Modèle de saisie - Avis - FR
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Comunidades Europeas TRIBUNAL DE CUENTAS Comunità Europee CORTE DEI CONTI De Europæiske Fællesskaber REVISIONSRETTEN Europese Gemeenschappen REKENKAMER Europäische Gemeinschaften RECHNUNGSHOF Comunidades Europeias TRIBUNAL DE CONTAS Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ Euroopan yhteisöjen TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN European Communities COURT OF AUDITORS Communautés européennes COUR DES COMPTES Europeiska gemenskaperna REVISIONSRÄTTEN Parere n. 2/2000 su una proposta di modifica del regolamento finanziario dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV-Angers) (presentato in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE) 12, RUE ALCIDE DE GASPERI L– 1615 LUXEMBOURG TÉLÉPHONE: 43 98 – 1 ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: EURAUDIT LUXEMBOURG TÉLÉFAX: TÉLEX: 43 93 42 3512 EURAUD LU 2 LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, Visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 19941, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali a la creazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in prosieguo: l'"Ufficio"), in particolare l'articolo 112, secondo cui il progetto di disposizioni finanziarie interne dell'Ufficio deve essere oggetto di un parere della Corte dei conti prima dell'adozione da parte del consiglio d'amministrazione, Visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale dell'Unione, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2673/99 del Consiglio, del 13 dicembre 19992, in particolare l'articolo 142, Vista la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, riguardante la separazione della funzione di audit interno e della funzione di controllo finanziario ex ante, presentata dalla Commissione3, Vista la richiesta di parere avanzata dal Presidente dell'Ufficio in data 8 agosto 2000, Considerando che il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale è attualmente oggetto di un profondo riordinamento, in corso di elaborazione da parte della Commissione, 1 GU L 227 del 1°.9.1994. 2 GU L 326 del 18.12.1999. 3 Documento della Commissione COM (2000) 341 def.. 3 HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE: Introduzione 1. In linea generale, le proposte avanzate dall'Ufficio sono intese ad adattare il proprio regolamento finanziario al regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee. Esse mirano inoltre ad estendere il periodo nel quale è attualmente possibile effettuare riporti di stanziamenti. 2. I commenti della Corte sono presentati nei paragrafi che seguono. Articolo 6 - Riporti di stanziamenti 3. La modifica proposta all'articolo 6, lettera a), punto 2, intende derogare in taluni casi alla disposizione secondo cui i riporti di diritto sono limitati ad un solo esercizio. La ratio sottesa a tale proposta è legata alla durata degli esami e delle verifiche tecniche effettuati dall'Ufficio e non è menzionata nella motivazione. Tale proposta si discosta tuttavia dai principi del regolamento finanziario generale, che prevede il regime degli stanziamenti dissociati proprio allo scopo di gestire impegni operativi di carattere pluriennale, come quelli oggetto della modifica proposta. 4. La Corte osserva inoltre che la modifica proposta è in contraddizione con la formulazione dell'articolo 6, lettera e), punto 2. Articolo 11 - Tesoreria 5. Nel parere n. 6/97, del 23 ottobre 1997 (paragrafo 4.4.), sul progetto di regolamento finanziario dell'Ufficio, la Corte aveva raccomandato che lo stato di previsione fosse accompagnato da una previsione trimestrale di tesoreria, per consentire una gestione corretta della tesoreria. La Corte ribadisce tale necessità. 4 Articolo 20 - Audit interno 6. La modifica proposta all'articolo 20, paragrafo 4, è intesa a creare una funzione di audit interno. La Corte ritiene che, per poter essere esercitata in piena indipendenza, tale funzione non possa essere svolta dall'ordinatore, dal contabile o dal controllore finanziario. La Corte osserva peraltro che una recente proposta della Commissione3 mira a separare questa funzione da quella di controllore finanziario e ad assicurare tale indipendenza. Altre osservazioni 7. La Corte attira l'attenzione dell'Ufficio sulle discrepanze tra le versioni linguistiche francese ed inglese che le sono state trasmesse e che potrebbero dare adito a confusione quanto alle modifiche proposte. A titolo di esempio, la versione francese, all'articolo 14, rende obbligatoria la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della tabella dell'organico, obbligo non ripreso nella versione inglese. Ancora, la versione francese dell'articolo 56, paragrafo 3, precisa che la messa a disposizione a titolo gratuito di beni immobili forma oggetto di una comunicazione al momento della presentazione dello stato di previsione; tale precisazione non compare nella versione inglese. 8. Analogo commento può essere formulato in riferimento alla terminologia utilizzata. Ad esempio, nella versione francese, la nozione di impegno provvisorio (“engagement provisionnel”) è sostituita nell'articolo 6 da quella di impegno previsionale (“engagement prévisionnel”). Tale nuova terminologia non è stata utilizzata in tutti gli articoli che fanno riferimento alla nozione in discorso (cfr. ad esempio l'articolo 45). Conclusione 9. La Corte raccomanda all'Ufficio di intavolare una riflessione, di concerto con la Commissione e gli altri organismi decentrati, intesa a verificare l'adeguatezza alle rispettive specificità del regolamento finanziario applicabile 5 al bilancio generale, in particolare nella prospettiva del suo riordinamento, attualmente in corso. Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo nella riunione del 5 ottobre 2000. Per la Corte dei conti Jan O. Karlsson Presidente