Progetto di legge della XIII legislatura

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Progetto di legge della XIII legislatura
Atti Parlamentari
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Camera dei Deputati
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2760
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DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’AMBIENTE
(RONCHI)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(FLICK)
CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)
CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(TREU)
CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(BINDI)
E CON IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
(BERSANI)
Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico
da benzene
Presentato il 26 novembre 1996
ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il disegno di
legge individua e stabilisce le misure necessarie per la protezione dell’ambiente e
della salute relativamente all’inquinamento
atmosferico da benzene.
Il provvedimento riprende le norme già
contenute nel decreto-legge n. 498 del
1996, finalizzate alla riduzione del contenuto di benzene nelle benzine, al contenimento delle emissioni di composti organici
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volatili dai depositi e dalle cisterne contenenti benzine e prodotti petroliferi, alla
aspirazione dei vapori di benzina dai distributori di carburante.
Le misure individuate rispondono all’esigenza primaria di limitare i rischi di
esposizione al benzene, sostanza cancerogena.
Il rapporto della Commissione consultiva tossicologica nazionale del Ministero
della sanità (CCTN/BV/7/94) ha stimato
che – senza modificazioni della composizione delle benzine e sulla base del parco
autoveicolare del 1993 – il numero di casi
annui di leucemia attribuibili al benzene
nella popolazione italiana sarebbe compreso tra 17 e 246.
La riduzione del contenuto di benzene
nelle benzine fino all’1 per cento in volume
riduce le probabilità di leucemia del 40 per
cento, mentre una ulteriore riduzione del
31 per cento è connessa alla completa
catalizzazione del parco autoveicolare entro il 2004.
Sulla base di queste premesse:
a) il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, 25 novembre 1994 ha individuato
gli obiettivi di qualità dell’aria riferiti alle
concentrazioni di benzene e di idrocarburi
policiclici aromatici da raggiungere entro il
1o gennaio 1996 ed il 1o gennaio 1999;
b) il decreto-legge 27 settembre 1995,
n. 407, reiterato fino al decreto-legge n.
498 del 1996, ha stabilito le misure necessarie per la riduzione dell’inquinamento
atmosferico da benzene con particolare
riferimento alla concentrazione di benzene
nelle benzine, al controllo delle emissioni
evaporative da depositi fissi e mobili di
prodotti petroliferi, all’aspirazione dei vapori di benzine dai distributori di carburante, regolamentata con decreto del Ministro dell’ambiente 16 maggio 1996.
Queste misure, oltre a corrispondere
agli obiettivi del citato decreto 25 novembre 1994, recepiscono le direttive 94/12 CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 marzo 1994, e 94/63 CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
1994.
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DOCUMENTI
Per dare attuazione alle norme previste
dal decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, e dai
successivi decreti-legge sono stati programmati e sono in corso di realizzazione gli
interventi per l’adeguamento delle tecnologie di produzione, stoccaggio e distribuzione delle benzine.
Il disegno di legge assicura la continuità degli interventi di prevenzione avviati in considerazione dell’esigenza di
raggiungere quanto prima l’obiettivo della
riduzione dell’inquinamento atmosferico
da benzene.
L’articolo 1, che riproduce l’articolo 2
del decreto-legge n. 498 del 1996, stabilisce
che a decorrere dal 1o luglio 1997 il tenore
massimo di benzene consentito è fissato
nell’1,4 per cento e dal 1o luglio 1999 nell’1
per cento in volume. Con questa norma si
procede al programmato adeguamento
della qualità delle benzine agli obiettivi
indicati dall’Unione europea.
Sono inoltre stabiliti le modalità e i
metodi di controllo sulla qualità dei carburanti, basati sulle metodiche certificate
dell’UNICHIM (Organismo di normazione
per l’unificazione delle metodiche delle misure chimiche).
Per l’immissione di benzine non rispondenti a quanto stabilito è prevista la sanzione amministrativa.
Nell’articolo 2 è previsto il controllo
delle emissioni di composti organici volatili
negli impianti di deposito delle benzine,
nonché nelle operazioni di caricamento,
scaricamento e distribuzione. Inoltre, gli
impianti nuovi di distribuzione dovranno
essere adeguati alle disposizioni in materia
di recupero dei vapori di benzina a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge; per gli impianti preesistenti l’adeguamento avverrà in diverse fasi (sulla
base della localizzazione e della movimentazione di carburanti).
L’intera rete di distribuzione sarà comunque attrezzata con dispositivi di recupero entro il 31 dicembre 1999.
La violazione a quanto stabilito è punita
con la sanzione amministrativa. I requisiti
tecnici dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina sono stati stabiliti con
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decreto del Ministro dell’ambiente in data
16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del lavoro e della
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previdenza sociale, dell’interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione e
delle finanze.
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore
della legge.
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DISEGNO DI LEGGE
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ART. 1.
1. A decorrere dal 1o luglio 1997, e fino
al 30 giugno 1999, il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato
nell’1,4 per cento in volume.
2. A decorrere dal 1o luglio 1999 il
tenore massimo di benzene nelle benzine è
fissato nell’1 per cento in volume.
3. Il controllo del tenore di benzene
nelle benzine è effettuato dai laboratori
chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le due
tipologie di benzine di cui ai commi 1 e 2
utilizzando i metodi di cui all’allegato al
decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie 28 maggio
1988, n. 214, con le modifiche di cui al
metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995).
4. L’immissione in consumo di benzine
non rispondenti a quanto stabilito nei
commi 1 e 2 è punita con la sanzione
amministrativa da lire 30 milioni a lire 300
milioni.
ART. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge si applicano,
fatte salve le normative vigenti in materia
di emissioni dagli impianti industriali, le
disposizioni previste dalla direttiva 94/
63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relative al
controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito
delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di
cisterne mobili presso i terminali, nelle
cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di
servizio, secondo le modalità e il calenda-
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rio fissati dalla stessa direttiva. Entro il 30
giugno 1997 il Ministro dell’ambiente, di
concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, del lavoro e
della previdenza sociale, dell’interno, dei
trasporti e della navigazione, della sanità e
delle finanze, stabilisce le norme tecniche
previste dalla citata direttiva 94/63/CE per
l’adeguamento degli impianti di deposito
presso i terminali, delle cisterne mobili e
per il caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio.
2. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutti gli impianti nuovi di
distribuzione di benzine devono essere dotati dei dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
3. Entro il 31 dicembre 1997 le pompe
di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, situate in
comuni con oltre 150.000 abitanti e con
una movimentazione superiore a 500 metri
cubi l’anno, o in ambienti confinati, devono essere attrezzate con dispositivi per il
recupero dei vapori di benzina.
4. Entro il 31 dicembre 1998 le pompe
di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, con un volume di movimentazione superiore a 1.000
metri cubi l’anno, devono essere attrezzate
con dispositivi per il recupero dei vapori di
benzina.
5. Entro il 31 dicembre 1999 l’intera
rete preesistente di distribuzione delle benzine deve essere attrezzata con dispositivi
di recupero dei vapori di benzine.
6. I dispositivi di recupero dei vapori di
benzina nelle pompe di distribuzione dei
carburanti devono essere conformi a
quanto stabilito con il decreto del Ministro
dell’ambiente 16 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio
1996. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, dell’interno, dei trasporti e della
navigazione e delle finanze, sono aggiornate le norme tecniche relative alle caratteristiche dei dispositivi di recupero dei
vapori di benzina dalle pompe di distribuzione dei carburanti.
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7. Ferme restando le disposizioni penali
di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è punita
con la sanzione amministrativa da lire 30
milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni ai
depositi ed all’esercizio delle attività di
distribuzione dei carburanti.
ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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PAGINA BIANCA
DDL13-2760
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