avviso pubblico concessione in gestione impianto sportivo

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avviso pubblico concessione in gestione impianto sportivo
Servizio cultura, turismo,
sport, giovani e istituzioni
comunali
Ufficio Sport e Giovani
AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTO
SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT “MARIO D'AGATA”
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)
1) Domanda: Art. 3 - BUSTA B - “OFFERTA TECNICA ” – Punto 3. Programma di massima dell'attività prevista e
dichiarazione sulla disponibilità, quantificata in monte ore settimanali, dedicate all’apertura dell’impianto ad
associazioni e utenti non associati al soggetto gestore; le ore rese disponibili devono essere almeno per il 50% delle
ore complessive in orario pomeridiano (dalle ore 15.00 alle ore 20.00); sulla dichiarazione dovranno essere indicate le
fasce orarie (rif. indicatore art. 4 punto c). Può una associazione sportiva con una attività strutturata come la nostra,
attualmente composta da XX gruppi, partecipante ad YY Campionati Federali, oltre a n. ZZ trofei lasciare ad altre
associazioni un numero così elevato di monte ore?
1) Risposta: Le ore rese disponibili dal soggetto concorrente non rappresentano un obbligo, una condizione di
ammissibilità alla procedura concorrenziale, ma determinano il punteggio previsto dall’indicatore di cui all’art. 4
punto c del bando, che prevede n° 1 punti per ogni ora settimanale messa a disposizione nei confronti di terzi
(associazioni e utenti non associati al soggetto gestore); il concorrente è pertanto libero di decidere il monte orario
delle ore settimanali da mettere a disposizione nei confronti di terzi (non esiste un monte ore minimo); se lo ritiene
opportuno, il concorrente può decidere di mettere a disposizione di terzi poche ore settimanali; al limite può anche
decidere di non mettere a disposizione alcuna ora settimanale a disposizione di terzi (in quest’ultimo caso l’unica
conseguenza sarà che il punteggio ottenuto dall’indicatore relativo risulterà pari a zero).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Domanda: Art. 3 - BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA ” – Punto 1. Proposta di rialzo sul canone minimo
annuo di gestione che si intende corrispondere all’amministrazione comunale utilizzando il MODELLO ALLEGATO
1C; la base d’asta sulla quale proporre il rialzo è di € 1.000,00 annue escluso IVA (rif. indicatore art. 4 punto f). La
proposta dovrà essere dichiarata in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere sarà considerata valida, ai
fini dell’attribuzione del punteggio relativo, la somma più alta. Pur comprendendo la presenza di un canone annuo di
gestione, i punti assegnati (10 punti) al rialzo non sono sproporzionati rispetto a quanto assegnato al progetto di
miglioria tecnica (40)?
2) Risposta: Ai sensi della L.R. 21/2015 – art. 15 – le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi
devono avvenire nel rispetto di una serie di criteri, tra i quali quello di cui alla lettera h) che prevede una “valutazione
della convenienza economica dell’offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell’ente locale del
canone minimo che si intende percepire e dell’eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a
sostegno della gestione”. Alla luce di quanto sopra esposto, considerando i punteggi assegnati al canone di gestione,
al contributo economico previsto a sostegno della gestione e agli investimenti futuri su eventuali lavori di miglioria
(rif. indicatore art. 4 punto e), si conferma la proporzione dei punteggi assegnati anche in considerazione dei valori
(espressi in euro) assegnati rispettivamente come base d’asta per il rialzo sul canone annuo di gestione che si intende
corrispondere al comune, come ribasso sul contributo massimo annuo che il Comune mette a disposizione del gestore,
come importo minimo di investimento sugli eventuali lavori di miglioria di cui all’indicatore art. 4 punto e).
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3) Domanda: Art. 3 - BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA ” – Punto 2. Proposta di ribasso sul contributo
massimo annuo di € 20.000,00 onnicomprensive che l'Amministrazione Comunale mette a disposizione del gestore onde favorire la sostenibilità economica della gestione - utilizzando il MODELLO ALLEGATO 2C (rif. indicatore
art. 4 punto g). La proposta dovrà essere dichiarata in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere sarà
considerata valida, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo, la somma più bassa. La presenza di un punteggio al
ribasso penalizza il futuro gestore, già impegnato a far quadrare il piano economico finanziario. Il contributo non deve
essere solo visto come aiuto per il futuro gestore ma anche in ottica di risparmio per le casse comunali che si
troverebbero a dover spendere una cifra dieci volte superiore nel caso mantenesse la gestione diretta dell’impianto.
3) Risposta: Come già scritto nella precedente risposta, la valutazione della convenienza economica dell’offerta deve
effettuarsi sulla base del canone minimo che si intende percepire e dell’eventuale massimo contributo economico che
si intende concedere a sostegno della gestione. La Deliberazione C.C. n. 141 dell'11/09/2014, nel rispetto di tali
principi, prevedeva inoltre che, allo scopo di garantire la sostenibilità economica della gestione, il bando individuasse
un contributo massimo annuo da parte dell'Amministrazione Comunale (sul quale i concorrenti avrebbero dovuto
formulare proposta di ribasso) quantificato in € 20.000,00 annui. Il precetto del bando ottempera pertanto a quanto
previsto dalla citata Deliberazione. Nel caso di specie il ribasso non rappresenta infatti un obbligo, una condizione di
ammissibilità alla procedura concorrenziale, ma determina il punteggio previsto dall’indicatore di cui all’art. 4 punto
g) del bando, che prevede n° 0 punti per assenza di ribasso e n° 0,5 punti per ogni € 1.000,00 di ribasso; il concorrente
è pertanto libero di decidere il ribasso da proporre; se lo ritiene opportuno, può decidere di proporre un piccolo
ribasso; al limite può anche decidere di non prevedere alcun ribasso (in quest’ultimo caso l’unica conseguenza sarà
che il punteggio ottenuto dall’indicatore relativo risulterà pari a zero). Le motivazioni della scelta
dell’Amministrazione Comunale di concedere l’impianto sportivo in gestione a terzi sono rinvenibili nella già citata
Deliberazione C.C. n. 141 dell'11/09/2014 (con la quale si approvavano le modalità di gestione mediante affidamento
in concessione a terzi - ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 - dell'impianto sportivo stesso tramite l'attivazione di
idonea procedura selettiva, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale ed individuando specifici
parametri di selezione).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Domanda: Art. 6 - Stipula e durata della convenzione. Disciplina concessione.
4.1) In relazione al punto b) garanzia dell’uso dell'impianto sportivo anche agli atleti non tesserati con il gestore, sulla
base delle disponibilità, applicando puntualmente le tariffe approvate ogni anno dalla Giunta Comunale. E’
indispensabile conoscere i criteri con i quali vengono stabilite le tariffe per poter fare un corretto piano economico
finanziario. In particolar modo se queste sono legate alle attuali spese di gestione.
4.2) In relazione al punto f) effettuare la manutenzione ordinaria dipendente dall'uso, così come definita dagli artt.
1576 e1609 del codice civile. Sono comprese nel concetto di manutenzione ordinaria tutte le attività necessarie al
mantenimento in efficienza di impianti, ...manutenzione dell'area parcheggio; non è presente a livello planimetrico la
zona definita come area parcheggio.
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4.3) In relazione al punto p) provvedere a propria cura e spesa ai controlli periodici obbligatori degli impianti
tecnologici e delle attrezzature necessarie per garantire la sicurezza dell'impianto sportivo. Tra gli interventi
obbligatori sono previsti la verifica degli estintori, il controllo dei sistemi di sicurezza, la manutenzione della caldaia e
tutti i servizi necessari al mantenimento della sicurezza in genere secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Verificare a propria cura e spese la tenso-struttura nei tempi e con la ricorrenza prevista dalla “Scheda Tecnica
Impianto” (sez. “Interventi di manutenzione”) allegata al presente avviso pubblico. E’ impensabile inserire nella
manutenzione ordinaria interventi che riguardano la struttura dell’impianto e che hanno oltretutto un costo molto
elevato (Intorno ai 50.000 Euro in caso di ritensionamento ogni 5 anni di gestione).
4) Risposta:
4.1) Le tariffe che il gestore dovrà applicare ai soggetti terzi utilizzatori dell’impianto sono quelle stabilite
dall’Amministrazione Comunale con propria Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 04/03/2015, che per quanto
riguarda il Palazzetto dello Sport “Mario D’Agata” sono le seguenti:
2015
2016
2017
allenamenti (tariffa oraria invernale)
€ 92,55
€ 93,11
€ 93,67
allenamenti (tariffa oraria estiva)
€ 20,12
€ 20,24
€ 20,36
partite ingresso gratuito o pagamento (tariffa invernale)
€ 185,10
€ 186,21
€ 187,33
partite ingresso gratuito o pagamento (tariffa estiva)
€ 40,24
€ 40,48
€ 40,72
Manifestazioni sportive una
€ 645,85
€ 649,73
€ 653,63
€ 1.668,95
€ 1.678,97
€ 1.689,04
Manifestazioni extrasportive una giornata
*ridotte del 50% in caso di utilizzo per 1/2 giornata
Si fa presente come tali tariffe siano soggette a rivalutazione annuale da parte della Giunta Comunale
4.2) Le aree oggetto della presente procedura di concessione in gestione sono quelle indicate dalle planimetrie allegate
al bando; per area parcheggio si intende pertanto quella di pertinenza dell’impianto sportivo, che si trova all’interno
della recinzione dello stesso, così come evidenziato nella planimetria relativa.
4.3) In risposta alla vostra domanda inerente le verifiche della tensostruttura dell’impianto sportivo, si precisa che
nell’anno 2015 è stato effettuato il collaudo decennale della struttura compreso il ritensionamento di tutte le travi,
risanamento delle parti ammalorate e serraggio degli agganci delle travi secondarie. E’ in corso la redazione del
nuovo piano di manutenzione nel quale saranno previste le seguenti verifiche:
-
verifica a cadenza annuale da effettuare anche con personale interno appositamente istruito (a carico del
gestore): dovrà essere eseguita l’ispezione visiva dello stato di conservazione (eventuale presenza di parti
arrugginite) delle funi e dei componenti delle travi piane che compongono la tensostruttura, compreso il controllo
visivo di tutti i dispositivi di ancoraggio. L’ispezione visiva può essere eseguita o da terra o con strumentazione
adeguata (con l’ausilio di piattaforme elevatrici o trabattelli e binocoli); spesa stimata € 500,00 circa;
-
verifica a cadenza quinquennale da effettuare con tecnico specializzato (a carico del gestore): dovrà essere
eseguito il rilievo geometrico di tutte le 7 travi di copertura e il rilievo tensionale a campione di almeno 3 funi
stabilizzanti (almeno una centrale e due laterali); spesa stimata € 5.000,00 circa. Se a seguito di detta verifica
emergesse la presenza di un rilassamento delle funi di copertura, si dovrà provvedere alla ritesatura delle stesse;
in tal caso l’intervento di ritesatura delle funi sarà a carico dell’Amministrazione Comunale;
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-
verifica con cadenza decennale (a carico dell’Amministrazione Comunale): collaudo decennale della struttura
con verifica tensionale di tutte le travi stabilizzanti e portanti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Domanda: Art. 7 - Responsabilità generali e obblighi del concessionario. Ai sensi dell'art. 4.1 del Regolamento per
la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, il soggetto concessionario dovrà comunque garantire una
disponibilità gratuita di minimo 30 giorni annui per lo svolgimento di manifestazioni promosse dall’Amministrazione
Comunale. A tal fine in sede di affidamento della gestione dell'impianto sarà consegnato all'affidatario il calendario
delle manifestazioni già previste per l'anno 2016. E’ impensabile non definire un limite massimo delle concessioni
gratuite (30 sono tra l’altro un numero spropositato considerati i 52 fine settimana in un anno) per poter effettuare il
piano economico le cui maggiori voci di entrata sono legate all’organizzazione di eventi nei fine settimana. Inoltre il
danno economico per il futuro gestore non è solamente sulla concessione gratuita del bene ma soprattutto nel dover
sostenere le spese vive quali riscaldamento, luce, acqua, pulizie e sorveglianza della struttura.
5) Risposta: Come già detto nella domanda, tale disposizione è stata inserita nel bando in quanto prevista dal vigente
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali. Si precisa che in tali giornate le utenze saranno a
carico dell’Amministrazione Comunale, che rimborserà al soggetto gestore dell’impianto sportivo i relativi costi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Domanda: Art. 10 – Revoca, recesso e risoluzione della concessione. L’Amministrazione si riserva il diritto di
recedere dal rapporto di concessione per motivi di pubblico interesse con obbligo di preavviso di mesi sei. Siamo a
richiedere specificatamente cosa si intende per motivi di pubblico interesse e comunque che venga riconosciuto e
rimborsato l'investimento economico relativo alle migliorie della struttura.
6) Risposta: La fattispecie è prevista per tutte le concessioni in gestione di immobili pubblici; per pubblico interesse
si intende una situazione del tutto eccezionale e non definibile a priori; si fa presente comunque che la convenzione
relativa alla concessione in gestione dell’impianto contemplerà il rimborso delle spese inerenti l’investimento
economico relativo alle migliorie dell’impianto sostenute dal gestore qualora la fattispecie dovesse verificarsi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Domanda: Sulla parete esterna esposta a nord è presente una struttura adibita alla disciplina dell'arrampicata
sportiva; l'area interessata da tale allestimento è identificata come impianto sportivo indipendente ed è attualmente
affidata in gestione a terzi. L'accesso alla suddetta struttura è comune con l'ingresso posteriore al palazzetto. Il
Gestore dell’impianto Arrampicata utilizzando l’ingresso comune posteriore deve perlomeno corrispondere al gestore
dell’impianto le spese di usura e di pulizia legate all’utilizzo della strada di accesso. Si richiede poi una verifica
tecnica delle strutture collegate alla copertura del palazzetto ed installate dal Gestore dell’impianto Arrampicata.
Infine si richiede se le utenze di luce e acqua e la tariffa sui rifiuti dell’Impianto Arrampicata siano allacciate
autonomamente dal resto della struttura con contatori dedicati oppure in carico alle utenze del futuro gestore della
struttura.
7) Risposta: In relazione ai costi della manutenzione dell'ingresso comune, si precisa che il gestore dell'area per
arrampicata sportiva si farà carico degli stessi, provvedendo direttamente alla manutenzione del lato destro del
vialetto d'ingresso.
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Per quanto riguarda la corrente elettrica, l'impianto di arrampicata è momentaneamente allacciato al Palazzetto, in
attesa che siano ultimate da Enel le procedure per l'allaccio di una utenza specifica; i costi relativi sono pertanto
temporaneamente contabilizzati con relativo contatore a defalco.
Per quanto riguarda i costi di riscaldamento si precisa che l'area dell'arrampicata non è asservita.
Per i costi di acqua si precisa che è presente una presa di attingimento dal pozzo; i costi elettrici relativi
all'attingimento dal pozzo e il canone di attingimento saranno contabilizzati separatamente e ripartiti in parti uguali tra
i due impianti sportivi (circa € 100,00 per ogni impianto).
Per quanto riguarda la tariffa sui rifiuti si precisa infine che ogni impianto sportivo pagherà quanto di pertinenza in
base alla relativa superficie di competenza.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Domanda: In riferimento all'avviso pubblico per la concessione in gestione dell'impianto sportivo Palazzetto dello
Sport "Mario D'Agata", siamo con la presente a chiedere chiarimenti sui requisiti che un eventuale RTI dovrà
possedere per partecipare a tale bando di gara. Più precisamente si chiede se il raggruppamento può essere composto
da una capogruppo che possiede tutti i requisiti indicati all'art. 2 dell'avviso e da una società mandante che ha come
scopo della propria attività interventi di efficientamento e riqualificazione energetica, la quale possiede i necessari
requisiti per poter progettare e costruire le migliorie impiantistiche previste dal bando e che verranno proposte in sede
di offerta.
8) Risposta: E’ ammessa la partecipazione di soggetti costituiti in raggruppamento temporaneo (RTI) anche con la
presenza di imprese idoneamente qualificate per eseguire i lavori oggetto di miglioria proposti in sede di offerta. In
caso di costituzione di RTI, il soggetto che intende assumere la gestione della struttura, dovrà assumere il ruolo di
capogruppo del RTI. Ciò in quanto l'aspetto gestionale costituisce la parte prevalente dell'affidamento. Nel caso in cui
l’impresa mandante intenda progettare e realizzare le migliorie impiantistiche previste dall’avviso pubblico (proposte
in sede di offerta), oltre al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal bando dovrà possedere i necessari
requisiti di qualificazione in ordine ai lavori che dovrà eseguire, ovvero:
-
possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per categorie di opere e classifiche di importi idonei ai lavori
da eseguire; in questo caso la tipologia e l’importo massimo dei lavori che l’impresa potrà eseguire sono definiti
dalla categoria e dalla classifica SOA di riferimento (l’importo massimo dei lavori che l’impresa potrà eseguire
sarà pari a quello indicato dalla relativa classifica accresciuto di un quinto, cioè incrementato del 20%);
-
qualora l’impresa non sia in possesso di attestazione SOA, possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n.
207/2010 idonei ai lavori da eseguire; in questo caso l’impresa potrà eseguire lavori per importo inferiore ad €
150.000,00 (comprensivo sia dell’importo dei lavori che di quello relativo agli oneri della sicurezza); se
l’importo dei lavori da realizzare risulta pari o superiore alla suddetta soglia di € 150.000,00, l’impresa mandante
non potrà effettuare i lavori; l’affidatario dovrà invece impegnarsi a fare eseguire gli stessi da impresa
idoneamente qualificata (attestazione SOA), da individuare mediante adozione di procedura ad evidenza
pubblica ai sensi del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
Arezzo, 6 novembre 2015
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