Regolamento Consiglio Ordine - Ordine Architetti PPC Monza

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Regolamento Consiglio Ordine - Ordine Architetti PPC Monza
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
CAPITOLO 1 - GENERALITA’
Il presente regolamento è redatto in base all’art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.
ART. 1
Il presente Regolamento del Consiglio dell'Ordine di Monza e della Brianza è stato approvato in
seduta di Consiglio con deliberazione n.16/2015 del 30 settembre 2015 assunta con voto
favorevole della maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei Consiglieri nel numero previsto
dall'ordinamento.
Il presente Regolamento non ha scadenza e la sua abrogazione, modificazione o interpretazione
deve essere deliberata in seduta di Consiglio dalla maggioranza qualificata dei Consiglieri.
La mancata attuazione, o l'inosservanza delle norme del presente Regolamento sono da
considerarsi gravi mancanze delle norme deontologiche. Copia del presente Regolamento sarà
divulgata a tutti gli iscritti, consegnata a tutti i futuri nuovi iscritti all'Albo degli Architetti P. P. e C. di
Monza e della Brianza e pubblicata sul sito dell’Ordine.
Copia del presente Regolamento sarà inviata per conoscenza a tutti gli Enti ed organismi
interessati che ne faranno richiesta.
CAPITOLO 2 – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO
ART. 2.1 – Cariche del Consiglio e loro elezione
Il Consiglio dell’Ordine dovrà essere convocato secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n.
169. Nel corso della prima seduta il Consiglio procederà ad eleggere con voto palese e nell’ordine:
il Presidente, iscritto alla sezione A dell’Albo, il Segretario ed il Tesoriere.
ART. 2.2 – Nomina dei vice Presidenti
Il Consiglio, su proposta del Presidente e con apposita delibera, ha facoltà di nominare al suo
interno fino a due Vice Presidenti.
ART. 2.3 – Nomina dei vice Segretari e vice Tesorieri
Il Consiglio, su proposta del Segretario e del Tesoriere e con apposita delibera, ha facoltà di
nominare un vice Segretario e un vice Tesoriere, scelti all’interno del Consiglio.
ART. 2.4 – Nomine all’interno del Consiglio
Il Consiglio nomina tra i Consiglieri medesimi, su proposta del Presidente, il Presidente della
Commissione Parcelle.
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Il Consiglio ha facoltà di nominare, tra i Consiglieri medesimi, i responsabili e i coordinatori delle
Commissioni permanenti e/o coloro che s'incaricheranno di tenere attivo e aggiornato lo scambio
di informazioni sulle rispettive attività tra Ordine e Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. e tra Ordine
e Consulta degli Ordini Lombardi.
I Consiglieri nominati dall'Ordine in qualità di responsabili o coordinatori di Commissioni sono
tenuti a relazionare periodicamente il Consiglio sullo stato dei rapporti intrapresi con Enti o
Istituzioni esterne ed è fatto loro divieto di intraprendere iniziative autonome dalla volontà del
Consiglio.
ART. 2.5 – Compiti del Presidente
Ai sensi dell’art. 38 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell’art. 4 del DPR 8 luglio 2005 n. 169, il
Presidente rappresenta legalmente l'Ordine e il Consiglio e coordina i lavori del Consiglio e delle
Assemblee. Il Presidente dovrà periodicamente informare il Consiglio del suo operato.
ART. 2.6 – Compiti dei vice Presidenti
I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente (in assenza di delega per ordine di anzianità di
iscrizione) in caso di dichiarata assenza nell’ordinaria gestione amministrativa e di rappresentanza
dell’Ordine.
I Vice Presidenti svolgono il loro ruolo in un clima di collaborazione fattiva con il Presidente per
favorire e migliorare l’attività del Consiglio.
ART. 2.7 – Compiti del Segretario
Oltre agli obblighi previsti dell’art. 39 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è altresì compito del
Segretario:
a) redigere il verbale delle sedute;
b) redigere l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
c) vigilare sulle eventuali persone dipendenti dell’Ordine.
Il Segretario ed il suo eventuale vice si coordineranno per svolgere le sopracitate attività. In
assenza del Segretario ne fa le veci l’eventuale vice Segretario.
ART. 2.8 – Compiti del Tesoriere
Oltre agli obblighi previsti dell’art. 40 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è altresì compito del
Tesoriere:
a) essere responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’Ordine;
b) riscuotere il contributo annuale fissato dal Consiglio;
c) riscuotere ogni contributo dovuto all’Ordine;
d) pagare i mandati vistati dal Presidente e/o dal Segretario;
e) tenere tutti i registri contabili a norma di legge;
f) tenere aggiornato l’inventario dei beni dell’Ordine;
g) provvedere alla stesura del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
Il Tesoriere ed il suo eventuale vice si coordineranno per svolgere le sopracitate attività. In
assenza del Tesoriere ne fa le veci l’eventuale vice Tesoriere.
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CAPITOLO 3 - ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO
ART. 3.1 – Convocazione
Il Consiglio è di norma convocato via fax o posta elettronica dal Presidente con un preavviso di
almeno 48 ore e presieduto dal Presidente. In sua assenza è presieduto da uno dei vice Presidenti
(per ordine di anzianità di iscrizione), o in assenza di questi dal Consigliere che fra i presenti risulti
il più anziano per l'iscrizione all'Albo.
ART. 3.2 – Ordine del Giorno
Gli Ordini del Giorno contengono i temi e gli argomenti indicati dal Presidente e/o da ciascun
Consigliere, anche su proposta dei singoli iscritti.
La Segreteria è tenuta ad informare i Consiglieri sui contenuti degli O.d.G. con un preavviso di
almeno 24 ore dalla seduta di Consiglio.
Gli Ordini del Giorno, per la parte non riservata ed escludendo il promemoria, sono pubblici e
disponibili presso la sede dell'Ordine, contestualmente alla seduta.
ART. 3.3 – Validità delle sedute
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero pari alla metà più uno dei
membri. Il numero legale deve essere raggiunto entro 1 ora dall’orario stabilito per la
convocazione; se questo non viene raggiunto la seduta è dichiarata deserta.
ART. 3.4 – Attività
Il Consiglio lavora collegialmente.
I Consiglieri, isolatamente o non, possono venire incaricati dal Consiglio di preparare e istruire
pratiche o esaminare varie problematiche inerenti la professione.
Il Consiglio segue periodicamente il lavoro dei Consiglieri e delle Commissioni.
Il Consiglio nomina i coordinatori, i responsabili e i componenti delle Commissioni permanenti, le
terne delle Commissioni Edilizie, di quelle Urbanistiche e del Collaudo delle opere in cemento
armato e i rappresentanti dell'Ordine nei Concorsi o in Commissioni similari su richiesta degli Enti
Pubblici o di privati, su proposta delle Commissioni permanenti.
ART. 3.5 – Deliberazioni
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale quello del
Presidente. Tutte le votazioni espresse in Consiglio sono palesi, eccetto che ne venga fatta
specifica richiesta di segretezza da parte di 1/3 dei Consiglieri e la motivazione di tale richiesta
dovrà essere verbalizzata.
Le Delibere, salvo espressa diversa
dall’approvazione del verbale di Consiglio.
determinazione
del
Consiglio,
sono
esecutive
ART. 3.6 – Pubblicità delle Delibere
Tutte le deliberazioni del Consiglio sono evidenziate nei verbali.
Le Delibere saranno accompagnate dal numero dei Consiglieri presenti, dal numero dei voti
favorevoli o contrari e dalle eventuali dichiarazioni di voto.
Per le deliberazioni relative a procedimenti disciplinari si rinvia al cap. 9 del presente Regolamento.
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ART. 3.7 – Verbali
I Verbali delle sedute di Consiglio vengono redatti sulla base degli appunti e/o registrazioni
effettuati durante la seduta.
I Verbali devono riportare integralmente le deliberazioni di Consiglio comprese le dichiarazioni di
voto e i risultati delle votazioni e devono essere approvati nella successiva seduta. I verbali
dovranno anche contenere le eventuali osservazioni che ogni singolo Consigliere richieda
esplicitamente vengano messe a verbale contestualmente alla seduta. Quando l'argomento in
discussione comporta la valutazione del comportamento e/o della figura di uno o più iscritti, la
trattazione e la relativa verbalizzazione sono riservate, salvo specifica richiesta degli interessati
ritenuta accoglibile dal Presidente.
I Verbali approvati per la parte non riservata sono consultabili presso la sede dell'Ordine e sul sito
dell’Ordine tramite identificazione a mezzo password.
ART. 3.8 – Presenza in Consiglio
I Consiglieri devono partecipare alle sedute di Consiglio per l'intera durata dello stesso, salvo
motivata assenza.
Ai sensi dell'art. 41 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395, il Consigliere che, senza giustificato
motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio
dell'Ordine provvede alla sua sostituzione in base al comma 5 dell’art. 2 del DPR 8 luglio 2005 n°
169 che prevede la nomina del primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione
dell’Albo.
ART. 3.9 – Pubblicità delle sedute
Le riunioni del Consiglio, salvo quelle disciplinari e che trattano casi riservati, sono pubbliche,
limitatamente agli iscritti e su richiesta: la presenza ha funzione di mero auditorio. Per particolari
argomenti all’O.D.G. può essere richiesto il segreto d’ufficio da parte di uno o più Consiglieri
qualora non sia specificatamente previsto dalla legge.
ART. 3.10 – Segreto d’ufficio
I Consiglieri e tutti gli iscritti che, per incarico del Consiglio, hanno accesso alle informazioni
riservate, sono tenuti alla massima riservatezza in merito alle stesse e nel rispetto del D. Lgs sulla
“Privacy” 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 3.11 – Nomine
Il Consiglio dell'Ordine non può indicare alcun elenco di iscritti per l'assegnazione di incarichi
professionali, ad esclusione degli incarichi di collaudo generale o statico, di perizie, di arbitrati e di
rappresentante dell’Ordine per commissione giudicatrice corsi per certificatore energetico, per i
quali sia stato espressamente richiesto.
Il Consiglio dell'Ordine, per qualsiasi nomina o indicazione di nominativi di iscritti per qualsivoglia
commissione o incarico, è tenuto a indicare generalmente una terna di nominativi.
Il Consiglio dell'Ordine procederà alle nomine sulla base del sorteggio effettuato tra gli iscritti
disponibili, previa verifica, effettuata dalla Commissione Nomine tramite curricula, dell'adeguatezza
delle competenze del candidato, con criteri di rotazione.
Non sono nominabili ad essere candidati gli iscritti che:
a) sono stati nominati dal Consiglio e scelti dal richiedente nel precedente anno solare, fino ad
esaurimento delle disponibilità;
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b) sono iscritti all'Albo da meno di 5 anni (fatte salve le norme di legge);
c) sono Consiglieri in carica dell'Ordine o legati a questi da vincoli di parentela (sino al terzo
grado), affinità o società professionale;
d) hanno in corso procedimenti disciplinari presso l'Ordine;
e) non sono in regola con il contributo annuale di iscrizione all’Ordine.
Sono ammesse eccezioni per i Consiglieri in carica solo ove sia esplicitamente richiesta la loro
presenza per speciali funzioni di controllo, o per motivi di rappresentanza o dove vi siano motivi di
improrogabile urgenza.
Per quanto riguarda il controllo sulla formazione di Albi di Periti o Consulenti per il Tribunale,
valgono le disposizioni di Legge.
È compito però del Consiglio documentarsi preventivamente sulla competenza dell'architetto che
chiede di essere iscritto agli albi del Tribunale, verificare che non abbia in corso o non abbia avuto
procedimenti disciplinari e nominare un Consigliere perché, in qualità di rappresentante del
Presidente, partecipi alle riunioni presso le Commissioni del Tribunale deputate alla compilazione
degli Albi.
ART. 3.12 – Patrocini e Convenzioni
Il Consiglio ha la facoltà di concedere patrocini a manifestazioni, eventi o iniziative che favoriscano
la formazione e l’aggiornamento professionale degli iscritti e/o la promozione culturale
dell’architettura, e comunque di tutti i temi affini o che si ritengano di utilità all’interesse generale.
Il Patrocinio concesso dall’Ordine non può essere a carattere oneroso e non può essere destinato
a soggetti che abbiano scopo di lucro, fini commerciali e/o pubblicitari.
Il Consiglio ha la facoltà di stipulare convenzioni con Enti o Associazioni affini all’attività
professionali, atte a favorire i propri iscritti.
Le procedure per la concessione dei patrocini e la stipula delle convenzioni è descritta
nell’apposito regolamento, deliberato dal Consiglio.
ART. 3.13 – Pratiche riguardanti gli iscritti
Per ogni riferimento vedi R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 - CAPO III – Dei giudizi disciplinari ART. 3.14 – Rimborsi spese
Il Consiglio può decidere di rimborsare le spese vive sostenute dal Presidente e dai Consiglieri per
l’assolvimento dei soli incarichi istituzionali. Nel caso che per l’incarico sia stato delegato un
iscritto, il rimborso spese deve essere deliberato dal Consiglio.
CAPITOLO 4 – COMMISSIONI INTERNE ALL’ORDINE
ART. 4.1 – Formazione delle Commissioni
Il Consiglio promuove la formazione di Commissioni tematiche di lavoro e approfondimento.
La Commissione Parcelle è istituzionale e regolamentata dal successivo Cap. 5.
La Commissione Nomine è permanente e regolamentata dal precedente Cap. 3 - Art. 3.11.
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ART. 4.2 – Funzioni
Le Commissioni di lavoro hanno funzione consultiva e relazionano periodicamente il Consiglio
sullo stato dei lavori da esse svolto.
ART. 4.3 – Autonomia
All’interno dei programmi concordati e dei rispettivi campi di lavoro, le Commissioni si muovono in
piena autonomia per quanto riguarda l’elaborazione dei temi in esame e la proposizione al
Consiglio d’iniziative.
ART. 4.4 – Coordinatori e Responsabili
Ogni Commissione sarà coordinata da un Responsabile e da uno o più Coordinatori, Consiglieri
dell’Ordine o, in via eccezionale, da un iscritto appositamente delegato dal Consiglio.
ART. 4.5 – Programma
Entro un mese dalla loro costituzione e dalla nomina dei Commissari, le Commissioni devono
formulare il loro piano operativo e lo trasmettono al Consiglio prospettando un quadro delle
iniziative che intendono promuovere, preventivandone i relativi costi. Il Consiglio valuterà le
proposte delle Commissioni e avrà facoltà di inserire nel proprio bilancio una voce “spese per il
funzionamento delle Commissioni”.
ART. 4.6 – Consulenze esterne
Le Commissioni nell’espletamento della propria attività possono proporre iniziative ed avvalersi di
esperti e consulenti. Il Consiglio valuterà tali proposte e provvederà eventualmente con apposite
Delibere a finanziare le relative spese.
ART. 4.7 – Rapporto con il Consiglio
Tra le Commissioni e il Consiglio vige una stretta sintonia; oltre alla verifica iniziale dei programmi
di lavoro, le Commissioni sottopongono all’approvazione dello stesso iniziative, documenti ed
elaborati.
ART. 4.8 – Numero dei componenti delle Commissioni, loro nomina e durata in carica
Il numero dei componenti di ogni Commissione, comprensivo del Responsabile e del/i
Coordinatore/i, è determinato dal Consiglio dell’Ordine in base alla proposta del Responsabile e
del Coordinatore (o della Commissione se già costituita) tenendo conto dell’ambito tematico delle
stesse e comunque con un minimo di sei componenti.
Il Consiglio nomina i Commissari con i seguenti criteri:
almeno la metà dei componenti su proposta del Responsabile e del/i Coordinatore/i (o della
Commissione se già costituita), formalizzata in base all’esame di un numero di curricula,
individuati tramite sorteggio tra gli iscritti che si siano resi disponibili, almeno triplo rispetto alla
necessità e con criterio di rotazione;
il numero restante, su nomina diretta proposta dal Responsabile e dal/i Coordinatore/i (o dalla
Commissione se già costituita).
I componenti delle Commissioni non possono durare in carica più di quattro anni; il Consiglio dovrà
fare in modo che la scadenza delle nomine, fatti salvi i Responsabili e i Coordinatori, consenta
l’avvicendamento biennale della metà dei rimanenti componenti delle Commissioni.
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E’ possibile, da parte del Consiglio, su proposta del Responsabile e del Coordinatore (o della
Commissione se già costituita), la nomina, con gli stessi criteri su esposti, dei componenti di
Gruppi di lavoro ad hoc per singole iniziative o progetti.
I componenti dei Gruppi di lavoro non possono durare in carica più di due anni.
ART. 4.9 – Prestazioni dei Componenti delle Commissioni
I componenti delle Commissioni prestano la loro collaborazione a titolo gratuito.
CAPITOLO 5 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE CONTRATTI E COMPENSI
ART. 5.1 - Norma generale
La Commissione Contratti e Compensi è un organo consultivo del Consiglio dell'Ordine in materia
di incarichi professionali, contratti e compensi.
La Commissione, nell’unitarietà dei soggetti che a diverso titolo operano nella stessa, deve agire
nel rispetto dei valori di lealtà, imparzialità, integrità, indipendenza, trasparenza e professionalità,
nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza.
ART. 5.2 - Nomina e componenti della Commissione
I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio entro le prime quattro sedute dal suo
insediamento, con le modalità definite all'art. 2.4 del presente Regolamento; i nominativi vengono
selezionati tra le candidature spontanee pervenute.
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritti all'Albo da almeno 10 anni, con deroga per un solo componente;
- avere provata esperienza professionale, verificata e documentata dai curricula;
- non avere in corso procedimenti disciplinari né essere soggetti a sospensione cautelare o aver
subito sanzioni disciplinari;
- essere in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine.
Il numero dei componenti della Commissione non può essere inferiore a cinque, tra cui il
Presidente della Commissione, nominato dal Consiglio, ed il Segretario, nominato dalla neoeletta
Commissione.
ART. 5.3 - Durata della nomina e decadenza dei Commissari
I componenti della Commissione operano per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio e
rimangono in essere fino all'insediamento della nuova Commissione, che sostituirà nella misura
minima di 1/3 i componenti della Commissione precedente.
In caso di rinuncia, durante il corso del mandato, di uno o più componenti, il Consiglio provvederà
alla sostituzione con le procedure di cui all’articolo precedente.
Il Presidente della Commissione ha comunque facoltà di avanzare al Consiglio eventuali richieste
di sostituzione e/o integrazione dei componenti, sulla base di valutazioni specifiche emerse
durante l'operato della Commissione stessa.
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ART. 5.4 - Validità delle sedute
La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri sono espressi a
maggioranza dei presenti; in caso di parità nella votazione il voto del Presidente vale doppio.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano come
iscrizione all'Ordine anche ai fini della votazione.
ART. 5.5 - Rapporti della Commissione con il Consiglio
È facoltà del Consiglio o del Presidente dell'Ordine richiedere eventuali chiarimenti o spiegazioni in
merito alle decisioni della Commissione.
È facoltà della Commissione richiedere al Consiglio, tramite il proprio Presidente, pareri ed
indicazioni, nonché segnalare circostanze rilevanti dal punto di vista disciplinare.
ART. 5.6 - Riservatezza delle pratiche
Le pratiche trattate dalla Commissione sono riservate e possono essere rese note esclusivamente
al Consiglio e ai diretti interessati.
Nel caso in cui la pratica trattata sia relativa ad un componente della Commissione o nel caso in
cui quest'ultimo abbia rapporti di interesse specifici con i soggetti della pratica trattata, il
Commissario si dovrà astenere dalla valutazione della pratica e non parteciperà alle sedute.
ART. 5.7 - Organizzazione della Commissione
Il Presidente della Commissione provvede a:
−
assegnare le pratiche ai vari Commissari che diverranno ad ogni effetto i relatori delle stesse;
−
coordinare il loro svolgimento ai fini del tempestivo espletamento e della sostanziale
omogeneità di giudizio sulle pratiche esaminate;
−
trasmettere e relazionare al Consiglio i pareri espressi;
−
relazionare periodicamente il Consiglio sui programmi e sull’attività svolta dalla Commissione.
Il Segretario della Commissione, attraverso la Segreteria dell’Ordine, provvede a:
−
convocare la Commissione;
−
redigere i verbali delle sedute;
−
coordinare con il Presidente il lavoro della Commissione.
È lasciata ai Commissari la facoltà di riunirsi a propria discrezione o di incontrare i singoli Iscritti in
qualsiasi momento ritengano opportuno, esclusivamente presso la sede dell'Ordine.
ART. 5.8 - Compiti della Commissione
Il compito della Commissione è quello di:
−
esaminare la congruità dei compensi esibiti in relazione alla documentazione prodotta;
−
esprimere parere sui contratti e compensi.
Svolge inoltre l’attività di consulenza verbale all’Iscritto tramite un servizio di sportello, durante il
quale vengono fornite informazioni relative ai disciplinari d’incarico e alla valutazione degli onorari.
I pareri forniti durante lo sportello sono unicamente verbali e non hanno alcuna efficacia vincolante.
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ART. 5.9 - Richiesta di parere sui contratti e compensi
I servizi sono forniti agli Iscritti in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione, a
coloro che ne hanno diritto (eredi degli Iscritti ed Iscritti in pensione) e ai Committenti che ne
facciano richiesta.
Le richieste, corredate da tutti gli allegati prescritti, dovranno essere presentate alla Segreteria
dell'Ordine, insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento dei relativi diritti di segreteria e acconto.
La Segreteria dell'Ordine protocolla la pratica dopo aver verificato la presenza materiale di tutti gli
allegati prescritti.
La richiesta di parere avanzata dal Committente sarà portata a conoscenza dell’Iscritto interessato,
che avrà facoltà di presentare le proprie deduzioni.
Il parere richiesto viene rilasciato dall’Ordine su deliberazione del Consiglio.
ART. 5.10 – Conservazione dei documenti
L’Ordine conserva nel proprio archivio la seguente documentazione:
-
le dichiarazioni rese per iscritto;
-
il dimostrativo/nota del compenso professionale;
-
la relazione;
-
l’elenco della documentazione presentata;
ART. 5.11 - Procedure e oneri per il rilascio dei pareri e le attività di sportello
Le procedure e gli oneri per l’esame e rilascio dei pareri sono inseriti nel documento “modalità di
svolgimento dei servizi - descrizione attività e relativi oneri” e sono determinati con delibera di
Consiglio.
Il mancato pagamento, da parte degli Iscritti, degli oneri dovuti per le attività fornite costituisce
inosservanza al dovere di collaborazione con l’Ordine di appartenenza e potrà avere rilevanza
disciplinare.
Il mancato pagamento, da parte del committente, degli oneri di rilascio del parere costituisce
inosservanza al Regolamento dell’Ordine e potrà avere rilevanza giuridico-legale.
CAPITOLO 6 – AMMINISTRAZIONE
ART. 6.1 – Il bilancio
I bilanci dell'Ordine sono pubblici e devono essere approvati annualmente in Assemblea Ordinaria.
ART. 6.2 – Appalti e incarichi
Il Consiglio dell’Ordine, per importi superiori a 3.000 euro (tremila euro), approverà l’assegnazione
di appalti ad esterni o di incarichi professionali per prestazioni occasionali o per servizi continuativi
della durata non maggiore di un anno, solo in presenza di un preventivo di spesa e di referenze
presentate dal fornitore. Per importi inferiori il Tesoriere valuterà, nel rispetto del bilancio di
previsione, in autonomia. Qualora la cifra del contratto di forniture di beni e servizi superi la soglia
di 10.000 euro (diecimila euro) il Tesoriere è tenuto a presentare al Consiglio almeno tre offerte
corredate dalle referenze dei fornitori.
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ART. 6.2.1 – Incarichi di natura fiduciaria
Il Consiglio, può decidere di approvare contratti annuali per l’assegnazione di incarichi
professionali per importi superiori alla soglia di 10.000 euro (diecimila euro), senza la
presentazione di tre offerte solo e unicamente nel caso di rinnovo di incarichi di natura fiduciaria.
L’importo può essere modificato, rispetto a quanto stabilito nel contratto oggetto di rinnovo, a
condizione che non determini un incremento di spesa maggiore del 15% Il rinnovo non potrà
comunque essere reiterato per più di tre volte oltre quello iniziale. Alla fine dei quattro anni il
tesoriere è tenuto a presentare al Consiglio per lo stesso incarico almeno tre offerte corredate da
referenze.
ART. 6.2.2 – Appalti di fornitura di servizi
Il Consiglio, nel rispetto del bilancio di previsione, può decidere di approvare appalti annuali per la
fornitura di servizi per importi superiori alla soglia di 10.000 euro (diecimila euro), senza la
presentazione di tre offerte, solo e unicamente nel caso di rinnovo. L’importo può essere
modificato, rispetto a quanto stabilito nel contratto oggetto di rinnovo, a condizione che non
determini un incremento di spesa maggiore del 15%. Il rinnovo non potrà comunque essere
reiterato per più di tre volte oltre quello iniziale. Alla fine dei quattro anni il tesoriere è tenuto a
presentare al Consiglio per la stessa fornitura almeno tre offerte corredate da referenze dei
fornitori.
ART. 6.3 – Incarichi
Il Consiglio dell'Ordine non può in alcun modo ed in nessun caso affidare incarichi relativi alla
professione dell’architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore ad un iscritto, se non tramite
concorso.
Dai concorsi tra gli iscritti per l'affidamento d'incarico da parte dell'Ordine sono esclusi i Consiglieri
in carica, i loro parenti, affini o soci.
CAPITOLO 7 – ALBO
ART. 7.1 – Pubblicazione e duplicazione
Una volta redatto, l’Albo sarà revisionato a cadenza annuale a spese e cura dell'Ordine e
trasmesso agli enti, nelle forme previste dalle leggi.
L'Albo è disponibile per la consultazione pubblica presso l'Ordine, negli orari di apertura al
pubblico.
L’Albo è altresì pubblicato sul sito internet.
La duplicazione dell'Albo, in qualsiasi forma, è possibile solo in seguito all'autorizzazione del
Consigliere Segretario ed al rimborso delle spese di riproduzione da parte del richiedente, come da
delibera di Consiglio.
ART. 7.2 – Banca dati
Le "banche dei dati" inerenti alla attività professionale degli iscritti, alle loro cariche o incarichi
pubblici ed alla loro disponibilità a rappresentare l'Ordine sotto qualsiasi forma, sono archivi
riservati accessibili solo al Consiglio per le sue attività istituzionali. Qualora l'Ordine ritenga di
avviare "banche dati" aperte al pubblico deve preventivamente renderlo noto agli iscritti,
specificando che la loro iscrizione a tali archivi è facoltativa, nel rispetto del D. Lgs sulla “Privacy”
30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
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CAPITOLO 8 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA e REGOLAMENTO ELETTORALE
ART. 8.1. Convocazione Assemblea
La convocazione dell'Assemblea è regolata dagli artt. 26 e ss del R.D. 2537/25, dal DLL 23.11.44
n. 382 e dal DPR 8 luglio 2005, n. 169, cui si rinvia.
La convocazione potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo lettera
raccomandata inviata a ciascun iscritto e spedita 10 giorni prima del giorno fissato per la
convocazione.
ART. 8.2. - Elezioni del Consiglio
Le votazioni per l’elezione del Consiglio sono regolate dal DPR 8 luglio 2005, n. 169.
ART. 8.3. - Luogo di votazione per l’elezione Consiglio dell’Ordine
Le votazioni per l'elezione del Consiglio dell'Ordine avranno luogo di norma presso la sede
dell'Ordine.
Il Consiglio può deliberare di aprire altrove altri seggi allo scopo di facilitare l'accesso al voto,
previo avviso a tutti gli iscritti. Il luogo di votazione dovrà essere riportato con evidenza sul
certificato elettorale.
Durante tutto il periodo delle votazioni, al fine di garantire che le operazioni di voto avvengano nel
rispetto di correttezza e privacy, è severamente vietata ogni propaganda elettorale nella sede
dell’Ordine.
ART. 8.4. - Nomina dei Presidenti e Segretari di seggio
Il seggio elettorale dovrà essere composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e
almeno due Scrutatori – tutti iscritti all’Albo – che devono essere nominati dal Consiglio in carica
per tutta la durata di apertura dei seggi elettorali.
La carica di scrutatore potrà essere ricoperta anche da persone diverse durante il periodo di
apertura dei seggi, fermo restando che la persona che agisce da scrutatore dovrà garantire la
presenza per almeno un’intera giornata.
Le disponibilità per ricoprire le suddette cariche potranno essere inviate per raccomandata, per
posta certificata o via fax alla Segreteria dell' Ordine.
Le nomine di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Scrutatori avverranno per sorteggio tra
quanti avranno segnalato la propria disponibilità.
Non può ricoprire le suddette cariche chi è candidato.
ART. 8.5. - Regolamento dello scrutinio per l’elezione del Consiglio dell’Ordine
Lo scrutinio delle schede per le elezioni del Consiglio deve garantire a tutti i colleghi che sono stati
votati una assoluta parità di trattamento.
E’ facoltà di tutti gli iscritti, specie dei Candidati, assistere alle operazioni di scrutinio senza
intervenire in alcun modo.
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno secondo le modalità disposte dal CNAPPC.
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CAPITOLO 9 – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 9.1 - Svolgimento dei procedimenti
Per ogni riferimento vedi R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 - CAPO III – Dei giudizi disciplinari -.
ART. 9.2 - Segretezza degli Atti
Tutti gli atti del procedimento disciplinare sono consultabili presso la Segreteria dell’Ordine previa
richiesta delle parti (esponente – iscritto incolpato) al Consigliere Segretario.
Sono da considerarsi riservati e coperti dal segreto istruttorio tutti quegli atti appartenenti alla fase
preliminare del procedimento.
ART. 9.3 – Pubblicità della sentenza
La pubblicità delle sentenza, e in quanto tale, è assoggettata agli obblighi di legge.
ART. 9.4 - Registro dei procedimenti
Presso la Segreteria dell'Ordine è istituito il "registro" dei procedimenti disciplinari in corso, (non
considerando tali le fasi di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 7.1) con l'indicazione del
nominativo dell'iscritto, dei capi di imputazione, del nominativo del relatore nonché delle date delle
varie fasi procedurali e della sentenza espressa.
La consultazione del registro è possibile solo previa richiesta scritta motivata al Consigliere
Segretario, da parte dell’interessato al procedimento.
ART. 9.5 – Consiglieri esclusi
Non possono nè partecipare nè presenziare ai procedimenti disciplinari, in tutte le fasi comprese
quelle preliminari all'apertura del procedimento vero e proprio, i Consiglieri che nei riguardi
dell'iscritto o degli iscritti oggetto del procedimento medesimo, si trovino nelle seguenti condizioni:
-
di parente fino al 3° grado compreso e affini
-
di socio in associazione professionale
-
di collaborazione in atto
-
di posizione subalterna o di rango superiore in pubbliche amministrazioni o in aziende
private o pubbliche.
Il Consigliere che, trovandosi nelle condizioni suddette, contravviene alla prescrizione della sua
necessaria astensione dal procedimento, compie grave infrazione deontologica.
È facoltà, in ogni caso, dei singoli Consiglieri di valutare, al di fuori delle prescrizioni di cui ai punti
precedenti, l'opportunità, per particolari motivi, della propria astensione dalla partecipazione al
procedimento disciplinare.
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CAPITOLO 10 - SEGRETERIA
ART. 10.1 Rapporti con il pubblico
È compito della Segreteria, dietro disposizioni del Consiglio, organizzare l'attività quotidiana
dell'Ordine stabilendo e rendendo noti a tutti gli iscritti e al pubblico:
a) gli orari ed i giorni di apertura della sede dell'Ordine;
b) ogni notizia necessaria alla massima trasparenza e accessibilità ai servizi forniti dall'Ordine.
L’eventuale personale dipendente e i collaboratori dell'Ordine sono tenuti alla massima correttezza
e disponibilità nei confronti del pubblico, nei limiti delle proprie competenze nel rispetto del D.Lgs
sulla “Privacy” 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 10.2 - Rapporti tra il Consiglio e gli eventuali dipendenti ed i collaboratori
Il rapporto tra il Consiglio, nella persona di ogni suo componente e l’eventuale personale
dipendente e i collaboratori deve essere informato alla massima espressione di professionalità,
correttezza e lealtà.
Atteggiamenti od attività da parte dei Consiglieri ingiustificatamente lesivi della dignità
dell’eventuale personale dipendente e dei collaboratori saranno considerati grave infrazione delle
norme deontologiche.
ART. 10.3 - Obblighi degli eventuali dipendenti e dei collaboratori
Gli eventuali dipendenti e i collaboratori sono tenuti alla massima riservatezza nell'esercizio delle
loro mansioni e, di conseguenza, non devono comunicare a terzi notizie sugli iscritti nel rispetto del
D.Lgs sulla “Privacy” 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
CAPITOLO 11 – AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO
ART. 11. Aggiornamento del Regolamento
Il presente Regolamento è suscettibile di aggiornamenti e integrazione con Delibere del Consiglio,
quando le stesse assumano carattere normativo, come già indicato nell’art. 1 del presente
Regolamento.
Il presente Regolamento è composto da 11 capitoli per un totale di 13 pagine
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