ACQUASCOOTERS, JET-SKY E NATANTI SIMILARI NELL’AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VENEZIA. 1. 1.1 1.2 1.3 La circolazione delle moto d’acqua e natanti similari, disciplinata con Ordinanza n°71/94 emanata dalla Capitaneria di Porto di Venezia in data 09.08.1994, durante la stagione balneare di ciascun anno è consentita in ore diurne con condizioni meteo marine favorevoli ed alle seguenti condizioni: - il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai corridoi di lancio predisposti lungo il litorale; - l’entrata e l’uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi; - la navigazione è consentita ad una distanza minima di metri 500 e non superiore a 1000 metri dalla costa e ad una distanza non inferiore a 100 metri da tutte le altre unità e da eventuali bagnanti. Al di fuori della stagione balneare il varo, l’alaggio la partenza e l’approdo dei mezzi di cui trattasi è consentito da qualsiasi punto dalla costa, ferme restando le altre condizioni sopraindicate. La condotta delle moto d’acqua è vietata ai minori di 18 anni ed il conducente, maggiorenne e in possesso di patente nautica, ha l’obbligo di assicurare lo spegnimento del mezzo in caso di caduta. Durante la navigazione il conducente e l’eventuale passeggero devono indossare il casco protettivo (del genere usato per lo sci nautico) e una cintura di salvataggio di tipo approvato. 1.4 I noleggiatori di moto d’acqua e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi. Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 1. La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo degli Uffici Marittimi del Compartimento Marittimo di Venezia nonché dei Comuni costieri del Veneto e sul sito internet www.guardiacostiera.it/venezia/ordinanze.cfm. Deve inoltre essere esposta a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari, di campeggi e colonie marine del Circondario Marittimo di Venezia in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare, nonché da coloro che esercitano l’attività di locazione di natanti. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che sostituisce ed abroga l’ordinanza n.77/04 emessa da questa Capitaneria di Porto in data 25 giugno 2004. 3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell’articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971, n°50 e successive modificazioni, degli articoli 26 e 27 della Legge 14 luglio 1965, n°963 sulla disciplina della pesca marittima ovvero dell’articolo 650 del Codice Penale. Venezia, 27.05.2006 F.to Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Venezia Contrammiraglio (CP) Stefano Vignani ____________________________________________________________________________________ GUARDIA COSTIERA VENEZIA: tel. 041 / 2405711