“Salva Italia” e le successive le modifiche

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“Salva Italia” e le successive le modifiche
L’Art. 16 del Decreto “Salva Italia” e le successive le modifiche introducono la tassa per il “Possesso” delle
unità da diporto superiori a 10,00 metri.
Di seguito troverete il nostro contributo che raccoglie la legge, le modifiche ed i chiarimenti emanati
dall’Agenzia delle Entrate…. chi deve pagarla, chi è esentato, come si paga, il ritardato pagamento, le
sanzioni …….
La tassa è annuale dovrà essere versata entro il 31 Maggio di ciascun anno ed è riferita al periodo 1 Maggio
– 30 Aprile dell’anno successivo.
Si applica per le unità da diporto possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato a
prescindere dal paese di immatricolazione della stessa.
Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel
territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o
ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto.
Nel caso in cui più soggetti siano proprietari o detentori di una unità da diporto, detti soggetti sono tenuti
in solido al versamento della tassa.
Non sono tenuti al pagamento della tassa le persone fisiche che non risultino residenti nel territorio dello
Stato, nonché le persone giuridiche che non abbiano la propria sede legale in Italia. Tali soggetti non sono
pertanto tenuti al pagamento della tassa ancorché l’unità da diporto risulti immatricolata nei registri
nazionali.
Quanto detto sempreché il possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia.
Per espressa previsione normativa, sono tenuti al pagamento della tassa i soggetti che utilizzano l’unità da
diporto sulla base di un contratto di locazione o di locazione finanziaria, anche se di breve durata.
Al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra il settore della locazione e quello del
noleggio è da ritenere che anche il noleggiatore, al pari del locatore, sia tenuto al pagamento della tassa.
Misura della tassa.
La tassa per il possesso di unità da diporto è annuale e si calcola in base alla lunghezza della barca misurata
secondo le norme armonizzate En/IsoDis 8666 (Licenza di Navigazione o Certificato di Conformità CE).
Per le unità da diporto costruite antecedentemente all’obbligo di marcatura CE per la lunghezza occorre far
riferimento alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora ed il punto
estremo della poppa, escluse le appendici.
- € 800,00
- € 1.160,00
- € 1.740,00
- € 2.600,00
- € 4.400,00
- € 7.800,00
- € 12.500,00
- € 16.000,00
da
da
da
da
da
da
da
da
10,01
12,01
14,01
17,01
20,01
24,01
34,01
44,01
a
a
a
a
a
a
a
a
12
14
17
20
24
34
44
54
m;
m;
m;
m;
m;
m;
m;
m;
- € 21.500,00 da
54,01
a
- € 25.000,00 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
64
m;
Le riduzioni previste:
- 50% dell’importo dovuto per le unità da diporto a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra:
Metri quadri di Superficie Velica e Potenza in Kw del Motore sia ≥ 0,5;
- 15%, 30%, 45% dell’importo dovuto per le unità da diporto aventi rispettivamente anzianità superiore a
5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione. Il conteggio degli anni decorre dall’anno successivo
a
quello
di
costruzione;
- 50% dell’importo dovuto e per le unità da diporto con lunghezza fino ai 12 metri usate dai proprietari
residenti, come mezzo di locomozione, nei comuni delle isole minori e nella Laguna di Venezia.
Sono esentate dal pagamento della tassa di stazionamento:
le
unità
da
diporto
per
il
primo
anno
dalla
prima
immatricolazione;
- i soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto,
sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia;
- le unità da diporto bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla Legge
8
luglio
2003,
n.
172.
- le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali individuate dall’art. 2 del D.
Lgs n° 171 del 2005 (locazione, noleggio, insegnamento professionale della navigazione da diporto,
immersioni,
addestramento
subacqueo
a
scopo
sportivo
o
ricreativo).
- con targa prova disponibili nei cantieri costruttori, manutentori o presso i distributori;
- usate e ritirate da cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto;
- unità da diporto provenienti da permute per la vendita di imbarcazioni nuove;
- a quelle obbligatorie di salvataggio e ai battelli di servizio (tender) che rechino l’indicazione della barca
cui
sono
posti;
- di enti e associazioni di volontariato usate ai fini di assistenza sanitaria o pronto soccorso;
- di proprietà o in uso allo Stato o altri enti pubblici.
Modalità di pagamento
Pagamento con modello “F24 con elementi identificativi”.
a. codice tributo: 3370 denominato “tassa sulle unità da diporto – art. 16 comma 2, d.l. 201/2011”;
b. codice tributo: 8936 denominato “tassa sulle unità da diporto – art. 16 comma 2, d.l. 201/2011sanzione”;
c. codice tributo: 1931 denominato “tassa sulle unità da diporto – art. 16 comma 2, d.l. 201/2011- interessi”
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
-nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
.
il
campo
“tipo”
è
valorizzato
con
la
lettera
“R”;
. il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il codice identificativo dell’unità da diporto (sigla di
iscrizione);
- nel caso di contratti di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legge 201 del 2011 il campo “elementi
identificativi” è valorizzato anche con l’indicazione nei primi 6 caratteri, del giorno di inizio del contratto,
del giorno e del mese di fine periodo del contratto, nel formato “GGGGMM” e nei successivi spazi il codice
identificativo dell’unità da diporto.
- il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di decorrenza della tassa, nel formato AAAA (es:. 1
maggio 2012-30 aprile 2013, indicare anno 2012). Nel caso dei contratti di cui al citato articolo 16, comma
7, con durata a cavallo di due anni solari viene indicato l’anno di decorrenza indicato nel contratto.
Pagamento con bonifico bancario in “Euro”.
Bonifico
a
indicando:
favore
del
Bilancio
dello
Stato
al
Capo
8
–
Capitolo
1222
- codice BIC: BITAITRRENT;
- causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla
di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati dalla
risoluzione n. 39 del 24 aprile 2012);
- IBAN: IT15Y 010 000 324 534 800 812 2200 (pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello
Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.)
Ritardato pagamento.
Il
Ravvedimento
Operoso
consente
(D. Lgs. n° 472/97 sulle sanzioni amministrative)
di
ridurre
al
minimo
la
sanzione.
La sanzione per ritardato pagamento spontaneo/volontario (e non a seguito di accertamento…) è:
- di un decimo del minimo (200%) – se entro 30 giorni dalla prescritta scadenza (ravvedimento breve);
- di un ottavo del minimo (200%) – se superiore a 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo), .
Ciò significa: il 20% in più del dovuto nel primo caso ed il 25% in più del dovuto nel secondo caso.
Rimane inteso che dovranno essere corrisposti, e quindi aggiunti, anche gli interessi di mora calcolati in
base al tasso legale con maturazione giornaliera.
Sanzioni.
- Nel caso di inadempienza totale, parziale, o anche di ritardato versamento dell’imposta si applica una
sanzione amministrativa, tributaria, dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, più la tassa dovuta.
- Nel caso di tardivo versamento della tassa, il contribuente potrà beneficiare, ricorrendone le condizioni,
dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs n° 472 del 18.12.1997.
- Definendo la violazione entro 60 giorni da quando è stato elevato il verbale la sanzione applicata è la
minima
ridotta
del
50%,
più
la
tassa
dovuta.
- Oltre ad elevare il verbale di contestazione, le autorità di controllo trasmetteranno comunicazione
all’Agenzia
delle Entrate competente per territorio, dove è stata commessa la violazione, per gli accertamenti del caso.
- Riguardo ad accertamenti, riscossioni e contenziosi si applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi
mentre le controversie saranno di competenza delle commissioni tributarie.
La tassa e la vendita dell’imbarcazione.
Nel caso del trasferimento di proprietà o di altro diritto reale dell’unità da diporto, occorre far riferimento
alla data in cui si realizza l’effetto traslativo.
Se una “Unità esente tassa” viene acquistata in un momento successivo al 1 Maggio il relativo versamento
dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo e l’importo sarà calcolato in quota parte della
tassa annua dovuta dall’atto di acquisto al 30 Aprile dell’anno successivo. Nei successivi anni il periodo
ritornerà
ad
essere
1
Maggio
–
30
Aprile.
In caso di vendita di una Unità che ha già sostenuto il pagamento della tassa per il periodo 1 Maggio – 30
Aprile il nuovo acquirente non dovrà corrispondere la tassa per medesimo periodo ed il venditore non
potrà avere restituita la tassa versata.
Nel caso di contratto di Locazione, Locazione finanziaria, Noleggio, la tassa è dovuta per il periodo di durata
del contratto e la stessa è determinata rapportando a giorni la misura della tassa annuale per dimensione e
tipologia
di
unità.
La tassa dovrà essere versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del
contratto ove questo sia di durata inferiore all’anno.