4. I mediatori di assicurazione e riassicurazione o
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4. I mediatori di assicurazione e riassicurazione o
La distribuzione del prodotto assicurativo 105 Subagente, coagenzia e procacciatore d’affari Il subagente è un soggetto il quale viene incaricato da un agente, verso corrispettivo, di promuovere la conclusione di contratti nella zona assegnata all’agente. Come l’agente, il subagente opera a suo onere e spese ma non è legato da alcun rapporto giuridico con l’impresa preponente, onde la responsabilità verso quest’ultima per gli atti compiuti ricade sull’agente. Possono essere incaricati anche più subagenti per la stessa zona. Il contratto di subagenzia è un subcontratto e, pertanto, è disciplinato unicamente dalle norme dettate dal Codice Civile per il contratto di agenzia, poiché l’ACN non disciplina questa figura. La coagenzia è invece un contratto con il quale l’impresa preponente conferisce l’incarico agenziale a più agenti, congiuntamente e solidalmente; tuttavia i coagenti possono anche operare disgiuntamente. Le provvigioni sono ripartite secondo quote prestabilite o, in difetto, in parti eguali. Figura ambigua, a metà tra l’agente ed il mediatore, è quella del “procacciatore d’affari”, al quale la giurisprudenza applica per analogia la disciplina dell’agente. Il procacciatore si distingue dall’agente per non essere legato da un rapporto stabile ed organico al preponente. Tuttavia, la più recente giurisprudenza, in conformità dell’indirizzo comunitario, riconosce validità agli atti compiuti con l’intervento dei soggetti non iscritti al registro degli intermediari e, pertanto, anche a quelli compiuti con l’intervento di un procacciatore d’affari. § 4. I mediatori di assicurazione e riassicurazione o brokers Completamente diversa da quella dell’agente è la figura del broker o mediatore di assicurazione e riassicurazione. La figura del mediatore assicurativo è infatti caratterizzata dalla assoluta indipendenza dalle imprese di assicurazione, alle quali non devono essere legati da alcun rapporto giuridico o semplice cointeressenza, e dalla prestazione di attività di consulenza ed assistenza nella fase del reperimento dell’impresa di assicurazione e nella formulazione del contratto e, spesso, anche nella fase esecutiva del rapporto (riscossione del premio, assistenza in caso di sinistro, ecc.). Pertanto il mediatore assicurativo può definirsi come colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni 106 L’impresa e gli intermediari di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione (è la definizione di mediatore di assicurazione dell’art. 1 dell’abrogata legge 28 novembre 1984, n. 792). Da questa definizione emergono immediatamente i caratteri distintivi dalla semplice mediazione di cui agli artt. 1754 ss. c.c. Egli non si limita infatti a mettere in relazione l’assicuratore con l’assicurando, ma assiste quest’ultimo anche nella fase precontrattuale, ricercando la compagnia più adatta ad assicurare il rischio proposto, collaborando nella formulazione del contenuto contrattuale e, talora, anche nella fase post contrattuale, collaborando alla gestione ed esecuzione del contratto (incassando i premi, intervenendo nella fase di liquidazione dell’indennità, ecc.). Alla mediazione si aggiunge dunque una attività di prestazione di consulenza professionale a favore dell’assicurando. Si tratta di un rapporto che, per l’impresa di assicurazione è semplice mediazione, ma per l’assicurando è un contratto misto che presenta elementi della mediazione e del contratto d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.). È pertanto naturale che il tipico campo di azione del mediatore sia per lo più circoscritto ai grandi rischi, ovvero ad una assistenza globale alle imprese che necessitano di una pluralità di coperture assicurative nell’ambito della loro attività. È altresì naturale che la necessaria posizione di indipendenza del broker rispetto all’assicuratore determini il divieto per gli agenti di svolgere attività di brokeraggio e viceversa. § 5. L’accesso all’attività di intermediazione assicurativa e riassicurati1 va. Il registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi La legge prevede l’iscrizione obbligatoria di tutti gli intermediari in un apposito registro (108), tenuto a cura dell’ISVAP; l’esercizio dell’attività in violazione di tale obbligo è punito con sanzioni penali (art. 305, comma 2). 1 L’applicazione degli artt. da 108 a 116 è sospesa sino all’emanazione dei regolamenti attuativi ISVAP e ministeriali. Pertanto, sino a tale momento, restano in vigore le norme che disciplinano l’albo degli agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48 e quelle che disciplinano l’albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792. La distribuzione del prodotto assicurativo 107 L’esercizio dell’attività è altresì precluso agli enti pubblici ed ai pubblici dipendenti, salvo che l’attività sia svolta in forma marginale rispetto al rapporto di pubblico impiego. Il registro (elettronico) è distinto in più sezioni riservate rispettivamente a (art. 109): a) agenti di assicurazione; b) mediatori di assicurazione; c) produttori diretti; d) banche autorizzate ai sensi dell’art. 14 del testo unico bancario (TUB) (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB, SIM autorizzate ai sensi dell’art. 19 del testo unico sull’intermediazione finanziaria (TUIF) (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), Poste Italiane (art. 2 del d.p.r. 144/2001). Questi intermediari peraltro possono distribuire solo prodotti assicurativi che offrono garanzie o contengono clausole predeterminate non modificabili dall’intermediario e rimesse alla libera scelta dell’assicurato (art. 119, comma 2); e) dipendenti, collaboratori, produttori ed altri incaricati da agenti, mediatori, banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane; per questi soggetti l’iscrizione è domandata dall’intermediario che si avvale della loro opera, e, se si tratta di agente, deve darne notizia all’impresa preponente. Non è consentita l’iscrizione contemporanea in più sezioni del registro: pertanto gli agenti non possono svolgere attività di brokeraggio e viceversa, o l’intermediario finanziario non può svolgere attività di agente, ecc. L’iscrizione all’albo può essere richiesta, per le sezioni a) e b), sia da persone fisiche che da società. La persona fisica per essere iscritta alle sezioni a) e b) dell’albo, deve (art. 110): godere dei diritti civili e non aver riportato condanne penali per i reati previsti dalla legge (reati contro la P.A., contro il patrimonio, condanna comportante interdizione dai pubblici uffici, ecc.); non essere stata dichiarata fallita ovvero avere ricoperto cariche direttive in società soggette a procedure concorsuali (questo impedimento è peraltro limitato alla durata di 5 anni); non versare in condizione di decadenza, divieto o sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (c.d. legge antimafia); non essere iscritta nel ruolo dei periti assicurativi. Occorre inoltre avere sostenuto una prova di idoneità ed avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale di almeno € 1 mln. per sinistro e 1,5 mln. all’anno, valida in tutto il territorio dell’U.E., per danni derivanti da errori e negligenze professionali proprie e dei loro dipendenti e collaboratori. 108 L’impresa e gli intermediari Requisiti particolari sono previsti anche per l’iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari (art. 111). Se l’attività è svolta in forma societaria (art. 112), l’iscrizione della società alle sezioni a), b) ed e) dell’albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: avere sede legale in Italia; non essere assoggettata a procedure concorsuali; non versare in condizione di decadenza, divieto o sospensione previste dal citato art. 10, legge n. 575/1965; la responsabilità dell’attività di intermediazione deve essere affidata ad almeno una persona fisica iscritta nel registro; se trattasi di attività di mediazione assicurativa o riassicurativi i legali rappresentanti e i direttori generali devono essere iscritti al registro. Occorre inoltre avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale di almeno € 1 mln. per sinistro e 1,5 mln. all’anno, valida in tutto il territorio dell’U.E., per danni derivanti dallo svolgimento dell’attività da parte della società ovvero per danni causati da errori e negligenze professionali dalle persone fisiche e dai dipendenti e collaboratori. Infine se la società svolge attività di mediazione riassicurativa deve possedere il capitale minimo stabilito con regolamento ISVAP. La cancellazione dall’albo è prevista (art. 113): 1) in caso di radiazione; 2) in caso di rinuncia; 3) per mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre 3 anni; 4) in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge; 5) per mancato versamento del contributo di vigilanza; 6) perdita di efficacia delle garanzie assicurative relative alla responsabilità professionale; 7) mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’art. 115 (cfr. infra). In caso di cancellazione per radiazione può essere chiesta le reiscrizione (art. 114) purché siano trascorsi almeno 5 anni e siano presenti i requisiti per l’iscrizione. Nei casi invece di cancellazione per omesso versamento del contributo di vigilanza o a favore del Fondo di garanzia, è necessario il versamento di tutti i contributi omessi. Stante la particolare natura dell’attività dei mediatori, che, da un alto, è assolutamente autonoma rispetto alle imprese di assicurazione, d’altro canto, presenta una forte componente rappresentata da prestazioni di consulenza, la legge si preoccupa che, nel caso l’attività del mediatore possa comportare pregiudizio all’assicurato, sia comunque possibile un ristoro dei danni. Ai fini dell’iscrizione all’albo è necessaria pertanto l’adesione ad un “Fondo di garanzia”, costituito presso la CONSAP ed alimentato dai contributi dei mediatori iscritti in percentuale alle provvigioni acquisite. L’intervento del fondo è previsto se il risarcimento non sia possibile né da parte del mediatore, né da parte dell’assicuratore della responsabilità civile (perché ad esempio non è stato pagato il premio). La distribuzione del prodotto assicurativo 109 Infine gli intermediari iscritti nel registro con residenza o sede legale in Italia sono abilitati ad esercitare l’attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi negli altri Stati membri, previa comunicazione all’ISVAP (art. 116). Analogamente gli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri sono abilitati ad esercitare l’attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Italia. § 6. L’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. Le regole di comportamento In ordine alla attività di riscossione dei premi relativi ai contratti intermediati e, per i mediatori, le somme dovute a titolo di risarcimento o comunque qualsiasi altra somma dovuta dall’assicuratore, nel caso debbano essere regolati tramite intermediario, la legge ha posto particolari tutele a garanzia degli assicurati. In particolare le suddette somme devono essere depositate su un conto separato e costituiscono patrimonio autonomo rispetto a quello personale dell’intermediario. Ciò vuol dire che eventuali creditori dell’intermediario non possono soddisfarsi sulle le somme in questione, neppure nell’ipotesi di fallimento dell’intermediario. Mentre possono essere oggetto di espropriazione da parte del creditore dell’assicurato o dell’assicuratore cui competono le somme depositate (art. 117). Inoltre il pagamento del premio effettuato in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato all’assicuratore, anche nel caso in cui i primi non avessero la legittimazione all’incasso, ovvero, per qualunque motivo, non le abbiano versate all’assicuratore. Le somme dovute dall’assicuratore agli aventi diritto alla prestazione assicurativa si presumono corrisposte, salvo prova contraria a carico dell’intermediario o dell’impresa, solo se è stata sottoscritta la relativa quietanza (art. 118). L’impresa di assicurazione per conto della quale agisce il produttore diretto risponde in solido dei danni provocati da quest’ultimo; così come l’impresa, l’agente o il mediatore rispondono in solido dei danni causati dai loro preposti (art. 119). Gli intermediari assicurativi (sono pertanto escluse le operazioni di riassicurazione ed i grandi rischi), prima della conclusione del contratto ovvero in caso di modifiche o rinnovi, devono fornire al contraente le informa- 5.