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NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 9 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 17.59 C GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE Rischi in aumento per il direttore dei lavori con l’obbligo di fornire un «quasi risultato» | di Filippo Martini Nel corso del tempo al professionista è stata richiesta una diligenza sempre maggiore che ha trasformato un controllo qualificato in un’attività di indagine e riscontro sulla completa riuscita dell’opera appaltata a particolare figura professionale del direttore dei lavori può essere inquadrata come quella avente a oggetto, nel campo dei “lavori edilizi”, l’attività di collaudo, progettazione e direzione delle opere da eseguire. Si tratta quindi di una figura professionale specifica dotata di particolare caratterizzazione tecnica (progettisti dei lavori, ingegneri, architetti) che, in quanto tale, svolge una prestazione di natura intellettuale. Il direttore dei lavori ha il precipuo compito di sorvegliare lo svolgimento dei lavori fornendo la propria competenza tecnica e, a differenza dell’assistente ai lavori o del capo cantiere i quali sono meri dipendenti dell’appaltatore, ha una propria autonomia decisionale. Il tipo di prestazione - Nell’attività svolta dal direttore dei lavori sono infatti presenti tutti i caratteri della prestazione intellettuale, ovvero la professionalità, la personalità e la discrezionalità. L NUMERO 10 L’attività professionale del direttore dei lavori presenta un carattere peculiare, trattandosi di attività finalizzata alla produzione di un bene. Tale attività, invero, consta di due elementi, ovvero una prestazione di servizi e la produzione di un bene, i cui rispettivi presupposti di responsabilità si fondano sul concetto di negligenza, per quanto concerne la prima e su quello di vizio, con riguardo al secondo. Possiamo però affermare che principalmente l’obbligazione assunta dal direttore dei lavori sia una obbligazione di mezzi e non di risultato. La giurisprudenza si è infatti così espressa: «Nella direzione dei lavori di esecuzione dell’opera progettata va ravvisata, invece, un’obbligazione di mezzi, concretandosi essa in un complesso di attività strumentali rispetto all’obiettivo finale di realizzazione dell’edificio a regola d’arte e in conformità al progetto» (Cassazione 28 gennaio 1985 n. 488, Rge, 1985, I, 458). E ancora: «L’obbligazione del direttore dei lavori, che per conto del committente è tenuto a controllare la regolarità ed il buon andamento dell’opera man mano posta in essere dal costruttore, costituisce un’obbligazione di mezzi (cioè di comportamento), non già di risultato, in quanto ha per oggetto la prestazione di un’opera intellettuale che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza non sfociando in un’opera materiale» (Cassazione 22 marzo 1995 n. 3264, Gi, 1996, I, 2, 62; conf. Cassazione 1˚ dicembre 1992 n. 12820, Mfi, 1992; CasNOVEMBRE 2006 sazione 21 ottobre 1991, n. 11116, Rfi, 1991, Appalto, 21; Cassazione 28 gennaio 2001 n. 15124, Mgi, 2001; Cassazione 30 maggio 2000 n. 7180, Gblg, 2000, 537; Cassazione 22 marzo 1995 n. 3264, Gi, 1996, 1, 2, 62). I compiti - Al direttore dei lavori nominato dal committente, compete, quale ausiliario di quest’ultimo, l’alta vigilanza sulla regolare realizzazione dell’opera e sull’impiego dei materiali adatti, in quanto il medesimo assume su di sé un’obbligazione di mezzi e non di risultato, riferita alla prestazione di un’attività intellettuale, sicché i difetti dell’opera possono essergli addebitati solo quando derivino da inosservanza dei suoi doveri di sorveglianza, i quali non comprendono le operazioni più semplici, come ad esempio il controllo della qualità del conglomerato cementizio adoperato dall’appaltatore. I difetti riscontrati su di un’opera edilizia possono, dunque, essere addebitati al direttore dei lavori, solo se derivanti da un difetto dell’attività di “alta sorveglianza”, nel cui concetto devono ritenersi escluse le operazioni di natura elementare. Questa è una prima essenziale discriminante tecnica riferita alla speciale prestazione del “direttore dei lavori”: allo stesso compete una particolare supervisione tecnica qualificata volta a consentire la posa in opera del progetto e la realizzazione della prestazione commissionata. Ma l’esecuzione in quanto tale delle opere materiali non rientra nel contesto degli oneri della figura professionale in esame, essendo tale azione riferibile alle imprese chiamate a svolgere e PAGINA 9 PRIMO PIANO APPALTI LE NOVITÀ NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 10 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE PRIMO PIANO APPALTI LE NOVITÀ ATTIVITÀ A TUTTO TONDO realizzare materialmente l’opera. Il direttore dei lavori, però, sebbene presti un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, poiché chiamato a svolgere la propria attività in situazioni implicanti l’impiego di particolari cognizioni tecniche, deve adoperarsi intellettivamente in modo da assicurare quei risultati che il committente si era ripromesso. Il limite di sorveglianza imposto al direttore dei lavori è, dunque, molto elevato, anche se non determina per questi l’obbligo di essere continuamente presente all’esecuzione dei lavori. La diligenza - La diligenza richiesta non è, quindi, solo quella media e generica del buon padre di famiglia, ma è quella cui si riferisce l’articolo 1176, comma 2, del Cc, quando impone che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve venir valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: «il PAGINA 10 direttore dei lavori essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della «diligentia quam in concreto»; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi (Cassazione 20 luglio 2005, n. 15255, Blt, 2005, 1042). In buona sostanza, se la prestazione del direttore dei lavori non si spinge fino alla responsabilità della esecuzione dei lavori commissionati, la pretesa di una particolare e qualificata diligenza nello svolgimento del mandato rende lo stesso NOVEMBRE 2006 gravato di un rilevante obbligo di controllo sulla parte esecutiva dell’opera e di verifica della conformità del lavoro in avanzamento al progetto approvato. L’attività - In questi termini il contenuto della attività del direttore dei lavori è assai diversificata e va dall’accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, al controllo della modalità di esecuzione della stessa, al capitolato o alle regole della tecnica, all’attribuzione di opportune disposizioni e al conseguente controllo all’ottemperanza di queste da parte dell’appaltatore. Importante in merito è la recente pronuncia della Suprema corte di cassazione per cui: «l’obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura, pur avendo per oggetto una prestazione d’opera intellettuale, costituisce un’obbligazione di risultato. Sono quindi inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, in particolare a quella del progettista, anche nell’ipotesi in cui cumuli le funzioni di direttore dei lavori, le disposiNUMERO 10 18.00 C NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 11 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 18.00 C GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE QUANDO L’APPALTO È CON L’AMMINISTRAZIONE I l direttore dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica, appaltata da un’Amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore e l’assunzione della veste di "agente", deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 52, primo comma, del Regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214 (norma che, per effetto dell’articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ora articolo 93 del Decreto legislativo del18 agosto 2000, n. 267, è divenuta applicabile agli amministratori ed al personale degli enti locali, la cui posizione era in precedenza regolata dalle disposizioni degli articoli 251 e seguenti del Regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383.) Detto rapporto di servizio non è invece configurabile tra la stazione appaltante ed il progettista di un’opera pubblica, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall’Amministrazione mediante specifica approvazione, versandosi in tal caso in un’ipotesi, non di inserimento del soggetto nell’organizzazione dell’amministrazione, ma di contratto d’opera professionale: ne deriva che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all’Amministrazione comunale dal progettista, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. n Cassazione, sezioni Unite civili, ordinanza del 13 gennaio 2003 n. 340 L’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito causativo di un danno patrimoniale e l’ente pubblico che subisce tale danno, quale presupposto per un addebito di responsabilità amministrativa, devoluto alla cognizione della giurisdizione contabi- zioni dell’articolo 2226 c.c. in tema di difformità e vizi dell’opera» (Cassazione, sezioni Unite, 28 luglio 2005 n. 15781, Ua, 2005, 10, 1164). Come si vede, dunque, il confine tra responsabilità dell’impresa tenuta alla posa in opera del progetto e l’onere di controllo e verifica del direttore dei lavori è assai sottile e lo stesso andrà valutato di volta in volta avendo cura di verificare nello specifico il rispetto dei canoni di speciale diligenza e competenza richiesti alla figura professionale analizzata. Conclusioni - In conclusione, questo primo piano, dedicato al diNUMERO 10 le, è configurabile non solo quando tra i due soggetti intercorra un rapporto di impiego in senso proprio, ma anche quando sia comunque ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, tale cioè da collocare il soggetto preposto in condizione di compartecipe dell’attività amministrativa dell’ente pubblico proponente; ne consegue che, qualora la Pubblica amministrazione abbia affidato in appalto l’esecuzione di un’opera pubblica con contratto regolato dal capitolato generale dello Stato (Decreto del presidente della Repubblica n. 1063 del 1962 e relativo regolamento), il rapporto di servizio sussiste anche nei confronti del direttore dei lavori, a nulla rilevando che le relative funzioni siano state affidate a privati estranei agli uffici tecnici dell’ente. n Cassazione, sezioni Unite civili, sentenza del 24 luglio 2000 n. 515 L’incarico per la progettazione di opera pubblica affidato a libero professionista non determina l’instaurazione di un rapporto di servizio con l’ente pubblico committente, in quanto non implica l’inserimento del professionista privato nell’apparato organizzativo e/o nell’ "iter" procedimentale della P.A. né l’esercizio, da parte di costui, di poteri propri della P.A. (e ciò diversamente da quanto avviene nell’attività del direttore dei lavori, ove viene in rilievo anche l’imputabilità in via diretta ed immediata alla P.A. dell’attività con rilevanza esterna del soggetto, il quale assume la rappresentanza del committente), l’attività del progettista assumendo rilevanza pubblica solo in forza dell’approvazione del progetto da parte dell’ente pubblico committente: ne deriva che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all’amministrazione dal progettista nell’esecuzione dell’incarico affidatogli, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella della Corte dei conti. n Cassazione, sezioni Unite civili, sentenza del 23 marzo 2004 n. 5781 rettore dei lavori, intende tracciare una disamina completa sul piano giuridico dei profili di responsabilità di una speciale figura tecnica assai importante nel nostro mondo lavorativo, caratterizzata da una specialissima componente professionale e gravata di particolari e qualificati oneri di diligenza e attenzione. Tale ruolo professionale è spesso svolto da soggetti privi delle competenze tecniche necessarie proprio perché la specificità della prestazione richiesta spesso può riguardare conoscenze tecniche di settori professionali diversi fra loro (ingegneria, architettura, ediliNOVEMBRE 2006 zia, meccanica, fisica eccetera). Ecco perché questa figura professionale risulta essere particolarmente interessante sul piano della qualità della prestazione che è attesa dalla dottrina giuridica e anche perché tale soggetto riveste nel contenzioso giudiziario di settore una preminente posizione di sfavore processuale, gravando sul predetto una sorta di presunzione di responsabilità legata alla particolare natura della prestazione che è connotata da una obbligazione che, alla luce di quanto verrà illustrato sul piano pratico e giuridico, potremmo definire di “quasi risultato”. n PAGINA 11 PRIMO PIANO APPALTI LE NOVITÀ NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 12 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE PRIMO PIANO APPALTI LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI Se l’incarico viene svolto con superficialità scatta la responsabilità per danno erariale Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige Sentenza 3 marzo-12 aprile 2006 n. 28 (Presidente e relatore de Marco) LA MASSIMA n n n n n PAGINA 12 Competenza e giurisdizione - Corte dei conti - Soggetti sottoposti - Progettista/direttore dei lavori - Sussistenza. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del progettista/direttore dei lavori in quanto - indipendentemente dalla natura di organo indiretto o straordinario che il medesimo riveste, nell’assumere l’incarico con investitura di funzioni autoritative nell’interesse dell’amministrazione preponente - la circostanza che si tratta di un interno all’amministrazione appaltante fa sì che le prestazioni d’opera professionale rese quale progettista vengano assorbite nel normale rapporto di servizio e i suoi errori progettuali non sono, perciò, assimilabili a quelli del libero professionista. Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Decreto di citazione in giudizio - Notifica solo al difensore - Nullità - Esclusione. È da escludere la nullità dell’atto di citazione notificato soltanto al legale difensore, atteso che: a) la elezione di domicilio fatta in sede di invito a dedurre non è vincolante per il procuratore contabile; b) la notifica mediante consegna al destinatario/convenuto, prevista dagli articoli 138 e 139 del Cpc, costituisce una mera facoltà e non un obbligo giuridico per il soggetto agente sicché, trattandosi di fattispecie assimilabile a una obbligazione alternativa, il modo di perseguire l’intento sostanziale è lasciato alla discrezionalità del requirente. Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Prescrizione - Decorrenza Lodo arbitrale - Dal passaggio in giudicato. Ancorché il lodo, in sé, non è rapportabile a una sentenza ciò non implica che il termine iniziale della prescrizione possa essere ancorato sic et simpliciter alla data di deposito di esso bensì da quella in cui la Corte di appello ha rigettato l’impugnazione del lodo arbitrale rendendo, così, definitivo il risarcimento con esso stabilito e, pertanto, certo liquido ed esigibile il pregiudizio patrimoniale arrecato alle pubbliche finanze dell’ente locale. Responsabilità civile - Colpa - Progettista/direttore dei lavori - Sussistenza - Fattispecie. Sussiste la responsabilità per colpa grave del progettista/direttore dei lavori per aver provocato un danno economico finanziario a un comune, in conseguenza del lodo arbitrale nella controversia insorta con la stessa impresa in dipendenza e in relazione a un contratto di appalto, qualora - come nella specie - l’evolversi degli accadimenti e l’andamento dei lavori denotino non solo palese contrasto con le chiare disposizioni di legge, di contratto nonché di capitolato (generale e speciale) ma, altresì, di superficialità e leggerezza circa il suo modus procedendi. Responsabilità civile - Colpa - Progettista/direttore dei lavori - Consegna frazionata dei lavori - Sussistenza. È fonte di responsabilità per colpa grave, poiché non è giuridicamente consentita - in quanto non contemplata sia nel contratto di appalto sia nel capitolato speciale, né espressamente né mediante rinvio all’articolo 10, ultimo comma, del Rd 350/1895 - la consegna dei lavori fatta dal direttore dei lavori in maniera frazionata, in pendenza della stipulazione del contratto (avvenuta successivamente), e con le riserve di cui all’articolo 337 della legge 2248/1865, allegato F: l’interpretazione letterale e teleologica della norma non lascia dubbi circa il categorico divieto, in materia di consegna parziale pur se, per agevolare l’immediata esecuzione delle opere, questa procedura è eccezionalmente consentita subordinatamente, però, al rispetto di rigorose condizioni oggettive nonché previa formale ed espressa previsione in tal senso nel capitolato speciale di appalto. NOVEMBRE 2006 NUMERO 10 18.00 C NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 13 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 18.00 C GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE Ritenuto in fatto Con atto di citazione in data 18 novembre 2005, il Procuratore Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio il signor X Y, per sentirlo condannare a corrispondere al Comune di Trento la somma di lire 441.599.109 (euro 228.066,91) oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del presente procedimento. Detta somma deriva dalla condanna del Comune di Trento in conseguenza del lodo arbitrale pronunciato il 29 febbraio 2000 nella controversia insorta con l’Impresa “ZZZ S.p.a.” (con sede in Milano alla Via Moscova n. 10) in dipendenza ed in relazione al contratto di appalto - sottoscritto il 21 settembre 1994, repertorio n. 31, registrato in Trento il 3/10/1994 al n. 3335 mod. 69 S.I. - avente ad oggetto «lavori di restauro del complesso Torre Mirana, palazzo d’angolo Via Belenzani/Via Manci - 2˚ lotto» per l’importo complessivo (al netto del ribasso d’asta) di lire 4.404.788.255; lavori aggiudicati alla succitata Impresa mediante licitazione privata. Ad avviso della Procura, detto esborso costituisce danno erariale poiché ad esso non corrisponde alcuna utilità per la P.A., nella esecuzione dell’opera pubblica, trattandosi di un onere economico aggiuntivo. Riferisce il Requirente che il Comune di Trento ha subito la condanna al pagamento di somme - maturate a vario titolo - per effetto delle riserve apposte dalla Impresa ZZZ, aggiudicataria dei lavori, nel corso della esecuzione delle opere appaltate; in particolare, in relazione alla riserva n. 1, il Collegio Arbitrale ha condannato il Comune di Trento al pagamento di complessive lire 441.599.109, pari ad euro 228.066,91, (comprendenti il risarcimento dei danni da: a) maggiori spese generali maturate per la minore produzione nel tempo di anomalo rallentamento dei lavori pari a lire 256.048.705; b) lucro cessante per l’omesso impiego in altri appalti della medesima organizzazione produttiva pari a lire 73.446.596; c) ammortamento delle attrezzature e dei mezzi pari a lire 112.103.808), avendo ritenuto fondati, in conformità ai motivi dedotti dall’Impresa ZZZ, sia la illegittimità della consegna dei lavori, avvenuta il 12/9/1994, sia l’ulteriore ritardo maturato per l’introduzione di varianti a causa di carenze progettuali. Sul presupposto della pendenza dell’azione di annullamento del lodo arbitrale - la cui efficacia esecutiva non era stata sospesa dalla Corte di appello di Trento, che aveva rigettato l’istanza della P.A. con l’ordinanza 20 marzo 2001 n. 397/2001 - e considerata la sopravvenienza dell’atto di precetto notificato in data 8 maggio 2001 dall’impresa “ZZZ S.p.a.”, il Consiglio Comunale di Trento, con deliberazione n. 62 del 22/05/2001, ha provveduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per la complessiva somma di lire 882.019.901, liquidata in esecuzione integrale delle statuizioni di condanna del lodo arbitrale già impugnato per vizi di nullità. Nella data del NUMERO 10 26/9/2002, la Corte di Appello di Trento ha pronunziato la sentenza n. 404/02 di rigetto della domanda proposta dal Comune di Trento per l’impugnazione e la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale. Rappresenta ancora il Procuratore Regionale che, espletata l’istruzione documentale anche mediante l’acquisizione probatoria delegata al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, fu prospettata all’Arch. X Y l’ipotesi della responsabilità amministrativa per danno erariale nella misura dei maggiori oneri economici maturati e gravanti sulla P.A. per la consegna frazionata dei lavori e per i vizi strutturali di progettazione, entrambi indicati quali cause concorrenti di ritardo nella esecuzione delle opere; in particolare, la responsabilità del Y veniva individuata nella qualità di: 1) direttore dei lavori che aveva provveduto alla consegna frazionata dei lavori con verbale del 12 settembre 1994, «in pendenza della stipulazione del contratto e con le riserve di cui all’art. 337 della legge 20/3/1865 (art. 10 del regolamento n. 350 del 1895)»; 2) progettista dei lavori, poiché le carenze del progetto predisposto nel dicembre 1990 ed aggiornato nel dicembre 1993 dall’ufficio tecnico del Comune, hanno generato la necessità di procedere alla predisposizione ed alla approvazione della perizie di variante e suppletiva nell’ottobre 1996. Precisa il Requirente che: a) dalla lettura del lodo arbitrale e dalla disamina della acquisita prova documentale si desume come la consegna frazionata dei lavori non fosse giuridicamente consentita in quanto non espressamente prevista nel capitolato speciale d’appalto: questa circostanza è stata causa diretta del ritardo nella esecuzione dei lavori oltre alla introduzione di varianti progettuali approvate in tempo successivo alla consegna definitiva. Sul punto in questione - fondamentale nella determinazione della fattispecie di danno erariale - il P.R. si attiene alla ampia motivazione del Collegio Arbitrale suffragata dall’analisi delle prove documentali, peraltro, autonomamente valutabili nell’instaurazione del giudizio di responsabilità amministrativa; b) la sospensione dei lavori in data 3 luglio 1995 (non menzionata, per omissione, nel certificato di collaudo) è prova documentale idonea a dimostrare che la consegna frazionata di essi fu causa di ritardo nella esecuzione delle opere, non imputabile alla ditta appaltatrice. Rileva, comunque, che la non imputabilità del ritardo alla impresa “ZZZ S.p.a.” sussisterebbe anche nella ipotesi (peraltro, negata dal lodo arbitrale) della ammissibilità e legittimità della consegna frazionata la cui sottoscrizione, con o senza riserva, non può giammai significare l’accettazione del rischio per l’inadempimento condizionato dall’altrui comportamento poiché assume più semplicemente il valore della dichiarazione di disponibilità all’immediato all’inizio di esecuzione delle opere. Cita, in proposito, l’articolo 10, co. 8, NOVEMBRE 2006 PAGINA 13 PRIMO PIANO APPALTI LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 14 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE PRIMO PIANO APPALTI LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI del r.d. 25 maggio 1895 n. 350 («Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato») dalla cui interpretazione letterale quanto teleologica si evidenzia nella consegna frazionata uno strumento per agevolare l’immediata esecuzione delle opere, programmando la esecuzione dei lavori anche in funzione della consegna successiva delle altre parti dell’area di cantiere. Avendo proceduto alla consegna frazionata del cantiere, in pendenza della stipulazione del contratto - senza che risulti agli atti alcuna autorizzazione dell’Amministrazione all’immediato inizio dei lavori (art. 9 R.D. n. 1895/350 cit.) - l’arch. Y non ha riversato sull’impresa appaltatrice il rischio da ritardo nella esecuzione delle opere ma ha accollato sulla stazione appaltante il rischio da ritardo connesso alla consegna successiva dei locali all’epoca, temporaneamente, occupati; c) la causa preponderante della soccombenza della P.A. nel lodo arbitrale consiste «oltre che nella ritardata consegna definitiva dei lavori, anche nella introduzione di varianti progettuali inerenti lavori strutturali dipendenti da carenze progettuali, per di più approvate in un momento successivo alla consegna definitiva». Sul punto in esame le deduzioni e le allegazioni documentali dell’Impresa “ZZZ S.p.a.”, nel giudizio arbitrale, e le memorie difensive proposte in sede di appello - la cui fondatezza è riconosciuta dalle motivazioni del lodo - evidenziano le carenze progettuali quale causa del ritardo nell’esecuzione dei lavori non imputabile alla Impresa la quale, viceversa, si è tempestivamente adoperata per la rielaborazione dei progetti esecutivi di consolidamento delle fondazioni e di realizzazione dei solai (il P.R. menziona la consegna alla stazione appaltante il 15 febbraio 1995 del primo progetto, relativo alle opere di consolidamento delle fondazioni, ed il 29 marzo del secondo progetto esecutivo). Riferisce inoltre il Requirente che, già dal 3 marzo 1995, l’Impresa ZZZ aveva evidenziato alla stazione appaltante di avere quasi esaurito i lavori eseguibili per effetto della consegna frazionata del cantiere ed invitato il Comune a procedere alla consegna definitiva; ancora, con lettera del 16 giugno 1995, l’Impresa aveva comunicato all’Ente locale di non essere in grado di proseguire l’esecuzione dei lavori per mancanza di opere approvate. Erano, poi, seguite la nota del 22 giugno 1995 e la lettera del 30 giugno 1995 con cui l’impresa informava il Comune che dal 3 luglio p.v. si sarebbe «trovata nella necessità di sospendere le attività di cantiere per carenza di opere realizzabili» come, effettivamente, avvenuto con verbale di sospensione del lavori sottoscritto con riserva); d) soltanto dall’8 agosto 1995 - e, quindi, circa undici mesi dopo la consegna frazionata dei lavori (a fronte di un tempo contrattuale pari a 23 mesi circa) - la stazione appaltante aveva provveduto alla consegna dei locali della sala pubblica di lettura e, poi, il giorno 11 settembre 1995, proceduto alla consegna definitiva del lavori. In base ai surriferiti elementi documentali interpretati PAGINA 14 in combinazione logica e cronologica con gli argomenti del lodo arbitrale - su cui si è consolidata la soccombenza del Comune nella lite civile con l’impresa ZZZ - la Procura Regionale fonda la prospettazione dell’ipotesi di responsabilità amministrativa nei confronti dell’arch. X Y ritenendolo soggetto alla giurisdizione di questa Corte poiché le prestazioni d’opera professionale sono assorbite nel rapporto di servizio. I profili di colpa grave sarebbero ravvisabili - come già accennato - nella consegna frazionata, in pendenza di stipulazione contrattuale ed in difetto di ragionevole previsione sui tempi della consegna definitiva, nonché nella progettazione carente nelle parti strutturali fondamentali (fondazioni e solai). Circa la quantificazione del danno - premesso che il contratto d’appalto di opera pubblica possiede causa giuridica a struttura complessa (poiché il sinallagma dello scambio attribuisce rilevanza non solo al dare ma anche al facere dell’appaltatore) e che il tempo d’inizio nonché di ultimazione delle opere costituisce un elemento essenziale nella corrispettività dello scambio - il Requirente sostiene che il rallentamento nella esecuzione dei lavori per cause imputabili alla stazione appaltante rappresenta causa di squilibrio del sinallagma contrattuale stesso in pregiudizio della impresa appaltatrice; questa ha subito danno all’avviamento aziendale in considerazione sia della sotto-utilizzazione delle risorse impegnate nel cantiere sia della protrazione dell’impiego dei fattori d’organizzazione oltre il termine programmato nella ponderazione del rischio d’impresa. È, appunto, in base a queste considerazioni che il lodo arbitrale ha condannato il Comune di Trento al pagamento della somma di complessive lire 441.599.109. Il P.R. rimette, comunque, la determinazione dell’addebito individuale alla saggia e prudente valutazione del Collegio evidenziando che sono rilevanti le circostanze di fatto, allegate nelle controdeduzioni, le quali sono ponderabili sotto il profilo della ripartizione del rischio d’amministrazione. All’invito a dedurre del 2 settembre 2005 (notificato il successivo giorno 5) nonché all’atto di citazione (notificato il 23 dicembre 2005) sono pervenute deduzioni, in data 3 ottobre 2005, e la comparsa di costituzione e risposta in data 13 febbraio 2006. Nel richiamare dottrina e giurisprudenza in materia, l’avv. Pontalti, legale difensore dell’arch. Y: – preliminarmente eccepisce la nullità dell’atto di citazione in quanto notificato soltanto al legale difensore e non anche (ex artt. 138 e 139 c.p.c.) al convenuto; – eccepisce la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa essendo stata comunicata la convocazione per l’audizione personale solo il 2 marzo 2005 e notificato l’invito a dedurre il 5 settembre 2005: in entrambi i casi dopo cinque anni dal 29 febbraio 2000 ossia dalla data di deposito del lodo arbitrale, peraltro, non rapportabile ad una sentenza; NOVEMBRE 2006 NUMERO 10 18.00 C NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 15 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 18.00 C GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE – nel merito, contesta l’obbligo del Comune al pagamento delle somme specificate nel giudizio arbitrale la cui motivazione - presa a base dalla Procura Regionale - sarebbe viziata per non avere considerato la portata dell’art. 10 del d.P.R. 16.7.1962 n. 1063 in tema di recesso per mancata consegna (recesso mai azionato dall’Impresa ZZZ) e per aver assimilato l’ipotesi della consegna frazionata (comunque accettata dall’Impresa stessa) alla omessa consegna; – evidenzia che il lodo arbitrale non ha dato rilievo al fatto che il 12 settembre 1994 l’Impresa ZZZ ha firmato il verbale di consegna frazionata scrivendo la locuzione “con riserva” sopra le due firme dell’appaltatore ed ha atteso 11 mesi per esplicitare le riserve; – sottolinea che la Procura Regionale si dilunga a giustificare il ritardo non imputabile all’Impresa ma trascura di approfondire i profili di inesistenza della colpa da parte dell’arch. Y; – richiama l’attenzione sulla specialità dei lavori oggetto del contratto, trattandosi di un progetto di restauro per il quale la normativa vigente consentiva l’appalto sul fondamento del solo progetto definitivo e lasciava all’appaltatore la definizione del progetto esecutivo tenuto conto di studi e ricerche che hanno coinvolto numerosi professionisti interni ed esterni all’Amministrazione. Il legale si sofferma ampiamente sull’iter fattuale, per concludere che l’arch. Y avrebbe sempre operato con tempestività per consentire all’Impresa ZZZ di proseguire regolarmente i lavori; – dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, rivendica la competenza legislativa primaria della Provincia (L.P. 10/9/1993 n. 26 e Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 92/10 Leg.), su quella nazionale, e puntualizza che dalla prima discende la legittimità della perizia di variante nei limiti del valore del sesto/quinto di contratto (vale a dire, sostanzialmente, nelle originarie previsioni di spesa); – si sofferma analiticamente sulle cause del ritardo nella esecuzione dei lavori ed esclude che esso sia dipeso dal comportamento dell’arch. Y; – pone in risalto che il modesto volume dello spazio non consegnato (appena una parte di un piano rispetto all’edificio) non poteva incidere in maniera significativa sul ritardo dell’Impresa quanto alla consegna del progetto nonché alla esecuzione delle opere; – precisa che la mancata definitiva consegna (e, dunque la consegna frazionata) fu determinata sia dall’urgenza di dare inizio dei lavori per evitare il rischio della perdita del finanziamento sia dalla materiale impossibilità di consegnare anche i locali destinati a biblioteca ed a sala di lettura; – ritiene che il lodo non abbia affrontato taluni rilevanti aspetti giuridici quali, ad esempio: l’esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c. ), la possibile riserva mentale da parte dell’Impresa circa la prevedibilità del NUMERO 10 danno (art.1225 c.c.), il concorso del fatto colposo del creditore (art. 1127 c.c.); – evidenzia, inoltre, il nuovo metodo di progettazione del restauro seguito nella specie e, successivamente, adoperato anche per altri palazzi storici con tempestiva ultimazione dei lavori e, quindi, con risultati positivi; – sostiene che l’attività dell’arch. Y avrebbe fatto risparmiare al Comune di Trento ben lire 295.827.322 (pari ad euro 152.782) ossia la differenza (maggiore somma) che il Comune avrebbe sborsato qualora tutta la progettazione e la realizzazione dell’opera fosse stata affidata a professionisti terzi esterni. Conclude per la nullità della notifica dell’atto di citazione, per la declaratoria di prescrizione, per il rigetto nel merito delle richieste risarcitorie, per la subordinata riduzione del danno eventualmente ritenuto ascrivibile al convenuto; per la rifusione o compensazione delle spese. In merito alle surriferite controdeduzioni, l’Ufficio inquirente osserva che: I. nella ipotesi di responsabilità amministrativa c.d. indiretta la decorrenza del termine iniziale di prescrizione deve individuarsi nella data non dell’effettivo pagamento bensì della formazione del titolo giudiziale dotato di valore esecutivo e/o di valore di giudicato (SS.RR., sent. n. 3/2003QM); pertanto, nella specie, il termine iniziale di prescrizione dell’azione di danno erariale decorre dal 26/9/2002 data in cui la Corte di Appello di Trento ha pronunziato la sentenza n. 404/02 di rigetto della impugnazione proposta dal Comune di Trento per ottenere la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale; II. circa l’andamento dei lavori, la prova documentale acquisita è sufficiente ed idonea a dimostrare che la consegna frazionata del cantiere ed i vizi strutturali della progettazione (non gravante sull’impresa aggiudicatrice) costituiscono causa del ritardo nella esecuzione delle opere, non imputabile alla ditta ZZZ. Sotto tale profilo il lodo arbitrale appare esente da vizi di logica giuridica; III. quanto alla urgenza dell’opera ed all’impossibilità della immediata consegna integrale, il Procuratore Regionale rammenta che il direttore dei lavori ha la funzione di garanzia del corretto andamento di essi in conformità alle clausole negoziali stipulate ed al contenuto della normazione vigente (sulla sospensione dei lavori e sulle perizie di variante, richiama la sentenza n. 389/2001 di questa Sezione); IV. in ordine alla presunta assimilazione della consegna frazionata alla omessa consegna, infine, osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione menzionata nelle controdeduzioni (specie, Sez. I civ., 19/3/1980 n. 1808) non ha il significato di accollare all’impresa aggiudicataria anche il danno per i ritardi maturati dopo la materiale consegna del cantiere per cause ascrivibili a negligenza della stazione appaltante. Infatti, nella specie, il lodo arbitrale ha riconosciuto all’impresa ZZZ non il NOVEMBRE 2006 PAGINA 15 PRIMO PIANO APPALTI LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 16 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE PRIMO PIANO APPALTI LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI danno da ritardo della consegna bensì solo quello per il rallentamento e la sospensione della esecuzione dei lavori dopo la consegna parziale delle opere (Cass., Sez. I, 22/4/1991 n. 4341). Conclude facendo presente che il contenuto delle controdeduzioni evidenzia, comunque, circostanze suscettibili di valutazione al fine della determinazione dell’addebito individuale e dà atto, peraltro, della correttezza e della trasparenza del comportamento pre-processuale della parte convenuta in giudizio. Alla odierna udienza l’avv. Pontalti pone in risalto la peculiarità del presente giudizio che si fonda solo sul lodo arbitrale che non è una sentenza e neppure una transazione bensì risoluzione negoziale cui l’arch. Y non ha partecipato; di conseguenza, ritiene un “salto logico” individuare, da parte della Procura Regionale, la colpa del medesimo quale dipendente comunale. Giustifica la consegna frazionata perché gli altri locali erano occupati e non dipendeva dal Y il loro sgombero e/o la consegna; dovendosi, comunque, provvedere urgentemente ai restauri, il direttore dei lavori non aveva altra scelta se non quella adottata. Aggiunge che i calcoli statici e strutturali dovevano essere fatti dall’Impresa e ciò è avvenuto solo nel luglio 1995, data da cui finalmente i lavori potevano iniziare per non perdere i finanziamenti. Evidenzia, infine, che l’Impresa ha accettato la consegna frazionata, anche se con riserva, e che la stessa Procura Regionale si rende conto della singolarità della vicenda tanto che, nelle proprie conclusioni, sembra voler affermare la esclusione della colpa del convenuto. Ribadisce il risparmio conseguito dal Comune di Trento, per effetto della progettazione fatta dal dipendente Y e non da professionisti esterni, e richiama le conclusioni dell’atto scritto. Il Sost. Proc. Regionale dott. Mancinelli replica che l’Ufficio si è avvalso della facoltà normativa e, quindi, risulta regolarmente notificato l’atto di citazione al domiciliatario (ex art. 141 c.p.c.); altrimenti, nella fattispecie, in ogni caso, si sarebbe potuto applicare l’art. 156, co. 3, c.p.c. («la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato»). Respinge l’eccezione di prescrizione, essendo l’azione proponibile solo dal momento in cui il danno è certo, attuale, liquido ed esigibile o, quanto meno, dal pagamento (giugno 2001). Nel merito - rilevata la differenza tra calcoli e progetto esecutivo - rappresenta che l’Impresa ha cercato di sopperire ad alcune carenze progettuali e che anche il lodo ha considerato questo aspetto; altrimenti la relativa decisione sarebbe stata diversa. Lo stesso dicasi per la pronuncia di reiezione dell’appello da parte della Corte di Appello. Osserva che il direttore dei lavori avrebbe avuto bisogno di autorizzazioni della stazione appaltante, prima di consegnare in maniera frazionata i lavori; così facendo, invece, si è assunto da solo decisioni rilevatesi, poi, dannose per il Comune. Conclude facendo presente che accoglie integralmente la tesi del difensore - circa il risparmio di poco più di 152 PAGINA 16 mila euro, comunque, ottenuto dal Comune - e, di conseguenza, riduce l’addebito a complessivi euro 70 mila (settantamila) (228-152) rimettendosi, inoltre, alla applicazione del potere riduttivo da parte del Collegio. Diritto 1. Questa Sezione è chiamata ad accertare la (eventuale) sussistenza della responsabilità del dott. arch. X Y per aver provocato - come sostiene il Procuratore Regionale l’esborso di lire 441.599.109 (pari ad euro 228.066,91) che il Comune di Trento ha dovuto corrispondere all’Impresa “ZZZ S.p.a.” in conseguenza del lodo arbitrale pronunciato il 29 febbraio 2000 nella controversia insorta con la stessa Impresa in dipendenza ed in relazione al contratto di appalto, stipulato il 21/09/1994, avente ad oggetto «lavori di restauro del complesso Torre Mirana, palazzo d’angolo Via Belenzani/Via Manci - 2˚ lotto». La singolarità della fattispecie risiede nel fatto che progettista/direttore dei lavori è stato un qualificato dipendente comunale e che la Procura Regionale - come da odierna dichiarazione in udienza - ha modificato l’originaria richiesta di rifusione del suindicato importo di euro 228 mila riducendo l’addebito ad euro 70 mila rimettendosi, inoltre, alla applicazione del potere riduttivo da parte del Collegio. 2. Preliminarmente occorre, in rito, esaminare alcune questioni pregiudiziali eccepite dalla difesa del convenuto. 2.1. Non può essere accolta la tesi difensiva che vorrebbe negare la giurisdizione di questa Corte, nei confronti del Y, in quanto - indipendentemente dalla natura di organo “indiretto” o “straordinario” che il direttore dei lavori (o il collaudatore) riveste, nell’assumere l’incarico con investitura di funzioni autoritative nell’interesse dell’Amministrazione preponente (Cass. SS.UU. Civ. , 13 gennaio 2003, n. 340; id. 24 luglio 2000 n. 515; id. 26 marzo 1999 n. 188; Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 1996 n. 1528; Cass. SS.UU. Civ., 11/4/1994, n. 3358 e 5 aprile 1993, n. 4060; Corte dei Conti, SS.RR., 4 gennaio 1993, n. 817; Sez. Lombardia, 14 gennaio 2003, n. 7; Sez. Giur. Campania, 23 aprile 1998, n. 29; Sez. Giur. Liguria, 31 ottobre 1997, n. 985; Sez. Giur. Reg. Sic., 1˚ ottobre 1997, n. 256) - la circostanza che egli era interno all’Amministrazione appaltante fa sì che le prestazioni d’opera professionale rese quale progettista vengano assorbite nel normale rapporto di servizio ed i suoi errori progettuali non siano, perciò, assimilabili a quelli del libero professionista, come tale, non soggetto alla giurisdizione di questa Corte dei conti (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU., 12 febbraio/23 marzo 2004, n. 5781). Aggiungasi che, comunque, il direttore dei lavori risponde dei danni arrecati alla stazione pubblica appaltante e, pertanto, «(…) è irrilevante, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, che egli rivesta o meno anche la qualifica di progettista» (Corte dei Conti, II Sez. centrale di appello, 7 febbraio 2002, n. 39/A). 2.2. Circa la eccepita nullità dell’atto di citazione, in NOVEMBRE 2006 NUMERO 10 18.00 C NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 17 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 18.00 C GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE quanto notificato soltanto al legale difensore, non vi è dubbio che la elezione di domicilio fatta in sede di invito a dedurre non è vincolante per il Procuratore contabile (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Calabria, 18 gennaio 2000 n. 4; II Sez. centrale di appello, 11 marzo 2003, n. 87/A; I Sez. centrale di appello, 16 dicembre 2002. n. 441/A). Giova, peraltro, rammentare che la notifica mediante consegna al destinatario/convenuto, prevista dagli articoli 138 e 139 c.p.c., costituisce una mera facoltà e non un obbligo giuridico per il soggetto agente; di conseguenza, trattandosi di fattispecie assimilabile ad una obbligazione alternativa, il modo di perseguire l’intento sostanziale è lasciato alla discrezionalità del Requirente il quale (nella specie) ha preferito utilizzare, così come consentitogli dalla norma procedurale, questo particolare iter. Non si ravvisa, dunque, alcuna irregolarità formale e/o procedurale nella notifica dell’atto di citazione fatta presso il domicilio del difensore che, ai fini del regolare contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., è da ritenere validamente eseguita in quanto perfettamente a norma essendo stato il convenuto, comunque, posto nelle condizioni di costituirsi regolarmente e di apprestare la propria difesa ex art. 164, co. 3, c.p.c. (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Liguria, 11 febbraio 2003 n. 146; Veneto, 9 aprile 2001 n. 847; Toscana, 12 maggio 2000 n. 833; Liguria, 5 novembre 1999 n. 1007). Diversamente sarebbe stato, in carenza di valida notifica al convenuto dell’atto di citazione (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Umbria, 12 luglio 2004, n. 277). 2.3. Quanto alla prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa - a causa della convocazione per l’audizione personale, comunicata il 2 marzo 2005, e dell’invito a dedurre, notificato il 5 settembre 2005 (in entrambi i casi dopo cinque anni dal 29 febbraio 2000, data di deposito del lodo arbitrale), - è ben vero che il lodo non è, in sé, rapportabile ad una sentenza ma ciò non implica che il termine iniziale della prescrizione possa essere ancorato sic et simpliciter alla predetta data di deposito. Va rilevato, invece, che, nella ipotesi di responsabilità amministrativa c.d. indiretta, il termine iniziale della prescrizione - come puntualizzato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza 15 gennaio 2003 n. 3/2003/QM - decorre dalla data non dell’effettivo pagamento, per il risarcimento del danno civile, bensì della formazione del titolo giudiziale dotato di valore esecutivo e/o di giudicato; le Sezioni Riunite hanno, infatti, ricondotto l’effettività e l’attualità del danno alla formazione del titolo del pagamento, e non al concreto adempimento dell’obbligazione risarcitoria, affermando che il termine predetto «va fissato nella data in cui il debito della P.A. nei confronti del terzo danneggiato è diventato certo, liquido ed esigibile in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna della P.A. e della esecutività della transazione tra terzo e P.A.». Pertanto, nel caso che occupa, la prescrizione dell’azioNUMERO 10 ne di danno erariale decorre dal 26 settembre 2002 data in cui la Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 404/02, ha rigettato l’impugnazione del lodo arbitrale proposta dal Comune di Trento per ottenerne la dichiarazione di nullità: da quella data, infatti, il lodo ha conseguito gli effetti di giudicato rendendo, così, definitivo il risarcimento con esso stabilito e, pertanto, certo liquido ed esigibile il pregiudizio patrimoniale arrecato alle pubbliche finanze dell’ente locale (cfr. Corte dei Conti: III Sez. Giur. centrale di appello, 27/4/2005 n. 252; Sez. Giur. Basilicata, 12/11/2004 n. 270; Sez. Giur. Lazio, 26/9/2002 n. 2576; Sez. Giur. Puglia 26/7/1993 n. 49; Sez. II Giur. 11/7/1988 n. 166; Sez. I giur., 13/11/1975 n. 92 e 5/9/1974 n. 68). 3. Passando al merito, occorre tener presente quanto esposto nella parte in fatto, circa l’andamento della vicenda, avuto riguardo, in particolare, ai momenti fondamentali di essa desumibili dal lodo arbitrale nonché dalla documentazione acquisita, anche, mediante il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Le tappe dei lavori di restauro della Torre Mirana - a seguito del progetto di massima approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 1415 del 12 maggio 1994 - sono essenzialmente da ricondurre a: consegna frazionata, sospensione dei lavori, perizia di variante e suppletiva, ritardo nella ultimazione dell’opera di circa sette mesi (per proroghe e sospensioni). 3.1. Quanto alla consegna dei lavori, essa fu effettuata una prima volta in maniera frazionata il 12 settembre 1994, in pendenza della stipulazione del contratto (avvenuta il successivo 21/9/1994) e con le riserve di cui all’articolo 337 della legge 20/3/1865 n. 2248, all. F, dando contestualmente atto a verbale che «sono tuttora occupati i locali a P.T. destinati ad Ufficio Stato Civile e Sala di Pubblica Lettura»; la seconda volta fu effettuata, anch’essa in maniera frazionata, in data 8 settembre 1995, quando soltanto i locali della sala di pubblica lettura erano stati lasciati liberi; quella definitiva avvenne, poi, con verbale dell’11 settembre 1995 (firmato, anch’esso, con riserva dall’Impresa) quando tutti i locali a piano terra furono, finalmente, resi disponibili. Osserva, al riguardo, la Sezione che questo modus procedendi non era giuridicamente consentito poiché come anche rilevato dal Collegio arbitrale (v. pag. 66 del lodo) - non contemplato sia nel contratto di appalto sia nel capitolato speciale, né espressamente né mediante rinvio all’articolo 10, u.c., del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 («Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato»), secondo cui «per le opere la cui consegna richiegga molto tempo, quando la natura o l’importanza di esse lo consentono, si potrà stabilire nei capitolati speciali che la consegna possa farsi in più parti, mediante successivi verbali di consegna provvisori, ed in caso di urgenza, l’impresa potrà cominciare i lavori anche parzialmente per i tratti già consegnati (…)». L’interpretazione NOVEMBRE 2006 PAGINA 17 PRIMO PIANO APPALTI LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 18 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE PRIMO PIANO APPALTI LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI letterale e teleologica della norma non lascia dubbi circa il categorico divieto, in materia di consegna parziale pur se, per agevolare l’immediata esecuzione delle opere, questa procedura è eccezionalmente consentita subordinatamente, però, al rispetto di rigorose condizioni oggettive nonché previa formale ed espressa previsione in tal senso nel capitolato speciale di appalto. Nel procedere alla consegna frazionata del cantiere in carenza di disposizioni contrattuali ad hoc, in pendenza della stipulazione del contratto e senza l’autorizzazione della P.A. all’inizio immediato dei lavori (art. 9, co. 1, del citato Regolamento n. 350/1895) - il direttore arch. Y ha, invece, accollato alla stazione appaltante il prevedibile rischio da ritardo connesso alla successiva consegna dei locali temporaneamente occupati; circostanza, questa, che doveva essergli verosimilmente nota atteso che, già dal 26/8/1993, il Comune di Trento aveva chiesto ai signori Dal Piaz e Bigaran (nota n. 31735 cui erano seguite ulteriori lettere in data 12/1/1994 e 20/5/1994) di restituire i locali dai medesimi occupati, essendo scaduto il relativo contratto. Vanno condivise, dunque, le osservazioni del Collegio arbitrale che - nel ritenere conclusivamente fondato l’an della richiesta risarcitoria proposta con la prima riserva dall’Impresa ZZZ - ha puntualizzato (pag. 67 del lodo) come l’accettazione, da parte dell’aggiudicatario, della consegna parziale costituisce solo «una circostanza di fatto non idonea a far venir meno la illegittimità della stessa in assenza dei presupposti legittimanti il frazionamento», tanto più che l’appaltatore non «avrebbe potuto sottrarsi all’adempimento richiesto dall’Amministrazione» se non soggiacendo al meccanismo sanzionatorio previsto dall’articolo 10, co. 8, del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 («Capitolato generale lavori pubblici») in tema di recesso per mancata consegna (recesso, peraltro, mai azionato dall’Impresa ZZZ). Né, in ragione di quanto precede, può condividersi la tesi della difesa - secondo cui il lodo sarebbe viziato per aver assimilato l’ipotesi della consegna frazionata a quella della omessa consegna - poiché ciò non si desume dalla relativa motivazione e, peraltro, le due fattispecie sono assai diverse in sé e per gli effetti giuridici a ciascuna di esse riconducibili. Sul punto vale aggiungere, per completezza, che il lodo arbitrale ha riconosciuto all’impresa ZZZ non il danno da “ritardo della consegna” bensì quello per il rallentamento e la sospensione della esecuzione dei lavori, dopo la consegna parziale delle opere (al riguardo, v. Cass. Sez. I 22 aprile 1991, n. 4341); pertanto, come rilevato dalla Procura Regionale, non può essere richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione espresso con la sentenza della Sez. I civ., 19 marzo 1980 n. 1808 (menzionata nelle controdeduzioni) poiché non esso si attaglia al giudizio in esame in quanto «non ha il significato di accollare all’im- PAGINA 18 presa aggiudicataria anche il danno per i ritardi maturati dopo la materiale consegna del cantiere per cause ascrivibili a negligenza della stazione appaltante». 3.2. Circa la sospensione dei lavori disposta il 3 luglio 1995, deve fondatamente presumersene - tralasciando quelle per avverse condizioni meteorologiche sopravvenute, rispettivamente, per i periodi 16/12/1995-07/01/1996 e 20/12/1997-01/02/1998 - la stretta necessità atteso che, come riportato nel verbale, «(…) risultavano ancora occupati i locali a piano terra destinati a Ufficio stato civile e sala di pubblica lettura (…) e pertanto non consentono il regolare svolgimento dei lavori». Soltanto l’8 agosto 1995, ossia dopo circa undici mesi dalla prima consegna frazionata (rispetto al previsto tempo contrattuale di quasi 23 mesi), venivano resi disponibili i locali della sala pubblica di lettura mentre, come già detto, poco dopo venivano liberati anche gli altri a piano terra sicché la consegna definitiva del lavori poteva essere attuata il giorno 11 settembre 1995. La parziale insussistenza delle condizioni necessarie al regolare svolgimento delle opere avrebbe dovuto, ad avviso di questa Corte, essere preventivamente considerata ed opportunamente risolta dal Direttore dei lavori ad evitare, come poi verificatosi, che intoppi di natura pratica costituissero impedimento e, in ultima analisi, ritardo al compimento del lavoro (v. sub 3.4). È pertinente, perciò, l’osservazione della Procura Regionale che la consegna frazionata costituisce ex se causa di ritardo nella esecuzione delle opere, non imputabile alla ditta appaltatrice. Questa circostanza esimente sussisterebbe per l’Impresa ZZZ «anche nella ipotesi della ammissibilità e della legittimità della consegna parziale (…) la cui sottoscrizione, con o senza riserva, non può giammai significare l’accettazione del rischio per l’inadempimento condizionato all’altrui comportamento, poiché assume più semplicemente il valore della dichiarazione di disponibilità all’immediato all’inizio di esecuzione delle opere» (pag. 9 dell’atto di citazione). In ragione di ciò, restano superate tutte le puntuali obiezioni della difesa poiché non sarebbe, comunque, esclusa la responsabilità amministrativa del direttore dei lavori derivante dalla menzionata consegna frazionata. 3.3. In tema di variante progettuale inerente ai lavori strutturali, dal fascicolo si deduce che la perizia suppletiva e di variante fu presentata ed approvata nell’ottobre 1996 (da cui il conseguente atto di sottomissione del 21/10/1996 nonché il “concordamento” dei nuovi prezzi e la proroga dei lavori di 120 giorni) tenuto conto di indagini geologiche sintomatiche di gravi carenze progettuali. Per sopperire al rilevato inconveniente, l’Impresa “ZZZ S.p.a.” aveva dovuto procedere alla redazione, in due fasi, del nuovo progetto esecutivo concernente le opere sia di consolidamento delle fondazioni (consegnato al Comune il 15 febbraio 1995 ed approvato il 28 settembre 1995) sia di NOVEMBRE 2006 NUMERO 10 18.00 C NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 19 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 18.00 C GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE riprogettazione dei solai (consegnato il 29 marzo 1995 ed approvato il 10 ottobre 1995). Nelle more, già dal 9 marzo 1995 l’Impresa segnalava al Comune di Trento di avere quasi esaurito i lavori eseguibili per effetto della consegna frazionata del cantiere e sollecitava la consegna definitiva dell’area; con successive lettere del 16 e del 22 giugno 1995 rappresentava, inoltre, di non poter proseguire i lavori in carenza, appunto, di detta consegna; infine, con la nota del 30 giugno 1995, informava il Comune che si sarebbe trovata nella necessità di sospendere le attività di cantiere dal 3 luglio successivo per carenza di opere realizzabili come, in effetti, dà atto il relativo verbale di sospensione (sottoscritto dall’Impresa stessa con talune riserve) nel constatare che alcuni locali rimanevano ancora occupati e, pertanto, «non consentono il regolare svolgimento dei lavori». 3.4. Per il ritardo nella conclusione dei lavori, il Collegio arbitrale precisa, anzitutto, che il citato articolo 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063/1962 («l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto») e l’art. 10 del Regolamento n. 350/1895 (secondo cui, come si è poc’anzi detto, pur a fronte del generale divieto di consegna parziale dei lavori l’Amministrazione sarebbe facultata a farlo, se previsto nel capitolato speciale, «quando la natura o l’importanza» dell’opera lo consentono) escludono l’applicabilità del comma 9 dell’articolo 10 del d.P.R. n. 1063/1962 - circa la consegna eseguita in più parti - poiché, nella fattispecie, non ricorre una ipotesi di mancata consegna bensì di consegna frazionata (neppure, quindi, parziale). Di conseguenza, il medesimo Collegio afferma che, a fronte alla ritardata consegna definitiva - intervenuta oltre un anno dopo la (prima) consegna frazionata - l’Impresa «ha diritto al risarcimento dei danni subiti in ragione del protrarsi dei lavori oltre i termini contrattuali, quale conseguenza degli inadempimenti ascrivibili all’amministrazione e concretatisi oltre che nella ritardata consegna definitiva dei lavori, anche nella introduzione di varianti progettuali inerenti lavori strutturali dipendenti da carenze progettuali, per di più approvate in un momento successivo alla consegna definitiva». Tuttavia, non può essere trascurato da questa Sezione che anche le ricordate carenze progettuali e la sospensione dei lavori, in data 3 luglio 1995, hanno, comunque, influito sul ritardo obiettivamente non imputabile alla Impresa “ZZZ S.p.a.”. 4. Per tutte le considerazioni innanzi svolte ed in conformità ad analoghi precedenti giurisprudenziali in materia (cfr. Corte dei Conti: II Sez. Giur. centrale appello 30/7/2001, n. 259; Sez. Basilicata, 11/10/2001 n. 247; Sez. Sicilia, 11/12/1995 n. 399; Sez. Lombardia, 1/12/1995 n. 1291; Sez. Umbria, 20/12/1994 n. 116; Sez. Puglia, 26/7/1993, n. 49; Sez. Calabria, 12/7/1993, n. 35; Sez. I, 26/3/1992, n. 84; SS.RR., 3/10/1988 n. 593, in CED, Centro elettronico di documentazione della Cassazione, ecc.), NUMERO 10 il Collegio ritiene sussistente, sotto il profilo soggettivo, la colpa grave del convenuto in termini di negligenza per difformità dagli obblighi tipici della funzione dal medesimo svolta. L’evolversi degli accadimenti e l’andamento dei lavori denotano, infatti, da parte dell’ arch. Y, non solo palese contrasto con le chiare disposizioni di legge, di contratto nonché di capitolato (generale e speciale) ma, altresì, di superficialità e leggerezza circa il suo modus procedendi. Per l’incarico ricevuto quale progettista nonché direttore dei lavori egli, indipendentemente dal rapporto di qualificato dipendente tecnico comunale, era investito di particolari competenze e responsabilità la cui consapevolezza non può essere messa in dubbio dovendo presumersi il possesso almeno di quella specifica professionalità idonea a fargli assumere le connaturate responsabilità istituzionali; diritti/ doveri che, oltre a caratterizzare la sua circostanziata attività, lo esponevano alle necessarie nonché opportune iniziative, formali e sostanziali, verso l’Amministrazione appaltante e/o l’appaltatore. In questo comportamento, l’architetto Y avrebbe dovuto manifestare massima diligenza e sicura competenza atteso che è lecito attendersi: a) dal progettista, il ponderato ed accurato esame dei luoghi e degli ambienti, oggetto del progetto, ad evitare che le eventuali deficienze progettuali di origine possano comportare, come necessaria conseguenza, la predisposizione nonché la successiva approvazione delle perizie di variante e suppletive; b) dal direttore dei lavori, non solo accuratezza e diligenza nelle varie fasi concernenti la consegna delle opere e l’esecuzione dei lavori ma, altresì, capacità di intervenire tempestivamente, nel corso di essi, con l’adozione degli adeguati provvedimenti destinati all’ottimale risultato finale. Il direttore ha, invero, funzione di garanzia del corretto andamento dei lavori, in conformità alle clausole negoziali stipulate nonché al contenuto della normazione vigente, essendo titolare di un complesso di doveri/poteri vuoi di controllo tecnico, sulla esecuzione delle prestazioni e sulla materia adoperata, vuoi di vigilanza e certificazione amministrativa sulla tenuta ed annotazione della contabilità delle opere. Egli deve, tra l’altro, porsi quale saggio ed equilibrato collegamento tra l’Amministrazione appaltante e l’Impresa aggiudicataria rappresentando alla prima eventuali carenze progettuali, riscontrate difficoltà di esecuzione, impedimenti formali e sostanziali al regolare andamento dei lavori, necessità di opportune varianti, ecc.; deve, altresì, saper intervenire nei confronti dell’appaltatore - mediante appositi ordini di servizio, opportune misure e tutti gli altri strumenti conferitigli dalla legge e dalle disposizioni contrattuali - perché provveda, nei tempi stabiliti, a porre in essere gli adempimenti di competenza osservando le modalità pattuite. Tutto ciò sembra non puntualmente osservato e/o rispettato, nella fattispecie in esame, da parte dell’arch. Y il quale: NOVEMBRE 2006 PAGINA 19 PRIMO PIANO APPALTI LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 20 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE PRIMO PIANO APPALTI LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI – come redattore del progetto generale di massima non ha verificato col dovuto scrupolo la sicura fattibilità di esso, in riferimento allo stato dei luoghi, ed ha dovuto farlo aggiornare perché rivelatosi carente nelle strutture fondamentali nonostante ciò fosse prevedibile in base alle prescrizioni della «Commissione beni culturali» della P.A.T. giusta nota prot. 1587/91 SO 23 del 12/6/1991 («l’eventuale necessità di intervento strutturale sulle fondazioni dovrà essere oggetto di specifica e documentata richiesta di autorizzazione alla Commissione»). L’aver trascurato di approfondire talune indispensabili operazioni preliminari alla consegna dell’opera (ad es., rilievi geognostici in rapporto alla particolare configurazione del sottosuolo della zona) discostandosi dagli specifici obblighi contemplati dall’art. 5, co. 1, del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 - rappresenta, dunque, intuibile violazione degli elementari doveri di servizio da cui è scaturita la imprescindibile sospensione dei lavori stante la necessità di provvedere, con urgenza, alle esigenze statiche delle fondamenta e dei solai mediante la approvazione delle occorrenti varianti. Comportamento che configura l’illecito causativo del danno indiretto subito dall’Amministrazione per il risarcimento corrisposto all’appaltatore a seguito della sospensione, in tal modo, inevitabilmente cagionata (cfr. Corte dei conti, II Sez. Giur. centrale di appello, 09/01/2004, n. 2; I Sez. Giur. centrale di appello, 15 aprile 2002, n. 114; Sez. Giur. Trentino Alto Adige-Trento, 27/12/2001 n. 389. Arg. anche ex Sez. Giur. Marche, 07/03/2002 n. 258 e Sez. Giur. Sicilia, 20/09/1993 n. 88); – come direttore non solo ha violato la legge procedendo, in pendenza di stipulazione contrattuale, alla incauta consegna frazionata dei lavori (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Marche, 19 dicembre 2001 n. 1694; Sez. Giur. Liguria, 30 marzo 1999 n. 361) ma, pochi giorni dopo, ha dovuto farli sospendere causando un ingiustificato blocco operativo (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Marche, 2 marzo 2004 n. 338) senza poter nemmeno prevedere i tempi della consegna definitiva, poi, avvenuta con ritardo (cfr. Corte dei Conti, I Sez. giur. centrale di appello, 19 giugno 2002 n. 203/A). Circostanze, tutte, che - come agevolmente si intuisce dalla motivazione del lodo arbitrale (in verità, non priva di logica giuridica né viziata da irragionevolezza ed iniquità né tale da assecondare il comportamento “pretestuoso” della impresa) - denotano incertezze e/o contraddizioni nell’esercizio dei poteri di direzione, controllo ed impulso e, pertanto, non in grado di scagionarlo da eventuali responsabilità; stato di cose che, purtroppo, ha causato all’Impresa un grave danno economico per la ridotta produttività delle attrezzature installate, del personale tecnico di cantiere e di quello addetto ai servizi generali, oltre ai maggiori oneri per il parziale assorbimento delle spese generali e delle spese fisse nonché al mancato utile sulla produzione che si sarebbe potuta eseguire e che non è PAGINA 20 stato, invece, possibile realizzare (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Basilicata, 12/11/2004 n. 270). Circostanze, inoltre, che depongono per la sussistenza di elementi relativi al nesso di causalità tra il comportamento del medesimo arch. Y e la condanna del Comune di Trento, nei confronti dell’Impresa ZZZ, in accoglimento della riserva n. 1 con la quale l’impresa stessa aveva richiesto «il ristoro dei maggiori oneri sostenuti» ascrivibili sia alla iniziale consegna frazionata dei lavori sia a quella definitiva, con un anno di ritardo, sia alle varianti al progetto strutturale originario. In conclusione, un composito evento lesivo altamente prevedibile oltre che evitabile (cfr., al riguardo, Corte di cassazione, 2 dicembre 1996, n. 10723) tanto che: a) la Direzione dei lavori, con le controdeduzioni del 4 dicembre 1996 - relative alle riserve espresse al 5˚ S.A.L. riconosceva la fondatezza della riserva n. 1 solo in via parziale e, precisamente, per il limitato importo di lire 21.423.000 (pagg. 18 e 19 del lodo arbitrale); b) la Commissione di collaudo nominata il 7.2.1997 «proponeva all’Amministrazione, in relazione alle riserve iscritte da parte dell’Impresa sui documenti contabili, di riconoscere a quest’ultima» a titolo di accordo bonario ed a tacitazione di tutte le riserve avanzate (..) l’importo omnicomprensivo di lire 98.005.207» (pagg. 11 e 12 del lodo arbitrale); c) il Comune di Trento, con nota in data 2 marzo 1998 a firma del responsabile del procedimento, aveva proposto l’importo complessivo di lire 175.000.000. 5. Resta, ora, da quantificare il danno erariale che si configura quale danno emergente indiretto avente connotazioni di certezza, attualità ed effettività. 5.1. Preliminarmente è da apprezzare l’impostazione del Procuratore Regionale secondo il quale il contratto d’appalto d’opera pubblica possiede causa giuridica a struttura complessa poiché il sinallagma dello scambio attribuisce rilevanza non solo al dare ma anche al facere dell’appaltatore nel senso che il corrispettivo dipende non solo dalla consegna dell’opera, in conformità alla utilità del risultato progettato, ma anche dalla realizzazione di esso con metodologie e modalità di prestazione corrispondenti alle tecniche dell’arte prestabilite con l’accordo. Il tempo d’inizio e di ultimazione delle opere rappresenta, pertanto, un elemento essenziale - nella corrispettività dello scambio - sicché il rallentamento nell’esecuzione dei lavori, per cause imputabili alla stazione appaltante, costituisce causa di squilibrio del sinallagma contrattuale, in pregiudizio della impresa appaltatrice, la quale subisce danno all’avviamento aziendale (per la sotto-utilizzazione delle risorse impegnate nel cantiere nonché per la protrazione dell’impiego dei fattori d’organizzazione oltre il termine programmato nella ponderazione del rischio d’impresa). Per queste ragioni il lodo arbitrale ha condannato il Comune di Trento al pagamento della somma di complessive lire 441.599.109 (euro 228.066,91) (comprensive del NOVEMBRE 2006 NUMERO 10 18.00 C NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 21 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 18.00 C GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE risarcimento per: maggiori spese generali, maturate per la minore produzione nel tempo di anomalo rallentamento dei lavori; lucro cessante, per l’omesso impiego in altri appalti della stessa organizzazione produttiva; ammortamento delle attrezzature e dei mezzi, ecc.) che costituisce danno erariale poiché - trattandosi di onere economico aggiuntivo, che si cumula alla spesa contrattuale programmata - al pagamento stesso non corrisponde alcuna utilità conseguita dalla pubblica amministrazione nella esecuzione dell’opera pubblica. 5.2. Giudica tuttavia, in proposito, la Sezione che, per meglio quantificare il danno, meritino sostanziale condivisione le ben argomentate e puntuali osservazioni della difesa - circa la posizione dell’arch. Y - non potendo essere ignorate: la specialità dei lavori, trattandosi di un restauro per il quale la normativa vigente consentiva l’appalto sul fondamento del solo progetto definitivo e lasciava all’appaltatore la redazione di quello esecutivo da impostare sulla base di particolari studi e ricerche (che, nella specie, hanno coinvolto numerosi professionisti sia interni sia esterni alla Amministrazione); il nuovo metodo di progettazione del restauro, seguito nella specie e adoperato con successo anche per altri palazzi storici, con risultati positivi per la comunità locale; il risparmio derivato al Comune di Trento (valutabile in euro 152 mila) atteso che la progettazione e la realizzazione dell’opera non furono affidate a professionisti esterni; l’urgenza di dare corso all’opera per evitare il rischio della perdita del finanziamento; la circostanza che il progettista/direttore si sarebbe, comunque, adoperato per consentire all’Impresa di proseguire regolarmente i lavori; la sostanziale legittimità della perizia di variante poiché contenuta nei limiti del valore del sesto/ quinto di contratto (vale a dire, nell’ambito delle originarie previsioni di spesa) in aderenza al quadro normativo di riferimento fondato sulla competenza legislativa primaria della Provincia; taluni interessanti approfondimenti giuridici non affrontati dal lodo (ad esempio: le problematiche circa l’applicabilità degli artt. 1375, 1225 e 1127 c.c.); il modesto volume dello spazio non consegnato (locali destinati a biblioteca ed a sala di lettura, cioè appena una parte del piano rispetto all’edificio). 5.3. Il Requirente, in udienza, ha ritenuto suscettibili di valutazione tutte le suddette circostanze di fatto - compreso il profilo della ripartizione del rischio d’amministrazione e ha ribadito la correttezza e la trasparenza del comportamento pre-processuale della parte convenuta in giudizio, riducendo l’ammontare del danno a complessivi euro 70 mila (settantamila) (228-152) rimettendosi, inoltre, al potere riduttivo del Collegio. Potere di cui questa Sezione intende, nella specie, fare ponderata applicazione nonché ampio uso (cfr. I Sez. Giur. centrale di appello, 18 marzo 2003 n. 105/A) - in base agli artt. 83, co. 1, R.D. 18/11/1923 n. 2440 e 52, co. 2, T.U. 12/7/1934 n. 1214 - avuto riguardo a tutte le surriferite NUMERO 10 circostanze rappresentate dalla difesa e condivise dal Requirente e tenuto, altresì, conto che il convenuto arch. Y non ha tratto personale profitto dalla vicenda e che il suo comportamento è, comunque, da valutare nel contesto della situazione in cui l’evento dannoso si è verificato (v. Corte dei Conti, SS.RR., sent. 4/6/1996 n. 32). Sono da aggiungere, ad avviso di questa Corte, altre considerazioni: a) nel lodo arbitrale non sembra sia stata adeguatamente valutata l’eccezione circa l’inesistenza di pregiudizio nel ritardo nonché le cause della ritardata approvazione; b) l’Impresa non sempre ha puntualmente ottemperato alle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori con ben 13 ordini di servizio; c) non possono essere esclusi, infine, alcuni «vantaggi comunque conseguiti» dall’Amministrazione (art. 1 della legge n. 20 del 1994, nel testo modificato dalla legge n. 639 del 1996) quali, ad esempio, la più esatta conoscenza geognostica della zona, il rinforzo del complesso Torre Mirana (fondamenta e solai), il “know how” e l’esperienza acquisiti dall’Ufficio Tecnico comunale per la progettazione di opere similari. Senza dire che, nella liquidazione del danno, al fine di assicurarne il corretto ed integrale risarcimento, il Giudice deve tenere conto dell’effettivo pregiudizio subito dall’Amministrazione, facendo riferimento ai criteri soggettivi (la collocazione dell’agente nella organizzazione amministrativa e la sua posizione esponenziale), a quelli oggettivi (in particolare, la gravità dell’illecito commesso) ed ai criteri sociali (capacità esponenziali dell’ente, risalto avuto dall’illecito, possibili fenomeni di emulazione del comportamento, ecc.) (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Abruzzi, 11/04/2003, n. 197). Nel complesso si tratta, dunque, di sufficienti e fondati motivi perché - considerati il caso e gli elementi concreti l’addebito venga determinato in complessivi € 30.000/00 (trentamila/00) oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, nonché agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo (v. Corte dei Conti, SS.RR. 10/4/1992 n. 760/A). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3239/R del Registro di Segreteria, respinta ogni altra eccezione, CONDANNA il signor arch. X Y - nato a Trento il giorno 06 settembre 1957, ivi residente in località Romagnano, alla Via Calmi n. 3 - al pagamento in favore del Comune di Trento della somma di euro 30.000,00 (trentamila) oltre agli interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. NOVEMBRE 2006 PAGINA 21 PRIMO PIANO APPALTI LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 22 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE PRIMO PIANO APPALTI L’ANALISI DELLA SENTENZA Il regolare svolgimento delle opere condizionato dalla consegna frazionata | il commento di Massimiliano Atelli aprile 1998 n. 29; sezione giurisdizionale Liguria, on la sentenza 28/2006, la sezione trentina 31 ottobre 1997 n. 985; sezione giurisdizionale redella Corte dei conti si è pronunciata sulla gione Sicilia, 1˚ ottobre 1997, n. 256), ma, a magresponsabilità amministrativa del direttore gior ragione, quando, trattandosi di interno all’amdei lavori. ministrazione rende prestazioni che restano assorbiLa vicenda - Nella specie, la procura attrice aveva te nel normale rapporto di servizio, con la consecitato in giudizio il direttore dei lavori per avere guenza che anche gli eventuali errori progettuali che questo provocato la condanna del comune al pagaeventualmente commette (ove cumuli alla qualità di mento di somme - maturate a vario titolo - per effetto direttore dei lavori quella di progettista) non sono delle riserve apposte dalla ditta aggiudicataria dei assimilabili a quelli del libero professionista, come lavori, nel corso dell’esecuzione delle opere appaltatale non soggetto alla giurisdizione delte, in relazione all’illegittimità della conla Corte dei conti (da ultimo, Cassaziosegna dei lavori, nonché all’ulteriore ne, sezioni Unite, 12 febbraio-23 marritardo maturato per l’introduzione di Il direttore zo 2004 n. 5781). varianti a causa di carenze progettuali. dei lavori Peraltro, hanno specificato i giudici In particolare, dette maggiori somha accollato contabili trentini, il direttore dei lavori me risultavano comprensive del risarcialla stazione risponde comunque dei danni arrecati mento dovuto alla ditta appaltatrice per: appaltante alla stazione pubblica appaltante e, permaggiori spese generali, maturate per tanto, «(...) è irrilevante, ai fini della la minore produzione nel tempo di anoil prevedibile giurisdizione della Corte dei conti, che malo rallentamento dei lavori; lucro cesrischio da ritardo egli rivesta o meno anche la qualifica di sante, per l’omesso impiego in altri apconnesso progettista» (Corte dei conti, seconda palti della stessa organizzazione produtalla successiva sezione centrale di appello, 7 febbraio tiva; ammortamento delle attrezzature e consegna dei locali 2002 n. 39/A). Il che, va aggiunto, resta dei mezzi ecc. Esse si atteggiano a danfermo anche alla luce dell’articolo 130 no erariale, secondo i giudici contabili temporaneamente del nuovo codice dei contratti pubblici trentini, poiché - trattandosi di onere occupati (Dlgs n. 163 del 2006), il quale ammeteconomico aggiuntivo, che si cumula te anch’esso la cumulabilità di dette quaalla spesa contrattuale programmata lità in capo a una stessa persona fisica. al pagamento stesso non corrisponde alcuna utilità Ciò premesso, nel caso di specie le maggiori somconseguita dalla pubblica amministrazione nell’esecume dovute alla ditta appaltatrice derivavano in particozione dell’opera pubblica. lare da: consegna frazionata, sospensione dei lavori, La decisione - Ciò premesso, la sezione trentina perizia di variante e suppletiva, ritardo nella ultimaha anzitutto ribadito la soggezione della figura del zione dell’opera di circa sette mesi (per proroghe e direttore dei lavori alla giurisdizione contabile, non sospensioni). soltanto quando trattasi di tecnico esterno, che, nelLa consegna dei lavori fu infatti frazionata in tre l’assumere l’incarico con investitura di funzioni aumomenti, di cui il primo in pendenza della stipulaziotoritative nell’interesse dell’amministrazione prepone del contratto, e il secondo quando una parte nente, diviene in tal modo organo “indiretto” o solamente dei locali interessati dall’intervento da rea“straordinario” dell’amministrazione (Cassazione, lizzare erano stati sgomberati. sezioni Unite, 13 gennaio 2003 n. 340; id. 24 luglio In proposito, la sezione ha osservato che questo 2000 n. 515; id. 26 marzo 1999 n. 188; Cassazione modus procedendi non era giuridicamente consenticivile, sezione I, 27 febbraio 1996 n. 1528; Cassazioto poiché non contemplato sia nel contratto di appalne, sezioni Unite, 11 aprile 1994 n. 3358 e 5 aprile to sia nel capitolato speciale, né espressamente né 1993 n. 4060; Corte dei conti, sezioni Riunite, 4 mediante rinvio all’articolo 10, u.c., del Rd 25 maggennaio 1993 n. 817; sezione Lombardia, 14 gennagio 1895 n. 350 («Regolamento per la direzione, la io 2003 n. 7; sezione giurisdizionale Campania, 23 C PAGINA 22 NOVEMBRE 2006 NUMERO 10 18.00 C NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 23 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 18.00 C GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato»), ché direttore dei lavori egli, indipendentemente dal all’epoca dei fatti applicabile. rapporto di qualificato dipendente tecnico comunale, Di qui, la conclusione che nel procedere alla era investito di particolari competenze e responsabiliconsegna frazionata del cantiere - in carenza di dispotà la cui consapevolezza non può essere messa in sizioni contrattuali ad hoc, in pendenza della stipuladubbio dovendo presumersi il possesso almeno di zione del contratto e senza l’autorizzazione della Pa quella specifica professionalità idonea a fargli assuall’inizio immediato dei lavori - il direttore dei lavori mere le connaturate responsabilità istituzionali; diritha accollato alla stazione appaltante il prevedibile ti-doveri che, oltre a caratterizzare la sua circostanziarischio da ritardo connesso alla successiva consegna ta attività, lo esponevano alle necessarie nonché opdei locali temporaneamente occupati. portune iniziative, formali e sostanziali, verso l’ammiIl danno de quo, come ha utilmente puntualizzato nistrazione appaltante e/o l’appaltatore. il Collegio, non è quello da «ritardo della consegna», In questo comportamento, il direttore avrebbe dobensì quello per il rallentamento e la sospensione vuto manifestare massima diligenza e sicura compedell’esecuzione dei lavori, dopo la consegna parziale tenza atteso che è lecito attendersi dal direttore dei delle opere, che di per sé non consentiva il regolare lavori, non solo accuratezza e diligenza nelle varie svolgimento dei lavori. Ed è fasi concernenti la conseinfatti proprio la parziale gna delle opere e l’esecuinsussistenza delle condizione dei lavori ma, altresì, zioni necessarie al regolare capacità di intervenire temGLI ATTI DEL PROGETTO svolgimento delle opere pestivamente, nel corso di che viene contestata dal giu«...il direttore dei lavori relativi all’esecuzione di essi, con l’adozione degli opere pubbliche è obbligato ad attenersi agli atti dice contabile al direttore adeguati provvedimenti deprogettuali regolarmente approvati preventivadei lavori, che avrebbe dostinati all’ottimale risultato mente dall’Amministrazione appaltante e, salvo vuto essere da quest’ultimo finale. Il direttore ha, inveche nei casi espressamente contemplati dalla legpreventivamente consideraro, funzione di garanzia ge e comunque limitatamente a particolari ipotesi ta e opportunamente risoldel corretto andamento dei di urgenza o relativamente a lievi modifiche, non ta onde evitare, come poi lavori, in conformità alle può disporre autonomamente variazioni od incrementi nelle opere da eseguirsi, essendo sempre verificatosi, che intoppi di clausole negoziali stipulate tenuto a comunicare eventuali difficoltà operative natura pratica costituissero nonché al contenuto della alla stazione appaltante e, se necessario, a rediimpedimento e, in ultima normazione vigente, essengere perizia di variante e/o suppletiva da sottoporanalisi, ritardo al compido titolare di un complessi alla previa rituale approvazione degli organi mento del lavoro. so di doveri-poteri vuoi di competenti». In altri termini, per la controllo tecnico, sulla esen Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Marche, sentenza 10/2001 sezione trentina la consecuzione delle prestazioni e gna frazionata costituisce sulla materia adoperata, ex se causa di ritardo nelvuoi di vigilanza e certifical’esecuzione delle opere, non imputabile alla ditta zione amministrativa sulla tenuta e annotazione della appaltatrice. contabilità delle opere. Egli deve, tra l’altro, porsi La condanna al direttore dei lavori - Essendo quale saggio ed equilibrato collegamento tra l’ammiquello sin qui esposto il quadro di riferimento della nistrazione appaltante e l’impresa aggiudicataria rapvicenda decisa con la sentenza in esame, la sezione di presentando alla prima eventuali carenze progettuali, Trento ha dunque condannato il direttore dei lavori riscontrate difficoltà di esecuzione, impedimenti forriconoscendo sussistente nel suo comportamento, sotmali e sostanziali al regolare andamento dei lavori, to il profilo soggettivo, la colpa grave, in termini di necessità di opportune varianti ecc.; deve, altresì, negligenza per difformità dagli obblighi tipici della saper intervenire nei confronti dell’appaltatore - mefunzione dal medesimo svolta. L’evolversi degli accadiante appositi ordini di servizio, opportune misure e dimenti e l’andamento dei lavori sono stati ritenuti tutti gli altri strumenti conferitigli dalla legge e dalle tali da evidenziare, nella condotta del direttore dei disposizioni contrattuali - perché provveda, nei tempi lavori, non solo palese contrasto con le chiare dispostabiliti, a porre in essere gli adempimenti di compesizioni di legge, di contratto nonché di capitolato tenza osservando le modalità pattuite. (generale e speciale) ma, altresì, di superficialità e Le violazioni messe in atto - Al contrario, nel leggerezza circa il suo modus procedendi. caso di specie il direttore non solo ha violato la legge In particolare, hanno osservato i giudici contabili procedendo, in pendenza di stipulazione contrattuale, trentini, per l’incarico ricevuto quale progettista nonall’incauta consegna frazionata dei lavori (Corte dei NUMERO 10 NOVEMBRE 2006 PAGINA 23 PRIMO PIANO APPALTI L’ANALISI DELLA SENTENZA NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 24 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE PRIMO PIANO APPALTI L’ANALISI DELLA SENTENZA conti, sezione giurisdizionale Marche, 19 dicembre lizzati dal direttore dei lavori è stato riscontrato che 2001 n. 1694; sezione giurisdizionale Liguria, 30 marquesti ultimi erano superiori a quelli eseguiti dalla zo 1999 n. 361) ma, pochi giorni dopo, ha dovuto ditta subappaltatrice, per una differenza pari a ingenfarli sospendere causando un ingiustificato blocco te somma. Soprattutto, però, veniva contestata l’omesoperativo (Corte dei conti, sezione giurisdizionale Marsa istituzione del libretto delle misure, presupposto che, 2 marzo 2004 n. 338) senza poter nemmeno indispensabile per tutte le altre scritture contabili, prevedere i tempi della consegna definitiva, poi, avvequali il registro di contabilità, lo stato di avanzamennuta con ritardo (Corte dei conti, sezione I, giurisdito dei lavori, i certificati per i pagamenti in conto. zione centrale di appello, 19 giugno 2002 n. 203/A). La sezione ha accolto la prospettazione attorea, Circostanze, queste, che denotano incertezze e/o concondannando il convenuto per aver contribuito matetraddizioni nell’esercizio dei poteri di direzione, conrialmente, mediante la contabilizzazione dei pali per trollo e impulso, da cui è derivato per la ditta appaltauna lunghezza superiore a quella fatturata e dei corritrice un grave danno economico per la ridotta produtspondenti quantitativi di ferro, alla consumazione del tività delle attrezzature installate, del personale tecnidelitto di truffa (acclarato nella parallela sede penaco di cantiere e di quello addetto ai servizi generali, le) e al cagionamento del correlativo danno erariale. oltre ai maggiori oneri per il parziale assorbimento La ditta appaltatrice, secondo la sezione di appeldelle spese generali e delle spese fisse nonché al lo, ha dunque conseguito un ingiusto profitto con mancato utile sulla produpregiudizio per le finanze zione che si sarebbe potuta dell’amministrazione a seeseguire e che non è stato, guito di un esborso di deL’ORDINE SCRITTO invece, possibile realizzare naro superiore a quello do(Corte dei conti, sezione vuto per una contabilizza«...la mancanza di un ordine scritto da parte della giurisdizionale Basilicata, zione di maggiori quantitaDirezione lavori addotta dalla difesa in merito alla 12 novembre 2004 n. 270). tivi. E tutto questo è stato variante non esime la responsabilità del Direttore lavori, il quale non risultava estromesso dalla conFin qui la decisione delpossibile proprio perché il duzione delle opere che continuavano a svolgersi la sezione di Trento, in un direttore dei lavori ha tenunella circostanza se non per atto scritto, come caso - evidentemente - conto una condotta gravemenasserisce la difesa per facta concludentia sotto la traddistinto da comportate negligente consistente sua direzione posto che tale incarico l'Architetto menti microscopicamente nel non aver provveduto a doveva svolgere fino al suo completamento con negligenti del direttore dei tenere a regola d’arte il litutti i poteri e le responsabilità che ne conseguivalavori. Non sempre, tuttabretto delle misure e con no» via, i comportamenti fonte una superficialità delle n Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la di danno hanno lo stesso stesse verifiche. regione Veneto, sentenza 16/2001 grado di immediata perceIn questa prospettiva, i pibilità. giudici contabili di appello I precedenti - Da questo punto di vista, può hanno altresì osservato che la responsabilità del diretessere utile rammentare, per completezza, che con tore dei lavori è ben definita dall’articolo 124 del Dpr una recente decisione, anche la sezione II di appello 554/1999, il quale stabilisce che esso ha la responsadella Corte (sentenza n. 270 del 2006) si è pronunciabilità di tutto l’ufficio dei lavori e dell’accettazione ta sulla responsabilità amministrativa del direttore dei materiali sulla base dei controlli eseguiti. Anche dei lavori. in precedenza, è stato altresì puntualizzato, la responNella specie, la procura attrice aveva citato in sabilità del direttore dei lavori era puntualmente digiudizio il direttore dei lavori contestandogli, in parsciplinata dal Rd n. 350 del 1895, che obbligava ticolare, l’omissione della tenuta del libretto delle quale il direttore dei lavori ad assumere ogni iniziatimisure e il fatto di avere consentito all’appaltatore di va ed effettuare ogni controllo affinché i lavori fosseredigere una falsa contabilità delle opere eseguite ro eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto con un indebito arricchimento pari a un’ingente e al contratto. somma. Di qui, la conclusione che - pur non dovendo la Deduceva, più in dettaglio, la procura attrice che presenza del direttore dei lavori essere necessariadalle perizie svolte era emerso che la ditta appaltatrimente continua presso il cantiere - tuttavia l’insuffice non possedeva le apposite attrezzature e il necessacienza dei controlli e soprattutto la mancata istituziorio know how e aveva quindi subappaltato alcuni ne del libretto delle misure sono sufficienti, nei casi lavori ad altra ditta. Sennonché, dal raffronto dei analoghi a quello de quo, per fondare la responsabililavori fatturati dalla ditta appaltatrice e quelli contabità amministrativa di questa figura. n PAGINA 24 NOVEMBRE 2006 NUMERO 10 18.00 C NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 25 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 18.00 C GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE Senza verifiche si può perdere il compenso | i commenti fino a pagina 31 sono di Filippo Martini otto la lente l’attività del direttore dei lavori, disciplinata da diverse leggi e regolamenti particolari. Spicca tra queste il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, vale a dire il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Le norme sulla materia - Ma ancora prima di tale corpo legislativo, che meglio illustreremo nel prosieguo, l’attività era già disciplinata con analiticità dal Rd 25 maggio 1895 n. 350, emanato in materia di lavori dello Stato che rientravano nelle attribuzioni del ministero dei Lavori pubblici. Tale rigore si giustificava, e si giustifica ancor oggi, con il fatto che la figura del direttore dei lavori in materia di lavori pubblici è necessaria e rappresenta un obbligo per la Pubblica amministrazione. A norma dell’articolo 3 del suddetto regio decreto, il direttore dei lavori aveva la speciale responsabilità dell’accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali e agli ordini dell’ingegnere capo. Gli aiutanti e assistenti sono responsabili però con lui qualora manchino alle istruzioni ricevute, e in genere non veglino all’esatta esecuzione dei patti del contratto per la parte che è loro affidata. L’articolo 127 del Dpr 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento attuativo della legge 11 febbraio 1994 n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, detta anche «Legge Merloni») dispone che, in materia di appalti di opere pubbliche, le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza nei cantieri, previste dal Dlgs 14 agosto 1996 n. 494, siano svolte dal direttore lavori, S NUMERO 10 Quando il contratto d’opera concerne la redazione di un lavoro edilizio, tra gli obblighi del professionista c’è anche quello di redigere un progetto conforme alle norme giuridiche riferite alla costruzione su un dato territorio e che, ove questi sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla legge, il committente debba prevedere la presenza di almeno un direttore operativo qualificato per l’esercizio delle funzioni di coordinatore. Tale attività, in conclusione, non consiste soltanto nella redazione di elaborati di progetti o di stime, ma si articola in una serie di attività anche consistenti nella realizzazione di opere materiali, dovendo, pertanto, farsi anche applicazione, come vedremo in prosieguo, delle regole sul contratto di appalto (articolo 1655 del Cc) o di quello d’opera intellettuale (articolo 2222 del codice civile). Secondo le sezioni Unite della Suprema corte ad esempio, «i compiti del direttore dei lavori attengono in modo esclusivo all’accettazione dei materiali e alla vigilanza sulla buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali e alle prescrizioni tecniche, nonché alla formulazione di proposte e di relazioni sui temi predetti» (Cassazione, sezioni Unite 19 marzo 1999 n. 165, Mgi, 1999). Il progetto - Spesso il direttore dei lavori riveste anche il ruolo di progettista dell’opera da realizzare. Il progetto si differenzia in progetNOVEMBRE 2006 to di massima, legislativamente disciplinato dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, e progetto esecutivo. Di per sé la sola redazione di un progetto di edilizia viene inquadrata dalla giurisprudenza come una obbligazione puramente di mezzi: «la redazione di un progetto di ingegneria dà luogo a un’obbligazione di mezzi e ha come oggetto un bene immateriale, anche se estrinsecato in una cosa che ne rappresenta lo strumento di espressione, per cui i relativi vizi possono essere fatti valere indipendentemente dalla loro denuncia nel termine di otto giorni dalla scoperta» (Cassazione 27 maggio 1997 n. 4704, Fi, 1997, I, 2078). Altra natura assume, invece, l’obbligazione in caso di esecuzione del progetto: «l’esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto costituisce un’obbligazione, non già di mezzi, ma di risultato, con la conseguenza che la presenza di difformità o di vizi nell’opera realizzata abilita il committente, convenuto in giudizio dal professionista per il pagamento, a formulare eccezione d’inadempimento - che, in quanto eccezione in senso sostanziale, è rimessa all’iniziativa e alla disponibilità della parte e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice - nei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall’art. 2226 c.c.» (Cassazione 24 aprile 1996 n.3879, Fi, 1996, I; conf. Cassazione 27 febbraio 1996 n. 1530, Mgi, 1996). Quando il contratto d’opera concerne la redazione di un progetto edilizio destinato all’esecuzione, tra gli obblighi del professionista rientra quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio, in modo da non PAGINA 25 PRIMO PIANO APPALTI IL DIRETTORE DEI LAVORI NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 26 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE PRIMO PIANO APPALTI IL DIRETTORE DEI LAVORI NEI PANNI DEL PROGETTISTA q Finalizzato alla definizione dei criteri tecnici fondamentali del progetto, i costi, la sua fattibilità e disciplinato dalla legge 143/49 q Necessario per ottenere le autorizzazioni e per definire i criteri tecnici q Contiene tutti gli elementi necessari per la realizzazione pratica degli interventi previsti nella fase precedente salvo modifiche effettuate nella fase autorizzativa Esecuzione dell’opera q Conformità della progettazione tanto alle regole tecniche che alle norme giuridiche Nella redazione q Implica un’obbligazione di mezzi che ha per oggetto un bene immateriale q Dà luogo a un’obbligazione di risultato che abilita il committente a richiedere eccezione d’inadempimento qualora si riscontrino vizi o difformità Di massima Le fasi del progetto Definitivo Esecutivo Natura della prestazione Responsabilità del professionista Nell’esecuzione compromettere il conseguimento del provvedimento amministrativo che abilita all’esecuzione dell’opera. Costituisce obbligazione del direttore dei lavori, poi, l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. Se il lavoro presenta dei problemi - Conseguentemente il direttore dei lavori sarà responsabile per la cattiva esecuzione delle opere e per l’uso di materiali difformi rispetto a quelli previsti in progetto (così Cassazione 12 aprile 2005 n. 7515, Mgi, 2005). In conclusione il progettista-direttore dei lavori potrà anche incorrere nel rischio di non vedersi riconosciuto il compenso dovuto per l’attività svolta, come così affermato in alcuni casi dalla giurisprudenza di merito: «l’ingegnere, architetto o geometra, nell’espletamento dell’attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un’obbligazione PAGINA 26 di risultato, o di mezzi, è obbligato a usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che, l’irrealizzabilità dell’opera per erroneità o inadeguatezza - anche per colpa lieve, in mancanza di problemi tecnici di particolare difficoltà - del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell’incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso» (Tribunale di Monza, 3 marzo 2006, Massima redazionale, 2006; conf. Appello Roma, 23 giugno 2005, Massima redazionale, 2005). La Suprema corte ha poi escluso, al riguardo, l’applicabilità del disposto ci cui all’articolo 2226 del codice civile: «le disposizioni di cui all’art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi non sono applicabili alla prestazione d’opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto d’ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell’uno o dell’altro compito, cuNOVEMBRE 2006 mulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori» (Cassazione, sezioni Unite civili 28 luglio 2005 n. 15781). Riassumendo potremmo definire il direttore dei lavori come il tecnico o il professionista incaricato di svolgere e verificare l’esecuzione di un’opera, per mezzo di visite periodiche nel numero necessario, emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita. Come si sceglie il direttore dei lavori - Questa figura professionale, incaricata della direzione dei lavori, è scelta dal committente, un privato o un ente pubblico per conto del quale è realizzata l’opera ed è tenuto a rappresentare la volontà di questo per quanto attiene alla sfera tecnica amministrativa. Egli funge da tramite fra il committente e l’appaltatore e svolge funzioni che interessano campi molto diversi: tecnico, giuridico, economico estimativo, amministrativo e, non ultimo, etico. n NUMERO 10 18.00 C NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 27 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 18.00 C GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE C’è colpa grave se gli errori sono evitabili attività esercitata dai professionisti dell’edilizia e dell’urbanistica, siano essi ingegneri, architetti o geometri, non si estrinseca esclusivamente nella redazione di elaborati, stime e progetti per la realizzazione di opere concrete e materiali. Questo tipo di prestazione è articolata e complessa e non si limita al compimento delle suindicate attività proprio perché comprende una serie di responsabilità e aspettative che sono difficilmente riconducibili a un’unica fattispecie. Responsabilità professionale In merito la giurisprudenza più recente ha statuito che: «in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. (Nella specie, relativa a infiltrazioni d’acqua risalenti per capillarità dal sottosuolo, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità del professionista, essendo risultato che il fenomeno derivava da cattiva qualità dei materiali e omessa posa in opera di prodotti impermeabilizzanti, nonostante le previsioni contrattuali)» (Cassazione 27 febbraio 2006 n. 4366, Ced, 2006; conf. C. Conti Sicilia, 185/2004, Rpo, 2005, 836). Non vi è dubbio che in questo tipo di attività trovi applicazione l’articolo L’ NUMERO 10 Quando l’opera edilizia viene realizzata in staff è difficile individuare la sussistenza delle singole responsabilità tra i professionisti coinvolti nella costruzione 2236 del codice civile relativo al contratto di prestazione di opera intellettuale che limita la responsabilità del professionista ai casi di dolo o colpa grave. In particolare è stato affermato dalla giurisprudenza che: «l’art. 2236 c.c. - a norma del quale, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde dei danni solo in caso di dolo e colpa grave - sebbene collocato nell’ambito della regolamentazione del contratto d’opera professionale, è applicabile, oltre che nel campo contrattuale, anche in quello extracontrattuale, in quanto prevede un limite di responsabilità per la prestazione dell’attività professionale in genere, sia che essa si svolga sulla base di un contratto, sia che venga riguardata al di fuori di un rapporto contrattuale vero e proprio» (Cassazione 8 novembre 1979 n. 5761, Gcm, 1981, fasc. 3 e Gc, 1980, I, 340). Dolo e colpa grave - In pratica si ha dolo quando il professionista agisce consapevolmente e intenzionalmente allo scopo di arrecare danno alle cose ovvero alle persone, mentre la colpa grave si verifica tutte le volte in cui il professionista agisce in modo negligente e superficiale, commettendo errori che avrebbero potuto essere NOVEMBRE 2006 evitati semplicemente agendo in maniera più attenta, responsabile e diligente. L’articolo 2236 del Cc troverà sicuramente applicazione, per esempio, allorquando il professionista si limiti a offrire solo una perizia, una stima o un collaudo. Si applicheranno, pertanto, le regole del contratto di prestazione d’opera intellettuale. Un’altra disposizione che può venire in rilievo in tema di responsabilità nella direzione dei lavori è l’articolo 1655 del Cc il quale sancisce che l’appalto «è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro». La circostanza che determina l’applicazione di uno o dell’altro articolo dipende dal fatto che l’opera venga realizzata da una impresa di costruzione, oppure per mezzo del lavoro organizzato e diretto da un singolo professionista. Si applicherà, dunque, l’articolo 1655 del Cc, allorquando l’opera venga realizzata da una impresa di costruzione. Si farà applicazione dell’articolo 2222 del Cc (Contratto d’opera) quando, invece, l’opera venga realizzata per mezzo del lavoro organizzato e diretto da un singolo professionista. In caso di uno “staff” - Un caso particolare ma tutt’altro che infrequente è la realizzazione di un’opera edilizia in staff, vale a dire con l’apporto professionale di varie figure a diverso titolo coinvolte tecnicamente nell’esecuzione dell’opera. Vi è in tali situazioni la difficoltà in ipotesi di errore professionale tecnico - di individuare la sussistenza della responsabilità fra questi, nonché il grado della stessa. Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempiPAGINA 27 PRIMO PIANO APPALTI LA RESPONSABILITÀ NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 28 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE PRIMO PIANO APPALTI LA RESPONSABILITÀ LE ISPEZIONI NEL CANTIERE L’indagine sulla natura e consistenza del suolo sul quale deve essere realizzato un fabbricato non rientra nell’attività di direzione dei lavori, che consiste nella verifica - concretantesi in un’attività intellettuale esplicata mediante visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa e nella emanazione delle disposizioni necessarie alla esecuzione dell’opera - della conformità dell’opera stessa al progetto e alle indicazioni del committente. La predetta indagine, implicante una specifica attività conoscitiva da svolgersi con l’uso di particolari mezzi tecnici, spetta all’appaltatore, quale soggetto obbligato a realizzare l’opera commessagli mettendo a disposizione la propria organizzazione, e che, pertanto, risponde dei vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo. In solido con l’appaltatore risponderà, ove risulti che i predetti vizi dipendano da una progettazio- mento a contratti diversi, intercorsi, rispettivamente, tra ciascuno di essi e il danneggiato, come nel caso del danno risentito dal committente di un’opera per concorrenti inadempimenti del progettista, direttore dei lavori e dell’appaltatore, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano dichiarati corresponsabili in solido. La Giurisprudenza in proposito ha statuito che: «l’indagine sulla natura e consistenza del suolo sul quale deve essere realizzato un fabbricato non rientra nell’attività di direzione dei lavori, che consiste nella verifica - concretantesi in un’attività intellettuale esplicata mediante visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa e nella emanazione delle disposizioni necessarie alla esecuzione dell’opera - della conformità dell’opera stessa al progetto e alle indicazioni del committente. La predetta indagine, implicante una specifica attività conoscitiva da svolgersi con l’uso di particolari mezzi tecnici, spetta all’appaltatore, quale soggetto obbligato a realizzare l’opera commessagli mettendo a disposizione la propria organizzazione, e che, pertanto, risponde dei vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suoPAGINA 28 ne inadeguata alle predette condizioni geologiche del terreno, anche il progettista. n Cassazione, sezione II civile, sentenza 7 settembre 2000 n. 11783 In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. (Nella specie, relativa a infiltrazioni lo. In solido con l’appaltatore risponderà, ove risulti che i predetti vizi dipendano da una progettazione inadeguata alle predette condizioni geologiche del terreno, anche il progettista» (Cassazione 7 settembre 2000 n. 11783, Ua, 2000, 12, 1306). E ancora: «la fattispecie di responsabilità di cui all’art. 1669 c.c., concernente la rovina o i gravi difetti di edifici o di altre cose immobili, dipendenti da un vizio del suolo o da difetto della costruzione, ha natura extracontrattuale. Di conseguenza essa non opera soltanto nei confronti dell’appaltatore in senso proprio, ma anche del soggetto che abbia venduto l’immobile dopo averlo costruito, nonché del progettista e del direttore dei lavori. Il termine annuale di decadenza per la denunzia non decorre dalla mera scoperta dei gravi difetti, bensì dalla cognizione del nesso di causalità tra gli stessi e l’opera del costruttore» (Tribunale di Bari, 26 maggio 2005, Obbl. e Contr., 2005, 3, 268). La più recente giurisprudenza (Cassazione 22 ottobre 2003 n. 15789, Mgi, 2003), sull’onda di un orientamento ormai consolidato, ritiene che la natura della responsabilità del direttore dei lavori per un fatto dannoso sia di tipo extracontrattuale, potendo, pertanto concorrere con quella del committente o dell’appaltaNOVEMBRE 2006 tore, quando le rispettive azioni od omissioni abbiano concorso alla produzione dell’evento dannoso. In tema di responsabilità nei confronti del committente è stato tra l’altro affermato che: «se dall’edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l’obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista direttore dei lavori, qualora l’irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di esecuzione dei lavori, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori» (Cassazione 30 gennaio 2003 n. 1513, Mgi, 2003). E ancora: «in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata costituisce obbligazione del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. ConseguentemenNUMERO 10 18.01 C NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 29 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 18.01 C GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE d’acqua risalenti per capillarità dal sottosuolo, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità del professionista). n Cassazione, sezione II civile, sentenza 27 febbraio 2006 n. 4366 Se dall’edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l’obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista direttore dei lavori, qualora l’irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di esecuzione dei lavori, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori. te il direttore dei lavori è responsabile per la cattiva esecuzione delle opere e per l’uso di materiali difformi rispetto a quelli previsti in progetto» (Corte dei conti, 12 gennaio 2006 n. 18, Blt, 2006, 3, 287). Responsabilità penale - Un cenno meritano anche i risvolti penalistici dell’attività svolta dal direttore dei lavori. Infatti poiché il compito del direttore dei lavori è quello dell’alta sorveglianza ed è perciò responsabile di quello che avviene in cantiere, risulta di grande importanza, ai fini penali, la diretta attività del direttore stesso qualora egli non faccia in modo che certi avvenimenti (da lui presumibili) si verifichino. In particolare l’articolo 449 del Cpp punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque provochi un incendio, un’inondazione, una frana, valanghe o naufragio che assumano la proporzione di un disastro. L’articolo 450 del codice penale, invece, punisce fino a due anni di reclusione chiunque per colpa od omissione colposa fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro, inondazione ecc. L’articolo 451 del Cp punisce con la reclusione fino a un anno o con una multa chiunque omette di collocare oppure rimuove apparecchi necessari per la estinzione di incendi o NUMERO 10 n Cassazione, sezione II civile, sentenza del 30 gennaio 2003 n. 1513 La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell’appaltatore - da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile - per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall’esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell’appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte. n Cassazione, sezione II civile, sentenza 22 ottobre 2003 n. 15789 per il salvataggio o il soccorso a persone dopo un disastro o infortuni sul lavoro. L’articolo 676 del Cp, invece, è relativo alla rovina di edifici o di altre costruzioni e punisce chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi per sua colpa rovini. Inoltre in tema di sanzioni e responsabilità è necessario segnalare anche gli articoli 29 e 44 del testo unico per l’edilizia che puniscono l’abusivismo edilizio e riguardano tutte quelle opere realizzate in difformità alla normativa urbanistica vigente, dalle varianti di piano e dal permesso a costruire. Per quanto riguarda le misure di prevenzione degli infortuni, invece, il direttore dei lavori del committente non è titolare dell’obbligo di provvedere all’attuazione delle stesse, a meno che non sovraintenda in concreto al cantiere. La speciale responsabilità extracontrattuale ex articolo 1669 del Cc - Prendiamo ora in esame la disposizione di cui all’articolo 1669 del Cc poiché, come vedremo, questa può trovare applicazione anche nei confronti del direttore dei lavori. Secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato, tale norma, prevedrebbe una responsabilità di tipo NOVEMBRE 2006 extracontrattuale, la cui ratio è racchiusa in esigenze di ordine pubblico. È stato, infatti, sancito, che: «l’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione che fa riferimento soltanto all’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa - perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell’immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l’esecuzione dell’opera, sì da rendere l’appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini. Il suo presupposto risiede quindi, in ogni caso, nella partecipazione alla costruzione dell’immobile in posizione di “autonomia decisionale” (Cassazione 16 febbraio 2006 n. 3406, Mgi, 2006). Conformemente si veda «in tema di responsabilità del venditore-costruttore per gravi difetti dell’opera, l’articolo 1669 c.c., mirando a finalità di ordine pubblico, è applicabile non solo nei casi in cui il venditore abbia personalmente, cioè con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione, ma anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l’opera PAGINA 29 PRIMO PIANO APPALTI LA RESPONSABILITÀ NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 30 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE PRIMO PIANO APPALTI LA RESPONSABILITÀ DENUNCE: TERMINE DI DECADENZA AMPIO L’eccezione di prescrizione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, involgendo accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità. n Cassazione, sezione II civile, sentenza 14 dicembre 1993 n. 12304 Il termine di decadenza per la denuncia da parte del committente dei gravi difetti della costruzione, ai fini dell’azione di responsabilità ex articolo 1669 del codice civile, non decorre dal momento in cui il denunciante abbia avuto conoscenza dei segni e delle manifestazioni esteriori di pericolo incombente sull’edificio, ma dal momento in cui abbia acquistato un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e comple- di soggetti professionalmente qualificati, come l’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell’altrui attività, sicché anche in tali casi la costruzione dell’opera è a lui riferibile; pertanto, il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell’opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell’ipotesi in cui la realizzazione dell’opera è affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale. Ne consegue che il giudice di merito, nel verificare la responsabilità del venditore “ex” art. 1669 c.c., non può limitarsi ad accertare se l’opera sia stata direttamente compiuta dal medesimo, essendo necessario stabilire - anche quando nell’esecuzione siano intervenuti altri soggetti - se la costruzione sia ugualmente a lui riferibile, per avere egli mantenuto il potere di direttiva o di controllo sull’operato dei predetti. (Nella specie, è stata ritenuta la responsabilità “ex” art. 1669 c.c. del venditore, in quanto l’esecuzione dell’opera da parte dell’appaltatore era avvenuta sotto il controllo tecnico affidato dallo stesso venditore a persona di sua fiducia)» (Cassazione 13 gennaio 2005 n. 567, Gbt, 2005, 401). L’articolo 1699 del Cc è stato ritenuto applicabile anche quando non vi sia uno specifico contratto di appalto, PAGINA 30 ta, non solo della gravità dei difetti stessi, ma anche, e soprattutto, del loro collegamento causale all’attività di esecuzione dell’opera. Tale conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause, oltre che della sua gravità, non consegue, se non raramente, alla constatazione dell’aspetto delle cose, ma per lo più, se si tratta di opere di una certa entità, all’espletamento di indagini tecniche, suggerite dall’ovvia prudenza di non intraprendere azioni infondate. In tale ipotesi, il termine comincia a decorrere dall’acquisizione della relazione del consulente tecnico, anche se il relativo accertamento si sia compiuto alla presenza dello stesso appaltatore. n Cassazione, sezione II civile, sentenza del 28 aprile 1984 n. 2676 ma, per esempio, vi sia stato un unico costruttore che poi, in proprio, ha provveduto anche alla vendita dell’immobile. La norma sarebbe invocabile, altresì, dal terzo danneggiato, estraneo al contratto di appalto, che subisca danni da rovina dell’immobile. Gli orientamenti giurisprudenziali - La Giurisprudenza, nel corso degli anni, si è così espressa: «l’art. 1669 c.c., benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell’esigenza di carattere generale della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata; conseguentemente, l’azione di responsabilità prevista da detta norma ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l’immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest’ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali possono fruire del termine annuale di decadenza» (Cassazione 14 dicembre 1993 n. 12304, Mgi, 1993). Tale inquadramento giurisprudenziale porta così a fare ritenere applicabile la fattispecie di cui all’articolo 1669 del Cc anche alla figura del direttore dei lavori che, per esempio è stato ritenuto responsabile ex articolo 1669 del Cc, nei confronti del committente per l’errore nei calcoli di resiNOVEMBRE 2006 stenza nel dosaggio del cemento armato, eseguiti per conto dell’appaltatore, errore che ha causato l’insorgenza di gravi vizi dell’immobile costruito. La Giurisprudenza ha infatti statuito: «la disciplina dell’art. 1669 c.c. si applica non solo nei confronti dell’appaltatore, ma anche nei riguardi del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari; la relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale corso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito e le attività dei soggetti suddetti possono concorrere tutti alla produzione del danno, con la conseguenza che essi possono essere chiamati tutti (indipendentemente dalla graduazione delle colpe) a risarcire il danno integralmente nella specie, la Corte suprema ha cassato la sentenza del merito che aveva escluso la responsabilità di un’impresa, che non aveva assunto diretta partecipazione ai lavori, pur essendo risultato che la medesima aveva fornito ad alcuni appaltatori materiale di cui era stata accertata la inidoneità, aveva apprestato un progetto largamente difettoso e aveva preposto alla esecuzione delle opere un proprio direttore dei lavori» (Cassazione 22 ottobre 2003 n. 15789, Gblg 2004, 226; Cassazione 26 aprile 1993 n. 4900, Mgi, 1993 così anche Cassazione 28 aprile 1984 n. 2676, Gi, 1985, I, 1, 630). n NUMERO 10 18.01 C NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 31 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 18.01 C GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE Controlli incrociati per l’appaltatore a responsabilità del direttore dei lavori può in certi casi concorrere con quella dell’appaltatore. Quest’ultimo non deve, infatti, considerarsi un mero nudus minister nei confronti del direttore dei lavori, ma è tenuto, se ravvisa errori nelle istruzioni impartitegli, a correggerli, secondo diligenza e perizia, dovendo egli sempre uniformarsi alle regole tecniche. Costituisce, invero, obbligazione del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. Conseguentemente il direttore dei lavori è responsabile per la cattiva esecuzione delle opere e per l’uso di materiali difformi rispetto a quelli previsti in progetto. La responsabilità dell’appaltatore - La facoltà prevista dall’articolo 1662 del Cc di effettuare verifiche in corso d’opera è finalizzata a garantire l’esatto adempimento dell’appalto, ma non anche a fungere da accettazione dell’opera e non esclude, quindi, la responsabilità dell’appaltatore per vizi o per difformità. Le rispettive responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore potranno, infine, concorre tra di loro determinandone una responsabilità solidale. Un primo orientamento giurisprudenziale, invero, riteneva sussistesse un concorso alternativo, senza possibilità di regresso, tra le responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore. L’orientamento è poi mutato per una propensione alla corresponsabilità solidale del direttore dei lavori e dell’appaltatore nei confronti del committente: «sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se l’unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo di ri- L NUMERO 10 La responsabilità per i danni cagionati a terzi è governata dalle regole degli atti illeciti extracontrattuali: egli risponde anche quando l’opera è compiuta sotto il controllo di un direttore dei lavori sarcimento, che le azioni od omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento...». E ancora: «in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente,... poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto; costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. Conseguentemente non si sottrae a responsabilità se omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente». I danni ad altri - La responsabilità dell’appaltatore per i danni cagionati a terzi nell’esplicazione della sua autonoma attività è governata dalle reNOVEMBRE 2006 gole proprie degli atti illeciti extracontrattuali. Egli risponde anche quando l’opera sia stata compiuta sotto il controllo di un direttore dei lavori e l’inosservanza dipende dal fatto colposo del direttore medesimo o da difetto del progetto, ipotesi che fa configurare un concorso di colpa con l’appaltatore, ma non l’esonero di responsabilità di questo ultimo. A nulla rileva, dunque, la natura e la diversità dei contratti cui si ricollegano le rispettive responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori, quando con le proprie azioni od omissioni, costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati dall’articolo 1669 del Cc. Certamente il direttore dei lavori si trova, rispetto all’appaltatore, in una posizione più vantaggiosa, per il ruolo più ristretto rivestito nel processo di esecuzione dell’opera. Il rilievo assorbente che la giurisprudenza riconosce al titolo extracontrattuale di responsabilità mette, pertanto, fuori gioco l’operatività delle regole specifiche dettate dagli articoli 2226 e 2230 del codice civile. Infatti: «la responsabilità per gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale, essendo sancita al fine di garantire la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, a tutela dell’incolumità personale dei cittadini, e, quindi, di interessi generali inderogabili, che trascendono i confini e i limiti dei rapporti negoziali tra le parti. ... detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata da particolari pattuizioni dei contraenti e, pertanto, eventuali esigenze di economicità nella costruzione dell’opera, riconducibili alla volontà del committente, non escludono il dovere del progettista e direttore dei lavori di procedere alla sua realizzazione a regola d’arte». n PAGINA 31 PRIMO PIANO APPALTI LA RESPONSABILITÀ NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 32 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE PRIMO PIANO APPALTI LE GARANZIE ASSICURATIVE La copertura assicurativa resta flessibile | di Alessio Guacci e Paolo Mariotti no “scudo” flessibile per proteggere ingegneri, architetti e geometri nella loro attività di progettisti, direttori dei lavori, responsabili e coordinatori per la progettazione o per l’esecuzione delle opere. La copertura base - La garanzia assicurativa base copre i danni corporali (lesioni fisiche e morte) e i danni a cose. I danni patrimoniali sono assicurati con clausole specifiche e massimali inferiori a quello generale. Sono assicurate le attività di: – progettista, e cioè il libero professionista che, individualmente o insieme ad altri professionisti predispone il progetto di un’opera rientrante in garanzia; – direttore dei lavori e cioè il libero professionista che, su incarico e nell’interesse del committente, segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori (non rientra quindi nella previsione contrattuale il cosiddetto direttore dei lavori nominato dall’appaltatore e cioè il direttore di cantiere il cui rischio è assicurato con la polizza di Rc dell’impresa che assume in appalto i lavori); – collaudatore e cioè il libero professionista che, su incarico e nell’interesse del committente, esegue il collaudo statico dell’opera. Le garanzie aggiuntive per l’attività di consulenza - Con garanzia aggiuntiva e il pagamento di un sovrappremio è possibile comprendere anche l’attività di consulenza. Presupposto essenziale per l’operatività della garanzia, oltre naturalmente l’iscrizione all’Albo dei professionisti assicurato, è che i lavori progettati o diretti siano stati autorizzati e che non siano eseguiti da imprese dell’assicurato e collegate. Per ingegneri e architetti la copertura si riferisce alle attività di progettazione e direzione lavori (nel significato sopra enunciato) ed eventualmente U PAGINA 32 La garanzia base copre i danni corporali (lesioni fisiche o morte) e quelli a cose. I danni patrimoniali sono assicurati con clausole specifiche e massimali inferiori a quello generale di collaudo e consulenza delle opere definite dall’articolo 14, capo secondo, della legge 2 marzo 1949 n. 143. Oltre alle attività rientranti nelle opere della classe I di cui all’articolo sopraccitato (costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative) la nuova polizza Ania estende la garanzia anche a quelle relative agli enti delle classi III (impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni o gruppi di costruzioni civili), VI (ferrovie e strade, inclusi impianti telefonici e funicolari) e VIII (impianti per provvista, condotta, distribuzione dell’acqua e fognature urbane). Per i geometri il testo Ania riporta i riferimenti normativi delle attività in garanzia e cioè le lettere l) e m) dell’articolo 16 del Rd 11 febbraio 1929 n. 274. L’oggetto della garanzia - La copertura fissa inoltre un limite relativo al costo complessivo dell’opera: rimane così riservata agli uffici assuntivi della direzione delle compagnie la valutazione del rischio di opere di notevole rilevanza. Alcune opere - quali, bacini, dighe, impianti teleferici, opere subacquee, portuali e aeroportuali - a causa del loro valore e complessità sono in ogni caso escluse dalla garanzia base. L’oggetto della garanzia è inoltre NOVEMBRE 2006 integrato: – dalla garanzia per le perdite patrimoniali conseguenti a interruzioni di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, con un sottomassimale rispetto a quello generale di polizza; – dalla garanzia per i danni subiti dalle opere progettate e/o dirette dall’assicurato. La copertura per i danni all’opera progettata o diretta è operante - sia pure con scoperti di vario tipo - solo in presenza di: – rovina totale delle opere; – rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Circa l’espressione «opera destinata a lunga durata» la sezione tecnica dell’Ania, nella nota di accompagnamento del testo di polizza, chiarisce che deve intendersi una struttura portante dell’opera e cioè gli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, nonché tutte la parti dell’opera che la completano con elementi fissi quali rampe di scale, solette di sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura (ad esempio, rottura di pavimentazioni, caduta di intonaci, infissi, impiantistica in genere). Sono inoltre comprese in garanzia le spese imputabili all’assicurato per la neutralizzazione e il contenimento delle conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera, determinando pericolo di rovina dell’opera stessa o di parti di essa. È talvolta precisato in polizza che la garanzia per i danni cagionati o subiti dalle opere per le quali l’assicurato ha svolto la propria attività professionale (progettazione, direzione lavoNUMERO 10 18.01 C NOMEPAGINA: RESPONSABILITA RRNAZIONALE 33 27/10/06 Autore: BTRALDI Data e Ora di stampa: 27/10/06 RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO 18.01 C GUIDA AL DIRITTO - Il Sole-24 ORE COSÌ LA GARANZIA Attività assicurate progettista, e cioè il libero professionista che, individualmente o insieme ad altri professionisti predispone il progetto di un’opera rientrante in garanzia q direttore dei lavori e cioè il libero professionista che, su incarico e nell’interesse del committente, segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori q collaudatore e cioè il libero professionista che, su incarico e nell’interesse del committente, esegue il collaudo statico dell’opera Aggiunte Con il pagamento di un sovrappremio è possibile comprendere anche l’attività di consulenza q rovina totale delle opere rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera q le spese imputabili all’assicurato per la neutralizzazione e il contenimento delle conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera, determinando pericolo di rovina dell’opera stessa o di parti di essa q q Oggetto della garanzia è coperta la responsabilità civile derivante all’assicurato in relazione alle attività in materia di igiene e di sicurezza dei lavori, compreso l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o l’esecuzione dei lavori q errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità q mancata rispondenza delle opere q Estensioni q Garanzie particolari ri o collaudo) sia efficace per i danni verificatisi sia durante l’esecuzione dei lavori di costruzione o collaudo, sia entro dieci anni dalla data del loro compimento. Tale precisazione però normalmente non modifica le disposizioni che regolano la validità temporale dell’assicurazione (claims made). Le estensioni - La garanzia di base può essere integrata dalle seguenti estensioni, tutte prestate con sottomassimali e scoperti di varia tipologia: – attività previste ai sensi del Dlgs 626/1994 e 494/1996: è coperta la responsabilità civile derivante all’assicurato in relazione alle attività in materia di igiene e di sicurezza dei lavori, compreso l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Dlgs 626/1994) e di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o l’esecuzione dei lavori (Dlgs 494/1996); NUMERO 10 particolari modalità di prestazione della garanzia sono previste per i progettisti - interni o esterni alla pubblica amministrazione - incaricati della redazione di progetti nell’ambito di appalti di lavori pubblici – errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità: garantisce contro il rischio di perdite patrimoniali relative a sanzioni inflitte ai clienti dell’assicurato conseguenti a involontaria errata interpretazione delle suddette leggi; – mancata rispondenza delle opere: la garanzia copre il rischio di gravi difetti per cui l’opera non è idonea all’uso per il quale è stata commissionata e progettata. I danni derivanti dalla mancata rispondenza dell’opera, dopo la sua ultimazione, ma non oltre il collaudo, sono indennizzabili relativamente ai costi sostenuti per la distribuzione e la rimozione dell’opera su cui insiste il difetto, mentre sono escluse le spese per migliorie, modifiche e rifacimento dell’opera. Le garanzie particolari - Particolari modalità di prestazione della NOVEMBRE 2006 garanzia sono previste per i progettisti - interni o esterni alla pubblica amministrazione - incaricati della redazione di progetti nell’ambito di appalti di lavori pubblici, ai sensi della legge 109/1994 (Legge Merloni) del relativo regolamento generale di attuazione (Dpr 554/1999). Al riguardo occorre sottolineare che è stato adottato dal ministero delle Attività produttive di concerto con il ministero delle Infrastrutture e trasporti il regolamento recante gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 17 e 30 della legge 109/1994 e dal regolamento di attuazione approvato con il Dpr 554/1999. I contratti di assicurazione stipulati dai progettisti dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nel documento allegato a detto regolamento. n PAGINA 33 PRIMO PIANO APPALTI LE GARANZIE ASSICURATIVE