DGR 1378_99 servizi anziani con MODIFICHE delibere successive

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DGR 1378_99 servizi anziani con MODIFICHE delibere successive
Delibera di Giunta - N.ro 1999/1378 - approvato il 26/7/1999
Oggetto: DIRETTIVA PER L' INTEGRAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E
SANITARIE ED A RILIEVO SANITARIO A FAVORE DI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI ASSISTITI NEI SERVIZI INTEGRATI SOCIO-SANITARI
DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LR N. 5/94.
Prot. n. (SOC/99/27533)
___________________________________________________________
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che indica tra gli obiettivi
della riforma sanitaria la tutela della salute degli anziani e
individua agli artt. 25, 26 e 28 le prestazioni di carattere
curativo, riabilitativo e di assistenza farmaceutica che devono
essere garantite dal Servizio sanitario nazionale precisandone le
modalità di erogazione;
- l'art. 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730 che pone a carico
del Fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo
sanitario connesse con quelle socio-assistenziali;
- la L.R. n. 2 del 12 gennaio 1985 "Riordino e programmazione
delle funzioni di assistenza sociale" che fissa norme per:
l'individuazione
assistenziali;
degli
aventi
diritto
alle
prestazioni
- l'individuazione dei soggetti non istituzionali che svolgono
attività assistenziale e le modalità per il convenzionamento;
- le modalità per la programmazione degli interventi;
- il DPCM 8 agosto 1985 che individua le attività di rilievo
sanitario dei servizi socio-assistenziali;
- la propria delibera di applicazione del DPCM 8 agosto 1985, n.
131 del 21 gennaio 1986, così come integrata dalla delibera n. 948
del 18 marzo 1986 di risposta ai chiarimenti forniti alla CCARER;
- la propria deliberazione n. 876 del 9/3/1993 "Direttiva per
l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti a
domicilio
e
nei
presidi
integrati
assistenziali-sanitari
semiresidenziali e residenziali" (CCARER 25/3/1993, prot. n.
1997/1300);
- la propria deliberazione n. 5106 del 12/10/94 "Integrazioni alla
direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie e
a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti
assistiti a domicilio e nei presidi integrati assistenziali
sanitari semiresidenziali e residenziali di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 876 del 9/3/1993" (CCARER 28/10/94 prot.
1304/1222);
- la propria deliberazione n. 351 del 6/3/96 "Modifica della
Deliberazione della Giunta regionale n. 876 del 9/3/96 'Direttiva
per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti a
domicilio
e
nei
presidi
integrati
assistenziali
sanitari
semiresidenziali e residenziali" (CCARER 20/3/96 prot. 333/384);
- la propria deliberazione n. 1637 del 17 luglio 1996 "Direttiva
regionale
per
l'identificazione
degli
interventi
socioassistenziali a carico del bilancio sociale e degli interventi
sociali a rilievo sanitario a carico del Fondo sanitario
nazionale" (CCARER del 19/8/96 prot. 46/27);
- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle
persone
anziane.
Interventi
a
favore
di
anziani
non
autosufficienti", ed in particolare il comma 4 dell'art. 20, che
prevede che la Regione con apposita direttiva individui gli
standard di funzionamento, gli organici nonché gli oneri a rilievo
sanitario, ed il comma 6 dell'art. 20, che indica i criteri per
l'imputazione degli oneri relativi alle attività sanitarie e
quelli per le attività a rilievo sanitario;
- il comma 3 dell'art. 1, il comma 5 dell'art. 2, il comma 2
dell'art. 16 della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 "Norme in materia
di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonché
di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono
attività socio-sanitaria e socio-assistenziale";
- la propria deliberazione n. 124 dell'8/2/1999 "Criteri per la
riorganizzazione delle cure domiciliari";
- la propria deliberazione n. 1455 del 28/7/1997 "Direttiva per i
criteri di organizzazione e finanziamento della funzione di
lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva nell'ambito
della rimodulazione dell'assistenza ospedaliera nelle aziende
sanitarie della Regione Emilia-Romagna";
- il protocollo d'Intesa tra Regione e Sindacati medici allegato
alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1177 del 28 gennaio
1987, la propria deliberazione n. 1132 del 23/4/1991 "Approvazione
di due protocolli d'intesa concernenti l'accordo nazionale per la
medicina generale" e la propria deliberazione n. 1487 dell'1
agosto 1997 "Approvazione degli Accordi attuativi regionali ex DPR
484/96";
- la legge 26 febbraio 1999 n. 42 "Disposizioni in materia di
professioni sanitarie" che all'art. 1 abroga il DPR 225/1974;
Considerato che:
- gli anziani in condizione di non autosufficienza devono essere
assistiti dalla rete dei servizi e presidi assistenziali-sanitari
residenziali e semiresidenziali di cui all'art. 20 della citata
L.R. 5/94;
- la condizione di non autosufficienza deve essere valutata in
relazione a fattori sociali, relazionali e sanitari considerati in
modo globale come indicato dal comma 2 dell'art. 2 della L.R.
5/94;
- a norma del 6 comma dell'art. 20 della L.R. 5/94, gli interventi
sanitari e a rilievo sanitario all'interno della rete dei servizi
e presidi assistenziali e socio-sanitari a favore degli anziani
sono garantiti dal Servizio sanitario regionale;
Ritenuto di dover garantire prestazioni integrate sanitarie e
assistenziali agli anziani in condizione di non autosufficienza
inseriti nei servizi integrati socio-sanitari della rete previsti
dall'art. 20 della L.R. 5/94 sostituendo la direttiva già
approvata con propria deliberazione n. 876 del 9/3/93 sopracitata,
integrata e modificata con proprie deliberazioni n. 5106 del
12/10/1994 e n. 351 del 6/3/1996 sopracitate;
Dopo ampio confronto e discussione in merito alla direttiva
oggetto della presente deliberazione, con le Istituzioni, le
Organizzazioni Sindacali, i rappresentanti degli Enti gestori di
servizi per anziani non autosufficienti;
Dato atto del parere favorevole espresso dal responsabile del
Servizio Servizi Socio-sanitari dr. Graziano Giorgi e dal
responsabile del Servizio Distretti sanitari Dott.ssa Maria
Lazzarato in merito alla regolarità tecnica della presente
deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino e dal Direttore
Generale Sanità dr. Tiziano Carradori in merito alla legittimità
della presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n.
41 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4
luglio 1995;
Su proposta congiunta dell'Assessore alle politiche sociali
educative e familiari. Qualità urbana. Immigrazione. Aiuti
internazionali e dell'Assessore alla Sanità;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1) di emanare alle Aziende Unità sanitarie locali la direttiva
allegata parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione con gli allegati 1 e 2, che sostituisce la
precedente approvata con propria deliberazione n. 876 del
9/3/1993, integrata e modificata con proprie deliberazioni n. 5106
del 12/10/94 e n. 351 del 6 marzo 1996;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
- - -
DIRETTIVA PER L'INTEGRAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E SANITARIE ED
A RILIEVO SANITARIO A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
ASSISTITI NEI SERVIZI INTEGRATI SOCIO-SANITARI DI CUI ALL'ART. 20
DELLA LEGGE REGIONALE n. 5/94.1
Le Aziende Unità sanitarie locali, a norma del comma 6 dell'art.
20 della L.R. 3 febbraio 1994 n. 5, adottano provvedimenti per
assicurare, direttamente o tramite apposita convenzione, in caso
di servizi o presidi gestiti da altri soggetti, l'assistenza
sanitaria secondo gli standard e con le modalità di seguito
richiamate e per imputare sul Fondo sanitario regionale, nei
limiti di seguito specificati, il rimborso delle prestazioni
sanitarie
e
degli
oneri
derivanti
da
prestazioni
socioassistenziali a rilievo sanitario erogate nei servizi della rete
per anziani non autosufficienti di cui comma 2 dell'art. 20 della
L.R. 5/94.
1) FINALITA'
Finalità del presente atto è tutelare gli anziani in condizione di
non autosufficienza, assistiti a domicilio e nei presidi della
rete dei servizi socio-sanitari integrati semiresidenziali e
residenziali,
garantendo
la
globalità,
l'unitarietà
e
la
continuità
delle
risposte
ai
bisogni
assistenziali
e
la
collaborazione
e
partecipazione
dell'anziano
e
del
nucleo
familiare di appartenenza ed il sostegno allo stesso.
2)
SERVIZI
E
PRESIDI
INTEGRATI
SANITARI
ASSISTENZIALI.
DESTINAZIONE DELLE PRESTAZIONI. SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI.
RAPPORTO TRA SOGGETTI DIVERSI.
I servizi e presidi integrati sanitari-assistenziali cui si
riferisce la presente direttiva sono quelli previsti dall'art. 20
della LR 5/94:
- i servizi di assistenza domiciliare integrata;
- i centri diurni socio-assistenziali;
- le strutture residenziali per anziani non autosufficienti: case
protette e residenze sanitarie assistenziali (RSA).
L'organismo di gestione dell'accordo di programma ex art. 14 L.R.
5/94, nell'ambito delle linee della programmazione regionale e
territoriale, determina in ogni distretto i criteri per la
individuazione dei servizi e la relativa offerta di posti da
1
Il testo della Direttiva n. 1378, vigente alla data del 18/8/2010, è modificato ed integrato con le seguenti deliberazioni
della Giunta regionale: DGR 183/2003, DGR 378/2006, DGR 1206/2007, DGR 159/2009
mettere a disposizione della rete dei servizi socio-sanitari
integrati, tenendo conto della opportunità di privilegiare i
soggetti gestori di strutture e servizi che offrono:
- livelli assistenziali e qualità più elevate,
- flessibilità nei servizi offerti e capacità di differenziare
l'offerta in relazione ai bisogni degli anziani, garantendo un
alto livello di continuità assistenziale;
migliore
integrazione
assistenziali,
tra
attività
sanitarie
e
socio-
- rette più basse a carico degli utenti a parità di livelli
assistenziali e di qualità da valutarsi, in attesa dell'adozione
del sistema di accreditamento, in base a criteri individuati con
determinazione del Direttore Generale alle politiche sociali
d'intesa con il Direttore Generale alla Sanità,
- dimensioni tali da assicurare maggiore efficienza gestionale.
L'Azienda Unità sanitaria attraverso il Distretto competente per
territorio, sulla base dei criteri determinati come sopra,
individua i servizi e la relativa offerta di posti da mettere a
disposizione della rete dei servizi socio-sanitari integrati e
garantisce, all'interno dei servizi individuati come sopra,
prestazioni sanitarie e a rilievo sanitario come successivamente
indicato nella presente direttiva.
I destinatari delle prestazioni sanitarie ed a rilievo sanitario
sono gli anziani non autosufficienti residenti nel territorio
regionale, assistiti nei servizi e presidi prima indicati, in
condizione
di
non
autosufficienza
in
base
al
programma
assistenziale personalizzato elaborato dall'UVGT.
Qualora tali servizi e presidi siano gestiti da enti o soggetti
diversi dall'Azienda Unità sanitaria locale, la stessa Azienda
Unità sanitaria locale stipula apposite convenzioni:
- con i Comuni che gestiscono servizi di assistenza domiciliare,
integrati con i servizi sanitari ed in possesso dei requisiti
previsti dalla presente direttiva ed in linea con gli indirizzi
regionali in materia di cure domiciliari;
- con gli Enti gestori di strutture residenziali (case protette e
RSA)
e
di
centri
diurni
socio-assistenziali,
in
possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 1 della L.R.
34/98, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 16 della
stessa legge, e dei requisiti previsti dalla presente direttiva.
3) PRESTAZIONI SANITARIE ASSICURATE DALLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE
LOCALI
Le prestazioni sanitarie di cui al presente atto riguardano:
- assistenza medica di base,
- assistenza specialistica,
- assistenza farmaceutica,
- assistenza riabilitativa,
- trasporti sanitari,
coordinamento
dell'assistenza
sanitaria
nelle
strutture
residenziali.
3.1 ASSISTENZA MEDICA
Le AUSL nelle strutture residenziali per non autosufficienti (case
protette e RSA) provvedono a garantire l'assistenza medica ed
assicurano l'espletamento delle funzioni e delle attività mediche
di diagnosi e cura e di coordinamento di cui all'allegato 1.
Le AUSL individuano le modalità di erogazione dell'assistenza
medica tra quelle possibili a norma di legge valutando le scelte
idonee nei diversi contesti territoriali, tenendo conto:
- della qualità dell'assistenza fornita;
- dell'effetto indotto sugli indirizzi gestionali delle strutture
residenziali e del livello di integrazione socio-sanitaria;
- della spesa complessiva diretta ed indiretta (frequenza ricoveri
ospedalieri, appropriatezza prescrizioni farmaceutiche, ricorso
alla Guardia Medica, appropriatezza prescrizioni diagnostica
strumentale).
Le scelte in ordine alle modalità di erogazione dell'assistenza
medica sono verificate periodicamente dalle AUSL che se del caso
modificano le stesse con riferimento al perseguimento degli
obiettivi sopra indicati.
Le AUSL nell'ambito del piano delle attività formative e di
aggiornamento del distretto, in accordo con il Servizio Assistenza
Anziani, predispongono ed attuano un programma annuale di
aggiornamento del personale medico che opera nelle strutture
residenziali di cui alla presente direttiva.
3.2 ASSISTENZA SPECIALISTICA
Le AUSL a favore degli anziani ospitati nelle strutture
residenziali per non-autosufficienti (case protette ed RSA):
a) assicurano prestazioni specialistiche programmate in relazione
alle specialità più frequentemente richieste in base alle
necessità ed ai piani assistenziali degli
particolare per gli aspetti riabilitativi;
anziani
ospiti
in
b) attivano con procedure formalizzate canali privilegiati e gli
altri istituti previsti dalla normativa vigente per favorire
l'accesso alle prestazioni specialistiche per tutte le altre
specialità.
3.3 ASSISTENZA FARMACEUTICA
Per gli anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata si
rinvia a quanto previsto nei criteri regionali per l'erogazione
delle cure domiciliari.
Le Aziende Unità sanitarie locali assicurano a favore degli
anziani non autosufficienti ospitati nelle strutture residenziali
per anziani non autosufficienti (case protette e RSA) la fornitura
di farmaci e dispositivi medici di uso corrente e prodotti per
l'alimentazione artificiale, con esclusione dei presidi per
l'incontinenza e del materiale di medicazione, per il tramite del
normale sistema di approvvigionamento.
Le Aziende Unità sanitaria locale, all'interno del prontuario
terapeutico
locale,
definiscono
nell'ambito
di
protocolli
aziendali, in analogia con quanto previsto per i presidi
ospedalieri, i farmaci la cui fornitura è garantita alle strutture
residenziali per anziani non autosufficienti di cui alla presente
direttiva per il normale sistema di approvvigionamento. A tal
fine, in collaborazione con i Servizi Assistenza Anziani, i
Distretti assumono tutte le iniziative necessarie atte a favorire
da parte dei medici che assicurano l'attività di diagnosi e cura
nelle
strutture
residenziali,
l'utilizzo
del
prontuario
terapeutico locale.
Le AUSL sono tenute a evidenziare separatamente per ogni struttura
residenziale di cui alla presente direttiva la spesa annua
sostenuta per farmaci, dispositivi medici di uso corrente e
prodotti per l'alimentazione artificiale, correlando la stessa
alle modalità di erogazione dell'assistenza medica ed al case-mix
degli ospiti della struttura.
3.4 ASSISTENZA INFERMIERISTICA
L'abrogazione del mansionario infermieristico disposta dall'art. 1
della
legge
42/99
favorisce
lo
sviluppo
dell'attività
infermieristica in piena autonomia sia in ambito ospedaliero che
territoriale. All'interno dei servizi territoriali, e tra questi
anche i presidi della rete integrata di cui alla presente
direttiva, è pertanto possibile garantire continuità terapeutica
per trattamenti specifici che in passato potevano essere eseguiti
solo in presenza del medico.
Le Aziende Unità sanitarie locali, alla luce delle opportunità
offerte dal nuovo quadro normativo richiamato in precedenza,
assicurano a favore degli anziani non autosufficienti assistiti da
servizi
di
cui
al
precedente
punto
2)
un'assistenza
infermieristica nella misura di seguito indicata.
3.4.1 ADI
Agli anziani non autosufficienti assistiti al domicilio è
assicurata l'assistenza infermieristica integrata con l'assistenza
medica e l'assistenza socio-tutelare, secondo quanto previsto dai
piani individuali di assistenza e dalle modalità organizzative
individuate nei criteri regionali per l'erogazione delle cure
domiciliari.
3.4.2. CENTRO DIURNO
Nei centri diurni è assicurata un'assistenza infermieristica
dimensionata in relazione a quanto previsto dai piani individuali
di
assistenza.
Le
AUSL
adottano
modalità
di
erogazione
dell'assistenza infermieristica nei centri diurni ottimizzando
l'utilizzo delle risorse, soprattutto nel caso di centri diurni
inseriti in strutture residenziali convenzionate. A tal fine
valutano complessivamente i benefici derivanti dalla copertura
infermieristica considerando anche l'effetto positivo indotto da
una adeguata copertura infermieristica in termini di riduzione del
ricorso ad altre prestazioni sanitarie.
3.4.3 CASA PROTETTA
All'interno delle case protette è assicurata una presenza di
personale infermieristico entro un rapporto minimo di 1 infermiere
ogni 12 anziani non autosufficienti ospitati ed un rapporto
massimo di 1 infermiere ogni 10 anziani. L'AUSL e l'Ente gestore
concordano il rapporto infermiere/anziani non autosufficienti più
adeguato in relazione al case-mix degli ospiti e del carico
assistenziale infermieristico.
Nel caso in cui la presenza infermieristica sull'arco delle 24 ore
è motivata dal case-mix degli ospiti e da motivi di economicità,
efficienza ed efficacia in considerazione della possibilità di
garantire
continuità
assistenziale
nella
stessa
struttura,
l'Azienda USL e l'Ente gestore possono incrementare il rapporto
infermiere/anziani non autosufficienti rispetto al livello di
1/10.
3.4.4 RSA
All'interno delle RSA è assicurata la presenza di personale
infermieristico in misura di 1 infermiere professionale ogni 6
anziani non autosufficienti e comunque una presenza continuativa
nell'arco delle 24 ore.
Nel caso di nuclei di tipologie e intensità assistenziale diversa
all'interno della stessa struttura, ai fini della presenza
continuativa di personale infermieristico, va previsto un utilizzo
integrato delle risorse infermieristiche presenti nella struttura
nel suo insieme.
Le Aziende Unità sanitarie locali assicurano il coordinamento
tecnico-professionale dell'assistenza infermieristica erogata nei
diversi servizi assistenziali indicati. A tal fine le Aziende
Unità Sanitarie Locali individuano su base distrettuale il
responsabile tecnico-professionale dell'assistenza infermieristica
dei servizi semiresidenziali e residenziali di cui alla presente
direttiva anche per promuovere un costante miglioramento della
qualità dell'assistenza infermieristica.
Le AUSL nell'ambito del piano delle attività formative di ogni
distretto, in accordo con il Servizi di Assistenza Anziani,
predispongono ed attuano un programma annuale di aggiornamento
professionale del personale infermieristico operante nei servizi
semiresidenziali e residenziali di cui alla presente direttiva. A
tal fine le AUSL assicurano la partecipazione e le sostituzioni
del personale infermieristico per un'attività di aggiornamento
tecnico-professionale di almeno 10 ore annue.
L'assistenza infermieristica può essere erogata:
a) con personale messo a disposizione dall'AUSL;
b) con personale messo a disposizione dagli enti gestori.
In quest'ultimo caso l'Azienda Unità sanitaria locale, previo
accordo preventivo con l'ente gestore, provvede al rimborso degli
oneri effettivamente sostenuti entro i limiti precedentemente
fissati.
La scelta in merito alla modalità di erogazione dell'assistenza
infermieristica è di competenza dell'AUSL che deve valutare,
sentito il parere dell'ente gestore, l'economicità, l'efficienza,
l'efficacia e la qualità delle diverse opzioni possibili, tenendo
conto della necessità di assicurare il più alto livello di
integrazione
possibile
tra
attività
sanitarie
e
socioassistenziali all'interno delle singole strutture.
3.5. ASSISTENZA RIABILITATIVA
Le Aziende Unità sanitarie locali assicurano agli anziani non
autosufficienti assistiti nei centri diurni socio-assistenziali
un'assistenza riabilitativa in relazione a quanto previsto nei
piani individuali di assistenza.
Nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti le
prestazioni riabilitative sono garantite secondo gli standard
indicati successivamente. Tali prestazioni riguardano:
- programmi individuali di riabilitazione, per gli ospiti che non
possono rivolgersi a normali presidi, su indicazione del fisiatra;
- attività integrate con gli alti interventi della struttura
nell'ambito dei programmi "globali" individuali e dei piani
integrati di organizzazione per gruppi di ospiti;
- attività di supporto e di consulenza al personale addetto
all'assistenza di base ed al personale infermieristico per
garantire continuità nelle azioni di riattivazione, mantenimento e
rieducazione degli ospiti;
- attività di consulenza per quanto concerne ausili, attrezzature,
strumenti e suggerimenti utili alla collettività degli ospiti.
Nelle case protette è assicurata un'assistenza riabilitativa con
un rapporto di 1 operatore terapista della riabilitazione ogni 60
anziani non autosufficienti. Nelle RSA è assicurata un'assistenza
riabilitativa con un rapporto di 1 operatore terapista della
riabilitazione ogni 40 anziani non autosufficienti. In caso di
accertato bisogno di riabilitazione cognitiva e/o del linguaggio,
esclusivamente sulla base dei piani individuali di assistenza,
l'AUSL garantisce parte degli standard di cui ai capoversi
precedenti mediante altre figure professionali con percorsi di
specifica qualificazione nel campo della riabilitazione cognitiva
e/o del linguaggio con riferimento all'assistenza agli anziani.
L'assistenza riabilitativa può essere erogata:
a) con personale messo a disposizione dall'AUSL;
b) con personale messo a disposizione dagli enti gestori.
In quest'ultimo caso l'Azienda Unità sanitaria locale, previo
accordo preventivo con gli enti gestori, provvede al rimborso
degli
oneri
effettivamente
sostenuti
entro
i
limiti
precedentemente fissati.
La scelta in
riabilitativa
il
parere
l'efficacia e
conto della
integrazione
assistenziali
merito alla modalità di erogazione dell'assistenza
è di competenza dell'AUSL che deve valutare, sentito
dell'ente
gestore,
l'economicità,
l'efficienza,
la qualità delle diverse opzioni possibili, tenendo
necessità di assicurare il più alto livello di
possibile
tra
attività
sanitarie
e
socioall'interno delle singole strutture.
3.6 TRASPORTI SANITARI
Le Aziende Unità Sanitarie Locali assicurano i trasporti sanitari
in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri
pubblici e privati accreditati di anziani non autosufficienti,
allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati nelle
strutture residenziali (case protette e RSA) di cui alla presente
direttiva. Gli altri trasporti (visite specialistiche, etc.) sono
a carico degli enti gestori. I Servizi Assistenza Anziani
promuovono forme di coordinamento tra tutti gli enti gestori di
strutture residenziali del distretto al fine di assicurare per i
trasporti sanitari che non rientrano nei casi di cui al precedente
primo comma:
a) tariffe agevolate ed omogenee da parte
organizzano servizi di trasporto infermi;
dei
soggetti
che
b) forme di collaborazione con le organizzazione di volontariato
per tutti i trasporti di anziani non allettati che non necessitano
di un mezzo sanitario.
3.7 COORDINAMENTO DELL'ASSISTENZA
STRUTTURE RESIDENZIALI
SANITARIA
ALL'INTERNO
DELLE
L'attività
di
coordinamento
delle
espletarsi in stretta collaborazione
struttura residenziale, consiste in:
attività
sanitarie,
da
con la direzione della
- coordinamento
organizzativo delle
garantire la massima integrazione con
della struttura residenziale;
attività
tutte le
sanitarie per
altre attività
- coordinamento del personale infermieristico e riabilitativo;
- individuazione delle soluzioni logistiche e delle modalità
organizzative per l'effettuazione delle visite specialistiche;
- promozione
svolta;
di
incontri
di
verifica
dell'attività
sanitaria
- promozione, sulla base di indicazioni dell'AUSL e del Servizio
Assistenza Anziani, di azioni e progetti per la valutazione ed il
controllo della qualità dell'assistenza;
- partecipazione alla elaborazione
diagnostici ed assistenziali.
ed
adozione
dei
protocolli
In analogia a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta
regionale n. 1455 del 28/7/97 per la funzione di lungodegenza
post-acuzie
e
riabilitazione
estensiva,
la
funzione
di
coordinamento delle attività sanitarie di norma è assicurata da
personale infermieristico, con individuazione di un responsabile.
In tal caso la presenza di personale infermieristico nelle
strutture residenziali è incrementata come minimo secondo quanto
previsto nella tabella A e comunque in relazione alle dimensioni
della struttura, al case-mix degli ospiti ed alla complessità
organizzativa.
L'AUSL in accordo con l'Ente gestore identifica il responsabile
del coordinamento delle attività sanitarie. Le AUSL, sulla base di
specifiche
valutazioni
e
motivazioni,
possono
assicurare
l'attività di coordinamento delle attività sanitarie con altre
figure professionali.
TABELLA A
Posti per non autosufficienti
Numero ore settimanali attività
fino a 30 posti
da 31 a 45 posti
da 46 a 60 posti
per ogni ulteriore 30
6 ore settimanali
8 ore settimanali
10 ore settimanali
2 ore aggiuntive
L'Ente gestore e l'USL competente adottano tutti gli atti
necessari per garantire la massima integrazione tra l'attività
medica di diagnosi e cura ed il coordinamento delle attività
sanitarie.
4) INDIVIDUAZIONE DI ONERI PER PRESTAZIONI A RILIEVO SANITARIO
4.1. ASSISTENZA DOMICILIARE
Testo originario:
Le AUSL individuano gli oneri derivanti da prestazioni socioassistenziali da imputare sul Fondo sanitario e da corrispondere
all'ente che gestisce il servizio nella misura di Lire 10.000 per
ogni ora di effettiva assistenza, per ogni anziano certificato non
autosufficiente assistito dal servizio di assistenza domiciliare
che, a seguito del programma integrato di ADI, riceva al domicilio
almeno 5 interventi assistenziali tutelari alla settimana o almeno
6 ore di assistenza tutelare la settimana da operatori addetti
all'assistenza di base. Il servizio di assistenza domiciliare, per
ottenere la corresponsione di tali oneri, deve funzionare per
almeno 6 giorni settimanali ed essere in grado di garantire,
all'occorrenza, e prestazioni domiciliari durante tutto l'arco
della giornata (mattina e pomeriggio). Nel rispetto di quanto
sopra
l'Azienda
Unità
sanitaria
locale
stipula
apposita
convenzione con i Comuni che gestiscono servizi di assistenza
domiciliare.
Testo introdotto dalla DGR 1206/2007
Nella predisposizione del Progetto individualizzato di vita e di
cure
i servizi territoriali (SAA per gli anziani, etc.)
perseguono, in accordo con le scelte delle persone e dei
familiari, prioritariamente l’obiettivo di mantenere le persone
non autosufficienti nel proprio ambiente domestico.
Quando questo obiettivo è perseguibile
prevedono la costruzione
di un pacchetto personalizzato di interventi ed opportunità, in
relazione alle condizioni, ai bisogni ed alle scelte dei
beneficiari, tenendo conto, sino alla definizione dei criteri
regionali condivisi previsti dall’art. 49 della L.R. 2/2003, dei
requisiti di accesso relativi all’ISEE/reddito, come definiti
dalla normativa regionale o dai regolamenti di accesso
e
contribuzione al costo dei servizi di ambito distrettuale, tra i
seguenti interventi:
servizi di teleassistenza (telesoccorso e telecontrollo) e
telesorveglianza;
programma di presa in carico dell’assistenza domiciliare,
comprensivo
di
servizi
di
supporto
(trasporti,
pasti,
lavanderia, spesa a domicilio, consegna farmaci a domicilio
etc.) e di interventi di sostegno, consulenza e aggiornamento
dei caregiver informali;
supervisione e consulenza, affiancamento, integrazione ed
eventuale sostituzione, tutoring di assistenti familiari che
prestano cure ed assistenza a persone non autosufficienti;
consulenza e concessione di contributo una tantum per
l’adattamento domestico;
l’inserimento in strutture semiresidenziali;
il sostegno dei progetti assistenziali individuali in altre
strutture residenziali o negli alloggi con servizi;
accoglienza
temporanea
di
sollievo
in
strutture
residenziali e semiresidenziali, come definita nel successivo
punto 4.4;
interventi di sostegno per i familiari che assicurano
direttamente
le
cure
e
l’assistenza
a
persone
non
autosufficienti (assegni di cura, altri tipi di sostegno in
particolare per i familiari delle persone colpite da demenza
caffè alzheimer, etc.¨).
I percorsi di sostegno alla domiciliarità dedicati alle persone
con disabilità comprendono anche interventi educativi individuali
o di gruppo finalizzati a favorire l’acquisizione e/o il
mantenimento delle abilità personali e sociali, nonché a favorire
la vita indipendente e promuovere la partecipazione attiva alla
vita sociale.
Al fine di ottimizzare l’utilizzo di interventi e risorse per
rispondere
ai
bisogni
complessivi
della
persona
non
autosufficiente,
in
sede
di
predisposizione
del
Progetto
individualizzato di vita e di cure nel caso esistano problemi
legati alla mobilità ed all’autonomia delle persone, i servizi
territoriali si attivano con i servizi dell’AUSL che garantiscono
l’assistenza protesica. A tal fine vengono definiti percorsi
socio-sanitari
integrati,
anche
attraverso
una
stretta
collaborazione dei servizi territoriali (SAA, etc.) che assicurano
la valutazione e l’accesso, dei servizi sociali dei Comuni, con i
Dipartimenti delle cure primarie delle AUSL, per l’erogazione
dell’assistenza protesica (di cui al D.M. 332/99 e succ. mod. e
int.) nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza, e gli
specialisti medici per la prescrizione, al fine di facilitare
l’accesso, migliorare l’appropriatezza e la personalizzazione
delle prescrizione, assicurare un migliore benessere complessivo
delle persone e dei loro caregiver.
La condivisa definizione tra Comuni ed AUSL e l’effettiva
operatività di un programma di dimissioni protette che assicuri
alle
persone
non
autosufficienti
dimesse
dall’ospedale
la
continuità
assistenziale
e
l’adeguatezza
dei
percorsi
assistenziali di cui necessitano è condizione indispensabile da
assicurare
in
ogni
ambito
distrettuale
ed
è
elemento
indispensabile per lo sviluppo delle azioni e degli interventi di
sostegno al domicilio e l’utilizzo del FRNA.
Nell’Allegato A sono definite le caratteristiche degli interventi
e i requisiti minimi che, in attesa dell’accreditamento, debbono
essere assicurati dai soggetti gestori dei servizi e degli
interventi di sostegno al domicilio. Il possesso degli stessi è
condizione per l’utilizzo delle risorse del FRNA.
Criteri selezione
Destinatari dei progetti individualizzati per il mantenimento a
domicilio sono le persone non autosufficienti secondo i criteri di
eleggibilità definiti nel Piano Regionale Sociale e Sanitario.
Sino a tale definizione i criteri sono i seguenti:
per gli anziani: valutazione multidimensionale dell’UVGT, tramite
strumenti utilizzati per l’accesso alla rete dei servizi sociosanitari, ad esempio la Bina;
per i disabili: valutazione multidimensionale del Servizio
territoriale per disabili sulla base della certificazione di
handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell’art 3
della
Legge
104/92
e
della
equipe
multiprofessionale
interistituzionale distrettuale prevista dalla Delibera di G.R. n.
2068/2004 sulla base dei criteri e delle condizioni ivi indicati
per le gravissime disabilità acquisite.
Per contributi per l’adattamento domestico e per l’assegno di cura
si rimanda alle specifiche norme che prevedono criteri regionali
per l’accesso alle prestazioni in base alla condizione economica
e reddituale.
Valorizzazione degli interventi di sostegno al domicilio
Per gli interventi di sostegno a domicilio previsti nel Progetto
Individualizzato di vita e di cure si assicura ai soggetti gestori
dei servizi di norma un contributo delle spese per i seguenti
interventi:
a)
teleassistenza
(telesoccorso
e
telecontrollo)
e
telesorveglianza;
b)
assistenza domiciliare, comprensivi dei servizi accessori e
delle funzioni di consulenza, integrazione, sostituzione e
tutoring delle assistenti familiari.
Nell’Allegato B viene definito l’entità del contributo del FRNA
per singola tipologia di intervento omogenea per tutto il
territorio regionale che viene riconosciuto al soggetto gestore
del servizio. Tale entità potrà essere periodicamente adeguata con
Determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali.
Il soggetto territoriale responsabile su base distrettuale della
attuazione del programma del FRNA:
a)
definisce il budget ed assegna le risorse alle Unità
responsabili delle diverse aree di intervento (ad esempio SAA
per gli anziani, etc.);
b)
in attesa dell’accreditamento, definisce gli accordi con
i soggetti gestori dei servizi per gli interventi per il
mantenimento a domicilio e le modalità di rendicontazione,
verifica ed erogazione del contributo a carico del FRNA;
c)
assicura un sistema informativo unitario di tutti i
beneficiari che consenta il riepilogo delle tipologie degli
interventi, delle quantità e delle somme utilizzate per la
realizzazione di ogni singolo progetto individualizzato, che
consenta il collegamento con i dati relativi agli interventi
di assistenza domiciliare sanitaria e alla fruizione di ausili
e presidi riconducibili al DM 332/99.
L’Unità responsabile delle diverse aree di intervento (ad esempio
SAA per gli anziani, etc.) assicura l’accesso, la prima
valutazione, la presa in carico complessiva, il controllo e la
valutazione degli interventi attraverso gli strumenti tecnici per
la valutazione (ad esempio UVGT, UVM, etc.) e i responsabili del
caso e:
a)
elabora, in accordo con le scelte delle persone e dei
familiari, la proposta di Progetto individualizzato di vita e
di cure, ne valuta la compatibilità con le risorse assegnate e
l’impatto per l’intero anno dei progetti individualizzati per
il mantenimento a domicilio già finanziati e ne autorizza
l’attuazione;
b)
assicura la costante verifica del budget assegnato,
monitorando costantemente l’utilizzo delle risorse rispetto ai
programmi autorizzati,
c)
valuta ed autorizza modifiche ai Progetti che comportino
un aumento delle risorse destinate complessivamente al singolo
progetto;
d)
assicura un costante rapporto di collaborazione con i
soggetti gestori dei servizi e degli interventi.
Testo introdotto dalla DGR 183/2003
I Comuni sono tenuti ad assicurare il debito informativo previsto
dalla circolare regionale n.9 del 2002, in materia di sistema
informativo e di rilevazione dell'attività di assistenza
domiciliare sanitaria e socio-assistenziale, o da eventuali
successive modificazioni. L'assolvimento del debito informativo è
condizione per la liquidazione degli oneri da imputare sul fondo
sanitario.
4.2 CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE
Le AUSL individuano gli oneri derivanti da prestazioni socioassistenziali da imputare sul Fondo sanitario e da corrispondere
all'Ente che gestisce il servizio nella misura di
Testo originario
Lire 22.000 giornaliere
Testo introdotto con DGR 159/09
€ 17,35 giornalieri
per i giorni di effettiva presenza, per ogni anziano certificato
non autosufficiente assistito in Centri diurni assistenziali
funzionanti almeno 5 giorni settimanali per non meno di 42 ore
settimanali con una presenza continua di operatori addetti
all'assistenza di base in relazione alla tipologia ed alle
necessità degli anziani ospiti. Per i soggetti con gravi disturbi
comportamentali l'AUSL corrisponde gli oneri a rilievo sanitario
nella misura di
Testo originario
Lire 30.000 giornaliere.
Testo introdotto con DGR 159/09
€ 22,40 giornalieri.
Per gli utenti dei centri diurni tale valutazione è assicurata da
professionisti dell'AUSL utilizzando gli strumenti di cui al
successivo punto 4.3.
Le Aziende Sanitarie Locali, in accordo con l'organismo di
gestione
dell'Accordo
di
programma
ex
art.
14
LR
5/94,
privilegiano
nella
individuazione
dei
centri
diurni
da
convenzionare
quelli
che
assicurano
programmi
di
attività
qualificati e flessibili, orientati a garantire più ampia
copertura dei bisogni degli anziani e delle loro famiglie in
particolare per quanto riguarda:
- standard di personale adeguati alle necessità
degli anziani frequentanti il centro diurno;
assistenziali
- l'estensione dell'orario di apertura giornaliero;
- l'estensione delle giornate di apertura settimanali;
- la riduzione e tendenziale eliminazione di periodi di chiusura
dell'attività.
4.3 CASE PROTETTE E RSA
L'onere a rilievo sanitario per gli anziani ospiti di strutture
residenziali per non autosufficienti è correlato alla intensità
necessaria ad assicurare idonee risposte assistenziali. A tal fine
gli anziani sono classificati in base al bisogno assistenziale in
quattro gruppi A, B, C, D, secondo i criteri e le procedure
determinate con atto del Direttore Generale alle Politiche sociali
d'intesa con il Direttore Generale alla sanità.
Per le RSA, che di norma ospitano soggetti anziani dei gruppi A e
B, l'onere a rilievo sanitario giornaliero è fissato in
Testo originario
lire 53.000.
Testo introdotto con DGR 159/09
€ 35,85 giornalieri
Nelle case protette l'onere a rilievo sanitario giornaliero per
anziano è il seguente:
- gruppo A soggetti con grave disturbo comportamentale
Testo originario
lire 53.000,
Testo introdotto con DGR 159/09
€ 35,85 giornalieri
- gruppo B soggetti con elevato bisogno sanitario e
elevato bisogno assistenziale
Testo originario
lire 53.000,
correlato
Testo introdotto con DGR 159/09
€ 35,85 giornalieri
- gruppo C soggetti con disabilità di grado severo
Testo originario
lire 40.000,
Testo introdotto con DGR 159/09
€ 27,25 giornalieri
- gruppo D soggetti con disabilità di grado moderato
Testo originario
lire 32.000.
Testo introdotto con DGR 159/09
€ 22,00 giornalieri
In base alla classificazione degli ospiti di ogni struttura,
l'AUSL determina l'onere a rilievo sanitario medio di struttura
mediante media ponderata, e concorda con l'ente gestore il livello
minimo di servizi che lo stesso si impegna ad erogare, secondo
quanto previsto nell'allegato 2.
L'ospitalità nelle case protette di anziani dei gruppi A e B è
condizionata alla possibilità di garantire assistenza adeguata
agli anziani ospitati (sia dei gruppi A e B sia agli altri ospiti)
ed è finalizzata ad assicurare, nelle sole strutture che
garantiscano una adeguata organizzazione ed assistenza, il massimo
di continuità assistenziale. Le UVGT nel proporre nuovi ingressi
di anziani dei gruppi A e B nelle case protette tengono conto:
- del necessario equilibrio gestionale e delle peculiarità di ogni
struttura residenziale;
- del carattere non prevalente della presenza di soggetti dei
gruppi A e B nelle case protette;
dell'adeguatezza
dell'organizzazione
e
del
livello
di
assistenza, in particolare infermieristica, della casa protetta
per i soggetti del gruppo B.
La convenzione tra AUSL ed ente gestore prevede modalità per
risolvere
eventuali
problemi
derivanti
da
elevati
e
non
preventivabili variazioni del case-mix degli ospiti nel corso del
periodo di validità della convenzione stessa.
Nelle strutture con dotazione di un numero adeguato di posti
complessivi convenzionati, in caso di elevata presenza di soggetti
con grave disturbo comportamentale e la conseguente opportunità di
organizzare l'attività assistenziale individuando uno specifico
nucleo, l'AUSL può concordare con l'Ente gestore un mix
assistenziale socio-sanitario diverso da quanto previsto dalla
presente
direttiva,
commisurando
la
presenza
di
personale
infermieristico alle effettive esigenze ed aumentando la presenza
di personale addetto all'assistenza di base e di altre figure
professionali
(animatore,
terapista
della
riabilitazione
e
personale qualificato per l'attività di riabilitazione cognitiva
e/o
del
linguaggio)
nel
limite
massimo
dell'onere
medio
giornaliero per prestazioni sanitarie ed a rilievo sanitario a
carico del fondo sanitario regionale per un posto di RSA. In tal
caso l'AUSL e l'Ente gestore concordano specifici e qualificati
progetti gestionali, adeguando la misura dell'onere a rilievo
sanitario giornaliero.
Gli accordi tra AUSL ed Ente gestori dovranno conformarsi alle
indicazioni ed ai requisiti che la Regione fisserà in materia di
assistenza ai soggetti dementi.
4.4 RICOVERI TEMPORANEI IN RSA
A norma dell'art.24 della L.R. 5/94, le UVGT dispongono i ricoveri
temporanei in RSA. Le AUSL, previo parere dell'Organismo di
gestione dell'Accordo di programma ex art. 14 L.R. 5/94, approvano
un'apposita regolamentazione coordinata su base territoriale con
quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di
lungodegenza
post
acuzie
e
riabilitazione
estensiva.
Tale
regolamentazione deve tener conto:
a) delle condizioni previste dal comma 6, lettere a, b, c
dell'art. 24 della L.R. 5/94 e della opportunità che il ricovero
temporaneo in RSA sia destinato ad anziani non autosufficienti
che, in un quadro diagnostico accertato e con un percorso
terapeutico
già
programmato,
necessitano
di
prestazioni
assistenziali e sanitarie di elevata intensità;
b) della dipendenza della durata del ricovero temporaneo disposto
dall'UVG dal piano individuale di assistenza.
L'UVG può disporre il prolungamento del ricovero temporaneo
qualora non sia stato possibile garantire una diversa soluzione
assistenziale. In ogni caso il ricovero temporaneo è a totale
carico del fondo sanitario regionale fino al limite massimo del
primo mese. Per i ricoveri temporanei in RSA non gestite dalle
AUSL ma con esse convenzionate, le AUSL corrispondono una retta
giornaliera onnicomprensiva compresa tra l'80% ed il 90% della
retta giornaliera prevista per la lungodegenza post-acuzie, in
rapporto alle dimensioni delle strutture ed alla quantità e
qualità dei servizi resi. In caso di fornitura parziale di servizi
da parte delle AUSL, le stesse provvedono a ridurre la retta
onnicomprensiva in base alla valutazione economica dei servizi e
delle prestazioni direttamente rese dalla AUSL stessa.
I ricoveri temporanei per anziani non autosufficienti che, pur
rientrando nei casi previsti al comma 6 lettera a e b dell'art. 24
della LR 5/94, necessitano di prestazioni assistenziali e
sanitarie di medio livello sono di norma disposte dall'UVGT presso
case protette.
Testo introdotto dalla DGR 1206/2007
4.5 ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI SOLLIEVO
In relazione ai bisogni degli anziani non autosufficienti e di
coloro che li assistono con continuità in ogni ambito distrettuale
è garantita una adeguata disponibilità e
opportunità di
accoglienza
temporanea
di
sollievo
presso
le
strutture
residenziali e semiresidenziali.
La Regione tiene monitorato lo sviluppo di questa nuova
opportunità e sulla base delle esperienze valuterà se prevedere
una soglia minima da assicurare in ogni ambito territoriale.
Le dotazione relativa alle opportunità di ricovero di sollievo non
concorre alla determinazione del raggiungimento del limite minimo
per le strutture residenziali indicata nella Deliberazione GR
509/2007 ed è garantita tenendo conto delle richieste dei
caregiver, modulando su questa la necessaria variabilità
stagionale.
I servizi di contatto (Sportelli sociali, SAA, servizi sociali dei
Comuni, etc.)
con gli anziani e i loro familiari sono tenuti a
portare a conoscenza gli stessi della opportunità di poter
richiedere accoglienza temporanea di sollievo
per le finalità e
secondo le modalità qui indicate.
Il SAA si organizza in modo da garantire una adeguata gestione
dell’accoglienza temporanea di sollievo, flessibile ed orientata
ai bisogni ed alle scelte degli anziani e dei loro caregiver,
assicurando percorso di accesso ed assistenziali adeguati e
separati in relazione a:
programmabilità o meno del ricovero di sollievo;
necessità o meno di ridefinire il PAI in seguito ad una
modifica sostanziale delle condizioni dell’anziano;
complessità dei bisogni dell’anziano e rilevanza dei
necessari interventi sanitari.
La garanzia della tempestività dell’opportunità dell’accoglienza
(nel caso di emergenze) e del rispetto di quanto programmato e
concordato con i familiari rappresentano elementi di qualità
decisivi per lo sviluppo di questa modalità di intervento e per la
soddisfazione degli anziani e dei loro familiari.
L’accoglienza
finalità:
temporanea
di
sollievo
persegue
le
seguenti
assicurare una adeguata assistenza personale in situazioni
di
emergenza
dovute
a
mancanza
improvvisa
(temporanea
o
prolungata) del caregiver principale (familiare o assistente
familiare);
garantire un periodo di sollievo per coloro che assistono
persone
non autosufficienti programmabile sulla base delle
esigenze dell’anziano e del caregiver stesso;
assicurare l’accompagnamento nella ridefinizione delle
capacità di cura del caregiver principale a seguito di una
modifica dell’equilibrio assistenziale conseguente alle mutate
condizioni dell’anziano.
Le accoglienze temporanee di sollievo sono una opportunità ed una
risorsa
per
il
sostegno
del
mantenimento
a
domicilio
e
costituiscono una delle opportunità da utilizzare nel Programma
personalizzato di vita e di cura.
L’accoglienza temporanea di sollievo va assicurata anche in un
ambito
distrettuale
diverso
da
quello
della
residenza
dell’anziano, quando questo è richiesto dai familiari per
assicurare la vicinanza anche durante l’accoglienza di sollievo.
In tale evenienza i servizi dell’ambito distrettuale di residenza
prendono contatto con i servizi dove è richiesto il ricovero di
sollievo definendo i relativi rapporti economici.
Il
SAA
definisce
procedure
e
percorsi
semplificati
che
garantiscano per tutti l’accoglienza temporanea di sollievo la
tempestività e la semplicità delle risposte.
In particolare per le condizioni di emergenza devono essere
previste
procedure
che
assicurano
la
disponibilità
delle
opportunità nell’arco di tempo minimo e consono per rispondere ai
bisogni delle persone. In particolare se non si dispone già di una
valutazione di non autosufficienza e dei bisogni dell’anziano e
dei suoi familiari, occorre prevedere percorsi di valutazione in
tempi rapidi, eventualmente anche successiva all’avvio della
ospitalità di sollievo. Tale valutazione, in relazione alle
caratteristiche conosciute dell’anziano, può essere svolta anche
in modo semplificato dall’Assistente sociale dell’UVGT in accordo
con il MMG.
L’accoglienza temporanea di sollievo ha durata di norma massimo di
30 giorni,
variabile in relazione ai bisogni ed alle richieste
dell’anziano e dei familiari e a quanto previsto nel Programma di
Assistenza Individualizzato.
Nell’arco dell’anno gli anziani non autosufficienti assistiti a
domicilio possono usufruire di una contribuzione ridotta a carico
dell’anziano nel caso di accoglienza in struttura residenziale di
25 euro al giorno (salvo intervento del Comune di residenza per
eventuali condizioni economiche particolarmente disagiate) per un
massimo di 30 giorni di accoglienza temporanea di sollievo in
strutture residenziali, anche frazionabili in più periodi.
Il FRNA, per il periodo massimo di 30 giorni annui, assicura la
quota di 65 euro al giorno per ogni giorno di ricovero di sollievo
in struttura residenziale.
Per
le
accoglienze
temporanee
di
sollievo
in
strutture
residenziali le prestazioni sanitarie sono garantite dall’AUSL o
tramite una integrazione dei servizi o dei rimborsi garantiti alle
strutture residenziali già convenzionate per i posti in più
dedicati all’ accoglienza temporanea di sollievo o mediante il
riconoscimento di un rimborso forfettario per l’assistenza
infermieristica e
riabilitativa in misura variabile tra 10 e 13
euro al giorno in relazione ai livelli assistenziali garantiti per
le strutture non convenzionate che si rendono disponibili a
garantirli.
In attesa di una ridefinizione complessiva all’interno dei
requisiti
per
l’accreditamento,
l’assistenza
medica
viene
assicurata ai sensi dell’Accordo integrativo regionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente:
A) dal medico incaricato delle attività di diagnosi e cura nella
struttura;
B) dal medico di medicina generale dell’ospite che usufruisce
dell’accoglienza temporanea di sollievo negli altri casi.
In caso di accoglienza temporanea di sollievo oltre il trentesimo
giorno nell’anno, fermo restando l’onere a carico del Fondo
Sanitario per gli oneri sanitari come sopra indicati, la
contribuzione a carico dell’anziano è prevista in 46 euro
giornalieri, e in 44 a carico del FRNA.
Sulla base della valutazione delle condizioni dell’anziano e dei
bisogni dei familiari
vengono identificate, tra le strutture
disponibili a garantire accoglienza temporanea di sollievo, quelle
che garantiscono le condizioni abitative, i livelli di intensità
assistenziale (in particolare in relazione all’eventuale bisogno
di copertura infermieristica nell’arco delle 24 h) e di competenza
professionale adeguati per rispondere a tali bisogni.
Per quanto riguarda l’accoglienza temporanea di sollievo in centro
diurno si applicano i normali criteri previsti dalla normativa
vigente per il livello più alto. Il FRNA per un periodo massimo
annuo di 30 giorni assicura gli oneri previsti dalla normativa
vigente con una maggiorazione di 5 euro al giorno con il vincolo
per l’ente gestore di mantenere la contribuzione a carico
dell’anziano comunque entro il limite di 25 euro al giorno.
In attesa del completamento della definizione delle procedure e
dei criteri dell’accreditamento, al fine di garantire un adeguato
numero di opportunità di accoglienza temporanea di sollievo
vengono definiti accordi con gli enti gestori di strutture
residenziali che sono disponibili a garantire dette disponibilità
nei periodi che vengono concordati attraverso diverse modalità:
-) recuperando parte dell’attuale offerta già convenzionata, in
particolare nei distretti a più alta concentrazione di posti
convenzionati, interessati da riduzione dei posti convenzionati a
seguito di processi di riequilibrio territoriale dell’offerta;
-) utilizzando posti autorizzati ma non convenzionati, in
strutture già convenzionate, ottimizzando in tal modo l’utilizzo
delle risorse e dei servizi sanitari;
-)
utilizzando
posti
in
strutture
autorizzate
ma
non
convenzionate, disponibili a partecipare alla programmazione
dell’offerta di posti di sollievo e temporanei, limitatamente alle
accoglienze temporanea di sollievo programmabili e che non
richiedono una ridefinizione del Piano Assistenza Individualizzato
ed un elevata tutela sanitaria.
Il SAA tiene monitorato lo sviluppo di questa nuova opportunità
assistenziale, verificando le richieste, l’utilizzo ed il mancato
utilizzo in relazione alla non disponibilità di accoglienza
temporanea di sollievo corrispondente alle necessità ed alle
richieste degli anziani e dei loro familiari. Tale monitoraggio
fornisce elementi importanti per la programmazione annuale e gli
accordi con gli enti gestori.
5) SOSTEGNO DI PROGETTI
STRUTTURE RESIDENZIALI
ASSISTENZIALI
INDIVIDUALI
IN
ALTRE
Testo originario:
Il Servizio Assistenza Anziani, previa valutazione dell'UVGT, in
casi limitati, può proporre il sostegno di piani individualizzati
di assistenza per anziani non autosufficienti da inserire in
strutture residenziali non convenzionate ai sensi della presente
direttiva.
Testo introdotto dalla DGR 1206/2007
Il SAA, previa valutazione dell’UVGT, può proporre il sostegno di
piani
individualizzati
di
assistenza
per
anziani
non
autosufficienti
da inserire, in attesa della definizione delle
norme
e
dei
requisiti
per
l’accreditamento,
in
strutture
residenziali non convenzionate o su posti non convenzionati ai
sensi della presente direttiva o domiciliati in alloggi con
servizi o tipologie abitative simili.
Il Servizio Assistenza Anziani,
Responsabile del caso, valuta:
in
accordo
con
l'UVGT
ed
il
a) la effettiva capacità della struttura residenziale disponibile
ad
accogliere
l'anziano
non
autosufficiente
in
ordine
all'adeguatezza del livello di tutela complessiva dell'anziano ed
alla possibilità di assicurare integralmente le prestazioni
previste nel piano individualizzato di assistenza;
b) le opzioni dell'anziano e/o dei suoi familiari;
Testo originario:
c) l'entità dell'onere a rilievo sanitario giornaliero da
riconoscersi all'ente gestore per il periodo di effettiva
ospitalità dell'anziano, che non potrà essere superiore al 75% di
quanto indicato al precedente punto 4.3.
Testo introdotto dalla DGR 1206/2007
c) l’entità dell’onere a rilievo sanitario giornaliero da
riconoscersi all’ente gestore per il periodo di effettiva
permanenza dell’anziano nella struttura residenziale o nelle
abitazioni è determinato secondo i criteri e le misure indicate al
precedente punto 4.3”.
Gli interventi di sostegno di progetti individuali di inserimento
in strutture residenziali di cui al presente paragrafo non vanno
conteggiati ai fini degli indici programmatici regionali e sono
finalizzati a garantire, per limitate ed eccezionali condizioni,
una maggiore articolazione dell'offerta dei servizi in relazione:
- al non completo sviluppo della rete in ambito distrettuale;
- alla opportunità di garantire la
soprattutto nei territori montani o
residenziali convenzionate;
continuità
sprovvisti
assistenziale
di strutture
- alle opzioni dell'anziano e della famiglia.
L'AUSL concorda con gli Organismi di gestione degli Accordi di
Programma ex art. 14 L.R. 5/94 se ed in quale misura utilizzare lo
strumento
indicato
nel
presente
paragrafo,
definendo
conseguentemente la disponibilità di risorse su base distrettuale.
L'AUSL, tramite il Distretto, assicura il monitoraggio delle forme
di sostegno di cui al presente paragrafo.
Le norme di cui al presente paragrafo si applicano esclusivamente
per nuovi ingressi.
La verifica del rispetto del piano individualizzato di assistenza
è garantita dal Responsabile del caso.
L'Ente gestore destinatario dell'onere a rilievo sanitario deve
impegnarsi
a
detrarre
tale
onere
dalla
retta
a
carico
dell'anziano.
In caso di mancato rispetto del programma o di altri accordi
pattuiti con l'Ente gestore, il Servizio Assistenza Anziani valuta
se proporre la sospensione della corresponsione degli oneri a
rilievo sanitario o altre idonee iniziative.
6) INDICAZIONI PER IL CONTROLLO DELLE RETTE SOCIO-ASSISTENZIALI A
CARICO DEGLI ANZIANI
Le AUSL, nella individuazione delle strutture e dei servizi da
convenzionare, tengono conto del costo socio-assistenziale a
carico degli anziani con attenzione al rapporto costi/qualità dei
servizi offerti dagli Enti gestori, in base ai criteri individuati
con determinazione del Direttore Generale alle politiche sociali
come previsto al precedente punto 2), in attesa dell'adozione del
sistema di accreditamento.
Gli Enti gestori sono tenuti compilare la scheda riassuntiva dei
costi, sulla base dello schema indicato dalla Regione.
Per realizzare condizioni di maggiore equità ed omogeneità nel
territorio regionale:
A) l'Organismo di gestione dell'Accordo di programma ex art. 14 LR
5/94 sollecita gli Enti gestori ad attivare iniziative di
miglioramento
dell'efficacia
gestionale
adottando
forme
di
gestione integrata ed associata;
B) gli Enti Locali sottoscrittori degli Accordi di programma, in
accordo con l'AUSL, nell'ambito degli strumenti di governo
dell'Accordo stesso determinano annualmente su base distrettuale i
valori medi dei costi a carico degli anziani per tipologia del
servizio, individuando criteri uniformi (indicatori del comfort
alberghiero, dei livelli di assistenza superiori ai minimi, della
qualità assistenziale complessiva) in base ai quali prevedere una
percentuale di oscillazione ritenuta congrua in base alle
specificità territoriali;
C) l'Azienda USL nella contrattazione annuale con gli enti gestori
prende a riferimento i valori medi distrettuali determinati come
sopra. L'ente gestore documenta la previsione dei costi secondo lo
schema di analisi costi indicato dalla Regione.
L'Azienda USL in casi eccezionali può accettare determinazioni
della quota socio-assistenziale eccedenti la media distrettuale,
pur maggiorata della percentuale di variabilità ritenuta congrua,
esclusivamente sulla base di considerazioni basate su dati
oggettivi e sulla base di una qualità dei servizi (rispetto ai
criteri uniformi di cui in precedenza) indubbiamente al di sopra
dello standard medio.
Ogni eventuale modifica di quanto pattuito in sede contrattuale
deve prevedere il preventivo assenso da parte dell'AUSL.
7) CRITERI ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI INTEGRATI
DI CUI ALL'ART. 20 LR 5/94
Nell'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati per la
popolazione anziana non autosufficiente e' necessario superare
rigidi criteri burocratici, valorizzando l'attività professionale
dell'UVGT non soltanto nella dimensione valutativa del bisogno, ma
soprattutto in quella di costruzione di percorsi assistenziali
- adeguati alle condizioni dell'anziano,
- di sostegno alla famiglia;
- compatibili con le possibilità esistenti nella rete al momento
della manifestazione del bisogno.
A tal fine risulta indispensabile identificare nel Servizio
Assistenza Anziani lo strumento di governo unificato dell'accesso
alla rete dei servizi.
Il Servizio Assistenza
Azienda Unità Sanitaria
governo dell'Accordo di
procedure formalizzate
l'accesso alla rete dei
indirizzo regionale:
Anziani, previo accordo tra Comuni ed
Locale nell'ambito degli strumenti di
programma ex art. 14 LR 5/94, adotta
e rese pubbliche per quanto riguarda
servizi, conformi alle seguenti linee di
a) Favorire il mantenimento dell'anziano nel proprio ambiente di
vita, utilizzando a tal fine ogni risorsa disponibile (sostegno
alla famiglia, assistenza domiciliare, accesso al centro diurno,
assegno di cura);
b) Criteri di priorità:
- intensità del bisogno di cura ed assistenza dell'anziano,
- capacità di cura e risorse a disposizione del nucleo familiare,
e, per quanto riguarda le strutture residenziali, assoluta
impossibilità a garantire all'anziano a domicilio la cura e
l'assistenza di cui necessita;
c) Definizione criteri di indirizzo dell'attività dell'UVGT per
quanto riguarda la pertinenza dell'accesso alle singole tipologie
dei servizi di cui alla presente direttiva in considerazione:
- dell'articolazione della rete territoriale;
- dei livelli e dei carichi assistenziali delle singole strutture;
dell'indispensabile
equilibrio
tra
livelli
assistenziali
garantiti e carichi assistenziali derivanti dal case-mix;
d) Responsabilizzazione professionale dell'UVGT in ordine alle
proposte dei piani individualizzati di assistenza e dei percorsi
assistenziali
e
di
conseguenza
rispetto
all'indirizzo
ed
all'accesso alla rete dei servizi;
e) Rispetto del diritto di informazione e di trasparenza
amministrativa, garantendo:
- una formale definizione dei criteri di priorità, dei percorsi
assistenziali e dell'ambito di responsabilità tecnica dell'UVGT;
- una corretta informazione in merito al punto precedente;
f) Rispetto della tutela della privacy;
g) Adozione di procedure che tengano conto adeguatamente, nei
limiti delle opportunità offerte dalla rete, delle preferenze e
delle proposte avanzate dall'anziano e/o dai suoi familiari;
h) Attenta valutazione del contesto territoriale in relazione a:
- offerta dei servizi;
- compatibilità delle proposte di inserimento con i livelli
assistenziali garantiti da ciascuna struttura/servizio.
Il Servizio Assistenza Anziani verifica periodicamente il rispetto
dei criteri sopra indicati ed evidenzia all'organo di governo
dell'Accordo di programma ed all'AUSL problemi e proposte di
modifica per l'adozione dei correttivi che si renderanno necessari
sulla base dell'esperienza.
8) TEMPI E MODALITA' ATTUAZIONE
Le disposizioni di cui alla presente direttiva si applicano a
partire dall'1.1.2000. Le AUSL, nella fase di prima attuazione, in
collaborazione con gli Enti gestori procedono tempestivamente alla
classificazione degli ospiti secondo le modalità di cui ai
precedenti punti 4.2 e 4.3.
Le AUSL, previo consenso dell'organismo di governo dell'Accordo di
programma ex art. 14 LR 5/94, determinano il percorso di
attuazione la presente direttiva, percorso che deve prevedere:
a) formazione dei professionisti delle strutture per l'utilizzo
degli strumenti di classificazione;
b) informazione dei contenuti e delle modalità applicative della
presente direttiva agli Enti gestori;
c) definizione della data limite entro la quale i professionisti
della struttura effettuano le classificazioni degli ospiti e gli
Enti gestori inviano le stesse al Servizio Assistenza Anziani;
d) decisione dell'AUSL, in accordo con il Servizio Assistenza
Anziani, per l'eventuale rivalutazione delle strutture che
presentano case-mix significativamente discordanti dalla media
aziendale e regionale ed attivazione delle rivalutazioni a
campione;
e) definizione del case-mix e dell'onere a rilievo sanitario medio
di struttura;
f) comunicazione dello stesso all'Ente gestore e valutazione
comune delle conseguenze sul piano gestionale. L'AUSL competente
assicura la tempestiva applicazione della presente direttiva. Le
AUSL debbono completare il percorso di attuazione della presente
direttiva entro la data del 31.12.1999.
Nella fase di implementazione del nuovo sistema di finanziamento
le AUSL assicurano il massimo coinvolgimento degli Enti locali,
degli altri sottoscrittori dell'Accordo di programma e degli Enti
gestori. La Giunta regionale si impegna ad un monitoraggio
dell'impatto dell'applicazione della presente direttiva apportando
le integrazioni e le modifiche che emergeranno come opportune
anche durante la fase di prima applicazione.
9) NORME SPECIFICHE PER LE CONVENZIONI
In tutte le convenzioni di cui alla presente direttiva le AUSL
inseriscono un esplicito impegno dell'Ente gestore:
a) ad applicare una retta eguale a tutti gli anziani non
autosufficienti occupanti posti convenzionati, a prescindere dalla
classificazione di cui ai precedenti paragrafi 4.2 e 4.3.;
b) a non imputare a carico degli utenti costi per le prestazioni
sanitarie garantite dall'AUSL;
c) ad abbassare la retta in misura corrispondente all'entità
dell'onere a rilievo sanitario medio di struttura di cui al
precedente punto 4.3;
d) ad informare in modo chiaro e corretto gli utenti ed i loro
familiari in merito alla prestazioni ed i servizi assicurati, al
costo totale degli stessi, all'onere a carico dell'AUSL ed alla
quota a carico degli utenti. A tal fine l'AUSL, in collaborazione
con il Servizio Assistenza Anziani, definisce strumenti e modalità
informative la cui utilizzazione va concordata con gli Enti
gestori convenzionati;
e)
ad
inserire
nei
posti
convenzionati
gli
anziani
non
autosufficienti
sulla
base
delle
indicazioni
del
Servizio
Assistenza Anziani e delle UVGT, secondo le modalità definite
dall'accordo di programma di cui all'art. 14 L.R. 5/94;
f) ad allegare alla convenzione la scheda di analisi dei costi del
servizio e a chiedere preventivo assenso all'AUSL in caso di
proposta di aumento della retta a carico degli ospiti nel corso
dell'anno;
g) a collaborare attivamente all'attività di monitoraggio e
ricerca dell'AUSL e della Regione, inviando tempestivamente i dati
richiesti;
h) a far
formazione
Anziani;
partecipare il proprio personale alle attività di
ed aggiornamento promosse dal Servizio Assistenza
i) a collaborare con l'AUSL ed il Servizio Assistenza Anziani per
la verifica ed il miglioramento della qualità delle prestazioni e
dell'assistenza.
Le AUSL verificano il rispetto di quanto in precedenza indicato.
In caso di gestione di servizi della rete da parte dell'AUSL, la
stessa deve impegnarsi a garantire quanto indicato in precedenza
dalla lettera a) alla lettera i).
Di
norma
non
sono
attivabili
convenzioni
residenziali per un numero inferiore a 20 posti.
con
strutture
10) DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le disposizioni contenute nella delibera GR 876/93 e successive
integrazioni e modificazioni sono valide sino al 31.12.1999.
11) CONTROLLO E MONITORAGGIO FLUSSI INFORMATIVI
Le AUSL assicurano un costante controllo e monitoraggio della
spesa per l'integrazione socio-sanitaria nella rete dei servizi
socio-sanitari integrati per anziani non autosufficienti.
A tal fine le AUSL provvedono ad introdurre nei sistemi
informativi e contabili aziendali le modificazioni necessarie per
poter fornire in tempi rapidi e secondo criteri omogenei i dati di
attività e di spesa, articolata anche in relazione alle
informazioni necessarie per il governo regionale. Inoltre le AUSL
adottano le iniziative necessarie per monitorare l'utilizzo delle
attività di ricovero ospedaliero da parte degli anziani non
autosufficienti assistiti nella rete integrata di cui alla
presente direttiva.
A tal fine con specifica circolare regionale viene definito il
debito informativo delle AUSL, i tempi e le modalità di
funzionamento e le responsabilità in ordine alla gestione del
flusso informativo relativo al monitoraggio della rete dei servizi
socio-sanitari integrati per anziani non autosufficienti. Gli Enti
gestori dei servizi di cui alla presente direttiva sono tenuti a
fornire all'AUSL i flussi informativi relativi ai dati, le
modalità ed i tempi di rilevazione secondo quanto individuato con
una specifica circolare regionale.
Entro il 31 marzo di ogni anno le AUSL trasmettono alla Regione
specifica
relazione,
secondo
uno
schema
predisposto
dagli
Assessorati competenti. Sulla base delle relazioni delle AUSL, la
Regione predispone una relazione annuale sull'applicazione della
presente direttiva.
Con determinazione del Direttore Generale alle politiche sociale
d'intesa con il Direttore Generale alla sanità viene istituito un
gruppo per la valutazione periodica dell'applicazione della
presente direttiva, al fine di predisporre tempestivamente gli
adeguamenti e le proposte di modifiche che si renderanno
necessarie soprattutto nella prima fase di sperimentazione del
nuovo sistema di finanziamento.
Del gruppo regionale coordinato dagli Assessorati regionali
competenti fanno parte rappresentanti di Comuni, AUSL, enti
gestori e rappresentanti degli utenti.
ALLEGATO n. 1 ASSISTENZA MEDICA
L'AUSL garantisce la presenza di personale medico pari a 6 ore
settimanali ogni 30 anziani non autosufficienti ospitati nelle
case protette per l'attività di diagnosi e cura. Nelle RSA per
l'attività medica di diagnosi e cura l'AUSL garantisce la presenza
di personale medico in misura di 12 ore settimanali ogni 20
anziani non autosufficienti. Nelle RSA costituite da un unico
nucleo fino a 20 anziani deve essere garantita la presenza di 16
ore settimanali.
L'attività medica di diagnosi e cura nelle strutture residenziali
consiste in:
a) assicurare l'attività all'interno della struttura residenziale
con un numero di accessi settimanali adeguato al case mix degli
ospiti, da concordare con il coordinatore della struttura
residenziale. Nelle RSA è comunque necessario assicurare almeno
sei accessi settimanali;
b) assicurare le visite richieste in via d'urgenza tra le 8 e le
20 nei giorni feriali nella stessa giornata della richiesta, anche
al di fuori degli accessi previsti;
c) assicurare il raccordo con i presidi ospedalieri in caso di
ricovero dell'anziano;
d) assumere la responsabilità complessiva in ordine alla tutela
della salute degli anziani ospiti che si estrinseca in compiti
diagnostici,
terapeutici,
riabilitativi,
preventivi
e
di
educazione sanitaria;
e) partecipare agli incontri con gli altri operatori della
struttura residenziale al fine di assicurare la valutazione
multidimensionale dell'anziano, programmare, attuare e verificare
i piani individuali di assistenza con l'equipe multiprofessionale;
f) partecipare alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi
concernenti l'assistenza agli anziani, nell'ambito dei programmi
promossi dal Servizio Assistenza Anziani;
g) partecipare agli incontri periodici per
programmi di attività dell'intera struttura;
la
verifica
h)
partecipare
all'attività
di
informazione,
formazione
consulenza nei confronti dei familiari degli anziani ospiti.
dei
e
Testo originario
Per l'attività di diagnosi e cura, in caso di utilizzo di
personale medico di cui al DPR 484 del 22/7/96 devono applicarsi
le modalità previste nei protocolli stipulati fra la Giunta
regionale e i Sindacati medici ed approvati con delibera della
Giunta
regionale
n.
1177
del
28/1/1987,
come
integrata
dall'allegato D dell'Accordo attuativo regionale ex DPR 484/96
approvato con Delibera della Giunta Regionale 1 agosto 1997 n.
1487.
Testo introdotto con DGR 183/2003
Per l'attività di diagnosi e cura, in caso di utilizzo di
personale medico di cui al DPR n. 270 del 28/07/2000, devono
applicarsi le modalità previste nei protocolli stipulati fra la
Giunta regionale e i sindacati medici approvati con deliberazione
della Giunta regionale n. 3085 del 28/12/2001.
Nel caso l'AUSL si accordi con l'Ente gestore in modo che
quest'ultimo assicuri l'attività medica nei limiti e nelle
modalità indicate, l'Azienda Unità sanitaria locale provvede al
rimborso degli oneri effettivamente sostenuti entro i limiti orari
precedentemente
fissati.
All'anziano
non
autosufficiente
stabilmente ospitato nelle case protette e nelle RSA viene sospesa
la scelta del medico di fiducia, salvo diversa volontà espressa
dallo stesso anziano all'atto dell'ammissione, compatibilmente con
la normativa vigente. Nel caso di ricoveri temporanei, così come
disciplinati dalla presente direttiva, viene mantenuta a favore
del medico di famiglia la quota capitaria, in ragione della
necessità che lo stesso medico mantenga un rapporto assistenziale
con l'anziano, in ricovero temporaneo, in raccordo con il medico
della struttura.
Al fine di promuovere il coordinamento e la qualificazione
dell'assistenza medica nelle strutture residenziali, l'Azienda
Unità Sanitaria Locale individua nell'ambito del distretto ed in
relazione al numero delle strutture e dei posti letto disponibili,
almeno un medico responsabile del coordinamento dell'attività
medica
nelle
strutture
residenziali
di
cui
alla
presente
direttiva. Il responsabile medico di distretto delle strutture
residenziali, in costante rapporto con il Servizio Assistenza
Anziani, è responsabile:
a) della promozione e realizzazione di protocolli diagnosticiterapeutici riabilibitativi per le patologie prevalenti;
b) della definizione di percorsi specialistici integrati con i
presidi ospedalieri ed i poliambulatori specialistici;
c) dell'attività di vigilanza igienico-sanitaria e dell' adozione
di eventuali misure di prevenzione, in collegamento con il
competente servizio dell'AUSL;
d) della verifica costante dell'appropriatezza
sanitaria erogata globalmente.
dell'assistenza
ALLEGATO 2
Nella definizione del contratto/convenzione con l'Ente gestore
l'AUSL devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi:
a) Presenza di personale addetto all'assistenza di base correlato
alla intensità assistenziale degli ospiti in misura capace da
assicurare idonee risposte assistenziali.
Nelle RSA il livello assistenziale minimo da assicurare e pari ad
un rapporto di 1 addetto di base/ota ogni 2 anziani. Nelle case
protette le AUSL prendono a riferimento, come livello minimo la
media annuale derivante dal case-mix di struttura in applicazione
dei seguenti rapporti riferentesi ad unità a tempo pieno:
gruppo A rapporto 1 addetto di base/ota ogni 2 anziani
gruppo B rapporto 1 addetto di base/ota ogni 2 anziani
gruppo C rapporto 1 addetto di base/ota ogni 2,6 anziani
gruppo D rapporto 1 addetto di base/ota ogni 3,1 anziani.
In attesa dell'adozione del sistema di accreditamento, a titolo
indicativo
ed
esclusivamente
per
il
personale
addetto
all'assistenza di base, al fine di garantire una adeguata tutela
agli anziani ospiti è individuato comunque un limite minimo di
1500 ore annue effettive per operatore.
Tale limite comprende le attività di formazione ed aggiornamento,
la partecipazione alle riunioni di équipe, e le sole attività di
assistenza diretta alla persona.
Le AUSL verificano il rispetto dei rapporti di personale addetto
all'assistenza di base riferentesi ad unità a tempo pieno e del
livello minimo di assistenza in termini di ore effettive di
assistenza con strumenti e modalità appropriate, concordate con
l'Ente gestore. L'Ente gestore deve impegnarsi a rendere visibili
nella struttura ed a comunicare agli anziani ospiti ed ai
familiari i livelli minimi di assistenza di base da assicurare in
base ai criteri indicati in precedenza, tenendo conto anche di
quanto previsto dal successivo punto f);
b) Presenza del coordinatore responsabile a tempo pieno per le
strutture di almeno 60 posti. Nelle strutture di minor capacità
recettiva l'attività del coordinatore deve essere di almeno 18 ore
settimanali. Le AUSL verifica che il coordinatore responsabile
svolga effettivamente ed esclusivamente, per il monte ore previsto
in precedenza ed indicato nella convenzione, le funzioni di
coordinamento indicate nella delibera della Giunta regionale n.
6204 del 27/11/92;
c) Presenza del Responsabile attività di nucleo circa ogni 20-30
anziani non autosufficienti. Nelle strutture di ridotte dimensioni
organizzate in un unico nucleo, le funzioni di responsabile di
nucleo possono essere assicurate dal coordinatore responsabile di
cui in precedenza. In tal caso il coordinatore responsabile è
presente obbligatoriamente a tempo pieno. Nelle case protette per
detta funzione è da prevedersi un operatore responsabile delle
attività assistenziale di nucleo per lo svolgimento delle funzioni
indicate nella Deliberazione della Giunta regionale n. 6205 del
27/11/92. Nelle RSA detta funzioni può essere svolta anche da
altre figure professionali in relazione alla maggior prevalenza
del bisogno assistenziale con valenza sanitaria;
d) Predisposizione ed attuazione del Piano individuale di
assistenza formalizzato in forma scritta con verifica ed eventuale
riformulazione periodica (massimo semestrale) da parte dell'équipe
multiprofessionale;
e) Predisposizione ed attuazione di un programma di animazione di
struttura, sia per gruppi di interesse che per attività
individuali;
f) Predisposizione del piano gestionale, dell'orario generale di
servizio, dello schema della distribuzione programmata degli orari
di lavoro (turni per ogni profilo professionale nell'arco delle 12
o 24 ore) e delle modalità di copertura delle presenze e delle
assenze;
g) Predisposizione del programma giornaliero di attività per gli
ospiti;
Testo originario
h) Corretta predisposizione, adozione ed utilizzo di protocolli
assistenziali formalizzati in forma scritta, conosciuti dagli
operatori per:
- alzate,
- bagno di pulizia,
- prevenzione dei decubiti
- somministrazione dei farmaci
- conservazione dei farmaci
- inserimento in struttura;
Testo inserito con DGR 183/2003
h) Corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli
assistenziali formalizzati, in forma scritta, conosciuti dagli
operatori per:
•
•
•
•
alimentazione;
alzate;
bagno di pulizia;
conservazione e somministrazione dei farmaci;
•
•
•
•
•
•
inserimento in struttura;
igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione;
prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito;
procedure assistenziali più diffuse o più complesse, quali ad
esempio: cateterismo vescicale, medicazioni, catetere venoso
eparinato, etc.;
procedure operative per far fronte ad emergenze;
corretto utilizzo presidi antidecubito;
Testo inserito dalla DGR 378/06
- adozione di un protocollo
l’impatto di ondate di calore.
di
idonee
azioni
per
limitare
i) Partecipazione nell'anno degli operatori socio-assistenziali ad
attività di formazione e/o aggiornamento professionale anche
coordinate e promosse dal Servizio Assistenza Anziani nella misura
minima di almeno 15 ore annuali individuali per almeno il 15%
degli operatori non sono da considerare per questo fine le
attività formative connesse all'applicazione delle norma in
materia di sicurezza sul lavoro;
j) Impegno dell'Ente gestore ad assicurare la disponibilità di
assistenza religiosa per gli anziani che la richiedano;
k) Impegno dell'Ente gestore a
anziani
ospiti
i
servizi
(pedicure,barbiere/parrucchiere);
mettere a disposizione degli
di
cura
della
persona
l) Assicurare il debito informativo nei confronti dell'AUSL
secondo le modalità determinate da apposita circolare regionale.
Testo inserito don DGR 183/2003
"m)Adozione di un programma volto alla riduzione dell’uso
terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un
protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il
monitoraggio, e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d’uso
in ogni struttura;
n) Adozione di un programma di miglioramento della qualità della
vita e dell’assistenza dei pazienti affetti da demenza in
attuazione delle indicazioni tecniche regionali del Piano
regionale demenze;
o) Adozione di programmi di miglioramento e di strumenti di
monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione
delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per
l’identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non
corretta".
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