Progetto di legge della XIII legislatura
Transcript
Progetto di legge della XIII legislatura
Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2760 — DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’AMBIENTE (RONCHI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK) CON IL MINISTRO DELLE FINANZE (VISCO) CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (TREU) CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI) E CON IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO (BERSANI) Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene Presentato il 26 novembre 1996 ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il disegno di legge individua e stabilisce le misure necessarie per la protezione dell’ambiente e della salute relativamente all’inquinamento atmosferico da benzene. Il provvedimento riprende le norme già contenute nel decreto-legge n. 498 del 1996, finalizzate alla riduzione del contenuto di benzene nelle benzine, al contenimento delle emissioni di composti organici Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 2 — Camera dei Deputati — 2760 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI volatili dai depositi e dalle cisterne contenenti benzine e prodotti petroliferi, alla aspirazione dei vapori di benzina dai distributori di carburante. Le misure individuate rispondono all’esigenza primaria di limitare i rischi di esposizione al benzene, sostanza cancerogena. Il rapporto della Commissione consultiva tossicologica nazionale del Ministero della sanità (CCTN/BV/7/94) ha stimato che – senza modificazioni della composizione delle benzine e sulla base del parco autoveicolare del 1993 – il numero di casi annui di leucemia attribuibili al benzene nella popolazione italiana sarebbe compreso tra 17 e 246. La riduzione del contenuto di benzene nelle benzine fino all’1 per cento in volume riduce le probabilità di leucemia del 40 per cento, mentre una ulteriore riduzione del 31 per cento è connessa alla completa catalizzazione del parco autoveicolare entro il 2004. Sulla base di queste premesse: a) il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, 25 novembre 1994 ha individuato gli obiettivi di qualità dell’aria riferiti alle concentrazioni di benzene e di idrocarburi policiclici aromatici da raggiungere entro il 1o gennaio 1996 ed il 1o gennaio 1999; b) il decreto-legge 27 settembre 1995, n. 407, reiterato fino al decreto-legge n. 498 del 1996, ha stabilito le misure necessarie per la riduzione dell’inquinamento atmosferico da benzene con particolare riferimento alla concentrazione di benzene nelle benzine, al controllo delle emissioni evaporative da depositi fissi e mobili di prodotti petroliferi, all’aspirazione dei vapori di benzine dai distributori di carburante, regolamentata con decreto del Ministro dell’ambiente 16 maggio 1996. Queste misure, oltre a corrispondere agli obiettivi del citato decreto 25 novembre 1994, recepiscono le direttive 94/12 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, e 94/63 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994. — DOCUMENTI Per dare attuazione alle norme previste dal decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, e dai successivi decreti-legge sono stati programmati e sono in corso di realizzazione gli interventi per l’adeguamento delle tecnologie di produzione, stoccaggio e distribuzione delle benzine. Il disegno di legge assicura la continuità degli interventi di prevenzione avviati in considerazione dell’esigenza di raggiungere quanto prima l’obiettivo della riduzione dell’inquinamento atmosferico da benzene. L’articolo 1, che riproduce l’articolo 2 del decreto-legge n. 498 del 1996, stabilisce che a decorrere dal 1o luglio 1997 il tenore massimo di benzene consentito è fissato nell’1,4 per cento e dal 1o luglio 1999 nell’1 per cento in volume. Con questa norma si procede al programmato adeguamento della qualità delle benzine agli obiettivi indicati dall’Unione europea. Sono inoltre stabiliti le modalità e i metodi di controllo sulla qualità dei carburanti, basati sulle metodiche certificate dell’UNICHIM (Organismo di normazione per l’unificazione delle metodiche delle misure chimiche). Per l’immissione di benzine non rispondenti a quanto stabilito è prevista la sanzione amministrativa. Nell’articolo 2 è previsto il controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine, nonché nelle operazioni di caricamento, scaricamento e distribuzione. Inoltre, gli impianti nuovi di distribuzione dovranno essere adeguati alle disposizioni in materia di recupero dei vapori di benzina a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge; per gli impianti preesistenti l’adeguamento avverrà in diverse fasi (sulla base della localizzazione e della movimentazione di carburanti). L’intera rete di distribuzione sarà comunque attrezzata con dispositivi di recupero entro il 31 dicembre 1999. La violazione a quanto stabilito è punita con la sanzione amministrativa. I requisiti tecnici dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina sono stati stabiliti con Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 3 — Camera dei Deputati — 2760 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI decreto del Ministro dell’ambiente in data 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del lavoro e della — DOCUMENTI previdenza sociale, dell’interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione e delle finanze. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore della legge. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 4 — Camera dei Deputati — 2760 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE __ ART. 1. 1. A decorrere dal 1o luglio 1997, e fino al 30 giugno 1999, il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell’1,4 per cento in volume. 2. A decorrere dal 1o luglio 1999 il tenore massimo di benzene nelle benzine è fissato nell’1 per cento in volume. 3. Il controllo del tenore di benzene nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le due tipologie di benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando i metodi di cui all’allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995). 4. L’immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. ART. 2. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/ 63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calenda- — DOCUMENTI Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 5 — Camera dei Deputati — 2760 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI rio fissati dalla stessa direttiva. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell’interno, dei trasporti e della navigazione, della sanità e delle finanze, stabilisce le norme tecniche previste dalla citata direttiva 94/63/CE per l’adeguamento degli impianti di deposito presso i terminali, delle cisterne mobili e per il caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti nuovi di distribuzione di benzine devono essere dotati dei dispositivi per il recupero dei vapori di benzina. 3. Entro il 31 dicembre 1997 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, situate in comuni con oltre 150.000 abitanti e con una movimentazione superiore a 500 metri cubi l’anno, o in ambienti confinati, devono essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina. 4. Entro il 31 dicembre 1998 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, con un volume di movimentazione superiore a 1.000 metri cubi l’anno, devono essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina. 5. Entro il 31 dicembre 1999 l’intera rete preesistente di distribuzione delle benzine deve essere attrezzata con dispositivi di recupero dei vapori di benzine. 6. I dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione dei carburanti devono essere conformi a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell’ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell’interno, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, sono aggiornate le norme tecniche relative alle caratteristiche dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina dalle pompe di distribuzione dei carburanti. — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 6 — Camera dei Deputati — 2760 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 7. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni ai depositi ed all’esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti. ART. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. — DOCUMENTI PAGINA BIANCA DDL13-2760 Lire 500