città di montesarchio - Comune di Montesarchio
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CITTÀ DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO) DELIBERA CONSILIARE N° 44 DEL 13 AGOSTO 2006 O G G E T T O : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E PER LA CESSIONE IN PROPRIETA’ DELLE AREE COMPRESE NEL P.I.P. IN LOCALITA’ MALEPASSO-BADIA (FORMULATO CON I CRITERI DI CUI ALLE DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N° 2090 DEL 17.11.2004 E 2108 DEL 29.12.2005) L'ANNO DUEMILASEI il giorno tredici del mese di agosto alle ore 9,15 nel Palazzo del Comune di Montesarchio, convocato con l'apposito avviso diramato dal Presidente del Consiglio Comunale e ritualmente notificato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica di eccezionale urgenza, in prima convocazione. PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ING. DELLO IACOVO PELLEGRINO. SONO PRESENTI IN AULA: 1) SINDACO IZZO ANTONIO 2) PROF. PEDICINI LUIGI 3) RAG. MAURIELLO GIUSEPPE 4) SIG. PARADISI SILVIO 5) ING. CECERE GIUSEPPE 6) GEOM. LANZOTTI ANTONIO 7) PROF. TINESSA ANTONIO 8) ING. DELLO IACOVO PELLEGRINO 9) DR. VAGLI VALTER LEONARDO 10) SIG. TANGREDI MICHELE 11) RAG. BENEDETTO MARCANTONIO 12)) PROF. COLANTUONI ANTONIO 13) ARCH. CECERE MICHELE DAVID 14) AVV. DELLO IACOVO FULVIO 15) DR. MATALUNI VINCENZO SONO ASSENTI: 1) AVV. SANDOMENICO CARMELO 2) RAG. DI BLASIO ANTONIO 3) DR. NAZZARO RAFFAELE 4) DR. CAMPOBASSO GIOVANNI 5) DR. FINOZZI FILIPPO 6) SIG. SCHIPANI LUIGI SI DA’ ATTO CHE IL CONSIGLIERE SCHIPANI LUIGI, PRESENTE DURANTE LA VOTAZIONE DEI SINGOLI ARTICOLI DI TALE REGOLAMENTO, SI E’ ASSENTATO PRIMA DELLA VOTAZIONE FINALE DELL’INTERO TESTO REGOLAMENTARE. IL PRESIDENTE, constatato che sono presenti QUINDICI Componenti e sono assenti sei consiglieri, sebbene invitati, essendo il numero degli intervenuti sufficiente per la validità della seduta, invita a trattare l’argomento all’ordine del giorno. Verbalizza la seduta il VICE Segretario Generale Dr. Riccardo LIMONGI. PARERI EX ART. 49 D.Lgs. n° 267/2000 Il Responsabile SETTORE TECNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole sulla proposta di delibera e di regolamento, depositati agli atti d’ufficio. Montesarchio, lì 9 agosto 2006 IL Responsabile SETTORE TECNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (Dr. Silvio ADAMO) == FIRMATO COME IN ORIGINALE == Il Responsabile SETTORE FINANZIARIO in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole sulla proposta di delibera e di regolamento, depositati agli atti d’ufficio. Montesarchio, lì 9 agosto 2006 IL Responsabile SETTORE FINANZIARIO (Dr. Silvio ADAMO) == FIRMATO COME IN ORIGINALE == IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Introduce l’argomento … omissis … IL CONSIGLIO COMUNALE PRESO ATTO degli interventi di cui alla trascrizione integrale da nastro magnetico depositata agli atti del Consiglio quale parte documentale e probatoria, integralmente riportati; PREMESSO: - Che il Comune di Montesarchio al fine di venire incontro, nel quadro di ristrutturazione e ampliamento delle piccole e medie aziende, alla necessità degli operatori economici, artigiani e industriali, mette a disposizione le aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi in loc. Malepasso-Badia; - Che la Regione Campania obbliga i comuni, che hanno ricevuto finanziamenti relativi alla realizzazione di infrastrutture nelle aree P.I.P., a predisporre Bandi pubblici per le assegnazione delle aree da concedere agli imprenditori formulato con i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2090 del 17.11.2004 come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2108 del 29.12.2005; CONSIDERATO: - Che il Regolamento per le assegnazioni di lotti nell’ambito del P.I.P. in località Malepasso-Badia del Comune di Montesarchio, approvato con D.C.C. n. 16 del 11.04.2002, necessita di essere aggiornato con i dettami di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale sopra evidenziate; - Che con Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 13.04.2006 è stato deliberato di incaricare il Dott. Silvio Adamo, Responsabile del Settore Tecnico Attività Produttive e Manutenzione Patrimonio Comunale, della rielaborazione del Regolamento Assegnazione lotti area P.I.P. da formulare con i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2090 del 17 11. 2004 come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2108 del 29.12.2005; Tutto ciò premesso e considerato; VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; PRESO ATTO DELLA VOTAZIONE DEI SINGOLI ARTICOLI DI TALE REGOLAMENTO, COME TESTUALMENTE RIPORTATA NELLA PRESENTE DELIBERA; VISTI: - il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 267/’00, espressi sulla proposta di delibera e di regolamento, depositati agli atti d’ufficio dal Responsabile del Settore tecnico attivita’ produttive - Dr. Silvio ADAMO; - il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo n. 267/00, espressi sulla proposta di delibera e di regolamento, depositati agli atti d’ufficio dal Responsabile del Settore UFFICI FINANZIARI - Dr. Silvio ADAMO; ACCOLTO L’INVITO FORMULATO DAL PRESIDENTE DI PROCEDERE ALLA VOTAZIONE SULL’INTERO TESTO REGOLAMENTARE, QUALE RISULTANTE A SEGUITI DELLE RETTIFICHE PROPOSTE E VOTATE PER SINGOLO ARTICOLO; PRESENTI 15 ASTENUTI 3 (DELLO IACOVO FULVIO – MATALUNI – CECERE MICHELE DAVID) VOTANTI 12 FAVOREVOLI 11 CONTRARIO 1 (COLANTUONI) DELIBERA 1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di approvare il Regolamento comunale, e suoi allegati, per l’assegnazione e per la cessione in proprietà delle aree comprese nel piano per gli insediamenti produttivi (industriali ed artigiani) in località malepasso-badia, elaborate secondo le disposizioni impartite dalla Regione Campania Deliberazione di Giunta Regionale n. 2090 del 17.11.2004 come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2108 del 29.12.2005, il cui testo è allegato alla presente per costitirne parte integrante e sostanziale. IL VICE PRESIDENTE (Ing. Pellegrino DELLO IACOVO) IL VICE SEGRETARIO GENERALE (Dr. Riccardo LIMONGI) == FIRMATO COME IN ORIGINALE == == FIRMATO COME IN ORIGINALE == ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N° 44 DEL 13 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE E PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE COMPRESE NEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (DI TIPO INDUSTRIALE E/O ARTIGIANALE) IN LOCALITÀ MALEPASSO-BADIA. (APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 44 DEL 13 AGOSTO 2006) (FORMULATO CON I CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 2090 DEL 17 11. 2004 COME MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 2108 DEL 29.12.2005) SOMMARIO Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21. Art. 22. Finalità e disciplina Utilizzo delle aree Assegnatari-beneficiari Procedura ed Assegnazione delle aree Domanda Prezzo di cessione Commissione Graduatorie, criteri e proposte di assegnazione Prelazioni Assegnazioni ed obbligazioni successive Costruzione degli immobili Vincolo di destinazione Partecipazione alle spese di gestione e costituzione di consorzi obbligatori Divieto di alienazione e concessione a terzi Nullità del contratto di cessione Sanzioni e penali Rinunzia espressa all’ipoteca legale Alligazione del Regolamento Nullità degli atti Destinazione dei corrispettivi di cessione dei suoli, delle economie di spesa e dei fondi relativi ad opere non realizzate Sistema informativo regionale Disposizioni transitorie e finali ALLEGATI: ALLEGATO “A”: ESTRATTO DELLA RELAZIONE TECNICA E DI COMPATIBILITA’ (Norme di attuazione) DI CUI AL PROGETTO URBANISTICO DEL “ PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ( SITO IN LOC. MALEPASSO-BADIA) ATTUATIVO DELLA ZONA D1 DEL P.R.G. VIGENTE” ALLEGATO “B”: SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO RELATIVA ALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ DI AREA COMPRESA NEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (P.I.P.) IN LOCALITA’ MALEPASSOBADIA. Regolamento Comunale per l’ Assegnazione e per la cessione in Proprietà delle Aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi (di tipo Industriale e/o Artigianale) (Formulato con i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2090 del 17 11. 2004 come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2108 del 29.12.2005) Art. 1 Finalità e disciplina Al fine di venire incontro, nel quadro di ristrutturazione delle piccole e medie aziende, alla necessità degli operatori economici, artigiani e industriali, il Comune di Montesarchio mette a disposizione le aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi in loc. Malepasso-Badia. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’ assegnazione e per la cessione in proprietà delle aree comprese nel piano per insediamenti produttivi di tipo industriale e/o artigianale nel Comune di Montesarchio infrastrutturate con il concorso di contributi e/o finanziamenti regionali. Art. 2 Utilizzo delle aree L'Amministrazione Comunale, con riferimento al VI comma dell'art. 27 della Legge 22-10-1971 n. 865, dopo aver acquisito a mezzo di procedura espropriativa o di atti di cessione volontaria, nel rispetto della disciplina di cui al TU 327/2001, o, comunque, con la normativa urbanistica vigente in materia, applicabile al caso di specie, al patrimonio del Comune le aree comprese nei piani di cui all'art. 1, utilizza, per ogni singola zona, limitatamente alla parte destinata a lotti, tali aree mediante cessione in proprietà, per la realizzazione di impianti relativi ad attività di carattere industriale e artigianale ai soggetti beneficiari per la realizzazione di iniziative di carattere produttivo, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, nonché all’ ESTRATTO DELLA RELAZIONE TECNICA E DI COMPATIBILITA’ (Norme di attuazione) di cui al progetto urbanistico del “ PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ( SITO IN LOC. MALEPASSO-BADIA) ATTUATIVO DELLA ZONA D1 DEL P.R.G. VIGENTE” che al presente Regolamento si allega sub “A” per formarne parte integrante e sostanziale. Art. 3 Assegnatari-beneficiari Possono concorrere alla assegnazione dei lotti nelle aree PIP, acquisite o da acquisire ed urbanizzate con contributi e/o finanziamenti regionali, oltre che gli Enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE e dalla Regione, le imprese costituite in forma singola o associata, esercenti una o più delle attività produttive indicate nell’articolo 27 L. 865/1971 e ss. mm.ii. Possono essere destinatari delle aree comprese nei piani per insediamenti produttivi oltre che gli Enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE e dalla Regione: le imprese industriali sia in forma singola che associata; le imprese artigianali sia in forma singola che associata; i gruppi associati che presentino consistenti programmi per la creazione di nuove aziende industriali e artigiane, nell'ambito delle singole zone d'intervento; La qualifica di esercente attività produttive dovrà essere comprovata dall’iscrizione nel registro delle imprese o da certificazione equipollente nel caso di imprese non aventi sede in Italia. Art. 4 Procedura ed Assegnazione delle aree La cessione in proprietà delle aree comprese nei piani di intervento di cui all'art. 1; avverrà ai sensi della L.449/97 art.49 c.17 che ha modificato la L.865/71 art.27. e con le modalità di cui agli articoli seguenti. Le aree disponibili nel P.I.P., ai sensi dell’art. 27 della L. 865/71 e s.m. sono cedute in diritto di proprietà, a seguito di procedura di evidenza pubblica indetta dal Comune nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, nei trenta giorni successivi alla data di completamento delle formalità di trascrizione immobiliare degli atti relativi all’acquisizione. Il bando è predisposto dal Settore Tecnico per le Attività Produttive e deve essere conforme alla normativa nazionale e comunitaria ed alle norme urbanistiche generali vigenti, oltre a disciplinare le eventuali destinazioni ammissibili. Il bando deve indicare e contenere: a). l’elenco dei lotti disponibili e la superficie di ogni singolo lotto; b). il prezzo di cessione a metro quadrato e quello per ogni singolo lotto, con indicazione della quota relativa all’acquisizione del lotto e di quella riferita alle opere di urbanizzazione, nonchè i termini e le modalità di pagamento; c). Le modalità di presentazione delle istanze; d). l’obbligo di corredare l’ istanza di assegnazione con i seguenti atti: 1)relazione di massima indicante gli obiettivi d’impresa che si intendono raggiungere, l’occupazione prevista, esistente ed eventualmente aggiuntiva, 2)scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento prevista con specificazione delle superfici da impegnarsi e della vocazione d’uso (superficie coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, laboratori, uffici, ecc.), che giustifichi la richiesta di assegnazione dell’area, e la misura della superficie richiesta; e). i parametri di valutazione delle istanze di assegnazione avuto riguardo agli obiettivi e finalità della relazione di cui alla lett. d) n. 1) e gli ulteriori criteri di priorità fissati dal presente regolamento, oltre a quelli stabiliti dal disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2090 del 17 novembre 2004 come mod. ed integr. dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2108 del 29.12.2005; f). i tempi e le modalità di utilizzo del lotto, i vincoli e le prescrizioni previste a pena di decadenza dell’ assegnazione e/o risoluzione della convenzione, nonché le condizioni relative ai successivi trasferimenti di diritti reali sui lotti in assegnazione che dovranno essere idonee ad evitare fenomeni di carattere speculativo; g). gli indici ed i parametri edilizi, di parcheggio, di aree a verde, ecc.; h). la scadenza del bando. i). lo schema della convenzione tipo. Gli atti della procedura di cui sopra sono preventivamente trasmessi, ai fini dell’approvazione, al competente Assessorato della Regione Campania che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, può formulare eventuali osservazioni; decorso tale termine, in assenza di rilievi, gli atti si intendono approvati. La predetta approvazione regionale di cui sopra costituisce condizione di avvio della procedura di assegnazione dei lotti. Il Responsabile del Settore Comunale competente, con proprio atto, approva lo schema del bando di concorso, lo schema di domanda ed eventualmente altri schemi ritenuti utili ai fini della semplificazione del procedimento per la cessione delle aree P.I.P., entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato alla Regione Campania per formulare eventuali osservazioni. Al bando dovrà essere data la massima diffusione sia a livello locale che provinciale e sia mediante pubblicazione sul sito internet del comune. Nei quindi giorni successivi alla scadenza del termine del bando, salvo proroghe determinate dall’eccessivo numero di richieste pervenute, la commissione, di cui al successivo art. 7, si pronuncerà sulle domande pervenute, formerà e renderà pubblica la “graduatoria” da proporre al Consiglio Comunale, che effettuerà le assegnazioni nella prima seduta utile. Detta graduatoria resterà pubblicata all’Albo pretorio per dieci giorni consecutivi. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso da inoltrare nei successivi quindici giorni al Responsabile del Settore Tecnico per le Attività Produttive. I lotti non ceduti a seguito dell’espletamento di procedure di evidenza pubblica, per assenza di istanze ammissibili, possono essere assegnati, con procedura negoziata previa deliberazione di Giunta Comunale e nel rispetto dei criteri di assegnazione predeterminati, alle aziende che singolarmente ne facciano richiesta. Al proprietario del suolo interessato dalla procedura di acquisizione, a condizione che il titolo di proprietà sia antecedente alla data di adozione dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) che ha destinato il suolo a insediamenti produttivi, possono essere assegnati non più di due lotti, tenendo conto della quota percentuale delle aree già di proprietà rispetto alla superficie dell’intera area PIP. Inoltre, a ciascuno dei proprietari interessati non possono assegnarsi lotti aventi, nel loro insieme, una superficie complessiva superiore al 10 % dell’area PIP ed a tali proprietari non può essere assegnata un’area complessiva superiore al 25 % dell’area PIP. L’ assegnazione è subordinata alla condizione risolutiva della diretta utilizzazione del lotto da parte dell’originario proprietario del suolo o da società da questi partecipata in misura superiore al 50% del capitale sociale, con il vincolo di incedibilità a terzi, anche in regime di locazione o comodato d’uso, del manufatto realizzato per almeno un quinquennio dalla data di avvio dell’attività produttiva. Art. 5 Domanda La domanda in competente bollo, secondo lo schema approvato unitamente al Bando, deve contenere: - dati anagrafici domicilio fiscale e residenza del titolare dell’impresa indivifduale o collettiva, o di tutti i soggetti investiti della rappresentanza sociale e dei poteri di firma idonei ad impegnare l’ente all’esterno; - ragione sociale dell’impresa, sede, durata, oggetto, attività e Partita IVA; - l’estensione minima dell’area necessaria alla realizzazione dell’investimento; - attestato di versamento pari ad €. 350,00 sul c.c.p. 11576824 intestato al Comune di Montesarchio Servizio di Tesoreria causale “Spese istruttoria assegnazione lotti P.I.P.”; - ogni altra notizia e dato richiesti dallo schema di domanda deve essere obbligatoriamente corredata da: A) un “programma di sviluppo aziendale di breve e medio termine” a firma del titolare dell’impresa e/o dal legale rappresentante delle persone giuridiche o del soggetto interessato, contenente: - l’indicazione dell’ attività che si intende svolgere nelle aree del Piano; - l’entità e la programmazione dell’investimento; - i tempi di attuazione dello stesso; - gli obiettivi d’impresa che si intendono raggiungere; - il piano occupazionale previsto, esistente ed eventualmente aggiuntivo; - il relativo piano economico e finanziario di massima dell’investimento con la specificazione , se si ricorre al credito o alle contribuzioni pubbliche, del tipo di finanziamento e della sua entità; B) Relazione tecnica illustrativa, a firma di un tecnico abilitato, attestante: - la descrizione del ciclo lavorativo; - la tipologia di intervento costruttivo richiesto; - le superfici e la volumetrie che si intendono realizzare, distinte per le diverse destinazioni: e vocazione d’uso (superficie coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, laboratori, uffici, reparti produttivi, servizi, strutture per commercializzazione, nonché superfici destinate a parcheggi, aree a verde ecc.; - una dichiarazione di compatibilità ambientale con espresso riferimento ad ogni forma di inquinamento (dell’aria, del suolo, delle acque nonché acustico); - modalità di smaltimento dei rifiuti e delle acque; C) progetto (planimetria e relazione tecnico-descrittiva delle opere relative all’intervento da realizzare) a firma di un tecnico abilitato; D) attestato rilasciato da parte di un istituto di credito che evidenzi le capacità economico – patrimoniali – finanziarie del soggetto richiedente; E) certificato d’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane (se rientrante in tale categoria); F) (eventuale) dichiarazione attestante che trattasi di attività particolarmente rumorosa e molesta; G) (eventuale) certificato rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale attestante che la sede dell’attività (che si intende delocalizzare) viene svolta in locali inagibili e insufficienti e/o non idonei; H) (eventuale) certificato giudiziario attestante la procedura di sfratto o altra documentazione attestante l’esistenza di un avviato procedimento per la richiesta di sgombro del locale da parte del proprietario che si intende delocalizzare l’attività; I) eventuali altre certificazioni; Art. 6 Prezzo di cessione Il prezzo di cessione delle aree verrà determinato dal Consiglio Comunale, competente ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) in misura pari al costo per metro quadrato sostenuto dall’amministrazione comunale per la loro acquisizione, maggiorato della quota percentuale di incidenza per metro quadrato delle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al netto dei contributi erogati dalla Regione Campania e di altri eventuali finanziamenti a fondo perduto di Enti Pubblici (integrazione disposta con deliberazione consiliare n° 12 del 3 aprile 2014). Il suddetto prezzo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: - a) il 25% dell’intero, a titolo di caparra confirmatoria, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione effettuata in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di assegnazione dei lotti; - b) il 50% dell’intero, all’atto della sottoscrizione del verbale di immissione nella detenzione dell’area; - c) il residuo 25% corrispondente al saldo, entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per la sottoscrizione del contratto definitivo di cessione dell’area; ------------------------------------------------------------------------------------------------Integrazione disposta con deliberazione consiliare n° 55 del 5 dicembre 2013 3. Con effetti "ex tunc", Il prezzo di cessione delle aree, per i lotti in relazione ai quali l'acquisizione comporta oneri maggiori rispetto al prezzo fissato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.09.2008 a causa di contenziosi per la definizione della procedura espropriativa, viene ridotto del 20% del costo sostenuto per l'acquisizione. 4. La riduzione di cui al punto precedente sarà riproporzionata, ove necessario, in maniera tale da non determinare un prezzo di cessione, per i singoli lotti, inferiore a quello stabilito con la deliberazione consiliare di cui al precedente capoverso. ------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 7 Commissione E’ istituita una Commissione con funzioni istruttorie e propositive, cui sono demandati i compiti di formare la graduatoria. Essa è così composta: Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive o suo delegato Presidente Responsabile del Settore competente al rilascio del permesso a costruire membro Responsabile comunale del Servizio Commercio - membro Svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente dell’Amministrazione nominato dal Presidente; Essa propone al Consiglio Comunale le assegnazioni dei lotti, indicandone il numero, la localizzazione ed i destinatari sulla base delle graduatorie di cui in seguito. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno due componenti. Art. 8 Graduatorie, criteri e proposte di assegnazione Nell’assegnazione dei lotti dovranno privilegiarsi le aziende costrette a delocalizzarsi per ragioni ambientali o di sicurezza perché non più compatibili con le destinazioni d’uso dello strumento urbanistico vigente e le aziende in locazione in immobili ubicati nel territorio comunale nonché i consorzi di piccole imprese e/o artigiani di Montesarchio. Il bando di assegnazione delle aree potrà inoltre destinare alle aziende aventi sede nel territorio del Comune in cui ricade l’area PIP una quota di riserva non superiore al 20% delle aree che residuano a seguito delle assegnazioni di cui al comma precedente, garantendo, in ogni caso, carattere di concorsualità alla procedura di assegnazione di tali aree. L’Amministrazione potrà assegnare non più di due lotti al/i proprietario/i del suolo interessato/i dalla procedura di acquisizione, a condizione che il titolo di proprietà sia antecedente alla data di adozione dello strumento urbanistico generale che ha destinato il suolo a insediamenti produttivi, tenendo conto della quota percentuale delle aree già di proprietà rispetto alla superficie dell’intera area PIP, con i seguenti limiti: -che a ciascuno dei proprietari interessati non possano assegnarsi lotti aventi, nel loro insieme, una superficie complessiva superiore al 10 % dell’area PIP; -che a tali proprietari non venga assegnata un’area complessiva superiore al 25% dell’area PIP; le predette assegnazioni saranno subordinate alla condizione risolutiva della diretta utilizzazione del lotto da parte dell’originario proprietario del suolo o da società da questi partecipata in misura superiore al 50% del capitale sociale, con il vincolo di incedibilità a terzi, anche in regime di locazione o comodato d’uso, del manufatto realizzato per almeno un quinquennio dalla data di avvio dell’attività produttiva. Art. 9 Prelazioni Fermo restando i criteri di cui sopra, godranno di precedenza le istanze presentate da Enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE e dalla Regione, Consorzi di piccole imprese e/o artigiani di Montesarchio, ed inoltre saranno preferiti i soggetti che comproveranno la loro condizione con la documentazione indicata a latere di ciascuno di essi, secondo il seguente ordine di priorità: SOGGETTI PREFERITI Soggetti con la disponibilità liquida ed esigibile dei fondi necessari all’intero investimento DOCUMENTAZIONE a)Idonea documentazione di un istituto bancario e/o creditizio; b)Impegno irrevocabile ad investire quanto risulta dal piano economico e finanziario e comunque quanto è necessario all’inizio della attività da svolgere; Soggetti in possesso di delibera o decreto a)Idonea documentazione dell’ Ente di finanziamento di un Ente pubblico o di pubblico promittente e/o del un soggetto privato dei fondi necessari soggetto privato promittente all’intero investimento Soggetti con la disponibilità liquida ed a)Idonea documentazione di un esigibile dei fondi necessari all’acquisto istituto bancario e/o creditizio dell’area b)Impegno irrevocabile ad investire quanto è necessario per l’acquisto dell’area Soggetti in possesso di una delibera o a)Idonea documentazione dell’ Ente decreto di finanziamento di un Ente pubblico promettente e/o del pubblico o di un soggetto privato dei soggetto privato promittente fondi necessari all’acquisto dell’area Soggetti che hanno richiesto di accedere a) idonea documentazione rilasciata alle provvidenze di finanziamenti dall’ Ente pubblico presso il quale è pubblici e/o privati giacente la richiesta di finanziamento attestante l’entità dello stesso, la causale della richiesta, lo stato di attuazione della richiesta, i tempi del suo ottenimento e considerazioni circa l’esito della richiesta; b)impegno di assolvere, con la diligenza del pater familias, a tutte le azioni necessarie mirate all’ottenimento del finanziamento; Soggetti che intendono accedere alle a) impegno di assolvere, con la provvidenze di finanziamenti pubblici diligenza del pater familias, a tutte e/o privati le azioni necessarie mirate all’ottenimento del finanziamento Art. 10 Assegnazioni ed obbligazioni successive Entro sei mesi dalla comunicazione della data di assegnazione del lotto effettuata in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, il titolare della assegnazione è tenuto a presentare tutti gli atti necessari richiesti dal Comune per l'approvazione del progetto di costruzione dell'immobile. La mancata presentazione del progetto nei termini di cui sopra comporterà la decadenza dall'assegnazione con conseguente scorrimento della graduatoria e, in caso di esaurimento di quest’ultima, con assegnazione del lotto a singolo richiedente ai sensi del precedente art. 4. Entro i successivi tre mesi, l’ assegnatario, a sua cura e spese, dovrà produrre il tipo di frazionamento catastale dell’area assegnata debitamente approvato dall’ Agenzia del Teritorio di Benevento. Entro ulteriori due mesi dovrà procedersi alla stipulazione del contratto a spese del richiedente. Il mancato rispetto di detto ultimo termine, se non motivato da cause di forza maggiore, fa venire meno l'assegnazione e l'assegnatario perde la caparra confirmatoria versata par mancato rispetto degli obblighi assunti con la accettazione della assegnazione ed il versamento della caparra stessa. Tra il Comune e l’acquirente viene stipulata una convenzione per atto pubblico o pubblico amministrativo conforme allo SCHEMA che al presente Regolamento si allega sub “B” per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza ed in particolare: a) il corrispettivo della cessione e le modalità del relativo versamento; b) le caratteristiche costruttive e tipologiche dei manufatti da realizzare; c) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione dei manufatti; d) la clausola espressa di decadenza dall’assegnazione e di risoluzione della convenzione, nel caso di mancato completamento dei lavori entro ventiquattro mesi continui dalla data della assegnazione, e comunque non oltre i maggiori termini di cui all’art. 11 del presente regolamento, nonché di incameramento da parte del Comune di quanto versato quale corrispettivo e di acquisizione al patrimonio comunale del lotto e di quanto su di esso realizzato; il termine di 24 mesi è prorogabile su istanza di parte, una sola volta e per documentate ragioni di forza maggiore, per un periodo di dodici mesi; e) l’obbligo dell’assegnatario di rispettare le condizioni previste dal bando relative al trasferimento di diritti reali sull’area in assegnazione; f) l’obbligo dell’ assegnatario di accollarsi le quote di spesa per la gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni. g) l’obbligo di partecipazione al consorzio degli assegnatari dei lotti nella singola area PIP per la gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni del PIP, senza oneri per il Comune. Art. 11 Costruzione degli immobili Gli acquirenti delle aree dovranno iniziare ed ultimare la realizzazione del progetto approvato entro i termini fissati dal permesso a costruire che dovrà essere ritirato entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto/convenzione, salvo la concessione di periodi di proroga per cause di forza maggiore debitamente comprovate e ritenute valide dall'Amministrazione Comunale. Art. 12 Vincolo di destinazione I locali che nel progetto approvato risultino destinati a determinare attività industriali o artigianali, rimangono vincolati a tale destinazione salvo nuova e/o diversa destinazione impressa dal Consiglio Comunale previo parere della Commissione Comunale di cui al presente regolamento, su richiesta motivata degli interessati, o per l'entrata in vigore di una diversa sopravvenuta disciplina urbanistica. Art. 13 Partecipazione alle spese di gestione e costituzione di consorzi obbligatori L’ assegnatario è obbligato a partecipare alle quote di spesa per la gestione e la manutenzione nell’area PIP delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni. E’ obbligatoria la formazione di un consorzio di tutte le imprese assegnatarie dei lotti quando risulti conferito almeno il 70 % della superficie utile. Ai consorzi partecipa obbligatoriamente il Comune per una quota non superiore ad 1/3 del capitale sociale. Il consorzio assume la gestione delle aree PIP, delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni senza alcun onere per l’ amministrazione comunale, ancorché aderente al consorzio stesso. Art. 14 Divieto di alienazione e concessione a terzi Non è ammessa l’alienazione del diritto di proprietà, né la cessione a terzi, a qualsiasi titolo (locazione, comodato, uso, ecc), se non trascorsi 5 (cinque) anni dalla data della concessione dell’agibilità, salvo casi di forza maggiore e comunque su autorizzazione del Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione comunale di cui al presente regolamento. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque, in caso di alienazione; il diritto di prelazione. Art. 15 Nullità del contratto di cessione La vendita sarà nulla in caso di trasferimento non autorizzato della proprietà o di cessione ad altro titolo ugualmente non autorizzata. Art. 16 Sanzioni e penali La violazione di tutte le norme, prescrizioni e termini di cui al presente regolamento potrà comportare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, la risoluzione dell’assegnazione, in via subordinata, l’applicazione, in via amministrativa, di una sanzione pecuniaria rapportata alla inadempienza perpetrata, tenendo conto dei danni e/o effetti prodottisi e comunque in misura non superiore al valore venale di mercato delle opere o manufatti già realizzati. Detta sanzione sarà determinata dal Responsabile del Servizio comunale competente, sentita la commissione di cui al presente regolamento. In ogni caso l’assegnatario-cessionario dell’area e suoi aventi titolo, sia a titolo universale che parziale, sia per atti inter vivos che mortis causa, sia in buona fede che in mala fede sono solidalmente responsabili nel pagamento della sanzione, di cui al comma precedente. Art. 17 Rinunzia espressa all’ipoteca legale L'Amministrazione Comunale rinunzia all'ipoteca legale esonerando il Dirigente dell’Agenzia del Territorio Competente (ex Conservatore dei Registri Immobiliari) da ogni responsabilità al riguardo. Art. 18 Alligazione del Regolamento Nei contratti di cessione della proprietà delle aree, come nel caso di successivi atti di compravendita, sia delle aree che degli immobili, dovrà essere allegato, per consentirne la trascrizione, il presente regolamento in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili ai terzi. Art. 19 Nullità degli atti Gli atti stipulati in contrasto o comunque contenenti patti contrari alle precedenti norme sono nulli. Art. 20 Destinazione dei corrispettivi di cessione dei suoli, delle economie di spesa e dei fondi relativi ad opere non realizzate I corrispettivi derivanti dalla cessione dei suoli, detratti i costi sostenuti con risorse comunali per l’acquisizione ed infrastrutturazione dell’area PIP, sono utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di ulteriori opere strettamente connesse al completamento del PIP finanziato ed eventuali altre opere nell’ambito del PIP vigente. Nel caso in cui tutte le opere connesse al completamento del PIP finanziato e/o vigente siano state realizzate e tale condizione risulti attestata dal competente organo comunale, i corrispettivi di cui al punto 1 sono utilizzabili con le modalità stabilite dall’art. 35 - comma 4 - L.R. 15/2002. Non sussiste per il Comune di Montesarchio l’obbligo di gestione separata e di conseguente rendiconto provvedendo l’Ente all’acquisizione delle aree con risorse proprie. Art. 21 Sistema informativo regionale Il Comune, in quanto beneficiario di sostegni regionali, fornirà al sistema informativo regionale tutti i dati relativi alla utilizzazione delle aree urbanizzate impegnandosi a fornire, con la periodicità richiesta dal sistema stesso, l’aggiornamento dei dati. Art. 22 Disposizioni transitorie e finali Sono fatte salve le richieste di permesso di costruire in corso di istruttoria rispettose delle previgenti disposizioni regolamentari e delle vigenti norme urbanistiche. L’Amministrazione si riserva di valutare le richieste, gia presentate, di riconfigurazione dei lotti e dei permessi di costruire che dovessero comportare la riconfigurazione dei lotti stessi, provvedendo alla loro approvazione, qualora, dette richieste dovessero essere compatibili con le disposizioni del P.I.P. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all’ area PIP. ALLEGATI: N. ALLEGATO 1 ESTRATTO DELLA RELAZIONE TECNICA E DI A COMPATIBILITA’ (Norme di attuazione) DI CUI PROGETTO URBANISTICO DEL “ PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ( SITO IN LOC. MALEPASSO-BADIA) ATTUATIVO DELLA ZONA D1 DEL P.R.G. VIGENTE” 2 SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO RELATIVA ALLA B CESSIONE DEL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ DI AREA COMPRESA NEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (P.I.P.) IN LOCALITA’ MALEPASSOBADIA. ALLEGATO “A” COMUNE DI MONTESARCHIO (Provincia di Benevento) ESTRATTO DELLA RELAZIONE TECNICA E DI COMPATIBILITA’ DI CUI AL PROGETTO URBANISTICO DEL “ PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ( SITO IN LOC. MALEPASSO-BADIA) ATTUATIVO DELLA ZONA D1 DEL P.R.G. VIGENTE” NORME DI ATTUAZIONE SOMMARIO CAPO I GENERALITA’ ART. 1 Elementi costitutivi del P.I.P. ART. 2 Ambito di applicazione ed efficacia del Piano ART. 3 Rapporto con la pianificazione sovraordinata e di settore ART. 4 Destinazioni d’uso dell’ambito di Piano ART. 5 Attuazione e gestione del Piano ART. 6 Ripartizione dei costi di attuazione e di gestione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e delle attrezzature tecnologiche ART. 7 Convenzione tra Comune e assegnatari ART. 8 Indici e parametri urbanistici: abbreviazioni CAPO II ATTIVITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA ART. 9 Indici e parametri ART. 10 DA - insediamenti artigianali ART. 11 DCG – insediamenti commerciali in grandi strutture di vendita ART. 12 DIC - insediamenti industriali di completamento e/o saturi ART. 13 DAC - insediamenti artigianali di completamento e/o saturi ART. 14 DC - insediamenti commerciali di completamento e/o saturi ART. 15 DMR – ristrutturazione insediamenti residenziali e produttivi preesistenti ART. 16 DTA – riqualificazione insediamenti turistico-alberghieri ART. 17 DZ - attrezzature private di interesse collettivo ART. 18 DT – servizi tecnologici ART. 19 DF - attrezzature di uso pubblico ART. 20 Aree destinate a verde vivo ART. 21 Fascia di rispetto S.S. n.7 “Appia” ART. 22 Distanza dalle strade e recinzioni dei lotti ART. 23 Fascia di protezione alvei torrentizi ART. 24 Caratteristiche e dotazioni degli edifici produttivi ART. 25 Accessi carrabili e viabilità interna degli insediamenti ART. 26 Volumi tecnici complementari ART. 27 Norme di decoro architettonico CAPO III NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI ART. 28 Norme generali di sicurezza ART. 29 Prescrizioni generali antincendio ART. 30 Condutture di gas ed elettriche – Serbatoi GPL ART. 31 Altri requisiti relativi alla sicurezza ART. 32 Forni e camini industriali CAPO IV NORME IGIENICHE E AMBIENTALI ART. 33 Norme generali ART. 34 Contenimento dei consumi energetici ed eliminazione delle barriere architettoniche ART. 35 Requisiti relativi alla purezza dell’aria ART. 36 Pozzi, vasche, cisterne per acqua potabile ART. 37 Modalità generali di scarico delle acque ART. 38 Scarichi liquidi degli insediamenti produttivi ART. 39 Altri scarichi industriali ART. 40 Serbatoi di carburante e di oli combustibili ART. 41 Scarichi di vapori e di gas - norme antismog CAPO I GENERALITA’ ART. 1 Elementi costitutivi del P.I.P. Sono elementi costitutivi del Piano di Insediamenti Produttivi (PIP) del Comune di Montesarchio gli elaborati di seguito elencati: Elaborati serie “F” – Fascicolati 01-F1 Relazione illustrativa 02-F2 Norme di Attuazione 03-F3 Elenchi Catastali Elaborati serie “A” – Analisi urbanistica e territoriale 04-A1 Stralcio PRG vigente 1:5000 05-A2 Stato di fatto 1:2000 06-A3 Planimetria catastale 1:2000 Elaborati serie “P” – Progetto 07-P1 Zonizzazione generale (su catastale) 1:2000 08-P2 Zonizzazione generale 1:2000 09-P3 Planovolumetrico 1:1000 10-P4.1 Lottizzazione e destinazione d’uso 1:1000 11-P4.2 Lottizzazione e destinazione d’uso 1:1000 12-P5 Viabilità - parcheggi - sezioni tipo e alberature 1:2000 13-P6 Infrastrutture a rete 1:2000 14-P7.1 Profili regolatori 1:200 15-P7.2 Profili regolatori 1:200 16-P7.3 Profili regolatori 1:200 17-P7.4 Profili regolatori 1:200 18-P7.5 Profili regolatori 1:200 19-P7.6 Profili regolatori 1:200 20-P7.7 Profili regolatori 1:200 ART. 2 Ambito di applicazione ed efficacia del Piano Il presente Piano di Insediamenti Produttivi (PIP) disciplina la Zona D1 – produttiva consolidata del P.R.G. vigente, approvato con Decreto conformativo del Presidente della Provincia di Benevento prot.gen.n.30396 dell’08.10.2003 – n.63 del Registro dei Decreti – pubblicato sul B.U.R.C. n.51 del 03.11.2003. L’attuazione degli interventi descritti e disciplinati negli elaborati grafici e normativi di cui al precedente articolo è finalizzata alla realizzazione o ristrutturazione delle sedi produttive per aziende industriali, artigianali, commerciali, turistico-ricettive e di servizi. Il presente Piano, la cui validità decennale decorre comunque dalla data di approvazione, ha valore ed efficacia di Piano Particolareggiato Esecutivo, ai sensi della Legge Urbanistica n. 1150 del 17 Agosto 1942 e della Legge Regionale n. 14 del 20.3.1982, come modificata dalla Legge Regionale n. 07 del 27/04/1998. ART. 3 Rapporto con la pianificazione sovraordinata e di settore L’ambito del presente PIP è ricompreso in massima parte all’interno della Zona R.U.A (Recupero Urbanistico-edilizio e restauro paesistico Ambientale) del Piano Territoriale Paesistico – Ambito Massiccio del Taburno (approvato con D.M. del 30/09/1996 - G.U. n.251 del 25/10/1996), disciplinata dall’art. 18 delle Norme di Attuazione di detto Piano Paesistico, ed in minima parte nella Zona R.A.C. (Riqualificazione delle Aree di Cava) disciplinata dall’art. 20 delle stesse Norme, nonché è conforme al P.R.G. approvato, che classifica l’intero ambito come Zona D1 - produttiva consolidata. Per l’ambito ricadente nel perimetro della suddetta Zona R.A.C. (Riqualificazione delle Aree di Cava) il presente Piano assume valore di piano di dettaglio ai sensi dell’art. 20 delle Norme di Attuazione del P.T.P. Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano di Insediamenti Produttivi dovranno essere attuate conformemente allo studio geologico redatto dai Geologi Dott. Fulvio Mastantuono e Dott.ssa Concetta Porto, nonché al Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni rischio idrogeologico più alto dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno ed ai relativi Piani Stralcio adottati dal Comitato Istituzionale dell’Autorità in data 25.02.2003 (G.U.R.I. n.88 del 15.04.2003). Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del presente piano e le previsioni dei detti piani e studi geosismici e idrogeologici, prevalgono le disposizioni di questi ultimi. E’ comunque sempre prescritto il rispetto della normativa tecnica vigente emanata in forza delle leggi 02/02/1974 n.64 e 05/11/1971 n.1086. Conformemente alla concertazione con la Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. e la Soprintendenza Archeologica, ai sensi dell’art. 5 della Normativa del Piano Territoriale Paesistico Vigente, avvenuta con “Conferenza di Servizi del 07.07.98”, con la quale furono determinati i “Nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale”, si prescrive per eventuali attività edilizie relative alla Masseria Bassano, ricadente nella Zona DMR del presente Piano, l’osservanza dell’art.15 delle Norme di Attuazione del P.R.G. e delle prescrizioni del P.T.P. vigente. Il presente piano si attua conformemente al Piano di Zonizzazione Acustica approvato con delibera di C.C. n.82 del 19.07.1998, nonché allo Strumento di Intervento per l’Apparato Distributivo (SIAD) di cui alla L.R. n.1/2000, approvato con delibera di C.C. n.31 del 27.06.2001, corredato di Visto di conformità regionale emesso con Delibera di G.R. n.7156 del 27.12.2001 (BURC n.8 del 04.02.2002). ART. 4 Destinazioni d’uso dell’ambito di Piano L’intero ambito del PIP è suddiviso nelle seguenti classificazioni: DA insediamenti artigianali DCG insediamenti commerciali in grandi strutture di vendita DIC insediamenti industriali di completamento e/o saturi DAC insediamenti artigianali di completamento e/o saturi DC insediamenti commerciali di completamento e/o saturi DMR ristrutturazione insediamenti residenziali e produttivi preesistenti DTA riqualificazione insediamenti turistico-alberghieri DZ attrezzature private di interesse collettivo DT servizi tecnologici DF attrezzature di uso pubblico (parcheggi, verde pubblico, ecc.) Aree destinate a verde vivo Fascia di rispetto S.S. Appia n.7 (DM 12/11/1962) Fascia di protezione degli alvei torrentizi (L.R. n.14/82 – D.Lgs. 22.01.2004 n.41 – P.T.P) ART. 5 Attuazione e gestione del Piano Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le attrezzature di servizio agli insediamenti, sono realizzate dall’Amministrazione Comunale conformemente alle previsioni del presente Piano. L’attuazione degli interventi edilizi previsti dal presente Piano avviene mediante rilascio del relativo titolo abilitativo. Conformemente a quanto previsto dall’art.21 del P.R.G. vigente è consentita la costruzione di un alloggio residenziale per ciascuna azienda ad uso del titolare o del personale addetto alla sorveglianza, custodia e manutenzione della struttura stessa, nella misura massima di 1/5 della potenzialità edificatoria della superficie fondiaria destinata all’intervento e fino ad un massimo di 450 mc. per ogni impianto commerciale. I lotti edificabili già assegnati con Delibera di C.C. n.35 del 21.10.2002 e riportati negli elaborati grafici di Piano (cfr. elab. n. 08-P2.2 Lottizzazione e destinazione d’uso) potranno essere rimodulati, nei limiti del lotto minimo (Sl) di seguito indicato, secondo i criteri da formulare con deliberazione consiliare. E’ sempre consentita la ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione anche per gli edifici originariamente eccedenti gli indici e parametri della zona di appartenenza, facendo salvo il quantum edilizio preesistente. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi già rilasciati alla data di approvazione del presente Piano, purché vengano rispettate le modalità e i tempi stabiliti negli atti assentiti, nonché le destinazioni d’uso consolidate, anche diverse da quelle produttive. All’interno delle sottoclassi DA, DIC, DAC, DC e DZ individuate dal presente Piano, è consentito il cambio della destinazione d’uso e la costruzione di manufatti destinati alle attività previste da tutte le suddette sottoclassi e, comunque, alle attività stabilite dall’art.21 delle Norme di Attuazione del PRG vigente, ferma restando l’applicazione degli indici di cui all’art.9 delle presenti Norme. ART. 6 Ripartizione dei costi di attuazione e di gestione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e delle attrezzature tecnologiche I costi relativi alle realizzazioni e alla gestione delle opere di cui al presente articolo saranno di competenza e a carico degli imprenditori-assegnatari. La ripartizione dei costi suddetti avverrà in ottemperanza dei seguenti criteri e procedure e verrà effettuata sui rispettivi lotti di insediamento previsti dal piano: 1) in ragione della loro superficie fondiaria per opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature tecnologiche di servizio; 2) in ragione della superficie utile, per la quale gli imprenditori-assegnatari chiedono venga rilasciato il titolo abilitativo, per le opere di urbanizzazione secondaria; 3) per quanto riguarda i costi di gestione per la manutenzione e la fornitura dei servizi, verranno fatti gravare sugli assegnatari utenti in ragione delle singole necessità e modalità d’uso. Si potrà all’uopo costituire un Consorzio di Gestione, composto da tutti gli assegnatari e dal Comune, che provveda, attraverso la stesura e la osservanza di un Regolamento di Gestione dei Servizi, alla conduzione diretta degli stessi ed ai criteri di riparto delle spese di gestione di cui sopra. ART. 7 Convenzione tra Comune e assegnatari Ai sensi dell’art.27 della 1egge 22 ottobre 1971 n.865, contestualmente all’atto della consegna dell’area, tra il Comune e gli assegnatari viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell’assegnatario e le sanzioni per la loro inosservanza. ART. 8 Indici e parametri urbanistici: abbreviazioni L’utilizzazione urbanistica delle varie aree comprese nel piano è regolata in base ai seguenti indici e parametri, come definiti nel Regolamento Edilizio Comunale: 1) Iu = indice di utilizzazione edilizia (mq/mq) 2) Sl = superficie minima del lotto (mq) 3) Rc = rapporto di copertura (mq/mq) 4) H = altezza della costruzione (m) 5) Df = Distanza tra le fronti (m) 6) Dc = Distanza dai confini di proprietà (m) 7) Ds = Distanza dal filo stradale (m) CAPO II ATTIVITA’ URBANISTICA ED EDILIZIA ART. 9 Indici e parametri Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 21 del P.R.G. vigente, l’attuazione del presente PIP, mediante interventi edilizi diretti, è disciplinata dai seguenti indici e parametri: Iu= 1,00 mq/mq Sl= 2.000 mq (per sub-aree artigianali, industriali, turistiche) Sl= 500 mq (per sub-aree commerciali) Rc= 0,50 mq/mq H = 10,00 m. Df= 10,00 m. Dc= 5,00 m. Ds= si applica l’art. 22 In aggiunta agli spazi pubblici già previsti dal Piano e classificati come “DF – attrezzature di uso pubblico”, ai sensi del punto 1 dell'art. 5 del D.I. 1444/68 nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili, la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.* ------------------------------------------------------------------------------------------------* Introdotto a seguito del parere del CTR Sez. Prov. di Bn espresso con voto n.1939 nella seduta del 14.09.2004 necessità accertate, atteso che le sagome di massimo ingombro indicate nel planovolumetrico hanno solo valore indicativo e non costituiscono elemento prescrittivo. Le attività elencate nel D.Min. Sanità 5 settembre 1994 possono essere insediate previa acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte degli organi tutori. ------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 10 DA - insediamenti artigianali La Zona DA è destinata alla realizzazione di nuovi stabilimenti, capannoni ed impianti per attività artigianali, secondo gli indici e parametri di cui al precedente articolo 9. L’unità minima di intervento attraverso la quale viene data attuazione pratica al Piano, ovvero l’area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria, è fissata, in minimo mq. 2000. L’Amministrazione Comunale, con atto deliberativo consiliare, potrà riconfigurare i lotti individuati nelle tavole di progetto mediante loro accorpamenti o divisioni. ART. 11 DCG – insediamenti commerciali in grandi strutture di vendita La Zona DCG è destinata alla realizzazione di ipermercati e centri commerciali, comprensivi delle strutture accessorie e delle attività complementari, secondo gli indici e parametri di cui al precedente articolo 9. L’area è individuata conformemente al SIAD ex art.13 della L.R. n.1/2000, approvato con delibera di C.C. n.31 del 27.06.2001 e corredato di Visto di conformità regionale emesso con Delibera di G.R. n.7156 del 27.12.2001 (BURC n.8 del 04.02.2002) e disciplinata dall’art.21 delle Norme di Attuazione del PRG vigente. Per la realizzazione di grandi strutture distributive, conformemente a quanto previsto nello Strumento di Intervento per l’Apparato Distributivo, vanno rispettati i parametri relativi alle aree minime da destinare a parcheggio a servizio delle strutture commerciali, fissati dalla L.R.n.1/2000 nell’allegato E di cui all’art.6. L’utilizzo ai fini edilizi delle Zone DCG è consentito anche per attività commerciali di tipologia diversa dalla grande distribuzione, ferma restando l’applicazione degli indici e dei parametri del presente Piano. ART. 12 DIC - insediamenti industriali di completamento e/o saturi La Zona DIC è destinata alla riqualificazione e ristrutturazione dei manufatti esistenti, nonché al loro completamento, anche mediante costruzioni ex-novo, qualora consentito dalla edificabilità residua derivante dall’applicazione degli indici e parametri di cui all’articolo 9. La ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione è consentita anche per gli edifici originariamente eccedenti i predetti indici e parametri, facendo salvo il quantum edilizio preesistente. Nel caso i suddetti limiti di densità edilizia siano già saturati, è consentito l’incremento delle superfici nette produttive esclusivamente per i necessari adeguamenti igienico funzionale e/o a misure di sicurezza. Le attività elencate nel D.Min. Sanità 5 settembre 1994 possono essere insediate previa acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte degli organi tutori. Le aree ricadenti nella Zona RAC del Piano Territoriale Paesistico, ai sensi dell’art.20 delle Norme di Attuazione dello stesso P.T.P., sono destinate esclusivamente ad attività produttive industriali. ART. 13 DAC - insediamenti artigianali di completamento e/o saturi La Zona DAC è destinata alla riqualificazione e ristrutturazione dei manufatti esistenti, nonché al loro completamento, anche mediante costruzioni ex-novo, qualora consentito dalla edificabilità residua derivante dall’applicazione degli indici e parametri di cui all’articolo 9 delle presenti Norme. La ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione è consentita anche per gli edifici originariamente eccedenti i predetti indici e parametri, facendo salvo il quantum edilizio preesistente. Nel caso i suddetti limiti di densità edilizia siano già saturati, è consentito l’incremento delle superfici nette produttive esclusivamente per i necessari adeguamenti igienicofunzionale e/o a misure di sicurezza. Le attività elencate nel D.Min. Sanità 5 settembre 1994 possono essere insediate previa acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte degli organi tutori. ART. 14 DC - insediamenti commerciali di completamento e/o saturi La Zona DC è destinata alla riqualificazione e ristrutturazione dei manufatti esistenti, nonché al loro completamento, anche mediante costruzioni ex-novo, qualora consentito dalla edificabilità residua derivante dall’applicazione degli indici e parametri di cui all’articolo 9 delle presenti Norme. La ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione è consentita anche per gli edifici originariamente eccedenti i predetti indici e parametri, facendo salvo il quantum edilizio preesistente. Nel caso i suddetti limiti di densità edilizia siano già saturati, è consentito l’incremento delle superfici nette produttive esclusivamente per i necessari adeguamenti igienicofunzionale e/o a misure di sicurezza. ART. 15 DMR – ristrutturazione insediamenti residenziali e produttivi preesistenti La Zona DMR è destinata alla ristrutturazione e riqualificazione dell’edificato esistente mediante conservazione delle destinazioni d’uso in atto alla data di adozione del presente piano, nonché all’edificazione di nuove superfici da destinare ad attività produttive. I nuovi interventi edilizi a carattere produttivo, artigianale e commerciale sono disciplinati dagli indici e parametri di cui all’art.9. La ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione è consentita anche per gli edifici originariamente eccedenti i predetti indici e parametri, facendo salvo il quantum edilizio preesistente. Nel caso i suddetti limiti di densità edilizia siano già saturati, è consentito l’incremento delle superfici nette produttive esclusivamente per i necessari adeguamenti igienicofunzionale e/o a misure di sicurezza. ART. 16 DTA – riqualificazione insediamenti turistico-alberghieri La Zona DTA è destinata alla riqualificazione delle attrezzature turistiche individuate nel P.R.G. con vincolo di destinazione ex art.2 L.R. n.16/2000, a seguito del Visto di conformità regionale condizionato di cui al D.P.G.R.C. n.309 del 15.05.2003 e successivo Decreto di approvazione del Presidente della Provincia di Benevento prot. gen. n.30396 dell’08.10.2003 – n.63 del Registro dei Decreti – pubblicato sul B.U.R.C. n.51 del 03.11.2003. Gli interventi edilizi dovranno essere contenuti nei limiti di cui all’art.9. La ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione è consentita anche per gli edifici originariamente eccedenti i predetti indici e parametri, facendo salvo il quantum edilizio preesistente. Nel caso i suddetti limiti di densità edilizia siano già saturati, è consentito l’incremento delle superfici nette produttive esclusivamente per i necessari adeguamenti igienico funzionale e/o a misure di sicurezza. ART. 17 DZ - attrezzature private di interesse collettivo La Zona DZ è destinata ad impianti ed attrezzature direzionali, turisticoproduttive, uffici e attività terziarie, strutture sanitarie e socio-sanitarie comprensive dei relativi uffici amministrativi e dei servizi annessi, secondo gli indici e parametri di cui al precedente articolo 9.La ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione è consentita anche per gli edifici originariamente eccedenti i predetti indici e parametri, facendo salvo il quantum edilizio preesistente. Nel caso i suddetti limiti di densità edilizia siano già saturati, è consentito l’incremento delle superfici nette produttive esclusivamente per i necessari adeguamenti igienico funzionale e/o a misure di sicurezza. ART. 18 DT – servizi tecnologici Le aree classificate DT sono destinate alla realizzazione di servizi ed impianti tecnologici. E’ altresì consentita la realizzazione di strutture direzionali strettamente correlate e necessarie alla gestione e al funzionamento dei servizi tecnologici insediati, secondo gli indici e parametri di cui al precedente articolo 9. ART. 19 DF - attrezzature di uso pubblico La Zona DF è destinata alla realizzazione delle aree a parcheggio e verde pubblico a servizio dell’ambito PIP, con le procedure di cui al primo comma dell’art.5 delle presenti norme. Per la realizzazione dei parcheggi e dei percorsi pedonali dovranno essere rispettate, in particolare, le norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. ART. 20 Aree destinate a verde vivo Tali aree risultano in parte ubicate sul perimetro della Zona DIC del presente Piano, contigue alla strada comunale Tora. Dette aree sono destinate alla formazione di verde privato al fine di creare una soluzione di continuità con gli ambiti già urbanizzati esterni alla Zona D1 del P.R.G. vigente e, pertanto, è vietata per esse ogni forma di edificazione. ART. 21 Fascia di rispetto S.S. n.7 “Appia” Nell’ambito della fascia di rispetto di m.20 della S.S.Appia di cui al DM 12.11.1962 è inibita ogni costruzione di tipo edilizio. E’ consentita la realizzazione di infrastrutture sia di superficie che interrate, nonché la ristrutturazione e la riqualificazione architettonica dei fabbricati esistenti nel rispetto delle volumetrie esistenti. ART. 22 Distanza dalle strade e recinzioni dei lotti Salvo quanto stabilito all’articolo precedente, la distanza degli edifici da osservare per le nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti fronteggianti le strade esistenti e/o di previsione è di m.10, eccetto che per la Circonvallazione esterna Via Napoli-Via Benevento, per la quale è prescritta una distanza di m.15. Le recinzioni dei lotti non dovranno superare l’altezza di m.2 (ai sensi dell’art.8, punto i), delle Norme di Attuazione del P.T.P.), dei quali, nei fronti prospicienti la viabilità pubblica ed in corrispondenza degli incroci viari, metri 0,70 saranno costituiti da muratura piena e la restante parte da elementi metallici. Al fine di migliorare la fruizione estetico-ambientale, le recinzioni prospicienti la viabilità pubblica dovranno essere integrate sul fronte strada da siepi aventi la stessa altezza massima di m.2 e opportunamente topiate con forma geometrica regolare e, pertanto, dovranno essere realizzate in arretramento rispetto al confine stradale garantendo il rispetto della distanza minima di m.5. Le recinzioni in muro pieno continuo, se necessarie, sono ammesse soltanto in corrispondenza dei confini tra lotti contigui e non dovranno superare l’altezza di m.2 dal piano di campagna, nonché dovranno essere sempre realizzate in arretramento rispetto al confine stradale nella misura di cui al comma precedente. ART. 23 Fascia di protezione alvei torrentizi Fatto salvo il disposto degli artt. 142 e 146 del D.L.vo 22.01.2004 n.41 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e quanto disposto dal Piano Territoriale Paesistico – Ambito Massiccio del Taburno, è sempre vietata nella fascia di m.10 dagli alvei torrentizi ogni forma di nuova edificazione, conformemente alla normativa regionale di cui alla L.R. n.14/82 e succ. mod. ed int.. ART. 24 Caratteristiche e dotazioni degli edifici produttivi Tutti i locali destinati ad attività produttive di cui al presente Piano dovranno rispondere ai requisiti di igienicità dettati dalle norme e regolamenti vigenti, con particolare riferimento al Regolamento Edilizio vigente. Ulteriori caratteristiche qualitative minime delle strutture di vendita al dettaglio in sede fissa sono stabilite dalla L.R.Campania n.1/2000 al Capo I e Capo II e dalle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti.ART. 25 Accessi carrabili e viabilità interna degli insediamenti Gli accessi carrabili agli stabilimenti industriali dovranno essere realizzati in modo da facilitare le manovre di entrata ed uscita degli autoveicoli o la loro temporanea sosta. Essi dovranno essere arretrati rispetto al ciglio stradale al fine di garantire la possibilità di fermata degli automezzi pesanti durante le manovre di transito senza impegnare la sede stradale. Le strade carrabili di penetrazione interna al lotto, non dovranno avere pendenze superiori al 10%, al fine di facilitare le manovre di immissione dei veicoli sulla viabilità, nonché l’eventuale transito di mezzi di soccorso. ART. 26 Volumi tecnici complementari Le cabine elettriche a servizio delle aziende e taluni particolari volumi tecnici non direttamente utilizzati nel processo produttivo, il cui elevato dal piano di campagna non superi m.3,00 dalla linea di coronamento, potranno trovare sede in adiacenza alla recinzione dei lotti contigui o anche ad una distanza inferiore dalla recinzione di quella prevista nei precedenti articoli, fatte salve le vigenti norme del codice civile. Gli spazi in cui verranno localizzate le cabine di trasformazione ed i locali di consegna dell’energia, per i quali potrebbe risultare necessario l’intervento dei tecnici degli Enti preposti alla loro sorveglianza e manutenzione, dovranno prevedersi dotati di accesso indipendente al fine di consentire la fruizione dei normali accessi di ogni stabilimento. ART. 27 Norme di decoro architettonico Salvo prescrizioni più restrittive disposte dal Regolamento Edilizio Comunale vigente, nell’edificazione ex novo e nelle ristrutturazioni, ivi compresa la demolizione e ricostruzione, vanno osservate, nell’intero ambito del PIP, le seguenti norme di decoro architettonico: - l’inserimento paesaggistico degli edifici dovrà essere accuratamente studiato in sede di progettazione al fine di minimizzare l’impatto visivo. In particolare, il progetto degli impianti produttivi sarà impostato secondo i più avanzati e qualificati criteri di architettura industriale; - poiché gli impianti dovranno adattarsi ad un contesto ambientale e paesaggistico tutelato, saranno progettati avendo cura delle visuali panoramiche e parteciperanno con un loro ruolo specifico alla formazione di un’armonia complessiva dell’area; - le finiture degli edifici, ed in particolare delle facciate e delle coperture, dovranno essere di colorazione e consistenza materiale tale da contenere l’impatto ambientale, compatibilmente con le esigenze produttive; - le insegne, le tabelle e i cartelli dovranno essere limitate allo stretto necessario per individuare l’attività svolta negli edifici; - gli impianti di illuminazione esterna devono rispettare le disposizioni di cui alla L.R. n.12 del 25 luglio 2002 (“Norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso [..]”), che si intendono qui riportate; - le recinzioni devono avere un aspetto decoroso ed essere preferibilmente rivestite in tufo, mattoni o pietra locale; - ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, ivi comprese le recinzioni, dovranno essere realizzate mediante l’impiego di materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con l’immagine complessiva del contesto e con quelle della tradizione locale, sia in caso di nuove realizzazioni, sia in caso di interventi sull’esistente. E’ da evitare l’uso di alluminio anodizzato; - gli impianti tecnici, i serbatoi e i depositi di materiali o per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti devono essere disposti in maniera da non essere visibili dall’ingresso dell’impianto o dalla pubblica via, compatibilmente con le esigenze produttive; - le aree esterne devono essere il più possibile permeabili, mentre le sistemazioni a verde devono essere sottoposte a regolare manutenzione (taglio dei prati, topiatura delle siepi, ecc.). - i percorsi pedonali esterni devono essere pavimentati con materiale appropriato (inserti di acciottolato, cordonature di laterizi, pietre squadrate o incerte, ecc..). CAPO III NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI ART. 28 Norme generali di sicurezza Gli edifici produttivi, le opere edilizie ed i manufatti in genere debbono essere progettati e realizzati in modo da garantire che la struttura, nei suo insieme e nei singoli elementi che la costituiscono, si conservi bene nel tempo e sia in grado di resistere, con adeguata sicurezza, alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo normale esercizio. Si applicano i metodi generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni ad uso civile ed industriale, fissate dalla legislazione vigente per le zone sismiche. Nella realizzazione e nella conduzione degli insediamenti vanno rispettate, ove applicabili, le disposizioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n.334. ART. 29 Prescrizioni generali antincendio Ai fini della prevenzione incendi, gli edifici e le loro singole parti, nonché i relativi impianti, debbono essere progettati, eseguiti e/o installati e condotti in conformità alle prescrizioni della legislazione vigente in materia, ivi comprese, ove applicabili, le disposizioni di cui al D.M. 19.3.2001. ART. 30 Condutture di gas ed elettriche – Serbatoi GPL L’installazione di condotti di gas, di riscaldamento o di energia elettrica ad elevato potenziale (oltre 600 Volt per corrente continua ed oltre 380 Volt per corrente alternata) deve essere preventivamente comunicata per iscritto all’Amministrazione Comunale dal proprietario o dall’esecutore dei lavori. Per l’esecuzione di impianti elettrici si debbono osservare le norme di legge, i regolamenti vigenti e le prescrizioni necessarie per evitare pericoli di incendio. I tubi di distribuzione del gas all'interno degli edifici, compresi quelli di attacco dei contatori, debbono essere di ferro o di ottone e collocati in modo da essere visibili e facilmente ispezionabili. Quando un tubo di gas debba essere incassato o debba attraversare una parete, un solaio od un vano non facilmente accessibile (vespaio od altra intercapedine), il tronco non ispezionabile deve essere senza giunti, rivestito da un secondo tubo di ferro (di piombo nei gomiti) e segnalato nel suo percorso con tracce esteriori. Per la progettazione, l’installazione e l’esercizio di depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 5 mc, si applicano, in particolare, le disposizioni di cui al D.Min. Interno 31 marzo 1984, come modificato dai DD.MM. 15 ottobre 1992 e 20 luglio 1993. Per la progettazione, l’installazione e l’esercizio di depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, si applicano, in particolare, le disposizioni di cui al D.Min. Interno 13 ottobre 1994, come modificato dal D.Min. Interno 10 maggio 2001 e con la precisazione di cui al D. Min. Interno 31 ottobre 2001. In caso di uso domestico di apparecchi alimentati a GPL debbono, inoltre, adottarsi le cautele di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno 14.07.1967 n. 78. In particolare: • debbono essere installati all’esterno del locale nel quale trovasi l’apparecchio di utilizzazione, possibilmente all’aperto oppure in nicchie ermeticamente chiuse verso l‘interno del locale ed arcate direttamente verso l’esterno; nell’attraversare le murature, la tubazione fissa metallica deve essere protetta con guaina anch'essa metallica, chiusa ermeticamente verso l’interno ed aperta verso l’esterno; la tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso; • la tubazione flessibile di collegamento all’apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all’usura ed all’azione chimica del GPL; le sue giunzioni debbono essere eseguite con accuratezza onde evitare una particolare usura, eventuali fughe di gas ed un possibile sfilamento della tubazioni. • debbono adottarsi dispositivi di sicurezza idonei ad interrompere l’erogazione del GPL in caso di spegnimento di fiamma. ART. 31 Altri requisiti relativi alla sicurezza Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in conformità alla legislazione vigente, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e l’igiene del lavoro. I loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, debbono permanere stabili. Gli impianti ed i dispositivi di manovra installati permanentemente negli edifici ed i depositi di combustibile debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo da non costituire pericolo per le persone o per le cose. Gli impianti elettrici, di telecomunicazione ecc. devono essere assoggettati in particolare alle norme CEI. Vanno, comunque, rispettate le norme di cui alla L.46/90 e relative disposizioni attuative. Gli edifici – in relazione alla destinazione, all’altezza ed alle caratteristiche delle strutture portanti - debbono essere progettati e realizzati in modo da salvaguardare dai pericoli d’incendio l’incolumità degli occupanti e quella dei soccorritori. Vanno, inoltre, rispettate le norme in materia di protezione dalle scariche atmosferiche. I materiali di costruzione non debbono emettere, in caso d’incendio, fumi e gas tossici in quantità tali da costituire pericoli per gli occupanti, anche di quelli degli edifici circostanti. I locali abitabili degli edifici, eccettuati quelli aperti al pubblico per destinazioni particolari, debbono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall’interno e dotati di una parte apribile. Le superfici vetrate non debbono poter costituire pericolo per le persone. I parapetti non debbono poter essere scalabili, attraversabili o sfondabili per urto accidentale. La loro altezza non deve essere inferiore a mt. 1,10 e deve essere aumentata in rapporto all’altezza del suolo. Gli spazi destinati alla circolazione verticale e orizzontale - interni ed esterni non debbono avere sporti insidiosi, superfici di calpestio sdrucciolevoli, illuminazione insufficiente. L’illuminazione diurna artificiale di emergenza dei locali aperti al pubblico e dei passaggi deve essere assicurata anche durante le interruzioni dell’energia elettrica di rete. L’illuminazione dei locali destinati alla circolazione delle persone, ed, in generale, quella degli spazi comuni interni ed esterni degli edifici debbono essere permanentemente assicurate anche di notte. Le coperture non orizzontali degli edifici debbono esser dotate di dispositivi, opportunamente posizionati, per l’ancoraggio delle cinture di sicurezza degli addetti alla loro manutenzione; se la pendenza supera i 25 gradi, le coperture debbono essere dotate anche di una barriera di contenimento continua ed adeguatamente dimensionata. ART. 32 Forni e camini industriali I forni ed i camini industriali debbono avere pareti isolate dai muri dell’edificio mediante intercapedini opportunamente ventilate. Fatte salve le disposizioni dell’art.890 del Codice Civile, i camini industriali e quelli di impianti di riscaldamento che, per modalità di esercizio, possono produrre analogo disturbo, debbono collocarsi ad almeno m.10 dalla pubblica via; avere un altezza non inferiore a m.20 ma superiore di almeno m.6 dall’altezza massima degli edifici esistenti entro un raggio di m.40. Fatta salva l’osservanza delle leggi per l’inquinamento atmosferico, l’UTC può prescrivere, se necessario, l’uso di particolari combustibili e l’adozione di apparecchi fumivori. Vanno in ogni caso rispettate le norme in materia di prevenzione degli incendi e in materia di protezione dalle scariche atmosferiche. CAPO IV NORME IGIENICHE E AMBIENTALI ART. 33 Norme generali Tutti gli edifici debbono essere, nel loro complesso ed in ogni locale, confortevoli, funzionali, salubri e sicuri.Essi non debbono inoltre provocare, localmente ed altrove, l’inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo. Le attività produttive, industriali, commerciali od artigianali, debbono adottare i provvedimenti necessari per non inquinare l’acqua, il suolo e l’aria, sia evitando l’impiego di sostanze inquinanti (fito-farmaci, solventi, ecc.) sia adottando adeguati processi produttivi ed adatte tecnologie. E’ prescritto a tal fine che: - gli scarichi gassosi inquinanti o tossici siano abbattuti e depurati prima dell’immissione nell’atmosfera; - gli scarichi liquidi siano conformi agli standards di accettabilità vigenti, prima dell’immissione nella fognatura comunale; - gli scarichi solidi inquinanti siano trattati prima di essere trasferiti in un deposito autorizzato. Si applicano, oltre alle norme che seguono, le vigenti leggi nazionali e regionali in materia di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché in materia di inquinamento elettromagnetico; i relativi regolamenti di applicazione; i regolamenti comunali. In ogni caso, gli edifici ed i loro impianti debbono essere progettati, realizzati e/o installati e condotti in modo che tutti i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti, nella accezione più lata, vengano contenuti al massimo. ART. 34 Contenimento dei consumi energetici ed eliminazione delle barriere architettoniche Tutti gli edifici e le aree a servizio dei nuovi insediamenti dovranno rispettare le normative vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici (in particolare, dalla legge 10 del 09/01/1991 e relativi regolamenti attuativi) e di eliminazione delle barriere architettoniche (ai sensi delle norme vigenti in materia, rispettivamente per gli spazi ed edifici pubblici e privati). In particolare, tutti gli impianti di riscaldamento, condizionamento o ventilazione centralizzati, per edifici o per gruppi di edifici, debbono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici. ART. 35 Requisiti relativi alla purezza dell’aria Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che in nessun locale si superino le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi. I volumi minimi dei locali debbono essere verificati in base alle portate di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alle portate di aria necessaria per l’alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi di aria effettivamente realizzabili. Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano le persone debbono essere eliminate presso le sorgenti medesime con idonei dispositivi. I ricambi d’aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o di ventilazione meccanica debbono essere ottenuti mediante apposite aperture (dei serramenti, di parti di questi o altri dispositivi), onde consentire adeguate possibilità di ventilazione naturale anche nei mesi invernali. Gli edifici ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati e realizzati in modo da impedire l’immissione ed il riflusso nei medesimi dell’aria e degli inquinamenti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazioni e di inquinamenti da essi prodotti. I locali destinati ad uffici e ad attività commerciali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una ventilazione naturale debbono condizionati o ventilati meccanicamente a seconda delle caratteristiche morfologiche e delle attività previste. I locali destinati a servizi igienici o a cabine di cottura non muniti di serramenti verso l’esterno debbono avere sistemi di espulsione forzata meccanica dell’aria. I servizi, le cucine ecc, nei quali è prevista l’espulsione forzata, debbono avere porte progettate in modo da consentire il passaggio dell’aria. ART. 36 Pozzi, vasche, cisterne per acqua potabile I pozzi, le vasche, le cisterne e gli altri recipienti destinati a raccogliere acqua potabile vanno costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo e ad una distanza non inferiore a m.25 da questi. I pozzi debbono essere costruiti con buona muratura e rivestiti internamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm.2 o con altro materiale impermeabile, in modo da impedire infiltrazioni, superficiali o profonde, di acqua inquinata dai suolo circostante. La loro profondità deve spingersi sino al livello minimo di una falda acquea (profonda) non inquinata. La bocca dei pozzi deve essere chiusa da apposita torretta in muratura, munita di sportello. L’attingimento deve farsi a mezzo di pompe. Il terreno circostante, per un raggio di almeno m.2 dal perimetro della torretta, deve essere impermeabilizzato, per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche o di stramazzo. Per i pozzi tubolari, saranno date di volta in volta disposizioni dall’UTC. ART. 37 Modalità generali di scarico delle acque Le acque di scarico sono distinte nelle seguenti categorie: - acque meteoriche: comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi; acque nere: comprendono le acque degli scarichi di lavandini, lavelli, vasche da bagno, docce, bidè e di ogni altro accessorio con analoga funzione, nonché le acque non inquinanti provenienti da procedimenti di lavaggio, compiuti da imprese artigiane o commerciali; - acque luride: sono gli scarichi di natura organica dei vasi o delle latrine di qualsiasi tipo; - acque inquinanti: sono quelle, di qualsiasi provenienza, indicate come tali dalle vigenti normative antiinquinamento. Per il deflusso delle acque meteoriche deve essere prevista apposita rete di tubazioni. Dovrà, altresì, essere prevista idonea rete fognaria di tipo dinamico con collegamento ad impianto depurativo centralizzato, o a più impianti depurativi, che comunque dovranno assicurare la depurazione dei liquami, conformemente al D.Lgs. n° 152 dell’11/5/99 e succ. mod. ed int. . Le fognature e le tubazioni di acque di scarico luride o comunque inquinanti dovranno essere poste con estradosso ad almeno 50 cm sotto il piano di posa di tubazioni di acqua potabile. Per il deflusso delle acque nere deve essere prevista la realizzazione di una rete di tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature e dotata di sistema di aerazione con condotte di aspirazione estese oltre la copertura. Gli innesti in detta rete devono avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili. Le acque luride, come definite in precedenza, devono essere convogliate, prima della immissione nella rete pubblica, in una fossa biologica di tipo Imhoff seguita da pozzetto di ispezione per i controlli della A.S.L., dimensionata in rapporto alle caratteristiche della costruzione nonché alla volumetria abitativa. Detta fossa deve anche essere in grado di garantire la degradazione biologica delle materie organiche e deve essere ubicata all'esterno della costruzione, ad una distanza non inferiore a m 10 dal fabbricato e lontano da sorgenti, pozzi o cisterne. L'allacciamento allo scarico generale delle acque meteoriche, nere e luride deve essere realizzato mediante un sifone ispezionabile e a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione e in conformità alle nome vigenti. Nelle zone non servite dalla rete fognante, lo smaltimento dei liquami provenienti dall'interno degli edifici deve avvenire mediante la costruzione, a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, di appositi impianti, con l'osservanza dei criteri, dei metodi e delle norme tecniche stabilite dalle leggi vigenti. L'immissione di nuovi condotti di scarico nelle fognature e nei canali pubblici può avvenire solo con apposita autorizzazione dal Comune. Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o trasferire a loro spese i fognoli stessi secondo le esigenze della nuova opera. Per le acque inquinanti, come definite in precedenza, vale quanto disposto dalla relativa normativa legislativa e regolamentare, ivi comprese le disposizioni contenute nei regolamenti comunali. ART. 38 Scarichi liquidi degli insediamenti produttivi E’ prescritto l’obbligo di adottare tutti gli interventi (accorgimenti, impianti, misure tecnologiche, modifica dei cicli produttivi e delle materie utilizzate) necessari affinché gli scarichi liquidi, all’atto della loro immissione nella fognatura comunale o negli appositi impianti di smaltimento, corrispondano ai limiti di accettabilità fissati dalla legislazione vigente. Nel caso di scarico nella pubblica fognatura si richiede un pretrattamento dei liquidi conforme ai limiti ed alle norme emanate dagli enti preposti alla realizzazione e gestione degli impianti terminali di depurazione, cui deve essere richiesto il permesso di scarico. Il permesso viene dato per convenzione. Ai fini di tale conformità, il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato al collaudo favorevole degli impianti di trattamento, eseguito dagli organi preposti al compito ai sensi della legislazione vigente. ART. 39 Altri scarichi industriali Gli stabilimenti industriali ed i laboratori artigianali di nuovo impianto o derivanti da mutate destinazioni, ampliamenti e ristrutturazioni ed edilizie o tecnologiche di stabilimenti o laboratori esistenti, qualunque sia la loro dimensione, sono tenuti ad adottare provvedimenti affinché le lavorazioni: - non inquinino l’aria, l’acqua ed il suolo; - non producano esalazioni nocive, moleste o pericolose; - non producano rumori, vibrazioni, radiazioni, lampeggiamenti o correnti vaganti che possano essere fonte di disturbo, di danneggiamento o di pericolo. Gli scarichi non inquinanti, tossici o comunque pericolosi debbono essere abbattuti e depurati dalle singole aziende prima di essere immessi nell’atmosfera. In ogni caso gli effluenti gassosi debbono essere emessi attraverso camini la cui altezza tenga conto della situazione meteorologica e dell’eventuale strato di inversione termica. Gli scarichi solidi infiammabili, maleodoranti, tossici, nocivi od inquinanti, debbono essere anch’essi preventivamente trattati; avere un opportuno recapito approvato dall’Amministrazione Comunale ed essere oggetto di misure particolari (interramento, mascherature, ecc.) affinché non producano disturbo, pericolo o deturpazione dell’ambiente. ART. 40 Serbatoi di carburante e di oli combustibili I serbatoi di carburante e di oli combustibili debbono collocarsi alla distanza minima di 300 mt da eventuali captazioni di acque sorgive o del sottosuolo. Essi debbono essere adeguatamente protetti contro la corrosione e debbono essere muniti di opportuni dispositivi antitravaso, di prevenzione delle perdite ed antincendio. L’A.C. può negare l’interramento libero di serbatoi se la natura del suolo è tale da non dare sufficienti garanzie contro eventuali inquinamenti. ART. 41 Scarichi di vapori e di gas - norme antismog Il vapore proveniente dai motori o da altri apparecchi ed i gas provenienti dalle motrici a gas, debbono scaricarsi nell’atmosfera per mezzo di camini o di appositi tubi innalzati verticalmente oltre il colmo dei tetti circostanti. I camini industriali debbono essere muniti di parafulmine e distare dalle proprietà confinanti e dagli spazi pubblici almeno metà della loro altezza; la distanza minima dagli spazi pubblici è di m.10. Nello scarico dei vapori, gas e fumi debbono adottarsi le cautele di cui alla legislazione vigente. ALLEGATO “B” REP. N° ……. COMUNE DI MONTESARCHIO (PROVINCIA DI BENEVENTO) SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA ALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ DI AREA COMPRESA NEL PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (P.I.P.) IN LOCALITA’ MALEPASSO-BADIA. -------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA -----------------------------L’anno ………………….., il giorno ………. del mese di ………… in Montesarchio, Borgo S. Francesco, nell’ufficio di Segreteria della sede municipale. Davanti a me Dott. , Segretario del COMUNE DI MONTESARCHIO, con funzioni di Ufficiale rogante in virtù dell’art. 97, comma 4°, lettera c) del T.U.EE.LL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267. ------------------------------------ SONO COMPARSI -----------------------------------da una parte : il Dott. ed ivi domiciliato, per la funzione, presso la sede municipale, nella qualità di Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive con attribuzioni dirigenziali e gestionali e legale rappresentante del COMUNE DI MONTESARCHIO (in seguito denominato ”parte cedente”); Codice fiscale 80000980625; a quest’atto comparente in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. …. del ………………, dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva, ed in virtù dei poteri attribuitigli dal Sindaco del predetto comune, con decreto N° del , esecutivo; -dall’altra. il Sig., ………………………………, imprenditore, nato a ……………………….., il …………………., nella qualità di …………………………….. e legale rappresentante della …………. Denominata “…………………………...”, con sede legale in ………………(….) Via ……………, Capitale sociale Euro ……………………., interamente versato, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia di……………. e Partita I.V.A.: ………………………………legittimato alla sottoscrizione del presente contratto giusta……………………………………….. (in seguito denominata “parte cessionaria”).----------------------------------------------------------Dell’identità e qualità dei comparenti io segretario comunale sono certo e, gli stessi, avendo i requisiti di legge, rinunziano, tra di loro d’accordo e con il mio assenso, all’assistenza dei testimoni. premesso: che con Decreto del Presidente della Provincia di Benevento prot. gener. N. 30396 del 08.10.2003- n. 63 del Registro dei Decreti - pubblicato sul B.U.R.C. n. 52 del 10.11.2003 è stato approvato il Piano Regolatore Generale di questo Comune; che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.10.2004, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il Piano per gli Insediamenti Produttivi,attuativo della zona “D1” del P.R.G. vigente; che con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2004, esecutiva a norma di legge, sono state assunte determinazioni sulle osservazioni/opposizioni e quindi decisa l’approvazione del predetto Piano per gli Insediamenti produttivi, attuativo della zona “D1” del P.R.G. vigente; che risulta acquisito con esito favorevole, il parere geo-sismico ex L.R. n. 09/83 del CTR sez- prov. di Benevento con voto n.1939 del 14/09/2004; che risulta acquisito con esito favorevole, il parere della Soprintendenza per i BB.AA. e del Paesaggio per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento, con nota n. 20717 del 28/09/2004; che risulta acquisito con esito favorevole, il parere igienico-sanitario ex L.R. n.13/85 della competente ASL BN1 prot. gen. 155606 del 20/09/2004; che il Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Benevento con nota n. 0000745 del 27/10/2005, acquisita al Comune di Montesarchio al numero di prot.1635 del 02/02/2005, comunicava l’incompetenza della Provincia per l’applicazione dei provvedimenti conclusivi previsti dalla L.R.14/82, ed invitava espressamente il Comune di Montesarchio ad inviare il Piano alla Regione Campania, ai sensi dell’art.24 della L. 47/85; che con nota n. 1834 del 07/02/2005 (acquisita dagli uffici Regionali in data 07.02.2005) il predetto Piano per gli Insediamenti Produttivi è stato trasmesso, ai sensi dell’art.24 della L.47/85, alla Regione Campania per le relative determinazioni di competenza; che i termini fissati con delibera di Giunta Regionale n.3238 del 10/05/1994, entro i quali la Regione poteva adottare provvedimenti amministrativi di propria competenza sono scaduti in data 09.05.2005; che con deliberazione di C. C. n. 44 del 13 agosto 2006, veniva deliberato di approvare il “Regolamento comunale per l’ assegnazione e per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani per insediamenti produttivi di tipo industriale e/o- artigianale (formulato con i criteri di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 2090 del 17 11. 2004 come mod. dalla deliberazione di giunta regionale n. 2108 del 29.12.2005) composto da n. 23 articoli e di n. 2 allegati (e precisamente Estratto delle Norme tecniche attuazione del progetto del P.I.P. in questione e Schema di convenzione tipo che con nota del …….., prot. n. ……. gli atti inerenti la adottanda procedura di assegnazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del suddetto Regolamento comunale, sono stati preventivamente trasmessi, ai fini dell’approvazione, al competente Assessorato della Regione Campania che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, non ha formulato alcuna osservazioni; ragion per cui, decorso tale termine, gli atti si intendono approvati, ovvero che ha ritualmente approvato in data ………………… ; che la predetta approvazione regionale di cui sopra costituisce condizione di avvio della procedura di assegnazione dei lotti; che con determinazione del Responsabile del Servizio n……. del ………, esecutiva, veniva determinato: ………(approvazione bando di assegnazione); che ……………………………... (altri atti del procedimento di assegnazione); che ……………………………... (altri atti del procedimento di assegnazione); che ……………………………... (altri atti del procedimento di assegnazione); che ……………………………... (altri atti del procedimento di assegnazione); che con istanza datata …………….., assunta al protocollo il ……………… al numero …….., corredata da: 1)relazione di massima indicante gli obiettivi d’impresa che si intendono raggiungere, l’occupazione prevista, esistente ed eventualmente aggiuntiva;-2)scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento prevista con specificazione delle superfici da impegnarsi e della vocazione d’uso (superficie coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, laboratori, uffici, ecc.), che giustifica la richiesta di assegnazione dell’area, e la misura della superficie richiesta; il sig. ……………………………. , nella qualità di ……………………………. e legale rappresentante della …………………., denominata “………………………………………………….” inoltrava all’Amministrazione domanda per l’assegnazione in piena proprietà di numero ……………metri quadrati del P.I.P., necessari per le esigenze di ………………………………; domanda, relazione e scheda che alla presente rispettivamente si allegano sub “B” “B1”e “B2” per formarne parte integrante e sostanziale. che la commissione all’uopo istituita, riunitasi il giorno……………, approvava la graduatoria delle imprese assegnatarie dei lotti P.I.P., giusta verbale del ……………….; che con deliberazione di Consiglio Comunale n. …. del ……………., dichiarata immediatamente eseguibile/esecutiva, veniva deliberato: a) di approvare la graduatoria formulata dalla “Commissione per l’ assegnazione e per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani per insediamenti produttivi di tipo industriale e/o- artigianale ”, all’uopo istituita dal predetto regolamento e, conseguentemente di assegnare definitivamente ai soggetti utilmente collocati in graduatoria: b)di cedere in proprietà, ai sensi e per gli effetti dell’ art 27 della Legge 22. 10. 1971 , n.865 e successive integrazioni modificazioni e dell’art.3, comma 64 della legge 23.12.1996, n.662, la/e seguente/i area/e, in località MalepassoBadia, destinata/e ad insediamenti produttivi delimitata/e ai sensi dell’art.27 della legge 22 ottobre 1971, n.865, in favore del seguente richiedente assegnatario che ne ha fatto specifica richiesta: N PARTE CESSIONARIA Lotto Superfici Foglio Particell e e 1 2 3 4 5 6 7 N c)di precisare che il prezzo di cessione in proprietà è di Euro………=(……….) al metroquadrato; d)di dare atto che l’autorizzazione verrà data a condizione che le attività non comportino costi di adeguamento dell’impianto di depurazione del P.I.P. e che le stesse siano a posto con le norme antinquinamento così come indicato nella scheda allegata alla domanda; 3) di approvare lo “Schema di Convenzione” allegato; 4) di precisare che la cessione delle aree seguirà a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, unitamente ad ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza ed alle servitù attive e passive già legalmente esistenti; 5) di autorizzare il responsabile del servizio competente alla sottoscrizione di detta convenzione ed a rendere nella medesima ogni e qualsiasi dichiarazione sia ai fini civilistici che fiscali, compresa la dispensa da rendere al Sig. Dirigente dell’Agenzia del Territorio di Benevento (ex Conservatore dei RR.II. di Benevento) dall’iscrivere ipoteca legale e l’esonero da qualsiasi responsabilità inerente la trascrizione del futuro rogito. 6) dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art 192, del D.Lgs 18 08.2000, n.267: -che si procederà alla stipula di contratto di cessione di cui in oggetto -che con il suddetto contratto si intende perseguire il seguente fine:dare attuazione concreta al P.I.P.; -di aver eseguito la procedura di scelta del contraente del relativo Regolamento per l’assegnazione delle aree del P.I.P.; -di precisare inoltre che il contratto: =seguirà in forma scritta (atto pubblico- amministrativo); =avrà per oggetto: la cessione di aree P.I.P; =sarà regolato dalla Legge 22.10.1971, n.865 e s.m.i., dal Regolamento Comunale per l’assegnazione delle aree del P.I.P., dal Codice Civile, e, per quanto compatibile, dalle disposizioni legislative e normative vigenti statali e regionali; VISTA la L.1150/42 e succ. mod. ed int.; VISTA la L.865/71 e succ. mod. ed int.; VISTA la L.R. n. 14/82 e succ. mod. ed int.; VISTA la L.47/85 e s.m.i.; VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 9087 del 31.05.2005 pubblicato sul B.U.R.C. n. 30 del 13.06.2005 di approvazione del “Piano per gli insediamenti produttivi, attuativo della zona D1 del PRG vigente”; Tanto premesso e confermato, intendendo le parti costituite procedere alla stipula della presente convenzione contenente altresì cessione dell’area P.I.P. assegnata, convengono quanto segue: -----------------------------------ARTICOLO 1-------------------------------------------VALORE PATTIZIO DELLA PREMESSA La premessa è patto; essa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. ---------------------------------------- ARTICOLO 2 -------------------------------------CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ Il Dott. , nella suesposta qualità, in nome e per conto del COMUNE DI MONTESARCHIO, cede, all’impresa/società “………………………………………………………………………………”, che accetta a mezzo del suo legale rappresentante Sig. …………………….., pure nella suesposta qualità, la piena proprietà dell’area completamente dotata di opere di urbanizzazioni primarie, compresa nel Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Montesarchio, località Malepasso-Badia, della superficie complessiva di circa metri quadrati ……………=(………………………………..) lotto “…” al solo scopo di realizzare “…………………………………………………………………..” e per le finalità di cui al “Regolamento comunale per l’ assegnazione e per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani per insediamenti produttivi di tipo industriale e/o artigianale (formulato con i criteri di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 2090 del 17 11. 2004 come mod. dalla deliberazione di giunta regionale n. 2108 del 29.12.2005)”, come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. …. del ……………….; detta area confina a nord con ……………………………………………………., ad est con …………………………………….……………….., a sud con ………………………………………………………….…………, ad ovest ………………………………………………………………………… -l’ area è distinta nel C.T. in ditta ………………………………………………... al foglio n. ….. , particella: n. ……… (ex ……………) di are ……….., di natura ………………., cl. …….^, R.D.E. ……….. R.A.E. ............ ----------------------------------------ARTICOLO 3 --------------------------------------GARANZIA DI ESERCIZIO E GODIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA’: Il Comune si impegna a non assoggettare le aree, a limitazioni ed a diritti a favore di terzi che siano incompatibili con il diritto di proprietà ceduto. ---------------------------------------ARTICOLO 4 ---------------------------------------CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DEGLI INSEDIAMENTI. La parte cessionaria si impegna a realizzare sull’area l’intervento di cui al progetto presentato e si impegna inoltre a rispettare la conformità realizzativa di eventuali concessioni in variante debitamente rilasciate, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive individuate dalle norme di attuazione della normativa del piano di che trattasi. All’uopo la parte cessionaria dichiara: -che il manufatto da realizzare avrà le seguenti caratteristiche costruttive e tipologiche: -che il termine di inizio e di ultimazione dei lavori saranno conformi a quanto previsto dal Regolamento approvato con delibera Consiliare n° 44/2006 All’uopo la parte cessionaria si impegna ad iniziare ed ultimare la costruzione del progetto approvato entro i termini fissati dal permesso a costruire che dovrà essere richiesto senza indugio e ritirato entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto/convenzione, salvo la concessione di periodi di proroga per cause di forza maggiore debitamente comprovate e ritenute valide dall'Amministrazione Comunale. --------------------------------------- ARTICOLO 5 -------------------------------------OPERE DI URBANIZZAZIONE La parte cessionaria prende espressamente atto che il lotto è già servito da opere di urbanizzazione primaria, secondo i progetti esecutivi predisposti dal Comune e già realizzati, dichiarando che detto lotto è perfettamente idoneo allo scopo dell’acquisto. -----------------------------------------ARTICOLO 6-------------------------------------CORRISPETTIVO DELLA CONVENZIONE Il corrispettivo della presente convenzione, compresa la cessione, è di complessivi Euro …………………..=(………………………………………….) tale risultante a seguito della applicazione del prezzo di cessione determinato in Euro ………..=(…………………….) per ogni metro quadrato di suolo ceduto alla superficie complessiva ceduta, somma questa che il legale rappresentante della parte cedente dichiara di aver ricevuto prima d’ora, per averne già accertato l’incasso da parte della stessa, a seguito della emissione delle seguenti reversali di incasso emanate alle rispettive scadenze: a) reversale n. … del ………., dell’importo di Euro ………=(………………) pari all’importo del 25% dell’intero, versato in favore della parte cedente a titolo di caparra confirmatoria, il ; b) reversale n. … del ………., dell’importo di Euro ………=(………………) pari all’importo del 50% dell’intero, versato all’atto della sottoscrizione del verbale di immissione nella detenzione e cioè in data ……………; c) reversale n. … del ………., dell’importo di Euro ………=(………………) pari all’importo del residuo 25% corrispondente al saldo, versato in data ……; per cui rilascia alla parte cessionaria ampia e liberatoria quietanza, dichiarando di non aver null’altro a pretendere. ----------------------------------------- ARTICOLO 7 ------------------------------------MODALITA’ DELLA CESSIONE- POSSESSO.------------------------------------L’area viene ceduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, unitamente ad ogni diritto, accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza ed alle servitù attive e passive già legalmente esistenti nulla escluso od eccettuato. Il possesso materiale dell’immobile è gia passato nella parte cessionaria fin dal ……………, giusta verbale del………………… prot. n……….., quello giuridico relativo alla cessione odierna passa da oggi per ogni diritto, ragione, azione ed effetto utile ed oneroso. ------------------------------------------ARTICOLO 8------------------------------------DESTINAZIONE URBANISTICA. E DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI La parte cessionaria si impegna a rispettare la destinazione urbanistica dell’area testè acquistata e dei manufatti su di essa insistenti. All’uopo, oltre che ai sensi e per gli effetti dell’art.18, Legge n.47/1985, mi consegna il “Certificato di destinazione urbanistica” rilasciato in data ………….., prot. N. ………..dal Responsabile del Servizio competente, sopra costituito dichiarando contestualmente che dalla data del rilascio del medesimo ad oggi, non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici vigenti; detto certificato, in originale, alla presente convenzione si allega sub “C” per formarne parte integrante e sostanziale. Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art.10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353,( Legge quadro in materia di incendi boschivi) la parte cedente suddetta dichiara e garantisce, e la parte cessionaria ne prende atto, che i terreni in oggetto non sono stati percorsi dal fuoco negli ultimi quindici anni e che gli stessi non sono limitrofi ad aree percorse dal fuoco. --------------------------------------- ARTICOLO 9 --------------------------------------OBBLIGHI DELLA PARTE CESSIONARIA -NORMA DI RINVIO Per quanto non disciplinato nella presente convenzione valgono le norme e gli obblighi previsti nel “Regolamento comunale per l’ assegnazione e per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani per insediamenti produttivi di tipo industriale e/o artigianale (formulato con i criteri di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 2090 del 17 11. 2004 come mod. dalla deliberazione di giunta regionale n. 2108 del 29.12.2005) come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 13 agosto 2006, esecutiva, cui le parti si riportano per ogni dippiù e la parte cessionaria espressamente accetta, regolamento che in copia certificata conforme si allega per costituirne parte integrante e sostanziale. In particolare la parte cessionaria ha l’obbligo: a) di rispettare le condizioni previste dal bando relative al trasferimento di diritti reali sull’area in assegnazione; b) di accollarsi le quote di spesa per la gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni; c)di partecipare al consorzio degli assegnatari dei lotti nella singola area PIP per la gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni del PIP, senza oneri per il Comune. --------------------------------------------ARTICOLO 10---------------------------------VINCOLO DI DESTINAZIONE I manufatti che nel progetto approvato risultino destinati a determinare attività industriali o artigianali, rimangono vincolati a tale destinazione salvo nuova e/o diversa destinazione impressa dal Consiglio Comunale previo parere della Commissione Comunale di cui al presente regolamento, su richiesta motivata degli interessati, o per l'entrata in vigore di una diversa sopravvenuta disciplina urbanistica. -------------------------------------------ARTICOLO 11----------------------------------DIVIETO DI ALIENAZIONE E CONCESSIONE A TERZI Non è ammessa l’alienazione del diritto di proprietà, né la cessione a terzi, a qualsiasi titolo (locazione, comodato, uso, ecc), se non trascorsi 5 (cinque) anni dalla data della concessione dell’agibilità, salvo casi di forza maggiore e comunque su autorizzazione del Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione comunale di cui al presente regolamento. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque, in caso di alienazione; il diritto di prelazione. ---------------------------------------ARTICOLO 12-------------------------------------PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI. E’ obbligatoria la formazione di un consorzio di tutte le imprese assegnatarie dei lotti quando risulti conferito almeno il 70 % della superficie utile.-------------Ai consorzi partecipa obbligatoriamente il Comune per una quota non superiore ad 1/3 del capitale sociale. Il consorzio assume la gestione delle aree PIP, delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni senza alcun onere per le amministrazioni comunali, ancorché siano aderenti al consorzio stesso. L’ assegnatario è obbligato a partecipare alle quote di spesa per la gestione e la manutenzione nell’area PIP delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni. --------------------------------------- ARTICOLO 13 ------------------------------------DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE. Entro sei mesi dalla comunicazione della data di assegnazione del lotto effettuata in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale, il titolare della assegnazione è tenuto a presentare tutti gli atti necessari richiesti dal Comune per l'approvazione del progetto di costruzione dell'immobile. La mancata presentazione del progetto nei termini di cui sopra comporterà la decadenza dall'assegnazione con conseguente scorrimento della graduatoria e, in caso di esaurimento di quest’ultima, con assegnazione del lotto a singolo richiedente ai sensi del precedente art. 4. Entro i successivi tre mesi, l’ assegnatario, a sua cura e spese, dovrà produrre il tipo di frazionamento catastale dell’area assegnata debitamente approvato dall’ Agenzia del Teritorio di Benevento. Entro ulteriori due mesi dovrà procedersi alla stipulazione del contratto a spese del richiedente. Il mancato rispetto di detto ultimo termine, se non motivato da cause di forza maggiore, fa venire meno l'assegnazione e l'assegnatario perde la caparra confirmatoria versata par mancato rispetto degli obblighi assunti con la accettazione della assegnazione ed il versamento della caparra stessa. Tra il Comune e l’acquirente viene stipulata una convenzione per atto pubblico o pubblico amministrativo conforme allo SCHEMA che al presente Regolamento si allega sub “B” per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza ed in particolare: a) il corrispettivo della cessione e le modalità del relativo versamento; b) le caratteristiche costruttive e tipologiche dei manufatti da realizzare; c) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione dei manufatti; d) la clausola espressa di decadenza dall’assegnazione e di risoluzione della convenzione, nel caso di mancato completamento dei lavori entro ventiquattro mesi continui dalla data della assegnazione, e comunque non oltre i maggiori termini di cui all’art. 11 del regolamento approvato con delibera Consiliare n° 44/2006, nonché di incameramento da parte del Comune di quanto versato quale corrispettivo e di acquisizione al patrimonio comunale del lotto e di quanto su di esso realizzato; il termine di 24 mesi è prorogabile su istanza di parte, una sola volta e per documentate ragioni di forza maggiore, per un periodo di dodici mesi; e) l’obbligo dell’assegnatario di rispettare le condizioni previste dal bando relative al trasferimento di diritti reali sull’area in assegnazione; f) l’obbligo dell’ assegnatario di accollarsi le quote di spesa per la gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni. g) l’obbligo di partecipazione al consorzio degli assegnatari dei lotti nella singola area PIP per la gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni del PIP, senza oneri per il Comune. --------------------------------------- ARTICOLO 14 ------------------------------------SANZIONI E PENALI -------------------------------------------------------------------La violazione di tutte le norme, prescrizioni e termini di cui al regolamento approvato con delibera Consiliare n° 44/2006 potrà comportare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, la risoluzione dell’assegnazione, in via subordinata, l’applicazione, in via amministrativa, di una sanzione pecuniaria rapportata alla inadempienza perpetrata, tenendo conto dei danni e/o effetti prodottisi e comunque in misura non superiore al valore venale di mercato delle opere o manufatti già realizzati. Detta sanzione sarà determinata dal Responsabile del Servizio comunale competente, sentita la commissione di cui al presente regolamento. In ogni caso l’assegnatario-cessionario dell’area e suoi aventi titolo, sia a titolo universale che parziale, sia per atti inter vivos che mortis causa, sia in buona fede che in mala fede sono solidalmente responsabili nel pagamento della sanzione, di cui al comma precedente. ----------------------------------------ARTICOLO 15-------------------------------------FALLIMENTO AZIENDA Nel caso di fallimento pronunciato dall’Autorità Giudiziaria il vincolo di destinazione d’uso ad attività artigianali e industriali gravanti sull’area e sui suoi manufatti seguirà sia l’area che i manufatti su di essa insistenti e la relativa obbligazione di rispetto di tale vincolo passerà in capo agli aventi causa a qualsiasi titolo. -------------------------------------- ARTICOLO 16 -------------------------------------DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ------------------------------------------Le parti convengono che, qualora dovessero insorgere controversie in materia di diritti ed obblighi derivanti dalla presente convenzione la risoluzione delle eventuali controversie, sarà sottoposta alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, designati uno da ciascuna delle parti: Comune e cessionario, l’altro, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale competente. Quest’ultimo assumerà la funzione di Presidente. Al Presidente del TAR Campania potrà essere richiesta la nomina di un secondo arbitro, qualora nel termine di gg.15 non sia stato designato dall’altra parte. Il collegio avrà sede presso la sede del T.A.R. Campania competente e deciderà in merito secondo equità con la più ampia libertà di forma. -------------------------------------- ARTICOLO 17 -------------------------------------RINUNCIA DELL’IPOTECA LEGALE ----------------------------------------------La parte cedente, come sopra rappresentata, rinuncia all’ipoteca legale esonerando il Sig. Dirigente dell’Agenzia del Territorio di Benevento (ex Conservatore dei RR.II.) da ogni responsabilità inerente e conseguente e da ogni tipo di ingerenza in ordine al deposito, al reimpiego ed alla destinazione delle somme ricevute dalla cessione in diritto di proprietà dell’area. Entrambe le parti si impegnano a sottoscrivere ogni altro ulteriore atto ritenuto necessario dal predetto dirigente (ex Conservatore dei RR.II.) per la trascrizione in favore della parte cessionaria del diritto di piena proprietà. ------------------------------------- ARTICOLO 18 --------------------------------------DICHIARAZIONI FISCALI Ai fini fiscali il Sig. ……………………….., nella suesposta qualità di legale rappresentante della parte cessionaria invoca le agevolazioni previste a)dall’art. 74 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni; b)dall’art. 3, comma 81, della legge 28.12.1995, n.549, come modificato ed integrato dal comma 60, lettera e) dell’art. 3 della Legge 23.12.1996, n.662; c) e comunque ogni altra disposizione di legge vigente più favorevole nell’interesse del cessionario; trattandosi di convenzione recante cessione in proprietà di area compresa in Piano per Insediamenti Produttivi, delimitato ai sensi dell’art.27 della Legge 22 ottobre 1971, n.865. Le parti dichiarano che il valore della presente convenzione-contratto ammonta ad Euro ………….=(…………………………………….) ------------------------------------- ARTICOLO 19 --------------------------------------DISPENSA DALLA LETTURA DEGLI ALLEGATI Le parti espressamente e concordemente dispensano me Segretario comunale dal dare lettura degli allegati, dichiarando separatamente di ben conoscerli per averne presa visione e conoscenza prima di ora. -------------------------------------ARTICOLO 20--------------------------------------SPESE, IMPOSTE E FORMALITA’. Tutte le spese, imposte, diritti tasse e formalità connesse e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della parte cessionaria. Richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto l’atto presente, dattiloscritto da persona di mia fiducia su n. ___ fogli fin qui, del quale ho dato lettura, ai comparenti che lo approvano. Parte Cedente Parte Cessionaria Il Segretario Comunale P U B B L I C A Z I O N E Il sottoscritto Messo Comunale addetto alla pubblicazione degli atti all'albo Pretorio, - C O M U N I C A che tale delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000). Montesarchio, lì 12 settembre 2006 IL MESSO == FIRMATO COME IN ORIGINALE == ___________________________________________________________________________ E’ copia conforme per uso amministrativo Montesarchio, lì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE ___________________________________________________________________________ E S E C U T I V I T A ’ Si ATTESTA che la presente delibera: X E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n° 267/2000 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 IL RESPONSABILE UFFICIO DELIBERE IL SEGRETARIO GENERALE == FIRMATO COME IN ORIGINALE == == FIRMATO COME IN ORIGINALE == ___________________________________________________________________________