Dicembre 2012 - approfondimenti sugli ampliamenti Piano Casa e

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Dicembre 2012 - approfondimenti sugli ampliamenti Piano Casa e
IN PRIMO PIANO
TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO
SAPERE SUL PIANO CASA...
I
n relazione all’applicazione dei diversi incrementi
volumetrici previsti per le
zone agricole dalla legge regionale possiamo individuare innanzitutto alcuni criteri
generali validi per tutti gli
interventi piano casa.
Come deve essere realizzato l’ampliamento del
fabbricato esistente?
L’ampliamento volumetrico dev’essere realizzato in
aderenza (appoggio o sopraelevazione) al fabbricato
esistente o utilizzando un
corpo edilizio contiguo, presente nelle sue vicinanze.
La realizzazione di un corpo
edilizio separato è ammessa
solo se è dimostrata l’impossibilità di ricorrere all’aderenza o al corpo contiguo.
È possibile usare l’ampliamento per ricavare un
nuova unità immobiliare?
L’ampliamento può servire
per ingrandire l’edificio esistente principale o un edificio accessorio contiguo o
per creare una nuova unità.
La nuova unità immobiliare
può essere creata per divisione dell’edificio esistente
ampliato, oppure partendo
da un corpo edilizio esitente e aggiungendo l’ampliamento, oppure con il
cambio d’uso del corpo contiguo esistente (ad esempio
da annesso rustico a residenziale), o, infine creando
un volume nuovo.
Ci sono delle condizioni
particolari da rispettare
per avere diritto all’incremento volumetrico del
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go di fonti energetiche
rinnovabili di potenza
non inferiore a 3kW?
L’incremento del 10% è
applicabile solo se l’edificio
non è oggetto di demolizione e va riferito al volume
esistente del fabbricato oggetto di istanza Piano casa.
Per le prime case di abitazione in zona agricola, purchè
inserite in edifici composti al massimo di due unità
immobiliari (affiancate o
sovrapposte), anche questo
ampliamento verrà calcolato con riferimento al volume
massimo consentito della
specifica zona. Se l’edificio/
unità immobiliare esistente
è oggetto di ampliamento ma non ha installato alcun impianto, per accedere
all’incremento volumetrico
del 10% dovrà installare un
impianto di fonti energetiche rinnovabili di potenza
non inferiore a 3kW.
L’eventuale impianto già
presente sull’edificio esistente potrà soddisfare il
requisito purchè abbia una
potenza di almeno 3kW e
non venga realizzata una
nuova unità. In tale caso dovrà comunque essere realizzato un impianto anche per
la nuova unità immobiliare.
L’incremento volumetrico
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฀ qualificazione dell’intero
edificio per il raggiungimento della classe energetica “B” cosa comporta?
Tale incremento è applicabile solo agli edifici residenziali realizzati anteriormente al
1989, indipendentemente
dalla qualifica di prima abitazione. L’intervento però
dovrà prevedere la riqualificazione di tutto l’edificio
esistente e dell’ampliamento, con presentazione della
documentazione termotecnica necessaria per la dimostrazione del raggiungimento della classe energetica B
prevista dalla norma regionale.
ALCUNE
CONSIDERAZIONI PER LE
AREE RURALI
Come viene calcolato
il volume per il calcolo
dell’ampliamento?
In zona agricola nel volume esistente da ampliare
può essere conteggiato anche il volume dei manufatti
agricoli e accessori alla residenza, ma solo nel caso
della prima abitazione e a
condizione che essi vengano riordinati e riqualificati
architettonicamente con il
medesmo progetto edilizio.
Come viene applicato
l’incremento volumetrico
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Il 20% dell’ampliamento,
solo per gli edifici residenziali di prima abitazione in
zona agricola, può essere conteggiato sul volume
massimo assentibile nella
specifica zona (previsto per
legge e realizzabile secondo
le specifiche norme di settore). Rimane valido che, se
l’edificio esistente supera la
volumetria massima consintita dalla specifica zona agricola, gli ampliamenti vengono calcolati sulla volumetria
esistente.
Sono previste applicazioni diverse per gli edifici
composti da due unità
immobiliari?
Solo in caso di edifici composti da due unità immobiliari (affiancate o sovrapposte) tutti gli ampliamenti
previsti dalla norma regionale “Piano Casa” saranno
conteggiati con riferimento
alla volumetria massima
consentita, riferita a ciascuna unità immobiliare (se
prima casa) e non all’intero
edificio.
Il progetto di ampliamento dell’edificio esistente
può mettere insieme anche le eventuali volumetrie non ancora usufruite
derivanti dall’edificabiltà
della zona agricola?
All’ampliamento determinato in applicazione della
normativa regionale “Piano
Casa” può essere aggiunto
l’eventuale volume residuo
previsto dalle disposizioni
normative vigenti per l’edificabiltà nelle zone agricole;
Foto d’archivio del Comune di Schio - Testi a cura di VA e AN
ma tale ampliamento potrà
essere realizzato unicamente in aderenza al fabbricato esistente. In tale ipotesi
dovrà essere presentata
un’istanza di permesso di
costruire, individuando le
porzioni di fabbricato afferenti al regime edificatorio
normale e quelle relative al
Piano Casa. Anche il regime
del contributo di costruzione segue due distinte
normative. Si ricorda che la
valutazione del volume consentito nelle varie sottozone
agricole dev’essere effettuata con riferimento all’intero
edificio anche se, nel corso
degli anni, esso fosse stato
oggetto di suddivisioni immobiliari e proprietarie.
Gli ampliamenti previsti
dal Piano Casa sono applicabili solo alla prima
casa di abitazione?
La disciplina comunale ammette ampliamenti Piano
Casa diversi dalla prima abitazione solo per gli edifici
compresi nel perimetro della
zona montana. Per tali interventi dovrà comunque essere valutata la compatibilità
della destinazione d’uso con
le caratteristiche della specifica zona agricolo-montana.
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comune.schio