La vendita con riserva di proprietà

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La vendita con riserva di proprietà
La voce del diportista
La vendita con
riserva di proprietà
di Aniello Raiola
N
ella prassi commerciale si assiste sempre più ad un tipo
particolare di vendita dell’imbarcazione, che
merita qualche riflessione.
Si tratta della vendita con
patto di riservato dominio o
con riserva di proprietà, dove
le parti (acquirente e venditore) si accordano per un prezzo da pagare frazionatamente
(a rate) entro un certo arco
temporale e, di conseguenza,
per il passaggio della proprietà
dell’imbarcazione all’acquirente solo al momento del
pagamento dell’ultima rata
di prezzo.
E’, pertanto, una vendita il
cui effetto reale (trasferimento
del bene) è sottoposto alla
condizione sospensiva del pagamento integrale, che è differito nel tempo. Quindi, la
proprietà dell’imbarcazione resta al venditore, mentre il godimento della stessa con i conseguenti rischi (anche di perimento del bene) passano all’acquirente nel momento della
stipula dell’atto di vendita.
In caso di richiesta di trascrizione nei registri del diporto
di questo particolare atto di
La prima barca è come il primo amore
vendita (cioè quando esso riguarda imbarcazioni o navi
da diporto), la proprietà dell’imbarcazione rimarrà in capo
al venditore e quindi anche i
relativi documenti di bordo
resteranno a lui intestati.
L’acquirente sarà considerato
solo armatore dell’imbarcazione
fino al momento del pagamento integrale del prezzo.
Avvenuto il versamento dell’ultima rata di prezzo, sarà
però necessaria un’ulteriore
trascrizione per il passaggio
di proprietà a favore dell’acquirente, vale a dire la trascrizione di un atto liberatorio
(quietanza) con firma dell’alienante autenticata, allo
scopo di cancellare la riserva
di proprietà che risulta dai
registri navali.
La liberatoria dell’alienante,
come ha evidenziato il Ministero in una nota del dicembre
del 2015, dovrà fare riferimento al contratto di vendita
e ai suoi estremi di trascrizione
e dovrà contenere l’indicazione dell’avvenuto verificarsi
della condizione sospensiva
relativa al pagamento dell’ultima rata di prezzo.
Solo allora la proprietà dell’imbarcazione sarà trasferita
all’acquirente e i documenti
di bordo saranno a lui intestati.
gennaio-febbraio 2017
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