“Ex COLONIA MARINA CITTA` DI AOSTA” DI

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“Ex COLONIA MARINA CITTA` DI AOSTA” DI
CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO
“Ex COLONIA MARINA CITTA’ DI AOSTA” DI PINARELLA DI CERVIA E DELLO
STABILIMENTO BALNEARE DI PERTINENZA.
Il Comune di Aosta (CF 00120680079), in seguito, per brevità, definito Comune, rappresentato (ai
sensi del primo comma dell’art. 5 del “Regolamento dei Contratti”, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione nr. 156 del 22.6.1993), dall’Arch. Maurizio GRAIONI, Dirigente incaricato
dell’Area N. 8 – Servizio Patrimonio del Comune di Aosta, presso la cui sede in Piazza Chanoux 1 è
domiciliata per ragioni d’ufficio, la quale interviene, non in proprio, ma a nome, per conto ed in
rappresentanza del Comune predetto, in esecuzione della deliberazione della Determinazione
Dirigenziale nr.
da una parte e dall’altra
……………………. , in seguito, per brevità, definito Concessionario, con sede legale in ……….., via
……., n° …., P.IVA ………………., in persona di suo Legale Rappresentante, Sig. …………………,
nato a ………. e residente a ……….., codice fiscale ………………….
premesso che :
a) con determinazione dirigenziale n. ….. 2007, il Comune ha bandito la gara per la Concessione in uso
dell’immobile ubicato in Viale Italia, n. 128 in Pinarella di Cervia (RA), denominato “Ex Colonia
Marina Città di Aosta” - identificato al Catasto terreni al Fg. 58 n. 264 e al Catasto Urbano al Fg. 58
nn. 206/207, così come specificati ed individuati nella planimetria allegata sub A;
b) esperita la procedura di gara ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale n° … del
…………è stata aggiudicata a**** la concessione dell’immobile come sopra meglio specificato, sulla
base, tra l’altro, di un’offerta economica che costituisce obbligo recepito dalla presente concessione;
tutto ciò premesso, il Comune ed il Concessionario stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1. - Premesse Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Concessione.
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ARTICOLO 2. - Oggetto della Concessione Il Comune, nella sua qualità di Ente concedente, proprietario dell’immobile, facente parte del proprio
patrimonio indisponibile, ubicato in Viale Italia, n. 128 in Pinarella di Cervia (RA), denominato “Ex
Colonia Marina Città di Aosta” - identificato al Catasto terreni al Fg. 58 n. 264 e al Catasto Urbano al
Fg. 58 nn. 206/207, così come specificato ed individuato nella planimetria allegata sub A, concede in
uso l’immobile sopra descritto, al Concessionario, il quale lo accetta, riconoscendo che la struttura è
destinata a “casa per Ferie e di Vacanza”.
L’immobile sopra descritto è concesso in uso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente,
che il Concessionario dichiara di conoscere come corretto e veritiero, libero da attrezzature ed arredi,
dando atto che al momento della presente sottoscrizione, non è stato reperito il certificato di agibilità
della struttura e neppure il certificato di collaudo delle opere in cemento armato.
La presente Concessione prevede, da parte del Concessionario, l’effettuazione di una serie di interventi
di miglioria, così come meglio evidenziato al successivo art. 5 - necessari e funzionali a completare
l’acquisizione degli ulteriori documenti tecnico-amministrativi atti al rilascio dell’idonea certificazione,
ai sensi delle nuove disposizioni legislative vigenti.
Per quanto sopra espresso, il Concessionario non potrà sollevare alcuna eccezione di inadempimento ed
esonera inoltre il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano occorrere, dopo
la stipula del presente atto, per cause dipendenti o comunque riconducibili all’attività di gestione, a
persone, animali o cose, anche di terzi, che si trovino all’interno dell’immobile concesso.
ARTICOLO 3 - Durata del Contratto La durata della concessione in uso dell’immobile è fissata in anni dieci, a decorrere dalla data di stipula
del presente contratto ed avrà scadenza il ***** 2016.
ARTICOLO 4 - Canone Il canone annuo di concessione dovuto dal Concessionario è determinato in Euro
……………………..,.. (Euro ……………/..), il tutto da corrispondersi attraverso quattro rate
trimestrali anticipate di pari importo da liquidarsi entro i primi otto giorni del relativo trimestre.
.
Le prime due rate trimestrali anticipate dovranno essere corrisposte a decorrere dalla data di
sottoscrizione del presente atto.
La ritardata corresponsione del corrispettivo di cui sopra, salvo per cause di forza maggiore,
comporterà, per il Concessionario, il pagamento di un interesse che viene, di comune accordo, fissato
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in misura doppia dell’interesse legale, tempo per tempo vigente, dalla data di scadenza del debito,
senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte del Comune.
Il canone di concessione, trascorso il primo anno dalla stipula del presente contratto, verrà annualmente
aggiornato al 100% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato
dall’ISTAT, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi rispetto al mese precedente di
quello di inizio del presente contratto.
ARTICOLO 5 - Oneri e obblighi del concessionario: predisposizione dell’immobile Spetta al Concessionario provvedere alla realizzazione, secondo le norme vigenti, degli interventi di
manutenzione straordinaria ed ordinaria con particolare riferimento a quelli di adeguamento e messa a
norma connessi all’utilizzo della struttura e necessari per l'esercizio dell’attività, oggetto del presente
Contratto.
Risultano pertanto a carico del Concessionario tutte le responsabilità civili, penali e amministrative
connesse all'adeguamento, alla messa a norma dell'immobile ed al conseguente suo utilizzo che deve
essere compatibile con la destinazione d'uso prescritta dal P.R.G. del Comune di Cervia
Il Concessionario è tenuto altresì, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, a dotarsi dei
documenti tecnico-amministrativi prescritti per dar corso ad ogni variazione o modifica edilizia e
impiantistica dell’immobile, nonché per lo svolgimento delle attività in questione, con particolare
riferimento alla normativa vigente in materia di conformità degli impianti, dei sistemi anti-incendio e di
quant’altro previsto per la fattispecie.
Nell’obbligarsi agli adempimenti sopra descritti il concessionario riconosce che il valore del canone
annuo stabilito nel precedente articolo 4, risulta commisurabile con l’impegno economico necessario
all’esecuzione delle prestazioni sopraccitate.
ARTICOLO 6 – Ulteriori Oneri e obblighi a carico del concessionario –
Sono inoltre a carico del Concessionario i seguenti oneri e obblighi:
a) la manutenzione ordinaria dei beni concessionati, di cui all'art. 1576 cod. civ., ivi
comprendendo:
• pulizia e manutenzione programmata dei locali ogni qualvolta si renda necessario;
• pulizia, manutenzione e controllo periodico della perfetta efficienza delle attrezzature, degli
oggetti mobili e degli arredi;
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b) tutti gli oneri, spese e competenze relativi alla verifica del funzionamento e di quant’altro
occorrente per eventuali adeguamenti normativi (in conformità all’evoluzione delle disposizioni
di legge, limitatamente alla tipologia dell’attività svolta);
c) tutte le spese relative a tasse e/o tributi di carattere locale e nazionale;
d) tutte le spese relative alle utenze (a titolo meramente esemplificativo: quelle relative ai consumi
dell’acqua potabile, di energia elettrica, spese per il servizio calore, la bolletta telefonica, ecc.) Allo
scopo, ed entro 30 giorni dall’affidamento, il Concessionario deve comprovare l’avvenuta
intestazione a suo nome dei contatori e di ogni altra utenza.
e) i canoni demaniali relativi all’utilizzo dello stabilimento balneare contraddistinto al nr.136/UTE
di pertinenza della struttura;
f) l’impegno ad assumersi gli oneri per l’eventuale adeguamento dell’impianto elettrico esistente
alle disposizioni di legge man mano vigenti, tenendo rilevato il Comune da ogni responsabilità
al riguardo;
g) l’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riguardo a quelle fiscali, di
pubblica sicurezza, e relative alla sicurezza dei lavoratori, con tutti gli adempimenti previsti dal
D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, tenendo sollevato il Comune da ogni eventuale
responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 7 - Principali responsabilità del concessionario Il Concessionario è responsabile:
•
della buona conservazione e della continuativa efficienza dell’immobile che devono essere
utilizzati secondo la loro destinazione;
•
della vigilanza e custodia dell’immobile;
•
di eventuali danni o infortuni non riconducibili agli obblighi della proprietà occorsi a chiunque
durante la durata della concessione. Se tali danni sono causati da estranei, il Concessionario
manleva il Comune da qualunque responsabilità salvo, una volta ripristinato lo status quo ante e
rifusi gli eventuali danni, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi;.
•
dell’inosservanza, anche da parte di estranei, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, per evitare
incidenti, danni, infortuni o manomissioni.
Il Concessionario deve altresì garantire che il personale che opererà presso la struttura sia in regola con
la vigente normativa in materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli
infortuni, e di quant'altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento.
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ARTICOLO 8 – Migliorie e addizioni Il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quelle opere di abbellimento, modifiche,
migliorie ed addizioni che, comunque, apportasse a sue spese all’immobile durante la concessione e
che dovranno essere mantenuti al termine della concessione stessa, come appartenenti al Comune,
derogandosi così espressamente al disposto degli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.
ARTICOLO 9 – Cauzione –
A garanzia degli adempimenti previsti dalla presente concessione, compreso il pagamento del canone
concessorio di cui all'art.4, il Concessionario dovrà costituire, anche sotto forma di polizza fideiussoria
ed in questo caso con clausola di immediato pagamento a richiesta semplice del Comune e senza
formalità alcuna, le cauzioni di seguito indicate:
a. quella relativa alla corretta esecuzione del contratto e pari a 6 (sei) mensilità del canone annuale
determinato al precedente art. 4;
b. quella relativa alla corretta esecuzione degli interventi manutentivi fissata in euro 80.000,00
(ottantamila/00), pari al 10 % del totale indicativo dei medesimi.
Le fideiussioni/polizze assicurative dovranno contenere:
- la clausola di “riscossione a prima richiesta";
- rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale di cui all’art. 1945 del Codice Civile, con
impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Comune per quanto dovuto;
- avere la seguente validità
o quella di cui al precedente punto a) per tutta la durata del contratto, fino alla
restituzione dell'originale od espressa lettera liberatoria del Comune;
o quella di cui al precedente punto b) fino ad ultimazione degli interventi di
manutenzione indicati in sede di gara.
Ritardandosi il pagamento del canone oltre il termine convenuto o, per far fronte ad inadempienze degli
obblighi di competenza della Concessionaria, quali, a puro titolo esemplificativo, il mancato
assolvimento dell’onere relativo alla esecuzione dei lavori di manutenzione di cui al precedente articolo
5, il Comune potrà, previa diffida da notificare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
o procedura equipollente, procedere all’escussione totale o parziale della polizza fideiussoria sino alla
concorrenza del suo credito. In tale ipotesi la Concessionaria dovrà ricostituire detta garanzia entro
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trenta giorni dalla notifica dell’avvenuto incameramento, sottopena, in caso di inadempienza, della
immediata decadenza della concessione.
Le cauzioni saranno restituite secondo le scadenze sopra indicate senza la corresponsione di alcun
interesse.
ARTICOLO 10 - Assicurazione –
Il Concessionario si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile e/o penale
per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi cose o persone in dipendenza e conseguenza della
attività esercitata.
.
A tal fine il Concessionario provvederà a stipulare apposita polizza, senza franchigia, per eventuali
danni causati a terzi nel corso dell’espletamento dell’attività con massimali non inferiori a :
€. 1.000.000,00 per ogni sinistro
€. 1.000.000,00 per ogni persona sinistrata
€.
500.000,00 per danni a cose
Tali massimali dovranno essere adeguati in relazione alle variazioni degli indici di rivalutazione
monetaria.
Copia della polizza deve essere consegnata al Comune all’atto della stipula di tale concessione.
ARTICOLO 11 – Controlli Il Concessionario dovrà permettere l’accesso all’immobile da parte del Comune, al fine di controllare il
perfetto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.
ARTICOLO 12 - Riconsegna dell’immobileAlla scadenza della concessione, il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l’immobile e relative
pertinenze, in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento
dovuto alla vetustà ed all’uso, liberi da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui
detenuti o posseduti, e dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni provocati.
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ARTICOLO 13– Penali e clausola risolutiva espressa Qualora il Concessionario, per causa non imputabile al Comune, non dia regolare inizio all’attività
oggetto della presente Concessione, trascorsi 180 giorni dalla data di sottoscrizione, il Contratto è
risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione da
parte del Comune e con salvezza degli ulteriori danni patiti e patendi da parte di quest’ultimo.
Il mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini fissati per un importo superiore alla
copertura della polizza fidejussoria di cui all’art. 9, così come la sub-concessione abusiva od il
mutamento di destinazione dell’uso dei locali, produrranno ipso iure la decadenza della concessione
per colpa del Concessionario, fermo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del
danno a favore del Comune, a norma dell’art. 1456 Codice Civile.
Qualora il Concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti e descritti negli articoli 56 e 7, il Comune, a mezzo di raccomandata a.r., intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un
termine. Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il Comune si
riserva la facoltà o di risolvere il Contratto ex art. 1456 cod. civ. o di applicare penali fino ad un
ammontare annuo pari al 10% del canone annuo previsto, a seconda della gravità e reiterazione
dell’inadempimento.
Tutte le altre condizioni previste dalla presente concessione vengono ritenute sostanziali; la loro
mancata osservanza potrà comportarne la decadenza con l’effetto dell’immediata riconsegna
dell’oggetto della concessione.
ARTICOLO 14- Cessione del contratto E' vietato al Concessionario la subconcessione dell’attività senza l’autorizzazione preventiva scritta del
Comune.
ARTICOLO 15 - Delle controversie
Qualunque controversia insorga nell'interpretazione o nell’applicazione dei patti contenuti nella
presente concessione sarà deferita al Foro di Aosta.
ARTICOLO 16 –Spese Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti al presente atto, diritti, imposte, e tasse, nessuna
esclusa, sono a totale carico del Concessionario.
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ARTICOLO 17 - Norma finale La presente concessione, per quanto non espressamente disposto, è disciplinata dalle norme del Codice
Civile, nonché dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali applicabili .
ALLEGATI:
A) PLANIMETRIA
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