Comune di Scarperia

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Comune di Scarperia
Comune di Scarperia
6° Settore Urbanistica - Edilizia
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 13.05.2011 che ha approvato il nuovo
Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano per i centri storici di Scarperia e S Agata
Visto il punto 2 della Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 13.05.2011 che prevede un periodo
di sei mesi per la verifica applicativa del Regolamento sopra indicato
Comunica
Che a decorrere dalla data di approvazione del Regolamento potranno essere presentati
osservazioni, suggerimenti, valutazioni in merito alle norme del Regolamento per l’arredo e decoro
dell’ambiente urbano per i centri storici di Scarperia e S Agata, adeguatamente motivati e
dettagliati.
Si specifica che tali suggerimenti saranno valutati dall’ufficio competente a decorrere dal sesto
mese post-approvazione che riferirà all’amministrazione comunale l’esito del monitoraggio. Non è
prevista alcun forma di risposta a ciascuna delle osservazioni\suggerimenti presentati.
Il Responsabile del VI Settore
(Arch. Marcella Anzalone)
Comune di Scarperia – Settore VI – Urbanistica/Edilizia
Via dei Bastioni n° 3 Tel 0558431628 Fax 055846509
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Comune di Scarperia
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA
REGOLAMENTO PER L’ARREDO E DECORO
DELL’AMBIENTE URBANO DEI CENTRI STORICI DI
SCARPERIA E S.AGATA
APPROVATO CON DELIBERA DEL CC N. 31 DEL 13\05\2011
REGOLAMENTO PER L’ARREDO E DECORO
DELL’AMBIENTE URBANO DEI CENTRI STORICI DI
SCARPERIA E S.AGATA
Il “Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano” individua i criteri tecnici e formali
riguardanti l’installazione su spazi pubblici o visibili dalla pubblica via, di elementi genericamente
definiti di “arredo urbano” quali chioschi, edicole, pensiline, insegne, cartelli pubblicitari, targhe,
tende, vetrine, ecc. Tali elementi concorrono ad articolare lo spazio urbano e si connotano spesso in
positivo o in negativo, come l’espressione più immediata dell’immagine di una città.
Per questo l’esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e
caratterizzare l’ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza
prospettica di edifici monumentali.
Come disposto dall’art. 4 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
(D.P.R. 380/2001) le norme che disciplinano questo tipo di installazioni “minori” devono essere parte
integrante di apposito Regolamento comunale, che deve dettare norme anche in materia di “aspetto
dei fabbricati e decoro dei servizi e impianti che interessano l’estetica dell’edilizia urbana“. Il
Regolamento Edilizio tipo vigente formula in modo generico tale disciplina relativa a l’arredo ed al
decoro urbano dei centri storici accomunando gli interessi e le peculiarità di più comuni mugellani. E’
pertanto emersa l’esigenza, condivisa con i cittadini e l’amministrazione comunale, di predisporre un
apposito regolamento per l’arredo ed il decoro urbano dei centri storici del Comune di Scarperia per
delineare regole e modalità atte a valorizzare i luoghi di interesse storico e culturale del territorio
comunale.
La valorizzazione dei centri storici pone, inoltre, particolare attenzione alla disciplina degli spazi
dedicati al commercio ed alle attività artigianali al fine di promuovere e coordinare un sistema di
attività artigianali e commerciali in stretta correlazione con il sistema turistico\ricettivo, individuando
criteri di trasformazione omogenei per la valorizzazione dei centri commerciali naturali di Scarperia e
di S.Agata così come all’art. 69 comma 3 del Regolamento Urbanistico Comunale.
L’individuazione di regole atte a disciplinare gli interventi di arredo e decoro mira a tutelare il rispetto
dei caratteri storici, a valorizzare la tradizione urbanistico\edilizia dei luoghi nonché a definire
procedure semplificate per il coordinamento con la normativa nazionale e regionale in materia di
urbanistica, edilizia, tutela del paesaggio e commercio. Nel presente Regolamento sono ulteriormente
esplicitati ed approfonditi i criteri tecnici e formali e gli atti amministrativi necessari per realizzare
opere di arredo urbano, ammettendo la possibilità di esporre alcuni elementi “minori” senza
comunicazione o atto autorizzativo rilasciato dal Comune, purché siano interamente rispettati i disposti
regolamentari.
Il “Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano” individua i criteri tecnici e formali
riguardanti l’installazione su spazi pubblici o visibili dalla pubblica via, di elementi genericamente
definiti di “arredo urbano” quali chioschi, edicole, pensiline, insegne, cartelli pubblicitari, targhe,
tende, vetrine, ecc. Tali elementi concorrono ad articolare lo spazio urbano e si connotano spesso in
positivo o in negativo, come l’espressione più immediata dell’immagine di una città.
Per questo l’esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e
caratterizzare l’ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza
prospettica di edifici monumentali.
Come disposto dall’art. 4 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
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(D.P.R. 380/2001) le norme che disciplinano questo tipo di installazioni “minori” devono essere parte
integrante di apposito Regolamento comunale, che deve dettare norme anche in materia di “aspetto
dei fabbricati e decoro dei servizi e impianti che interessano l’estetica dell’edilizia urbana“. Il
Regolamento Edilizio tipo vigente formula in modo generico tale disciplina relativa a l’arredo ed al
decoro urbano dei centri storici accomunando gli interessi e le peculiarità di più comuni mugellani. E’
pertanto emersa l’esigenza, condivisa con i cittadini e l’amministrazione comunale, di predisporre un
apposito regolamento per l’arredo ed il decoro urbano dei centri storici del Comune di Scarperia per
delineare regole e modalità atte a valorizzare i luoghi di interesse storico e culturale del territorio
comunale.
La valorizzazione dei centri storici pone, inoltre, particolare attenzione alla disciplina degli spazi
dedicati al commercio ed alle attività artigianali al fine di promuovere e coordinare un sistema di
attività artigianali e commerciali in stretta correlazione con il sistema turistico\ricettivo, individuando
criteri di trasformazione omogenei per la valorizzazione dei centri commerciali naturali di Scarperia e
di S.Agata così come all’art. 69 comma 3 del Regolamento Urbanistico Comunale.
L’individuazione di regole atte a disciplinare gli interventi di arredo e decoro mira a tutelare il rispetto
dei caratteri storici, a valorizzare la tradizione urbanistico\edilizia dei luoghi nonché a definire
procedure semplificate per il coordinamento con la normativa nazionale e regionale in materia di
urbanistica, edilizia, tutela del paesaggio e commercio. Nel presente Regolamento sono ulteriormente
esplicitati ed approfonditi i criteri tecnici e formali e gli atti amministrativi necessari per realizzare
opere di arredo urbano, ammettendo la possibilità di esporre alcuni elementi “minori” senza
comunicazione o atto autorizzativo rilasciato dal Comune, purché siano interamente rispettati i disposti
regolamentari.
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INDICE
TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURE
ART. 1 Ambiti e Finalità
1.1
CENTRI E NUCLEI STORICI
ART. 2 - NORME PROCEDURALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER L’ARREDO E IL DECORO DELL’AMBIENTE URBANO
Art. 3 - Spazi Pubblici O Di Uso Pubblico
Art. 4 - Decoro Degli Spazi Pubblici O Di Uso Pubblico
Disciplina Del Verde E Interventi Relativi Ad Aree Scoperte Pubbliche
Art. 5 - Viabilità
Art. 6 - Disposizioni Relative Alle Unità Edilizie
6.1.
COPERTURE, INFISSI, INTONACI, FINITURE ESTERNE
6.2.
COLORE
6.3.
IMPIANTI TECNOLOGICI
6.4.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
6.5.
PAVIMENTAZIONI
6.6.
FINESTRE IN FALDA
6.7.
CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI
TITOLO II
OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI
Art. 7 - Occupazione Degli Spazi Pubblici o Di Uso Pubblico Da Parte Di Soggetti Privati
Art. 8 - Elementi Di Arredo Urbano e Interventi Diversi O Per Opere Minori
8.1.
EDICOLE E CHIOSCHI
8.2.
INSEGNE
8.3.
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA
8.4.
VOLUMI TECNICI
8.5.
ANTENNE RADIOTELEVISIVE, ANTENNE PARABOLICHE, IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE
8.6.
ALTRI INTERVENTI DI ARREDO
8.7.
SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO
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Art. 9 - Spazi Inedificati ed Edifici In Disuso
Art. 10 - Sistemazione delle Aree Esterne ai Fabbricati e Disciplina del Verde Privato
Art. 11 - Toponomastica e Segnaletica
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 12 - Norme Transitorie ed Entrata In Vigore
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TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURE
Art. 1 - Ambiti e Finalità
1. In conformità al Regolamento Urbanistico il presente Regolamento disciplina le trasformazioni
e gli interventi relativi all’arredo e al decoro urbano per gli spazi pubblici e privati da realizzarsi
negli ambiti individuati come “centri e nuclei storici” (art. 19 RU).
2. Il presente Regolamento disciplina i centri storici di Scarperia e S.Agata come individuati nelle
Tav. Assetto del Territorio – CS1 e CS2 allegate al Regolamento Urbanistico vigente (imma. 1 –
2).
3. Il Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano dei centri storici di Scarperia e
S.Agata, formato in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali e ai vigenti strumenti
di pianificazione sovraordinata, persegue in particolare:
- la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale quale condizione per ogni ammissibile
scelta di trasformazione fisica o funzionale;
- la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali
e sociali presenti;
- il ripristino delle qualità deteriorate.
4. Il presente Regolamento individua regole e criteri di intervento in sintonia con quanto previsto
dal D.Lgs 42\2004 e s.m.i. in merito agli interventi da eseguirsi su pubbliche vie, piazze, ecc..
ART. 1.1 CENTRI E NUCLEI STORICI
1. I centri storici sono le parti del sistema insediativo nelle quali si sono conservati, in tutto o in
parte, l’impianto urbanistico e fondiario e i caratteri delle tipologie strutturali degli edifici, degli
spazi aperti ad essi connessi e degli spazi comuni, come sono stati formati in epoca precedente
alla seconda guerra mondiale. Presupposto di tutela per i centri e nuclei storici è la
conservazione delle caratteristiche dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché delle
caratteristiche strutturali, tipologiche e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti.
2. Nelle tavole Centri storici allegate al Regolamento Urbanistico ciascuna unità edilizia presente
rientra in una categoria specifica e puntualmente disciplinata nel Titolo VII delle norme del
Regolamento Urbanistico con indicazione di specifiche regole di intervento. Ogni categoria si è
formata in base alle rilevate caratteristiche strutturali, tipologiche e formali e al grado di
significatività e di permanenza di elementi legati alla tradizione locale. Gli spazi scoperti di
pertinenza delle unità edilizie presenti nei Centri storici del Comune di Scarperia sono altresì
dettagliati nella Tavola “Centri Storici” del Regolamento Urbanistico e disciplinati al Titolo VII.
Art. 2 - Norme Procedurali
1. Per tutti i casi previsti dal presente Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano
dei centri storici di Scarperia e S.Agata sono legittimati a presentare domanda di
provvedimento autorizzativo i seguenti soggetti:
a) gli enti gestori di servizi pubblici, nella figura del Presidente o Dirigente
incaricato;
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(RU) Tav. Assetto del territorio CS1 – centro storico Scarperia
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(RU) Tav. Assetto del territorio CS2 – centro storico S.Agata
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b) i legali rappresentanti di società, associazioni ed enti;
c) il proprietario esclusivo, il comproprietario con autorizzazione di ogni altro avente
titolo reale sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il
rappresentante legale del proprietario, il rappresentante volontario del proprietario,
laddove nominato, con l’indicazione della procura legale;
d) il promittente acquirente in forza del contratto preliminare di vendita che
contenga espressa autorizzazione di tutti i proprietari o aventi diritti reali a chiedere
atto autorizzante l’intervento;
e) il conduttore o l’affittuario nel caso in cui ne abbia la facoltà, espressamente
conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi;
f) l’usufruttuario con autorizzazione del titolare della nuda proprietà rilasciata sotto
forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
g) l’amministratore del condominio, o il singolo condomino che abbia avuto delega
da parte degli altri condomini o consenso dell’assemblea condominiale, per quanto
riguarda interventi alle parti comuni;
h) l’enfiteuta;
i) il titolare o l’assegnatario del diritto di superficie;
j) colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque
natura, che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;
k) il beneficiario di decreto di occupazione d’urgenza;
l) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili privati o appartenenti al
demanio, con l’assenso della proprietà concedente.
2. Il presente Regolamento suddivide gli interventi di arredo urbano tra opere da eseguire su
suolo pubblico, compresa l’installazione di mezzi pubblicitari, che necessitano di specifica
concessione di occupazione e/o autorizzazione, ed interventi su privata proprietà, soggetti a
procedure diversificate, a seconda della natura e caratteristiche degli stessi.
3. Gli interventi inerenti l’arredo e decoro urbano su proprietà privata, che non alterino il valore
estetico-percettivo del contesto edilizio, sono considerati attività edilizia libera come
disciplinata dall’art. 6 DPR 380/01 e dell’art. 80 della LR 1\2005 e ss.mm.ii, nei seguenti casi:
a) la collocazione in aree private di arredi o accessori esterni quali barbecue, tavoli,
panche, pozzi, fontane, stenditoi, giochi per bambini, ecc. se appoggiati al
suolo;
b) il montaggio su porte e finestre di doppi vetri, sempre che ciò non comporti
aumento di superficie utile, né mutamento d’uso;
c) l’appoggio al suolo, all’interno di giardini e cortili privati di pertinenza di edifici a
destinazione residenziale, di gazebo con copertura in tessuto permeabile o simile
in quantità di uno per ogni unità principale destinata a residenza;
d) la tinteggiatura esterna, quando trattasi di riproposizione delle tinte esistenti e
comunque nel rispetto del presente Regolamento;
e) il montaggio di tende parasole non aggettanti su suolo pubblico;
f) l’installazione di targhe indicanti studi o attività professionali, se realizzate con
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materiali tradizionali (marmo, ottone) e collocate nel rispetto dei criteri del
presente regolamento;
g) sostituzione di canali di gronda e pluviali, nelle forme e dimensioni di quelli da
sostituire.
4. Sono sottoposti a DIA (TU 380\01 e LR 1\2005) i seguenti interventi:
a. abbattimento di alberi come specificato al successivo art. 10 e nel rispetto di
quanto previsto Regolamento edilizio tipo del Comune di Scarperia;
b. apertura o modifica di accessi carrabili o richiesta di deroga all’arretramento
dello stesso;
c. recinzioni, muri di cinta, cancellate;
5. Sono sottoposti a Permesso di costruire (TU 380\01 e LR 1\2005) i seguenti interventi:
a.
casette in legno per ricovero attrezzi da giardino, di dimensioni contenute
entro 6 mq. e altezza massima alla gronda di ml. 2,00 in quantità di uno per
ogni unità principale destinata a residenza nei limiti consentiti dal Titolo VII
del RU;
b.
i chioschi su suolo pubblico;
6. Sono soggetti a concessione di occupazione suolo pubblico nel rispetto dei
Regolamenti Comunali:
a.
l’esposizione di arredi di pubblici esercizi su suolo pubblico o soggetto a
servitù di pubblico passaggio;
b.
l’installazione temporanea di strutture per lo svolgimento di manifestazioni a
carattere pubblico;
7. Nel rispetto dei vincoli vigenti nella zona “Centri e nuclei storici” per ogni tipologia di
intervento dovrà essere verificata la necessaria:
autorizzazione paesaggistica e\o nulla osta per edifici e siti sottoposti a tutela ai
sensi ai sensi del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D.lgs 22.
Gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
autorizzazione ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada per l’esposizione di
insegne e mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento e con riferimento
allo specifico Regolamento Comunale;
parere e\o idonea autorizzazione della Soprintendenza ai Beni architettonici e
Ambientali a cura e spesa del richiedente nel rispetto del Titolo I del D.Lgs.
42\2004 e s.m.i.
8. Ogni categoria di intervento è comunque subordinata al rispetto della normativa vigente e
all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni anche se non espressamente citate nel
presente Regolamento.
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TITOLO II
DISPOSIZIONI PER L’ARREDO E IL DECORO DELL’AMBIENTE URBANO
Art. 3 - SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
1. La presente sezione definisce e disciplina la formazione, la conservazione e la modificazione
degli spazi pubblici. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono le aree
pubbliche e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata che risultino di fatto vincolate all’uso
pubblico generalizzato quali passaggi, vicoli, corti, strade vicinali, ecc.
2. Gli interventi da eseguire sugli spazi pubblici dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri
di tutela dell’interesse storico eventuale e dei caratteri distintivi del contesto, come disposti
dal presente Regolamento nonchè dal Regolamento Urbanistico Comunale.
Art. 4 - DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
1. Le strade, piazze, percorsi pubblici o di uso pubblico, aree di proprietà private vincolate
all’uso pubblico, devono essere pavimentate con materiali idonei a garantire il corretto
transito dei veicoli e la percorribilità pedonale. I punti di accesso, le camere d’ispezione e le
tombinature dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione.
Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell’esecuzione dei lavori, dovranno ottenere
concessione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico.
2. Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni
pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi
pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali.
3. Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su
suolo o spazio pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di
conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell’ambiente e nel rispetto delle
forme di intervento compatibili con il presente Regolamento.
4. Quando a seguito di accertamento le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le
recinzioni di una costruzione presentino uno stato di pericolo per la pubblica incolumità,
l’Amministrazione Comunale ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione
conformemente alla disciplina del presente Regolamento, entro un termine fissato in
relazione all’entità del lavoro.
5. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri è consentita la copertura di ponteggi,
impalcature, recinzioni di cantiere con teli decorativi. L’eventuale messaggio pubblicitario sarà
assoggettato all’imposta comunale sulla pubblicità sulla base delle norme contenute nel
decreto legislativo 507/93 e nel relativo regolamento comunale.
Art. 5 - VIABILITÀ
1. Gli elementi della viabilità esistente devono essere mantenuti nel loro tracciato complessivo e
nelle caratteristiche fisiche e funzionali della categoria di strada alla quale appartengono in
base al codice della strada, di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e
integrazioni, e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al DPR 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.
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2. Compatibilmente con la gerarchia funzionale delle strade, è ammessa la realizzazione di
piazze, parcheggi, zone a verde di arredo stradale, piste ciclabili e percorsi pedonali,
canalizzazioni e impianti relativi alle infrastrutture tecnologiche quali fognature, acquedotti,
linee elettriche, metanodotti, reti di cablaggio, isole ecologiche nel rispetto delle prescrizioni
del Regolamento Urbanistico e dei vincoli esistenti.
3. Gli interventi sulla viabilità esistente devono tenere conto delle indicazioni contenute nella
tavola “Sistema delle qualità” nonchè al Titolo VI del Regolamento Urbanistico vigente. Gli
interventi dovranno assicurare:
1
la fruizione sicura da parte degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani,
persone con difficoltà motorie);
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la riscoperta e valorizzazione dei punti di qualità esistenti (architetture, visuali);
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la mitigazione degli impatti ambientali negativi, con specifico riferimento a quelli
direttamente provocati dal trasporto motorizzato;
4
la razionalizzazione della sosta.
Art. 6 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UNITÀ EDILIZIE
1. Gli interventi ammissibili per le unità edilizie presenti nei “Centri Storici” del Comune di
Scarperia devono assicurare il rispetto delle disposizioni di seguito richiamate.
Art. 6.1 - COPERTURE,
INFISSI, INTONACI, FINITURE ESTERNE
2. I seguenti elementi architettonici esterni devono essere conservati o ripristinati nelle
seguenti modalità:
è prescritta la conservazione o il ripristino della tradizionale copertura a falde con
manto in tegole a canale di cotto (coppi), smensolature in legno, canali di gronda in
rame;
gli intonaci devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie e,
prevalentemente, mediante le tecniche in uso prima della industrializzazione della calce
e del cemento; non sono ammesse pareti esterne in mattoni o in altri materiali faccia a
vista salvo i casi in cui tali soluzioni siano dimostrabili come proprie e caratterizzanti
l'edificio interessato nella situazione originaria o come effetto della sua crescita organica
nel tempo;
porte, finestre e altre aperture in pietra o altro materiale caratteristico della tradizione
locale, che vanno restaurate o ripristinate utilizzando il medesimo materiale
preesistente, oppure quello degli stessi elementi architettonici presenti nello specifico
edificio;
elementi decorativi dei prospetti come griglie e balconi in ferro, rilievi, statue, affreschi
e simili che di norma non possono essere rimossi, alterati o sostituiti senza apposita
autorizzazione, dovranno essere conservati e\o ripristinati nel rispetto dei caratteri e
materiali originali.
3. E' prescritta la conservazione di tutti gli elementi architettonici e decorativi che rivestano un
interesse storico, anche se di provenienza incerta o non direttamente legati alla storia
dell'edificio, quali cornicioni in pietra o in cotto, formelle, targhe e simili.
4. E' altresì prescritta la sostituzione con lo stesso materiale di eventuali elementi e strutture
architettoniche fatiscenti in legno, pietra o cotto, caratteristici della tradizione locale.
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5. In caso di interventi edilizi può essere richiesta la rimozione di recinzioni, cornici e sbalzi,
manti di copertura, infissi e serramenti, estranei alla tradizione locale, e la loro sostituzione
con materiali idonei.
Art. 6.2 - COLORE
6. La scelta dei colori da usare nelle coloriture dei prospetti esterni deve essere di norma
riferita al recupero, per quanto possibile, delle tracce di tinteggiatura reperibili sui medesimi
prospetti. In prevalenza, comunque, la scelta dei colori dovrà preferire le tinte della tradizione
locale con attenzione particolare alle preesistenze cromatiche ed alle tinte volta per volta
documentate da eventuali analisi stratigrafiche.
7. Sulle unità edilizie vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio la coloritura
degli intonaci dovrà essere eseguita con prodotti a base di calce e terre naturali,
eventualmente additivati con fissativo o a base di silicati minerali o con intonaci colorati in
pasta, in relazione alle tracce di coloriture reperibili sulle facciate e ai caratteri dell'edificio
oggetto dell’intervento.
8. In ogni tipologia d’intervento la scelta e definizione dei colori da assegnare ai prospetti dovrà
anche tenere conto di riferimenti generali quali il contesto urbano costituito dagli edifici
limitrofi e l’appropriatezza dei colori da assegnare alle varie parti (cornici marcapiano e
sottogronda, scansioni, aggetti, sfondato, zoccolatura, fasce bugnate ecc.) nel rispetto delle
caratteristiche formali e stilistiche di ogni singolo edificio.
9. E’ fatto obbligo ad ogni proprietario di mantenere l'intera unità edilizia di propria competenza
in stato di buona conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche estetiche
dell'ambiente, eseguendo i necessari lavori di riparazione, ripristino, intonacatura, ricoloritura
delle facciate, delle parti comuni praticabili, delle coperture e delle recinzioni, secondo le
forme d’intervento compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla
regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e attivare procedure di
ripristino delle difformità rilevate, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro.
516,00 a Euro 5164,00.
Art. 6.3 - IMPIANTI TECNOLOGICI
11. E' consentito, nel rispetto di ogni altra prescrizione del presente regolamento nonché della
normativa vigente, provvedere al riordino e alla installazione di:
canne fumarie e comignoli, in conformità alle caratteristiche dell'edificio interessato,
preferibilmente nei cavedi o in analoghi spazi interni e, comunque, integrando le canne
fumarie nelle strutture murarie nonchè riproducendo le caratteristiche formali
tradizionali dei comignoli;
antenne e parabole televisive, esclusivamente sulle coperture, e per realizzare sistemi
centralizzati, nel rapporto di non più di uno per ogni edificio;
impianti tecnologici di servizio, posizionati preferibilmente nelle corti, nei cortili e negli
altri spazi scoperti interni non caratterizzanti, ivi comprese le chiostrine e i cavedi
eventualmente esistenti;
impianti generali, quali idrici, di riscaldamento, di fognatura, di scarico pluviale e simili;
ascensori e montacarichi qualora non compromettano i valori architettonici e le
caratteristiche tipologiche dell'edificio interessato, nonché il profilo altimetrico delle
coperture; in particolare non sono ammessi i volumi tecnici che alterino le tradizionali
coperture a tetto esistenti e caratteristiche dell'edificio interessato, con trasformazione,
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anche parziale, in copertura a terrazzo;
12. Salvo dimostrata impossibilità, le antenne, le parabole e i condizionatori esterni devono
essere collocati nelle falde e nelle facciate non prospicienti la viabilità pubblica, contenendo il
più possibile l’impatto visivo. In ogni caso, i condizionatori non devono essere collocati in
aggetto rispetto al piano delle facciate prospicienti la viabilità pubblica.
13. L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica, in quantità strettamente sufficiente a soddisfare il fabbisogno
energetico dell’edificio interessato è ammessa a condizione che sia prescelta la collocazione
nelle falde non prospicienti la viabilità pubblica, e comunque contenendo il più possibile
l’impatto visivo. In ogni caso, i pannelli vanno collocati in posizione complanare con le falde
interessate e verificata la compatibilità con gli edifici adiacenti e il contesto urbano.
Art. 6.4 - BARRIERE ARCHITETTONICHE
14. La realizzazione di sistemi e impianti per consentire o facilitare la mobilità dei disabili, deve
avvenire mediante l'installazione di elementi amovibili, differenziati dall'ambiente in cui si
inseriscono per forma e materiali, e possibilmente con ingombro dimensionalmente inferiore
all'elemento edilizio su cui si inseriscono.
Art. 6.5 - Pavimentazioni
15. I pavimenti dei locali visibili o direttamente accessibili dagli spazi esterni pubblici o d’uso
pubblico devono essere mantenuti o ripristinati in pietra caratteristica della tradizione locale o
in cotto arrotato a mano.
Art. 6.6 - FINESTRE IN FALDA
16. Le finestre a piano di falda devono avere dimensioni non superiori a 2 metri quadrati ognuna
e non devono riguardare più di 1/12 della superficie della falda interessata. Dovrà essere
comunque verificata la conformità con le prescrizioni di cui al Titolo VII del RU.
Art. 6.7 - CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI
17. Nei casi in cui si renda necessario, ai fini di consolidamento strutturale, è consentito
realizzare in gronda un cordolo di coronamento del muro esistente con una possibilità di
modificazione della quota di imposta non superiore a 30 cm, purché non visibile dall’esterno.
Tali interventi non sono considerati come incremento di volume.
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TITOLO II
OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI
Art. 7 - OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI
SOGGETTI PRIVATI
1. Le attrezzature esterne di carattere temporaneo e gli arredi di pertinenza di esercizi
commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico devono avere carattere di
provvisorietà in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d’uso del suolo
pubblico. Tali attrezzature dovranno essere realizzate nei limiti dimensionali, eventualmente
riportati nei vari regolamenti dell’ente. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole
asportabilità e nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche
per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione.
2. L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebi o
tensostrutture è concedibile, in occasione di manifestazioni a carattere pubblico, dove ciò non
sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale.
3. L’occupazione dovrà avvenire secondo i criteri enunciati nel “Regolamento comunale per
l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”.
4. Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere ed espositori vari dovranno rispondere alle seguenti
caratteristiche tipologiche e formali:
a) i tavoli e le sedie dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno,
ferro battuto o adeguatamente scelto per consistenza e colore in sintonia con
i prospetti prospicienti;
b) gli ombrelloni dovranno avere struttura lignea o adeguatamente scelta in
materiali e colori coordinati con tavoli, sedie e prospetti prospicienti e tenda
parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio, ecrù);
c) l’uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi
commerciali semprechè non sia di impedimento alla circolazione pedonale e
nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della
Strada. Le fioriere dovranno essere in cotto o materiale similare oppure
cemento riproducente le pietre naturali, e dovranno avere requisiti di
asportabilità. Per esigenze specifiche potranno essere proposte soluzioni
alternative. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione.
d) gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno
essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio
concesso per l’occupazione e non dovranno intralciare o causare disturbo alla
percorribilità pedonale. Sarà inoltre consentito il posizionamento di pannelli
paravento delimitanti l’area di occupazione, purché, siano di tipo trasparente e
collocati esclusivamente durante la stagione invernale. I pannelli dovranno
avere aventi altezza massima di cm. 140 e non potranno essere infissi al
suolo.
5. Non è consentita l'installazione di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo, ad
esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici e dispositivi per la raccolta di deiezioni
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animali, che devono essere inseriti nel “fornice” della vetrina, né sarà consentito occupare
suolo pubblico con carrelli di supermercato o con altro tipo di merce ed oggetti.
6. E’ data facoltà:
-
ai proprietari delle abitazioni di richiedere la concessione del suolo pubblico nello
spazio immediatamente antistante alle porte d’ingresso degli immobili, di norma per
un’estensione di metri 1 X 1, delimitando l’area con appositi dissuasori di sosta di cui
di cui all’art. 180 del D.P.R. n° 495/1992 al fine di garantire l’accesso all’abitazione
stessa ed impedire che la sosta dei veicoli possa essere di ostacolo o intralcio.
-
ai titolari di passo carrabile, individuato con apposito segnale stradale e oggetto di
autorizzazione del Comune, di delimitare l’area di pertinenza dell’accesso con appositi
dissuasori di sosta, al fine di garantire il passaggio del veicolo al fondo
I dissuasori, da apporsi a cura e spese dei richiedenti, dovranno essere installati secondo le
specifiche indicazioni dei competenti uffici comunali e dovranno avere caratteristiche
omogenee e consone agli arredi urbani conformi al modello individuato con apposito atto
dall’Amministrazione comunale. I rapporti tra i richiedenti la concessione di cui al presente
comma e il Comune quale Ente proprietario della strada saranno regolati da apposta
convenzione. In ogni caso la concessione potrà essere negata per motivi connessi alla
viabilità stradale o di interesse pubblico.
In ogni caso è vietato a chiunque utilizzare i dissuasori di sosta per ancorarvi veicoli o altri
oggetti di proprietà privata.
7.
L’occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da
parte del Responsabile del servizio competente, della concessione di occupazione suolo
pubblico comprensiva di tutte le autorizzazioni necessarie.
8. La richiesta dovrà essere corredata da documenti, elaborati grafici (planimetrie, estratto
RUC, dettagli elementi arredo, ecc), render, elaborati fotografici atti a confermare e
dimostrare il rispetto dei criteri delle norme del presente regolamento.
Art. 8 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO E INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE
MINORI
1. L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane
costituisce il complesso di elementi che concorrono a definire l’immagine del centro urbano.
La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto di riferimento e le caratteristiche
architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base
il conseguimento dell’unitarietà e omogeneità degli elementi e il decoro complessivo dei
luoghi.
2. Gli interventi di arredo urbano diversi o per opere minori, interessanti spazi pubblici o di uso
pubblico, sono:
-
edicole, chioschi, pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, ogni altro
elemento di tipo prefabbricato, ecc;
-
distintivi urbani come monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio
figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro
urbano, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi di interesse storico;
-
impianti di segnaletica stradale non pubblicitaria, impianti per l'illuminazione esterna sia
pubblica che privata, cabine telefoniche, parcometri, cassonetti di raccolta rifiuti o
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indumenti, transenne parapedonali e dissuasori di sosta, cassette postali e ulteriori
installazioni significative del quadro urbano;
Art. 8.1 - EDICOLE E CHIOSCHI
1. Gli interventi volti ad insediare sul territorio edicole e chioschi sono soggetti a permesso a
costruire e\o concessione di occupazione suolo, comprensivi se necessario, dell’autorizzazione
alla demolizione e ripristino dell’area.
2. La richiesta di permesso di costruire dovrà essere inoltrata con apposito modello verificando
la completezza degli allegati e dovrà essere ulteriormente corredata dai seguenti documenti:
a. una o più planimetrie generali in 1:500 1:1000 intese a rappresentare la collocazione
dell'intervento nel contesto urbano o territoriale;
b. progetto dell'opera (piante, alzate, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e
la descrizione dei materiali da impiegare;
c. relazione tecnico illustrativa;
d. documentazione fotografica dell’area interessata all'intervento;
e. simulazione fotografica o rappresentazione prospettica o assonometrica dell’intervento;
f. concessione all’occupazione del suolo, nei modi stabiliti anche in relazione
all’applicazione della tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche.
3. Per l’istallazione in aree vincolate ai sensi del D.lgs. 42/2004 dovrà essere inoltrata
opportuna richiesta di Autorizzazione degli Enti preposti ai fini della tutela del vincolo
ambientale o storico-architettonico.
4. L’installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle
architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l’inserimento armonico e
coordinato dal punto di vista paesaggistico.
5. Gli interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione potranno essere effettuati
utilizzando tipologie di materiali che ben si inseriscono nel contesto urbano, usando
preferibilmente il ferro, la ghisa, il rame e le finiture nei colori bruniti o canna di fucile,
evitando, assolutamente, manufatti in alluminio anodizzato.
Art. 8.2 - INSEGNE
1.
Le insegne di esercizio dovranno prioritariamente trovare collocazione entro il “fornice” delle
vetrine, assumendo un andamento complanare al piano della facciata. Non sono ammesse
insegne luminose. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la
possibilità di presentare soluzioni alternative ai suddetti criteri che verranno appositamente
valutate dagli uffici competenti.
2.
Nei casi dettagliatamente connessi a tradizione storica comprovata o a funzionalità non in
contrasto con i rapporti estetico-visivi del contesto storico sono ammesse insegne a bandiera
che individuino luoghi e attività di interesse pubblico quali ad esempio Uffici Pubblici, PP.TT.,
Carabinieri, tabaccherie, farmacie, postazioni telefoniche, trattorie e ristoranti, ecc., purché
compatibili per forma e materiali proposti alla valenza architettonica dell’edificio e non in
contrasto con la visuale prospettica della via, sempre nel rispetto e verifica della fruibilità e
sicurezza del percorso (adeguata altezza, sporgenza, distanza, ecc.).
3.
L’installazione di insegne in mancanza di apposita Autorizzazione comporta l’applicazione
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delle sanzioni previste in assenza di adeguato titolo abilitativo o autorizzatorio.
Art. 8.3 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA
1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di
progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e mirati alla
riduzione del consumo energetico;
2. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, è sottoposta al regime
autorizzativo da parte del competente Responsabile del Servizio per le iniziative private
mentre è soggetta alla normativa delle opere pubbliche per gli interventi promossi dal
Comune. Tale regime vale anche per impianti a scopo pubblicitario o per la modifica di quelli
esistenti.
3. Il progetto di illuminazione deve essere redatto da una delle figure professionali abilitate
dalla legislazione vigente e deve essere conforme ai requisiti di legge. Al termine dei lavori
l’impresa installatrice dovrà rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell’impianto
realizzato conformemente al disposto della Legge 5 marzo 1990 n. 46 “Norme per la
sicurezza degli impianti” e al D.M. 22.01.2008 n. 37.
4. Le ditte fornitrici o appaltatrici di impianti di illuminazione esterna dovranno attestare, sotto
la propria responsabilità, la rispondenza delle sorgenti di luce fornite con i criteri del presente
regolamento.
ART. 8.4 - VOLUMI TECNICI
1. Sono vietati volumi tecnici e manufatti di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi la
cui collocazione comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico-ambientale, la
sicurezza del traffico meccanico e il movimento dei pedoni. Tali impianti, se posizionati in
aree di pubblica circolazione, dovranno essere possibilmente collocati in rientranze di muri o
recinzioni o in sottosuolo, e dovranno garantire il libero transito dei pedoni. Se incassati nelle
facciate degli edifici, dovranno essere rifiniti dello stesso colore delle facciate.
ART. 8.5 - ANTENNE RADIOTELEVISIVE, ANTENNE PARABOLICHE E IMPIANTI DI TELEFONIA
CELLULARE
1. Nel caso di più antenne televisive esistenti, i relativi impianti dovranno essere unificati in
occasione del primo intervento edilizio soggetto ad autorizzazione se relativo a pertinenze
condominiali del fabbricato in questione. L’antenna di ricezione dovrà essere collocata sulla
copertura degli edifici dal lato interno. Qualora la soluzione risultasse tecnicamente
impraticabile, l’antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da
non renderla visibile dal piano stradale, e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia
senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso.
2. In particolare, le antenne paraboliche, individuali o condominiali, non dovranno avere un
diametro maggiore a 1 m., non devono riportare scritte, simboli e, ove possibile, assumere
una colorazione in sintonia con l’intorno.
3. L’installazione degli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radiobase per l’erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/da apparati mobili e
servizi similari, e di sistemi radiotelevisivi dovrà avvenire nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela ambientale e paesaggistica e con particolare riguardo alla prevenzione
sanitaria, alla tutela della salute pubblica e al rispetto dei limiti di inquinamento acustico. Tali
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impianti dovranno operare all’interno dell’intervallo di frequenza previsto dalla normativa di
settore vigente. Sono vietate le installazioni nel raggio di m. 100 dal perimetro esterno di
asili, edifici scolastici, strutture sanitarie di ricovero e cura.
4. Le antenne e i dispositivi istallati dovranno essere di colore uniforme al colore del tetto
(antenne paraboliche terra di siena, ecc..).
ART. 8.6 - ALTRI INTERVENTI DI ARREDO
1. Altri interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori non disciplinati nei precedenti
punti, ossia pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, monumenti, arredo verde
pubblico con fioriere, fontanelle, impianti di segnaletica stradale, attrezzature per
l’illuminazione, cabine telefoniche, cassette postali sono soggetti ad approvazione di specifico
progetto. La domanda per tali interventi minori, dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:
a. una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1.000 intese a rappresentare
chiaramente la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonchè il
rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto di
pertinenza o comunque sullo spazio occupato;
b. progetto dell'opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e
la descrizione dei materiali da impiegare o eventuale piano di distribuzione degli
oggetti da collocare sul territorio comunale;
c. documentazione fotografica dello stato di fatto dell’area interessata all'intervento e
simulazione fotografica con l’inserimento dell’oggetto;
d. relazione tecnico illustrativa;
e. Autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storicoarchitettonico, se trattasi di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio o richiesta di autorizzazione agli stessi da presentare tramite il Settore
Sportello Unico del Comune;
2. Tutte le opere elencate nel presente articolo non devono alterare o turbare il quadro urbano
o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire
ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto
delle norme previste dal Codice della Strada.
ART. 8.7 - SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO
1. E' consentita l'installazione di segnali stradali di indicazione urbana di pubblico interesse nel
rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione previa verifica di
coerenza con tipologie, dimensioni, proporzioni e collocazioni caratterizzanti il centro storico.
Art. 9 - SPAZI INEDIFICATI ED EDIFICI IN DISUSO
1. Per motivi di decoro e di sicurezza le aree inedificate e gli edifici in disuso sono assoggettati,
da parte degli enti e dei soggetti proprietari, alla cura e al decoro previsto per le tutte le parti
del territorio comunale.
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2. Gli spazi inedificati, gli edifici dismessi o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in
disuso che determinano condizioni di disordine poco consone al contesto urbano, o pericolo di
ordine statico, devono essere adeguatamente recintati o resi inaccessibili e sottoposti ad
interventi periodici di pulizia, cura del verde e, se necessario, disinfestazione o
derattizzazione, anche nel caso in cui sia prevista la demolizione o sistemazione. In situazioni
di rischio dovute alla presenza di serbatoi o amianto si deve procedere alla bonifica o al
mantenimento in efficienza e sicurezza delle aree o strutture. Sarà cura della proprietà
provvedere, secondo le procedure di legge, alla raccolta e smaltimento in discarica
autorizzata di tutti i materiali (inerti, tossico-nocivi, ecc.) scaricati anche abusivamente su
area privata, e all’eventuale bonifica del suolo e/o sottosuolo nel caso di accertato
inquinamento.
3. Il competente Responsabile del Servizio competente può, per ragioni di sicurezza, di tutela
ambientale, di igiene e di decoro prescrivere che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici o
di uso pubblico siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano
garanzie di stabilità e durata, e che abbiano altezza secondo le indicazioni previste dalla
vigente normativa locale e nazionale.
Art. 10 - SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AI FABBRICATI E DISCIPLINA DEL
VERDE PRIVATO
1. Nel caso di interventi edilizi la sistemazione esterna deve essere parte integrante del
progetto edilizio e, in quanto tale, costituisce vincolo ai fini dell’approvazione e\o conformità
del progetto.
2. Nei progetti di sistemazione a verde dovrà essere garantito l’uso, in termini di frequenza e
quantità, di almeno il 75% di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, anche
naturalizzata.
3. Gli abbattimenti di piante, come previsti dal vigente Regolamento Edilizio, dovrà avvenire nel
rispetto dei seguenti criteri prescrittivi:
gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi
individui arborei preferibilmente di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica
locale, da reimpiantare anche in posizione diversa dall’originale;
in caso di alberi e ogni altra vegetazione prospicienti con spazi pubblici dovrà essere
garantita la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare.
in casi particolari, e previa autorizzazione esplicita dell’Amministrazione Comunale, sarà
possibile la messa a dimora di individui arborei a confine con spazi pubblici.
4. L’esecuzione degli interventi sopra elencati avviene sotto la personale responsabilità del
proprietario o di chi ha il possesso del bene, nel rispetto dei presenti criteri. E’ fatta salva la
facoltà dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere
eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti
sanzionatori nel caso di interventi non conformi ai suddetti criteri, applicando la sanzione
pecuniaria da un minimo di Euro 516,00 a Euro 5016,00.
5. Il competente Ufficio può vietare la messa a dimora di determinate essenze arboree laddove
risultino in contrasto con il profilo storico-ambientale della città e del suo territorio.
Art. 11 - TOPONOMASTICA E SEGNALETICA
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1. L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla
proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni:
a. le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
b. le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti etc.;
c. le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione;
d. i sostegni per i fili conduttori elettrici.
2. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, sopra indicati non devono in alcun modo essere
sottratti alla pubblica vista.
3. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del
traffico o essere pericolosa per il pedone.
4. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia
apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai comma precedenti, deve darne avviso al
Sindaco o all'ente interessato che prescrivono, nel più breve tempo possibile, le cautele del
caso.
5. La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo, nonché delle parti di facciata da
essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori.
6. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di
costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le
attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.
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TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE
1. Tutte le situazioni esistenti prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e
legittimamente installate previa autorizzazione edilizia o concessione di occupazione di suolo,
sono confermate sino alla naturale scadenza dell’atto di autorizzazione o concessione, salvo
che non sia previsto diversamente da altre disposizioni.
2. Tutte le installazioni di mezzi pubblicitari o insegne e le occupazioni di spazi ed aree
pubbliche sono soggette alle normativa vigente in materia di imposta comunale sulla
pubblicità ed alla normativa vigente in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, nonchè ai relativi regolamenti comunali.
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