La vendita con riserva di proprietà
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La vendita con riserva di proprietà
La voce del diportista La vendita con riserva di proprietà di Aniello Raiola N ella prassi commerciale si assiste sempre più ad un tipo particolare di vendita dell’imbarcazione, che merita qualche riflessione. Si tratta della vendita con patto di riservato dominio o con riserva di proprietà, dove le parti (acquirente e venditore) si accordano per un prezzo da pagare frazionatamente (a rate) entro un certo arco temporale e, di conseguenza, per il passaggio della proprietà dell’imbarcazione all’acquirente solo al momento del pagamento dell’ultima rata di prezzo. E’, pertanto, una vendita il cui effetto reale (trasferimento del bene) è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento integrale, che è differito nel tempo. Quindi, la proprietà dell’imbarcazione resta al venditore, mentre il godimento della stessa con i conseguenti rischi (anche di perimento del bene) passano all’acquirente nel momento della stipula dell’atto di vendita. In caso di richiesta di trascrizione nei registri del diporto di questo particolare atto di La prima barca è come il primo amore vendita (cioè quando esso riguarda imbarcazioni o navi da diporto), la proprietà dell’imbarcazione rimarrà in capo al venditore e quindi anche i relativi documenti di bordo resteranno a lui intestati. L’acquirente sarà considerato solo armatore dell’imbarcazione fino al momento del pagamento integrale del prezzo. Avvenuto il versamento dell’ultima rata di prezzo, sarà però necessaria un’ulteriore trascrizione per il passaggio di proprietà a favore dell’acquirente, vale a dire la trascrizione di un atto liberatorio (quietanza) con firma dell’alienante autenticata, allo scopo di cancellare la riserva di proprietà che risulta dai registri navali. La liberatoria dell’alienante, come ha evidenziato il Ministero in una nota del dicembre del 2015, dovrà fare riferimento al contratto di vendita e ai suoi estremi di trascrizione e dovrà contenere l’indicazione dell’avvenuto verificarsi della condizione sospensiva relativa al pagamento dell’ultima rata di prezzo. Solo allora la proprietà dell’imbarcazione sarà trasferita all’acquirente e i documenti di bordo saranno a lui intestati. gennaio-febbraio 2017 35