Modèle de saisie - Avis - FR

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Modèle de saisie - Avis - FR
Comunidades Europeas
TRIBUNAL DE CUENTAS
Comunità Europee
CORTE DEI CONTI
De Europæiske Fællesskaber
REVISIONSRETTEN
Europese Gemeenschappen
REKENKAMER
Europäische Gemeinschaften
RECHNUNGSHOF
Comunidades Europeias
TRIBUNAL DE CONTAS
Ευρωπαϊκές Κοινότητες
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Euroopan yhteisöjen
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
European Communities
COURT OF AUDITORS
Communautés européennes
COUR DES COMPTES
Europeiska gemenskaperna
REVISIONSRÄTTEN
Parere n. 2/2000
su una proposta di modifica del regolamento finanziario
dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV-Angers)
(presentato in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE)
12, RUE ALCIDE DE GASPERI
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3512 EURAUD LU
2
LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 248,
paragrafo 4, secondo comma,
Visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 19941,
concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali a la creazione dell'Ufficio
comunitario delle varietà vegetali (in prosieguo: l'"Ufficio"), in particolare
l'articolo 112, secondo cui il progetto di disposizioni finanziarie interne dell'Ufficio
deve essere oggetto di un parere della Corte dei conti prima dell'adozione da parte
del consiglio d'amministrazione,
Visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio
generale dell'Unione, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA)
n. 2673/99 del Consiglio, del 13 dicembre 19992, in particolare l'articolo 142,
Vista la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento
finanziario del 21 dicembre 1977, riguardante la separazione della funzione di
audit interno e della funzione di controllo finanziario ex ante, presentata dalla
Commissione3,
Vista la richiesta di parere avanzata dal Presidente dell'Ufficio in data
8 agosto 2000,
Considerando che il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale è
attualmente oggetto di un profondo riordinamento, in corso di elaborazione da
parte della Commissione,
1
GU L 227 del 1°.9.1994.
2
GU L 326 del 18.12.1999.
3
Documento della Commissione COM (2000) 341 def..
3
HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
Introduzione
1.
In linea generale, le proposte avanzate dall'Ufficio sono intese ad adattare
il proprio regolamento finanziario al regolamento finanziario applicabile al
bilancio delle Comunità europee. Esse mirano inoltre ad estendere il periodo
nel quale è attualmente possibile effettuare riporti di stanziamenti.
2.
I commenti della Corte sono presentati nei paragrafi che seguono.
Articolo 6 - Riporti di stanziamenti
3.
La modifica proposta all'articolo 6, lettera a), punto 2, intende derogare in
taluni casi alla disposizione secondo cui i riporti di diritto sono limitati ad un solo
esercizio. La ratio sottesa a tale proposta è legata alla durata degli esami e
delle verifiche tecniche effettuati dall'Ufficio e non è menzionata nella
motivazione. Tale proposta si discosta tuttavia dai principi del regolamento
finanziario generale, che prevede il regime degli stanziamenti dissociati proprio
allo scopo di gestire impegni operativi di carattere pluriennale, come quelli
oggetto della modifica proposta.
4.
La Corte osserva inoltre che la modifica proposta è in contraddizione con
la formulazione dell'articolo 6, lettera e), punto 2.
Articolo 11 - Tesoreria
5.
Nel parere n. 6/97, del 23 ottobre 1997 (paragrafo 4.4.), sul progetto di
regolamento finanziario dell'Ufficio, la Corte aveva raccomandato che lo stato
di previsione fosse accompagnato da una previsione trimestrale di tesoreria,
per consentire una gestione corretta della tesoreria. La Corte ribadisce tale
necessità.
4
Articolo 20 - Audit interno
6.
La modifica proposta all'articolo 20, paragrafo 4, è intesa a creare una
funzione di audit interno. La Corte ritiene che, per poter essere esercitata in
piena indipendenza, tale funzione non possa essere svolta dall'ordinatore, dal
contabile o dal controllore finanziario. La Corte osserva peraltro che una
recente proposta della Commissione3 mira a separare questa funzione da
quella di controllore finanziario e ad assicurare tale indipendenza.
Altre osservazioni
7.
La Corte attira l'attenzione dell'Ufficio sulle discrepanze tra le versioni
linguistiche francese ed inglese che le sono state trasmesse e che potrebbero
dare adito a confusione quanto alle modifiche proposte. A titolo di esempio, la
versione francese, all'articolo 14, rende obbligatoria la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale della tabella dell'organico, obbligo non ripreso nella versione
inglese. Ancora, la versione francese dell'articolo 56, paragrafo 3, precisa che
la messa a disposizione a titolo gratuito di beni immobili forma oggetto di una
comunicazione al momento della presentazione dello stato di previsione; tale
precisazione non compare nella versione inglese.
8.
Analogo commento può essere formulato in riferimento alla terminologia
utilizzata. Ad esempio, nella versione francese, la nozione di impegno
provvisorio (“engagement provisionnel”) è sostituita nell'articolo 6 da quella di
impegno previsionale (“engagement prévisionnel”). Tale nuova terminologia
non è stata utilizzata in tutti gli articoli che fanno riferimento alla nozione in
discorso (cfr. ad esempio l'articolo 45).
Conclusione
9.
La Corte raccomanda all'Ufficio di intavolare una riflessione, di concerto
con la Commissione e gli altri organismi decentrati, intesa a verificare
l'adeguatezza alle rispettive specificità del regolamento finanziario applicabile
5
al bilancio generale, in particolare nella prospettiva del suo riordinamento,
attualmente in corso.
Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo nella
riunione del 5 ottobre 2000.
Per la Corte dei conti
Jan O. Karlsson
Presidente