Regolamento Centro Sportivo Comunale al Bione

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Regolamento Centro Sportivo Comunale al Bione
Settore Educazione Cultura e Sport
REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA E L’UTILIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO AL BIONE
(Allegato alla Deliberazione di G.C. n. 803 del 2 maggio 1985, ratificata con Deliberazione di C.C. n.
320 del 29 Luglio 1985 - Modificato con deliberazione di C.C. n. 51 del 23.07.2012 e con
deliberazione di C.C. n. 36 del 27.05.2014)
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INDICE
PARTE PRIMA
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V
CAP. VI
Disposizioni generali
Norme d’uso della Piscina
Norme d’uso della Palestra
Norme d’uso dei campi di calcio
Norme d’uso dei campi da tennis
Norme d’uso degli impianti di atletica leggera
pag. 4
pag. 6
pag. 8
pag. 9
pag.10
pag.11
PARTE SECONDA
CAP. I
Utilizzazione degli impianti
pag.12
Personale
Orari e tariffe
Disposizioni finali
pag.15
pag.15
pag.15
PARTE TERZA
CAP. I
CAP. II
CAP. III
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IL COMPLESSO DENOMINATO “CENTRO SPORTIVO AL BIONE” È COMPOSTO DA:
a)
piscina coperta
b)
palestra coperta
c)
n° 1 campo completo di pista, pedane ecc., per atletica
d)
n° 3 campi di calcio
e)
n° 4 campi da tennis
f)
n° 2 piccole piste per pattini a rotelle
q)
n° 1 campo di pallacanestro
h)
n° 1 campo di pallavolo
Tutti gli impianti sono corredati dai necessari attrezzi, spogliatoi, servizi e sale di pronto soccorso.
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REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA E L‘UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO
SPORTIVO AL BIONE
A
PARTE PRIMA
Capitolo I
FREQUENZA AGLI IMPIANTI
DISPOSIZIONI GENERALI
1.
Il Centro Sportivo al Bione, è gestito dal Comune di Lecco, ai sensi del T.U. sull’assunzione
diretta dei pubblici servizi approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.
2.
L’Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consiliare Sport, Turismo e Tempo
Libero, sovraintende agli impianti ed alla gestione relativa.
3.
Gli impianti saranno tenuti in condizioni di agibilità secondo il calendario annuale e gli orari di
apertura determinati dalla Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Consiliare
Sport, Turismo e Tempo Libero.
4.
L’uso degli impianti sarà consentito ai singoli muniti di biglietto d’ingresso ed alle società che
abbiano provveduto al versamento delle tariffe relative, come previsto dall’art. 68 del presente
regolamento.
5.
I ragazzi di età inferiore ad anni 10, salvo diversa indicazione delle norme d’uso, potranno
accedere agli impianti solo se accompagnati da maggiorenni che ne assumano le responsabilità
a tutti gli effetti e ne curino l’attività.
6.
E’ vietato l’accesso agli impianti a chi si trovi in stato di ebbrezza ed a chi si accompagni ad
animali di qualsiasi specie.
7.
Il pubblico che accede al Centro Sportivo senza fare uso degli impianti deve sostare nelle zone
consentite (atrii - viali - tribune) senza entrare negli spazi riservati allo svolgimento delle attività
sportive o negli spogliatoi.
8.
L’uso dei campi, delle piste e degli impianti in genere, è consentito sia per lo svolgimento di
attività agonistica sia sportivo—ricreativa, secondo quanto indicato dagli orari di utilizzo.
L’accesso agli impianti è consentito agli utenti che indossino l’abbigliamento sportivo adeguato
alla disciplina che intendono praticare.
9.
Le persone che provocassero danni alle attrezzature od impianti, anche involontariamente, sono
tenute al relativo risarcimento.
10. Il Comune non risponde degli oggetti e dei valori smarriti o lasciati negli armadietti, nelle cabine o
negli spogliatoi.
11. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti saranno trattenuti per tre giorni a disposizione di chi potrà
dimostrare di essere il legittimo proprietario dopo di chè verranno consegnati all’Ufficio
economato del Comune, affinché provveda ai sensi degli Artt. dal 927 al 931 dei Codice Civile.
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12. Il Comune non assume responsabilità per qualsiasi incidente od infortunio che potesse accadere
agli utenti all’interno degli impianti; resta ferma la responsabilità del Comune a norma dell’articolo
2053 del Codice Civile.
13. E' vietato introdurre biciclette o veicoli a motore nel Centro Sportivo.
14. Per cause di forza maggiore, quali guasti tecnici di una certa gravità, impianti in avaria, ecc.,
l’ufficio addetto, potrà, senza preavviso far sgomberare parzialmente o totalmente gli impianti,
senza per questo nulla dovere all’utenza.
15. Fotografie o riprese radiotelevisive degli impianti e delle manifestazioni, dovranno essere
autorizzate preventivamente dal Sindaco.
16. Gli utenti potranno indirizzare ogni loro eventuale reclamo in ordine al funzionamento
dell'impianto all’ufficio addetto in forma scritta e debitamente sottoscritta.
17. Le infrazioni alle norme dei presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dagli Art.
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106 e 110 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n 383 e successive modificazioni. Il contravventore è
tenuto a declinare le proprie generalità a richiesta del personale di vigilanza e può essere
allontanato dagli impianti senza diritto al rimborso di quanto versato per essere ammesso
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Capitolo
II
NORME D’USO DELLA PISCINA
18. L’ingresso in piscina e consentito solo alle Persone munite di autorizzazione o di apposito
biglietto rilasciato dal personale addetto dopo il pagamento della tariffa stabilita.
19. Nelle cabine non e ammessa la presenza contemporanea di più persone
20. Il cambio degli indumenti è ammesso solo nelle apposite cabine, che devono essere
tenute
chiuse durante il loro uso. Gli abiti dovranno essere riposti negli appositi armadietti.
21. Il costume da bagno deve essere rispondente alle disposizioni vigenti per le spiagge ed i bagni
pubblici.
22. Per motivi di igiene, prima di entrare in zona vasca, tutti i bagnanti sono tenuti:
−
a fare la doccia e il pediluvio;
−
a calzare zoccoli in legno o in plastica. Non è permesso entrare con altri tipi di calzature;
− ad indossare la cuffia.
23. ln zona vasca non e ammesso:
-
nuotare con maschera, pinne, salvagente, materassini, respiratori e simili dispositivi a meno che
non si abbia la preventiva autorizzazione ottenuta presso l’ufficio addetto;
-
introdurre bottiglie, recipienti o comunque oggetti e materiali di qualsiasi genere, ivi comprese
bevande, alimentari e chewing gum;
giocare a palla;
-
rincorrersi, urlare e schiamazzare;
-
provocare risse e disordini di qualsiasi natura;
-
molestare altri bagnanti;
-
nuotare attraversando la vasca nel senso della larghezza;
-
contaminare l'acqua
24. In piscina è vietato l’accesso:
-
-
alle persone affette da malattie infettive contagiose e a coloro che presentano lesione alla pelle
quali pustole, piaghe, foruncoli e fistole secernenti. Per quanto l’ottemperanza della seguente
norma sia affidata al senso di civica responsabilità dei frequentatori, il personale addetto
allontanerà coloro sui quali rileverà “de visu” le lesioni sopra esposte. L'ufficio addetto ha facoltà di
richiedere la presentazione di un certificato medico, vistato dal responsabile dei competente
servizio dell’U.S.S.L., nel caso in cui gli interessati insistessero per frequentare la piscina.
alle persone che presentano manifeste tracce di sporco.
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25. Il personale di servizio ha facoltà di rifiutare l’ingresso o di allontanare chi si trovi in stato di
ebbrezza o si accompagni ad animali ovvero a chi possa turbare l’ordine e nuocere in qualsiasi
modo al buon andamento della piscina.
26. Tutti i frequentatori sono tenuti all’osservanza dell’orario stabilito.
27. Per incidenti dovuti a scontri urti, o tuffi la responsabilità è dei bagnanti che li hanno provocati.
28. E' vietato soffermarsi sotto la doccia oltre il tempo necessario per la pulizia del corpo.
29. Il biglietto ha validità di 2 ore. Allo scadere della seconda ora i bagnanti devono essere già usciti
dall‘area della piscina. Chi non rispetterà gli orari sarà allontanato dalla piscina e assoggettato al
pagamento di una sanzione amministrativa pari al doppio del biglietto.
30. All’atto di acquisto del biglietto i bagnanti riceveranno in consegna anche la chiave dell’armadietto
in cui depositare i propri indumenti. La chiave dovrà essere restituita all’uscita dalla piscina
insieme con il biglietto di ingresso. I bagnanti che smarrissero o riconsegnassero rotta la chiave
del
proprio
armadietto
saranno
assoggettati
al
pagamento
di uno sanzione amministrativa di L. 1.000, pari alla somma già versata quale deposito all'atto
dell'ingresso.
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Capitolo III
NORME D’USO DELLA PALESTRA
31. L'accesso all'uso degli impianti è consentito agli utenti che indossino abbigliamento adeguato con
scarpette ginniche.
32. L‘accesso alla palestra per gli allenamenti, e consentito secondo turni ed orari da stabilirsi con
determinazioni della Giunta Municipale in ragione delle domande che saranno presentate, tali
orari dovranno essere scrupolosamente rispettati.
33. Gli atleti, che dovranno sempre essere accompagnati da una persona responsabile, potranno
usare degli spogliatoi e del campo di gara.
34. I richiedenti per poter usare delle attrezzature della palestra per le sedute di allenamento
dovranno versare la quota indicata nell'apposito tariffario.
35. Eventuali corsi di ginnastica correttiva o preatletica per bambini o giovani di ambo i sessi, che
fossero indetti ed organizzati per iniziativa di scuole, enti e società sportive, potranno essere
ospitati nella palestra stessa, purchè non interferiscano con altre attività già preordinate ed
autorizzate, a condizioni da stabilirsi volta per volta.
36. In palestra è vietato:
a) introdurre bottiglie, recipienti o comunque oggetti e materiali di qualsiasi genere, ivi
comprese bevande, alimentari, chewing-gum;
b) effettuare giochi violenti e pericolosi;
c) sporcare o rovinare in qualsiasi modo il campo di gara e le attrezzature;
d) provocare risse e disordini di qualsiasi natura, urlare o schiamazzare.
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Capitolo IV
NORME D‘USO CAMPI Dl CALCIO
37. I campi sono concessi in uso a società, associazioni o enti sia a scopo ricreativo che per attività
agonistica.
38. Per l'attività agonistica sono valide tutte le norme previste dalle rispettive federazioni o enti
organizzatori delle manifestazioni cui aderisce ogni società concessionaria.
39. I campi di calcio possono essere usati anche a scopo ricreativo da associazioni o enti o gruppi
che ne abbiano fatto regolare richiesta almeno otto giorni prima dell'uso, subordinatamente sia
alla disponibilità dell'impianto sia alla praticabilità dovuta a fattori atmosferici e allo stato di
conservazione del terreno di gioco, quest'ultimo insindacabilmente deciso dal responsabile
dell'ufficio.
40. Le società sportive potranno richiedere l'uso dell'impianto per svolgere allenamenti; tale uso può
essere concesso secondo le norme del precedente articolo.
41. L'uso del campo per tornei ricreativi o manifestazioni di una certa durata, previa verifica della
possibilità di utilizzo e sentita la commissione consiliare sport, turismo e tempo libero, sarà
concessa dal Sindaco.
42. Nelle giornate di sabato domenica e festivi i campi sono destinati allo svolgimento di attività
agonistica ufficiale.
43. Spogliatoi e campo di gara vengono destinati dal personale preposto al servizio di custodia e
manutenzione.
44. I campi di calcio non possono essere usati che per questa specifica attività, ad esclusione del
campo n. 2 che può essere adibito anche allo svolgimento del gioco del rugby e di altre attività
sportive o ricreative.
45. Singoli o gruppi non organizzati non possono accedere agli impianti.
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Capitolo V
NORME D'USO CAMPI DA TENNIS
46. L'accesso all'uso degli impianti è consentito agli utenti che indossino abbigliamento adeguato e
scarpe da tennis con la suola liscia.
47. Il campo può essere prenotato dall'utente per un minimo di 1 ora e per un massimo di 3 ore
giornaliere per attività sportiva-ricreativa. Per manifestazioni agonistiche, sempre fatto obbligo di
prenotazione, la concessione può essere consecutiva per l'intera durata della manifestazione.
48. Le prenotazioni non potranno comportare impegni plurimi dei campi in un arco di tempo superiore
ad una settimana e dovranno essere effetttuate di persona presso l'ufficio addetto, non più tardi
di 24 ore prima ma non prima di otto giorni dall'uso dell'impianto.
49. L’uso dei campi può essere concesso anche senza prenotazione, ove il campo stesso risulti
libero da impegni assunti per prenotazioni.
50. Il mancato uso dell’impianto, già prenotato, dovuto a ragioni imputabili alla gestione od a
condizioni atmosferiche particolarmente avverse (forte vento - pioggia - neve), da diritto all’utente
all’uso dell’impianto in altra data da concordarsi con l’Ufficio all’atto della constatazione della
causa di inagibilità del campo.
51. L’utente dovrà munirsi del prescritto biglietto di ingresso, che dovrà essere conservato sino
all’uscita ed esibito, a richiesta, al personale incaricato del controllo.
52. Gli utenti sono tenuti all’osservanza dell‘orario stabilito. Chiunque, per qualsiasi motivo, non
lascerà libero il campo di gioco al termine dell'ora prenotata sarà allontanato ed assoggettato al
pagamento di una sanzione amministrativa pari al doppio del biglietto.
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Capitolo VI
NORME D'USO DEGLI IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA
53. L’accesso all’uso degli impianti è consentito ad utenti che indossino abbigliamento adeguato alla
disciplina che intendono effettuare.
54. Per l’attività agonistica sono valide tutte le norme previste dalle rispettive federazioni o enti
organizzatori delle manifestazioni, cui aderisce la società concessionaria.
55. L’uso della pista deve essere autorizzato dall'ufficio addetto agli impianti e verrà concesso a
quegli atleti la cui disciplina sportiva prevede l’uso di tale impianto.
56. Le norme di uso della pista comportano i seguenti divieti:
a) uso della prima corsia (per allenamento);
b) lasciare attrezzi ( blocchi di partenza, ostacoli ecc.) inutilizzati e incustoditi;
c) entrare sulla pista con scarpe non adeguate;
d) entrare sulla pista con biciclette, pattini o monopattini, ecc.;
e) usare per scarpe da gara chiodi non adeguati al fondo della pista.
57. Le piattaforme ed i materassi delle attrezzature del salto in alto e con asta, non debbono essere
in nessun modo usati a scopo di deposito materiali o per scopo di riposo.
58. Lanci e getti devono tassativamente essere effettuati dalle apposite pedane; poiché tali attrezzi
possono costituire pericolo per l'incolumità degli utenti, saranno consegnati solamente a dirigenti
di società che si assumono la piena responsabilità per il corretto uso dell’attrezzo da parte
dell’atleta.
59. Tutti gli attrezzi mobili devono essere richiesti per l’uso alla persona preposta a tale servizio la
quale provvederà alla consegna ed alla verifica dell'attrezzo, nonché alla registrazione del materiale consegnato a fianco del nominativo del richiedente il quale è responsabile a tutti gli effetti del
buon uso e della conservazione di quanto ricevuto. Al termine dell’uso l’attrezzatura sarà
restituita all’incaricato il quale provvederà a verificare la perfetta efficienza dell’attrezzo ed
emetterà atto liberatorio a tal proposito nei confronti dell’utente.
60. Ogni singola attrezzatura od impianto verrà usato soltanto ed esclusivamente per lo svolgimento
della disciplina sportiva per la quale tale attrezzatura è destinata dalla sua specifica natura.
61. I ragazzi di età inferiore ai 14 anni non saranno ammessi se non accompagnati da maggiorenni
che ne assumono la responsabilità.
62. Gli atleti che praticano la specialità del fondo e mezzofondo devono usare il percorso
appositamente indicato per tali specialità.
63. Per tutte le altre attività sportive o di tempo libero (rnarciapodismo, rotellismo ecc.) sono valide le
norme generali d’uso degli impianti.
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B
PARTE SECONDA
UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
Capitolo I
64. Gli impianti del Centro Sportivo al Bione possono essere concessi annualmente in uso dal
Sindaco, sentita la Commissione Consiliare Sport, Turismo e Tempo Libero, alle Federazioni
Sportive Nazionali ad Enti, Associazioni, Società Sportive riconosciute dal C.O.N.I. che ne
facciano richiesta per gare, manifestazioni o allenamenti, compatibili con le attrezzature e la
destinazione degli impianti stessi.
65. Le società, Enti, Associazioni che intendono ottenere l’uso degli impianti in un arco di tempo
continuativo per la disputa di Campionati o comunque di attività continuative, devono presentare
domanda su apposito modulo dal quale risulti la sede legale, il nome del responsabile della
Società stessa e l'eventuale Campionato al quale parteciperanno, entro il 20 Giugno di ogni
anno. Le domande saranno valutate entro il 10 Luglio. Per manifestazioni a carattere saltuario le
domande dovranno essere presentate almeno 30gg. prima della data di effettuazione della
manifestazione.
66. Il Sindaco, previo parere obbligatorio della Commissione Consiliare Sport, Turismo e Tempo
Libero, stabilirà il diritto alla concessione valutandone la precedenza in base all’importanza della
Società richiedente in relazione all‘attività svolta, al numero degli iscritti, ai programmi di attività.
67. Il concessionario è tenuto a versare le tariffe stabilite secondo le quote indicate dal tariffario.
68. Il versamento delle tariffe e delle altre eventuali spese sarà effettuato a cura del concessionario,
con presentazione di copia del borderò, se trattasi di tornei o manifestazioni saltuarie, entro
cinque giorni dalla data di effettuazione della manifestazione; trimestralmente per i campionati in
base al numero delle partite o gare effettuate ed al numero di ore di allenamento. Per le
manifestazioni di particolare valore o interesse per la città, il Consiglio Comunale può ridurre le
tariffe con apposita deliberazione motivata.
69. Il mancato pagamento delle tariffe comporta l’eventuale esclusione dall’uso degli impianti, fatte
salve le normali azioni per il recupero del credito da parte dell’amministrazione comunale.
70. L‘orario di utilizzo degli impianti è quello indicato dalla autorizzazione e deve scrupolosamente
essere rispettato.
71. Quando il Sindaco ha concesso I‘effettuazione di manifestazioni con ingresso di pubblico a
pagamento, dovrà essere provveduto, a cura del concessionario al servizio di vendita dei biglietti,
al controllo degli ingressi e del pubblico e tale servizio continuerà fino al completo sgombero
dell’impianto da parte di tutti gli spettatori. Il Comune si riserva ogni più ampio controllo dei servizi
di vendita e di controllo, nonché degli incassi. Il concessionario a tal fine consentirà l’accesso al
personale di controllo Comunale. Il Comune si riserva n. 10 posti in tribuna.
72. I concessionari dell’impianto possono impiegare le attrezzature in luogo esistenti quando ne
facciano richiesta, previo pagamento delle tariffe per l’uso e per la preparazione ed il ripristino del
campo di gara. Nel caso che le attrezzature vengano fornite dall‘utente, oltre all‘ottenimento della
preventiva autorizzazione, questi dovrà provvedere anche all’approntamento del campo di gara
ed al ripristino dello stesso nelle condizioni di origine.
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73. Nel caso venissero richieste attrezzature e sistemazioni particolari, che comportassero spese,
queste dovranno preventivamente essere autorizzate dal Sindaco e saranno a carico degli
organizzatori e, se eseguite dal Comune, dovranno essere rimborsate a presentazione del
relativo conteggio.
74. La concessione degli impianti per tenere manifestazioni non sportive o per premiazioni sportive di
manifestazioni non avvenute all’interno del Centro Sportivo al Bione è subordinata alla
disponibilità dell’impianto e all’obbligo da parte del richiedente oltre al pagamento dei canoni
anche al versamento di un deposito cauzionale pari al canone minimo fisso contemplato nel
tariffario. Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere un deposito cauzionale superiore al
canone di minimo fisso. L’impegno al versamento del deposito cauzionale rappresenta la
condizione principale assieme ai termini di presentazione della domanda, per la concessione
definitiva e deve essere effettuato immediatamente dopo il rilascio della concessione, pena il
decadimento automatico della stessa. All’atto delle liquidazioni dei canoni e delle spese previste,
l’ufficio provvederà ad emettere atto liberatorio della cauzione. Il concessionario che ha versato la
cauzione, in caso di successivo impedimento ad effettuare per qualsiasi motivo la
manifestazione, dovrà far pervenire al Comune la propria rinuncia entro 8 giorni dalla data fissata
per la manifestazione stessa; in caso contrario perderà il diritto alla restituzione della cauzione.
75. Per manifestazioni per le quali fosse richiesta all’organizzatore e dallo stesso concessa, la facoltà
di riprendere con mezzi radiotelevisivi o radiofonici la manifestazione stessa, dovrà essere
prodotta documentazione comprovante quanto sopra, insieme alla richiesta al Sindaco di
permesso a riprendere la manifestazione citata. Qualora tra l’organizzazione e l’ente
radiotelevisivo ci fosse accordo economico al Comune spetterà una percentuale come indicato
dal tariffario.
76. Per le sole attività a carattere continuativo (campionati) le società che vi partecipano hanno
facoltà di rilasciare tessere di abbonamento valide per l’entrata all’impianto per tali competizioni.
77. Sono a carico dell'organizzatore della manifestazione la posizione dei cartelli indicatori per il
pubblico, tanto all’ingresso quanto alle biglietterie, il pagamento del proprio personale addetto alle
casse e agli ingressi, la sorveglianza degli spogliatoi e servizi igienici, il controllo dei posti della
tribuna, il servizio dei vigili del fuoco, l’installazione di eventuali altoparlanti oltre a quelli esistenti,
tutte le attrezzature supplementari che le manifestazioni possono richiedere.
78. Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente negli impianti per lo svolgimento delle
manifestazioni non dovrà essere fissato o assicurato a muri, pilastri e soffitti e dovrà essere
sgomberato nei termini preventivamente concordati.
79. Ottenuta la concessione all’uso, il concessionario è tenuto ad attuare quanto prescritto dalle
autorità di Pubblica Sicurezza, dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e
dalla S.I.A.E., e dovrà inoltre provvedere ad adeguato servizio medico secondo le norme vigenti.
80. Resta inteso che il Comune si ritiene sollevato per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e
quaIsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso; la società concessionaria per tutta la durata
della concessione, è custode dei beni e degli impianti utilizzati durante il periodo di effettivo
utilizzo.
81. Il concessionario si impegna ad usare gli impianti con tutte le necessarie cautele onde evitare
danni; per qualsiasi danno arrecato agli impianti ed alle attrezzature da parte degli atleti o del
pubblico presente alla manifestazione o agli allenamenti, l’onere del relativo ripristino o della
sostituzione di quanto risulta danneggiato sarà a carico del concessionario. Parimenti sono a
carico del suddetto organizzatore danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l’uso
degli impianti.
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82. L’inosservanza delle norme del presente regolamento o il cattivo e difforme uso della
concessione, comportano l’esclusione degli inadempienti da ogni ulteriore uso degli impianti
sportivi, fatte salve le normali azioni del Comune per eventuale recupero del credito o dei danni.
83. E‘ facoltà del Sindaco revocare la concessione senza che i concessionari abbiano a pretendere
altro che il rimborso del canone già versato per il periodo non usufruito, per i seguenti motivi:
a) causa di forza maggiore (guasti, riparazioni, ecc.);
b) motivi di pubblico interesse.
84. Le concessioni riguardanti il servizio bar e pubblicità sono riservate all‘Amministrazione
Comunale.
85. Il
concessionario
che
abbia
ottenuto
l’uso
della
piscina
comunale,
deve
provvedere
al
personale
di
sorveglianza
(assistenti
bagnanti)
munito
di
regolare brevetto di salvamento rilasciato dalla F.I.N., per l’assistenza delle persone che usano
la piscina nelle ore assegnate alla Società Sportiva.
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C
PARTE TERZA
Capitolo I
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
PERSONALE
86. Ai servizi generali per il funzionamento del Centro Sportivo è adibito il personale comunale di cui
alla pianta organica del Comune.
87. Al fine di assicurare i servizi di assistenza bagnanti e di istruzione di nuoto, la Giunta Municipale
potrà conferire, in caso dl necessità, appositi incarichi professionali.
Capitolo II
ORARI E TARIFFE
88. Gli orari di funzionamento del Centro Sportivo e le tariffe sono deliberati rispettivamente dalla
Giunta Municipale e dal Consiglio Comunale, su proposta della Commissione Consiliare Sport,
Turismo e Tempo Libero.
Capitolo III
DISPOSIZIONI FINALI
89. Il presente Regolamento deve essere affisso all’ingresso degli impianti per opportuna
conoscenza ed osservanza da parte del pubblico. Il personale all’uopo autorizzato può disporre
l’allontanamento degli inadempienti e richiedere l’intervento della Forza Pubblica.
90. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge in
materia.
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