Regolamento per la disciplina della formazione delle risorse umane

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Regolamento per la disciplina della formazione delle risorse umane
CITTÀ DI MAGLIE
Provincia di Lecce
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE
DELL’AMMINISTRAZIONE LOCALE
Approvato con deliberazione G.C. n. 101 dell’8.4.2002
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Art. 1
Oggetto e finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano la programmazione,
l’organizzazione e la gestione degli interventi e delle iniziative di formazione destinati al personale
dell’Amministrazione Comunale.
2. Il presente regolamento definisce inoltre i criteri per l’eventuale ricorso a soggetti esterni in
relazione alla realizzazione di iniziative formative o in ordine alla formazione di singoli dipendenti
in corsi e seminari esterni.
3. Il complesso delle norme contenute nel presente regolamento è finalizzato a garantire maggiore
efficacia agli interventi formativi posti in essere dall’Amministrazione, sia direttamente sia
indirettamente, nonché ad assicurare adeguati sviluppi e forme alle iniziative di qualificazione
professionale e di valorizzazione delle abilità del personale dipendente.
Art. 2
Rilevazione del fabbisogno formativo
1. In relazione ad ogni anno ed al complesso degli obiettivi annualmente dati nel PEG, entro e non
oltre il 31 ottobre , l’Amministrazione procede alla rilevazione del fabbisogno formativo delle
risorse umane operanti nei propri Settori/Servizi.
2. La rilevazione degli elementi-base rappresentativi del fabbisogno formativo è prodotta da ciascun
Responsabile di Servizio secondo standard omogenei dettati dall’Amministrazione e confluisce in
un documento costituente base per l’elaborazione del budget specifico nel PEG relativo all’anno
seguente.
3. La rilevazione deve essere effettuata per acquisire informazioni, anche dettagliate, sulle esigenze
formative generali e particolari, nonché sui soggetti necessariamente da coinvolgere nella
formazione e sui possibili budget di spesa relativi.
Art. 3
Definizione degli interventi formativi in un quadro organico
– Piano annuale di formazione –
1. L’Amministrazione definisce ogni anno, in corrispondenza con l’approvazione del PEG, un
quadro organico degli interventi formativi, formalizzato con un Piano annuale di formazione delle
risorse umane (PAF), rivolto ai propri dipendenti.
2. Nel PAF devono essere riportati i vari interventi formativi, con esplicitazione degli obiettivi che
con gli stessi si intendono raggiungere.
3. Gli interventi formativi devono essere articolati per iniziative con specificazione di quelle
sviluppate direttamente dall’Amministrazione e di quelle per le quali si deve fare ricorso a soggetti
formatori esterni, pubblici e privati.
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Art. 4
Organizzazione e progettazione formativa
1. Nell’ambito del Settore/Servizio dell’Amministrazione preposto alla cura delle risorse umane
sono individuate soluzioni organizzative e professionalità da riportare ad un sistema per la
progettazione degli interventi e delle iniziative di formazione.
2. La progettazione formativa può essere realizzata anche con la collaborazione di soggetti esterni
con specifica esperienza.
Art. 5
Sviluppo delle iniziative di formazione
1. Le iniziative di formazione traduttive per singoli temi degli interventi formalizzati nel PAF sono
realizzate preferibilmente in strutture dell’Amministrazione, con modalità incidenti in misura non
rilevante sul buon funzionamento degli uffici.
2. Lo sviluppo delle iniziative di formazione deve comunque ispirarsi a criteri di flessibilità, al fine
di garantire la massima partecipazione dei dipendenti alle stesse.
3. La partecipazione di dipendenti ad iniziative formative organizzate da soggetti formatori esterni
non deve incidere in modo rilevante sullo sviluppo delle attività d’ufficio.
4. Qualora ritenuto utile in relazione alle finalizzazioni dell’attività formativa, alle iniziative
possono essere ammessi come uditori soggetti collaboranti con l’Amministrazione a diverso titolo.
Art. 6
Valutazione della formazione
1. L’Amministrazione predispone strumenti e percorsi volti ad acquisire riscontri utili ad essere
elaborati in modo organico per valutare l’efficacia degli interventi formativi e delle singole
iniziative.
2. I risultati della valutazione della formazione concorrono con l’analisi del fabbisogno formativo
all’elaborazione del PAF.
Art. 7
Selezione dei docenti coinvolti nelle iniziative formative dell’Amministrazione
1. Le iniziative di formazione sono affidate a docenti individuati preferibilmente tra dipendenti
dell’Amministrazione con elevata professionalità e con riconosciute abilità formative.
2. Lo svolgimento della didattica nelle iniziative formative organizzate dall’Amministrazione può
essere affidato, con incarichi professionali, anche a docenti esterni, individuati secondo i seguenti
criteri:
a) rilevanza del profilo professionale del docente formatore;
b) rilevanza qualitativa e numerosità delle specifiche esperienze di docenza in materia sul tema,
svolte a favore di soggetti privati e pubblici;
c) costo complessivo della docenza determinabile (con riferimento anche a tariffa oraria).
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3. L’Amministrazione istituisce un Albo dei docenti interni al quale possono iscriversi i dipendenti
in possesso dei seguenti requisiti (specificare):
- Possesso di titolo di studio correlato alla materia oggetto di insegnamento;
- Inquadramento nella categoria D o in carriera dirigenziale.
Art. 8
Acquisizione di servizi formativi da soggetti esterni e partecipazione di propri dipendenti ad
iniziative formative esterne
1. L’Amministrazione può, per la realizzazione degli interventi formativi, acquisire servizi da
soggetti fornitori di servizi formativi esterni, pubblici e privati.
2. La individuazione dei soggetti fornitori di servizi formativi deve essere ispirata ai seguenti criteri:
a) qualità della formazione proposta;
b) esperienza e qualificazione professionale acquisite nel settore;
c) qualificazione professionale dei docenti.
3. Sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 2, l’Amministrazione può disporre che propri
dipendenti partecipino a corsi e seminari tenuti da soggetti formatori esterni. Tali corsi devono
integrarsi con gli interventi formativi previsti nel Piano.
Art. 9
Iniziative sperimentali e innovazione
1. L’Amministrazione può sviluppare iniziative formative sperimentali, anche mediante partnership
con soggetti specializzati, pubblici e privati.
2. L’Amministrazione può, in relazione alle sperimentazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, utilizzare per lo sviluppo degli interventi formativi ogni soluzione innovativa utile alla
migliore efficacia degli stessi.
3. L’utilizzo delle innovazioni formative deve essere tenuta in considerazione anche in relazione
all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse economiche destinate alla formazione.
Art. 10
Amministrazione produttrice di servizi formativi
1. L’Amministrazione può anche produrre servizi formativi per soggetti pubblici e privati.
2. I servizi formativi realizzati dall’Amministrazione a beneficio dei propri dipendenti possono
essere fruiti, previa definizione di intese e convenzioni, da dipendenti di altre Pubbliche
Amministrazioni.
3. L’amministrazione come produttrice di servizi formativi può prendere parte anche ad iniziative
concorsuali o di confronto progettuale.
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Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Le disposizioni del presente regolamento si raccordano alle previsioni definite dai contratti
collettivi decentrati integrativi.
3. Gli interventi formativi per il 2002 saranno definiti entro novanta giorni dall’approvazione del
presente regolamento.