Causa T-537/11: Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 - EUR-Lex
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Causa T-537/11: Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 - EUR-Lex
C 362/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Motivi e principali argomenti Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente 10.12.2011 Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Società Italiana Calzature SpA (Milano) Conclusioni Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CHI VALRY», per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 6616593 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso — annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (mar chi, disegni e modelli) 9 agosto 2011, procedimento R 2519/2010-4; Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione del Regno Unito n. 1293610 del marchio figurativo «CHIVALRY», per prodotti della classe 33; registrazione del Regno Unito n. 2468527 del marchio figurativo «CHIVALRY SPECIAL RE SERVE SCOTCH WHISKY», per prodotti della classe 33; mar chio del Regno Unito non registrato costituito dal termine «CHIVALRY», utilizzato nella prassi commerciale per il «Whisky» Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale del l’opposizione Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 76, n. 1, e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la com missione di ricorso: i) ha espresso una valutazione di fatto erronea in ordine alle caratteristiche del pubblico di riferimento e non ha fornito la motivazione di tale valutazione; ii) in su bordine al primo motivo, dopo aver dichiarato che il consuma tore di riferimento è «particolarmente attento e fedele al mar chio», essa non ha, a torto, concluso che tali caratteristiche aumenterebbero l’attenzione del consumatore di riferimento e, di conseguenza, ridurrebbero il rischio di confusione; iii) non ha preso in considerazione le importanti indicazioni della Corte di giustizia ed ha adottato un approccio errato nel confrontare i marchi; iv) ha erroneamente identificato il termine «CHIVALRY» quale elemento visivamente dominante del marchio anteriore ed ha erroneamente concluso che gli altri elementi figurativi e denominativi giocano un ruolo secondario; v) ha erroneamente ritenuto che il confronto fonetico fra i marchi potesse essere compiuto con modalità analoghe al confronto visivo; e vi) ha valutato erroneamente il rischio di confusione. — condannare il convenuto a sopportare le proprie spese non ché quelle della controinteressata, ivi comprese le spese so stenute nei procedimenti di opposizione e dinanzi alla com missione di ricorso. Motivi e principali argomenti Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero «Snickers», per prodotti delle classi 8, 9 e 25 — do manda di marchio comunitario n. 3740719 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione italiana n. 348149 del marchio denominativo «KICKERS», per prodotti delle classi 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 e 33 Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposi zione per tutti i prodotti contestati Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regola mento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erro neamente ritenuto che sussista rischio di confusione tra il mar chio richiesto ed il marchio su cui si fonda l’opposizione. Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 — Fundação Calouste Gulbenkian/UAMI — Gulbenkian (GULBENKIAN) (Causa T-541/11) Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 — Hultafors Group/UAMI — Società Italiana Calzature (Snickers) (2011/C 362/31) (Causa T-537/11) Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese (2011/C 362/30) Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese Parti Parti Ricorrente: Fundação Calouste Gulbenkian (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti G. Marín Raigal, P. López Ronda e G. Macias Bonilla) Ricorrente: Hultafors Group AB (Bollebygd, Svezia) (rappresen tanti: avv.ti A. Rasmussen e T. Swanstrøm) Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Micael Gulben kian (Oeiras, Portogallo)