servizio noleggio trasporto alunni - Istituto Comprensivo "Di Nanni
Transcript
servizio noleggio trasporto alunni - Istituto Comprensivo "Di Nanni
Istituto Comprensivo Dirigenza e Ufficio di Segreteria Di Nanni Via Roma,13 - Tel. 011/4143124 Fax 011/7800171 e-mail: [email protected] Grugliasco Registro contratti n. 464 CONTRATTO di PRESTAZIONI: SERVIZI DI TRASPORTO Tra L’istituto scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO “DI NANNI” di Grugliasco rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Maria Cristina GUIDONI , nata a Torino il 10.10.1953 - Cod. Fiscale GDNMCR53R50L219K e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo “DI NANNI” di Grugliasco codice fiscale 86010650017 e AUTOSERVIZI CA.NOVA S.p.A. SEDE LEGALE : Moncalieri , Strada Carpice, 10 tel. 011/6467411 – fax 011/646392 PARTITA IVA: 04915230017 LEGALE RAPPRESENTANTE: Sig. NICOLELLO Guido , nato a TORINO il 06/05/1964 – CODICE FISCALE: NCLGDU64E06L215K Iscrizione REA n. 669953 CCIAA TORINO Premesso che - Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 111, dalla Direttiva 90/314/ CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto. - è stata esperita regolare procedura di individuazione della Ditta organizzatrice del trasporto. si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente contratto. Art. 2 L’ I.C. affida alla Ditta Autoservizi CA.NOVA S.p.A l’effettuazione del trasporto delle uscite programmate dalla scuola per l’anno scolastico 2012/2013 che saranno di volta in volta confermate. Art. 3 Il prezzo del trasporto/uscite didattiche è determinato dal Vs. preventivo del 04/10/2012 salvo imprevisti e/o modifiche da concordare preventivamente. In ottemperanza degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento in materia di regolarità contributiva - legge 296/2006 art. 1 comma 1176 (finanziaria 2007) e decreto anticrisi 185/2008 – legge di conversione 2/2009 art. 16 e art. 16bis -, si chiede di comunicare a questo Istituto (Stazione Appaltante), i dati di iscrizione (matricola) agli enti previdenziali (INPS-INAIL) per la richiesta del DURC in corso di validità. Si sottolinea che in mancanza della suddetta documentazione, in base alla normativa vigente, non sarà più possibile effettuare il pagamento della fattura relativa alla presente fornitura. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA FATTURA: Codice CIG da indicare in fattura: 4575632AF7 Pagamento a 30 GG FM. DF; si prega di emettere la fattura indicando il numero di c/c bancario/postale, e le relative coordinate per il pagamento, e la/e classe/i e il plesso che ha/hanno usufruito del servizio. Si comunica che la commissione di bonifico a carico del beneficiario è di € 2,00 se l’operazione è effettuata su un istituto diverso da Carige S.p.A. La fattura dovrà essere intestata a: Istituto Comprensivo “DI NANNI” di Grugliasco - Via Roma, 13 - 10095 GRUGLIASCO (TO) Codice fiscale 86010650017 L’importo della fattura deve corrispondere a quello dell’ordine. Art. 4 La Ditta Autoservizi CA.NOVA S.p.A, deve assicurare l’osservanza di tutti gli adempimenti normativi relativi alle gite e la presentazione della documentazione prevista dalla C.M.291 in materia di sicurezza, è tenuta alla presentazione, prima della partenza della documentazione: 1. fotocopia del libretto di circolazione con l’ultima revisione effettuata dalla Motorizzazione Civile; 2. fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 3. fotocopia dell’eventuale permesso della Motorizzazione Civile per l’impiego di autobus di linea in servizio fuori linea; 4. fotocopia della patente “D” del conducente con relativo certificato di abilitazione professionale “KD”; 5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 6. attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale minimo di legge per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 7. dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, con fotocopia dell’ attestazione, da parte di un’officina autorizzata, dell’avvenuto controllo della sua efficienza; 8. attestazione dell’impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo); 9. dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto della revisione tecnica annuale presso gli Uffici M.C.T.C. 10. Per tutti i viaggi la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto: a) che siano presenti due autisti se l’automezzo viaggia per un periodo superiore alle nove ore giornaliere; b) che, nei casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore giornaliere, l’autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio. Art. 5 La Scuola ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: 1. modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate dalla Scuola. 2. In caso di situazioni di rischio per l’incolumità degli alunni, per eventi calamitosi nazionali e internazionali non prevedibili e al di fuori delle competenze della scuola. 3. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il trasporto/uscita didattica prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa della Scuola stessa, quest’ultima ha i seguenti, alternativi, diritti: - usufruire di un altro trasporto/uscita didattica di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un trasporto/uscita didattica di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; - ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento. La Scuola deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di trasporto/uscita didattica alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, la Scuola ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subìto in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Art. 6 Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico della Scuola, oppure rimborsa quest’ultima nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che sia provato dalla Scuola. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o la Scuola non l’accetta per un giustificato motivo, l’Organizzatore le mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e le restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. Art. 7 La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti della Scuola per eventuali danni subìti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a mente del presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate nella Premessa. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti della Scuola potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore qualora l’inadempimento lamentato dalla Scuola dipenda da cause imputabili alla stessa, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dalla Scuola nel corso dell’esecuzione del viaggio. Art. 8 Per problemi di maltempo o per cause di forza maggiore, le uscite didattiche prenotate potranno essere rinviate ad altra data da concordarsi tra le parti, senza addebito di alcuna penalità. In caso di disdetta, la penalità di applicarsi verrà concordata di volta in volta in considerazione del tipo di uscita, del periodo, ecc. .. Art. 9 Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dalla Scuola senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. La Scuola può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. Art. 10 La Ditta dovrà assicurare reperibilità di un servizio di segreteria o di un responsabile con orari compatibili con le partenze /arrivi dei viaggi concordati. Art. 11 Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di TORINO. Letto, confermato e sottoscritto. Grugliasco, 19/11/2012 Prot. n. 4301/ E39 L’Amministratore Delegato Sig. NICOLELLO Guido Per l’I.C. DI NANNI Prof.ssa GUIDONI Maria Cristina