ITA 14909 - Federazione Italiana Vela
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ITA 14909 - Federazione Italiana Vela
APPELLO 13/2013 ITALIAN CUP Club Vela Portocivitanova Classe ORC GARFIELD ITA 15491 contro CALIPSO ITA 14909 Definizione di “ PROTESTA “. Regola 64.1 del Regolamento di Regata Dal raffronto della definizione di PROTESTA con quanto disposto dalla RR 64.1 in materia di decisioni, penalità ed esoneri, si evince il precetto secondo cui il CdP, a fronte di un protesta che riguardi un incidente avvenuto nel corso di una regata fatta ripartire dovrà procedere, come di consueto, ad accertare i fatti e a dare corretta applicazione delle regole ai fatti accertati nonché ad adottare una formale decisione che, in caso di ritenuta violazione di una regola ad opera delle parti dell’ udienza, dovrà limitarsi a dichiarare che nessuna penalità può essere inflitta in ragione della previsione di esonero contenuta nella RR36. “ La Giuria d’ Appello riunita nelle persone di Sergio Gaibisso ( Pres. ), Marco Alberti, Fabio Donadono, Eugenio Torre ( membri ), con Sergio Pepe, Giuseppe Russo ( membro supplenti ) ha assunto la seguente decisione sull’appello proposto dall’ imbarcazione ORC GARFIELD ITA 15491 avverso la pronuncia con la quale in data 2.06.2013 il C.d.P. della ITALIAN CUP, organizzata dal Club Vela Portocivitanova nei giorni 31 maggio – 1 e 2 giugno 2013, accertava che detta imbarcazione GARFIELD ITA 15491 aveva infranto la RR 11 in occasione di un incidente occorso con CALIPSO ITA 14909 alla partenza della seconda prova di seguito fatta ripartire mediante esposizione del PRIMO RIPETITORE. Esponeva l’appellante che: - quando mancavano circa dieci secondi alla partenza della seconda prova di giornata l’imbarcazione Calipso, mentre navigava di bolina mure a dritta, andava a urtare con la propria fiancata destra lo spigolo sinistro della poppa di Garfield, e presentava subito protesta asserendo che l’incidente era avvenuto per colpa di quest’ultima imbarcazione, la quale non aveva lasciato spazio al protestante che sopraggiungeva ingaggiato da sottovento; - a seguito dell’udienza svoltasi in pari data, il CDP accoglieva la protesta sulla base del fatto che i suoi componenti ricordavano che non vi erano barche ferme in occasione della partenza in esame, e che, quindi, Garfield navigava lungo la linea di bolina larga e all’orzata di Calipso avrebbe risposto tardivamente per non trovarsi in OCS, provocando il contatto fra le due imbarcazioni; - la protesta presentata da Calipso doveva essere, in primo luogo respinta per violazione della RR 61.2 a causa della omessa indicazione del rappresentante della barca protestante (requisito di cui alla lettera d), non sanata neppure prima o nel corso dell’udienza. - la descrizione di quanto accaduto è incompleta e non provata giacchè mancherebbe ogni riferimento circa la posizione, l’andatura e la velocità di Calipso rispetto a Garfield, nonché l’indicazione della direzione del vento, la presenza di altre barche e il punto della linea di partenza dove è avvenuto il contatto; l’assenza di tali elementi avrebbe dovuto comportare l’invalidità della protesta e l’immediata chiusura dell’udienza a mente della regola 63.5. - stante l’assenza di testimoni, la descrizione dell’ incidente fornita da Calipso non corrisponde a quanto realmente accaduto nel mentre appare logica, coerente e quindi verosimile la diversa versione dei fatti rappresentata da Garfield. Sulla scorta delle suesposte considerazioni il rappresentante dell’ imbarcazione Garfield chiedeva a questa Giuria d’ Appello la riforma della decisione impugnata. Il presidente del CdP e l’ appellato hanno fatto pervenire proprie osservazioni. L’appello merita accoglimento per le ragioni che di seguito si procede ad illustrare. In via preliminare questa Giuria d’ Appello rileva che nelle proprie osservazioni il Presidente del CdP ha riferito che riguardo all’ incidente occorso tra le imbarcazioni Garfield e Calipso alla partenza della seconda prova, di seguito fatta ripartire mediante esposizione del PRIMO RIPETITORE, nessuna formale decisione è stata adottata dal CdP essendosi lo stesso Comitato limitato ad esprimere sulla questione un semplice parere ai fini assicurativi. Le ragioni della mancata decisione del caso risiederebbero nella circostanza per cui il rappresentante dell’ imbarcazione Calipso, consapevole che, ai sensi della R.R. 36, nessuna penalità avrebbe potuto esser inflitta a carico del protestato nella prova richiamata, anziché consegnare presso la Segreteria del Circolo Organizzatore una formale protesta, avrebbe presentato una semplice richiesta ai componenti del CdP di esprimere, a mero titolo di cortesia ed al di fuori dell’ambito di esercizio delle ordinarie funzioni giudicanti, un proprio autorevole parere sulla vicenda al fine di pervenire ad una più sollecita definizione degli aspetti risarcitori civilistici. A seguito della presentazione di tale “richiesta di parere”, teneva a precisare il presidente del CdP, il caso veniva trattato come una normale protesta, pur senza esserlo, con l’ adozione delle consuete l’accertamento procedure dei fatti, e con degli le ordinari conclusioni moduli, e le con regole applicate,senza tuttavia approdare ad una formale decisione. Le conclusioni alle quali è pervenuto il primo Giudice secondo cui il documento pervenuto al CdP non conterrebbe una ordinaria protesta non paiono a questa Giuria d’ Appello condivisibili. Invero, da un attento esame delle modalità con cui risulta esser stato compilato il modulo in questione, tanto nelle parti di esso riservate al concorrente che in quelle di spettanza del CdP si osserva che esso contiene: - nell’ intestazione l’ orario di consegna seguita da due firme illeggibili da riferire, con ogni probabilità al concorrente ed alla persona incaricata alla ricezione; - l’ indicazione delle circostanze con cui sarebbe stato informato il protestato dell’ intenzione del protestante di presentare protesta; - la precisazione del momento in cui sarebbe avvenuta l’ esposizione della bandiera di protesta; - l’assegnazione al caso di un numero identificativo ( caso 3 ) nella serie delle proteste presentate al CdP; - la specificazione che la protesta è stata presentata in tempo mediante l’apposizione della crocetta nell’ apposito spazio riservato al CdP. Orbene, la puntuale allegazione da parte del rappresentante di CALIPSO di aver assolto gli adempimenti preliminari richiesti dal R.R. come condizione di validità della protesta, oltre alla presenza degli altri dettagli tipici di una ordinaria protesta dinanzi richiamati, inducono questa Giuria d’ Appello a ritenere che la domanda presentata da CALIPSO fosse diretta all’ ottenimento di una decisione del CdP sul caso e non già un semplice, quanto irrituale, parere dello stesso Comitato nella inconsueta veste di organo consultivo. Non si vede, infatti, il motivo per il quale l’istante si sarebbe fatto carico di presentare il modulo entro il tempo limite e di fornire dettagli in ordine a circostanze che assumono rilievo soltanto se riferite ad una protesta se la propria volontà fosse stata diretta soltanto a conoscere il parere del CdP , per cui non si richiede il rispetto di alcun limite temporale né il compimento di particolari attività preventive. Né funge da ostacolo alla presentazione di una ordinaria protesta, e tantomeno alla sua decisione, la previsione contenuta nella R.R, 36 secondo cui non può essere inflitta alcuna penalizzazione ad una imbarcazione che abbia infranto una regola nel corso di una prova fatta ripartire dopo la esposizione del PRIMO RIPETITORE. La definizione di PROTESTA offerta dal Regolamento di Regata, infatti, identifica tale azione, che può esser proposta tanto da una imbarcazione che dal CdR ovvero dal CdP, come mera asserzione che una barca abbia violato una regola, senza fornire altre specificazioni ed in particolare senza che venga richiesto l’ulteriore requisito per cui dalla lamentata infrazione debba necessariamente conseguire una penalizzazione a carico della barca che ne sia risultata responsabile. Pertanto, ove si ponga a raffronto la definizione di PROTESTA con quanto disposto dalla RR64.1 in materia di decisioni, penalità ed esoneri, potrà risultar chiaro che il CdP, a fronte di un protesta che riguardi un incidente avvenuto nel corso di una regata fatta ripartire dovrà procedere, come di consueto, ad accertare i fatti e a dare corretta applicazione delle regole ai fatti accertati nonché ad adottare una formale decisione che, in caso di ritenuta violazione di una regola ad opera di una delle parti dell’ udienza, dovrà limitarsi a dichiarare che nessuna penalità può essere inflitta in ragione della previsione di esonero contenuta nella RR 36. Per le ragioni dinanzi esposte la Giuria d’ Appello accoglie l’appello e per l’effetto dispone che il Comitato delle Proteste di prima istanza, previa convocazione delle parti in udienza, proceda ad esaminare la protesta presentata dall’ imbarcazione CALIPSO e su di essa assuma una decisione conformemente alle regole, anche in merito all’applicazione della RR 14. Così deciso in Alassio il 28 settembre 2013 f.to Eugenio Torre, Presidente Giuria d’Appello copia conforme all’originale