ITA 14909 - Federazione Italiana Vela

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ITA 14909 - Federazione Italiana Vela
APPELLO 13/2013
ITALIAN CUP
Club Vela Portocivitanova
Classe ORC
GARFIELD ITA 15491 contro CALIPSO ITA 14909
Definizione di “ PROTESTA “. Regola 64.1 del Regolamento
di Regata
Dal raffronto della definizione di PROTESTA con quanto disposto
dalla RR 64.1 in materia di decisioni, penalità ed esoneri, si
evince il precetto secondo cui il CdP, a fronte di un protesta che
riguardi un incidente avvenuto nel corso di una regata fatta
ripartire dovrà procedere, come di consueto, ad accertare i fatti e a
dare corretta applicazione delle regole ai fatti accertati nonché ad
adottare una formale decisione che, in caso di ritenuta violazione
di una regola ad opera delle parti dell’ udienza, dovrà limitarsi a
dichiarare che nessuna penalità può essere inflitta in ragione
della previsione di esonero contenuta nella RR36. “
La Giuria d’ Appello
riunita nelle persone di Sergio Gaibisso ( Pres. ), Marco
Alberti, Fabio Donadono, Eugenio Torre ( membri ), con Sergio
Pepe, Giuseppe Russo ( membro supplenti ) ha assunto la
seguente
decisione
sull’appello proposto dall’ imbarcazione ORC GARFIELD ITA
15491 avverso la pronuncia con la quale in data 2.06.2013 il
C.d.P.
della
ITALIAN
CUP,
organizzata
dal
Club
Vela
Portocivitanova nei giorni 31 maggio – 1 e 2 giugno 2013,
accertava che detta imbarcazione GARFIELD ITA 15491 aveva
infranto la RR 11 in occasione di un incidente occorso con
CALIPSO ITA 14909 alla partenza della seconda prova di seguito
fatta ripartire mediante esposizione del PRIMO RIPETITORE.
Esponeva l’appellante che:
- quando mancavano circa dieci secondi alla partenza della
seconda prova di giornata l’imbarcazione Calipso, mentre
navigava di bolina mure a dritta, andava a urtare con la propria
fiancata destra lo spigolo sinistro della poppa di Garfield, e
presentava
subito
protesta
asserendo
che
l’incidente
era
avvenuto per colpa di quest’ultima imbarcazione, la quale non
aveva
lasciato
spazio
al
protestante
che
sopraggiungeva
ingaggiato da sottovento;
- a seguito dell’udienza svoltasi in pari data, il CDP accoglieva
la protesta sulla base del fatto
che i suoi componenti
ricordavano che non vi erano barche ferme in occasione della
partenza in esame, e che, quindi, Garfield navigava lungo la
linea di bolina larga e all’orzata di Calipso avrebbe risposto
tardivamente per non trovarsi in OCS, provocando il contatto fra
le due imbarcazioni;
- la protesta presentata da Calipso doveva essere, in primo
luogo respinta per violazione della RR 61.2 a causa della omessa
indicazione del rappresentante della barca protestante (requisito
di cui alla lettera d), non sanata neppure prima o nel corso
dell’udienza.
- la descrizione di quanto accaduto è incompleta e non provata
giacchè
mancherebbe
ogni
riferimento
circa
la
posizione,
l’andatura e la velocità di Calipso rispetto a Garfield, nonché
l’indicazione della direzione del vento, la presenza di altre barche
e il punto della linea di partenza dove è avvenuto il contatto;
l’assenza di tali elementi avrebbe dovuto comportare l’invalidità
della protesta e l’immediata chiusura dell’udienza a mente della
regola 63.5.
- stante l’assenza di testimoni, la descrizione dell’ incidente
fornita da Calipso non corrisponde a quanto realmente accaduto
nel mentre appare logica, coerente e quindi verosimile la diversa
versione dei fatti rappresentata da Garfield.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni il rappresentante
dell’ imbarcazione Garfield chiedeva a questa Giuria d’ Appello la
riforma della decisione impugnata.
Il presidente del CdP e l’ appellato hanno fatto pervenire
proprie osservazioni.
L’appello merita accoglimento per le ragioni che di seguito si
procede ad illustrare.
In via preliminare questa Giuria d’ Appello rileva che nelle
proprie osservazioni il Presidente del CdP ha riferito che riguardo
all’ incidente occorso tra le imbarcazioni Garfield e Calipso alla
partenza della seconda prova, di seguito fatta ripartire mediante
esposizione del PRIMO RIPETITORE, nessuna formale decisione
è stata adottata dal CdP essendosi lo stesso Comitato limitato ad
esprimere sulla questione un semplice parere ai fini assicurativi.
Le ragioni della mancata decisione del caso risiederebbero
nella circostanza per cui il rappresentante dell’ imbarcazione
Calipso, consapevole che, ai sensi della R.R. 36, nessuna
penalità avrebbe potuto esser inflitta a carico del protestato nella
prova richiamata, anziché consegnare presso la Segreteria del
Circolo Organizzatore una formale protesta, avrebbe presentato
una semplice richiesta ai componenti del CdP di esprimere, a
mero titolo di cortesia ed al di fuori dell’ambito di esercizio delle
ordinarie funzioni giudicanti, un proprio autorevole parere sulla
vicenda al fine di pervenire ad una più sollecita definizione degli
aspetti risarcitori civilistici.
A seguito della presentazione di tale “richiesta di parere”,
teneva a precisare il presidente del CdP, il caso veniva trattato
come una normale protesta, pur senza esserlo, con l’ adozione
delle
consuete
l’accertamento
procedure
dei
fatti,
e
con
degli
le
ordinari
conclusioni
moduli,
e
le
con
regole
applicate,senza tuttavia approdare ad una formale decisione.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il primo Giudice secondo
cui il documento pervenuto al CdP non conterrebbe una
ordinaria protesta non paiono a questa Giuria d’ Appello
condivisibili.
Invero, da un attento esame delle modalità con cui risulta
esser stato compilato il modulo in questione, tanto nelle parti di
esso riservate al concorrente che in quelle di spettanza del CdP
si osserva che esso contiene:
- nell’ intestazione l’ orario di consegna seguita da due firme
illeggibili da riferire, con ogni probabilità al concorrente ed alla
persona incaricata alla ricezione;
- l’ indicazione delle circostanze con cui sarebbe stato
informato il protestato dell’ intenzione del protestante di
presentare protesta;
- la precisazione del momento in cui sarebbe avvenuta l’
esposizione della bandiera di protesta;
- l’assegnazione al caso di un numero identificativo ( caso 3 )
nella serie delle proteste presentate al CdP;
- la specificazione che la protesta è stata presentata in tempo
mediante l’apposizione della crocetta nell’ apposito spazio
riservato al CdP.
Orbene, la puntuale allegazione da parte del rappresentante di
CALIPSO di aver assolto gli adempimenti preliminari richiesti dal
R.R. come condizione di validità della protesta, oltre alla
presenza degli altri dettagli tipici di una ordinaria protesta
dinanzi richiamati, inducono questa Giuria d’ Appello a ritenere
che la domanda presentata da CALIPSO fosse diretta all’
ottenimento di una decisione del CdP sul caso e non già un
semplice, quanto irrituale, parere dello stesso Comitato nella
inconsueta veste di organo consultivo.
Non si vede, infatti, il motivo per il quale l’istante si sarebbe
fatto carico di presentare il modulo entro il tempo limite e di
fornire dettagli in ordine a circostanze che assumono rilievo
soltanto se riferite ad una protesta se la propria volontà fosse
stata diretta soltanto a conoscere il parere del CdP , per cui non
si richiede il rispetto di alcun limite temporale né il compimento
di particolari attività preventive.
Né funge da ostacolo alla presentazione di una ordinaria
protesta, e tantomeno alla sua decisione, la previsione contenuta
nella R.R, 36 secondo cui non può essere inflitta alcuna
penalizzazione ad una imbarcazione che abbia infranto una
regola nel corso di una prova fatta ripartire dopo la esposizione
del PRIMO RIPETITORE.
La definizione di PROTESTA offerta dal Regolamento di
Regata, infatti, identifica tale azione, che può esser proposta
tanto da una imbarcazione che dal CdR ovvero dal CdP, come
mera asserzione che una barca abbia violato una regola, senza
fornire altre specificazioni ed in particolare senza che venga
richiesto l’ulteriore requisito per cui dalla lamentata infrazione
debba necessariamente conseguire una penalizzazione a carico
della barca che ne sia risultata responsabile.
Pertanto, ove si ponga a raffronto la definizione di PROTESTA
con quanto disposto dalla RR64.1 in materia di decisioni,
penalità ed esoneri, potrà risultar chiaro che il CdP, a fronte di
un protesta che riguardi un incidente avvenuto nel corso di una
regata fatta ripartire dovrà procedere, come di consueto, ad
accertare i fatti e a dare corretta applicazione delle regole ai fatti
accertati nonché ad adottare una formale decisione che, in caso
di ritenuta violazione di una regola ad opera di una delle parti
dell’ udienza, dovrà limitarsi a dichiarare che nessuna penalità
può essere inflitta in ragione della previsione di esonero
contenuta nella RR 36.
Per le ragioni dinanzi esposte la Giuria d’ Appello accoglie
l’appello e per l’effetto dispone che il Comitato delle Proteste di
prima istanza, previa convocazione delle parti in udienza,
proceda ad esaminare la protesta presentata dall’ imbarcazione
CALIPSO e su di essa assuma una decisione conformemente alle
regole, anche in merito all’applicazione della RR 14.
Così deciso in Alassio il 28 settembre 2013
f.to Eugenio Torre, Presidente Giuria d’Appello
copia conforme all’originale