CONTRATTO DI STABILIMENTO (CED-CTD)

Transcript

CONTRATTO DI STABILIMENTO (CED-CTD)
CONTRATTO DI STABILIMENTO (CED-CTD)
Tra
La società SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, persona giuridica di nazionalità
austriaca, con sede legale in Karl Schonherr Str. 7 - A-6020 Innsbruck (Osterreich), iscritta
presso la Camera di Commercio di Innsbruck al n. FN293326m, munita di licenza per
l'esercizio dell'attività di bookmaker n.Ila-10.023/8-07 rilasciata in data 19.09.07 dall'Ufficio
del Governo Regionale del Tirolo, di seguito denominata SPORTGEWIN SPORTWETTEN
GMBH o mandante, in persona del Director munito di poteri e delle facoltà legali necessarie
alla stipula del presente atto in virtù di delibera di assemblea societaria, di seguito nominata
anche Società’; da un parte;
e
(persona fisica)
_________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________ (_____), il____/____/________,
c.f.
_________________________________,
e
residente
in
______________
-
_________________________________________________________ (____), via/p.zza/c.so
______________________________________________________________ n°__________;
(persona giuridica)
_______________________________________________________________,
con sede in ___________ - ________________________________________________(___),
via/p.zza/c.so _________________________________________________________n°____;
p.i._______________________;
in
persona
del
legale
__________________________________________________________
rappresentante
nato/a
a
__________________________________________ (_____), il____/____/________, c.f.
_________________________________;
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
di seguito nominato “STABILIMENTO O CENTRO SERVIZI”, come da attestazione
allegata al presente contratto, dall’altra parte.
PREMESSO CHE
I SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH è una società di capitali di diritto austriaco che
svolge l'attività di bookmaker autorizzato in Europa e in tutto il Mondo in conformità e in
virtù della licenza e dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità austriaca nel paese membro
della Comunità Europea.
II L’attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi di cui al presente contratto viene
esercitata nell’ambito dei principi di Libertà di Stabilimento e di Prestazione di Servizi
contemplati dal Trattato UE che, in quanto normativa di rango comunitario, ha effetti
immediati e diretti negli Ordinamenti degli Stati membri, producendo diritti soggettivi in
capo ai cittadini degli stessi stati e la cui pretesa violazione comporta l‘inapplicabilità della
normativa interna eventualmente confliggente, ancorchè successivamente emanata.
III L’esercizio di dette Libertà è argomento ampiamente trattato dalla Corte di Giustizia CE
con le note sentenze, Schindler (1992), Laara e Zenatti (1999), Gambelli (2003), Placanica
(2007), la cui essenza può essere sintetizzata nell’illegittimità di ogni forma di limitazione
all’esercizio stesso da parte degli Stati Membri per ragioni erariali, ovvero per ragioni
connesse alla tutela del consumatore sotto il profilo dell’eccessiva spesa per i giochi e
scommesse in ogni ipotesi in cui sia lo stesso Stato Membro a perseguire una politica
interna di espansione di detti comparti.
IV La Corte CE, nel complesso ed in linea teorica, ha affermato la legittimità di limitazioni
all’esercizio di dette Libertà, con riferimento al settore del gioco e delle scommesse,
esclusivamente per esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico, sotto il profilo di
scongiurare il rischio di infiltrazioni criminali, affermando la necessità che ogni misura sia
in concreto proporzionata, efficace e non discriminatoria, ritenendo allo stato inadeguato il
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
sistema concessorio italiano, anche successivamente al cd. Bando Bersani, attesa la
perdurante discriminazione data anche dal rinnovo di n.329 concessioni in precedenza
rilasciate (Corte CE 13.9.2007).
V Lo Stato Austriaco che ha rilasciato la concessione in capo a Sportgewin Sportwetten gmbh
offre ogni garanzia ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei
consumatori, anche sotto il profilo della prevenzione di fenomeni di ludopatia e di
incentivazione di una condotta di gioco responsabile e moderato.
VI
L'attività di bookmaker è assoggettata a tutti i controlli di ordine pubblico e alla
prevenzione penale da parte delle autorità austriache. In ordine a ciò si precisa che ai fini
del rilascio della licenza, la legge austriaca richiede al soggetto preposto dalla Società di
provare il possesso di requisiti di affidabilità e specifiche qualifiche professionali. In
particolare, il richiedente deve:
a) produrre un certificato di condanne penali e carichi pendenti (emesso in data anteriore
non superiore a 3 mesi) nel Paese in cui la persona ha risieduto negli ultimi 5 anni;
b) produrre un certificato di corso di studi superiori o universitari di economia oppure
produrre un certificato che attesti di aver sostenuto l’ultimo esame di tirocinio in
commercio, esame riconosciuto dalla Legge sul Commercio Austriaco o da una scuola
del Commercio;
c) salva la sussistenza di titoli in studi economici, provare di essere in possesso di almeno
un anno di esperienza professionale rilevante; nel caso di altri certificati di studi
superiori od universitari deve essere provata esperienza professionale rilevante di
almeno due anni;
d) dimostrare di avere esperienza professionale rilevante ovvero pratica in un’agenzia di
scommesse o simili istituzioni;
e) fornire alle Autorità un Estratto Conto bancario che conferma una linea di credito di
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
almeno 75.000,00 euro ed un Certificato di esenzione tasse (emesso dalle Autorità
Fiscali).
VII.
La società svolge
l'attività di bookmaker con regolarità e con garanzie di qualità e
affidamento, in virtù della legislazione e della giurisprudenza comunitaria.
VIII.
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH organizza, gestisce ed offre, in Austria, con
esclusiva autonomia e rischio autonomo, tutti i servizi connessi all'attività di giochi di ogni
specie, comprese lotterie e scommesse su eventi sportivi e su eventi di altro genere.
IX.
La società organizza, gestisce ed offre, con esclusiva autonomia e proprio rischio
economico, i contratti di scommessa su eventi sportivi e su eventi di altro genere con gli
utenti-consumatori di tutto il mondo, attraverso sedi e stabilimenti propri, attraverso
intermediari, e attraverso il proprio sito internet, in virtù delle libertà di stabilimento e di
prestazione dei servizi, nonchè della libertà di offerta dei servizi di telecomunicazione,
riconosciuti dalla legislazione e della giurisprudenza comunitaria.
X.
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH intende distribuire in Italia e nell'Unione
Europea i propri prodotti e servizi in virtù delle libertà riconosciute dal Trattato CE nella
piena garanzia della sicurezza per i consumatori e per l'ordine pubblico offerta ed
assicurata, come affermato dalla giurisprudenza italiana (Tribunale Riesame Roma
29.3.2010), dalla similitudine degli ordinamenti italiano ed austriaco e dal perseguimento
dei medesimi obiettivi da parte di entrambi, tanto da poter consentire, in virtù del principio
di cooperazione e di mutuo riconoscimento ai sensi dell'art.10 del Trattato UE, piena
legittimazione in Italia al titolo rilasciato in Austria.
XI.
A seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale relativa al c.d. Bando Bersani resa dalla
Corte di Cassazione in data 25.1.2010, la giurisprudenza di merito nel corso degli anni
2010 e 2011, ha reiteratamente disapplicato la normativa italiana, in favore di società
bookmaker dotate di licenza austriaca, indipendentemente dalla partecipazione, o meno,
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
alla gara Bersani stessa.
XII.
La società intende gestire, organizzare e promuovere, con esclusiva autonomia e in tutti i
suoi aspetti i contratti di scommessa trasmessi dagli utenti-consumatori. In particolare,
sono di competenza della Società la predeterminazione degli eventi sportivi e non su cui
scommettere, la scelta delle quote, l'entità minima e massima delle giocate, l'incasso delle
stesse, il pagamento delle vincite.
XIII.
La società produce, emette, attiva, distribuisce e commercializza, ricarica e gestisce, anche
tramite propri partners, in tutto il mondo, carte pre-pagate di differente valore e valuta, con
sistema a scalare, con codice di attivazione autonomo, tramite le quali l'utente-consumatore
si inserisce nei programmi telematici della società ed usufruisce direttamente di tutti i
servizi e prodotti. Sistemi, questi, che quanto alla normativa italiana sono perfettamente
compatibili con le esigenze di tracciabilità di ogni operazione e con i principi dettati dalla
c.d. normativa "antiriciclaggio" di cui alla d.lgs.231/2004.
XIV.
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH ha un interesse ad avviare in Italia e nell'unione
Europea una politica di espansione della rete di distribuzione dei prodotti e dei servizi con
l'avvio di rapporti commerciali con STABILIMENTI o CENTRI SERVIZI per svolgere
l'attività ricettiva di proposte di scommesse; detti Stabilimenti dovranno essere dotati di
idonee strutture tecnologiche ed informatiche, in grado di operare mediante offerta al
pubblico dei servizi di connessione e trasmissione dati via internet affinchè l'utenteconsumatore del servizio possa con profitto accedere ai servizi in materia di scommesse
proposti dalla società.
XV.
Tali centri dovranno obbligatoriamente stipulare con la società mandante contratto scritto
di collaborazione, anche ai fini del rispetto dei principi dettati dalla Corte di Cassazione,
Sez.III, con sentenza 15 marzo 2011 e presentare, prima di avviare la propria attività,
istanza ai sensi dell'art.88 T.U.L.P.S. - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (R.D.
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
773/1931) (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza R.D.773/31) presso la Questura
competente territorialmente, attenendone l'esito. Il perfezionamento del contratto scritto e
la presentazione della richiesta 88 T.U.L.P.S. - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
(R.D. 773/1931), con eventuale diniego non riferito allo status personale della parte
richiedente, costituiranno condizioni sospensive al cui verificarsi soltanto il contratto
stesso avrà concreta attuazione.
XVI.
Lo STABILIMENTO O CENTRO SERVIZI intende effettuare in nome, per conto e
nell’interesse della Società austriaca i seguenti servizi:
a) trasmissione telematica dei dati contenenti proposte di scommessa formulate dai
clienti-consumatori dello STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI ed indirizzate a
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH;
b) ricezione telematica dei dati contenenti l’accettazione delle proposte di scommessa
effettuate esclusivamente da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH;
c) riscossione dai clienti-consumatori delle somme giocate e trasferimento del denaro
direttamente a SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH secondo le indicazioni e
prescrizioni fornite dalla società austriaca;
d) trasferimento delle vincite ai clienti-consumatori, per conto e nell’interesse, nonché su
specifica autorizzazione e indicazione di SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH.
XVII. Lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI svolge la propria attività d’impresa nel
rispetto e in virtù della normativa comunitaria.
XVIII. Il titolare del centro è munito di:
a) certificato di attribuzione di codice fiscale/partita IVA;
b) certificato antimafia rilasciato dalla C.C.I.A.A., ai sensi dell’art.10 L.575/65;
c) autorizzazione generale ai sensi e per gli effetti degli artt.6.1 e 6.3 del DPR 19.09.97
n.318 e successive modifiche e integrazioni, nonchè della Delibera dell’Autorità per le
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
Garanzie nelle Comunicazioni n.467/00/CONS del 19.09.00 per lo svolgimento a
favore del pubblico dei servizi di trasmissione dati via internet;
d) certificato di carichi pendenti, certificato penale e certificato protesti.
XIX. Lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI conosce e applica le norme di legge
comunitarie ed italiane vigenti, compresa l’interpretazione giurisprudenziale comunitaria e
italiana con riferimento all’attività, ai servizi e ai prodotti offerti da SPORTGEWIN
SPORTWETTEN GMBH.
XX. Il centro intende operare nel territorio italiano a mezzo servizi telematici su autorizzazione
di SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, senza possibilità alcuna di incidere
sull’organizzazione e gestione dei giochi e scommesse, sull’accettazione o sulle modalità
del gioco e senza possibilità di modificare i dati, gli elementi e le istruzioni fornite da
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH.
XXI. Il centro intende partecipare alla rete di commercializzazione delle carte pre-pagate
prodotte e distribuite dalla SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH allo scopo di
garantire le esigenze di tracciabilità di ogni operazione nel rispetto dei principi dettati dalla
c.d. normativa "antiriciclaggio" di cui alla d.lgs.231/2004.
Tutto ciò premesso, ritenuto che le parti sono soggetti indipendenti e autonomi, ognuno con
separata attività, organizzazione e responsabilità imprenditoriale e finanziaria, considerate le
disposizioni comunitarie e, segnatamente gli artt. 43 e segg., nonchè 49 e segg. del Trattato
CE, così come interpretate dalla Corte di Giustizia Ce e dalle Corti Supreme italiane, le parti
istituiscono, convengono e stipulano quanto segue:
ART.1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE.
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Mandato che
rappresenta l'unico ed esclusivo accordo concluso e vincolante tra le parti che sostituisce
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
ogni eventuale precedente pattuizione intercorsa.
ART.2 - OBBLIGHI DI SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH:
1. Istituire nel territorio italiano, stabilimento indipendente e autonomo o postazione
telematica indipendente e autonoma all’interno di un internet point per l’elaborazione di
dati afferenti a proposte negoziali di giocate relative a eventi, sportivi e non, di previsione
e di abilità o giochi di altro genere, mediante l’utilizzo di collegamenti diretti commutati
delle reti pubbliche, con assunzione, in via esclusiva, di ogni rischio economico da parte
di SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH.
2. Concedere allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI la licenza d’uso dei propri
marchi, segni distintivi e prodotti.
3. Fornire allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI, autorizzazione scritta allo
svolgimento dell’attività, da esporre all’interno dei locali.
4. Offrire servizi e prodotti internet di comunicazione, telematici, informatici, multimediali
ed editoriali, di e-business e di e-commerce, sia di tipo on-line che off-line erogati o
gestiti con tecnologie digitali, inclusi servizi e prodotti accessori e complementari, gestiti
dalla SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH direttamente o per conto di terzi.
5. Fornire allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI assistenza, informazioni, supporto
con riferimento all’attività, ai prodotti e ai servizi, nonché informazioni sulle modalità e
le procedure di pagamento.
6. Concedere allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI la possibilità di utilizzare conti
utenti o sotto-conti con password o username o altro al fine di consentire il collegamento
diretto tra l’utente-consumatore individuale e i fornitori dei servizi, nonché al fine di
accedere ai servizi e ai prodotti internet di comunicazione, telematici, informatici,
multimediali ed editoriali, di e-business e di e-commerce, sia di tipo on-line che off-line
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
erogati o gestiti con tecnologie digitali, inclusi servizi e prodotti accessori e
complementari, gestiti o distribuiti dalla SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH per
conto proprio o di terzi.
7. Fornire allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI il materiale di promozione e di
pubblicità dei prodotti e dei servizi della SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, il
materiale per la formazione del personale nonché per il funzionamento del software.
8. Rendere disponibile allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI il software e la relativa
licenza ad uso gratuito, in via non esclusiva non cedibile e né revocabile per tutta la
durata del contratto.
9. Concedere la commercializzazione delle carte pre-pagate e consentire tramite le card il
collegamento diretto tra l’utente-consumatore e la SPORTGEWIN SPORTWETTEN
GMBH al fine di usufruire dei prodotti e dei servizi gestiti e distribuiti dalla società per
conto proprio o per conto di terzi. L’utilizzo delle card avviene attraverso un codice di
identificazione ed una password in possesso esclusivo dell’utente-consumatore che
rimane responsabile di qualsiasi danno pregiudizio derivante dall’uso della card.
10. Fornire allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI consulenza per l’attrezzatura dei
locali, per la scelta e l’acquisto dell’apparecchiatura informatica.
11. Fornire allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI, i calendari degli eventi, le quote, i
limiti massimi di puntata, i limiti massimi di vincita, gli aggiornamenti in tempo reale
delle quote, i risultati e di ogni altro servizio inerente i giochi o le scommesse.
12. Fornire allo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI i computi di ogni singola vincita e
provvedere al relativo pagamento. La SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH
attraverso il proprio sito internet, si impegna a comunicare al singolo STABILIMENTO o
CENTRO SERVIZI, entro il lunedì della settimana successiva, tutti i dati riguardanti sia
il saldo delle giocate ricevute dai clienti-consumatori della settimana precedente, sia gli
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
importi erogati e dovuti da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH ai clienticonsumatori a titolo di vincita. La società si impegna a comunicare al singolo
STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI, ogni primo lunedì di ogni mese, l’ammontare
delle
provvigioni
maturate
sull’utile
prodotto
nel
mese
precedente
dallo
STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI con il relativo accredito sul relativo conto.
13. La SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH fornisce un servizio di assistenza legale,
per tutelare lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI a fronte di provvedimenti
giudiziali di chiusura o sequestro dello STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI da parte
delle autorità italiane, conseguenti ad una attività repressiva nei confronti dei
bookmakers, esclusivamente per la specifica attività espletata di trasmissione di dati
inerenti proposte negoziate di scommesse; proponendo anche i nominativi di
professionisti esperti in materia, nei termini da concordarsi separatamente.
ART.3 - OBBLIGHI DELLO STABILIMENTO O CENTRO SERVIZI :
1. Istituire ed attivare lo stabilimento o la postazione telematica così come prescritto e
indicato da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH.
2. Acquisire e mantenere per tutta la durata della presente convenzione la disponibilità dei
locali necessari per lo svolgimento dell’attività, mantenerli in buone condizioni,
adeguatamente attrezzati con insegne, immagini, fotografie e altra documentazione
fornita o approvata da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH.
3. Acquisire e mantenere la disponibilità delle attrezzature telematiche e/o informatiche per
lo svolgimento del servizio come da indicazioni e scheda tecnica fornite da
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH.
4. Esporre in modo visibile al pubblico l’autorizzazione all’esercizio dell’attività consegnata
da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH.
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
5. Svolgere l’attività secondo le modalità e le prescrizioni indicate e prescritte da
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH.
6. Utilizzare i marchi e segni distintivi della SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH ed
astenersi da utilizzarli per finalità diverse rispetto a quelle previste nel presente contratto.
7. Non utilizzare il nome ed il marchio di SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, né
effettuare iniziative pubblicitarie o di altro genere senza la preventiva ed espressa
autorizzazione scritta di SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH.
8. Utilizzare il sistema ed il software installati, a titolo di licenza gratuita, direttamente da
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. La trasmissione dei dati è ammessa solo
tramite
gli
strumenti
autorizzati
e
nei
modi
approvati
da
SPORTGEWIN
SPORTWETTEN GMBH. Qualsiasi altra modalità è vietata se non espressamente
autorizzata. E’ proibita la copia, la modifica o qualunque altra manomissione del software
trasmesso dalla società.
9. Osservare ogni provvedimento delle autorità competenti del luogo, le leggi e i
regolamenti previsti dalla legge italiana.
10. Rispettare gli orari di apertura e chiusura dei locali previsti dalla legge e dai regolamenti,
concordare con SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH i periodi di chiusura nelle
festività e nei periodi feriali.
11. Vietare l’accesso ai minori di età.
12. Rispettare tutte le disposizioni fiscali e tributarie previste dalla legislazione italiana.
13. Assumere tutte le spese di gestione del centro: del personale, dei collegamenti telematici,
le spese postali e telefoniche e quant’altro inerente e conseguente la gestione dello
STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI.
14. Rispettare le regole di gioco impartite da SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH,
trasmettere le singole proposte di scommessa o di gioco ricevute dai clienti-consumatori,
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
comunicare ai clienti-consumatori le singole accettazioni delle proposte ricevute da
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, secondo le indicazioni e le procedure dettate
dalla società. Resta inteso che il contratto bilaterale di scommessa si conclude e si
perfeziona con l’accettazione da parte della società delle relative prenotazioni.
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH rimane libera di accettare o meno le
prenotazioni e le prenotazioni dei dati non accettate da parte della società sono inefficaci
e prive di alcun effetto giuridico e contrattuale.
15. Trattenere in deposito transitorio le puntate dei clienti-consumatori e trasmetterle a
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, nonché trasmettere le vincite ai clienticonsumatori secondo quanto previsto e indicato dalla società.
16. Non accettare pagamenti o assegni posticipati, non concedere prestiti o finanziamenti,
non accettare pegni o garanzie, non fare crediti di alcun genere, assistenza finanziaria o
qualsiasi diversa facilitazione.
17. Impegnarsi alla diffusione presso la clientela, di una disciplina finalizzata a scommettere
responsabilmente e con moderazione, senza che la scommessa possa essere ritenuta
dall’utenza quale fonte di lucro, ma semplicemente occasione di svago, divertimento e
aggregazione.
18. Registrare e identificare i clienti-consumatori, nonchè trasmettere i relativi dati a
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH.
19. Rispettare la legge sulla privacy in favore dei clienti-consumatori e la più ampia e
completa riservatezza con riguardo alle transazioni intercorse, alle informazioni e alla
documentazione relativa a SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH.
20. Acconsentire eventuali ispezioni dei locali o controlli della documentazione, anche
fiscale e tributaria, da parte di consulenti incaricati da SPORTGEWIN SPORTWETTEN
GMBH.
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
21. Collaborare con le Autorità italiane competenti, nonché con la società per segnalare la
presenza nei locali o in prossimità degli stessi, di persone sospette di attività di gioco
scommesse illegali o irregolari, che possano pregiudicare l’immagine e il decoro di
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH. In caso di furto o manomissione delle
apparecchiature, il titolare del centro dovrà tempestivamente avvertire la società al fine di
consentire i controlli, o bloccare improprie trasmissioni di dati o altro.
22. E’ vietato svolgere l’attività attraverso sedi secondarie non autorizzate o subappaltare a
terzi l’attività, senza il previo consenso scritto di SPORTGEWIN SPORTWETTEN
GMBH; in ogni caso il centro rimane responsabile per eventuali azioni ed omissioni del
terzo subappaltatore.
23. Stipulare con primarie Compagnie assicurative le polizze necessarie per la tutela dei
rischi di responsabilità civile nei confronti di terzi, per furto ed incendio.
24. Versare in favore della SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH al momento della
sottoscrizione del presente accordo la somma di € 3.000,00 (Tremila,00) a titolo di
deposito e garanzia per l’esecuzione degli impegni di cui alla presente scrittura.
ART.4 - RESPONSABILITA’
1. Lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI rimane estraneo all’organizzazione, alla
gestione e a qualunque forma di partecipazione dei servizi e dei prodotti erogati dalla
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH, nonché a qualunque tipo di responsabilità
derivante dall’utilizzo dei servizi offerti dalla SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH,
relativamente ai quali resta confermata la diretta responsabilità dell'utente - consumatore
che usufruisce del servizio o che utilizza i relativi prodotti.
2. La SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH rimane estranea alle attività espletate dallo
STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI in violazione della regolamentazione contenuta
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
nel presente contratto.
3. La società è espressamente esonerata da qualunque tipo di responsabilità e da qualunque
tipo di danni o pregiudizi, derivanti dall’esercizio dell’attività svolta dallo
STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI, comprese le responsabilità verso terzi
comunque connesse alle attività e funzioni affidate al centro.
4. Le parti si impegnano a trattare i dati personali degli utenti-consumatori ed i riferimenti
relativi alla presente convenzione, unicamente per finalità connesse alla gestione del
rapporto e all’erogazione del servizio, e si impegnano a non divulgare a terzi ovvero a
società concorrenti le informazioni tecniche attinenti al servizio.
ART.5 - EFFETTI E RISOLUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto avrà la durata di un (1 ) anno. Le parti entro i primi tre (3) mesi
dall’apertura possono recedere con semplice comunicazione scritta.
2. Ciascuna parte potrà recedere dal contratto con preavviso scritto da inviare a mezzo racc.
a. r. almeno tre (3) mesi prima della scadenza contrattuale. Al di fuori di tale ipotesi, il
contratto s’intende prorogato automaticamente per ulteriore periodo di anni uno (1).
3. La SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH ha la facoltà di risolvere il presente
ontratto in qualsiasi momento, con semplice preavviso scritto, comunicato allo
STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI in caso di
a) mancato avvio dell’attività;
b) in ogni caso di chiusura dei locali;
c) in caso di impedimento o divieto di svolgere l’attività per un periodo superiore a 60
giorni, che non sia dovuto a chiusura forzata disposta dalle autorità italiane
finalizzata ad impedire l’attività di un bookmaker estero in Italia;
d) in caso di inadempimento da parte del centro ad una qualsiasi delle disposizioni del
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
presente accordo;
e) in caso di fallimento o procedura concorsuale o insolvenza a carico del titolare del
centro o per altro motivo rilevante;
f) nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità
stabilite dalla presente convenzione;
g) nel caso in cui si effettui la raccolta della prenotazione delle scommesse in luoghi
differenti dal centro;
h) nel caso di violazione degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla
presente convenzione.
4. In caso di risoluzione o scadenza del presente accordo, per qualsivoglia motivo, non sono
dovuti e lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI non potrà pretendere risarcimenti
indennizzi per perdita di avviamento o per altra ragione e/o causa, mentre resterà in
diritto della Società il deposito di cui all’ART.3 comma 24.
5. Ogni comunicazione inerente il presente contratto avverrà per iscritto e verrà inoltrata
all’indirizzo dichiarato dalle parti.
6. Ogni modifica dovrà avvenire per iscritto e dovrà risultare da un documento debitamente
sottoscritto da entrambi le parti.
7. Il presente contratto costituisce un accordo commerciale tra due parti autonome e
indipendenti, non costituisce e non intende costituire un rapporto di lavoro subordinato,
un contratto di agenzia, di mandato, di partner-ship o di joint-venture, di società o altro.
ART.6 - ESCLUSIVA E CONDIZIONE SOSPENSIVA
1. Lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI si obbliga a non trattare, a qualunque titolo,
nè direttamente nè indirettamente, altri prodotti e servizi in concorrenza con i prodotti e i
servizi del Mandante, anche se proposti da concessionari autorizzati dai Monopoli di
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
Stato; ed anche prodotti analoghi, quali ad esempio, commercio elettronico con giochi
promozionali, scommesse su eventi virtuali (ad es. corse cani e cavalli anche se riferiti ad
eventi già svolti), acquisti ed operazioni su titoli e di ogni genere borsistico tramite pc o
totem.
2. Avendo la Società interesse a garantire la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico e,
conseguentemente, ad operare con soggetti che si sottopongano a tutti i controlli di
pubblica sicurezza presso l’autorità a ciò preposta, si conviene che l’efficacia del presente
contratto e la sua concreta attuazione siano condizionate alla presentazione di richiesta
ex art.88 T.U.L.P.S. - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) da parte
dello STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI ed alla ricezione, da parte del medesimo,
di nota della Questura circa il relativo riscontro.
3. Il contratto si intenderà risolto ipso iure e, quindi, non avrà attuazione, laddove
l’eventuale diniego alla richiesta sia basato su argomenti attinenti alla sfera personale del
titolare dello STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI.
4. Unitamente alla richiesta ex art.88 T.U.L.P.S. - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
(R.D. 773/1931) ed alla nota di riscontro, lo STABILIMENTO o CENTRO SERVIZI
dovrà produrre alla Società anche copia del titolo di provenienza del locale ove si intende
operare ovvero dell’eventuale contratto di locazione o comodato.
ART.7 - NORME REGOLATRICI.
1. Il presente contratto per quanto non espressamente convenuto tra le parti è governato
dalle norma del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dall’ordinamento
austriaco.
2. Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto circa la validità, interpretazione,
esecuzione ed efficacia del medesimo, la legge applicabile sarà quella austriaca ed
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)
entrambe le parti si sottomettono alla giurisdizione delle corti austriache.
3. Per quanto di competenza della legge italiana le parti concordano che il foro competente
sarà quello di Roma.
4. Il presente contratto è traduzione conforme alla versione originale redatta in lingua
austriaca ed in caso di disaccordo sarà prevalente quanto statuito nella versione originale.
Innsbruck-Austria lì ___/___/_______
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH
_____________________________
IL TITOLARE DELLO STABILIMENTO O CENTRO SERVIZI
_____________________________
Lo Stabilimento o Centro Servizi, in persona del suo titolare, dichiara di aver attentamente
esaminato ed espressamente approvato tutte le clausole contrattuali contenute negli articoli
sopra elencati. In particolare, dichiara di approvare espressamente e specificatamente tutti gli
articoli qui di seguito indicati e riassunti: Art. 3 – Obblighi dello stabilimento o centro servizi;
Art. 4 – Responsabilità; Art. 5 – Effetti ed risoluzione del presente contratto; Art. 6 –
Esclusiva e condizione sospensiva; Art. 7 – Norme regolatrici.
Innsbruck-Austria lì ___/___/_______
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH
_____________________________
IL TITOLARE DELLO STABILIMENTO O CENTRO SERVIZI
_____________________________
SPORTGEWIN SPORTWETTEN GMBH - Sede legale in Karl Schonherr Str. 7 – A-6020 Innsbruck (Osterreich-Austria)