detraibilita` iva auto - Studio Ricucci Francesco

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detraibilita` iva auto - Studio Ricucci Francesco
Informativa a tutti i clienti
LA DETRAZIONE DELL’IVA SULLE AUTO DOPO LA “CONDANNA” UE:
ISTANZA DI RIMBORSO PER IL PASSATO – DETRAZIONE PER IL FUTURO
Riferimenti normativi : Art. 19-bis 1, lett. c) e d), DPR n. 633/72
Sentenza Corte UE 14.9.2006 nella causa C-228/05
Decreto Legge n. 258/2006
A seguito della recente Sentenza della Corte di Giustizia UE, che ha ritenuto illegittimo il regime di indetraibilità
vigente per l’IVA delle auto, il Governo è immediatamente intervenuto dettando specifiche disposizioni in merito al
recupero dell’imposta da parte dei contribuenti.
Entro il 15.12.2006 gli interessati dovranno inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate un’apposita istanza di
rimborso relativamente alla maggiore IVA, ora divenuta detraibile, per gli acquisti effettuati fino al 13.9.2006.
L’attivazione del recupero dell’IVA dovrà essere valutata alla luce dei riflessi prodotti nell’ambito delle imposte
dirette.
Per gli acquisti effettuati dal 14.9.2006 la detraibilità dell’IVA è ancorata all’inerenza con l’attività esercitata, tenendo
presente l’eventuale “uso promiscuo”.
L’indetraibilità dell’IVA a credito dei veicoli di cui all’art. 19-bis 1, lett. c) e d), DPR n. 633/72, oggetto di ripetute
proroghe nel corso degli anni, è stata oggetto di una recente Sentenza da parte della Corte di Giustizia UE.
Dall’1.1.2001, al fine di allineare progressivamente la normativa italiana a quella stabilita dalla VI Direttiva UE, l’art. 30,
comma 4, Legge n. 388/2000, ha attenuato il regime di indetraibilità totale, con l’introduzione della detraibilità in misura pari
al 10%.
Dal 2006, per effetto dell’art. 1, comma 125, Legge n. 266/2005 la quota di IVA detraibile è stata ulteriormente aumentata dal
10% al 15%.
Le citate lett. c) e d) si riferiscono ai seguenti beni/servzi:
Ø Acquisto, importazione, leasing, noleggio e simili
Ø Acquisto e importazione dei relativi componenti e ricambi
Ø Prestazioni di impiego, custodia, manutenzione, riparazione e simili
Ø Acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti
AUTOVETTURE
MOTOCICLI < 350 CC.
CICLOMOTORI
LA CONDANNA DA PARTE DELL’UE
In sintesi, i Giudici comunitari hanno affermato l’illegittimità del comportamento adottato dall’Italia, in quanto in
contrasto con i principi della VI Direttiva UE.
LA REAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
Per fronteggiare le inevitabili ripercussioni di carattere finanziario derivanti dalla citata pronuncia comunitaria, il
Governo ha emanato uno specifico Decreto Legge.
In particolare l’art. 1, DL n. 258/2006 dispone:
1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella
causa C-228/05, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni
di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1,comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di
rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere
indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati
hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente
spettanti.
2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli
articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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Il Decreto distingue le conseguenze della Sentenza UE a seconda della data di effettuazione
dell’acquisto, vale a dire prima o dopo la data della pronuncia comunitaria.
CONSEGUENZE PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI FINO AL 13.9.2006
Il recupero dell’IVA a credito riguardante gli acquisti/importazioni dei beni/servizi di cui alle citate lett. c) e d)
dell’art. 19-bis 1, DPR n. 633/72, divenuta detraibile dopo la citata Sentenza UE, potrà avvenire solo tramite
rimborso della stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate.
N.B. Il rimborso interessa gli acquisti/importazioni “effettuati” fino al 13.9.2006. Tenuto conto dell’art. 19, comma 1, DPR
n. 633/72, di fatto gli effetti della Sentenza si estendono agli acquisti effettuati dall’1.1.2003.
A tal fine il soggetto interessato deve presentare, esclusivamente in via telematica, entro il 15.12.2006
un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Le modalità operative saranno oggetto di un prossimo Provvedimento che dovrà essere emanato entro il
30.10.2006.
N.B. La quantificazione dell’ammontare oggetto del rimborso dovrà tenere conto comunque della quota (10-15%) dell’IVA già
detratta in precedenza.
La scelta operata dal Governo non consente quindi al contribuente di intervenire direttamente sulle dichiarazioni
relative agli anni 2003-2005 (quest’ultima da presentare entro il 31.10.2006), nonché sulle liquidazioni
periodiche del 2006.
La possibilità di detrarre l’IVA a credito dei beni in esame ha conseguenze anche nel campo delle imposte
dirette. Infatti, l’IVA non detratta in precedenza si è tradotta in un maggior costo deducibile/ammortizzabile.
Ora, attivando il rimborso dell’imposta, il soggetto interessato deve considerare la “restituzione” all’Erario
delle maggiori imposte (IRPEG/IRES-IRPEF e IRAP) dovute a seguito del minor costo
deducibile/ammortizzabile.
Sul punto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel Comunicato stampa 14.9.2006 ha affermato che:
“la maggiore detrazione dell’IVA produce effetti di segno contrario sulla determinazione delle basi imponibili delle
imposte sui redditi e dell’IRAP (in termini di minori ammortamenti e minori spese di funzionamento e
manutenzione deducibili)”.
Considerato quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art.1, comma 1, DL n. 258/2006, è verosimile ritenere che
l’ammontare rimborsato sarà al netto delle maggiori imposte dirette derivanti dal ricalcolo dei costi fiscali.
Dovranno essere specificati gli “interventi” contabili (rettifica del costo del cespite, contabilizzazione della somma
oggetto del rimborso, ecc.) e fiscali (adeguamento del libro cespiti) conseguenti alla richiesta di rimborso
dell’IVA.
Da ultimo va evidenziato che l’espresso riferimento agli acquisti “effettuati” fino al 13.9.2006, rende necessario
ricomprendere nel rimborso anche l’IVA relativa ad un acquisto fatturato, ad esempio, il 12.9.2006, ancorché la
relativa fattura sia registrata dopo la predetta Sentenza della Corte UE.
CONSEGUENZE PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI DAL 14.9.2006
Gli effetti della Sentenza UE in esame non si traducono in una “generalizzata” detraibilitàdell’IVA a credito
per i beni/servizi sopra evidenziati.
Infatti, per individuare l’ammontare dell’IVA ammesso in detrazione va fatto in ogni caso riferimento al principio
di inerenza.
Come ribadito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel citato Comunicato stampa 14.9.2006
“..la possibilità di detrarre l’IVA è riferita alle sole autovetture destinate a utilizzazioni inerenti a operazioni imponibili, effettuate
nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Pertanto, la detrazione è limitata per le autovetture utilizzate anche ad altri fini, estranei all’attività d’impresa. In particolare, occorre
sottolineare che non costituisce utilizzo nell’esercizio di attività di impresa l’assegnazione delle autovetture in uso ai dipendenti (c.d.
fringe benefit). In considerazione di ciò, l’amministrazione finanziaria sta studiando una specifica procedura, che consenta ai
contribuenti di dichiarare le percentuali di utilizzazione delle autovetture per usi extraziendali.”
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Così , per gli acquisti effettuati dal 14.9.2006 in presenza di beni/servizi “uso promiscuo”, la detrazione deve
essere esclusa relativamente alla quota riferibile all’uso personale. Per quantificare tale quota, nel rispetto
comunque dell’inerenza del costo/spesa con l’attività , si potrebbe adottare una delle seguenti soluzioni:
1. applicare la percentuale corrispondente al numero di giorni in cui il veicolo è utilizzato per fini personali
(fine settimana, periodi di ferie, ecc.) rispetto ai giorni complessivi dell’anno;
2. applicare la percentuale di detrazione forfetizzata pari al 50%.
Quanto sopra in attesa di conoscere il criterio che sarà introdotto da parte del Legislatore, dopo aver ottenuto il
consenso comunitario.
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