Ordinanza Sicurezza balneare Venezia

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Ordinanza Sicurezza balneare Venezia
NUMERO BLU
1530
SUL MARE E SULLE
SPIAGGE
MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA
GUARDIA COSTIERA
Il Capo del Compartimento Marittimo e Capo del Circondario Marittimo di
Venezia,
RITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei
bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in
quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo nell’ambito del
Circondario Marittimo di Venezia, che comprende il territorio del Comune di Venezia,
nonché stabilire i limiti di navigazione rispetto alla costa dei Circondari Marittimi di
Venezia, Caorle e Jesolo compresi nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia;
VISTI il R.D. 30 marzo 1942, n.327 “Approvazione del testo definitivo del Codice della
navigazione” ed il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328 “Approvazione del Regolamento per
l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)”;
VISTA la legge 11 febbraio 1971, n° 50 e 6 marzo 1976, n° 71 sulla navigazione da
diporto e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 09 ottobre 1997, n° 431 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
VISTO il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n° 478, “Regolamento recante norme di
sicurezza per la navigazione da diporto”;
VISTA la Legge 08 luglio 2003, n ° 172 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio
della nautica da diporto e del turismo nautico;
VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 “Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’art.6 della legge 8 luglio 2003, n.172”
VISTI gli artt. 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 e l’art. 9 delle
Legge 16 marzo 2001 n° 88;
VISTA la Legge Regionale Veneto 4 novembre 2002, n° 3 recante la disciplina delle
concessioni del Demanio Marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari;
VISTI il dispaccio n°02.01.04/34660 del 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto, la circolare prot. n° 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n°
5171080/A.2.50 datata 10 aprile 1995 e la circolare n° 5171328/A.2.50 in data 20 maggio
1994 del Ministero dei trasporti e della navigazione aventi per oggetto “Disciplina dell’uso
delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”, nonché la circolare n° 120
Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n° DEM2A-1268 in data 24.05.2001 dello stesso
Ministero avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni ed
il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03.04.2003 dello stesso Ministero;
CONSIDERATO che i litorali dei Circondari Marittimi di Venezia, Jesolo e Caorle sono
formati in gran parte da coste basse con spiagge estese, intervallate in alcuni tratti da
pennelli, prospicienti zone di mare con fondali che degradano lentamente verso il largo, per
la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari al
fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare e
delle spiagge;
RITENUTO opportuno aggiornare la propria ordinanza n° 77/04 in data 25 giugno 2004;
ORDINA
Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, come
stabilito dai Comuni costieri, presso le stesse devono essere operativi i servizi di
salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.
Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione
balneare stabilita dal Comune costiero competente ovvero successivamente alla sua
conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e
prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per
elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben
visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura:
“ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI
APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
2. Nelle spiagge libere, il Comune, se non provvede a garantire il servizio di
salvamento, deve provvedere ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica
ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura:
“ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI
APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
Art. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NELL’AMBITO
DEL COMPARTIMENTO_MARITTIMO DI VENEZIA
1.
Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, dalla diga nord del
porto di Chioggia alla foce del fiume Tagliamento, la zona di mare per una distanza di
500 metri dalla battigia è prioritariamente destinata alla balneazione nel periodo di cui
all’art. 1 della presente ordinanza. Chi nuota oltre tale distanza deve segnalare la
propria presenza mediante il galleggiante bicolore previsto per l’attività subacquea
all’art.5 punto 1.4, ma con sagola non più lunga di tre metri, ovvero mantenersi in
prossimità dell’unità dalla quale si è immerso.
1.1
Nella zona di mare riservata alla balneazione è vietato il transito di qualsiasi
unità navale ad eccezione dei mezzi appartenenti a Corpi dello Stato impiegati in
attività di servizio nonché dei mezzi nautici indicati nella presente ordinanza e di
quelli individuati nelle ulteriori ordinanze emesse rispettivamente dalla Capitaneria di
Porto di Venezia e dagli Uffici Circondariali Marittimi di Caorle e Jesolo per le zone
di mare ricadenti nella propria giurisdizione;
1.2 Il limite della zona sopra indicata deve esser segnalato dai concessionari di
strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente
ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, parallelamente alla
linea di costa in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni,
comunque nel numero minimo di 2;
1.3 I Comuni provvedono a mettere in opera e a mantenere tale sistema di
segnalazione, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Nelle spiagge
frequentate dai bagnanti sprovviste di boe che segnalino le acque riservate alla
balneazione dev’essere sistemata un’adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti
(redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE! LIMITE DELLE
ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 500 DALLA COSTA)
NON SEGNALATO”
1.4 I concessionari, per le aree in concessione, e i Comuni rivieraschi, per gli
specchi acquei antistanti le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale
possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure
(mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti
di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a cinque metri, le
cui estremità sono ancorate al fondo ovvero con cartelli di segnalazione apposti su
pali. Ove ciò non sia possibile deve essere apposta sulla relativa spiaggia la seguente
segnaletica redatta in più lingue ben visibile agli utenti “ATTENZIONE! LIMITE
ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”.
1.5 I gavitelli ed i relativi corpi morti devono essere rimossi definitivamente al
termine della stagione balneare e comunque non oltre il 1° ottobre da parte di chi ha
provveduto a farli installare.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Nella zona di mare riservata alla balneazione, nelle ore comprese fra le 08.30 e le
19.30, È VIETATO:
Il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti
da diporto a propulsione a remi/pale del tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance
nonché pedalò e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i
campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere
eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,
n°470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di
apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora
non appartenenti a Corpi dello Stato e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla
costa. Dal divieto sono esentate altresì le unità impiegate in operazioni di pulizia
degli specchi acquei, qualora preventivamente autorizzate dall’Ufficio
Circondariale Marittimo competente. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10
metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento o di pulizia;
l’ormeggio e l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvo i casi
regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima rilasciata
dagli enti locali;
l’atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di kite-surf nei tratti di
arenile in concessione per strutture balneari. Sulle spiagge libere l’atterraggio è
consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.
Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario se non condotte a remi
devono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di
lancio le cui caratteristiche sono indicate al successivo art. 8.
Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti si richiamano le disposizioni
contenute nelle Leggi 11 febbraio 1971, n°50 e 6 gennaio 1976, n°51 sulla
navigazione da diporto e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel
Decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n°478. Il conduttore è responsabile delle
dotazioni della propria unità e della propria attrezzature di sicurezza e
marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare.
Art. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
1.
-
È VIETATA la balneazione:
nei porti;
nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori di pontili o
passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati,
dei campi boe in concessione e dei campi boe per la sosta temporanea;
nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze e quelle riservate alla
maricoltura;
entro metri 100 da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione
acque;
nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque genere fino ad
una distanza di 100 metri di raggio dai margini dell’imboccatura verso il largo;
-
ad una distanza inferiore a metri 200 dalle navi militari e mercantili alla fonda di
qualsiasi nazionalità;
nelle zone di mare interdette dall’Autorità Marittima con apposita ordinanza
nonché dalle altre Autorità competenti;
-
Art. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO
1.
1.1
1.2
2.
-
Durante l’orario di apertura gli stabilimenti balneari e - nel caso abbiano il fronte
mare libero da altre strutture balneari in concessione - anche i campeggi e le
colonie marine concessionari, devono attivare servizi di assistenza, salvataggio e
pronto soccorso. I servizi sopra citati, oltre che essere organizzati in forma
individuale da ciascun concessionario, possono essere svolti anche in forma
collettiva da consorzi/società, appositamente incaricati dai concessionari
interessati che sono tenuti a dare comunicazione all’Autorità Marittima, fornendo
un piano di salvataggio ove siano indicate le postazioni di salvataggio, i mezzi
impiegati nonché il personale addetto.
Anche se il servizio viene svolto in forma collettiva, la responsabilità del corretto
funzionamento del servizio medesimo rimane attribuita al concessionario.
Il servizio di assistenza e salvataggio, nella sua consistenza minima e
prescindendo dalla forma in cui esso è svolto, deve essere assicurato da almeno
un assistente abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione
Italiana Nuoto, ogni 100 metri di fronte mare in concessione o frazione.
Se per il predetto servizio viene utilizzato un mezzo di salvataggio con motore ad
idrogetto, è consentito l’impiego di due assistenti ogni 300 metri di fronte mare o
frazione.
Presso ogni piscina ubicata in area demaniale marittima, il servizio di assistenza e
salvataggio deve essere garantito da un bagnino di salvataggio.
L’assistente sopra citato deve:
a) Indossare una maglietta con la scritta “SALVATAGGIO”;
b) Essere dotato di fischietto professionale;
Non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato al altro servizio,
salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con un altro operatore
abilitato.
L’assistente deve stazionare, salvo i casi di assoluta necessità nella postazione di
cui al successivo comma 2 oppure in mare sull’imbarcazione di servizio. Ove non
risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d’autorità delle strutture
fino all’accertamento del ripristino del servizio stesso.
Presso ogni postazione di salvataggio, che può essere ubicata su un’altana od
altra idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di
almeno due metri devono essere permanentemente disponibili:
un binocolo;
un paio di pinne;
un megafono;
un’imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la
scritta “SALVATAGGIO”, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola
3.
4.
5.
6.
7.
galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale
imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.
E’ facoltà del concessionario posizionare presso la postazione di salvataggio una
moto d’acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di
Porto di Venezia, quale mezzo integrativo dell’organizzazione dell’attività di
salvamento predisposta a norma del presente articolo. Qualora sia impiegata una
moto d’acqua dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- la moto d’acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta SALVATAGGIO su
entrambi i lati e a far data dal 1 maggio 2007 dovrà essere di colore rosso;
- dovrà essere impiegata esclusivamente per l’espletamento del servizio
salvataggio; per tale impiego non si applica l’art. 9 della presente ordinanza.
- il conduttore della moto d’acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in
corso di validità;
- a bordo della moto d’acqua, oltre al conduttore di cui al punto che precede,
dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
- durante l’uscita in mare conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno
indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
- la moto d’acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla
stessa moto d’acqua tramite sganci rapidi.
E’ rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza
bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo ad ottimizzare la
prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di
fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine,
distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.).
In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere
posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla
navigazione da diporto con la sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di
pericolo o rischio per la balneazione in ogni stabilimento deve essere issata, a
cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una
bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio
o pericoloso.
L’avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte per altoparlante o megafono.
In relazione alla presenza di bagnanti in mare, il servizio di salvataggio potrà
essere ridotto del 50%, mediante turnazione del personale impiegato, nell’arco
temporale dalle ore 13:00 alle ore 15:00 previa esposizione della bandiera rossa
e di un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti recante la seguente
dicitura: “ATTENZIONE IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO È RIDOTTO
DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 15:00”;
Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
- tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione,
- una cannula di respirazione bocca a bocca;
- un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle
competenti autorità sanitarie;
8.
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni
prescritte dalla normativa vigente;
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare deve
essere dotato:
- di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in
materia;
- di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve
essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte
all’uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 7 del
presente articolo.
Art. 5 – DISCIPLINA DELLA PESCA
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
L’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea
regolamentata al punto 1.2, È VIETATO dalle ore 08:30 alle 19:30 nella fascia
di mare di metri 500 dalla spiaggia indicata all’art. 2 della presente ordinanza.
Da moletti, pennelli e scogliere (naturali o artificiali) è consentita anche in tali
orari la sola pesca con canna purché la zona non sia frequentata da bagnanti e
comunque non ne siano presenti entro il raggio di 50 metri. In tal caso l’attività
dovrà essere sospesa in modo da non inibire il sereno e sicuro esercizio della
balneazione.
La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130
e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n°1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In
particolare È SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le
spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri
500 dalla riva.
La pesca subacquea a carattere sportivo è consentita soltanto in apnea, senza
l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
È VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea
carica.
Quando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione, chiunque
esercita attività subacquee diverse dalla pesca, deve segnalare la propria presenza
nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo mediante
apposito pallone ovvero segnale (bandiera rossa con banda trasversale bianca)
issato su unità navale e ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di
detto segnale. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora
operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Di notte il
segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro d’orizzonte,
presente sull’unità di appoggio o qualora sia assente, fissata sull’asta del segnale
galleggiante. Nella zona di mare ove vengono esercitate tali attività, le unità
navali in transito devono prestare la massima attenzione e comunque è vietato
navigare ad una distanza inferiore a 100 metri dal segnalamento previsto.
Art. 6 - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO
ASCENSIONALE E TRAINO GALLEGGIANTI DEL TIPO SILURI, BIG
BANANA, ECC.
1.
2.
La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come
modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina
Mercantile.
Il paracadutismo ascensionale ed il rimorchio di galleggianti comunemente
denominati “banana” e simili, sono disciplinati dagli artt.5, 6 e 7 dell’ordinanza
n°48/2006 emessa dalla Capitaneria di Porto di Venezia in data 4 maggio 2006
che ne vieta l’esercizio ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa, nonché
all’imboccatura e lungo le rotte di accesso ai porti e nell’intero ambito portuale di
Venezia e limita le suddette attività solo alle ore diurne con mare calmo e vento
di intensità non superiore al terzo grado della scala Beaufort. La richiamta
ordinanza detta le altre condizioni di sicurezza e gli adempimenti amministrativi
a cui è subordinato lo svolgimento dell’attività.
Art. 7 – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DELLE UNITÀ NAVALI A
MOTORE E DEI NATANTI DA DIPORTO NELL’AMBITO DEL
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VENEZIA.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
Nelle acque ricadenti nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, dalla
diga Nord del porto di Chioggia alla foce del fiume Tagliamento, tutte le unità
navali e a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 e i 1000
metri dalla spiaggia devono tenere una velocità non superiore a 10 nodi e
comunque devono navigare in dislocamento.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia e fatte salve le
eccezioni previste nelle apposite ordinanze emesse rispettivamente dai Capi dei
Circondari Marittimi di Venezia, Caorle e Jesolo per la zona di mare ricadente
nella propria giurisdizione, l’esercizio del noleggio di piccoli natanti a remi o
pedali destinati al diporto dei bagnanti, da parte delle ditte debitamente
autorizzate dai Comuni costieri competenti per territorio, nel Circondario
Marittimo di Venezia deve essere effettuato con l’osservanza delle disposizioni
dell’art.4 dell’ordinanza 48/2006.
I natanti a remi o a pedali comunemente denominati jole, canoe, pattini,
sandolini, mosconi e natanti similari possono navigare entro 300 metri dalla costa
in ore diurne senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza. Tali unità non
potranno comunque superare i 500 metri dalla costa anche se munite delle
dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Le tavole a vela e le piccole imbarcazioni a vela o a motore non possono
allontanarsi più di un miglio dalla costa in ore diurne.
I natanti non a motore possono essere condotti da persone di età non inferiore ad
anni 14. I natanti a motore devono essere condotti nel rispetto e nei limiti del
vigente Regolamento che disciplina le patenti nautiche (D.P.R. n°431/1997) ed in
particolare:
a) Il conducente deve aver compiuto i 16 anni d’età nell’ipotesi in cui a bordo
del natante sia installato un motore avente una cilindrata inferiore a 750 cc. se
a carburazione a 2 tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a 4 tempi fuoribordo,
o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entrobordo, o a 2000 cc. se a
motore a diesel, comunque con potenza inferiore a 30 Kw o a 40.8 cv.;
b) Per la condotta di natanti a motore, a bordo dei quali sia installato un motore
avente potenza superiore a quelle indicate alla precedente lettera a), il
conducente deve aver compiuto 18 anni d’età e deve essere in possesso di
patente nautica.
c) Per la condotta delle moto d’acqua il conducente deve aver compiuto 18 anni
d’età e deve essere in possesso di patente nautica.
1.5
1.6
1.7
1.8
Il noleggiante deve tenere sempre approntata un’idonea unità di salvataggio con
salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 mt. e cavo di
rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti
noleggiati in caso di pericolo o di cambiamento meteorologico. Tale unità non è
necessaria quando il noleggiante si identifichi con il titolare di uno stabilimento
balneare che sia già munito di unità per soccorso da ritenersi idonea. Gli scafi dei
natanti noleggiati devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o
ragione sociale e con un numero progressivo. Quando lo stato del mare è
pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la
navigazione in sicurezza, il noleggiante deve segnalare la situazione di pericolo
issando una bandiera rossa su un pennone installato sulla spiaggia. In tali
condizioni di pericolo non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque,
deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare.
Per l’uso delle tavole a vela (windsurf) deve essere indossata una cintura di
salvataggio di tipo approvato.
Per effettuare il noleggio di natanti da diporto è fatto obbligo di predisporre
apposito corridoio di lancio di cui all’art. 8 della presente Ordinanza.
L’utilizzo del kite surf è consentito in ore diurne oltre 500 metri e fino a un
miglio dalla costa, a non meno di un miglio dalle dighe fonaree o
dall’imboccatura dei porti e dalle foci dei fiumi. Tali mezzi, sospinti da
aquilone/paracadute, devono raggiungere i 500 metri dalla costa senza l’utilizzo
di detta propulsione.
Art. 8 – CORRIDOI DI LANCIO
1.
1.1
1.2
Aree in concessione per l’esercizio di attività nautiche e noleggio natanti.
I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al
fine di realizzare “corridoi di lancio” per l’atterraggio e la partenza delle unità da
diporto a motore, a vela, con motore ausiliario e tavole a vela.
I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
- larghezza non inferiore a metri 10;
- profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti pari a 500 metri;
- delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati a
intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50
metri;
- individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine
bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
- posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di cartelli
all’inizio del corridoio riportanti la segnalazione “CORRIDOIO RISERVATO
ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.
2.
Norme di comportamento
2.1
Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i
corridoi con la massima prudenza.
Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a
velocità non superiore a 3 nodi.
Le unità da diporto a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non
condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge
utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
È fatto comunque divieto di ormeggiarsi od ancorarsi all’interno dei corridoi di
lancio.
2.2
2.3
2.4
Art. 9 – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DELLE MOTO D’ACQUA O
ACQUASCOOTERS, JET-SKY E NATANTI SIMILARI NELL’AMBITO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VENEZIA.
1.
1.1
1.2
1.3
La circolazione delle moto d’acqua e natanti similari, disciplinata con Ordinanza
n°71/94 emanata dalla Capitaneria di Porto di Venezia in data 09.08.1994,
durante la stagione balneare di ciascun anno è consentita in ore diurne con
condizioni meteo marine favorevoli ed alle seguenti condizioni:
- il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo dei natanti di cui trattasi è consentito
dai corridoi di lancio predisposti lungo il litorale;
- l’entrata e l’uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 (tre)
nodi;
- la navigazione è consentita ad una distanza minima di metri 500 e non superiore
a 1000 metri dalla costa e ad una distanza non inferiore a 100 metri da tutte le
altre unità e da eventuali bagnanti.
Al di fuori della stagione balneare il varo, l’alaggio la partenza e l’approdo dei
mezzi di cui trattasi è consentito da qualsiasi punto dalla costa, ferme restando le
altre condizioni sopraindicate.
La condotta delle moto d’acqua è vietata ai minori di 18 anni ed il conducente,
maggiorenne e in possesso di patente nautica, ha l’obbligo di assicurare lo
spegnimento del mezzo in caso di caduta.
Durante la navigazione il conducente e l’eventuale passeggero devono indossare il
casco protettivo (del genere usato per lo sci nautico) e una cintura di salvataggio
di tipo approvato.
1.4 I noleggiatori di moto d’acqua e natanti similari devono dotare i natanti stessi di
apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non
regolamentare dei mezzi.
Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo degli Uffici Marittimi del
Compartimento Marittimo di Venezia nonché dei Comuni costieri del Veneto e sul
sito internet www.guardiacostiera.it/venezia/ordinanze.cfm. Deve inoltre essere esposta a
cura dei concessionari degli stabilimenti balneari, di campeggi e colonie marine del
Circondario Marittimo di Venezia in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata
della stagione balneare, nonché da coloro che esercitano l’attività di locazione di
natanti.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza,
che sostituisce ed abroga l’ordinanza n.77/04 emessa da questa Capitaneria di Porto
in data 25 giugno 2004.
3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato e salve le eventuali maggiori responsabilità derivanti
dall’illecito comportamento, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, ai sensi
degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell’articolo 39 della
Legge 11 febbraio 1971, n°50 e successive modificazioni, degli articoli 26 e 27 della
Legge 14 luglio 1965, n°963 sulla disciplina della pesca marittima ovvero
dell’articolo 650 del Codice Penale.
Venezia, 27.05.2006
F.to Il Capo del Compartimento e del
Circondario Marittimo di Venezia
Contrammiraglio (CP)
Stefano Vignani
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