Apertura di credito fondiario in CC
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Apertura di credito fondiario in CC
FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO FONDIARIO MEDIANTE APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE INFORMAZIONI SULLA BANCA RovigoBanca Credito Cooperativo – Società Cooperativa Via Casalini, n. 10 - 45100 – ROVIGO Tel.: 0425-427811 - Fax: 0425-28005 E-mail: [email protected] - PEC: [email protected] - Sito internet: www.rovigobanca.it Cod. ABI 08986.2 – Codice Fiscale/P.Iva 01088920291 Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5359.5 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A156645 Registro delle Imprese della CCIAA di Rovigo REA n. 125998 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS’È IL FINANZIAMENTO FONDIARIO MEDIANTE L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Il finanziamento fondiario mediante apertura di credito è una operazione di durata medio-lunga (superiore ai 18 mesi), il cui rimborso viene garantito dalla concessione di ipoteca, normalmente di 1° grado, su immobili. L’ammontare massimo della somma erogabile è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito. In virtù della operazione in parola la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di utilizzo fino ad un importo concordato. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concessogli e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità della linea di credito. Il finanziamento fondiario mediante apertura di credito consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti alla metà; la durata medio-lunga del prestito, poi, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato. In caso di estinzione anticipata del finanziamento può essere richiesto – se previsto in contratto – un compenso onnicomprensivo. Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (cd. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. FORMAZIONI SULLA BANCA CONDIZIONI ECONOMICHE TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito Internet della Banca: www.rovigobanca.it. Si riporta il costo orientativo del fido riferito ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia. E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito Internet della Banca. La formula di calcolo del TAEG è la seguente: Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento. Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.500.00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G.: 16,20% Il contratto prevede l’applicazione della commissione onnicomprensiva ________________________________________________________________________________________________ Foglio Informativo n. 36 - Aggiornato al: 01/10/2016 Pag. 1 FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO FONDIARIO MEDIANTE APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato; qualora il cliente si avvalesse della consulenza di un “Intermediario” per la costruzione dell’operazione di finanziamento, l’eventuale somma per tale servizio sarà inserita nel calcolo del TAEG. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.rovigobanca.it). Se il TAEG dovesse superare il tasso d’usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge. La mancata applicazione, in tutto o in parte, delle spese contrattualmente previste per una o più liquidazioni trimestrali, pur sussistendone i presupposti, non configura una rinuncia alle stesse da parte della Banca. Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. INTERESSI DEBITORI Tasso debitore annuo massimo nominale fisso: - per utilizzi nei limiti del fido concesso - per utilizzi oltre i limiti del fido concesso Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso: - per utilizzi nei limiti del fido concesso - per utilizzi oltre i limiti del fido concesso 13,300% 14,300% 13,97816% 15,08527% Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca Tasso di mora: Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scoperture. IMPORTI MASSIMI DI SPESE Spese per comunicazioni periodiche trasparenza (per singolo documento) Spese per comunicazioni variazioni condizioni (per singolo documento) Spese per copia dell’estratto conto/scalare (per ciascuna pagina) Spese per rilascio duplicati di contabili (per ciascun documento) Spese per la stampa dell’elenco delle condizioni Spese per comunicazione fidi in scadenza COMMISSIONI Commissione di istruttoria veloce a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per ogni evento (le cui modalità di calcolo sono esposte in legenda): - per il c/c “Consumatore” è previsto un importo pari a: - per il c/c “Non Consumatore” sono previsti tre importi differenziati per i tre seguenti scaglioni di sconfinamento - sconfinamento fino a 20.000 euro - sconfinamento fino a 100.000 euro - sconfinamento oltre i 100.000 euro € 2,50 € 0,00 € 3,00 € 5,00 € 3,00 € 10,00 € 25,00 € 30,00 € 60,00 € 100,00 ________________________________________________________________________________________________ Foglio Informativo n. 36 - Aggiornato al: 01/10/2016 Pag. 2 FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO FONDIARIO MEDIANTE APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Commissione onnicomprensiva (calcolata in maniera proporzionale, rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell’affidamento) 2,00% su base annua (applicata trimestralmente) ALTRI ONERI Spese per abbandono domanda di finanziamento – privati 0,20% con un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 150,00 1,00% con un minimo di € 500,00 € 15,00 € 100,00 Minimo € 100,00 e massimo € 400,00 più spese di trasferta applicando le tariffe ACI ai km percorsi e rimborso a piè di lista in caso di pernottamento € 250,00 oltre alle spese e competenze notarili € 0,00 Spese per abbandono domanda di finanziamento – imprese Spese per attestazione/dichiarazione di interessi pagati Spese per dichiarazione di sussistenza debito/credito Spese per intervento Procuratore (dovute per la sottoscrizione di atti notarili effettuati al di fuori dei locali della Banca) Spese per estensioni ipotecarie Spese per cancellazione ipoteca (con procedura art. 13 legge 40/2007 decreto Bersani bis) Spese per cancellazione ipoteca a mezzo atto notarile (su richiesta della parte mutuataria) Spese per rinnovo ipoteca Spese per restrizione ipotecaria – privati Spese per restrizione ipotecaria – imprese Commissioni di rinegoziazione Imposte e tasse presenti e future Spese perizia (*) € 150,00 per unità immobiliare oltre alle spese e competenze notarili € 150,00 oltre alle spese e competenze notarili € 100,00 oltre alle spese e competenze notarili € 250,00 oltre alle spese e competenze notarili 1,00% sul capitale residuo con un minimo di € 200,00 Come da normativa vigente Vedere il dettaglio in calce Spese perizia (*) (*) Voce di spesa a carico del cliente, necessaria per la valutazione dell’immobile e riconosciuta al soggetto (società o singolo perito) che la esegue. Per tipologia “mutuo ipotecario prima casa privati” sarà affidata ad un perito, scelto nell’ambito dell’elenco dei soggetti accettati o indicati dalla Banca disponibile presso tutte le Filiali, con una spesa massima di € 300,00; nel caso di S.A.L. (stato avanzamento lavori) è prevista una spesa aggiuntiva massima di € 220,00 per ogni S.A.L. Per tutte le altre tipologie sarà affidata ad una società di valutazione immobiliare indicata dalla Banca, per una spesa così determinata: Scaglioni Importo finanziato fino a € 363.000 da € 363.001 a € 1.210.000 da 1.210.001 a € 2.420.000 da 2.420.001 a € 4.840.000 oltre € 4.840.000 Tipologia dell’immobile (prima valutazione) S.A.L. Residenziale Terziario/Industriale Commerciale/Ricettivo Tutte le tipologie € 455,00 € 795,00 € 1.135,00 € 1.590,00 a preventivo € 475,00 € 810,00 € 1.135,00 € 1.745,00 a preventivo € 500,00 € 870,00 € 1.250,00 € 1.745,00 a preventivo € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 a preventivo ________________________________________________________________________________________________ Foglio Informativo n. 36 - Aggiornato al: 01/10/2016 Pag. 3 FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO FONDIARIO MEDIANTE APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ALTRO Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri di- Trimestrale. versi dagli interessi Conteggio e accredito interessi avere Annuale. Conteggio interessi dare Annuale. Riferimento calcolo interessi Anno civile. Spese per copia di contabili (per ciascun documento) Recupero spese effettivamente sostenute e preventivamente comunicate. Imposte e tasse presenti e future A carico del cliente, secondo legge. Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai Fogli Informativi relativi al contratto di conto corrente. RECESSO E RECLAMI Recesso La Banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 1 giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato; qualora l’apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail) di 1 giorno, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Resta inteso che, in caso sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente nelle modalità precedentemente indicate. Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato; in ogni caso, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare la disponibilità; le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura non comporta l’aumento di tale limite; le disposizioni sopra descritte si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque denominati e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso di assegno impagato per difetto di provvista o per mancanza di autorizzazione. La Banca completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro n. 1 giorno lavorativo dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale N. 7 giorni lavorativi dalla data di richiesta del cliente, purché tutti i rapporti collegati al conto corrente risultino precedentemente estinti o trasferiti su altro rapporto. ________________________________________________________________________________________________ Foglio Informativo n. 36 - Aggiornato al: 01/10/2016 Pag. 4 FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO FONDIARIO MEDIANTE APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Reclami Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Casalini, n. 10 – 45100 – ROVIGO, indirizzo di posta elettronica: [email protected], indirizzo di PEC: [email protected]) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a: • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. • Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Tasso di interesse debitore Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse di mora Commissione di istruttoria veloce Commissione onnicomprensiva TAEG per gli affidamenti in c/c Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Commissione, prevista dall’art. 117-bis del TUB, comma 2, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, applicata a fronte di ogni sconfinamento giornaliero autorizzato, in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, che richiede un’attività di istruttoria. La commissione è recuperata in occasione della liquidazione trimestrale delle competenze. Come precisato dal D.M. n. 644/2012, la commissione di istruttoria veloce di cui all’art. 117-bis del TUB, comma 2, non è dovuta: 1. nei rapporti con i “consumatori”, quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: - il saldo complessivo degli sconfinamenti in assenza di fido ovvero oltre il limite di fido, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a 500 euro; - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il cliente “consumatore” beneficia dell’esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare. 2. nei rapporti sia con “consumatori” sia con i “non consumatori”: - se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; - se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha acconsentito. Commissione, prevista dall’art. 117-bis del TUB, comma 1, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell’affidamento. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. La commissione è recuperata in occasione della liquidazione trimestrale delle competenze. I valori della commissione sono espressi su base annua. Costo orientativo del fido riferito alle ipotesi di operatività della Banca d’Italia. ________________________________________________________________________________________________ Foglio Informativo n. 36 - Aggiornato al: 01/10/2016 Pag. 5 FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO FONDIARIO MEDIANTE APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Tasso effettivo globale medio (TEGM) Tasso di interesse annuo effettivo (TAE) Tasso di mora Valuta Tasso di interesse sullo sconfinamento Consumatore Microimpresa Cliente al dettaglio Cliente che non riveste la qualifica al dettaglio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull’usura. Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Per verificare se il tasso applicato al rapporto è usurario bisogna confrontarlo con il tasso limite e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità di capitalizzazione degli interessi, se inferiore all’anno. Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento, previsto dall’art. 117-bis del TUB, comma 2 e disciplinato dal Decreto del MEF del 30.06.2012, da applicarsi sia nel caso di utilizzi oltre i limiti di fido per i rapporti affidati che nel caso di utilizzi senza fido per quelli non affidati, in presenza contemporanea di sconfinamento liquido e disponibile. In presenza di sconfinamento solo liquido non si applica alcun tasso di interesse, sia nel caso di c/c affidati che nel caso di c/c non affidati. La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio anno non superiore a 2 milioni di euro. Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese. Cliente che non rientra nella categoria di cliente al dettaglio, come ad esempio le imprese che occupano 10 o più addetti e che realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di euro. ________________________________________________________________________________________________ Foglio Informativo n. 36 - Aggiornato al: 01/10/2016 Pag. 6