Causa T-537/11: Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 - EUR-Lex

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Causa T-537/11: Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 - EUR-Lex
C 362/20
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
10.12.2011
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Società Italiana
Calzature SpA (Milano)
Conclusioni
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CHI­
VALRY», per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 41 —
domanda di marchio comunitario n. 6616593
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la
controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso
dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (mar­
chi, disegni e modelli) 9 agosto 2011, procedimento
R 2519/2010-4;
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione del
Regno Unito n. 1293610 del marchio figurativo «CHIVALRY»,
per prodotti della classe 33; registrazione del Regno Unito n.
2468527 del marchio figurativo «CHIVALRY SPECIAL RE­
SERVE SCOTCH WHISKY», per prodotti della classe 33; mar­
chio del Regno Unito non registrato costituito dal termine
«CHIVALRY», utilizzato nella prassi commerciale per il «Whisky»
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale del­
l’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 76, n. 1, e 75
del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la com­
missione di ricorso: i) ha espresso una valutazione di fatto
erronea in ordine alle caratteristiche del pubblico di riferimento
e non ha fornito la motivazione di tale valutazione; ii) in su­
bordine al primo motivo, dopo aver dichiarato che il consuma­
tore di riferimento è «particolarmente attento e fedele al mar­
chio», essa non ha, a torto, concluso che tali caratteristiche
aumenterebbero l’attenzione del consumatore di riferimento e,
di conseguenza, ridurrebbero il rischio di confusione; iii) non ha
preso in considerazione le importanti indicazioni della Corte di
giustizia ed ha adottato un approccio errato nel confrontare i
marchi; iv) ha erroneamente identificato il termine «CHIVALRY»
quale elemento visivamente dominante del marchio anteriore ed
ha erroneamente concluso che gli altri elementi figurativi e
denominativi giocano un ruolo secondario; v) ha erroneamente
ritenuto che il confronto fonetico fra i marchi potesse essere
compiuto con modalità analoghe al confronto visivo; e vi) ha
valutato erroneamente il rischio di confusione.
— condannare il convenuto a sopportare le proprie spese non­
ché quelle della controinteressata, ivi comprese le spese so­
stenute nei procedimenti di opposizione e dinanzi alla com­
missione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco
e nero «Snickers», per prodotti delle classi 8, 9 e 25 — do­
manda di marchio comunitario n. 3740719
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la
controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione italiana
n. 348149 del marchio denominativo «KICKERS», per prodotti
delle classi 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 e 33
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposi­
zione per tutti i prodotti contestati
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regola­
mento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erro­
neamente ritenuto che sussista rischio di confusione tra il mar­
chio richiesto ed il marchio su cui si fonda l’opposizione.
Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 — Fundação Calouste
Gulbenkian/UAMI — Gulbenkian (GULBENKIAN)
(Causa T-541/11)
Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 — Hultafors
Group/UAMI — Società Italiana Calzature (Snickers)
(2011/C 362/31)
(Causa T-537/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
(2011/C 362/30)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Parti
Ricorrente: Fundação Calouste Gulbenkian (Lisbona, Portogallo)
(rappresentanti: avv.ti G. Marín Raigal, P. López Ronda e G.
Macias Bonilla)
Ricorrente: Hultafors Group AB (Bollebygd, Svezia) (rappresen­
tanti: avv.ti A. Rasmussen e T. Swanstrøm)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Micael Gulben­
kian (Oeiras, Portogallo)