città di montesarchio - Comune di Montesarchio

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CITTÀ DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)
DELIBERA CONSILIARE N° 44 DEL 13 AGOSTO 2006
O G G E T T O : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’ASSEGNAZIONE E PER LA CESSIONE IN
PROPRIETA’ DELLE AREE COMPRESE NEL P.I.P. IN
LOCALITA’ MALEPASSO-BADIA (FORMULATO CON
I CRITERI DI CUI ALLE DELIBERE DI GIUNTA
REGIONALE N° 2090 DEL 17.11.2004 E 2108 DEL
29.12.2005)
L'ANNO DUEMILASEI il giorno tredici del mese di agosto alle ore 9,15 nel Palazzo del
Comune di Montesarchio, convocato con l'apposito avviso diramato dal Presidente del
Consiglio Comunale e ritualmente notificato nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica di eccezionale urgenza, in prima
convocazione.
PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ING. DELLO
IACOVO PELLEGRINO.
SONO PRESENTI IN AULA:
1) SINDACO IZZO ANTONIO
2) PROF. PEDICINI LUIGI
3) RAG. MAURIELLO GIUSEPPE
4) SIG. PARADISI SILVIO
5) ING. CECERE GIUSEPPE
6) GEOM. LANZOTTI ANTONIO
7) PROF. TINESSA ANTONIO
8) ING. DELLO IACOVO PELLEGRINO
9) DR. VAGLI VALTER LEONARDO
10) SIG. TANGREDI MICHELE
11) RAG. BENEDETTO MARCANTONIO 12)) PROF. COLANTUONI ANTONIO
13) ARCH. CECERE MICHELE DAVID 14) AVV. DELLO IACOVO FULVIO
15) DR. MATALUNI VINCENZO
SONO ASSENTI:
1) AVV. SANDOMENICO CARMELO 2) RAG. DI BLASIO ANTONIO
3) DR. NAZZARO RAFFAELE
4) DR. CAMPOBASSO GIOVANNI
5) DR. FINOZZI FILIPPO
6) SIG. SCHIPANI LUIGI
SI DA’ ATTO CHE IL CONSIGLIERE SCHIPANI LUIGI, PRESENTE DURANTE LA
VOTAZIONE DEI SINGOLI ARTICOLI DI TALE REGOLAMENTO, SI E’ ASSENTATO
PRIMA DELLA VOTAZIONE FINALE DELL’INTERO TESTO REGOLAMENTARE.
IL PRESIDENTE, constatato che sono presenti QUINDICI Componenti e sono assenti sei
consiglieri, sebbene invitati, essendo il numero degli intervenuti sufficiente per la validità
della seduta, invita a trattare l’argomento all’ordine del giorno.
Verbalizza la seduta il VICE Segretario Generale Dr. Riccardo LIMONGI.
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. n° 267/2000
Il Responsabile SETTORE TECNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE in ordine alla regolarità tecnica esprime
parere favorevole sulla proposta di delibera e di regolamento, depositati agli atti d’ufficio.
Montesarchio, lì 9 agosto 2006
IL Responsabile SETTORE TECNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(Dr. Silvio ADAMO)
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==
Il Responsabile SETTORE FINANZIARIO in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole sulla proposta di delibera e di regolamento, depositati agli atti d’ufficio.
Montesarchio, lì 9 agosto 2006
IL Responsabile SETTORE FINANZIARIO
(Dr. Silvio ADAMO)
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Introduce l’argomento … omissis …
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO degli interventi di cui alla trascrizione integrale da nastro
magnetico depositata agli atti del Consiglio quale parte documentale e
probatoria, integralmente riportati;
PREMESSO:
- Che il Comune di Montesarchio al fine di venire incontro, nel quadro di
ristrutturazione e ampliamento delle piccole e medie aziende, alla necessità
degli operatori economici, artigiani e industriali, mette a disposizione le aree
comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi in loc. Malepasso-Badia;
- Che la Regione Campania obbliga i comuni, che hanno ricevuto finanziamenti
relativi alla realizzazione di infrastrutture nelle aree P.I.P., a predisporre Bandi
pubblici per le assegnazione delle aree da concedere agli imprenditori formulato
con i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2090 del
17.11.2004 come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2108
del 29.12.2005;
CONSIDERATO:
- Che il Regolamento per le assegnazioni di lotti nell’ambito del P.I.P. in
località Malepasso-Badia del Comune di Montesarchio, approvato con D.C.C.
n. 16 del 11.04.2002, necessita di essere aggiornato con i dettami di cui alle
deliberazioni di Giunta Regionale sopra evidenziate;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 13.04.2006 è stato deliberato
di incaricare il Dott. Silvio Adamo, Responsabile del Settore Tecnico Attività
Produttive e Manutenzione Patrimonio Comunale, della rielaborazione del
Regolamento Assegnazione lotti area P.I.P. da formulare con i criteri di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2090 del 17 11. 2004 come modificata
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2108 del 29.12.2005;
Tutto ciò premesso e considerato;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO DELLA VOTAZIONE DEI SINGOLI ARTICOLI DI TALE
REGOLAMENTO, COME TESTUALMENTE RIPORTATA NELLA
PRESENTE DELIBERA;
VISTI:
- il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. n° 267/’00, espressi sulla proposta di delibera e di regolamento,
depositati agli atti d’ufficio dal Responsabile del Settore tecnico attivita’
produttive - Dr. Silvio ADAMO;
- il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.L.vo n. 267/00, espressi sulla proposta di delibera e di regolamento, depositati
agli atti d’ufficio dal Responsabile del Settore UFFICI FINANZIARI - Dr.
Silvio ADAMO;
ACCOLTO L’INVITO FORMULATO DAL PRESIDENTE DI
PROCEDERE
ALLA
VOTAZIONE
SULL’INTERO
TESTO
REGOLAMENTARE, QUALE RISULTANTE A SEGUITI DELLE
RETTIFICHE PROPOSTE E VOTATE PER SINGOLO ARTICOLO;
PRESENTI 15
ASTENUTI 3 (DELLO IACOVO FULVIO – MATALUNI – CECERE
MICHELE DAVID)
VOTANTI 12
FAVOREVOLI 11
CONTRARIO 1 (COLANTUONI)
DELIBERA
1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di approvare il Regolamento comunale, e suoi allegati, per l’assegnazione e
per la cessione in proprietà delle aree comprese nel piano per gli insediamenti
produttivi (industriali ed artigiani) in località malepasso-badia, elaborate
secondo le disposizioni impartite dalla Regione Campania Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2090 del 17.11.2004 come modificata dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2108 del 29.12.2005, il cui testo è
allegato alla presente per costitirne parte integrante e sostanziale.
IL VICE PRESIDENTE
(Ing. Pellegrino DELLO IACOVO)
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Riccardo LIMONGI)
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==
ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N° 44 DEL 13 AGOSTO 2006
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE E PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ
DELLE AREE COMPRESE NEL PIANO PER INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI
(DI TIPO INDUSTRIALE E/O ARTIGIANALE)
IN LOCALITÀ MALEPASSO-BADIA.
(APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 44 DEL 13 AGOSTO
2006)
(FORMULATO CON I CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA REGIONALE N. 2090 DEL 17 11. 2004 COME MODIFICATA
DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 2108 DEL
29.12.2005)
SOMMARIO
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21.
Art. 22.
Finalità e disciplina
Utilizzo delle aree
Assegnatari-beneficiari
Procedura ed Assegnazione delle aree
Domanda
Prezzo di cessione
Commissione
Graduatorie, criteri e proposte di assegnazione
Prelazioni
Assegnazioni ed obbligazioni successive
Costruzione degli immobili
Vincolo di destinazione
Partecipazione alle spese di gestione e costituzione di
consorzi obbligatori
Divieto di alienazione e concessione a terzi
Nullità del contratto di cessione
Sanzioni e penali
Rinunzia espressa all’ipoteca legale
Alligazione del Regolamento
Nullità degli atti
Destinazione dei corrispettivi di cessione dei suoli, delle
economie di spesa e dei fondi relativi ad opere non realizzate
Sistema informativo regionale
Disposizioni transitorie e finali
ALLEGATI:
ALLEGATO “A”: ESTRATTO DELLA RELAZIONE TECNICA E DI
COMPATIBILITA’ (Norme di attuazione) DI CUI AL
PROGETTO
URBANISTICO
DEL
“
PIANO
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
( SITO IN LOC.
MALEPASSO-BADIA) ATTUATIVO DELLA ZONA D1
DEL P.R.G. VIGENTE”
ALLEGATO “B”: SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO RELATIVA ALLA
CESSIONE DEL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ DI
AREA COMPRESA NEL PIANO DI INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO (P.I.P.) IN LOCALITA’ MALEPASSOBADIA.
Regolamento Comunale
per l’ Assegnazione e per la cessione in Proprietà
delle Aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi
(di tipo Industriale e/o Artigianale)
(Formulato con i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2090
del 17 11. 2004 come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
2108 del 29.12.2005)
Art. 1
Finalità e disciplina
Al fine di venire incontro, nel quadro di ristrutturazione delle piccole e medie
aziende, alla necessità degli operatori economici, artigiani e industriali, il
Comune di Montesarchio mette a disposizione le aree comprese nel Piano per
gli Insediamenti Produttivi in loc. Malepasso-Badia.
Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’ assegnazione
e per la cessione in proprietà delle aree comprese nel piano per insediamenti
produttivi di tipo industriale e/o artigianale nel Comune di Montesarchio
infrastrutturate con il concorso di contributi e/o finanziamenti regionali.
Art. 2
Utilizzo delle aree
L'Amministrazione Comunale, con riferimento al VI comma dell'art. 27 della
Legge 22-10-1971 n. 865, dopo aver acquisito a mezzo di procedura
espropriativa o di atti di cessione volontaria, nel rispetto della disciplina di cui al
TU 327/2001, o, comunque, con la normativa urbanistica vigente in materia,
applicabile al caso di specie, al patrimonio del Comune le aree comprese nei
piani di cui all'art. 1, utilizza, per ogni singola zona, limitatamente alla parte
destinata a lotti, tali aree mediante cessione in proprietà, per la realizzazione di
impianti relativi ad attività di carattere industriale e artigianale ai soggetti
beneficiari per la realizzazione di iniziative di carattere produttivo, secondo le
modalità di cui al presente Regolamento, nonché all’ ESTRATTO DELLA
RELAZIONE TECNICA E DI COMPATIBILITA’ (Norme di attuazione) di cui
al progetto urbanistico del “ PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ( SITO
IN LOC. MALEPASSO-BADIA) ATTUATIVO DELLA ZONA D1 DEL
P.R.G. VIGENTE” che al presente Regolamento si allega sub “A” per formarne
parte integrante e sostanziale.
Art. 3
Assegnatari-beneficiari
Possono concorrere alla assegnazione dei lotti nelle aree PIP, acquisite o da
acquisire ed urbanizzate con contributi e/o finanziamenti regionali, oltre che gli
Enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già
approvati dal CIPE e dalla Regione, le imprese costituite in forma singola o
associata, esercenti una o più delle attività produttive indicate nell’articolo 27 L.
865/1971 e ss. mm.ii.
Possono essere destinatari delle aree comprese nei piani per insediamenti
produttivi oltre che gli Enti pubblici e aziende a partecipazione statale
nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE e dalla Regione:
le imprese industriali sia in forma singola che associata;
le imprese artigianali sia in forma singola che associata;
i gruppi associati che presentino consistenti programmi per la creazione di
nuove aziende industriali e artigiane, nell'ambito delle singole zone d'intervento;
La qualifica di esercente attività produttive dovrà essere comprovata
dall’iscrizione nel registro delle imprese o da certificazione equipollente nel
caso di imprese non aventi sede in Italia.
Art. 4
Procedura ed Assegnazione delle aree
La cessione in proprietà delle aree comprese nei piani di intervento di cui all'art.
1; avverrà ai sensi della L.449/97 art.49 c.17 che ha modificato la L.865/71
art.27. e con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Le aree disponibili nel P.I.P., ai sensi dell’art. 27 della L. 865/71 e s.m. sono
cedute in diritto di proprietà, a seguito di procedura di evidenza pubblica indetta
dal Comune nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, nei
trenta giorni successivi alla data di completamento delle formalità di trascrizione
immobiliare degli atti relativi all’acquisizione.
Il bando è predisposto dal Settore Tecnico per le Attività Produttive e deve
essere conforme alla normativa nazionale e comunitaria ed alle norme
urbanistiche generali vigenti, oltre a disciplinare le eventuali destinazioni
ammissibili.
Il bando deve indicare e contenere:
a). l’elenco dei lotti disponibili e la superficie di ogni singolo lotto;
b). il prezzo di cessione a metro quadrato e quello per ogni singolo lotto, con
indicazione della quota relativa all’acquisizione del lotto e di quella riferita alle
opere di urbanizzazione, nonchè i termini e le modalità di pagamento;
c). Le modalità di presentazione delle istanze;
d). l’obbligo di corredare l’ istanza di assegnazione con i seguenti atti:
1)relazione di massima indicante gli obiettivi d’impresa che si intendono
raggiungere, l’occupazione prevista, esistente ed eventualmente aggiuntiva,
2)scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento prevista con
specificazione delle superfici da impegnarsi e della vocazione d’uso (superficie
coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, laboratori, uffici, ecc.), che
giustifichi la richiesta di assegnazione dell’area, e la misura della superficie
richiesta;
e). i parametri di valutazione delle istanze di assegnazione avuto riguardo agli
obiettivi e finalità della relazione di cui alla lett. d) n. 1) e gli ulteriori criteri di
priorità fissati dal presente regolamento, oltre a quelli stabiliti dal disciplinare
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2090 del 17 novembre 2004
come mod. ed integr. dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2108 del
29.12.2005;
f). i tempi e le modalità di utilizzo del lotto, i vincoli e le prescrizioni previste a
pena di decadenza dell’ assegnazione e/o risoluzione della convenzione, nonché
le condizioni relative ai successivi trasferimenti di diritti reali sui lotti in
assegnazione che dovranno essere idonee ad evitare fenomeni di carattere
speculativo;
g). gli indici ed i parametri edilizi, di parcheggio, di aree a verde, ecc.;
h). la scadenza del bando.
i). lo schema della convenzione tipo.
Gli atti della procedura di cui sopra sono preventivamente trasmessi, ai fini
dell’approvazione, al competente Assessorato della Regione Campania che, nel
termine di trenta giorni dalla ricezione, può formulare eventuali osservazioni;
decorso tale termine, in assenza di rilievi, gli atti si intendono approvati.
La predetta approvazione regionale di cui sopra costituisce condizione di avvio
della procedura di assegnazione dei lotti.
Il Responsabile del Settore Comunale competente, con proprio atto, approva lo
schema del bando di concorso, lo schema di domanda ed eventualmente altri
schemi ritenuti utili ai fini della semplificazione del procedimento per la
cessione delle aree P.I.P., entro trenta giorni dalla scadenza del termine
assegnato alla Regione Campania per formulare eventuali osservazioni.
Al bando dovrà essere data la massima diffusione sia a livello locale che
provinciale e sia mediante pubblicazione sul sito internet del comune.
Nei quindi giorni successivi alla scadenza del termine del bando, salvo proroghe
determinate dall’eccessivo numero di richieste pervenute, la commissione, di cui
al successivo art. 7, si pronuncerà sulle domande pervenute, formerà e renderà
pubblica la “graduatoria” da proporre al Consiglio Comunale, che effettuerà le
assegnazioni nella prima seduta utile. Detta graduatoria resterà pubblicata
all’Albo pretorio per dieci giorni consecutivi.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso da inoltrare nei successivi
quindici giorni al Responsabile del Settore Tecnico per le Attività Produttive.
I lotti non ceduti a seguito dell’espletamento di procedure di evidenza pubblica,
per assenza di istanze ammissibili, possono essere assegnati, con procedura
negoziata previa deliberazione di Giunta Comunale e nel rispetto dei criteri di
assegnazione predeterminati, alle aziende che singolarmente ne facciano
richiesta.
Al proprietario del suolo interessato dalla procedura di acquisizione, a
condizione che il titolo di proprietà sia antecedente alla data di adozione dello
strumento urbanistico generale (P.R.G.) che ha destinato il suolo a insediamenti
produttivi, possono essere assegnati non più di due lotti, tenendo conto della
quota percentuale delle aree già di proprietà rispetto alla superficie dell’intera
area PIP.
Inoltre, a ciascuno dei proprietari interessati non possono assegnarsi lotti aventi,
nel loro insieme, una superficie complessiva superiore al 10 % dell’area PIP ed a
tali proprietari non può essere assegnata un’area complessiva superiore al 25 %
dell’area PIP.
L’ assegnazione è subordinata alla condizione risolutiva della diretta
utilizzazione del lotto da parte dell’originario proprietario del suolo o da società
da questi partecipata in misura superiore al 50% del capitale sociale, con il
vincolo di incedibilità a terzi, anche in regime di locazione o comodato d’uso,
del manufatto realizzato per almeno un quinquennio dalla data di avvio
dell’attività produttiva.
Art. 5
Domanda
La domanda in competente bollo, secondo lo schema approvato unitamente al
Bando, deve contenere:
- dati anagrafici domicilio fiscale e residenza del titolare dell’impresa
indivifduale o collettiva, o di tutti i soggetti investiti della rappresentanza
sociale e dei poteri di firma idonei ad impegnare l’ente all’esterno;
- ragione sociale dell’impresa, sede, durata, oggetto, attività e Partita IVA;
- l’estensione minima dell’area necessaria alla realizzazione dell’investimento;
- attestato di versamento pari ad €. 350,00 sul c.c.p. 11576824 intestato al
Comune di Montesarchio Servizio di Tesoreria causale “Spese istruttoria
assegnazione lotti P.I.P.”;
- ogni altra notizia e dato richiesti dallo schema di domanda
deve essere obbligatoriamente corredata da:
A) un “programma di sviluppo aziendale di breve e medio termine” a firma del
titolare dell’impresa e/o dal legale rappresentante delle persone giuridiche o
del soggetto interessato, contenente:
- l’indicazione dell’ attività che si intende svolgere nelle aree del Piano;
- l’entità e la programmazione dell’investimento;
- i tempi di attuazione dello stesso;
- gli obiettivi d’impresa che si intendono raggiungere;
- il piano occupazionale previsto, esistente ed eventualmente aggiuntivo;
- il relativo piano economico e finanziario di massima dell’investimento con la
specificazione , se si ricorre al credito o alle contribuzioni pubbliche, del tipo
di finanziamento e della sua entità;
B) Relazione tecnica illustrativa, a firma di un tecnico abilitato, attestante:
- la descrizione del ciclo lavorativo;
- la tipologia di intervento costruttivo richiesto;
- le superfici e la volumetrie che si intendono realizzare, distinte per le diverse
destinazioni: e vocazione d’uso (superficie coperta, superficie scoperta, area
lavorazioni, laboratori, uffici, reparti produttivi, servizi, strutture per
commercializzazione, nonché superfici destinate a parcheggi, aree a verde
ecc.;
- una dichiarazione di compatibilità ambientale con espresso riferimento ad
ogni forma di inquinamento (dell’aria, del suolo, delle acque nonché
acustico);
- modalità di smaltimento dei rifiuti e delle acque;
C) progetto (planimetria e relazione tecnico-descrittiva delle opere relative
all’intervento da realizzare) a firma di un tecnico abilitato;
D) attestato rilasciato da parte di un istituto di credito che evidenzi le capacità
economico – patrimoniali – finanziarie del soggetto richiedente;
E) certificato d’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane (se rientrante in tale
categoria);
F) (eventuale) dichiarazione attestante che trattasi di attività particolarmente
rumorosa e molesta;
G) (eventuale) certificato rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale attestante
che la sede dell’attività (che si intende delocalizzare) viene svolta in locali
inagibili e insufficienti e/o non idonei;
H) (eventuale) certificato giudiziario attestante la procedura di sfratto o altra
documentazione attestante l’esistenza di un avviato procedimento per la
richiesta di sgombro del locale da parte del proprietario che si intende
delocalizzare l’attività;
I) eventuali altre certificazioni;
Art. 6
Prezzo di cessione
Il prezzo di cessione delle aree verrà determinato dal Consiglio Comunale,
competente ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del T.U. EE.LL. approvato
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) in misura pari al costo per metro quadrato
sostenuto dall’amministrazione comunale per la loro acquisizione, maggiorato
della quota percentuale di incidenza per metro quadrato delle spese per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, al netto dei contributi erogati dalla
Regione Campania e di altri eventuali finanziamenti a fondo perduto di Enti
Pubblici (integrazione disposta con deliberazione consiliare n° 12 del 3 aprile 2014).
Il suddetto prezzo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:
- a) il 25% dell’intero, a titolo di caparra confirmatoria, entro 15 giorni dalla
ricezione della comunicazione di assegnazione effettuata in esecuzione
della deliberazione del Consiglio Comunale di assegnazione dei lotti;
- b) il 50% dell’intero, all’atto della sottoscrizione del verbale di immissione
nella detenzione dell’area;
- c) il residuo 25% corrispondente al saldo, entro il trentesimo giorno
antecedente a quello fissato per la sottoscrizione del contratto definitivo di
cessione dell’area;
------------------------------------------------------------------------------------------------Integrazione disposta con deliberazione consiliare n° 55 del 5 dicembre 2013
3. Con effetti "ex tunc", Il prezzo di cessione delle aree, per i lotti in relazione ai
quali l'acquisizione comporta oneri maggiori rispetto al prezzo fissato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.09.2008 a causa di
contenziosi per la definizione della procedura espropriativa, viene ridotto del
20% del costo sostenuto per l'acquisizione.
4. La riduzione di cui al punto precedente sarà riproporzionata, ove necessario,
in maniera tale da non determinare un prezzo di cessione, per i singoli lotti,
inferiore a quello stabilito con la deliberazione consiliare di cui al precedente
capoverso.
------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 7
Commissione
E’ istituita una Commissione con funzioni istruttorie e propositive, cui sono
demandati i compiti di formare la graduatoria.
Essa è così composta:
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive o suo delegato Presidente
Responsabile del Settore competente al rilascio del permesso a costruire membro
Responsabile comunale del Servizio Commercio - membro
Svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente
dell’Amministrazione nominato dal Presidente;
Essa propone al Consiglio Comunale le assegnazioni dei lotti, indicandone il
numero, la localizzazione ed i destinatari sulla base delle graduatorie di cui in
seguito.
Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno due
componenti.
Art. 8
Graduatorie, criteri e proposte di assegnazione
Nell’assegnazione dei lotti dovranno privilegiarsi le aziende costrette a
delocalizzarsi per ragioni ambientali o di sicurezza perché non più compatibili
con le destinazioni d’uso dello strumento urbanistico vigente e le aziende in
locazione in immobili ubicati nel territorio comunale nonché i consorzi di
piccole imprese e/o artigiani di Montesarchio.
Il bando di assegnazione delle aree potrà inoltre destinare alle aziende aventi
sede nel territorio del Comune in cui ricade l’area PIP una quota di riserva non
superiore al 20% delle aree che residuano a seguito delle assegnazioni di cui al
comma precedente, garantendo, in ogni caso, carattere di concorsualità alla
procedura di assegnazione di tali aree.
L’Amministrazione potrà assegnare non più di due lotti al/i proprietario/i del
suolo interessato/i dalla procedura di acquisizione, a condizione che il titolo di
proprietà sia antecedente alla data di adozione dello strumento urbanistico
generale che ha destinato il suolo a insediamenti produttivi, tenendo conto della
quota percentuale delle aree già di proprietà rispetto alla superficie dell’intera
area PIP, con i seguenti limiti:
-che a ciascuno dei proprietari interessati non possano assegnarsi lotti aventi, nel
loro insieme, una superficie complessiva superiore al 10 % dell’area PIP;
-che a tali proprietari non venga assegnata un’area complessiva superiore al 25%
dell’area PIP;
le predette assegnazioni saranno subordinate alla condizione risolutiva della
diretta utilizzazione del lotto da parte dell’originario proprietario del suolo o da
società da questi partecipata in misura superiore al 50% del capitale sociale, con
il vincolo di incedibilità a terzi, anche in regime di locazione o comodato d’uso,
del manufatto realizzato per almeno un quinquennio dalla data di avvio
dell’attività produttiva.
Art. 9
Prelazioni
Fermo restando i criteri di cui sopra, godranno di precedenza le istanze
presentate da Enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di
programmi già approvati dal CIPE e dalla Regione, Consorzi di piccole imprese
e/o artigiani di Montesarchio, ed inoltre saranno preferiti i soggetti che
comproveranno la loro condizione con la documentazione indicata a latere di
ciascuno di essi, secondo il seguente ordine di priorità:
SOGGETTI PREFERITI
Soggetti con la disponibilità liquida ed
esigibile dei fondi necessari all’intero
investimento
DOCUMENTAZIONE
a)Idonea documentazione di un
istituto bancario e/o creditizio;
b)Impegno irrevocabile ad investire
quanto risulta dal piano economico
e finanziario e comunque quanto è
necessario all’inizio della attività da
svolgere;
Soggetti in possesso di delibera o decreto a)Idonea documentazione dell’ Ente
di finanziamento di un Ente pubblico o di pubblico promittente e/o del
un soggetto privato dei fondi necessari soggetto privato promittente
all’intero investimento
Soggetti con la disponibilità liquida ed a)Idonea documentazione di un
esigibile dei fondi necessari all’acquisto istituto bancario e/o creditizio
dell’area
b)Impegno irrevocabile ad investire
quanto è necessario per l’acquisto
dell’area
Soggetti in possesso di una delibera o a)Idonea documentazione dell’ Ente
decreto di finanziamento di un Ente pubblico promettente e/o del
pubblico o di un soggetto privato dei soggetto privato promittente
fondi necessari all’acquisto dell’area
Soggetti che hanno richiesto di accedere a) idonea documentazione rilasciata
alle provvidenze di finanziamenti dall’ Ente pubblico presso il quale è
pubblici e/o privati
giacente
la
richiesta
di
finanziamento attestante l’entità
dello stesso, la causale della
richiesta, lo stato di attuazione della
richiesta, i tempi del suo
ottenimento e considerazioni circa
l’esito della richiesta;
b)impegno di assolvere, con la
diligenza del pater familias, a tutte
le
azioni
necessarie
mirate
all’ottenimento del finanziamento;
Soggetti che intendono accedere alle a) impegno di assolvere, con la
provvidenze di finanziamenti pubblici diligenza del pater familias, a tutte
e/o privati
le
azioni
necessarie
mirate
all’ottenimento del finanziamento
Art. 10
Assegnazioni ed obbligazioni successive
Entro sei mesi dalla comunicazione della data di assegnazione del lotto
effettuata in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, il titolare
della assegnazione è tenuto a presentare tutti gli atti necessari richiesti dal
Comune per l'approvazione del progetto di costruzione dell'immobile. La
mancata presentazione del progetto nei termini di cui sopra comporterà la
decadenza dall'assegnazione con conseguente scorrimento della graduatoria e, in
caso di esaurimento di quest’ultima, con assegnazione del lotto a singolo
richiedente ai sensi del precedente art. 4.
Entro i successivi tre mesi, l’ assegnatario, a sua cura e spese, dovrà produrre il
tipo di frazionamento catastale dell’area assegnata debitamente approvato dall’
Agenzia del Teritorio di Benevento.
Entro ulteriori due mesi dovrà procedersi alla stipulazione del contratto a spese
del richiedente.
Il mancato rispetto di detto ultimo termine, se non motivato da cause di forza
maggiore, fa venire meno l'assegnazione e l'assegnatario perde la caparra
confirmatoria versata par mancato rispetto degli obblighi assunti con la
accettazione della assegnazione ed il versamento della caparra stessa.
Tra il Comune e l’acquirente viene stipulata una convenzione per atto pubblico o
pubblico amministrativo conforme allo SCHEMA che al presente Regolamento
si allega sub “B” per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale
vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell’acquirente e le sanzioni per la
loro inosservanza ed in particolare:
a) il corrispettivo della cessione e le modalità del relativo versamento;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche dei manufatti da realizzare;
c) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione dei manufatti;
d) la clausola espressa di decadenza dall’assegnazione e di risoluzione della
convenzione, nel caso di mancato completamento dei lavori entro
ventiquattro mesi continui dalla data della assegnazione, e comunque non
oltre i maggiori termini di cui all’art. 11 del presente regolamento, nonché di
incameramento da parte del Comune di quanto versato quale corrispettivo e
di acquisizione al patrimonio comunale del lotto e di quanto su di esso
realizzato; il termine di 24 mesi è prorogabile su istanza di parte, una sola
volta e per documentate ragioni di forza maggiore, per un periodo di dodici
mesi;
e) l’obbligo dell’assegnatario di rispettare le condizioni previste dal bando
relative al trasferimento di diritti reali sull’area in assegnazione;
f) l’obbligo dell’ assegnatario di accollarsi le quote di spesa per la gestione e la
manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni.
g) l’obbligo di partecipazione al consorzio degli assegnatari dei lotti nella
singola area PIP per la gestione e manutenzione delle opere di
urbanizzazione e dei servizi comuni del PIP, senza oneri per il Comune.
Art. 11
Costruzione degli immobili
Gli acquirenti delle aree dovranno iniziare ed ultimare la realizzazione del
progetto approvato entro i termini fissati dal permesso a costruire che dovrà
essere ritirato entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto/convenzione,
salvo la concessione di periodi di proroga per cause di forza maggiore
debitamente comprovate e ritenute valide dall'Amministrazione Comunale.
Art. 12
Vincolo di destinazione
I locali che nel progetto approvato risultino destinati a determinare attività
industriali o artigianali, rimangono vincolati a tale destinazione salvo nuova e/o
diversa destinazione impressa dal Consiglio Comunale previo parere della
Commissione Comunale di cui al presente regolamento, su richiesta motivata
degli interessati, o per l'entrata in vigore di una diversa sopravvenuta disciplina
urbanistica.
Art. 13
Partecipazione alle spese di gestione e costituzione di consorzi obbligatori
L’ assegnatario è obbligato a partecipare alle quote di spesa per la gestione e la
manutenzione nell’area PIP delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni.
E’ obbligatoria la formazione di un consorzio di tutte le imprese assegnatarie dei
lotti quando risulti conferito almeno il 70 % della superficie utile.
Ai consorzi partecipa obbligatoriamente il Comune per una quota non superiore
ad 1/3 del capitale sociale.
Il consorzio assume la gestione delle aree PIP, delle opere di urbanizzazione e
dei servizi comuni senza alcun onere per l’ amministrazione comunale, ancorché
aderente al consorzio stesso.
Art. 14
Divieto di alienazione e concessione a terzi
Non è ammessa l’alienazione del diritto di proprietà, né la cessione a terzi, a
qualsiasi titolo (locazione, comodato, uso, ecc), se non trascorsi 5 (cinque) anni
dalla data della concessione dell’agibilità, salvo casi di forza maggiore e
comunque su autorizzazione del Consiglio Comunale, sentito il parere della
Commissione comunale di cui al presente regolamento.
L'Amministrazione Comunale si riserva comunque, in caso di alienazione; il
diritto di prelazione.
Art. 15
Nullità del contratto di cessione
La vendita sarà nulla in caso di trasferimento non autorizzato della proprietà o di
cessione ad altro titolo ugualmente non autorizzata.
Art. 16
Sanzioni e penali
La violazione di tutte le norme, prescrizioni e termini di cui al presente
regolamento potrà comportare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
Comunale, la risoluzione dell’assegnazione, in via subordinata, l’applicazione,
in via amministrativa, di una sanzione pecuniaria rapportata alla inadempienza
perpetrata, tenendo conto dei danni e/o effetti prodottisi e comunque in misura
non superiore al valore venale di mercato delle opere o manufatti già realizzati.
Detta sanzione sarà determinata dal Responsabile del Servizio comunale
competente, sentita la commissione di cui al presente regolamento.
In ogni caso l’assegnatario-cessionario dell’area e suoi aventi titolo, sia a titolo
universale che parziale, sia per atti inter vivos che mortis causa, sia in buona
fede che in mala fede sono solidalmente responsabili nel pagamento della
sanzione, di cui al comma precedente.
Art. 17
Rinunzia espressa all’ipoteca legale
L'Amministrazione Comunale rinunzia all'ipoteca legale esonerando il Dirigente
dell’Agenzia del Territorio Competente (ex Conservatore dei Registri
Immobiliari) da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 18
Alligazione del Regolamento
Nei contratti di cessione della proprietà delle aree, come nel caso di successivi
atti di compravendita, sia delle aree che degli immobili, dovrà essere allegato,
per consentirne la trascrizione, il presente regolamento in modo che tutte le
norme in esso contenute siano opponibili ai terzi.
Art. 19
Nullità degli atti
Gli atti stipulati in contrasto o comunque contenenti patti contrari alle precedenti
norme sono nulli.
Art. 20
Destinazione dei corrispettivi di cessione dei suoli,
delle economie di spesa e dei fondi relativi ad opere non realizzate
I corrispettivi derivanti dalla cessione dei suoli, detratti i costi sostenuti con
risorse comunali per l’acquisizione ed infrastrutturazione dell’area PIP, sono
utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di ulteriori opere strettamente
connesse al completamento del PIP finanziato ed eventuali altre opere
nell’ambito del PIP vigente.
Nel caso in cui tutte le opere connesse al completamento del PIP finanziato e/o
vigente siano state realizzate e tale condizione risulti attestata dal competente
organo comunale, i corrispettivi di cui al punto 1 sono utilizzabili con le
modalità stabilite dall’art. 35 - comma 4 - L.R. 15/2002.
Non sussiste per il Comune di Montesarchio l’obbligo di gestione separata e di
conseguente rendiconto provvedendo l’Ente all’acquisizione delle aree con
risorse proprie.
Art. 21
Sistema informativo regionale
Il Comune, in quanto beneficiario di sostegni regionali, fornirà al sistema
informativo regionale tutti i dati relativi alla utilizzazione delle aree urbanizzate
impegnandosi a fornire, con la periodicità richiesta dal sistema stesso,
l’aggiornamento dei dati.
Art. 22
Disposizioni transitorie e finali
Sono fatte salve le richieste di permesso di costruire in corso di istruttoria
rispettose delle previgenti disposizioni regolamentari e delle vigenti norme
urbanistiche.
L’Amministrazione si riserva di valutare le richieste, gia presentate, di
riconfigurazione dei lotti e dei permessi di costruire che dovessero comportare la
riconfigurazione dei lotti stessi, provvedendo alla loro approvazione, qualora,
dette richieste dovessero essere compatibili con le disposizioni del P.I.P.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano all’ area PIP.
ALLEGATI:
N.
ALLEGATO
1 ESTRATTO DELLA RELAZIONE TECNICA E DI A
COMPATIBILITA’ (Norme di attuazione) DI CUI
PROGETTO
URBANISTICO
DEL
“
PIANO
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ( SITO IN LOC.
MALEPASSO-BADIA) ATTUATIVO DELLA ZONA D1
DEL P.R.G. VIGENTE”
2 SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO RELATIVA ALLA B
CESSIONE DEL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ DI
AREA COMPRESA NEL PIANO DI INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO (P.I.P.) IN LOCALITA’ MALEPASSOBADIA.
ALLEGATO “A”
COMUNE DI MONTESARCHIO
(Provincia di Benevento)
ESTRATTO
DELLA RELAZIONE TECNICA E DI COMPATIBILITA’
DI CUI AL PROGETTO URBANISTICO DEL “ PIANO INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI ( SITO IN LOC. MALEPASSO-BADIA) ATTUATIVO
DELLA ZONA D1 DEL P.R.G. VIGENTE”
NORME DI ATTUAZIONE
SOMMARIO
CAPO I
GENERALITA’
ART. 1 Elementi costitutivi del P.I.P.
ART. 2 Ambito di applicazione ed efficacia del Piano
ART. 3 Rapporto con la pianificazione sovraordinata e di settore
ART. 4 Destinazioni d’uso dell’ambito di Piano
ART. 5 Attuazione e gestione del Piano
ART. 6 Ripartizione dei costi di attuazione e di gestione delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e delle attrezzature tecnologiche
ART. 7 Convenzione tra Comune e assegnatari
ART. 8 Indici e parametri urbanistici: abbreviazioni
CAPO II ATTIVITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA
ART. 9 Indici e parametri
ART. 10 DA - insediamenti artigianali
ART. 11 DCG – insediamenti commerciali in grandi strutture di vendita
ART. 12 DIC - insediamenti industriali di completamento e/o saturi
ART. 13 DAC - insediamenti artigianali di completamento e/o saturi
ART. 14 DC - insediamenti commerciali di completamento e/o saturi
ART. 15 DMR – ristrutturazione insediamenti residenziali e produttivi
preesistenti
ART. 16 DTA – riqualificazione insediamenti turistico-alberghieri
ART. 17 DZ - attrezzature private di interesse collettivo
ART. 18 DT – servizi tecnologici
ART. 19 DF - attrezzature di uso pubblico
ART. 20 Aree destinate a verde vivo
ART. 21 Fascia di rispetto S.S. n.7 “Appia”
ART. 22 Distanza dalle strade e recinzioni dei lotti
ART. 23 Fascia di protezione alvei torrentizi
ART. 24 Caratteristiche e dotazioni degli edifici produttivi
ART. 25 Accessi carrabili e viabilità interna degli insediamenti
ART. 26 Volumi tecnici complementari
ART. 27 Norme di decoro architettonico
CAPO III NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI
ART. 28 Norme generali di sicurezza
ART. 29 Prescrizioni generali antincendio
ART. 30 Condutture di gas ed elettriche – Serbatoi GPL
ART. 31 Altri requisiti relativi alla sicurezza
ART. 32 Forni e camini industriali
CAPO IV NORME IGIENICHE E AMBIENTALI
ART. 33 Norme generali
ART. 34 Contenimento dei consumi energetici ed eliminazione delle barriere
architettoniche
ART. 35 Requisiti relativi alla purezza dell’aria
ART. 36 Pozzi, vasche, cisterne per acqua potabile
ART. 37 Modalità generali di scarico delle acque
ART. 38 Scarichi liquidi degli insediamenti produttivi
ART. 39 Altri scarichi industriali
ART. 40 Serbatoi di carburante e di oli combustibili
ART. 41 Scarichi di vapori e di gas - norme antismog
CAPO I
GENERALITA’
ART. 1
Elementi costitutivi del P.I.P.
Sono elementi costitutivi del Piano di Insediamenti Produttivi (PIP) del Comune
di
Montesarchio gli elaborati di seguito elencati:
Elaborati serie “F” – Fascicolati
01-F1 Relazione illustrativa
02-F2 Norme di Attuazione
03-F3 Elenchi Catastali
Elaborati serie “A” – Analisi urbanistica e territoriale
04-A1 Stralcio PRG vigente 1:5000
05-A2 Stato di fatto 1:2000
06-A3 Planimetria catastale 1:2000
Elaborati serie “P” – Progetto
07-P1 Zonizzazione generale (su catastale) 1:2000
08-P2 Zonizzazione generale 1:2000
09-P3 Planovolumetrico 1:1000
10-P4.1 Lottizzazione e destinazione d’uso 1:1000
11-P4.2 Lottizzazione e destinazione d’uso 1:1000
12-P5 Viabilità - parcheggi - sezioni tipo e alberature 1:2000
13-P6 Infrastrutture a rete 1:2000
14-P7.1 Profili regolatori 1:200
15-P7.2 Profili regolatori 1:200
16-P7.3 Profili regolatori 1:200
17-P7.4 Profili regolatori 1:200
18-P7.5 Profili regolatori 1:200
19-P7.6 Profili regolatori 1:200
20-P7.7 Profili regolatori 1:200
ART. 2
Ambito di applicazione ed efficacia del Piano
Il presente Piano di Insediamenti Produttivi (PIP) disciplina la Zona D1 –
produttiva consolidata del P.R.G. vigente, approvato con Decreto conformativo
del Presidente della Provincia di Benevento prot.gen.n.30396 dell’08.10.2003 –
n.63 del Registro dei Decreti – pubblicato sul B.U.R.C. n.51 del 03.11.2003.
L’attuazione degli interventi descritti e disciplinati negli elaborati grafici e
normativi di cui al precedente articolo è finalizzata alla realizzazione o
ristrutturazione delle sedi produttive per aziende industriali, artigianali,
commerciali, turistico-ricettive e di servizi.
Il presente Piano, la cui validità decennale decorre comunque dalla data di
approvazione, ha valore ed efficacia di Piano Particolareggiato Esecutivo, ai
sensi della Legge Urbanistica n. 1150 del 17 Agosto 1942 e della Legge
Regionale n. 14 del 20.3.1982, come modificata dalla Legge Regionale n. 07 del
27/04/1998.
ART. 3
Rapporto con la pianificazione sovraordinata e di settore
L’ambito del presente PIP è ricompreso in massima parte all’interno della Zona
R.U.A (Recupero Urbanistico-edilizio e restauro paesistico Ambientale) del
Piano Territoriale Paesistico – Ambito Massiccio del Taburno (approvato con
D.M. del 30/09/1996 - G.U. n.251 del 25/10/1996), disciplinata dall’art. 18 delle
Norme di Attuazione di detto Piano Paesistico, ed in minima parte nella Zona
R.A.C. (Riqualificazione delle Aree di Cava) disciplinata dall’art. 20 delle stesse
Norme, nonché è conforme al P.R.G. approvato, che classifica l’intero ambito
come Zona D1 - produttiva consolidata.
Per l’ambito ricadente nel perimetro della suddetta Zona R.A.C.
(Riqualificazione delle Aree di Cava) il presente Piano assume valore di piano di
dettaglio ai sensi dell’art. 20 delle Norme di Attuazione del P.T.P.
Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano di
Insediamenti Produttivi dovranno essere attuate conformemente allo studio
geologico redatto dai Geologi Dott. Fulvio Mastantuono e Dott.ssa Concetta
Porto, nonché al Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni rischio
idrogeologico più alto dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e
Volturno ed ai relativi Piani Stralcio adottati dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità in data 25.02.2003 (G.U.R.I. n.88 del 15.04.2003).
Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative
del presente piano e le previsioni dei detti piani e studi geosismici e
idrogeologici, prevalgono le disposizioni di questi ultimi. E’ comunque sempre
prescritto il rispetto della normativa tecnica vigente emanata in forza delle leggi
02/02/1974 n.64 e 05/11/1971 n.1086.
Conformemente alla concertazione con la Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS.
e la Soprintendenza Archeologica, ai sensi dell’art. 5 della Normativa del Piano
Territoriale Paesistico Vigente, avvenuta con “Conferenza di Servizi del
07.07.98”, con la quale furono determinati i “Nuclei e complessi rurali di valore
storico ed ambientale”, si prescrive per eventuali attività edilizie relative alla
Masseria Bassano, ricadente nella Zona DMR del presente Piano, l’osservanza
dell’art.15 delle Norme di Attuazione del P.R.G. e delle prescrizioni del P.T.P.
vigente.
Il presente piano si attua conformemente al Piano di Zonizzazione Acustica
approvato con delibera di C.C. n.82 del 19.07.1998, nonché allo Strumento di
Intervento per l’Apparato Distributivo (SIAD) di cui alla L.R. n.1/2000,
approvato con delibera di C.C. n.31 del 27.06.2001, corredato di Visto di
conformità regionale emesso con Delibera di G.R. n.7156 del 27.12.2001
(BURC n.8 del 04.02.2002).
ART. 4
Destinazioni d’uso dell’ambito di Piano
L’intero ambito del PIP è suddiviso nelle seguenti classificazioni:
DA insediamenti artigianali
DCG insediamenti commerciali in grandi strutture di vendita
DIC insediamenti industriali di completamento e/o saturi
DAC insediamenti artigianali di completamento e/o saturi
DC insediamenti commerciali di completamento e/o saturi
DMR ristrutturazione insediamenti residenziali e produttivi preesistenti
DTA riqualificazione insediamenti turistico-alberghieri
DZ attrezzature private di interesse collettivo
DT servizi tecnologici
DF attrezzature di uso pubblico (parcheggi, verde pubblico, ecc.)
Aree destinate a verde vivo
Fascia di rispetto S.S. Appia n.7 (DM 12/11/1962)
Fascia di protezione degli alvei torrentizi (L.R. n.14/82 – D.Lgs. 22.01.2004
n.41 – P.T.P)
ART. 5
Attuazione e gestione del Piano
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le attrezzature di
servizio agli insediamenti, sono realizzate dall’Amministrazione Comunale
conformemente alle previsioni del presente Piano.
L’attuazione degli interventi edilizi previsti dal presente Piano avviene mediante
rilascio del relativo titolo abilitativo.
Conformemente a quanto previsto dall’art.21 del P.R.G. vigente è consentita la
costruzione di un alloggio residenziale per ciascuna azienda ad uso del titolare o
del personale addetto alla sorveglianza, custodia e manutenzione della struttura
stessa, nella misura massima di 1/5 della potenzialità edificatoria della superficie
fondiaria destinata all’intervento e fino ad un massimo di 450 mc. per ogni
impianto commerciale.
I lotti edificabili già assegnati con Delibera di C.C. n.35 del 21.10.2002 e
riportati negli elaborati grafici di Piano (cfr. elab. n. 08-P2.2 Lottizzazione e
destinazione d’uso) potranno essere rimodulati, nei limiti del lotto minimo (Sl)
di seguito indicato, secondo i criteri da formulare con deliberazione consiliare.
E’ sempre consentita la ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione
anche per gli edifici originariamente eccedenti gli indici e parametri della zona
di appartenenza, facendo salvo il quantum edilizio preesistente.
Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi già rilasciati alla data di approvazione
del presente Piano, purché vengano rispettate le modalità e i tempi stabiliti negli
atti assentiti, nonché le destinazioni d’uso consolidate, anche diverse da quelle
produttive.
All’interno delle sottoclassi DA, DIC, DAC, DC e DZ individuate dal presente
Piano, è consentito il cambio della destinazione d’uso e la costruzione di
manufatti destinati alle attività previste da tutte le suddette sottoclassi e,
comunque, alle attività stabilite dall’art.21 delle Norme di Attuazione del PRG
vigente, ferma restando l’applicazione degli indici di cui all’art.9 delle presenti
Norme.
ART. 6
Ripartizione dei costi di attuazione e di gestione delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e delle attrezzature tecnologiche
I costi relativi alle realizzazioni e alla gestione delle opere di cui al presente
articolo saranno di competenza e a carico degli imprenditori-assegnatari.
La ripartizione dei costi suddetti avverrà in ottemperanza dei seguenti criteri e
procedure e verrà effettuata sui rispettivi lotti di insediamento previsti dal piano:
1) in ragione della loro superficie fondiaria per opere di urbanizzazione primaria
e per le attrezzature tecnologiche di servizio;
2) in ragione della superficie utile, per la quale gli imprenditori-assegnatari
chiedono venga rilasciato il titolo abilitativo, per le opere di urbanizzazione
secondaria;
3) per quanto riguarda i costi di gestione per la manutenzione e la fornitura dei
servizi, verranno fatti gravare sugli assegnatari utenti in ragione delle singole
necessità e modalità d’uso.
Si potrà all’uopo costituire un Consorzio di Gestione, composto da tutti gli
assegnatari e dal Comune, che provveda, attraverso la stesura e la osservanza di
un Regolamento di Gestione dei Servizi, alla conduzione diretta degli stessi ed
ai criteri di riparto delle spese di gestione di cui sopra.
ART. 7
Convenzione tra Comune e assegnatari
Ai sensi dell’art.27 della 1egge 22 ottobre 1971 n.865, contestualmente all’atto
della consegna dell’area, tra il Comune e gli assegnatari viene stipulata una
convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a
carico dell’assegnatario e le sanzioni per la loro inosservanza.
ART. 8
Indici e parametri urbanistici: abbreviazioni
L’utilizzazione urbanistica delle varie aree comprese nel piano è regolata in base
ai seguenti indici e parametri, come definiti nel Regolamento Edilizio
Comunale:
1) Iu = indice di utilizzazione edilizia (mq/mq)
2) Sl = superficie minima del lotto (mq)
3) Rc = rapporto di copertura (mq/mq)
4) H = altezza della costruzione (m)
5) Df = Distanza tra le fronti (m)
6) Dc = Distanza dai confini di proprietà (m)
7) Ds = Distanza dal filo stradale (m)
CAPO II
ATTIVITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA
ART. 9
Indici e parametri
Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 21 del P.R.G. vigente,
l’attuazione del presente PIP, mediante interventi edilizi diretti, è disciplinata dai
seguenti indici e parametri:
Iu= 1,00 mq/mq
Sl= 2.000 mq (per sub-aree artigianali, industriali, turistiche)
Sl= 500 mq (per sub-aree commerciali)
Rc= 0,50 mq/mq
H = 10,00 m.
Df= 10,00 m.
Dc= 5,00 m.
Ds= si applica l’art. 22
In aggiunta agli spazi pubblici già previsti dal Piano e classificati come “DF –
attrezzature di uso pubblico”, ai sensi del punto 1 dell'art. 5 del D.I. 1444/68 nei
nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili, la superficie da
destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera
superficie destinata a tali insediamenti.*
------------------------------------------------------------------------------------------------* Introdotto a seguito del parere del CTR Sez. Prov. di Bn espresso con voto
n.1939 nella seduta del 14.09.2004 necessità accertate, atteso che le sagome di
massimo ingombro indicate nel planovolumetrico hanno solo valore indicativo e
non costituiscono elemento prescrittivo.
Le attività elencate nel D.Min. Sanità 5 settembre 1994 possono essere insediate
previa acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte degli organi tutori.
------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 10
DA - insediamenti artigianali
La Zona DA è destinata alla realizzazione di nuovi stabilimenti, capannoni ed
impianti per attività artigianali, secondo gli indici e parametri di cui al
precedente articolo 9.
L’unità minima di intervento attraverso la quale viene data attuazione pratica al
Piano, ovvero l’area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria,
è fissata, in minimo mq. 2000.
L’Amministrazione Comunale, con atto deliberativo consiliare, potrà
riconfigurare i lotti individuati nelle tavole di progetto mediante loro
accorpamenti o divisioni.
ART. 11
DCG – insediamenti commerciali in grandi strutture di vendita
La Zona DCG è destinata alla realizzazione di ipermercati e centri commerciali,
comprensivi delle strutture accessorie e delle attività complementari, secondo gli
indici e parametri di cui al precedente articolo 9.
L’area è individuata conformemente al SIAD ex art.13 della L.R. n.1/2000,
approvato con delibera di C.C. n.31 del 27.06.2001 e corredato di Visto di
conformità regionale emesso con Delibera di G.R. n.7156 del 27.12.2001
(BURC n.8 del 04.02.2002) e disciplinata dall’art.21 delle Norme di Attuazione
del PRG vigente.
Per la realizzazione di grandi strutture distributive, conformemente a quanto
previsto nello Strumento di Intervento per l’Apparato Distributivo, vanno
rispettati i parametri relativi alle aree minime da destinare a parcheggio a
servizio delle strutture commerciali, fissati dalla L.R.n.1/2000 nell’allegato E di
cui all’art.6.
L’utilizzo ai fini edilizi delle Zone DCG è consentito anche per attività
commerciali di tipologia diversa dalla grande distribuzione, ferma restando
l’applicazione degli indici e dei parametri del presente Piano.
ART. 12
DIC - insediamenti industriali di completamento e/o saturi
La Zona DIC è destinata alla riqualificazione e ristrutturazione dei manufatti
esistenti, nonché al loro completamento, anche mediante costruzioni ex-novo,
qualora consentito dalla edificabilità residua derivante dall’applicazione degli
indici e parametri di cui all’articolo 9.
La ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione è consentita anche
per gli edifici originariamente eccedenti i predetti indici e parametri, facendo
salvo il quantum edilizio preesistente.
Nel caso i suddetti limiti di densità edilizia siano già saturati, è consentito
l’incremento delle superfici nette produttive esclusivamente per i necessari
adeguamenti igienico funzionale e/o a misure di sicurezza.
Le attività elencate nel D.Min. Sanità 5 settembre 1994 possono essere insediate
previa acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte degli organi tutori.
Le aree ricadenti nella Zona RAC del Piano Territoriale Paesistico, ai sensi
dell’art.20 delle Norme di Attuazione dello stesso P.T.P., sono destinate
esclusivamente ad attività produttive industriali.
ART. 13
DAC - insediamenti artigianali di completamento e/o saturi
La Zona DAC è destinata alla riqualificazione e ristrutturazione dei manufatti
esistenti, nonché al loro completamento, anche mediante costruzioni ex-novo,
qualora consentito dalla edificabilità residua derivante dall’applicazione degli
indici e parametri di cui all’articolo 9 delle presenti Norme.
La ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione è consentita anche
per gli edifici originariamente eccedenti i predetti indici e parametri, facendo
salvo il quantum edilizio preesistente.
Nel caso i suddetti limiti di densità edilizia siano già saturati, è consentito
l’incremento delle superfici nette produttive esclusivamente per i necessari
adeguamenti igienicofunzionale e/o a misure di sicurezza.
Le attività elencate nel D.Min. Sanità 5 settembre 1994 possono essere insediate
previa acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte degli organi tutori.
ART. 14
DC - insediamenti commerciali di completamento e/o saturi
La Zona DC è destinata alla riqualificazione e ristrutturazione dei manufatti
esistenti, nonché al loro completamento, anche mediante costruzioni ex-novo,
qualora consentito dalla edificabilità residua derivante dall’applicazione degli
indici e parametri di cui all’articolo 9 delle presenti Norme.
La ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione è consentita anche
per gli edifici originariamente eccedenti i predetti indici e parametri, facendo
salvo il quantum edilizio preesistente.
Nel caso i suddetti limiti di densità edilizia siano già saturati, è consentito
l’incremento delle superfici nette produttive esclusivamente per i necessari
adeguamenti igienicofunzionale e/o a misure di sicurezza.
ART. 15
DMR – ristrutturazione insediamenti residenziali e produttivi preesistenti
La Zona DMR è destinata alla ristrutturazione e riqualificazione dell’edificato
esistente mediante conservazione delle destinazioni d’uso in atto alla data di
adozione del presente piano, nonché all’edificazione di nuove superfici da
destinare ad attività produttive.
I nuovi interventi edilizi a carattere produttivo, artigianale e commerciale sono
disciplinati dagli indici e parametri di cui all’art.9.
La ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione è consentita anche
per gli edifici originariamente eccedenti i predetti indici e parametri, facendo
salvo il quantum edilizio preesistente.
Nel caso i suddetti limiti di densità edilizia siano già saturati, è consentito
l’incremento delle superfici nette produttive esclusivamente per i necessari
adeguamenti igienicofunzionale e/o a misure di sicurezza.
ART. 16
DTA – riqualificazione insediamenti turistico-alberghieri
La Zona DTA è destinata alla riqualificazione delle attrezzature turistiche
individuate nel P.R.G. con vincolo di destinazione ex art.2 L.R. n.16/2000, a
seguito del Visto di conformità regionale condizionato di cui al D.P.G.R.C.
n.309 del 15.05.2003 e successivo Decreto di approvazione del Presidente della
Provincia di Benevento prot. gen. n.30396 dell’08.10.2003 – n.63 del Registro
dei Decreti – pubblicato sul B.U.R.C. n.51 del 03.11.2003.
Gli interventi edilizi dovranno essere contenuti nei limiti di cui all’art.9.
La ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione è consentita anche
per gli edifici originariamente eccedenti i predetti indici e parametri, facendo
salvo il quantum edilizio preesistente.
Nel caso i suddetti limiti di densità edilizia siano già saturati, è consentito
l’incremento delle superfici nette produttive esclusivamente per i necessari
adeguamenti igienico funzionale e/o a misure di sicurezza.
ART. 17
DZ - attrezzature private di interesse collettivo
La Zona DZ è destinata ad impianti ed attrezzature direzionali, turisticoproduttive, uffici e attività terziarie, strutture sanitarie e socio-sanitarie
comprensive dei relativi uffici amministrativi e dei servizi annessi, secondo gli
indici e parametri di cui al precedente articolo 9.La ristrutturazione a mezzo di
demolizione e ricostruzione è consentita anche per gli edifici originariamente
eccedenti i predetti indici e parametri, facendo salvo il quantum edilizio
preesistente.
Nel caso i suddetti limiti di densità edilizia siano già saturati, è consentito
l’incremento delle superfici nette produttive esclusivamente per i necessari
adeguamenti igienico funzionale e/o a misure di sicurezza.
ART. 18
DT – servizi tecnologici
Le aree classificate DT sono destinate alla realizzazione di servizi ed impianti
tecnologici.
E’ altresì consentita la realizzazione di strutture direzionali strettamente
correlate e necessarie alla gestione e al funzionamento dei servizi tecnologici
insediati, secondo gli indici e parametri di cui al precedente articolo 9.
ART. 19
DF - attrezzature di uso pubblico
La Zona DF è destinata alla realizzazione delle aree a parcheggio e verde
pubblico a servizio dell’ambito PIP, con le procedure di cui al primo comma
dell’art.5 delle presenti norme.
Per la realizzazione dei parcheggi e dei percorsi pedonali dovranno essere
rispettate, in particolare, le norme vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche.
ART. 20
Aree destinate a verde vivo
Tali aree risultano in parte ubicate sul perimetro della Zona DIC del presente
Piano, contigue alla strada comunale Tora. Dette aree sono destinate alla
formazione di verde privato al fine di creare una soluzione di continuità con gli
ambiti già urbanizzati esterni alla Zona D1 del P.R.G. vigente e, pertanto, è
vietata per esse ogni forma di edificazione.
ART. 21
Fascia di rispetto S.S. n.7 “Appia”
Nell’ambito della fascia di rispetto di m.20 della S.S.Appia di cui al DM
12.11.1962 è inibita ogni costruzione di tipo edilizio.
E’ consentita la realizzazione di infrastrutture sia di superficie che interrate,
nonché la ristrutturazione e la riqualificazione architettonica dei fabbricati
esistenti nel rispetto delle volumetrie esistenti.
ART. 22
Distanza dalle strade e recinzioni dei lotti
Salvo quanto stabilito all’articolo precedente, la distanza degli edifici da
osservare per le nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti fronteggianti
le strade esistenti e/o di previsione è di m.10, eccetto che per la Circonvallazione
esterna Via Napoli-Via Benevento, per la quale è prescritta una distanza di
m.15.
Le recinzioni dei lotti non dovranno superare l’altezza di m.2 (ai sensi dell’art.8,
punto i), delle Norme di Attuazione del P.T.P.), dei quali, nei fronti prospicienti
la viabilità pubblica ed in corrispondenza degli incroci viari, metri 0,70 saranno
costituiti da muratura piena e la restante parte da elementi metallici.
Al fine di migliorare la fruizione estetico-ambientale, le recinzioni prospicienti
la viabilità pubblica dovranno essere integrate sul fronte strada da siepi aventi la
stessa altezza massima di m.2 e opportunamente topiate con forma geometrica
regolare e, pertanto, dovranno essere realizzate in arretramento rispetto al
confine stradale garantendo il rispetto della distanza minima di m.5.
Le recinzioni in muro pieno continuo, se necessarie, sono ammesse soltanto in
corrispondenza dei confini tra lotti contigui e non dovranno superare l’altezza di
m.2 dal piano di campagna, nonché dovranno essere sempre realizzate in
arretramento rispetto al confine stradale nella misura di cui al comma
precedente.
ART. 23
Fascia di protezione alvei torrentizi
Fatto salvo il disposto degli artt. 142 e 146 del D.L.vo 22.01.2004 n.41 (Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio) e quanto disposto dal Piano Territoriale
Paesistico – Ambito Massiccio del Taburno, è sempre vietata nella fascia di
m.10 dagli alvei torrentizi ogni forma di nuova edificazione, conformemente alla
normativa regionale di cui alla L.R. n.14/82 e succ. mod. ed int..
ART. 24
Caratteristiche e dotazioni degli edifici produttivi
Tutti i locali destinati ad attività produttive di cui al presente Piano dovranno
rispondere ai requisiti di igienicità dettati dalle norme e regolamenti vigenti, con
particolare riferimento al Regolamento Edilizio vigente.
Ulteriori caratteristiche qualitative minime delle strutture di vendita al dettaglio
in sede fissa sono stabilite dalla L.R.Campania n.1/2000 al Capo I e Capo II e
dalle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti.ART. 25 Accessi carrabili e
viabilità interna degli insediamenti Gli accessi carrabili agli stabilimenti
industriali dovranno essere realizzati in modo da facilitare le manovre di entrata
ed uscita degli autoveicoli o la loro temporanea sosta.
Essi dovranno essere arretrati rispetto al ciglio stradale al fine di garantire la
possibilità di fermata degli automezzi pesanti durante le manovre di transito
senza impegnare la sede stradale.
Le strade carrabili di penetrazione interna al lotto, non dovranno avere pendenze
superiori al 10%, al fine di facilitare le manovre di immissione dei veicoli sulla
viabilità, nonché l’eventuale transito di mezzi di soccorso.
ART. 26
Volumi tecnici complementari
Le cabine elettriche a servizio delle aziende e taluni particolari volumi tecnici
non direttamente utilizzati nel processo produttivo, il cui elevato dal piano di
campagna non superi m.3,00 dalla linea di coronamento, potranno trovare sede
in adiacenza alla recinzione dei lotti contigui o anche ad una distanza inferiore
dalla recinzione di quella prevista nei precedenti articoli, fatte salve le vigenti
norme del codice civile.
Gli spazi in cui verranno localizzate le cabine di trasformazione ed i locali di
consegna dell’energia, per i quali potrebbe risultare necessario l’intervento dei
tecnici degli Enti preposti alla loro sorveglianza e manutenzione, dovranno
prevedersi dotati di accesso indipendente al fine di consentire la fruizione dei
normali accessi di ogni stabilimento.
ART. 27
Norme di decoro architettonico
Salvo prescrizioni più restrittive disposte dal Regolamento Edilizio Comunale
vigente, nell’edificazione ex novo e nelle ristrutturazioni, ivi compresa la
demolizione e ricostruzione, vanno osservate, nell’intero ambito del PIP, le
seguenti norme di decoro architettonico: - l’inserimento paesaggistico degli
edifici dovrà essere accuratamente studiato in sede di progettazione al fine di
minimizzare l’impatto visivo. In particolare, il progetto degli impianti produttivi
sarà impostato secondo i più avanzati e qualificati criteri di architettura
industriale; - poiché gli impianti dovranno adattarsi ad un contesto ambientale e
paesaggistico tutelato, saranno progettati avendo cura delle visuali panoramiche
e parteciperanno con un loro ruolo specifico alla formazione di un’armonia
complessiva dell’area; - le finiture degli edifici, ed in particolare delle facciate e
delle coperture, dovranno essere di colorazione e consistenza materiale tale da
contenere l’impatto ambientale, compatibilmente con le esigenze produttive; - le
insegne, le tabelle e i cartelli dovranno essere limitate allo stretto necessario per
individuare l’attività svolta negli edifici; - gli impianti di illuminazione esterna
devono rispettare le disposizioni di cui alla L.R. n.12 del 25 luglio 2002
(“Norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso [..]”), che si intendono
qui riportate; - le recinzioni devono avere un aspetto decoroso ed essere
preferibilmente rivestite in tufo, mattoni o pietra locale; - ringhiere, corrimano,
grate e cancelli di ogni tipo, ivi comprese le recinzioni, dovranno essere
realizzate mediante l’impiego di materiali, colori e tecniche esecutive
compatibili con l’immagine complessiva del contesto e con quelle della
tradizione locale, sia in caso di nuove realizzazioni, sia in caso di interventi
sull’esistente.
E’ da evitare l’uso di alluminio anodizzato; - gli impianti tecnici, i serbatoi e i
depositi di materiali o per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti devono essere
disposti in maniera da non essere visibili dall’ingresso dell’impianto o dalla
pubblica via, compatibilmente con le esigenze produttive; - le aree esterne
devono essere il più possibile permeabili, mentre le sistemazioni a verde devono
essere sottoposte a regolare manutenzione (taglio dei prati, topiatura delle siepi,
ecc.).
- i percorsi pedonali esterni devono essere pavimentati con materiale appropriato
(inserti di acciottolato, cordonature di laterizi, pietre squadrate o incerte, ecc..).
CAPO III
NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI
ART. 28
Norme generali di sicurezza
Gli edifici produttivi, le opere edilizie ed i manufatti in genere debbono essere
progettati e realizzati in modo da garantire che la struttura, nei suo insieme e nei
singoli elementi che la costituiscono, si conservi bene nel tempo e sia in grado di
resistere, con adeguata sicurezza, alle azioni cui potrà essere sottoposta,
rispettando le condizioni necessarie per il suo normale esercizio.
Si applicano i metodi generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni ad
uso civile ed industriale, fissate dalla legislazione vigente per le zone sismiche.
Nella realizzazione e nella conduzione degli insediamenti vanno rispettate, ove
applicabili, le disposizioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti di cui
al D.Lgs. 17 agosto 1999 n.334.
ART. 29
Prescrizioni generali antincendio
Ai fini della prevenzione incendi, gli edifici e le loro singole parti, nonché i
relativi impianti, debbono essere progettati, eseguiti e/o installati e condotti in
conformità alle prescrizioni della legislazione vigente in materia, ivi comprese,
ove applicabili, le disposizioni di cui al D.M. 19.3.2001.
ART. 30
Condutture di gas ed elettriche – Serbatoi GPL
L’installazione di condotti di gas, di riscaldamento o di energia elettrica ad
elevato potenziale (oltre 600 Volt per corrente continua ed oltre 380 Volt per
corrente alternata) deve essere preventivamente comunicata per iscritto
all’Amministrazione Comunale dal proprietario o dall’esecutore dei lavori.
Per l’esecuzione di impianti elettrici si debbono osservare le norme di legge, i
regolamenti vigenti e le prescrizioni necessarie per evitare pericoli di incendio.
I tubi di distribuzione del gas all'interno degli edifici, compresi quelli di attacco
dei contatori, debbono essere di ferro o di ottone e collocati in modo da essere
visibili e facilmente ispezionabili.
Quando un tubo di gas debba essere incassato o debba attraversare una parete,
un solaio od un vano non facilmente accessibile (vespaio od altra intercapedine),
il tronco non ispezionabile deve essere senza giunti, rivestito da un secondo tubo
di ferro (di piombo nei gomiti) e segnalato nel suo percorso con tracce esteriori.
Per la progettazione, l’installazione e l’esercizio di depositi di GPL con capacità
complessiva non superiore a 5 mc, si applicano, in particolare, le disposizioni di
cui al D.Min. Interno 31 marzo 1984, come modificato dai DD.MM. 15 ottobre
1992 e 20 luglio 1993.
Per la progettazione, l’installazione e l’esercizio di depositi di GPL in serbatoi
fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità
complessiva superiore a 5.000 Kg, si applicano, in particolare, le disposizioni di
cui al D.Min. Interno 13 ottobre 1994, come modificato dal D.Min. Interno 10
maggio 2001 e con la precisazione di cui al D. Min. Interno 31 ottobre 2001.
In caso di uso domestico di apparecchi alimentati a GPL debbono, inoltre,
adottarsi le cautele di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno 14.07.1967 n.
78.
In particolare:
• debbono essere installati all’esterno del locale nel quale trovasi l’apparecchio
di utilizzazione, possibilmente all’aperto oppure in nicchie ermeticamente
chiuse verso l‘interno del locale ed arcate direttamente verso l’esterno;
nell’attraversare le murature, la tubazione fissa metallica deve essere protetta
con guaina anch'essa metallica, chiusa ermeticamente verso l’interno ed aperta
verso l’esterno; la tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione
del flusso;
• la tubazione flessibile di collegamento all’apparecchio utilizzatore deve essere
realizzata con materiale resistente all’usura ed all’azione chimica del GPL; le
sue giunzioni debbono essere eseguite con accuratezza onde evitare una
particolare usura, eventuali fughe di gas ed un possibile sfilamento della
tubazioni.
• debbono adottarsi dispositivi di sicurezza idonei ad interrompere l’erogazione
del GPL in caso di spegnimento di fiamma.
ART. 31
Altri requisiti relativi alla sicurezza
Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in conformità alla legislazione
vigente, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e l’igiene del
lavoro. I loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche
prevedibili, debbono permanere stabili.
Gli impianti ed i dispositivi di manovra installati permanentemente negli edifici
ed i depositi di combustibile debbono essere ubicati, progettati e realizzati in
modo da non costituire pericolo per le persone o per le cose.
Gli impianti elettrici, di telecomunicazione ecc. devono essere assoggettati in
particolare alle norme CEI.
Vanno, comunque, rispettate le norme di cui alla L.46/90 e relative disposizioni
attuative.
Gli edifici – in relazione alla destinazione, all’altezza ed alle caratteristiche delle
strutture portanti - debbono essere progettati e realizzati in modo da
salvaguardare dai pericoli d’incendio l’incolumità degli occupanti e quella dei
soccorritori. Vanno, inoltre, rispettate le norme in materia di protezione dalle
scariche atmosferiche.
I materiali di costruzione non debbono emettere, in caso d’incendio, fumi e gas
tossici in quantità tali da costituire pericoli per gli occupanti, anche di quelli
degli edifici circostanti.
I locali abitabili degli edifici, eccettuati quelli aperti al pubblico per destinazioni
particolari, debbono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente
accessibili dall’interno e dotati di una parte apribile.
Le superfici vetrate non debbono poter costituire pericolo per le persone.
I parapetti non debbono poter essere scalabili, attraversabili o sfondabili per urto
accidentale. La loro altezza non deve essere inferiore a mt. 1,10 e deve essere
aumentata in rapporto all’altezza del suolo.
Gli spazi destinati alla circolazione verticale e orizzontale - interni ed esterni non debbono avere sporti insidiosi, superfici di calpestio sdrucciolevoli,
illuminazione insufficiente.
L’illuminazione diurna artificiale di emergenza dei locali aperti al pubblico e dei
passaggi deve essere assicurata anche durante le interruzioni dell’energia
elettrica di rete.
L’illuminazione dei locali destinati alla circolazione delle persone, ed, in
generale, quella degli spazi comuni interni ed esterni degli edifici debbono
essere permanentemente assicurate anche di notte.
Le coperture non orizzontali degli edifici debbono esser dotate di dispositivi,
opportunamente posizionati, per l’ancoraggio delle cinture di sicurezza degli
addetti alla loro manutenzione; se la pendenza supera i 25 gradi, le coperture
debbono essere dotate anche di una barriera di contenimento continua ed
adeguatamente dimensionata.
ART. 32
Forni e camini industriali
I forni ed i camini industriali debbono avere pareti isolate dai muri dell’edificio
mediante intercapedini opportunamente ventilate.
Fatte salve le disposizioni dell’art.890 del Codice Civile, i camini industriali e
quelli di impianti di riscaldamento che, per modalità di esercizio, possono
produrre analogo disturbo, debbono collocarsi ad almeno m.10 dalla pubblica
via; avere un altezza non inferiore a m.20 ma superiore di almeno m.6
dall’altezza massima degli edifici esistenti entro un raggio di m.40.
Fatta salva l’osservanza delle leggi per l’inquinamento atmosferico, l’UTC può
prescrivere, se necessario, l’uso di particolari combustibili e l’adozione di
apparecchi fumivori.
Vanno in ogni caso rispettate le norme in materia di prevenzione degli incendi e
in materia di protezione dalle scariche atmosferiche.
CAPO IV
NORME IGIENICHE E AMBIENTALI
ART. 33
Norme generali
Tutti gli edifici debbono essere, nel loro complesso ed in ogni locale,
confortevoli, funzionali, salubri e sicuri.Essi non debbono inoltre provocare,
localmente ed altrove, l’inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo.
Le attività produttive, industriali, commerciali od artigianali, debbono adottare i
provvedimenti necessari per non inquinare l’acqua, il suolo e l’aria, sia evitando
l’impiego di sostanze inquinanti (fito-farmaci, solventi, ecc.) sia adottando
adeguati processi produttivi ed adatte tecnologie.
E’ prescritto a tal fine che:
- gli scarichi gassosi inquinanti o tossici siano abbattuti e depurati prima
dell’immissione nell’atmosfera;
- gli scarichi liquidi siano conformi agli standards di accettabilità vigenti, prima
dell’immissione nella fognatura comunale;
- gli scarichi solidi inquinanti siano trattati prima di essere trasferiti in un
deposito autorizzato.
Si applicano, oltre alle norme che seguono, le vigenti leggi nazionali e regionali
in materia di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché in materia di
inquinamento elettromagnetico; i relativi regolamenti di applicazione; i
regolamenti comunali.
In ogni caso, gli edifici ed i loro impianti debbono essere progettati, realizzati
e/o installati e condotti in modo che tutti i consumi energetici e le emissioni di
sostanze inquinanti, nella accezione più lata, vengano contenuti al massimo.
ART. 34
Contenimento dei consumi energetici ed eliminazione delle barriere
architettoniche
Tutti gli edifici e le aree a servizio dei nuovi insediamenti dovranno rispettare le
normative vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici (in
particolare, dalla legge 10 del 09/01/1991 e relativi regolamenti attuativi) e di
eliminazione delle barriere architettoniche (ai sensi delle norme vigenti in
materia, rispettivamente per gli spazi ed edifici pubblici e privati).
In particolare, tutti gli impianti di riscaldamento, condizionamento o
ventilazione centralizzati, per edifici o per gruppi di edifici, debbono essere
muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura
esterna, onde ridurre i consumi energetici.
ART. 35
Requisiti relativi alla purezza dell’aria
Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che in nessun locale si
superino le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili
con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle
cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi.
I volumi minimi dei locali debbono essere verificati in base alle portate di
sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle
concentrazioni ammissibili, alle portate di aria necessaria per l’alimentazione di
eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi di aria effettivamente
realizzabili.
Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano le persone debbono
essere eliminate presso le sorgenti medesime con idonei dispositivi.
I ricambi d’aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o di
ventilazione meccanica debbono essere ottenuti mediante apposite aperture (dei
serramenti, di parti di questi o altri dispositivi), onde consentire adeguate
possibilità di ventilazione naturale anche nei mesi invernali.
Gli edifici ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati e realizzati in
modo da impedire l’immissione ed il riflusso nei medesimi dell’aria e degli
inquinamenti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di
esalazioni e di inquinamenti da essi prodotti.
I locali destinati ad uffici e ad attività commerciali e ricreative nei quali non sia
possibile effettuare una ventilazione naturale debbono condizionati o ventilati
meccanicamente a seconda delle caratteristiche morfologiche e delle attività
previste.
I locali destinati a servizi igienici o a cabine di cottura non muniti di serramenti
verso l’esterno debbono avere sistemi di espulsione forzata meccanica dell’aria.
I servizi, le cucine ecc, nei quali è prevista l’espulsione forzata, debbono avere
porte progettate in modo da consentire il passaggio dell’aria.
ART. 36
Pozzi, vasche, cisterne per acqua potabile
I pozzi, le vasche, le cisterne e gli altri recipienti destinati a raccogliere acqua
potabile vanno costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di
scolo e ad una distanza non inferiore a m.25 da questi.
I pozzi debbono essere costruiti con buona muratura e rivestiti internamente con
uno strato di cemento dello spessore di almeno cm.2 o con altro materiale
impermeabile, in modo da impedire infiltrazioni, superficiali o profonde, di
acqua inquinata dai suolo circostante.
La loro profondità deve spingersi sino al livello minimo di una falda acquea
(profonda) non inquinata.
La bocca dei pozzi deve essere chiusa da apposita torretta in muratura, munita di
sportello.
L’attingimento deve farsi a mezzo di pompe.
Il terreno circostante, per un raggio di almeno m.2 dal perimetro della torretta,
deve essere impermeabilizzato, per il sollecito allontanamento delle acque
meteoriche o di stramazzo.
Per i pozzi tubolari, saranno date di volta in volta disposizioni dall’UTC.
ART. 37
Modalità generali di scarico delle acque
Le acque di scarico sono distinte nelle seguenti categorie: - acque meteoriche:
comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi; acque nere: comprendono le acque degli scarichi di lavandini, lavelli, vasche da
bagno, docce, bidè e di ogni altro accessorio con analoga funzione, nonché le
acque non inquinanti provenienti da procedimenti di lavaggio, compiuti da
imprese artigiane o commerciali; - acque luride: sono gli scarichi di natura
organica dei vasi o delle latrine di qualsiasi tipo; - acque inquinanti: sono quelle,
di qualsiasi provenienza, indicate come tali dalle vigenti normative antiinquinamento.
Per il deflusso delle acque meteoriche deve essere prevista apposita rete di
tubazioni.
Dovrà, altresì, essere prevista idonea rete fognaria di tipo dinamico con
collegamento ad impianto depurativo centralizzato, o a più impianti depurativi,
che comunque dovranno assicurare la depurazione dei liquami, conformemente
al D.Lgs. n° 152 dell’11/5/99 e succ. mod. ed int. .
Le fognature e le tubazioni di acque di scarico luride o comunque inquinanti
dovranno essere poste con estradosso ad almeno 50 cm sotto il piano di posa di
tubazioni di acqua potabile.
Per il deflusso delle acque nere deve essere prevista la realizzazione di una rete
di tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle
alte temperature e dotata di sistema di aerazione con condotte di aspirazione
estese oltre la copertura. Gli innesti in detta rete devono avvenire con l'impiego
di sifoni ispezionabili.
Le acque luride, come definite in precedenza, devono essere convogliate, prima
della immissione nella rete pubblica, in una fossa biologica di tipo Imhoff
seguita da pozzetto di ispezione per i controlli della A.S.L., dimensionata in
rapporto alle caratteristiche della costruzione nonché alla volumetria abitativa.
Detta fossa deve anche essere in grado di garantire la degradazione biologica
delle materie organiche e deve essere ubicata all'esterno della costruzione, ad
una distanza non inferiore a m 10 dal fabbricato e lontano da sorgenti, pozzi o
cisterne. L'allacciamento allo scarico generale delle acque meteoriche, nere e
luride deve essere realizzato mediante un sifone ispezionabile e a chiusura
ermetica posto all'esterno della costruzione e in conformità alle nome vigenti.
Nelle zone non servite dalla rete fognante, lo smaltimento dei liquami
provenienti dall'interno degli edifici deve avvenire mediante la costruzione, a
cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, di appositi
impianti, con l'osservanza dei criteri, dei metodi e delle norme tecniche stabilite
dalle leggi vigenti.
L'immissione di nuovi condotti di scarico nelle fognature e nei canali pubblici
può avvenire solo con apposita autorizzazione dal Comune.
Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica, i
proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o
trasferire a loro spese i fognoli stessi secondo le esigenze della nuova opera.
Per le acque inquinanti, come definite in precedenza, vale quanto disposto dalla
relativa normativa legislativa e regolamentare, ivi comprese le disposizioni
contenute nei regolamenti comunali.
ART. 38
Scarichi liquidi degli insediamenti produttivi
E’ prescritto l’obbligo di adottare tutti gli interventi (accorgimenti, impianti,
misure tecnologiche, modifica dei cicli produttivi e delle materie utilizzate)
necessari affinché gli scarichi liquidi, all’atto della loro immissione nella
fognatura comunale o negli appositi impianti di smaltimento, corrispondano ai
limiti di accettabilità fissati dalla legislazione vigente.
Nel caso di scarico nella pubblica fognatura si richiede un pretrattamento dei
liquidi conforme ai limiti ed alle norme emanate dagli enti preposti alla
realizzazione e gestione degli impianti terminali di depurazione, cui deve essere
richiesto il permesso di scarico. Il permesso viene dato per convenzione.
Ai fini di tale conformità, il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato
al collaudo favorevole degli impianti di trattamento, eseguito dagli organi
preposti al compito ai sensi della legislazione vigente.
ART. 39
Altri scarichi industriali
Gli stabilimenti industriali ed i laboratori artigianali di nuovo impianto o
derivanti da mutate destinazioni, ampliamenti e ristrutturazioni ed edilizie o
tecnologiche di stabilimenti o laboratori esistenti, qualunque sia la loro
dimensione, sono tenuti ad adottare provvedimenti affinché le lavorazioni: - non
inquinino l’aria, l’acqua ed il suolo; - non producano esalazioni nocive, moleste
o pericolose; - non producano rumori, vibrazioni, radiazioni, lampeggiamenti o
correnti vaganti che possano essere fonte di disturbo, di danneggiamento o di
pericolo.
Gli scarichi non inquinanti, tossici o comunque pericolosi debbono essere
abbattuti e depurati dalle singole aziende prima di essere immessi
nell’atmosfera.
In ogni caso gli effluenti gassosi debbono essere emessi attraverso camini la cui
altezza tenga conto della situazione meteorologica e dell’eventuale strato di
inversione termica.
Gli scarichi solidi infiammabili, maleodoranti, tossici, nocivi od inquinanti,
debbono essere anch’essi preventivamente trattati; avere un opportuno recapito
approvato dall’Amministrazione Comunale ed essere oggetto di misure
particolari (interramento, mascherature, ecc.) affinché non producano disturbo,
pericolo o deturpazione dell’ambiente.
ART. 40 Serbatoi di carburante e di oli combustibili
I serbatoi di carburante e di oli combustibili debbono collocarsi alla distanza
minima di 300 mt da eventuali captazioni di acque sorgive o del sottosuolo. Essi
debbono essere adeguatamente protetti contro la corrosione e debbono essere
muniti di opportuni dispositivi antitravaso, di prevenzione delle perdite ed
antincendio.
L’A.C. può negare l’interramento libero di serbatoi se la natura del suolo è tale
da non dare sufficienti garanzie contro eventuali inquinamenti.
ART. 41
Scarichi di vapori e di gas - norme antismog
Il vapore proveniente dai motori o da altri apparecchi ed i gas provenienti dalle
motrici a gas, debbono scaricarsi nell’atmosfera per mezzo di camini o di
appositi tubi innalzati verticalmente oltre il colmo dei tetti circostanti.
I camini industriali debbono essere muniti di parafulmine e distare dalle
proprietà confinanti e dagli spazi pubblici almeno metà della loro altezza; la
distanza minima dagli spazi pubblici è di m.10.
Nello scarico dei vapori, gas e fumi debbono adottarsi le cautele di cui alla
legislazione vigente.
ALLEGATO “B”
REP. N° …….
COMUNE DI MONTESARCHIO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)
SCHEMA DI CONVENZIONE
RELATIVA ALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ DI
AREA COMPRESA NEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
(P.I.P.) IN LOCALITA’ MALEPASSO-BADIA.
-------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA -----------------------------L’anno ………………….., il giorno ………. del mese di ………… in
Montesarchio, Borgo S. Francesco, nell’ufficio di Segreteria della sede
municipale.
Davanti a me Dott.
, Segretario del COMUNE DI
MONTESARCHIO, con funzioni di Ufficiale rogante in virtù dell’art. 97,
comma 4°, lettera c) del T.U.EE.LL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
------------------------------------ SONO COMPARSI -----------------------------------da una parte : il Dott.
ed ivi domiciliato, per la
funzione, presso la sede municipale, nella qualità di Responsabile dello
Sportello Unico per le Attività Produttive con attribuzioni dirigenziali e
gestionali e legale rappresentante del COMUNE DI MONTESARCHIO (in
seguito denominato ”parte cedente”); Codice fiscale 80000980625; a quest’atto
comparente in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. …. del
………………, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva, ed in virtù dei
poteri attribuitigli dal Sindaco del predetto comune, con decreto N°
del
, esecutivo;
-dall’altra. il Sig., ………………………………, imprenditore, nato a
………………………..,
il
………………….,
nella
qualità
di
…………………………….. e legale rappresentante della ………….
Denominata
“…………………………...”,
con
sede
legale
in
………………(….)
Via
……………,
Capitale
sociale
Euro
……………………., interamente versato, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.
della
Provincia
di…………….
e
Partita
I.V.A.:
………………………………legittimato alla sottoscrizione del presente
contratto giusta……………………………………….. (in seguito denominata
“parte cessionaria”).----------------------------------------------------------Dell’identità e qualità dei comparenti io segretario comunale sono certo e, gli
stessi, avendo i requisiti di legge, rinunziano, tra di loro d’accordo e con il mio
assenso, all’assistenza dei testimoni.
premesso:
che con Decreto del Presidente della Provincia di Benevento prot. gener. N.
30396 del 08.10.2003- n. 63 del Registro dei Decreti - pubblicato sul B.U.R.C.
n. 52 del 10.11.2003 è stato approvato il Piano Regolatore Generale di questo
Comune;
che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.10.2004, esecutiva a
norma di legge, è stato adottato il Piano per gli Insediamenti Produttivi,attuativo
della zona “D1” del P.R.G. vigente;
che con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2004, esecutiva a
norma
di
legge,
sono
state
assunte
determinazioni
sulle
osservazioni/opposizioni e quindi decisa l’approvazione del predetto Piano per
gli Insediamenti produttivi, attuativo della zona “D1” del P.R.G. vigente;
che risulta acquisito con esito favorevole, il parere geo-sismico ex L.R. n. 09/83
del CTR sez- prov. di Benevento con voto n.1939 del 14/09/2004;
che risulta acquisito con esito favorevole, il parere della Soprintendenza per i
BB.AA. e del Paesaggio per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico
delle Province di Caserta e Benevento, con nota n. 20717 del 28/09/2004;
che risulta acquisito con esito favorevole, il parere igienico-sanitario ex L.R.
n.13/85 della competente ASL BN1 prot. gen. 155606 del 20/09/2004;
che il Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Benevento con nota
n. 0000745 del 27/10/2005, acquisita al Comune di Montesarchio al numero di
prot.1635 del 02/02/2005, comunicava l’incompetenza della Provincia per
l’applicazione dei provvedimenti conclusivi previsti dalla
L.R.14/82, ed
invitava espressamente il Comune di Montesarchio ad inviare il Piano alla
Regione Campania, ai sensi dell’art.24 della L. 47/85;
che con nota n. 1834 del 07/02/2005 (acquisita dagli uffici Regionali in data
07.02.2005) il predetto Piano per gli Insediamenti Produttivi è stato trasmesso,
ai sensi dell’art.24 della L.47/85, alla Regione Campania per le relative
determinazioni di competenza;
che i termini fissati con delibera di Giunta Regionale n.3238 del 10/05/1994,
entro i quali la Regione poteva adottare provvedimenti amministrativi di propria
competenza sono scaduti in data 09.05.2005;
che con deliberazione di C. C. n. 44 del 13 agosto 2006, veniva deliberato di
approvare il “Regolamento comunale per l’ assegnazione e per la cessione in
proprietà delle aree comprese nei piani per insediamenti produttivi di tipo
industriale e/o- artigianale (formulato con i criteri di cui alla deliberazione di
giunta regionale n. 2090 del 17 11. 2004 come mod. dalla deliberazione di
giunta regionale n. 2108 del 29.12.2005) composto da n. 23 articoli e di n. 2
allegati (e precisamente Estratto delle Norme tecniche attuazione del progetto
del P.I.P. in questione e Schema di convenzione tipo
che con nota del …….., prot. n. ……. gli atti inerenti la adottanda procedura di
assegnazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del suddetto Regolamento
comunale, sono stati preventivamente trasmessi, ai fini dell’approvazione, al
competente Assessorato della Regione Campania che, nel termine di trenta
giorni dalla ricezione, non ha formulato alcuna osservazioni; ragion per cui,
decorso tale termine, gli atti si intendono approvati, ovvero che ha ritualmente
approvato in data ………………… ;
che la predetta approvazione regionale di cui sopra costituisce condizione di
avvio della procedura di assegnazione dei lotti;
che con determinazione del Responsabile del Servizio n……. del ………,
esecutiva, veniva determinato: ………(approvazione bando di assegnazione);
che ……………………………... (altri atti del procedimento di assegnazione);
che ……………………………... (altri atti del procedimento di assegnazione);
che ……………………………... (altri atti del procedimento di assegnazione);
che ……………………………... (altri atti del procedimento di assegnazione);
che con istanza datata …………….., assunta al protocollo il ……………… al
numero …….., corredata da:
1)relazione di massima indicante gli obiettivi d’impresa che si intendono
raggiungere, l’occupazione prevista, esistente ed eventualmente aggiuntiva;-2)scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento prevista con
specificazione delle superfici da impegnarsi e della vocazione d’uso (superficie
coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, laboratori, uffici, ecc.), che
giustifica la richiesta di assegnazione dell’area, e la misura della superficie
richiesta;
il sig. ……………………………. , nella qualità di …………………………….
e
legale
rappresentante
della
………………….,
denominata
“………………………………………………….”
inoltrava
all’Amministrazione domanda per l’assegnazione in piena proprietà di numero
……………metri quadrati del P.I.P., necessari per le esigenze di
………………………………; domanda, relazione e scheda che alla presente
rispettivamente si allegano sub “B” “B1”e “B2” per formarne parte integrante e
sostanziale.
che la commissione all’uopo istituita, riunitasi il giorno……………, approvava
la graduatoria delle imprese assegnatarie dei lotti P.I.P., giusta verbale del
……………….;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. …. del ……………., dichiarata
immediatamente eseguibile/esecutiva, veniva deliberato:
a) di approvare la graduatoria formulata dalla “Commissione per l’ assegnazione
e per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani per insediamenti
produttivi di tipo industriale e/o- artigianale ”, all’uopo istituita dal predetto
regolamento e, conseguentemente di assegnare definitivamente ai soggetti
utilmente collocati in graduatoria:
b)di cedere in proprietà, ai sensi e per gli effetti dell’ art 27 della Legge 22. 10.
1971 , n.865 e successive integrazioni modificazioni e dell’art.3, comma 64
della legge 23.12.1996, n.662, la/e seguente/i area/e, in località MalepassoBadia, destinata/e ad insediamenti produttivi delimitata/e ai sensi dell’art.27
della legge 22 ottobre 1971, n.865, in favore del seguente richiedente
assegnatario che ne ha fatto specifica richiesta:
N PARTE CESSIONARIA Lotto Superfici Foglio Particell
e
e
1
2
3
4
5
6
7
N
c)di precisare che il prezzo di cessione in proprietà è di Euro………=(……….)
al metroquadrato;
d)di dare atto che l’autorizzazione verrà data a condizione che le attività non
comportino costi di adeguamento dell’impianto di depurazione del P.I.P. e che le
stesse siano a posto con le norme antinquinamento così come indicato nella
scheda allegata alla domanda;
3) di approvare lo “Schema di Convenzione” allegato;
4) di precisare che la cessione delle aree seguirà a corpo, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano, unitamente ad ogni accessorio, accessione, dipendenza,
pertinenza ed alle servitù attive e passive già legalmente esistenti;
5) di autorizzare il responsabile del servizio competente alla sottoscrizione di
detta convenzione ed a rendere nella medesima ogni e qualsiasi dichiarazione sia
ai fini civilistici che fiscali, compresa la dispensa da rendere al Sig. Dirigente
dell’Agenzia del Territorio di Benevento (ex Conservatore dei RR.II. di
Benevento) dall’iscrivere ipoteca legale e l’esonero da qualsiasi responsabilità
inerente la trascrizione del futuro rogito.
6) dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art 192, del D.Lgs 18 08.2000, n.267:
-che si procederà alla stipula di contratto di cessione di cui in oggetto
-che con il suddetto contratto si intende perseguire il seguente fine:dare
attuazione concreta al P.I.P.;
-di aver eseguito la procedura di scelta del contraente del relativo Regolamento
per l’assegnazione delle aree del P.I.P.;
-di precisare inoltre che il contratto:
=seguirà in forma scritta (atto pubblico- amministrativo);
=avrà per oggetto: la cessione di aree P.I.P;
=sarà regolato dalla Legge 22.10.1971, n.865 e s.m.i., dal Regolamento
Comunale per l’assegnazione delle aree del P.I.P., dal Codice Civile, e, per
quanto compatibile, dalle disposizioni legislative e normative vigenti statali e
regionali;
VISTA la L.1150/42 e succ. mod. ed int.;
VISTA la L.865/71 e succ. mod. ed int.;
VISTA la L.R. n. 14/82 e succ. mod. ed int.;
VISTA la L.47/85 e s.m.i.;
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 9087 del 31.05.2005 pubblicato sul
B.U.R.C. n. 30 del 13.06.2005 di approvazione del “Piano per gli insediamenti
produttivi, attuativo della zona D1 del PRG vigente”;
Tanto premesso e confermato, intendendo le parti costituite procedere alla
stipula della presente convenzione contenente altresì cessione dell’area P.I.P.
assegnata, convengono quanto segue:
-----------------------------------ARTICOLO 1-------------------------------------------VALORE PATTIZIO DELLA PREMESSA
La premessa è patto; essa forma parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
---------------------------------------- ARTICOLO 2 -------------------------------------CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’
Il Dott.
, nella suesposta qualità, in nome e per conto del COMUNE
DI
MONTESARCHIO,
cede,
all’impresa/società
“………………………………………………………………………………”,
che accetta a mezzo del suo legale rappresentante Sig. ……………………..,
pure nella suesposta qualità, la piena proprietà dell’area completamente dotata di
opere di urbanizzazioni primarie, compresa nel Piano degli Insediamenti
Produttivi del Comune di Montesarchio, località Malepasso-Badia, della
superficie
complessiva
di
circa
metri
quadrati
……………=(………………………………..) lotto “…” al solo scopo di
realizzare “…………………………………………………………………..” e
per le finalità di cui al “Regolamento comunale per l’ assegnazione e per la
cessione in proprietà delle aree comprese nei piani per insediamenti produttivi di
tipo industriale e/o artigianale (formulato con i criteri di cui alla deliberazione di
giunta regionale n. 2090 del 17 11. 2004 come mod. dalla deliberazione di
giunta regionale n. 2108 del 29.12.2005)”, come approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. …. del ……………….;
detta area confina a nord con …………………………………………………….,
ad est con …………………………………….………………..,
a sud con ………………………………………………………….…………,
ad ovest …………………………………………………………………………
-l’ area è distinta nel C.T. in ditta ………………………………………………...
al foglio n. ….. , particella: n. ……… (ex ……………) di are ……….., di
natura ………………., cl. …….^, R.D.E. ……….. R.A.E. ............
----------------------------------------ARTICOLO 3 --------------------------------------GARANZIA DI ESERCIZIO E GODIMENTO DEL DIRITTO DI
PROPRIETA’:
Il Comune si impegna a non assoggettare le aree, a limitazioni ed a diritti a
favore di terzi che siano incompatibili con il diritto di proprietà ceduto.
---------------------------------------ARTICOLO 4 ---------------------------------------CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE
E
TIPOLOGICHE
DEGLI
INSEDIAMENTI.
La parte cessionaria si impegna a realizzare sull’area l’intervento di cui al
progetto presentato e si impegna inoltre a rispettare la conformità realizzativa di
eventuali concessioni in variante debitamente rilasciate, nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche e costruttive individuate dalle norme di attuazione
della normativa del piano di che trattasi.
All’uopo la parte cessionaria dichiara:
-che il manufatto da realizzare avrà le seguenti caratteristiche costruttive e
tipologiche:
-che il termine di inizio e di ultimazione dei lavori saranno conformi a quanto
previsto dal Regolamento approvato con delibera Consiliare n° 44/2006
All’uopo la parte cessionaria si impegna ad iniziare ed ultimare la costruzione
del progetto approvato entro i termini fissati dal permesso a costruire che dovrà
essere richiesto senza indugio e ritirato entro 60 giorni dalla sottoscrizione del
presente contratto/convenzione, salvo la concessione di periodi di proroga per
cause di forza maggiore debitamente comprovate e ritenute valide
dall'Amministrazione Comunale.
--------------------------------------- ARTICOLO 5 -------------------------------------OPERE DI URBANIZZAZIONE
La parte cessionaria prende espressamente atto che il lotto è già servito da opere
di urbanizzazione primaria, secondo i progetti esecutivi predisposti dal Comune
e già realizzati, dichiarando che detto lotto è perfettamente idoneo allo scopo
dell’acquisto.
-----------------------------------------ARTICOLO 6-------------------------------------CORRISPETTIVO DELLA CONVENZIONE
Il corrispettivo della presente convenzione, compresa la cessione, è di
complessivi Euro …………………..=(………………………………………….)
tale risultante a seguito della applicazione del prezzo di cessione determinato in
Euro ………..=(…………………….) per ogni metro quadrato di suolo ceduto
alla superficie complessiva ceduta, somma questa che il legale rappresentante
della parte cedente dichiara di aver ricevuto prima d’ora, per averne già
accertato l’incasso da parte della stessa, a seguito della emissione delle seguenti
reversali di incasso emanate alle rispettive scadenze:
a) reversale n. … del ………., dell’importo di Euro ………=(………………)
pari all’importo del 25% dell’intero, versato in favore della parte cedente a titolo
di caparra confirmatoria, il
;
b) reversale n. … del ………., dell’importo di Euro ………=(………………)
pari all’importo del 50% dell’intero, versato all’atto della sottoscrizione del
verbale di immissione nella detenzione e cioè in data ……………;
c) reversale n. … del ………., dell’importo di Euro ………=(………………)
pari all’importo del residuo 25% corrispondente al saldo, versato in data ……;
per cui rilascia alla parte cessionaria ampia e liberatoria quietanza, dichiarando
di non aver null’altro a pretendere.
----------------------------------------- ARTICOLO 7 ------------------------------------MODALITA’ DELLA CESSIONE- POSSESSO.------------------------------------L’area viene ceduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
unitamente ad ogni diritto, accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza ed
alle servitù attive e passive già legalmente esistenti nulla escluso od eccettuato.
Il possesso materiale dell’immobile è gia passato nella parte cessionaria fin dal
……………, giusta verbale del………………… prot. n……….., quello
giuridico relativo alla cessione odierna passa da oggi per ogni diritto, ragione,
azione ed effetto utile ed oneroso.
------------------------------------------ARTICOLO 8------------------------------------DESTINAZIONE URBANISTICA. E DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI
La parte cessionaria si impegna a rispettare la destinazione urbanistica dell’area
testè acquistata e dei manufatti su di essa insistenti. All’uopo, oltre che ai sensi e
per gli effetti dell’art.18, Legge n.47/1985, mi consegna il “Certificato di
destinazione urbanistica” rilasciato in data ………….., prot. N. ………..dal
Responsabile del Servizio competente, sopra costituito dichiarando
contestualmente che dalla data del rilascio del medesimo ad oggi, non sono
intervenute modifiche agli strumenti urbanistici vigenti; detto certificato, in
originale, alla presente convenzione si allega sub “C” per formarne parte
integrante e sostanziale.
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art.10 della Legge 21 novembre 2000
n. 353,( Legge quadro in materia di incendi boschivi) la parte cedente suddetta
dichiara e garantisce, e la parte cessionaria ne prende atto, che i terreni in
oggetto non sono stati percorsi dal fuoco negli ultimi quindici anni e che gli
stessi non sono limitrofi ad aree percorse dal fuoco.
--------------------------------------- ARTICOLO 9 --------------------------------------OBBLIGHI DELLA PARTE CESSIONARIA -NORMA DI RINVIO
Per quanto non disciplinato nella presente convenzione valgono le norme e gli
obblighi previsti nel “Regolamento comunale per l’ assegnazione e per la
cessione in proprietà delle aree comprese nei piani per insediamenti produttivi di
tipo industriale e/o artigianale (formulato con i criteri di cui alla deliberazione di
giunta regionale n. 2090 del 17 11. 2004 come mod. dalla deliberazione di
giunta regionale n. 2108 del 29.12.2005) come approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 44 del 13 agosto 2006, esecutiva, cui le parti si
riportano per ogni dippiù e la parte cessionaria espressamente accetta,
regolamento che in copia certificata conforme si allega per costituirne parte
integrante e sostanziale.
In particolare la parte cessionaria ha l’obbligo:
a) di rispettare le condizioni previste dal bando relative al trasferimento di diritti
reali sull’area in assegnazione;
b) di accollarsi le quote di spesa per la gestione e la manutenzione delle opere di
urbanizzazione e dei servizi comuni;
c)di partecipare al consorzio degli assegnatari dei lotti nella singola area PIP per
la gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni
del PIP, senza oneri per il Comune.
--------------------------------------------ARTICOLO 10---------------------------------VINCOLO DI DESTINAZIONE
I manufatti che nel progetto approvato risultino destinati a determinare attività
industriali o artigianali, rimangono vincolati a tale destinazione salvo nuova e/o
diversa destinazione impressa dal Consiglio Comunale previo parere della
Commissione Comunale di cui al presente regolamento, su richiesta motivata
degli interessati, o per l'entrata in vigore di una diversa sopravvenuta disciplina
urbanistica.
-------------------------------------------ARTICOLO 11----------------------------------DIVIETO DI ALIENAZIONE E CONCESSIONE A TERZI
Non è ammessa l’alienazione del diritto di proprietà, né la cessione a terzi, a
qualsiasi titolo (locazione, comodato, uso, ecc), se non trascorsi 5 (cinque) anni
dalla data della concessione dell’agibilità, salvo casi di forza maggiore e
comunque su autorizzazione del Consiglio Comunale, sentito il parere della
Commissione comunale di cui al presente regolamento.
L'Amministrazione Comunale si riserva comunque, in caso di alienazione; il
diritto di prelazione.
---------------------------------------ARTICOLO 12-------------------------------------PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E COSTITUZIONE DI
CONSORZI OBBLIGATORI.
E’ obbligatoria la formazione di un consorzio di tutte le imprese assegnatarie dei
lotti quando risulti conferito almeno il 70 % della superficie utile.-------------Ai consorzi partecipa obbligatoriamente il Comune per una quota non superiore
ad 1/3 del capitale sociale.
Il consorzio assume la gestione delle aree PIP, delle opere di urbanizzazione e
dei servizi comuni senza alcun onere per le amministrazioni comunali, ancorché
siano aderenti al consorzio stesso.
L’ assegnatario è obbligato a partecipare alle quote di spesa per la gestione e la
manutenzione nell’area PIP delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni.
--------------------------------------- ARTICOLO 13 ------------------------------------DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE E RISOLUZIONE DELLA
CONVENZIONE.
Entro sei mesi dalla comunicazione della data di assegnazione del lotto
effettuata in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, il titolare
della assegnazione è tenuto a presentare tutti gli atti necessari richiesti dal
Comune per l'approvazione del progetto di costruzione dell'immobile. La
mancata presentazione del progetto nei termini di cui sopra comporterà la
decadenza dall'assegnazione con conseguente scorrimento della graduatoria e, in
caso di esaurimento di quest’ultima, con assegnazione del lotto a singolo
richiedente ai sensi del precedente art. 4.
Entro i successivi tre mesi, l’ assegnatario, a sua cura e spese, dovrà produrre il
tipo di frazionamento catastale dell’area assegnata debitamente approvato dall’
Agenzia del Teritorio di Benevento.
Entro ulteriori due mesi dovrà procedersi alla stipulazione del contratto a spese
del richiedente.
Il mancato rispetto di detto ultimo termine, se non motivato da cause di forza
maggiore, fa venire meno l'assegnazione e l'assegnatario perde la caparra
confirmatoria versata par mancato rispetto degli obblighi assunti con la
accettazione della assegnazione ed il versamento della caparra stessa.
Tra il Comune e l’acquirente viene stipulata una convenzione per atto pubblico o
pubblico amministrativo conforme allo SCHEMA che al presente Regolamento
si allega sub “B” per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale
vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell’acquirente e le sanzioni per la
loro inosservanza ed in particolare:
a) il corrispettivo della cessione e le modalità del relativo versamento;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche dei manufatti da realizzare;
c) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione dei manufatti;
d) la clausola espressa di decadenza dall’assegnazione e di risoluzione della
convenzione, nel caso di mancato completamento dei lavori entro
ventiquattro mesi continui dalla data della assegnazione, e comunque non
oltre i maggiori termini di cui all’art. 11 del regolamento approvato con
delibera Consiliare n° 44/2006, nonché di incameramento da parte del
Comune di quanto versato quale corrispettivo e di acquisizione al patrimonio
comunale del lotto e di quanto su di esso realizzato; il termine di 24 mesi è
prorogabile su istanza di parte, una sola volta e per documentate ragioni di
forza maggiore, per un periodo di dodici mesi;
e) l’obbligo dell’assegnatario di rispettare le condizioni previste dal bando
relative al trasferimento di diritti reali sull’area in assegnazione;
f) l’obbligo dell’ assegnatario di accollarsi le quote di spesa per la gestione e la
manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni.
g) l’obbligo di partecipazione al consorzio degli assegnatari dei lotti nella
singola area PIP per la gestione e manutenzione delle opere di
urbanizzazione e dei servizi comuni del PIP, senza oneri per il Comune.
--------------------------------------- ARTICOLO 14 ------------------------------------SANZIONI E PENALI -------------------------------------------------------------------La violazione di tutte le norme, prescrizioni e termini di cui al regolamento
approvato con delibera Consiliare n° 44/2006 potrà comportare, a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione Comunale, la risoluzione dell’assegnazione,
in via subordinata, l’applicazione, in via amministrativa, di una sanzione
pecuniaria rapportata alla inadempienza perpetrata, tenendo conto dei danni e/o
effetti prodottisi e comunque in misura non superiore al valore venale di mercato
delle opere o manufatti già realizzati.
Detta sanzione sarà determinata dal Responsabile del Servizio comunale
competente, sentita la commissione di cui al presente regolamento.
In ogni caso l’assegnatario-cessionario dell’area e suoi aventi titolo, sia a titolo
universale che parziale, sia per atti inter vivos che mortis causa, sia in buona
fede che in mala fede sono solidalmente responsabili nel pagamento della
sanzione, di cui al comma precedente.
----------------------------------------ARTICOLO 15-------------------------------------FALLIMENTO AZIENDA
Nel caso di fallimento pronunciato dall’Autorità Giudiziaria il vincolo di
destinazione d’uso ad attività artigianali e industriali gravanti sull’area e sui suoi
manufatti seguirà sia l’area che i manufatti su di essa insistenti e la relativa
obbligazione di rispetto di tale vincolo passerà in capo agli aventi causa a
qualsiasi titolo.
-------------------------------------- ARTICOLO 16 -------------------------------------DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ------------------------------------------Le parti convengono che, qualora dovessero insorgere controversie in materia di
diritti ed obblighi derivanti dalla presente convenzione la risoluzione delle
eventuali controversie, sarà sottoposta alla decisione di un Collegio arbitrale
composto da tre membri, designati uno da ciascuna delle parti: Comune e
cessionario, l’altro, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale
competente. Quest’ultimo assumerà la funzione di Presidente.
Al Presidente del TAR Campania potrà essere richiesta la nomina di un secondo
arbitro, qualora nel termine di gg.15 non sia stato designato dall’altra parte.
Il collegio avrà sede presso la sede del T.A.R. Campania competente e deciderà
in merito secondo equità con la più ampia libertà di forma.
-------------------------------------- ARTICOLO 17 -------------------------------------RINUNCIA DELL’IPOTECA LEGALE ----------------------------------------------La parte cedente, come sopra rappresentata, rinuncia all’ipoteca legale
esonerando il Sig. Dirigente dell’Agenzia del Territorio di Benevento (ex
Conservatore dei RR.II.) da ogni responsabilità inerente e conseguente e da ogni
tipo di ingerenza in ordine al deposito, al reimpiego ed alla destinazione delle
somme ricevute dalla cessione in diritto di proprietà dell’area.
Entrambe le parti si impegnano a sottoscrivere ogni altro ulteriore atto ritenuto
necessario dal predetto dirigente (ex Conservatore dei RR.II.) per la trascrizione
in favore della parte cessionaria del diritto di piena proprietà.
------------------------------------- ARTICOLO 18 --------------------------------------DICHIARAZIONI FISCALI
Ai fini fiscali il Sig. ……………………….., nella suesposta qualità di legale
rappresentante della parte cessionaria invoca le agevolazioni previste a)dall’art.
74 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b)dall’art. 3, comma 81, della legge 28.12.1995, n.549, come modificato ed
integrato dal comma 60, lettera e) dell’art. 3 della Legge 23.12.1996, n.662;
c) e comunque ogni altra disposizione di legge vigente più favorevole
nell’interesse del cessionario;
trattandosi di convenzione recante cessione in proprietà di area compresa in
Piano per Insediamenti Produttivi, delimitato ai sensi dell’art.27 della Legge 22
ottobre 1971, n.865.
Le parti dichiarano che il valore della presente convenzione-contratto ammonta
ad Euro ………….=(…………………………………….)
------------------------------------- ARTICOLO 19 --------------------------------------DISPENSA DALLA LETTURA DEGLI ALLEGATI
Le parti espressamente e concordemente dispensano me Segretario comunale dal
dare lettura degli allegati, dichiarando separatamente di ben conoscerli per
averne presa visione e conoscenza prima di ora.
-------------------------------------ARTICOLO 20--------------------------------------SPESE, IMPOSTE E FORMALITA’.
Tutte le spese, imposte, diritti tasse e formalità connesse e conseguenti alla
presente convenzione sono a carico della parte cessionaria.
Richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto l’atto presente, dattiloscritto da
persona di mia fiducia su n. ___ fogli fin qui, del quale ho dato lettura, ai
comparenti che lo approvano.
Parte Cedente
Parte Cessionaria
Il Segretario Comunale
P U B B L I C A Z I O N E
Il sottoscritto Messo Comunale addetto alla pubblicazione degli atti all'albo Pretorio,
- C O M U N I C A che tale delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000).
Montesarchio, lì 12 settembre 2006
IL MESSO
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==
___________________________________________________________________________
E’ copia conforme per uso amministrativo
Montesarchio, lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________________________________________________________
E S E C U T I V I T A ’
Si ATTESTA che la presente delibera:
X
E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134
comma 3 D.Lgs. n° 267/2000
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs.
n° 267/2000
IL RESPONSABILE
UFFICIO DELIBERE
IL SEGRETARIO GENERALE
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==
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