Il crowdfunding italiano per le start-up innovative
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Il crowdfunding italiano per le start-up innovative
CROWDFUNDING Il crowdfunding italiano per le start-up innovative: un’occasione mancata? Matteo Bignami, associate, CBA Studio Legale e Tributario22 aprile 2013 Il recente documento di consultazione emanato da Consob il 29 marzo 2013 e recante il regolamento in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di start- up innovative tramite portali on-line”, è occasione per tornare brevemente su come il nostro Legislatore abbia inteso individuare le start up che possano accedere all’ equity crowdfunding e sul reale impatto delle relative misure anche in considerazione dei modelli e esperienze fornite da ordinamenti giuridici stranieri. L’articolo 25 in combinazione con l’articolo 30 del D.L.179/2012, limita l’attività di equity crowdfunding alle c.d. società “innovative” (anche a vocazione sociale che operino in via esclusiva nei settori indicati nella L. 2006/155), per tali intendendosi società di capitali che siano in possesso di tutti gli stringenti requisiti indispensabili previsti dal Legislatore e, in particolare, prevedano che: (i) la maggioranza delle quote o azioni siano detenute da persone fisiche; (ii) le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 30% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione, ovvero vengano impiegati come dipendenti o collaboratori in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso di dottorato di ricerca (o che sta svolgendo il dottorato) oppure in possesso di laurea e che abbia svolto da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti, ovvero siano titolari o licenziatari di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale biotecnologica (…) (lett. h articolo 25, D.L. 179/2012). Imporre limiti così stringenti (a cui si aggiungono gli ulteriori elencati nell’articolo 25 richiamato), sembra andare in direzione opposta rispetto a quanto si legge nelle relazione illustrativa del decreto legge, quale sorta di petizione di principio, e, cioè, che la disposizione dell’articolo 25 “individua nella crescita sostenibile, nello sviluppo tecnologico e nell’occupazione, in particolare giovanile, le finalità della sezione del decreto che disciplina le misure per la nascite e lo sviluppo di imprese start up innovative.” Infatti, in una realtà come quella del nostro Paese in cui sono poco più di una ventina di investitori istituzionali realmente attivi del finanziamento delle start up, una decina gli incubatori privati, una trentina gli incubatori universitari e un centinaio gli investitori “informali”, tra business angel e family office (dati Sole24 del 15 ottobre 2012), restringere anche i requisiti di accesso al crowdfunding da parte delle imprese costituite da giovani, sembrerebbe andare nella direzione contraria rispetto alla volontà manifestata del Legislatore di dare impulso allo sviluppo economico e occupazionale. In particolare è indispensabile per una start up “innovativa” trovare paletti quali la partecipazione di maggioranza riservata a persone fisiche, la necessità di soddisfare almeno uno dei requisiti alternativi sopra descritti (lett. h) articolo 25), ovvero tali limiti sarebbero potuti essere attenuati se non addirittura non presi in considerazione dal Legislatore per l’ideazione della struttura della start up innovativa? Stabilire che il 51% del capitale sociale della start up (fino massimo 48 mesi dalla sua costituzione) debba essere detenuto da persone fisiche, potrà probabilmente comportare difficoltà sia nella fase di avvio, ma anche nella fase immediatamente successiva in cui eventuali fondi di venture capital fossero interessati a entrare nella compagine societaria (anche in considerazione della non percorribilità del ricorso a srl semplificate o a capitale ridotto). E’ consuetudine che tale tipologia di fondi di investimento prediligano acquistare inizialmente una partecipazione di minoranza significativa (intorno al 40% del capitale sociale); ciò non toglie, comunque, che l’esperienza ha dimostrato che ciò non costituisce la regola. Il rapporto 2011 “VeM Venture Capital Monitor” dell’Università LIUC (che ha analizzato 43 operazione di venture capital avvenute nel corso del 2011), evidenzia che, in alcuni casi, l’investimento è stato effettuato per rilevare la quota di maggioranza, ovvero l’intero capitale sociale della società target, prevedendo al contempo un diritto di prelazione sulla partecipazione dei “fondatori” della società e un divieto assoluto di venderla per un determinato periodo di tempo. La rigidità del Legislatore sul punto potrebbe rendere complesso l’eventuale futuro intervento dello Stato, con specifici fondi statali che coinvestano nelle start up insieme ai privati, secondo il modello del fondo tedesco HIGH – TECH Gruenderfonds che ha avuto un ruolo decisivo nell’avvio delle start up in Germania con un investimento di circa 300 milioni di euro. Inoltre il fondo di venture capital interessato ad acquistare una partecipazione in una start up rischierà di poter non vedersi riconoscere gli sgravi di cui all’art. 1 del D.L 21 dicembre 2012, poiché essi si applicano nel caso di acquisto di società start up costituite da non più di 36 mesi (articolo 31 D.L. 6 luglio 2011, n. 98); pertanto, le società start up innovative costituite dopo 36 mesi dalla entrata in vigore del D.L. 179/2012 ed entro il limite massimo di 48 mesi previsti dall’articolo 25, diventano fiscalmente meno appetibili sul mercato. Oltre a ciò, i requisiti “accademici” richiesti dal Legislatore che sembrerebbero più ispirati a disciplinare e incentivare spin off universitari, si scontrano con la costatazione che fino ad oggi le principali start up di successo in Italia ne prescindono completamente, non avendo, per lo più, tra i fondatori, laureati o ricercatori universitari. La rigidità del sistema esclude poi automaticamente investimenti in seed capital che invece avrebbero dovuto essere disciplinati adeguatamente (anche considerata la difficoltà odierna da parte dei giovani di poter ricorrere al credito per avviare un’attività di impresa). E dire che il nostro Legislatore avrebbe ben potuto ispirarsi ad altri ordinamenti giuridici in cui il “crowdfunding” è regolato diversamente: il “JOBS ACT” del 5 aprile 2012 emanato dal Presidente Obama, in attesa dell’emanazione del relativo regolamento SEC, prevede la possibilità di costituire “emerging growth company” (che dovranno rispettare determinati limiti di fatturato) e permette a società costituite secondo le leggi di uno stato federale (e che non siano ancora sottoposta ai “reporting requirements del “Securities Exchange Act” del 1934) di utilizzare la crowdfunding exemption per raccogliere fondi, senza gli stringenti vincoli italiani, dovendo, la società interessata avere esclusivamente i “requirements for issuers” indicati nella Sec. 301 del titolo III del “JOB ACT”. Il legislatore statunitense ha, fino ad oggi (in attesa del regolamento SEC), preferito imporre agli issuers dei limiti economici di raccolta su base annua ($1.000.000) e dei requisiti reddituali da parte dei potenziali investitori (da calcolarsi sul loro “income and net worth”) al fine di garantirne la protezione. Pertanto, l’“equity crowdfunding” americano sembra un sistema più libero e più facilmente sviluppabile nel tempo rispetto a quello italiano (tenendo ovviamente conto che negli Stati Uniti d’America il settore del venture capital è maturo e, nonostante la crisi, ha pur generato un volume di deals nel 2012 di circa di 4.9 miliardi di dollari). Ma anche altri ordinamenti giuridici, fra tutti, quello canadese e australiano, sembrano meno selettivi nel loro complesso di quello disciplinato nel D.L. 179/2012 nell’individuare le imprese che possono accedere all’ “equity crowdfunding” (si legga per un approfondimento lo studio del Canada Media Fund dal titolo “Crowdfunding in a Canadian Context” e la “guidance on crowdfunding” della Australian Securities & Investment Commission). Il concreto rischio, pertanto, in mancanza di un nuovo intervento del nostro Legislativo volto ad ampliare la possibilità per le imprese di poter accedere all’ equity crowdfunding, è quello di ridurne la portata innovativa e di sviluppo, trasformandolo in un settore di nicchia per pochi.