Dicembre 2012 - approfondimenti sugli ampliamenti Piano Casa e
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Dicembre 2012 - approfondimenti sugli ampliamenti Piano Casa e
IN PRIMO PIANO TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUL PIANO CASA... I n relazione all’applicazione dei diversi incrementi volumetrici previsti per le zone agricole dalla legge regionale possiamo individuare innanzitutto alcuni criteri generali validi per tutti gli interventi piano casa. Come deve essere realizzato l’ampliamento del fabbricato esistente? L’ampliamento volumetrico dev’essere realizzato in aderenza (appoggio o sopraelevazione) al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo, presente nelle sue vicinanze. La realizzazione di un corpo edilizio separato è ammessa solo se è dimostrata l’impossibilità di ricorrere all’aderenza o al corpo contiguo. È possibile usare l’ampliamento per ricavare un nuova unità immobiliare? L’ampliamento può servire per ingrandire l’edificio esistente principale o un edificio accessorio contiguo o per creare una nuova unità. La nuova unità immobiliare può essere creata per divisione dell’edificio esistente ampliato, oppure partendo da un corpo edilizio esitente e aggiungendo l’ampliamento, oppure con il cambio d’uso del corpo contiguo esistente (ad esempio da annesso rustico a residenziale), o, infine creando un volume nuovo. Ci sono delle condizioni particolari da rispettare per avere diritto all’incremento volumetrico del go di fonti energetiche rinnovabili di potenza non inferiore a 3kW? L’incremento del 10% è applicabile solo se l’edificio non è oggetto di demolizione e va riferito al volume esistente del fabbricato oggetto di istanza Piano casa. Per le prime case di abitazione in zona agricola, purchè inserite in edifici composti al massimo di due unità immobiliari (affiancate o sovrapposte), anche questo ampliamento verrà calcolato con riferimento al volume massimo consentito della specifica zona. Se l’edificio/ unità immobiliare esistente è oggetto di ampliamento ma non ha installato alcun impianto, per accedere all’incremento volumetrico del 10% dovrà installare un impianto di fonti energetiche rinnovabili di potenza non inferiore a 3kW. L’eventuale impianto già presente sull’edificio esistente potrà soddisfare il requisito purchè abbia una potenza di almeno 3kW e non venga realizzata una nuova unità. In tale caso dovrà comunque essere realizzato un impianto anche per la nuova unità immobiliare. L’incremento volumetrico qualificazione dell’intero edificio per il raggiungimento della classe energetica “B” cosa comporta? Tale incremento è applicabile solo agli edifici residenziali realizzati anteriormente al 1989, indipendentemente dalla qualifica di prima abitazione. L’intervento però dovrà prevedere la riqualificazione di tutto l’edificio esistente e dell’ampliamento, con presentazione della documentazione termotecnica necessaria per la dimostrazione del raggiungimento della classe energetica B prevista dalla norma regionale. ALCUNE CONSIDERAZIONI PER LE AREE RURALI Come viene calcolato il volume per il calcolo dell’ampliamento? In zona agricola nel volume esistente da ampliare può essere conteggiato anche il volume dei manufatti agricoli e accessori alla residenza, ma solo nel caso della prima abitazione e a condizione che essi vengano riordinati e riqualificati architettonicamente con il medesmo progetto edilizio. Come viene applicato l’incremento volumetrico Il 20% dell’ampliamento, solo per gli edifici residenziali di prima abitazione in zona agricola, può essere conteggiato sul volume massimo assentibile nella specifica zona (previsto per legge e realizzabile secondo le specifiche norme di settore). Rimane valido che, se l’edificio esistente supera la volumetria massima consintita dalla specifica zona agricola, gli ampliamenti vengono calcolati sulla volumetria esistente. Sono previste applicazioni diverse per gli edifici composti da due unità immobiliari? Solo in caso di edifici composti da due unità immobiliari (affiancate o sovrapposte) tutti gli ampliamenti previsti dalla norma regionale “Piano Casa” saranno conteggiati con riferimento alla volumetria massima consentita, riferita a ciascuna unità immobiliare (se prima casa) e non all’intero edificio. Il progetto di ampliamento dell’edificio esistente può mettere insieme anche le eventuali volumetrie non ancora usufruite derivanti dall’edificabiltà della zona agricola? All’ampliamento determinato in applicazione della normativa regionale “Piano Casa” può essere aggiunto l’eventuale volume residuo previsto dalle disposizioni normative vigenti per l’edificabiltà nelle zone agricole; Foto d’archivio del Comune di Schio - Testi a cura di VA e AN ma tale ampliamento potrà essere realizzato unicamente in aderenza al fabbricato esistente. In tale ipotesi dovrà essere presentata un’istanza di permesso di costruire, individuando le porzioni di fabbricato afferenti al regime edificatorio normale e quelle relative al Piano Casa. Anche il regime del contributo di costruzione segue due distinte normative. Si ricorda che la valutazione del volume consentito nelle varie sottozone agricole dev’essere effettuata con riferimento all’intero edificio anche se, nel corso degli anni, esso fosse stato oggetto di suddivisioni immobiliari e proprietarie. Gli ampliamenti previsti dal Piano Casa sono applicabili solo alla prima casa di abitazione? La disciplina comunale ammette ampliamenti Piano Casa diversi dalla prima abitazione solo per gli edifici compresi nel perimetro della zona montana. Per tali interventi dovrà comunque essere valutata la compatibilità della destinazione d’uso con le caratteristiche della specifica zona agricolo-montana. 3 comune.schio