Studio legale Iannitti

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Studio legale Iannitti
Documento di consultazione n. 2/2013
Provvedimento su “Gestione dei rapporti assicurativi via web”
Attuativo dell’art. 22, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221
Legenda
Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.
Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.
Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma a cui si riferisce l’osservazione e la
proposta di modifica. (La numerazione dovrà riferirsi ai nuovi articoli 38 bis, 38 ter e 38 quater del Regolamento n. 35; i commenti sulla
disciplina dell’entrata in vigore dovranno riferirsi all’articolo 3 del Provvedimento).
Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni e le proposte di modifica.
Commentatore
Avv.ti N. Juvara e S. Iannitti (Norton Rose Studio Legale)
Sul piano generale si sottopongo all’Autorità le seguenti osservazioni:
Osservazioni generali
Applicabilità nei confronti delle imprese comunitarie: come riconosciuto dalla Relazione di presentazione
(Relazione) nonché previsto dalla norma primaria, il Provvedimento viene emanata nell’ambito dei requisiti di
organizzazione di cui all’art. 30 del Codice delle Assicurazioni Private. Si ritiene pertanto che (in conformità al
principio generale dell’home country control) il Provvedimento non trovi applicazione nei confronti delle imprese
comunitarie operanti in Italia in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi (come del resto già
previsto in relazione agli obblighi di pubblicazione sul sito web previsti dal Regolamento IVASS n. 35 del 26
maggio 2010 - Regolamento Trasparenza). Al fine di scongiurare l’illegittimità parziale del Provvedimento, si
suggerisce pertanto di escludere espressamente l’applicazione del provvedimento nei confronti delle imprese
comunitarie.
Struttura dell’area riservata: si suggerisce di lasciare alle compagnie la libertà (sulla base delle politiche
aziendali e dei sistemi adottati) di scegliere se strutturare un’area riservata per ciascuna tipologia di contratto
assicurativo o copertura stipulata dal contraente (con più aree riservate riferibili allo stesso cliente), ovvero in
alternativa un’unica area riservata per ciascun contraente, indipendentemente dal numero di contratti stipulati
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dallo stesso (che verrebbero dunque tutti visualizzati nell’ambito della medesima area assicurativa). In ogni caso
si ritiene che, considerata la finalità della norma di semplificare la gestione dei rapporti, le informazioni e la
documentazione presente nell’area riservata debba essere unicamente quella relativa ai rapporti in essere, senza
necessità dunque di mantenere nell’area riservata le informazioni e la documentazione storica.
Generazione dell’area privata sul sito della compagnia: le compagnie dovrebbero avere la facoltà di
generare l’area privata unicamente laddove il contraente faccia richiesta delle credenziali, al fine di evitare gli
inutili costi associati alla generazione di aree di cui nessuno usufruirebbe; ciò in particolare con riferimento ai
rapporti già in essere, per i quali il reperimento della documentazione dagli archivi risulterebbe particolarmente
gravoso (v. infra commento sub art. 3 comma 3).
Semplificazione dei rapporti con la clientela: in conformità con l’obiettivo di “semplificazione delle procedure
e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei” previsto
dall’art. 15 bis del Decreto Legge 179/2012, si propone che (laddove il contraente abbia fatto specifica richiesta
delle credenziali di accesso all’area riservata) possano essere efficacemente effettuati mediante la pubblicazione
nell’apposita area riservata (in alternativa alla spedizione in formato cartaceo e previo eventuale invio di un alert
via email):
- i riscontri alle richieste di chiarimento di cui agli artt. 16 e 35 del Regolamento Trasparenza,
- le comunicazioni relative agli aggiornamenti ed alle modifiche dei fascicoli informativi di cui agli artt. 13 e 37
del Trasparenza, nonché
- le notifiche dovute ai sensi dell’art. 20 e 36 del Regolamento Trasparenza,
- i riscontri ai reclami (di cui al Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008).
La richiesta di credenziali dovrebbe peraltro essere considerata equivalente alla scelta da parte del cliente di
utilizzare l’area riservata come mezzo di comunicazione per ricevere qualsivoglia comunicazione effettuata
durante la vigenza del contratto assicurativo concluso a distanza, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento
IVASS n. 34 del 19 marzo 2010 (Regolamento in materia di vendita a distanza), e degli articoli 21 e 38 del
Regolamento Trasparenza.
Accesso all’area riservata da parte delle persone giuridiche: si osserva che la rubrica dell’art. 22 del
decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 fa riferimento all’introduzione di “Misure a favore della concorrenza e della
tutela del consumatore nel mercato assicurativo”, così restringendo ai soli consumatori l’ambito di efficacia delle
disposizioni in esso contenute; tale interpretazione è del resto confermata dall’autorità laddove ha precisato di
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avere intenzionalmente “prevista la facoltà per le imprese di non attivare il servizio per le coperture relative a
particolari rischi, non standardizzati e oggetto di negoziazione ad hoc: flotte di veicoli, “grandi rischi” ai sensi
dell’art. 1 del Codice delle assicurazioni; rischi agricoli stipulati in forma collettiva”. Conformemente, si
suggerisce di estendere la predetta facoltà di cui all’art. 38 bis comma 3 a “e) contratti assicurativi conclusi da
persone giuridiche“.
Articolo
Art. 38 bis
Comma
1
Osservazioni e proposte
Considerato il valore probatorio attribuito dal Codice dell’Amministrazione Digitale alle scritture formate
elettronicamente ed alle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su
supporto analogico (ad es. cartaceo), si propone di specificare che quanto pubblicato nell’area riservata ha
finalità meramente informativa, con la conseguenza che:
- per la ricostruzione del rapporto contrattuale bisognerà fare riferimento a quanto effettivamente pattuito tra le
parti, da provarsi per iscritto ai sensi dell’art. 1888 del Codice Civile;
- quanto indicato nell’area riservata in merito allo stato dei pagamenti non avrà in ogni caso l’effetto di liberare il
cliente dal pagamento del premio o delle rate di premio (ove ancora dovuti), né potrà considerarsi equivalente
ad una quietanza rilasciata dalla compagnia.
Laddove non si accolga la richiesta di escludere l’accesso all’area riservata per i contratti non standardizzati (v.
infra commento sub art. 38 bis comma 3), si propone altresì di precisare la possibilità per la compagnia, laddove
ancora in attesa della trasmissione da parte dell’intermediario della specifica documentazione contrattuale
sottoscritta dal contraente, di pubblicare le condizioni contrattuali corrispondenti alla versione standard del
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prodotto, indicando che la documentazione contrattuale completa sarà resa disponibile non appena ricevuta
dall’intermediario (presso cui il contraente potrà nel frattempo ottenere una copia della documentazione da lui
sottoscritta). Andrà conseguentemente modificata, in senso uniforme, anche la previsione di cui all’art. 38 bis
comma 4, prevedendo che la tempistica di aggiornamento tenga conto anche della effettiva remissione della
documentazione da parte dell’intermediario.
In alternativa, si potrà prevedere anche nel Provvedimento quanto già precisato in Relazione, circa la possibilità
di rendere “disponibile l’immagine del contratto firmato dal cliente, ovvero, in alternativa, il testo delle condizioni
di polizza corrispondenti a quelle che regolano il contratto sottoscritto”.
In relazione ai punti d) ed e) ed in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento Trasparenza, si
suggerisce, con riferimento ai contratti unit linked ed index linked, di prevedere unicamente la pubblicazione dei
valori previsti dal medesimo articolo, eventualmente mediante rinvio ad una pagina nella quale sono pubblicati i
relativi valori. Diversamente si prevederebbe un onere troppo gravoso e di difficile implementazione a carico
della compagnia, più gravoso rispetto a quanto previsto dalla normativa attualmente vigente.
Art. 38 bis
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Si propone di operare le seguenti modifiche:
- sostituire “valore del bene oggetto di copertura” con “somma assicurata in relazione al bene oggetto di
copertura”;
- sostituire “oltre ad ogni altro elemento utile a fornire al contraente un’informativa completa e personalizzata
con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa” con “oltre ad ogni altra elemento oggetto di opzione da
parte del cliente, utile a fornire un’informativa completa in relazione al contratto sottoscritto”.
Art. 38 bis
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Si formulano le seguenti osservazioni:
- in relazione alla let. d): si suggerisce di definire il “limitato arco temporale” cui si fa riferimento. In particolare,
considerata l’intenzione di escludere le polizze relativa ai rischi relativi ai viaggi di breve durata, si propone di far
riferimento ad un periodo di almeno 4 mesi (conformemente al criterio di cui all’art. 1 paragrafo 1 let. fff) del
Codice delle Assicurazioni Private);
- in aggiunta a quanto osservato in via generale con riferimento all’applicazione del provvedimento alle persone
giuridiche, considerata la volontà (evidenziata nella Relazione) di escludere l’applicazione del Provvedimento nei
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confronti di tutti i contratti “non standardizzati ed oggetto di negoziazione ad hoc”, si suggerisce di aggiungere
all’elenco la seguente let. f) “contratti non standardizzati, laddove le parti abbiano pattuito una o più modifiche
su richiesta del contraente”. In alternativa, si potrà prevedere il rinvio alla documentazione cartacea per le
eventuali pattuizioni concordate in deroga alla versione standardizzata del prodotto.
Art. 38 bis
Art. 38 ter
Art. 38 ter
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Si suggerisce di precisare che la data di aggiornamento che deve essere indicata è semplicemente quella
dell’ultimo aggiornamento disponibile, sì da eliminare il dubbio che nell’area riservata
debbano essere
mantenute anche la documentazione e le informazioni storiche relative al rapporto contrattuale ancora in essere.
Si propone di aggiungere l’inciso “, su richiesta del contraente”, in conformità a quanto indicato nella Relazione.
Con riguardo ai contratti in forma collettiva, si ritiene ultroneo il riferimento agli assicurati che vantano “un
interesse alla prestazione”, dal momento che:
(i) la norma primaria ha fatto riferimento unicamente alla figura del “contraente”, così escludendo qualsiasi
soggetto assicurato che non abbia assunto obblighi direttamente nei confronti della compagnia assicurativa
(quali ad esempio gli aderenti ad una polizza collettiva). Se la disposizione fosse confermata, gli assicurati di una
polizza collettiva godrebbero dunque di una maggior tutela rispetto agli assicurati delle polizze individuali in cui
vi sono assicurati diversi dal contraente (es. polizza per conto altrui); e
(ii) nella maggior parte dei casi, i soggetti assicurati aventi un interesse alla prestazione sono sconosciuti e non
risultano censiti dalla compagnia. Si suggerisce pertanto di limitare la previsione agli assicurati delle polizze
collettive noti e censiti dalle compagnie assicurative, con esclusione innanzitutto delle posizioni ed applicazioni
assicurative per le quali vi è una deroga all’annotazione nei registri delle compagnie assicurative, ai sensi dell’art.
7 comma 3 del Regolamento IVASS n. 27 del 14 ottobre 2008.
Art. 38 ter
Art. 38 ter
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Il paragrafo risulta mancante.
Si formulano le seguenti osservazioni e proposte:
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- la gratuità del servizio dovrebbe essere al netto dei costi di connessione, a carico del contraente;
- in relazione all’utilizzo delle aree riservate per scopo pubblicitario, si propone di ammettere la sola possibilità di
pubblicizzare prodotti assicurativi della compagnia o di altre società del medesimo gruppo assicurativo. La
soluzione proposta appare essere il giusto contemperamento tra gli interessi contrapposti di compagnie e
contraenti, considerato che:
(a) la finalità di garantire “una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica”
non è affatto frustrata dalla presenza di una pubblicità avente ad oggetto i prodotti assicurativi della compagnia;
(b) l’introduzione di messaggi pubblicitari consentirebbe alla compagnia di generare ricavi utili a sostenere i costi
per l’implementazione dell’infrastruttura tecnologica richiesta;
(c) i contraenti sarebbero comunque garantiti dal necessario rispetto dalle norme in materia di pubblicità
previste dalle norme in materia di trasparenza, nonché da quelle in materia di vendita a distanza (che
disciplinano la fase eventuale del successivo acquisto). L’Autorità potrebbe peraltro ulteriormente rafforzare tali
tutele, prevedendo che eventuali pubblicità siano collocate solo a margine o in chiusura di pagina, in ogni caso
non eccedendo alcune dimensioni;
(d) l’accesso all’area riservata è del tutto facoltativo e volontario da parte del cliente, il quale (considerate le
norme sopra richiamate) giammai potrebbe peraltro addivenire ad un acquisto involontario di un prodotto
assicurativo nell’ambito dell’area riservata;
(e) il Regolamento in materia di vendita a distanza già prevede la possibilità per le compagnie di proporre ai
contraenti prodotti appartenenti ai medesimi rami di quelli già acquistati, senza necessità di raccogliere uno
specifico consenso relativo all’uso di mezzi di comunicazione a distanza. Appare quindi incoerente che alla
compagnia sia proposta qualsiasi possibilità di promozione di nuovi prodotti, proprio nei casi in cui il cliente
accede all’area riservata gestita dalla stessa;
(f) il divieto appare particolarmente penalizzante per le compagnie operanti prevalentemente (o esclusivamente)
a mezzo del canale web (in particolare nel settore R.C.A.), limitando fortemente le politiche di marketing di tali
compagnie, nonché la stessa possibilità del cliente in portafoglio di accedere utilmente alle offerte vantaggiose lui
riservate (offerte di particolare rilevanza nel settore R.C.A., considerato l’elevato livello dei premi più volte
lamentato dai consumatori e dalle Autorità). I clienti di una compagnia diretta, difatti, sono già abituati ad
accedere direttamente all’area clienti loro riservata, senza passare per la “home page” del sito (solitamente
visitata dai soli nuovi clienti); ciò che, in presenza del divieto, determinerebbe una ingiusta ed incomprensibile
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discriminazione a danno dei clienti esistenti;
- l’accessibilità all’area riservata “da qualsiasi postazione” appare tecnicamente di difficile ed onerosa
implementazione, richiedendo inoltre un continuo aggiornamento dei sistemi, al passo con l’evolversi delle
tecnologie. Si suggerisce quindi di limitare il perimetro obbligatorio della fruibilità del servizio area riservata ai
soli computer (con esclusione di smartphone, tablet, ecc.) ed ai soli browser comunemente utilizzati sul mercato,
lasciando alle compagnie l’eventuale facoltà di estendere il servizio a tutti i possibili canali di comunicazione.
Art. 3
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Il termine di adeguamento previsto dalla legge è di 60 giorni. Considerato che tale termine si riferisce al
compimento di un’attività da parte delle compagnie nell’ambito dei propri requisiti organizzativi, appare tuttavia
ragionevole che tale termine si riferisca all’avvio dei processi interni (eventualmente con un termine massimo,
più lungo, entro cui completare l’intera procedura con la disponibilità concreta dell’infrastruttura tecnologica).
Non si può difatti trascurare che l’implementazione della misura comporterà rilevantissimi oneri a carico delle
compagnie, le quali in brevissimo tempo dovranno provvedere a:
-
Modificare le procedure di emissione e conservazione dei prodotti, anche impartendo apposite istruzioni
alla rete degli intermediari, al fine di garantire la corretta alimentazione del sistema che gestisce le aree
riservate (la concretezza delle informazioni da pubblicare sul sito rende difatti necessario un raccordo con
la rete degli intermediari);
-
Individuare il soggetto cui affidare la gestione del servizio in caso di esternalizzazione, ovvero individuare
e formare il personale che si dedicherà alla gestione del servizio;
-
Negoziare la necessaria contrattualistica con il soggetto di cui al punto precedente;
-
Esperire le formalità previste in materia di esternalizzazione. In particolare si ritiene che il servizio sia da
considerarsi essenziale ed importante, richiedendo pertanto la preventiva notifica all’IVASS 45 giorni
prima della sua esecuzione;
-
Prevedere la migrazione sul sito web della documentazione già esistente (laddove l’obbligo si riferisca ai
contratti già in essere);
-
Testare, per un periodo transitorio adeguato alla complessità del servizio, le funzionalità del sistema;
-
Adeguare il sistema e le procedure dei controlli interni, al fine di comprendere tale servizio nel perimetro
delle verifiche e dei monitoraggi.
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Ciò peraltro dovrà avvenire in un contesto in cui non tutte le compagnie assicurative posseggono già un’area
riservata nel proprio sito web, ragion per cui un termine troppo breve finirebbe per avvantaggiare le compagnie
già attrezzate a danno delle altre (in particolari quelle straniere, nella maggior parte dei casi non tenute a tali
misure nel proprio paese d’origine, salvo il caso in cui, in coerenza con il suggerimento di cui sopra, le
compagnie comunitarie siano esentate dagli obblighi di cui al presente provvedimento).
Art. 3
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Si suggerisce di eliminare la previsione e di prevedere che l’obbligo non sia riferibile ai “contratti in corso alla
data di entrata in vigore del presente Provvedimento”.
Prescrivere la necessità di un’area riservata per tutti i contratti sin qui stipulati (con un’indicazione dettagliata e
personalizzata delle posizioni dei singoli) determinerebbe difatti un onere enorme a carico delle compagnie, che
sarebbero costrette a richiamare dagli archivi tutte le polizze rilevanti ed a censire tutti i dati in esse contenuti,
polizza per polizza, posizione per posizione.
Al contrario, la continuazione della gestione dei rapporti secondo la modalità tradizionale (da sempre adottata dal
mercato assicurativo) non può essere considerata dannosa nei confronti dei contraenti, i quali hanno sin qui fatto
affidamento su di una gestione “fisica” e “cartacea” del rapporto contrattuale, anche con l’ausilio
dell’intermediario, ed hanno sottoscritto già sottoscritto un contratto che non prevedeva alcuna facoltà di
accedere ad un’area riservata.
Laddove l’Autorità dovesse ritenere di mantenere l’impostazione attuale, si suggerisce:
- in via subordinata, di prevedere che l’obbligo valga unicamente in relazione a quei contratti per i quali sia
giunta una specifica richiesta di ottenimento delle credenziali di accesso all’area riservata;
- in via ulteriormente subordinata, di precisare che nell’ambito dei “contratti in corso” vadano considerate anche
le posizioni riguardanti polizze collettive o convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore della disciplina in
commento, sebbene l’adesione o l’applicazione del contratto collettivo avvenga successivamente alla medesima
data. Non vi è difatti alcuna ragione per determinare una discriminazione tra le due categorie di soggetti, solo in
ragione della data della loro adesione alla polizza collettiva.
In relazione alla comunicazione agli assicurati del loro diritto di “richiedere le credenziali di accesso all’area
riservata”, si suggerisce di modificare il wording come segue: “in occasione dell’eventualea prima comunicazione
da inviare in adempimento degli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente o da disposizioni
contrattuali“. Ciò in quanto per taluni prodotti assicurativi danni potrebbe non essere richiesta alcuna
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comunicazione.
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